INVITO A GARA
Municipio Roma V
Direzione Socio Educativa Culturale Sportiva Ufficio Gare
INVITO A GARA
OGGETTO: Procedura di gara con invito agli enti accreditati nel R.U.C. e nel Registro del Municipio Roma V per i servizi alla persona “Area Disabili” per la realizzazione del progetto “Centro diurno per disabili” da realizzare sul territorio del Municipio Roma V (ex municipio Roma VII) periodo: 1.1.2016 – 31.12.2016
CIG N. 6496141124.
PREMESSA
Il Municipio Roma V intende affidare ad organismo accreditato nel R.U.C. per il Municipio Roma V per i servizi alla persona “Area disabili ”, la realizzazione del progetto “ Centro diurno per disabili da realizzare sul territorio del Municipio Roma V (ex Municipio Roma VII).
L’affidamento è comunque subordinato alla disponibilità finanziaria. Non c’è, pertanto, alcun obbligo a contrarre da parte dell’Amministrazione se non successivamente alla copertura finanziaria.
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Capitale Municipio Roma V – Direzione Socio Educativa Culturale e Sportiva xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 000, 00000 Xxxx - Responsabile del procedimento: l’incaricato di Posizione Organizzativa, Ambito Attività Amministrativa Socio Educativa Culturale e Sportiva del Municipio Roma V, D.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Ufficio Gare tel: 06/00000000/658 oppure Servizio Sociale, xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 000, tel: 06/00000000.
Scadenza presentazione offerte: ore 12 del 11.01.2015.
Le offerte vanno inviate a: Roma Capitale, Municipio Roma V - Ufficio Protocollo – Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 0 00000 Xxxx, secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00; il martedì ed il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30; il sabato escluso.
OGGETTO DELL'APPALTO:
Tipo di appalto e di prestazione del servizio: Appalto di Servizi Categoria 25, di cui all’allegato II B del D.lgs. 163/2006.
Oggetto dell’appalto: Procedura negoziata per l'affidamento del servizio relativo al Centro diurno per disabili da realizzare nel territorio del Municipio Roma V (ex Municipio Roma VII).
CPV 85320000-8 Servizi Sociali
Divisione in lotti: NO.
Quantitativo o entità totale: Importo posto a base di gara € 128.688,52 al netto dell’I.V.A - Oneri della sicurezza stimati pari a zero in quanto per le modalità di svolgimento del servizio non si ravvisano rischi interferenti.
Durata dell'appalto: La validità dell'affidamento per la realizzazione del progetto è dal 01/01/2016 al 31/12/2016 o comunque dalla data di affidamento fino al 31/12/2016.
Roma Capitale - Municipio V – Direzione Socio Educativa Culturale Sportiva Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 000 - 00000 Xxxx
Tel. 00.00000000/658 – Fax 00.00000000
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA
Sono invitati a partecipare alla presente selezione Organismi accreditati nel R.U.C. per il Municipio Roma V per i servizi alla persona “Area disabili”.
AVVALIMENTO
E’ consentito l’istituto dell’avvalimento. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010 il contratto di avvalimento di cui all’art. 49, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 163/2006, in originale o in copia autentica, sottoscritto dal concorrente e dall’impresa ausiliaria, deve riportare, a pena di esclusione, in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.
E’ vietato il subappalto.
Per il finanziamento dei progetti saranno utilizzate risorse provenienti dai fondi municipali. L’affidamento all’Organismo è comunque subordinato alla disponibilità finanziaria. Non c’è pertanto alcun obbligo a contrarre da parte dell’Amministrazione se non successivamente alla copertura finanziaria.
Non è previsto versamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 19 del D.L. 24 giugno 2014
n. 90: “Autorità nazionale anticorruzione”).
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
L’Organismo che intende concorrere può farlo in forma individuale, in raggruppamento temporaneo, tenendo conto che può partecipare soltanto in una di queste forme, pena l’esclusione della proposta presentata a titolo individuale.
I concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
• non essere incorsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art.38, comma 1, del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.;
• non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. (dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, ai sensi della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 15 del 29 gennaio 2014 recante “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità per il triennio 2014-2015-2016”)
I requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti da ciascun Organismo formante il raggruppamento costituito o costituendo
Inoltre, in caso di raggruppamento costituito o costituendo gli Organismi che lo compongono debbono essere ognuno iscritto al RUC per l’area disabili.
Il possesso dei requisiti potrà essere attestato utilizzando il MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di cui all’ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente avviso pubblico. In caso di Raggruppamento temporaneo le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte da ciascun componente il Raggruppamento che partecipa alla gara per la realizzazione del servizio.
Ai sensi dell’art. 2bis dell’art. 38 D.lgs. n. 163/2006, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria in misura dell'uno per mille del valore della gara alla quale il concorrente partecipa, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine il concorrente è escluso dalla gara.
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA CAPACITA’ ECONOMICA E TECNICA DI CUI ALL’ART.48 D.LGS 163/06
Utilizzando sempre il MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di cui all’ALLEGATO A, i concorrenti dovranno dichiarare:
□ di aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2012/2013/2014) un fatturato per servizi analoghi al settore oggetto della gara non inferiore complessivamente ad € 128.688,52 al netto dell’IVA (pari all’importo a base di gara);
□ di non avere, al momento della partecipazione alla gara, patrimonio netto negativo (dichiarazione da rilasciare da parte delle cooperative);
□ di avere, al momento della partecipazione alla gara, un patrimonio netto non negativo, nonché una media aritmetica del risultato di esercizio degli ultimi tre anni maggiore di zero;” (dichiarazione da rilasciare per tutti gli atri soggetti)
□ l’elenco dei servizi prestati negli ultimi tre anni (2012-2013-2014), per un numero di mesi non inferiore a mesi 24 con l’indicazione dei periodi (dal… al…), dei destinatari e degli eventuali committenti pubblici o privati
In caso di raggruppamento costituito o costituendo, i requisiti relativi alla capacità economica e tecnica di cui sopra devono essere dichiarati e posseduti dal capofila del raggruppamento.
DEPOSITO CAUZIONALE
Cauzioni e garanzie richieste: i concorrenti dovranno produrre - a pena di esclusione - un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo a base di gara, pari ad € 2.573,77.
L’Organismo partecipante, a pena di esclusione dalla gara, dovrà prestare il deposito cauzionale provvisorio esclusivamente secondo le seguenti modalità e condizioni:
a) mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla Tesoreria di Roma Capitale, previo versamento presso la Tesoreria di Roma Capitale, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx Provinciale o presso Aziende autorizzate;
b) mediante fidejussione bancaria di pari importo;
c) mediante polizza assicurativa di pari importo;
d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- se prestato nella forma di cui alla superiore lettera a):
- la quietanza in originale relativa al deposito dovrà essere inserita nella Busta n. 1 “Documentazione amministrativa” del plico generale.
Il suddetto deposito cauzionale provvisorio, a pena di esclusione, dovrà altresì essere corredato da una dichiarazione del concorrente attestante:
che lo stesso, ai sensi dell’articolo 75, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ha validità
per almeno 180 giorni dal termine di ricevimento delle proposte progettuali. Il garante si impegna a rinnovare la garanzia medesima ai sensi della suddetta normativa, per l’ulteriore termine di
validità dell’offerta progettuale.
La suddetta dichiarazione deve essere rilasciata in originale, sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, ed accompagnata da copiafotostatica del documento di identità del dichiarante, in corso di validità. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo la summenzionata dichiarazione dovrà essere sottoscritta – a pena di esclusione – da tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento temporaneo medesimo e dovrà, altresì, essere accompagnata da copia fotostatica dei documenti di identità dei dichiaranti in corso di validità.
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo il deposito di cui alla superiore lettera a), dovrà, altresì, essere espressamente intestato, a pena di esclusione, a tutti gli Organismi facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo
- se prestato nelle forme di cui alle superiori lettere b), c) e d):
- dovrà essere prodotto in originale;
- ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 298, comma 4 e 127, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, dovrà essere conforme agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123, pubblicato sulla S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del giorno 11 maggio 2004;
- dovranno ivi essere inserite le seguenti condizioni particolari con le quali l’istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente ed espressamente , ai sensi dell’art. 75, comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006:
- alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944, comma 2 del codice civile;
- alla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
- all’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Il suddetto deposito cauzionale provvisorio, a pena di esclusione, dovrà altresì:
ai sensi dell’articolo 75, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , avere validità per almeno 180 giorni dal termine di ricevimento delle proposte progettuali. Il garante si impegna a rinnovare la garanzia medesima ai sensi della suddetta normativa, per l’ulteriore termine, su indicazione della stazione appaltante qualora non siano ancora conclusi gli esiti dei controlli di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006.
Dovrà, altresì, prevedere la sottoscrizione del garante autenticata da Xxxxxx, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo il deposito di cui alle superiori lettere b), c) e d), dovrà, altresì, essere espressamente intestato, a pena di esclusione, a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo.
A riguardo, si precisa che:
Il deposito cauzionale provvisorio di cui al punto garantisce la sanzione pecuniaria di cui all'art. 38, comma 2-bis del D. Lgs. n. 163/2006, introdotto dal D.L. 24 giugno 2014 n. 90.. La sanzione pecuniaria è pari all’uno per mille del valore della gara, per un importo di € 128,69. Gli Organismi in possesso di certificazione di qualità conforme alle normative europee usufruiscono del beneficio della riduzione del 50 per cento del deposito cauzionale.
AVCPASS
Registrazione al Sistema AVCpass e utilizzazione della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici
L' art. 6 – bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., così come introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4 aprile 2012, n.35, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico – finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) gestita dall' A.N.A.C.
In attuazione a quanto previsto dal suindicato art. 6 bis del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. L' AVCP (ora A.N.A.C) ha emesso la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con la quale istituisce il nuovo sistema di verifica dei requisiti attraverso la BDNCP, denominato AVCPASS, dotato di apposite aree dedicate ad operatori economici e a stazioni appaltanti/enti aggiudicatori; al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei contratti pubblici.
La suindicata deliberazione prevede l’obbligo di procedere alla verifica stessa esclusivamente attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass per le procedure di affidamento il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1° luglio 2014. Infatti, l’art. 9, comma 15-ter, d.l. 30 dicembre 2013 n. 150, convertito con modifiche dalla legge 27 febbraio 2014 n. 15, ha prorogato al 1° luglio 2014 il termine di cui all’art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Gli Organismi interessati a partecipare alla presente gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP, ora ANAC, (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L’Organismo, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “ PASSOE”, certificazione che includerà nella Busta n. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
TERMINI E PRESENTAZIONE DEI PLICHI
I concorrenti dovranno far pervenire entro le 12,00 del 11.01.2016, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo del Municipio Xxxx X - Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 0 – 00000 Xxxx un plico, idoneamente sigillato. Il plico deve riportare all'esterno la denominazione dell’ente, l'indirizzo, il recapito telefonico e fax del mittente, nonché l'oggetto della procedura, e precisamente: “NON APRIRE – Offerta per la realizzazione del progetto denominato “CENTRO DIURNO PER DISABILI DA REALIZZARE SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA V (EX MUNICIPIO ROMA VII) - CIG N. 6496141124.
Per gli Organismi che intendano presentare domanda di partecipazione in associazione o raggruppamenti, il plico dovrà riportare, all'esterno, l'intestazione di tutti i partecipanti se non ancora formalmente costituiti, dell’organismo capofila o mandatario se costituiti.
Non saranno presi in considerazione i plichi che, pur inoltrati con qualsiasi mezzo nei termini stabiliti, perverranno al protocollo oltre il termine stesso. Farà fede allo scopo esclusivamente il timbro del protocollo del Municipio Roma V
CONTENUTO DEL PLICO
Il plico dovrà contenere n. 3 buste distinte e chiuse riportanti ciascuna la denominazione dell’organismo e la dicitura corrispondente al seguente contenuto:
Busta n. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Busta n. 2 – OFFERTA TECNICA
Busta n. 3 – OFFERTA ECONOMICA
BUSTA N.1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
In questa busta chiusa, riportante all’esterno la denominazione del concorrente e la scritta “BUSTA
N. 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovrà essere contenuta la seguente documentazione:
1. Istanza di partecipazione alla gara, con annessa Dichiarazione Sostitutiva di certificazioni e di atti di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, redatta in carta libera, secondo il MODELLO ALLEGATO A del presente Avviso pubblico, sottoscritta dal legale rappresentante.
Le dichiarazioni, qualora non rese utilizzando la modulistica predisposta dalla stazione appaltante, dovranno comunque contenere tutti gli elementi nella stessa indicati ed essere rese e sottoscritte dal legale rappresentante se Organismo singolo o dai legali rappresentanti se in raggruppamento. In caso di Raggruppamento Temporaneo da costituire, l’istanza e la dichiarazione Sostitutiva dovranno essere redatte e sottoscritte da tutti gli Organismi che compongono il raggruppamento. Tutti i sottoscrittori, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, dovranno allegare copia del proprio documento di identità in corso di validità.
2. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione. (Per ciascun sottoscrittore è sufficiente produrre una sola copia del documento di identità, anche in caso di più dichiarazioni su più fogli distinti).
3. In caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito: copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria.
4. Certificazione del deposito cauzionale provvisorio.
5. Certificazione codice PASS-OE
6. Idonee referenze bancarie di almeno due istituti di credito (1)
7. Copia del “Protocollo d’Integrità di Roma Capitale” (ALLEGATO B) approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 debitamente sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante.
In caso di Raggruppamento Temporaneo da costituire, la copia del “Protocollo d’Integrità” dovrà essere sottoscritta da tutti gli Organismi che compongono il raggruppamento.
1) a - in caso di raggruppamento temporaneo costituito o costituendo le referenze bancarie dovranno essere presentate solo dal capofila.
b- l’art. 41 c.3 del D.Lgs 163/2006 cita: “Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”.
BUSTA N. 2 OFFERTA TECNICA
In questa busta chiusa, riportante all’esterno la denominazione del concorrente e la scritta “BUSTA
N. 2 OFFERTA TECNICA”, dovrà essere contenuto:
l’elaborato progettuale, in formato cartaceo, rilegato in un unico documento con numerazione progressiva e sottoscritto dal legale rappresentante o dai legali rappresentanti del costituendo raggruppamento temporaneo. Dovrà essere composto da un massimo di 25 pagg., formato A4, dovrà riportare un indice analitico ed essere suddiviso in capitoli in relazione a ciascun elemento di valutazione dei criteri di selezione riportati più avanti. Dovrà tenere conto delle prescrizioni, indicazioni e riferimenti contenuti nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (ALLEGATO F) esplicitando tutti quegli elementi essenziali che saranno oggetto di valutazione dell’apposita Commissione.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di più soggetti, l’elaborato dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della capofila, se già costituito, ovvero da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento, se non ancora costituito, e dovrà essere presentata un’ipotesi operativa in cui siano chiarite le modalità di collaborazione e di integrazione tra le diverse associate
Oltre all’elaborato progettuale nella busta dovranno essere presenti:
elenco del personale addetto al servizio, con le rispettive qualifiche e ruoli ricoperti, nonché l’indicazione del Responsabile/Coordinatore dello stesso; dovranno essere allegati i curricula delle risorse umane di cui è previsto l’impiego, sottoscritti dagli interessati, contenenti l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ( D.Lgs. n. 196/2003).
curriculum dell’Organismo;
descrizione del luogo in cui verrà effettuato il servizio corredata da planimetria, foto ed altro materiale idoneo a supporto.
Proposte aggiuntive e migliorative.
A corredo dell’offerta tecnica, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ciascun offerente, potrà segnalare all’Amministrazione, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e/o commerciali.
In caso di presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione consentirà l’accesso nella forma della SOLA VISIONE delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono, in presenza dei presupposti indicati nell’articolo 13, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e previa comunicazione ai controinteressati della richiesta di accesso agli atti. In ogni caso, l’accesso sarà consentito solo dopo l’aggiudicazione definitiva.
BUSTA N.3 - OFFERTA ECONOMICA
La busta chiusa, riportante all’esterno la denominazione del concorrente e la scritta “BUSTA N. 3 - OFFERTA ECONOMICA, a pena di esclusione:
dovrà essere firmata in modo chiaro e leggibile dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma
dovrà comprendere:
l’indicazione del prezzo complessivo offerto (espresso in cifre ed in lettere) al netto dell’IVA, unitamente al corrispondente ribasso percentuale unico (espresso in cifre ed in lettere) sull’importo a base di gara.
Il predetto ribasso percentuale non dovrà riportare più di tre cifre decimali;
la dichiarazione che il concorrente ha valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo ed alle condizioni contrattuali che possano influire sull’esecuzione del servizio;
la dichiarazione di considerare i prezzi medesimi, nel loro complesso congrui e remunerativi e tali, quindi, da consentire la propria offerta;
Il dettaglio dei costi, riferito al prezzo complessivo offerto al netto dell’IVA, da cui si evinca: il costo del personale con specificato per ogni figura professionale, il livello d’inquadramento contrattuale, il numero di ore, il costo orario;
il costo per le spese generali e di gestione con l’indicazione, ai sensi dell’art. 87, comma 4, ultimo periodo del D. Lgs. n. 163/2006, dei costi della sicurezza da rischio specifico (o aziendale);
non dovrà contenere proposte in aumento e/o condizionate;
solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 34, comma 1, lett. consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/2006 non ancora formalmente costituito:
l'offerta economica, redatta in conformità ai princìpi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di ciascun soggetto costituente il raggruppamento o consorzio ordinario;
dovrà altresì contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dalla normativa vigente.
solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), già formalmente costituito:
l'offerta economica redatta in conformità ai princìpi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da altra persona munita di specifici poteri di firma del soggetto designato quale mandatario.
AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Nella sede della Direzione Socio Educativa Culturale e Sportiva del Municipio Roma V, una Commissione, nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte progettuali, procederà, in seduta pubblica all’apertura dei plichi pervenuti entro il termine prescritto, per verificarne l’integrità, la regolarità e la completezza della documentazione ivi contenuta al fine dell’ammissione o meno dell’Organismo alla fase di valutazione delle proposte progettuali che avverrà in seduta riservata. La Commissione durante le sedute riservate potrà avvalersi della facoltà di aggiornarsi in una o più sedute.
La Commissione, in seduta riservata, procederà all'esame della documentazione contenuta all'interno della busta n. 2 – Offerta tecnica - di ogni singolo concorrente e all'attribuzione dei relativi punteggi in base ai parametri definiti nei criteri di valutazione dell’Offerta tecnica (ALLEGATO D) .
La Commissione una volta valutate in seduta riservata le offerte tecniche, procederà in seduta pubblica, comunicata, almeno 24 ore prima, agli Organismi interessati mediante fax e pubblicazione sul sito web del Municipio Roma V, alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e leggerà a voce alta il prezzo e il ribasso percentuale proposto sul quale sarà applicata la formula collegata per l’attribuzione del relativo punteggio. (ALLEGATO E)
Terminata la fase di valutazione, la Commissione stilerà una graduatoria in relazione al punteggio totale attribuito, limitatamente alle proposte progettuali ritenute idonee, che trasmetterà al Direttore
S.E.C.S. per l’approvazione.
Si procederà alla determinazione della soglia di presunta anomalia ai sensi dell’art. 86, comma 2, del D. Lgs.n. 163/2006 e s.m.i.
Resta fermo il disposto di cui all’art. 86, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 in merito alla facoltà dell’Amministrazione di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Data e orario della sedute pubbliche verranno comunicati sul sito web del Municipio. Qualora per ragioni sopravvenute sia necessario differire date ed orario, ne verrà data comunicazione sempre sul sito istituzionale.
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio verrà aggiudicato all'Organismo la cui proposta progettuale avrà ottenuto il punteggio più alto ricavato dalla sommatoria dei punteggi assegnati all’Offerta tecnica e all’Offerta economica. A parità di punteggio tra due o più soggetti partecipanti, si procederà con sorteggio.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola proposta progettuale idonea. L’Amministrazione avrà, inoltre, facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione per motivi di legittimità e/o opportunità.
L'aggiudicazione è impegnativa per l'Organismo affidatario ma non per l'Amministrazione di Roma Capitale, fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti disposizioni.
Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs n 163/2006, comprese le comminatorie di esclusione, saranno rese agli Organismi partecipanti tramite fax o pec indicati nell’istanza di partecipazione. Ciascun partecipante si impegna a comunicare eventuali variazioni del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica certificata precedentemente indicati. In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/ capogruppo si intende validamente resa a tutti gli Organismi raggruppati.
DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI
Successivamente al provvedimento di affidamento, non appena perfezionata la documentazione relativa all'inesistenza di motivi ostativi alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione, l'Organismo aggiudicatario verrà invitato a sottoscrivere un apposito Contratto (vedi schema in ALLEGATO C). Prima della stipula del Contratto, l’Organismo aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva e la documentazione che sarà richiesta nella lettera di invito a stipula.
L'affidamento della realizzazione del progetto non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra la Pubblica Amministrazione ed i singoli operatori impiegati per l'espletamento del servizio.
L'Organismo affidatario assumerà in proprio e totalmente, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione, ogni responsabilità per eventi di danno o pericolo derivanti da azioni, omissioni, negligenza, imperizia, inosservanza di leggi, norme, regolamenti, posti in essere dagli operatori in servizio presso l'Organismo, che possano cagionare danni a terzi o all'Amministrazione.
ALTRE INFORMAZIONI
Il presente Invito completo degli allegati, approvato con D.D. n. cf3819 del 21.12.2015, è pubblicato:
- All’Albo Pretorio di Roma Capitale
- all’Albo Pretorio del Municipio Roma V – Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxx, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì
- sul sito del Municipio: xxx.xxxxxx.xxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxX.
L’esito della gara sarà pubblicato all’Albo Pretorio di Roma Capitale e a quello del Municipio Roma V, nonché sul sito Internet del Municipio stesso, fermo restando l’adempimento di tutte le prescrizioni di pubblicità e trasparenza di cui alla L. 190/12.
Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti presso il Servizio Sociale e l’Ufficio Gare del Municipio Roma V – sede di xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 000 – tel. 06/00000000/658/618.
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura e dell’eventuale successiva stipula della Convenzione. Il conferimento di tali dati, compresi quelli “giudiziari” , ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera e) del Lgs. N. 196/2003, ha natura obbligatoria, connessa all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi indicati all’ art. 11 comma 1, del citato Decreto Legislativo.
I dati forniti potranno/saranno comunicati ad altre strutture della P.A., interne ed esterne all’Amministrazione Comunale, per le attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco di Roma Capitale. Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore apicale del Municipio Roma V. In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7,8,9 e 10 del suddetto D. Lgs. N. 196/2003.
ACCESSO AGLI ATTI
Ferme restando le disposizioni contenute nella Legge n. 241/1990 e s.m.i e negli artt. 13 e 79 del D.Lgs. 163 e s.m.i., il diritto di accesso agli atti può essere esercitato, nei modi e nelle forme indicati nella predetta normativa:
• entro 10 giorni dall’invio della comunicazione di cui all’art. 79 co. 5: presso l’Ufficio Gare della Direzione S.E.C.S. di xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 000, previo xxx.xx telefonico al n. 06.69607618/658;
• dall’undicesimo giorno dall’invio della comunicazione di cui all’art. 79 co. 5: facendo richiesta presso l’URP di Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 0, – 00177 – Roma nei giorni di apertura al pubblico.
Avverso il presente Avviso è ammesso ricorso avanti all’Autorità competente, nei modi e nei termini di legge.
Responsabile del Procedimento: l’incaricato di Posizione Organizzativa dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx.
Roma 21.12.2015
per il Direttore
dei Servizi Sociali Educativi Culturali e Sportivi
dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Il Direttore del Municipio Roma V xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
ALLEGATI
Allegato A: " Istanza di partecipazione con xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx sostitutiva "
Allegato B: Copia del “Protocollo d’Integrità di Roma Capitale” approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 da sottoscrivere in ogni pagina dal legale rappresentante dell’Organismo partecipante
Allegato C: “Schema di Contratto”
Allegato D: Criteri di valutazione dell’offerta tecnica Allegato E: Valutazione dell’ offerta economica
Allegato F: “Capitolato speciale descrittivo e prestazionale”
ALLEGATO A
(da compilare e inserire nella BUSTA n.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA)
Al Municipio Roma V – Direzione Socio Educativa Culturale Sportiva Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 000 - 00000 Xxxx
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO CENTRO DIURNO PER DISABILI DA REALIZZARE SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA V (EX MUNICIPIO ROMA VII) - CIG N. 6496141124.
Organismo:
con sede legale in Via n.
con sede operativa in Via n.
Codice Fiscale P.IVA
Tel. Fax e-mail Pec
rappresentata da (Cognome Nome)
In caso di partecipazione di R.T.I. dovrà essere compilato lo spazio seguente riservato ai Raggruppamenti Temporanei (e cancellate le righe precedenti). In caso di non utilizzo cancellare il riquadro.
Organismo: con sede legale in Via n. con sede operativa in Via n. Codice Fiscale P.IVA
Tel. Fax e-mail rappresentata da (Cognome Nome) In qualità di Capogruppo /mandataria dell’ R.T.I.. □ già costituito □ da costituire
Organismo: con sede legale in Via n. con sede operativa in Via n. Codice Fiscale P.IVA Tel. Fax e-mail rappresentata da (Cognome Nome) In qualità di Mandante |
Organismo: con sede legale in Via n. con sede operativa in Via n. Codice Fiscale P.IVA Tel. Fax e-mail |
rappresentata da (Cognome Nome) In qualità di Mandante |
DICHIARANO (nel caso di RTI costituendo) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a riunirsi e a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla mandataria :……………………………………………. |
CHIEDE / CHIEDONO
DI PARTECIPARE ALLA GARA
COME: (barrare il caso ricorrente)
🞎 ORGANISMO SINGOLO
🞎 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (Costituito/Costituendo)
A tal fine si allega:
□ In caso di Raggruppamento temporaneo già costituito, copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
□ N. fotocopia/e di un documento di identità valido del/i sottoscrittore/i;
□ altro (specificare)
Si dichiara che l’indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax, autorizzando l’Amministrazione all’utilizzo di tali mezzi, a scelta, a cui inviare le comunicazioni di cui all’art. 79
c.5 del X.Xxxx. 163/2006, ed impegnandosi a comunicare altro indirizzo di posta elettronica certificata o altro numero di fax, in caso di impossibilità d’uso dei recapiti dichiarati, sono i seguenti:
Fax (obbligatorio) n°
P.E.C. (obbligatorio)
Data --------------- Timbro dell’Impresa /e e firma del /i Legale /i Rappresentante/i
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
da restituire in carta libera debitamente compilata in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte provvedendo a barrare (selezionare) le parti che interessano e/o a cancellare le parti che non interessano. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo (costituito o costituendo) ciascun Organismo componente tale Raggruppamento dovrà redigere e sottoscrivere la propria dichiarazione.
Il Sottoscritto nato a il
e residente a C.A.P. in Via
n° , in qualità di 1
dell’Organismo / Associazione /altro
CF
P.IVA
con sede in Via
Città Cap. ,
DICHIARA
avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R n° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotes i di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, per la partecipazione alla procedura di selezione per il Progetto “CENTRO DIURNO PER DISABILI DA REALIZZARE SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA V (EX MUNICIPIO ROMA VII)”
CIG N. 6496141124.
Di essere iscritto al R.U.C. per l’area disabili.
Di partecipare alla gara come:
□ Impresa singola
□ Mandatario (anche se costituendo)
□ Mandante (anche se costituendo).
□ che l’Organismo ………………………………………………………risulta iscritto per la
seguente attività
C.C.I.A.A. di
□ n. iscrizione al Registro delle Imprese,
presso la
□ n. l’obbligo)
Repertorio Economico Amministrativo (xxx xxxxxxx
1 Specificare il titolo del dichiarante (carica ricoperta, estremi della procura, etc.);
□ OVVERO che l’Organismo non ha l’obbligo di iscrizione presso la C.C.I.A.A.
□ Che l’Organismo risulta iscritto per la seguente attività
all’albo /registro (specificare)
dal
che la sede competente INPS è e il numero di Matricola INPS è Tel…………………. e fax………………
Lavoratori Dipendenti /soci lavoratori N° (media dell’ultimo anno)
che il contratto collettivo nazionale di lavoro che verrà applicato è …………………
…………………………………………………………………………………………………………….;
che l’indirizzo dell’ufficio competente INAIL
è e che il codice ditta
è numero Posizione Assicurativa Territoriale INAIL è
;Tel…………………. e fax…………………
(SELEZIONARE CASO)
□ la propria non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;
OPPURE
□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
dell’art. 17 della Legge n. 68/1999 e che l’indirizzo dell’ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto della L.n.68/1999
è ; Tel……………………. e fax…………………
indicazione del regime IVA prescelto o dovuto (con indicazione dell’articolo di Xxxxx e comma di riferimento) ;
che, oltre il dichiarante, le altre persone aventi la legale rappresentanza sono:
Nominativo e Codice Fiscale | Luogo e data di nascita | Residenza | Carica ricoperta |
che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della presente gara sono:
Nominativo e Codice Fiscale | Luogo e data di nascita | Residenza | Carica ricoperta e data di cessazione |
l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall’art. 38, comma 1 dalla lett. a) alla lett. m quater), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. riferite all’impresa e a se medesimo; nonché l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per gli altri soggetti previsti dall’art. 38 di cui al comma 1 lett. b), c) e m-ter di detto articolo;
(SELEZIONARE IL CASO)
□ di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice e di aver formulato l’offerta autonomamente;
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
CAPACITA’ ECONOMICA
di aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2012/2013/2014) un fatturato per servizi analoghi al settore oggetto della gara non inferiore complessivamente ad € 128.688,52 al netto dell’IVA (pari all’importo a base di gara);
□ di non avere, al momento della partecipazione alla gara, patrimonio netto negativo (dichiarazione da rilasciare da parte delle cooperative);
□ di avere, al momento della partecipazione alla gara, un patrimonio netto non negativo, nonché una media aritmetica del risultato di esercizio degli ultimi tre anni maggiore di zero (dichiarazione da rilasciare per tutti gli atri soggetti)
CAPACITA’ TECNICA
che i servizi prestati negli ultimi tre anni (2012-2013-2014), per un numero di mesi non inferiore a mesi 24 con l’indicazione dei periodi (dal… al…), dei destinatari e degli eventuali committenti pubblici o privati sono:
di non concorrere alla gara sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo) nel qual caso verrà escluso sia come concorrente singolo che come raggruppamento al quale esso partecipa;
di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro, e, se esistenti, degli atti integrativi territoriali e/o aziendali, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci e di rispettare quanto indicato dalle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 135/2000 e n. 259/2005 del Comune di Roma;
di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari, che possono influire sulla sua esecuzione;
di aver preso esatta cognizione di tutti gli elaborati posti a base di gara, con particolare riferimento all’Avviso Pubblico ed i suoi allegati, nonché di tutti gli obblighi ed oneri derivanti dalle prescrizioni in essi contenuti, compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza per l’espletamento dell’appalto;
di avere preso esatta cognizione di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano aver influito o influire sull'esecuzione del servizio, sulla determinazione della propria offerta progettuale e di giudicare pertanto remunerativa l’offerta complessivamente presentata;
di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di ogni eventuale maggiorazione dei prezzi che dovesse intervenire durante lo svolgimento del servizio;
di assumere gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, e ss.mm.ii. in caso di affidamento del servizio;
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. “Ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 171 del 25 maggio 2015 recante “I Rimodulazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità per il triennio 2015-2016-2017 approvati con deliberazione di Giunta Capitolina n. 11 del 30 gennaio 2015”:
di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di Integrità di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015;
di essere a conoscenza che in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, anche se non ancora costituito formalmente, le comunicazioni di cui all’art. 79 c. 5 del D.Lgsv. 163/2006 recapitate al mandatario/ capogruppo si intendono validamente rese a tutti gli Organismi raggruppati.
Alla suddetta dichiarazione allega copia fotostatica del documento di identità valido del soggetto firmatario
Data ……………… Timbro dell’Organismo e
firma del Legale Rappresentante
ALLEGATO B
PROTOCOLLO DI INTEGRITA’ DI ROMA CAPITALE, DEGLI ENTI CHE FANNO PARTE DEL GRUPPO ROMA CAPITALE E DI TUTTI GLI ORGANISMI PARTECIPATI
Premessa
La legge 190/2012 prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con l’esclusione dalla gara. La medesima legge 190/2012 innova in materia di pubblicità anche con riferimento alle procedure di individuazione dei contraenti dei contratti pubblici.
In particolare, l’art.1 comma 17 , ha previsto che: «Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara». La previsione normativa positivizza l’orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, che considera la previsione dei patti di legalità/integrità alla stregua di condizioni del contratto sottoscritto tra le parti, per la cui violazione è prevista la comminatoria dell’esclusione.
I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono pertanto un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell’esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.
E’, dunque, legittima la previsione del bando che richiede l’accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione “in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall’applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti” (Avcp, determinazione n. 4/2012 avente ad oggetto “BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici”).
Tale formale obbligazione delle Amministrazioni aggiudicatrici e dei concorrenti e aggiudicatari, vincola le parti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi, quindi, è posta una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento può comportare, sia l’irrogazione di provvedimenti disciplinari, se attribuito ai dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, sia l’applicazione di sanzioni patrimoniali, graduate in relazione alla gravità dell’inadempimento e la estromissione dalle procedure di affidamento, se attribuito agli operatori economici.2
2 ANAC Parere n.11 del 29/07/2014
La rilevanza giuridica dei Patti di integrità in sede di procedura di gara risulta confermata dall’art. 1, comma 17, L. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) che prevede espressamente l’irrogazione della sanzione dell’esclusione dalla gara per l’ipotesi di
violazione delle clausole in essi inserite (si legge, infatti, all’art. 1, comma 17, citato: “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”).
Con l’approvazione del presente atto, da parte dell’Amministrazione di Roma Capitale, è precipuo intendimento che, tale documento, divenga parte integrante dei contratti stipulati, non solo da parte di Roma Capitale ma altresì degli enti che fanno parte del “ Gruppo Roma capitale” e di tutti gli organismi partecipati.
Segnatamente l’approvazione del Patto d’integrità intende:
⮚ rappresentare una misura ulteriore preventiva nei confronti di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e concussive, nel delicato settore dei contratti pubblici;
⮚ disporre che il Patto di integrità, in materia di contratti pubblici dell’Ente, si applichi alle procedure di affidamento di cui alle determinazioni a contrarre ex art.11 comma 2 d.lgs.163/2006, e costituisca, con la sua accettazione, condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento;
⮚ disporre l’assunzione di tali disposizioni da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici (Roma Capitale, enti che fanno parte del Gruppo Roma capitale e tutti gli organismi partecipati) a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente Protocollo;
⮚ disporre che l’accettazione del Patto di integrità da parte degli operatori economici già iscritti negli Albi Fornitori dell’Amministrazione aggiudicatrice avvenga in occasione del primo aggiornamento degli elenchi o, se anteriore, in occasione della partecipazione degli operatori ad una procedura di affidamento.
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente Patto di integrità reca la disciplina dei comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell’Ente Roma Capitale nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, e devesi altresì considerarsi allegato alla documentazione di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione appaltante e gli operatori economici, secondo la definizione del Codice dei contratti pubblici, D.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, al precipuo fine di conformare propri comportamenti non solo ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, ma specificatamente alle norme poste a garanzia dell’integrità dei comportamenti dei dipendenti pubblici, che sono vincolati, espressamente, a non accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
Come indicato nella determinazione A.V.C.P. n. 4/2012 (“BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici”), i protocolli di legalità/patti di integrità aventi rilevanza di condizioni contrattuali “sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell’esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro”. Inoltre, con specifico riferimento alla possibilità di escludere l’offerente dalla procedura di gara in caso di mancata trasmissione del Patto di integrità sottoscritto per accettazione, sempre nella determinazione citata viene indicato che una previsione in tal senso del bando è consentita “in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di
rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall’applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata”; d’altra parte, con l’accettazione delle clausole inserite nel Patto di integrità “l’impresa concorrente accetta regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. Stato, Sez. V, 9
settembre 2011, n. 5066)”.
3. Il Patto di integrità costituisce parte integrante anche dei contratti stipulati da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.
4. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
5. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara (di importo superiore ad € 100.000,00 IVA esclusa);
6. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta, nei modi
previsti nella lex specialis di gara, una apposita dichiarazione di accettazione del presente patto di integrità da parte del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i..
Articolo 2
Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante
1.Con l'accettazione del presente documento l'operatore economico:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt.101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 13 dicembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte
dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi
I. guardiania dei cantieri.
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti- corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Articolo 3
Obblighi dell'Amministrazione appaltante
1. L'Amministrazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 13 dicembre 2013).
2. Nessuna sanzione potrà essere comminata all'Impresa che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di dipendenti e/o di soggetti che collaborano con l'Amministrazione.
Articolo 4
Violazione del Patto di Integrità
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs.163/06.
Articolo 5
Efficacia del Patto di Integrità
1. Il presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata .3
3 L’articolo 1, comma 17, della legge 190/2012 stabilisce espressamente che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d’invito, l’irrogazione della sanzione dell’esclusione dalla gara per l’ipotesi di violazione delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.
I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell’esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.
Pertanto, l’Anac ha ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante a causa della mancata trasmissione, unitamente ai documenti da presentare con l’offerta, del Patto di integrità controfirmato per accettazione, come richiesto a pena di esclusione dal bando di gara
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
Per accettazione:
Il legale rappresentante dell’Organismo concorrente
ALLEGATO C
SCHEMA DI CONTRATTO
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
CIG n. 6496141124.
Il giorno , presso la sede del Municipio Roma V di Roma Capitale, Direzione
S.E.C.S. sita in xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 000 00000 Xxxx. tra
Roma Capitale, Codice Fiscale 02438750586, rappresentato da …………………..
…………………………… in qualità di Direttore della Direzione S.E.C.S. del Municipio Roma V ai sensi del T.U.E.L. e dello Statuto attuativo di Roma Capitale approvato con deliberazione A.C. n. 8/2013, domiciliato per la carica ove sopra
e
…………………………………………. …………………... con sede legale in
…………………………………………….. CF ………………………… P.I nel
prosieguo denominata “Organismo affidatario”, rappresentata da……………………………………….., nella sua veste di legale rappresentante, (eventuale in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti costituito con come da
atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza del ................... .. .... del Notaio....... di .......
)
Premesso che:
con D.D. n. si è proceduto all’affidamento a del
suddetto servizio;
l'aggiudicatario ha consegnato al Municipio:
- la Garanzia Fideiussoria per la cauzione definitiva (Polizza n.......... ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti relativo a lavori, servizi e forniture, per un importo di Euro....... Rilasciata da......
con sede in ........ in data );
- la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto;
Art. 1 – Oggetto del servizio
L’appalto ha per oggetto l’attuazione del progetto ……………………………………………………….
Il presente schema di contratto disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l’Organismo affidatario in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d’ora innanzi: capitolato) e negli atti in esso richiamati.
Il presente appalto è regolato inoltre da:
- la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004;
- il D. Lgs. n. 163/2006, relativamente agli articoli citati negli atti di gara (d’ora innanzi: Codice)
- il D.P.R. n. 207/2010, relativamente agli articoli citati negli atti di gara (d’ora innanzi Regolamento)
- il D. Lgs. n. 81/2008 e e xx.xx. e ii. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D. Lgs. n. 159/2011 e xx.xx. e ii. “Codice delle leggi antimafia”;
- la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
- il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
- Il D. Lgs. n. 231/2001 e xx.xx. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
- il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;
- Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90”.
- il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
- il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunte Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015;
- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato agli atti di gara.
Art. 2 - Durata dell’appalto e modalità di esecuzione del servizio
L'appalto, a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto, avrà la durata di mesi a far
data dalla sottoscrizione dell’incarico. Le attività previste si svolgeranno in maniera coerente nei tempi indicati nell’offerta tecnica presentata dal soggetto affidatario e concordati con il D.E.C, parte integrante del presente contratto.
L’Organismo affidatario eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola d’arte per tutta la durata del contratto alle condizioni di cui al presente contratto, ed a quanto indicato nel capitolato e nell’offerta progettuale prot presentata dallo stesso in sede di gara.
Il progetto dovrà essere realizzato in sinergia con i servizi e le iniziative esistenti nel territorio.
In accordo tra le parti, ferme restando le risorse indicate nel presente contratto per la realizzazione degli interventi, è prevista la possibilità di rimodulare le modalità di attuazione del progetto nel caso emergessero criticità non rispondenti ai bisogni dell’utenza.
Art. 3 – Corrispettivo contrattuale
Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale all’Organismo affidatario per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è pari ad €
……………………… (come da offerta economica) di cui al netto dell’IVA ed
€ (IVA al …% se e in quanto dovuta).
Art. 4 – Oneri a carico dell’Organismo
Sono a carico dell’Organismo affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente schema di contratto e nel relativo capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste.
L’Organismo affidatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente schema di contratto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche tecniche indicate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale
Art. 5 – Obblighi dell’Organismo affidatario nei confronti del personale L’Organismo affidatario, tenuto a fornire in sede di gara l’elenco del personale da impiegare per l’espletamento del servizio, in base a quanto prescritto nell’Avviso Pubblico e nell’offerta progettuale per quanto concerne il numero, i relativi profili e le esperienze professionali, qualora sia costretto a sostituire, nel corso della operatività della convenzione, alcune unità del personale impegnato nel servizio, dovrà darne preventiva comunicazione al Direttore S.E.C.S, indicando i nuovi operatori le cui qualifiche professionali e curricula dovranno comunque avere una valenza non inferiore a quelle del personale da sostituire. Se il Direttore S.E.C.S. ne ravvisi motivi ostativi l’Organismo affidatario è tenuto a sostituire tempestivamente, nell’espletamento del servizio, il personale non idoneo.
L’affidamento della realizzazione delle attività del progetto non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra la Pubblica Amministrazione ed i singoli operatori impiegati per l’espletamento del servizio.
L’Organismo affidatario deve ottemperare, nei confronti del personale utilizzato ed in relazione alle diverse tipologie di rapporti instaurati (lavoro dipendente, collaborazioni a progetto, lavoro volontario, ecc…), a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. E’ tenuto, altresì, a comunicare eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso del rapporto contrattuale tra l’Organismo affidatario ed il proprio personale ai fini della verifica d’Ufficio periodica da parte di questa Amministrazione allo Sportello Unico Previdenziale per l’acquisizione del DURC.
L’Organismo affidatario è obbligato, in particolare, nei confronti del personale impiegato, a rispettare ed applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai C.C.N.L. e Decentrati vigenti applicabili alla categoria. L’Organismo affidatario dovrà, inoltre, rispettare ed applicare le norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, attuando gli adempimenti normativi del D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i. e, in particolare, dotando il personale e gli utenti di attrezzature antinfortunistiche, qualora le attività previste dal servizio lo prevedessero, sollevando l’amministrazione da qualsiasi responsabilità per danni e rischi a persone o cose.
I suddetti obblighi vincolano l’Organismo affidatario per tutto il periodo di validità del contratto.
Art. 5 - Sospensioni o riprese dell’esecuzione del contratto
Ai sensi dell’art. 308 del Regolamento, qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il R.U.P. ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, o comunque quando superino tre mesi complessivi, l’Organismo affidatario può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’Organismo affidatario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 308, comma 2 e 3 e 159, comma 4 del Regolamento, salvo il caso di opposizione della stazione appaltante allo scioglimento, per la sospensione delle prestazioni contrattuali, qualunque sia la causa, non spetta all’Organismo affidatario alcun compenso o indennizzo.
L’Organismo affidatario che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni contrattuali nel termine fissato può richiederne la proroga.
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
La risposta in merito all'istanza di xxxxxxx è resa dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dal suo ricevimento
La risposta in merito all'istanza di xxxxxxx è resa dal responsabile del procedimento entro trenta giorni dal suo ricevimento.
Art. 6 - Penali
In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 298, comma 1 e 145, comma 3 del Regolamento:
a) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P.;
b) una penale in misura pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
c) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P.;
d) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal R.U.P.;
e) una penale in misura pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale in tutti i casi di inesatto/mancato adempimento delle prestazioni contrattuali”.
f) una penale del 5% del valore del contratto come definita all’art. 17 del presente schema di contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità;
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’Organismo affidatario; l’Organismo affidatario dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’Organismo affidatario, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’Organismo affidatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che l’inadempimento non è imputabile all’Organismo affidatario.
Xxxx'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento.
L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.
Roma Capitale potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’esecutore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice e 123 del Regolamento, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Organismo affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Ai sensi dell’art. 298, comma 2 del Regolamento il responsabile unico del procedimento, laddove verifichi che il ritardo e/o le inadempienze nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali determini un importo massimo delle penali superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Art. 7 - Liquidazione dei corrispettivi
Ai sensi dell’art. 307, comma 1 del Regolamento, la contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal “regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale
n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del R.U.P. della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Roma Capitale provvederà a liquidare ogni mese e dopo l’effettiva erogazione del servizio il prezzo dovuto all’esecutore, a seguito di presentazione di regolare fattura.
Al fine di ottenere il pagamento, l’Organismo affidatario dovrà presentare fatture mensili, posticipate per l’importo corrispondente alle prestazioni erogate nel periodo di riferimento.
Le fatture dovranno essere intestate: Direzione S.E.C.S. - Municipio Roma V. Su ciascuna fattura dovrà essere indicato:
Municipio Roma V – Direzione S.E.C.S.
- il CIG,
- il dettaglio del periodo e delle attività oggetto di pagamento, il numero di impegno
- il codice IBAN
Tutte le fatture dovranno essere corredate da una scheda di riepilogo delle prestazioni effettuate con specificate quantità ed importo e di una relazione sull’attività svolta firmata dal responsabile del progetto per conto dell’Organismo affidatario.
Il pagamento della prima fattura è subordinato alla consegna della documentazione indicata:
- l’elenco del personale impiegato per l’espletamento del servizio, rispondente a quanto specificato nella proposta presentata;
- per ciascun lavoratore impegnato nella realizzazione del progetto, gli estremi della comunicazione telematica obbligatoria effettuata ai sensi del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 (modello UNILAV - SAOL Provincia di Roma) o eventuale documentazione sostitutiva;
- per eventuali figure professionali che collaborano al progetto in qualità di liberi professionisti, la dichiarazione sottoscritta con indicato il numero di partita IVA e la cassa dove vengono versati i contributi previdenziali.
Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo all’Organismo affidatario, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l’imposta (se e in quanto dovuta) non verrà liquidata all’Organismo affidatario ma verrà versata, con le modalità stabilite nel
D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale.
Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.
Trattandosi di appalto di servizio con prestazioni continuative, in cui la verifica di conformità deve essere compiuta in corso di esecuzione del contratto con periodicità rispondente alle liquidazioni, non trova applicazione la ritenuta prevista dall’art. 4, comma 3, DPR 207/2010.
Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.
Gli interessi moratori, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento.
È previsto l’obbligo della stazione appaltante di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento.
Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 31, comma 3 della L. n. 98/2013 e dell’art. 4 comma 2 del Regolamento in caso di ottenimento da parte dei R.U.P., del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il R.U.P. medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dal R.U.P. direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Eventuali atti di cessione di credito o procure all’incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii. e ai sensi dell’art. 117 del Codice.
Ove ricorra cessione di credito, l’Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d’adesione. I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori
sono subordinati all’acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia, previsto dalle norme di Legge. Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.
Ai sensi dell’art. 117 del Codice le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti come quello ricorrente. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
Ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato.
Art. 8 - Controlli – Livelli di qualità delle prestazioni
In corrispondenza del raggiungimento di mesi tre di attività il direttore dell’esecuzione del contratto ovvero il R.U.P. provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l’esecuzione delle prestazioni tenendo presenti, tra l’altro, i seguenti parametri:
1. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
2. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle indicazioni del direttore dell’esecuzione D.E.C. ovvero del R.U.P.;
3. numero delle penali, eventualmente applicate nel corso dei sei mesi;
4. esiti negativi dei controlli del presente articolo;
5. numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso d’esecuzione;
Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte di Roma Capitale, devono essere notificate all’Organismo affidatario ai sensi dell’articolo del presente schema di contratto afferente le penali. Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell’Organismo affidatario concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell’applicazione dell’art. 136 del Codice.
Per la valutazione conclusiva del servizio, al termine del contratto, si farà riferimento in particolare agli elementi di seguito indicati:
1 Raggiungimento degli obiettivi indicati nel capitolato speciale e nel progetto presentato dall’organismo
2 Turn-over degli operatori
Art. 9 – Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni
Competenza specifiche del Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) ove nominato Roma Capitale verifica il regolare andamento dell'esecuzione del presente contratto da parte dell'Organismo affidatario attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto (ove nominato).
Al D.E.C. compete, tra l’altro, il coordinamento, la direzione e il controllo qualitativo e contabile dell’esecuzione del contratto, il controllo sulla regolare esecuzione del contratto da parte dell’Organismo affidatario, lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal Codice, dal Regolamento, nonché lo svolgimento di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati dalla Roma Capitale.
Competono al D.E.C. le seguenti attività: svolge, in coordinamento con il R.U.P., le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'Organismo affidatario, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; si attiva nelle fasi procedurali relative alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 136, 137 e 138 del Codice; riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali; su autorizzazione
del R.U.P. dà avvio all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; accerta le prestazioni effettuate dall’Organismo affidatario, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, previa conferma da parte del responsabile del procedimento, ai fini dei pagamenti, nel termine indicato dal contratto; ordina la sospensione delle prestazioni oggetto del contratto qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime; redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto non appena sono venute a cessare le cause della sospensione; a seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell’Organismo affidatario, effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
La verifica di conformità è effettuata direttamente dal D.E.C.
Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
Attestazione di regolare esecuzione
Per il presente appalto si procederà a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali in modalità semplificata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 120 del Codice e 325 del Regolamento mediante l’attestazione di regolare esecuzione emessa dal D.E.C. e confermata dal responsabile unico del procedimento (laddove questi sia un soggetto diverso dal D.E.C.).
Verifica di conformità in corso di esecuzione
La verifica di conformità ai sensi dell’art. 313 e 317 del Regolamento è svolta in corso di esecuzione secondo la seguente periodicità: ad ogni liquidazione
Controlli in corso di esecuzione
Nel caso si ravvisino elementi di non conformità, sono invitati ai controlli in corso di esecuzione l’esecutore ed il direttore dell’esecuzione (ovvero il R.U.P.) e deve essere redatto apposito verbale. Ove il direttore dell’esecuzione svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità deve essere invitato un rappresentante della stazione appaltante.
I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della stazione appaltante e del direttore dell’esecuzione.
L’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione delle prestazioni.
L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell’esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi:
gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l’indicazione dell’Organismo affidatario, il nominativo del direttore dell’esecuzione (ove nominato), il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’Organismo affidatario; la certificazione di regolare esecuzione, le eventuali verifiche in corso di esecuzione.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’Organismo affidatario. L’Organismo affidatario, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’Organismo affidatario a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
Art. 10 - Modalità di soluzione delle controversie
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma.
È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 11 - Cauzione definitiva
L’aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 113 del Codice, l’importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia fideiussoria - che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell’art. 113, comma 2 del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale garanzia fidejussoria dovrà contenere anche la sottoindicata condizione: “Il sottoscritto Istituto
………………….………(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l’affidatario dell’appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt. 11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983)” come sarà richiesto nella lettera di invito a stipulare il presente contratto”.
La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.
Dovrà essere redatta in conformità agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
A norma dell’art. 123 del Regolamento la cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal relativo contratto, il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis del Codice nella misura stabilita dal bando di gara.
Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.
L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di risoluzione del contratto in danno dell’esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 123, comma 4 del Regolamento, è fatto obbligo all’esecutore procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte.
In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
A norma dell’art. 113, comma 3 del Codice la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’esecutore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato, ai sensi dell’art. 123, comma 1 del Regolamento alla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione di cui all’art. 325 del Regolamento.
Si precisa che, a norma dell’art. 113, comma 3 del Codice, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
Ai sensi dell’art. 113, comma 4 del Codice la mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Roma Capitale.
Ai sensi dell’art. 128 del Regolamento, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5 del Codice.
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
Art. 12– Assicurazioni a carico dell’Organismo affidatario
L’Organismo affidatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.
È a carico dell’Organismo affidatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’Organismo affidatario, restandone del tutto esonerata Roma Capitale.
La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di stipula del contratto e cessa alla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Organismo affidatario non comporta l’inefficacia della garanzia.
La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123.
Art. 13 - Subappalto
Ai sensi dell’art. 27, comma 3 del Codice non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di appalto di servizi esclusi in tutto o in parte sottratto dall’ambito di applicazione oggettiva del presente Codice, nello specifico si tratta di un servizio sociale che presuppone la costruzione di legami fiduciari tra il personale del soggetto affidatario e l’utenza affidata.
Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Organismo affidatario si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizoni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Ai fini degli obblighi sulla tracciabilità indica il codice IBAN del conto corrente dedicato
ed i nominativi e i codici fiscali delle persone autorizzate ad operare sullo stesso:
Art. 15 - Protocollo d’intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”
Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011.
È obbligo dell’Organismo affidatario comunicare a Roma Capitale MUNICIPIO Roma V Direzione
S.E.C.S. l’elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.
Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.
È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.
Art. 16 – Protocollo di Integrità di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015
Roma Capitale in data 27 febbraio 2015, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 ha approvato il “Protocollo di Integrità”.
Come accettato dall’operatore economico questi:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti,
pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 13 dicembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. non è previsto subappalto.
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti- corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Violazione del “Patto di Integrità”
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lett. f) del Codice.
Efficacia del “Patto di Integrità”
1. Il presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale,
sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
Art. 17 - Risoluzione del contratto
In relazione alla risoluzione del contratto, si applicheranno per quanto compatibili le fattispecie previste dagli artt. 135 e 136 del Codice, nonché, in relazione alle modalità e sempre per quanto compatibili, gli artt. 138 e 139 del medesimo Codice.
Risoluzione del contratto per grave inadempimento
Quando il D.E.C. accerta che comportamenti dell'Organismo affidatario concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dell’appalto, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'Organismo affidatario.
Su indicazione del responsabile unico del procedimento il D.E.C. formula la contestazione degli addebiti all'Organismo affidatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Organismo affidatario abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
Risoluzione del contratto per grave ritardo
Nel caso di esecuzione delle prestazioni afferenti il presente appalto ritardata per negligenza dell’Organismo affidatario, il D.E.C. assegna all’Organismo affidatario un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni oggetto del contratto, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
Scaduto il termine assegnato, il D.E.C. verifica, in contraddittorio con l'Organismo affidatario, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile unico del procedimento.
Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, Roma Capitale, su proposta del responsabile unico del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato e/o irregolare adempimento delle prestazioni contrattuali superi la percentuale del 10% del valore complessivo di contratto, ai sensi dell’art. 298, comma 2 del Regolamento il R.U.P. promuove le procedure di risoluzione del contratto per grave inadempimento di cui all’art. 136 del Codice.
Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto
Il R.U.P. nel comunicare all’Organismo affidatario la determinazione di risoluzione del contratto dispone con preavviso di venti giorni che il D.E.C. curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.
Il D.E.C. verifica la conformità, procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal Regolamento.
In caso di risoluzione del contratto, il verbale di accertamento tecnico e contabile è redatto con le modalità indicate nell’art. 223 del Regolamento.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 138 del Codice, con il verbale di accertamento tecnico e contabile è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.
Infine, in sede di liquidazione finale, del servizio dell’appalto risolto, è determinato l’onere da porre a carico dell’Organismo affidatario inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per
affidare ad altra Impresa il presente appalto, ove Roma Capitale non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 140 del Codice.
Ulteriori casi di risoluzione del contratto
Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il “Protocollo d’Intesa”, il “Protocollo di Integrità”, le ipotesi di cui agli artt. 135 e 136 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione nei casi di seguito elencati.
In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l’inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell’Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto.
Ai sensi dell’art. 303 del Regolamento l’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Roma Capitale per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’Organismo affidatario non adempia, Roma Capitale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Art. 18 - Interpello ai sensi dell’art. 140 del Codice
Ai sensi dell’art. 140 del Codice, successivamente alla stipula del contratto o alla eventuale consegna d’urgenza, in caso di fallimento dell’Organismo affidatario, o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, Roma Capitale si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento del servizio. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 19 - Recesso del contratto
Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile.
Ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, la stazione appaltante una volta validamente stipulato il relativo contratto ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Organismo affidatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip
S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.
Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 88 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii., ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell'articolo 89 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e la stazione appaltante recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore del servizio già eseguito e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 è accertata successivamente alla stipula del contratto.
Art. 20 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni, l’Organismo affidatario deve nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è titolare Roma Capitale.
Vengono affidati all’Organismo affidatario i seguenti compiti:
organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi all’appalto che verrà eseguito;
organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori relativi all’appalto che verrà eseguito e di tutti i dati personali di cui l’Organismo affidatario può venire in possesso nell’espletamento dell’appalto.
L’Organismo affidatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali.
L’Organismo affidatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) del Codice le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascuna impresa costituente il raggruppamento, il consorzio o il gruppo di interesse economico.
Art. 21 – Clausola periodica di revisione dei prezzi
È vietato il rinnovo tacito dei contratti per i servizi ricorrenti nel presente appalto. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.
La revisione dei prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva ed ha cadenza annuale.
L’adeguamento, operato sulla base dell’istruttoria di cui all’art. 115 del Codice, condotta dal Dirigente preposto all’Ufficio proponente, tendente a comparare il prezzo pattuito con quello di mercato, decorrerà dall’inizio dell’anno contrattuale successivo al primo e sarà formalizzata in apposita determinazione dirigenziale.
Ai sensi dell’art. 7 del Codice, l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, operativo presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione, determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Al fine della determinazione dei costi standardizzati l'ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre.
Nella determinazione dei costi standardizzati si tiene conto del costo del lavoro determinato, ai sensi dell’art. 86, comma 3-bis del Codice, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in apposite tabelle, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili i costi standardizzati, editi dall’Osservatorio di cui all’art. 7 del Codice, potrà essere utilizzato quale strumento comparativo, l’indice ISTAT FOI (indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).
Art. 22 – Spese di contratto ed accessorie a carico dell’aggiudicatario
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto del presente appalto sono a carico dell’Organismo affidatario.
Art. 23 - Clausole vessatorie.
Si approvano espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute nell’art. 12 - Assicurazioni, commi 1 e 2 e nell’art. 19 – Recesso dal contratto, comma 1 del presente schema di contratto.
“L’Organismo affidatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa”.
“È a carico dell’Organismo affidatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale”.
“Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico.
Art. 24 - Clausole sociali
L’Organismo subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi operatori che operavano alle dipendenze dell’Organismo uscente a condizione che il numero dei lavoratori e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste.
Art. 25 - Norme finali
il presente contratto è redatto in triplice copia, una per ciascuna delle parti contraenti e una ai fini della registrazione.
Letto, confermato e sottoscritto
Per l’Organismo Per il Municipio Roma V
Il rappresentante legale Il Direttore S.E.C.S.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA – PUNTI 70
ALLEGATO D
A - OFFERTA TECNICA | |
A 1 - Proposta progettuale | p. 30 |
a – Validità tecnico - metodologica della proposta CRITERI: chiarezza, completezza e rispondenza alle direttive progettuali | p. 12 |
b - Azioni proposte in relazione alle modalità organizzative e all’articolazione del servizio CRITERI: chiarezza, completezza e rispondenza alle direttive progettuali | p. 12 |
c - Caratteristiche innovative in merito alle attività e alla metodologia CRITERI: coerenza con gli obiettivi, completezza e fattibilità | p. 6 |
A 2 – Risorse umane impiegate | p. 15 |
a – Responsabile del progetto CRITERI: aggiornamento, specializzazione ed esperienza | p. 5 |
b – Personale CRITERI: aggiornamento, specializzazione ed esperienza | p. 10 |
A 3 - Integrazione e partecipazione territoriale | p. 10 |
a - Azioni per il coinvolgimento attivo della rete formale e informale del territorio CRITERI: analiticità, coerenza con gli obiettivi e fattibilità | p. 5 |
b - Azioni per la promozione della partecipazione attiva dei beneficiari CRITERI: analiticità, coerenza con gli obiettivi e fattibilità | p. 5 |
A 4 - Sistema di monitoraggio e valutazione del servizio e di restituzione dei dati | p. 6 |
a - Procedure e strumenti di monitoraggio e valutazione CRITERI: coerenza con gli obiettivi, completezza e gestibilità | p. 3 |
b - Strumenti di informazione alle famiglie e al territorio CRITERI: coerenza con gli obiettivi, completezza e fruibilità | p. 3 |
A 5 - Proposte aggiuntive e migliorative | p. 3 |
Proposte migliorative e aggiuntive rispetto a quanto previsto, senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione CRITERI: coerenza con gli obiettivi, rilevanza e fattibilità | p. 3 |
A 6 - Caratteristiche della struttura | p. 6 |
a - Localizzazione nel territorio CRITERI: facilità di collegamento per i beneficiari, qualità dell’assetto urbanistico (presenza marciapiedi, illuminazione, ecc.), prossimità con le altre realtà del territorio (commerciali, culturali, ricreative, ecc.) | p. 2 |
b - Tipologia dei locali e superficie utilizzabile CRITERI: coerenza con gli obiettivi, ampiezza e funzionalità | p. 2 |
c - Organizzazione degli spazi CRITERI: coerenza con le azioni proposte, fruibilità e flessibilità | p. 2 |
TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL’OFFFERTA TECNICA: | p. 70 |
L’assegnazione dei coefficienti da applicare agli elementi qualitativi costituenti il valore tecnico dell'offerta sarà effettuata, secondo il metodo di cui all'allegato "P" del D.P.R. n. 207/2010, con la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
I coefficienti, nell’ambito delle valutazione discrezionali, verranno determinati secondo i seguenti range di attribuzione:
Range (graduazione) di attribuzione dei coefficienti | Criteri motivazionali: caratteristiche di corrispondenza per ciascun range di attribuzione |
1 – 0,75 | Piena rispondenza agli elementi richiesti nel criterio/subcriteri. |
0,74 – 0,50 | Rispondenza ad almeno due degli elementi richiesti nel criterio/subcriterio |
0,49 – 0,25 | Rispondenza ad almeno uno degli elementi richiesti nel criterio/subcriterio |
0,24 – 0 | Rispondenza non adeguata |
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
“Ai sensi dell’art. 83, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006, considerata la funzione di sostegno a persone in condizione di fragilità svolta dal servizio oggetto dell’affidamento, i concorrenti che non avranno raggiunto un punteggio pari ad almeno 42 punti non saranno ammessi alla fase dell’apertura delle offerte economiche ed alle successive fasi del procedimento.”
ALLEGATO E
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA – PUNTI 30
L’assegnazione dei coefficienti da applicare al prezzo sarà effettuata attraverso l’interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad “1” attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante e il coefficiente pari a “0” attribuito al prezzo posto a base di gara.
Il punteggio sarà determinato mediante la seguente formula:
- C(a)i = R(a)i /Rmax (i)* Wi
- Dove:
- R(a)i = ribasso percentuale formulato dal concorrente i-esimo;
- Rmax i = ribasso percentuale massimo offerto (formulato dal concorrente iesimo);
- Wi = punteggio attribuito al requisito prezzo
I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto.
Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere sarà preso in considerazione il valore espresso in lettere.
ALLEGATO F
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
Centro diurno per disabili
da realizzare nel territorio del Municipio V (ex VII)
Motivazioni del progetto
Il Municipio V intende continuare a garantire risposte diversificate ai bisogni delle persone disabili, anche attraverso il servizio territoriale a carattere diurno già realizzato negli anni passati a beneficio di persone con disabilità fisiche, intellettive e/o sensoriali in età post-scolare e delle loro famiglie, secondo quanto disposto dall’articolo 14 della legge 328/2000.
Il centro diurno rappresenta, infatti, una risorsa utile per:
⮚ offrire un sostegno concreto nei processi di acquisizione e consolidamento delle autonomie personali e sociali delle persone disabili;
⮚ dare sollievo alle famiglie occupandosi del lavoro di care quotidiano;
⮚ favorire processi di socializzazione all’interno del Centro e nel territorio municipale;
⮚ promuovere percorsi di attivazione delle risorse individuali e sociali per migliorare la qualità della vita delle persone disabili e delle loro famiglie;
⮚ proporre un servizio alternativo all’assistenza domiciliare che garantisca l’accoglienza tempestiva delle nuove richieste di presa in carico ai servizi territoriali – Servizio Sociale del Municipio V e Servizio Adulti Disabili del II distretto dell’ASL RMB.
A garanzia della continuità dell’offerta dei servizi, il Municipio intende dare seguito alla sperimentazione di uno spazio settimanale di socializzazione, in orario pomeridiano, riservato a gruppi di donne in carico al Servizio Sociale del Municipio e al Dipartimento di Salute Mentale del II Distretto dell’ASL RMB.
Finalità e obiettivi
Il centro diurno dovrà realizzare interventi socio-assistenziali finalizzati all’acquisizione, al consolidamento e al recupero dell’autonomia personale delle persone disabili. Esso dovrà costituire, inoltre, uno spazio di attivazione di percorsi di socializzazione aperti anche al territorio per prevenire e ridurre l’isolamento sociale dei disabili e delle loro famiglie, che dovranno essere sostenute in un percorso di ri-acquisizione di spazi e tempi personali. Gli interventi professionali dovranno tener conto degli aspetti cognitivi, emotivi, motori di ciascuna persona, potenziarne le competenze e valorizzarne le potenzialità anche ai fini dell’inserimento lavorativo.
Il gruppo di socializzazione delle donne con disagio mentale, dovrà continuare ad offrire uno spazio di incontro e di socializzazione interna ed esterna ad esso, nell’ottica dell’auto-mutuo aiuto.
Destinatari
Il servizio è rivolto a cittadini adulti di età compresa fra i 18 e i 45 anni, in carico ai servizi sociali e/o sanitari del territorio, con handicap di lieve e media entità di tipo psico-fisico, neuromotorio e/o sensoriale, accertato ai sensi della L. 104/92 o in via d’accertamento, ed in possesso di invalidità civile riconosciuta dalla commissione preposta.
Deroghe al limite d’età dovranno essere autorizzate dal Direttore S.E.C.S. del Municipio, previa valutazione dell’equipe multidisciplinare dell’ ASL RMB e del Municipio V.
Il “gruppo di socializzazione al femminile” potrà essere costituito dalle persone che hanno già partecipato alla sperimentazione e da altre donne con disagio mentale che vorranno unirsi ad esso, in carico sia al Servizio Sociale del Municipio V che al Dipartimento di Salute Mentale della ASL RM B II Distretto.
Modalità operativa
Le attività e gli interventi del Centro Diurno dovranno realizzare, in aggiunta agli obiettivi generali già enunciati in questa direttiva progettuale, gli obiettivi specifici che saranno di volta in volta descritti in un Piano di Intervento Individuale. Lo strumento sarà elaborato al momento della presa in carico dal Servizio Sociale Municipale, unitamente alla U.O.C. Disabili Adulti del II distretto della ASL RM B, per le situazioni in carico ai due servizi, con la partecipazione dell’utente, della famiglia e del coordinatore del Centro Diurno.
Nel centro saranno attivati piani differenziati per età e patologia secondo un percorso riabilitativo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di:
⮚ conservazione e potenziamento delle risorse individuali;
⮚ contrasto al deterioramento psico-fisico;
⮚ mantenimento e sviluppo delle autonomie sociali di base.
Attività
In armonia con gli obiettivi generali del servizio, con i Piani di Intervento Individuali delle persone disabili presenti nel Centro, tenendo conto delle loro richieste e dei bisogni delle loro famiglie, si dovranno realizzare attività finalizzate a:
⮚ acquisizione, consolidamento, recupero dell’autonomia personale – (organizzazione temporale-sequenziale della giornata, alimentazione, abbigliamento, cura personale e igiene, orientamento spazio-temporale, rapporto con l’ambiente esterno, …);
⮚ promozione delle competenze sociali – (consapevolezza dei propri diritti/doveri, percezione di sé, affettività, emotività, stili comunicativi, …);
⮚ conseguimento di conoscenze e abilità teorico/pratiche anche ai fini dell’inserimento lavorativo – (conoscenze informatiche, laboratori artigianali, …);
⮚ integrazione con la rete formale e informale del territorio – (orientamento nel sistema dei servizi socio-sanitari territoriali, mappa dei soggetti pubblici/privati significativi, partecipazione ad iniziative ed eventi sul territorio, …)
⮚ informazione, formazione e consulenza alle famiglie delle persone disabili – (incontri tematici, colloqui individuali, focus group, …).
Le famiglie delle persone disabili iscritte al centro dovranno essere costantemente informate sulle attività previste (anche mediante materiale cartaceo o digitale), sulle modalità di collaborazione e di integrazione necessarie per il buon andamento del progetto. Dovranno, inoltre, essere stimolate e sostenute forme di auto aiuto tra familiari e di sostegno alle famiglie da parte della comunità locale.
Per il gruppo di socializzazione al femminile, dovrà essere garantito uno spazio pomeridiano settimanale che sarà dedicato ad attività da concordare con le partecipanti e con gli operatori dei servizi che le seguono. Il Piano di Intervento Individuale contenente la definizione degli obiettivi, sarà elaborato dagli operatori del DSM e del Municipio V e concordato con l’utente e con il coordinatore del Centro Diurno. Il rapporto operatori/utenti dovrà essere di 1 a 6 per una frequenza massima di 12 donne a settimana.
Gestione e organizzazione
Il Centro dovrà garantire l’apertura per cinque giorni a settimana, per almeno sette ore giornaliere comprensive del servizio di trasporto – andata e ritorno - dal domicilio di ciascun utente alla sede del Centro e del pranzo.
Il Centro Diurno sarà chiuso dal 16 luglio al 31 agosto e per tale periodo non è previsto alcun corrispettivo.
La struttura dovrà accogliere giornalmente 18 persone disabili suddivise in due gruppi (antimeridiano e pomeridiano), al gruppo della mattina dovrà essere fornito anche il pranzo. Qualora se ne ravvisasse la necessità, gli orari e i giorni di apertura potranno subire variazioni, previa autorizzazione del Direttore della S.E.C.S. del Municipio.
Nel progetto dovrà essere descritto il modello organizzativo previsto per la gestione del servizio, che comunque dovrà prevedere (secondo quanto disposto dall’art. 11, comma 1, lettera e, della legge regionale n. 41/2003):
⮚ il responsabile della struttura con funzioni di tecnico coordinatore;
⮚ il personale qualificato (operatori di IV livello OSA/OSS e almeno n. 1 operatore di VI livello educatore professionale) in rapporto 1/3 con l’utente;
⮚ gli artigiani esperti (maestri d’arte, falegnami, ceramisti, coltivatori, musicisti, ecc..)
Il responsabile della struttura dovrà predisporre il piano annuale delle attività nonché la programmazione e l’organizzazione delle attività indicate nella presente direttiva.
Tale funzione dovrà essere svolta da una persona in possesso di laurea quinquennale in uno degli ambiti disciplinari afferenti le aree del servizio sociale, pedagogia, psicologia, sociologia o con laurea triennale nelle medesime discipline ed esperienza di almeno tre anni nell’ambito di intervento.
L’organizzazione delle attività dovrà essere basata sui piani personalizzati predisposti per ogni utente e concordati con i servizi, con indicazione del nominativo dell’operatore responsabile dell’intervento.
L’organismo affidatario dovrà garantire il servizio giornaliero di trasporto ed assistenza degli utenti dal loro domicilio al centro (andata e ritorno), nonché per tutte le attività esterne programmate (laboratori, gite, etc.).
Integrazione territoriale
Per non rinforzare meccanismi d’isolamento sociale delle persone disabili, il centro dovrà costituire un presidio integrato con il territorio, aperto alle interazioni con i soggetti pubblici e privati, fruibile dai cittadini interessati direttamente o indirettamente al tema della disabilità. A tal fine, in aggiunta alle attività rivolte ai gruppi di utenti, la proposta progettuale dovrà esplicitare le modalità per la realizzazione di:
⮚ incontri periodici di informazione e sensibilizzazione della comunità locale intorno al tema della disabilità;
⮚ partecipazione del volontariato, delle scuole e delle altre agenzie del territorio alle attività del centro;
⮚ inserimento degli utenti in iniziative di tempo libero, ludiche e di socializzazione organizzate sul territorio.
Localizzazione dell’intervento
Il Centro diurno dovrà essere realizzato nel territorio del Municipio V (ex VII), in una struttura a norma con la Legge Regionale n. 41/2003 (art. 10, comma 1, e art. 11, comma 1, lettere a, b e c) e con la D.G.R. 23 dicembre 2004, n. 1304 messa a disposizione dall’Organismo affidatario.
Monitoraggio e autovalutazione
Nella proposta progettuale dovranno essere indicati gli strumenti atti a rilevare:
⮚ il numero totale degli iscritti al centro – con cadenza mensile;
⮚ le attività individuali e di gruppo svolte all’interno e all’esterno del Centro – con cadenza mensile;
⮚ la presenza giornaliera degli operatori;
⮚ la presenza giornaliera degli utenti;
⮚ il gradimento delle attività offerte, le osservazioni e le proposte dei destinatari e delle loro famiglie per la loro riformulazione – con cadenza almeno bimestrale;
⮚ la calendarizzazione delle attività e degli incontri finalizzati alla costruzione e al consolidamento della rete territoriale – con cadenza almeno bimestrale;
⮚ la valutazione dell’impatto del servizio sui destinatari diretti (persone disabili e famiglie) e sulla comunità territoriale – con cadenza almeno semestrale;
Presso il Centro dovrà essere compilato giornalmente, a cura degli operatori in servizio, un diario di bordo le cui annotazioni dovranno essere fruibili per il gruppo di operatori del Centro e per i servizi sociali e sanitari che hanno in carico le persone disabili iscritte ad esso.