Sommario
“Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio” (ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006).
Sommario
TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI 4
Art. 1 Premessa 4
Art. 2 Oggetto del Regolamento 4
Art. 3 Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati 5
Art. 4 Principi generali 5
Art. 5 Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione 5
TITOLO 2: DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI 6
Art. 7 Definizioni 6
Art. 8 Classificazione dei rifiuti 7
TITOLO 3: ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI 9
Art. 9 Criteri di assimilazione 9
Art. 10 Esclusioni 11
Art. 11 Recupero dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e servizi integrativi 11
TITOLO 4: SISTEMI DI RACCOLTA 12
Art. 12 Sistemi di raccolta 12
Art. 13 Disposizioni generali relative alle operazioni di raccolta 12
ART. 14 – Rifiuti recuperabili 13
ART. 15 – Altri rifiuti recuperabili 13
ART. 16 – Rifiuti organici (F.O.R.S.U.) 14
ART. 17 – Rifiuti ingombranti 15
ART. 18 – Rifiuti urbani pericolosi e rifiuti urbani assimilati particolari 15
ART. 19 – Rifiuti cimiteriali 17
ART. 20 – Rifiuti indifferenziati 17
ART. 21 – Disposizioni e divieti per gli utenti 18
ART. 22 – Norme per il posizionamento dei contenitori 19
ART. 23 – Xxxxxxxx e disinfezione dei contenitori 20
ART. 24 – Raccolta rifiuti Porta a Porta 20
ART. 25 – Raccolte differenziate sperimentali per fini conoscitivi 21
ART. 26 - Trasporto 21
ART. 27 – Pesatura dei rifiuti 22
ART. 28 – Trattamento, recupero e smaltimento 22
TITOLO 5: ECOCENTRI 23
Art. 29. Centri di Raccolta comunali 23
Art. 32 Obblighi del Gestore del servizio 24
Art. 33 Obblighi dell’utente del Centro di Raccolta 24
TITOLO 6: MODALITA’ DI CONFERIMENTO E TRASPORTO 25
CAPO I: NORME GENERALI 25
Art. 34 Divieti e obblighi generali 25
Art. 35 Divieti e obblighi specifici 25
CAPO II: COMPOSTAGGIO DOMESTICO 26
Art. 36 Norme generali 26
Art. 37 Esclusioni dalla convenzione per il compostaggio domestico 26
Art. 38 Obblighi e divieti per l’utente 26
TITOLO 7: GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO 26
Art. 39 Ambito di attività 26
Art. 40 Frequenza e modalità del servizio 27
Art. 41 Lavaggio stradale 27
Art. 42 Volantinaggio 27
Art. 43 Carico/scarico di merci e materiali e defissione manifesti 27
Art. 44 Animali 27
Art. 45 Rifiuti inerti 28
Art. 46 Fabbricati ed aree scoperte 28
Art. 47 Mercati 28
Art. 48 Esercizi stagionali, piscine e campeggi 28
Art. 49 Aree occupate da pubblici esercizi e da spettacoli viaggianti 29
Art. 50 Manifestazioni pubbliche 29
Art. 51 Cave e cantieri 29
TITOLO 8: ATTIVITA’ DI GESTIONE A SCOPO NON PROFESSIONALE 31
Art. 52 Soggetti 31
TITOLO 9: - SANZIONI, PENALITA E DISPOSIZIONI FINALI 32
ART. 53 – Sanzioni per gli utenti 32
Art. 54 Organi di vigilanza e controllo 32
ART. 55 – Penalità per il Gestore 32
ART. 56 – Norme transitorie e finali 33
TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Premessa
1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi del D.Lgs. n 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, delle norme dei Piani regionali e provinciali per la gestione dei rifiuti ancorché se espletato in forma associata con due o più comuni mediante apposito accordo di cooperazione.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, i servizi di pulizia del territorio.
3. Il Regolamento viene adottato ai sensi della normativa regionale, nazionale e comunitaria di settore, nonché di quella di riferimento per i servizi pubblici locali.
Art. 2 Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, ha come oggetto:
a. la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d. l’ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
e. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento;
f. l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
g. la vigilanza ambientale.
2. Il Comune esercita la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste dalla normativa vigente. Il Comune gestisce tale attività tramite il Gestore del servizio, secondo le modalità indicate in apposito Contratto di servizi e, in caso di servizio gestito in forma associata con due o più comuni, a quanto disposto dall’accordo di cooperazione di cui all’art. 1 del presente Regolamento.
3. Sono rimandate ad apposito e separato regolamento le norme relative all’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 e degli incentivi ed agevolazioni sulla tariffa.
4. Organi di vigilanza e controllo e sanzioni.
Art. 3 Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati
1. Il servizio di raccolta di rifiuti urbani e assimilati agli urbani viene effettuato nell’ambito del territorio comunale. Entro tale ambito è obbligatorio avvalersi del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
Art. 4 Principi generali
1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e prevedere controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente ed in particolare:
a. senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;
b. senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c. senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti.
4. Il Comune promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
a. azioni di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini;
b. la promozione di strumenti economici, ecobilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti;
c. la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
d. la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché al loro recupero e riciclo.
Art. 5 Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione
1. Tutti i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.
2. Il Comune promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d’informazione, educative e partecipative nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, anche tramite il Gestore del servizio.
TITOLO 2: DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI
Art. 7 Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni ai sensi degli artt. 183 e 218 del D.Lgs. n. 152/2006:
a. Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;
b. Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
c. Detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
d. Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
e. Raccolta: l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
f. Raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo e al recupero di materia;
g. Smaltimento: le operazioni previste nell’allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
h. Recupero: le operazioni previste nell’allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
i. Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
j. Imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore;
k. Imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
l. Imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, e esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.
m. Rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui alla lettera a del presente comma, esclusi i residui della produzione.
2. Vengono, inoltre, adottate le seguenti definizioni:
a. Compostaggio domestico: trattamento in proprio della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani (FORU) e dei rifiuti vegetali di origine domestica, al fine dell’ottenimento di materiale fertilizzante di qualità (compost);
b. Conferimento: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono consegnati al Gestore del servizio dal produttore;
c. Ecocentro o centro di raccolta: area recintata, presidiata, aperta in determinati orari attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni, che non preveda l’installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento;
d. Isola/Piazzola ecologica: aree non custodite attrezzate con più contenitori per la raccolta differenziata di più frazioni di rifiuti;
e. Raccolta porta a porta o domiciliare: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi; si distingue in differenziata o indifferenziata a seconda che sia istituito o meno il servizio di raccolta differenziata;
f. Raccolta con contenitori: raccolta dei rifiuti tramite appositi contenitori stradali o posti presso altre strutture (ecocentri, isole/piazzole ecologiche ecc.);
g. Spazzamento: complesso di azioni per garantire la pulizia, l’asporto e l’allontanamento dei rifiuti urbani esterni, nelle strade, piazze e aree pubbliche;
h. Servizio integrativo: servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o servizi personalizzati di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, svolti in base ad apposita convenzione;
i. Gestore del servizio: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e le altre attività di pulizia del territorio previste dal presente regolamento.
Art. 8 Classificazione dei rifiuti
1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le classificazioni riportate ai successivi commi 2, 3 e 4, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006.
2. Sono rifiuti urbani:
a. I rifiuti domestici, anche ingombranti provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:
i. Frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU): materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata, dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari, ovvero scarti di cucina;
ii. Frazione verde: frazione costituita, esclusivamente, da scarti della manutenzione del verde privato;
iii. Frazioni secche recuperabili: le frazioni costituite da materiali recuperabili, costituiti ad esempio da vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, carta, cartone, anche mescolati tra loro, ma selezionabili con procedimenti manuali o meccanici;
iv. Rifiuto urbano residuo (RUR) o rifiuto secco non recuperabile: rifiuto urbano misto che residua dopo aver attivato, oltre alle raccolte obbligatorie, anche la raccolta separata della frazione organica;
v. Rifiuti particolari: pile, farmaci, contenitori marchiati “T” e “F”, batterie per auto, altri prodotti classificati come pericolosi secondo l’elenco CER 2014 (contrassegnati con “*”);
vi. Ingombranti: rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie;
vii. Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.): i rifiuti di cui all’art. 227, c. 1, lett. a, del D.Lgs. n. 152/2006, quali, ad esempio, frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori,
computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d’aria (e qualsiasi apparecchio che utilizza elettricità per funzionare).
b. Rifiuti assimilati: i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a, non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del titolo III° del presente Regolamento;
c. Rifiuti dallo spazzamento delle strade;
d. Rifiuti esterni, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
e. Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi comprendente sfalci e potature, anche provenienti dalle aree cimiteriali;
f. Rifiuti cimiteriali: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d).
3. Sono rifiuti speciali:
a. I rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b. I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
c. I rifiuti da lavorazioni industriali;
d. I rifiuti da lavorazioni artigianali;
e. I rifiuti da attività commerciali;
f. I rifiuti da attività di servizio;
g. I rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
h. I rifiuti derivanti da attività sanitarie, ai sensi del D.P.R. n. 158/2003;
i. I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
j. I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso, e loro parti.
4. Sono rifiuti pericolosi i rifiuti non domestici elencati nell’Allegato della Decisione 2014/955/UE del 18/12/2014 della Commissione Europea contrassegnati con “*”.
TITOLO 3: ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI
Art. 9 Criteri di assimilazione
1. Le disposizioni di cui al presente Titolo 3 disciplinano in via provvisoria – fino al recepimento dei criteri qualitativi e quali - quantitativi da emanarsi ai sensi dell’art. 195 comma 2 lett. e) del D.Lgs.
n. 152/2006 da parte dello Stato – l’assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti di cui al comma 2 lett. b) dell’art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione.
2. Le disposizioni del presente Titolo 3 si applicano alle seguenti categorie di rifiuti speciali, se e in quanto non pericolosi:
x. Xxxxxxx da lavorazioni artigianali, di cui all’art. 184 comma 3 lett. d) del D.Lgs. n. 152/2006;
b. Rifiuti da attività commerciali, di cui all’art. 184 comma 3 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006;
c. Rifiuti da attività di servizio, di cui all’art. 184 comma 3 lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006;
d. Rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all’art. 184 comma 3 lett. h) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente alle seguenti categorie, così come definite all’art. 2 comma 1 lettera g) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2003, qualora non rientrino tra i rifiuti di cui alle lettere c) e
d) dello stesso art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 254/2003:
i. rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
ii. rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi
quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
iii. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata;
iv. i rifiuti derivanti dalle attività di spazzamento;
v. indumenti e xxxxxxxx xxxxxxx e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
vi. rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
vii. i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
viii. i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non e' soggetta a privativa ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera g, punto 8 del D.P.R. n. 254/2003;
e. rifiuti da attività agricole di cui all’art. 184 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana – o comunque comprese nell’area di espletamento del servizio pubblico – all’interno
di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività agrocolturali ed agroindustriali, salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell’attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell’area di espletamento del pubblico servizio;
f. rifiuti prodotti presso attività industriali all’interno delle quali sono presenti anche superfici adibite ad uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali, con esclusione, in ogni caso, dei rifiuti derivanti direttamente dai processi di lavorazione industriale.
3. I riferimenti quantitativi e quali - quantitativi per l’assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali di cui al comma 1 e al comma 2 sono determinati con apposito provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto dei principi e delle esclusioni dettati dal presente titolo.
4. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell’art. 198 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006.
5. I rifiuti vegetali (CER 20 02 01) costituiti da sfalci, potature, foglie ed altri residui vegetali prodotti dalle imprese di manutenzione del verde a seguito dell’attività effettuata su aree pubbliche o private del Comune di Coriano, purché conferiti presso le Stazioni Ecologiche secondo le modalità specificate nel Regolamento per la gestione delle stazioni ecologiche attrezzate , non concorrono alla determinazione dei limiti quantitativi previsti al precedente comma 1 lettera b).
6. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani, solamente se conferiti presso le stazioni ecologiche attrezzate dell’Ambito Provinciale, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività di cui all’art. 8 comma 3 lettera b) del presente regolamento, effettuate per piccoli interventi di manutenzione di locali o strutture di civili abitazioni ubicate nel Comune, purché rispettino le seguenti condizioni:
a) siano classificati con codice:
CER 17 01 07 - miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 del codice CER;
b) siano conferiti in quantità non superiore a un metro cubo/anno per unità immobiliare.
7. Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi sotto elencati, provenienti dalle attività di cui all’art. 8 comma 3 lettera h) del presente regolamento, definiti rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell’art. 2 lettera g) del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003:
1) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
2) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi, che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi del comma 1;
4) la spazzatura;
5) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
6) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
7) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
8) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003, a condizione che lo
smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani, ovvero in discarica alle condizioni di cui all'art. 11, comma 1, lettera c) di detto decreto. Qualora non sia possibile lo smaltimento, per incenerimento o in discarica, all’interno dell'Ambito Regionale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.
Art. 10 Esclusioni
1. Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che:
a. siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani (PCB / PCT);
b. non siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n. 36/2003.
c. siano classificati come pericolosi.
2. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:
a. rifiuti costituiti da pneumatici;
b. rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
c. rifiuti di imballaggi terziari;
d. rifiuti di imballaggi secondari, al di fuori di quelli conferiti direttamente al pubblico servizio da parte degli utenti finali.
Art. 11 Recupero dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e servizi integrativi
1. Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani che rispettino i riferimenti quali-quantitativi di assimilazione definiti ai sensi dell’art. 9 del presente Regolamento può provvedere ad avviare al recupero tali rifiuti presso ditte terze.
2. Quando la produzione di rifiuti speciali assimilati supera le soglie quantitative, i rifiuti in eccesso potranno essere conferiti al Gestore del Servizio secondo le modalità stabilite da apposita convenzione tra le parti , oppure essere consegnati ad un soggetto che eserciti attività autorizzate di gestione dei rifiuti ai sensi della normativa vigente.
TITOLO 4: SISTEMI DI RACCOLTA
Art. 12 Sistemi di raccolta
0.Xx relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati ai rifiuti urbani viene svolta secondo le seguenti modalità:
a. Raccolta porta a porta o domiciliare: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti conferiti a cura dell’utente presso il luogo di produzione;
b. Raccolta con contenitori stradali: raccolta tramite appositi contenitori posizionati sul territorio (cassonetti, campane,…), sia in piazzole che in isole ecologiche;
c. Raccolta presso Centri di raccolta: raccolta presso zone recintate, presidiate, dotate dei contenitori per il conferimento differenziato delle tipologie di rifiuti;
d. Raccolta per specifiche categorie di rifiuti particolari.
e. Raccolta porta a porta condominiale: raccolta che può prevedere il prelievo dei rifiuti conferiti a cura dell’utente in appositi contenitori rigidi ad uso esclusivo del condominio;
2. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta sono definite in funzione dei principi ed obiettivi indicati nel presente Regolamento, favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione e che presentino compatibilità tecnologica con gli impianti di trattamento specifici.
3. Le attrezzature utilizzabili per il conferimento dei rifiuti urbani di cui al comma 1 lettera a, sono fornite dal Gestore del servizio.
Art. 13 Disposizioni generali relative alle operazioni di raccolta
1. Le operazioni di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati sono svolte dal Gestore in modo da interagire al meglio con il contesto urbano. A tal fine il Gestore deve:
a) utilizzare mezzi e attrezzature a basso impatto ambientale;
b) scegliere gli orari di esecuzione dell’attività in modo da produrre il minimo disturbo, compatibilmente con le necessità del servizio;
c) rispettare le prescrizioni contenute nel Codice della Strada e nei regolamenti comunali;
d) consultarsi con i servizi comunali ambientali e di Polizia Municipale;
e) assicurare il decoro dei contenitori e delle attrezzature di raccolta mediante adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria e rinnovo periodico programmato del parco mezzi e contenitori.
2. L’organizzazione del servizio di raccolta tramite stazioni ecologiche attrezzate deve consentire la possibilità da parte degli utenti di conferire i rifiuti in qualsiasi stazione ecologica attrezzata ovunque ubicata nell’Ambito.
3. Le attrezzature utilizzate, la localizzazione dei punti di raccolta ed i sistemi di servizio dipendono dalle caratteristiche dei rifiuti, dalle modalità di trattamento e smaltimento, dalla disposizione urbanistica delle zone servite, dalla risposta dei cittadini e da esigenze organizzative in relazione alla economicità del servizio. Le modalità organizzative e le attrezzature impiegate per ogni singola frazione di rifiuti raccolta sono specificate nella Convenzione.
ART. 14 – Rifiuti recuperabili
1. Il Gestore effettua la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati recuperabili di:
a) carta e cartone: riviste, buste, libri, opuscoli, cartone ondulato, fustellati di cartone, scatole, scatoloni, ecc.;
b) vetro: contenitori, bottiglie, vetro di scarto, frammenti di vetro, rottami di vetro sia bianco che colorato, ecc.;
c) plastica: bottiglie, flaconi, sacchetti, contenitori, ecc.;
d) acciaio e alluminio: lattine, scatolette, ecc..
2. Il Gestore effettua la raccolta dei rifiuti di cui al comma precedente su tutto il territorio dell’Ambito, utilizzando in particolare le seguenti metodologie:
a) raccolta mono o multimateriale con contenitori stradali oppure porta a porta;
b) raccolta mono o multimateriale presso specifiche attività produttive;
c) raccolta mono o multimateriale presso stazioni ecologiche di base o attrezzate.
3. Il Gestore eroga il servizio nel rispetto degli standard di gestione stabiliti dall’Ambito per le diverse tipizzazioni di zone, definite in base alla densità abitativa, all’indice di presenza di attività produttive e all’eventuale affluenza turistica. Gli standard di gestione sono riportati nella Convenzione e definiscono in particolare:
a) il numero di residenti serviti per punto raccolta;
b) le frequenze di raccolta;
c) le ore/settimana di apertura al pubblico delle stazioni ecologiche attrezzate;
d) la percentuale minima di rifiuti da raccogliere per singola filiera merceologica, in rapporto alla quantità totale dei rifiuti urbani e speciali assimilati.
4. Le modalità organizzative e le attrezzature impiegate per la raccolta differenziata dei rifiuti oggetto del presente articolo sono specificate, per le diverse zone, nella Convenzione.
ART. 15 – Altri rifiuti recuperabili
1. Il Gestore effettua la raccolta differenziata delle frazioni di rifiuti che per caratteristiche quali quantitative e per condizioni di mercato sono suscettibili di recupero o per le quali vi siano o si creino condizioni tali da giustificarne in termini ambientali ed economici una raccolta separata.
In particolare presso le stazioni ecologiche attrezzate, oltre alle frazioni di rifiuti già indicate negli altri articoli del presente regolamento, viene effettuata la raccolta differenziata, a titolo esemplificativo, dei seguenti rifiuti:
a) materiali ferrosi;
b) legno non trattato quali cassette, assi, ecc.;
c) abiti e indumenti usati;
d) toner, cartucce e nastri da stampanti, non contenenti sostanze pericolose;
e) pneumatici;
f) rifiuti inerti
g) oli alimentari
2. Le frazioni di rifiuti urbani e assimilati conferibili presso le stazioni ecologiche attrezzate, nonché le relative modalità di gestione e conferimento, sono specificate nel Regolamento per la gestione delle stazioni ecologiche attrezzate .
3. Le modalità di raccolta delle frazioni di rifiuti di cui al presente articolo sono precisate nella Convenzione.
ART. 16 – Rifiuti organici (F.O.R.S.U.)
1. Al fine di favorire la produzione di compost di qualità e di ridurre la quantità di rifiuti biodegradabili non recuperati, il Gestore effettua la raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti.
2. Sono oggetto della raccolta differenziata effettuata dal servizio pubblico i rifiuti organici urbani e assimilati generati da:
a) attività di cucina delle utenze domestiche;
b) attività di ristorazione quali ristoranti, alberghi, bar, ecc.;
c) attività commerciali quali ortofrutta, ecc.;
d) industrie produttrici di residui organici omogenei (trasformazione di prodotti alimentari);
e) mercati (ortofrutticoli, rionali, floreali);
f) mense e comunità (convitti, collegi, caserme, ristorazione collettiva);
g) sfalci, potature e fogliame (rifiuti verdi) di aree pubbliche e private quali parchi, giardini, aiuole, orti, aree piantumate di pertinenza di edifici, ecc..
3. Il Gestore effettua la raccolta dei rifiuti di cui al comma precedente su tutto il territorio dell’Ambito,
utilizzando in particolare le seguenti metodologie:
a) raccolta con contenitori stradali o porta a porta con bio-pattumiera;
b) raccolta specifica presso attività produttive e di servizio;
c) raccolta a domicilio su chiamata (considerevoli quantità di rifiuti verdi);
d) raccolta presso stazioni ecologiche di base o attrezzate.
4. Il Gestore promuove il compostaggio domestico dei rifiuti organici mediante specifiche campagne informative e distribuendo gratuitamente alle utenze domestiche che ne fanno richiesta adeguate compostiere con le relative istruzioni per l’utilizzo. Possono effettuare il compostaggio domestico le utenze domestiche che dispongono di adeguate aree dove porre la compostiera e utilizzare il compost prodotto. In analogia, il Gestore promuove con le stesse finalità le attività di auto-compostaggio così detto in fossa/concimaia (cumulo, letamaia, ecc.).
5. Il Gestore eroga il servizio nel rispetto degli standard di gestione stabiliti dall’Agenzia per le diverse tipizzazioni di zone, definite in base alla densità abitativa, all’indice di presenza di attività produttive e all’eventuale affluenza turistica. Gli standard gestionali sono riportati nella Convenzione e definiscono in particolare:
a) il numero di residenti serviti per punto raccolta (rifiuti verdi);
b) la distanza massima da coprire dall’utente;
c) le frequenze di raccolta;
d) le ore/settimana di apertura al pubblico delle stazioni ecologiche attrezzate;
e) il periodo massimo dalla richiesta dell’utente entro il quale deve effettuarsi il ritiro a domicilio (rifiuti verdi);
f) la percentuale minima di F.O.R.S.U. da raccogliere in rapporto alla quantità totale dei rifiuti urbani e assimilati.
7. Le modalità organizzative e le attrezzature impiegate per la raccolta differenziata dei rifiuti oggetto del presente articolo sono specificate, per le diverse zone, nella Convenzione.
8. I rifiuti verdi provenienti da manutenzione di aree verdi di proprietà comunale, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, devono essere conferiti dal soggetto che effettua la manutenzione direttamente alle stazioni ecologiche attrezzate.
ART. 17 – Rifiuti ingombranti
1. I rifiuti urbani e assimilati ingombranti, quali mobilio, beni di arredamento o altri beni, ad esclusione di quelli disciplinati dal D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005 (RAEE), sono raccolti separatamente dal Gestore su tutto il territorio dell’ATO, utilizzando in particolare le seguenti metodologie:
a) raccolta a domicilio su chiamata;
b) raccolta presso stazioni ecologiche attrezzate.
2. Il Gestore eroga il servizio nel rispetto delle modalità e degli standard gestionali stabiliti Dall’Agenzia e riportati nella Convenzione, che definiscono in particolare:
a) il periodo massimo dalla richiesta dell’utente entro il quale deve effettuarsi il ritiro a domicilio;
b) le ore/settimana di apertura al pubblico delle stazioni ecologiche attrezzate.
ART. 18 – Rifiuti urbani pericolosi e rifiuti urbani assimilati particolari
1. I rifiuti urbani pericolosi di origine domestica, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 198 comma 2 lett. d) del Decreto e i rifiuti urbani e assimilati aventi caratteristiche per le quali occorre adottare particolari cautele, specificati ai commi da 2 a 9 del presente articolo, vanno conferiti separatamente.
2. Batterie e pile. La raccolta di batterie (escluse quelle per autotrazione di cui al successivo comma 3) viene effettuata sia mediante appositi contenitori che sono distribuiti presso punti con una buona capacità di intercettazione (scuole, negozi di foto-ottica, supermercati, zone di passaggio ad alta frequenza, ecc.) sia presso le stazioni ecologiche attrezzate. La raccolta differenziata di questi rifiuti ha le seguenti caratteristiche:
a) i punti di raccolta individuati devono essere serviti da contenitori di capienza variabile in funzione delle esigenze;
b) lo svuotamento dei contenitori deve essere effettuato con adeguata cadenza e comunque almeno bimensile e con mezzi idonei ed autorizzati;
c) il materiale raccolto può essere temporaneamente stoccato in un apposito spazio presso impianti regolarmente autorizzati in attesa dello smaltimento o recupero definitivo.
3. Batterie per autotrazione. Per la raccolta e smaltimento di questa tipologia di rifiuti, a livello nazionale è stato istituito un apposito consorzio obbligatorio (COBAT). Le batterie ad uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnate, qualora sia possibile, ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di una nuova batteria ovvero, qualora ciò non sia possibile, devono essere conferite presso le stazioni ecologiche attrezzate.
4. Medicinali e farmaci scaduti. La raccolta dei farmaci scaduti e delle confezioni parzialmente usate viene effettuata presso tutte le farmacie del territorio comunale tramite gli appositi contenitori ivi posizionati e presso le stazioni ecologiche attrezzate. I contenitori devono avere le seguenti caratteristiche:
a) essere interamente chiusi;
b) essere inaccessibili alle persone;
c) avere una bocca speciale per l'immissione dei farmaci tale da non consentire l'asporto del contenuto.
La frequenza dello svuotamento deve essere adeguata ai quantitativi conferiti e comunque almeno bimensile. Il servizio è rivolto alle utenze domestiche e non ai gestori delle farmacie che devono provvedere autonomamente a smaltire gli stock di medicinali scaduti o non commerciabili.
5. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Ai sensi del D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, i RAEE provenienti dai nuclei domestici (RAEE originati dai nuclei domestici e RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici) devono essere consegnati dal detentore finale ad un distributore contestualmente all'acquisto di un apparecchiatura di tipologia equivalente ovvero, qualora ciò non sia possibile, conferiti presso le stazioni ecologiche attrezzate o raccolti a domicilio su chiamata. Sono sottoposti alle disposizioni del presente articolo i rifiuti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o) del D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, quali:
a) frigoriferi, congelatori e surgelatori;
b) televisori ed apparecchi audiovisivi in genere;
c) computer;
d) lavatrici e lavastoviglie;
e) condizionatori d'aria;
f) apparecchiature elettriche ed elettroniche diverse da quelle di cui alle lettere precedenti.
6. Oli e grassi minerali o sintetici, vegetali o animali. Chiunque detiene, in ragione della propria attività, oli e grassi minerali o sintetici, vegetali o animali esausti è obbligato a conferirli al relativo Consorzio obbligatorio nazionale direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal Consorzio stesso. Piccole quantità provenienti da uso domestico possono essere conferite presso le stazioni ecologiche attrezzate oppure, chiusi in imballi sigillati, in appositi contenitori installati in zone pubbliche dedicati alla raccolta degli oli alimentari esausti.
7. Toner, cartucce e nastri da stampanti, contenenti sostanze pericolose. Il gruppo cartuccia toner per stampante laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi, contenenti sostanze pericolose e provenienti da uso domestico, devono essere conferite presso le stazioni ecologiche attrezzate.
8. Altri rifiuti urbani pericolosi di origine domestica. Sono oggetto di raccolta differenziata i seguenti rifiuti urbani pericolosi di origine domestica:
a) solventi;
b) acidi;
c) sostanze alcaline;
d) prodotti fotochimici;
e) pesticidi;
f) tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio;
g) vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose;
h) detergenti contenenti sostanze pericolose;
i) legno contenente sostanze pericolose.
Questi rifiuti devono essere conferiti dagli utenti negli appositi contenitori presso le stazioni ecologiche attrezzate.
9. Rifiuti contenenti cemento-amianto. Chi intende disfarsi di beni in cemento-amianto deve di norma rivolgersi a ditte autorizzate a svolgere l'attività di bonifica di beni contenenti amianto.
In caso di lavori presso utenze domestiche da cui derivano modeste quantità di rifiuti contenenti cemento-amianto, il privato cittadino può provvedere direttamente alla rimozione previa comunicazione all’ASL competente per le opportune indicazioni tecniche.
ART. 19 – Rifiuti cimiteriali
1. Sono rifiuti da esumazione ed estumulazione, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera e) del D.P.R. n° 254 del 15 Luglio 2003, i seguenti rifiuti urbani costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
2. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all’interno del cimitero, ovvero sono smaltiti in impianti autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti urbani o avviati al recupero.
3. Sono rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera f) del D.P.R. n° 254 del 15 Luglio 2003, i seguenti rifiuti:
1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
4. I rifiuti individuati al punto 1) del comma precedente, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del Decreto, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
5. I rifiuti di cui al comma 3, nonché i rifiuti provenienti da attività ed aree cimiteriali di cui all’art. 184 lettere b), c) ed e) del Decreto, a titolo esemplificativo sfalci, potature, fiori e piante, corone, ceri, pulizie dei viali, di aree di sosta e strutture, rifiuti provenienti da uffici o magazzini annessi, sono gestiti come gli altri rifiuti urbani.
ART. 20 – Rifiuti indifferenziati
1. I rifiuti urbani e assimilati che non sono intercettati dalle raccolte differenziate, sono raccolti in modo indifferenziato. Il Gestore effettua la raccolta dei rifiuti indifferenziati su tutto il territorio del Comune, utilizzando in particolare le seguenti metodologie:
a) raccolta con cassonetti o altri contenitori stradali;
b) raccolta porta a porta;
c) raccolta presso stazioni ecologiche di base;
2. I contenitori stradali e del porta a porta devono:
a) essere muniti di apertura a pedale del coperchio o di altro sistema idoneo a garantire un sicuro, comodo ed igienico conferimento del rifiuto;
b) essere costruiti con tecniche e materiali che garantiscano una adeguata resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed agli agenti chimici, la protezione dei rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali ed una facile disinfezione;
c) essere muniti di idonei attacchi e/o maniglie che garantiscano nelle operazioni di svuotamento adeguate condizioni di sicurezza.
3. Il Gestore eroga il servizio nel rispetto delle modalità indicate, per le diverse zone, nella Convenzione. Gli standard gestionali sono stabiliti da Atersir per le diverse tipizzazioni di zone, in base alla densità abitativa, all’indice di presenza di attività produttive e all’eventuale affluenza turistica. Gli standard gestionali sono riportati nella Convenzione e definiscono in particolare:
a) la frequenza di raccolta;
b) la distanza massima da coprire dall’utente per conferire i rifiuti ai contenitori stradali;
c) le ore/settimana di apertura al pubblico delle stazioni ecologiche attrezzate.
ART. 21 – Disposizioni e divieti per gli utenti
1. Il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati è effettuato dal produttore nel rispetto del presente regolamento, nonché secondo modalità stabilite dal Gestore conformemente alla Convenzione e per quanto di competenza dal Comune.
2. Gli utenti sono tenuti a suddividere e conferire in modo corretto i propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta, secondo principi di responsabilità e di cooperazione, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata fissati dal Piano di Ambito e dal Piano Regionale e di perseguire una gestione efficace ed efficiente sia in termini economici ma soprattutto ambientali.
3. Per il corretto svolgimento del servizio pubblico, gli utenti devono attenersi alle seguenti norme comportamentali:
a) nelle raccolte mediante contenitori stradali e/o stazioni ecologiche di base si fa:
1) divieto di rimuovere i contenitori dalla loro sede;
2) divieto di introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati;
3) divieto di utilizzo dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura;
4) divieto di abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori;
5) divieto di asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti;
6) obbligo di introdurre nei contenitori stradali i rifiuti indifferenziati solo se contenuti in appositi involucri protettivi;
7) obbligo di ridurre convenientemente, per quanto possibile, il volume dei rifiuti;
b) nelle raccolte mediante le stazioni ecologiche attrezzate si fa:
1) divieto di accedere alla stazione fuori dagli orari di esercizio agli utenti;
2) divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali;
3) divieto di abbandonare materiali o rifiuti fuori dalla stazione o nei pressi dell'ingresso;
4) divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di conferimento dei rifiuti senza l autorizzazione degli addetti;
5) obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso della stazione e di attenersi alle indicazioni di comportamento impartite dagli addetti;
c) nelle raccolte domiciliari su richiesta si fa:
1) divieto di esporre materiali difformi da quelli prescritti;
2) obbligo di rispettare le disposizioni degli addetti al servizio di raccolta con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, all'orario di esposizione e al luogo di conferimento;
3) obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, il volume degli ingombranti;
d) nelle raccolte porta a porta si fa:
1) divieto di esporre materiali difformi da quelli prescritti;
2) obbligo di proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti, al fine di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta;
3) obbligo di rispettare le disposizioni degli addetti al servizio di raccolta con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, all'orario di esposizione e al luogo di conferimento;
4) obbligo di ridurre convenientemente, per quanto possibile, il volume dei rifiuti;
e) in generale si fa:
1) divieto di abbandono e di deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo;
2) divieto di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
3) divieto di incendiare rifiuti sia in area pubblica che privata;
4) divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi, ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, salvo quanto previsto dall’art. 187 comma 2 del Decreto;
5) obbligo di non intralciare o ritardare con il proprio comportamento il lavoro degli addetti del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
ART. 22 – Norme per il posizionamento dei contenitori
1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati sono collocati, di norma, in area pubblica a cura del Gestore in accordo con gli uffici comunali, nel rispetto del Codice della Strada. I contenitori devono esporre il logo regionale per le raccolte differenziate e la chiara definizione dei rifiuti che possono esservi conferiti.
2. Previo accordo con la proprietà, che non ha obblighi di tenuta di registri e formulari, sono ammessi contenitori in area privata nelle zone ove la struttura urbanistica renda impossibile l utilizzo dei medesimi su suolo pubblico, ovvero nel caso di particolari articolazioni del servizio di raccolta. I contenitori ammessi in area privata, anche se di proprietà privata, devono comunque essere di tipologia stabilita dal Gestore e sostituiti su richiesta del Gestore stesso quando divengono incompatibili a causa di modifiche organizzative del servizio o perché deteriorati od obsoleti. Dove previsto dal Gestore, i contenitori devono essere posizionati sul suolo pubblico a cura del proprietario, negli spazi, nei giorni e negli orari stabiliti dal Gestore medesimo.
3. I contenitori devono essere preferibilmente dislocati in apposite aree opportunamente allestite ai fini dell’igienicità, dell’agevolezza delle operazioni di svuotamento ed asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico; nell’allestimento delle aree si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione dei disabili.
4. Dove possibile e nel rispetto degli standard gestionali definiti nella Convenzione, per la collocazione dei contenitori deve essere favorita la scelta delle aree che permettono il raggruppamento dei vari contenitori adibiti alla raccolta sia differenziata che indifferenziata dei rifiuti urbani e assimilati (ecopunto).
5. Nel caso di interventi di risistemazione viaria o di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria nell'ambito di Piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, i relativi progetti devono obbligatoriamente prevedere la dislocazione delle aree necessarie per i contenitori dei rifiuti urbani e assimilati, sulla base di standard proposti dal Gestore in relazione alla densità edilizia ed alla destinazione degli insediamenti da servire. A cura dei progettisti delle opere dovrà essere preventivamente acquisito il parere del Gestore. In assenza del parere obbligatorio l'ufficio comunale competente è tenuto a sospendere il procedimento relativo all'approvazione del progetto e a richiedere l'integrazione della documentazione mancante.
Qualora il Gestore effettui la dislocazione dei contenitori e la relativa attività di raccolta in aree costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata non ancora trasferite al patrimonio comunale, il proprietario delle aree deve impegnarsi ad autorizzare l'accesso ed esonerare il Gestore da responsabilità per eventuali danni che potrebbero essere causati nell'esercizio dell'attività stessa, fatte salve le eventuali responsabilità derivanti da incuria o non corretto utilizzo dei mezzi.
ART. 23 – Xxxxxxxx e disinfezione dei contenitori
1. Al fine di evitare rischi igienico-sanitari il Gestore effettua le operazioni di lavaggio interno, lavaggio esterno e di disinfezione dei vari tipi di contenitori stradali installati sul territorio utilizzando automezzi appositamente attrezzati. Le frequenze di lavaggio e disinfezione dei contenitori sono indicate nella Convenzione in relazione alle tipologie di rifiuti raccolti ed alla stagionalità.
2. Il Gestore assicura inoltre la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti eventualmente giacenti all’esterno dei contenitori.
ART. 24 – Raccolta rifiuti Porta a Porta
1. I contenitori impiegati per il servizio di raccolta, di cui al comma 1 lettera a) dell’art. 12 del presente Regolamento, devono essere tenuti all’interno della proprietà o all’interno della recinzione posizionandoli, a cura del produttore del rifiuto, nella parte esterna della recinzione, lungo il marciapiede o la strada negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali competenti, in modo tale da non creare intralcio alla circolazione e posizionati in modo che possano essere prelevati dal Gestore del servizio per lo svuotamento.
2. In ossequio a quanto previsto dal vigente Codice della Strada, vanno osservati i seguenti divieti di collocazione:
a. entro una distanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici, con particolare attenzione alle condizioni di visibilità;
b. entro una distanza di almeno metri 2 da passi carrai e/o accessi carrai di immobili ponendo attenzione alla garanzia delle condizioni di visibilità per l’entrata/uscita dei mezzi dalle proprietà private;
c. nelle aree d’ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.
3. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata una distanza di 3 metri in orizzontale rispetto a:
a. finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
b. ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti, altre rivendite di alimentari;
c. i contenitori dovranno essere posizionati, ai sensi art. 899 c.c., all’interno delle proprietà private ad una distanza non inferiore a ml. 2,00 dai confini di proprietà;
d. i contenitori per rifiuti dovranno essere adeguatamente protetti dalle intemperie per preservarne l’uso ed i danneggiamenti e per evitare l’emanazione di odori sgradevoli;
e. i contenitori dovranno essere adeguatamente lavati e disinfettati a cura e spese dell’utente con maggior frequenza nel periodo primaverile/estivo;
4. Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti.
5. Nella collocazione dei suddetti contenitori si deve altresì tener conto delle particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale ed ambientale quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici.
6. E’ vietato manomettere, danneggiare e spostare i contenitori.
7. Le nuove utenze domestiche hanno l’obbligo di provvedere al ritiro dei contenitori assegnati per il conferimento dei rifiuti presso il deposito del Gestore del servizio. Qualora un utente ritenga di non produrre alcune tipologie di rifiuto provvederà ad informare il gestore e potrà non ritirare il relativo contenitore.
8. A ciascuna utenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo , sarà assegnata la dotazione di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti compreso il contenitore per la frazione organica.
9. Per le utenze che non provvederanno tempestivamente al ritiro dei contenitori assegnati, trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia di inizio dell’occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, da presentarsi secondo le disposizioni dell’apposito Regolamento comunale di applicazione della Tariffa a corrispettivo, sarà attivata d’ufficio, da parte del Gestore del servizio, la consegna a domicilio con l’addebito delle spese relative.
10. Per le utenze non domestiche il Gestore del servizio provvederà a fornire e consegnare presso la sede dell’attività i contenitori necessari, secondo le specifiche esigenze, tenuto conto di quanto stabilito nella delibera di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.
ART. 25 – Raccolte differenziate sperimentali per fini conoscitivi
1. In accordo tra Atersir, Comune e Gestore possono essere attivate particolari modalità sperimentali di raccolta differenziata, finalizzate all’incremento del recupero di materiali e/o energia.
2. Possono essere attivate in forma sperimentale, da parte del Gestore, in ambiti territoriali o per categorie di produttori, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all’analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di raccolta, che di tutela igienico-sanitaria ed ambientale nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti. Tali raccolte devono essere approvate da Atersir.
ART. 26 - Trasporto
1. Il Gestore effettua la raccolta e il trasporto dei rifiuti utilizzando automezzi in possesso di attestata idoneità tecnica di cui all’art. 12 comma 3 lettera a) del D.M. n° 406 del 28 Aprile 1998 e s.m.i.. Le modalità di redazione ed i contenuti dell’attestazione, a mezzo di perizia giurata, sono quelli stabiliti con Deliberazione prot. n° 004/CN/ALBO del 27 Settembre 2000 s.m.i. e con
Deliberazione prot. n° 01/CN/ALBO del 30 Gennaio 2003 e s.m.i. del Comitato Nazionale dell’Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono rispettare le norme sulla circolazione vigenti nel Comune, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta in zone soggette a divieto, fermata in seconda fila ecc.).
ART. 27 – Pesatura dei rifiuti
1. Le operazioni di pesatura dei rifiuti sono effettuate distintamente per ogni singola tipologia di rifiuto al momento del conferimento da parte del Gestore presso gli impianti di trattamento, recupero e smaltimento.
2. Il Gestore è tenuto a verificare che gli strumenti di pesatura siano tarati periodicamente al fine di garantire la riferibilità delle misure. La frequenza di taratura è stabilita in base a quanto raccomandato dal fabbricante, dalle normative di riferimento ed in base alle modalità di impiego dello strumento ed ai risultati delle precedenti tarature.
3. Al fine di assicurare la conformità delle apparecchiature utilizzate per la pesatura dei rifiuti, per ogni singolo strumento utilizzato il Gestore deve riportare in apposita documentazione l ubicazione, le modalità di taratura, i limiti di accettabilità, la frequenza di verifica e la registrazione delle operazioni di taratura e controllo effettuate.
ART. 28 – Trattamento, recupero e smaltimento
1. Il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati avviene in impianti autorizzati secondo le modalità, gli indirizzi e i criteri stabiliti dal Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali .
TITOLO 5: ECOCENTRI
Art. 29. Centri di Raccolta comunali
1. I Centri di Raccolta rientrano tra gli impianti connessi e funzionali al sistema di gestione dei rifiuti urbani.
2. Il Comune e il Gestore del servizio rendono pubblici i siti ove sono installati i centri di raccolta.
3. Nel rispetto delle normative vigenti e di quanto stabilito dal presente Regolamento, il Comune adotta apposito regolamento per l’utilizzo dei centri di raccolta.
4. Rientrano in tale titolo i centri di raccolta consortili messi a disposizione del Gestore del servizio che abbiano attivato una modalità tale da identificare il produttore che conferisce il rifiuto.
Art. 30 Modalità di accesso e apertura dei Centri di Raccolta
1. Il servizio di gestione dei rifiuti presso i centri di raccolta è eseguito esclusivamente tramite conferimento diretto a cura del produttore e del Gestore del servizio.
2. Nel rispetto delle normative vigenti, gli utenti possono accedere ed usufruire degli i centri di raccolta.
3. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti nel Regolamento del centro di raccolta.
4. Il Gestore ha la facoltà, nel caso di situazioni di comprovata necessità per la quale il servizio non può essere erogato, di modificare temporaneamente i giorni e gli orari di cui al comma 3, previa comunicazione alla Provincia. In tal caso il Gestore del servizio dà pubblicità e comunicazione dei temporanei cambiamenti esponendo avvisi all’ingresso dei centri di raccolta e/o attraverso altre opportune forme di comunicazione.
Art. 31 Rifiuti ammessi ai Centri di Raccolta
Le tipologie dei rifiuti potenzialmente conferibili nei centri di Raccolta sono quelle comprese e definite nell’allegato 1 par. 4 del D.M. Ambiente 8 aprile 2008 e s.m.i.
Non sono previsti limiti di conferimento salvo quanto espressamente previsto nel presente Regolamento.
Tipologia e quantità conferibili potranno differenziarsi in ragione delle caratteristiche strutturali di ogni singolo centro di raccolta.
Il Gestore è tenuto in questo a comunicare ed ad esporre presso ogni centro di raccolta l’elenco delle tipologie effettivamente conferibili nonché i limiti gestionali per conferimento eventualmente adottati.
Per i rifiuti non assimilati a rifiuto urbano il produttore dovrà provvedere a propria cura e spese. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani, solamente se conferiti presso i centri di raccolta del Comune di Coriano, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività di cui all’art. 184 comma 3 lettera b) del Decreto legislativo 152/2006, effettuate per piccoli interventi di manutenzione di locali o strutture di civili abitazioni ubicate nel Comune, purché siano conferiti in quantità non superiore a 1 mc/anno/cantiere e rientrino nel seguente elenco:
• CER 17 01 07, miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 ;
• CER 17 09 04, rifiuti misti dell'attività' di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*.
di cui all’art. 184 comma 3, lettera a), e), f) del Decreto legislativo 152/2006, effettuate per piccoli interventi di sfalci e potature su aree pubbliche e private nel territorio comunale. Sarà cura del Gestore del Centro di raccolta definire i limiti quantitativi di conferimento compatibilmente alle disponibilità messa a disposizione dei relativi centri di raccolta. Rientrano nel seguente elenco:
• CER 20 02 01, rifiuti vegetali costituiti da sfalci, potature, foglie ed altri residui vegetali.
I sopracitati rifiuti speciali assimilati agli urbani non possono in nessun caso essere depositati nei contenitori stradali ma devono essere conferiti, a cura del produttore, esclusivamente presso i centri di raccolta / stazioni ecologiche indicati dal Gestore come idonee, in ragioni dei requisiti strutturali.
Al fine degli accertamenti, per assicurare che tale condizione sia rispettata, il Gestore stabilisce la necessaria documentazione e le modalità per il conferimento, specificandole nel Regolamento Generale di Conduzione per la gestione dei centri di raccolta/stazioni ecologiche.
Art. 32 Obblighi del Gestore del servizio
1. Il Gestore del servizio è tenuto ad agevolare il corretto utilizzo dei Centri di Raccolta, dandone informazioni e istruzioni agli utenti durante il conferimento.
2. Il Gestore del servizio è tenuto a controllare che l’utente conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti, nonché ad assistere e collaborare con l’utente, qualora ciò si renda necessario o utile.
3. Il Gestore del servizio è tenuto a svolgere direttamente, limitatamente ai rifiuti particolari, le operazioni di conferimento nei contenitori specifici.
4. Il Gestore del servizio adotta sistemi d’identificazione dell’utente che intende conferire rifiuti presso i Centri di Raccolta e di controllo dei rifiuti ammessi nel centro di raccolta.
5. Il Gestore del servizio non consente l’accesso a chiunque non sia in grado di identificarsi, nonché a coloro che intendano conferire rifiuti non ammessi o in difformità alle norme del presente Capo.
Art. 33 Obblighi dell’utente del Centro di Raccolta
1. È vietato l’abbandono di rifiuti in luoghi diversi da quelli indicati all’interno dei Centri di Raccolta o all’esterno degli stessi.
2. L’utente è tenuto ad un comportamento rispettoso nei confronti dei Centri di Xxxxxxxx.
3. È vietato manomettere, imbrattare o danneggiare le strutture o le attrezzature presenti nei dei Centri di Raccolta.
4. È vietato l’accesso degli utenti in assenza del Gestore del servizio.
5. È vietato agli utenti permanere nei dei Centri di Raccolta oltre il tempo utile e necessario ad effettuare il conferimento differenziato dei rifiuti.
6. È vietato agli utenti prelevare rifiuti dai dei Centri di Raccolta.
7. L’utente è tenuto a consultare le informazioni di sicurezza e le istruzioni d’uso dei Centri di Raccolta esposte all’ingresso degli stessi.
8. Qualora l’utente contravvenga alle norme di cui ai precedenti commi, il Gestore del servizio è tenuto a diffidarlo, informandolo delle eventuali sanzioni previste e, se necessario, richiedendo l’intervento della Polizia Locale.
TITOLO 6: MODALITA’ DI CONFERIMENTO E TRASPORTO CAPO I: NORME GENERALI
Art. 34 Divieti e obblighi generali
1. Gli utenti devono avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate finalizzate al recupero-riciclaggio dei rifiuti.
2. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nelle modalità stabilite nel presente Regolamento e nelle ordinanze in materia.
3. Sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale è vietato l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti urbani sul suolo e nel suolo. In tale divieto vengono comprese anche le aree immediatamente adiacenti, sottostanti o a ridosso di cestini portarifiuti, cassonetti per la raccolta, differenziata e non, dei rifiuti.
4. E’ altresì vietata l’immissione di rifiuti urbani, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
5. E’ vietato intralciare o ritardare l’opera degli addetti alla raccolta.
6. E’ vietato il conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
Art. 35 Divieti e obblighi specifici
1. I rifiuti urbani domestici e quelli speciali assimilati devono essere conferiti, a cura del produttore, nei modi e nei tempi, stabiliti nel presente Regolamento e nelle Ordinanze in materia.
2. Salvo diverse disposizioni, i rifiuti devono essere contenuti in appositi contenitori così come definiti nel presente Regolamento.
3. La quantità del rifiuto conferito giornalmente deve essere compatibile con i criteri del servizio di raccolta eseguito dal Gestore del servizio. Quantità non compatibili con il servizio di raccolta potranno essere conferiti previo accordo, anche economico, con il Gestore del servizio.
4. Nelle zone ove è in atto il servizio di raccolta porta a porta, gli utenti devono depositare i rifiuti in contenitori appositi definiti dall’Amministrazione Comunale, nelle aree prospicienti l’abitazione o l’attività e in posizione visibile e facilmente raggiungibile dagli addetti alla raccolta. In tali zone, é obbligatorio il deposito di contenitori appositi, secondo gli orari stabiliti dal presente regolamento, sul piano stradale, all’esterno della propria abitazione o attività commerciale, immediatamente a ridosso dell’accesso o della porta dell’abitazione o dell’attività stessa.
5. E’ in ogni caso vietato introdurre nei contenitori per i rifiuti urbani domestici e speciali assimilati:
a. liquidi in qualsiasi quantità;
b. materiali in combustione;
c. materiali taglienti o acuminati se non avvolti con idonei materiali o comunque trattati in modo tale da evitare infortuni ai lavoratori addetti e danneggiamenti alle attrezzature.
CAPO II: COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Art. 36 Norme generali
1. Il Comune favorisce, anche mediante riduzioni della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, il ricorso al compostaggio domestico della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani (FORU) e dei rifiuti vegetali domestici.
2. Le utenze domestiche interessate al compostaggio domestico possono richiedere al Comune o al Gestore del servizio apposito contenitori.
Art. 37 Esclusioni dalla convenzione per il compostaggio domestico
1. Sono escluse dalla convenzione di cui all’articolo precedente:
a. Le utenze non domestiche (salvo diversa disposizione comunale);
b. Le utenze domestiche che non dispongano di un’area con caratteristiche e superficie ritenute adeguate dal Gestore del servizio o dal Comune;
c. Le utenze che ad un controllo non risultino rispettare le condizioni stabilite nella convenzione medesima.
Art. 38 Obblighi e divieti per l’utente
1. L’utente può ricorrere al compostaggio domestico per tutti i rifiuti di natura organica esclusivamente provenienti da attività di preparazione dei pasti, cenere, tovaglioli e fazzoletti di carta, piccoli quantitativi di vegetali da manutenzione del giardino, sfalci, ramaglie, ecc.
2. L’utente é tenuto:
a. ad utilizzare in proprio il materiale risultante dal compostaggio;
b. a realizzare il compostaggio esclusivamente in aree di propria pertinenza.
3. Il Gestore del servizio e il Comune sono esonerati da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di compostaggio domestico degli utenti.
TITOLO 7: GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO
Art. 39 Ambito di attività
1. Il servizio di gestione rifiuti da spazzamento, così come definito all’art. 8, comma 2, lettera c del presente Regolamento, è esteso a tutte le aree pubbliche e quelle private soggette ad uso pubblico, comprese all’interno del territorio comunale.
2. Le aree all’interno delle quali sono istituiti i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio vengono definite così da comprendere:
a. le strade e le piazze, compresi i portici ed i marciapiedi e piste ciclabili, classificati come comunali;
b. i tratti delle strade statali e provinciali interni ai centri urbani;
c. le strade private comunque soggette ad uso pubblico (purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche);
d. le aree dei cimiteri;
e. le aree archeologiche e monumentali di pertinenza comunale (comprese le scalinate) aperte al pubblico;
f. le aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all’uso pubblico, compresi i parchi e le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all’interno delle ville e di giardini comunali aperti al pubblico, e gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, centro viali;
g. le rive dei corsi d’acqua;
h. le aree coperte e/o recintate appositamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
3. Il servizio di spazzamento e pulizia delle aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa e dalle norme del presente Regolamento.
Art. 40 Frequenza e modalità del servizio
1. Il Gestore del servizio, in relazione agli indirizzi tecnico–programmatici e finanziari forniti dal Comune, o il Comune direttamente, tenuto conto delle necessità dell’utenza, delle tecnologie e dei mezzi disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali, svolge i servizi di gestione rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio secondo le modalità previste nel Contratto di Servizio.
2. Al fine di garantire la tutela igienico-sanitaria dell’ambiente e della cittadinanza, rientrano tra i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio:
a. servizio di spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade ed aree pubbliche;
b. lavaggio stradale;
c. pulizia dell’imbocco e/o superficiale delle caditoie;
d. asporto rifiuti da aree a verde pubblico;
e. installazione negli spazi pubblici di appositi contenitori portarifiuti, a disposizione degli utenti e loro periodico svuotamento;
Art. 41 Lavaggio stradale
1. Per lavaggio stradale s’intende il lavaggio di strade, marciapiedi e piazze pubbliche o private aperte al pubblico, lavaggio e disinfezione di portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, scale e scalinate secondo modalità di esecuzione e frequenza di
intervento definite in base all’utilizzazione del territorio, alle caratteristiche del fondo stradale ed alle condizioni meteorologiche.
2. Il lavaggio stradale viene effettuato dal Gestore del servizio come indicato nel Contratto di servizio o dal Comune direttamente.
Art. 42 Volantinaggio
1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato abbandonare volantini in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e la loro collocazione su veicoli in sosta.
Art. 43 Carico/scarico di merci e materiali e defissione manifesti
1. Chiunque effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell’area.
Art. 44 Animali
1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico.
2. Essi sono tenuti a dotarsi di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.
Art. 45 Rifiuti inerti
1. I materiali provenienti da demolizioni o costruzioni non possono essere conferiti nei contenitori o al servizio ordinario di raccolta.
2. Per piccole quantità derivanti da piccoli lavori di manutenzione privata possono essere conferiti nell’Ecocentro comunale o negli Ecocentri consortili secondo quanto previsto nel Regolamento dei singoli Ecocentri
Art. 46 Fabbricati ed aree scoperte
1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.
2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a predisporre idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso alle aree ad estranei per l'abbandono di rifiuti, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.
Art. 47 Mercati
1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti provenienti dalla propria attività conformemente a quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita e liberata, ad opera dei singoli concessionari, entro gli orari di chiusura delle operazioni commerciali stabiliti da apposito regolamento dell’ufficio Commercio del Comune o da disposizione degli uffici competenti dell’Amministrazione Comunale.
3. Per consentire al personale del Gestore del servizio di eseguire le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia, che possono essere effettuate solo dopo che tutti i concessionari hanno lasciato libera l’area del mercato, devono essere rispettati gli orari del divieto di sosta e dei divieti di accesso all’area del mercato appositamente indicati con ordinanze comunali.
4. Per la raccolta, l’asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzati in area pubblica, l’Ente promotore deve sottoscrivere apposita
convenzione con il Gestore del servizio se non diversamente previsto nel Contratto del servizio.
Art. 48 Esercizi stagionali, piscine e campeggi
1. I titolari di esercizi stagionali all’aperto, piscine, campeggi, devono comunicare al Gestore del servizio, con congruo preavviso (non inferiore a 7 giorni lavorativi feriali), la data di inizio dell’attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.
2. E’ obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all’interno dell’area ove si trova l’esercizio e l’immissione dei rifiuti nei contenitori di rifiuti urbani che il Gestore del servizio preventivamente procurerà e svuoterà il giorno di raccolta.
3. I titolari di esercizi stagionali, piscine e campeggi devono attivare, con il coordinamento e le indicazioni del Gestore del servizio, un piano di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle loro specifiche attività, impegnandosi a sensibilizzare i propri clienti.
4. Ogni onere sostenuto dal Comune connesso al potenziamento o all’impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui titolari delle attività in oggetto se non previsto nel Contratto del servizio.
Art. 49 Aree occupate da pubblici esercizi e da spettacoli viaggianti
1. I titolari delle aree occupate in concessione da pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park, devono comunicare al Comune, con congruo preavviso (non inferiore a 20 giorni lavorativi feriali), la data di inizio dell’attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.
2. I titolari delle aree occupate in concessione da pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l’uso e lasciate pulite dagli occupanti e dai concessionari delle aree al termine dell’utilizzo.
3. Le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia sulle strade e aree pubbliche, di cui al comma 1, possono essere effettuate da parte del Gestore del servizio solo dopo che le stesse strade e aree pubbliche sono state lasciare libere e ne viene vietato l’accesso o il transito durante le operazioni di pulizia da parte degli organi competenti.
4. Gli oneri straordinari connessi al potenziamento o all’impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui titolari delle attività in oggetto se non diversamente previsto nel Contratto del servizio.
Art. 50 Manifestazioni pubbliche
1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune, con congruo preavviso (non inferiore a 20 giorni lavorativi feriali), il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. I promotori di cui al comma 1 devono mantenere, durante e al termine della manifestazione, le aree pulite.
3. I promotori devono attivare, con il coordinamento e le indicazioni del Comune e del Gestore del servizio, un piano di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle loro specifiche attività e dai partecipanti all'evento, impegnandosi a sensibilizzare questi ultimi.
4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni se non diversamente previsti nel Contratto del servizio.
5. Le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia sulle strade e aree pubbliche, di cui al comma 1, possono essere effettuate da parte del Comune o del Gestore del servizio solo dopo che le stesse strade e aree pubbliche sono state lasciare libere e ne viene vietato l’accesso o il transito durante le operazioni di pulizia da parte degli organi competenti.
Art. 51 Cave e cantieri
1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le
autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.
2. I proprietari medesimi sono tenuti a provvedere alla pulizia ed asporto dei rifiuti prodotti dall’attività stessa nelle aree interne, nei tratti stradali e nelle aree confinanti, pubbliche od aperte al pubblico.
3. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d’uso pubblico è tenuto, alla cessazione dell’attività, a mantenere e restituire l’area perfettamente pulita e sgombra di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
TITOLO 8: ATTIVITA’ DI GESTIONE A SCOPO NON PROFESSIONALE
Art. 52 Soggetti
1. Ai sensi dell’art. 7 della Legge n° 266 del 11 agosto 1991 e della L.R. n° 12 del 21 febbraio 2005, i Comuni, in accordo con l’Agenzia e sentito il parere del Gestore per quanto di competenza, possono stipulare apposita convenzione con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri Regionale o Provinciali, per l’erogazione di attività, anche di carattere promozionale, integrative o di supporto alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, compatibili con la natura e le finalità del volontariato. Tali attività non devono in ogni caso determinare condizioni di conflittualità col servizio pubblico erogato dal Gestore.
2. La convenzione di cui al comma precedente può essere stipulata anche dal Gestore previa approvazione da parte del Comune o dei Comuni competenti per il territorio ove sono svolte le attività.
3. Ai sensi dell’art. 13 della L.R. n° 12 del 21 febbraio 2005 le convenzioni devono essere stipulate nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte dalle organizzazioni contraenti con l apporto determinante e prevalente dei propri aderenti volontari;
b) deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;
c) devono essere stipulate le assicurazioni previste dall’art. 4 della Legge n° 266 del 11 agosto 1991 in favore dei volontari aderenti alle organizzazioni;
d) tra gli oneri derivanti dalle convenzioni, oltre alle spese ammesse a rimborso, ancorché non interamente documentate, devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative ed eventuali quote parte delle spese generali di funzionamento delle organizzazioni.
4. Il committente e l’organizzazione di volontariato, dovranno preventivamente definire la possibilità di quest’ultima di ricorrere alla prestazioni di soggetti terzi per effettuare l’attività oggetto della convenzione. Il nulla osta dovrà essere esplicitato nella convenzione.
5. Ai sensi dell’art. 10 della L.R. n° 12 del 21 febbraio 2005, il Comune, anche tramite le proprie società patrimoniali, e/o il Gestore possono concedere alle organizzazioni di volontariato l’uso a titolo gratuito degli spazi e delle attrezzature impiegati nello svolgimento dell’attività, alle seguenti condizioni:
a) Le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle organizzazioni concessionarie;
b) il legale rappresentante dell’organizzazione s’impegna a restituire il bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d uso.
La concessione dei beni è in ogni caso subordinata al rispetto da parte dei volontari delle norme e dei regolamenti per l’utilizzo degli stessi.
6. Il committente provvede a rimborsare gli oneri derivanti dalla convenzione sostenuti dalla organizzazione di volontariato.
7. Il Comune e il Gestore, relativamente agli atti di propria competenza, entro il 30 aprile di ogni anno presentano all’Agenzia il rendiconto, inclusivo dei costi sostenuti, delle attività disciplinate dal presente articolo svolte nell’anno solare precedente.
TITOLO 9: - SANZIONI, PENALITA E DISPOSIZIONI FINALI
ART. 53 – Sanzioni per gli utenti
1. Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento, eccetto quanto disciplinato dal comma 2 e fatte salve quelle di carattere penale e quelle sanzionate dalla normativa vigente, sono punite con sanzione amministrativa da euro 50 (cinquanta) a euro 500 (cinquecento), determinata in rispetto a quanto previsto nell’ordinamento in materia di sanzioni amministrative del Comune competente, tenendo conto della gravità della violazione stessa, ai sensi dell’art. 11 della Legge 689/81.
2. Alle violazioni si applicano le sanzioni (in euro) dell’Allegato A.
Art. 54 Organi di vigilanza e controllo
1. L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative e l’opposizione agli atti esecutivi, sono regolamentati in via generale dalla normativa vigente (Legge n. 689/81, Legge n. 241/90 e s.m.i. e L.R. n. 6/2004) e da quanto previsto nell’ordinamento in materia di sanzioni amministrative del Comune competente.
2. All’accertamento dei fatti costituenti violazioni del presente regolamento provvedono il Corpo di Polizia Municipale, il Corpo di Polizia Provinciale, gli operatori dell'ARPA e del Servizio di Igiene Pubblica della ASL competente, le Guardie Ecologiche Volontarie ai sensi della L.R. n. 23/89, ed in generale gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria a norma dell’art.57 del C.P.P..
3. Possono, altresì, accertare, contestare ed irrogare sanzioni amministrative in ipotesi di violazione delle norme previste e sanzionate dal presente regolamento e/o dalle ordinanze in materia, anche i dipendenti del soggetto Gestore del servizio, appositamente nominati Ispettori ambientali con provvedimento del Sindaco secondo quanto previsto con apposito disciplinare di servizio.
Le violazioni del presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati secondo la vigente normativa.
4. Ai sensi dell’art. 262 comma 1 del Decreto l’accertamento degli illeciti amministrativi e la relativa irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del Decreto sono di competenza della Provincia, ad eccezione delle sanzioni previste dall’art. 261 comma 3 del Decreto, in relazione alla violazione del divieto di smaltimento in discarica degli imballaggi stabilito dall’art. 226 comma 1 del Decreto, per la quale è competente il Comune.
5. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono devoluti al Comune territorialmente competente. Il Comune destina i proventi alla promozione e all’esercizio di azioni in materia di salvaguardia e controllo ambientale sul territorio.
7. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del Decreto sono devoluti come disposto dall’ art. 263 del Decreto.
ART. 55 – Penalità per il Gestore
1. La Convenzione stabilisce le penalità applicate dall’Agenzia al Gestore per le inadempienze riguardanti l’erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
ART. 56 – Norme transitorie e finali
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.
2. Per la compiuta attuazione del presente regolamento e per un periodo non superiore ai due anni dalla sua entrata in vigore, la Convenzione può stabilire modalità e tempi necessari per le eventuali disposizioni che richiedano una graduale applicazione in relazione alle attuali specificità gestionali e a quanto previsto dai precedenti regolamenti comunali.
3. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme e le disposizioni vigenti in materia.
4. Fino alla data di approvazione dei criteri di cui all’articolo 9, comma 3, trovano applicazione i precedenti criteri di assimilazione contenuti nel Regolamento sui rifiuti approvato con atto CC n. 18/1998.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il Regolamento approvato con delibera CC n. 18/1998 ed inoltre non è più applicabile ogni norma comunale con esso contrastante.
6. Gli obblighi sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento rimangono disciplinati dal precedente regolamento.
ALLEGATI
A Elenco Sanzioni Amministrative Utenti
B DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio – ELENCO CER