34127 – TRIESTE
Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
34127 – TRIESTE
Capitolato di Polizza di Assicurazione Incendio e rischi accessori
Definizioni comuni
ASSICURATO | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. | |
ASSICURAZIONE | Il contratto di assicurazione. | |
ATTIVITA’ | Quella svolta dall’Università degli Studi di Trieste per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all’attività principale, ovunque e comunque svolte. | |
BROKER | La G.B.S. S.p.A. General Broker Service (in seguito detta General Broker o più semplicemente Broker). | |
CONTRAENTE | L’Università degli Studi di Trieste. | |
FRANCHIGIA | L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato. | |
RISARCIMENTO/ INDENNIZZO | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. | |
POLIZZA | Il documento contrattuale che prova l’assicurazione. | |
PREMIO | La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente per la copertura assicurativa prestata dal presente contratto. | |
RISCHIO | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. | |
SCOPERTO | La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell’Assicurato. | |
SINISTRO | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. | |
SOCIETA’ | L’Impresa assicuratrice. |
Data / /
La Società Il Contraente
………………………. ………………………
Definizioni di settore
Per fabbricato si intende l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, nonché tutte le sue pertinenze, quali centrali termiche, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, box, recinzioni, cancelli e simili purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, gli impianti idrici, igienici, elettrici ed elettronici fissi, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, ivi compresi tappezzeria, tinteggiature e moquette, affreschi, mosaici, statue. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato ad essa spettante. |
PARTITA DI POLIZZA | Raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso. |
Contenuto in genere, anche all’aperto nelle aree di pertinenza dei fabbricati in uso a qualunque titolo e/o proprietà del Contraente, comprese le merci, il materiale bibliografico, collezioni scientifiche e gli oggetti d’arte in genere con la sola esclusione: • di quanto definito alla voce fabbricati; • dei veicoli iscritti al PRA; |
UBICAZIONE DEL RISCHIO | Le sedi e/o strutture/uffici e qualsivoglia localizzazione dove sono ubicati gli enti assicurati e comunque qualsiasi luogo ove si svolga una attività dell’Assicurato/Contraente o dove possono essere permanentemente o temporaneamente ubicati i beni dell’Assicurato/Contraente. |
MERCI | Merci, materiale in genere per usi di laboratorio, scientifici, tecnologici e di ricerca, residui di sperimentazione e/o lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, sostanze chimiche e medicinali, prodotti farmaceutici e similari, plasma sanguigno, tessuti e ogni altro similare prodotto (anche su mezzi mobili). Alimenti, derrate, scorte alimentari in genere, animali e mangimi. Il tutto anche se all'aperto durante le operazioni di carico e scarico, oppure caricato su automezzi stazionanti entro l'ubicazione assicurata o nelle sue immediate vicinanze, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali. Si intendono inclusi inoltre i mezzi semoventi e/o gli autoveicoli in genere iscritti al P.R.A., assicurati se indicati con partita a parte. |
• celluloide (grezza ed oggetti di); • espansite; • schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa; • materie plastiche espanse o alveolari; • imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). • carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cotone idrofilo, ovatte. |
OGGETTI D’ARTE | Mobili ed arredi antichi, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, tappeti, arazzi, statue, reperti archeologici, patrimonio museale, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, carte geografiche, medaglie, archivi e documenti storici, collezioni in genere, libri antichi e incunaboli, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico o archeologico. |
La valuta a corso legale (escluse le monete da collezione), nazionale ed estera (controvalore in valuta corrente), titoli di credito in genere, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo al portatore, valori bollati, biglietti e tessere per mezzi pubblici e buoni pasto e buoni benzina, tessere telefoniche ed autostradali a consumo e quant’altro di assimilabile. |
Data / /
La Società Il Contraente
………………………. ………………………
DESCRIZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI
Il patrimonio assicurato è costituito da fabbricati ed impianti nonché dall'intero patrimonio mobiliare, comunque dislocati, sia in proprietà sia demaniali sia in conduzione e/o concessione e/o locazione e/o comodato e/o uso, comunque e a qualsiasi altro titolo detenuti, come risulta da catasto, da atti notarili, da atti deliberativi o da qualsiasi atto ufficiale, adibiti agli usi stabiliti dal Contraente/Assicurato ed inoltre il patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà o comproprietà del Contraente, anche se in uso o in possesso di terzi.
Il patrimonio immobiliare e mobiliare è pertinente allo svolgimento delle attività del Contraente, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: aule, laboratori, biblioteche, servizi, uffici, abitazioni, centri di assistenza agli studenti, mense, bar, impianti sportivi, e in genere tutte le attività di carattere amministrativo, sociale, di assistenza agli studenti comprese quelle accessorie, complementari, connesse e collegate alle principali.
Le attività sopra indicate vengono svolte in fabbricati uniti o separati tra loro, variamente elevati fuori terra, con piani seminterrati ed interrati, aventi Strutture portanti verticali e del tetto, solai, pareti esterne e coperture, coibentazioni, soffittature e rivestimenti in genere costruiti prevalentemente in materiali incombustibili; non si esclude tuttavia la presenza di fabbricati costruiti in tutto o in parte in materiali combustibili o in materiali tecnologici speciali.
Part. 1) | Fabbricati ed impianti ad essi relativi, comunque dislocati | Valori così suddivisi: 1) Euro 201.519.900,00 2) Euro 123.592.500,00 (esente imposte) |
Part. 2) | Patrimonio mobiliare (attrezzature, apparecchiature elettroniche, arredamento e merci, materiale bibliografico, oggetti d’arte, infiammabili e merci speciali, ecc.) | Euro 140.000.000,00 |
Part. 3) | Ricorso Terzi | Euro 2.500.000,00 |
Part. 4) | Automezzi in rimessa a Primo Rischio Assoluto | Euro 75.000,00 |
Part. 5) | Spese di demolizione e sgombero | Euro 500.000,00 oltre al 10% della somma assicurata |
Art. 1 - Norme che regolano l’assicurazione in generale
Art. 1.1 - Prova del contratto
Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto,
o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.
Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
A parziale deroga dell’art. 1901 del Codice Civile e dell’art. 1 del D.Lgs 09 novembre 2012, n. 192, il
Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e/o variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.
Art. 1.4 - Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile.
Art. 1.5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi
alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 1.6 - Buona fede
L’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le
inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all’indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità in corso).
Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere
dall’assicurazione con preavviso di 120 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 1.8 - Durata del contratto
Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell’Allegato (Prospetto di offerta) e cesserà alla sua
naturale scadenza senza obbligo di disdetta tra le Parti.
Previo accordo scritto tra le parti, alle medesime condizioni normative ed economiche la scadenza della polizza potrà essere prorogata fino ad un massimo di 6 mesi successivi alla scadenza naturale della stessa, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della decorrenza della prosecuzione.
Art. 1.9 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Si prende atto che parte degli enti assicurati usufruiscono dell'esenzione dal pagamento delle Imposte sui contratti di assicurazione in applicazione al D.lgs. n. 42 del 22/01/2004 e alla Legge n. 53 del 28/02/1983 e successive modifiche e integrazioni.
L’Assicurato evidenzierà in sede di stipulazione e/o alla scadenza di ogni annualità assicurativa la somma dei valori rientranti nell'esenzione di cui sopra.
Art. 1.10 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.
Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 1.12 - Coassicurazione e delega
A deroga dell’art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di
indennizzo a carico delle Coassicuratrici.
Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all’uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l’atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.
Art. 1.13 – Assicurazione presso diversi assicuratori
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da esso stipulate
per i medesimi rischi.
Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono irrevocabilmente alla General Broker Service Spa
il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse riforme o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
▪ che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
▪ di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
▪ che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto
liberatorio per il Contraente ai sensi dell’art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il Broker, all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 D. Lgs 209/2005 e con gli effetti per la contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
▪ Che le somme incassate dal Broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il Broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora Broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
▪ che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.3 “Pagamento del premio”;
▪ che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati e/o modificati i contratti, nella misura dell’aliquota provvigionale del 6% (sei per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
▪ che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente dal Broker;
▪ che il Broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del D. Lgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto;
Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del Broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.
Art. 1.15 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio
Con periodicità annuale, la Società s’impegna a fornire al Contraente, entro trenta giorni dal termine
dell’annualità assicurativa, i dati afferenti l’andamento del rischio. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d’asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.
La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri respinti (con indicazione della motivazione)
La Società si impegna altresì a fornire alla Contraente i dati afferenti l’andamento del rischio in qualsiasi momento entro il termine di 30gg da quando il Contraente e/o il Broker ne abbiano fatto formalmente richiesta.
L’obbligo a fornire i dati relativi all’andamento tecnico del rischio, permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.
Art. 1.16 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata/PEC e/o fax e/o e-mail e/o telegramma indirizzati al Broker.
Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.
Il premio viene anticipato in base all’applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del
contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell’Allegato (Prospetto di offerta); il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell’Allegato (Prospetto di offerta).
Art. 1.18 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e
dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 1.19 – Modifiche e trasformazioni
Nell'ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni,
modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e lavori di ordinaria manutenzione e/o ristrutturazione ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività. Il Contraente è esonerato da darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio.
Art. 1.20 - Estensione territoriale
La presente assicurazione vale per il mondo intero.
Art. 1.21 - Efficacia temporale della garanzia
Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.
Art. 1.22 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Le Parti:
- la Società, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla Stazione Appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
- Il Broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni .
L'Appaltatore, il Subappaltatore o il Subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante o l'amministrazione concedente.
Art. 2 - Norme che regolano l’assicurazione Incendio
Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l’assicurazione in
generale.
L’eventuale discordanza tra le norme che regolano l’assicurazione in generale, le norme che regolano l’assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.
Art. 2.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a risarcire ad indennizzare il Contraente per i danni materiali e diretti causati alle
cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio (non causate da ordigni esplosivi);
- autocombustione; (combustione spontanea senza fiamma)
La Società rimborsa altresì, entro il limite del 10 % dell’ammontare del danno, le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinari, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Art.2.2 - Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) causati con dolo dell’Assicurato e/o del Contraente;
d) causati da eruzioni vulcaniche e terremoto;
e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’Assicurazione;
f) alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto negli Artt. “Ricorso terzi” e “Perdita delle pigioni”.
Art. 2.3 – Cose assicurate a condizioni speciali
Si intendono compresi nella partita Contenuto anche i seguenti beni:
A) Archivi, documenti, libri, pubblicazioni, disegni, registri, microfilm, fotocolor; schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici.
La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nell’Art. "Franchigie e Limiti di indennizzo" di euro 50.000,00 per singolo volume/oggetto, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile: l'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione od artistico o scientifico.
Relativamente agli archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri,la Società oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, rimborserà anche il solo costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento.
L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo.
B) Mobili ed arredi antichi, carte geografiche antiche, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, , reperti archeologici, patrimonio museale, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, collezioni in genere, perle, pietre, libri antichi, metalli preziosi e altre cose aventi valore artistico o storico o archeologico.
La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nell’Art. “Franchigie e Limiti di indennizzo”di euro 150.000,00 per singolo oggetto, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del codice civile.
In caso di danno parziale l'indennizzo sarà pari alle spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l’eventuale deprezzamento, con l’intesa che la somma di tali importi non ecceda il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro.
In caso di danno totale l'indennizzo sarà pari al valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.
C) Denaro e valori custoditi in cassaforte.
La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nell’Art. "Franchigie e Limiti di indennizzo” di euro 25.000,00, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
D) Cose di terzi in genere, nonché indumenti ed effetti personali dei dipendenti, degli studenti, degli accompagnatori, degli ospiti e/o visitatori.
La Società risponde previa applicazione di una franchigia di euro 150,00 per sinistro e sino alla concorrenza dell'importo indicato nell’Art. "Franchigie e Limiti di indennizzo" di euro 250.000,00, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al valore commerciale dei beni al momento del sinistro.
Art. 3 - Condizioni particolari
Art. 3.1 - Deroga alla regola proporzionale – copertura automatica nuovi enti
A parziale deroga di quanto disposto dall’art. 1907 del C.C. (assicurazione parziale), la Società si
impegna a ritenere garantito in eccedenza alla somma dei valori delle partite assicurate (Fabbricati più Patrimonio Mobiliare) un ulteriore importo complessivo pari al 20% della suddetta somma. Pertanto la regola proporzionale di cui all’art. 1907 del C.C. trova applicazione soltanto se i valori effettivi eccedono, al momento del sinistro, la somma complessivamente assicurata del 20% e per la sola parte eccedente tale percentuale.
Entro il suddetto limite del 20% rientrano anche eventuali variazioni determinate dall’inserimento in garanzia di nuovi enti, per i quali non sussiste obbligo di notifica.
Art. 3.2 - Parificazione ai danni da incendio
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 1914 Codice Civile, sono parificati ai danni di incendio, oltre
che i guasti fatti per ordine dell’Autorità, anche quelli prodotti dall’Assicurato e/o da terzi o dagli impianti automatici di estinzione allo scopo di impedire od arrestare l’evento dannoso sia esso da incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza.
Art. 3.3 - Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro
La Società risarcisce le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino
luogo di scarico autorizzato i residuati del sinistro, ivi compresi i rifiuti tossici e/o speciali con il massimo di ulteriori Euro 500.000,00 per sinistro in aggiunta al 10% dell’ammontare del danno.
Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 del Codice Civile.
Art. 3.4 – Sostanze infiammabili e merci speciali
La Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione all’attività svolta
possono essere presenti, stoccate ed utilizzate: sostanze infiammabili, materiali combustibili di qualunque genere, merci speciali, gas, sostanze radioattive nei quantitativi e con le modalità che l'Assicurato ritiene di adottare.
Art. 3.5 - Caduta di aeromobili e/o corpi volanti
La Società risponde dei danni che la caduta di corpi volanti e/o orbitanti, loro parti o cose da essi
trasportate, può cagionare agli enti assicurati anche quando non vi sia sviluppo di incendio.
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonica determinata da
aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche quando non vi sia
sviluppo di incendio, da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via e/o carri ferroviari.
Art. 3.8 - Rovina di ascensori e montacarichi
La Società risponde dei danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi
compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.
La Società risponde dei danni che si manifestino nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti
elettrici od elettronici per effetto di corrente, scariche od altri fenomeni, da qualsiasi motivo occasionati.
La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da “Implosione”
intendendosi per tali i danni avvenuti per improvviso schiacciamento o rottura di corpi cavi soggetti a pressione esterna superiore a quella interna.
Art. 3.11 – Fumo, gas e vapore
La Società risponde dei danni materiali e diretti agli enti assicurati provocati da fumo, gas e vapore
sviluppatosi e/o fuoriuscito in conseguenza di:
− improvviso o accidentale guasto o rottura verificatosi nelle attrezzature o impianti medesimi;
− eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza.
Art. 3.12 - Eventi atmosferici
La Società risponde dei danni:
I) materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d’aria, forza del vento, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non;
II) da bagnamento che si verificassero all’interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da:
− fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
− mareggiata e penetrazione di acqua marina,
− formazione di ruscelli, accumulo esterno d’acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
− cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto II);
b) subiti da:
− alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
− insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
− enti all’aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti in genere;
− fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
− serramenti, vetrate e lucernari in genere;
− lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo, ghiaccio, che provochi
la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza.
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e
ghiaccio, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione di garanzia.
La Società non risarcisce i danni causati:
a. da valanga e slavine;
b. ai fabbricati, nonché ai serbatoi non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione relativamente ai sovraccarichi di neve;
c. ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
d. ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
e. a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.
Sono tuttavia esclusi dall’assicurazione:
a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana;
c) i danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie;
d) i danni a cose poste a meno di 12 cm sul livello del pavimento dei locali;
La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate alle partite tutte, dipendenti da fuoriuscita di
acqua e liquidi condotti in genere, a seguito di guasto o rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza.
La Società non risponde:
- dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- dei danni derivanti da rigurgiti e/o traboccamenti di fognature.
Art. 3.17 – Spese di ricerca e riparazione guasti
In caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di guasto o rottura degli impianti
idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza, la Società indennizza anche le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino delle parti di fabbricato.
Art. 3.18 – Intasamento di gronde e pluviali
La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato
per intasamento delle gronde e dei pluviali.
Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.
Art. 3.19 – Colaggio da impianti automatici di estinzione (ove esistenti)
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di fluidi a
seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici, incluse relative alimentazioni. La Società non risponde:
- dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.
La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione sino alla concorrenza dell'importo indicato nell’art. "Limiti di indennizzo".
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate:
I. da incendio, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate;
II. di tutti gli altri danni materiali e diretti non esplicitamente esclusi;
verificatisi in occasione di tumulti popolari , scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio anche organizzato.
Per atto di terrorismo e sabotaggio organizzato si intende, in via esemplificativa e non esaustiva, la minaccia o l’uso della forza o della violenza commessi da una persona o da un gruppo di persone su incarico o in connessione con organizzazioni terroristiche e/o governi, per scopi politici, religiosi , ideologici o comunque volti a destabilizzare il governo di altre nazioni e/o a creare panico o sconcerto nella popolazione o in parte di essa.
Sono comunque esclusi i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi natura direttamente o indirettamente riconducibili a qualsiasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un atto di terrorismo o di sabotaggio anche organizzato.
ESCLUSIONI:
La società non risponde dei danni:
• di inondazione o frana,
• di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
• subìti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
• causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
• verificati nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.
La presente garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazioni non militari della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l’occupazione si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2 della presente garanzia, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Art. 3.21 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti da inondazioni, alluvioni, ed allagamenti
in genere, anche per effetto di terremoto, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio. La Società non risponde:
- dei danni causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- dei danni a enti mobili all’aperto (eccetto quelli che si trovassero all'aperto per natura e destinazione);
- dei danni agli enti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.
Art. 3.22 - Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di cristallo,
mezzo cristallo, vetro, vetri speciali, specchi, insegne, marmi, collocati sia all’esterno che all’interno di tutti gli Enti assicurati a seguito di danno provocato da fatto accidentale, oltre a quelli conseguenti ad eventi garantiti con il presente capitolato (comprese le scheggiature e i danni parziali che obblighino alla sostituzione della lastra e/o del vetro).
La garanzia è estesa ai danni da furto consumato o tentato, agli atti vandalici, alle dimostrazioni di folla ed ai tumulti popolari.
Art. 3.23 - Merci in refrigerazione
La Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:
1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2) fuoriuscita del fluido frigorigeno; conseguenti:
- ad eventi garantiti dal presente contratto;
- all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica, purché tali danni non siano in relazione con allagamenti, inondazioni, movimenti del terreno, scioperi, atti di sabotaggio o di terrorismo o con ogni altro evento previsto dall’art. 2.2 (Delimitazioni dell’assicurazione - Esclusioni).
La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 8 ore.
Art. 3.24 - Danni consequenziali
Qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, e senza l'intervento di circostanze
indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti.
A titolo esemplificativo, e non limitativo, tali danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, possono consistere e/o essere dovuti a:
a) fumi, gas, vapori;
b) mancato od anormale erogazione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
c) mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di climatizzazione;
d) colaggio e fuoriuscita di liquidi anche da sistemi automatici di estinzione.
La Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento dei fabbricati
assicurati fino alla concorrenza, per singola unità immobiliare, della pigione annua, con il limite della pigione pari a 12 mesi.
Art. 3.26 - Ricovero automezzi
Nei vari locali di proprietà dell’Assicurato e/o in uso al Contraente possono essere ricoverati automezzi di
sua proprietà e/o di dipendenti e/o di terzi.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza di Euro 2.500.000,00, delle
somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da mancato inizio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per la presente garanzia.
L'assicurazione non comprende i danni:
• a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
• di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento graduale dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non è comunque considerato terzo il Legale Rappresentante del Contraente.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. All’Assicurato viene comunque riservata la facoltà di
gestione della vertenza attraverso l'Avvocatura dello Stato. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 Codice Civile.
Art. 3.28 - Vicinanze pericolose
Il Contraente è sollevato dell’obbligo di dichiarare se, in contiguità o a distanza minore di metri 20 dai
fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistano cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.
Art. 3.29 - Differenziale storico artistico
Ad integrazione della somma assicurata per la partita “Fabbricati”, la Società presta la propria garanzia
fino all’importo di Euro 1.000.000,00 per sinistro, per i maggiori danni che gli enti assicurati, con particolari qualità storico/artistiche, possano subire a seguito di sinistro e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dal presente contratto. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche, documenti ed oggetti storici etc. e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall’Assicurato per la distruzione totale e/o parziale del manufatto storico/artistico.
In deroga all’art. 1907 Codice Civile, l’importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza l’applicazione della regola proporzionale.
In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell’Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove si colloca l’ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.
Relativamente a manufatti, libri antichi, statue, affreschi, stucchi ed abbellimenti in genere di valore
artistico, in caso di sinistro a seguito di eventi garantiti in polizza, si precisa che i costi di restauro si intendono coperti fino alla concorrenza di Euro 2.000,00 al metro quadrato, mentre per le sculture e/o oggetti similari le spese di restauro verranno calcolate a corpo con il massimo risarcimento di Euro 20.000,00 per oggetto danneggiato. I limiti di indennizzo e la franchigia sono specificati nell’art. “Franchigie e limiti di indennizzo”.
Art. 3.31 - Oneri di urbanizzazione
Si dà atto che nella somma assicurata per la voce “Fabbricati”, sono compresi, convenzionalmente, i
costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull’Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi controparte danneggiata in caso di ricostruzione degli enti danneggiati da eventuali sinistri in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.
Art. 3.32 - Oneri di ricostruzione ad Enti e/o Autorità pubbliche
Si da atto che nella somma assicurata per la voce “Fabbricati” sono compresi anche i costi e/o oneri che
dovessero comunque gravare sull’Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.
Art. 3.33 - Indennizzo separato per partita
Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato, su richiesta del Contraente, per ciascuna partita di polizza
separatamente considerata.
Art. 3.34 - Chiusura inchiesta
In caso di danno, l’Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta;
l’Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il certificato di chiusura per l’evento riguardante il sinistro considerato. L’Assicurato si obbliga inoltre a rimborsare l’indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento del
medesimo indennizzo, qualora dagli atti dell’indagine preliminare o dall’eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.
Art. 3.35 – Onorari dei periti, architetti, ingegneri
La garanzia è prestata per gli onorari e le spese del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo
perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza dell'importo di cui all’art. "Limiti di indennizzo".
Sono compresi inoltre le spese e/o gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o ricostruzione seguenti a sinistri, in eccesso a quanto indennizzabile in base alla "Assicurazione a Valore a nuovo", nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre.
La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia anche se determinati
da colpa grave dell'Assicurato e/o delle persone di cui deve rispondere a norma di legge.
Art. 3.37 - Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del codice civile nei
confronti delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere, purché questi non eserciti a sua volta azione di rivalsa verso il responsabile.
Art. 3.38 - Anticipi sulla liquidazione del sinistro
L’Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari
al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, con o senza prestima del danno, a condizione che non siano sorte contestazioni, partita per partita, sull’indennizzabilità del danno.
Se la contestazione sorgesse su una o più partite, resta stabilito il pieno diritto all’ottenimento dell’acconto per le restanti partite purché l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 50.000,00.
L’obbligazione della Società verrà posta in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia di sinistro, sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta di anticipo e a condizione che non sia stata fatta opposizione e non sia stata aperta procedura giudiziaria sulla causa del sinistro a carico dell’Assicurato.
Art. 3.39 – Arredi, mobili, attrezzature e merci presso terzi
Gli arredi, i mobili, le attrezzature e la merce assicurati si intendono garantiti, anche quando si trovino
presso insediamenti diversi da quelli assicurati, siano essi dell'Assicurato che di Terzi, in uso, esposizione, deposito, lavorazione e/o riparazione. Dalla garanzia rimangono esclusi motoveicoli, autoveicoli o altri autoveicoli iscritti al P.R.A.
I beni in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria, sono coperti di garanzia in base alle
condizioni tutte della presente polizza fino alla concorrenza:
• dell'importo pari alla quota di capitale già versata al locatore attraverso i canoni pagati fino al momento del sinistro qualora i suddetti macchinari fossero assicurati mediante contratto stipulato dal locatore che prevede la rinuncia alla rivalsa nei confronti del conduttore;
• dell'intero valore a nuovo qualora i suddetti macchinari non fossero altrove assicurati, oppure nel caso che lo fossero con un contratto che faccia salvo il diritto di rivalsa nei confronti del conduttore.
Restano ferme le disposizioni tutte eventualmente previste relative all'insufficienza di somma assicurata e relative deroghe parziali, nonché all'assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo.
Art. 3.41 – Terremoto, maremoto ed eruzioni vulcaniche
La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti
dagli enti assicurati per effetto del terremoto, intendendosi per tale sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
La Società risponde altresì anche se non vi è stato incendio, esplosione e scoppio dei danni materiali e diretti dovuti a crolli, distruzioni, guasti e danneggiamenti in genere subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, maremoto ed eruzioni vulcaniche.
La Società non risponde dei danni:
- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione proveniente da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzione vulcanica;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate e comprese come previsto dall’art. 3.3 (Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro).
Resta inoltre convenuto che, agli effetti della presente garanzia:
- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari all’1% della somma assicurata per i fabbricati danneggiati con il minimo di Euro 5.000,00 ed il massimo di Euro 50.000,00;
- la Società non corrisponderà somma superiore all’50% del capitale assicurato per singola ubicazione e comunque in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno somma superiore a Euro 20.000.000,00.
Art. 3.42 – Costo di ricostruzione in zone sismiche
Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 4.3 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno)
si conviene che, se la ricostruzione o il rimpiazzo dei fabbricati dovrà rispettare le “norme tecniche per la costruzione in zone sismiche” vigenti al momento della ricostruzione stessa, la Società indennizzerà i maggiori costi derivanti dal rispetto di tali norme.
Art. 4 - Norme che regolano la gestione sinistri
Art. 4.1 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 Codice Civile;
b) darne avviso al Broker entro 30 (trenta) giorni da quando l’ufficio competente del Contraente ne ha avuto conoscenza.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile.
Il Contraente deve altresì:
1) fare, nei 10 (dieci) giorni lavorativi successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando , in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società. L’obbligo di denunciare l’evento alle Autorità competenti viene meno per sinistri di attribuzione non dolosa il cui indennizzo ragionevolmente si stimi non superiore all’importo di Euro 5.000;
2) non effettuare alcun lavoro di riparazione, salvo quelli di prima necessità tese a contenere il danno e/o a garantire la continuazione dell’attività, senza autorizzazione della Società;
3) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, salvo diversa autorizzazione della Società, senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
4) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Art. 4.2 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che
non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
I - Fabbricati - Il valore assicurato corrisponde al valore a nuovo, come appresso definito.
II - Patrimonio Mobiliare - Il valore assicurato corrisponde al valore a nuovo, come appresso definito.
Premesso che per “valore a nuovo” s’intende convenzionalmente:
− per i Fabbricati il costo dell’integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell’area.
− per il Patrimonio Mobiliare il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
Le Parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al suddetto “valore a nuovo” alle seguenti condizioni:
a. In caso di sinistro, si determina per ciascuna partita separatamente:
− l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo”
non esistesse;
− il supplemento che, aggiunto all’indennità di cui al capoverso precedente, determina l’indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”;
b. Il pagamento del supplemento d’indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale.
c. L’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda soltanto Fabbricati e Patrimonio Mobiliare di reparti in stato di attività. In caso di sinistro alle merci, attribuite come valore alla partita “Patrimonio Mobiliare”, l’indennizzo verrà eseguito in base al costo di riapprovvigionamento al momento del sinistro, comprese le spese di trasporto, magazzinaggio, oneri fiscali e finanziari, sdoganamento e simili.
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro che colpisca le partite tutte assicurate con il valore di ricostruzione o di rimpiazzo, il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori.
Verrà cioè eseguito entro 30 giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l’avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, delle strutture distrutte o danneggiate, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.
Art. 4.4 - Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a. direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle parti:
b. fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale di Trieste.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
I Periti devono:
1) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
3) verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro);
4) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate al momento del sinistro, determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito all’art. 4.3 (Determinazione del danno);
5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilitá del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività
esercitata.
Art. 4.6 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la
Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 2.2 (Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni).
Art. 4.7 – Limite massimo dell’indennizzo
Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole
partite, salvo i maggiori importi rientranti nell’ambito di quanto disciplinato dall’art. 1914 Codice Civile.
Art. 4.8 – Riepilogo franchigie e limiti di indennizzo per sinistro
Relativamente alle garanzie di seguito riportate, l'indennizzo sarà corrisposto previa detrazione delle
seguenti franchigie/scoperti e la Società non sarà obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per ogni sinistro e per anno assicurativo, o minor periodo assicurativo, una somma superiore ai seguenti limiti di indennizzo:
GARANZIA | FRANCHIGIA/ SCOPERTO | LIMITE DI INDENNIZZO (espresso in Euro) | ||
1) | Spese demolizione e sgombero | Euro 500.000,00 per sinistro in aggiunta al 10% dell’indennizzo | ||
2) | Fenomeno elettrico | Euro 500,00 | Euro 100.000,00 per sinistro | |
3) | Eventi atmosferici | euro 5.000,00 | 50% delle somma assicurata per singola ubicazione, con il massimo di Euro 10.000.000,00 per sinistro | |
4) | Ghiaccio / gelo | Euro 1.500,00 | Euro 150.000,00 per sinistro | |
5) | Sovraccarico neve | Euro 5.000,00 | 10% delle somma assicurata | |
6) | Acqua piovana | Euro 1.500,00 | Euro 150.000,00 per sinistro | |
7) | Acqua condotta | Euro 1.500,00 | ||
8) | Spese ricerca e riparazione guasto e/o rottura per le garanzie di acqua condotta | Euro 1.500,00 | Euro 50.000,00 | |
9) | Intasamento di gronde e pluviali | Euro 1.500,00 | ||
10) | Terrorismo Scioperi, tumulti popolari, atti vandalici, ecc | 10% con il minimo di euro 10.000,00 euro 1.500,00 | 50% delle somma assicurata per singola ubicazione, con il massimo di Euro 10.000.000,00 per sinistro | |
11) | Inondazioni, esondazioni, alluvioni, mareggiate, allagamenti | 5% con il minimo di euro 5.000,00 | 50% delle somma assicurata per singola ubicazione, con il massimo di Euro 10.000.000,00 per sinistro | |
12) | Rottura cristalli | Euro 500,00 | Euro 20.000 per sinistro | |
13) | Merci in refrigerazione | Euro 1.000,00 | Euro 50.000,00 per sinistro | |
14) | Ricorso terzi | Euro 2.500.000,00 per sinistro | ||
15) | Mancato inizio, interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi | 10% del massimale Ricorso terzi | ||
16) | Differenziale storico artistico | Euro 1.000.000,00 | ||
17) | Onorari periti, architetti, ingegneri, consulenti | Euro 100.000,00 per sinistro | ||
18) | Anticipi sulla liquidazione del sinistro | 50% dell’importo minimo di danno indennizzabile | ||
19) | Arredi, mobili, attrezzature e merci presso terzi | 2 % della somma assicurata per il Patrimonio mobiliare | ||
20) | Terremoto, maremoto ed eruzioni vulcaniche | 1% della s.a. con il minimo di 5.000,00 e il massimo | 50% delle somma assicurata per singola ubicazione, con il massimo di euro 20.000.000,00 |
50.000,00 euro | ||||
21) A | Cose assicurate a condizioni speciali: | |||
Archivi, patrimonio librario, documenti, ecc. con il limite per singolo volume/oggetto di | Euro 50.000,00 | |||
B | Arredi antichi, opere d’arte, collezioni, ecc. con il limite per singolo oggetto | Euro 150.000,00 | ||
C | Denaro e valori custoditi in cassaforte | Euro 25.000,00 | ||
D | Cose di terzi in genere, ecc. | Euro 250.000,00 | ||
22) | Automezzi in rimessa | Euro 75.000,00 |
Data / /
La Società Il Contraente
………………………. ………………………
Disposizione finale
Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria in sede di
presentazione dell'offerta, dopo il decreto di aggiudicazione del Contraente assumerà, in caso di eventuale richiesta di esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell’art. 11 comma 9 del Dlgs 163/2006 e s.m.i., a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. Quanto innanzi nelle more del decorso del termine di cui al successivo comma 10 e fatto salvo quanto ivi previsto.
Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società.
Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.
La Società aggiudicataria inserirà l’eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all’atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.
In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.
Data / /
La Società Il Contraente
………………………. ………………………
Dichiarazione
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente e la
Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:
Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia; Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro;
Art. 1.8 - Durata del contratto; Art. 1.10 - Foro competente;
Art. 1.13 - Assicurazione presso diversi assicuratori; Art. 1.14 - Clausola Broker;
Data / /
La Società Il Contraente
………………………. ………………………
ALLEGATO (Prospetto di offerta)
Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione
(da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica)
La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:
1 CONTRAENTE | Università degli Studi di Trieste Piazzale Europa, 1 34127 TRIESTE |
2 | DURATA CONTRATTUALE | Sei mesi e tre anni | |
dalle ore 24.00 del 30.06.2013 | |||
alle ore 24.00 del 31.12.2016 | |||
FRAZIONAMENTO | Annuale al 31 dicembre |
3 RISCHIO ASSICURATO | Incendio e rischi accessori |
4 SOMME/PARTITE ASSICURATE 4.1 Fabbricati non vincolati 4.2 Fabbricati vincolati (ex d.lgs. 42/2004 e legge 53/1983) 4.3 Patrimonio Mobiliare 4.4 Ricorso terzi 4.5 Automezzi in rimessa a P.R.A. 4.6 Spese demolizione e sgombero | (A VALORE INTERO) Euro 201.519.900,00 Euro 123.592.500,00 esente imposte Euro 140.000.000,00 Euro 2.500.000,00 Euro 75.000,00 Euro 500.000,00 |
5 OFFERTA ECONOMICA | PREMIO ANNUO | |
5.1 Fabbricati non vincolati tasso lordo per mille …….. | Euro …………………….. | |
5.2 Fabbricati vincolati tasso esente imposte per mille ……… | Euro esente imposte | |
5.3 Patrimonio Mobiliare tasso lordo per mille …….. | Euro ……………………….. | |
5.4 Ricorso terzi tasso lordo per mille …….. | Euro ……………………….. | |
5.5 Automezzi in rimessa tasso lordo per mille …….. | Euro ……………………….. | |
5.6 Spese demolizione e sgombero tasso lordo per mille …….. | Euro ……………………….. |
5.5 | |||
TOTALE PREMIO ANNUO | Euro (in cifre) | ||
LORDO (5.1 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6) | |||
Euro (in lettere) | |||
TOTALE PREMIO ANNUO | Euro (in cifre) | ||
ESENTE IMPOSTE (5.2) | |||
Euro (in lettere) |
5.6 Totale premio lordo alla firma per il periodo 30.06.2013 – 31.12.2013 (5.1 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6) | Euro (in cifre) | |
Euro (in lettere) | ||
Totale premio esente imposte alla firma per il periodo 30.06.2013 – 31.12.2013 (5.2) | Euro (in cifre) Euro (in lettere) |
La Società ……………………………, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento
ISVAP o D.M. n………..del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento
n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.
L’Appaltatore autorizza l’Ente Appaltante - irrevocabilmente e per tutta la durata della presente
assicurazione - ad effettuare i pagamenti delle somme dovute all’Appaltatore medesimo a favore del Broker, in forma liberatoria per l’Appaltante.
Data / /
La Società Il Contraente
………………………. ………………………