Assicurazione CPI Multirischi –Sezione coperture danni
Assicurazione CPI Multirischi –Sezione coperture danni
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: CACI Non-Life dac (Irlanda) operante in Italia Prodotto: “Coperto Basic” in libera prestazione di servizi (N. reg. Ivass II.00419)
La presente informativa fornisce un riepilogo delle principali garanzie ed esclusioni del contratto e non tiene conto di esigenze e richieste specifiche. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa non è assicurato?
🗶Invalidità Totale Permanente a causa di Infortunio: non è assicurata l’Invalidità Totale Permanente inferiore al 60%;
🗶Malattia Grave: non sono assicurate le Malattie Gravi derivanti da Sinistri differenti da quelli espressamente previsti dalle condizioni di assicurazione.
Coperto Basic è una polizza collettiva facoltativa accessoria al finanziamento che indennizza il debito residuo in caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio e di Malattia Grave e le rate mensili in caso di Inabilità Temporanea Totale o Ricovero Ospedaliero.
Che cosa è assicurato?
✓Invalidità Totale Permanente a causa di Infortunio non inferiore al 60%, calcolata secondo le Tabelle INAIL: la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario un importo pari al debito residuo in linea capitale che l’Assicurato deve ancora corrispondere ai sensi del piano di rimborso in essere al momento dell’accertamento dell’invalidità.
✓Malattia Grave: in caso di Tumore, Chirurgia
Cardiovascolare, Infarto Miocardico, Ictus Cerebrale, Insufficienza Renale e Trapianto d’Organo, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario un importo pari al debito residuo in linea capitale che l’Assicurato deve ancora corrispondere ai sensi del piano di rimborso in essere al momento del Sinistro.
✓Inabilità Temporanea Totale derivante da Infortunio
o Malattia: la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario per ogni mese di durata del Sinistro, un importo pari all’ammontare delle rate mensili del finanziamento che l’Assicurato deve ancora corrispondere secondo il piano di rimborso in essere a tale data.
✓Ricovero Ospedaliero derivante da Infortunio o
Malattia: la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario per ogni mese di durata del Sinistro, un importo pari all’ammontare delle rate mensili del finanziamento che l’Assicurato deve ancora corrispondere secondo il piano di rimborso in essere a tale data.
Per ciascuna copertura, la Società indennizza i danni fino all’importo massimo stabilito dalla polizza collettiva (c.d. limiti di Indennizzo).
Ci sono limiti di copertura?
Dalle coperture Invalidità Totale Permanente da Infortunio, Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Ricovero Ospedaliero da Infortunio sono esclusi:
!le conseguenze di Infortuni già note e/o già diagnosticate al
momento dell’adesione;
!Infortuni derivanti da atti di autolesionismo;
!Infortuni derivanti da interventi di carattere estetico;
!Infortuni causati da pratica di sport estremi o pericolosi;
!Infortuni causati da partecipazione attiva dell’Assicurato a
tumulti e sommosse;
!eventi determinati o correlati ad infermità mentale.
Dalle coperture Malattia Grave, Inabilità Temporanea Totale da Malattia e Ricovero Ospedaliero da Malattia sono esclusi:
!Malattie derivanti da atti di autolesionismo;
!Malattie derivanti da interventi di carattere estetico;
!eventi determinati o correlati ad infermità mentale.
Dove vale la copertura?
✓Le coperture Invalidità Totale Permanente da Infortunio, Malattia Grave, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero valgono per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo purchè la relativa documentazione sanitaria sia certificata da un medico italiano.
Che obblighi ho?
− Pagare il Premio convenuto con la Società;
− denunciare tempestivamente il Sinistro;
− trasmettere la documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro da parte della Società;
− fornire risposte precise e veritiere alle domande relative alla valutazione del rischio che la Società intende
assumere.
Il mancato rispetto di tali obblighi potrebbe compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.
Quando e come devo pagare?
Il Premio è unico e viene versato in via anticipata dall’Assicurato alla Società per il tramite del Contraente al momento dell’erogazione del finanziamento.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura assicurativa decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui si verifica l’ultimo dei seguenti eventi: 1. sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione; 2. erogazione del finanziamento, sempre che sia stato pagato il Premio.
La durata delle coperture è pari alla durata del Contratto di Finanziamento.
Come posso disdire la polizza?
L’Assicurato può recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione scritta alla Società o al Contraente, indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa.
L’Assicurato non può recedere se ha denunciato un Sinistro durante i 60 giorni successivi alla data di sottoscrizione delle coperture assicurative.
Gruppo Crédit Agricole S.A.
Contratto di assicurazione Credit Protection a Premio Unico AGOS DUCATO – COPERTO BASIC
La presente polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa
Il Fascicolo Informativo contenente:
• Nota Informativa;
• Condizioni di Assicurazione e Informativa sulla Privacy;
• Glossario;
• Facsimile della Dichiarazione di Adesione.
deve essere consegnato all’Assicurato prima della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA
(aggiornamento al 25 Maggio 2018)
1. NOTA INFORMATIVA__ _ relativa alle polizze collettive n. “L-2008-10-06-198-2”(CACI Life dac) e n. “N-2008-10-06-198-2”(CACI Non-Life dac) denominate “COPERTO BASIC” stipulate tra AGOS DUCATO S.p.A e CACI (di seguito, ciascuna, la “Polizza Convenzione”).
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che dal 1° gennaio 2013 è succeduto a ISVAP in tutti i poteri, funzioni e competenze) con riferimento ai contratti di assicurazione sulla vita ed integrata in base a quanto previsto dagli schemi predisposti dall’IVASS per i contratti di assicurazione dei rami danni, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Si precisa che ai fini di un’adeguata rappresentazione delle caratteristiche della Polizza Convenzione, la presente Nota Informativa è stata integrata per tener conto delle caratteristiche delle singole coperture ivi previste. In particolare, si precisa che: (i) la presente Nota informativa contiene informazioni in merito alle ulteriori coperture assicurative diverse da quelle sulla vita che vengono fornite in base alla convenzione di assicurazione stipulata tra le società assicurative di seguito indicate e Agos Ducato S.p.A e (ii) la copertura assicurativa relativa al caso morte è prestata unicamente dalla Società CACI Life dac, mentre le altre coperture assicurative indicate nella presente Nota informativa sono prestate unicamente dalla Società CACI Non-Life dac.
L’Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. L’adesione alla Polizza Convenzione può avvenire anche mediante Firma Digitale nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
La certificazione della firma digitale viene effettuata da Infocert, società di cui si avvale Agos Ducato S.p.A. per la somministrazione di tale servizio ed in possesso dei requisiti tecnici di cui all’art. 13 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22.2.2013.
La Nota informativa si articola in quattro sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
D. ALTRE INFORMAZIONI SULLA POLIZZA CONVENZIONE
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali
CACI Life dac e CACI Non-Life dac sono entrambe società di capitali costituite ai sensi del diritto irlandese facenti parte del Gruppo francese Crédit Agricole S.A.. La società capogruppo è Crédit Agricole S.A..
• Indirizzo della sede legale: Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx
• Sito internet: xxx.xx-xxxx.xx
• Telefono: x00 00 00000000
• Indirizzo e-mail: Xxxxxxxxx.xxxxxxx@xx-xxxx.xx
• Fax: 0000 00 000 00 00
CACI Life dac e CACI Non-Life dac (ciascuna la “Società”) sono regolarmente autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa rispettivamente nel ramo vita e nel ramo danni e sono soggette al controllo della Central Bank of Ireland XX Xxx xx. 000, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx. Le Imprese operano in Italia in regime di libera prestazione dei servizi dal 3/02/2004 ai sensi dell’Articolo 24 del D.Lgs. 209/2005.
CACI Life non investe il premio in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di Assicurazioni sulla
Vita.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società
Al 31 Dicembre 2017 il patrimonio netto di CACI Life era pari a € 216.305.046 (di cui € 140.138.240 costituiscono il capitale sociale ed € 76.166.806 rappresentano il totale delle riserve patrimoniali).
Il patrimonio netto di CACI Non–Life era pari a € 163.463.605 (di cui € 73.191.040 costituiscono il capitale sociale ed €
90.272.565 rappresentano il totale delle riserve patrimoniali).
L’indice di solvibilità necessario a soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) ammontava al 184% per la parte vita e 132% per la parte danni.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni Assicurative e garanzie offerte
3.1.Durata delle coperture assicurative
Le coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione hanno una durata pari a quella del Contratto di Finanziamento e cessano di avere efficacia al verificarsi del primo dei seguenti eventi: (i) alla data di cessazione del Contratto di Finanziamento come ivi prevista; (ii) in caso di estinzione integrale anticipata del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento; (iii) in caso di recesso esercitato nei termini previsti dalle condizioni di assicurazione; (iv) al
raggiungimento da parte dell’Assicurato del 75esimo anno di età; (v) al pagamento del capitale assicurato a seguito di indennizzo per Decesso, Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia Grave.
Il contratto di assicurazione può essere concluso con Firma Digitale se nell’ambito del contratto di finanziamento si sia optato per tale modalità oppure firmando di proprio pugno e rilasciando ad Agos Ducato S.p.A. la Dichiarazione di Adesione.
Si rinvia all’art. 3 (Decorrenza e cessazione delle garanzie) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3.2 Prestazioni Assicurative
La Polizza Convenzione prevede le seguenti coperture assicurative operanti per tutti gli Assicurati:
- Copertura assicurativa per il caso Morte;
- Copertura assicurativa per il caso Invalidità Totale Permanente da Infortunio;
- Copertura assicurativa per il caso Malattia Grave;
- Copertura assicurativa per il caso Inabilità Temporanea Totale;
- Copertura assicurativa per il caso Ricovero Ospedaliero.
Operatività delle coperture assicurative
La Copertura assicurativa per il caso Morte è prestata da CACI Life e le Coperture assicurative per il caso Invalidità Totale Permanente da Infortunio, Malattia Grave, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero sono prestate da Caci Non-Life.
Descrizione delle prestazioni assicurative per ciascuna copertura
Di seguito sono descritte le prestazioni assicurative relative a ciascuna copertura ed operanti per tutti gli Assicurati.
Copertura assicurativa per il caso Morte
In caso di Morte dell’Assicurato intervenuta durante il periodo di efficacia della relativa copertura assicurativa, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario una somma pari al debito residuo in linea capitale, che l’Assicurato deve ancora corrispondere ai sensi del piano di rimborso in essere al momento del verificarsi del Sinistro. Non sarà indennizzato l’ammontare delle rate scadute e non pagate a tale data.
Avvertenza: la copertura assicurativa è soggetta a particolari limitazioni ed esclusioni. In particolare, l’Indennizzo non può eccedere il massimale di Euro 30.000,00 per l’insieme dei finanziamenti che l’Assicurato ha in essere con il Contraente. Si rinvia all’art. 21 (Copertura assicurativa per il caso Morte) e all’art. 27 (Esclusioni) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di maggior dettaglio.
Copertura assicurativa per il caso Invalidità Totale Permanente da Infortunio
In caso di Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato di grado non inferiore al 60% derivante da Infortunio, intervenuta durante il periodo di efficacia della relativa copertura assicurativa, accertata secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30/6/65 n°1124 e successive modificazioni ed integrazioni, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario una somma pari al debito residuo in linea capitale, che l’Assicurato deve ancora corrispondere alla Contraente ai sensi del piano di rimborso in essere al momento dell’accertamento dell’invalidità. Non sarà indennizzato l’ammontare delle eventuali rate scadute e non pagate a tale data.
Avvertenza: la copertura assicurativa è soggetta a particolari limitazioni ed esclusioni. In particolare, l’Indennizzo non può eccedere il massimale di Euro 30.000,00 per l’insieme dei finanziamenti che l’Assicurato ha in essere con il Contraente. Si rinvia all’art. 22 (Copertura assicurativa per il caso Invalidità Totale Permanente da Infortunio) e all’art. 27 (Esclusioni) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di maggior dettaglio.
Copertura assicurativa per il caso Malattia Grave
In caso di Malattia Grave, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario una somma pari al debito residuo in linea capitale che l’Assicurato deve ancora corrispondere ai sensi del piano di rimborso in essere al momento del verificarsi del Sinistro. Non sarà indennizzato l’ammontare delle rate scadute e non pagate a tale data.
Avvertenza: La copertura assicurativa è soggetta a particolari limitazioni ed esclusioni. In particolare, è previsto un Periodo di Carenza di 90 giorni. L’indennizzo non può eccedere il massimale di Euro 30.000,00 per l’insieme dei finanziamenti che l’Assicurato ha in essere con il Contraente. Si rinvia all’art. 23 (Copertura assicurativa per il caso Malattia Grave) e all’art. 27 (Esclusioni) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di maggior dettaglio.
Copertura assicurativa per il caso Inabilità Temporanea Totale
Nel caso in cui durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa si verifichi un Infortunio o una Malattia dai quali derivi per l’Assicurato un’Inabilità Temporanea Totale medicalmente accertata a svolgere la propria Normale Attività Lavorativa o le normali mansioni attinenti alla vita quotidiana per l’Assicurato che sia non lavoratore, la Società si impegna
a corrispondere al Beneficiario, trascorsi 60 giorni di Franchigia Assoluta, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini previsti dalla Polizza Convenzione, una somma pari all’ammontare delle rate mensili dovute dall’Assicurato al Contraente secondo il piano di rimborso in essere a tale data.
Avvertenza: La copertura assicurativa è soggetta a particolari limitazioni ed esclusioni. In particolare, è previsto
un Periodo di Carenza di 60 giorni per la sola Inabilità Temporanea Totale dovuta a Malattia. E’ altresì prevista una Franchigia Assoluta di 60 giorni. L’Indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro, il massimale di Euro 2.000,00 per l’insieme dei finanziamenti che l’Assicurato ha in essere con il Contraente. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è tenuta ad effettuare è di n. 12 Indennizzi mensili per lo stesso Sinistro e n. 36 Indennizzi mensili nel corso dell’intera durata della copertura assicurativa. Si rinvia all’art. 24 (Copertura assicurativa per il caso Inabilità Temporanea Totale) e all’art. 27 (Esclusioni) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di maggior dettaglio.
Copertura assicurativa per il caso Ricovero Ospedaliero
Nel caso in cui, durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, si verifichi un Infortunio o una Malattia dalla quale derivi per l’Assicurato un Ricovero Ospedaliero, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario, trascorsi 7 giorni di Franchigia Relativa, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini previsti dalla Polizza Convenzione, una somma pari all’ammontare delle rate mensili dovute dall’Assicurato al Contraente secondo il piano di rimborso in essere a tale data.
Avvertenza: La copertura assicurativa è soggetta a particolari limitazioni ed esclusioni. In particolare, è previsto un Periodo di Carenza di 60 giorni per il solo Ricovero Ospedaliero dovuto a Malattia. E’ altresì prevista una Franchigia Relativa di 7 giorni. L’Indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro il massimale di Euro 2.000,00 per l’insieme dei finanziamenti che l’Assicurato ha in essere con il Contraente. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è tenuta ad effettuare è di n. 12 Indennizzi mensili per lo stesso Sinistro e n. 36 Indennizzi mensili nel corso dell’intera durata della copertura assicurativa. Si rinvia all’ art. 25 (Copertura assicurativa per il caso Ricovero Ospedaliero) e all’ art. 27 (Esclusioni) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di maggior dettaglio.
4.Premi
Le coperture assicurative offerte dalla presente Polizza Convenzione vengono prestate dietro pagamento in via anticipata da parte dell’Assicurato di un Premio unico, comprensivo delle eventuali imposte, versato per il tramite del Contraente al momento dell’erogazione del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento, il cui importo è indicato nella Dichiarazione di Adesione.
La determinazione del Premio avviene moltiplicando il tasso corrispondente alla relativa fascia di durata del Contratto di Finanziamento per il capitale iniziale del finanziamento richiesto.
Di seguito si riportano le fasce di durata e i relativi tassi necessari ai fini della determinazione del Premio:
Durata del Finanziamento | Componente Vita (garanzia Morte) imposte pari allo 0% | Componente Danni (garanzie Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea totale, Ricovero Ospedaliero e Malattia Grave) imposte pari al 2,5% | Premio totale |
0-84 mesi | 1,47% | 3,43% | 4,90% |
85 - 144 mesi | 3,27% | 2,48% | 5,75% |
Se le coperture assicurative sono stipulate per una durata poliennale, alla componente danni relativa alle garanzie Invalidità Totale Permanente da Infortunio, Malattia Grave, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero offerte da CACI Non-Life, è applicata una riduzione rispetto alla componente danni della tariffa del prodotto annuale di riferimento nella misura di quanto indicato nella seguente tabella:
Durata (in mesi) | Sconto% |
0 -12 | 25,85% |
13-24 | 59,93% |
25-36 | 51,07% |
37-48 | 49,35% |
49-60 | 46,73% |
61-72 | 44,68% |
73-84 | 42,43% |
85-144 | 61,91% |
.
I costi a carico dell’Assicurato relativi alla gestione della Polizza Convenzione, calcolati sul Premio (al netto delle Imposte) e già inclusi nel tasso di Premio sopra indicato sono pari al 50,00%.
Tali costi rappresentano la quota parte percepita in media dal Contraente.
A titolo esemplificativo, nella seguente tabella si riporta la quota parte del Premio al netto delle imposte percepita in media dal Contraente in valore assoluto a titolo di commissione di intermediazione:
Durata | Importo | Premio totale | Premio totale al netto di imposte | Quota parte del Premio totale, al netto di imposte, percepita dal Contraente a titolo di commissioni di intermediazione | Capitale finanziato (*) |
84 mesi | € 10.000 | € 490,00 | € 482,00 | € 241,00 | € 10.490 |
(*) Importo risultante dai dati finanziari del Contratto di Finanziamento, comprensivo delle eventuali commissioni di istruttoria previste o di altri servizi aggiuntivi annoverati nel Contratto di Finanziamento.
I costi sopra indicati sono inclusi nel Premio corrisposto dall’Assicurato e finanziato tramite il Contratto di Finanziamento. Il Contraente percepisce inoltre ogni anno una partecipazione agli utili della Società.
Avvertenza:
in caso di estinzione integrale anticipata del finanziamento, la Società, per il tramite del Contraente, restituirà all’Assicurato la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria delle coperture assicurative e le coperture assicurative verranno estinte. Tale restituzione avverrà tramite detrazione della parte di Premio non goduto da quanto dovuto dall’Assicurato al Contraente al momento della richiesta di estinzione integrale anticipata. In alternativa, su richiesta dell’Assicurato di mantenere le coperture assicurative, espressa per iscritto da formularsi al momento dell’estinzione integrale anticipata, la Società fornisce le coperture assicurative fino alla scadenza contrattuale a favore dell’Assicurato quale Beneficiario. Nei casi in cui siano intervenute in precedenza delle estinzioni parziali anticipate che hanno dato luogo alla restituzione della parte di Premio pagato, le coperture assicurative saranno ridotte proporzionalmente nella misura corrispondente alla quota di capitale estinta.
Nei casi di estinzione parziale anticipata del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento, la Società, per il tramite del Contraente, restituirà all’Assicurato la parte di Premio pagato e ridurrà proporzionalmente le coperture assicurative nella misura corrispondente alla quota di capitale estinta. In alternativa, su richiesta dell’Assicurato di non procedere alla restituzione della parte di premio pagato, espressa per iscritto da formularsi al momento dell’estinzione parziale anticipata, la Società non ridurrà proporzionalmente le coperture assicurative a favore dell’Assicurato quale Beneficiario, che pertanto rimarranno invariate rispetto al periodo antecedente l’estinzione anticipata.
Si rinvia all’art. 4 (Estinzione anticipata del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento) e all’art. 5 (Pagamento del Premio) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
5.Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
Non sono previsti a beneficio dell’Assicurato meccanismi di partecipazione agli utili.
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
6 . Costi
I costi a carico dell’Assicurato relativi alla gestione della Polizza Convenzione, calcolati sul Premio (al netto delle Imposte) e già inclusi nel tasso di Premio di cui al precedente art.4 sono pari al 50,00%.
Tali costi rappresentano la quota parte percepita in media dal Contraente.
7. Sconti
Non sono previsti sconti di Premio. Se le coperture assicurative sono stipulate per una durata poliennale al Premio si applica una riduzione rispetto alla corrispondente tariffa annuale come specificato nell’art. 5 (Pagamento del Premio) delle Condizioni di Assicurazione. La nota informativa e le condizioni contrattuali dell'assicurazione a premio annuale che offre garanzie analoghe a quelle previste dal presente contratto, possono essere richieste al Contraente, al quale il Cliente potrà rivolgersi per ogni specifica informazione e per l’assistenza nella sottoscrizione della polizza.
8. Regime fiscale applicabile
E’ riportato di seguito il trattamento fiscale applicabile alla Polizza Convenzione. Il trattamento descritto si applica al momento della conclusione della Polizza Convenzione.
8.1 Imposta sui Premi
I Premi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione non sono soggetti all’imposta sulle assicurazioni. Invece, in linea di principio, i Premi delle assicurazioni complementari per i rischi di danni alla persona sono soggetti all’imposta del 2,5%. Eventuali modifiche della normativa fiscale applicabile alla Polizza Convenzione verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente.
8.2 Tassazione delle somme assicurate
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e 34 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, le somme corrisposte in caso di Morte o di Invalidità Permanente sono esenti dall’IRPEF. Le somme conseguite in sostituzione di redditi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi (esclusi quelli dipendenti da Invalidità Permanente o da Morte) costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
8.3 Detrazione fiscale dei Premi
Se l’assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente superiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, l’Assicurato ha diritto ad una detrazione dall’imposta sul reddito dichiarato a fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Se solo una componente del Premio di assicurazione è destinata alla copertura dei suddetti rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente come indicato nell’apposita documentazione che verrà inviata dalla Società. Trattandosi di polizza a Premio unico, la detrazione potrà essere effettuata – nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa – esclusivamente in fase di dichiarazione dei redditi relativi all’anno di adesione e corresponsione del premio. Nessuna ulteriore detrazione potrà essere effettuata negli anni successivi.
D. ALTRE INFORMAZIONI SULLA POLIZZA CONVENZIONE
9 Modalità di perfezionamento dell’adesione alla Polizza Convenzione
Per poter validamente aderire alla Polizza Convenzione è necessario che l’Assicurato:
1. abbia stipulato il Contratto di Finanziamento e abbia sottoscritto la Dichiarazione di Adesione;
2. al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione, abbia un’età compresa tra i 18 e i 65 anni non compiuti.
Si rinvia all’art. 2 (Requisiti di assicurabilità) e art. 3 (Decorrenza e cessazione delle garanzie) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di maggior dettaglio.
10.Risoluzione della Polizza Convenzione per sospensione del pagamento dei Premi
Poiché la Polizza Convenzione prevede il pagamento da parte dell’Assicurato di un Premio unico anticipato, non è prevista la facoltà di risolvere la Polizza Convenzione sospendendo il pagamento dei Premi.
11. Riscatto e Riduzione
La Polizza Convezione non prevede valori di riduzione e di riscatto.
12. Revoca della Proposta
La Polizza Convenzione non prevede una proposta da parte dell’Assicurato. Per poter validamente aderire alla Polizza Convenzione è sufficiente la sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.
13. Diritto di Recesso dell’Assicurato
L’Assicurato può recedere dall’adesione alla presente Polizza Convenzione entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione alla Società o al Contraente, indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa.
Resta inteso che l’Assicurato non può esercitare il diritto di recesso se ha denunciato un Sinistro durante i 60 (sessanta) giorni successivi alla data di sottoscrizione delle coperture assicurative.
La comunicazione di recesso deve essere inviata a:
- CACI Life dac e CACI Non-Life dac
via fax al seguente numero: 0035 31 603 96 49; ovvero
- al Contraente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
Agos Ducato S.p.A
xxx Xxxxxxx,0 00000 Xxxxxx
Il recesso ha effetto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della raccomandata. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà all’Assicurato, per il tramite del Contraente, il Premio, se pagato, dedotto l’ammontare delle imposte applicabili per legge. Il Premio rimborsato potrà essere utilizzato per ridurre, di pari importo, il debito residuo dell’Assicurato ovvero potrà essere restituito all’Assicurato sotto forma di maggiore erogato.
E’ altresì previsto che l’Assicurato possa recedere annualmente dalla polizza ed ottenere un rimborso parziale del suo Premio assicurativo secondo le disposizioni di cui all’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione, mediante comunicazione da inviare alla Società e al Contraente con preavviso di 60 (sessanta) giorni e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in corso.
14. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione
La documentazione che l’Assicurato o i suoi aventi causa sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte della Società è indicata nell’art. 6 delle Condizioni di Assicurazione.
E’ di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dall’Assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive contestazioni della Società che potrebbero anche pregiudicare il diritto del Beneficiario di ottenere il pagamento delle prestazioni assicurate. La Società provvederà ad effettuare il pagamento di quanto dovuto entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta nei tempi e con le modalità previste dalle condizioni contrattuali che regolano le singole coperture assicurative.
Si ricorda che ai sensi e per gli effetti dell’art. 2952, comma 2, cod. civ., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Si richiama l’attenzione dell’Assicurato e del Contraente sulla circostanza che, qualora trovi applicazione quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, anche alla luce di quanto previsto dal D.P.R. 116/2007, gli importi dovuti al Beneficiario ai sensi della Polizza Convenzione che non siano reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto potrebbero essere devoluti al fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
15. Legislazione applicabile alla Polizza Convenzione
Alla Polizza Convenzione si applica la legge italiana.
16. Lingua in cui è redatta la Polizza Convenzione
La Polizza Convenzione viene redatta in lingua italiana.
17. Reclami e Mediazione
17.1. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati per iscritto direttamente a:
CACI Life dac e CACI Non-Life dac
la Casella postale chiusa 90 Presso Ufficio postale di Mortara 27036 Mortara (PV)
17.2. Eventuali reclami riguardanti il comportamento del Contraente dovranno essere inoltrati per iscritto direttamente a:
Agos Ducato S.p.A. Gestione Reclami Xxx Xxxxxxx, 0
00000 Xxxxxx
E-mail: xxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx
17.3. Se l’esponente, nel termine massimo di quarantacinque giorni non ha ricevuto riscontro alla sua richiesta da parte della Società o del Contraente o non è completamente soddisfatto della risposta ricevuta, potrà inviare reclamo scritto all’IVASS – Servizio tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 XXXX, o tramite fax al seguente numero 06.42133206 o tramite PEC all’indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’IVASS xxx.xxxxx.xx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa.
I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:
• nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
• copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito da quest’ultima;
• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
I reclami relativi all’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del Codice del Consumo (Decreto Legislativo n. 206/2005), Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi possono essere presentati direttamente all’IVASS secondo le modalità sopra indicate.
Per qualsiasi controversia inerente alla quantificazione delle prestazioni assicurative è fatta salva in ogni caso la competenza dell'Autorità Giudiziaria.
17.4. Sistemi alternativi di risoluzione delle Controversie:
Qualora tra l’Assicurato o i suoi aventi causa e la Società insorgano eventuali controversie di natura medica sull’indennizzabilità dell’Infortunio o della Malattia e sulla misura dell’indennizzo, la decisione della controversia può essere demandata, su richiesta dell’Assicurato o dei suoi aventi causa, ad un collegio di tre medici secondo le modalità descritte all’art. 19 - Controversie delle Condizioni di Assicurazione.
Prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, il soggetto reclamante potrà utilizzare i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla legge, ovvero:
• la negoziazione assistita, ai sensi della Legge n. 162/2014, volta al raggiungimento di un accordo tra le parti diretto alla risoluzione amichevole della controversia avvalendosi dell’assistenza prestata da avvocati a tal fine appositamente incaricati dalle parti;
• la procedura di mediazione, prevista dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato, che consente l’avvio di un procedimento conciliativo caratterizzato dall’assistenza di un soggetto terzo ed imparziale (“mediatore”).
In ogni caso, prima di esercitare un'azione giudiziale relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi è preliminarmente necessario esperire l’obbligatoria procedura di mediazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza innanzi ad un Organismo di mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente a conoscere la vertenza.
18. Informativa in corso di contratto
18.1 Informazioni riguardanti la Società
La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento alla propria denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo.
18.2 Informazioni riguardanti la Polizza Convenzione
La Società comunicherà prontamente per iscritto al Contraente nel corso della durata contrattuale qualunque modifica alle condizioni di assicurazione intervenuta a seguito della introduzione di clausole aggiuntive ovvero conseguenti a modifiche alla legislazione applicabile.
19. Comunicazioni dell’Assicurato alla Società
Qualsiasi eventuale cambiamento di attività o di professione dell’Assicurato non è soggetto ad alcuna comunicazione alla Società da parte dell’Assicurato stesso.
20. Conflitto di Interessi
La Società e il Contraente appartengono allo stesso gruppo facente capo alla società francese Crédit Agricole S.A.. In ogni caso la Società si impegna, ove si presentassero inevitabili situazioni di conflitto di interessi, ad operare in modo da non arrecare pregiudizio agli interessi del Contraente o degli Assicurati.
CACI Life dac e CACI Non-Life dac sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante Legale
2. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE _ I testi integrali delle Polizze Collettive n. “L-2008-10-06-198-2”(CACI Life dac) e n. “N-2008-10-06-198-2”(CACI Non-Life dac) denominate “COPERTO BASIC” stipulate tra AGOS DUCATO S.p.A e CACI sono depositati presso le sedi delle Parti contrattuali.
ART. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
1.1. La Società si impegna, nei limiti e alle condizioni stabilite negli articoli successivi, a corrispondere al Beneficiario la prestazione che:
• per il caso Morte, è determinata ai sensi dell’art. 21 delle presenti Condizioni di Assicurazione;
• per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio, è determinata ai sensi dell’art. 22 delle presenti Condizioni di Assicurazione;
• per il caso di Malattia Grave, è determinata ai sensi dell’art. 23 delle presenti Condizioni di Assicurazione;
• per il caso di Inabilità Temporanea Totale, è determinata ai sensi dell’art. 24 delle presenti Condizioni di Assicurazione;
• per il caso di Ricovero Ospedaliero, è determinata ai sensi dell’art. 25 delle presenti Condizioni di Assicurazione.
1.2. Le coperture assicurative sopra elencate sono offerte congiuntamente dalla Società e costituiscono un unico pacchetto assicurativo. I Clienti del Contraente potranno aderirvi mediante un unico atto di adesione.
ART. 2 – REQUISITI DI ASSICURABILITA’ E MODALITA’ DI ADESIONE
2.1. Prima di essere vincolato dall’adesione alla Polizza Convenzione, al Cliente sarà consegnato il presente Fascicolo Informativo unitamente a tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente.
2.2. L’adesione alla Polizza Convenzione può avvenire anche mediante Firma Digitale nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
2.3. Per poter validamente aderire alla Polizza Convenzione è necessario che l’Assicurato:
1. abbia stipulato il Contratto di Finanziamento e abbia sottoscritto la Dichiarazione di Adesione;
2. al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione, abbia un’età compresa tra i 18 e i 65 anni non compiuti.
Si specifica che, nel caso in cui il Cliente non presenti tutti i requisiti richiesti di cui al presente art. 2, tale soggetto non potrà assumere la qualifica di Assicurato, con la conseguenza che le coperture assicurative non verranno in essere.
Per poter validamente aderire alla Polizza Convenzione non è prevista un’apposita visita medica.
2.4. Nel caso in cui il Contratto di Finanziamento sia sottoscritto congiuntamente da due o più soggetti diversi, si considera Assicurato esclusivamente la persona che abbia sottoscritto la Dichiarazione di Adesione, a condizione che ricorrano per tale persona le condizioni di assicurabilità di cui al precedente paragrafo 2.3.
2.5. Resta inteso che in caso di adesione avvenuta tramite Firma Digitale, i dati in forma elettronica, conservati dalla Società potranno essere opponibili all’Assicurato e potranno essere ammessi come prova della sua identità e del suo consenso all’adesione alle coperture assicurative.
ART. 3 – DECORRENZA E CESSAZIONE DELLE GARANZIE
3.1. Per ciascun Assicurato le coperture assicurative di cui alla presente Polizza Convenzione decorrono dalle ore 24:00 del giorno in cui si verifica il secondo dei seguenti eventi (la “Data di Decorrenza”):
1. la sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione;
2. l’erogazione del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento, sempre che sia stato pagato il Premio di cui al successivo art. 5.
3.2. Le coperture assicurative hanno una durata pari a quella del Contratto di Finanziamento e cessano di avere efficacia al verificarsi del primo dei seguenti eventi:
(i) alla data di cessazione del Contratto di Finanziamento come ivi prevista;
(ii) in caso di estinzione integrale anticipata del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento;
(iii) in caso di recesso esercitato nei termini previsti dalle condizioni di assicurazione;
(iv) al raggiungimento da parte dell’Assicurato del 75esimo anno di età;
(v) al pagamento del capitale assicurato a seguito di indennizzo per Decesso, Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia Grave.
Resta inteso che in caso di estinzione integrale anticipata del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento, la Società restituirà all’Assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Tale restituzione avverrà tramite detrazione della parte di Premio non goduto da quanto dovuto dall’Assicurato al Contraente al momento della richiesta di estinzione anticipata integrale. In alternativa, su richiesta dell’Assicurato di mantenere le coperture assicurative espressa per iscritto da formularsi al
momento dell’estinzione anticipata, la Società fornirà le coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione fino alla scadenza contrattuale in favore del Beneficiario secondo il piano di ammortamento in essere al momento dell’estinzione anticipata integrale.
ART. 4 – ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO OGGETTO DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
In caso di estinzione anticipata integrale del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento, le coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione cessano di avere efficacia.
La Società restituirà all’Assicurato, per il tramite del Contraente, l’importo (R1 + R2 - X) a titolo di parte di Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto. Tale restituzione avverrà tramite detrazione della parte di Premio non goduto da quanto dovuto dall’Assicurato al Contraente al momento della richiesta di estinzione integrale anticipata.
Il calcolo dell’importo (R1 + R2 - X) che verrà restituito all’Assicurato a titolo di parte di Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto avverrà applicando le seguenti formule:
• R1=P1 x (N–K)/N + P2 x ((N-K) x (N-K+1))/(N x (N+1))
• R2= P3 x (N-K)/N
dove:
N= Durata complessiva della copertura (espressa in mesi interi) K= Mese in corso (numero di mesi scaduti)
N-K= Durata residua
Tali durate sono da riferirsi al piano di ammortamento in essere al momento dell’estinzione anticipata integrale.
• X= € 25,00 che la Società tratterrà dall’importo dovuto (R1 + R2) a titolo di spese amministrative sostenute per il rimborso del premio;qualora l’importo dovuto (R1 + R2) risultasse inferiore a € 25,00 nulla sarà dovuto dalla Società all’Assicurato.
Il Premio originariamente corrisposto dall’Assicurato e finanziato tramite il Contratto di Finanziamento si compone di Premio totale = P1 + P2 + P3 + imposte
dove:
P1= quota parte di premio puro (al netto imposte) relativa alle garanzie di rata P2= quota parte di premio puro (al netto imposte) relativa alle garanzie di capitale
P3= quota parte di Premio (al netto imposte) percepita dal Contraente a titolo di commissioni di intermediazione
Per premio puro si intende la parte di Premio (al netto di imposte) al netto della quota parte percepita dal Contraente a titolo di commissioni di intermediazione.
Di seguito sono riportarte le percentuali da applicare al Premio al netto delle imposte ai fini del calcolo dell’importo da restituire all’Assicurato e corrispondenti al periodo di assicurazione non goduto.
Durata del Finanziamento | Premio puro (P1+P2): quota parte di Premio (al netto di imposte) al netto della quota parte percepita dal Contraente a titolo di commissioni di intermediazione | Quota parte di Premio al netto di imposte in percentuale percepita dal Contraente a titolo di commissioni di intermediazione (P3) | Quota parte di premio puro relativo alle garanzie di rata: Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero (P1) | Quota parte di premio puro relativo alle garanzie di capitale:Morte, Invalidità Totale Permanente, Malattia Grave (P2) |
0-84 mesi | 50% | 50% | 55,81% | 44,19% |
85-144 mesi | 50% | 50% | 34,62% | 65,38% |
Di seguito si riporta un esempio calcolato su una durata complessiva del Contratto di Finanziamento pari a 48 mesi, importo: €10.000,00, estinzione anticipata integrale avvenuta dopo 24 mesi dall’adesione:
Premio totale | Premio totale al netto di imposte | Quota parte di Premio al netto di imposte in valore assoluto percepita dal Contraente a titolo di commissioni di intermediazione (P3) | Premio puro (P1+P2)* | P1 | P2 |
€ 490,00 | € 482,00 | € 241,00 | € 241,00 | € 134,50 | € 106,50 |
• R1=€ (241,00 x 55,81%%) x (48–24)/48 + €(241,00 x 44,19%) x ((48-24) x (48-24+1))/(48 x (48+1))= € 93,88
• R2= € 241,00 x (48-24)/48 = € 120,50
• R1+R2 = € 214,38
• X= € 25
• Importo corrisposto all’Assicurato a titolo di parte di Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto (R1+R2 –X)= € 189,38
In alternativa al rimborso del Premio, la Società, su richiesta dell’Assicurato di mantenere le coperture assicurative, espressa per iscritto da formularsi al momento della richiesta di estinzione anticipata integrale del Contratto di Finanziamento, fornirà le coperture assicurative in favore del Beneficiario fino alla scadenza contrattuale prevista precedentemente all’estinzione anticipata integrale. Ai fini della determinazione della prestazione assicurativa che sarà corrisposta dalla Società al Beneficiario, l’ammontare del debito residuo e della rata mensile saranno quelle risultanti dal piano di ammortamento in essere al momento dell’estinzione anticipata integrale.
In caso di estinzione anticipata integrale del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento avvenuta nei primi 60 giorni dalla Data di Decorrenza della Polizza Convenzione, il Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto sarà equiparato a quello conseguente all’esercizio del diritto di recesso secondo quanto previsto nell’art. 13 (Diritto di Recesso).
In caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento, la Società ridurrà proporzionalmente le prestazioni assicurate nella misura corrispondente alla quota rimborsata di capitale. L’Assicurato ha diritto alla restituzione della parte di Premio pagato relativo al periodo per il quale il rischio diminuisce per effetto dell’estinzione parziale calcolata secondo la seguente formula:
Rimborso Premio Parziale = Rimborso Premio Totale * Capitale Rimborsato/Debito Residuo
Dove:
Capitale Rimborsato: quota parte del capitale finanziato rimborsato dall’Assicurato
Debito Residuo: debito residuo dell’Assicurato al momento dell’ estinzione anticipata parziale del finanziamento. Rimborso Premio Totale = rimborso dovuto all’Assicurato in caso di estinzione anticipata integrale del finanziamento (R1
+ R2). Tale importo viene poi moltiplicato per il coefficiente di riproporzionamento del debito residuo
Rimborso Premio Parziale = (P1 x (N–K)/N + P2 x ((N-K) x (N-K+1))/(N x (N+1)) + P3 x (N-K)/N) )* Capitale Rimborsato/Debito Residuo
La Società tratterrà dall’importo dovuto (Rimborso Premio Parziale) € 25,00 a titolo di spese amministrative sostenute per il rimborso del premio. Qualora l’importo dovuto (R1 + R2) risultasse inferiore a € 25,00 nulla sarà dovuto dalla Società all’Assicurato.
Riprendendo l’esempio precedente, in caso di estinzione parziale pari a € 2.000 dopo 24 mesi dall’adesione, l’importo del rimborso parziale sarà così calcolato:
Capitale finanziato | Rimborso premio totale (R1+R2) | Capitale rimborsato | Debito residuo dopo 24 mesi dall’adesione * |
€ 10.490 | € 214,38 | € 2.000,00 | € 5.811,52 |
(*) calcolato sulla base di un piano di ammortamento alla francese con TAN pari a 5%
Calcolo premio parziale non goduto = € 214,37 * (2 000/5.811,52) = € 73,77 Importo corrisposto all’assicurato: € 73,76 - €25 = €48,77
A seguito di estinzione anticipata parziale, in alternativa al rimborso parziale del Premio, la Società, su richiesta dell’Assicurato di non procedere alla restituzione della parte di premio pagato, espressa per iscritto da formularsi al momento della richiesta di estinzione anticipata parziale del Contratto di Finanziamento, corrisponderà al Beneficiario, in caso di Sinistro, un indennizzo pari all’ammontare del debito residuo o delle rate mensili risultanti dal piano di ammortamento in essere prima dell’estinzione anticipata parziale, ad eccezione del caso in cui siano intervenute in precedenza altre estinzioni anticipate parziali per le quali sia stato richiesto espressamente il mantenimento della copertura da piano di ammortamento precedente; in tal caso l’indennizzo sarà calcolato in base al piano di ammortamento in essere prima di tali estinzioni anticipate parziali.
In caso di estinzioni anticipate parziali successive alla prima o di estinzione totale che segue precedenti estinzioni parziali, il debito residuo risultante dal piano di ammortamento in essere a tale data verrà conseguentemente riproporzionato in ragione delle riduzioni che lo stesso ha registrato per effetto delle precedenti estinzioni anticipate parziali intervenute e lo stesso avviene per le diverse componenti del premio, come segue:
P1 riproporzionato = P1 * (1-Capitale Rimborsato/Debito residuo) P2 riproporzionato = P2 * (1-Capitale Rimborsato /Debito residuo) P3 riproporzionato = P3 * (1-Capitale Rimborsato /Debito residuo)
ART. 5 – PAGAMENTO DEL PREMIO
5.1 Le coperture assicurative offerte dalla Polizza Convenzione vengono prestate dietro pagamento in via anticipata da parte dell’Assicurato di un Premio unico, comprensivo delle eventuali imposte, versato per il tramite del Contraente al momento dell’erogazione del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento il cui importo è indicato nella Dichiarazione di Adesione.
5.2 La determinazione del Premio avviene moltiplicando il tasso corrispondente alla relativa fascia di durata del Contratto di Finanziamento per il capitale iniziale del finanziamento richiesto.
Di seguito si riportano le fasce di durata e i relativi tassi necessari ai fini della determinazione del Premio:
Durata del Finanziamento | Componente Vita (garanzia Morte) imposte pari allo 0% | Componente Danni (garanzie Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea totale, Ricovero Ospedaliero e Malattia Grave) imposte pari al 2,5% | Premio totale |
0-84 mesi | 1,47% | 3,43% | 4,90% |
85 - 144 mesi | 3,27% | 2,48% | 5,75% |
Se le coperture assicurative sono stipulate per una durata poliennale, alla componente danni relativa alle garanzie Invalidità Totale Permanente da Infortunio, Malattia Grave, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero offerte da CACI Non-Life, è applicata una riduzione rispetto alla componente danni della tariffa del prodotto annuale di riferimento nella misura di quanto indicato nella seguente tabella:
Durata (in mesi) | Sconto% |
0 -12 | 25,85% |
13-24 | 59,93% |
25-36 | 51,07% |
37-48 | 49,35% |
49-60 | 46,73% |
61-72 | 44,68% |
73-84 | 42,43% |
85-144 | 61,91% |
I costi a carico dell’Assicurato relativi alla gestione della Polizza Convenzione, calcolati sul Premio (al netto delle Imposte) e già inclusi nel tasso di Premio sopra indicato sono pari al 50,00%.
Tali costi rappresentano la quota parte percepita in media dal Contraente.
Il Contraente percepisce inoltre ogni anno una partecipazione agli utili della Società.
ART. 6 – DENUNCIA DEI SINISTRI
6.1. In caso di Xxxxxxxx, l'Assicurato o i suoi aventi causa devono darne avviso scritto al Contraente e potranno richiedere informazioni al seguente numero:
02/6994.3001
6.2. La denuncia del Sinistro dovrà essere inviata al Contraente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mediante trasmissione a:
AGOS DUCATO S.p.A.
Xxx Xxxxxxx 0
00000 Xxxxxx
6.3. Unitamente alla denuncia del Sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi causa devono inviare al Contraente la seguente documentazione:
Per la copertura assicurativa per il caso Morte:
• eventuale copia di un documento di identità dell’avente causa;
• certificato di morte;
• questionario medico o relazione che attesti le cause del decesso;
• copia delle cartelle cliniche relative ad eventuali degenze dell’Assicurato presso ospedali o case di cura;
• scheda di morte oltre il 1° anno di vita (Modulo ISTAT D4).
nel caso in cui il Sinistro sia imputabile a morte violenta devono inoltre essere prodotti i seguenti documenti:
• eventuale copia del verbale rilasciato dall’autorità competente intervenuta al momento del Sinistro, da cui si desumano le precise circostanze del decesso;
• eventuale copia del referto autoptico nel caso fosse stato eseguito.
Per la copertura assicurativa per il caso Invalidità Totale e Permanente da Infortunio:
• eventuale copia di un documento di identità dell’avente causa;
• questionario del medico che attesti le cause dell’invalidità;
• verbale rilasciato dalla commissione di prima istanza per l’accertamento degli stati di invalidità civile o, in difetto, la relazione del medico legale che attesti l’Invalidità Totale Permanente, il suo grado e la causa;
nel caso in cui l’invalidità totale permanente sia dovuta ad un evento violento:
• eventuale copia del verbale rilasciato dall’autorità competente intervenuta al momento del Sinistro;
• eventuale verbale di Pronto Soccorso.
Per la copertura assicurativa per il caso Malattia Grave:
• eventuale copia di un documento di identità dell’avente causa;
• questionario medico che attesti la diagnosi di Malattia Grave ed eventuale documentazione medica necessaria.
Per la copertura assicurativa per il caso Inabilità Temporanea Totale:
• eventuale copia di un documento di identità dell’avente causa;
• questionario medico attestante l’Inabilità Temporanea Totale a svolgere la propria Normale Attività Lavorativa ole normali mansioni attinenti alla vita quotidiana, eventuale certificato di ricovero in ospedale e copia della cartella clinica (anche per la continuazione del sinistro);
• copia del certificato INPS di inabilità temporanea;
• eventuale copia del verbale rilasciato dall’autorità competente intervenuta al momento del Sinistro;
• eventuale verbale di Pronto Soccorso;
• i successivi certificati che prolunghino lo stato di Inabilità Temporanea Totale (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Temporanea Totale).
Per la copertura assicurativa per il caso Ricovero Ospedaliero:
• eventuale copia di un documento di identità dell’avente causa;
• eventuale copia completa della cartella clinica relativa al ricovero, oppure,
• se l’Assicurato è ancora ricoverato, copia del certificato di ricovero;
• questionario medico sulle cause del ricovero;
• i successivi certificati di ricovero in ospedale alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Ricovero Ospedaliero).
Eventuali documenti aggiuntivi
• Se necessario la Società potrà richiedere documenti aggiuntivi ai fini dell’espletamento delle pratiche di Sinistro. L’Assicurato o i suoi aventi causa si impegnano a collaborare con la Società per consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare i medici curanti dell’Assicurato a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l’erogazione delle prestazioni assicurative previste dalla presente Polizza. L’Assicurato o i suoi aventi causa devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Società stessa.
6.4. In seguito al pagamento di un Indennizzo per Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero, e qualora il Sinistro si protragga per ulteriori 30 giorni consecutivi, e così per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi causa sono tenuti, in aggiunta all’invio al Contraente dell’avviso scritto di Sinistro con le modalità di cui ai precedenti paragrafi 6.1 e 6.2, ad inviare al Contraente la documentazione relativa alla continuazione del Sinistro con le stesse modalità di cui al precedente paragrafo 6.2, entro 60 giorni dalla fine di ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro. La Società potrà, in ogni momento, richiedere all’Assicurato o agli aventi causa di fornire le prove documentali in ordine al perdurare del diritto alle prestazioni di cui alla presente Polizza.
6.5. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione pari a a 30 giorni, oppure a 180 giorni se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o Malattia del Sinistro precedente.
ART. 7 – ONERI FISCALI
Le imposte e le tasse relative o derivanti dall’adesione alla presente Polizza Convenzione sono a carico dell’Assicurato, restando inteso che il loro versamento verrà effettuato ad onere e cura e responsabilità della Società.
ART. 8 - MODIFICHE DELLA POLIZZA
Le eventuali modifiche alla presente Polizza Convenzione o a ciascuna delle coperture assicurative ivi previste devono essere provate per iscritto.
ART. 9 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente Polizza, è applicabile la legge italiana.
ART. 10 – LIMITI TERRITORIALI
La copertura assicurativa per il caso Morte è valida in tutti i paesi del mondo. Le coperture assicurative Invalidità Totale Permanente da Infortunio, Malattia Grave, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero valgono per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo purchè la relativa documentazione sanitaria sia certificata da un medico italiano.
ART. 11 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod.civ..
ART. 12 – ALTRE ASSICURAZIONI
Si conviene che la copertura assicurativa può cumularsi con altre coperture assicurative, senza che l’Assicurato sia tenuto a dare avviso alla Società dell’esistenza di queste ultime.
ART. 13 – DIRITTO DI RECESSO
L’Assicurato può recedere dall’adesione alla presente Polizza Convenzione entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione alla Società o al Contraente, indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa.
Resta inteso che l’Assicurato non può esercitare il diritto di recesso se ha denunciato un Sinistro durante i 60 giorni successivi alla data di sottoscrizione delle coperture assicurative.
La comunicazione di recesso deve essere inviata a:
- CACI Life dac e CACI Non-Life dac (a seconda della copertura assicurativa cui l’Assicurato ha aderito) via fax al seguente numero: 0035 31 603 96 49;
ovvero
- al Contraente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
AGOS DUCATO S.p.A.
Xxx Xxxxxxx 0
00000 Xxxxxx
Il recesso ha effetto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della raccomandata. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà all’Assicurato, per il tramite del Contraente, il Premio, se pagato, dedotto l’ammontare delle imposte applicabili per legge. Il Premio rimborsato potrà essere utilizzato per ridurre, di pari importo, il debito residuo dell’Assicurato ovvero potrà essere restituito all’Assicurato sotto forma di maggiore erogato.
E’ altresì previsto che l’Assicurato possa recedere annualmente dalla polizza ed ottenere un rimborso parziale del suo Premio assicurativo secondo le disposizioni di cui all’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione, mediante comunicazione da inviare alla Società e al Contraente con preavviso di 60 (sessanta) giorni e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in corso.
ART. 14 – DIRITTO DI SURROGA
La Società rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 c.c. nei confronti del Contraente e dell’Assicurato.
ART. 15 – COMUNICAZIONI, RECLAMI E MEDIAZIONE
15.1. Tutte le comunicazioni da parte dell’Assicurato o dei suoi aventi causa nei confronti della Società, con riferimento alla Polizza Convenzione e alle coperture assicurative, dovranno essere fatte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Eventuali comunicazioni da parte della Società all’Assicurato saranno indirizzate all’ultimo domicilio conosciuto dell’Assicurato stesso.
15.2. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:
CACI Life dac e CACI Non-Life dac
la Casella postale chiusa 90 Presso Ufficio postale di Mortara 27036 Mortara (PV)
15.3. Eventuali reclami relativi al comportamento del Contraente dovranno essere inoltrati per iscritto direttamente a:
Agos Ducato S.p.A. Gestione Reclami Xxx Xxxxxxx, 0
00000 Xxxxxx
E-mail: xxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx
15.4. Se l’esponente, nel termine massimo di quarantacinque giorni non ha ricevuto riscontro alla sua richiesta da parte della Società o del Contraente o non è completamente soddisfatto della risposta ricevuta, potrà inviare reclamo scritto all’IVASS – Servizio tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 XXXX, o tramite fax al seguente numero 06.42133206 o tramite PEC all’indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’IVASS xxx.xxxxx.xx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa.
I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:
• nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
• copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito da quest’ultima;
• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
I reclami relativi all’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del Codice del Consumo (Decreto Legislativo n. 206/2005), Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi possono essere presentati direttamente all’IVASS secondo le modalità sopra indicate.
Per qualsiasi controversia inerente alla quantificazione delle prestazioni assicurative è fatta salva in ogni caso la competenza dell’Autorità Giudiziaria.
15.5. Pima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, il soggetto reclamante potrà utilizzare i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla legge, ovvero:
• la negoziazione assistita, ai sensi della Legge n. 162/2014, volta al raggiungimento di un accordo tra le parti diretto alla risoluzione amichevole della controversia avvalendosi dell’assistenza prestata da avvocati a tal fine appositamente incaricati dalle parti;
• la procedura di mediazione, prevista dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato, che consente l’avvio di un procedimento conciliativo caratterizzato dall’assistenza di un soggetto terzo ed imparziale (“mediatore”).
In ogni caso, prima di esercitare un'azione giudiziale relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi è preliminarmente necessario esperire l’obbligatoria procedura di mediazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza innanzi ad un Organismo di mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente a conoscere la vertenza.
ART. 16 – COLPA GRAVE, TUMULTI
16.1. In deroga all’art. 1900 cod. civ., le coperture assicurative si estendono ai Sinistri cagionati da colpa grave dell’Assicurato.
16.2. In deroga all’art. 1912 cod. civ., la copertura assicurativa per il rischio Inabilità Temporanea Totale si estende ai Sinistri determinati da tumulti popolari, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
ART. 17 – CESSIONE DEI DIRITTI
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dalle coperture assicurative di cui alla presente Polizza Convenzione.
ART. 18 – PRESCRIZIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2952, comma 2, cod. civ., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
ART. 19 – CONTROVERSIE
Qualora tra l’Assicurato o i suoi aventi causa e la Società insorgano eventuali controversie di natura medica sull’indennizzabilità dell’Infortunio o della Malattia e sulla misura dell’indennizzo, la decisione della controversia può essere demandata, su richiesta dell’Assicurato o dei suoi aventi causa, ad un collegio di tre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo medico, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali di comune accordo tra essi o, in caso di mancato accordo, dal
Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
ART. 20 – SANZIONI INTERNAZIONALI
Caci Life dac e Caci Non Life dac, Società appartenenti al Gruppo Crédit Agricole, si conformano alle Sanzioni Internazionali definite dal diritto internazionale e alle misure restrittive di tipo economico, finanziario o commerciale (compresi, a titolo esemplificativo, embargo, congelamento di beni e di risorse economiche, restrizioni alle transazioni con entità o individui, o restrizioni relative a specifici beni o territori) adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, dall’Unione europea, dalla Repubblica Italiana, dalla Repubblica Francese e dagli Stati Uniti d’America, con particolare riferimento alle misure emesse dall’ Office of Foreign Assets Control collegato al Dipartimento del Tesoro (OFAC) e al Dipartimento di Stato, o da qualsiasi altra autorità che abbia il potere di irrogare tali Sanzioni, tramite atti aventi natura vincolante.
Caci Life dac e Caci Non Life dac non potranno pertanto corrispondere alcuna prestazione assicurativa in violazione delle disposizioni sopra richiamate.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
ART. 21 – COPERTURA ASSICURATIVA PER IL CASO MORTE:
In caso di Morte dell’Assicurato intervenuta durante il periodo di efficacia della relativa copertura assicurativa, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario una somma pari al debito residuo in linea capitale che l’Assicurato deve ancora corrispondere ai sensi del piano di rimborso in essere al momento del verificarsi del Sinistro. In caso di estinzione parziale del finanziamento, che non ha dato luogo, su richiesta dell’Assicurato formulata per iscritto, alla restituzione di parte del Premio, l’indennizzo sarà commisurato al debito residuo risultante dal piano di rimborso in essere prima di tale estinzione, ad eccezione del caso in cui siano intervenute in precedenza altre estinzioni anticipate parziali per le quali sia stato richiesto espressamente il mantenimento della copertura da piano di ammortamento precedente; in tal caso l’indennizzo sarà commisurato al debito residuo risultante dal piano di rimborso in essere prima di tali estinzioni anticipate parziali. Non sarà indennizzato l’ammontare delle rate scadute e non pagate a tale data. L’indennizzo non può eccedere il massimale di Euro 30.000,00 per l’insieme dei finanziamenti che l’Assicurato ha in essere con il Contraente. Nel caso in cui l’importo finanziato su una o più operazioni di finanziamento assicurate sia superiore a detto importo, il capitale liquidabile viene comunque limitato a Euro 30.000,00. La presente copertura assicurativa non contempla la possibilità di riscatto delle somme assicurate.
ART. 22 – COPERTURA ASSICURATIVA PER IL CASO INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO:
In caso di Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato derivante da Infortunio, di grado non inferiore al 60% intervenuta durante il periodo di efficacia della relativa copertura assicurativa, accertata secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30/6/65 n°1124 e successive modificazioni ed integrazioni, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario una somma pari al debito residuo in linea capitale che l’Assicurato deve ancora corrispondere ai sensi del piano di rimborso in essere al momento dell’accertamento dell’invalidità. In caso di estinzione parziale del finanziamento, che non ha dato luogo, su richiesta dell’Assicurato formulata per iscritto, alla restituzione di parte del Premio, l’indennizzo sarà commisurato al debito residuo risultante dal piano di rimborso in essere prima di tale estinzione, ad eccezione del caso in cui siano intervenute in precedenza altre estinzioni anticipate parziali per le quali sia stato richiesto espressamente il mantenimento della copertura da piano di ammortamento precedente; in tal caso l’indennizzo sarà commisurato al debito residuo risultante dal piano di rimborso in essere prima di tali estinzioni anticipate parziali. Non sarà indennizzato l’ammontare delle rate scadute e non pagate a tale data. L’Indennizzo non può eccedere il massimale di Euro 30.000,00 per l’insieme dei finanziamenti che l’Assicurato ha in essere con il Contraente. Nel caso in cui l’importo finanziato su una o più operazioni di finanziamento assicurate sia superiore a detto importo, il capitale liquidabile viene comunque limitato a Euro 30.000,00.
ART. 23 – COPERTURA ASSICURATIVA PER IL CASO MALATTIA GRAVE:
In caso di Malattia Grave dell’Assicurato, intervenuta durante il periodo di efficacia della relativa copertura assicurativa, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario una somma pari al debito residuo in linea capitale che l’Assicurato deve ancora corrispondere ai sensi del piano di rimborso in essere al momento del Sinistro. In caso di estinzione parziale del finanziamento, che non ha dato luogo, su richiesta dell’Assicurato formulata per iscritto, alla restituzione di un parte del Premio, l’indennizzo sarà commisurato al debito residuo risultante dal piano di rimborso in essere prima di tale estinzione, ad eccezione del caso in cui siano intervenute in precedenza altre estinzioni anticipate parziali per le quali sia
stato richiesto espressamente il mantenimento della copertura da piano di ammortamento precedente; in tal caso l’indennizzo sarà commisurato al debito residuo risultante dal piano di rimborso in essere prima di tali estinzioni anticipate parziali. Non sarà indennizzato l’ammontare delle rate scadute e non pagate a tale data. La garanzia è soggetta ad un Periodo di Carenza di 90 giorni.L’Indennizzo non può eccedere il massimale di Euro 30.000,00 per l’insieme dei finanziamenti che l’Assicurato ha in essere con il Contraente. Nel caso in cui l’importo finanziato su una o più operazioni di finanziamento assicurate sia superiore a detto importo, il capitale liquidabile viene comunque limitato a Euro 30.000,00. Sono considerati indennizzabili i sinistri derivanti dalle seguenti Malattie Gravi: Tumore - Neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto normale, di cui si fornisca prova certa. Dalla copertura vengono esclusi: i carcinomi in situ, la degenerazione neoplastica dei polipi intestinali, i carcinomi intraduttali non invasivi della mammella, i carcinomi della vescica urinaria limitati al I° stadio ed i tumori cutanei, ad eccezione del melanoma maligno del II° e IV° stadio di Xxxxxxx. Si escludono altresì il sarcoma di Kaposi o qualunque altro tumore in presenza della sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS). Chirurgia cardiovascolare - Cardiopatia coronarica con necessità d’intervento chirurgico a cuore aperto, consigliato da uno specialista in cardiologia, per correggere una restrizione o ostruzione di almeno due arterie coronariche mediante by-pass coronarico. Infarto miocardico - Evento ischemico che risulta dalla necrosi irreversibile di una porzione del muscolo cardiaco come conseguenza di un inadeguato apporto sanguigno. La diagnosi viene formulata sulla base dei seguenti criteri: storia del dolore cardiaco tipico, comparsa di nuove modificazioni tipiche dell’ECG, modificazioni tipiche degli enzimi cardiaci. Ictus cerebrale - Accidente cerebrovascolare dovuto ad emorragia o ad infarto cerebrale (trombosi o embolia) che ha prodotto un danno neurologico permanente con alterazione delle funzioni sensitive e/o motorie (paresi, disturbi della parola, etc.). L’infermità è considerata indennizzabile una volta che ne sia accertata l’origine, riconosciuta l’entità e la permanenza, dopo che siano trascorsi almeno due mesi dalla data di insorgenza. Insufficienza renale - Malattia renale irreversibile in dialisi cronica. Trapianto d’organo - Malattie che comportino la necessità di ricevere un trapianto di uno dei seguenti organi: cuore, fegato, rene, pancreas, polmone, midollo osseo. E’ necessaria la certificazione dell’inserimento in lista d’attesa presso un centro qualificato.
ART. 24 – COPERTURA ASSICURATIVA PER IL CASO INABILITA’ TEMPORANEA TOTALE:
Nel caso in cui, durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, si verifichi un Infortunio o una Malattia dai quali derivi per l’Assicurato un’Inabilità Totale Temporanea medicalmente accertata a svolgere la propria Normale Attività Lavorativa o le normali mansioni attinenti alla vita quotidiana per l’Assicurato che sia non lavoratore, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario, trascorsi 60 giorni di Franchigia Assoluta, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini previsti dalle Polizza Convenzione, una somma pari all’ammontare delle rate mensili dovute dall’Assicurato al Contraente secondo il piano di rimborso in essere a tale data. La garanzia è soggetta ad un Periodo di Carenza di 60 giorni per la sola Inabilità Temporanea Totale dovuta a Malattia. In caso di estinzione parziale del finanziamento, che non ha dato luogo, su richiesta dell’Assicurato formulata per iscritto, alla restituzione di parte del Premio, l’indennizzo sarà commisurato alla rata risultante dal piano di rimborso in essere prima di tale estinzione, ad eccezione del caso in cui siano intervenute in precedenza altre estinzioni anticipate parziali per le quali sia stato richiesto espressamente il mantenimento della copertura da piano di ammortamento precedente; in tal caso l’indennizzo sarà commisurato alla rata risultante dal piano di rimborso in essere prima di tali estinzioni anticipate xxxxxxxx.Xx precisa inoltre che l’indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione a tutti i Contratti di Finanziamento che siano pendenti tra l’Assicurato e il Contraente alla data del Sinistro e per la durata dello stesso, il massimale di Euro 2.000,00.
Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è tenuta ad effettuare è di 12 Indennizzi per lo stesso sinistro e 36 Indennizzi nel corso dell’intera durata della copertura assicurativa.
ART. 25 – COPERTURA ASSICURATIVA PER IL CASO RICOVERO OSPEDALIERO:
Nel caso in cui, durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, si verifichi un Infortunio o una Malattia dai quali derivi per l’Assicurato un Ricovero Ospedaliero, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario, trascorsi 7 giorni di Franchigia Relativa, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini previsti dalle Polizza Convenzione, una somma pari all’ammontare delle rate mensili dovute dall’Assicurato al Contraente secondo il piano di rimborso in essere a tale data. La garanzia è soggetta ad un Periodo di Carenza di 60 giorni per il solo Ricovero Ospedaliero dovuto a Malattia. In caso di estinzione parziale del finanziamento, che non ha dato luogo, su richiesta dell’Assicurato formulata per iscritto alla restituzione di parte del Premio, l’indennizzo sarà commisurato alla rata risultante dal piano di rimborso in essere prima di tale estinzione, ad eccezione del caso in cui siano intervenute in precedenza altre estinzioni anticipate parziali per le quali sia stato richiesto espressamente il mantenimento della copertura da piano di ammortamento precedente; in tal caso l’indennizzo sarà commisurato alla rata risultante dal piano di rimborso in essere prima di tali estinzioni anticipate parziali. Si precisa inoltre che l’indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione a tutti i Contratti di Finanziamento che siano pendenti tra l’Assicurato e il Contraente alla data del Sinistro e per la durata dello stesso, il massimale di Euro 2.000,00.
Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è tenuta ad effettuare è di 12 Indennizzi per lo stesso sinistro e 36 Indennizzi nel corso dell’intera durata della copertura assicurativa.
ART. 26 – MASSIMALI
26.1. L’indennizzo non potrà superare il massimale di:
- € 30.000,00 in caso di Morte, Invalidità Totale Permanente da Infortunio e Malattia Grave;
- € 2.000,00 mensili in caso di Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero.
26.2. I massimali sopra descritti sono da intendersi per l’insieme dei finanziamenti che l’Assicurato ha in essere con il Contraente.
26.3. Nessun Indennizzo per Morte sarà corrisposto al Beneficiario qualora la Società abbia corrisposto importi a titolo di Indennizzo per Invalidità Totale Permanente da Infortunio o per Malattia Grave.
26.4. Nessun Indennizzo per Invalidità Totale Permanente da Infortunio sarà corrisposto all’Assicurato qualora la Società abbia corrisposto importi a titolo di Indennizzo per Malattia Grave o viceversa.
26.5. Nessun Indennizzo per il caso Inabilità Temporanea Totale sarà corrisposto se l’Assicurato abbia già ottenuto n. 36 Indennizzi mensili per il caso Ricovero Ospedaliero o viceversa.
In nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere per i casi di Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero più di n. 12 Indennizzi mensili per lo stesso sinistro e n. 36 Indennizzi mensili nel corso dell’intera durata della copertura assicurativa.
ART. 27 – ESCLUSIONI
SONO ESPRESSAMENTE ESCLUSI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA PER IL CASO MORTE:
1. dolo dell’Assicurato;
2. partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra;
3. partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, sommosse, tumulti popolari;
4. incidenti di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di deltaplani o ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
5. uso di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (come ad esempio deltaplani, ultraleggeri, parapendio);
6. uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
7. suicidio o atti di autolesionismo dell’Assicurato se avvenuti nei 12 mesi successivi alla Data di Decorrenza;
8. trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali e provocati da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X);
9. alcoolismo, stato di ebbrezza alcoolica a termine di legge, uso di allucinogeni, stupefacenti, sostanze psicotrope e/o di psicofarmaci a dosaggio non terapeutico;
10.pratica di immersioni subacquee non in apnea, sport aerei in genere, speleologia, alpinismo di grado superiore al 3°, arrampicata libera (free climbing), sci alpinismo, sport estremi in genere.
SONO ESPRESSAMENTE ESCLUSI PER LE COPERTURE ASSICURATIVE PER IL CASO INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO, INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO E RICOVERO OSPEDALIERO DA INFORTUNIO:
1. Infortuni causati da atti volontari di autolesionismo o tentato suicidio dell’Assicurato, o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
2. Infortuni causati all’Assicurato da alcoolismo, stato di ebbrezza alcoolica a termine di legge uso di allucinogeni, stupefacenti, sostanze psicotrope e/o di psicofarmaci a dosaggio non terapeutico;
3. Infortuni causati da sommosse, tumulti a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva;
4. partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra;
5. Infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi X);
6. eventi determinati o correlati ad infermità mentale;
7. trattamenti di carattere estetico, richiesti dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell’Assicurazione;
8. le conseguenze di Infortuniavvenuti antecedentemente alla Data di Decorrenza della copertura e/o già noti e/o diagnosticati in tale data all’Assicurato;
9. mal di schiena e dolori osteoarticolari (salvo che siano correlati ad eventi verificatisi successivamente alla stipula della polizza e accertati tramite indagini strumentali e accertamenti specialistici);
10. Infortuni causati da:
• paracadutismo, uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
• tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
• partecipazioni a gare o relative prove, con qualunque mezzo a motore;
• guida di natanti a motore per uso non privato;
• partecipazione a competizioni – o relative prove – xxxxxxx, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
• uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
• guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del sinistro;
• pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, sport aerei in genere.
SONO ESPRESSAMENTE ESCLUSI PER LE COPERTURE ASSICURATIVE PER IL CASO MALATTIA GRAVE, INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA MALATTIA E RICOVERO OSPEDALIERO DA MALATTIA:
1. Malattie causate da atti volontari di autolesionismo o tentato suicidio dell’Assicurato, o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
2. Malattie causate all’Assicurato da alcoolismo, stato di ebbrezza alcoolica a termine di legge uso di allucinogeni, stupefacenti, sostanze psicotrope e/o di psicofarmaci a dosaggio non terapeutico;
3. partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra;
4. Malattie causate da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi X);
5. eventi determinati o correlati ad infermità mentale;
6. trattamenti di carattere estetico, richiesti dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell’Assicurazione;
7. mal di schiena e dolori osteoarticolari (salvo che siano correlati ad eventi verificatisi successivamente alla stipula della polizza e accertati tramite indagini strumentali e accertamenti specialistici).
Valutazione di adeguatezza
Nel rispetto della vigente normativa in materia di intermediazione assicurativa (Regolamento IVASS n.5/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni) il Contraente ha adempiuto l’obbligo di raccogliere informazioni per valutare l’adeguatezza del prodotto proposto al Cliente tramite compilazione dell’apposito questionario.
“ Tutela Privacy ”
Informativa sul trattamento dei dati personali
Le Compagnie CACI Life dac e CACI Non Life dac sono titolari del trattamento dei Suoi dati personali, raccolti dall’intermediario assicurativo, in sede di adesione al contratto di assicurazione.
Il conferimento e il trattamento dei Suoi dati, compresi i dati particolari, sono necessari per fornirLe i prodotti e servizi assicurativi e, in particolare, per la conclusione, gestione e l’esecuzione del contratto di assicurazione.
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I Suoi dati personali verranno pertanto trattati, nei limiti imposti dalla normativa primaria e regolamentare vigente, per la conclusione e l’esecuzione del contratto e, in particolare, per:
• l’istruzione del modulo di adesione, la conclusione, esecuzione e la gestione del contratto di assicurazione, compresa la gestione dei sinistri, dei reclami e delle liti nonché la lotta alle frodi. Il conferimento e il trattamento dei dati dell’interessato è necessario per il completamento delle finalità sopra esposte;
• lo sviluppo degli studi statistici e attuariali.
In conformità con la normativa sulla protezione dei dati personali, La informiamo che i suoi dati personali saranno conservati in relazione alle finalità descritte e per i seguenti periodi:
i dati raccolti nel modulo di adesione per la conclusione, esecuzione e gestione del contratto saranno trattati per le finalità descritte e conservati per un periodo corrispondente ai termini prescrizionali indicati nell’art. 18 delle Condizioni di Assicurazione e, in generale, nel rispetto dei termini di prescrizione e conservazione previsti dal Codice civile e dal Codice delle Assicurazioni nonché da disposizioni normative, regolamentari e amministrative (anche contabili e fiscali), e nello specifico:
o con riferimento alla sottoscrizione, conclusione, esecuzione e gestione del contratto (salvo i dati contenuti nel modulo di adesione): due anni dalla scadenza o termine del contratto;
o con riferimento al modulo di adesione: dieci anni dalla scadenza o termine del contratto;
o con riferimento ai dati inerenti ai sinistri/reclami (salvo i documenti contabili): due anni dalla chiusura del sinistro/reclamo;
o con riferimento ai documenti contabili o fiscali relativi ai pagamenti connessi ai reclami: dieci anni dalla scadenza o termine del contratto.
Nel caso in cui il contratto non sia concluso, i dati possono essere conservati per un periodo di tre anni dalla data di conferimento dei dati.
I dati relativi al Suo stato di salute sono trattati per tutta la durata del contratto e conservati per lo stesso periodo richiesto per la conclusione del contratto nonché in conformità con le norme di riservatezza specificamente previste per tali dati.
• In ambito di lotta al riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo: dieci anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall’esecuzione dell’operazione occasionale;
• con riferimento agli obblighi di conoscenza del cliente in relazione alla disciplina delle sanzioni internazionali: sei anni dalla scadenza o termine del contratto;
• in ambito di lotta alle frodi: sei mesi dalle segnalazioni per quelle irrilevanti; per le segnalazioni rilevanti, invece, il periodo di conservazione dei dati è di cinque anni dalla chiusura del fascicolo sulla frode o dal termine prescrizionale in caso di reato;
• in ambito di elaborazione commerciale e in assenza di un contratto: i dati elaborati possono essere conservati per un periodo di tre anni dall’ultimo contatto infruttuoso.
I destinatari dei dati sono: il Contraente, gli intermediari assicurativi con i quali il modulo di Adesione è stato sottoscritto e, ove previsto, le compagnie di co-assicurazione, di riassicurazione, nonché le amministrazioni e le autorità giudiziarie preposte alla vigilanza delle prescrizioni normative e regolamentari rilevanti in materia (a titolo esemplificativo IVASS, COVIP, CONSAP e le motorizzazioni). Possono essere destinatari dei Suoi dati medici, consulenti tecnici di parte e legali. Sono inoltre destinatarie dei dati le Compagnie e le società del Gruppo Crédit Agricole, che siano responsabili della gestione e la prevenzione dei rischi connessi alle operazioni (antiriciclaggio, valutazione del rischio) a beneficio di tutte le entità del gruppo nonché i subfornitori, i cui nominativi potranno essere conosciuti dall’Interessato tramite specifica richiesta, da effettuarsi con le modalità di seguito indicate.
I dati saranno trattati nel territorio dell’Unione europea.
Il trattamento può avvenire in forma manuale o automatizzata.
In applicazione della normativa in vigore, Lei ha diritto all’ accesso e alla rettifica dei dati, alla cancellazione dei medesimi nella misura in cui questi non siano più necessari per le finalità per cui sono stati raccolti o qualora il contraente revochi il consenso, alla portabilità, alla limitazione e opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano, salvo che il trattamento medesimo non sia essenziale per l’esecuzione del contratto. L’Interessato ha diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali (compresi i dati particolari) in qualunque momento con effetto dalla data della revoca. Tuttavia, se il consenso è richiesto per la valutazione del sinistro, la sua eventuale revoca impedisce all’Assicuratore la valutazione del sinistro medesimo e la corresponsione della eventuale prestazione assicurativa.
Lei ha inoltre diritto a presentare reclamo all’autorità di controllo preposta se ritiene che il trattamento dei dati sia effettuato in violazione della normativa vigente.
Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati possono essere richieste alle Società presso la sede delle stesse in Dublin 0, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Lower.
CACI Life dac e CACI Non Life dac hanno designato il Responsabile della Protezione dei dati, raggiungibile presso la sede delle Compagnie in Dublino, Irlanda, Beaux Lane House, Xxxxxx Street Lower nonché all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xx-xxxx.xx.
0.XXXXXXXXX _
• Assicurato: indica il Cliente persona fisica che ha validamente aderito alla Polizza Convenzione facoltativa sottoscrivendo la Dichiarazione di Adesione.
• Beneficiario: indica l’Assicurato. Limitatamente alla copertura assicurativa per il caso Morte indica il coobbligato del contratto di finanziamento se presente, il coniuge dell'Assicurato (non separato da certificato di matrimonio) se presente, altrimenti gli eredi legittimi o testamentari dell’Assicurato, o altro beneficiario designato nel rispetto delle norme di legge e di regolamento vigenti.
• Cliente: indica qualunque persona fisica che abbia sottoscritto un Contratto di Finanziamento con Xxxx Xxxxxx
S.p.A. e che abbia validamente aderito alla Polizza Convenzione facoltativa sottoscrivendo la Dichiarazione di Adesione.
• Contraente: indica Agos Ducato S.p.A, con sede legale in Xxx Xxxxxxx 0 - Xxxxxx, che stipula la presente Polizza Convenzione per conto degli Assicurati.
• Contratto di Finanziamento: indica il contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto, in via esemplificativa e non esaustiva, di arredamento e beni di consumo, di moto, auto, camper e nautica con il quale il Contraente concede in prestito all’Assicurato una somma di importo massimo pari ad Euro 30.000,00, che dovrà essere restituita secondo un piano di ammortamento predeterminato e di durata massima pari a 144 mesi, al quale si riferiscono le coperture assicurative oggetto della Polizza Convenzione.
• Data di Decorrenza: indica le ore 24 del giorno in cui si verifica il secondo dei seguenti eventi: (i) la sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione; ovvero (ii) l’erogazione del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento, sempre che sia stato pagato il Premio.
• Dichiarazione di Adesione: indica la dichiarazione con la quale si richiede l’adesione alla presente Polizza Convenzione sottoscritta facoltativamente dall’Assicurato contestualmente al Contratto di Finanziamento.
• Fascicolo Informativo: indica la documentazione (comprensiva di Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione, Glossario e facsimile della Dichiarazione di Adesione) predisposta dalla Società ai sensi degli artt. 4 e 30 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 Maggio 2010, che deve essere consegnata dal Contraente all’Assicurato prima della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione.
• Firma Digitale: indica un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici
• Firma Elettronica Avanzata: indica l’insieme di dati in forma elettronica allegati oppure collegati a un documento informatico che consentono di identificare il firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con strumenti sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali la firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se gli stessi dati siano stati successivamente modificati.
• Inabilità Temporanea Totale: indica la perdita totale temporanea a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità dell’Assicurato ad attendere alla propria Normale Attività Lavorativa o, per l’Assicurato che sia non lavoratore, alle normali mansioni attinenti alla vita quotidiana.
• Indennizzo: indica la somma dovuta dalla Società al Beneficiario a seguito del verificarsi di un Sinistro.
• Infortunio: indica un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Sono inoltre parificati agli Infortuni:
• l'asfissia non di origine morbosa;
• gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
• l'assideramento o il congelamento;
• i colpi di sole o di calore;
• le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie;
• gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza;
• l’infezione e l’avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, con esclusione della malaria e delle malattie tropicali;
• l’annegamento.
• Infocert: indica l’ente certificatore approvato dall’Agenzia per l’Italia Digitale ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 235/2010) di cui si avvale Agos Ducato S.p.A. per la certificazione della Firma Digitale.
• Invalidità Totale Permanente da Infortunio: indica la perdita totale definitiva della capacità lavorativa generica dell’Assicurato dovuta ad Infortunio indipendentemente dalla specifica professione esercitata. Tale invalidità è riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità accertato sia pari o superiore al 60%. La garanzia è concessa all’Assicurato che sia lavoratore o non lavoratore, compreso il personale in quiescenza.
• Istituto di Cura: indica ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata all’erogazione dell’assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, i gerontocomi e gli ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologhe ed estetiche.
• Malattia: indica l’alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
• Malattia Grave: indica i casi di Tumore, Cardiopatia Coronarica che comportino un intervento di chirurgia cardiovascolare, Infarto Miocardico, Ictus Cerebrale, Insufficienza Renale, malattie che comportino la necessità di ricevere un Trapianto d’Organo, come meglio specificato all’art. 22 delle Condizioni di assicurazione.
• Morte: indica il decesso dell’Assicurato.
• Normale Attività Lavorativa: indica l'attività retribuita o comunque redditizia svolta dall'Assicurato immediatamente prima del sopravvenire dell’Inabilità Temporanea Totale, ovvero una consimile attività retribuita o comunque redditizia tale da non modificare la capacità di reddito dell’Assicurato.
• Parti: indica congiuntamente il Contraente e la Società.
• Periodo di Carenza: indica il periododi tempo immediatamente successivo alla data di decorrenza delle coperture assicurative durante il quale le prestazioni per Malattia Grave e Ricovero Ospedaliero non sono efficaci.
• Periodo di Franchigia Assoluta: indica il periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale durante il quale, pur in presenza di un Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza, non viene riconosciuto alcun Indennizzo.
• Periodo di Franchigia Relativa: indica il periodo di tempo per il quale deve protrarsi il Ricovero Ospedaliero indennizzabile ai termini di Polizza affinché l’Assicurato abbia diritto al primo Indennizzo.
• Periodo di Riqualificazione: indica il periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Inabilità Temporanea Totale o Ricovero Ospedaliero indennizzati nei termini della Polizza Convenzione, durante il quale l’Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa o, per l’Assicurato che sia non lavoratore, le normali mansioni attinenti alla vita quotidiana prima che possa presentare un’ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro per Inabilità Temporanea Totale o Ricovero Ospedaliero.
• Polizza Convenzione: indica ciascuna delle polizze collettive sottoscritte tra la Società e il Contraente identificate nella Nota Informativa.
• Premio: indica la somma di denaro, comprensiva di eventuali imposte, indicata nella Dichiarazione di Adesione, dovuta alla Società a fronte delle coperture assicurative.
• Ricovero Ospedaliero: indica la degenza ininterrotta dell’Assicurato, corrispondente al numero di pernottamenti in un Istituto di Cura, resa necessaria a seguito di Infortunio o Malattia per l’esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in strutture ambulatoriali.
• Sinistro: indica il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.
• Società: indica in relazione all’adesione alla copertura assicurativa per il caso Morte, CACI Life dac; in relazione all’adesione alla copertura assicurativa per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio, Malattia Grave, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero CACI Non-Life dac.
4. DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA FACOLTATIVA COPERTO BASIC
POLIZZE COLLETTIVE N. “L-2008-10-06-198-2” (CACI LIFE DAC) E N. “N-2008-10-06-198-2” (CACI NON-LIFE DAC)
(di seguito la “Polizza”)
Il sottoscritto …………………………………..……….............................nato a ………..…………………………….……..…il.........................
e residente a …………………………………............., Via/Piazza ………………..…………………......CAP….....………..............................
Cod. Fiscale ……………………………..…................Professione …………………..............................
Documento(tipo/numero) ……………....................... in qualità di intestatario del Finanziamento n° acceso
presso Agos Ducato S.p.A.
L'importo del premio è pari a € ; la quota parte relativa ai costi di intermediazione è pari a €
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO
Il sottoscritto Assicurato dichiara di aver:
▪ preso consegna e preventiva conoscenza del Fascicolo Informativo comprensivo della Nota Informativa, delle Condizioni di Assicurazione e del Glossario, nonché della presente Dichiarazione di Adesione che definiscono il Contratto di Assicurazione;
▪ letto, compreso ed accettato le Condizioni di Assicurazione.
DATA FIRMA DELL’ASSICURATO
Il sottoscritto Assicurato:
▪ dichiara di aderire alla Polizza facoltativa indicata, che prevede il versamento di un premio unico anticipato calcolato secondo le modalità riportate nel Fascicolo Informativo. Il premio assicurativo viene finanziato da Agos Ducato, versato per conto dell’Assicurato da Agos Ducato a favore delle Compagnie e rimborsato dall’Assicurato nei termini e con le modalità riportate nel Contratto di Finanziamento;
▪ dichiara di essere a conoscenza che, in caso di estinzione anticipata integrale del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento, le coperture assicurative cessano di avere efficacia e in tal caso la Società restituirà all’Assicurato per il tramite del Contraente la parte di Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la formula riportata nelle Condizioni di Assicurazione e che tratterrà dall’importo dovuto € 25,00 a titolo spese amministrative sostenute per la gestione del rimborso del premio;
▪ dichiara di essere a conoscenza che, in caso di estinzione parziale del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento che ha dato luogo alla restituzione della parte di Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la formula riportata nelle Condizioni di Assicurazione, la Società restituirà all’Assicurato per il tramite del Contraente la parte di Premio pagato, ridurrà proporzionalmente le coperture assicurative nella misura corrispondente alla quota di capitale rimborsata e tratterrà dall’importo dovuto € 25,00 a titolo spese amministrative sostenute per la gestione del rimborso del premio;
▪ dichiara di avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni non compiuti;
▪ conferma che tutte le dichiarazioni contenute nella presente Dichiarazione di Adesione sono complete ed esatte;
▪ prende atto che a fronte del pagamento del premio le coperture assicurative decorreranno dalle ore 24 del giorno di erogazione del finanziamento;
▪ dichiara di autorizzare i direttori di cliniche, ospedali, case di cura, enti mutualistici, medici liberi professionisti o dipendenti da enti che possano averlo curato o semplicemente visitato (ai quali CACI Life dac e CACI Non-Life dac possano in qualsiasi momento rivolgersi), a rilasciare documenti o informazioni riguardanti il proprio stato di salute, liberandoli dall’obbligo a mantenere il segreto professionale in proposito;
▪ dichiara di prestare il proprio consenso alla stipula dell’assicurazione sulla propria vita, ai sensi dell’articolo 1919 c.c.
DATA FIRMA DELL’ASSICURATO
DICHIARAZIONI SPECIFICHE:
Il sottoscritto Assicurato dichiara di approvare specificamente, ex artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., le seguenti clausole riportate nelle Condizioni di Assicurazione: Art. 2-Requisiti di Assicurabilità e modalità di adesione; Art. 3-Decorrenza e cessazione delle garanzie; Art. 6 -Denuncia dei sinistri; Art. 11 -Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio; Art. 13 -Diritto di recesso; Art. 17 -Cessione dei diritti; Art. 19-Controversie; Art. 26 -Massimali; Art. 27 -Esclusioni.
DATA FIRMA DELL’ASSICURATO
ADEGUATA VERIFICA
Si rammenta all’Assicurato l’obbligo, ai sensi degli artt. 17 e ss del D.lgs. 231/2007, così come modificato dal D.Lgs 90/2017 di fornire tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire alla Società e al Contraente di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela.
Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale, derivante da affermazioni mendaci dichiara:
▪ il beneficiario fa parte del proprio nucleo familiare o è convivente o ha rapporti d’affari con il sottoscritto;
▪ di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, confermando di essere il titolare effettivo dell'operazione.
DATA FIRMA DELL’ASSICURATO
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI, COMUNI E PARTICOLARI
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione della informativa “Tutela Privacy” fornita dalla Società e dal Contraente, di cui al fascicolo informativo ricevuto, redatta ai sensi della normativa vigente.
Il sottoscritto presta il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati particolari ai sensi della normativa vigente, da parte della Società, dal Contraente e dei soggetti terzi con le modalità indicate nell’informativa ricevuta.
I dati sono trattati per la gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza Convenzione. I dati dell’interessato, ivi compresi quelli appartenenti a categorie particolari, quali i dati concernenti lo stato di salute, sono trasferiti all’estero. Il trasferimento all’esterò avverrà limitatamente al territorio dell’Unione europea.
La Società e il Contraente si impegnano a trattare i dati personali dell’Assicurato, compresi i dati particolari, nei limiti strettamente necessari alla gestione ed esecuzione del rapporto assicurativo posto in essere con il presente contratto e, in ogni caso, nei limiti normativi e regolamentari vigenti.
Il sottoscritto presta esplicito consenso al trattamento dei dati relativi allo stato di salute da parte della Società (titolare del trattamento), dei suoi delegati e di eventuali riassicuratori, in conformità con la normativa applicabile. Il trattamento di tali dati è necessario per l’esecuzione della polizza.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato della possibilità di revocare il consenso al trattamento dei propri dati personali (compresi i dati particolari) in qualunque momento con effetto dalla data della revoca. Tuttavia, se il consenso è richiesto per la valutazione del sinistro, l’ eventuale revoca impedisce all’Assicuratore la valutazione del sinistro medesimo e la corresponsione della eventuale prestazione assicurativa.
DATA FIRMA DELL’ASSICURATO
INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI CUI AL D. LGS N° 231 DEL 2 NOVEMBRE 2007 E S.M.I. E AL REGOLAMENTO IVASS 5 DEL 21.07.14
TITOLARE EFFETTIVO
Art 2 comma 1 lett. y Regolamento IVASS n° 5 del 21.07.14 (Titolare effettivo)
“1)La persona o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un'operazione o instaura un rapporto continuativo; 2) nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un’operazione o instaura un rapporto continuativo siano entità diverse da una persona fisica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l’entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’Allegato tecnico del decreto ed a quello del presente Regolamento;”
Art 28 Regolamento IVASS n° 5 del 21.07.14 (Contratto per conto altrui)
“Nei casi in cui il rapporto continuativo si configuri come contratto per conto altrui, anche nella forma di polizza collettiva, il contraente assume la qualifica di cliente e l’assicurato, titolare dell’interesse tutelato dal contratto assicurativo, quella di titolare effettivo del rapporto continuativo.”