COMUNE DI AGLIENTU (OT)
XXXXXX XX XXXXXXXX (XX)
00000 AGLIENTU via Pariseddu, 39 – tel. 079/0000000 – fax 079/0000000
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
CAPITOLATO
PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SORVEGLIANZA SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELL'OBBLIGO
(approvato con determinazione a contrattare n. 112 del 11.09.2009)
AGLIENTU, 11/09/2009
Il Responsabile del servizio X.xx Dr.ssa Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx
INDICE DEGLI ARTICOLI
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO
ART. 3 - NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO ART. 4 - MODALITA' DELL’APPALTO
ART. 5 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE ART. 6 - SOGGETTI AMMESSI
ART. 7 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ART. 8 - PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE ART. 9 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO
ART. 10 - PREZZI UNITARI A BASE D'ASTA ART. 11 - VARIAZIONI
ART. 12 - REVISIONE DEI PREZZI ART. 13 - CONTRATTO D'APPALTO
ART. 14 - CAUZIONI PROVVISORIA E DEFINITIVA
ART. 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI ART. 16 - CONTROLLI SUI SERVIZI
ART. 17 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI
ART. 18 - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ART. 19 - SUBAPPALTO
ART. 20 - SPESE E ONERI FISCALI ART 21 - CONTROVERSIE
ART. 22 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
art. 1 - Oggetto dell’appalto
Il presente capitolato disciplina il servizio di
1. trasporto degli alunni delle scuole infanzia, primaria e secondaria di 1° grado del Comune di Aglientu, dalle proprie abitazioni seguendo i prospetti elaborati dal responsabile del servizio, allegati al presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A. I tragitti potranno essere variati dal responsabile del servizio in base alle richieste degli utenti;
2. la sorveglianza scolastica per mezzo di due assistenti, sullo scuolabus adibito al trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia e l’eventuale sorveglianza degli alunni della scuola primaria dal lunedì al sabato dalle 13,00 alle 13,20 nei locali della scuola siti in via Trentino e nel giorno di rientro pomeridiano della sorveglianza durante il servizio mensa.
art. 2 - Durata dell’appalto
L’appalto ha durata corrispondente a sei mesi dell’anno scolastico 2009/2010 e a due anni scolastici (2010/2011 – 2011/2012) con decorrenza 1 gennaio 2010 e fino al 01 luglio 2012. L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un massimo di sei mesi in relazione a necessità operative derivanti dallo sviluppo delle procedure per una nuova gara d’appalto per l’affidamento del servizio o per diversa soluzione gestionale degli stessi. L’Appaltatore è impegnato ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto nessuna esclusa. Alla data di scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Comune di Aglientu.
Art. 3 – Norme regolatrici dell’appalto
Il servizio deve essere eseguito sotto l’osservanza di quanto previsto:
a) dal presente capitolato d’appalto;
b) dalle norme del Codice Civile per tutto quanto non previsto dal presente capitolato speciale d’appalto;
Art. 4 – Modalità dell’appalto
L’appalto verrà espletato con procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Qualora in esito all’esperimento della procedura aperta, non sia stata presentata nessuna offerta o nessuna offerta appropriata, si procederà all’aggiudicazione dell’appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 163/2006 e sm.i.
Art. 5 – Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
art. 6 – Soggetti ammessi
E’ ammessa la partecipazione alla gara dei soggetti di cui all’art. 34 – comma 1 – del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Tra gli altri, sono quindi ammessi a partecipare alla procedura di affidamento del presente contratto pubblico, anche i raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi ed agli effetti dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. In tal caso, nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori commerciali riuniti.
E’ consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei, e deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti ex art. 2602 del Codice Civile, già costituiti, al momento di presentazione dell’offerta dovranno essere indicati gli estremi dell’atto costitutivo.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo e/o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile.
art. 7 - Modalità di esecuzione del servizio
I servizi che precedono vanno espletati utilizzando tre scuolabus di proprietà comunale vedi ALLEGATO B, che l'Amministrazione cede in uso gratuito alla ditta appaltatrice per tutta la durata del contratto. La Ditta dovrà procedere alla manutenzione ordinaria e alle revisioni annuali dei mezzi.
Inoltre, qualora uno o più mezzi, a causa di guasti meccanici o altro (collaudo annuale), non fossero disponibili, la ditta si impegna alla sostituzione per evitare l’interruzione del servizio senza alcun onere aggiuntivo.
L’Amministrazione concede inoltre in uso i locali di ricovero, compresi gli oneri assicurativi dei mezzi stessi rapportati alla quota di costo del periodo d'uso.
Alla fine del periodo di attivazione del servizio e cioè alla fine di ogni anno scolastico, la Ditta restituirà gli automezzi dati in comodato gratuito nello stesso stato in cui sono stati consegnati, salvo il normale deterioramento derivato dall'uso, previa verifica tecnica dello stato degli stessi al momento della consegna, mediante apposita verifica di consistenza da redigersi in contraddittorio con la ditta aggiudicataria. Inoltre gli automezzi succitati, potranno essere utilizzati dai dipendenti del Comune, nel caso di mancato, incompleto o trascurato servizio a complete spese dell'appaltatore.
Prima dell'inizio dei lavori, sarà effettuata la verifica e la rispondenza dei mezzi a quelli indicati nell'ALLEGATO B che dovrà costituire la dotazione minima per lo svolgimento del servizi
Il servizio dovrà essere svolto dall’Appaltatore con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale.
L’Appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche. L’Appaltatore deve essere in possesso dell’abilitazione professionale ad effettuare il trasporto di persone su strada, di cui al D.M. 20/12/1991 N° 448.
L'appaltatore dovrà provvedere al trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’infanzia statale, primaria e secondaria di primo grado.
Il servizio di trasporto scolastico per tutti gli alunni interessati avrà inizio e termine secondo la cadenza del calendario predisposto dalle autorità scolastiche.
Il trasporto di bambini frequentanti la scuola dell’infanzia dovrà avvenire con la presenza sui mezzi di accompagnatori, messi a disposizione dalla ditta appaltatrice idonei allo svolgimento di tale servizio. Per la gestione del servizio di trasporto scolastico l’Appaltatore, deve tenere conto delle indicazioni di cui all’allegato B del presente capitolato.
Spetta all'Amministrazione comunicare all'appaltatore le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno per quanto attiene gli orari di inizio e fine servizio di ogni singola corsa.
Il servizio di trasporto degli alunni dovrà essere eseguito nelle località e negli orari indicati nell’allegato A).
- Servizi complementari
L’appaltatore, oltre al suddetto servizio, metterà a disposizione del Comune ogni anno scolastico gli scuolabus per n. 15 viaggi per visite guidate, giochi gioventù, attività didattiche e sportive collaterali che non supereranno i 60 Km. di distanza.
L’ufficio comunale alla P.I. predisporrà un calendario di utilizzo nel quale verranno indicati la scuola partecipante, il luogo di destinazione e il numero degli scuolabus da utilizzare.
Detto calendario verrà presentato alla ditta appaltatrice almeno 5 giorni prima della data di utilizzo. Eventuali eccedenze al numero di uscite succitate saranno remunerate con il corrispettivo indicato all’articolo
1 in rapporto al numero degli automezzi utilizzati.
La Ditta appaltatrice utilizzerà per lo svolgimento di detto servizio solo il personale autista, atteso che gli studenti saranno accompagnati da propri docenti.
art. 8 - Personale della ditta appaltatrice
Il personale dovrà osservare con l’utenza un comportamento di civile rispetto della persona e di contegno, sempre e comunque, decoroso e adeguato alla particolare età degli utenti.
Nell’esecuzione del servizio il personale dovrà attenersi al programma di esercizio stabilito dal Comune.
E’ fatto obbligo alla ditta di osservare le disposizioni legislative e i contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l’orario di lavoro e il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti a servizi di trasporto automobilistico, non saranno accettati da questa Amministrazione contratti atipici espressi in qualsiasi forma sia per gli autisti che per gli addetti alla sorveglianza.
L’appaltatore è tenuto ad assicurare il personale impiegato a fini previdenziali, assistenziali e antinfortunistici, in conformità alle disposizioni di legge in materia, nonché a retribuirlo secondo i contratti collettivi di lavoro e ad applicare ogni altra disposizione prevista dallo stesso contratto collettivo.
Tra il Comune e il personale della ditta appaltatrice non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro.
Il personale dovrà osservare con l’utenza un comportamento di civile rispetto della persona e di contegno, sempre e comunque, decoroso e adeguato alla particolare età degli utenti.
L’autista dovrà inoltre:
1. accertarsi che durante il tragitto tutti i bambini/studenti siano regolarmente seduti e che mantengano un comportamento corretto. In caso contrario, l’autista medesimo è tenuto a segnalare all’Ufficio Comunale Competente le irregolarità poste in essere dai bambini/studenti al fine dell’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Comunale del Servizio di Trasporto Alunni.
2. trattenere sull’autobus i bambini delle materne se alla fermata non è presente l’adulto di riferimento, fatta eccezione per i genitori che hanno firmato apposita liberatoria.
In caso di comportamento scorretto o lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri ( ad esempio: molestie, fumo alla guida, uso del telefono personale per motivi non di emergenza o legati al servizio, velocità eccessiva e pericolosa) segnalato all’Amministrazione Comunale e da questa accertato, l'Amministrazione potrà applicare una sanzione pecuniaria fino a € 200,00 e alla terza infrazione accertata verso lo stesso autista potrà essere richiesta la rimozione dello stesso dal servizio.
Il personale addetto alla guida, che dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi, non permetterà l’accesso agli autoveicoli a nessuna persona estranea al servizio.
art. 9 - Continuità del servizio
Poiché il servizio di trasporto scolastico è classificato tra i servizi pubblici essenziali, ai sensi della legislazione vigente, la ditta appaltatrice si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia.
Nel caso in cui per sopraggiunte avarie uno o più automezzi non potessero venire utilizzati, l'appaltatore è tenuto ad avvisare immediatamente, a sua cura e spese, l'Amministrazione comunale e gli utenti interessati, e ad assicurare una tempestiva sostituzione degli stessi.
Ogni automezzo deve essere dotato di telefono cellulare o altro adeguato dispositivo al fine di garantire la tempestiva comunicazione dell’avversità eventualmente occorsa (ad es. in occasione di incidenti), senza l’abbandono del mezzo medesimo e dei minori trasportati.
Nel caso di interruzione dell'attività scolastica, a qualsiasi titolo, l'Amministrazione si impegna ad avvertire l'appaltatore almeno 24 ore prima, se possibile.
In caso di interruzioni non preventivate dell'attività scolastica già iniziata (ad es. per rottura di caldaie), l'appaltatore potrà ricevere la relativa comunicazione direttamente dall'Istituto interessato, e dovrà tempestivamente attivarsi per garantire il più sollecito trasporto degli utenti.
art. 10 – Prezzi unitari a base di gara
I prezzi unitari per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico e di sorveglianza, posti a base di gara, sono i seguenti:
Il valore globale presunto per l’intera durata del presente appalto è determinato sui seguenti fattori:
1. Durata: 3 anni scolastici a partire dal 01.01.2010 e sino al 01/07/2012;
2. Frequenza delle prestazioni:
giorni 200 annui presunti per il trasporto;
giorni 185 annui presunti per la sorveglianza 3 ore al giorno x 2 assistenti
3. N° Linee: 3;
4. N° 3 scuolabus
5. Importo Chilometrico giornaliero presunto (220 Km. X 1,44) € 316,00 esclusa IVA
6. Importo giornaliero complessivo presunto per la sorveglianza: € 87,00 esclusa IVA
7. importo per a.s. 2009/2010 € 45.300,00 esclusa IVA
8. importo per a.s. 2009/2010 € 80.350,00 esclusa IVA
9. importo per a.s. 2009/2010 € 80.350,00 esclusa IVA
10. Importo per totale appalto € 206.000,00 esclusa IVA.
Nell'offerta dovrà essere indicato il ribasso in percentuale sui prezzi unitari forfetari a base d’asta. L’Amministrazione Comunale non corrisponderà nulla oltre al contributo annuo al netto del ribasso dichiarato dalla Ditta in sede di gara.
art. 11 – Variazioni
L’appaltatore dovrà presentare, entro la prima settimana successiva all’avvio del servizio, una relazione indicante il conteggio esatto dei chilometri percorsi per svolgere la linea affidata.
Le linee, i percorsi e gli orari di cui all’art. 7 del presente capitolato speciale sono suscettibili di variazioni in base al numero degli studenti da trasportare, ai plessi da raggiungere, ad eventuali decisioni assunte dalle autorità scolastiche, anche in relazione alle direttive ministeriali e alle emanande normative in materia.
Pertanto, per sopravvenute esigenze funzionali conseguenti all’intervenuta variazione degli elementi di cui al comma precedente, il Comune si riserva la facoltà di variare insindacabilmente, in aumento o in diminuzione, il chilometraggio dei percorsi, le fermate e il numero dei mezzi da mettere a disposizione. Nel caso in cui la variazione chilometrica comporti una diminuzione o un aumento permanente inferiore al 10% dei chilometri giornalieri così come indicati nell’art. 7, essa non darà luogo a nessuna modifica del corrispettivo; nel caso, invece, la variazione chilometrica comporti una variazione non transitoria, in aumento o in diminuzione, superiore al 10% dei chilometri giornalieri procederà alla revisione del corrispettivo per quella parte dei chilometri eccedenti il 10%, sulla base del costo a chilometro desunto dall’offerta presentata.
Nel caso in cui l’Amministrazione decida di attivare linee di trasporto in aggiunta a quelle previste nel
presente capitolato speciale, l’appaltatore è tenuto a svolgere tali prestazioni sulla base del costo a chilometro desunto dall’offerta presentata. Per le linee di trasporto in aggiunta il chilometraggio verrà conteggiato in andata dal momento di salita sullo scuolabus del primo utente sino all’arrivo a scuola e per il ritorno dalla scuola sino alla discesa dallo scuolabus dell’ultimo utente.
art. 12 - Revisione dei prezzi
A partire da gennaio 2011 il corrispettivo spettante all’appaltatore, potrà essere sottoposto a revisione ed aggiornamento annuale sulla base di una percentuale pari all’80% dell’aumento Istat dell’indice dei prezzi al consumo.
La richiesta di revisione dei prezzi, dovrà essere presentata al Comune, dall’appaltatore, a pena di decadenza, entro il mese di novembre 2010.
Art. 13 – Contratto d’appalto
Con la ditta appaltatrice verrà stipulato regolare contratto d’appalto a norma di legge. L’importo del contratto, a valenza biennale, viene determinato sulla base dei prezzi unitari, al netto del ribasso offerto in sede di gara, utilizzando i seguenti parametri standard:
giorni annui di scuola dell’obbligo: totale 200 di cui 167 normali e 33 con rientro pomeridiano; giorni annui di funzionamento della scuola materna: totale 185
Il valore complessivo stimato dell’appalto è determinato in € 206.000,00 I.V.A. esclusa.
art. 14 – Cauzione provvisoria e definitiva
Le ditte partecipanti alla gara dovranno presentare una cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato nel bando di gara sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; ai non aggiudicatari tale cauzione sarà restituita entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione.
L’offerta dovrà altresì essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
La ditta appaltatrice dovrà presentare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Entrambe le cauzioni, provvisoria e definitiva, dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La cauzione definitiva garantirà anche l’eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l’appalto per fatto imputabile all’appaltatore, a causa dell’inadempimento o della cattiva esecuzione del contratto.
Resta salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto.
In caso di inadempimento la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’appaltatore, prelevandone l’importo dal canone d’appalto e previo avviso scritto da comunicare alla ditta.
La somma versata verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale, verificatone il corretto adempimento.
art. 15 - Fatturazione e pagamento dei corrispettivi
Il Comune si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti alla ditta entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previa verifica della regolarità del servizio svolto. Se venga disconosciuta la regolarità delle fatture e il Comune proceda a contestazioni, verrà effettuato nei termini solo il pagamento della somma non contestata.
Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano l’appaltatore in alcun modo dagli obblighi e oneri ad essa derivanti dal presente contratto.
Nelle singole fatture riepilogative mensili emesse dall’appaltatore dovranno essere distintamente indicati il servizio effettuato e i giorni di effettuazione del servizio, nel corso del mese. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l’importo delle eventuali esecuzioni d’ufficio, delle eventuali penalità applicate per inadempienza e di quant’altro dovuto dalla ditta appaltatrice.
Qualora si verifichi una sospensione del servizio per cause dovute al Comune o alle autorità scolastiche e questa sia stata comunicata alla ditta appaltatrice nei modi previsti dal precedente art. 14, alla stessa non sarà riconosciuto alcun compenso per i giorni in cui il servizio non venga effettuato.
art. 16 - Controlli sul servizio
L'Amministrazione potrà effettuare in ogni momento controlli sul servizio, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l’utenza.
In particolare potranno essere effettuati controlli, in qualunque momento, per accertare l’idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale posto alla guida degli autoveicoli, il rispetto degli orari e delle linee previste.
L’appaltatore dovrà consentire, qualora necessario ai fini di cui sopra, l'accesso del personale a ciò preposto ai mezzi utilizzati per il servizio, ed ai luoghi di loro deposito o sosta.
art. 17 - Responsabilità verso terzi
Ogni responsabilità per danni, che in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esse connesse derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone, sarà senza riserve ed eccezioni a carico della ditta.
E’ fatto obbligo alla ditta, a copertura dei rischi di cui sopra, stipulare una polizza assicurativa RCT per danni a persone e cose, con i massimali più alti previsti dalla legge, per ogni mezzo, presso primaria compagnia di assicurazioni.
L’appaltatore garantisce il Comune da eventuali pretese di terzi riferite agli obblighi da essa assunti, ai servizi affidati, ivi compresi i danni a cose e persone, interessi e diritti, sollevando in tal senso il Comune e i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale.
art. 18 – Penalità e risoluzione del contratto
La ditta deve iniziare il servizio entro la data stabilita e si impegna a comunicare al Comune ogni sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore.
Il Comune, previa formale contestazione scritta, applicherà una penale nei seguenti casi:
1) per ritardo nell’arrivo degli alunni presso le rispettive sedi scolastiche o di prelievo degli stessi dalle medesime sedi superiore a 10 (dieci) minuti, salvo casi di forza maggiore di volta in volta analizzati: € 150,00 al verificarsi di ogni episodio, dopo la contestazione del secondo ritardo;
2) per mancata o parziale o difforme percorrenza del tragitto prescritto, non preventivamente autorizzata: € 150,00 al giorno.
Verranno inoltre addebitate ulteriori spese che il Comune dovrà sostenere per supplire al mancato rispetto degli obblighi contrattuali.
La ditta potrà presentare le proprie controdeduzioni alle contestazioni del Comune entro otto giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.
Il Comune, nel caso in cui valuti positivamente le controdeduzioni, ne dà comunicazione alla ditta entro il termine di trenta giorni; in caso contrario, le deduzioni si intendono non accolte e viene comunicato l’ammontare della penale che sarà trattenuta sul primo pagamento in scadenza.
Il Comune si riserva di attivare la risoluzione del contratto, salva la richiesta di risarcimento eventuale maggior danno, nei seguenti casi:
a) per inadempimenti o ritardi imputabili all’appaltatore che eccedano il numero di quattro per ogni anno scolastico;
b) per perdita dei requisiti di idoneità per l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori sui strada;
c) per abbandono del servizio, salvo cause di forza maggiore;
d) per contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o di regolamento relative ai servizi;
e) per comportamento scorretto dell’appaltatore nei confronti degli utenti;
f) per violazione dell’obbligo di sollevare o tenere indenne il Comune da ogni azione o pretesa di terzi;
g) per impedimento del potere di controllo da parte del Comune;
h) per mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia;
i) per reiterata violazione degli obblighi in materia di personale dipendente di cui all’art. 9 e in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
j) per ogni altro inadempimento o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto a termine dell’art. 1453 codice civile.
Il Comune emetterà diffida ad adempiere entro un congruo termine non superiore a quindici giorni, decorsi i quali il contratto si intenderà risolto di diritto, procederà ad introitare la cauzione e la ditta sarà tenuta al risarcimento del danno, ferma restando la facoltà dell’ente di sospendere immediatamente il servizio, in caso di gravi violazioni
In caso di risoluzione del contratto il Comune può affidare l’appalto alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria, imputando le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali all’affidatario uscente.
art. 19 - Subappalto
Il contratto non potrà essere ceduto e il servizio non potrà essere subappaltato, nemmeno parzialmente, senza il preventivo consenso scritto del Comune, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione.
E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio previsto in contratto, senza l'espressa autorizzazione preventiva dell'Amministrazione committente.
art. 20 - Spese e oneri fiscali
Il contratto verrà stipulato nelle forme previste dalla legge.
Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto d’appalto nessuna eccettuata o esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria.
E’ a carico del Comune solamente l’IVA.
La ditta, qualora sia richiesto, dovrà provvedere al deposito delle spese di contratto, bollo e registrazione.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula senza alcuna valida giustificazione o non presenti la cauzione definitiva nei termini assegnati, l’ente lo dichiarerà decaduto e aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
Saranno a carico della ditta inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Comune.
art. 21 - Controversie
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra Comune e ditta appaltatrice in ordine all’esecuzione dei patti stipulati con il presente contratto sarà competente a giudicare il Foro di Tempio Pausania.
Qualunque contestazione o vertenza insorga tra le parti relativamente alla interpretazione del contratto, la stessa viene risolta con giudizio arbitrale, ai sensi dell’art. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile. Il collegio arbitrale giudicante è costituito a richiesta di una delle parti e viene composto da tre arbitri di cui uno nominato dal Comune, uno dalla controparte ed il terzo - con funzioni di Presidente - in accordo fra le due parti o, in assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Tempio Pausania
Il collegio arbitrale svolge la sua attività in Tempio Pausania, presso il domicilio eletto dal Presidente e giudica secondo diritto ed in via rituale su tutte le vertenze sorte, qualunque sia la loro natura (tecnico, giuridica, organizzativa e amministrativa) purché riguardanti l’interpretazione degli obblighi contrattuali previsti dal capitolato.
La decisione del collegio è pronunciata in Tempio Pausania entro 90 giorni dalla nomina del Presidente. Le spese di procedimento sono liquidate sulla base delle vigenti tariffe professionali.
La decisione del collegio determina altresì la misura con la quale tali spese devono essere ripartite fra le parti, con esclusione della solidarietà.
Prima di adire al giudizio arbitrale e poi eventualmente a quello ordinario, si procede ad un tentativo di composizione del conflitto in via bonaria, su iniziativa del dirigente responsabile del contratto.
A tutti gli effetti del presente contratto la ditta elegge domicilio legale in Aglientu.
art. 22 - Rinvio a disposizioni di legge
Il presente appalto è soggetto alle norme sopra enunciate, al rispetto della normativa in materia con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di trasporti pubblici e al possesso dei requisiti per i conducenti di autobus adibiti al servizio appaltato.
La ditta è tenuta al rispetto di ogni eventuale norma che dovesse intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
Nulla potrà dalla ditta essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e dall’applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale d’appalto e negli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del codice civile e della normativa in materia di appalti e forniture.
art. 23 Trattamento dei dati personali
In relazione alla protezione dei dati personali in ordine al procedimento cui si riferisce il presente appalto, si informa che:
- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti solamente allo svolgimento delle procedure di gara, fino alla stipulazione del contratto;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- l’eventuale rifiuto di rispondere comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione;
- i soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono:
- il personale interno del Comune addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i;
- i diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui al Codice in materia di trattamento dati personali n. 196/2003, cui si rinvia;
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune appaltante.