SCHEMA DI
Allegato 3 alla deliberazione della Giunta regionale n. 585 in data 23/05/2022
SCHEMA DI
CONVENZIONE QUADRO TRA
INPS E REGIONI/PROVINCE AUTONOME
per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all’emergenza COVID‐19
CONVENZIONE TRA
l’ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE (di seguito “INPS”) con sede in Roma, via Xxxx il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587, nella persona del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Direttore della Direzione regionale INPS Valle D’Aosta, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 95 del 14 luglio 2021,
E
la REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA (di seguito Regione autonoma) con sede in Aosta, Piazza Deffeyes n.1 Codice Fiscale 00368440079, nella persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, Assessore all’istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate della Regione autonoma Valle d’Aosta.
di seguito indicati congiuntamente anche “le Parti”
PREMESSO CHE
- la Commissione europea, con il Regolamento (UE) n. 2020/460 e il Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha adottato un pacchetto di modifiche dei regolamenti dei Fondi strutturali, finalizzato a favorire l’utilizzo dei fondi, in funzione di contrasto all’emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente la pandemia da COVID -19;
- l’articolo 126, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 (decreto Cura Italia) prevede che le Amministrazioni pubbliche, titolari di programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, possano destinare le risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l’emergenza da COVID-19;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (decreto Rilancio) prevede specifiche norme per il contributo dei Fondi strutturali al contrasto dell’emergenza da COVID-19, per ampliare la possibilità di rendicontare spese legate all’emergenza, assicurando la prosecuzione degli impegni già assunti nell’ambito della programmazione 2014-2020 anche con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
• le Iniziative di investimento in risposta al Coronavirus CRII - Coronavirus Response Investment Initiative e CRII+ - Coronavirus Response Investment Initiative Plus della Commissione europea definiscono le linee di indirizzo volte ad affrontare la situazione di crisi derivante dalla pandemia di COVID-19;
• gli Accordi tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e le Regioni/Province autonome (cd. Accordi Xxxxxxxxxx), frutto delle modifiche adottate dalla Commissione europea e delle norme contenute nel decreto Rilancio (art. 242 comma 6), consentono di riprogrammare i Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020;
• le Linee guida comunicate da ANPAL il 30/11/2020,modificate e integrate in data 10 maggio 2021, per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla Cassa integrazione in deroga attivata in risposta all’emergenza da COVID-19, forniscono un supporto operativo all’iter procedurale necessario per la rendicontazione delle spese connesse agli interventi relativi all’attivazione della Cassa integrazione in deroga che si intendono finanziare a valere sui Programmi Operativi Regionali FSE 2014-2020;
• l’articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (abrogato dall’articolo 1, comma 2 della legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale dispone altresì che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge) prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, con unità produttive situate nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Xxxxxx-Romagna e, per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette Regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette Regioni, di riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della Salute, d'intesa con le Regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, trattamenti di Cassa integrazione in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l'anno 2020, pari a 135 milioni di euro per la Regione Lombardia, 40 milioni di euro per la Regione Veneto e a 25 milioni di euro per la Regione Xxxxxx-Romagna;
• l’articolo 22, comma 1, del decreto “Cura Italia” stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono riconoscere trattamenti di Cassa integrazione in deroga per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro, laddove non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro;
• l’articolo 22, comma 1, del decreto Cura Italia, come convertito dalla legge n. 27/2020, definisce le condizioni per l’accesso alla Cassa integrazione in deroga; in particolare, i datori di lavoro privati aventi diritto ad accedere alla Cassa integrazione in deroga, sono quelli per i quali non trovano applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro dal D.lgs 14 settembre 2015, n. 148 (Cigo, Cigs, Fis e Fondi di solidarietà);
• l’articolo 22, comma 1, del decreto Cura Italia prevede che la Cassa integrazione in deroga sia riconosciuta per la durata della sospensione o riduzione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane (22 settimane per le
c.d. “zone rosse” e 13 settimane per le c.d. “zone gialle”) a decorrere dal 23 febbraio 2020 fino al 31 agosto 2020;
• l’articolo 22, comma 1, del decreto Cura Italia prevede che i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti accedono al trattamento di Cassa integrazione in deroga previo accordo con le RSA/RSU ove presenti e in mancanza con le XX.XX. dei lavoratori territoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
• l’articolo 22, comma 4, del decreto Cura Italia disciplina le modalità di presentazione delle domande relative alle prime 9 settimane, prevedendo che tali domande devono essere presentate, secondo le previste modalità (Sistema informativo regionale e/o PEC) alle Regioni di competenza;
• l’articolo 22, comma 5, del decreto Cura Italia prevede che le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 148/2015, che autorizzano le relative prestazioni e che le funzioni previste per le Province autonome al comma 4 si intendono riferite ai predetti Fondi;
• l’articolo 70 del decreto Rilancio innalza la durata del trattamento di integrazione salariale in deroga previsto dall’articolo 22 del decreto Cura Italia, prevedendo per i datori di lavoro che hanno già utilizzato completamente le prime 9 settimane (ovvero le 22 e 13 settimane concesse per le c.d. “zone rosse” e “zone gialle”), la possibilità di richiedere ulteriori 5 settimane con la medesima causale “Covid-19”, utilizzabili per riduzione/sospensione di attività lavorativa per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020;
• l’articolo 70 del decreto Xxxxxxxx stabilisce che la Cassa integrazione in deroga è riconosciuta nel limite massimo di 4.936,1 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020;
• l’articolo 70 e l’articolo 70-bis del decreto Xxxxxxxx, introdotti dalla legge n. 77/2020 di conversione del decreto medesimo prevedono la possibilità di usufruire di ulteriori 4 settimane di ammortizzatore sociale con causale “Covid-19”, che possono essere utilizzate sia a partire dal 1° settembre 2020 e fino al 31 ottobre 2020 sia per periodi decorrenti anche antecedentemente al 1° settembre 2020, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane (9 settimane più 5 settimane);
• l’articolo 70, comma 1, lett. f), e l’articolo 71, comma 1, del decreto Rilancio disciplinano le modalità di accesso e i termini di presentazione delle istanze per i periodi di trattamento successivi alle prime 9 settimane, specificando che la domanda di concessione dell’ammortizzatore sociale in deroga, per i periodi successivi alle prime 9 settimane, può essere inviata dal datore di lavoro alla sede INPS territorialmente competente, che autorizza la relativa prestazione, indicando altresì che per le Province autonome di Trento e Bolzano rimane fermo quanto disposto dall'articolo 22, commi 1 e 5, del decreto-legge n. 18/2020;
• l’articolo 242, comma 1, del decreto Xxxxxxxx prevede la possibilità di portare a rendicontazione a valere sui Fondi strutturali le spese per l’emergenza anticipate dallo Stato, stabilendo che: “le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014- 2020 dei Fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia da COVID-19”;
• l’articolo 242, comma 2, del medesimo decreto Xxxxxxxx stabilisce che: “Le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1, sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi”
• il Regolamento (UE) n. 2013/1303 del Parlamento europeo e del Consiglio all’articolo 125, paragrafo 1, stabilisce che l'Autorità di Gestione è responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria e al paragrafo 2, lett. d), dello stesso articolo prevede, tra l’altro, che per la rendicontazione delle spese a valere sul FSE, l’Autorità di Gestione istituisca un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati sui singoli partecipanti alle operazioni, se del caso;
• il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, ha introdotto diposizioni integrative al Regolamento (UE) n. 1303/2013 sopra citato;
• in relazione al presente atto sono Autorità di Gestione le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano quali soggetti gestori del Programma Operativo conformemente al principio di sana gestione finanziaria, oltre che responsabili del corretto utilizzo delle risorse finanziarie;
VISTO
- il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito “Regolamento UE”;
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito il “Codice”;
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393, con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 30 luglio 2019, n. 157, in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach);
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 17 dicembre 2020,
n. 275, emanato a seguito della comunicazione dell’INPS (prot. n. 2030 del 10 dicembre 2020) ai sensi dell’articolo 2-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto la fornitura alle Regioni/Province autonome di dati inerenti al pagamento degli assegni di Cassa integrazione in deroga attivata in risposta all’emergenza da COVID19 al fine della rendicontazione delle spese per il FSE, che prescrive ai titolari del trattamento coinvolti nella comunicazione degli stessi dati di valutare l’adozione di tecniche di pseudonimizzazione in relazione ai codici fiscali dei beneficiari;
TENUTO CONTO
- che a seguito del provvedimento del Garante di cui sopra e della nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali prot. n. 0021944 del 15.12.2020, nelle more della
formalizzazione della presente Convenzione ed in considerazione dell’urgenza di procedere nella fornitura dei dati richiesti dalle Autorità di Gestione dei Fondi europei al fine della rendicontazione di cui si tratta, i dati in argomento, con tutte le cautele previste, sono stati già posti a disposizione delle medesime Autorità dal 21 dicembre 2020.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:
Articolo 1
(Oggetto della Convenzione)
1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione che regola tra INPS e Regione autonoma Valle D’Aosta (quale Autorità di Gestione) le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga di cui alla normativa citata in premessa, con la finalità di rendicontare a valere sui Programmi Operativi Regionali FSE 2014 – 2020 le spese sostenute legate all’erogazione della Cassa integrazione in deroga e derivanti dall’emergenza sanitaria da COVID-19 (Cod. progetto OCC.09303.22XX.00001.DPL).
2. In particolare, si definiscono le modalità organizzative gestionali, tecniche e di sicurezza per l’erogazione da parte dell’INPS dei seguenti servizi:
2.1. rendicontazione dei pagamenti erogati;
2.2. monitoraggio della spesa;
2.3. accesso alla banca dati Inps dei percettori di trattamento di sostegno al reddito.
Articolo 2
(Disponibilità fondi per il pagamento dei trattamenti in deroga)
1. Le risorse finanziarie che concorrono ai pagamenti della Cassa integrazione in deroga fino a un valore pari a 4.220.733,00 euro sono programmate nell’ambito della priorità di investimento 9.iv - Servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale.
Articolo 3
(Trasmissione dei dati relativi ai pagamenti erogati da parte dell’INPS)
1 L’INPS mette a disposizione della Regione autonoma Valle D’Aosta i dati, per ogni lavoratore, relativi ai pagamenti erogati dall’INPS quale indennità di Cassa integrazione in deroga (al lordo della contribuzione figurativa e degli assegni per nucleo familiare), inerenti alle autorizzazioni, rilasciate dalle stesse Regioni o dai rispettivi Fondi di Solidarietà per le Province autonome, delle settimane previste nel decreto-legge n. 18/2020 e successive modificazioni, secondo il tracciato stabilito nell’ allegato alla presente Convenzione “Il Sistema Informativo dei Percettori” (All. 1) e, nel rispetto di quanto previsto nel Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 17 dicembre 2020, n. 275, con l’adozione di tecniche di pseudonimizzazione in relazione ai codici fiscali dei beneficiari.
2 I dati personali relativi ai pagamenti effettuati quali indennità di Cassa integrazione in deroga saranno condivisi dall'INPS con la Regione autonoma Valle D’Aosta per il tramite della Banca dati Percettori, piattaforma attualmente in uso all’Istituto alla quale le Regioni/Province autonome possono accedere, relativamente alle informazioni di propria competenza, mediante utenza preventivamente certificata ed autorizzata con le modalità di cui all’allegato “Il Sistema Informativo dei Percettori” (All. 1) e come prescritto nell’allegato “Criteri tecnici per la fruibilità dei servizi forniti dall’Inps” (All. 2).
3 Al fine di consentire l’esecuzione dei controlli da parte dei soggetti a ciò deputati (Autorità di gestione/Autorità di Audit/Auditors Commissione europea), l’INPS, su richiesta del soggetto che effettua il controllo, mette a disposizione i dati sui pagamenti per singolo lavoratore non pseudonimizzati, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 25, comma 1, lett. b) del Regolamento (UE) n 480/2014, riferiti ad un campione limitato di lavoratori interessati.
4 Gli allegati di cui ai commi 1 e 2 costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
Articolo 4 (Iter procedurale)
1. Sulla base dei dati relativi ai pagamenti erogati trasmessi dall’INPS, di cui all’articolo 3, la Regione autonoma Valle D’Aosta effettua le verifiche desk di competenza e
svolge gli adempimenti ai fini della certificazione delle spese alla Commissione europea.
Articolo 5 (Verifiche desk e in loco)
1. La Regione autonoma Valle D’Aosta effettua le verifiche desk di competenza sulla documentazione acquisita in via telematica o accedendo ai sistemi informativi dell’INPS con un’utenza dedicata e/o sulla base dei dati trasmessi dall’Istituto.
2. L’Autorità di Gestione effettua controlli in loco presso la sede regionale dell’INPS al fine di verificare la documentazione attestante l’effettività dell’erogazione del sostegno al reddito, campionando un numero di destinatari adeguato ai fini della verifica della quietanza dei mandati di pagamento della Cassa integrazione in deroga e del modello SR41.
3. In merito all’effettuazione dei controlli in loco durante l’intero periodo di vigenza delle misure restrittive introdotte al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19, la nota ANPAL “Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al COVID 19” n. 8013 del 31 agosto 2020, prevede che le parti possono concordare procedure in deroga attraverso cui sostituire le verifiche “in presenza” con nuove modalità di controllo “da remoto”.
Articolo 6
(Disposizioni in materia di protezione di dati personali)
1. Le Parti, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, ciascuno per il proprio ambito di competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679, nel decreto legislativo n. 101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti assicurano che i trattamenti di dati personali saranno posti in essere nell’ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione,
integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.
3. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi di previsione di legge.
4. Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati ed autorizzati, avranno accesso ai dati.
5. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.
6. Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e seguenti del medesimo Regolamento UE 2016/679.
7. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, così da garantire un’adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell‘articolo 32 del Regolamento UE 2016/679, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
8. La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni – così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali – dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.
9. Le Parti si impegnano a collaborare nell’espletamento di eventuali attività di controllo sui trattamenti, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell’espletamento delle suddette attività.
10. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all’altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157. In tal caso, le Parti assicurano l’impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.
Articolo 7 (Conservazione della documentazione)
1. Gli Uffici regionali/provinciali competenti e l’INPS si impegnano a conservare tutti i documenti, sia di natura amministrativa che di natura contabile, sotto forma di originali e copie autentiche (nei casi consentiti), per i tempi e con le modalità previsti dalla vigente normativa comunitaria (art. 140 Reg. (UE) n. 2013/1303) e dalla normativa nazionale di riferimento.
Articolo 8
(Durata della Convenzione)
1. La presente Convenzione, che si applica ai trattamenti di Cassa integrazione in deroga inerenti alle settimane previste nel decreto-legge n. 18/2020 e successive modificazioni, aventi ad oggetto autorizzazioni delle Regioni e delle Province autonome per il tramite dei rispettivi Fondi di Solidarietà, decorre dal 21 dicembre 2020, data di inizio della fornitura dei dati, alla data del 1° marzo 2025. La Convenzione potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di 4 anni, tramite scambio di note PEC tra le Parti, al fine di consentire lo svolgimento dei controlli previsti nella stessa Convenzione.
2. Le Parti, al fine di garantire continuità agli impegni reciprocamente assunti nell’ambito della presente Convenzione, concordano sulla possibilità di dover intervenire sulla
sua struttura a seguito di nuove disposizioni di legge, per recepire eventuali indicazioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o per evoluzioni tecnico/informatiche relative alle attività previste. Dette eventuali modifiche saranno da concordare tra le Parti tramite appositi scambi di note.
Per INPS Per la Regione autonoma Valle d’Aosta Il Direttore Regionale INPS L’Assessore all’istruzione, università,
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx politiche giovanili, affari europei e partecipate
Xx. Xxxxxxx Xxxxxx