COMUNITA’ MONTANA DELLA CARNIA
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
COMUNITA’ MONTANA DELLA CARNIA
- TOLMEZZO -
REGOLAMENTO
per l’assegnazione di contributi per la realizzazione di nuovi allacciamenti agli impianti di teleriscaldamento a biomasse legnose di proprietà della Comunità Montana della Carnia.
Articolo 1- Premesse iniziali, finalità dell’intervento, definizioni
1. La Comunità Montana ha da tempo avviato una politica strategica per il rilancio della montagna, incentrata sulla valorizzazione della “risorsa legno” in chiave energetica, avviando un organico sistema di promozione dell’utilizzo delle biomasse locali attraverso l’integrazione di interventi sinergici finalizzati ad aumentare e/o migliorare la produzione, la logistica e il rifornimento delle materie prime, contribuendo altresì alle politiche nazionali e mondiali di salvaguardia dell’ambiente.
2. Per il perseguimento di tali obiettivi, la Comunità Montana ha provveduto a realizzare degli impianti di teleriscaldamento a biomassa legnosa nei comuni di Treppo Carnico, Arta Terme, Lauco, Verzegnis, Ampezzo, Forni Avoltri e sta completando un impianto in comune di Prato Carnico.
3. La gestione del servizio pubblico di teleriscaldamento, funzionale alla gestione della filiera legno-energia della Carnia, è stata affidata dalla Comunità Montana alla ESCO Montagna F.V.G. S.p.A., società a totale capitale pubblico, di cui la Comunità medesima detiene l’86,53% del capitale e sulla quale esercita il controllo analogo.
4. Coerentemente con le finalità che hanno caratterizzato le azioni già intraprese, la Comunità Montana intende concedere dei contributi per incentivare gli allacciamenti di nuove utenze ai propri impianti di teleriscaldamento, onde favorire l’utilizzo dell’energia termica generata dagli stessi quale fonte rinnovabile e valorizzare così le biomasse legnose ai fini energetici.
5. Ricordato come:
- l’art. 12, comma 1, della L. 07/08/1990, n. 241, preveda che “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”,
- l’art. 75 dello Statuto della Comunità Montana preveda che, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto medesimo, l’Ente possa adottare regolamenti in tutte le materie di propria competenza e, in particolare, debba adottare i regolamenti per la disciplina, tra le altre, della materia di “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari”,
si disciplina con il presente regolamento l’attuazione degli interventi per la concessione dei contributi in argomento.
6. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
- Impianto di teleriscaldamento: insieme delle opere civili ed impiantistiche che costituiscono la centrale di produzione di energia a biomasse legnose e l’annessa rete di teleriscaldamento;
- Rete di teleriscaldamento: insieme di condutture e tubazioni atte alla distribuzione, mediante fluido termovettore, in un’unica rete primaria, dell’energia termica prodotta dalla centrale di produzione a biomasse legnose fino ai punti di consegna ai Clienti;
- Punto di Consegna: è il punto ove ha termine l'impianto gestito dal Fornitore e dove viene consegnato il calore al Cliente per essere immesso nel suo impianto interno ed è rappresentato dalle flange poste a valle delle valvole di intercettazione del circuito secondario della stazione di scambio termico;
- Fornitore: è la Società ESCO Montagna F.V.G. S.p.A. che gestisce, in forza del contratto di servizio stipulato con la Comunità Montana, gli impianti di teleriscaldamento e che produce e distribuisce il calore ai Clienti allacciati alla rete;
- Cliente: qualunque soggetto persona fisica o giuridica, Società, Ente o Associazione o altro, che risulti allacciato alla rete di teleriscaldamento o che ne chieda l’allacciamento o che abbia sottoscritto il contratto di fornitura del calore a mezzo teleriscaldamento;
- Impianto interno del Cliente: impianto a valle del punto di consegna della fornitura, di esclusiva proprietà del Cliente, costituito da collettori e tubazioni, pompe di circolazione, apparecchiature per controllo, regolazione e sicurezza, serbatoi di accumulo, corpi scaldanti e quant’altro necessario a trasferire il calore dal punto di consegna ai corpi scaldanti dell’unità abitativa.
Articolo 2 - Interventi ammissibili a contributo
1. Gli interventi ammissibili a contributo sono quelli volti alla realizzazione di nuovi allacciamenti agli impianti di teleriscaldamento a biomasse legnose di proprietà della Comunità Montana.
2. Conformemente a quanto previsto nelle vigenti condizioni generali per la fornitura del calore mediante teleriscaldamento (documenti contrattuali disciplinanti l’erogazione del servizio e reperibili sul sito web del Fornitore all’indirizzo: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx), il Cliente presenta richiesta di allacciamento alla rete di teleriscaldamento e di attivazione del servizio di fornitura calore presso gli uffici del Fornitore, specificando l’utilizzo del calore e fornendo i dati necessari per il dimensionamento della sotto centrale d’utenza. I costi di tali opere, la cui esecuzione è subordinata all’ottenimento da parte del Cliente delle autorizzazioni di legge alla esecuzione lavori e delle eventuali servitù occorrenti oltre al parere tecnico favorevole del Fornitore, saranno addebitati al Cliente medesimo sulla base di apposito preventivo che dovrà essere accettato per iscritto. In ogni caso il Cliente non avrà titolo di richiedere l’attivazione di una nuova fornitura qualora sussistano posizioni di debito nei confronti del Fornitore.
Il Fornitore, in sede di preventivazione, potrà fornire inoltre al Cliente tutti gli elementi necessari affinché quest’ultimo sia messo in condizione di valutare l’effettivo vantaggio garantito dalla fornitura di energia termica tramite servizio di teleriscaldamento a fronte della spesa prevista per la realizzazione dell’allacciamento.
3. E’ facoltà del Cliente quella di avvalersi di soggetto diverso dal Fornitore per la progettazione e/o l’esecuzione degli interventi di allacciamento alla rete (apposito capitolato tecnico standard sarà reso a tal fine disponibile dal Fornitore medesimo), a condizione che:
• vengano rispettate le indicazioni di cui al successivo comma 4, lettere a), b) e c);
• il progetto dell’intervento venga validato dal Fornitore prima della presentazione della domanda di contributo. Il costo della validazione verrà addebitato dal Fornitore sulla base di apposito preventivo, che dovrà essere accettato per iscritto. Tale costo non è dovuto se la progettazione è eseguita dal Fornitore;
• vengano attese le istruzioni o prescrizioni che il Fornitore riterrà di fornire tramite il proprio personale tecnico prima o durante l'esecuzione dei lavori. Il costo di detta attività di assistenza alla direzione lavori verrà stabilito dal Fornitore sulla base di apposito preventivo, che dovrà essere accettato per iscritto. Tale costo non è dovuto se la direzione lavori è eseguita dal Fornitore.
4. Ove il Cliente, per realizzare il proprio allacciamento all’esistente rete di teleriscaldamento, ritenga di avvalersi del Fornitore, quest’ultimo curerà le attività tecniche professionali (progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo), la realizzazione delle opere e gli aspetti amministrativi di competenza, e provvederà affinché gli impianti oggetto di incentivo:
a) vengano progettati e realizzati a regola d’arte, da soggetti abilitati e in possesso dei requisiti tecnico- professionali previsti per legge in riferimento all’attività svolta, nel rispetto di leggi, decreti, disposizioni e norme tecniche vigenti in materia, comprese quelle in materia ambientale, di sicurezza, di prevenzione incendi;
b) godano di una garanzia, rilasciata dall’installatore, non inferiore a due anni;
c) risultino omogenei e compatibili, dal punto di vista tecnico, con quelli dell’impianto di teleriscaldamento preesistente della Comunità Montana.
5. Nel tratto dal punto di intercettazione dell’esistente rete di teleriscaldamento (posata solitamente nella pubblica via) fino al punto di consegna (ubicato nel locale tecnico reso disponibile dal Cliente nell’immobile interessato), i lavori per la realizzazione di un nuovo allacciamento all’impianto di teleriscaldamento consistono usualmente nell’installazione/posa di una stazione di scambio termico (che comprende normalmente quadro elettrico, apparecchiatura di regolazione, conta calorie, scambiatore di calore con la
regolazione primaria e valvolame vario), tubazioni, accessori di rete e in generale nell’esecuzione di tutte quelle opere civili ed impiantistiche necessarie e sufficienti a realizzare l’intervento a regola d’arte, consentendo al Cliente l’utilizzo dell’energia termica contenuta nel fluido vettore fornito (acqua calda) per il riscaldamento dei locali e/o la produzione di acqua calda sanitaria nell’ambito del servizio di teleriscaldamento.
6. Gli impianti realizzati con gli interventi di allaccio descritti nel precedente comma rimangono, in conformità alle vigenti condizioni generali per la fornitura del calore mediante teleriscaldamento richiamate al comma 2, nella piena ed esclusiva disponibilità del Fornitore, che ne assume l'obbligo e l'onere dell'esercizio, della riparazione guasti e della manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché dell'osservanza delle norme tecniche vigenti.
7. La realizzazione degli allacci alla rete di teleriscaldamento è ammessa, negli edifici (esistenti o in costruzione) di civile abitazione ovvero negli edifici strumentali utilizzati dai soggetti richiedenti, per:
• la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente;
• la realizzazione ex-novo dell’impianto di climatizzazione invernale.
8. Non sono ammessi a contributo gli interventi al di fuori di quelli descritti al precedente comma 5 e, in generale, non strettamente necessari e/o connessi con la realizzazione dell’allacciamento (non viene ammessa a contributo, ad esempio, la realizzazione di manufatti accessori e di impiantistica sull’impianto interno del Cliente).
9. L’intervento deve avere il carattere di piena funzionalità nel suo insieme e, pertanto, non sono ammessi a contributo interventi parziali (es. la sola installazione dello scambiatore di calore).
10. Saranno ammesse a contributo solamente le spese sostenute dal richiedente a partire dalla data di ricezione, da parte della Comunità Montana, della comunicazione di accettazione del contributo di cui all’art. 9, fatta eccezione per le spese di cui all’art. 5, comma 1, lettere b), c) e d) sostenute dal richiedente medesimo per la predisposizione della documentazione tecnica richiesta a corredo della domanda di contributo, che potranno essere riconosciute ancorché antecedenti a tale data.
Articolo 3 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità al contributo
1. Beneficiari degli incentivi sono soggetti pubblici o privati che siano proprietari, comproprietari od usufruttuari dell’immobile su cui si intende realizzare l’intervento, ovvero vantino a qualsiasi titolo un diritto reale di godimento dell’immobile medesimo per la durata minima prevista per il rispetto degli impegni di cui al successivo art. 12.
2. Nel caso di imprese, per l’ammissione al contributo vengono richiesti i seguenti requisiti minimi:
- essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
- non essere in stato di liquidazione coatta amministrativa o volontaria in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria e/o in altre procedure concorsuali;
- essere in regola con le norme in materia contributiva e previdenziale.
Articolo 4 – Modalità e termini di presentazione delle domande
1. Le domande di contributo per gli interventi di allacciamento di cui all’art. 2 dovranno essere presentate alla Comunità Montana entro i termini e con le modalità stabiliti con apposito bando emesso dall’Ente stesso.
Articolo 5 – Spesa ammissibile ed entità del contributo
1. Sono ammissibili a contributo, nel limite massimo indicato al successivo comma 4 del presente articolo, le spese relative alle seguenti voci:
a) lavori di allacciamento alla rete di teleriscaldamento esistente, come descritti all’art. 2 comma 5;
b) attività tecniche professionali, in misura non superiore al 12 % delle spese indicate alla lettera a);
c) eventuali attività svolte dal Fornitore tra quelle elencate all’art. 2 comma 3;
d) imposta sul valore aggiunto (IVA), ove sia stata effettivamente sostenuta e non possa in alcun modo essere recuperata dal beneficiario (specificando la percentuale di competenza).
2. Per l’ammissibilità delle spese di cui al comma 1, i soggetti di cui all’art. 3 presentano, all’atto della domanda, il preventivo dell’intervento, la cui congruità è asseverata da un tecnico abilitato, oltre alla restante documentazione indicata nel bando di cui all’art. 4.
3. Non saranno riconosciute come ammissibili le spese relative a:
a) interventi al di fuori di quelli descritti all’art. 2 comma 5 e, in generale, non strettamente necessari e/o connessi con la realizzazione dell’allacciamento (non risulta ammissibile, ad esempio, l’eventuale spesa da sostenere per la realizzazione di manufatti accessori e di impiantistica sull’impianto interno del Cliente);
b) acquisto di materiali usati, di consumo, o parti di ricambio.
4. Il limite massimo della spesa ammessa è di Euro 20.000,00. La spesa ammissibile di cui trattasi va calcolata in via indipendente dalla quota delle eventuali successive detrazioni d’imposta, ferme restando tutte le altre indicazioni contenute nel presente regolamento.
5. Il contributo in conto capitale è stabilito nella misura del 30% della spesa ritenuta ammissibile ed è erogato a titolo “de minimis” come da regolamento (UE) n. 1407/2013.
6. Le eventuali agevolazioni fiscali potranno essere applicate soltanto sulla quota dell’investimento non coperta dal contributo della Comunità Montana.
Articolo 6 – Regime di aiuto
1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo di “de minimis”, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea degli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013.
2. Ai sensi dell’art. 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi a un’impresa unica non può superare l’importo di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
3. Ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, per impresa unica si intende l’insieme delle imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni, nonché le imprese tra le quali intercorre una delle seguenti relazioni, per il tramite di una o più altre imprese:
• un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
• un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
• un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
• un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Articolo 7 – Delimitazione geografica
1. L’azione contributiva è applicabile in tutto il territorio dei comuni della Carnia serviti dagli impianti di teleriscaldamento a biomasse legnose della Comunità Montana.
Articolo 8 – Selezione, attribuzione dei punteggi al fine della formazione della graduatoria
1. I punteggi necessari alla formazione della graduatoria delle domande presentate e ammesse saranno assegnati sulla base degli elementi individuati dalla seguente tabella:
TABELLA 1 PUNTEGGIO
1 | Potenza termica prevista per lo scambiatore di calore da installare nell’ambito dei lavori di allaccio (come risultante dal progetto) [kW] | |
Fino a 30 kW | 5 | |
Da 31 a 75 kW | 15 | |
Oltre 75 kW | 25 | |
2 | Distanza intercorrente tra: il previsto punto di intercettazione dell’esistente rete di teleriscaldamento (con le tubazioni di mandata/ritorno dell’acqua calda da posare nell’ambito dei lavori di allaccio) e il punto di consegna del calore, calcolata in metri lineari di tubazione di mandata dell’acqua calda previsti nel tratto indicato (come risultante dal progetto) [m] |
Oltre i 40 metri | 5 | |
Da 16 a 40 metri | 15 | |
Fino a 15 metri | 25 | |
3 | Intervento di xxxxxxxx alla rete di teleriscaldamento per: | |
realizzazione ex-novo dell’impianto di climatizzazione invernale | 5 | |
sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente | 25 | |
4 | Il soggetto ha sede o risiede nell’immobile che intende allacciare alla rete di teleriscaldamento | |
no | 5 | |
sì | 25 |
2. A parità di punteggio secondo i criteri di calcolo di cui al precedente comma, verrà assegnata la migliore posizione in graduatoria a quelle domande per cui risulti inferiore la spesa ammessa a contributo; a parità di quest’ultima, si terrà conto dell’ordine di arrivo delle istanze, nel senso che verrà assegnata la migliore posizione in graduatoria a quelle domande per cui risulti inferiore il numero di protocollo attribuito dalla Comunità Montana al momento del ricevimento.
3. La graduatoria sarà predisposta ed approvata dalla Comunità Montana sulla base dei punteggi attribuiti in fase istruttoria.
4. I contributi saranno concessi partendo dai primi classificati nella graduatoria dei richiedenti ammessi fino all’esaurimento della disponibilità dei fondi stanziati, indicati nel bando.
5. Entro i termini di validità della graduatoria di cui al comma 9, i soggetti che risultassero ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse potranno subentrare, scorrendo la graduatoria medesima nell’ordine stabilito, ad eventuali richiedenti che rinunciassero al contributo.
6. La Comunità Montana si riserva, compatibilmente con le proprie esigenze di bilancio, di stanziare ulteriori fondi a sostegno dell’iniziativa nel caso di soggetti presenti nella graduatoria le cui domande, pur ritenute ammissibili, non riuscissero ad essere finanziate per esaurimento dei fondi inizialmente stanziati.
7. L’eventuale implementazione dei fondi di cui al comma 6 potrà avvenire successivamente alla data di approvazione della graduatoria ed entro i termini di validità della graduatoria medesima di cui al comma 9. Trascorsi tali termini, domande pur ritenute ammissibili e utilmente posizionate nella graduatoria che non riuscissero ad essere finanziate per esaurimento dei fondi stanziati decadranno e non potranno essere considerate ammissibili per eventuali bandi successivi.
8. In caso di successivi ulteriori stanziamenti di fondi da parte della Comunità Montana di cui al comma 6, gli ulteriori contributi saranno concessi scorrendo la graduatoria medesima nell’ordine stabilito, fino ad esaurimento delle nuove disponibilità.
9. La graduatoria rimane valida per due anni con decorrenza dalla data della sua approvazione.
Articolo 9 – Istruttoria ed approvazione della graduatoria
1. Entro quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel bando verrà effettuata l’istruttoria delle domande pervenute, con la quale:
• ne verrà valutata l’ammissibilità e la completezza;
• verrà accertata la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento;
• verranno effettuati i conteggi necessari alla formazione della graduatoria;
• verrà richiesta, qualora necessario, ulteriore documentazione integrativa.
2. Ad avvenuto completamento della fase istruttoria, entro trenta giorni naturali e consecutivi verranno approvati:
• la graduatoria delle domande ammissibili;
• l’elenco delle domande non ammissibili, con relativa dichiarazione di archiviazione.
La graduatoria delle domande ammissibili e l’elenco delle domande non ammissibili verrà pubblicata sul sito internet della Comunità Montana: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Entro trenta giorni naturali e consecutivi dall’approvazione della graduatoria i beneficiari di contributo riceveranno dalla Comunità Montana una lettera di “richiesta di accettazione del contributo e di impegno alla realizzazione dell’intervento di xxxxxxxx alla rete di teleriscaldamento”. In caso di accettazione del contributo da parte del richiedente, da comunicarsi entro il termine di quindici giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della sopra citata lettera, la Comunità Montana entro trenta giorni naturali e consecutivi
effettuerà le registrazioni dell’importo a nome dello stesso beneficiario e gli inoltrerà una comunicazione di assegnazione del contributo e dei termini per la rendicontazione.
Entro trenta giorni naturali e consecutivi dall’approvazione della graduatoria ai richiedenti non ammessi a contributo verranno comunicate le motivazioni ostative all’accoglimento della domanda, ovvero l’attuale esclusione per mancanza di copertura finanziaria.
In caso di stanziamento di ulteriori fondi a sostegno della presente iniziativa (di cui all’art. 8 comma 6 e seguenti) entro trenta giorni naturali e consecutivi dall’approvazione dell’ulteriore stanziamento ne verrà data comunicazione ai beneficiari di contributo utilmente collocati in graduatoria, che riceveranno dalla Comunità Montana una lettera di “richiesta di accettazione del contributo e di impegno alla realizzazione dell’intervento di allaccio alla rete di teleriscaldamento”. In caso di accettazione del contributo da parte del richiedente, da comunicarsi entro il termine di quindici giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della sopra citata lettera, la Comunità Montana entro trenta giorni naturali e consecutivi effettuerà le registrazioni dell’importo a nome dello stesso beneficiario e gli inoltrerà una comunicazione di assegnazione del contributo e dei termini per la rendicontazione.
Articolo 10 – Termini di realizzazione e di collaudo degli interventi
1. Lo svolgimento e il collaudo dei lavori di realizzazione di un nuovo allacciamento all’impianto di teleriscaldamento, a pena di decadenza totale del contributo, devono essere effettuati entro un anno dalla data di comunicazione dell’assegnazione del contributo di cui all’art. 9 comma 2.
2. I termini di cui al comma 1 sono prorogabili dalla Comunità Montana, per una sola volta, di novanta giorni naturali e consecutivi, su richiesta del beneficiario, nei casi e con le modalità previsti all’art. 11.
Articolo 11 – Varianti
1. Nel limite dell’importo di contributo originariamente concesso e nel rispetto degli indirizzi generali dettati dal presente regolamento possono essere apportate, per comprovati motivi non prevedibili all’atto della presentazione della domanda (causa di forza maggiore, verificarsi di situazioni o eventi imprevedibili o introduzione di nuove tecnologie migliorative), variazioni agli interventi previsti, purché ne sia fatta specifica richiesta.
2. L’eventuale richiesta di varianti, ed eventuale proroga dei termini secondo le modalità previste all’art. 10 comma 2, debitamente sottoscritta e motivata, deve essere inoltrata per l’approvazione alla Comunità Montana entro e non oltre il termine stabilito all’art. 10, comma 1, per lo svolgimento ed il collaudo dei lavori di realizzazione del nuovo allacciamento all’impianto di teleriscaldamento.
3. Le varianti non dovranno alterare le condizioni che hanno portato al posizionamento in graduatoria, nel senso che non potranno comportare una modifica del punteggio attribuito e, conseguentemente, della posizione in graduatoria assegnata ai sensi dell’art. 8.
4. L’accettazione da parte della Comunità Montana di eventuali varianti non potrà in ogni caso comportare l’aumento del contributo originariamente concesso, mentre potrà determinare una riduzione dello stesso in caso di rideterminazione al ribasso della spesa ammissibile.
Articolo 12 – Vincolo di destinazione, impegni e divieti
1. Per gli impianti realizzati nell’ambito dei lavori di allacciamento all’impianto di teleriscaldamento con il contributo di cui al presente regolamento, nel tratto compreso tra il punto di consegna e il limite della proprietà privata con la pubblica via, viene previsto un vincolo di destinazione di durata pari a cinque anni a decorrere dalla data di collaudo dei lavori in parola.
2. Per tutto il periodo previsto dal vincolo di destinazione di cui al comma 1 e in virtù dello stesso, il beneficiario si impegna a:
• mantenere la destinazione d’uso degli impianti realizzati;
• mantenere gli impianti realizzati nelle migliori condizioni di esercizio, avendo anche cura di attuare le necessarie precauzioni per preservarli da atti vandalici o comunque da azioni dirette a causare danni agli impianti stessi, alle persone, e alle cose circostanti;
• comunicare tempestivamente al Fornitore eventuali anomalie, incendi, furti, o atti vandalici che possano aver danneggiato in parte o totalmente gli impianti realizzati;
• consentire le eventuali verifiche inerenti gli interventi finanziati ed il libero accesso agli impianti realizzati da parte del personale incaricato della Comunità Montana.
3. Per tutto il periodo previsto dal vincolo di destinazione di cui al comma 1 e in virtù dello stesso, è fatto espresso divieto al beneficiario di alienare e/o dismettere gli impianti realizzati.
4. In qualsiasi momento la Comunità Montana può disporre controlli, anche a campione, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte dal soggetto che presenta domanda di contributo e dal beneficiario del contributo stesso. Inoltre, possono essere richiesti anche l’invio di documenti integrativi e la presentazione di chiarimenti.
Articolo 13 – Rendicontazione e liquidazione del contributo
1. Ai fini della rendicontazione relativa ai contributi di cui al presente regolamento, i soggetti beneficiari presentano richiesta di liquidazione alla Comunità Montana entro 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di collaudo dei lavori di realizzazione del nuovo allacciamento, allegando la seguente documentazione circa quanto eseguito:
• relazione di fine lavori e di collaudo, asseverata dal professionista abilitato incaricato delle attività tecniche;
• copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini del contributo, corredata da una dichiarazione del soggetto beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali e copia della documentazione comprovante i pagamenti effettuati;
• progetto as built (come realizzato), redatto dal professionista abilitato incaricato delle attività tecniche, su supporto cartaceo ed informatico. Il progetto dovrà comprendere gli schemi degli impianti realizzati nella loro completezza, in cui siano chiaramente indicati i componenti per i quali si richiede il finanziamento, e una sintetica relazione tecnica descrittiva;
• dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 (ex legge 5 marzo 1990, n. 46) e s.m.i., rilasciata dalla ditta installatrice;
• autocertificazione sottoscritta dal beneficiario e dal professionista abilitato incaricato delle attività tecniche, in cui gli stessi dichiarano che l’opera è stata eseguita in conformità a quanto indicato nella domanda di contributo ed in base a quanto riportato nel progetto;
• contratto di fornitura sottoscritto con il Fornitore, per l’accettazione delle vigenti condizioni generali per la fornitura del calore mediante teleriscaldamento richiamate all’art. 2 comma 2.
2. L’esame della documentazione di rendicontazione e la verifica finale sul posto da parte della Comunità Montana vengono effettuati entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della documentazione di rendicontazione stessa.
3. In caso di esito positivo dell’esame e del sopralluogo, la liquidazione del contributo sulle spese ammesse avverrà, in un’unica soluzione e previo accertamento della regolarità contributiva del beneficiario, laddove previsto, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data del sopralluogo.
4. Le spese, riconosciute congrue all’atto della domanda, devono essere confermate in sede di consuntivo e corrispondere ai lavori effettivamente eseguiti e riportati nella relazione di collaudo asseverata.
5. Le fatture devono coprire il 100% della spesa ammissibile; in caso contrario, il contributo inizialmente concesso in conformità a quanto previsto all’art. 5 comma 5 verrà erogato nel limite massimo del 30% del valore corrispondente alle fatture presentate e in ogni caso mai in aumento rispetto all’importo del contributo originariamente assegnato con comunicazione di cui all’art. 9 comma 2 o successivamente rideterminato ai sensi dell’art. 11 comma 4.
6. È data facoltà agli uffici della Comunità Montana di richiedere l’ulteriore documentazione integrativa ritenuta necessaria.
Art. 14 – Revoca del contributo
1. In caso di:
• inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento indicanti i criteri per l’assegnazione dei contributi, quali ad esempio l’inosservanza di quanto disposto dall’art. 11 in merito alle varianti e dall’art. 12 in merito al vincolo di destinazione;
• mancato rispetto degli adempimenti normativi;
• in ogni altro caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal richiedente in fase di presentazione della domanda di incentivo;
• dichiarazioni false e mendaci;
sarà disposta la revoca del contributo concesso ed il conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati, maggiorati degli interessi calcolati ai sensi di legge a far data dall’erogazione dell’incentivo e per il periodo intercorrente tra tale data e quella di effettivo versamento delle somme da restituire.
Art. 15 – Responsabilità
1. Per le domande ricevute, l’eventuale posizionamento nella graduatoria in posizione idonea all’assegnazione dell’incentivo e l’eventuale erogazione dell’incentivo stesso non comportano alcuna assunzione di responsabilità da parte della Comunità Montana, o del personale da essa delegato, relativamente alla correttezza delle scelte progettuali, né al rispetto delle vigenti leggi, regolamenti, decreti e norme tecniche applicabili al progetto e agli interventi oggetto di incentivazione.
2. La responsabilità relativa al rispetto di leggi, regolamenti, decreti e norme tecniche, di qualsiasi tipo, è sempre ed unicamente a carico dei progettisti, installatori, collaudatori ed utilizzatori, per quanto di rispettiva competenza. L’analisi del progetto richiesto ai soggetti beneficiari dell’incentivo sarà effettuata dalla Comunità Montana unicamente allo scopo di verificare la rispondenza tra quanto progettato e le dichiarazioni rilasciate nella domanda di concessione.
Art. 16 – Cumulo degli aiuti
1. Ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti “de minimis” concessi a norma di altri regolamenti “de minimis”, a condizione che non venga superato il massimale di cui all’art. 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento;
2. Ai sensi dell’art. 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti “de minimis” sono cumulabili con gli aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili fino alle intensità di contributi massimi consentiti dalla normativa comunitaria.
Art. 17 – Entrata in vigore e pubblicità del presente regolamento
1. Il presente regolamento, immediatamente dopo l’adozione della delibera di approvazione, viene pubblicato nell’Albo Pretorio della Comunità Montana ed entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello della data della pubblicazione.
2. Il presente regolamento è disponibile:
- sul sito web della Comunità Montana, all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
- in copia, presso gli Uffici della Comunità Montana della Carnia, in orario d’ufficio.
Art. 18 – Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali richiesti verranno utilizzati dalla Comunità Montana ai fini dell’ammissione ai contributi in oggetto e per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in riferimento al presente procedimento. Il loro conferimento è obbligatorio in tale ambito. I dati verranno trattati anche con modalità informatiche dalla Comunità Montana, esclusivamente per tale scopo, nei limiti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria. Sono previste forme di diffusione al pubblico della graduatoria finale, compresa la pubblicazione sul sito web della Comunità Montana della Carnia.
2. I dati richiesti sono essenziali per la conclusione del procedimento, l’attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni, monitoraggio dell’iniziativa e pianificazione dell’attività dell’Ente e saranno comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge o da regolamenti, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
3. Titolare del trattamento è la Comunità Montana.