IPOTESI D’ACCORDO
IPOTESI D’ACCORDO
Il giorno 9 agosto 2022 si sono incontrati in videoconferenza la Saipem S.p.A. e la Segreteria Nazionale USCLAC/UNCDIM/SMACD per discutere degli istituti afferenti alla contrattazione integrativa aziendale riguardante i marittimi imbarcati sui mezzi navali speciali Saipem e Società Controllate.
Premesso che
a) nel corso degli anni le Parti, ispirandosi ad un modello partecipativo di Relazioni Industriali, hanno instaurato un costruttivo e proficuo confronto che ha portato alla definizione di un articolato sistema di accordi di secondo livello, con l’intento di conciliare le esigenze aziendali di miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia con le istanze sindacali volte a individuare soluzioni nell’interesse dei lavoratori.
b) con l’integrativo del marzo 2017 è stato portato a compimento un processo di semplificazione del sistema contrattuale, che ha consentito di integrare in un unico accordo di secondo livello l’insieme delle intese che nel corso degli anni hanno regolato gli istituti contrattuali di specifico interesse aziendale.
c) l’insorgere della emergenza pandemica ha visto le Parti affrontare un impegnativo confronto per trovare soluzioni innovative rispetto alle problematiche indotte dal contagio da COVID 19, portando al rallentamento della dinamica del rinnovo dell’integrativo, ripreso dalle Parti e portato a compimento col presente accordo.
Tutto ciò premesso, si rende quindi necessario, con l’obiettivo di rendere organica e di più semplice gestione e applicazione la contrattazione di secondo livello, e nell’ottica di un processo di semplificazione già iniziato negli scorsi anni, andare a definire in modo chiaro e trasparente quali siano le materie oggetto della contrattazione integrativa aziendale.
Per quanto espressamente previsto di seguito, il presente accordo sostituisce integralmente le precedenti intese e prassi in essere.
Le Parti, pertanto, concordano quanto segue.
1. PER IL SOLO PERSONALE IN CRL
1.1 Disponibilità retribuita
Il marittimo in disponibilità retribuita avrà diritto alla corresponsione di un importo lordo, mensile o pro rata, composto dai seguenti elementi: ex-paga base, indennità di funzione per i soli Comandanti PM e Direttori di Macchina CM, maggiorazione paga per anzianità sociale, panatica convenzionale, il 75% dell’ex-indennità di contingenza che dal 26° giorno viene elevata al 100%.
1.2 Sbarco per gravi motivi personali
Viene riconosciuto come ulteriore grave motivo personale di sbarco la morte documentata di fratelli, sorelle e suoceri.
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1.3 Trattamento del personale per frequenza di corsi di formazione
Nel caso in cui il marittimo, che si trovi in disponibilità retribuita, frequenti i corsi di aggiornamento o addestramento professionale, avrà diritto alla retribuzione analoga a quanto corrisposto in disponibilità retribuita del 26° giorno.
1.4 Sospensione dal regime di CRL
Attraverso la sottoscrizione di verbale di accordo individuale (allegato 4) a quei marittimi che dovessero essere imbarcati su mezzi navali speciali battenti bandiera estera e con armatore straniero verrà applicato un periodo di sospensione dal regime di CRL pari alla durata del periodo di assegnazione presso l’armatore straniero. Al termine di tale periodo di sospensione, il marittimo verrà reinserito in CRL presso Saipem S.p.A. Il periodo di sospensione dalla CRL sarà considerato, ad ogni effetto di legge e di contratto, quale aspettativa non retribuita, e pertanto non computabile ai fini di qualsiasi istituto legale e contrattuale. Al marittimo verrà riconosciuto un periodo di anzianità aziendale convenzionale pari al periodo di sospensione dal regime di CRL. L’armatore straniero procederà ad accreditare a Saipem S.p.A. il TFR maturato dal marittimo durante l’imbarco.
1.5 Sbarco per usufruizione ferie e riposi
Al momento dello sbarco, il marittimo in regime di sospensione della CRL imbarcato su mezzo navale speciale battente bandiera estera e con armatore straniero, dovrà fruire le ferie e i riposi maturati. Durante il periodo di licenza usufruirà dei soli riposi compensativi.
2. PER TUTTO IL PERSONALE
2.1 Spese viaggio
In relazione alla particolarità del periodo di imbarco saranno riconosciute, per ogni ciclo lavoro/riposo, le spese viaggio con le seguenti modalità, fermo restando che il viaggio deve essere effettuato e non può essere sostituito da altra forma di riconoscimento.
Per le lunghe percorrenze e per i casi di urgenza sarà data preferenza all’utilizzo dell’aereo.
Per situazioni operative in Italia
Le spese del biglietto ferroviario sono riconosciute in quanto effettivamente sostenute e dietro presentazione di documentazione in originale, fatto salvo il riconoscimento della cuccetta per percorsi superiori ai 500 km.
Al dipendente che utilizzerà l’auto per particolari esigenze logistiche o personali, aventi comunque carattere di eccezionalità, sarà riconosciuto il rimborso delle spese vive sostenute in ragione di un litro di carburante ogni 8 km e le spese di autostrada. A supporto delle spese sopradette il dipendente dovrà presentare in originale la ricevuta del pedaggio autostradale secondo quanto previsto dal D.P.R. 22/12/1986, n° 917 e successive modificazioni. Saranno riconosciute le spese
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documentate limitatamente al biglietto aereo da e per le isole con percorrenza diretta, con
riconoscimento del biglietto ferroviario dal comune di residenza all’aeroporto più vicino e viceversa.
In aggiunta alle spese di viaggio sarà erogata, per ogni viaggio di andata e per ogni viaggio di ritorno,
un’indennità di spostamento di 30,00 euro.
L’indennità in questione non fa parte ad alcun effetto della retribuzione né di quegli istituti che,
direttamente o indirettamente, implichino la nozione di retribuzione di fatto. Per situazioni operative all’estero
A titolo di rimborso forfetario per spese di viaggio sostenute dal luogo di residenza all’aeroporto più vicino, nonché per le spese sostenute durante il viaggio sino all’aeroporto internazionale di arrivo e viceversa, sarà erogato un importo di 55,00 euro a tratta. Tale importo sarà elevato a 59,50 euro da gennaio 2023.
Qualora sia necessario il pernottamento, tutte le spese sostenute, ivi compresa la cena, saranno rimborsate a piè di lista secondo i massimali previsti dalle vigenti procedure aziendali. Tale rimborso esclude il predetto forfait. In caso di variazione delle procedure l’Azienda provvederà a dare immediata e preventiva informazione alle XX.XX.
La documentazione delle spese viaggio dovrà essere presentata entro il mese successivo, dall’effettuazione del viaggio. Non saranno rimborsate le spese non documentate da pezze giustificative.
Per quei viaggi che comportano un’estensione temporale superiore alle 24 ore intercorrenti tra la partenza dal suolo italiano all’arrivo a bordo, verrà riconosciuto al personale una giornata di riposo compensativo per il viaggio di andata ed una giornata di riposo compensativo per il viaggio di ritorno che comporti la medesima estensione temporale. Tale riconoscimento verrà applicato qualsiasi sia la giornata di calendario coinvolta.
Le Parti si danno inoltre reciproco affidamento di valutare quelle situazioni che, al di fuori della normativa testé indicata, comportino soluzioni logistiche particolari che Saipem illustrerà alle XX.XX.
Classi di viaggio aeree
In caso di utilizzo del mezzo aereo, per la determinazione delle classi di viaggio si farà riferimento a quanto previsto per il resto del personale di Saipem S.p.A dalle vigenti procedure aziendali. A tal fine i Comandanti e Direttori di Macchina sono equiparati al personale con qualifica di quadro, mentre il restante personale marittimo è equiparato alle qualifiche impiegatizie/operaie. In caso di variazione delle procedure l’Azienda provvederà a dare immediata e preventiva informazione alle XX.XX.
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3. SISTEMA DELLE INDENNITA’
3.1 Indennità zona operativa off-shore
In considerazione delle particolari difficoltà di carattere operativo ed organizzativo, nonché delle zone geografiche e del relativo disagio in cui dovranno essere svolti i lavori, limitatamente alla durata dei lavori operativi off-shore - che iniziano con la data di partenza del mezzo navale speciale dal porto e/o rada per la zona operativa off-shore e terminano con la data di partenza del mezzo navale speciale dalla zona operativa off-shore – al personale in CRL verrà corrisposta un’indennità zona operativa off-shore secondo gli importi giornalieri di cui all’allegato 1 del presente verbale.
Limitatamente ai mezzi navali speciali del settore construction, l’indennità off-shore verrà corrisposta a partire dai 7 giorni antecedenti la partenza del mezzo.
Gli importi di cui all’allegato 1 saranno corrisposti solo nel caso di operatività all’estero, per i giorni
di effettiva presenza lavorativa a bordo.
A tutti gli effetti le Parti stabiliscono che la presente indennità non può essere calcolata nella retribuzione, né in ogni altro istituto che, direttamente o indirettamente, implichi la retribuzione quale base di calcolo. Tale esclusione è dovuta al fatto che l’ammontare di tale indennità è stato pattiziamente determinato tenendo già conto della sua incidenza economica sui singoli istituti e comunque sul globale trattamento erogato ai lavoratori.
Fermo restando quanto sopra convenuto, le Parti precisano che l’indennità zona operativa off-shore non può essere considerata nel calcolo del compenso orario per lavoro straordinario, dei riposi compensativi (sabati, domeniche, festività nazionali ed infrasettimanali, festività cadenti di domenica, semifestività) e delle relative indennità sostitutive, delle ferie e delle indennità sostitutive delle stesse, della gratifica natalizia e pasquale, dell’indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto di lavoro.
3.2 Maggiorazione per giornate festive trascorse in servizio
Oltre al trattamento previsto dal CCNL per le festività trascorse in servizio (domeniche e festività infrasettimanali comprese le festività nazionali) verrà corrisposta al marittimo una maggiorazione dell’indennità di navigazione fissata secondo gli importi giornalieri di cui all’allegato 1 del presente verbale.
Gli importi di cui all’allegato 1 saranno corrisposti per i soli giorni di effettiva presenza a bordo.
La misura della predetta maggiorazione è stata determinata tra le Parti come condizione di miglior favore per compensare il disagio connesso alle particolari modalità di svolgimento del lavoro marittimo ed alla maggior penosità del suddetto lavoro allorché svolto durante giornate festive trascorse a bordo.
La maggiorazione vale anche quale specifico compenso per il lavoro prestato durante le domeniche, le festività e giorni equivalenti.
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La maggiorazione, per il modo in cui è stata calcolata, non costituisce coefficiente della retribuzione ad alcun effetto, né in ogni altro istituto che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo.
3.3 Indennità Comandanti e Direttori di Macchina
Per i Comandanti C.L.C. e Direttori di Macchina, viene confermato l’attuale impianto delle indennità
di navigazione, secondo gli importi di cui all’allegato 2 del presente verbale.
3.4 Cicli lavoro/riposo per i mezzi navali speciali in zona operativa off-shore dei settori construction, FPSO e drilling
Settore Construction | |
Italia | gg. 28/14 |
Estero Aree europee e Mediterraneo | gg. 42/21 |
Estero Altre Aree | gg. 56/28 |
Comandanti C.L.C. e Direttori di Macchina | gg. 28/28 |
1° e 2° ufficiali di macchina e di coperta | gg. 35/35 |
Settore drilling - FPSO | |
Per tutte le Aree e qualifiche | gg. 28/28 |
L’Azienda si impegna, compatibilmente con le necessità organizzative, ad effettuare le turnazioni in
modo da limitare scompensi tra le squadre interessate.
Le Parti concordano che all'atto dello sbarco gli eventuali riposi negativi saranno compensati con le ferie maturate e con i riposi compensativi maturati per ritardata discesa/anticipata salita. Gli eventuali residui negativi che dovessero permanere dopo le suddette compensazioni verranno azzerati.
3.5 Salita/discesa a bordo
Nelle giornate di arrivo/partenza da bordo, in caso di prestazione inferiore a quella prevista dal turno standard, per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, verrà riconosciuto ugualmente il trattamento economico integrale relativo alla presenza a bordo. In linea con quanto previsto al punto 8.1 non verrà considerata, per quel turno, l’eventuale anticipata salita/ritardata discesa.
3.6 Ferie/Riposi/Compensativi/Licenza Comandanti C.L.C. e Direttori di Macchina
Il periodo di licenza, durante il periodo di imbarco, sarà commisurato rispetto a quello di effettiva presenza a bordo, sulla base del rapporto 1:1. In tale periodo, il Comandante e/o il Direttore di Xxxxxxxx, compenserà le minori prestazioni generate da tale rotazione mediante la fruizione delle ferie spettanti, dei riposi compensativi e di eventuali riposi retribuiti in numero sufficiente a coprire tale rapporto.
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Ai Comandanti e Direttori di Macchina verrà corrisposto un importo mensile pari a 3.08 giorni/mese per l’effettivo periodo di imbarco. Il predetto importo sarà commisurato alla retribuzione maturata così come meglio specificato:
- 1/26 minimo contrattuale;
- 1/26 Indennità di funzione;
- 1/26 Scatti di anzianità;
- 1/30 Panatica convenzionale
- 1/30 gratifica natalizia;
- 1/30 gratifica xxxxxxxx;
- 1/26 eventuali assegni ad personam.
L’Azienda valuterà, compatibilmente con l’organizzazione del lavoro e alla turnistica, eventuali richieste di brevi periodi di permesso.
3.7 Sbarco Comandanti C.L.C. e Direttori di Macchina
Lo sbarco inteso come data di termine della convenzione di imbarco avverrà dopo aver usufruito dei riposi compensativi e delle ferie maturate durante l’ultimo turno di lavoro. Lo sbarco avverrà comunque dopo un periodo equivalente all’ultimo turno di lavoro a bordo.
3.8 Missioni superiori a dieci giorni durante il periodo di riposo
Per quei Comandanti e Direttori di Macchina che saranno chiamati a svolgere periodi di missione durante il periodo di riposo del turno di lavoro, l’Azienda procederà ad accantonare un numero di compensativi pari ad ogni giorno di missione oltre il decimo.
3.9 Indennità “Dynamic positioning” (DP)
a) Indennità di certificazione “Dynamic Positioning”
Viene erogata al personale marittimo e ai Comandanti C.L.C. che abbiano conseguito la certificazione di “Senior Advanced DP Operator”. Tale indennità è corrisposta mensilmente per il periodo di imbarco con le seguenti modalità:
Personale marittimo | Comandanti C.L.C. | |
Requisito | 180 gg di operatività in DP dal conseguimento del titolo di Senior Advanced Operator | 180 gg di operatività in DP dal conseguimento del titolo di Junior Advanced Operator |
Indennità | 7% del minimo contrattuale | 10% del minimo contrattuale |
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L’indennità non viene corrisposta al personale posto in disponibilità retribuita.
b) Indennità di operatività “Dynamic Positioning”
Viene erogata al personale marittimo e ai Comandanti C.L.C., per i giorni di effettiva operatività in “Dynamic Positioning”. La predetta indennità sarà corrisposta su base giornaliera secondo le seguenti modalità:
Certificazione | Personale marittimo | Comandanti C.L.C. |
Basic DP Operator | 17% del minimo contrattuale giornaliero | / |
Junior Advanced DP Operator | 29% del minimo contrattuale giornaliero | 30% del minimo contrattuale giornaliero |
Senior Advanced DP Operator | 36% del minimo contrattuale giornaliero | 40% del minimo contrattuale giornaliero |
L’indennità di operatività per il Senior Advanced DP Operator verrà erogata in maniera addizionale
rispetto all’indennità di certificazione.
Limitatamente ai periodi di operatività del mezzo in “Dynamic positioning”, ai 1° e 2° ufficiali di macchina e Direttori di Macchina operanti su mezzi in DP, verrà corrisposta un’indennità operativa extra giornaliera pari ad 1/30 del 9% del minimo contrattuale.
Le Parti stabiliscono che le predette indennità (certificazione e operatività) non possono essere calcolate nella retribuzione né in ogni altro istituto che, direttamente o indirettamente, implichi la retribuzione quale base di calcolo. Tale esclusione è dovuta al fatto che l’ammontare di dette indennità è stato determinato tenendo già conto della loro incidenza economica sui singoli istituti e comunque sul globale trattamento erogato ai lavoratori.
Fermo restando quanto sopra convenuto, le Parti precisano che l’indennità DP (certificazione e operatività) non può essere considerata nel calcolo del compenso orario per lavoro straordinario, dei riposi compensativi (sabati, domeniche, festività nazionali ed infrasettimanali, festività cadenti di domenica, semifestività) e delle relative indennità sostitutive, delle ferie e delle indennità sostitutive delle stesse, della gratifica natalizia e pasquale, dell’indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto di lavoro.
3.10 E.A.R. (elemento aggiuntivo della retribuzione)
Al personale non in CRL, in caso di più convenzioni d’imbarco con differenti armatori che concorrano a formare un periodo non continuativo di 24 mesi e seguenti di pari durata fino ad un massimo di tre periodi, verrà riconosciuto, al termine di detto periodo, un importo mensile non assorbibile di 7
euro 40, definito Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR), non computabile nel minimo contrattuale e non valido per la determinazione degli istituti retributivi indiretti. In caso di passaggio in CRL, la definizione di tale importo rimarrà ad personam.
4. PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Le Parti si richiamano al verbale di accordo dell’11 gennaio 2008 con cui era stata definita la possibilità di aderire su base individuale al fondo complementare del settore energia (Fondenergia) per tutto il personale marittimo.
I lavoratori interessati, potranno accedere a Fondenergia nei termini e con le modalità previste dallo Statuto. Vengono confermate le quote di contribuzione attualmente in vigore, pari al 2% a carico del lavoratore; la quota a carico dell’Azienda viene elevata a 2,775%.
Eventuali modifiche delle condizioni del Fondo, pattuite nell’ambito della contrattazione del settore
energia, saranno recepite dalle Parti con un apposito accordo di secondo livello.
5. ASSICURAZIONE
5.1 Assicurazione in caso di morte per malattia
Ad integrazione di quanto previsto dal vigente CCNL, in caso di morte avvenuta entro 12 mesi dallo sbarco o dipendente da malattia contratta durante l’imbarco, l’Armatore assicurerà le seguenti ulteriori indennità:
a) se il marittimo lascia solo la vedova:
- Ufficiali | € 413,17 |
- Sottufficiali | € 387,34 |
- Comuni | € 361,52 |
b) se il marittimo lascia la vedova e un figlio minorenne o solo un figlio minorenne:
- Ufficiali | € 542,28 |
- Sottufficiali | € 490,63 |
- Comuni | € 464,81 |
5.2 Assicurazione in caso di invalidità permanente per malattia
Ad integrazione di quanto previsto dal vigente CCNL, in caso di invalidità permanente assoluta verificatasi entro 12 mesi dalla data dello sbarco quale conseguenza di malattia contratta per causa di servizio, saranno assicurate le seguenti ulteriori indennità:
- Ufficiali | € 413,17 |
- Sottufficiali | € 387,34 |
- Comuni | € 361,52 |
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5.3 Assicurazione vita caso morte
L’azienda dà disponibilità ad introdurre un’assicurazione vita caso morte per tutto il personale marittimo mediante convenzione con primaria compagnia assicurativa, per la quale si impegna a coprire il costo nei limiti di confrontabilità con analoghe iniziative attivate in altri settori contrattuali.
Le Parti si incontreranno nel quarto trimestre del 2022, per definire le modalità di introduzione del
nuovo istituto con l’obiettivo di renderlo operativo a partire da inizio 2023.
L’attivazione di tale assicurazione andrà a sostituire le previsioni di cui al punto 5.1 del presente accordo.
6. FANIMAR
6.1 Assicurazione infortuni
Nel confermare le tutele assicurative previste dal CCNL, le Parti concordano di sostituire gli importi previsti in caso di morte e in caso di invalidità permanente per infortunio dalla normativa contrattuale nazionale, con quelli indicati nell’allegato 3 del presente verbale. Vengono individuati tre gruppi di qualifiche relativi ai soggetti aventi diritto ed i rispettivi articolati capitali di riferimento.
Tutte le garanzie connesse saranno fornite dal FANIMAR per tramite polizze assicurative infortuni appositamente sottoscritte, in convenzione con primarie Compagnie di Assicurazione alle Condizioni Generali e/o Particolari di uso e di mercato.
Tali polizze saranno inviate per opportuna conoscenza e divulgazione a Saipem S.p.A. e le Condizioni Generali e/o Particolari in essa contenuta varranno ai fini dell’accertamento dell’indennizzabilità degli eventi previsti. Si precisa fin d’ora che il limite massimo di esborso in relazione ad indennizzi relativi ad accadimenti che colpiscono contemporaneamente più soggetti assicurati in conseguenza di un unico evento (limite catastrofale) viene fissato complessivamente in 5.000.000,00 euro per ogni nave. Si conferma fin d’ora che per il caso di invalidità permanente da infortunio si continuerà ad applicare una franchigia relativa del 5%.
Saipem verserà al FANIMAR, per ogni lavoratore in forza il 1° gennaio di ogni anno, le quote indicate nell’allegato 3. Al fine di determinare gli importi dovuti, Saipem si impegna a comunicare preventivamente al FANIMAR l’elenco nominativo delle navi sulle quali operano i propri marittimi ed i singoli numeri totali degli stessi marittimi, secondo le qualifiche, per ogni nave. Eventuali variazioni in corso di anno delle navi o del numero, in aumento, dei marittimi, dovranno essere tempestivamente comunicati al FANIMAR rispettivamente per le opportune modifiche e/o per i relativi calcoli di rateo dei pagamenti, a valere fino al 1° gennaio dell’anno successivo.
6.2 Assistenza sanitaria integrativa
Al personale marittimo cui si applicano le sezioni MNS armatore italiano e armatore straniero battenti bandiera estera, saranno riconosciute le prestazioni sanitarie integrative di Fascia B secondo le quote previste dai Fondi individuati nel CCNL.
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In ogni caso, l’Azienda verserà al Fondo una quota pari al massimale previsto per la Fascia B del
FANIMAR.
7. MANCATO RIPOSO
Nell'ipotesi eccezionale di prestazione lavorativa oltre le dodici ore giornaliere, l’Armatore riconoscerà al marittimo la possibilità di accantonare ore di mancato riposo riconoscendogli una giornata aggiuntiva di riposo compensativo al raggiungimento di 12 ore accantonate.
8. ANTICIPATA SALITA/RITARDATA DISCESA
8.1 Personale marittimo
Per ogni giorno di prestazione lavorativa di 12 ore effettuata oltre o in anticipo rispetto al periodo di turnazione stabilito, al dipendente verranno riconosciute tutte le indennità riconosciute da CCNL e dal presente accordo. Inoltre, sarà accantonato un giorno di riposo compensativo e corrisposte 4 ore straordinarie, nonché la maggiorazione straordinari sulle prime 8 ore di lavoro. La turnazione riprenderà come stabilito, senza variazioni o allungamenti del periodo di licenza.
Le Parti si danno atto che con la sottoscrizione del presente accordo vengono superate le differenti interpretazioni della norma sopra citata e si procederà d’ora in poi all’integrale applicazione della suddetta misura.
8.2 Comandanti C.L.C. e Direttori di Macchina
Per cause imputabili esclusivamente all’Armatore o non imputabili al lavoratore e previa autorizzazione aziendale verrà corrisposto 1/30 del minimo contrattuale per ogni giorno di permanenza a bordo oltre il normale ciclo di lavoro. La turnazione riprenderà come stabilito, senza variazioni o allungamenti del periodo di licenza.
9. RITARDATA SALITA
Per cause imputabili esclusivamente all’Armatore o non imputabili al lavoratore, per ogni giorno trascorso sul luogo d’imbarco verrà corrisposta l’indennità di navigazione estero e l’indennità di navigazione mezzi navali speciali.
10. ANTICIPATA DISCESA
Il marittimo già presente a bordo e che, per cause imputabili all’Armatore, venga costretto ad anticipare la discesa dal mezzo navale speciale e quindi a non completare il previsto ciclo di lavoro, avrà diritto a percepire tante giornate di permesso retribuito quante necessarie per completare il previsto ciclo di lavoro.
A completamento del ciclo di lavoro, l’Armatore si riserva il diritto di provvedere allo sbarco del
marittimo.
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11. ATTESA NAVE
Al marittimo cui, per cause imputabili all'Armatore, venga ritardato il rientro a bordo secondo turnazione stabilita, verrà mantenuto il trattamento di licenza, senza la fruizione dei compensativi maturati.
12. TRATTAMENTO MEETINGS
Per quei Comandanti e Direttori di Macchina che saranno chiamati a partecipare a meetings, verrà corrisposto:
- 1/30 del minimo contrattuale per ogni giorno di meetings dal lunedì al venerdì;
- Riposi compensativi da usufruire all’atto dello sbarco per meeting previsti il sabato e la
domenica.
13. TRATTAMENTO CORSI DI FORMAZIONE
Al personale marittimo verrà riconosciuta una giornata di riposo compensativo, da usufruire all’atto
dello sbarco, per ogni giornata di corso di formazione svolto durante il periodo di riposo.
14. ASSICURAZIONE TUTELA RISCHI LEGALI COMANDANTI C.L.C. E DIRETTORI DI MACCHINA
Il vigente CCNL definisce gli oneri in capo all’Armatore in caso di responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione dei Comandanti e Direttori di Macchina dei mezzi navali speciali Saipem. Nel pieno rispetto del dettato contrattuale, con l’intento di garantire la massima tutela possibile e la più ampia libertà di scelta del singolo, si prevede che, qualora un Comandante o Direttore di Macchina decida di stipulare in forma privata una qualsiasi forma di assicurazione per la tutela dei rischi legali, l’Azienda procederà al rimborso mensile del costo dell’assicurazione sottoscritta fino ad un massimo di 240 euro annui. Ai fini dell’ottenimento del rimborso, sarà necessario presentare copia della polizza assicurativa stipulata.
Contestualmente, l’Azienda viene esentata da ulteriori responsabilità relativamente alla fornitura delle tutele legali già coperte dall’assicurazione sottoscritta per quei Comandanti e Direttori di Macchina che dovessero beneficiare del rimborso.
15. PERSONALE MARITTIMO IMBARCATO SU MEZZI A NOLEGGIO
L’Azienda proseguirà con l’attuale gestione in regime di comandata, impegnandosi, compatibilmente con le necessità organizzative, ad aumentare la frequenza delle turnazioni tra il personale.
Le Parti manterranno un tavolo aperto, con il coinvolgimento di Confitarma, per valutare soluzioni innovative, che saranno prese in considerazione se migliorative dal punto di vista normativo e organizzativo aziendale.
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16. STABILIZZAZIONI IN CRL
Le Parti hanno condiviso che entro il 31.12.2022 saranno passati in CRL n. 10 di lavoratori marittimi. Entro il mese di settembre del 2023 saranno passati in CRL ulteriori n. 15 di lavoratori marittimi. Tali lavoratori saranno da individuare sulla base dei seguenti criteri:
- grado di fidelizzazione all’azienda;
- qualità delle prestazioni.
I suddetti criteri saranno applicati in proporzione del 50% ciascuno.
VIGENZA
La presente ipotesi d’accordo è approvata con riserva e avrà vigenza dalla data in cui le XX.XX. ne
comunicheranno l’avvenuta conferma. Resterà in vigore fino al 31 dicembre 2024.
Saipem S.p.A. USCLAC/UNCDIM/SMACD
Signed 03/10/2022
Il Presidente
Xxxxxxxxxx
Xxxxxx
Digitally signed by Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Com.te Xxxxxxx Xxxxx
Date: 2022.10.12
12:49:34 +02'00'
ALLEGATO 1
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ALLEGATO 2
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ALLEGATO 3
PRESTAZIONI | SOGGETTI | MASSIMALE INVALIDITA' PERMANENTE | MASSIMALE MORTE | ||
Comandanti - Direttori di macchina | € | 400.000,00 | € | 350.000,00 | |
Infortunio professionale (in assenza di rendita) | Stato maggiore | € | 240.000,00 | € | 210.000,00 |
Allievi Ufficiali - Sottoufficiali - Comuni | € | 160.000,00 | € | 140.000,00 | |
Comandanti - Direttori di macchina | € | 200.000,00 | € | 175.000,00 | |
Infortunio professionale (in presenza di rendita) | Stato maggiore | € | 120.000,00 | € | 105.000,00 |
Allievi Ufficiali - Sottoufficiali - Comuni | € | 80.000,00 | € | 70.000,00 | |
Comandanti - Direttori di macchina | € | 400.000,00 | € | 350.000,00 | |
Infortunio extraprofessionale | Stato maggiore | € | 240.000,00 | € | 210.000,00 |
Allievi Ufficiali - Sottoufficiali - Comuni | € | 160.000,00 | € | 140.000,00 |
Versamenti Saipem
SOGGETTI | VERSAMENTO SAIPEM |
Comandanti - Direttori di macchina | € 870,00 |
Stato maggiore | € 522,00 |
Allievi Ufficiali - Sottoufficiali - Comuni | € 348,00 |
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ALLEGATO 4
VERBALE DI ACCORDO INDIVIDUALE
premesso che
il sig. “nome e cognome” è in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.);
si conviene
un periodo di sospensione dal regime di CRL con le seguenti modalità:
• tale periodo decorrerà dal gg aa e scadrà il giorno in cui il sig. “nome e cognome” successivamente alla fine del periodo di imbarco su mezzi navali della Società “Società Armatrice” , avrà ultimato il periodo di assegnazione presso la Società;
• ultimato tale periodo di sospensione dalla CRL, il sig. “nome e cognome” verrà reinserito in continuità di rapporto di lavoro presso Saipem S.p.A. con l’applicazione del trattamento economico e normativo previsto dal CCNL e dagli integrativi aziendali;
• il pattuito periodo di sospensione dal regime di XXX sarà considerato, ad ogni effetto di legge e di contratto, quale aspettativa non retribuita e pertanto non computabile ai fini di qualsiasi istituto legale e contrattuale;
• con la sottoscrizione del presente accordo il sig. “nome e cognome” autorizza sin d’ora l’Armatore, alle dipendenze del quale avrà prestato la sua opera durante il periodo di sospensione dal regime di XXX, ad accreditare alla Saipem S.p.A. il TFR maturato durante l’imbarco, contro riconoscimento da parte di Saipem S.p.A. stessa di un periodo di anzianità convenzionale pari al periodo di sospensione dal regime di CRL.
Saipem S.p.A. nome e cognome
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