D&O
D&O
Protezione amministratori
polizza in regime “Claims Made”
IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:
• CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO
E DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA
DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTAULE.
D&O - contratto di assicurazione in regime “Claims Made”
Mod. 3810 - edizione 03/2020
Il presente documento è aggiornato alla data del 31 gennaio 2019
Condizioni di Assicurazione - D&O – Protezione Amministratori Mod. 3810 - Ed. 03/2020 - pag. 1 di 28
Public
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C.F. n. 00902170018 - P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
Condizioni di Assicurazione - D&O – Protezione Amministratori Mod. 3810 - Ed. 03/2020 - pag. 2 di 28
Public
D&O
Protezione amministratori
polizza in regime “Claims Made”
Condizioni di Assicurazione
Mod. 3810 - edizione 03/2020
Indice
Premessa 5
Glossario 5
Norme che regolano l’assicurazione in generale 10
Art. 1 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 10
Art. 2 | Altre assicurazioni 10
Art. 3 | Pagamento del premio e durata dell’assicurazione 10
Art. 4 | Modifiche dell’assicurazione 10
Art. 5 | Aggravamento del rischio 10
Art. 6 | Diminuzione del rischio 10
Art. 7 | Durata dell’assicurazione 10
Art. 8 | Surrogazione 11
Art. 9 | Oneri fiscali 11
Art. 10 | Foro competente e legge applicabile 11
Art. 11 | Restrizioni internazionali - Inefficacia del contratto 11
Sezione A - R.C. dei membri degli organi con funzioni di amministrazione, direzione e controllo 12
Cosa assicuro 12
Art. 12 | Oggetto dell’assicurazione operante in regime di “Claims Made” 12
Art. 13 | Limiti di indennizzo 12
Art. 14 | Richieste di risarcimento relative a rapporti di lavoro 12
Art. 15 | Applicazione individuale delle esclusioni 12
Art. 16 | Spese di ripristino della reputazione 12
Art. 17 | Spese legali in caso di inquinamento 13
Art. 18 | Difesa penale 13
Art. 19 | Costi di emergenza 13
Art. 20 | Periodo di osservazione in favore degli Assicurati cessati dalla carica 13
Come ampliare la copertura R.C. - Garanzia Opzionale R.C. Postuma 14
Art. 21 | Garanzia Postuma (periodo di osservazione) 14
Che cosa non è assicurato 15
Art. 22 | Rischi esclusi dall’assicurazione 15
Come e con quali condizioni operative mi assicuro 16
Art. 23 | Validità temporale dell’Assicurazione - Regime “Claims made” 16
Art. 24 | Delimitazione territoriale 16
Art. 25 | Operazioni 16
Art. 26 | Costituzione, acquisizione e cessazione di società controllate 16
Norme che regolano la Sezione B - Tutela legale 18
Premessa 18
Cosa assicuro Tutela Legale Light 18
Art. 27 | Tutela Legale Light - Spese per indagini e procedimenti a carico della Società 18
Come ampliare la copertura assicurativa: Garanzia Opzionale - Tutela Legale Full 18
Art. 28 | Tutela Legale Full 18
Art. 29 | Casi assicurati 19
Cosa non assicuro - Garanzie Tutela Legale 20
Art. 30 | Esclusioni Garanzia Tutela Legale 20
Art. 31 | Ulteriori Esclusioni specifiche 21
Come e con quali condizioni operative mi assicuro - Garanzie Tutela Legale 21
Art. 32 | Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 00
Norme che regolano il sinistro Sezione A - R.C. dei membri degli organi con funzioni di amministrazione, direzione e controllo 22
Art. 33 | Obblighi in caso di richiesta di risarcimento o circostanze 22
Art. 34 | Gestione delle controversie - Spese legali 22
Norme che regolano il sinistro Sezione B - Garanzia Tutela legale 23
Art. 35 | Denuncia di sinistro e libera scelta del legale 23
Art. 36 | Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa 23
Art. 37 | Gestione del sinistro 23
Art. 38 | Recupero di somme 23
Tabella limiti Sezione A - R.C. dei membri degli organi con funzioni di amministrazione, direzione e controllo 24
Tabella limiti Sezione B - Tutela Legale 24
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Mod. 9045) 25
Premessa - Glossario
Premessa
La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione costituiscono parte integrante della Polizza D&O - R.C. delle funzioni di amministrazione direzione e controllo - Mod. 3811, sottoscritta dal Contraente.
Si conviene pertanto quanto segue:
-
-
-
si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla Polizza
Mod. 3811;
l’assicurazione è prestata per i massimali indicati, fatti salvi i limiti di indennizzo previsti sulla
Polizza stessa o nel presente fascicolo;
le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, come previsto dall’art. 166 del D.lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate nelle presenti Condizioni di Assicurazioni con sfondo retino o tramite sottolineatura).
Glossario
Ai sensi del presente contratto di assicurazione i termini in appresso elencati hanno il seguente significato convenzionale:
Assicurato: le persone fisiche che hanno ricoperto, ricoprono o ricopriranno, per conto della
Contraente e delle Società Controllate aventi sede in Italia, la funzione di:
• Amministratore unico;
• Membro degli organi di amministrazione e/o controllo;
• Direttore generale nominato ai sensi dell’art. 2396 C.C.;
• Dirigente cui l’organo di amministrazione abbia conferito procura per il compimento di atti di gestione;
• Amministratore di fatto;
• Risk manager;
• Compliance officer;
• Investor relations manager;
• Membro dell’Organismo di Vigilanza di cui al D.lgs. 231/2001 e successive modificazioni;
• Responsabile della sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni;
• Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi della
L. 262/2005 e successive modificazioni;
• Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) ovvero Data Protection Officer (DPO), ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 101/2018;
e in generale qualunque figura equivalente a quelle sopra indicate.
• Chi abbia delega diretta da parte soggetti sopra indicati o dell’organo a cui gli stessi appartengano o dell’assemblea della Società a svolgere parte degli incarichi di loro competenza, limitatamente alle attività rientranti nei limiti previsti da tale delega.
• Qualunque passato, presente e futuro Prestatore di lavoro della Contraente relativa- mente a una Richiesta di risarcimento relativa a rapporti di lavoro.
Sono equiparati agli Assicurati il coniuge, gli eredi e i legali rappresentanti degli Assicurati, esclusivamente per Richieste di risarcimento conseguenti ad atti Illeciti commessi dagli Assicurati stessi.
Non rientrano nella definizione di Assicurato i seguenti soggetti:
revisore esterno, curatore, liquidatore, amministratore straordinario, commissario, o altra analoga figura disciplinata dalle leggi vigenti in ciascuno Stato, Allenatori di qualunque categoria, giocatori e/o calciatori di qualunque categoria, Procuratori Osservatori e/o segnalatori sportivi.
Assicurazione: il presente contratto di assicurazione.
Glossario
Atto Illecito: qualsiasi violazione colposa (atto, errore o omissione) da parte di un Assicurato, nello svolgimento delle sue funzioni, dei doveri derivanti dalla legge, dal mandato, dall’atto costitutivo e/o dallo statuto della Contraente e delle Società Controllate.
AXA: AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
Claims made: per regime “Claims made” si intende la modalità con cui la garanzia di responsabilità civile opera. La copertura assicurativa si attiva con la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato. Tale richiesta deve pervenire per la prima volta all’Assicurato nel periodo di efficacia temporale della copertura assicurativa, anche se essa deriva da atti illeciti commessi dall’Assicurato prima della decorrenza della stessa, qualora sia previsto un periodo di retroattività. Tale richiesta inoltre può pervenire all’Assicurato anche successivamente al periodo di efficacia temporale della copertura assicurativa qualora e nei termini in cui sia previsto un periodo di ultrattività.
Contraente: La società di capitali, la cooperativa, la fondazione, l’associazione o il consorzio con sede legale in Italia indicata in polizza.
Dichiarazioni informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipula del contratto di as- Precontrattuali: sicurazione. Tali informazioni consentono ad AXA di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua Assicurazione. Se il Contraente fornisce
dati o notizie inesatti od omette di informare AXA su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, AXA può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente (articoli 1892 - 1893 del codice civile).
Prestatore di Tutte le persone fisiche passate, presenti e future (compresi anche gli eventuali tirocinanti)
Lavoro: di cui la Società si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza e delle quali la Contraente debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C.
Rientrano in questa definizione anche tutti i soggetti che partecipano ad una procedura di selezione per l’inserimento quali prestatori di lavoro della Società.
Sono in ogni caso esclusi gli appaltatori, i subappaltatori, i lavoratori autonomi, gli amministratori non esecutivi, i consulenti, i commercialisti, i legali o qualsiasi altro professionista esterno.
Fatturato: il valore indicato nel Conto Economico alla voce “Valore della produzione” dell’ultimo bilancio d’esercizio approvato della Contraente o, per le associazioni e fondazioni, il totale dei proventi delle attività indicato nell’ultimo rendiconto economico finanziario o bilancio consuntivo approvato.
Nel caso in cui la Contraente abbia Società Controllate, il valore dichiarato deve corrispondere al Fatturato Totale aggregato (o consolidato).
Indennizzo: somma dovuta da AXA a titolo di riparazione del danno subito da un proprio Assicurato a seguito di un sinistro.
Inquinamento: Qualsiasi presunto, minacciato o effettivo scarico, dispersione, rilascio, fuga, trasporto, emissione, infiltrazione, di sostanza inquinante o contaminante o di rifiuti pericolosi di qualunque genere.
Massimale: la copertura economica massima prestata da AXA per Sinistro e per periodo di assicurazione per tutte le Perdite di tutti gli Assicurati.
Parti: il Contraente ed AXA.
Glossario
Perdite: le somme che l’Assicurato sia obbligato a pagare a Xxxxx, quale civilmente responsabile, in dipendenza di una o più Richieste di Risarcimento, per effetto di un provvedimento giudiziale o arbitrale, oppure a seguito di transazione o conciliazione previamente autorizzata per iscritto da AXA.
Resta inteso che non rientrano nella definizione di Perdite le sanzioni di qualsiasi natura a chiunque inflitte, le imposte, le tasse ed i contributi previdenziali ed assistenziali e le spese di giustizia penale.
Polizza: il documento che prova l’Assicurazione, unitamente a tutti gli allegati e questionari nello stesso richiamati.
Premio: la somma dovuta dalla Contraente ad AXA per l’efficacia dell’Assicurazione.
Questionario: il documento precontrattuale mediante il quale la Contraente rende ad AXA le dichiarazioni rilevanti per la valutazione del rischio (art. 1892 e 1893 C.C.).
Richiesta di qualsiasi
risarcimento: • contestazione scritta di responsabilità;
• procedimento giudiziario (comprese indagini), promosso in ogni sede;
• procedura arbitrale;
promossa per la prima volta contro un Assicurato in relazione ad un Atto illecito dal quale derivino danni di cui si chiede il risarcimento.
Scoperto: quota percentuale di un danno indennizzabile che, in caso di sinistro, rimane a carico dell’Assicurato.
Sinistro: la Richiesta di Risarcimento di Perdite per le quali è prestata l’Assicurazione.
Società: la Contraente, le Società controllate, e, qualora ricomprese in garanzia, le Società Collegate e/o Società Partecipate.
Società La società con sede ubicata in Italia che, alla data di effetto dell’Assicurazione, risulti col-
Collegata: legata alla Contraente in applicazione dei criteri previsti dall’art. 2359 C.C:
“Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.”
Società La società con sede ubicata in Italia che, alla data di effetto dell’Assicurazione, risulti con-
Controllata: trollata dalla Contraente in applicazione dei criteri previsti dall’art. 2359 C.C: “Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.”
Società La società indicata in Polizza nella quale la Contraente detiene quote di partecipazione e
Partecipata: in cui abbia una rappresentanza negli organi direttivi che non rientrino nelle definizioni di Controllate e Collegate ai sensi del Codice Civile.
Terzi: qualsiasi soggetto, ente, organismo, persona fisica o giuridica ad eccezione degli Assicurati, del coniuge non legalmente separato, dei genitori, dei figli e di qualsiasi altro parente od affine con essi convivente.
Glossario
Definizioni specifiche per garanzia “Richieste di risarcimento relative a rapporti di lavoro”
Ai sensi della garanzia “Richieste di risarcimento riguardanti rapporti di lavoro” ferme le altre definizioni previste nel Glossario, si precisa che i termini sotto elencati hanno il seguente significato:
Benefits: Qualsiasi beneficio, pagamento, bene o servizio erogato ai Prestatori di lavoro in aggiunta alla retribuzione monetaria, relativamente a sistemi incentivanti o piani di previdenza.
Diritti del Lavoro: 1) diritti dei Prestatori di lavoro ad intraprendere o non intraprendere azioni sindacali o altre attività collettive;
2) dovere o obbligo di notificare, incontrare, discutere, consultarsi o negoziare con qualsiasi e Prestatore di lavoro o rappresentante sindacale, collettivamente o singolarmente;
3) contratti collettivi di lavoro;
4) scioperi, interruzioni, boicottaggi, picchetti, serrate, o altre azioni simili.
Orari e Salari: 1) L’importo, il calcolo, la tempistica e la modalità di pagamento dei minimi salariali, dei tassi salariali correnti, degli straordinari o di altri compensi;
2) la classificazione dei Prestatori di lavoro relativamente a salari o orari di lavoro;
3) le trattenute o altre deduzioni dai salari;
4) il diritto di ottenere permessi o assenze dal lavoro o diritto alla retribuzione durante tali assenze;
5) lo sfruttamento del lavoro minorile.
Rappresaglia: Ogni azione di ritorsione contro un Prestatori di lavoro della Società, a seguito di informazioni sul suo conto o in relazione all’esercizio o tentato esercizio da parte del Prestatori di lavoro dei diritti garantiti dalla legge.
Spese di Con- Onorari e spese, di importo ragionevole, sostenute da un Assicurato per ottenere una sulenza Legale consulenza legale in relazione a una circostanza che potrebbe successivamente dare origine Preliminare: ad una Richiesta di Risarcimento relativa a rapporti di lavoro, e alle azioni da intraprendere per
impedire o mitigare il rischio del verificarsi della stessa.
Atto illecito Ogni azione od omissione dannosa, anche se originata da colpa grave, in relazione a:
relativo a rapporti a) licenziamento ingiustificato, illegittimo, discriminatorio;
di lavoro: b) atto discriminatorio, compresa qualunque violazione delle leggi in materia, tale da privare o potenzialmente privare un individuo di opportunità di lavoro o in ogni caso di influire negativamente sulla posizione di impiego a causa di qualunque caratteristica di razza, colore, religione, età, sesso, nazionalità, handicap o invalidità, gravidanza o qualunque altra condizione personale giuridicamente tutelata;
c) molestia, anche di natura sessuale, sul posto di lavoro;
d) mobbing;
e) illecita privazione di opportunità di carriera, inesatte dichiarazioni concernenti il rapporto di impiego, illegittima mancata assunzione o promozione, illegittimo demansionamento, illegittima valutazione, illegittima imposizione di sanzioni o provvedimenti disciplinari contro un Prestatori di lavoro della Società;
f) Rappresaglia;
commessa, tentata o presumibilmente commessa da un Assicurato anteriormente o durante il periodo di copertura.
Richiesta di qualsiasi:
risarcimento 1) Richiesta di risarcimento per Xxxxxxx/e ad eccezione delle richieste avanzate da parte di un
relativa a rapporti Assicurato;
di lavoro: 2) procedimento civile;
3) procedimento penale (comprese indagini);
4) procedimento amministrativo intrapreso con un provvedimento formale;
promosso per la prima volta durante il Periodo di copertura nei confronti di un Assicurato, o comunque avanzato da un’autorità competente in materia di lavoro, basato su o in conseguenza di un Atto illecito relativo a rapporti di lavoro.
Glossario
Definizioni specifiche per la Sezione B - Tutela Legale
Ai sensi della Sezione B - Tutela Legale: ferme le altre definizioni previste nel Glossario, si precisa che i termini in appresso elencati hanno il seguente significato convenzionale:
Controversia: s’intende il primo atto scritto dal quale deriva in capo all’Assicurato la necessità di assistenza legale.
Fatto generatore: il fatto, l’inadempienza o la violazione di norme che dà origine alla Controversia.
Vertenza Controversia inerente l’esistenza, la validità o l’esecuzione di patti, accordi e contratti con-
contrattuale: clusi tra le Parti, con conseguente inadempimento dei relativi obblighi.
Vertenza extra- Controversia conseguente ad un fatto illecito, il cui obbligo al Risarcimento non deriva da
contrattuale: un rapporto contrattuale.
Imputazione per aver commesso il fatto a causa di negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi e/o
Colposa: regolamenti.
Imputazione Dolosa: per aver commesso volontariamente il reato / fatto imputato.
Sinistro: l’insorgere della Controversia derivante dal fatto generatore.
Tutela Legale: l'assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 (artt. 163; 164, 173 e 174 e correlati).
Unico Sinistro: il fatto dannoso e/o la Controversia che coinvolge più Assicurati.
Norme che regolano l’assicurazione in generale
Norme che regolano l’assicurazione in generale
Art. 1 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o reticenti della Contraente o degli Assicurati, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, comprese quelle elencate nel Questionario, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).
Art. 2 | Altre assicurazioni
La Contraente o l’Assicurato deve informare per iscritto AXA dell’esistenza o dell’eventuale successiva stipulazione di altre assicurazioni stipulate per il medesimo rischio coperto dall’Assicurazione; in caso di Richiesta di risarcimento, la Contraente o l’Assicurato deve darne avviso ad AXA e a tutti gli altri assicuratori, trasmettendo altresì copia delle condizioni di ogni contratto di Assicurazione (art. 1910 C.C.).
Laddove operino più contratti di Assicurazione a copertura del medesimo rischio, l’Assicurazione opererà solamente in eccesso (c.d. “a secondo rischio”) rispetto ad ogni altra garanzia.
Art. 3 | Pagamento del premio e durata dell’assicurazione
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di
premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se la Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno dell’effettivo pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure ad AXA.
Art. 4 | Modifiche dell’assicurazione
Eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto, a pena di nullità.
Art. 5 | Aggravamento del rischio
La Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta ad AXA e/o all’Agenzia di riferimento di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (art. 1898 C.C.).
Xxxxxx intendersi quale aggravamento di rischio anche le seguenti circostanze:
a) riduzione del capitale effettivo inferiore al limite legale;
b) istanze di fallimento e/o di concordato preventivo;
c) qualsiasi procedura concorsuale;
e relativamente a questi eventi la Contraente dovrà darne comunicazione scritta ad AXA e/o all’Agenzia di riferimento entro 15 giorni.
AXA avrà facoltà di recedere con effetto immediato (art. 1898 C.C.), o di proporre diverse condizioni di garanzia, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.
Art. 6 | Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio AXA ridurrà il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione della Contraente o dell’Assicurato (art. 1897 C.C.), con rinuncia al diritto di recesso.
Art. 7 | Durata dell’assicurazione
In mancanza di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC), inviata almeno 30 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Norme che regolano l’assicurazione in generale
Il tacito rinnovo sarà subordinato all’invio da parte della Contraente ad AXA, almeno 60 giorni prima della scadenza, di una dichiarazione, resa ai sensi del disposto di cui agli art. 1882 e 1883 C.C, con cui comunichi che:
1) La Contraente o l’Assicurato non sia a conoscenza di circostanze da cui possano scaturire Xxxxxx- ste di risarcimento;
2) Non sia stata attuata o non sia stata pianificata alcuna delle operazioni societarie seguenti, né si siano verificati gli eventi di seguito menzionati:
- liquidazione, trasformazione, fusione, scissione;
- istanza di fallimento o altre procedure concorsuali;
- trasferimento di azioni o quote comportanti il mutamento del controllo della Società;
- acquisizione/o cessione di ramo d’azienda o di Società Controllate o Collegate o Partecipate;
- quotazione di strumenti finanziari su mercati regolamentati e/o non regolamentati;
- riduzione della consistenza del capitale sociale al di sotto del limite legale;
- perdite d’esercizio;
- aumento o diminuzione di oltre il 20% del fatturato dell’esercizio precedente.
L’incompletezza, l’imprecisione o la tardività della Dichiarazione, al pari della sua assenza o comunque della sussistenza di anche uno degli elementi impeditivi di cui ai punti 1 e 2, determineranno la cessazione dell’Assicurazione alla scadenza, senza necessità di disdetta da una delle Parti.
In tal caso, qualora la Contraente sia comunque interessata a ricevere una proposta di assicurazione, deve trasmettere ad AXA entro 30 gg dalla scadenza del contratto tutta la documentazione idonea a rivalutare il rischio (questionario aggiornato e sottoscritto).
Esaminata la documentazione ricevuta, AXA avrà facoltà di determinare se vi è stata una diminuzione od un aggravio di rischio e di provvedere di conseguenza a comunicare un’eventuale nuova offerta.
Art. 8 | Surrogazione
Per qualsiasi pagamento effettuato in forza dell’Assicurazione e sino alla concorrenza di quanto pagato, AXA è surrogata nei diritti di credito e regresso dell’Assicurato e/o della Società (art. 1916 C.C.) i quali sono obbligati a fare tutto quanto utile o necessario per assicurare e preservare tali diritti, compresa la firma di documenti per consentire ad AXA di far valere i propri diritti in qualsiasi sede, anche in nome e per conto dell’Assicurato, della Contraente e della Società.
Art. 9 | Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico della Contraente.
Art. 10 | Foro competente e legge applicabile
Per ogni controversia derivante dall’Assicurazione, ivi comprese a titolo esemplificativo quelle relative alla sua esistenza, validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza o la Direzione di AXA.
L’Assicurazione è regolata dalla legge italiana.
Art. 11 | Restrizioni internazionali - Inefficacia del contratto
In nessun caso gli assicuratori/ i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare Richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, ove applicabili in Italia.
Sezione A - R.C. dei membri degli organi con funzioni di amministrazione, direzione e controllo
Sezione A - R.C. dei membri degli organi con funzioni di
amministrazione, direzione e controllo
Cosa assicuro
Art. 12 | Oggetto dell’assicurazione operante in regime di “Claims Made”
L’Assicurazione è stipulata in base alle dichiarazioni rese dalla Contraente e opera in relazione alle Richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità temporale dell’Assicurazione, così come precisato nell’Art. 23 - “Validità temporale dell’Assicurazione
- Regime Claims made”.
Ai sensi della presente Assicurazione AXA si obbliga a tenere indenni:
• gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare a terzi, quali civilmente responsabili, per le
Perdite;
• la Società, se e nella misura in cui questa sia obbligata a tenere indenni gli Assicurati, quali civilmente responsabili, per le Perdite.
Art. 13 | Limiti di indennizzo
Il Massimale indicato in Polizza rappresenta il massimo esborso di AXA per tutte le Perdite derivanti da tutte le Richieste di risarcimento presentate nei confronti di tutti gli Assicurati nello stesso periodo di Assicurazione.
I sottolimiti indicati in Polizza sono parte del Massimale, non un’aggiunta ad esso; ogni sottolimite rappresenta pertanto il massimo esborso di AXA per tutte le Perdite relative alla garanzia al quale lo stesso si applica.
Tutte le Richieste di risarcimento che traggano origine da un medesimo Atto illecito, nonché da atti illeciti tra loro collegati, anche se promosse nei confronti degli Assicurati in diversi periodi di durata dell’Assicurazione, saranno considerate come un’unica Richiesta di risarcimento ai fini dell’applicazione del Massimale o dell’eventuale sottolimite; non sarà in ogni caso coperta dalla presente Assicurazione alcuna Richiesta di risarcimento promossa oltre il termine di tre anni dalla data in cui l’Assicurazione sarà cessata.
Art. 14 | Richieste di risarcimento relative a rapporti di lavoro
AXA si impegna a tenere indenni gli Assicurati per Xxxxxxx conseguenti a Richieste di risarcimento
relative a rapporti di lavoro.
La presente estensione di garanzia opera con il sottolimite indicato nel frontespizio di polizza che deve intendersi per sinistro e per periodo di assicurazione.
AXA si obbliga inoltre a tenere indenni gli Assicurati per Spese di Consulenza Legale Preliminare se nel corso del periodo assicurativo si verifica una circostanza che ad opinione di un Assicurato potrebbe successivamente dare origine ad una Richiesta di Risarcimento relativa a rapporti di lavoro coperto dalla presente garanzia e l’Assicurato trasmetterà comunicazione scritta ad AXA relativamente a tale circostanza. AXA si riserva la facoltà di approvare le Spese di Consulenza Legale Preliminare.
Art. 15 | Applicazione individuale delle esclusioni
Nessuna circostanza a conoscenza di un Assicurato verrà imputata ad un altro Assicurato ai fini di stabilire l’operatività delle garanzie di cui alla presente Polizza.
Art. 16 | Spese di ripristino della reputazione
AXA si impegna a tenere indenni gli Assicurati, per ciascuna Richiesta di risarcimento e
complessivamente per l’intero periodo di durata dell’Assicurazione a prescindere dal numero di
Richieste di risarcimento ,delle spese, dei costi e degli onorari ragionevoli e necessari sostenuti da un
Sezione A - R.C. dei membri degli organi con funzioni di amministrazione, direzione e controllo
Assicurato in nome proprio, con il previo consenso scritto di AXA, per lo studio e la realizzazione di una campagna pubblicitaria ad opera di esperti di pubbliche relazioni al fine di attenuare i danni oggettivamente cagionati alla reputazione dell’Assicurato e dovuti ad una Richiesta di risarcimento coperta dalla presente Assicurazione che sia stata resa pubblica con qualunque mezzo.
La presente estensione di garanzia è prestata sino ad un importo pari a quanto indicato nella “Tabella limiti Sezione A - R.C. dei membri degli organi con funzioni di amministrazione, direzione e controllo”.
Art. 17 | Spese legali in caso di inquinamento
A parziale deroga delle esclusioni di cui alla lettera e) dell’Art. 22 - “Xxxxxx esclusi dall’Assicurazione” della presente Xxxxxxx, a fronte di una Richiesta di risarcimento avanzata nei confronti della Società per la responsabilità di inquinamento accidentale o comunque involontario dell’aria, dell’acqua o del suolo e/o di danno ambientale in genere, AXA si impegna a tenere indenne gli Assicurati delle spese, dei costi e degli onorari dagli stessi direttamente sostenuti in relazione ad una vertenza giudiziaria promossa nei confronti della Società e nella quale siano chiamati a partecipare a seguito di addebiti a loro rivolti per eventi, circostanze o condotte riconducibili alla predetta responsabilità della Società per la quale viene instaurata la vertenza giudiziaria.
La presente estensione di garanzia è prestata sino ad un importo pari a quanto indicato nella “Tabella limiti Sezione A - R.C. dei membri degli organi con funzioni di amministrazione, direzione e controllo”.
Art. 18 | Difesa penale
Qualora gli Assicurati, in relazione alle Richieste di risarcimento promosse nei loro confronti e rientranti nell’ambito delle garanzie prestate in Polizza, risultino coinvolti in procedimenti penali per reati colposi, AXA, fino a quando ne abbia interesse, si riserva di esercitare la facoltà di gestire direttamente la difesa in sede penale, ovvero si impegna a tenere a proprio carico le spese legali sostenute dagli Assicurati per la difesa in tale sede, entro il limite pari a quanto indicato nella tabella riepilogativa “Tabella limiti sezione A - R.C. dei membri degli organi con funzioni di amministrazione, direzione e controllo”.
Qualora, invece, sempre nell’ambito delle garanzie prestate, gli Assicurati siano imputati per reati dolosi, AXA si obbliga a rimborsare gli Assicurati le spese di difesa penale, sempre nei limiti di un importo pari a quanto indicato nella tabella riepilogativa “Tabella limiti sezione A - R.C. dei membri degli organi con funzioni di amministrazione, direzione e controllo”, nelle sole ipotesi in cui:
a) il procedimento penale si concluda con una sentenza di assoluzione con formula piena, passata in giudicato;
b) l’elemento soggettivo costitutivo del reato contestato sia stato derubricato nella fattispecie colposa;
c) sia intervenuta un’ordinanza di archiviazione o una sentenza di non luogo a procedere per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
con espressa esclusione dei casi in cui il procedimento penale si concluda per estinzione del reato determinata da qualsiasi causa.
Art. 19 | Costi di emergenza
A parziale deroga di quanto stabilito all’Art. 34 - “Gestione delle controversie - Spese legali” di Polizza, qualora per casi indipendenti dalla sua volontà l’Assicurato si trovi nell’impossibilità di trasmettere ad AXA il preventivo analitico delle spese ritenute necessarie per resistere alla Richiesta di Risarcimento, AXA presterà comunque l’indennizzo delle spese strettamente necessarie alla difesa di una Richiesta di Risarcimento sino alla concorrenza di quanto indicato nella tabella riepilogativa “Tabella limiti sezione A - R.C. dei membri degli organi con funzioni di amministrazione, direzione e controllo”.
Art. 20 | Periodo di osservazione in favore degli Assicurati cessati dalla carica
Nel caso in cui l’Assicurato cessi - per ragioni diverse dalla revoca per giusta causa o dal licenziamento per giusta causa o giustificato motivo - di prestare la propria attività in favore della Società prima della scadenza del periodo di durata dell’Assicurazione e nei 6 anni successivi alla data della predetta cessazione le garanzie di Polizza:
a) non vengano rinnovate o in relazione ad esse non venga stipulato un periodo di osservazione;
b) non siano prestate da AXA e/o da altri assicuratori;
le garanzie di Xxxxxxx sono estese alle Richieste di risarcimento che siano state promosse nei suoi confronti per la prima volta nel corso di un periodo di osservazione di 6 anni, decorrenti dalla data della predetta cessazione, in relazione ad un Atto illecito posto in essere anche in periodo antecedente alla data di decorrenza della polizza (retroattività illimitata Art. 23 - Validità temporale dell’Assicurazione).
Resta inteso che le garanzie prestate durante tale periodo di osservazione sono soggette a tutti i termini e condizioni di Polizza in vigore nell’ultimo periodo di durata dell’Assicurazione validamente stipulato, ivi compresi i limiti di indennizzo.
Come ampliare la copertura R.C. - Garanzia Opzionale R.C. Postuma
Art. 21 | Garanzia Postuma (periodo di osservazione)
(Operante se espressamente richiamata in polizza)
Qualora al termine del periodo di durata dell’Assicurazione la stessa non venga rinnovata e la Contraente non sottoscriva analoga copertura con altre compagnie di assicurazione, la Contraente avrà diritto, a fronte di richiesta scritta da presentare ad AXA entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del periodo di durata della Polizza e contestuale versamento di un Premio addizionale pari ad una percentuale del Premio annuo pagato per la validità dell’ Assicurazione, ad un periodo di osservazione successivo al termine del periodo di durata dell’Assicurazione, come di seguito specificato:
Garanzia Postuma | |
Durata garanzia Postuma Premio minimo addizionale imponibile | |
12 mesi | 25 % del premio annuo di Polizza |
24 mesi | 50 % del premio annuo di Polizza |
36 mesi | 75 % del premio annuo di Polizza |
48 mesi | 100 % del premio annuo di Polizza |
60 mesi | 125 % del premio annuo di Polizza |
72 mesi | 140 % del premio annuo di Polizza |
Le Richieste di risarcimento che siano state promosse per la prima volta nei confronti dell’Assicurato nel corso del suddetto periodo di osservazione saranno considerate incluse nell’ambito delle garanzie di Polizza, a condizione che tali Richieste di risarcimento siano relative ad un Atto illecito posto in essere durante il periodo di validità temporale dell’Assicurazione.
Resta inteso che il Massimale applicabile al periodo di osservazione deve intendersi come parte e non in aggiunta al Massimale convenuto per l’ultimo periodo di durata dell’Assicurazione e relativo a tutte le Richieste di risarcimento avanzate durante il periodo di validità temporale dell’Assicurazione.
In ogni caso la presente estensione non troverà applicazione laddove le garanzie di Polizza abbiano cessato di produrre effetto ai sensi dell’Art. 25 - “Operazioni” e Art. 5 - “Aggravamento del rischio”.
Che cosa non è assicurato
Art. 22 | Xxxxxx esclusi dall’assicurazione
L’Assicurazione non vale per le Richieste di risarcimento in qualsiasi modo attribuibili a, derivanti da e/o connesse a:
1. morte, lesioni personali . La presente esclusione non si applica alle Richieste di risarcimento relative a rapporti di lavoro per sofferenze mentali, stress emotivo e umiliazioni derivanti da Atto illecito relativo a rapporti di lavoro;
2. danneggiamento e/o perdita di oggetti materiali e/o di animali, nonché a smarrimento, distruzione e/o deterioramento di denaro, di preziosi e/o di titoli di credito, nonché da furto, rapina, incendio, infedeltà dei Prestatori di lavoro;
3. atti illeciti autorizzati, consentiti o comunque agevolati dai soci, associati o consorziati che hanno concorso alla promozione della richiesta di risarcimento;
4. atti dolosi, indebita percezione di utilità, vantaggi e/o compensi da parte di chiunque, ivi inclusi gli
Assicurati e la Società;
5. pericolo di o effettivo inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo e danno ambientale in genere; all’interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
6. l’esercizio, da parte degli Assicurati o della Società, di qualsiasi attività professionale, servizi o consulenze rese a terzi, e/o a qualsiasi atto, errore od omissione relativi a tali servizi o consulenze anche inerenti alle attività della predetta Società;
7. atti o fatti compiuti nell’ambito di offerte pubbliche d’acquisto e/o scambio, nonché operazioni finalizzate all’emissione, collocamento o negoziazione di azioni, obbligazioni, prodotti e/o strumenti finanziari di qualsiasi tipo sui mercati regolamentati e/o non regolamentati;
8. atti compiuti dai singoli Assicurati nei confronti dei quali sia stata promossa azione di responsabilità da parte della Società, dei creditori sociali, nonché di terzi, ovvero denuncia del sospetto di irregolarità nell’adempimento dei doveri dei componenti gli organi di amministrazione (art. 2409
C.C. e disposizioni analoghe), dopo la promozione dell’azione di responsabilità o la presentazione della denuncia.
9. atti compiuti dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della Società (art. 2484 C.C. e disposizioni analoghe) o alla data in cui sia presentata istanza o domanda di ammissione a qualsiasi procedura concorsuale;
10. omesse o errate dichiarazioni fiscali e tributarie, versamento di imposte, tasse, contributi di ogni tipo ivi compresi quelli previdenziali e assistenziali;
11. multe, sanzioni e penalità in genere, di qualsiasi natura ed a chiunque inflitte nonché le spese di giustizia penale;
12. procedimenti giudiziari o arbitrali, procedimenti di mediazione o altri procedimenti promossi dinnanzi ad autorità legalmente riconosciute, i quali siano stati avviati in data antecedente la data di effetto dell’Assicurazione;
13. qualunque fatto o circostanza, situazione, operazione, evento o Atto illecito noto agli Assicurati o alla Contraente e/o comunicato ad altro assicuratore prima della data di effetto della presente Assicurazione;
14. violazione di norme in vigore in qualunque giurisdizione in materia di doveri e responsabilità dei gestori di piani pensionistici, fondi pensione, fondi di previdenza e assistenza e/o fondi che prevedano altri benefici per i Prestatori di lavoro;
15. l’esercizio da parte degli Assicurati di qualsiasi attività, incarico e/o funzione in seno a soggetti diversi dalla Società;
16. responsabilità amministrativa o amministrativo-contabile per danno erariale;
17. responsabilità personali e/o solidali gravanti ai sensi di legge sui soggetti che hanno assunto obbligazioni in nome e/o per conto di associazioni non riconosciute;
18. frodi a danno della Società;
Sezione A - R.C. dei membri degli organi con funzioni di amministrazione, direzione e controllo
19. qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall’Assicurato in relazione a disponibilità di fondi di investimento, proprietà immobiliari o mobiliari, beni e/o qualsiasi forma di investimento che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.
20. mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componenti elettronica, firmware, software, hardware o errata registrazione, cancellazione dei dati, in seguito ad attacchi cyber o infezione di virus informatici o malware.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 23 | Validità temporale dell’Assicurazione - Regime “Claims made”
L’Assicurazione opera per le Richieste di risarcimento ricevute per la prima volta dall’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione (“Claims made”), in relazione ad un Atto illecito posto in essere anche in periodo antecedente alla data di decorrenza della stessa (retroattività illimitata).
Tutte le Richieste di risarcimento che traggano origine da un Atto illecito che abbia carattere prolungato o ripetuto o sia collegato ad altri atti illeciti, nonché qualora diversi atti illeciti siano l’uno presupposto dell’altro, oppure traggano origine da una medesima fattispecie, ai fini della validità temporale dell’Assicurazione si farà convenzionalmente riferimento alla data in cui è stato posto in essere per la prima volta il primo Atto illecito.
Art. 24 | Delimitazione territoriale
L’Assicurazione è valida per le Richieste di risarcimento promosse in tutti i Paesi del mondo, esclusi Stati Uniti d’America e Canada.
Limitatamente alla garanzia Richieste di risarcimento relative a rapporti di lavoro di cui all’Art. 14 si precisa che l’Assicurazione è valida per le Richieste di risarcimento promosse in Europa.
Art. 25 | Operazioni
Se durante il periodo di durata dell’Assicurazione la Contraente e/o qualsiasi Società Controllata e, qualora assicurate, Società Collegata e/o Società Partecipata indicate in polizza fossero soggette a:
a) liquidazione, trasformazione, fusione, scissione;
b) mutamento del controllo;
c) quotazione di strumenti finanziari su borse e/o sui mercati regolamentati e/o non regolamentati; la Contraente dovrà darne comunicazione scritta ad AXA e /o agenzia di riferimento entro 30 giorni.
L’Assicurazione sarà valida fino alla scadenza del periodo di durata in corso esclusivamente per le Richieste di risarcimento conseguenti ad Atti illeciti commessi dagli Assicurati di tale Contraente, Società Controllata, Collegata e/o Partecipata antecedentemente alla data di effetto delle operazioni sopra elencate.
Art. 26 | Costituzione, acquisizione e cessazione di società controllate
Qualsiasi soggetto, anche di nuova costituzione, che assuma la qualifica di Società Controllata durante il periodo di durata dell’Assicurazione sarà automaticamente incluso nelle garanzie di cui alla presente Polizza a condizione che:
a) abbia sede legale ubicata in Italia e nello Spazio Economico Europeo (SEE)
b) non sia quotato e/o abbia strumenti finanziari quotati su borse, mercati regolamentati e/o mercati non regolamentati;
c) abbia risultato netto positivo;
d) non svolga attività finanziaria, assicurativa e/o di brokeraggio, ovvero non operi nei seguenti settori: biotecnologia, internet, gestori di reti e servizi di telecomunicazione, gestione rifiuti e discariche, edilizia;
Sezione A - R.C. dei membri degli organi con funzioni di amministrazione, direzione e controllo
e) sia società di capitali, fondazione, o associazione;
f) l’ultimo Fatturato di tale soggetto non superi il 40 % del fatturato consolidato della Società.
Qualora, durante il periodo di durata dell’Assicurazione, un soggetto:
• perda la qualifica di Società Controllata,
• e/o non soddisfi più le condizioni di cui al presente articolo,
le garanzie prestate dall’Assicurazione si applicheranno esclusivamente alle Richieste di risarcimento relative ad atti illeciti antecedenti la data in cui detto soggetto abbia cessato di possedere la qualifica di Società e/o abbia cessato di soddisfare le predette condizioni.
La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da AXA Assicurazioni S.p.A. a
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Tutela Legale Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 XXXX
Tel. x00 00 00.000.000 | Fax. x00 00 00.00.000
di seguito denominata AXA Assistance alla quale l’Assicurato può rivolgersi in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).
Le garanzie Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante pertanto sono efficaci esclusivamente in presenza di valida copertura contrattuale.
Per tutto quanto non è espressamente regolato dall’assicurazione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano l’assicurazione in generale.
Norme che regolano la Sezione B - Tutela legale Premessa
Cosa assicuro Tutela Legale Light
Art. 27 | Tutela Legale Light - Spese per indagini e procedimenti a carico della Società
Qualora gli Assicurati, risultino coinvolti in un’indagine o altro procedimento civile o amministrativo promosso nei confronti della Società, da un’Autorità legalmente autorizzata a condurlo, al fine di esaminare circostanze attinenti all’attività svolta dalla Società stessa, nel caso in cui:
a) la partecipazione degli Assicurati sia richiesta ai sensi di legge, e
b) la comunicazione con cui è richiesta la partecipazione degli Assicurati sia ricevuta per la prima volta dagli Assicurati stessi durante il periodo di durata dell’Assicurazione.
AXA Assistance si impegna a tenere indenne gli Assicurati delle spese, dei costi e degli onorari dagli stessi direttamente sostenuti in relazione a tale partecipazione.
La presente estensione di garanzia è prestata sino ad un importo pari a quanto indicato nella tabella riepilogativa “Tabella limiti sezione B - Tutela Legale”.
La presente copertura non sarà operante nel caso in cui l’indagine o il procedimento sia avviato o condotto negli Stati Uniti d’America o Canada.
Come ampliare la copertura assicurativa: Garanzia Opzionale - Tutela Legale Full
Art. 28 | Tutela Legale Full
(Operante se espressamente richiamata in polizza)
Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei sinistri, AXA Assicurazioni S.p.A., alle condizioni di seguito indicate e nel limite del massimale per sinistro indicato in polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati al successivo Art. 29 - “Casi assicurati”.
Tali oneri sono:
• le spese per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
• le spese per l’intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di quanto riportato nella tabella riepilogativa “Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo”. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l’Assicurato ha la residenza;
• le spese per l’intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall’autorità giudiziaria, o dall’Assicurato se autorizzato da AXA Assistance;
• le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
• le spese conseguenti ad una transazione autorizzata da AXA Assistance, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da AXA Assistance;
• le spese per il contributo unificato;
• le spese di giustizia in sede penale;
• le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
• gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 500,00;
• le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
• le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
• le spese derivanti da procedimenti arbitrali.
Art. 29 | Casi assicurati
Vengono garantiti gli oneri previsti per i sinistri relativi a:
1. difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa;
2. difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
3. azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi; è compresa l’attività di consulenza in sede penale finalizzata alla proposizione di querela da parte dell’Assicurato;
4. difesa dell’Assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. La prestazione opera invece a primo rischio nel caso in cui l’assicurazione di Responsabilità civile non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza. In tutti gli altri casi, ovvero quando la polizza di R.C. non esiste la presente garanzia non opera.
5. chiamata in causa della Compagnia di assicurazione della polizza di Responsabilità Civile stipulata dal Contraente a tutela del patrimonio personale (D&O) dei soggetti assicurati;
6. Pacchetto sicurezza. La difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni e l’opposizione/impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi - salvo siano applicate sanzioni pecuniarie di importo inferiore a € 1.000,00 (mille) - per i casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati:
• D.Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 106/2009 in materia di Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e successive modifiche;
• D.Lgs 193/07 in materia di Sicurezza alimentare e successive modifiche;
• D.Lgs. 152/06 in materia di Tutela dell’ambiente e successive modifiche;
• D.Lgs. 101/2018 (GDPR) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, norme analoghe e successive integrazioni;
• D.Lgs 231/2001 in materia di Responsabilità amministrativa delle Società e successive modifiche;
• D.Lgs n. 472/1997 (Riforma fiscale e tributaria) norme analoghe e successive integrazioni.
Sezione B - Tutela Legale
Sezione Circolazione Stradale
Le seguenti prestazioni vengono riconosciute agli Assicurati per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi propri o del Contraente sempreché connessi all'espletamento di incarichi affidati dal Contraente stesso.
a. l’azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
b. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale;
c. difesa penale per xxxxxxx xxxxxx, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
d. il ricorso contro il provvedimento di ritiro e sospensione della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
e. il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad incidente stradale.
Estensione Responsabilità Amministrativa
f. Difesa in procedimenti per responsabilità amministrativa contabile e per danno erariale, per procedimenti instaurati avanti la Corte dei Conti. Sono garantite le spese per sostenere la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa nei confronti dell’Assicurato in caso di contestazioni dolose esclusivamente se seguite da sentenza di assoluzione o derubricazione.
Cosa non assicuro - Garanzie Tutela Legale
Art. 30 | Esclusioni Garanzia Tutela Legale
Le garanzie non sono valide:
a. in materia fiscale, tributaria ed amministrativa, salvo quanto espressamente previsto;
b. per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
c. per fatti dolosi delle persone assicurate;
d. per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti negligenti;
e. se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che l’Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 209/2005;
f. nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l’influenza dell’alcool), 187 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) o 189 (comportamento in caso di incidente) di cui al D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. AXA Assistance rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato;
g. per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall’ACI o dalla FMI;
h. per le controversie derivanti da rapporti contrattuali in genere;
i. per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate e da detenzione o impiego di sostanze radioattive.
Sezione B - Tutela Legale
Art. 31 | Ulteriori Esclusioni specifiche
L’Assicurato deve:
a. regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;
b. assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
AXA Assistance non si assume il pagamento di:
c. multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
d. spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).
Nell’ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
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Garanzie Tutela Legale
Art. 32 | Decorrenza della garanzia - Insorgenza del sinistro
La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell’Assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.
Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla Controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:
• le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
Norme che regolano il sinistro Sezione A - R.C. dei membri degli
organi con funzioni di amministrazione, direzione e controllo
Art. 33 | Obblighi in caso di richiesta di risarcimento o circostanze
In caso di Richiesta di risarcimento, la Contraente o l’Assicurato deve darne comunicazione scritta ad AXA entro 10 giorni (art. 1913 C.C.). La Contraente e l’Assicurato devono fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno (art. 1914 C.C.).
Se l’Assicurato o la Contraente vengono a conoscenza di circostanze che potrebbero ragionevolmente dare origine ad una Richiesta di risarcimento, essi dovranno senza indugio comunicare tali circostanze ad AXA mediante comunicazione scritta, precisando le ragioni per le quali si prevede che ne possa derivare una Richiesta di risarcimento e fornendo dettagli in merito ad eventuali atti Illeciti, date, luoghi, fatti e soggetti coinvolti, nonché una stima della potenziale Perdita. Laddove le circostanze comunicate ai sensi della presente clausola siano sufficientemente dettagliate ai sensi di Polizza, AXA considererà l’eventuale Richiesta di risarcimento che tragga origine da tali circostanze come se la medesima fosse stata presentata nella stessa data in cui l’Assicurato o la Contraente hanno trasmesso ad AXA la predetta comunicazione di circostanze.
Art. 34 | Gestione delle controversie - Spese legali
L’Assicurato ha il diritto e il dovere di difendersi contro qualsiasi richiesta di risarcimento e di contestarla.
È condizione per l’insorgere dell’obbligo indennitario di AXA ai sensi di Polizza il fatto che l’Assicurato non ammetta né si assuma alcuna responsabilità, non stipuli alcun accordo di transazione o conciliazione, né si accolli alcun costo di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta di AXA.
La Contraente e l’Assicurato coopereranno con AXA senza riserve e forniranno senza indugio una relazione dettagliata delle circostanze che compongono la richiesta di risarcimento, le loro eventuali deduzioni difensive, nonché tutte le informazioni che potranno essere loro richieste. La fornitura di tali informazioni costituisce condizione sospensiva dell’obbligo indennitario di AXA ai sensi di Polizza.
AXA si riserva la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale a nome dell’Assicurato, designando in accordo con l’Assicurato, ove occorra, legali o tecnici di comprovata esperienza ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Qualora AXA non eserciti la facoltà di cui al precedente paragrafo, ai sensi della presente Polizza sono a carico di AXA le spese necessarie all’Assicurato per resistere alle Richieste di risarcimento, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale di Polizza (art. 1917 C.C.).
A tal fine, è indispensabile che l’Assicurato comunichi ad AXA il preventivo analitico delle spese ritenute necessarie per resistere alla richiesta di risarcimento, il quale, laddove ritenuto congruo, sarà utilizzato come parametro per l’indennizzo delle spese di difesa sostenute dall’Assicurato.
Non saranno oggetto di indennizzo le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano stati designati con il consenso scritto di AXA. Restano in ogni caso non indennizzabili le spese di giustizia penale.
Nel caso in cui una qualsiasi richiesta di risarcimento coinvolga sia rischi coperti dalla presente Assicurazione sia rischi non coperti, le spese di difesa sostenute dall’Assicurato saranno garantite da AXA per la sola parte di esse che sia connessa all’ambito di copertura della presente Polizza.
In ogni caso, gli eventuali oneri di difesa sostenuti da AXA verranno rimborsati dall’Assicurato qualora venga accertato che la perdita patrimoniale non è indennizzabile ai sensi dell’Assicurazione o che la Richiesta di risarcimento è altrimenti esclusa.
Norme che regolano il sinistro Sezione B - Garanzia Tutela legale
Art. 35 | Denuncia di sinistro e libera scelta del legale
L’Assicurato deve immediatamente denunciare all’Agenzia o ad AXA Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza e fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 10 giorni dalla data della notifica stessa.
In caso di sinistro rientrante nella procedura di risarcimento diretto, l’Assicurato deve denunciare il sinistro entro 10 giorni dal realizzarsi della condizione prevista alla lett. a) dell’Art. 29 - “Casi assicurati” (mancata accettazione dell’offerta).
L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, indicandolo se possibile ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.
Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato. L’eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.
L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA Assicurazioni S.p.A. e/o con AXA Assistance.
Art. 36 | Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa deve:
a. informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro e indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
b. conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Art. 37 | Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia di sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della Controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’Art. 35 - “Denuncia di sinistro e libera scelta del legale”. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l’impugnazione presenta possibilità di successo. AXA Assistance, così come AXA Assicurazioni S.p.A., non sono responsabili dell’operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.
L’Assicurato non può giungere direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma. In caso di conflitto d’interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l’Assicurato e AXA Assicurazioni S.p.A. e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell’Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. AXA Assistance avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Art. 38 | Recupero di somme
Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
Tabelle limiti Sezione A e Sezione B
Tabella limiti Sezione A - R.C. dei membri degli organi con funzioni
di amministrazione, direzione e controllo
Sezione A - R.C. dei membri degli organi con funzioni di amministrazione, direzione e controllo | ||
Garanzia Prestazione | Franchigia Scoperto | Limite di indennizzo |
Rapporti di Lavoro | - | Massimale di Polizza per sinistro / periodo di assicurazione |
Spese di ripristino della reputazione | - | € 200.000,00 per sinistro / periodo di assicurazione |
Spese legali in caso di inquinamento | - | ¼ del Massimale di Polizza per sinistro / periodo di assicurazione |
Difesa penale | - | ¼ del Massimale di Polizza per sinistro / periodo di assicurazione |
Costi di emergenza | - | 10% del Massimale di Polizza con il massimo di € 30.000,00 per sinistro / periodo di assicurazione |
Tabella limiti Sezione B - Tutela Legale
Sezione B - Tutela Legale | ||
Garanzia Prestazione | Franchigia Scoperto | Limite di indennizzo |
Tutela Legale Light Spese per indagini e procedimenti a carico della Contraente | - | Massimale per sinistro indicato in polizza (€ 50.000,00) |
Tutela Legale Full | - | Massimale per sinistro indicato in polizza (€ 15.000,00 / € 30.000,00 / € 50.000,00) |
Spese per l’intervento di un legale domiciliatario | - | fino ad un massimo di € 2.500,00 per sinistro |
Oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari | - | entro il limite massimo di € 500,00 per sinistro |
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AXA Assicurazioni rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.
A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative1
Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche “AXA”) ha la necessità di disporre di dati personali, comuni, sensibili2 e giudiziari, a lei riferiti (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge3, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti4 , anche mediante la consultazione di banche dati) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.
In particolare, useremo i suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell’ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell’assicura-zione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
- utilizzo dei dati rilevati mediante l’eventuale l’utilizzo di strumenti che rilevano la dinamica di guida (c.d. “Black Box”) per la gestione del rapporto contrattuale e definire le politiche tariffarie della Compagnia;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti l’abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.
I dati forniti potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per determinare la tariffa applicabile e per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l’accesso ad ulteriori prodotti, ad agevolazioni e vantaggi.
A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati5.
Viceversa, il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la sua salute e comunque quelli rientranti nell’ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"6, in parte anche in funzione meramente organizzativa.
1 La “finalità assicurativa” richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell’assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2 I dati sensibili (definiti dalla normativa come “categorie particolari di dati”) sono quelli che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
4 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici.
5 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.
6 La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell’attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.
Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.
Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.
Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l’attività assicurativa.
B) Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali e di marketing
Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l’utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili7 per tali finalità.
Se Lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:
- comprendere quali sono i Suoi bisogni ed esigenze e le Sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, allo scopo di migliorare la nostra offerta per Lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporLe prodotti e servizi che possano essere di Suo interesse;
- inviarLe comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, telefono, fax, sms, mms, social media);
- comunicarLe novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa;
- tenere conto dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio. In particolare, potremo provvedere alle seguenti attività:
- invio di materiale pubblicitario,
- vendita diretta,
- compimento di ricerche di mercato,
- comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.
Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull’erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.
Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l’area web riservata, l’app a Sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l’effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.
Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all’invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo.
Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.
Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.
Modalità d’ uso dei suoi dati personali
I Suoi dati personali sono xxxxxxxx0 da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.
7 Cfr. nota 2
8 Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)
In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all’allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all’allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l’accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.ar.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) oggi IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell’Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l’utilizzo di regole aziendali vincolanti (c.d. BCR - Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all’interno del Gruppo AXA, l’applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.
Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.
Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di “responsabile” o di “incaricato” del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti “titolari” del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l’attività di tali soggetti.
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.
Tempo di conservazione dei dati: i dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l’interessato, fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati. Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.
I Suoi diritti e contatti: Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio.
Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: xxxxxxx@xxx.xx
Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web: xxx.xxx.xx
INFORMATIVA PRIVACY SULL’USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA
La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche “Dati”) connessi all'utilizzo del servizio di “Firma Grafometrica” a cui potrà liberamente aderire.
Tale informativa integra l’informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata.
I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. (nel seguito “AXA”) mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di AXA) e, in particolare, per:
- garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
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Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L’unica conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l’utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento del Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa su supporto cartaceo. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l’utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.
Base giuridica del trattamento: per la finalità sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.
I Dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge9.
I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società appositamente nominate Responsabili esterne del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.
I Dati raccolti saranno trattati altresì da:
a) società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del “Sistema di Conservazione” e di Responsabile esterno del trattamento;
b) società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma (“Conservatore”) e in qualità di Responsabile esterno del trattamento.
In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.
Lei ha il diritto di ottenere la conferma accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio.
Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad:
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INFORMATIVA SULL’USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI
In conformità alla vigente normativa assicurativa abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contatto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.
In mancanza di tale consenso le invieremo tali comunicazioni obbligatorie in formato cartaceo.
Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.
9 Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014.