Contract
Con sentenza n. 4715 del 14 febbraio 2022, la seconda sezione della Corte di Cassazione, esaminando l’art. 1337 c.c., ha considerato corretta l’estensione del principio della buona fede non solo alle condotte antecedenti all'accordo, e quindi ai casi di rottura ingiustificata delle trattative o all'ipotesi in cui il contratto si fosse rivelato invalido, ma anche alle condotte successive che si innestano nella fase di esecuzione del contratto.
Secondo l'impostazione tradizionale della dottrina, che aveva avuto largo seguito nella giurisprudenza di legittimità, non era ravvisabile un'ipotesi di responsabilità precontrattuale nelle ipotesi in cui l'accordo tra le parti si fosse formato, sia pur a condizioni diverse da quelle che si sarebbero avute se la parte non avesse tenuto un comportamento contrario alla buona fede, in quanto si riteneva che la configurabilità della responsabilità precontrattuale fosse preclusa dalla intervenuta conclusione del contratto (tra le tante Xxxx. civ. 16 aprile 1994, n. 3621, Cass. civ. 11 settembre 1989, n. 3922 e, più di recente Cass. civ., sez, II, 5 febbraio 2007, n. 2479).
La responsabilità ai sensi dell'art. 1337 c.c. era concepibile solo in presenza del mancato perfezionamento dell'accordo, ovvero nel caso di contratto invalido, previsto dall'art. 1338 c.c. mentre, una volta concluso il contratto, l'unica ferma di responsabilità configurabile era quella contrattuale ed eventuali scorrettezze precontrattuall potevano rilevare solo se si traducevano in inadempimento. La giurisprudenza successiva ha cambiato indirizzo e può dirsi consolidata nell'estendere la responsabilità precontrattuale anche nelle ipotesi in cui il contratto si sia concluso, attraverso un'applicazione generalizzata dell'art. 1337 c.c.. Il cambiamento di indirizzo ha colto le riflessioni di autorevole dottrina e le innovazioni derivanti dalla legislazione e dalla giurisprudenza comunitaria. In primo luogo, è stato osservato che il dato letterale dell'art. 1337 c.c. "le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede" non preclude l'applicabilità della norma alla fase successiva alla conclusione del contratto ed a tutto il periodo di esecuzione dello stesso. È stata sottoposta a rimeditazione la ripartizione e la regola di non interferenza tra regole di comportamento e regole di validità: secondo l'impostazione tradizionale, la violazione dei doveri di comportamento ha conseguenze esclusivamente sul piano risarcitorio e non può incidere sulla validità dell'atto mentre le regole di validità attengono alla struttura dell'atto e l'assenza dei requisiti di validità impedisce all'atto di produrre effetti giuridici. RIsulta così superato il principio di non interferenza tra regole comportamento e regole di validità, osservandosi come nella legislazione di matrice comunitaria in tema di contratti venga individuata, tra i requisiti di validità, l'osservanza di norme comportamentali, come accade per i contratti del consumatore o tra imprese con abuso di posizione economica dominante, in cui sussiste una asimmetria del potere contrattuale delle parti. In tale ottica, una parte della dottrina ha ravvisato nell'art.1337 c.c. una norma di chiusura rispetto alle regole di validità nel senso che conferisce rilevanza a scorrettezze non considerate da tali norme, assumendo una funzione correttiva dell'equilibrio economico risultante da un contratto valido. Con la sentenza della prima sezione Civile del 29 settembre 2005, n. 19024 è stato definitivamente superato il filone giurisprudenziale per il quale la configurabilità della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., è preclusa dalla intervenuta conclusione del contratto e tale orientamento, salvo occasionale oscillazione di segno contrario (tra cui proprio Xxxx. civ., sez. II, 5 febbraio 2007, n. 2479) è divenuta dominante. La Corte ha affermato in modo chiaro che la "contrarietà" a norme imperative, considerata dall'art. 1418, comma 1, c.c. quale "causa di nullità" del contratto, postula che essa attenga ad elementi "intrinseci" della fattispecie negoziale, che riguardino, cioè, la struttura o il contenuto del contratto (art. 1418, comma 2, c.c.). I comportamenti tenuti dalle parti nel corso delle trattative o durante l'esecuzione del contratto rimangono estranei alla fattispecie negoziale, sicché la loro eventuale illegittimità, quale che sia la natura delle norme violate, non può dar luogo alla nullità del contratto a meno che tale incidenza non sia espressamente prevista dal legislatore (ad es., art. 1469-ter, comma 4, c.c., in relazione all'art. 1469-quinquies, comma 1, stesso codice). L'ambito di rilevanza della responsabilità contrattuale non è quindi circoscritto alle ipotesi in cui il comportamento non conforme a buona fede abbia impedito la conclusione del contratto o abbia determinato la conclusione di una contratto invalido ovvero inefficace.
Riferimenti Normativi:
• art. 1337 c.c.
• art. 1338 c.c.
• art. 1418 c.c.
• art. 1469-ter c.c.
• art. 1469-quinquies c.c.