SCHEMA CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
SCHEMA CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO
PER
L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI
SICUREZZA NEI LUOGHI
DI LAVORO
L'anno ….., il mese di ……….., il giorno ………., presso l'Istituto statale di ………………, in sede di contrattazione a livello di singola istituzione scolastica di cui all’art. 22, co.4, lett. C) del CCNL 19/4/2018
TRA
la delegazione di parte pubblica rappresentata dal Dirigente scolastico Dott. ...................
e la delegazione di parte sindacale costituita dalla RSU eletta all'interno dell'istituzione scolastica e le XX.XX. territoriali, si stipula il seguente contratto integrativo d'istituto per la disciplina delle relazioni sindacali di cui all'art. 22, co.4, lett c) del CCNL 19/4/2018.
Art. 1
Decorrenza, durata e campo di applicazione
1.Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula. Esso si rinnova tacitamente di anno in anno qualora una delle parti non abbia dato disdetta con lettera raccomandata. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite da un successivo contratto.
2. Il presente contratto si applica a tutto il personale della scuola ed ha validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo e può altresì essere modificato e/o integrato a seguito di innovazioni legislative.
0.Xx presente contratto viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto dal D.L.vo n.81/2008, dal D.m.292/1996, dal D.M.382/1998, nonché dal CCNQ 10/7/96 e dall'art. 73 del CCNL 29/11/2007 in cui vengono ancora riportati i riferimenti al D. L.vo n.626/94 in quanto precedente al D.L.vo n.81/2008.
Art. 2
Procedura di raffreddamento e di interpretazione autentica
1. Qualora dovessero insorgere controversie sull’interpretazione e/o applicazione del presente contratto, su richiesta di uno o più firmatari dello stesso, il dirigente scolastico entro 5 giorni convoca le parti per interpretare la parte del contratto in discussione.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l’interpretazione; la procedura si deve concludere entro venti giorni.
3. Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza contrattuale.
4. Nei primi 30 giorni del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali e si impegnano a raggiungere l'accordo. Analogamente, le parti non assumono iniziative unilaterali durante il periodo del confronto sulle materie oggetto delle stesse.
Art. 3
Principi generali
Tutta l’attività dei lavoratori, del dirigente scolastico, della RSU e del Rappresentante per la sicurezza è sempre improntata alla partecipazione equilibrata e collaborazione attiva nel comune intento della salvaguardia dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, degli alunni e comunque di tutti coloro che sono coinvolti nell’organizzazione scolastica, anche se dipendenti di altri enti o privati nonché alla diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione.
Le linee guida sono individuabili in attività di:
Monitoraggio ed individuazione dei criteri di riduzione dei rischi attraverso il piano di valutazione dei rischi dando preferenza alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali;
Eliminazione dei rischi o quantomeno alla loro riduzione alla fonte, attraverso lo strumento della programmazione della prevenzione;
Attuazione delle misure di protezione individuali e collettive, limitando al minimo l’esposizione al rischio;
Verifica delle misure igienico, di emergenza di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione, di costrizioni muscolo-scheletrico;
Di definizione delle procedure di formazione, informazione, consultazione, e partecipazione dei lavoratori.
Art. 4
I soggetti tutelati
I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell'istituzione scolastica nella quale i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi compresi le apparecchiature fornite di videoterminali.
Sono, altresì, da ricomprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricurale per iniziative complementare ivi realizzate.
Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica.
Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locai dell'istituzione scolastica si trovino all'interno di essa nella veste di: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti).
Art.5
Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:
adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali;
valutazione dei rischi esistenti;
elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, (piano d'evacuazione, l'apposita segnaletica, registro delle manutenzioni), il programma di successivi miglioramenti;
designare gli addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione, salvataggio e primo soccorso, in caso di pericolo grave e immediato e, comunque, per la gestione dell'emergenza;
pubblicazione, informazione e formazione rivolti a favore degli studenti e del personale scolastico da organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento periodico che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti;
fornire un materiale idoneo, ove necessario, di protezione individuale
consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) con tempestività per tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa lo preveda.
Art. 6
II servizio di prevenzione e protezione
Nell'unità scolastica il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola.
I lavoratori designati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta dell'espletamento del loro incarico.
Art. 7
Documento valutazione dei rischi
II documento di valutazione dei rischi, è redatto dal Dirigente Scolastico che può avvalersi della collaborazione di esperti degli enti locali proprietari dell'edificio o di esperti preposti alla tutela e sicurezza dei lavoratori.
Il documento viene revisionato annualmente per tener conto delle eventuali variazioni intervenute.
Art. 8
Sorveglianza sanitaria
I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di cui all'art. 6 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel DPR 303/56, nel D.Lgs 77/92 e nello stesso D.Lgs 81/2008 e successive modifiche; oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.
L'individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria può essere concordata con l'ASL o altra struttura pubblica, in base a convenzione di tipo privatistico e il medico viene individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro sulla base di elenco fornito dall'Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri.
Art. 9
Riunione periodica
Il dirigente scolastico direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso dirigente, o un suo rappresentante che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ove previsto, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
E' obbligo del dirigente scolastico convocarne almeno una riunione all’anno e va svolta nel periodo iniziale di ciascun anno scolastico e comunque non oltre il 15 ottobre. Prima di tale riunione il Dirigente scolastico richiede ai soggetti ed agli enti competenti in materia di edifici scolastici i piani attuativi dei programmi di intervento per la messa a norma delle strutture e per la manutenzione necessaria. Tale documentazione va allegata al documento della valutazione dei rischi.
Ogni riunione è convocata con congruo preavviso e con ordine del giorno scritto. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può richiedere, in presenza di motivate situazioni di rischio o di variazioni delle condizioni di sicurezza, la convocazione della riunione.
Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.
Il Dirigente Xxxxxxxxxx deciderà se accogliere in tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati nell'apposito verbale che dovrà essere redatto ad ogni riunione.
Art. 10
Rapporti con gli enti locali proprietari
Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all'ente locale proprietario richiesta formale di adempimento motivandone l'esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.
In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'ente locale.
L'ente locale con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge.
Art. 11
Aggiornamento del personale
Entro il 30 ottobre di ogni anno il Dirigente scolastico predispone il piano di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione, sull’uso corretto degli impianti e dei mezzi di prevenzione.
Nello stesso termine è avviato il piano di formazione ed informazione per gli alunni ed il piano di informazione per i lavoratori non dipendenti dell’istituzione scolastica.
La formazione in materia di sicurezza costituisce un obbligo per il lavoratore; si conviene che il personale docente e ATA frequenti il seguente piano di formazione:
corso di formazione ex art. 37 DLgs 81/2008;
corso specifico per addetti alle squadre di emergenza di primo soccorso;
corso per addetti alla squadra antincendio.
Nel caso al corso non possano partecipare tutti gli addetti sprovvisti di formazione si stabiliscono i seguenti criteri di partecipazione:
almeno due addetti per ogni plesso tra i collaboratori scolastici;
un numero proporzionale di docenti per plesso;
una rappresentanza del personale ATA della segreteria.
In caso di eccedenza delle richieste per le diverse iniziative di formazione sarà data la precedenza al personale di ruolo.
Per quanto attiene al personale ATA,la formazione verrà effettuata sempre in orario eccedente con recupero delle ore aggiuntive effettuate. Il recupero sarà possibile nei periodi estivi, di interruzione delle attività didattiche, di minore intensità lavorativa.
Per quanto attiene al personale docente, la formazione verrà effettuata sempre fuori orario di servizio con accesso al Fondo dell'Istituzione scolastica o con recupero delle ore, ove possibile.
L'informazione viene attivata attraverso:
la lettura attenta del documento" Prontuario informazioni sicurezza per i Collaboratori Scolastici"
la distribuzione del D.V.R. aggiornato con informazioni relative alle lavoratrici madri, sui rischi derivanti da trasporto e sollevamento pesi, sui rischi derivanti da esecuzione di lavori pericolosi e faticosi, sui rischi derivanti dall’esecuzione di lavori insalubri,pericolosi e faticosi;
l'iniziative per sensibilizzare i lavoratori alla prevenzione dei rischi e alla collaborazione attiva e responsabile;
l' informazione sul divieto di fumo.
L’attività di formazione e informazione è a carico del datore di lavoro e nulla è dovuto da parte dei lavoratori e deve avvenire durante l’orario di lavoro. Eventuali impegni per ore superiori all’orario di servizio comportano il diritto al recupero.
Il Dirigente scolastico curerà anche che al RLS sia consentita la frequenza tempestiva del corso di istruzione obbligatorio.
Art. 12
Servizio di prevenzione e protezione dei rischi, individuazione dei componenti ed attribuzioni dei compiti
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi sarà istituito con le seguenti
caratteristiche:
presenza di un insegnante referente per ogni plesso;
presenza di almeno un collaboratore scolastico per ogni plesso;
nomina di un responsabile con incarico professionale esterno.
Il servizio sarà ridefinito ogni anno prima della scadenza.
Entro il 15 ottobre di ogni anno il Dirigente scolastico predispone, d’intesa con il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, il servizio e nomina gli addetti al servizio protezione e prevenzione, designa il responsabile del servizio di protezione, dandone immediata comunicazione al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Tramite circolare interna saranno diffusi l'organigramma e il funzionigramma dei membri del Servizio di Prevenzione e Protezione.
I membri del servizio avranno accesso alla documentazione relativa alla sicurezza.
Sarà prevista la presenza del referente e del rappresentante dei lavoratori per ogni sopralluogo effettuato dal Responsabile del Servizio.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione collabora con il Dirigente scolastico: 1) conducendo e sovraintendendo tutte le attività di valutazione dei rischi;
2) procedendo nell'aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi, dei piani di emergenza e di evacuazione;
3) predisponendo l'apposito piano di formazione del personale;
4) ideando ed attuando le misure di prevenzione e protezione per le attività dell'istituto scolastico;
5) curando i rapporti con l'amministrazione competente, l'A.S.L. e le ditte.
Art. 13
Doveri e diritti dei lavoratori
I lavoratori ed i soggetti ad essi equiparati devono:
Osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della protezione propria ed altrui, individuale e collettiva, utilizzando correttamente macchine, impianti, attrezzi, dispositivi di sicurezza e mezzi di protezione;
Segnalare immediatamente al D.S. le deficienze dei mezzi di protezione e le eventuali condizioni di pericolo, dandone immediata notizia anche al RLS;
Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o compiere operazioni o manovre non di loro competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri;
Collaborare all’adempimento degli obblighi e delle disposizioni necessarie alla tutela della sicurezza.
Frequentare i corsi di formazione e di addestramento inerenti la sicurezza;
Accettare la nomina nella squadra antincendio, evacuazione, pronto soccorso ed emergenza.
Di contro, essi hanno diritto a:
Essere informati in modo generale e specifico;
Essere sottoposti a formazione e informazione adeguata a garantire un’effettiva preparazione in riferimento non solo alle norme generali, ma al singolo posto di lavoro e alle singola mansioni. La formazione va ripetuta periodicamente anche in relazione ad eventuali mutamenti della situazione di rischio;
Essere consultati e partecipare, attraverso il RLS, a tutti i momenti fondamentali di elaborazione e messa a punto delle strategie prevenzionali;
All’interruzione unilaterale delle attività, in presenza di pericolo grave, immediato ed inevitabile;
All’adozione libera di misure di emergenza, in presenza di pericolo grave, immediato ed inevitabile.
Art. 14
Compensi
La partecipazione all’organizzazione ed al coordinamento delle prove di evacuazione, la nomina nel Servizio di Prevenzione e Protezione ed ogni altra attività di ausilio alla sicurezza costituendo un diritto-dovere del singolo lavoratore non comporta il diritto ad una retribuzione a carico del fondo dell’istituzione scolastica. E’ compito del Dirigente scolastico, di concerto con il RSPP, tendere ad attribuire a ciascun lavoratore compiti in modo da assicurare che le attività fondamentali siano certamente esplicate superando eventuali assenze e curare la rotazione dei compiti negli anni sia per assicurare un’equa distribuzione sia per garantire una diffusione delle competenze in tutto il personale.
Art. 15
Esercitazioni e prove di evacuazione
In ogni anno scolastico sono svolte almeno due esercitazioni per il personale addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.
In ogni anno scolastico sono svolte almeno due prove di evacuazione totale dell’istituto, di cui una senza alcun preavviso. Entro il 30 ottobre di ogni anno sarà effettuata attività di formazione ed informazione per tutto il personale di nuovo impiego e per gli alunni delle prime classi.
Art. 16
Designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sarà individuato dalla RSU tra i suoi membri ed il nominativo verrà comunicato al Dirigente scolastico ed a tutti i lavoratori in servizio. Qualora non possa essere individuato tra i suoi membri, la RSU designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola.
Art. 17
Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Le attribuzione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono disciplinate dall’art. 47 del D.lgs.81/2008. In particolare, ad esso è riconosciuto il diritto di:
accedere ai luoghi di lavoro;
ricevere informazioni e documentazioni riguardo la valutazione dei rischi;
ricevere una formazione specifica.
Inoltre, è consultato preventivamente in ordine:
alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero nell'unità produttiva;
alla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori e del medico competente; o all'organizzazione della formazione.
Egli riceve informazioni e le relative documentazioni:
provenienti dagli organi di vigilanza;
sulle caratteristiche dei prodotti e delle lavorazioni;
sugli infortuni e le malattie professionali.
Ha la possibilità di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione di misure idonee a tutelare la salute dei lavoratori e segnalare i rischi individuati nel corso della sua attività.
Ha, inoltre, il diritto di formulare osservazioni in occasione di verifiche compiute dagli organi di vigilanza e di ricorrere ad essi in caso di inidoneità dei provvedimenti preventivi adottati dal datore di lavoro.
Lo stesso, infine, partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi e può fare proposte riguardo l'attività prevenzionale.
Per l’espletamento delle proprie attribuzioni i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi orari retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
Art. 18
Gli Addetti al Primo Soccorso e al Servizio Antincendio (Squadre di Emergenza)
Gli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio sono nominati dal Dirigente scolastico, che deve individuare tali figure tra il personale in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del RLS.
Sono incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e lotta antincendio, di evacuazione nel caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio di primo soccorso e, comunque, della gestione dell'emergenza.
I Lavoratori e i preposti (artt. 19 e 20 del D.L. 81/2008) devono segnalare carenze e possibili fonti di pericolo di cui vengono a conoscenza. La segnalazione va fatta per iscritto al Dirigente scolastico, che è tenuto a protocollarla.
Hanno l'obbligo di partecipare alle esercitazioni; hanno il diritto di essere forniti gratuitamente di materiale utile per la sicurezza (mascherine, guanti...).
Hanno il diritto e il dovere di partecipare, con particolare riferimento al personale di nuova assunzione e con riferimento al posto di lavoro ed alla mansione svolta da ciascuno, a corsi di formazione sulla prevenzione e tutela della salute, durante l'espletamento della propria attività lavorativa, della durata non inferiore alle 8 ore annue pro-capite.
La formazione dovrà riguardare tutti i lavoratori dell'Istituto. Qualora non dovesse risultare possibile la contemporanea partecipazione di tutti i lavoratori in orario di servizio, si procederà ad una formazione scaglionata e/o volontaria.
Letto e sottoscritto in data _________________
Il Dirigente Scolastico ______________________
Le RSU e le XX.XX ________________________