Foglio Informativo
Foglio Informativo
PRESTITO L. 662/96 destinato a Micro e Piccole/Medie Imprese (PMI) - Tasso Variabile
Requisiti.
Il Cliente deve essere intestatario o cointestatario di un conto corrente di corrispondenza acceso presso Banca Valsabbina SCpA oppure altra Banca.
Il Prestito L. 662/96 è riservato alle Micro ed alle Piccole/Medie Imprese (PMI) operanti in Italia ed è garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI, Legge 662/96 ed è destinato a finanziare fabbisogni aziendali, in conformità alle Disposizioni Operative del fondo, tempo per tempo vigenti ed ai sensi delle disposizioni normative contenuti nei Decreti “Cura Italia” e “Liquidità”. Per maggiori dettagli si rimanda alle seguenti pagine internet: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxx-xx-xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxx.xx
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca Valsabbina SCpA
Sede Legale: Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx (XX) Direzione Generale: Xxx XXX Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx Tel. 030 3723.1 - Fax 030 3723.430
Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia - REA n. 9187 Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988
xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx Iscrizione Albo Banca d’Italia: 2875 - Codice ABI: 05116
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI
Banca Valsabbina è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d’Xxxxxx (Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx)
OFFERTA FUORI SEDE: DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE
Nome e cognome / Xxxxxxx sociale: _ _ _
Sede: _
Telefono e e-mail:
Iscrizione ad albi o elenchi:
Numero delibera iscrizione all’albo/elenco:
Qualifica:
CHE COS’E’ IL PRESTITO
Caratteristiche:
Il prestito L.662/96 è un finanziamento che può essere concesso a breve termine (durata massima 18 mesi) o medio-lungo termine (oltre i 18 mesi di durata), promosso esclusivamente mediante offerta fuori sede operata dai mediatori creditizi convenzionati con la Banca; è assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI ed è destinato al sostegno dei programmi d’investimento e sviluppo delle imprese.
Il debitore rimborserà il mutuo mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi, secondo un tasso fisso. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.
In caso di estinzione anticipata (o di rimborso parziale) del finanziamento può essere richiesto - se previsto in contratto - un compenso omnicomprensivo.
La presente forma di finanziamento è riservata alle Micro ed alle Piccole/Medie Imprese (PMI) operanti in Italia; per l’esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali e immateriali nonché delle altre operazioni si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito internet dell’ente gestore Mediocredito Centrale (xxxx://xxx.xxx.xx) (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/)
Sulla quota di finanziamento non garantita dal Fondo, a insindacabile giudizio della Banca e in funzione delle valutazioni di merito creditizio e della durata, possono essere richieste garanzie reali (in questo caso entro precisi limiti previsti dal Fondo) o personali nonché vincoli o specifiche cautele.
Prestito a tasso variabile
Nel prestito a tasso variabile, rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.
Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate.
Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate.
Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi vanno tenuti presente:
possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) ove contrattualmente previste
possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di prestiti a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di partenza
qualora il mutuatario non rispetti le prescrizioni e i vincoli definiti dalla normativa di riferimento, l’agevolazione, rappresentata dalla garanzia del Fondo rilasciata a condizioni inferiori a quelle di mercato per garanzie analoghe, può essere, su disposizione del soggetto gestore, revocata, con facoltà per la Banca di richiedere la risoluzione del contratto con conseguente revoca dell’intero finanziamento
Le condizioni economiche sono valide fino alla pubblicazione di un nuovo Foglio Informativo o al ritiro del presente documento dal sito della banca (indicato nella sezione “Informazioni sulla banca”).
QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO - Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (TAEG)
(Per i prestiti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo in quanto può subire variazioni determinate dall’andamento del parametro di indicizzazione)
PRESTITO L. 662/96 Microcredito: TAEG 12,26%
Calcolato al tasso di interesse del 7,40% (parametro Media Euribor 3 mesi (360 gg) arrotondata allo 0,10 superiore maggiorato di uno spread pari a 5,00 p.p.) su un capitale di Euro 50.000,00 per la durata di 5 anni, con spese di istruttoria pari ad Euro 500,00, spese di presentazione pratica MCC Euro 915,00, spese di consulenza Euro 2.500,00, commissione a favore di MCC per l’emissione della garanzia pari ad Euro 200,00(*), commissione di incasso rata mensile di Euro 2,50, spese invio comunicazioni periodiche Euro 1,00/cad. e imposta sostitutiva Euro 125,00.
Importo rata mensile: Euro 1.009,16
Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni: Euro 1.039,10 Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni: Euro 979,72
PRESTITO L. 662/96 destinato a Micro Imprese: TAEG 11,85%
Calcolato al tasso di interesse del 7,40% (parametro Media Euribor 3 mesi (360 gg) arrotondata allo 0,10 superiore maggiorato di uno spread pari a 5,00 p.p.) su un capitale di Euro 150.000,00 per la durata di 5 anni, con spese di istruttoria pari ad Euro 1.500,00, spese di presentazione pratica MCC Euro 1.830,00, spese di consulenza Euro 7.500,00, commissione a favore di MCC per l’emissione della garanzia pari ad Euro 600,00(*), commissione di incasso rata mensile di Euro 2,50, spese invio comunicazioni periodiche Euro 1,00/cad. e imposta sostitutiva Euro 375,00.
Importo rata mensile: Euro 3.022,47
Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni: Euro 3.112,33 Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni: Euro 2.934,19
PRESTITO L. 662/96 destinato a PMI (Piccole Medie Imprese): TAEG 11,94 %
Calcolato al tasso di interesse del 7,40% (parametro Media Euribor 3 mesi (360 gg) arrotondata allo 0,10 superiore maggiorato di uno spread pari a 5,00 p.p.) su un capitale di Euro 150.000,00 per la durata di 5 anni, con spese di istruttoria pari ad Euro 1.500,00, spese di presentazione pratica MCC Euro 2.074,00, spese di consulenza Euro 7.500,00, commissione a favore di MCC per l’emissione della garanzia pari ad Euro 600,00 (*), commissione di incasso rata mensile di Euro 2,50, spese invio comunicazioni periodiche Euro 1,00/cad. e imposta sostitutiva Euro 375,00.
Importo rata mensile: Euro 3.022,47
Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni: Euro 3.112,33 Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni: Euro 2.934,19
(*) Commissione “una tantum” di importo variabile, a seconda dell’ubicazione e della dimensione dell’impresa beneficiaria e della tipologia dell’operazione finanziaria, tra lo 0,25 % e il 1 % della parte di finanziamento garantita dal Fondo L. 662/96. (maggiori dettagli sono reperibili sul sito dell’ente gestore: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx). Nel TAEG è calcolata ipotizzando il rilascio di una garanzia MCC pari all’ 80 % dell’importo finanziato con una commissione “una tantum” dello 0,50 % dell’importo garantito.
Il tasso di interesse applicato non potrà essere inferiore allo spread contrattualmente previsto.
PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE | |||
VOCI | COSTI | ||
Importo finanziabile | Breve termine: Minimo: Euro 1.000,00 – Massimo: Euro 250.000,00 Medio-lungo termine: Minimo Euro 20.000,00 - Massimo Euro 1.500.000,00 | ||
Durata | Breve Termine: Minimo 1 mese - Massimo 18 mesi (la durata include l’eventuale periodo di preammortamento) Medio-lungo termine: Minimo 24 mesi – Massimo 84 mesi (la durata include l’eventuale periodo di preammortamento) | ||
Decorrenza ammortamento | Dalla data erogazione dell’importo finanziato o al termine del periodo di preammortamento, se previsto | ||
TASSI | Tipologia tasso (1) | Variabile | |
Tasso di interesse nominale annuo | 7,40% Nel caso in cui il parametro di riferimento dovesse risultare inferiore allo 0,00%, il tasso di interesse applicato non potrà comunque essere inferiore allo spread contrattualmente previsto. | ||
Parametro di indicizzazione (2) | Media Euribor 3 mesi (360 gg) arrotondata allo 0,10 superiore - Base Zero (*) | ||
Spread | 5,00% | ||
Tasso di interesse di preammortamento (3) | 7,40% | ||
Tasso di mora | Tasso di interesse nominale annuo maggiorato del 3,00% (nel rispetto della legge 108/96) | ||
SPESE | Spese per la stipula del contratto | Istruttoria | L.662/96 MICROCREDITO 1,00% dell'importo finanziato con minimo Euro 100,00 L.662/96 MICROIMPRESE 1,00% dell'importo finanziato con minimo Euro 300,00 L.662/96 PMI 1,00% dell'importo finanziato con minimo Euro 300,00 |
Perizia Tecnica | Ove richiesta, i relativi costi sono preventivati ed indicati nella pratica di istruttoria del finanziamento. | ||
Altro | Spese massime applicabili di presentazione pratica MCC L. 662/96 MICROCREDITO: Euro 915,00 (IVA inclusa) L. 662/96 MICRO IMPRESE: Euro 1830,00 (IVA inclusa) L. 662/96 PMI: Euro 2074,00 (IVA inclusa) | ||
Spese di consulenza (compenso di mediazione) a carico del Cliente richieste dal mediatore creditizio convenzionato con la Banca (4): 5,00% dell’importo deliberato (percentuale massima). | |||
Beni strumentali – Contributo “Nuova Xxxxxxxx” (5): onere eventuale dovuto all’intermediario finanziario convenzionato con |
la Banca, a carico del Cliente, finalizzato all’ottenimento del contributo, ove richiesto: - Euro 500 per protocollazione della domanda di ammissione al contributo; - Euro 1.500 per protocollazione e rendicontazione di spesa e richiesta del contributo. | ||||
Indennizzo per abbandono pratica / recesso prima di erogazione | 1,00% dell’importo richiesto (minimo Euro 150,00)” | |||
Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto “a distanza | Contratti sottoscritti in modalità telematica | Euro 0,00 | ||
Contratti sottoscritti in filiale | NON PREVISTI | |||
Spese per la gestione del rapporto | Gestione pratica | Euro 0,00 | ||
Incasso Rata | Addebito in conto corrente: Euro 2,50 SDD: Euro 5,00 MAV: Euro 4,00 Per cassa: Euro 7,00 | |||
Invio comunicazioni | Invio cartaceo posta ordinaria (a documento) | Euro 1,00 | ||
Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo (a documento) | Euro 0,00 | |||
Domiciliazione in filiale (a documento) | Euro 0,40 | |||
Rilascio cartaceo in filiale (entro il mese successivo a quello a cui si riferisce) | Euro 0,00 | |||
Ristampa ed invio/rilascio per documento già inviato: per le condizioni economiche applicate si rimanda agli specifici Fogli Informativi “Servizi Diversi” disponibili presso le filiali oppure nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca. | ||||
Invio in modalità diversa da quella stabilita in contratto (a richiesta cliente): | ||||
Raccomandata | Euro 6,50 | |||
Raccomandata A.R. | Euro 8,00 | |||
Comunicazioni al garante: i predetti costi, ove previsti, sono a carico del soggetto garantito. | ||||
Sospensione pagamento rate | Euro 0,00 | |||
Altro | Diritti di rinegoziazione: Euro 200,00 | |||
Indennizzo di estinzione anticipata: 1,00% del capitale dell’importo rimborsato anticipatamente |
Piano di ammortamento | |
Tipo di ammortamento e modalità calcolo interessi (6) | Piano Francese - Tasso Frazionato |
Tipologia di rata | Costante |
Periodicità delle rate | Mensile, trimestrale, semestrale, annuale |
(1) Nel caso di TASSO VARIABILE applicato al contratto, il tasso di interesse nominale annuo è composto da parametro di indicizzazione + spread, fermo restando il valore di 0% del parametro di riferimento, qualora sia prevista una “base zero”, in caso di valore negativo del parametro di indicizzazione. Nel caso di TASSO VARIABILE, il tasso di interesse nominale annuo indicato è quello applicato al rapporto al momento della sottoscrizione del contratto e può subire variazioni in conseguenza della variazione del valore del parametro di indicizzazione.
(2) Il parametro di riferimento sopraindicato sarà oggetto di revisione all’inizio di ogni trimestre solare; è rappresentato dalla media aritmetica dei dati giornalieri relativi al tasso Euro Interbank Offered Rate (tasso lettera prevalente sul mercato dei depositi monetari in euro) (EURIBOR) “3 mesi lettera” arrotondata allo 0,10 superiore, relativa al mese che precede il trimestre solare di variazione:
- per la variazione al primo di gennaio verrà fatto riferimento all’EURIBOR mese di dicembre
- per la variazione al primo di aprile verrà fatto riferimento all’EURIBOR mese di marzo
- per la variazione al primo di luglio verrà fatto riferimento all’EURIBOR mese di giugno
- per la variazione al primo di ottobre verrà fatto riferimento all’EURIBOR mese di settembre
(3) Nel caso di TASSO VARIABILE applicato al rapporto, il tasso di interesse di preammortamento segue le regole di composizione e di applicazione del tasso nominale annuo, indicate alla nota (*). Nel caso di TASSO VARIABILE, il tasso di preammortamento indicato è quello applicato al rapporto al momento della sottoscrizione del contratto e può subire variazioni in conseguenza della variazione del valore del parametro di indicizzazione.
La modalità di calcolo degli interessi nel periodo di preammortamento è la stessa utilizzata nel periodo di ammortamento, riportata alla voce “Tipo di ammortamento e modalità calcolo interessi”.
(4) Il servizio di consulenza è svolto a titolo oneroso e concordato tra il Mediatore Creditizio e il Cliente esclusivamente in forma scritta, attraverso la sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia.
Il compenso viene incluso nel calcolo del TAEG dell’operazione di finanziamento.
(5) Il mutuo chirografario per plafond “BENI STRUMENTALI”, c.d. “NUOVA XXXXXXXX”, è un finanziamento accordato ai sensi della convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ABI e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP). E’ destinato alle PMI, operanti in Italia, ed è finalizzato a finanziare investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di Impresa e attrezzature nuovi di fabbrica e ad uso produttivo nonché investimenti in hardware, in software ed in tecnologia e digitali.
(6) TASSO FRAZIONATO - Il calcolo degli interessi per singola rata del finanziamento, secondo il metodo “tasso frazionato”, è effettuato mediante la seguente operazione: valore assoluto del tasso di interesse annuo (tasso fisso o tasso variabile, composto da parametro di riferimento più spread) diviso il numero di volte in cui vengono capitalizzati gli interessi durante l’anno (frequenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale, a seconda della periodicità della rata) moltiplicato per l’importo dell’esposizione in linea capitale diviso 100.
ANNO CIVILE -Il calcolo degli interessi per singola rata del finanziamento secondo il metodo “anno civile” è effettuato mediante la seguente operazione: importo esposizione moltiplicato per il valore assoluto del tasso di interesse annuo (tasso fisso o tasso variabile, composto da parametro di riferimento più spread) moltiplicato per i giorni che compongono la rata del finanziamento diviso 36500/36600 (totale giorni dell’anno civile moltiplicato per 100).
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO
Data | Valore |
01/03/2023 | 2,70 % |
01/02/2023 | 2,40 % |
01/01/2023 | 2,10 % |
01/12/2022 | 1,80 % |
01/11/2022 | 1,40 % |
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito della Banca (indicato nella sezione “Informazioni sulla banca”)
ALTRE SPESE DA SOSTENERE
(Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi)
Costo della garanzia del Fondo L. 662/96
Il Cliente deve corrispondere al Fondo L. 662/96 una commissione “una tantum”, quale costo della garanzia. La commissione non è dovuta per le operazioni riferite a start-up innovative o incubatori certificati o PMI innovative per le Operazioni Nuova Xxxxxxxx e per le operazioni di microcredito.
La commissione non è altresì dovuta per le operazioni finanziarie diverse dalle operazioni sul capitale di rischio, dalle operazioni di sottoscrizione di mini bond e dagli investimenti in quasi-equity, riferite a:
a) soggetti beneficiari finali aventi sede legale e/o sede operativa nelle Regioni del Mezzogiorno;
b) imprese femminili;
c) piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria;
d) micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete;
e) imprese sociali;
f) imprese di autotrasporto.
Fermo restando quanto sopra, la misura della commissione “una tantum” è variabile in funzione della tipologia di operazione finanziaria garantita, della dimensione e della localizzazione del soggetto beneficiario finale ed
è calcolata in percentuale sull’importo oggetto della garanzia diretta ovvero della riassicurazione ovvero, quando concessa, della controgaranzia, secondo le seguenti percentuali:
- 1,00% per la media impresa;
- 0,50% per le piccole imprese;
- 0,25% per le micro imprese.
Nei casi in cui, a seguito della delibera di ammissione del Consiglio di gestione del Fondo di Garanzia, l'operazione finanziaria garantita non sia successivamente perfezionata con le modalità e nei termini fissati come adempimenti nelle Disposizioni Operative tempo per tempo vigenti, il Cliente, quale soggetto richiedente, deve versare al Fondo una commissione di importo pari a euro 300,00.
Maggiori dettagli sono reperibili sul sito dell’ente gestore: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/ Imposte
Per i finanziamenti a medio-lungo termine, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 29.09.1973 nr. 601 - come modificato
dall'art. 12, comma 4, lett. b) del D.L. n. 145 del 23.12.2013 – il Cliente deve optare per uno dei seguenti regimi impositivi (a suo carico):
- per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 601, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative;
- per la non applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 601; in tal caso si rendono pertanto dovute, ove previsto, l'imposta di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.
SERVIZI ACCESSORI
Polizza “Credit Life Aziende”
Limitatamente ai Clienti “NON CONSUMATORI”, è prevista la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa facoltativa temporanea caso morte denominata “Credit Life Aziende”, con oneri a carico del cliente, emessa dal Gruppo Zurich. La polizza prevede il pagamento del debito residuo ai beneficiari designati in caso di prematura scomparsa dell’assicurato. L’età dell’Assicurato, alla sottoscrizione del contratto, deve essere compresa tra i 18 e 70 anni ed alla scadenza del contratto non deve superare i 75 anni.
Per le caratteristiche specifiche della polizza ed i relativi costi si rinvia alle relative condizioni di assicurazione disponibili presso le filiali di Banca Valsabbina.
TEMPI DI EROGAZIONE (salvo il ritardo dovuto a cause non imputabili alla Banca) Durata dell’istruttoria: massimo 90 giorni
Disponibilità dell’importo: massimo 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto e dal rilascio delle garanzie eventualmente richieste
ESTINZIONE ANTICIPATA
Il Cliente può rimborsare il prestito anticipatamente, ovvero prima della scadenza convenuta, integralmente o parzialmente in qualsiasi momento. In questo caso il Cliente dovrà corrispondere alla Banca l’indennizzo indicato nel sopra riportato “PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE”.
TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO
In caso di recesso e in caso di cessazione per qualsiasi causa del contratto, la Banca provvederà ad estinguere il rapporto entro 5 giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente ha eseguito il rimborso del mutuo e ha adempiuto a tutte le altre richieste della Banca strumentali all’estinzione del rapporto.
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Cliente può recedere dal contratto in qualunque momento successivo alla concessione del prestito e prima dell’erogazione dello stesso, mediante comunicazione scritta indirizzata alla Banca a mezzo raccomandata
a.r. o a mezzo PEC. In tal caso il Cliente dovrà corrispondere l’indennizzo di abbandono pratica indicato nella tabella delle condizioni economiche.
La Banca ha la facoltà di recedere dal contratto, con effetto immediato dalla comunicazione scritta indirizzata al Cliente mediante comunicazione a mezzo PEC, raccomandata a.r., ai recapiti rilasciati dal Cliente alla Banca, nei seguenti casi, integranti esemplificazione, non esaustiva, di giusta causa e/o giustificato motivo:
a) mancato perfezionamento, entro 60 giorni dalla data di prima erogazione conclusione del Contratto, della garanzia concessa dal Fondo 662/96 e delle ulteriori garanzie eventualmente richieste;
b) se il Cliente abbia rilasciato alla Banca dichiarazioni non rispondenti al vero od abbia taciuto o dissimulato fatti o informazioni che, se conosciuti, avrebbero indotto la Banca a non stipulare il Contratto o a stipularlo a condizioni diverse.
La Banca ha la facoltà, ai sensi dell'art. 1186 cod. civ. di dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine se il Cliente è divenuto insolvente, anche senza una pronuncia giudiziale di insolvenza o se si siano prodotti eventi che incidano o possano incidere negativamente sulla sua situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica o se si siano prodotti eventi che incidono negativamente sull'integrità, la validità e l'efficacia delle garanzie.
La Banca ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nel caso di perdita dei requisiti necessari alla concessione delle garanzie richieste o se il Cliente si sia reso inadempiente all'obbligazione di utilizzo della somma ricevuta secondo le finalità indicate in contratto o si sia reso inadempiente all’obbligazione di rimborso anche per il mancato o parziale pagamento di una sola rata; in tal caso la risoluzione avrà effetto immediato dalla comunicazione scritta indirizzata al Cliente a mezzo PEC o raccomandata a.r., ai recapiti rilasciati dal Cliente alla Banca.
RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante:
i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Xxx XXX Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
iii) consegna diretta presso la filiale presso cui è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.
Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:
1) 15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
2) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientranti nella casistica di cui al punto precedente (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.).
3) 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca.
4) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:
A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI O SERVIZI DI PAGAMENTO DI CUI ALLA PAYMENT SERVICE DIRECTIVE (PSD2)
A1. Può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure chiedere alla Banca.
A2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.
A3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2.
A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.
A6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.
A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.
B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
B1. Può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito xxx.xxx.xxxxxx.xx, oppure chiedere alla Banca.
B2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.
B3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2.
B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.
B6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.
B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.
C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA
C1. Può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito xxx.xxxxx.xx, oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell'IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell'ACF di cui al paragrafo precedente.
C2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.
C3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.
C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2.
C5. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.
LINGUA DEL CONTRATTO E DELLE COMUNICAZIONI, LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE
Tutte le comunicazioni sono effettuate dalla Banca al Cliente in lingua italiana, sia in fase precontrattuale e sia per la durata del contratto, salvo diversi accordi con il Cliente.
Il contratto è regolato dalla legge italiana, così come la fase di trattative e precontrattuale.
Per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione al contratto è competente in via esclusiva il Foro di Brescia; nel caso di Cliente Consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 206/2005, per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza od il domicilio elettivo del Cliente.
INFORMAZIONI SPECIFICHE SULL’OFFERTA ESEGUITA ATTRAVERSO TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
INFORMAZIONI GENERALI
La presente informativa è finalizzata a fornire al Cliente interessato alla sottoscrizione di un contratto, alcune informazioni di particolare rilevanza utili per comprendere le modalità di utilizzo del prodotto e dei maggiori rischi riconducibili ai contratti stipulati a distanza rispetto alla classica offerta allo sportello.
Prima della sottoscrizione del contratto si invita il Cliente a rivolgere al personale di filiale qualsiasi richiesta di chiarimento necessaria prima dell'avvio della procedura di sottoscrizione del prodotto.
A tal proposito il Cliente che usufruisce delle tecniche di comunicazione a distanza può contattare la filiale della Banca di pertinenza del rapporto contrattuale ai recapiti indicati sul sito della banca (indicato nella sezione “Informazioni sulla banca”).
Il Cliente, per l’esecuzione delle operazioni, può utilizzare il canale bancario tradizionale mediante disposizioni in filiale, oppure, previa attivazione del canale telematico, attraverso il servizio Banca Virtuale, le cui caratteristiche sono dettagliate nello specifico Foglio Informativo.
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO A DISTANZA – FIRMA DIGITALE
Il contratto concluso mediante “Tecniche di comunicazione a distanza” viene sottoscritto mediante firma digitale.
La firma digitale è una tipologia di firma elettronica che, soddisfando requisiti particolarmente stringenti, garantisce autenticità, integrativa, affidabilità e validità legale ai documenti. Ha lo stesso valore della firma autografa apposta “di pugno” dal Cliente.
Il Cliente può utilizzare gli strumenti di firma digitale messi a disposizione dalla Banca in forza di appositi accordi conclusi dalla Banca stessa con società terze autorizzate a prestare i servizi di firma digitale.
Per attivare gli strumenti di firma digitale il Cliente deve accettare le condizioni contrattuali relative all’attivazione e fruizione dei servizi stessi e seguire l’apposita procedura indicata all’atto della sottoscrizione.
Le condizioni economiche relative ai “Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto a distanza” riportate nella tabella sopra indicata, comprendono quelle relative a tali servizi; per i costi di servizi diversi da quelli messi a disposizione dalla Banca occorre fare riferimento alle condizioni contrattuali offerte dai terzi fornitori.
Ai fini dell’utilizzo del certificato digitale il Cliente deve disporre della seguente dotazione hardware:
personal computer con collegamento ad internet e casella di posta elettronica;
telefono cellulare in grado di ricevere SMS.
GLOSSARIO
Imposta sostitutiva | Imposta sostitutiva – regime di imposta agevolativo, previsto dagli artt. 15 e segg. del D.P.R. 601/73 (come da ultimo modificato dell’art. 12, comma 4, del D.L. 145/2013) in alternativa all’applicazione delle imposte ordinarie (imposta di registro, bollo, ipotecaria, catastale e tasse di concessione governativa) a seguito di specifica opzione esercitata per iscritto nell’atto di prestito (solo per prestiti con durata superiore a 18 mesi). L’addebito della corrispondente voce è effettuato al momento dell’erogazione. | |||||
Istruttoria | Pratiche e formalità necessarie per la valutazione del merito creditizio e funzionali all’ottenimento della delibera positiva per la concessione del finanziamento. | |||||
Mediatore Creditizio | È Mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (cfr. art. 128- sexies, comma 1, del TUB). | |||||
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso) | Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. | |||||
Piano di ammortamento | Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. | |||||
Piano di ammortamento “francese” | Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. | |||||
Preammortamento | Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi. | |||||
Quota capitale | Quota della restituito. | rata | costituita | dall’importo | del | finanziamento |
Quota interessi | Quota della rata costituita dagli interessi maturati. | |||||
Rata | Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota capitale e da una quota interessi. | |||||
Rata costante | La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo. | |||||
Rata crescente | La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate. | |||||
Rata decrescente | La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate. | |||||
Rimborso in un’unica soluzione | L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi. | |||||
Spread | Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. | |||||
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) | Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. | |||||
Tasso di preammortamento | interesse | di | Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata. | |||
Tasso di interesse nominale annuo | Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. | |||||
Tasso di mora | Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. |
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali, verificare che la differenza tra il limite ed il tasso medio non sia superiore ad otto punti percentuali ed accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.