Allegato A - «CONTRATTO DI ASSICURAZIONE»
Allegato A - «CONTRATTO DI ASSICURAZIONE»
Sezione I DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono:
per "Codice": il Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni;
per "Regolamento": il decreto del Ministero dello sviluppo economico n. del che definisce il contratto base r. c. auto ai sensi dell’articolo 22 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;
per “Codice della Strada”: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
per "Impresa": l’impresa con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione r.
c. auto;
per “Contratto Base”: il contratto r. c. auto offerto dall’Impresa ai sensi dell’articolo 22 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, mediante il modello elettronico standard previsto dall’articolo 22, comma 6, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221, disponibile sul sito internet e presso i “punti vendita” dell’Impresa stessa, per i veicoli di cui all’art.122 del Codice, quali le autovetture, gli autocarri, i motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei Consumatori (come definiti dall’articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive modificazioni, c.d. Codice del consumo), da assicurarsi con forma tariffaria Bonus Malus e con forma tariffaria assimilata No Claim Discount, con formula contrattuale “Guida libera”, per importi di copertura pari ai Massimali minimi di legge vigenti al momento della stipulazione del contratto. Le condizioni di assicurazione sono predefinite dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del predetto articolo 22, ferma la libera determinazione del premio del contratto da parte dell’Impresa;
per "Contraente": colui che stipula il contratto di assicurazione con l’Impresa;
per "Assicurato": il soggetto, anche diverso dal Contraente, la cui responsabilità civile è coperta dal contratto; il conducente, chiunque esso sia, il proprietario del veicolo, il locatario in caso di veicolo in leasing o l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio (articolo 2054 del Codice Civile e articolo 91 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285);
per “Terzi danneggiati”: i soggetti, sia trasportati sia non trasportati, aventi diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente. Non sono Terzi danneggiati e non hanno diritto al risarcimento dei danni: il conducente responsabile dell’incidente e, per i soli danni alle cose, i soggetti previsti dall’art. 129 del Codice; si considerano, in ogni caso, Terzi danneggiati, i terzi conducenti diversi dal proprietario del veicolo, dal locatario in
caso di veicolo in leasing o dall’usufruttuario o dall’acquirente con patto di riservato dominio che subiscono un danno a causa di un difetto di funzionamento e/o manutenzione del veicolo a loro non imputabile;
per “Carta Verde”: il certificato internazionale di assicurazione, con cui l’Impresa estende agli Stati indicati, le cui sigle non siano barrate, l’assicurazione r. c. auto prestata con il contratto;
per “Veicolo”: il veicolo indicato in polizza;
per “Aree equiparate alle strade di uso pubblico”: le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui può accedere una molteplicità di veicoli, quali, a titolo di esempio, le stazioni di servizio, i parcheggi dei supermercati, i cantieri aperti al pubblico, i parcheggi dei terminal o delle imprese di logistica;
per “Aree private”: le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui possono accedere soltanto i veicoli autorizzati, quali, a titolo di esempio, cantieri recintati, garage e cortili;
per “Bonus Malus”: la tariffa Bonus Malus, o la tariffa assimilata No Claim Discount, liberamente predisposta dall’Impresa e applicata al contratto base r. c. auto, che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione (v. Condizione speciale Bonus Malus);
per “Periodo di osservazione”: il periodo di effettiva copertura assicurativa preso in considerazione per l’osservazione di eventuali sinistri, e così distinto: a) periodo iniziale: inizia dal giorno della decorrenza del contratto r. c. auto e termina 2 mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; b) periodo successivo: ha durata di 12 mesi e decorre dalla scadenza del periodo precedente;
per “Classe di merito CU”: la classe di merito di conversione universale, spettante al veicolo secondo i “criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale” previsti dal Regolamento ISVAP n. 4/2006 e successive modificazioni, indicati nell’Appendice informativa al contratto.
Per “Massimali minimi obbligatori di legge”: i limiti minimi della copertura assicurativa del contratto base r. c. auto stabiliti dall’art.128 del Codice.
Sezione II
CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE R. C.
ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO BASE R. C.
L'Impresa assicura i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo indicato in polizza, da chiunque guidato, su strade pubbliche o in aree a queste equiparate, per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi dell’articolo 122 del Codice, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei Massimali minimi obbligatori per legge, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall’Assicurato a titolo di
risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza.
La sosta, la fermata, la marcia del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.
L'Impresa assicura anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dalla marcia del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione in qualsiasi area privata, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all’articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Qualora installato ed omologato, sono inoltre compresi nella copertura assicurativa i danni involontariamente cagionati a terzi dal gancio di traino del veicolo e, qualora venga dichiarato in polizza che il veicolo è adibito al traino di un rimorchio munito di targa propria, i danni involontariamente cagionati dal rimorchio regolarmente trainato dal veicolo.
ARTICOLO 2 – ESCLUSIONI E RIVALSE
L'assicurazione non è operante esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, sempreché, al momento del verificarsi del sinistro, il conducente sia a conoscenza delle cause di mancata abilitazione, ovvero l’abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
- in caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell’allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest’ultimo non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e sempreché la presenza dell’istruttore sia prescritta dalla legge vigente;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione, ad eccezione dell’eventuale mancata revisione periodica obbligatoria del veicolo;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186- bis e 187 del Codice della Strada.
Nei predetti casi, in cui è applicabile l'articolo 144 del Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, in ipotesi di danni cagionati da conducente diverso dal proprietario del veicolo (ovvero dal locatario in caso di veicolo in leasing o dall’usufruttuario o dall’acquirente con patto di riservato dominio), l’Impresa può esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti del proprietario (ovvero del locatario, dell’usufruttuario o dell’acquirente) esclusivamente nei casi in cui quest’ultimo, al momento del verificarsi del sinistro, è a conoscenza dell’esistenza delle cause di esclusione e rivalsa in capo al conducente.
ARTICOLO 3 – DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione; si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
Resta salva la buona fede del Contraente per tutti gli elementi rilevanti ai fini tariffari non desumibili dalla documentazione che gli stessi sono tenuti a consegnare all’Impresa per la
stipulazione del contratto o che l’Impresa può acquisire direttamente ai sensi dell’art.133 del Codice.
Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
ARTICOLO 4 – AGGRAVAMENTO DI RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all’Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (articolo 1898 Codice Civile).
Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
ARTICOLO 5 – ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell'Unione europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, della Croazia del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.
L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sulla Carta Verde non siano barrate. L'Impresa è tenuta a rilasciare la Carta Verde.
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti della legislazione nazionale concernente l'assicurazione obbligatoria r. c. auto in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.
Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio relativi al contratto.
ARTICOLO 6 – DECORRENZA E DURATA
Salvo diversa pattuizione, il contratto ha effetto dalle ore 24,00 del giorno in cui sono stati pagati il premio o la prima rata di premio relativi al contratto; in ipotesi di pagamento rateale, se alla scadenza convenuta il Contraente non paga la rata successiva, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento (articolo 1901, commi 1 e 2, del Codice Civile).
Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, commi 1 e 2, del Codice Civile. L’Impresa è tenuta ad avvisare il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto fino all’effetto della nuova polizza (art. 170-bis del Codice).
Il premio è sempre interamente dovuto anche se sia stato pattuito il frazionamento dello stesso in più rate.
ARTICOLO 7 – PAGAMENTO DEL PREMIO
Salvo quanto previsto dall’articolo 28, il premio deve essere pagato in un’unica soluzione all’atto della stipulazione del contratto con le modalità indicate dall’Impresa, contro rilascio
di quietanza emessa dall'Impresa stessa che indica la data del pagamento e reca la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
Al pagamento del premio, l’Impresa, o un soggetto da questa autorizzato, rilascia il certificato, il contrassegno di assicurazione e la Carta Verde secondo quanto previsto dalle disposizioni in vigore.
ARTICOLO 8 – TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO E CESSAZIONE DEL RISCHIO
Il trasferimento di proprietà del veicolo o il suo deposito in conto vendita, nonché le ipotesi di cessazione del rischio per demolizione, esportazione, cessazione definitiva della circolazione (articolo 103 del Codice della Strada) e di cessazione del rischio per furto, rapina o appropriazione indebita, comprovati dalla documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti, determinano, a scelta del Contraente, uno dei seguenti effetti:
a) risoluzione del contratto di assicurazione, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale; nel caso di cessazione del rischio per furto o rapina, l’Impresa effettua il rimborso del residuo rateo di premio netto a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia all’Autorità competente;
b) sostituzione del contratto per altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto Assicurato (o da questo locato in leasing), con eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa applicata al contratto sostituito.
c) cessione del contratto di assicurazione all’acquirente del veicolo; in tal caso il venditore, eseguito il trasferimento di proprietà, è tenuto a dare immediata comunicazione della cessione del contratto all’acquirente ed all’Impresa, la quale prenderà atto della cessione rilasciando all’acquirente i predetti nuovi documenti; ai sensi dell’articolo 1918 Codice civile il venditore del veicolo è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'Impresa non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio; per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.
ARTICOLO 9 – ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa deve rilasciare al Contraente o, se persona diversa dal Contraente, al proprietario, ovvero all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di contratti di leasing, l’attestazione dello stato del rischio con le indicazioni previste dalle disposizioni in vigore (articolo 134 del Codice, Regolamento ISVAP n. 4/2006 e successive modificazioni).
Nei casi di:
- annullamento o anticipata risoluzione del contratto rispetto alla scadenza;
- cessazione del contratto per alienazione del veicolo assicurato, per deposito in conto vendita, per furto o per demolizione, esportazione definitiva o definitiva cessazione della circolazione del veicolo (articolo 103 Codice della Strada);
- efficacia inferiore all’anno per il mancato pagamento di una rata di premio (art. 1901, comma 2, Codice Civile);
l’Impresa rilascia l’attestazione solo a condizione che sia concluso il periodo di osservazione.
Il Contraente deve consegnare all'Impresa l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.
ARTICOLO 10 – MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall’IVASS ai sensi dell’articolo 143 del Codice e successive modificazioni ed integrazioni e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza (articolo 1913 Codice Civile).
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l’Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (articolo 1915 Codice Civile).
ARTICOLO 11 – GESTIONE DELLE VERTENZE
L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.
L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati o la cui nomina non sia stata preventivamente autorizzata e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
ARTICOLO 12 – ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.
ARTICOLO 13 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
Sezione III
CONDIZIONE SPECIALE BONUS MALUS E SISTEMI DI RILEVAZIONE A DISTANZA DEL COMPORTAMENTO DEL VEICOLO
La seguente clausola disciplina la specifica formula tariffaria Bonus Malus, o la tariffa assimilata No Claim Discount, liberamente predisposta dall’impresa per determinare il prezzo del contratto base.
L’Impresa mette a disposizione nel proprio sito internet e presso i “punti vendita” la Tabella contenente le regole di corrispondenza con il sistema di puro raffronto delle 18 classi di merito di conversione universale CU di cui al Regolamento ISVAP n. 4/2006 e successive modificazioni.
ARTICOLO 14 – BONUS MALUS / NO CLAIM DISCOUNT
(da compilarsi a cura dell’Impresa)
ARTICOLO 15 – SISTEMI DI RILEVAZIONE A DISTANZA DEL COMPORTAMENTO DEL VEICOLO
(Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'istallazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione significativa rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo, all'atto della stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive a condizione che risultino rispettati i parametri stabiliti dal contratto)
Sezione IV
CONDIZIONI AGGIUNTIVE AL CONTRATTO BASE
Le seguenti condizioni comportano una limitazione o un’estensione del rischio assicurato e della copertura assicurativa e possono determinare un aumento o una diminuzione dei premi liberamente offerti dall’Impresa.
L’offerta di dette condizioni, così come di altre ulteriori condizioni, è rimessa alla libera valutazione ed iniziativa dell’Impresa.
Nell’offrire dette condizioni, l’Impresa deve dare evidenza, per ciascuna di esse, della riduzione o dell’incremento del premio.
Parte I
Clausole limitative della copertura assicurativa con riduzione del premio
ARTICOLO 16 – GUIDA ESCLUSIVA
(clausola limitativa della copertura assicurativa in ragione del vincolo di guida esclusiva del veicolo indicato in polizza da parte del Contraente, che deve corrispondere con l’Assicurato)
ARTICOLO 17 – GUIDA ESPERTA
(clausola limitativa della copertura assicurativa in ragione del vincolo di guida riservato solo a conducenti con età superiore a quella prevista dall’Impresa)
ARTICOLO 18 – SOSPENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
(clausola limitativa della copertura assicurativa in ragione di periodi di mancata circolazione del veicolo)
ARTICOLO 19 – ULTERIORI ESCLUSIONI E RIVALSE
(clausola di limitazione della copertura assicurativa in ragione di esclusioni e rivalse ulteriori rispetto a quelle di cui al precedente articolo 2 - ESCLUSIONI E RIVALSE)
ARTICOLO 20 – ALTRO
(ulteriori clausole limitative della copertura assicurativa)
Parte II
Clausole di ampliamento della copertura assicurativa con aumento del premio
ARTICOLO 21 – AUMENTO DEI MASSIMALI MINIMI DI LEGGE
(clausola di ampliamento della copertura assicurativa in ragione dell’innalzamento dei massimali rispetto a quanto disciplinato dal precedente articolo 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO BASE R. C. AUTO)
ARTICOLO 22 – LIMITAZIONE DELLE ESCLUSIONI E RIVALSE
(clausola di ampliamento della copertura assicurativa in ragione di limitazioni alla disciplina delle esclusioni e delle rivalse di cui al precedente articolo 2 - ESCLUSIONI E RIVALSE)
ARTICOLO 23 – DANNI A TERZI DA INCENDIO DEL VEICOLO
(clausola di ampliamento della copertura assicurativa con riferimento a danni involontariamente determinati a terzi in conseguenza dell’incendio del veicolo)
ARTICOLO 24 – ALTRO
(ulteriori clausole di ampliamento della copertura assicurativa)
Parte III
Clausole di riduzione del premio assicurativo
ARTICOLO 25 – ISPEZIONE PREVENTIVA DEL VEICOLO
(clausola di riduzione del premio conseguente all’ispezione preventiva del veicolo)
ARTICOLO 26 – OFFICINE CONVENZIONATE
(clausola di riduzione del premio conseguente all’obbligo di avvalersi di officine convenzionate per la riparazione di danni al veicolo)
ARTICOLO 27 – ALTRO
(ulteriori clausole di riduzione del premio che possono essere predisposte dall’Impresa)
Parte IV
Clausola di aumento del premio assicurativo
ARTICOLO 28 – PAGAMENTO DEL PREMIO IN RATE.
In parziale deroga del precedente articolo 7 – PAGAMENTO DEL PREMIO, il premio deve essere pagato in rate di pari importo, delle quali la prima all’atto della stipulazione del contratto e la/e successiva/e entro la/e data/e indicata/e in polizza, con le modalità indicate dall’Impresa.
Al pagamento della prima rata del premio, l’Impresa, o un soggetto da questa autorizzato, rilascia il certificato, il contrassegno di assicurazione e la Carta Verde secondo quanto previsto dalle disposizioni in vigore.
Sezione V CLAUSOLE ACCESSORIE
Nella presente sezione sono ricomprese, in maniera non esaustiva, clausole relative a condizioni di garanzia accessorie alla responsabilità r. c. auto liberamente offerte dall’Impresa, anche in concorrenza o alternativa tra loro, in aggiunta o in alternativa alle condizioni di cui alla precedente Sezione IV (incendio e furto, polizza cristalli,
…).
L’Impresa deve dare evidenza della riduzione o dell’incremento del premio conseguente alla stipulazione di ciascuna di dette clausole accessorie.
ARTICOLO 29 – INFORTUNI AL CONDUCENTE
ARTICOLO 30 – DANNI AL VEICOLO (XXXXX)
ARTICOLO 31 – FRANCHIGIE O SCOPERTI SU DANNI MATERIALI E DIRETTI AL VEICOLO E/O AI BENI DELL’ASSICURATO
ARTICOLO 32 – DANNI CAGIONATI DA PASSEGGERI
ARTICOLO 33 – FURTO DEL VEICOLO
ARTICOLO 34 – INCENDIO DEL VEICOLO
ARTICOLO 35 – POLIZZA CRISTALLI
ARTICOLO 36 – ATTI VANDALICI
ARTICOLO 37 – RISCHIO STATICO RELATIVO A RIMORCHI
ARTICOLO 38 – ALTRO