DISTRETTO DI SAN LAZZARO DI SAVENA
DISTRETTO DI SAN XXXXXXX DI SAVENA
Accordo di programma Territoriale per l’Integrazione Scolastica e Formativa
dei bambini , alunni e studenti con disabilità
2017 -2021
in applicazione della Legge 104/1992 e dell’Accordo di Programma metropolitano Ambito territoriale del distretto socio sanitario di San Xxxxxxx di Savena
Comuni: Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano, Pianoro, San Xxxxxxx di Savena; Az. USL Bologna Distretto San Xxxxxxx di Savena;
Istituzioni Scolastiche Autonome Statali e Paritarie presenti nel Distretto di San Xxxxxxx di Savena Centri di formazione professionale;
PREMESSA
L'accordo Territoriale, come definito all'art. 3 dell'Accordo metropolitano, intende esplicitare l'ambito di applicazione nel distretto socio sanitario di San Xxxxxxx di Savena e sarà parte integrante della programmazione distrettuale per la salute ed il benessere sociale del Distretto (rif. L. 328/2000)
Gli Accordi Territoriali sono finalizzati al coordinamento dei servizi scolastici, territoriali ed extrascolastici, con l'obiettivo di sviluppare ed incentivare le interconnessioni tra i diversi strumenti di programmazione territoriale e favorire la concreta realizzazione di programmi di integrazione scolastica, educativa e sociale, nell'applicazione della legge 104/92.
Definite integralmente le premesse, le finalità e gli impegni dei soggetti firmatari dell'Accordo metropolitano, si intende dare rilievo a:
• l'introduzione della figura di educatore di Istituto
• la necessità del principio di continuità educativa in situazioni di disabilità grave
• lo sviluppo dell'Istituto del prestito professionale e relativi accordi tra le scuole (L. 107/2015 )
• le modalità di erogazione delle risorse comunali ai Centri di formazione
• l'istituzione di una banca dati territoriale per il prestito e il monitoraggio di ausili e arredi di proprietà dei singoli comuni
CAPITOLO 1
Finalità, soggetti e ambiti di applicazione dell’Accordo di Programma
Art. 1 - Finalità e obiettivi territoriali
Il presente Accordo Territoriale richiama interamente le finalità già sottoscritte in ambito di Accordo metropolitano oltre ai seguenti obiettivi territoriali:
• attuare a livello locale l’accordo Provinciale di Programma, la L. 104/92 e le normative regionali relative al Diritto allo Studio e al percorso per l’accertamento di disabilità e certificazione per l’integrazione scolastica di minorenni, a partire dai bisogni e dalle risorse specifiche del nostro Territorio;
• mettere in rete le risorse e i saperi presenti sul Territorio;
• definire metodologie condivise di incontro e di comunicazione tra i diversi soggetti coinvolti;
• programmare modalità di sviluppo di progetti integrati Scuola/Territorio;
• valorizzare la memoria storica dei processi dell’integrazione attraverso la documentazione delle buone prassi presenti sul Territorio;
• valorizzare le esperienze di formazione congiunta che i diversi Enti presenti sul Territorio sperimentano;
• favorire la continuità orizzontale e verticale, con particolare attenzione ai momenti di passaggio da un grado educativo, scolastico e formativo all’altro (anni ponte), attraverso la definizione di procedure e tempistiche condivise;
L’integrazione scolastica non è prerogativa specifica di un settore o di un’Istituzione che con la disabilità si misura e si confronta, è una questione che è propria della collettività, l’integrazione del disabile è parte costitutiva dell’organizzazione e della gestione della scuola e della comunità più in generale.
La comunità che integra una realtà, sia essa costituita da una disabilità o da una diversità sociale, è a tutti gli effetti coinvolta nel processo d’integrazione. Ragionando d’integrazione ci si rende conto che l’orizzonte non può essere ristretto alla scuola, ma dovrà, necessariamente, allargarsi il più possibile; il piano educativo individualizzato (P.E.I.) dovrà perciò, sin dalla scuola dell’infanzia, avere l’ottica del progetto di vita: un progetto che è prospettiva, che sceglie obiettivi orientati il più possibile all’età adulta.
Art. 2 Enti firmatari e aderenti all’Accordo di Programma
2.1 Enti firmatari
Alla sottoscrizione dell’Accordo territoriale prendono parte, in quanto soggetti firmatari, tramite i loro Legali rappresentanti:
• l’Azienda USL di Bologna, Distretto di San Xxxxxxx di Savena;
• i Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano, Pianoro, San Xxxxxxx di Savena;
• le Istituzioni Scolastiche Autonome (I.S.A.) presenti nei territori dei Comuni sopra elencati;
• i soggetti pubblici e privati titolari di nidi e scuole dell’infanzia e paritarie del Territorio Distrettuale;
• gli Enti di Formazione Professionale accreditati dalla Regione Xxxxxx-Romagna per l’Obbligo Formativo presenti nel distretto: CEFAL e CNOS
Art. 3 Campo di applicazione dell’Accordo di programma
3.1 Valenza territoriale
Il presente Accordo trova applicazione nel Territorio sovra comunale corrispondente al Distretto socio sanitario di San Xxxxxxx. Per quanto attiene l’Ambito metropolitano , si raccorda all’Accordo metropolitano sopraindicato, confermando gli impegni già presi dai firmatari di tale Accordo.
3.2 Ambiti di applicazione
L’Accordo Territoriale in sintonia con quello metropolitano si applica ai nidi d’Infanzia pubblici e privati , alle scuole statali e paritarie ed agli Enti che svolgono attività di formazione professionale in espletamento dell’obbligo scolastico e formativo e ai percorsi integrati scuola e formazione professionale.
CAPITOLO 2
Impegni dei soggetti firmatari
I soggetti firmatari del presente Accordo Territoriale assumono, anche alla luce degli impegni già assunti dall’Ufficio Scolastico Provinciale (USP) , dai Comuni e dall’Azienda USL di Bologna nell’Accordo metropolitano , gli impegni di seguito indicati e condividono il comune obiettivo di armonizzare tempi e modalità di azione e di attività relativi agli impegni presi.
Art. 4 Impegni degli Enti
4.1 Istituzioni Scolastiche Autonome (I.S.A.)
Le Istituzioni Scolastiche Autonome s’impegnano a:
a) inserire all’interno del Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) delle singole scuole la descrizione delle attività previste per l’integrazione dei bambini e degli alunni disabili, comprensiva per gli Istituti Superiori della progettazione integrata con gli Enti di Formazione Professionale;
b) concordare con gli Enti interessati, le famiglie o loro rappresentanti e comunicare loro per iscritto, entro il mese di novembre, il calendario delle riunioni dei Gruppi di Lavoro di Istituzione Scolastica (G.L.I.) e dei Gruppi Operativi (G.O.);nel caso in cui a tali gruppi di lavoro non saranno rappresentate tutte le componenti istituzionali, gli stessi non potranno essere considerati legittimi.
c) rafforzare gli strumenti e le modalità di relazione all’interno della scuola, tra scuole di grado diverso, tra scuola e servizi del Territorio per garantire la continuità nel passaggio da classe a classe, da un ordine di scuola ad un altro e, una volta adempiuto l'Obbligo d’Istruzione, dal sistema scolastico al sistema formativo, qualora previsto dal Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e dal Gruppo Operativo (G.O.). Tutto ciò anche al fine di garantire una positiva accoglienza nelle diverse fasi del percorso scolastico, con particolare attenzione al passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado e dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado, alla formazione professionale per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado;
d) coordinare gli interventi e le competenze per garantire l’assistenza ai bambini e agli alunni disabili all'interno della struttura scolastica finalizzata al sostegno e all’esercizio delle autonomie personali. Per l'ottimale conseguimento di questo obiettivo, da esplicitarsi nel Piano dell’Offerta
Formativa (P.O.F.) e da definirsi sulla base del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), va realizzata adeguata formazione del personale impegnato in dette funzioni, ivi compresi i collaboratori scolastici;
e) sviluppare l'istituto del “prestito professionale” fra scuola e scuola per garantire la continuità del progetto educativo , secondo quanto previsto dall’ art. 4 dell’Accordo metropolitano : il presente accordo territoriale promuove e favorisce, nell'ambito degli accordi di rete definiti dall'art
1 comma 70 della Legge 107/2015, l' istituto del prestito professionale che le istituzioni scolastiche potranno attivare al momento del passaggio da parte dell' alunno disabile da un ciclo scolastico a quello successivo, per un arco di tempo ricompreso da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni lavorativi .
f) realizzare attività di aggiornamento/formazione in servizio per gli insegnanti curricolari e di sostegno, nonché per i collaboratori scolastici impegnati nell’integrazione, su tematiche di carattere pedagogico e didattico su specifici strumenti e tecnologie per il superamento della disabilità. Per rendere maggiormente efficace l’integrazione e il coordinamento delle funzioni e delle risorse professionali che agiscono sui bambini e alunni disabili, verranno favorite le iniziative che coinvolgono anche il personale degli altri Enti e dei familiari, e comunque la partecipazione di docenti della scuola ad iniziative di formazione e aggiornamento promosse da altri Enti, come previsto dall’art. 14 della Legge 104/92: in questo caso l’organizzazione e la gestione delle attività di aggiornamento verranno opportunamente concordate tra gli Enti interessati;
g) predisporre le condizioni organizzative, come previsto anche dalla Circolare Ministeriale Prot. n°1139 del 15/07/2002, per garantire la partecipazione dei bambini e alunni disabili ai viaggi d’istruzione e alle visite guidate, con particolare riferimento all'affiancamento e al trasporto adeguati nel quadro delle pari opportunità; i viaggi d’istruzione saranno programmati dal Consiglio di Classe e inseriti nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.);
h) favorire la comunicazione tra famiglia e Azienda U.S.L. nei casi di bambini e alunni disabili trasferiti nella provincia di Bologna da altre province o regioni;
i) ricercare, in sinergia con l’Ente Locale, le condizioni migliori per l’attivazione dell’esperienza del tutor amicale, sia per alunni certificati che per quelli con DSA, attraverso il coinvolgimento di studenti in xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 0x xxxxx;
l) garantire il corretto e tempestivo utilizzo e la trasmissione agli Enti interessati (Ufficio Scolastico Provinciale e Comuni) delle schede allegate al presente Accordo, ai fini della programmazione degli interventi necessari da parte di tutti i soggetti firmatari e/o interessati su base territoriale in ordine alla qualità e all’efficacia dell’integrazione dei bambini e alunni disabili.
m) operare, in accordo con l’Azienda USL relativamente alla realizzazione dei punti
q ed r.
4.2 Azienda S.L. di Bologna Distretto di San Xxxxxxx di Savena
In coerenza con gli Accordi metropolitani , l’Azienda USL , attraverso l’ UO NPIA s’impegna,per gli alunni con disabilità, a:
a) redigere apposita relazione ed informare la famiglia sul percorso da attuare per il riconoscimento della disabilità ed il rilascio della Certificazione per l’integrazione Scolastica ( CIS
) – vedi successivo art.7.1 – in base a quanto indicato dalle legge 104/92 e successive modifiche, nonché alle disposizioni regionali vigenti in materia ; ed inoltre a partecipare alle sedute delle Commissioni Medico Legali dedicate esclusivamente ai minori previste dalle norme regionali, rappresentando agli altri componenti della Commissione le informazioni contenute nella relazione redatta e assicurando alla famiglia il necessario supporto per l’accertamento della disabilità e per il rilascio delle Certificazioni all’integrazione scolastica ( L.104/92 ) ;
b) concordare, in accordo con la famiglia, modalità di comunicazione con le Dirigenze Scolastiche e Formative e gli Enti Locali per il passaggio delle informazioni necessarie in tempo utile alla definizione del fabbisogno di personale di sostegno e per l’assistenza e l’autonomia, nei casi di bambini e alunni per la prima volta nell’area metropolitana di Bologna o trasferiti da altra Provincia o Regione
c) redigere la Diagnosi Funzionale (D.F.) e ogni altra documentazione atta ad individuare le caratteristiche, i bisogni e le potenzialità dei bambini e alunni, anche ai fini dell’identificazione delle risorse, dei materiali e dei sussidi utili al processo di integrazione scolastica;
d) garantire la conservazione dei suddetti documenti presso i propri archivi, nonché la comunicazione a tutti i soggetti interessati delle variazioni in caso di modifiche dei referenti;
e) assicurare la partecipazione ai Gruppi Operativi dell’operatore di volta in volta più coinvolto nel percorso assistenziale, ai Gruppi di lavoro di Istituzione Scolastica ( GLIS ) ed ai Gruppi di lavoro per l’inclusività ( GLI )
f) collaborare con le Istituzioni educative, scolastiche e formative e con gli Enti Locali, per la realizzazione di progetti di aggiornamento e formazione in servizio previsti dalla normativa vigente, e promuovere la partecipazione del proprio personale a iniziative di formazione e aggiornamento realizzate anche da altri Enti: in questo caso l’organizzazione e la gestione delle attività di aggiornamento verranno opportunamente concordate tra gli Enti interessati;
g) collaborare a progetti di orientamento con l’Ente Locale, l’Ufficio Scolastico Provinciale, le I.S.A., e il sistema degli Enti di Formazione Professionale;
h) rendere disponibili le risorse di personale di riabilitazione, sulla base di uno specifico progetto terapeutico-riabilitativo condiviso con la famiglia, al fine di concorrere alla diffusione delle conoscenze utili al percorso didattico-educativo ed inclusivo ( ad esempio : individuazione ed utilizzo di ausili nelle patologie neuromotorie da parte dei fisioterapisti, necessità comunicative e di apprendimento specifiche per DSL, DPS, sordità da parte dei logopedisti ed educatori specializzati );
i) collaborare alla realizzazione di particolari progetti educativi, scolastici e formativi rivolti a gruppi o a classi per favorire l’integrazione di bambini e alunni disabili;
l) fornire, quando prescritto, protesi e ausili indicati nel nomenclatore tariffario;
m) mantenere aggiornata la banca dati degli ausili assegnati ad uso personale al fine di favorire un ottimale riutilizzo delle risorse;
n) garantire la corretta compilazione e trasmissione alle scuole della documentazione di propria competenza, nonché la collaborazione in ambito territoriale e provinciale all’elaborazione dei dati in proprio possesso in ordine ai bambini e alunni disabili, trasmettendone le risultanze al Gruppo tecnico interistituzionale provinciale, allo scopo di consentire una programmazione efficace degli interventi di qualificazione da parte di tutti i soggetti interessati in ordine all’efficacia dell’integrazione dei bambini e alunni disabili;
o) garantire il controllo e la verifica dei servizi resi, secondo quanto previsto dal sistema di qualità aziendale;
p) operare per la progettazione sperimentale di uno spazio di consulenza dell’U.O.S. NPIA dedicato agli operatori della scuola, finalizzato all’analisi dei bisogni e risorse, al confronto su criticità e alla messa in rete di esperienze di buone prassi in tema di integrazione;
q) attivare, compatibilmente con le risorse disponibili, screening per il riconoscimento precoce di alunni con DSA in collaborazione con il Centro Disabilità Linguistiche e Cognitive dell’Azienda USL di Bologna;
r) dopo i sedici anni in accordo con il “ progetto aziendale di continuità di cura “ si coinvolgerà nella progettazione scolastica e non, il servizio USSI_adulti.
4.2.1 Gruppo per l’Orientamento e il Monitoraggio dei bambini e alunni disabili all’interno dei percorsi scolastici e formativi (scuola secondaria di primo e di secondo grado) e Gruppo inter- asl
Si rinvia all’Accordo metropolitano ponendo l’accento sulla necessaria collaborazione Interistituzionale dalle prime fasi dell’orientamento alla condivisione di tutto il progetto di vita.
4.3 Amministrazioni comunali
Le Amministrazioni comunali per i bambini e gli alunni disabili residenti nel proprio Territorio, anche in conformità con la Legge regionale n.26/2001 ,si impegnano a:
4.3.1 In qualità di Ente Locale
a) promuovere politiche per l’inclusione dei bambini e degli alunni disabili, in particolare nell’ambito delle Conferenze Territoriali funzionali al miglioramento dell’offerta formativa e dei Piani di Zona Distrettuali per la Salute e il Benessere Sociale, sostenendo la collaborazione con le famiglie;
b) garantire l’eliminazione progressiva delle barriere architettoniche dagli edifici scolastici di propria competenza, sulla base della normativa vigente;
c) dotare le scuole di arredi scolastici adeguati alle particolari esigenze dei bambini e alunni disabili e fornire loro le attrezzature tecniche e gli ausili personali richiesti dalle Aziende UU.SS.LL. extra nomenclatore tariffario, necessari per rendere effettivo il diritto allo studio. Le scuole potranno autorizzare i bambini e gli alunni a utilizzare le medesime attrezzature tecniche e ausili personali anche al di fuori della sede scolastica per lo svolgimento di attività scolastiche ed extra scolastiche;
d) istituire una banca dati dei comuni del Distretto per organizzare il prestito di ausili e di arredi specifici per la disabilità per ottimizzare l’utilizzo di tutte le risorse di proprietà dei Comuni : a tal proposito essi concorderanno la modalità operativa per la gestione ed utilizzeranno lo schema presente nel capitolo ‘allegati’.
e) assegnare alle scuole assistenti, educatori, operatori specializzati adeguatamente preparati per l’assistenza, l’autonomia personale e la comunicazione dei bambini e degli alunni disabili, tenuto conto dei bisogni e dei progetti personalizzati valutati congiuntamente e delle risorse professionali assegnate dall'Amministrazione scolastica. Potrà essere esaminata l'eventuale possibilità di attribuire direttamente alle Istituzioni Scolastiche un monte ore di personale educativo/assistenziale, dopo aver valutato annualmente i bisogni e i progetti personalizzati degli alunni iscritti e frequentanti; i Comuni potranno , in accordo con le singole Istituzioni scolastiche , istituire l’Educatore di istituto nel rispetto della continuità operativa relativa ad alunni e studenti con gravi disabilità per i quali il gruppo operativo ne faccia esplicita richiesta .
Ai fini dell'assegnazione delle risorse comunali l' alunno dovrà avere nella diagnosi funzionale ( D.F.) un grado di compromissione definito grave almeno in una delle aree di cui allo schema allegato agli accordi di programma metropolitani vigenti , con particolare riguardo all'area affettivo relazionale e a quella delle autonomie.
Gli educatori assegnati dai Comuni dovranno organizzare nelle Scuole un lavoro anche per piccoli gruppi secondo quanto previsto dal PEI
Nel caso di assenza non superiore a quindici giorni dell'allievo con disabilità, l' operatore non viene sollevato dall'incarico ma rimane a disposizione della scuola previa sottoscrizione tra le parti istituzionali di un progetto di attività .
f) sostenere, compatibilmente con le proprie risorse, l’utilizzo della figura del tutor amicale;
g) provvedere al trasporto scolastico nel percorso casa-scuola e ritorno. Il servizio sarà attivato, a seguito di specifica richiesta presentata ogni anno scolastico (o per periodi inferiori)dalla famiglia e/o dall’Azienda U.S.L.;
h) provvedere al trasporto, in caso di terapie prescritte dall’Azienda U.S.L., dopo la necessaria
verifica con tutti gli interlocutori coinvolti che dette terapie non possano essere collocate al di fuori dell’orario scolastico e provvedere al trasporto per attività che si svolgono fuori dalla Scuola seppure in orario scolastico previo richiesta di attivazione del Progetto S.E.I. concordato dal gruppo operativo. Il trasporto sarà attivato quando non ci saranno le condizioni per l’alunno / studente per svolgere percorsi finalizzati alle autonomie .
i) sostenere progetti volti a garantire e a migliorare i livelli qualitativi d’integrazione dei bambini e degli alunni disabili;
l) garantire l'accesso alle iniziative educativo - ricreative estive, possibilmente con lo stesso personale educativo e assistenziale assegnato durante l'anno scolastico. In relazione all’art. 17 dell’Accordo di Programma metropolitano si integra con quanto segue:
al fine di garantire continuità al progetto educativo rivolto al minore disabile, anche per la progettazione delle attività estive e per le attività ricreative proposte dall’associazionismo del Territorio , si propone di attivare ogni modalità che consenta di effettuare un passaggio delle informazioni rispetto alle situazioni individuali degli alunni disabili, nel rispetto delle norme vigenti in relazione alla riservatezza sui dati ;
m) far conoscere e favorire l'accesso alle attività extra scolastiche anche estive presenti sul proprio Territorio (pre - post scuola, centri estivi e altre opportunità);
n) garantire la presenza dei propri referenti nei Gruppi di Lavoro delle Istituzioni Scolastiche (G.L.I.S.) ,nel Gruppo di lavoro per l’Inclusività ( G.L.I. ) e degli operatori che seguono l’alunno nei Gruppi Operativi (G.O.);
o) garantire piena collaborazione con l’Amministrazione Scolastica e gli altri interlocutori coinvolti, nel rispetto delle proprie competenze, relativamente all’orientamento scolastico e professionale e alla definizione del percorso scolastico e professionale dei bambini e degli alunni disabili;
p) garantire, insieme all’Amministrazione Scolastica, all’Azienda USL ed allaCittà metropolitana, alle famiglie degli utenti, il controllo e la verifica dei servizi resi con l’utilizzo d’indicatori di efficacia e qualità, anche attraverso la consultazione delle famiglie dei bambini e dei ragazzi.
I Comuni potranno individuare sistemi tariffari basati sulla condizione economica, in riferimento agli interventi individuali per il diritto allo studio, ai sensi art. 3, comma 3
della Legge Regionale n.26/2001.
Oltre ai bambini e alunni disabili certificati, le suddette prestazioni possono essere assicurate anche ai bambini e agli alunni temporaneamente disabili impossibilitati a frequentare regolarmente le lezioni. Di norma gli interventi sono attivati per gli allievi per i quali si prevede una disabilità per un periodo superiore a trenta giorni .
Per casi eccezionali ( patologie particolarmente complesse , assenze da Scuola superiori ai 15 giorni e per un periodo a tempo determinato ) in accordo con l’asl e l’istituzione scolastica , l’intervento assistenziale potrà essere fornito anche a domicilio dell’alunno residente e regolarmente iscritto.
Per quanto concerne la collaborazione con i Centri di formazione accreditati dalla Regione, i comuni aderenti a tale Accordo, al fine di favorire una adeguata assistenza educativa degli alunni e per meglio collaborare alla efficacia degli interventi educativi dei singoli centri di formazione , assicureranno , nei limiti delle risorse finanziarie , il sostegno dei ragazzi disabili attraverso il trasferimento della spesa . In questo modo i centri di formazione potranno omogeneizzare e razionalizzare il proprio personale .
4.3.2 In qualità di soggetto con gestione diretta o indiretta di nidi e scuole dell'infanzia
a) dare priorità di accesso ai bambini e alunni con certificazione di disabilità;
b) facilitare l'acquisizione dei titoli di specializzazione, previsti dalle norme vigenti, agli insegnanti di sostegno delle scuole dell'infanzia in servizio a tempo indeterminato;
c) dare la precedenza nell'assegnazione dei posti di sostegno nelle scuole dell'infanzia al personale in possesso dei titoli di specializzazione;
d) garantire le condizioni per la collaborazione del personale ausiliario nel processo d’integrazione scolastica;
e) costituire il Gruppo Operativo (G.O.) che si riunisce, su convocazione scritta da parte del Responsabile del servizio, entro il mese di novembre e secondo un calendario concordato con i Tecnici sanitari interessati e le famiglie o i loro rappresentanti e comunicato formalmente a tutti i componenti;
f) costituire gruppi di lavoro analoghi a quelli di Istituzione Scolastica (G.L.I.S e G.L.I.);
g) realizzare, anche in forma associata, attività di formazione e di aggiornamento per gli educatori dei nidi e per gli insegnanti curricolari, per gli insegnanti di sostegno e per il personale ausiliario in servizio presso i propri servizi e scuole, su tematiche di carattere pedagogico, didattico e su specifiche tecnologie per il superamento della disabilità. Per rendere maggiormente efficace l’integrazione e il coordinamento delle funzioni e delle risorse professionali che agiscono sui bambini e alunni disabili, verranno favorite le iniziative che coinvolgono anche il personale di altri Enti e dei familiari, e comunque verrà favorita la partecipazione di educatori e insegnanti ad iniziative di formazione e aggiornamento promosse da altri Enti, come previsto dall’art. 14 della Legge 104/92: in questo caso l’organizzazione e la gestione delle attività di aggiornamento verranno opportunamente concordate tra
gli Enti interessati;
h) promuovere iniziative di innovazione didattica e di sperimentazione, anche in collaborazione con l’Università, con le Aziende UU.SS.LL., le Associazioni ed altri Enti di Formazione accreditati, in particolare per favorire l’integrazione tra servizi, scuola e territorio, lo sviluppo di competenze specifiche in ordine a particolari tipologie di disabilità, il monitoraggio delle tendenze in ordine all’evoluzione delle modalità di scolarizzazione e di intervento precoce per i bambini disabili nella fascia di età da 0 a 6 anni, lo sviluppo della cultura e della pratica della documentazione delle buone pratiche nel campo dell’integrazione;
i) garantire il controllo e la verifica dei servizi resi, anche attraverso la consultazione degli utenti.
4.4 Centri di Formazione Professionale
I Centri di Formazione Professionale CEFAL e CNOS si impegnano a:
a) realizzare per i giovani in situazione di handicap, compatibilmente con le risorse disponibili, progetti integrati Scuola /Formazione professionale e Territorio /PIAFST, cioè percorsi individuali interni alla scuola in espletamento dell’obbligo formativo o dell’obbligo scolastico, oppure progetti di Formazione Professionale nella doppia versione di formazione in situazione e di corsi OF, e comunque secondo le linee guida della Provincia di Bologna;
b) collaborare con i referenti dell’Azienda USL Bologna e con gli Istituti Scolastici con i quali l’Ente opera, nella fase dell’orientamento e del supporto all’integrazione, nell’aggiornamento del Profilo Dinamico Funzionale e per le verifiche periodiche del Piano Educativo Individualizzato;
c) istituire anche per la Formazione Professionale il Gruppo di lavoro e i Gruppi Operativi presenti negli istituti scolastici nei quali l’Ente opera;
d) stilare per ogni progetto integrato appositi accordi esplicativi delle attività formative svolte con le scuole interessate;
e) nominare un proprio rappresentante all’interno dei Gruppi di Lavoro di istituzione Scolastica e nei gruppi operativi presenti negli istituti scolastici nei quali l’Ente opera;
f) promuovere e sperimentare nuovi percorsi di integrazione con le scuole secondarie di 1^ e di 2^ grado ;
g) coordinare le proprie azioni con le attività istituzionali di tutti gli altri Enti e soggetti coinvolti nel percorso di integrazione scolastica e sociale dei giovani in situazione di handicap;
h) dotarsi di strumenti e strategie per controllare e verificare l’efficacia degli interventi, anche attraverso la consultazione degli utenti.
CAPITOLO 3
Coordinamento interistituzionale, monitoraggio e verifiche
Art. 5 Organismi di governance e coordinamento a livello territoriale
L’Ambito scolastico, unitamente al Comitato di Distretto, sono i luoghi interistituzionali territoriali in cui vengono condivise e concertate le politiche territoriali per la qualificazione dell’offerta scolastica e formativa, sociali, sanitarie ed educative relative al sistema dell’ integrazione scolastica oggetto del presente accordo, unitamente alle scuole, alle famiglie, alle associazioni e agli Enti di Formazione Professionale.
Art.6 Promozione, attuazione, monitoraggio e verifica
6.1 Promozione dell’Accordo Territoriale
I soggetti sottoscrittori ed aderenti si impegnano a promuovere la diffusione e la conoscenza del presente Accordo, al fine di assicurare il coinvolgimento e la partecipazione più ampia della società civile, oltre che dei soggetti contraenti. Si impegnano, inoltre, a promuovere iniziative di approfondimento all’interno delle rispettive organizzazioni, atte a garantire la conoscenza e la condivisione di contenuti e finalità dell’Accordo.
6.2 Monitoraggio dell’Accordo Territoriale
Come previsto dalla Legge 104/92 e tenuto conto delle esperienze maturate e consolidate negli anni:
tutti gli Enti e i soggetti firmatari applicano modalità operative di monitoraggio e verifica,
ciascuno al proprio interno, in funzione degli impegni assunti, così come al cap. 2 del presente Accordo, valutando eventualmente a consuntivo le risorse economiche e umane impiegate;
6.3 Modalità di verifica dell’Accordo Territoriale
Gli Enti e i soggetti firmatari e aderenti, anche avvalendosi della collaborazione del Gruppo Interistituzionale metropolitano , prevedono una verifica intermedia ed una finale del presente Accordo. La verifica intermedia permetterà di effettuare un’adeguata valutazione dell’applicazione dell’Accordo con modalità e strumenti coerenti con quanto stabilito in sede di Gruppo interistituzionalemetropolitano .
Art. 7 Verifiche di esigibilità: Collegio di Vigilanza e Difensore civico
Si richiama quanto già previsto dall’accordo della città metropolitana ART. 6. 5 .
CAPITOLO 4
Il percorso di inclusione e la relativa documentazione Gruppo Operativo (G.O.)
Per ogni bambino e alunno disabile iscritto a Scuola o alla Formazione Professionale opera collegialmente il Gruppo Interprofessionale. Esso è costituito da:
- il Dirigente Scolastico o il Direttore dell’Ente di Formazione Professionale, o un loro delegato;
- il Consiglio di Classe e/o gli insegnanti della classe/sezione di riferimento;
- i referenti della Formazione Professionale, se l’allievo svolge un percorso integrato
scuola/formazione;
- uno o più operatori dell’Azienda U.S.L. individuati tra i componenti facenti parte dell’équipe multi professionale del Servizio di NPIA coinvolta nel progetto di cura ; a partire dai 18 anni, o anche prima ove concordato , diviene parte integrante del G.O. il referente del Servizio Adulti che prenderà in carico il giovane;
- gli operatori sociali e/o tecnici dell’Ente Locale referenti del bambino/alunno;
- la famiglia.
La famiglia è parte attiva nella definizione e nella verifica del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato, avvalendosi, se lo ritiene opportuno, di suoi consulenti.
Il Dirigente Scolastico o il Direttore dell’Ente di Formazione Professionale costituisce formalmente il Gruppo, specificando nominalmente i referenti indicati dai diversi Enti.
Il G.O. è convocato dal Dirigente Scolastico o dal Direttore dell’Ente di Formazione Professionale per la stesura, l’aggiornamento e la verifica del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato e si riunisce, secondo un calendario concordato, almeno due volte l’anno (potranno essere concordate variazioni nell’ambito del Gruppo stesso su richiesta motivata dei singoli membri del Gruppo). Gli impegni di lavoro formulati nel G.O., e opportunamente verbalizzati, sono vincolanti per tutti i membri del G.O. stesso.
I membri del G.O. sottoscrivono il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) come impegno alla realizzazione dello stesso.
Al termine di ogni ciclo educativo/scolastico e in caso di passaggio a un percorso di formazione professionale, al termine dell’Obbligo d’istruzione, il G.O. di fine anno è integrato con referenti dell’Istituto/Ente di Formazione a cui l’alunno è iscritto per l’anno successivo, e provvede a ratificare il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) e ad elaborare indicazioni utili alla redazione del P.E.I., che sarà poi completato ed integrato dai docenti della futura classe di appartenenza.
Il G.O. potrà prevedere la partecipazione e avvalersi, su richiesta delle famiglie, di Enti di Formazione, di consulenze di specialisti, anche messi a disposizione dalle Associazioni, salvaguardandone la compatibilità con il progetto educativo e con il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) e monitorandone i risultati.
Fermo restando quanto indicato nel presente Accordo, in caso di trattamenti riabilitativi effettuati da operatori esterni all’Azienda U.S.L., è il G.O. che valuta opportunità e modalità d’inserimento nel P.E.I.
Se la famiglia non intende avvalersi delle prestazioni terapeutiche e riabilitative dell’Azienda U.S.L., essa dovrà garantire le condizioni affinché lo specialista da lei scelto presti la propria collaborazione e consulenza alla scuola per la redazione della Diagnosi Funzionale (D.F.), del Piano Dinamico Funzionale (P.D.F.) e del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), partecipando agli incontri previsti dal presente Accordo.
In ambito territoriale, per favorire la massima efficienza organizzativa, l’uso ottimale delle risorse e una reale partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, il Gruppo Operativo si riunisce in date prestabilite, secondo un calendario concordato e su convocazione del Capo d’Istituto, possibilmente in orario che favorisca la partecipazione di tutti gli elementi per tutto il tempo del Gruppo Operativo stesso.
Se convocati dal Dirigente Scolastico, possono essere considerati Gruppi Operativi gli incontri tecnici che si svolgono alla presenza delle diverse componenti ( Scuola, Ente di formazione, Famiglia, Azienda USL): ad esempio le consulenze dei professionisti dalla riabilitazione, gli incontri del progetti regionali e/o aziendali riferiti a specifiche disabilità per l’osservazione propedeutica alla stesura del PEI definitivo e , nel corso dell’anno scolastico, per l’aggiornamento del piano educativo e/o in riferimento a specifici bisogni.
Possono, altresì, considerarsi incontri di Gruppo Operativo anche quelli previsti nelle “ Linee di indirizzo metropolitane per garantire ai giovani con disabilità la continuità ( sanitaria, assistenziale ed educativa ) nel passaggio dall’età evolutiva a quella adulta “ per i giovani dopo il 16° anno di età “.
Art. 9 Gruppo di Lavoro di Istituzione Scolastica (G.L.I.S.)
Presso ogni I.S.A. e presso i Centri di Formazione Professionale, è costituito Gruppo di studio e lavoro previsto dall’art. 15, comma 2 della Legge 104/92, con il compito di collaborare alle iniziative educative e d’integrazione predisposte dal Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.). Esso è composto da:
- il Dirigente Scolastico che lo presiede;
- un rappresentante dell’Azienda U.S.L. (per la scuola secondaria di secondo grado un operatore del Gruppo Orientamento e Monitoraggio - art. 4.3.1 del presente Accordo);
- due rappresentanti dei docenti, di cui uno specializzato;
- un rappresentante dell’Ente di Formazione Professionale, se vi opera;
- un rappresentante degli studenti (per le scuole secondarie di secondo grado);
- un rappresentante dei genitori degli alunni disabili (o eventualmente delle loro Associazioni) da loro stessi indicato;
- un rappresentante dei genitori eletti nel Consiglio di Circolo/Istituto;
- un rappresentante dell’Ente Locale.
Il Dirigente Scolastico, sulla base delle nomine ricevute dagli Enti coinvolti, formalizza la costituzione del Gruppo e ne informa le famiglie a inizio anno scolastico contestualmente alla comunicazione del calendario degli incontri del Gruppo Operativo (G.O.).
Tale Gruppo ( GLIS ), che ha valenza triennale, si riunisce almeno due volte l’anno con compiti, tra gli altri, di:
- concorrere all’analisi e all’identificazione dei bisogni concernenti le risorse umane, finanziarie e strumentali, sostenendo con proprio atto scritto la richiesta del Dirigente Xxxxxxxxxx;
- concorrere a promuovere la corretta applicazione dei protocolli riguardanti il passaggio e alla formazione delle classi ;
- proporre e inserire nella programmazione del Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) iniziative di promozione dell'integrazione scolastica della disabilità;
- monitorare la qualità dell’integrazione, verificandone l’applicazione anche attraverso l’accesso alla documentazione, nel rispetto delle norme riguardanti la tutela della privacy;
- fornire collaborazione per quanto previsto dall’art. 8 della Legge n.104/92, comma l) e m).
9.1 Al fine di favorire la partecipazione nella Scuola dei genitori di alunni disabili, gli istituti scolastici del distretto, all’inizio dell’anno scolastico definiscono un’iniziativa autonoma per illustrare i compiti del GLIS, per nominare e/o fare conoscere il genitore delegato a tale gruppo e per presentare l’Accordo di programma.
9.2 In merito al capitolo 4 dell’Accordo metropolitano , esso si arricchisce relativamente alle forme di integrazione tra scuola ed extrascuola in sintonia con il progetto di vita dell’alunno, con quanto segue:
i progetti già denominati SEI (Scuole con Esperienze Integrate) che realizzano esperienze integrate tra Scuola e Territorio; sono progetti definiti dai Gruppi Operativi (G.O.) ed allegati ai Piani Educativi Individualizzati (P.E.I.). Questa modalità di progetto educativo si rivolge ad alunni con disabilità grave o medio grave e deve essere sottoscritto da tutti gli enti coinvolti attraverso verbali di accordo come da schema allegato.
Art. 10 Orientamento e continuità
A ogni bambino e alunno disabile e alla sua famiglia va garantita una positiva accoglienza nelle diverse fasi di passaggio durante il percorso scolastico e formativo, in modo da porre l’alunno e il suo nucleo familiare, quanto prima e in modo consapevole, in grado di essere attivi e partecipi nel processo di sviluppo e d’integrazione.
In particolare i diversi operatori assicurano il corretto passaggio delle informazioni, il pieno
ascolto delle persone e delle loro esigenze, il coinvolgimento partecipato alle fasi dell’integrazione scolastica e formativa, nella prospettiva dell’autonomia di scelta e della valorizzazione del
progetto di vita del bambino e dell’alunno.
Va inoltre garantita la continuità educativa tra i diversi gradi dell’istruzione, e tra le diverse opportunità dell’Obbligo Formativo, in relazione al passaggio delle informazioni, all’aggiornamento della documentazione, all’orientamento educativo e alla predisposizione delle condizioni per l’accoglienza.
Infine, al termine del percorso scolastico e formativo, è assicurata la trasmissione all'Azienda
U.S.L. di riferimento della documentazione utile alla più proficua futura accoglienza sociale e lavorativa dell'ex allievo.
Le Istituzioni Scolastiche Autonome Statali e Paritarie del Territorio promuovono e individuano percorsi di continuità e azioni per l’orientamento al fine di migliorare e facilitare il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro e indirizzare all’inserimento lavorativo, in collaborazione con i locali servizi deputati all’orientamento. Nel periodo febbraio/giugno si garantiscono incontri per il passaggio delle informazioni, incontri con i docenti delle scuole coinvolte e con tecnici ASL e dei Comuni per la definizione di azioni indirizzate ai bambini, alle famiglie, alla scuola.
CAPITOLO 5
Diritto allo studio, figure professionali, impiego integrato di risorse.
Art. 11 Diritto allo studio
Nel programmare le risorse dedicate agli interventi per il Diritto allo Studio, così come regolati dalle Leggi Regionali 26/2001 e 12/2003 i Comuni del territorio assumono a riferimento anche il presente Accordo.
Art. 12 Figure professionali coinvolte nel processo di integrazione scolastica e formativa
Il processo d’integrazione richiede l'attiva collaborazione di tutto il personale scolastico e della formazione professionale ed è garantito anche dall'intervento di figure professionali specifiche, individuate in coerenza con il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), operando con spirito di cooperazione integrata. Sarà cura degli Enti e dei soggetti firmatari e aderenti al presente Accordo favorire momenti di formazione, studio e ricerca comune.
I Comuni potranno , in accordo con le singole Istituzioni scolastiche , istituire l’Educatore di istituto nel rispetto delle continuità operative relative ad di alunni e studenti con gravi disabilità per i quali il gruppo operativo faccia esplicita richiesta .
Gli educatori assegnati dai Comuni dovranno organizzare nelle scuole un lavoro anche per piccoli gruppi secondo quanto previsto dal PEI.
Nel caso di assenza non superiore a quindici giorni dell'allievo con disabilità, l' operatore non viene sollevato dall'incarico ma rimane a disposizione della scuola previa sottoscrizione di un progetto di attività
12.1 Personale docente e di sostegno
La responsabilità della qualità dell’integrazione scolastica è dell’intero Collegio dei Docenti e degli organi collegiali della scuola, che prevedono nel Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) tutte le azioni da intraprendere per garantire un positivo progetto educativo/formativo per ogni bambino e alunno.
La responsabilità diretta dell’integrazione scolastica di ciascun bambino e alunno disabile è del Consiglio di Classe o del team docente che progetta, attraverso il P.E.I., tutti gli interventi didattici utili allo sviluppo scolastico di tutte le potenzialità dell’alunno e programma le forme della verifica, della valutazione e della documentazione del percorso scolastico.
Gli insegnanti della classe sono tenuti a partecipare alle riunioni interistituzionali con gli altri
operatori coinvolti nelle fasi di progettazione, confronto e verifica della singola situazione.
L’insegnante di sostegno è assegnato alla classe, di cui è contitolare, e rappresenta una risorsa di contesto per garantire idonee strategie educative, didattiche e relazionali al bambino/alunno.
Il Dirigente Scolastico, avvalendosi anche della professionalità del docente incaricato di specifica funzione strumentale, garantisce la qualità complessiva degli interventi e il coordinamento funzionale di tutte le professionalità coinvolte.
12.2 Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario (A.T.A.) e collaboratori scolastici delle scuole/istituzioni educative comunali e paritarie.
Il personale A.T.A. partecipa a tutti gli effetti, ciascuno per le proprie competenze, al processo di integrazione scolastica del bambino e dell’alunno disabile.
Il collaboratore scolastico, in coerenza con le norme, i contratti di lavoro vigenti, garantisce l’assistenza di base agli alunni, compresi gli alunni disabili.
Nell’ambito dei compiti ordinari presta ausilio materiale, qualora necessario:
- nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche;
- all’interno e nell’uscita dalla scuola;
- nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale;
- all’alimentazione del bambino/alunno disabile.
Il collaboratore scolastico, sulla base di una specifica formazione e su incarico attribuito dal Dirigente Scolastico sulla base della contrattazione integrativa d’Istituto, può assumere compiti di particolare responsabilità per lo svolgimento del Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.). In questo caso il collaboratore scolastico partecipa al processo di integrazione, interagisce e collabora con il Dirigente Xxxxxxxxxx, gli insegnanti, la famiglia e il personale sanitario per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.).
12.3 Personale degli Enti di Formazione Professionale (C.F.P.)
Nell’Ente di Formazione Professionale la responsabilità della qualità dell’integrazione del successo formativo per ogni alunno disabile è del Consiglio dei Docenti nel quale sono presenti anche il Coordinatore e il Tutor della classe.
Il Consiglio dei Docenti progetta ed elabora il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.),
predisponendo ogni possibile raccordo didattico tra il programma della classe e le esperienze che saranno realizzate dall’allievo, anche quelle esterne all’Ente di Formazione Professionale. Inoltre, programma le forme della verifica, della valutazione e della documentazione del percorso.
Gli insegnanti della classe partecipano agli incontri del Gruppo Operativo (G.O.) secondo quanto previsto dal presente Accordo.
I docenti di sostegno e i tutor dell’Ente di Formazione Professionale devono essere in possesso di una laurea pertinente e/o esperienza pluriennale in ambito socio-pedagogico e partecipano ad ogni situazione di aggiornamento e di studio finalizzata all’integrazione degli allievi disabili.
Il direttore dell’Ente garantisce la qualità complessiva degli interventi e la qualità di tutte le professionalità coinvolte.
Nel caso di percorsi integrati con l’istruzione, il coordinatore di attività e il formatore/tutor dell’Ente di Formazione Professionale partecipa al processo d’integrazione scolastica dell’alunno disabile attraverso l’apporto di specifiche competenze di orientamento e di avvicinamento al mondo del lavoro. Tali figure svolgono i seguenti compiti:
- individuare ogni situazione formativa/educativa sul Territorio secondo le indicazioni emerse dai G.O. e secondo quanto previsto dal P.E.I.;
- affiancare l’allievo nello svolgimento del percorso integrato sia a scuola, sia nelle eventuali situazioni formative esterne individuate sul territorio;
- predisporre ogni possibile raccordo didattico tra il programma della classe e l’esperienza realizzata dall’allievo presso le eventuali situazioni esterne;
- realizzare il monitoraggio e la valutazione della qualità delle attività formative attraverso l’elaborazione e l’utilizzo di specifici strumenti di analisi e di valutazione.
12.4 Figure professionali per lo sviluppo dell’autonomia e della comunicazione (art. 13 comma 3 Legge 104/92)
Il personale per lo sviluppo dell’autonomia e della comunicazione (assistenti, educatori, operatori specializzati ad esempio nell’insegnamento della lingua dei segni ecc.) svolge le funzioni previste dalla normativa inerente all’area educativo-assistenziale e finalizzate a favorire e sviluppare l’autonomia fisica e cognitiva, gli aspetti relazionali e la capacità di comunicazione del bambino e dell’alunno disabile.
Gli Enti Locali s’impegnano a fornire personale provvisto dei requisiti di legge, così come indicato
dalla Legge Regionale n. 26/2001 art. 5, in possesso di adeguate competenze professionali.
Tale personale è assegnato in attuazione degli obiettivi indicati nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), su richiesta del Dirigente Scolastico e nell’ambito del presente Accordo, secondo le procedure e le risorse fissate nel bilancio di previsione degli Enti Locali territoriali di competenza.
Nel P.E.I., secondo bisogni personalizzati di “accompagnamento” formativo e didattico e stante la possibilità organizzativa, può essere contemplata una flessibilità dell’utilizzo delle ore assegnate all’educatore comunale, anche al di là dell’orario e dello spazio scolastico in senso stretto, secondo quanto previsto dagli eventuali contratti in essere fra Enti Locali e i soggetti individuati come fornitori dei servizi.
L’articolazione dell’orario di servizio del personale sarà definita, previo accordo con l’amministrazione fornitrice, in relazione alle esigenze operative e organizzative del P.E.I., avendo a riferimento l’attività educativa diretta, la sua programmazione e la partecipazione del personale ai Gruppi Operativi. L’intervento del personale deve pertanto rientrare a tutti gli effetti nel P.E.I. in un’ottica di progettazione partecipata.
12.5 Personale di riabilitazione (terapisti della riabilitazione, educatori professionali)
E’ reso disponibile dall’UONPIA e interviene eccezionalmente nel contesto scolastico/educativo o presso Centri Specialistici dell’Azienda stessa in orario scolastico, previo accordo con le scuole, in relazione a specifici progetti di integrazione.
12.6 Tutor amicale
Nella scuola secondaria di secondo grado, al fine di migliorare l’integrazione scolastica e sociale dell’alunno disabile e con DSA , può essere prevista e attivata, in coerenza con gli obiettivi indicati nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e sulla base delle consegne del Gruppo Operativo (G.O.), la collaborazione di un giovane con funzione di tutor.
Il tutor facilita:
- l’integrazione tra il percorso scolastico e le attività laboratoriali e le attività realizzate fuori dalla scuola;
- l’apprendimento dell’allievo, aiutandolo nello svolgimento dei compiti a casa;
- l’integrazione nel gruppo dei pari e nelle situazioni culturali, sportive e ricreative del territorio.
Il tutor amicale partecipa a incontri di programmazione e verifica con i propri referenti all’interno della scuola e ai momenti di lavoro del gruppo di progetto.
Per svolgere la funzione di tutor è necessario avere almeno il diploma di scuola secondaria superiore, oppure essere studenti universitari orientati a svolgere compiti educativi e di accompagnamento; è preferibile che il tutor abbia frequentato la stessa scuola dell’alunno al fine di inserirsi più agevolmente nel contesto, conoscendo gli spazi scolastici, l’organizzazione, il
personale e avendo conoscenze specifiche nelle diverse discipline del percorso di studi.
Il Dirigente Scolastico può altresì creare un rapporto di collaborazione con le Facoltà di Scienze della Formazione, Psicologia e affini, al fine di facilitare la partecipazione degli studenti iscritti a tali corsi di laurea, valutando la possibilità che l’esperienza di tutor sia riconosciuta come ‘tirocinio’ o ‘credito formativo’.
Sarà compito degli Istituti scolastici predisporre i bandi e le relative graduatorie dei tutor amicali. I Comuni del distretto definiranno congiuntamente ed annualmente il costo orario del tutor a prescindere dalla Scuola di riferimento per poi procedere al trasferimento dei fondi all’amministrazione scolastica.
CAPITOLO 6
L’obbligo di istruzione e l’obbligo formativo
Art. 13 Orientamento alla scelta della scuola secondaria di secondo grado
L’orientamento è parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa di tutte le scuole e per i bambini e gli alunni disabili è anche attivato in specifiche iniziative in collaborazione con le Aziende UU.SS.LL. tramite gli operatori del Gruppo Orientamento e Monitoraggio (art. 4.3.1 del presente Accordo).
Tali azioni di orientamento, in ogni fase operativa, devono tenere presenti le aspettative e gli interessi degli alunni, il loro livello funzionale e le aree di potenzialità, ed essere comunque rapportate alla Diagnosi Funzionale (D.F.), al Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) ed essere parte integrante del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.); esse implicano la collaborazione tra le Istituzioni Scolastiche Autonome, l’ Azienda U.S.L. e la famiglia per consentire a quest’ultima una scelta più consapevole.
L’azione di orientamento finalizzato ad una scelta consapevole inizia nella scuola secondaria di primo grado e prosegue nel biennio della scuola secondaria di secondo grado (ultimo anno dell’Obbligo di istruzione) con l’obiettivo di:
- verificare il percorso intrapreso;
- programmare, in sede di Gruppo Operativo (G.O.), percorsi formativi integrati con le realtà del territorio o, in alternativa alla scuola, percorsi di formazione professionale fino all'assolvimento dell'Obbligo Formativo, e comunque a completamento del percorso scolastico intrapreso.
Art. 14 Obbligo di istruzione e Obbligo Formativo
Ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n.296 e del Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n.139, l’Obbligo d’istruzione è stato elevato al 16° anno d’età e l’Obbligo Formativo è stato confermato fino al 18° anno d’età.
Per gli studenti disabili anche le scuole secondarie di secondo grado devono elaborare e attivare percorsi educativi - didattici secondo:
a) una programmazione personalizzata curricolare;
b) una programmazione personalizzata per obiettivi minimi;
c) una programmazione differenziata cui corrispondono scelte operative diverse anche in sede di valutazione intermedia e finale.
Per le tipologie a) e b) saranno adottati modi e criteri di valutazione con prove uguali o equipollenti a quelle del gruppo classe;
per la tipologia c) saranno elaborate specifiche prove differenziate.
Le scelte di programmazione e di valutazione andranno esplicitate nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e, a conclusione del percorso scolastico e/o formativo, la scuola, d’intesa con la famiglia e in coerenza con le scelte operate nel percorso, può rilasciare, in alternativa alla qualifica o al diploma, un “certificato/attestato di crediti formativi” ugualmente valido e utile per la prosecuzione degli studi e l’inserimento nel mondo del lavoro.
14.1 Percorsi scolastici integrati con la Formazione Professionale
Per quegli alunni, per i quali il Gruppo Operativo (G.O.) ha individuato l’opportunità di orientamento in alternanza con l’ambiente lavorativo, si possono prevedere Percorsi Integrati in Alternanza tra Formazione, Scuola e Territorio (P.I.A.F.S.T.). Tali percorsi si strutturano attraverso specifiche attività curricolari, anche laboratoriali , svolte all’interno della scuola o esterne ad essa, in ambienti individuati come formativi: a seconda dell’anno di frequenza della scuola secondaria di secondo grado, il percorso assume valenza orientativa (nell’arco del primo triennio) o di avvicinamento al lavoro (biennio conclusivo).
Le proposte, ratificate dai G.O., verranno raccolte entro due mesi dall’iscrizione dal Gruppo INTER- USL che riporterà il quadro complessivo del fabbisogno al Gruppo Interistituzionale metropolitano.
14.2 Il sistema della Formazione Professionale
Per gli alunni disabili per i quali, al termine dell’Obbligo d’istruzione, il Gruppo Operativo (G.O.) proponga di svolgere l’Obbligo Formativo nella Formazione Professionale, è possibile prevedere inserimenti adeguatamente supportati all’interno dei corsi ora di durata biennale programmati per l’Obbligo Formativo.
Il quadro complessivo del fabbisogno sarà composto sulla base delle segnalazioni del Gruppo
INTER-USL ratificate dai G.O., entro due mesi dal termine previsto per la scelta del canale in cui completare l’Obbligo Formativo.
Art. 15 Sviluppo del percorso scolastico e formativo al fine dell’inserimento lavorativo
La prospettiva dell’inserimento lavorativo deve essere un punto di riferimento per la progettualità
dei docenti della Scuola Secondaria di Secondo grado e della Formazione Professionale.
Nell’ambito del presente Accordo, gli operatori degli Enti coinvolti s’impegnano ad attivare tutte le possibili forme di continuità tra scuola, formazione professionale e lavoro e a elaborare strumenti utili per il raggiungimento di tale finalità.
CAPITOLO 6
Validità e allegati dell’Accordo di Programma
Art. 16 Validità dell’Accordo di Programma
Il presente Accordo Territoriale ha validità fino alla scadenza dell’Accordo di Programma metropolitano e potrà essere integrato e/o modificato per adeguarsi a nuove disposizioni legislative attraverso la verifica e l’aggiornamento legislativo.
I criteri generali dell’Accordo costituiscono punto di riferimento per ogni eventuale
successivo singolo e specifico Accordo o Intesa tra gli Enti firmatari stessi.
Art. 17 Allegati all’Accordo territoriale
Questo Accordo Territoriale conferma e fa propria la validità di tutta la parte concernente gli Allegati del vigente Accordo metropolitano.
Al presente Accordo di Programma territoriale si allega :
a) il modello per la presentazione del Progetto S.E.I.
b) in modello della banca ausili .