CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DELL’EMITTENZA TELEVISIVA LOCALE SU SCALA REGIONALE
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
Il presente capitolato ha per oggetto la realizzazione di un sistema di monitoraggio dell’emittenza televisiva locale su scala regionale (fornitura, installazione a regola d’arte, configurazione, manutenzione hardware e software nonché formazione del personale del Corecom Puglia).
Art. 2 – Caratteristiche della fornitura e modalità di esecuzione
Il progetto per il monitoraggio dell’emittenza televisiva locale su scala regionale è finalizzato alla creazione di un unico sistema digitale su supporto informatico basato su tecnologia IT, programmabile sia direttamente dalla sede del Corecom sia da postazioni remote, per la ricezione, la registrazione, la riproduzione e l’archiviazione di segnali televisivi, anche in tecnica digitale terrestre, diffusi e ricevibili sul territorio regionale.
Il sistema di monitoraggio sarà costituito da:
a) apparato di ricezione dei segnali video, (antenna TV), adatto sia al segnale analogico che a quello digitale terrestre, tale da garantire, utilizzando le più avanzate tecnologie ad oggi disponibili, la migliore copertura dei canali presenti sul territorio regionale dal sito in cui sarà installato il sistema;
b) unità centrale dell’intero sistema di monitoraggio dotata di registrazione di segnali televisivi in grado di consentire la riproduzione e l’archiviazione dei dati audio e video provenienti anche dalle unità periferiche dislocate sul territorio regionale;
c) unità periferiche, aventi le stesse caratteristiche dell’unità centrale, tali da consentire la captazione del maggior numero di canali video, e da installarsi nei comuni capoluogo di Provincia, e/o in luoghi resi disponibili dal committente;
d) software di registrazione e riproduzione dei canali video.
Il sistema di monitoraggio deve essere in grado:
- di effettuare la programmazione delle registrazioni periferiche dalla sede centrale del Corecom Puglia;
- di demodulare e registrare contemporaneamente i segnali, in formato digitale a diversi data rates, ottimizzati al fine di renderli velocemente e chiaramente fruibili in fase di riproduzione/visualizzazione;
- di registrare contemporaneamente tutti i canali video in ingresso gestibili indipendentemente;
- di registrare per ogni canale 24 ore di trasmissioni televisive;
- di consentire la flessibilità dei tempi di registrazione;
- di avere la possibilità di visualizzare data, ora ed informazioni di testo in maniera indipendente su ogni canale;
- di consentire l’archiviazione di almeno 6 mesi di registrazione per ogni canale;
- di consentire l’archiviazione su supporto informatico (CD, DVD, ecc.) del materiale registrato;
- di essere integrato in un’area network;
- di gestire direttamente da qualsiasi postazione remota presente sulla rete le registrazioni, le riproduzioni e l’archiviazione dei dati registrati;
- di consentire l’incremento di almeno il 25-30% dei canali video, anche satellitari, rispetto al numero dei canali video captabili dal sistema proposto in sede d’offerta.
Il sistema di monitoraggio sarà realizzato in due fasi:
1. La prima fase detta “sperimentale”, da realizzarsi entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del contatto, prevede la realizzazione ed installazione presso la sede centrale del Corecom Puglia dell’apparato di ricezione, dell’unità centrale e del software di registrazione.
2. La seconda fase detta “completamento”, da realizzarsi entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione del contatto, prevede la successiva installazione di sistemi periferici aventi le stesse caratteristiche dell’unità centrale. A tal fine sarà cura dell’Ente appaltante l’individuazione delle sedi pubbliche su cui collocare i sistemi di monitoraggio remoti.
Il sistema di monitoraggio dovrà inoltre:
• Avere strumentazione di dimensioni il più possibile ridotte ed essere inserito nella rete regionale Ethernet;
• Possedere, dal punto di vista dell’accesso, e dell’uso un’interfaccia utente semplice e flessibile con possibilità di personalizzazione da parte dell’Ente;
• Consentire l’accesso al data base delle registrazioni con diversi livelli di autorizzazione ed essere disciplinato mediante password nominative;
• essere modulare e garantire la possibilità di integrare nel tempo le dotazioni, (es. aumento minimo di canali TV, o collegamento di nuove postazioni remote), senza pregiudizio di quanto già realizzato e senza onerosa implementazione o sostituzione della tecnologia e della strumentazione di base già disponibile.
A questo ultimo fine il proponente dovrà indicare nella proposta progettuale i costi relativi alla fornitura ed installazione di:
- un apparato di ricezione;
- un sistema di registrazione e di archiviazione per un numero minimo di canali;
- un software di registrazione e archiviazione.
Tali costi non costituiranno oggetto di valutazione delle offerte presentate dalle ditte proponenti.
Art. 3 – Importo dell’appalto
L’importo a base di gara per la realizzazione del “sistema di monitoraggio dell’emittenza televisiva locale”, consistente in una unità centrale e unità periferiche, è di € 130.000,00 oltre IVA, soggetto a ribasso in sede di gara, e comprende la fornitura, l’installazione a regola d’arte, la configurazione e la manutenzione hardware e software nonché formazione del personale del Corecom Puglia.
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà mediante procedura ristretta secondo le modalità previste dall’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e con i criteri analiticamente indicati nel bando di bara e nella lettera d’invito..
Art. 4 – Durata del contratto
Il rapporto contrattuale decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e avrà durata di 16 ( sedici) mesi. L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare l’affidamento del servizio di manutenzione, assistenza e mantenimento nel tempo della conformità del sistema alle normative vigenti, alle condizioni indicate nell’offerta, ai sensi dell’art. 57 – comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, per la durata di due anni anche mediante proroghe annuali.
Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per l’Amministrazione. Essa potrà essere esercitata ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, senza che il soggetto aggiudicatario abbia nulla a che pretendere al riguardo, obbligandosi sin d’ora a rinunciare sia a qualsiasi richiesta che esprima il diritto ad eseguire il contratto per tale ulteriore periodo sia a pretese economiche o indennizzi di sorta, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione non procede all’esercizio della facoltà di proroga dell’affidamento.
Art. 5 – Modalità di pagamento del corrispettivo
I Pagamenti riguardanti le forniture oggetto del presente capitolato verranno effettuati, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, come di seguito indicato:
1. il 50% dell’importo complessivo aggiudicato ad avvenuto completamento e collaudo della prima fase, detta “sperimentale”, relativa all’installazione, presso la sede del Corecom Puglia, dell’apparato di ricezione dell’unità centrale e del software di registrazione dell’intero sistema di monitoraggio;
2. il 45 % dell’importo complessivo, aggiudicato ad avvenuto completamento e collaudo della seconda fase, detta “completamento”, relativa all’installazione delle unità periferiche, aventi le stesse caratteristiche dell’unità centrale, nonché la messa a regime dell’intero sistema;
3. il 5 % dell’importo complessivo aggiudicato ad avvenuta fornitura del servizio di manutenzione, assistenza e mantenimento nel tempo della conformità del sistema alle normative vigenti fino alla scadenza del contratto prevista dopo 16 (sedici) mesi dalla data di sottoscrizione.
Art. 6 – Collaudo
I collaudi devono accertare che la fornitura presenti tutti i requisiti richiesti dal capitolato speciale d’appalto ed indicati nell’offerta.
I collaudi verranno effettuati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal completamento della fornitura relativa alle fasi “Sperimentale” e “ Completamento” da personale indicato dall’Amministrazione in possesso di idonea qualificazione professionale, alla presenza di un rappresentante incaricato da parte della ditta aggiudicataria.
Ove i collaudi pongano in evidenza vizi, guasti, inconvenienti o mancato rispetto delle caratteristiche richieste, la ditta si impegna ad eliminarli nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di accertamento.
Qualora, ripetuta la prova collaudo, permangano le cause di non conformità, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto o di fissare un ulteriore termine di 10 (dieci) giorni entro il quale dovranno essere rimosse le cause di non conformità; trascorso inutilmente anche quest’ultimo termine si darà luogo alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., all’incameramento della cauzione prestata ed al rientro delle somme erogate, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.
Nel caso di risoluzione del contratto i beni rifiutati saranno posti a disposizione della Ditta, che provvederà al loro ritiro a sua cura e spese. Le operazioni relative al collaudo dovranno risultare da verbali firmati da rappresentanti dell’Amministrazione e dal rappresentante della ditta aggiudicataria.
Art. 7 – Garanzie di esecuzione di contratto
A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, la ditta aggiudicataria sarà obbligata a costituire una garanzia secondo quanto previsto dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006.
La garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione assicurativa dovrà essere rilasciata da impresa assicurativa autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni.
La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima;
b) rinuncia del fideiussore al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del C.C.;
c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’amministrazione garantita;
d) rinuncia da eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957, 2° comma del C.C..
La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. L’Amministrazione, fermo restando quanto previsto dal presente Capitolato in materia di penalità e sanzioni, avrà diritto di rivalersi direttamente della garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per l’effetto dell’applicazione delle penali o per qualsiasi altra causa, la
Ditta dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
Art. 8 - Revisione prezzi e Variazioni delle forniture e servizi
Il corrispettivo fissato nell’atto di aggiudicazione e nel contratto rimarrà invariato per l’intera durata del contratto stesso indicato in 16 (sedici) mesi; viene dunque tassativamente escluso l’istituto della revisione prezzi.
In deroga a quanto indicato, nella ipotesi di proroga di affidamento del servizio di manutenzione assistenza e mantenimento nel tempo della conformità del sistema alle normative vigenti, (art. 4 del presente Capitolato), nonché in ipotesi della fornitura di un sistema hardware e un software di registrazione e di archiviazione di cui all’art. 2 del presente Capitolato ultima parte, i costi indicati in sede di offerta potranno essere aggiornati secondo quanto indicato all’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006.
Art. 9 – Personale da impiegare nello svolgimento del servizio
Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente da personale idoneo ad eseguire le prestazioni contrattuali richieste al favore del quale la Ditta sarà tenuta ad applicare le condizioni previdenziali, assicurative e retributive conformi a quelle stabilite dalle vigenti deposizioni legislative e dei contratti e accordi collettivi di lavoro del settore di riferimento.
Le generalità dei dipendenti preposti allo svolgimento della fornitura oggetto di gara dovranno essere comunicate all’Amministrazione mediante elenchi da aggiornarsi ogni qualvolta si verifichino variazioni del personale.
Art. 10 – Responsabilità e obblighi del fornitore
1) Le attrezzature hardware e il software necessari alla realizzazione e al funzionamento dell’unità centrale del sistema detta “sperimentale” saranno rese operative dall’Affidatario entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.
2) Le attrezzature hardware e il software necessari alla realizzazione e al funzionamento dell’unità periferiche del sistema detta “completamento” saranno rese operative dall’Affidatario entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.
3) L’Affidatario è tenuto a specificare le garanzie hardware e a garantire il software fornito per la durata del contratto, a decorrere dalla data di collaudo del sistema complessivo.
4) Il sistema complessivo, dopo il collaudo, dovrà essere utilizzabile in modo autonomo dal personale del Corecom, o da società diverse dall’Affidatario delegate e/o autorizzate dal Corecom stesso. L’Affidatario dovrà provvedere, presso le strutture dell’Amministrazione secondo le modalità indicate in sede di offerta, e con modalità da concordare, alla formazione ed addestramento del personale dal Corecom Puglia indicato.
5) Sono altresì a carico della ditta appaltatrice gli oneri ed obblighi seguenti:
a) il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dell'appalto, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private o a persone, restando liberi e indenni l'Amministrazione ed il suo personale;
b) il trasporto, la consegna dei materiali e la messa in opera delle apparecchiature.
Art. 11 – obblighi del Committente
L’Amministrazione fornirà alla ditta tutta l’assistenza affinché la fornitura possa essere svolta in condizioni di efficienza. In particolare, l’Amministrazione si impegna ad assicurare la disponibilità di spazi presso le sedi interessate dal sistema e l’utilizzo dell’energia elettrica per il funzionamento degli apparati.
Art.12 – Subappalto
I soggetti affidatari della fornitura di cui al presente capitolato sono tenuti ad eseguire in proprio le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116, del D.Lgs. 163/2006.
Art. 13 – Sospensione lavori
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea l’espletamento delle forniture e dei servizi, l’Amministrazione d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore, potrà ordinarne la sospensione disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.
Fuori dai casi previsti dal precedente comma, l’Amministrazione appaltante potrà per ragioni di pubblico interesse o necessità ordinare la sospensione delle forniture e dei servizi per un periodo di tempo non superiore a 3 (tre) mesi complessivi. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati non spetterà all’appaltatore alcun compenso od indennizzo.
Art. 14 – Recesso dell’Amministrazione
L’Amministrazione, per un mutamento di carattere organizzativo, ha piena e discrezionale facoltà di recedere in qualsiasi momento il contratto, ai sensi dell’art. 1671 del X.X., xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 00 (xxxxxxx) giorni da comunicare con lettera raccomandata a/r. Dalla data di efficacia del recesso la ditta appaltatrice deve cessare tutte le prestazioni contrattuali. Questa ha diritto al pagamento di tutte le forniture prestate, purché correttamente e a regola d’arte, secondo i corrispettivi contrattuali con rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa.
Art. 15 – Inadempimenti, penali, risoluzione del contratto e risarcimento danni. Quando è rilevata un’inadempienza rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato, nonché dal Contratto, il responsabile del Corecom invia comunicazione scritta con specifica delle contestazioni e con richiesta di giustificazioni, con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. La Ditta aggiudicataria deve comunicare le proprie deduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della nota di contestazione.
Nel caso in cui le giustificazioni addotte non siano ritenute accogli bili o in caso di mancata risposta o di risposta oltre il termine suindicato, si procede all’applicazioni delle seguenti penalità:
1) in caso di mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 2 del presente capitolato, relativo alla realizzazione della fase “sperimentale”, sarà applicata una penale pari a € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella consegna della fornitura e del servizio;
2) in caso di mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 2 del presente capitolato, relativo alla realizzazione della fase “completamento”, sarà applicata una penale pari a € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella consegna della fornitura e del servizio;
3) nel caso di mancato adempimento rispetto al termine stabilito nella lettera di comunicazione dell’Amministrazione per l’esecuzione degli interventi necessari relativi all’obbligo di eliminare difetti, imperfezioni e difformità, accertati entro 12 mesi dalla data del collaudo complessivo del sistema, verrà applicata una penalità pari al 10% dell’importo delle attrezzature interessate.
Resta fermo il diritto dell’Amministrazione di respingere in tutto o in parte le forniture che risultassero difettose, sia per l’esecuzione che per la qualità dei prodotti e dei servizi non rispondenti alla condizioni fissate dal presente capitolato, dal contratto e dall’offerta presentata in sede di gara. In tal caso la ditta aggiudicataria dovrà sostituire, integrare le forniture e/o servizi con altri rispondenti alle condizioni prescritte nel presente capitolato dal contratto e dall’offerta presentata in sede di gara.
L’importo delle penali è recuperato dall’Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulle liquidazioni delle fatture emesse dalla ditta aggiudicatrice inadempiente. In alternativa l’Amministrazione può avvalersi della garanzia di cui all’art. 7 del presente capitolato senza obbligo di diffida o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o pagamento di penali non esonera in nessun caso la ditta aggiudicataria all’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha provocato l’obbligo di pagamento della penale.
Nell’ipotesi di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, l’Amministrazione può risolvere in diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., previa comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria da inviarsi con lettera raccomandata A.R. , nei seguenti casi:
a) gravi e ripetute inadempienze o negligenze riguardo agli obblighi contrattuali o nel caso di inadempienze normative, assicurative verso il personale dipendente;
b) accertata non veridicità contenute nelle dichiarazioni presentate dalla ditta aggiudicataria;
c) sospensione ingiustificata della fornitura e/o servizio;
d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente emessa nel termine di dieci giorni dalla richiesta dell’Amministrazione;
e) situazioni di fallimento, liquidazione, cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente da parte della ditta aggiudicataria;
f) cessione del contratto, sub-appalto totale o parziale della fornitura e/o servizio;
g) frode della ditta aggiudicataria.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni materiali e morali subiti durante l’esecuzione del contratto soprattutto nel caso i cui le inadempienze determinano l’interruzione del servizio.
In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, per qualsiasi causa, L’Amministrazione oltre che a procedere alla immediata esecuzione della garanzia, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.
Art. 16 – Sorveglianza sul servizio
Il dirigente responsabile del Corecom Puglia, anche avvalendosi dei propri uffici, vigila, coordina, dirige, e verifica la perfetta osservanza delle norme, del capitolato e del contratto e provvede al controllo e alla liquidazione delle fatture emesse dalla ditta appaltatrice.
Art. 17 - Foro competente
Le parti si adopereranno per risolvere in via amministrativa qualsiasi questione relativa all’esecuzione del contratto. In ogni caso per qualsiasi controversia è competente l’Autorità giudiziaria del Foro di Bari ed è esclusa la possibilità di ricorso all’arbitrato.
Art. 18 – Spese
Tutte le spese inerenti al contratto sono a carico della ditta aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa sull’Amministrazione. Sono altresì a carico della ditta aggiudicataria le spese derivanti da specifiche richieste per particolari modalità di pagamento, quali accrediti su conti correnti postali o bancari. L’IVA è a carico dell’amministrazione committente
Art. 19 – Privacy
Il trattamento dei dati personali relativi ai soggetti concorrenti dall’Amministrazione è effettuato in forma prevalentemente automatizzata per la gestione dei rapporti giuridici ed economici. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, i dati non sono oggetto di comunicazione e di diffusione salvo i casi di cui all’art. 19, commi 2 e 3 del D. Lgs. 196/2003. I concorrenti godono dei diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
Art. 20 – Condizioni generali e finali
La sottoscrizione del capitolato equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza dello stesso. L’eventuale annullamento sia giudiziale che in autotutela della procedura di gara determina ipso iure l’inefficacia del contratto.