PARTE PRIMA - AMMINISTRATIVA
DIREZIONE RACCOLTA E TRASPORTO
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SACCHI IN POLIETILENE PER LA RACCOLTA DOMICILIARE DI IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE DI ALLUMINIO (E.E.R. 15 01 06)
Data Edizione | Rev. | Redatto da | Approvato da |
14/02/2023 | Rev. 0 | Xxxxxxxx Xxxxx | Xxxx Xxxxxxxxxxxxx |
PARTE PRIMA - AMMINISTRATIVA
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura di x.xx 8.220.000 sacchi in LDPE per la raccolta domiciliare di imballaggi in plastica e barattolame (E.E.R. 15 01 06), di cui 5.100.000 sacchi in LDPE misura 70x110 cm e 3.120.000 sacchi in LDPE misura 65x80 cm.
Importo complessivo della fornitura a base d’asta è pari ad Euro 430.000,00 (diconsi euro quattrocentotrentamila/00) IVA esclusa.
COMMITTENTE
Il committente delle forniture di cui al presente disciplinare è la Società Aimag S.p.A. – con sede legale in Xxxxxxxxx (XX) xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx 00.
ART. 2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
L’appalto è disciplinato dal presente contratto e, per tutto quanto non esplicitamente precisato e/o stabilito nello stesso, dalla legislazione e normativa in materia nonché ogni altra disposizione legislativa di regolamentazione in materia di sicurezza e del Codice Civile applicabile, vigente al momento dell’affidamento e della realizzazione della fornitura, che a tutti gli effetti costituiscono parte integrante del contratto d’appalto.
ART. 3 CAUZIONI
CAUZIONE PROVVISORIA
La cauzione provvisoria sarà pari al 2% dell’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss mm e ii. La cauzione va presentata mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e deve contenere le seguenti clausole:
- La rinuncia della società al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile
- L’operatività della polizza entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante
- La validità/efficacia per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta
- L’impegno da parte del fideiussore a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione. CAUZIONE DEFINITIVA
Al momento della stipulazione del contratto, l’appaltatore è obbligato a prestare una garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
Tale garanzia può essere prestata con fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata nella quale dovrà essere espressamente prevista la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle micro-imprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente
Il Committente si riserva il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, la modifica delle polizze assicurative di cui sopra con abolizione, in tutto o in parte, delle franchigie qualora si verificassero sinistri in numero ed entità tali da giustificarlo.
COPERTURE ASSICURATIVE
L'impresa aggiudicataria risponderà dei danni che per fatto suo proprio, dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche connesso all’impiego di qualsiasi mezzo o strumento utilizzato, venissero arrecati a persone e cose, sia di Aimag che di terzi, durante l’esecuzione dei servizi, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante e da ogni responsabilità e per qualsiasi eventuale pretesa risarcitoria di terzi o di prestatori d’opera della medesima impresa aggiudicataria.
Quest’ultima è pertanto tenuta a stipulare - ovvero a dimostrare di avere stipulato e in corso di validità - un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d’opera (RCO), a copertura dei rischi di danni cagionati a terzi (per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) nonché di eventuali infortuni di propri prestatori d’opera, verificatisi in relazione all’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto.
La menzionata assicurazione dovrà prevedere massimale unico non inferiore a Euro 3.000.000,00 sia per RCT sia per RCO e dovrà altresì prevedere le seguenti condizioni estensive della copertura assicurativa, che dovranno essere rese espressamente operanti, a integrazione e/o deroga di quanto eventualmente sia diversamente previsto dalle condizioni d’uso della compagnia:
• estensione del novero dei terzi:
o ai titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell’Assicurato attività complementari quali: lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all’attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o prelievo di merci e materiali;
o a progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali e professionisti in genere nonché rispettivi dipendenti o addetti;
o ai titolari e/o dipendenti delle ditte subappaltatrici limitatamente a morte o lesioni personali subite in relazione allo svolgimento di lavori per conto dell’Assicurato
• Rc personale dei dipendenti;
• Rc per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza della cui opera si avvalga l’Appaltatore per l’esecuzione dei lavori
• Rc per danni ai locali o ai manufatti ove si eseguono i lavori e alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori
• Rc per danni derivanti da incendio di cose dell’Appaltatore o dallo stesso detenute
• Rc per danni a mezzi sotto carico o scarico
• Rc per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi
• Rc dell’Assicurato, per danni a terzi conseguenti a mancato o insufficiente intervento su segnaletica, su ripari o su recinzioni, posti a protezione dell’incolumità di terzi
• Rc per danni causati da subcontraenti
• Rc per danni causati da inquinamento accidentale - per guasto o rottura di impianti/condutture/ecc.
• Estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.
Estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.
Copia di tale polizza, che dovrà avere validità per tutta la durata del contratto, dovrà essere trasmessa ad Aimag almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori e comunque all’atto della stipula, fermo restando che la stipula dell’assicurazione non esime l’impresa aggiudicataria, dall’obbligo di risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell’insufficienza dei massimali assicurati.
ART. 4 SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto dovrà essere sottoscritto decorsi 35 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.
In caso di mancata sottoscrizione del contratto d’appalto, per fatto e colpa imputabile all’appaltatore (mancanza della documentazione richiesta, mancanza del materiale o delle attrezzature necessarie, ecc.), AIMAG S.p.A. si riserva, tenuto conto dell’urgenza, la facoltà di:
a) procedere, anche in mancanza di contratto, all’assegnazione di ogni singola prestazione (conteggiando dalla relativa data la durata complessiva dell’appalto) con applicazione delle relative penali previste dal Capitolato Speciale nel caso di ritardata esecuzione delle stesse;
b) applicare una penale pari a 100,00 (cento/00) Euro per ogni giorno di ritardo nella sottoscrizione del contratto;
c) procedere con atto motivato all’annullamento dell’aggiudicazione, provvedendo all’acquisizione della cauzione provvisoria e ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria ed al quale l’Amministrazione ha comunicato l’esito della stessa.
Prima della stipula del contratto l’impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla presentazione della documentazione richiesta in sede di aggiudicazione.
ART. 5 LUOGO E TEMPI DI CONSEGNA
La consegna dovrà avvenire c/o Aimag S.p.A. – (sede operativa sita in via X. Xxxx, 2/4 – 41012 Carpi nei seguenti orari dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 15:30) oppure altra sede, comunicata con il dovuto preavviso alla ditta aggiudicataria nel raggio di 30 km dalla sede operativa di Aimag S.p.A.
La pianificazione delle consegne dovrà avvenire, anche in pendenza di contratto, secondo la seguente pianificazione contestualmente all’aggiudicazione.
Prodotto oggetto del contratto. | Quantità (rotoli) | Settima di consegna | Periodo |
Sacchi 70x110 cm | 8.400 | 24 | Dal 12.06.2023 al 16.06.2023 |
Sacchi 65x80 cm (c/o sede operativa Mirandola) | 5.500 | 35 | Dal 28.08.2023 al 01.09.2023 |
Sacchi 65x80 cm | 11.000 | 35 | Dal 28.08.2023 al 01.09.2023 |
Sacchi 70x110 cm (c/o sede operativa Mirandola) | 6.000 | 35 | Dal 28.08.2023 al 01.09.2023 |
Sacchi 70x110 cm | 11.000 | 35 | Dal 28.08.2023 al 01.09.2023 |
Sacchi 65x80 cm | 11.000 | 36 | Dal 04.09.2023 al 08.09.2023 |
Sacchi 70x110 cm | 11.000 | 36 | Dal 04.09.2023 al 08.09.2023 |
Sacchi 70x110 cm | 11.000 | 37 | Dal 11.09.2023 al 15.09.2023 |
Sacchi 65x80 cm | 11.000 | 38 | Dal 18.09.2023 al 22.09.2023 |
Sacchi 70x110 cm | 11.000 | 38 | Dal 18.09.2023 al 22.09.2023 |
Sacchi 70x110 cm | 11.000 | 39 | Dal 25.09.2023 al 29.09.2023 |
Sacchi 65x80 cm | 11.000 | 40 | Dal 02.10.2023 al 06.10.2023 |
Sacchi 70x110 cm | 11.000 | 40 | Dal 02.10.2023 al 06.10.2023 |
Sacchi 70x110 cm | 11.000 | 41 | Dal 09.10.2023 al 13.10.2023 |
Sacchi 70x110 cm | 11.000 | 42 | Dal 16.10.2023 al 20.10.2023 |
Sacchi 70x110 cm | 11.000 | 43 | Dal 23.10.2023 al 27.10.2023 |
Sacchi 70x110 cm | 10.000 | 44 | Dal 30.10.2023 al 03.11.2023 |
Sacchi 70x110 cm | 11.000 | 45 | Dal 06.11.2023 al 10.11.2023 |
Sacchi 70x110 cm | 11.000 | 47 | Dal 20.11.2023 al 24.11.2023 |
Sacchi 70x110 cm | 11.000 | 49 | Dal 04.12.2023 al 08.12.2023 |
Sacchi 65x80 cm | 2.500 | 3 | Dal 15.01.2024 al 19.01.2024 |
Sacchi 70x110 cm | 7.000 | 3 | Dal 15.01.2024 al 19.01.2024 |
Sacchi 70x110 cm | 6.600 | 8 | Dal 19.02.2024 al 23.02.2024 |
Il fornitore dovrà dare preavviso di almeno quattro giorni della disponibilità alla consegna dei sacchi. Saranno accettate senza riserve, tolleranze sui quantitativi richiesti in eccesso o difetto del 5% rispetto alle quantità indicate.
Fatti salvi diversi accordi con la stazione appaltante non saranno accettati quantitativi o tempistiche diversi da quelli sopra descritti.
Il prezzo complessivo ed i prezzi unitari offerti si intendono comprensivi di ogni onere di imballaggio, facchinaggio, trasporto, carico, scarico a destinazione, nonché di qualsiasi altro onere o spesa relativa alla fornitura, il trasporto a discarica autorizzata degli imballi o di altro materiale divenuto rifiuto.
Saranno compresi, altresì, tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e precisate nel presente capitolato, niente escluso ed eccettuato.
I sacchetti di misura 70x110 dovranno essere confezionati in rotoli da 30 pezzi, inseriti in scatole contenenti 15 rotoli ciascuna.
I sacchetti di misura 65x80 dovranno essere confezionati in rotoli da 60 pezzi, inseriti in scatole contenenti 13 rotoli ciascuna.
I pallet in legno o materiale plastico da utilizzare avranno dimensioni 80*120 cm di base ed un’altezza massima da terra non superiore a 120 cm.
ART. 6 GARANZIA
Dovrà essere fornita garanzia completa contro eventuali vizi di fabbricazione.
Aimag S.p.A. si riserva la facoltà di verificare l’effettiva qualità del prodotto e la corrispondenza a quanto indicato nel presente capitolato.
In caso di evidenti anomalie, la ditta aggiudicataria della fornitura dovrà provvedere in ogni momento alla sostituzione immediata (entro massimo 5 giorni lavorativi dalla comunicazione dell’oggettiva difformità), senza alcun onere aggiuntivo per Aimag S.p.A.
ART. 7 – SUBAPPALTO
L’affidamento della fornitura non può essere subappaltato. L’affidatario del contratto di fornitura potrà avvalersi del subappalto soltanto per le attività di trasporto e scarico.
Rimane invariata la responsabilità dell’aggiudicatario che, anche per la eventuale parte di servizi affidati a terzi, risponderà in proprio di tutti gli obblighi previsti dal presente Capitolato e delle relative penali.
L’autorizzazione all’esecuzione da parte di terzi verrà rilasciata da AIMAG S.p.A. entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di subappalto, salvo proroga per giustificati motivi. AIMAG S.p.A. non si assumerà alcuna responsabilità qualora il prolungamento di detto termine dovesse comportare la
riprogrammazione della data di una consegna già ordinata dalla S.A. con conseguente applicazione di penali.
AIMAG S.p.A. comunque manterrà esclusivamente rapporti con l’appaltatore, ivi compresi i pagamenti.
L'autorizzazione al subappalto non apporterà nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri dell’appaltatore che rimarrà l'unico e solo responsabile, nei confronti della Società e dei terzi, dei lavori affidati a terzi subappaltatori e di tutte le condizioni e gli obblighi oggetto degli atti e dell’offerta di gara.
L’aggiudicatario si impegna inoltre a esibire la quietanza dei pagamenti effettuate nei confronti dei subaffidatari in concomitanza alla presentazione delle fatture legate alle forniture.
L’aggiudicatario dovrà consegnare:
• la dichiarazione dell’inesistenza di forme di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 C.C.;
• la certificazione attestante l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o apposita certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;
• la documentazione necessaria per verificare che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della Legge 31.5.1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'affidamento in subappalto o in cottimo è inoltre subordinato alla condizione che i concorrenti ne facciano espressa dichiarazione all'atto dell'offerta
L’appaltatore dovrà depositare copia autentica del contratto di subappalto presso AIMAG S.p.A. almeno 20 (Venti) giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori/forniture relativi, unitamente alla documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti.
I Subappaltatori ai quali è stata affidata l’esecuzione di lavorazioni hanno l’obbligo di applicare al proprio personale dipendente i contratti collettivi nazionali di lavoro che trovano generale applicazione nei settori ai quali si riferiscono i lavori medesimi.
Eventuali inadempienze del subappaltatore, comunque accertate dalla Stazione Appaltante (SA), danno a quest’ultima il diritto di pretendere la risoluzione del subappalto senza che l'appaltatore possa, per ciò, richiedere indennizzi, risarcimento dei danni o differimento dei termini di ultimazione dei lavori.
Il fornitore, prima di avanzare la richiesta di autorizzazione al subappalto ad AIMAG S.p.A., si impegna alla verifica di conformità alla normativa antimafia dell’impresa destinataria del subaffidamento e ad esercitare un successivo ed efficace controllo sul personale e sui mezzi che l’impresa ha destinato al subappalto.
Conformemente a quanto previsto nei rapporti contrattuali tra AIMAG S.p.A. e il fornitore, quest’ultimo è tenuto ad inserire nei contratti, dallo stesso stipulati con i subappaltatori, una clausola risolutiva espressa, con eventuale applicazione di penali, in virtù della quale disporre l’automatica risoluzione del contratto con il subappaltatore qualora pervenissero informazioni interdittive di cui al D.Lgs 159/2011, emergessero violazioni dei principi e delle procedure adottate ex d.lgs 231/2001 da AIMAG S.p.A. nonché nel caso vi fosse violazione dei principi di cui al codice etico di XXXXX S.p.A. pubblicato sul sito internet xxx.xxxxx.xx.
L’Appaltatore, in conformità all’operato di AIMAG S.p.A., si riserva, nei contratti stipulati con i subappaltatori, la facoltà di sospendere l’efficacia del contratto in qualunque momento, con eventuale applicazione di penali, nell’ipotesi di commissione dei reati contemplati dalla normativa anticorruzione.
Il subappalto di attività indicate nell’art. 1 comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, è consentito esclusivamente ad imprese iscritte alla “White List” istituita presso le Prefetture.
ART. 8 PENALITA’
In caso di ritardo sui tempi di consegna, anche di una sola parte della quantità complessiva oggetto dell’ordine, si applicherà una penale pari ad € 500,00 per ogni giorno naturale e consecutivo rispetto ai termini di cui all’art. 5.
Qualora il materiale consegnato non corrisponda oggettivamente a quanto indicato nel presente capitolato e non venga sostituito nelle modalità descritte, sarà applicata una penale pari ad € 500,00 per ogni giorno naturale e consecutivo rispetto ai termini di cui all’art. 6.
Ove il ritardo nella consegna superi gli 8 giorni naturali e consecutivi, AIMAG, salva l’applicazione delle penali sopra indicate, potrà commettere la somministrazione a terzi in danno della Ditta e potrà procedere alla risoluzione del contratto ed alla richiesta di risarcimento del danno.
Le suddette penali saranno emesse da Aimag S.p.A. attraverso presentazione di regolare fattura nei confronti dell’impresa appaltatrice.
Qualora l’Impresa appaltatrice incorra in tre penali nel corso della fornitura oggetto del presente capitolato speciale d’appalto, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione anticipata del contratto, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall’interruzione della fornitura.
ART. 9 PAGAMENTO
La Legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia ai fini IVA, sia in ambito B2B (Business to Business) sia in ambito B2C (Business to Consumer) a partire dal 01 gennaio 2019. Per adempiere a tale obbligo le fatture emesse a vario titolo verso Aimag S.p.A. dovranno essere inoltrate, in formato elettronico XML, al Sistema di Interscambio (SDI), incaricato dall’Agenzia delle Entrate. Nella predetta fattispecie, ogni fattura non elettronica o trasmessa con modalità diverse si intenderà per legge non emessa e non sarà accettata da Aimag S.p.A. Il fornitore avrà diritto al pagamento solo a fronte di regolare fattura emessa successivamente all’esito positivo della verifica di conformità.
Si precisa che Xxxxx è soggetta alle norme relative al cosiddetto “Split Payment”, ogni fattura dovrà contenere la seguente dicitura “Operazione soggetta a split payment ex art. 17 – ter del D.P.R. 633/1972” oppure “IVA a Vs. carico ex art. 17 – ter, D.P.R. 633/1972”. Le fatture che perverranno con regime IVA diverso da Split non potranno essere processate e verrà richiesta apposita nota di credito ed emissione di fattura.
Le fatture dovranno contenere tassativamente, oltre ai dati previsti per legge, anche ulteriori dati quali: il riferimento all’ordine di acquisto, al codice CIG e al codice CUP (se presente), ai documenti di trasporto. Le fatture elettroniche che dovessero pervenire prive delle suddette specifiche potranno subire ritardi nei pagamenti, in quanto la mancanza di tali informazioni potrebbe rallentare il corretto e puntuale trattamento automatico della fattura durante la fase di registrazione della stessa.
Il pagamento delle singole fatture avverrà a 120 gg. d.f.f.m., con bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l’impresa appaltatrice avrà cura di indicare in fattura. Sarà Cura della Stazione Appaltante fornire all’impresa appaltatrice le indicazioni da seguire in fase di predisposizione della fattura, al fine di agevolare la corretta trasmissione.
ART. 10 REVISIONE DEI PREZZI e ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO
In considerazione della tipologia d’appalto e dell’aumento dei prezzi delle materie prime, viene introdotta la possibilità della revisione dei prezzi. I prezzi dei sacchi, potranno pertanto essere oggetto di revisione, qualora si verificassero variazioni dei costi tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al 10%.
Nello specifico, in caso di variazione dei prezzi, in un aumento o in diminuzione, superiore al 10%, tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, la Stazione Appaltante o l’Appaltatore si riservano la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, fissando pertanto, le condizioni economiche e indicizzandole al prezzo di mercato, in base all’andamento dei prezzi.
La Stazione Appaltante condurrà apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L’istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), del sito FTMERCATI, di prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dalla Stazione Appaltante presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori, in ogni caso, in mancanza della pubblicazione dei costi standardizzati e di parametri di riferimento, accettati da entrambe le parti, si potrà fare riferimento agli strumenti orientativi ritenuti più idonei.
Sulle richieste avanzate dall’appaltatore la Stazione Appaltante si pronuncia con provvedimento motivatoeffettuando apposita valutazione al fine di verificare l’effettivo andamento di mercato e pattuire un importo ritenuto per la Stazione Appaltante equo, senza che tale periodo, costituisca giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto. In caso di accoglimento delle richieste dell’appaltatore il provvedimento determina l’importo della compensazione al medesimo riconosciuta.
La revisione non avrà effetto retroattivo e decorrerà dalla data in cui la richiesta sarà stata notificata all’altra parte contraente, inoltre le variazioni non altereranno la natura complessiva del contratto.
Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
ART. 11 NORME E CRITERI DI ESECUZIONE
L’appaltatore deve disporre del personale tecnico adeguatamente formato, dei mezzi accessori e delle attrezzature necessarie alla perfetta e tempestiva esecuzione delle opere da eseguire.
ART. 12 LEGGI, REGOLAMENTI E NORME
In rapporto alla modalità di esecuzione dei lavori ed all’osservanza delle prescrizioni vigenti, l’appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi a quanto previsto dal presente Capitolato
Dovrà inoltre attenersi:
a) alle leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, invalidità e vecchiaia.
b) alle leggi 13/09/1982 n. 646, 12/10/1982 n. 726, 23/12/1982 n. 936. ed ogni altra normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
ART. 13 TUTELA CONTRO AZIONI DI XXXXX
L’appaltatore è direttamente responsabile verso i terzi di ogni conseguenza derivante da fatto, negligenza o colpa dei suoi dipendenti per infortuni o danni a terzi od a cose di terzi in conseguenza dell’esecuzione della fornitura e pertanto l’Appaltatore s’intende senz’altro tenuto a sollevare e ritenere indenne AIMAG da qualsiasi molestia e domanda che gli fosse rivolta.
A fronte di quanto sopra il fornitore manleva espressamente Aimag S.p.A. da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri collaboratori e/o dipendenti ex art. 1381 C.C. assumendosi l’onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche od assistenze legali. Tali danni dovranno essere indennizzati dall’appaltatore, a sue totali cure e spese, prima del pagamento del conto finale. L’appaltatore è tenuto a dimostrare ad AIMAG, in qualunque momento, di essere in grado di fare fronte agli oneri che potessero derivargli per fatti od omissioni di suoi dipendenti come sopradetto.
L’appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni prodotti ad impianti ed edifici di AIMAG in dipendenza dei lavori.
ART. 14 RISCHI E TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’
Sono a carico della ditta appaltatrice i rischi di perdite e danni alla fornitura durante il trasporto sino alla consegna presso i locali della stazione appaltante, fatti salvi i casi di rischi di perdite e danni per fatti imputabili alla stazione appaltante.
ART. 15 BREVETTI
Per i brevetti di cui lo stesso fornitore sia titolare, nonché per quelli per i quali egli già possieda una licenza di utilizzazione per la fornitura e valida anche per le successive riparazioni, deriva dal contratto, senza bisogno di apposita clausola, il diritto di Aimag S.p.A. di riparare o far riparare da altri gli organi, i pezzi e i dispositivi già acquistati e di procurarsi i pezzi necessari per le riparazioni senza dover erogare particolari compensi al titolare del brevetto o della licenza di utilizzazione.
ART. 16 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
Sono espressamente vietati la cessione del presente contratto e dei crediti da esso derivanti, pena la risoluzione del contratto.
ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Aimag si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza da parte della ditta aggiudicataria alle clausole contrattuali e qualora si verifichino fatti che rendono impossibile, ad insindacabile giudizio di XXXXX S.p.A., la prosecuzione dell’appalto.
Si ha la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C., con automatico incameramento della cauzione al verificarsi delle seguenti singole eventualità, non contemporanee:
• In caso si siano verificate almeno tre contestazioni formali con conseguente addebito di penalità da parte della Stazione Appaltante;
• Forniture di materiale difforme da quanto prescritto;
• Xxxxx, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
• In caso di cessione dell’Impresa appaltatrice, di cessazione dell’attività dell’Impresa.
• In caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni degli obblighi contributivi, retributivi a fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori da parte dell’Impresa;
• In caso di violazione delle norme che tutelano la sicurezza degli operatori dell’Impresa nell’esecuzione delle attività oggetto del contratto e del presente capitolato;
• Mutamenti nella situazione finanziaria del fornitore tali da poter pregiudicare la regolare esecuzione del contratto;
• Assoggettamento del fornitore a fallimento, concordato od a qualsiasi altra procedura concorsuale;
• Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, a seguito di comunicazioni pervenute dalla Prefettura competente emergano informazioni interdittive analoghe a quelle di cui al D.Lgs 159/2011. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa appaltatrice oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% dell’importo del contratto. Le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione del relativo importo, da parte della Stazione Appaltante, dalle somme dovute all’impresa appaltatrice in relazione alla prima erogazione utile.
• Cessione del contratto.
• In caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell’esecuzione della fornitura, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno alla Stazione Appaltante;
• In caso di inosservanza da parte dell’Impresa appaltatrice, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici del servizio dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i. della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
• Applicazione di n. 3 penali.
Nei casi sopra citati il contratto di risolve di diritto nel momento in cui la Stazione Appaltante comunica all’Impresa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno che intende valersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all’Impresa stessa.
La Stazione Appaltante procederà ad escutere la cauzione e potrà richiedere il risarcimento degli ulteriori danni.
Nei casi sopra citati la Stazione Appaltante farà pervenire all’Impresa apposita comunicazione scritta contenente intimazione ad adempiere a regola d’arte alla prestazione e/o ad uniformarsi agli obblighi previsti in capitolato entro cinque giorni naturali consecutivi. Decorso detto termine senza che l’Impresa abbia adempiuto secondo le modalità previste dal capitolato, questo si intende risolto di diritto.
In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto.
Sia la Stazione Appaltante, sia l’Impresa potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all’art. 1672 C.C.
Le somme dovute ad Aimag a titolo di risarcimento a seguito di risoluzione del contratto saranno trattenute da eventuali pagamenti dovuti alla ditta aggiudicataria.
La stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d’ufficio a maggiori spese dell’appaltatore qualora lo stesso contravvenga anche ad uno solo degli obblighi e delle condizioni di cui al contratto stesso o si renda colpevole di grave negligenza o di frode.
In tale eventualità l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito, ai prezzi di contratto e risponderà del danno che potesse derivare alla stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dall'esecuzione d'ufficio del servizio.
In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell’Impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante potrà procedere all’affidamento del servizio all’Impresa risultata seconda classificata in graduatoria della procedura di gara e in caso di rifiuto di quest’ultima alle successive seguendo l’ordine di graduatoria.
È in ogni caso facoltà della Stazione Appaltante procedere a trattativa privata interpellando imprese qualificate e specializzate nel settore al fine di garantire la continuità dello svolgimento del servizio.
ART. 18 RICHIAMO ALLE LEGGI
Per quanto non prescritto dal presente capitolato ed in quanto in contrasto con esso valgono le disposizioni della vigente legislazione in materia.
ART. 19 FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Modena.
ART. 20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, riguardante la tutela dei dati personali, si comunica che le informazioni personali (dati anagrafici, codice fiscale, partita IVA, stato di famiglia, carichi pendenti, informazioni in merito alla normativa antimafia) richieste per la sottoscrizione dei contratti di appalto, sono utilizzate da AIMAG S.p.A. esclusivamente per la gestione dei suddetti rapporti, secondo gli obblighi di legge.
Si precisa che:
I. la raccolta dei dati richiesti è necessaria per la sottoscrizione dei contratti di appalto;
II. i dati suddetti verranno utilizzati esclusivamente da AIMAG S.p.A. o suoi incaricati, non saranno diffusi o comunicati al di fuori dei casi previsti dalla legge e con le modalità consentite;
III. sul trattamento dei dati personali, la persona fisica ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal citato Regolamento UE 2016/679;
IV. AIMAG S.P.A. è titolare del trattamento dei dati personali.
L'elenco dei responsabili del trattamento è richiedibile al titolare del trattamento. L'informativa privacy completa è disponibile sul sito internet del Titolare del trattamento
PARTE SECONDA CARATTERISTICHE TECNICHE DI RIFERIMENTO
Tutti i sacchi misura 70x110 cm devono rispondere ai seguenti requisiti:
– Materiale LDPE di spessore non inferiore a 23 micron
– Contengono almeno il 70% di materiale da plastiche riciclate così come indicato nei Criteri Ambientali Minimi adottati con Decreto ministeriale 23 giugno 2022 (GU 05 agosto 2022, n. 182), paragrafo 6.1.4 “Caratteristiche dei sacchi e sacchetti”
– Peso del singolo sacco non inferiore a 32 grammi
– Colore semitrasparente GIALLO
– Dimensioni: 110 cm lunghezza, 70 cm apertura bocca
– Confezionamento in rotoli a strappo da 30 pezzi
– Chiusura del rotolo con fascetta in carta o materiale termoretratto
– Aimag S.p.A. potrà richiedere, a Xxx insindacabile giudizio che il rotolo sia di tipo “salvaspazio” con piegatura del sacchetto in 4
- Alloggiamento in scatole da 15 rotoli, con indicati per ogni scatola all’esterno su etichetta i seguenti dati: RAGIONE SOCIALE DEL PRODUTTORE, TIPO DI SACCHETTO, X.XX ROTOLI, X.XX SACCHI PER ROTOLO E DATA PRODUZIONE DEL LOTTO.
– Indicazione sul sacco della settimana/anno di produzione
– Saldatura Stesa.
– Senza rafia
– Senza laccetto per la chiusura
– Risponde alle caratteristiche della norma UNI EN 13592:2017
– Stampa monocromatica su un lato in continuo contenente marchio e logo aziendale AIMAG, il servizio a cui sono destinati i sacchi e le tipologie di rifiuto conferibili. Il file di stampa sarà fornito contestualmente alla aggiudicazione.
– Marcatura/stampa codifica uguale per tutti i sacchi contenuti nello stesso rotolo e diversa per ogni rotolo. (Le specifiche in merito al codice a barre verranno fornite da Aimag S.p.A. a seguito dell’aggiudicazione: il codice a barre dovrà risultare leggibile con lettore ottico o fotocamera, a rotolo chiuso).
– Per una corretta verifica, l’offerente dovrà presentare documentazione tecnica del prodotto che intende fornire dalla quale si evinca la rispondenza ai criteri e alle norme tecniche indicate o altra documentazione equivalente.
– Per una corretta verifica, per quanto riguarda il contenuto riciclato, l’offerente dovrà presentare una certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 che attesti il contenuto di materiale riciclato (es. certificazione “Plastica Seconda Vita” con l’indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato e relativo allegato oppure certificazione “ReMade in Italy®” con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato)
Tutti i sacchi misura 65x80 cm devono rispondere ai seguenti requisiti:
– Materiale LDPE di spessore non inferiore a 23 micron
– Contengono almeno il 70% di materiale da plastiche riciclate così come indicato nei Criteri Ambientali Minimi adottati con Decreto ministeriale 23 giugno 2022 (GU 05 agosto 2022, n. 182), paragrafo 6.1.4 “Caratteristiche dei sacchi e sacchetti”
– Peso del singolo sacco non inferiore a 22 grammi
– Colore semitrasparente GIALLO
– Dimensioni: 80 cm lunghezza, 65 cm apertura bocca
– Confezionamento in rotoli a strappo da 60 pezzi
– Chiusura del rotolo con fascetta in carta o materiale termoretratto
– Aimag S.p.A. potrà richiedere, a Xxx insindacabile giudizio che il rotolo sia di tipo “salvaspazio” con piegatura del sacchetto in 4
– Alloggiamento in scatole da 13 rotoli, con indicati per ogni scatola all’esterno su etichetta i seguenti dati: RAGIONE SOCIALE DEL PRODUTTORE, TIPO DI SACCHETTO, X.XX ROTOLI, X.XX SACCHI PER ROTOLO E DATA PRODUZIONE DEL LOTTO.
– Indicazione sul sacco della settimana/anno di produzione
– Saldatura Stesa.
– Senza rafia
– Senza laccetto per la chiusura
– Risponde alle caratteristiche della norma UNI EN 13592:2017
– Stampa monocromatica su un lato in continuo contenente marchio e logo aziendale AIMAG, il servizio a cui sono destinati i sacchi e le tipologie di rifiuto conferibili. Il file di stampa sarà fornito contestualmente alla aggiudicazione.
– Marcatura/stampa codifica uguale per tutti i sacchi contenuti nello stesso rotolo e diversa per ogni rotolo. (Le specifiche in merito al codice a barre verranno fornite da Aimag S.p.A. a seguito dell’aggiudicazione: il codice a barre dovrà risultare leggibile con lettore ottico o fotocamera, a rotolo chiuso).
– Per una corretta verifica, l’offerente dovrà presentare documentazione tecnica del prodotto che intende fornire dalla quale si evinca la rispondenza ai criteri e alle norme tecniche indicate o altra documentazione equivalente.
– Per una corretta verifica, per quanto riguarda il contenuto riciclato, l’offerente dovrà presentare una certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 che attesti il contenuto di materiale riciclato (es. certificazione “Plastica Seconda Vita” con l’indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato e relativo allegato oppure certificazione “ReMade in Italy®” con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato).