SENATO 8A COMMISSIONE ATTO DEL GOVERNO N. 19 (CODICE CONTRATTI PUBBLICI) CONTRIBUTO SCRITTO INVITALIA
SENATO 8A COMMISSIONE ATTO DEL GOVERNO N. 19 (CODICE CONTRATTI PUBBLICI) CONTRIBUTO SCRITTO INVITALIA
Si ringrazia per la richiesta di contributo che potrà essere pubblicato a discrezione della Commissione.
Invitalia è Agenzia nazionale, organismo di diritto pubblico iscritto nell’elenco ANAC come soggetto in house alle amministrazioni centrali e iscritta di diritto nell’elenco delle Stazioni Appaltanti e Centrali di Committenza qualificate, di cui all’articolo 38 del vigente Codice dei Contratti Pubblici.
Di seguito, alcune proposte di integrazione o di modifica alle norme contenute nello Schema, frutto dell’esperienza maturata da Invitalia nell’esercizio delle funzioni di Centrale di Committenza e nell’ambito delle attività di supporto tecnico-operativo, rese ai sensi dell’articolo 10 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici finanziati dal PNRR.
Tali proposte tengono conto anche delle numerose collaborazioni avviate negli ultimi mesi con le amministrazioni centrali e locali interessate, con i Commissari di Governo, con ANCI, con i rappresentanti nazionali degli ordini e delle associazioni di categoria degli operatori economici e con ANAC per l’avvio delle procedure di affidamento.
Di seguito la tabella contenente le proposte di integrazione e/o modifica ad alcune delle disposizioni dello “Schema definitivo di Codice dei contratti pubblici” in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”.
La tabella riporta, nella colonna di sinistra il testo della norma e nella colonna di destra il testo modificato od integrato come proposto da Xxxxxxxxx. Ogni proposta è corredata dalla relativa motivazione.
LIBRO I - DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA PROGETTAZIONE PARTE I – DEI PRINCIPI | |
TITOLO I – DEI PRINCIPI GENERALI | |
Principio della fiducia (articolo 2 dello Schema) | |
1. L’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici. | 1. L’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici. |
2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle | 2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e |
valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato. | alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato. |
3. Nell’ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l’omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell’attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell’agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. | 3. Nell’ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l’omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell’attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell’agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali |
4. Per promuovere la fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all’articolo 15, comma 7. | 4. Per promuovere la fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all’articolo 15, comma 7. |
Motivazione | |
La norma prevede che non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti, senza tuttavia specificare come debba intendersi tale prevalenza, soprattutto in caso di revirement giurisprudenziali. Sarebbe opportuno, pertanto, procedere a tale specificazione o, in alternativa eliminare il concetto della prevalenza. | |
Principi di buona fede e di tutela dell’affidamento (articolo 5 dello Schema) | |
1. Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento. | 1. Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento. |
2. Nell’ambito del procedimento di gara, anche prima dell’aggiudicazione, sussiste un affidamento dell’operatore economico sul legittimo esercizio | 2. Nell’ambito del procedimento di gara, anche prima dell’aggiudicazione, sussiste un affidamento dell’operatore economico sul legittimo esercizio del |
del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede. | potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede. |
3. In caso di aggiudicazione annullata su ricorso di terzi o in autotutela, l’affidamento non si considera incolpevole se l’illegittimità è agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti. Nei casi in cui non spetta l’aggiudicazione, il danno da lesione dell’affidamento è limitato ai pregiudizi economici effettivamente subiti e provati, derivanti dall’interferenza del comportamento scorretto sulle scelte contrattuali dell’operatore economico. | 3. In caso di aggiudicazione annullata su ricorso di terzi o in autotutela, l’affidamento non si considera incolpevole se l’illegittimità è agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti. |
4. Ai fini dell’azione di rivalsa della stazione appaltante o dell’ente concedente condannati al risarcimento del danno a favore del terzo pretermesso, resta ferma la concorrente responsabilità dell’operatore economico che ha conseguito l’aggiudicazione illegittima con un comportamento illecito. | 4. Ai fini dell’azione di rivalsa della stazione appaltante o dell’ente concedente condannati al risarcimento del danno a favore del terzo pretermesso, resta ferma la concorrente responsabilità dell’operatore economico che ha conseguito l’aggiudicazione illegittima con un comportamento illecito. |
Motivazione | |
Sempre con riferimento alla Parte I, Titolo I, la norma di cui all’articolo 5 pare introdurre un profilo di criticità, laddove l’affidamento dell’operatore economico viene ora tutelato anche nelle fasi precedenti all'aggiudicazione. Sarebbe pertanto opportuno chiarire che la tutela di cui alla norma in esame è in favore, non di tutti i concorrenti, bensì del solo operatore economico pretermesso, potenziale aggiudicatario nella proposta di aggiudicazione. Si coglie altresì l’occasione per evidenziare che la norma potrebbe non sortire l’effetto di disincentivare la condotta di quegli operatori economici che intendono ottenere l'aggiudicazione in modo spregiudicato (ben oltre la carenza della diligenza professionale di cui al comma 3). Al contrario, l’applicazione della norma potrebbe comportare un aumento del contenzioso. Difatti, da un lato, sembra arduo poter individuare un profilo di colpa in capo all’operatore economico che abbia conseguito l'aggiudicazione in modo illegittimo, secondo i criteri di cui al citato comma 3; dall’altro, la stazione appaltante dovrebbe promuovere l'azione di rivalsa di cui al successivo comma 4 valutando e dando prova che la condotta del medesimo soggetto abbia violato i doveri di buona fede e correttezza, come altresì previsto anche dall’articolo 209, comma 4, dello Schema. | |
Principio di auto-organizzazione amministrativa (articolo 7 dello Schema) |
1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l’esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l’auto- | 1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l’esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l’auto- |
produzione, l’esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell’Unione. | produzione, l’esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell’Unione. |
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato. | 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato. 3. Il precedente comma non trova applicazione in caso di ricorso a una centrale di committenza qualificata ai sensi dell’articolo 62. 4. Per sostenere la definizione e l’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici ed accelerare l’attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dai cicli di programmazione nazionale e dell’Unione europea, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico- operativo di società in house qualificate di diritto ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del Codice. L’attività di supporto tecnico-operativo può essere prestata per l’intero ciclo dell’investimento pubblico e copre le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi, comprendendo azioni di rafforzamento della capacità amministrativa. |
3. L’affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo attuativo della delega di cui all’articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118. | 35. L’affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo attuativo della delega di cui all’articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118. |
4. La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di | 46. La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di |
applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione. | applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione. |
Motivazione |
Il comma 2 dell’articolo 7 dello Schema rubricato “Principio di auto-organizzazione amministrativa”, dispone che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture. La proposta di inserire il comma 3 ha l’obiettivo di chiarire, in piena coerenza con la disciplina comunitaria, che le attività rese da una centrale di committenza non sono rese in regime di libero mercato, come si evince chiaramente dal considerando 70 e dall’articolo 37, ultimo comma, della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici: il rapporto della stazione appaltante con una centrale di committenza configura un rapporto d’appalto sottratto all’applicazione del Codice e della Direttiva Appalti, anche nella sua fase di aggiudicazione. La proposta di aggiungere un comma 3 dell’articolo in esame è, pertanto, volta a chiarire che, qualora una stazione appaltante faccia ricorso ad una società in house per attività di centralizzazione delle committenze (di cui al successivo articolo 62 del nuovo Codice), la natura della prestazione è sottratta quanto meno alla cd. valutazione di congruità. Questa proposta consente di sostenere ed accelerare il ricorso alle centrali di committenza quali centri di competenza qualificati per fornire tutto il supporto necessario, anche mediante servizi di committenza ausiliaria, resi da soggetto qualificato, per le procedure di affidamento. La successiva proposta di aggiungere un ulteriore comma 4 alla norma in esame mira a fare tesoro di quanto sperimentato dal Governo in ambito PNRR, che, con l’articolo 10 del D.L. n. 77/2021, ha previsto che le Amministrazioni possano ricorrere al supporto tecnico operativo di società in house qualificate ai sensi dell’articolo 38 del vigente CCP. |
Il PNRR è stato il primo esempio di impiego su larga scala di una Centrale di Committenza per accelerare l’avvio delle opere pubbliche. Invitalia è stata attivata, dal MEF-RGS Servizio Centrale PNRR e dalle amministrazioni centrali titolari, in collaborazione con ANCI, per l’avvio di procedure di affidamento che consentissero ai soggetti attuatori di rispettare le Milestones del programma. Le soluzioni offerte da Invitalia per l’attuazione del PNRR potrebbero supportare efficacemente anche l’attuazione degli interventi della programmazione nazionale e comunitaria e il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di accelerazione e qualificazione della spesa. |
TITOLO II – L’AMBITO DI APPLICAZIONE, IL RESPONSABILE UNICO E LE FASI DELL’AFFIDAMENTO |
Fasi delle procedure di affidamento (articolo 17 dello Schema) |
1. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. | 1. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. |
2. In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. | 2. In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico- professionale. |
3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell’allegato I.3. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.3 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. | 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell’allegato I.3. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.3 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice |
4. Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per 180 giorni dalla scadenza del | 3. Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua |
termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l’ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine. | presentazione. La stazione appaltante e l’ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine. |
5. L’organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace. | 4. L’organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dispone l’aggiudicazione. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. |
6. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto. | 5. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto. |
7. Una volta disposta l’aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall’articolo 18. | 6. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti in capo all’offerente, primo in graduatoria, è sempre autorizzata, nei casi di cui al successivo comma 9, la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, la stazione appaltante, se a seguito della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati dall’offerente, procede alla revoca dell’aggiudicazione. 7. Una volta divenuta efficace l’aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall’articolo 18. |
8. Fermo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 50 l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d’urgenza di cui al comma 9. | 8. Fermo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 50 l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d’urgenza di cui al comma 9. |
9. L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea. | 9. L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea. |
10. La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell’aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della | 10. La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell’aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione |
stazione appaltante, da esercitarsi da parte del dirigente competente. | appaltante, da esercitarsi da parte del dirigente competente. |
Motivazione |
La proposta di eliminazione del comma 3 ha l’obiettivo di esonerare il RUP da eventuali profili di responsabilità connessi al mancato rispetto alle tempistiche previste per la conclusione delle procedure di selezione. Al riguardo, si sottolinea che eventuali ritardi nella procedura di gara potrebbero derivare da fattori esterni, indipendenti dalla condotta del RUP. Si consideri, a titolo esemplificativo, l’iter procedimentale complesso derivante dalle verifiche di moralità in ragione anche della fase sperimentale in cui si trova il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico. Xxxxx restando quanto sopra rappresentato, qualora si decidesse di mantenere il comma 3, si segnala la necessità di chiarire se la fase di verifica dei requisiti di partecipazione e di qualificazione sia ricompresa nell’ambito dei termini massimi di conclusione delle procedure di appalto indicati nell’allegato I.3. La proposta di integrazione al comma 4 della norma in esame, mira a considerare la preminente esigenza di accelerare i procedimenti, che non dovrebbero risentire, per quanto possibile, dei tempi impiegati per la conclusione delle verifiche e ad assicurare il coordinamento con il successivo articolo 18, comma 2. Invero, con riferimento alla Parte I, Titolo II, articolo 17, comma 5, l'atto di affidamento risulta adottato solo dopo la verifica dei requisiti dell’operatore economico risultato primo in graduatoria, per cui il provvedimento di aggiudicazione è direttamente efficace. Diventa estremamente importante, allora, la fissazione, da parte del Legislatore, dei termini indicati nell’allegato I.3, poiché il rischio di incorrere nel silenzio-inadempimento, per il perdurare delle attività di verifica dei requisiti dell’aggiudicatario, sono elevati. Tale rischio dipenderà anche dall’efficacia del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico di cui all’articolo 24 e dell’Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti di cui all’articolo 31 dello Schema, fermo restando che risulterà comunque necessario da parte delle stazioni appaltanti impiegare del tempo per integrare/aggiornare la documentazione ivi presente ai fini di una corretta valutazione dei requisiti dell'operatore da verificare. Inoltre, ai sensi del comma 7 dell’articolo 17, si prevede la facoltà di avviare l'esecuzione del contratto prima della sua sottoscrizione solo a seguito dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione (che, come detto, è direttamente efficace); pertanto, non sarebbe possibile avviare l'esecuzione in via d’urgenza anticipata, nelle more della conclusione delle verifiche dei requisiti, come oggi consentito dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120. La proposta in parola mira quindi a prevedere che l’esecuzione anticipata del contratto sia non solo correttamente ancorata alle ragioni d’urgenza (articolo 17, commi 8 e 9, dello Schema), ma sia ammissibile anche nelle more della verifica del possesso dei requisiti in capo al migliore offerente (come previsto dall’articolo 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020). L’articolo 17, così modificato, ammetterebbe l’esecuzione anticipata del contratto nelle more delle verifiche, con un impatto acceleratorio sull’andamento delle procedure. |
Il contratto e la sua stipulazione (articolo 18 dello Schema)
1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto. | 1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto. |
2. Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 17, comma 5 e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi 60 giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione: a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall’articolo 55, comma 2; b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell’invito a offrire; c) nell’ipotesi di differimento concordato con l’aggiudicatario e motivato in base all’interesse della stazione appaltante o dell’ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto. | 2. Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 17, comma 5 e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi 60 giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione: a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall’articolo 55, comma 2; b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell’invito a offrire. Se la stipula del contratto non avviene nel predetto diverso termine per motivo imputabile all’aggiudicatario, la stazione appaltante potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione ed all’incameramento della cauzione, aggiudicando il contratto al concorrente che segue nella graduatoria; c) nell’ipotesi di differimento concordato con l’aggiudicatario e motivato in base all’interesse della stazione appaltante o dell’ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto. |
[I COMMI SEGUENTI NON SONO RIPORTATI] | [I COMMI SEGUENTI NON SONO RIPORTATI] |
Motivazione |
Nel caso in cui il bando o l’invito ad offrire prevedesse un termine per la stipulazione del contratto più breve rispetto ai 60 giorni ordinari, sarebbe utile prevedere che se la stipulazione del contratto non |
avvenga nel termine fissato dalla stazione appaltante, per motivo imputabile all’aggiudicatario, la stazione appaltante possa procedere alla revoca dell’aggiudicazione ed all’incameramento della cauzione, aggiudicando il contratto al concorrente che segue nella graduatoria.
In altre parole, sarebbe utile determinare la perentorietà del termine, decorrente dalla data di comunicazione all’aggiudicatario di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione stessa, entro il quale l’aggiudicatario sia tenuto a produrre alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipulazione del contratto d’appalto, come prevista dallo schema di contratto posto a base di gara, pena la revoca dell’aggiudicazione, previa diffida ad adempiere intimata dalla stazione appaltante.
PARTE II – DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI
Norme procedimentali e processuali in tema di accesso (articolo 36 dello Schema)
[I COMMI PRECEDENTI NON SONO RIPORTATI]
9. Il termine di impugnazione dell’aggiudicazione e dell’ammissione e valutazione delle offerte diverse da quella aggiudicataria decorre comunque dalla comunicazione di cui all’articolo 90.
[I COMMI PRECEDENTI NON SONO RIPORTATI]
9. Il termine di impugnazione dell’aggiudicazione e dell’ammissione e della valutazione delle offerte diverse da quella aggiudicataria decorre comunque dalla comunicazione di cui all’articolo 90.
Motivazione
Con riferimento al comma 9 dell’articolo in esame, si rappresenta che il richiamo all’ammissione costituisce una imprecisione terminologica che potrebbe generare delle criticità, in quanto alla luce della normativa vigente, nonché dello schema di codice in commento, nell’ambito delle procedure di gara non sussiste l’obbligo di adottare un provvedimento espresso di ammissione dei concorrenti.
A tal riguardo, si ricorda che il rito super-accelerato in materia d’appalti pubblici, disciplinato al
comma 2-bis dell’articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, introdotto dall’articolo 204 del
D. Lgs. n. 50/2016, che prevedeva l’onere di immediata impugnazione di tutte le ammissioni alle gare d’appalto, è stato abrogato dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 19 (c.d. “Sblocca Cantieri”). Il richiamo all’ammissione dei concorrenti, quindi, non ha più ragion d’essere.
Si suggerisce, pertanto, di espungere dal testo qualsiasi riferimento alla natura provvedimentale
dell’ammissione dei concorrenti.
PARTE III – DELLA PROGRAMMAZIONE
Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi (articolo 37 dello Schema)
1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: 1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:
a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili; b) approvano l’elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile. 2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a 150.000 euro. I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell’elenco triennale dopo l’approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell’elenco annuale dopo l’approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell’elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. | a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili; b) approvano l’elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile. 2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a 150.000 euro. I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell’elenco triennale dopo l’approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell’elenco annuale dopo l’approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria pari o superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell’elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. |
[I COMMI SEGUENTI NON SONO RIPORTATI] | [I COMMI SEGUENTI NON SONO RIPORTATI] |
Motivazione |
Con riferimento al comma 2 dell’articolo in esame, al fine di evitare problematiche applicative derivanti da una non corretta formulazione terminologica, si suggerisce di allineare nel senso sopra indicato i riferimenti alle soglie. |
Localizzazione e approvazione del progetto delle opere (articolo 38 dello Schema)
1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni è effettuata in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. La | 1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni è effettuata in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. La procedura di cui |
procedura di cui al presente articolo si applica anche alle opere di interesse pubblico, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se concernenti la concessione e la gestione di opere pubbliche, oppure la concessione di servizi pubblici con opere da realizzare da parte del concessionario. 2. La procedura di cui al presente articolo non si applica se è stata già accertata la conformità del progetto di fattibilità tecnica ed economica alla pianificazione urbanistica e alla regolamentazione edilizia: a) per le opere pubbliche di interesse statale, escluse quelle destinate alla difesa militare, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti territoriali interessati; b) per le opere pubbliche di interesse locale, dal comune, oppure dalla regione o dalla provincia autonoma interessata in caso di opere interessanti il territorio di almeno due comuni. 3. La stazione appaltante o l’ente concedente convoca, ai fini dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell’opera, una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall’opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. | al presente articolo si applica anche alle opere di interesse pubblico, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se concernenti la concessione e la gestione di opere pubbliche, oppure la concessione di servizi pubblici con opere da realizzare da parte del concessionario. 2. La procedura di cui al presente articolo non si applica se è stata già accertata, su iniziativa della Stazione Appaltante, la conformità del progetto di fattibilità tecnica ed economica alla pianificazione urbanistica e alla regolamentazione edilizia: a) per le opere pubbliche di interesse statale, escluse quelle destinate alla difesa militare, dal Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, sentiti gli enti territoriali interessati; b) per le opere pubbliche di interesse locale, dal comune, oppure dalla regione o dalla provincia autonoma interessata in caso di opere interessanti il territorio di almeno due comuni. 3. L’amministrazione procedente n. 241, a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall’opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. |
[I COMMI SEGUENTI NON SONO RIPORTATI] | [I COMMI SEGUENTI NON SONO RIPORTATI] |
Motivazione |
Con riferimento all’articolo in esame, si segnala la necessità di definire con maggiore chiarezza i rapporti con il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383. Si precisa che il comma 2 è stato modificato in conformità a quanto previsto dall’articolo 2 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, ai sensi del quale “Per le opere pubbliche di cui all'articolo 1 del presente regolamento, l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato di intesa con la regione interessata, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente”. Con riferimento al comma 3 dell’articolo in esame, la modifica proposta si pone l’obiettivo di rendere coerente il testo con la vigente normativa in materia. L’allineamento terminologico risulta necessario, in quanto l’attuale riferimento alla “stazione appaltante” o all’”ente concedente” potrebbe comportare in |
capo a questi ultimi ulteriori oneri amministrativi afferenti all’ indizione e gestione delle Conferenze di Servizi, di cui, a rigore, dovrebbero farsi carico le competenti pubbliche amministrazioni. |
PARTE IV – DELLA PROGETTAZIONE |
Livelli e contenuti della progettazione (articolo 41 dello Schema) |
1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa è volta ad assicurare:
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;
c) la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;
d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;
e) l’efficientamento energetico e la minimizzazione dell’impiego di risorse materiali non rinnovabili nell’intero ciclo di vita delle opere;
f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell’intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;
g) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43;
h) l’accessibilità e l’adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.
2. L’allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.7 è abrogato a decorrere dalla
data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
3. L’allegato I.7 stabilisce altresì le prescrizioni per la redazione del documento di indirizzo della progettazione da parte del RUP della stazione appaltante o dell’ente concedente. L’allegato indica anche i requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nel progetto di fattibilità tecnico-economica. In caso di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione contiene anche il capitolato informativo.
[I COMMI SEGUENTI NON SONO RIPORTATI]
Motivazione |
Con riferimento ai commi 2 e 3 dell’articolo in esame, si rappresenta la necessità di chiarire i seguenti punti aperti. In primo luogo, occorre modificare la norma esplicitando se il quadro delle necessità costituisca un documento dotato di una sua autonomia. In secondo luogo, occorre individuare il soggetto responsabile della redazione del quadro delle necessità. A tal fine si rende necessario coordinare il comma 2 con il comma 3. Infine, occorre stabilire all’interno di quale atto della programmazione confluirà il quadro delle necessità. Verifica della progettazione (articolo 42 dello Schema) 1. Nei contratti relativi ai lavori la stazione 1. Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l’ente concedente verificano la appaltante e l’ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel nel documento d’indirizzo e la sua conformità alla documento d’indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l’appalto. In caso di specifico livello previsto per la procedura di affidamento congiunto di progettazione ed affidamento dell’avvio della procedura di affidamento e la è completata prima dell’avvio della procedura di |
verifica del progetto esecutivo redatto dall’aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori. | affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall’aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori. Per l’espletamento della suddetta attività, la stazione appaltante e l’ente concedente potranno avvalersi anche delle strutture tecniche di altre stazioni appaltanti o di centrali di committenza qualificate dotate di un sistema interno di controllo della qualità. |
2. Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista. L’attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo. 3. La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell’avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all’ufficio del genio civile. I progetti, corredati dalla attestazione dell’avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l’Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile. 4. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del relativo procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara. 5. L’allegato I.7 indica i contenuti e le modalità delle attività di verifica, nonché i soggetti che vi provvedono. Gli oneri conseguenti all’accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. | 2. Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista. L’attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo. 3. La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell’avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all’ufficio del genio civile. I progetti, corredati dalla attestazione dell’avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l’Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile. 4. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del relativo procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara. 5. L’allegato I.7 indica i contenuti e le modalità delle attività di verifica, nonché i soggetti che vi provvedono. Gli oneri conseguenti all’accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. |
Motivazione |
Con riferimento al comma 1 dell’articolo in parola, sarebbe opportuno che la verifica progettuale fosse effettuata sul progetto da porre a base di gara e non sui livelli di progettazione intermedia. Sarebbe utile esplicitare che, ai fini della verifica, la stazione appaltante può avvalersi anche delle strutture tecniche di altre stazioni appaltanti o di centrali di committenza qualificate dotate di un sistema interno di controllo della qualità. |
Concorsi di progettazione (articolo 46 dello Schema) |
1. Ai concorsi di progettazione si applica la disciplina del capo II della direttiva 2014/24/UE e, per i settori speciali, la disciplina del capo II della direttiva 2014/25/UE. 2. Il concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici si svolge di regola in una sola fase e ha ad oggetto progetti o piani con livello di approfondimento corrispondente al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Con adeguata motivazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono bandire un concorso in due fasi. Nella prima fase sono selezionate le proposte ideative. Nella seconda fase è elaborato un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle proposte selezionate. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione. 3. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Il bando del concorso può prevedere che il progetto esecutivo sia affidato con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando o, nei settori speciali, senza indizione di gara al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando. In tali casi, nel computo della soglia di rilevanza europea, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato con la procedura di cui al comma 2. | 1. Ai concorsi di progettazione si applica la disciplina del capo II della Direttiva 2014/24/UE e, per i settori speciali, la disciplina del capo II della Direttiva 2014/25/UE. 2. Il concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici si svolge di regola in una sola fase e ha ad oggetto, sulla base del quadro esigenziale e del documento di indirizzo della progettazione redatti dalla stazione appaltante, progetti o piani con livello di approfondimento corrispondente al 3. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquistano la proprietà del rilevanza europea, è calcolato il valore complessivo |
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio. A tali concorsi possono partecipare, oltre ai soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti all’ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante o dell’ente concedente che bandisce il concorso. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante o ente concedente, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, e possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione, a cui possono partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato con la procedura di cui al comma 2.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio. A tali concorsi possono partecipare, oltre ai soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti all’ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante o dell’ente concedente che bandisce il concorso. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante o ente concedente, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, e possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione, a cui possono partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi economico finanziario per la sua costruzione e gestione.
Motivazione
Con riferimento all’articolo in esame, si rappresenta che richiedere ai concorrenti ai fini della partecipazione la predisposizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, con i contenuti indicati nell’Allegato I.7, costituisce un onere eccessivamente gravoso in capo agli operatori economici, che potrebbe disincentivare gli stessi dalla partecipazione alle procedure di gara, generando conseguentemente un impatto negativo sul mercato.
Si suggerisce, pertanto, di eliminare il riferimento al progetto di fattibilità tecnica ed economica e di sostituirlo con un livello di approfondimento progettuale immediatamente inferiore, che, a titolo esemplificativo, con riferimento agli appalti sopra soglia per i quali ne è obbligatoria la predisposizione, potrebbe essere il documento di fattibilità delle alternative progettuali.
LIBRO II – DELL’APPALTO |
PARTE II – DEGLI ISTITUTI E DELLE CLAUSOLE COMUNI |
Accordi quadro (articolo 59 dello Schema) |
1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all’oggetto dell’accordo quadro. L’accordo quadro indica il valore stimato dell’intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell’ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all’accordo quadro non è ammissibile ove l’appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo. 2. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente articolo, applicabili tra le stazioni appaltanti, individuate nell'indizione della procedura per la conclusione dell’accordo quadro, e gli operatori economici selezionati in esito alla stessa. Non possono in sede di appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro. 3. Quando l’accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. La stazione appaltante può consultare per iscritto l'operatore economico chiedendogli di completare la sua offerta, se necessario. 4. L'accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità: a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, quando l'accordo quadro contenga tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive, stabilite nei documenti di gara | 1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all’oggetto dell’accordo quadro. L’accordo quadro indica il valore stimato dell’intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell’ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all’accordo quadro non è ammissibile ove l’appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo. 2. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente articolo, applicabili tra le stazioni appaltanti, individuate nell'indizione della procedura per la conclusione dell’accordo quadro, e gli operatori economici selezionati in esito alla stessa. Non possono in sede di appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro. 3. Quando l’accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. La stazione appaltante può consultare per iscritto l'operatore economico chiedendogli di completare la sua offerta, se necessario. 4. L'accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità: a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, quando l'accordo quadro contenga tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive, stabilite nei documenti di gara |
dell’accordo quadro, per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo effettuerà la prestazione; l'individuazione dell'operatore economico che effettuerà la prestazione avviene con decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione; b) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture; c) sussistendo le condizioni di cui alla lettera a), in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto ivi previsto e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto previsto dalla lettera b), se questa possibilità è stata stabilita dalla stazione appaltante nei documenti di gara per l'accordo quadro. La scelta tra le due procedure avviene in base a criteri oggettivi che sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e che stabiliscono anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le possibilità previste alla presente lettera si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione sono definiti nell’accordo quadro, indipendentemente dal fatto che siano stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione per altri lotti. 5. Gli eventuali confronti competitivi di cui al comma 4 si basano sulle stesse condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente procedura: a) per ogni appalto da aggiudicare la stazione appaltante consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto; b) la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto della | dell’accordo quadro, per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo effettuerà la prestazione; l'individuazione dell'operatore economico che effettuerà la prestazione avviene con decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione; b) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture; c) sussistendo le condizioni di cui alla lettera a), in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto ivi previsto e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto previsto dalla lettera b), se questa possibilità è stata stabilita dalla stazione appaltante nei documenti di gara per l'accordo quadro. La scelta tra le due procedure avviene in base a criteri oggettivi che sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e che stabiliscono anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le possibilità previste alla presente lettera si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione sono definiti nell’accordo quadro, indipendentemente dal fatto che siano stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione per altri lotti. 5. Gli eventuali confronti competitivi di cui al comma 4 basano sulle stesse condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente procedura: a) per ogni appalto da aggiudicare la stazione appaltante consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto; b) la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto della |
complessità dell'oggetto dell'appalto e del tempo necessario per la trasmissione delle offerte; c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non è reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione; d) la stazione appaltante aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo quadro. | complessità dell'oggetto dell'appalto e del tempo necessario per la trasmissione delle offerte; c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione; d) la stazione appaltante aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo quadro. 6. Al fine di accelerare l’avvio degli investimenti pubblici, promuovendo il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l’affidamento dei contratti pubblici, le centrali di committenza qualificate di diritto ai sensi dell’articolo 63, comma 4, promuovono la definizione e la stipulazione di appositi accordi quadro disciplinati dal presente articolo, per l’affidamento dei servizi tecnici e dei lavori, ai quali le stazioni appaltanti possono ricorrere per l’aggiudicazione dei propri appalti. |
Motivazione |
Le procedure per la conclusione di accordi quadro sono procedure centralizzate e flessibili che consentano di avviare immediatamente e contestualmente – subito dopo la fase del finanziamento – la realizzazione di numerosi investimenti pubblici (cfr. Direttiva Appalti 2014). Se tempestivamente attivate, tali procedure possono: ▪ accelerare gli investimenti e sostenere gli obiettivi di monitoraggio della spesa pubblica; ▪ contribuire a qualificare il mercato rendendo sempre più trasparenti e controllate le procedure di affidamento; ▪ incentivare gli operatori economici a qualificare le offerte e organizzare per tempo la fornitura di servizi e l’esecuzione dei lavori. Per la gestione delle procedure per accordi quadro sono richiesti un alto livello di specializzazione, la disponibilità di piattaforme e sistemi gestionali evoluti e competenze professionali idonee. Peraltro, per effetto della modifica introdotta dall’articolo 32 del D.L. n. 175/2022, l’articolo 10 del D.L. n. 77/2021, al comma 6-quater, prevede che, al fine di accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, mediante il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l'affidamento |
dei contratti pubblici, garantendo laddove necessario l'applicazione uniforme dei principi e delle priorità trasversali previsti dal PNRR ed agevolando al contempo le attività di monitoraggio e controllo degli interventi, d'intesa con le amministrazioni interessate, Invitalia S.p.A. promuove la definizione e la stipulazione di appositi accordi quadro, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori. L’auspicio è che il modello adottato per gli interventi PNRR/PNC, e recepito dall’articolo 10, comma 6-quater del D.L. 77/2010, possa essere recepito anche nell’ambito della riforma del Codice. |
PARTE III – DEI SOGGETTI |
TITOLO I – LE STAZIONI APPALTANTI |
Aggregazioni e centralizzazione delle committenze (articolo 62 dello Schema) |
1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. | 1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. |
2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell’articolo 63 e dell’allegato II.4. L’ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate. | 2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell’articolo 63 e dell’allegato II.4. L’ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate. |
3. L’allegato di cui al comma 2 indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione, ne assicura la gradualità nella fase transitoria e disciplina i requisiti premianti. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l’ANAC, previa intesa in sede di Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. | 3. L’allegato di cui al comma 2 indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione, ne assicura la gradualità nella fase transitoria e disciplina i requisiti premianti. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l’ANAC, previa intesa in sede di Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. |
4. L’allegato di cui al comma 2 può essere integrato con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la efficace attuazione del presente articolo, dell’articolo 63 e del relativo regime sanzionatorio, nonché per il coordinamento, in capo all’ANAC, dei soggetti aggregatori. | 4. L’allegato di cui al comma 2 può essere integrato con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la efficace attuazione del presente articolo, dell’articolo 63 e del relativo regime sanzionatorio, nonché per il coordinamento, in capo all’ANAC, dei soggetti aggregatori. |
5. Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo e al comma 8 dell’articolo 63, possono: a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo; b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata; c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11; d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14; e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate; f) procedere all’effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali. | 5. Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo e al comma 8 dell’articolo 63, possono: a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo; b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata; c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11; d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14; e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate; f) procedere all’effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali. |
6. Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell’articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo: a) procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata; b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell’allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate; c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di | 6. Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell’articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo: a) procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata; b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell’allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate; c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di |
negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente; d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali; e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l’esecuzione; f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c); g) qualora non siano qualificate per l’esecuzione, ricorrono a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante. | negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente; d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali; e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l’esecuzione; f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c); g) qualora non siano qualificate per l’esecuzione, ricorrono a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante. |
7. Le centrali di committenza sono indicate nell’elenco di cui all’articolo 63, comma 1. In relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse: a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate; b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate; c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l’aggiudicazione di propri appalti specifici; d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione. | 7. Le centrali di committenza sono indicate nell’elenco di cui all’articolo 63, comma 1. In relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse possono: a) b) c) d) |
8. L’allegato II.4 può essere integrato con una disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle centrali di committenza, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. | 8. L’allegato II.4 può essere integrato con una disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle centrali di committenza, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. |
9. Il ricorso alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto | 9. Il ricorso alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto |
2000, n. 267, o ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Xxxxx restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all’utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.a., le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall’ambito territoriale di collocazione della centrale di committenza qualificata. | 2000, n. 267, o ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante convenzione o altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Xxxxx restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all’utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.a., le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall’ambito territoriale di collocazione della centrale di committenza qualificata. Gli oneri per il ricorso a una centrale di committenza qualificata possono trovare copertura anche nell’ambito delle spese strumentali previste dal quadro economico dell’intervento. |
10. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata alla centrale di committenza, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di 10 giorni dalla sua ricezione. Se tre centrali di committenza qualificate hanno respinto la richiesta, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all’ANAC, che provvede entro 15 giorni all’assegnazione d’ufficio della richiesta a una centrale di committenza qualificata. | 10. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata alla centrale di committenza, si intende |
11. Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all’articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell’allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice. | 11. Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all’articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell’allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice. |
[I COMMI SEGUENTI NON SONO RIPORTATI] | [I COMMI SEGUENTI NON SONO RIPORTATI] |
Motivazione |
Con riferimento alla norma in esame, si propongono alcune modifiche tese a rendere la norma applicabile ad entrambi i modelli euro-unitari di “centrale di committenza”: il modello cd. “grossista” delle centrali di committenza che sono soggetti aggregatori e il modello cd. “intermediario” delle centrali di committenza che non sono soggetti aggregatori. In primo luogo, il comma 7 del presente articolo dispone che le centrali di committenza - progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate e non; - progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l’aggiudicazione di propri appalti specifici; - istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione, In linea con quanto previsto dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, la proposta mira ad evidenziare che: - la stipulazione del contratto di appalto non è necessariamente parte delle attività prestate da una centrale di committenza, soprattutto quando le stessa non svolge attività di aggregazione della domanda e degli acquisti; - nell’ipotesi di progettazione, aggiudicazione e stipulazione di accordi quadro - soprattutto nel caso in cui fosse accolta la proposta normativa di cui al precedente articolo 59, con cui si auspica sia riprodotta nel Codice la disposizione prevista dall’attuale comma 6-quater dell’articolo 10 del D.L. n. 77/2021 (conv. L. n. 108/2021) – le stazioni appaltanti possono “aderire” (ex post) ad accordi quadro solo se questi sono progettati e stipulati da soggetti aggregatori. Nel caso di accordi quadro stipulati da una centrale di committenza non soggetto aggregatore (cd. modello “intermediario”), le stazioni appaltanti possono ricorrere agli accordi quadro solo se hanno attivato (ex ante) la centrale di committenza a tale scopo. La proposta di modifica riferita al comma 9 del presente articolo è volta a dare maggiore evidenza all’inquadramento dato al rapporto tra stazione appaltante e centrale di committenza dalla Direttiva Appalti 2014/24/UE, allorquando tale rapporto è configurato come rapporto d’appalto, ossia sinallagmatico, diverso da quello sostanzialmente paritetico previsto dagli accordi ex articolo 15 della L. 241/1990 e dalle convenzioni tra enti locali di cui all’articolo 30 del TUEL. L’articolo 37, comma 4, della Direttiva Appalti, invero, cita: “Le amministrazioni aggiudicatrici, senza applicare le procedure di cui alla presente direttiva, possono aggiudicare a una centrale di committenza un appalto pubblico di servizi per la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze. Tali appalti pubblici di servizi possono altresì includere la fornitura di attività di committenza ausiliarie.” Inoltre la modifica proposta, di far sì che la stazione appaltante possa far valere gli oneri per il ricorso a una centrale di committenza qualificata sul quadro economico dell’intervento, nell’ambito delle spese strumentali, è volta a incentivare le stazioni appaltanti all’utilizzo delle centrali di committenza qualificate, in un’ottica di riduzione delle stazioni appaltanti stesse e di razionalizzazione delle attività di procurement. |
In merito al successivo comma 10 dell’articolo in esame, la norma che limita a 10 giorni (naturali e consecutivi) il tempo concesso ad una centrale di committenza per rigettare la domanda di svolgere una procedura di gara rivolta da una stazione appaltante non qualificata risulta, per esperienza, del tutto impraticabile e confliggente con una necessaria programmazione e pianificazione delle proprie attività, da parte di una centrale di committenza. Sarà pertanto necessario prevedere che, nel caso di mancato riscontro entro i giorni stabiliti, da parte della centrale di committenza, la richiesta della stazione appaltante non qualificata si avrà per non accolta.
PARTE V – DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE |
TITOLO IV – I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI |
Capo II – I requisiti di ordine generale |
Illecito professionale grave (articolo 98 dello Schema) |
1. L’illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall’operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 4, lettere g) ed h). | 1. L’illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall’operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 4, lettere g) ed h). |
2. L’esclusione di un operatore economico ai sensi dell’articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale; b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore; c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 7. | 2. L’esclusione di un operatore economico ai sensi dell’articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale; b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore; c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 7. |
3. Se la stazione appaltante opera nell’interesse di un altro soggetto, l’esclusione è disposta previa motivata determinazione di quest’ultimo. | 3. Se la stazione appaltante opera nell’interesse di un altro soggetto, l’esclusione è disposta previa motivata determinazione di quest’ultimo. |
4. L’illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: a) sanzione esecutiva irrogata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all’oggetto specifico dell’appalto; b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione; c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze | 43. L’illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: a) sanzione esecutiva irrogata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all’oggetto specifico dell’appalto; b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione; c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze |
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale; d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori; e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa; f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione; g) contestata commissione da parte dell’operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94; h) contestata o accertata commissione, da parte dell’operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 94 di taluno dei seguenti reati consumati: 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell’articolo 348 del codice penale; 2) (bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell’inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari, di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l’industria e il commercio, di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale; | nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale; d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori; e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa; f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione; g) contestata commissione da parte dell’operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94; h) contestata o accertata commissione, da parte dell’operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 94 di taluno dei seguenti reati consumati: 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell’articolo 348 del codice penale; 2) (bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell’inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l’industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale; |
4) i reati urbanistici di cui all’articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria; 5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; i) commissione, da parte dell’operatore economico, di condotte diverse da quelle di cui alle precedenti lettere, la cui gravità incida in modo evidente sull’affidabilità ed integrità del medesimo in misura tale da compromettere l’interesse pubblico. | 4) i reati urbanistici di cui all’articolo 44, comma 1 lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria; 5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; i) commissione, da parte dell’operatore economico, di condotte diverse da quelle di cui alle precedenti lettere, la cui gravità incida in modo evidente sull’affidabilità ed integrità del medesimo in misura tale da compromettere l’interesse pubblico. |
[I COMMI SEGUENTI NON SONO RIPORTATI] | [I COMMI SEGUENTI NON SONO RIPORTATI] |
Motivazione | |
Sarebbe opportuno eliminare il comma 3 della norma in esame, in quanto la relativa formulazione risulta pregiudicare le attività delle centrali di committenza nei casi in cui le stazioni appaltanti esprimessero una volontà divergente rispetto a quella delle centrali di committenza da loro incaricate, limitandone, di fatto, l'autonomia riconosciuta nella gestione delle procedure d’appalto. Tale eventuale divergenza avrebbe come ripercussione una dilazione dei tempi di aggiudicazione della procedura. | |
Capo III – Gli altri requisiti di partecipazione alla gara | |
Requisiti di ordine speciale (articolo 100 dello Schema) | |
1. Sono requisiti di ordine speciale: a) l’idoneità professionale; b) la capacità economica e finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali. | 1. Sono requisiti di ordine speciale: a) l’idoneità professionale; b) la capacità economica e finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali. |
2. Le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all’oggetto dell’appalto. | 2. Le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all’oggetto dell’appalto. |
3. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali per un’attività pertinente anche se non coincidente | 3. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali per un’attività pertinente anche se non coincidente |
con l’oggetto dell’appalto. All’operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato II.11. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari europei, ove nominato, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. | con l’oggetto dell’appalto. All’operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato II.11. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. |
4. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. L’attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse è disciplinato dall’allegato II.12. Le categorie di opere si distinguono in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto. In sede di prima applicazione del codice l’allegato II.12 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. | 4. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. L’attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse è disciplinato dall’allegato II.12. Le categorie di opere si distinguono in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto. In sede di prima applicazione del codice l’allegato II.12 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. Il regolamento provvederà anche ad un sistema generale di qualificazione dei servizi tecnici di ingegneria e di architettura. |
[I COMMI SEGUENTI NON SONO RIPORTATI] | [I COMMI SEGUENTI NON SONO RIPORTATI] |
Motivazione | |
La disposizione si introduce un sistema di qualificazione degli operatori economici per gli appalti di servizi e forniture. Tuttavia, non si chiarisce se tale sistema di qualificazione ricomprenda anche i servizi di ingegneria ed architettura, per cui già con riferimento al vigente CCP, questa centrale di committenza aveva proposto l'introduzione di un sistema di qualificazione analogo a quello previsto per i lavori. | |
TITOLO V – LA SELEZIONE DELLE OFFERTE | |
Criteri di aggiudicazione degli appalti (articolo 108 dello Schema) | |
1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall’allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita. | 1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall’allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita. |
2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e), dell’allegato I.1; b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro; c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo; | 2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e), dell’allegato I.1; b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro; c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo; |
d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione; e) gli affidamenti di appalto integrato. | d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione; e) gli affidamenti di appalto integrato. |
3. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera e), dell’allegato I.1. | 3. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera e), dell’allegato I.1. |
4. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. | 4. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. |
5. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 1, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi. | 5. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 1, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi. I lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, possono altresì essere aggiudicati, in base ai soli criteri qualitativi, alla migliore offerta tecnica; in tal caso, l’appalto sarà aggiudicato al prezzo offerto dall’operatore economico che avrà presentato la migliore offerta tecnica, senza che il prezzo offerto, quindi, sia soggetto a confronto competitivo con altre offerte. |
[I COMMI SEGUENTI NON SONO RIPORTATI] | [I COMMI SEGUENTI NON SONO RIPORTATI] |
Motivazione | |
Con riferimento al comma 5 dell’articolo in esame, sarebbe utile esplicitare la tipologia di appalti per i quali è meglio utilizzare un criterio meramente qualitativo, definendo meglio le modalità di applicazione del criterio anzidetto, che potrebbe essere non necessariamente connesso ad un prezzo/costo fisso. In breve, si potrebbe quindi prevedere che, per i lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché |
tecnologico, i documenti di gara possono prevedere che l’appalto sia aggiudicato, in base ai soli criteri qualitativi, alla migliore offerta tecnica. L’appalto sarà aggiudicato al prezzo offerto da chi avrà presentato la migliore offerta tecnica, senza che il prezzo offerto, quindi, sia soggetto a confronto competitivo con altre offerte.
Questa modalità di aggiudicazione condurrà le imprese a migliorare la qualità tecnica delle loro offerte, anche in termini di riduzione dei tempi di esecuzione, nell’uso dei materiali e nell’impiego delle tecnologie più innovative.