SCHEMA DI ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D. LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI DEMOLIZIONE DI IMMOBILI ABUSIVI
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D. LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI DEMOLIZIONE DI IMMOBILI ABUSIVI
Premessa
L’anno ..., il giorno … del mese di …, in Palermo, nei locali di …, siti in …, alle ore…
SONO PRESENTI
Il Sig. … che interviene nella qualità di …, con sede in …, via …, codice fiscale …, PEC ...;
Il Sig …, nato a …, il …, Titolare/Rappresentante legale dell’Impresa …, con sede in …, via …, n.
…, ove è domiciliato per la carica, codice fiscale …, PEC ... iscritta al n. …del REA di …, così come risulta dal certificato di iscrizione rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di …– Ufficio Registro delle Imprese in data …, che al presente si allega con lettera “A” in originale.
Detti comparenti …
PREMETTONO
− che la gara avente ad oggetto “Accordo quadro per l’affidamento di lavori di demolizione di immobili abusivi” è stata aggiudicata provvisoriamente, con ogni riserva di legge, all’impresa
… con sede in …, che ha presentato un’offerta con ribasso del …% (…per cento);
− che con Determinazione dirigenziale n… del …, il Dirigente …ha aggiudicato definitivamente l’appalto subordinatamente a …
− che con Determinazione dirigenziale n… del …, il Dirigente …ha dichiarato l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva …
− che l’esito della gara è stato pubblicato su…
− che, a garanzia dell’esatto adempimento dalle obbligazioni assunte, l’impresa … ha costituito deposito cauzionale definitivo per € … (euro …) mediante … n. …, rilasciata da … in data …, che rimane agli atti della Stazione appaltante;
− che, dopo l’espletamento di tutte le formalità propedeutiche, occorre procedere alla stipula del presente accordo quadro.
Ciò premesso, tra le parti indicate in epigrafe si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 — Definizioni
Si riportano di seguito le definizioni di termini ricorrenti nel presente documento.
Accordo quadro: è l’accordo concluso tra il Comune di Palermo e l’operatore economico definitivamente aggiudicatario della relativa gara il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante il periodo di validità dell’accordo stesso, in particolare per quanto riguarda i prezzi.
Appaltatore: è l’operatore economico con il quale il Comune di Palermo ha stipulato l’accordo quadro.
Stazione appaltante: è il Comune di Palermo.
VTE: è la valutazione tecnico-economica di ogni intervento di demolizione che viene redatta ed approvata in conformità all’art. 41 del D.P.R. 380/2001.
Contratti Attuativi: sono i contratti che vengono stipulati tra il Comune di Palermo e l’Appaltatore al fine dell’esecuzione dei lavori demolizione previsti in ciascun affidamento effettuato in applicazione dell’accordo quadro.
Lotto: è l’intervento oggetto di ogni singolo contratto attuativo.
Schema di Capitolato Speciale d’Appalto: è il documento contenente le condizioni generali di singoli contratti attuativi.
Articolo 2 — Disposizioni generali sull'accordo quadro
Il presente accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente le condizioni e le modalità di affidamento, da parte del Comune di Palermo, dei singoli contratti attuativi; con questi ultimi, di volta in volta, saranno stabiliti specificatamente i lavori, gli importi e la durata delle prestazioni relativamente alle demolizioni di immobili abusivi.
Il valore economico del presente accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara, per gli adempimenti formali a tale valore legati, e individuare il quadro economico dell’accordo quadro.
La stipula dell’accordo quadro, infatti, non è fonte di immediata obbligazione pecuniaria dell’Amministrazione comunale nei confronti dell’Appaltatore e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei contratti attuativi.
Pertanto l’Amministrazione comunale resta libera di determinare discrezionalmente se procedere all’esecuzione delle demolizioni in amministrazione diretta e, solo nel caso in cui decidesse di avvalersi di un operatore esterno, resta obbligata ad avvalersi, nel periodo di validità dell’accordo quadro, dell’operatore aggiudicatario dello stesso, sempre che l’importo contrattuale del singolo contratto attuativo rientri entro il limite massimo stabilito al successivo art. 5 del presente accordo.
L’Appaltatore, da parte sua, si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli contratti attuativi che il Comune di Palermo, in attuazione del presente accordo quadro, deciderà di affidargli.
Si applicano al presente accordo quadro ed ai singoli contratti attuativi, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento alla L.R. 8/2016 ed al D.Lgs. 50/2016, nonché al D.P.R. 380/2001.
Articolo 3 — Oggetto dell'accordo quadro
Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro, da affidarsi all'Appaltatore mediante la stipula di contratti attuativi, consistono nella demolizione di immobili abusivi.
Articolo 4 — Durata dell'accordo quadro
Il presente accordo quadro ha durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo a quello della relativa stipula; pertanto la scadenza resta fissata alla data corrispondente a quello del giorno di stipula ricadente nel terzo anno successivo a quello di decorrenza dell’accordo.
Per durata dell’accordo quadro si intende il periodo entro il quale il Comune di Palermo potrà stipulare i contratti attuativi.
L’ultimazione dell’ultimo contratto attuativo potrà pertanto avvenire oltre la data di scadenza naturale dell'accordo quadro a condizione che la stipula del suddetto contratto avvenga entro la predetta data di scadenza.
Alla scadenza degli anzidetti termini, l'accordo quadro cesserà di avere effetto.
L’accordo quadro cesserà altresì di avere effetto anticipatamente rispetto al termine naturale sopra stabilito qualora venissero esaurite le risorse finanziarie prima della scadenza naturale dell’accordo.
Articolo 5 — Valore massimo dell'accordo quadro e del singolo contratto attuativo
Il valore complessivo massimo degli interventi di demolizione di immobili abusivi oggetto dell’accordo quadro resta fissato (al lordo) in complessivi € 3.130.000,00 (euro
tremilionicentotrentamila/00) che potranno essere spesi con la seguente cadenza:
Nel corso del 2017 fino a € 2.080.000,00
Dal 01/01/2018 fino alla scadenza dell’accordo quadro:.................................... fino a € 3 130.000,00
L’importo stimato, ai sensi del comma 16 dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, resta fissato in € 2.565.574,00 (euro duemilionicinquecentosessantacinquemilacinquecentosettantaquattro/00).
In considerazione del fatto che la stipula del presente accordo quadro non implica alcuna obbligazione economica da parte della stazione appaltante nei confronti dell’appaltatore, non è prevista la possibilità di erogazione di alcuna anticipazione a seguito della stipula dell’accordo.
Per il riconoscimento di eventuali anticipazioni conseguenti alla stipula dei singoli contratti attuativi si rimanda allo schema di capitolato speciale d’appalto.
L’affidamento degli interventi di demolizione verrà attuata in lotti dell’importo non superiore ad € 500.000,00, oltre I.V.A., che costituisce pertanto l’importo massimo di ogni singolo contratto attuativo, fermo restando che l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare singoli lotti di importo inferiore al limite massimo sopra indicato.
Articolo 6 — Documenti Contrattuali
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro i seguenti documenti che contengono le specifiche contrattuali, tecniche ed economiche sulla cui base saranno eseguiti e computati i singoli contratti attuativi:
a) Schema di capitolato speciale d’appalto.
b) Elenco dei prezzi unitari a cui dovrà essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico in sede di procedura di gara per l'aggiudicazione dell'accordo quadro.
I predetti prezzi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'accordo quadro.
Il suddetto ribasso percentuale sarà riferito alle singole voci del suddetto elenco prezzi posto a base di gara.
c) Patto d’integrità e clausole di autotutela.
d) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
Qualora in fase progettuale o esecutiva dei singoli contratti attuativi dovesse risultare necessario individuare una nuova lavorazione non prevista nel suddetto elenco prezzi, per determinare il relativo prezzo si farà riferimento alla normativa vigente in materia. In tal caso, al nuovo prezzo determinato come sopra si applicherà il ribasso percentuale offerto in sede di gara.
Articolo 7 — Modalità di affidamento dei singoli contratti attuativi
L’Appaltatore si impegna a stipulare ed eseguire, alle condizioni previste, ogni contratto attuativo rientrante nel presente accordo quadro che gli sarà affidato dal Comune di Palermo.
L'affidamento all'Appaltatore di ciascun contratto attuativo avverrà secondo le seguenti fasi procedurali:
a) Trasmissione all’Appaltatore, da parte della Stazione appaltante, della Deliberazione di Giunta Comunale, ex art. 41 del D.P.R. 380/2001, di approvazione di VTE di demolizioni da eseguire, che saranno state redatte in conformità alla Direttiva del Capo Area Tecnica della Riqualificazione Urbana ed Infrastrutture del Comune di Palermo prot. n. 1055555 del 28/06/2016.
Ciascuna deliberazione sarà corredata di tutti gli elaborati componenti la VTE, inclusi schema di contratto e di capitolato speciale d’appalto.
b) Esecuzione tempestiva, da parte dell’Appaltatore, degli adempimenti a suo carico, con particolare riferimento a quelli previsti dal D.Lgs. 81/2008, dl D.Lgs. 50/2016 e dal capitolato
speciale d’appalto, nonché stipula del contratto attuativo che verrà sottoscritto a norma di legge, entro 60 giorni dalla ricezione della VTE.
c) Consegna dei lavori entro 45 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di stipula del contratto attuativo.
La stazione appaltante potrà disporre l’esecuzione contemporanea di una molteplicità di contratti attuativi il cui ammontare degli importi risulti non superiore ad € 500.000,00, oltre I.V.A.
Articolo 8 — Esecuzione dei singoli contratti attuativi
L'esecuzione degli interventi previsti nei singoli Contratti Attuativi dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.
L'Appaltatore, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità del Comune di Palermo, si impegna ad applicare ai propri dipendenti le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro.
La regolare esecuzione dei singoli contratti attuativi dovrà risultare dal certificato di collaudo o da quello di regolare esecuzione secondo quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto.
Articolo 9 — Compensi per gli interventi oggetto dei singoli contratti attuativi
In conformità a quanto previsto nello schema di capitolato speciale d’appalto, l'esecuzione degli interventi previsti nei singoli Contratti Attuativi sarà compensata “a corpo”.
La determinazione del suddetto compenso sarà effettuata tramite la redazione della VTE di ogni singolo lotto redatta ai sensi della Direttiva del Capo Area Tecnica R.U.I. prot. n. 1055555 del 28/06/2016.
L’applicazione della predetta Direttiva può comportare la redazione della VTE con esclusivo riferimento ai dati riportati nell’ingiunzione di demolizione e/o nell’atto di accertamento dell’inadempienza/inottemperanza.
L’Appaltatore dichiara di aver assunto adeguata cognizione di quanto sopra riportato e di accettare le suddette condizioni, rinunciando a qualsivoglia eventuale pretesa conseguente all’applicazione della suddetta modalità procedurale.
Articolo 10 — Lavori non ricompresi nell'accordo quadro
Dall'ambito di applicazione del presente Accordo Quadro sono esclusi i lavori di ripristino dello stato dei luoghi, fatti salvi quelli che saranno previsti all’interno delle valutazioni tecnico- economiche al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza e/o di fruibilità del sito.
Articolo 11 — Garanzie
A garanzia delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la stipula del presente accordo quadro, l'Appaltatore medesimo deve prestare una garanzia definitiva pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo di un singolo contratto attuativo, fissato al precedente articolo 5 in € 500.000,00, mediante la stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa, secondo le modalità e condizioni stabilite dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e dalle ulteriori norme da esso richiamate.
La cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore con la sottoscrizione dell’accordo quadro, compresa la mancata stipula dei contratti attuativi nei termini fissati.
Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, dal Comune di Palermo nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell’accordo quadro previste dagli articoli seguenti e comunque in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
La garanzia, indipendentemente dall’effettiva stipula di contratti attuativi, avrà validità per tutta la
durata dell'accordo quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo e sarà svincolata alla scadenza dell’accordo quadro a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni.
Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa di escussione, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune di Palermo.
Per quanto non precisato nel presente articolo, si rimanda all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e, più in generale, alla normativa vigente in materia.
L'Appaltatore, per ogni contratto attuativo, sarà tenuto a produrre le garanzie previste dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici in conformità a quanto previsto nello schema di capitolato speciale d’appalto indicato al precedente articolo 6.
In particolare, la cauzione definitiva di ogni singolo lotto sarà pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’I.V.A., del singolo contratto attuativo e sarà prestata mediante la stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa, secondo le modalità e condizioni stabilite dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e dalle ulteriori norme da esso richiamate.
La garanzia definitiva di ciascun lotto sarà progressivamente svincolata in conformità a quanto previsto al 5° comma dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 12 — Penali
La mancata stipulazione, per causa imputabile all'Appaltatore, dell’accordo quadro entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dall’aggiudicazione efficace prevista dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, comporterà l'applicazione di una penale giornaliera di importo pari all’uno per mille dell’importo massimo dei singoli contratti attuativi, fissato in € 500.000,00, fermo restando il diritto del Comune di Palermo di revocare l’aggiudicazione e di provvedere alla stipula dell’accordo con altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria scorrendo progressivamente la graduatoria della gara stessa.
La mancata stipulazione, per causa imputabile all'Appaltatore, di un contratto attuativo entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla trasmissione indicata al punto a) del precedente art. 7, comporterà l'applicazione di una penale giornaliera di importo pari all’uno per mille dell’importo netto contrattuale del contratto attuativo, fermo restando il diritto del Comune di Palermo di avvalersi della risoluzione dell’accordo quadro ai sensi del seguente art. 12.
Il Comune di Palermo avrà diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione costituita a garanzia dell'accordo quadro per l'applicazione delle suddette penali.
L'importo complessivo delle penali relative all’accordo quadro non potrà superare il 10% (dieci per cento) del valore massimo del singolo contratto attuativo.
Per quanto attiene alle penali relative a mancati adempimenti previsti nei singoli contratti attuativi, si rimanda a quanto stabilito nello schema di capitolato speciale d’appalto.
Articolo 13 — Risoluzione dell'accordo quadro
Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, si conviene che il Comune di Palermo potrà risolvere di diritto l'accordo quadro, previa comunicazione all'Appaltatore con lettera raccomandata o con email di PEC, in caso di mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa, in tutto o in parte, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata dal Comune di Palermo.
L’accordo quadro e i singoli contratti attuativi cesseranno la loro efficacia nei confronti del Comune di Palermo negli stessi termini nei seguenti altri casi:
a) in caso di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Appaltatore; proseguimento dell’attività di quest’ultimo sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisca per conto dei suoi creditori oppure entri in liquidazione;
b) nel caso in cui si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione dell’accordo quadro o dei singoli contratti attuativi, inclusa la perdita dei requisiti di ordine generale da parte dell’operatore economico;
c) nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni riguardanti la piena tracciabilità delle operazioni di cui alla legge 136/2010 nelle transazioni finanziarie eseguite dall’Appaltatore nei singoli contratti attuativi;
d) per inadempimento dell'Appaltatore a un contratto attuativo stipulato in attuazione del presente accordo quadro;
e) per rifiuto o ritardo ingiustificato da parte dell'Appaltatore nella stipulazione del contratto attuativo;
f) per violazione dei divieti di cessione, ai sensi del seguente art. 14, del presente accordo quadro;
g) in tutti i casi contemplati nel capitolato speciale nei quali è prevista la risoluzione dell’accordo quadro;
h) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
i) nel caso in cui sia subappaltato il presente accordo quadro;
j) qualora il Prefetto fornisca informazioni ostative alla prosecuzione del contratto e, in particolare:
a. segnali precedenti impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera;
b. fornisca informazioni prefettizie ai sensi dell’art.1-septies, del D.L. 629/1982, convertito in legge n. 726/1982;
x. xxxxxxxx informazioni antimafia, ai sensi del DPR 252/1998 e/o del D.Lgs. 159/2011;
x. xxxxxxxxx, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e/o del D.P.R. 252/1998, l’adozione di provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previsti dal D.Lgs. 159/2011.
La risoluzione dell’accordo quadro nel caso di cui alla predetta lett. c) legittima anche la risoluzione dei singoli contratti attuativi in corso di esecuzione. In tal caso, saranno pagati all'Appaltatore i lavori eseguiti ed eventualmente i materiali presenti in cantiere che l’Amministrazione dovesse discrezionalmente ritenere utili, escluso qualsiasi altro indennizzo.
Negli altri casi di risoluzione dell’accordo quadro, gli affidamenti in corso di esecuzione potranno essere portati a conclusione qualora non vi ostino cause specifiche relative ai singoli contratti attuativi.
In tutti i casi di risoluzione dell'accordo quadro per causa imputabile all'appaltatore, il Comune di Palermo avrà il diritto di incamerare la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.
La risoluzione dell'accordo quadro è causa ostativa all'affidamento di nuovi contratti attuativi.
Nel caso di risoluzione dell’accordo quadro per causa riferibile all'Appaltatore, il Comune di Palermo si riserva la facoltà di aggiudicare un altro accordo quadro, per il valore stimato residuo, ad un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria scorrendo progressivamente
la graduatoria della gara stessa.
Articolo 14 — Recesso
Il Comune di Palermo potrà recedere dall’accordo quadro qualora intervengano all’interno dello stesso trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini dei lavori affidati e per motivi di pubblico interesse, previa comunicazione per iscritto da trasmettere all’Appaltatore.
Nel provvedimento di recesso saranno specificatamente indicati tali motivi e fissato il termine di operatività dello stesso, che non potrà essere inferiore a venti giorni.
In tutti i casi, fermo restando il diritto dell’Appaltatore al pagamento della prestazione già resa, nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore.
Articolo 15 — Divieti di cessione. Subappalto
É fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, il presente accordo quadro o i relativi contratto attuativi, pena risoluzione ai sensi dell’art. 12 che precede.
L'accordo quadro non è fonte di alcun credito pecuniario a favore dell'Appaltatore e pertanto è vietata qualsiasi cessione di presunti crediti basati sul medesimo accordo quadro.
La cessione dei crediti derivanti dai singoli contratti attuativi stipulati in attuazione dell'accordo quadro resta disciplinata dalla normativa vigente in materia.
Sono ammessi i subappalti riguardanti i singoli contratti attuativi con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.
Articolo 16 — Tracciabilità dei flussi finanziari
Nei contratti attuativi stipulati in esecuzione del presente accordo quadro e negli eventuali subappalti o subcontratti dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale l'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente si assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136.
Il Comune di Palermo procederà con la risoluzione del presente accordo quadro, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie derivanti dall'attuazione dell’accordo quadro fossero eseguite senza l’utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni effettuate.
L'Appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui sopra, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
Articolo 17 — Foro competente
Per ogni controversia attinente il presente accordo quadro, in particolare attinente l’esecuzione, l’interpretazione, la validità e la risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.
È esclusa la competenza arbitrale. Palermo, lì …
Per l’Impresa … Per la Stazione Appaltante (…) (…)
L’impresa conferma di aver assunto adeguata cognizione del contenuto degli artt. 2 e 9 del presente contratto e pertanto conferma di accettare le condizioni ivi previste.
Per l’Impresa … (…)