SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA INERENTE LA STRUTTURA-RIFUGIO « CAMPO BASE » E AREE DI PERTINENZA IN BORGO CHIAPPERA DEL COMUNE DI ACCEGLIO
SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA INERENTE LA STRUTTURA-RIFUGIO « CAMPO BASE » E AREE DI PERTINENZA IN BORGO CHIAPPERA DEL COMUNE DI ACCEGLIO
L'anno ( ), il giorno ( ) del mese di _____________________
a Acceglio (CN), Via Borgo Villa n.1, con la presente scrittura privata redatta in duplice copia, da valere a tutti gli effetti di Legge, fra le seguenti parti:
COMUNE DI ACCEGLIO, con sede in Acceglio, Xxx Xxxxx Xxxxx 0, codice fiscale/p.Iva 00481381380046 in personale del Responsabile del Servizio Finanziario, signor XXXXXXX Xxxxxx, nato ad Acceglio il 29/10/1962, domiciliato per la carica presso il Comune di Acceglio, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nell’interesse del comune, di seguito denominata anche “parte concedente”;
e
nato/a a ( ) il domiciliato/a in ( ), Via n . , Codice Fiscale
, il/la quale interviene al presente atto nella sua qualità come tale legale rappresentante della società/ditta individuale/altro , con sede legale in
( ), Via
n. , Codice Fiscale , Partita I.V.A.
e iscrizione del Registro delle Imprese di ,
n. del REA, con capitale sociale interamente versato di Euro ,
( ); di seguito denominata anche “affidatario o affittuario”.
PREMESSO
Che il Comune di Acceglio in quanto proprietario del complesso immobiliare facente parte del patrimonio disponibile dell’ente denominato “Campo Base”, composto da un rifugio escursionistico e relativa area di pertinenza adibita a campeggio estivo, ubicato in Borgata Chiappera nell’area catastalmente censita al Foglio 27, xxxx.xx 650 e 659 intende affittare il ramo d’azienda costituito dai beni mobili ed immobili riconducibili al concetto di azienda denominata Campo Base;
Che con decreto sindacale x.xx 13 del 8/03/2017 veniva impartite al competente Responsabile del Servizio le direttive per l’espletamento della gara ad evidenza pubblica per l’individuazione del
miglior contraente ai fini della stipula del contratto di affitto avente ad oggetto “STRUTTURA- RIFUGIO « CAMPO BASE » E AREE DI PERTINENZA IN BORGO CHIAPPERA DEL COMUNE DI ACCEGLIO”;
In esecuzione della determinazione a contrarre x.xx del veniva approvato il bando di gara per l’ affitto del ramo d’azienda riguardante la struttura turistico ricettiva di proprieta’ comunale localizzata nella ex caserma vivalda denominata “Campo Base” situata in Acceglio, Borgata Chiappera;
Che con determinazione x.xx del l’appalto è stato aggiudicato alla ditta
Tutto ciò premesso,
Tra il Comune di Acceglio e la ditta/società come sopra rappresentata, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Comune di Acceglio, nella sua veste di concedente di ramo d'azienda, concede in affitto alla ditta
, che, come sopra meglio generalizzata, con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di accettare, il ramo d’azienda riferito al complesso mobiliare ed immobiliare facente parte del patrimonio disponibile dell’ente denominato “Campo Base”, composto da un rifugio escursionistico e relativa area di pertinenza adibita a campeggio estivo, ubicato in Borgata Chiappera nell’area catastalmente censita al Foglio 27, xxxx.xx 650 e 659 ed individuata nella zona evidenziata in colore giallo nella planimetria allegata sotto la lettera “A”. Si precisa che con riferimento al mappale n. 659 il Comune di Acceglio è proprietario dell’area e che su una porzione dello stesso sorge un cabina tecnica di proprietà della società Maira Spa, titolare del diritto di superficie.
La struttura ricettiva “Campo Base” è costituita da un fabbricato in unico piano fuori terra, come da planimetria allegata sotto la lettera “B”, dotato delle attrezzature ed arredi di proprietà del Comune di Acceglio individuate analiticamente nell’allegato “C”.
La capienza del rifugio escursionistico è di 16 posti letto-base.
La parte concedente dichiara espressamente che l’affitto di azienda comprende sia i locali in cui l’impresa è esercitata, che risultano in regola con le norme edilizie e urbanistiche, sia l’esercizio dell’attività di campeggio, nonché l’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione con tutti gli impianti, gli arredi e le attrezzature ivi esistenti, che risultano funzionanti e in regola con le norme di legge, il tutto esistente e noto alle parti senza riserva ed obiezione alcuna in ordine alla loro consistenza e stato di conservazione.
In particolare, le parti dichiarano che la consistenza degli impianti, degli arredi e delle attrezzature è quella risultante da apposito inventario che, sottoscritto dalle parti verrà allegato al presente contratto o comunque verrà redatto al momento della consegna ufficiale dei locali e delle strutture.
ART. 2 DURATA DELL’ AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA
L’ affitto del ramo d’azienda avrà la durata di anni 20 (venti/00), con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente scrittura provata sino alla data del
Alla scadenza il contratto si intenderà automaticamente risolto senza necessità di preventiva disdetta.
Il contratto potrà eccezionalmente essere prorogato limitatamente al periodo strettamente necessario per l’espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del nuovo affittuario.
ART. 3 CORRISPETTIVO PER L’AFFITTO
Sulla base del presente contratto, l’ affittuario si impegna a versare il canone di affitto da versarsi in x.xx 2
rate semestrali anticipate di importo ciascuna pari a con scadenza il 30.05 e
la seconda entro il 31.10.di ogni anno, oltre ad IVA nella misura di legge e aggiornamento in misura corrispondente alla variazione dell’indice ISTAT-FOI nell’anno precedente a partire dal 2018.
Oltre al canone di affitto per la cessione del ramo d’azienda, l’affittuario corrisponderà al Comune di Acceglio l’importo forfettario e una tantum di Euro 27.400,00 (ventisettemila quattrocento/00) quale compartecipazione ai lavori di miglioramento della struttura-rifugio eseguiti nel corso dell’anno 2016 dall’Ente stesso. Il pagamento di tale somma avverrà entro 60 giorni dalla stipula della scrittura privata avente ad oggetto l’ affitto del ramo d’azienda.
Il mancato pagamento anche di una sola rata di canone oltre il termine di 30 giorni rispetto alla scadenza costituisce valido motivo di risoluzione e automatica costituzione in mora dell’affittuario, senza necessità di diffida e salva e impregiudicata la richiesta di maggiori danni. Anche il mancato pagamento dell’importo fortettario una tantum della somma di cui sopra entro il termine di 60 giorni dalla sottoscrizione costituirà grave inadempimento e motivo di risoluzione e automatica costituzione in mora dell’affittuario.
Tutte le nuove opere eseguite dall’affittuario durante la vigenza del contratto saranno acquisiti in proprietà dal Comune di Acceglio alla scadenza del contratto di affitto di ramo d’azienda, senza che l’affittuario possa avere nulla a pretendere a titolo di corrispettivo economico per tali interventi.
Previo specifico e formale accordo con l’affittuario, il Comune di Acceglio potrà attuare interventi incrementativi dei beni oggetto del contratto, a proprie spese o in compartecipazione finanziaria.
L’ affittuario si costituisce custode dei beni oggetto del contratto ed esonera espressamente il Comune di Acceglio da qualsivoglia responsabilità per danni diretti o indiretti che dovessero provenire da fatti dolosi o colposi imputabili al conduttore dei beni o a terzi in genere.
L’ affittuario si impegna a stipulare, per l’intera durata di validità del contratto, adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile derivante dagli stessi beni concessi e/o dal loro impiego, oltre che per danni da incendio, evento atmosferico, atti vandalici.
Il Comune di Acceglio mantiene la facoltà di accesso ai beni concessi per accertamenti nel proprio interesse, in quanto Ente proprietario.
Sono a carico dell’ affittuario tutte le spese per consumi di acqua, energia elettrica, combustibili, telefoniche e diverse per l’impiego dei beni, oltre a tassa rifiuti e servizi municipali come altre spese ripetibili nell’ambito delle ordinarie gestioni condominiali.
E’ vietata la sub-locazione anche parziale dei beni, mentre è ammesso il trasferimento della cessione di ramo d’azienda solo nel caso di cessione d’azienda (o ramo) e unicamente per la durata residua del contratto subordinatamente all’assenso del Comune di Acceglio.
Competono, inoltre, al gestore l’acquisto di tutti i beni e le attrezzature, non ricompresi nell’elenco di cui all’allegato “B”, necessari per l’esercizio dell’attività. L’affittuario assume in uso i beni e le attrezzature di cui all’art. 1 e all’allegato “B” nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, rinunciando a risarcimenti o indennizzi per vizi o vincoli che ne pregiudichino o limitino l’impiego.
Al termine del contratto gli immobili e le attrezzature di proprietà comunale dovranno essere riconsegnati nelle condizioni in cui si trovavano al momento dell’aggiudicazione, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso.
Oneri e spese contrattuali sono esclusivamente a carico dell’affittuario (imposta bollo, registrazione e diritti di segreteria).
ART. 4 LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE
Per lo svolgimento dell’attività prevista dal ramo d’azienda oggetto del presente contratto di affitto, e per tutta la durata contrattuale, l’affidatario avrà a disposizione i locali del Rifugio “Campo Base” e l’area di pertinenza. L’affidatario accetta i locali, gli arredi e le attrezzature, di cui ha preso atto a seguito del sopralluogo effettuato, nello stato in cui si trovano.
Gli arredi e le attrezzature risulteranno elencati in un apposito documento, che sarà contemporaneamente al verbale di consegna.
L’affidatario, senza nulla pretendere dal Comune di Acceglio (ma concordandone le risultanze dal punto di vista estetico), provvederà ad integrare arredi e attrezzature esistenti con ulteriori arredi e attrezzature utili al fine di garantire un regolare ed efficiente espletamento del servizio, in ottemperanza alle vigenti normative. Detti arredi e attrezzature rimarranno di proprietà dell’affidatario. L’affidatario garantirà l’ efficienza e la conformità dei locali utilizzati alle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza e avrà cura di restituirli alla scadenza del servizio in buono stato e sgombri da arredi, mobili e attrezzature di sua proprietà.
I locali devono essere utilizzati esclusivamente per la gestione del ramo d’azienda oggetto della presente locazione; l’affidatario si obbliga, per tutta la durata della contratto, a non utilizzare i locali per un uso diverso, pena la risoluzione del medesimo contratto.
Gli arredi, gli allestimenti e tutte le apparecchiature e attrezzature aggiunte in seguito all’assegnazione dovranno risultare omologati e conformi alle norme di resistenza al fuoco e sicurezza vigenti.
ART. 5 TIPOLOGIA DELL’UTENZA ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il gestore dovrà garantire l’apertura della struttura ricettiva nei seguenti periodi di ogni anno:
- dal 25 dicembre al 10 maggio compreso;
- dal 30 maggio al 15 ottobre compreso;
In pendenza del contratto di affitto potranno essere convenuti tra il Comune di Acceglio e l’affittuario periodi di apertura diversi dai precedenti, previo specifico accordo scritto.
I periodi di chiusura per ferie o altro dovranno essere comunicati al Comune di Acceglio con un preavviso di 15 giorni via mail o altro mezzo equivalente.
Fatte salve la cause di forza maggiore, l’affidatario non potrà per alcun motivo, neppure in caso di controversia, ridurre o sospendere l’attività.
ART. 6 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
La gestione dovrà avvenire nel rispetto di quanto indicato nell’offerta tecnica presentata dall’affidatario in sede di gara, ovvero
ART. 7 OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO
L’affidatario si impegna e obbliga ad acquisire le necessarie autorizzazioni sanitarie, nonché ogni licenza, autorizzazione, certificazione, documento previsto dai regolamenti e dalle leggi vigenti per l’espletamento del servizio oggetto di affitto, ad applicare il sistema di autocontrollo dell’igiene dei prodotti alimentari basato sui principi di cui al D. Lgs. n. 193/07 e sue modifiche e integrazioni; L’aggiudicatario ha l’obbligo di rispettare le norme di cui al cd. Testo Unico n. 81/08 e ed assume l’obbligo di assolvere tutti gli adempimenti contrattuali di natura previdenziale e assistenziale derivanti dal rapporto di lavoro con i propri dipendenti.
In generale, sono completamente a carico dell’ affittuario:
- tutti i costi per qualsiasi tipologia di intervento evolutivo, riparazione, sostituzione, manutenzione, miglioramento funzionale e gestione dei beni affidati, senza possibile esclusione di sorta;
- tutti i costi accessori all’utilizzazione dei beni oggetto del contratto di affitto di ramo d’azienda, inerenti in particolare al rispetto delle norme per la sicurezza del personale e dei terzi, di qualificazione formale per l’esercizio delle attività e di salvaguardia ambientale;
- la realizzazione delle opere e/o attrezzaggi necessari a rendere e mantenere utilizzabili i beni oggetto di cessione di ramo d’azienda, incluse progettazioni, collaudi e acquisizione di autorizzazioni in conformità alle norme vigenti;
- tutti gli oneri inerenti all’attività, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifornimenti energetici, approvvigionamento alimentare e spese di trasporto, spese di pulizia, raccolta rifiuti, imposte e tributi, spese per l’eventuale assunzione di mano d’opera, contributi previdenziali ed assicurativi, polizze assicurative per responsabilità civile, ed a copertura dei danni del fabbricato, manlevando l’amministrazione comunale da ogni responsabilità in proposito.
Più nel dettaglio, l’affittuario dovrà realizzare entro 5 anni dalla sottoscrizione del contratto di affitto del ramo d’azienda interventi sulla struttura ricettiva Campo Base e delle sue relative aree di pertinenza per un importo minimo di euro 200.000, al netto di IVA, per i quali dovranno essere prodotte le relative fatture a giustificazione dei lavori effettuati unitamente alla dichiarazione di un professionista che asseveri l’importo ed l’ esecuzione a regola d’arte dei lavori eseguiti comprendenti:
INTERVENTO PRIORITARIO:
- realizzazione di una nuova strada carrozzabile (larghezza metri 5) con adeguata massicciata stradale per consentire l’accesso, esclusivamente durante la stagione invernale, in modo più sicuro ed agevole dal cd. “Ponte sottano” al campeggio, previa acquisizione della disponibilità dei terreni sui quali insisterà il nuovo accesso da parte del Comune di Acceglio entro 1 anno dall’acquisizione dei terreni;
ALTRI INTERVENTI DA CONCORDARE INSIEME AL COMUNE DI ACCEGLIO e da realizzare entro 5
anni dalla stipula del contratto e subordinatamente alla presentazione di idoneo progetto riguardanti a titolo esemplificavo:
- manutenzione ordinaria e/o straordinaria sui beni oggetto di contratto, inclusi gli adeguamenti alle norme di sicurezza e per la prevenzione incendi;
- miglioramento e/o potenziamento delle strutture al fine della loro funzionalità e prestazionalità;
- realizzazione, di nuove unità di pernottamento (eventualmente polivalenti) in sostituzione degli attuali container;
- nuovo impianto di generazione termica (preferibilmente alimentato a biomassa legnosa).
ART. 8 PERSONALE E REFERENTI DELL’AFFIDATARIO
Per la gestione dell’attività l’affidatario si obbliga ad impiegare personale qualificato e svolto da personale regolarmente assunto, retribuito e assicurato dal affidatario. Detto personale dovrà essere numericamente e professionalmente idoneo a garantire la corretta erogazione del servizio oggetto del contratto.
L’affidatario è l’unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell’espletamento del servizio. Del personale addetto al servizio verrà fornito elenco dettagliato con generalità e inquadramento.
L’affidatario si obbliga ad osservare tutte le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza e assistenza, nonché le disposizioni normative ed economiche del CCNL di riferimento.
(In caso di assegnazione di punteggi con riferimento alla lettera a) della Tabella di valutazione dell’offerta tecnica, criterio sub a/2 di cui al bando pubbico) L’affittuario si impegna a documentare entro 1 anno dalla sottoscrizione del presente contratto il trasferimento della residenza nel Comune di Acceglio o in altri comuni della Valle Maira di x.xx dipendenti.
ART. 9 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
L’affittuario assume a proprio carico la manutenzione ordinaria degli spazi in affitto, degli arredi, degli impianti e delle attrezzature e la manutenzione ordinaria delle parti esterne dell’edificio che costituiscono il perimetro dei locali in locazione. Deve intendersi per manutenzione ordinaria l’esecuzione di tutti gli interventi di riparazione e sostituzione che servono ad assicurare l’ordinaria funzionalità degli spazi senza modificarne le caratteristiche strutturali.
Tutte le suddette attività dovranno essere svolte in conformità alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, alle norme tecniche vigenti ed alle regole dell’arte e dovranno essere affidate a soggetti professionali e qualificati. Sono, altresì, a carico dell’ Affittuario gli interventi di manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti. Ogni intervento di manutenzione straordinaria, prima di essere eseguito, dovrà essere preventivamente autorizzati e concordati con l’Amministrazione Comunale.
ART. 10 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
a) La sottoscrizione del presente contratto e dei suoi allegati da parte dell’affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia.
b) Con la firma del contratto l’affidatario accetta espressamente e per iscritto tutte le clausole previste nel presente documento, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate, ivi comprese tutte le clausole del bandi di gara.
c) In particolare l’affidatario accetta espressamente e per iscritto a norma dell’art. 1341, 2° comma, le clausole contenute negli articoli “pagamenti” , “ritardi e inadempienze” e “recesso” del presente contratto.
ART. 11 PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE
OGGETTO DELLA PENALITA’ | IMPORTO DELLA PENALITA’ | |
Per ogni giorno solare di ritardo nel pagamento del canone di affitto dalla data di scadenza della rata, fino ad un massimo di 60 giorni solari, si applicherà una penale di: - dal 1° al 30° giorno di ritardo: - dal 31° al 60° giorno di ritardo: | € 50,00 al giorno € 100,00 al giorno | |
Per negligenze, ritardi, sospensioni nella pulizia di locali, attrezzature e stoviglie, tali da provocare un abbassamento dei livelli di prestazioni e qualità dei risultati già concordati dal giorno di accertamento della violazione e sino al giorno di ripristino della regolarità, si applicherà una penale di: | € 50,00 al giorno x ogni mancanza | |
Per negligenze, ritardi, omissioni, imperizie tecniche negli interventi di manutenzione ordinaria dei locali, compresi i servizi igienici e gli spazi esterni di propria pertinenza , dal giorno di accertamento della violazione e sino al giorno di ripristino della regolarità, si applicherà una penale di: | € 50,00 al giorno x ogni mancanza | |
Per negligenze, ritardi, omissioni, imperizie tecniche negli interventi di Manutenzione straordinaria dei locali, compresi i servizi igienici e gli spazi esterni di propria pertinenza , dal giorno di accertamento della violazione e sino al giorno di ripristino della regolarità, si applicherà una penale di: | € 200,00 al giorno x ogni mancanza | |
Per negligenze, ritardi, omissioni nel pagamento delle utenze che causino interruzioni anche brevi all’attività, dal giorno di accertamento della violazione e sino al giorno di ripristino della regolarità, si applicherà una penale di: | € 100,00 al giorno x ogni mancanza | |
Per ogni fatto procurato da comportamento scorretto del personale dell’affidatario che provochi danno all’immagine dell’ente o ai rapporti con il pubblico, per divulgazione di notizie riservate attinenti l’attività del comune di Acceglio , si applicherà una penale di: | € 300,00 | |
Per ogni fatto dovuto a negligenze, ritardi, omissioni tecnico-operative che procuri danno ai fruitori del servizio (es. intossicazione alimentare, danno alla salute), si applicherà una penale di: | € 1.000,00 |
In caso di inadempimento, ovvero adempimento parziale delle norme di cui al presente contratto, salvo il risarcimento del maggior danno di cui infra, saranno applicate le penali di cui alla tabella che precede. Le penali di cui sopra dovranno essere corrisposte dall’affidatario entro 30 giorni dalla loro applicazione a pena di risoluzione del contratto e potranno altresì essere detratte dal deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato.
L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza verso cui l’affidatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre otto giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dal Comune di Acceglio.
In caso di mancata presentazione o rigetto motivato delle controdeduzioni il Comune di Acceglio procederà all’applicazione delle previste penali.
E’ fatto salvo il diritto del Comune di Acceglio al risarcimento dell’eventuale maggiore danno e l’esercizio, qualora necessario, di ulteriori azioni ivi compresa la denuncia alle autorità competenti nel caso siano riscontrate violazioni di legge.
ART 12 SPESE E UTENZE
Tutte le spese, le tasse e le imposte, inerenti l’esercizio del servizio, nonché le utenze relative ai locali utilizzati sono a carico dell’affidatario. Eventuale morosità comporterà l’applicazione delle penali previste nel presente documento.
ART. 13 SICUREZZA
L’affidatario è responsabile, nei confronti sia del Comune di Acceglio che di terzi, della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti. Esso è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e l’igiene sui luoghi di lavoro, sia di carattere generale che specifico per l’ambiente dove si svolgono i lavori.
L’affidatario, pertanto, si obbliga ad osservare le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dettate dal D. Lgs. 81/2008, adottando tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire la completa sicurezza ed incolumità delle persone addette al servizio e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose, sollevando il Comune di Acceglio da ogni qualsiasi responsabilità.
ART. 14 PAGAMENTI
a) il pagamento del canone annuo deve avvenire in 2 rate semestrali anticipate con scadenza rispettivamente il 30/05 e il 31/10.
b) in caso di ritardato pagamento del corrispettivo il tasso di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall’art. 1284 del c.c.
ART. 15 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO E SPESE CONTRATTUALI
a) l’Affidatario è tenuto a prestare una garanzia , a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 20 per cento dell'importo contrattuale a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto per tutta la durata dello stesso e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
b) La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c. e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.
c) La fidejussione/polizza dovrà essere resa in favore del Comune di Acceglio e intestata all’affidatario.
d) La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs n. 58/1998.
e) La garanzia dovrà avere validità temporale pari almeno alla durata del contratto e dovrà, comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (rappresentata anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune di Acceglio, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
f) La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’affidatario.
g) L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Comune di Acceglio, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’ affidatario di proporre azione innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.
i) Il Comune di Acceglio potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d’ufficio.
j) In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’affidatario, il Comune di Acceglio ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.
k) Per eventuali inadempienze dell’ affidatario relative all’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, il Comune di Acceglio ha diritto di avvalersi sulla cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’ affidatario
ART. 16 POLIZZA ASSICURATIVA
E’ obbligo dell’affidatario stipulare, presso primarie Compagnie di Assicurazione, specifica polizza assicurativa RCT, comprensiva di eventuale garanzia RCO qualora l’affidatario intenda servirsi di soggetti terzi per l’esecuzione dell’attività, con esclusivo riferimento al contratto in questione, con massimale per sinistro non inferiore a Euro 3.000.000,00 (euro tremilioni) con numero illimitato di sinistri.
La polizza decorrerà dalla data prevista per l’inizio della locazione e dovrà avere durata fino alla data contrattualmente prevista per il termine della medesima.
a. In alternativa alla stipula della polizza di cui al punto precedente, l’affidatario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Acceglio, precisando
che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore all’importo indicato al primo capoverso del presente articolo.
b. Copia della polizza specifica, o appendice alla polizza esistente, conforme all’originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata al Comune di Acceglio entro la data di stipula del contratto o comunque entro la data di inizio della gestione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa per verificare il permanere della validità nel corso della durata del contratto.
I massimali sopraindicati non rappresentano il limite del danno risarcibile del cui valore complessivo risponderà comunque l’affidatario.
Ogni responsabilità per danni causati e derivati dall’uso della struttura è ad esclusivo carico dell’affidatario, con esonero dell’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità in merito.
ART. 19 ESECUZIONE IN DANNO
a) Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, il Comune di Acceglio potrà rivalersi sul deposito cauzionale che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrato. In ogni caso è fatto salvo il diritto del Comune di Acceglio di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
b) Nell’ ipotesi in cui grave inadempimento si verificasse durante le prestazioni rese in pendenza della stipula del contratto, il Comune di Acceglio potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.
ART. 20 RISOLUZIONE
a) Il Comune di Acceglio si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del c.c., in caso di grave inadempimento.
b) Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa comportante la risoluzione e automatica costituzione in mora dell’affittuario, senza necessità di diffida , nei seguenti casi:
1. mancato rispetto norme sulla sicurezza.
2. al primo mancato rispetto delle norme di igiene, sanità e sicurezza alimentare o in qualunque caso, per qualunque causa anche colposa, la somministrazione di alimenti e /o bevande produca danni ad utenti dell’esercizio accertate dalle competenti autorità.
3. apertura dell’esercizio con un ritardo superiore a 60 giorni solari rispetto alla data concordata;
4. accertamento per la terza volta in vigenza di contratto della mancata apertura dell’esercizio o mancata effettuazione del servizio al pubblico per almeno un giorno.
5. accertamento di utilizzo degli spazi ad uso diverso da quello esclusivo contrattuale ed in particolare l’utilizzo per attività illecite accertate dalla Magistratura e/o dalle competenti autorità.
6. mancata destinazione dei locali all’uso pattuito.
7. sub-affidamento in tutto o in parte degli spazi e locali oggetto del presente contratto, salvo quanto previsto dal successivo art. 21, secondo cui è ammesso il trasferimento della cessione di ramo d’azienda solo nel caso di cessione d’azienda (o ramo) e unicamente per la durata residua del contratto subordinatamente all’assenso del Comune di Acceglio.
8. mancato pagamento per qualunque importo delle utenze, per tre volte, anche non consecutive, nel periodo di validità del presente contratto, qualora da tali mancati pagamenti sia derivata una interruzione anche breve (min. 2 ore) dell’attività dell’esercizio.
9. ritardi nel pagamento del canone, anche di una sola rata oltre i 30 giorni dalla scadenza.
10. mancato pagamento dell’importo forfettario e una tantum di Euro 27.400,00 (ventisettemila quattrocento/00) quale compartecipazione ai lavori di miglioramento della struttura-rifugio eseguiti nel corso dell’anno 2016 dall’Ente stesso entro 60 giorni dalla stipula del presente contratto.
10. elevazione, in vigenza di contratto, di più di 15 penali.
11.permanere di condizioni che hanno portato all’addebito di anche una sola delle penali previste nel presente contratto.
12. Mancata realizzazione degli interventi di cui all’art. 7 secondo cui l’affittuario dovrà realizzare interventi sulla struttura ricettiva Campo Base e delle sue relative aree di pertinenza per un importo minimo di euro 200.000, al netto di IVA entro il termine di 5 anni dalla sottoscrizione del contratto di affitto del ramo d’azienda.
13. installazione di macchine per i giochi e/o videogiochi.
ART. 21 CESSIONE E SUB-CONCESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietato il subaffitto del bene oggetto del presente bando, nonché la cessione del contratto, mentre è ammesso il trasferimento della cessione di ramo d’azienda solo nel caso di cessione d’azienda (o ramo) e unicamente per la durata residua del contratto subordinatamente all’assenso del Comune di Acceglio.
ART. 22 FALLIMENTO DEL AFFIDATARIO O MORTE DEL TITOLARE
Il fallimento o la morte dell’affidatario comportano lo scioglimento del contratto o del vincolo sorto a seguito dell’aggiudicazione.
ART. 23 RECESSO
1. Il recesso delle parti è ammesso esclusivamente per gravi motivi e dovrà essere comunicato all’altra parte almeno sei mesi prima a mezzo raccomandata a.r. o mezzo equivalente (posta elettronica certificata)
2. In ogni caso, nei primi 5 anni di durata del contratto, la facoltà di recesso è esclusa. Qualora la facoltà di recesso venga esercitata dall’affittuario oltre il quinquiennio nel periodi di vigenza del contratto, quest’ultimo non avrà diritto pretendere alcunchè a titolo di corrispettivo economico per gli interventi realizzati sui beni oggetto del contratto e comunque per nessuna voce di spesa.
ART. 24 RESPONSABILITA’
a) L’affidatario è responsabile nei confronti del Comune di Acceglio dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
b) E’ altresì responsabile nei confronti del Comune di Acceglio e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti o collaboratori, nonchè dell’operato di eventuali fornitori/manutentori.
c) E’ fatto obbligo all’affidatario di mantenere il Comune di Acceglio sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi, per i fatti di cui al punto precedente.
ART. 25 VIGILANZA E CONTROLLI
In pendenza del contratto, il Comune di Acceglio ha facoltà di operare verifiche, in qualsiasi momento, anche ispezionando i locali, in merito al regolare adempimento delle prestazioni e a tal fine potrà accedere a qualsiasi area relativa al servizio svolto.
ART. 26 STIPULA CONTRATTO
a. Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresso
b. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il presente contratto redatto in forma pubblico- amministrativa mediante scrittura privata autenticata sono a carico dell’affidatario.
ART. 27 FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto sarà competente il Foro di Cuneo.
ART. 28 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto, si fa rinvio a Leggi e Regolamenti in vigore.