Contract
Roma, 19.03.2019
Ufficio: | DOR/ALP |
Protocollo: | 201900002869/AG |
Oggetto: | Accordo tra CSM, CNF e FOFI per l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15 L. n. 24/2017, in attuazione dell’art. 14 del Protocollo d’intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018. |
Circolare n. | 11429 |
SS 4.1
IFO SI
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI
Siglato in data odierna l’accodo tra CSM, CNF e FOFI per l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione
degli albi dei periti e dei consulenti tecnici farmacisti.
Si ha il pregio di informare che, in data 12 marzo 2019, il Presidente della Federazione, Xx. Xxxxxx Xxxxxxxx, ha sottoscritto l’accordo con il Consiglio Superiore della Magistratura ed il Consiglio Nazionale Forense (cfr. all.1), concernente la modifica dei criteri per la formazione e l’aggiornamento degli albi dei periti e dei consulenti tecnici farmacisti tenuti dai Tribunali.
In particolare, in data 24 maggio 2018 è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO per assicurare, attraverso l’attuazione della L. 24/2017, relativa alla responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie, l’adozione di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all’autorità giudiziaria un contributo professionale qualificato ed adeguato alle complessità della materia.
Tenuto conto della situazione normativa e delle caratteristiche specifiche della professione del farmacista, la Federazione ha richiesto di stipulare un apposito accordo con il quale concorrere all’attuazione delle linee guida per l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15 della L. 24/2017 di cui al Protocollo di intesa firmato tra CSM, CFN e FNOMCeO.
Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00000 XXXX – XXX XXXXXXXX, 00 – TELEFONO (00) 0000000 – TELEFAX (00) 0000000 CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: xxxxx@xxx.xxxx.xx e-mail: xxxxx@xxxx.xx – sito: xxx.xxxx.xx
Si fornisce di seguito una sintetica illustrazione dei contenuti dell’accordo.
In primo luogo, negli albi circondariali è prevista la presenza di una specifica sezione riservata agli esercenti la professione di farmacista.
Nel protocollo è specificato, inoltre, che la “speciale competenza”, valutata dai Comitati circondariali, non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall’esperienza professionale del singolo esperto.
Per assicurare un’adeguata valutazione, il documento elenca gli elementi primari e secondari di valutazione (cfr. all. 1 articolo III, commi 4, 5 e 6).
Tali elementi e le informazione contenute nel fascicolo personale (cfr. all.1 articolo IV), per buona prassi, devono essere forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all’albo, nel quale dovrà essere obbligatoriamente presente l’indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d’ufficio e di parte all’interno di procedimento civili o penali.
Le aree professionali nell’ambito dei quali i periti farmacisti potranno svolgere la loro attività consulenziale sono:
- Area farmacia territoriale;
- Area farmacia ospedaliera;
- Area servizi farmaceutici;
- Area legislazione e tecnica farmaceutica;
- Area farmacologia;
- Area analisi quali-quantitativa medicinali e prodotti della salute;
- Area galenica;
- Area cosmetologia;
- Area nutraceutica e nutrizionale;
- Area dispositivi medici;
- Area gestionale ed organizzativa dell’esercizio farmaceutico.
Pertanto, il candidato, al momento dell’inserimento delle informazioni del fascicolo personale, potrà indicare una o più aree professionali di interesse.
Si precisa che l’assenza di precedenti incarichi non preclude la prima iscrizione o la riconferma all’interno dell’albo, poiché tale circostanza non è necessariamente ricollegabile al merito o demerito dell’esperto.
Si segnala, inoltre, che costituisce buona prassi quella per cui l’attività istruttoria dei Comitati si avvalga della presenza al loro interno degli Ordini professionali dei farmacisti, i quali possono fare proprie osservazioni, anche con riferimento alla corrispondenza tra le informazioni dichiarate nelle domande e quelle possedute presso le rispettive anagrafi.
Con il presente accordo, la Federazione si è impegnata a favorire, attraverso appositi accordi di recepimento, l’adesione degli Ordini provinciali dei farmacisti ai protocolli locali.
Si chiede, pertanto, agli Ordini provinciali di assicurare la massima diffusione alla presente circolare, nonché di attivare ogni utile contatto con gli Uffici dei competenti Tribunali per la stipula di accordi locali.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Dr. Xxxxxxxx Xxxx) (Xx. Xxxxxx Xxxxxxxx)
All. 1
Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00000 XXXX – XXX XXXXXXXX, 00 – TELEFONO (00) 0000000 – TELEFAX (00) 0000000 CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: xxxxx@xxx.xxxx.xx e-mail: xxxxx@xxxx.xx – sito: xxx.xxxx.xx