REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO TEMPORANEO E GRATUITO
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO
TEMPORANEO E GRATUITO
DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE
Articolo 1
Oggetto del regolamento
Il presente Regolamento disciplina la concessione ad uso temporaneo e gratuito di locali di proprietà comunale, dei quali l’Ente ha la disponibilità, ai soggetti di cui al successivo art. 2.
La concessione ad uso gratuito è finalizzata a promuovere, valorizzare e sostenere le forme di solidarietà, di associazionismo e di volontariato dirette alla collettività.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento le strutture con vincolo d’uso.
Articolo 2
Destinatari
Possono ottenere la concessione di locali comunali ad uso temporaneo e gratuito, le Associazioni, i Comitati e i gruppi di persone, legalmente costituiti, che operano senza fine di lucro e in modo non occasionale sul territorio di Limosano in campo culturale, sportivo, ricreativo, ambientale, sociale e assistenziale.
La competenza per gli adempimenti inerenti le concessioni è attribuita all’Ufficio tecnico.
Articolo 3
Modalità di richiesta
Gli interessati alla concessione temporanea e gratuita di locali comunali, che risultano in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo, devono presentare apposita domanda al Comune di Limosano nel termine indicato dall’avviso di cui all’art. 6.
La domanda, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere:
dati identificativi (denominazione, forma giuridica, oggetto sociale dell’attività, sede legale, codice fiscale/partita IVA);
numero dei soci iscritti;
relazione illustrativa delle attività e dei servizi svolti e che si intendono svolgere sul territorio;
dichiarazione da cui risulti l’utilizzo o meno di altri locali per svolgere le proprie attività;
eventuale indicazione del locale oggetto della richiesta;
indicazione degli orari e della frequenza con cui si intende utilizzare il locale;
dichiarazione di accettazione delle disposizioni del presente regolamento.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
statuto e atto costitutivo;
composizione aggiornata degli organi di amministrazione;
elenco dei soci con l’indicazione specifica dei dati anagrafici di ciascuno.
Ogni richiedente potrà chiedere ed ottenere l’utilizzo di un solo locale.
Articolo 4
Durata e condizioni della concessione
La concessione avrà una durata massima di anni tre. Non è ammesso il rinnovo tacito della concessione.
Il concessionario dovrà farsi carico di tutte le spese relative al locale (utenze, pulizia e manutenzione ordinaria). Nel caso di utenze condivise con altri locali comunali utilizzati da terzi il pagamento avverrà in maniera proporzionale ai mq dei locali concessi. Le spese relative alle utenze intestate al Comune dovranno essere rimborsate entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta del Comune, pena la decadenza dalla concessione.
I locali dovranno essere utilizzati e custoditi con la massima diligenza e riconsegnati in buono stato di conservazione.
Art. 5
Responsabilità delle parti
Il concessionario è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati per fatto a lui imputabile, nel periodo di durata della concessione.
Il Comune ha diritto al risarcimento dei danni subiti restando impregiudicata l’azione civile e/o penale, qualora ne ricorrano i presupposti.
Il concessionario, nel fruire del locale, si assume l’obbligo di rispettare, oltre al presente regolamento, le normative in materia di comodato e quelle disciplinanti l’attività da esercitare nello stesso.
Il Comune non risponde per eventuali furti o ammanchi di beni di qualsiasi genere e valore, anche temporaneamente depositati dal fruitore o da terzi nel locale, mentre al fruitore stesso saranno imputati tutti gli oneri conseguenti ed eventuali danni o ammanchi prodotti per colpa o dolo alle proprietà dell’Ente durante il periodo di utilizzo del locale.
Articolo 6
Avviso di disponibilità dei locali
Il Responsabile del Servizio tecnico eseguirà una ricognizione dei locali comunali che possono essere oggetto di concessione indicandone le caratteristiche e predisporrà apposito avviso per l’acquisizione delle domande indicando i termini di ricezione. Sarà cura degli uffici comunali dare la massima divulgazione dell’avviso.
Articolo 7
Criteri di assegnazione
Al fine dell’assegnazione dei locali, se dovessero pervenire più richieste di utilizzo esclusivo relative allo stesso immobile, le domande verranno valutate dagli uffici comunali competenti tenuto conto della tipologia e del numero di attività svolte nell’anno precedente la richiesta.
E’ ammessa l’eventuale concessione dello stesso locale a più richiedenti a condizione che ci sia accordo fra gli stessi. In tal caso verranno concordate le modalità di utilizzo al fine di permettere ai diversi utilizzatori lo svolgimento delle proprie attività.
Articolo 8
Assegnazione dei locali
L’assegnazione dei locali verrà disposta con provvedimento del responsabile del Servizio tecnico nel rispetto delle norme di legge. I locali verranno concessi con contratto di comodato d’uso temporaneo e gratuito che deve inoltre prevedere:
il divieto di sub concessione;
la dichiarazione di assunzione di responsabilità con riguardo all’uso del bene e ai danni eventualmente provocati al bene stesso, ai soci e a terzi, oltre ad eventuali ulteriori clausole comunque giudicate necessarie in relazione alle caratteristiche del locale;
l’impegno a restituire il locale all’Ente prima della scadenza, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, entro e non oltre venti giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta dell’ufficio tecnico.
Art. 9
Riserva d’uso
Il Comune si riserva l’uso temporaneo del locale concesso per i propri scopi istituzionali, avendo riguardo a comunicare l’utilizzo con congruo anticipo, al concessionario.
Art. 10
Vigilanza
La vigilanza sul corretto utilizzo dei locali da parte del Concessionario compete all’Ufficio Tecnico comunale per le connesse verifiche tecnico-funzionali.
Il personale all’uopo impiegato avrà diritto d’accesso al locale per controlli periodici.
Art. 11
Allestimenti
Qualora sia necessaria l’installazione di arredi, attrezzature o impianti per acqua, luce, telefono, gas ecc, ulteriori rispetto agli esistenti, gli utilizzatori degli immobili dovranno preventivamente verificare, di concerto con l’Ufficio Tecnico comunale, la compatibilità con arredi e strutture preesistenti.
L’installazione di arredi, attrezzature o impianti ulteriori e il loro relativo smontaggio saranno a cura e spese del concessionario che ne resta unico proprietario.
Art. 12
Decadenza concessione
Senza pregiudizio del risarcimento per danni arrecati, il Comune di Limosano avrà i diritto di dichiarare la decadenza della concessione prima della scadenza nei seguenti casi:
richiesta del concessionario;
scioglimento e/o cessazione dell’esistenza del concessionario;
mancato esercizio di attività per almeno un anno;
diversa utilizzazione del locale da parte del concessionario rispetto a quella comunicata ed autorizzata;
sub concessione parziale o totale del locale;
danneggiamenti al locale non prontamente segnalati e riparati;
mancato pagamento, anche parziale, delle utenze e delle spese anche in caso di mancato utilizzo del locale;
reiterati violazioni degli obblighi contrattuali e per motivate ragioni di interesse pubblico;
Art. 13
Spese di registrazione
Tutte le somme relative e conseguenti alla stipula del contratto di comodato sono a carico esclusivo del concessionario.
Art. 14
Riserve
Per quanto non espressamente detto dal presente regolamento si farà riferimento alle prescrizioni del Codice civile.
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