Contract
IL CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZI E-LEARNING
Avv. Xxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx (XX) xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx
DEFINIZIONE DEL CONTRATTO
DI FORNITURA DI SERVIZI E-LEARNING
Quando si parla di “contratto di fornitura di servizi e-learning” si fa riferimento a quel contratto con il quale un soggetto, chiamato generalmente “committente”, incarica un altro soggetto, denominato “prestatore”, di realizzare per suo conto un numero determinato di ore di formazione on line, ovvero la creazione e fornitura di learning objects che possono essere caricati su una comune piattaofrma e-learning per facilitare la tracciatura on line del comportamento dell’allievo.
NATURA DEL CONTRATTO
Il contratto di fornitura di servizi e-learning non è un contratto tipico disciplinato dalla legge, quindi occorre trovare nel nostro ordinamento giuridico un tipo di contratto dal quale ricavare la disciplina generale applicabile,
fatta sempre salva la autonomia delle parti
DUE TIPI CONTRATTUALI APPLICABILI
Contratto di prestazione d'opera professionale
Contratto di appalto
Entrambi prevedono astrattamente che un soggetto si obbliga a realizzare un bene o un servizio nei confronti di un altro soggetto, il quale è tenuto a corrispondere al primo un compenso per l'opera prestata
ELEMENTI DI DIFFERENZIAZIONE
1)STRUTTURA E DIMENSIONI DEL SOGGETTO CHE SI OBBLIGA A CREARE E REALIZZARE L'OPERA O A FORNIRE IL SERVIZIO
2)IMPORTANZA
QUANTITATIVI
DELL'OPERA
IN
TERMINI
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE
ART. 2222 del CODICE CIVILE
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza
vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV
A livello dimensionale il prestatore è una persona fisica, al più titolare di una ditta individuale, comunque rientrante nella categoria di piccolo imprenditore nella quale il codice civile comprende, per quanto qui interessa, “...coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”
CONTRATTO DI APPALTO
ART. 1655 DEL CODICE CIVILE
L'appalto è il contratto
con il quale una parte assume,
con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un
servizio, verso un corrispettivo in denaro
A livello dimensionale si parla di appalto quando il prestatore è un soggetto giuridico che si avvale di una struttura complessa, di dimensioni medio grandi, con lavoratori dipendenti, anche e soprattutto organizzato in forma societaria.
ULTERIORI DIFFERENZE TRA I DUE CONTRATTI TIPO
⚫ nel contratto di appalto il lavoro è svolto per il tramite della struttura imprenditoriale dell’appaltatore, mentre nel contratto di prestazione d’opera il lavoro è svolto personalmente dal prestatore d’opera;
⚫ nel contratto di appalto il corrispettivo del lavoro prestato è sempre una somma di denaro, mentre nel contratto di prestazione d’opera può essere costituito anche da un altra utilità
ELEMENTI COMUNI
⚫ realizzazione dell’opera o del servizio, in conformità alle direttive del committente
⚫ la assenza di vincoli di subordinazione del prestatore rispetto al committente
⚫ Responsabilità diretta del prestatore per l’opera realizzata
Da tale responsabilità discende l'obbligo per il prestatore/appaltatore di prestare LA GARANZIA PER I VIZI E LE DIFFORMITA' DELL'OPERA
GARANZIA PER I VIZI
E LE DIFFORMITA' DELL'OPERA
Tanto nell'appalto quanto nella prestazione d'opera viene esclusa nel momento in cui il committente accetta anche tacitamente l'opera commissionata ed i vizi erano noti o facilmente riconoscibili, sempre che non siano stati dolosamente occultati
GARANZIA PER I VIZI
E LE DIFFORMITA' DELL'OPERA
Tanto per la prestazione d'opera (art. 2226 Codice Civile) quanto per l'appalto (art. 1668 Codice Civile, espressamente richiamato dal primo) il committente può chiedere al prestatore/appaltatore:
⚫ di eliminare i vizi a spese di quest'ultimo
oppure
⚫ può chiedere di ridurre proporzionalmente il prezzo convenuto, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore,
oppure
⚫ può chiedere la risoluzione del contratto se le difformità ed i vizi rendono l'opera o il servizio del tutto inadatti alla loro destinazione
LA GARANZIA PER I VIZI OPERA SE
⚫ nel contratto di prestazione d'opera, i vizi o le difformità occulti al momento della consegna vanno denunciati entro otto giorni dalla scoperta e la relativa azione si prescrive in un anno dalla consegna
⚫ nell'appalto i vizi o le difformità vengono denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta, a pena di decadenza, e la relativa azione si prescrive in due anni dalla consegna
CONTRATTO D'OPERA E PRESTAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
Nel caso di rapporto commerciale non occasionale ma protratto nel tempo,
con realizzazione di diverse opere, si parla di
collaborazione continuata tra prestatore e committente
CONTRATTO D'OPERA
E CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO
Un tale rapporto può continuare ad essere annoverato tra i contratti d'opera se il collaboratore/prestatore effettua la propria prestazione in completa autonomia, senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente, lavorando con organizzazione di mezzi propria e assumendosi quindi il rischio d'impresa.
NEL CASO IN CUI TALE AUTONOMIA MANCA,
IL RAPPORTO VA INQUADRATO COME RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
CONTRATTO D'OPERA
E CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO
ELEMENTI CARATTERIZZANTI
Decreti Legislativi n. 81/2015 e n. 81/2017
Se la prestazione lavorativa è effettuata secondo le direttive del committente, è svolta nei luoghi e con i tempi da quest'ultimo indicati utilizzando le strutture ed i mezzi messi a disposizione dal committente stesso e le modalità di coordinamento non sono pattuite sin dall'inizio del rapporto dalle parti ma unitariamente stabilite dal committente, a prescindere dal “nomen iuris” dato dalle parti al contratto questo deve intendersi automaticamente un contratto di lavoro subordinato.
POSSIBILE CONTENUTO
DI UN CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZI E-LEARNING
ART. 1322 DEL CODICE CIVILE
PRINCIPIO DELLA AUTONOMIA CONTRATTUALE DELLE PARTI
Le parti possono aggiungere o modificare, con apposite clausole, diritti ed obblighi a carico di ciascuno diversi e/o ulteriori rispetto a quelli stabiliti dal Codice Civile per una specifica tipologia di contratto, così come possono “mescolare”elementi di un tipo contrattuale con altri di un diverso tipo.
Tale autonomia incontra i limiti imposti dalla legge (tra i quali si annoverano le norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, ai quali si deve conformare la causa del contratto, ovvero la funzione economica e sociale che il contratto si pone di realizzare) e e sempre che gli interessi che le parti intendono costituire o regolare siano meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico
OGGETTO DEL CONTRATTO
ART 1346 CODICE CIVILE
L'OGGETTO DEL CONTRATTO DEVE ESSERE POSSIBILE, LECITO, DETERMINATO O DETERMINABILE
OGGETTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI E-LEARNING
Contratto con il quale il committente chiede al prestatore di realizzare per suo conto un numero determinato di ore di formazione on line
OGGETTO POSSIBILE
Il prodotto deve essere realizzabile al momento della pattuizione ovvero nel successivo momento in cui si avvera la condizione o scade il termine pattuito
OGGETTO LECITO
Deve essere non contrario alla legge o al buon costume
OGGETTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI E-LEARNING
OGGETTO DETERMINATO E/O DETERMINABILE
Nel contratto non solo genericamente ma in maniera compiuta il servizio che si realizzerà, indicando e dettagliando la struttura e le specifiche dei servizi forniti. Tanto più dettagliato sarà il contratto, circa i servizi richiesti e concordati, tanto minori saranno le possibilità per il committente di contestazione, sempre che – ovviamente – il prestatore si attenga scrupolosamente alle specifiche pattuizioni e realizzi quanto concordato.
PREVISIONE DI TERMINI
Il contratto può prevedere un tempo entro il quale il committente deve consegnare il materiale multimediale per la realizzazione della prestazione richiesta, così come è possibile prevedere un termine entro il quale il prestatore si impegna a realizzare quanto concordato.
DETERMINAZIONE DEL PREZZO
⚫ ELEMENTO FONDAMENTALE MA NON NECESSARIO DEL CONTRATTO
⚫ POSSIBILITA' DI PREVEDERE IL VERSAMENTO DI ACCONTI (previsti “secondo gli usi” dall'art. 2234 c.c. per il contratto di prestazione d'opera)
MANCATA PATTUIZIONE DEL PREZZO
AL FINE DI EVITARE LA INVALIDITA' DEL CONTRATTO, LA LEGGE PREVEDE UNA DISCIPLINA SOSTITUTIVA DELLA VOLONTA' DELLE PARTI
MANCATA PATTUIZIONE DEL PREZZO
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA
Art. 2233 del Codice Civile
Se il prezzo non è convenuto dalle parti e non può essere determinato in base a tariffe o agli usi, è determinato dal Giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene e comunque in ogni caso, a totale garanzia della remunerazione del lavoro svolto (mancando la quale si può parlare di ingiustificato arricchimento del committente), adeguando la misura del compenso all'importanza dell'opera ed al decoro della professione.
MANCATA PATTUIZIONE DEL PREZZO
CONTRATTO DI APPALTO
ART. 1665 DEL CODICE CIVILE
Se le parti non hanno stabilito né la misura del corrispettivo né i criteri per determinarla e non soccorrono le tariffe e gli usi, provvede il Giudice, il quale dovrà tenere conto dell'opera realizzata e di tutto ciò che è servito per la sua realizzazione, sempre che non vi sia contestazione sull'opera stessa.
TUTELA DEI DIRITTI DI AUTORE
LEARNING OBJECTS
costituiti da elementi (quali speackeraggio, immagini, elementi testuali e grafici, suoni ed altri elementi multimediali) spesso creati da terzi
FORMANO UNA OPERA DERIVATA
opera dell’ingegno la quale, pur essendo caratterizzata da elementi di creatività, trova la sua radice o contiene in essa elementi di una o più opere ad esse anteriori.
LEGGE N. 633/1941 SUL DIRITTO D'AUTORE
ARTICOLO 4
“... senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale”.
TUTELA DELL'OPERA DERIVATA
E DELLE OPERE ORIGINARIE
Chi realizza l'opera dell'ingegno è titolare del diritto morale d'autore e del diritto di sfruttamento ecomomico dell'opera.
Soltanto la seconda può essere ceduta.
CLAUSOLA DI CESSIONE DELLO
SFRUTTAMENTO DELLOPERA DERIVATA
Nel contratto di fornitura di servizi e-learning si preveda espressamente la cessione dei diritti di sfruttamento dell'opera, la quale potrà essere quindi utilizzata dal committente ai fini per la quale è stata realizzata, purché non siano contrari alla legge (nel qual caso ne risponderà il committente)
UTILIZZO DI OPERE ORIGINALI ALTRUI
NEL CONTRATTO E' OPPORTUNO SPECIFICARE CHE
⚫ La parte contrattuale che fornisce l'opera originaria è il suo proprietario o comunque il titolare del diritto di sfruttamento economico
⚫ Il terzo proprietario dell'opera originaria ha prestato il suo consenso allo sfruttamento dell'opera
⚫ chi fornisce gli elementi multimediali deve ritenersi responsabile nel caso in cui terzi accampino diritti sull'elemento mutlimediale indebitamente utilizzato;
⚫ Con una clausola specifica il fornitore del materiale – opera originaria garantisce e manleva la controparte da qualsiasi pretesa (ovviamente fondata) del titolare del copyright.
PATOLOGIA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
INADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI CONTENUTI NEL CONTRATTO
⚫ MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE GREZZO E DELL'OPERA FINITA
⚫ MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO
⚫ MANCATA OSSERVANZA DELLE GARANZIE PATTUITE IN MATERIA DI PRIVACY
INADEMPIMENTO IN GENERALE
ART. 1453 DEL CODICE CIVILE
IN CASO DI MANCATO ADEMPIMENTO DI UN OBBLIGO, L'ALTRA PARTE XXX' CHIEDERE ALTERNATIVAMENTE:
⚫ L'ADEMPIMENTO
⚫ LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
⚫ IN OGNI CASO IL RISARCIMENTO DEL DANNO
TEMPERAMENTI
⚫ si può mutare l'adempimento in risoluzione del contratto, ma non il contrario (art. 1453, comma 2);
⚫ la risoluzione del contratto può essere chiesta solo se la prestazione della parte inadempiente non abbia scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra (art. 1455 c.c.);
⚫ se nel contratto è fissato un termine entro cui una delle parti deve adempiere, da ritenersi “essenziale” nell'interesse dell'altra, quest'ultima può anche esigere la prestazione dopo la scadenza del termine ma deve darne notizia entro tre giorni alla controparte, con conseguente risoluzione di diritto del contratto se quest'ultima comunque non adempie (art. 1457 Codice Civile);
⚫ Se il termine manca, il creditore con diffida scritta fissa al debitore un termine per adempiere, non inferiore a quindici giorni (salvo che per la natura del contratto o secondo gli usi sia congruo un termine inferiore), espressamente dichiarando che in caso di pedurante inadempimento, il contratto si risolve di diritto;
⚫ le parti possono prevedere clausole con le quali una si obbliga a non opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, tranne per le eccezioni riguardanti la nullità, la annullabilità e la rescissione del contratto e anche per quelle valide ma per le quali il giudice, ricorrendo gravi motivi, può sospendere la condanna (art. 1462 Codice Civile)
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
ART. 1458 DEL CODICE CIVILE
LA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO HA EFFICACIA RETROATTIVA QUINDI OPERA FIN DALLA NASCITA DEL CONTRATTO
LA PARTE INADEMPIENTE E' TENUTA A RESTITUIRE QUANTO PERCEPITO
DALL'ALTRA .
RISARCIMENTO DEL DANNO DA INADEMPIMENTO
IL CREDITORE XXX' CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVANTI DAL MANCATO, INESATTO O TARDIVO ADEMPIMENTO
⚫ DANNO EMERGENTE: PERDITE ECONOMICHE VERIFICATESI A CAUSA DELL'INADEMPIMENTO
⚫ LUCRO CESSANTE: MANCATI GUADAGNI FUTURI CHE SI SAREBBERO VERIFICATI SE SI FOSSE ADEMPIUTO NEI TERMINI E NEI MODI PATTUITI
ONERE DELLA PROVA
⚫ La parte inadempiente deve provare di avere adempiuto nei termini e con i modi pattuiti ovvero di non aver potuto adempiere per causa ad essa non imputabile
⚫ Il creditore deve dedurre l'inadempimento e deve provare l'entità del danno subito
XXXXXXXX XXXXXX
PATTUIZIONI MEDIANTI LE QUALI LE PARTI STABILISCONO IN VIA PREVENTIVA LA ENTITA' DEL DANNO DA INADEMPIMENTO
CARATTERISTICHE DELLE PENALI
⚫ Limitazione del risarcimento all'importo prefissato dalle parti con la clausola, salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore se espressamente pattuito;
⚫ l'esonero dalla prova della entità del danno in capo al creditore
⚫ divieto di cumulo tra adempimento della prestazione principale e del pagamento della penale, se questa non è stata prevista anche per il solo ritardo
⚫ congruità rispetto alla prestazione principale ed al suo adempimento
Distinzioni con altri istituti simili
CAPARRA CONFIRMATORIA
Somma di denaro o in altri beni fungibili che una parte dà all'altra al momento della stipulazione del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento.
CAPARRA PENITENZIALE
Corrispettivo che dovrà essere pagato dalla parte alla quale è stato riconosciuto il diritto di poter sciogliere unilateralmente il vincolo contrattuale (c.d. recesso previsto, per i contratti d'opera, all'art. 2237 del codice civile, a favore del committente e conseguente rimborso delle spese e pagamento del lavoro svolto a favore del prestatore).
ESEMPI DI CLAUSOLE PENALI
NEL CONTRATTO DI FORITURA DI SERVIZI E-LEARNING
PATTUIZIONE DI TERMINI ENTRO I QUALI ADEMPIERE
IN CASO DI MANCATA CONSEGNA DEL MATERIALE “GREZZO” ENTRO IL TERMINE PATTUITO DA PARTE DEL COMMITTENTE, SI PREVEDE UNA PENALE A SUO CARICO, COMMISURATA AL VALORE COMPLESSIVO DELL'AFFARE
ESEMPI DI CLAUSOLE PENALI
NEL CONTRATTO DI FORITURA DI SERVIZI E-LEARNING
IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DEL COMPENSO PATTUITO NEI TERMINI STABILITI, SI PREVEDE UNA CLAUSOLA CHE CONSENTA AL PRESTATORE DI TRATTENERE QUANTO GIA' PERCEPITO DAL COMMITTENTE.
TALE CLAUSOLA VA CONSIDERATA PENALE SE LE SOMME CORRISPOSTE PRIMA DELLA CHIUSURA DEL RAPPORTO SONO STATE ESPRESSAMENTE QUALIFICATE COME ACCONTI O COMUNQUE DAL CONTRATTO EMERGE CHE LE SOMME GIA' PAGATE SONO ANTICIPI DEL COMPENSO E NON VERSATE QUALE GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO.
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
SOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE:
MEDIAZIONE NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI
MEDIAZIONE
⚫ AVVIENE DAVANTI AD UN MEDIATORE APPARTENENTE AD UN ORGANISMO RICONOSCIUTO AI SENSI DI LEGGE
⚫ E' OBBLIGATORIA NELLE MATERIE STABILITE DALLA LEGGE
⚫ E' OBBLIGATORIA SE LE PARTI HANNO PATTUITO DI ESPERIRLA PRIMA DI ADIRE LA GIUTIZIA ORDINARIA (Art. 5, comma 5, del D Lgs 28/2010)
NEGOZIAZIONE ASSISTITA
⚫ Avviene per il tramite di Avvocati (almeno uno per parte)
⚫ È obbligatoria in caso di danni derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti o in
caso di pagamento di una somma di denaro di valore inferiore ad € 50.000,00;
⚫ È obbligatoria in caso in cui il prestatore pretenda il pagamento del corrispettivo dal committente
⚫ NON È OBBLIGATORIA se le parti la prevedono espressamente nel contratto come soluzione preventiva alla azione giudiziaria
CONTROVERSIA GIUDIZIARIA
COMPETENZA PER ACCORDO DELLE PARTI
NEL CONTRATTO LE PARTI POSSONO PREVEDERE UNA DEROGA AI CRITERI STABILITI DALLA LEGGE PER DETERMINARE IL GIUDICE TERRITORIALMENTE COMPETENTE, AD ECCEZIONE DI QUELLE CAUSE LA CUI COMPETENZA E' ESPRESSMENTE DICHIARATA INDEROGABILE.
COMPETENZA ESCLUSIVA PER ACCORDO DELLE PARTI
NEL CONTRATTO LE PARTI POSSONO PREVEDERE CHE LA CAUSA XXXX' TRATTATA IN UN FORO SPECIFICAMENTE INDICATO COME ESCLUSIVO, IL CHE ESCLUDE LA COMPETENZA ALTERNATIVA DEGLI ALTRI FORI ASTRATTAMENTE COMPETENTI
ESPRESSA APPROVAZIONE DELLE CLAUSOLE
CONTRATTI PREFORMULATI DA UNA DELLE PARTI
⚫ CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO: sono contenute in un documento che sia aggiunge al contratto, nel quale vengono indicate le generalità delle parti ed altri elementi concordati tra i contraenti (prezzo, durata, sottoscrizione, ecc)
⚫ MODULO O FORMULARIO: la scheda contrattuale è unica e contiene tutte le clausole contrattuali, già formate da una delle parti
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
ART 1341 COMMA 1 DEL CODICE CIVILE
SONO EFFICACI SE AL MOMENTO DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO IL CONTRENTE CHE NON LE HA PREDISPOSTE LE CONOSCEVA O COMUNQUE AVREBBE DOVUTO CONOSCERLE USANDO L'ORDINARIA DILIGENZA
CONTRATTO REDATTO SU MODULI O FORMULARI
ART. 1342 COMMA 1 DEL CODICE CIVILE
Le clausole già “confezionate” dal proponente sono superate da quelle aggiunte successivamente dalle parti qualora siano incompatibili con le prime, anche se queste ultime non siano state cancellate
DISCIPLINA COMUNE
ART. 1341 COMMA 2, RICHIAMATO DALL'ART. 1342
Sono comunque inefficaci, se non specificamente approvate per iscritto, le clausole c.d vessatorie che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte:
⚫ limitazioni della responsabilità;
⚫ limitazioni della facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione;
⚫ decadenza dall'esercizio di un diritto spettante all'altro contraente;
⚫ limitazioni alla facoltà per l'altro contraente di opporre eccezioni;
⚫ restrizioni della libertà contrattuale dell'altro contraente nei rapporti con i terzi;
⚫ clausole di proroga tacita o rinnovazione del contratto;
⚫ clausole compromissorie;
⚫ clausole di deroga alla competenza territoriale.
DOPPIA FIRMA
Il contraente che non ha predisposto il contratto appone una prima sottoscrizione al termine delle clausole contrattuali, insieme al proponente, e quindi una seconda al termine della conferma di avere preso espressamente visione e di approvare specificamente le clausole che possono comportare le limitazioni di alcuni suoi diritti o facoltà