Contract
C O M U N E D I V O L P I A N O
PROVINCIA DI TORINO
Contratto n. di repertorio OGGETTO: LAVORI DI
IMPORTO LAVORI: €. IMPRESA APPALTATRICE:
REPUBBLICA ITALIANA
OGGETTO: Contratto di appalto per la progettazione definitiva, esecutiva, e l’esecuzione “chiavi in mano” dei lavori di:“realizzazione pista di atletica presso il campo sportivo San Grato - intervento di completamento” nel comune di Volpiano (to), tramite il ricorso alla locazione finanziaria di cui all’art. 160/bis del d. lgs. 163/2006. Importo contrattuale Euro …. oltre I.V.A. 10%.
L’anno duemila…… addì ……………………………… del mese di …………………………
in Volpiano e nella residenza municipale;
Avanti a me ………………………, Segretario Generale del Comune di Volpiano, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lettera c), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., si sono costituiti:-----------------------
- da una parte, il Sig. ……………………………………., ….., nato a ….. il
……, il quale interviene in questo atto in esecuzione del Decreto Sindacale n. 441 del 24/12/2009 ed in esecuzione degli xxx.xx 107, commi 2 e 3 lett. c) – e 109 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., in rappresentanza e per conto del Comune di Volpiano, Codice Fiscale n. 01573560016, che nel contesto dell’atto verrà chiamato per
brevità anche “Comune”o “stazione appaltante” o “utilizzatore”;
- | dall’altra, | il | Sig. | …………………… | nato | a | …………………………… | il |
…………………… e residente in , | in qualità | di | ||||||
…………………………… della Ditta con | sede legale | in |
……………………… (C.F.: ………………) aggiudicataria dei lavori di cui è oggetto il presente atto, che nel prosieguo dell’Atto verrà chiamato per brevità anche “Appaltatore”;
Detti Comparenti, della cui identità personale io Segretario comunale sono personalmente certo, rinunciano di comune accordo tra di loro e con il mio consenso all’assistenza di testimoni e con questo atto convengono quanto segue:
PREMESSO CHE
1. Il Comune di Volpiano ha in programma l’esecuzione dei lavori di:“Realizzazione Pista di atletica presso il Campo Sportivo San Grato - intervento di completamento”, giusta la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 22 marzo 2010, con la quale si dà atto che l'intervento sarà eseguito con il sistema della locazione finanziaria: Leasing in Costruendo, ai sensi dell’art. 160 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
2. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 24 giugno 2010, è stato aggiornato il progetto
preliminare dei lavori di:“Realizzazione Pista di atletica presso il Campo Sportivo San Grato - intervento di completamento”, redatto dal Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio in data marzo 2010 già approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 09/02/2006;
3. Con la predetta deliberazione n. 130 del 24 giugno 2010 è stata approvata la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:
− Relazione tecnico – illustrativa con quadro
economico di spesa;
− Disciplinare tecnico integrato con gli elementi dell’affidamento di leasing;
− Capitolato d’appalto servizio di locazione finanziaria;
− Tav. 1 - Inquadramento territoriale e planimetria catastale;
− Tav. 2 - Planimetria dello stato di fatto – scala 1.500;
− Tav. 3 - Planimetria di progetto – scala 1: 500;
− Xxx. 0 - Xxxxxxxxxx e locali di supporto – scala 1: 100
4. con determinazione n. …. del …. sono stati approvati il disciplinare di gara, il bando di gara e lo schema del presente contratto;
5. il Comune di Volpiano ha indetto una procedura aperta per la progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione con il sistema “chiavi in mano” dei lavori di “Realizzazione Pista di atletica presso il Campo Sportivo San Grato - intervento di completamento” tramite ricorso al leasing immobiliare, ovvero locazione finanziaria immobiliare in costruendo di cui all’art. 160 bis del D.Lgs. 163/2006 (nel prosieguo “Gara”);
6. il bando di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Volpiano dal …… al ….., sulla GURI e sui siti internet del Comune di Volpiano;
7. il bando di gara, il disciplinare di gara e il disciplinare tecnico disciplinare tecnico integrato con gli elementi dell’affidamento di leasing, che qui sono integralmente richiamati, vengono a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
8. l’importo a base di gara delle prestazioni a carico del realizzatore è così dovuto:
- importo lavori € ,…
- importo progettazione definitiva € …..,..
- importo progettazione esecutiva € ….,….;
9. ai sensi del Bando di gara e del Disciplinare di gara, erano ammessi a partecipare alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti o
da costituire tra due o più soggetti aventi come capogruppo mandatario il soggetto realizzatore (ditta/e costruttrice/i che realizzano l’opera) e come mandante il soggetto finanziatore (società di leasing o intermediari bancari e/o finanziari che finanziano la realizzazione dell’opera”);
10. ciascun componente del raggruppamento temporaneo è responsabile in relazione alla specifica obbligazione assunta ai sensi dell’art. 160 bis comma 3 del d.lgs. 163/2006 s.m.i.;
11. entro il termine perentorio previsto dal bando di gara la costituenda associazione temporanea tra l’Impresa di costruzioni ………(Mandataria) e ……..
(Mandante), nel prosieguo più semplicemente “ATI”, ha presentato offerta per l’affidamento della Gara;
12. …………… è un intermediario finanziario iscritto nell’Elenco Generale di cui all’art. 106 e nell’Elenco Speciale di cui all’art. 107 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che esercita in via esclusiva la locazione finanziaria anche di beni immobili da costruire su commissione e direzione dell’Utilizzatore, che se ne assume tutti i rischi, dietro pagamento di un corrispettivo dovuto a scadenze periodiche e determinato in relazione al valore del bene, alla durata del contratto e ad altri
elementi di carattere finanziario, con facoltà dell’Utilizzatore di divenirne proprietario alla scadenza del contratto, mediante pagamento di un importo determinato;
13. in esito all’espletamento della procedura di gara ed alla valutazione delle offerte, la costituenda ATI tra Appaltatore: …….. (Mandatario) e Finanziatore:………(Mandante), è risultata prima in graduatoria;
14. la Stazione Appaltante, giusta determina n. …… del ……., ha aggiudicato in modo definitivo che l’esecuzione dei lavori, la progettazione ed il finanziamento in leasing avvenga mediante la sottoscrizione di appositi contratti, e segnatamente:
1) contratto di locazione finanziaria (leasing), da sottoscriversi tra il soggetto Finanziatore e la Stazione Appaltante; 2) contratto di appalto per la realizzazione, da sottoscriversi tra l’Appaltatore e la Stazione Appaltante;
TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Premesse e allegati
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Oggetto del contratto
1. Le Parti comparenti approvano e confermano le premesse e dichiarano le stesse parti integranti e sostanziali del presente contratto e dichiarano di eleggere domicilio, per quanto concerne il Comune presso il Palazzo Comunale di Volpiano, in Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX x. 00, mentre, per quanto concerne l’Impresa Aggiudicataria, presso la sede legale di ….. n. … – …... Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate nei modi previsti dalla legge.
2. La Stazione Appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori per l’esecuzione “chiavi in mano” dei lavori di “Realizzazione Pista di atletica presso il Campo Sportivo San Grato - intervento di completamento” funzionale e funzionante. L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (nel seguito “Codice dei Contratti”). Articolo 2 – locazione finanziaria – obblighi e compiti
1. Le prestazioni relative alla progettazione
definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, nonché la realizzazione dell’opera, sono a carico del Soggetto Realizzatore e saranno finanziate dal Soggetto Finanziatore.
Le altre prestazioni e gli oneri saranno rideterminati e/o affidati a cura della Stazione Appaltante a soggetti terzi e/o al soggetto realizzatore; i relativi importi, al netto degli eventuali ribassi, saranno finanziati, tramite contratto di locazione finanziaria da stipulare con la Stazione Appaltante, sempre dal soggetto Finanziatore.
In riferimento al contratto di locazione finanziaria si stabilisce e si prende atto di quanto segue:
a) che il presente contratto di appalto viene sottoscritto dal Comune di Volpiano e dall’Appaltatore ;
b) che il Comune di Volpiano assumerà esclusivamente in proprio tutte le funzioni di autorizzazione, controllo e sorveglianza dei lavori in conformità a quanto previsto dalla disciplina sui lavori pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163/2006 e relativo regolamento di attuazione;
c) le Parti, pertanto, si danno reciprocamente atto che ogni obbligazione direttamente e/o indirettamente connessa all’esecuzione dei lavori ed al presente contratto è e resta di competenza dell’Appaltatore, da una parte, e del Comune di Volpiano, quale appaltante dall’altra, esonerando da qualsivoglia responsabilità il Finanziatore delegato, esclusivamente, al finanziamento dell’opera;
d) nei rapporti interni tra il Comune di Volpiano e l’Appaltatore è stato convenuto quanto segue: il Comune di Volpiano, in qualità di Stazione Appaltante, autorizza e delega il Finanziatore:…… – che assume tale obbligo – al pagamento delle fatture, emesse dall’Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento di espressa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante medesima al pagamento delle predette fatture.
I reciproci rapporti di debito/credito tra il Comune di Volpiano e il Finanziatore, anche ai sensi degli articoli 1298 e 1299 del codice civile sono integralmente disciplinati dal contratto di locazione finanziaria e dalle norme del bando di gara e pertinenti atti.
In riferimento ai rapporti tra Comune e Società finanziaria, (Finanziatore) per quanto non previsto
nel presente contratto, occorre riferirsi integralmente al contratto di servizio di locazione finanziaria tra Comune di Volpiano e Finanziatore.
Articolo 2 bis – Descrizione dei lavori previsti dal progetto preliminare
1. Realizzazione tappeto d’usura pista;
2. Realizzazione manto sintetico pista;
3. Impianto di illuminazione pista e rugby;
4. N. 4 unità spogliatoio di superficie minima di mq
40 cadauno, oltre docce e servizi;
5. N, 2 locali per arbitri per una superficie complessiva minima di mq. 15, oltre servizi;
6. N. 4 locali per società sportive e segreteria;
7. N. 2 locali per sala medica e sala lavanderia;
8. Club House, oltre servizi per il pubblico;
9. N. 1 locale impianti tecnologici da prevedere, eventualmente, in volume separato dal fabbricato spogliatoi.
10. Magazzino attrezzature per atletica e rugby: sup. mq. 40 per atletica e mq. 20 per rugby;
11. N. 2 blocchi servizi prefabbricati per il pubblico, per atletica/rugby e per l’attiguo campo di calcio Xxxxxxxxxx.
In particolare il complesso dovrà garantire la conformità alle normative approvate dal C.O.N.I. e
dalla F.I.D.A.L. per l’atletica leggera (cfr. “Circolare tecnica per la realizzazione degli impianti sportivi di atletica leggera”) e le norme I.A.A.F., nonché alle normative vigenti approvate dalle competenti federazioni per le attività sportive del rugby .
La descrizione dei lavori, di cui al presente articolo, è da ritenersi indicativa, fatte salve le eventuali modifiche e integrazioni apportate in sede di progettazione definitiva ed esecutiva, alla quale si rimanda per descrizioni e prescrizioni di dettaglio.
Articolo 3 – Ammontare del contratto
1. L’importo contrattuale ammonta ad euro ……. (……./…..) di cui:
a) euro ……,.. per lavori veri e propri, corrispondente ad un ribasso percentuale del ….% sull’importo lavori posto a base di gara pari ad euro
……,…;
b) euro …..,….. per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;
c) euro ….,…. per progettazione definitiva, corrispondente ad un ribasso percentuale del ……% sull’importo posto a base di gara pari ad euro
…..,….;
d) euro ..,…. per progettazione esecutiva, corrispondente ad un ribasso percentuale del …..% sull’importo posto a base di gara pari a euro ….,…..
e) euro ..,…. per direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A.
3. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53 del Codice dei contratti, sotto l’osservanza assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti nel Capitolato Speciale di Appalto approvato con determinazione numero …… del ….., nel Disciplinare prestazionale ed oneri, nonché nel Capitolato Generale d’Appalto LL.PP. di cui al D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, numero 145.
Articolo 4 – Condizioni generali del contratto
1. L’appalto è concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal progetto preliminare di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 24 giugno 2010 e dall’allegato disciplinare tecnico integrato con gli elementi dell’affidamento di leasing, redatto dal
personale interno, che l’impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sulla base del progetto preliminare di cui sopra e delle proposte in sede di gara dovranno essere redatti il progetto definitivo ed esecutivo necessari per la realizzazione dello stesso.
Articolo 5 – Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore, direzione del cantiere
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m.
19 aprile 2000, n.145, l’Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Volpiano, all’indirizzo del responsabile unico del procedimento, presso la sede Comunale.
2. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, se l’Appaltatore non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l’esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del
suo rappresentante. L’Appaltatore o suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’Appaltatore, previa motivata comunicazione.
3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 6 – Termine di esecuzione delle prestazioni
1. Il tempo utile per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto, al netto del ribasso proposto in sede di gara sono le seguenti:
. per la consegna del progetto definitivo: max. gg ……
naturali, successivi e continuativi dalla stipula del contratto di appalto;
. per la consegna del progetto esecutivo: xxx. gg ……
naturali, successivi e continuativi dalla data di comunicazione di approvazione del progetto definitivo;
. per la realizzazione dell’opera: max. gg …….
naturali, successivi e continuativi dalla consegna dell’area oggetto di intervento (successiva alla data di approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante).
Articolo 7 - Penali per i ritardi
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato in sede di gara, per la consegna del progetto definitivo o esecutivo sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell’importo contrattuale;
2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato in sede di gara, per la consegna dell’opera sarà applicata una penale giornaliera pari al 1 per mille dell’importo contrattuale;
3. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore.
Articolo 8 - Sospensioni o riprese dei lavori
1. Tutto quanto riferito alle sospensioni e riprese si rimanda a quanto stabilito dal disciplinare tecnico integrato con gli elementi dell’affidamento di leasing, allegato al progetto preliminare. Articolo 9 - Oneri a carico dell’Appaltatore
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri già
previsti dal disciplinare tecnico di cui al precedente art. 8 e quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:
a) gli allacciamenti provvisori alle reti di distribuzione di energia elettrica, telefono, acqua potabile, nonché spese per i canoni e i consumi occorrenti agli usi di cantiere;
b) il pagamento di eventuali oneri richiesti da Enti istituzionali per occupazione temporanea di suolo pubblico;
c) la nomina prima dell’inizio dei lavori, di un Direttore Tecnico di cantiere professionalmente competente e xxx accettato dalla D.L.;
d) la costruzione o l’individuazione di locali adatti alla conservazione dei campioni di materiale o manufatti;
e) la fornitura di acqua potabile per il personale addetto ai lavori;
f) le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla D.L;
g) la responsabilità contro gli incendi di tutte le opere dall’inizio dei lavori fino al collaudo finale, intendendosi comprese anche le opere eseguite da altre ditte incaricate dall’appaltatore;
h) la pulizia quotidiana dei locali in costruzione od oggetto d’intervento e delle vie di transito del cantiere, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
i) il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di esecuzione, alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell’Amministrazione appaltante, nonché a richiesta della D.L., l’uso parziale o totale da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l’Amministrazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dall’Amministrazione Appaltante, l’Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta;
l) provvedere a sua cura e spese e sotto la sua
completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito situati nell’interno del cantiere od a piè d’opera, secondo le disposizioni della D.L., nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell’Amministrazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore;
m) il consentire l’uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che l’Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse rimanendo sollevato da qualsivoglia onere di manutenzione;
n) il provvedere a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nel cantiere degli appositi tabelloni indicativi dei lavori, dell’Ente Appaltante, delle ditte appaltatrici e subappaltatrice, dei tecnici responsabili, degli estremi dell’appalto e relativo importo e di quant’altro necessario;
o) il rilascio di tutte le certificazioni dei materiali, opere, impianti richieste dalla normativa vigente o dalla Direzione Lavori (dichiarazione di conformità, certificati di omologazione, iscrizioni camerali, dichiarazioni sui materiali, schede tecniche, certificazioni di laboratori ufficiali, ecc..);
p) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.
Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.
L’impresa si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.
q) l’impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell’osservanza delle norme di cui al punto precedente da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.
r) se l’impresa avrà provocato danni agli impianti esistenti (messa fuori servizio di linee, intasamenti di scarichi, rottura o lesioni di acquedotti, ecc.) o comunque a beni di terzi sarà tenuta a ripristinare totalmente quanto danneggiato; in caso di danno l’impresa è tenuta a segnalare immediatamente il sinistro alla D.L.;
s) denunciare immediatamente alla Stazione Appaltante
l’eventuale scoperta, nel corso dei lavori, di oggetti di interesse archeologico, storico e artistico o comunque soggetti alle leggi intendendosi che la Stazione Appaltante ha la figura di scopritore nei confronti dello stato con i connessi obblighi e diritti.
L’impresa deve provvedere, non solo alla conservazione di dette cose nella condizione e nel luogo come sono state rinvenute fino agli accertamenti della competente Autorità, ma anche al loro prelevamento, trasporto e custodia in adatti locali autorizzati ed ordinati da detta Autorità; tutto dietro rimborso da parte della Committenza delle spese a norma dell’art. 35 del Capitolato Generale d’Appalto per le opere pubbliche (D.M. 148/2000).
In caso che le Autorità competenti disponessero parziali o locali interruzioni temporanee dei lavori per gli accertamenti del caso, l’Impresa è obbligata a rispettare dette disposizioni senza aver diritto a indennizzi di sorta;
t) alla fine dei lavori l’Appaltatore, entro il termine perentorio di 15 giorni, dovrà provvedere allo sgombero del cantiere dei materiali, dei mezzi d’opera e degli impianti di proprietà ed in uso alla
ditta Appaltatrice.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nel prezzo a corpo.
Detto prezzo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa al ribasso contrattuale.
3. L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per
disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Articolo 10 - Contabilizzazione dei lavori
1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, nonché da quanto previsto dal Disciplinare Tecnico allegato al progetto preliminare.
2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali
delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto
dell’offerta in sede di gara.
Articolo 11 - Invariabilità del corrispettivo
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi ex art.
133 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ricorrano le condizioni, l’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7 del Codice dei contratti. Articolo 12 - Variazioni al progetto e al corrispettivo
1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’Appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del “Capitolato Generale d’Appalto”, dagli articoli 45, comma 8, nonché 134 e 135 del “Regolamento generale” e dall’articolo 132 del X.Xxx. N.163/2006.
2. Sono consentite “Perizie di Variante” con le modalità e condizioni codificate dagli articoli 134 e
135 del “Regolamento Generale” entro e non oltre il
quinto dell’obbligo secondo le ulteriori precisazioni codificate dall’articolo 10 del Capitolato Generale ; per importi superiori al quinto d’obbligo le Varianti non sono consentite per i casi di cui all’articolo 132, comma 4 del D.Lgs. n.163/2006.
3. Qualora non siano previsti prezzi per i lavori in Variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del “Regolamento generale” con “analisi” effettuate con riferimento ai prezzi elementari (di manodopera, materiali, noli e trasporti) alla data di formulazione dell’offerta. Tali “prezzi” comprenderanno anche la quota – non soggetta a ribasso – a copertura degli oneri per gli adempimenti per la sicurezza, così come indicato dalla Determinazione del 26 luglio 2000, n.37 dell’Autorità per la Vigilanza dei Lavori Pubblici. Articolo 13 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del Decreto-
Legge 28 marzo 1997, numero 79, convertito con
modificazioni dalla Legge 28 maggio 1997, numero 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
2. All’Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta il suo
credito al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunge l’importo di euro ……. (diconsi euro ……./…..).
3. Il direttore lavori avrà la facoltà, nel rispetto dell’art. 28 comma 1 del D.M. 145/2000 e s.m.i., di prevedere l’accreditamento in contabilità prima della messa in opera di manufatti il cui valore è superiore alla messa in opera stessa; tale accreditamento dovrà essere in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.
4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
5. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all’impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall’emissione del collaudo provvisorio positivo o consegna anticipata dell’opera (ai sensi dell’art. 28 L.109/94 e s.m.i., art. 205 del D.P.R.
554/1999 ed art. 29 del D.M. 145/2000).
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto Appaltatore prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo, rilasciando, ove necessario e su richiesta della Stazione Appaltante, apposita garanzia fideiussoria.
Articolo 14 - Ritardo nei pagamenti
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti dall’art. 26 del capitolato speciale d'appalto, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all’articolo 116 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica numero 554 del 1999 e agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale numero 145 del 2000.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo
netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.
I pagamenti così come previsti nel precedente art. 2, saranno a carico della società finanziaria presenti nel quadro della sopra descritta normativa.
Articolo 15 - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall’ultimazione dei lavori così come previsto dall’art. 3.14 del Disciplinare prestazionale e d’oneri; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad
approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, in tal caso si fa salvo quanto previsto all’art. 9 comma 2 lettera m).
6. Ai sensi dell’articolo 205, primo comma, del
D.P.R. 554/99 alla data di emissione del certificato di collaudo si procederà allo svincolo della cauzione prestata dall’Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
Articolo 16 - Risoluzione del contratto
1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con
messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
c) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
l) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. o ai Piani operativi di sicurezza, e alle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento e dal coordinatore per la sicurezza;
m) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva;
n) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. L’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
3. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla Stazione Appaltante ai sensi degli articoli 135, 136 e 137 del codice dei contratti, l’Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di
lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d’ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. La Stazione Appaltante, in alternativa all’esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d’urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzioni in conto vincolato a favore dell’Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari all’uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell’Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
Articolo 17 - Controversie
1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all’articolo 240 del Codice dei Contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e ove costituito, del collaudatore, formula all’Appaltatore e alla Stazione
Appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo xxxxxxx sulla quale le parti si devono pronunciare entro i successivi trenta giorni. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, sono deferite al Giudice ordinario competente, ai sensi dell’articolo 241 del Codice dei contratti nonché degli articolo 149 e 150 del “Regolamento Generale” e degli articoli 33 e 34 del “Capitolato Generale d’Appalto”; è esclusa la possibilità di ricorrere all’arbitrato ai sensi dell’art. 3 comma 19 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244.
TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui al capitolato generale d’appalto.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, e dall'articolo 7 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. numero 145/2000.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.
Articolo 19 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
1. L'Appaltatore, ha depositato presso la Stazione Appaltante:
- un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
Articolo 20 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale
L’Ufficio competente, al fine della verifica del possesso dei requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ha acquisito:
1. il certificato dalla prefettura di ….. datato ……. ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 252 del 1998, dal quale si prende atto che, in relazione al soggetto Appaltatore, non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
2. il Certificato del Casellario Giudiziale n. …….
del ….. dal quale non risulta nessun provvedimento a carico dell’Appaltatore;
3. il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di
……. comprensivo di dicitura antimafia ai sensi dell’art. 10 L. 31/05/65 n. 75, datato ……, dal quale risulta che a carico della ditta non è pervenuta negli ultimi cinque anni dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in
concordato o amministrazione controllata;
4. il Documento Unico di regolarità contributiva, rilasciato in data …….. dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della Cassa Edile di
….. dal quale si evince che l’impresa che esegue il servizio è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi;
5. l’Appaltatore dichiara di non essere sottoposto a sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231.
Articolo 21 - Subappalto
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell’articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l’Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto.
3. Restano fermi i divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dall’articolo 37, comma 11, del
Codici dei contratti, nonché da quanto previsto dall’art. 47 del Capitolato Speciale d’Appalto.
4. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
Articolo 22 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questi richiamati, l’Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante ……. emessa in data …… da …..agenzia di …. ., per l’importo di euro ….,…. pari al ……% per cento dell’importo dei lavori.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all’emissione del certificato di collaudo.
4. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo
schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n.123. Articolo 23 - Responsabilità verso terzi ed assicurazione
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, l’Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero …… in data …., rilasciata da ….., per un massimale di € …….
3. La medesima polizza contiene inoltre un’assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell’esecuzione dei lavori, per la medesima durata, per un massimale di €. ……,….
4. L’Appaltatore ha stipulato inoltre una polizza assicurativa di copertura della responsabilità professionale del progettista (…..) per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del
progetto esecutivo e/o definitivo, che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Tale polizza numero …….. datata ….., è stata rilasciata da
……, per un massimale di € …..,…..
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 24 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Sono documenti contrattuali e fanno parte integrante del presente contratto, i seguenti documenti:
➢ istanza di ammissione;
➢ offerta economica e offerta sul tempo di consegna;
➢ verbali di gara;
➢ verbale di consegna anticipata della redazione del progetto definitivo ed esecutivo.
2. Fanno altresì parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:
- il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, numero 145;
- il Disciplinare tecnico integrato con gli elementi dell’affidamento di leasing;
- l’offerta tecnica;
- tutti i seguenti elaborati del progetto preliminare integrato degli elementi necessari per l’affidamento in leasing prot. n. …. del ………:
• ……….
• …..
• TAVOLE DI PROGETTO……..
- la documentazione di gara (bando, disciplinare, capitolato del servizio finanziario);
- cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi contrattuali;
- polizza assicurativa di responsabilità civile per danni;
- polizza assicurativa di responsabilità professionale del progettista.
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
b) l’articolo 18 della L. 19/3/1990 n. 55 e s.m.i.;
c) il regolamento generale approvato con D.P.R. 21/12/1999 n.554 e s.m.i.
4. Non fanno parte invece del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico estimativo;
b) le quantità delle singole voci elementari
rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.
Resta inteso che le opere dovranno rispettare quanto contenuto nel progetto definitivo ed esecutivo, da redigersi a cura dell’Appaltatore e da sottoporre all’approvazione da parte del Comune.
Articolo 25 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.p.r. 21 dicembre 1999,
n.554 ed il capitolato generale approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, numero 145, quest’ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d’appalto.
Articolo 26 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R.
26 aprile 1986, numero 131.
Il Comune, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., informa l’Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.------
E richiesto io Segretario Comunale ho ricevuto il presente atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l’hanno dichiarato conforme alla loro volontà e sottoscritto.
Questo atto scritto da persona di mia fiducia occupa
……pagine e …. righe della…. pagina fin qui oltre le firme.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. E PATRIMONIO
L’APPALTATORE
IL SEGRETARIO GENERALE