ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Deliberazione n. 226
OGGETTO: Convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione e regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto”.
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Seduta del 9 novembre 2022
Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;
Visto il d.lgs. 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;
Visto il X.X.X. xxx 00 xxxxxx 0000 xx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx dell’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale;
Visto il DPCM del 24 febbraio 2020 di nomina del Vice Presidente dell’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale;
Visto il DPCM del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di
Amministrazione dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visto il D.M. dell’11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale dell'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale;
Visto il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020;
Visto l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS adottato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180;
Il Segretario Il Presidente
568
Firmato Digitalmente da: Xxxxxxx Xxxxxxx
Sottoscritto in data: 09/11/2022
Firmato Digitalmente da: Xxxxxxxx Xxxxxxx
Sottoscritto in data: 09/11/2022
Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, con il quale sono state apportate modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 integrando i requisiti, le condizioni, i limiti e le garanzie assicurati ai pensionati pubblici e privati per accedere ai finanziamenti bancari da estinguersi dietro cessione del quinto della pensione;
Visto il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2006, n. 313, recante il regolamento di attuazione dell’articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 sopra citato;
Visto, in particolare, l’art.8 del citato decreto ministeriale, il quale prevede che “gli Enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatori, con l’obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli, rispetto a quelle medie di mercato”;
Atteso che, in adesione alle previsioni del citato articolo 8, l’INPS ha adottato, a far data dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 15 maggio 2007, uno schema di convenzione per la concessione di finanziamenti ai propri pensionati, da parte di Banche ed Intermediari finanziari iscritti nell’Albo generale previsto dagli articoli 106 del decreto legislativo n. 385/93, il cui oggetto sociale prevedesse, anche congiuntamente ad altre attività, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti;
Considerato che con successivi provvedimenti sono stati adottati schemi di convenzione finalizzati ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati, assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato unitamente al regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto”;
Preso atto che con delibera n. 145/2018 sono stati approvati dalla Banca d’Italia gli “Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio o della pensione”, già fatti oggetto di puntuali istruzioni di tale Autorità di vigilanza con il provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, così come integrato dal successivo provvedimento del 9 febbraio 2011, considerati come parte integrante della convenzione di cui alla presente deliberazione;
Preso atto che, con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 125 dell’8 novembre 2019, l’Istituto ha adottato, da ultimo, lo schema di convenzione finalizzato a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione ed il regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto” la cui validità è fissata alla data del 31 dicembre 2022;
Preso atto che, a fronte della predetta scadenza, è necessario adottare un testo di convenzione aggiornato;
Preso atto che risulta, altresì, necessario aggiornare il testo del regolamento
contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto”;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018 e e dal decreto-legge del 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), articolo 1, commi da 103 a 118 con la quale è stato previsto il trasferimento, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’INPS della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Xxxxxxxx Xxxxxxxx» (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria;
Preso atto che il Coordinamento Generale Legale, con nota n. 38101 del 27 luglio 2022, ha valutato positivamente la possibilità di equiparare sul piano delle procedure operative la traslazione della cessione stipendiale alla cessione del quinto della pensione ai fini dell’eventuale rinnovo ex art.39 d.p.r. 180/1950;
Preso atto che, sulla base del citato parere, sono stati aggiornati l’articolo 2 della convenzione e l’articolo 1 del regolamento prevedendo che le discipline in essi rispettivamente contenute sono applicabili, per gli istituti compatibili, anche alle traslazioni su pensioni di prestiti originariamente stipulati con cessione del quinto dello stipendio ai sensi del DPR 180/50 in subordine al rilascio delle procedure sottostanti ed all’integrazione dei relativi sistemi e a decorrere dalla messa a regime delle predette procedure;
Preso atto che, pertanto, l’operatività di tale disciplina è subordinata alla previa comunicazione al soggetto convenzionato o accreditato (soggetto non aderente alla convenzione), da parte dell’Istituto, a seguito del rilascio delle predette procedure;
Preso atto, altresì, che il testo di convenzione è stato oggetto di una puntuale revisione volta ad aggiornarne il contenuto e che si è provveduto, altresì, a modificare le disposizioni in tema di “tassi soglia convenzionali per classe di età del pensionato e classe di importo del finanziamento” (art.10), “trattenute sulla pensione” (art.11), “rinnovi di contratto” (art.13), “oneri” (art.14), “variazione beneficiari quote mensili e altre modifiche” (art.15), “responsabilità e adempimenti” (art.16), “disposizioni in materia di protezione dei dati personali” (art.18), “oneri fiscali” (art. 25);
Preso atto che le disposizioni relative al recupero delle quote indebitamente versate “post mortem” del pensionato, precedentemente collocate nell’articolo 16, rubricato “responsabilità e adempimenti” sono state inserite in un apposito articolo, ossia nell’art.17;
Preso atto che il testo di convenzione di cui alla presente deliberazione avrà efficacia a decorrere dall’1 gennaio 2023 e, pertanto, nell’articolo 10 rubricato “Tassi soglia convenzionali per classe di età del pensionato e classe di importo del finanziamento” sono state definite le classi di età dei soggetti destinatari dei finanziamenti e le classi di importo di questi ultimi (fino a 15.000 euro/oltre
15.000 euro);
Preso atto che i tassi soglia (TAEG) del predetto articolo 10, vigenti a partire dall’1 gennaio 2023, verranno elaborati successivamente, sulla base di apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e saranno pubblicati dall’Istituto sul proprio sito;
Preso atto che i richiamati tassi convenzionali saranno oggetto di aggiornamento sulla base della rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi effettuata dalla Banca d’Italia alle date dell’1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio, 1 ottobre di ogni anno;
Preso atto che il testo del regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto” è stato oggetto di analogo aggiornamento e che, pertanto, sono stati aggiornati, oltre all’articolo 1 avente ad oggetto l’ambito di applicazione, anche gli articoli finalizzati a disciplinare, i “rinnovi di contratto” (art.10), la “variazione beneficiari quote mensili e altre modifiche” (art.12), il “rimborso oneri” (art.15) e le “disposizioni in materia di protezione dei dati personali” (art.16);
Preso atto della necessità di attualizzare gli oneri sostenuti per il servizio prestato dall’Istituto ai soggetti convenzionati alla luce delle risultanze della contabilità analitica derivanti dal consuntivo 2021 nella misura di € 2,04 (IVA esente), per estrazione del rateo pensionistico dall’1/1/2023 al 31/12/2023;
Preso atto della necessità di individuare anche per le Banche e gli Intermediari Finanziari non convenzionati con l’Istituto (cd. accreditati) un analogo regime di rimborso degli oneri e, in particolare:
− 106,08 (euro centosei/08), XXX xxxxxx, in ragione d’anno per ciascun contratto di cessione e nella misura di euro 8,84 (euro otto/84) per estrazione del rateo pensionistico dall’1.1.2023 al 31.12.2023;
Preso atto che, sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l’anno 2021, gli oneri per l’attività svolta dall’Istituto così come quantificati nell’articolo 14 della convenzione e nell’articolo 15 del regolamento saranno applicati anche alle cessioni da stipendio oggetto di traslazione sulle pensioni a decorrere dalla
data prevista nella comunicazione, da parte dell’Istituto, al soggetto
convenzionato o al soggetto accreditato;
Preso atto che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19 della convenzione, l’Istituto, laddove dovessero intervenire modifiche normative tali da rendere impossibile la prosecuzione della convenzione, ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., e potrà, ove intervengano modifiche dell’assetto normativo che rendano necessario un aggiornamento delle disposizioni contenute nella convenzione, adeguarne unilateralmente il contenuto;
Preso atto della necessità di coniugare le esigenze di efficienza dell’agire amministrativo, ed in particolare l’efficientamento dei processi di convenzionamento, con la riduzione degli oneri per le imprese;
Tenuto conto che la vigenza triennale del testo convenzionale e del relativo regolamento appaiono soluzioni idonee a soddisfare gli obiettivi dinanzi descritti;
Preso atto, altresì, che sia nella convenzione che nel regolamento è previsto apposito meccanismo di adeguamento degli oneri da rimborsare all’INPS per estrazione del rateo pensionistico per le annualità 2024 e 2025 che saranno, pertanto, aggiornati sulla base delle analisi condotte dalla Direzione centrale competente alla luce delle risultanze della contabilità analitica;
Preso atto che all’articolo 10 della convenzione è stato, altresì, previsto, per gli anni 2024 e 2025, che l’algoritmo per il calcolo dei tassi soglia convenzionali potrà essere oggetto di variazione a seguito dei monitoraggi che l’Istituto effettuerà sui tassi annui effettivi globali (TAEG) complessivamente applicati;
Preso atto che i rimborsi degli oneri sostenuti dall’INPS per lo svolgimento del servizio in argomento sono attribuiti al capitolo di entrata 2E1307004 (“Rimborsi spese per l'erogazione di prestazioni pensionistiche e altri servizi svolti per conto di enti e organismi vari”);
Preso atto che la sottoscrizione della convenzione avverrà con firma digitale ed
il versamento dell’imposta di bollo avverrà in modalità elettronica;
Preso atto che le società interessate al convenzionamento rendono apposita dichiarazione sostitutiva finalizzata a verificare la capacità generale a sottoscrivere convenzioni;
Tenuto conto che la Banca d’Italia, in qualità di autorità di vigilanza, gestisce gli appositi albi delle Banche e degli Intermediari Finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni, il cui oggetto sociale prevede, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti;
Preso atto che eventuali provvedimenti di revoca dell’autorizzazione alle imprese bancarie nonché l’aggiornamento degli albi di vigilanza sono
liberamente consultabili sul sito internet della Banca d’Italia in ossequio al principio di trasparenza delle informazioni inerenti agli esiti dell’attività di vigilanza;
Preso atto che la convenzione di cui all’oggetto è volta a garantire l’accesso ai finanziamenti da parte dei pensionati, assicurando la massima qualità del servizio e la possibilità di ottenere le migliori condizioni di mercato;
Visto il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 66163 del 20 dicembre 2012;
Preso atto che lo schema di convenzione è aperto all’adesione di tutti i soggetti che, in possesso dei requisiti di seguito indicati, manifestano la relativa volontà sottoscrivendo singole convenzioni aderenti allo schema medesimo;
Preso atto, in particolare, che l’Istituto manifesta la propria volontà negoziale con l’adozione dello schema allegato alla presente deliberazione, che funge da proposta, cosicché l’accordo con il singolo soggetto si perfeziona nel momento in cui l’Istituto stesso viene formalmente a conoscenza della relativa accettazione, che avviene sottoscrivendo un testo di convenzione aderente allo schema medesimo;
Preso atto che il nuovo testo prevede che la convenzione ha validità a decorrere dalla data di perfezionamento dell’accordo e fino al giorno 31 dicembre 2025, salvo rinnovo espresso tramite posta elettronica certificata (PEC);
Preso atto che lo schema di convenzione disciplina le modalità operative ed applicative per la concessione, da parte dei soggetti convenzionati, dei prestiti da estinguersi con cessione fino ad un quinto della pensione, previsti dall’articolo 1, commi terzo e seguenti, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.180 del 1950 e ss.mm.ii.;
Preso atto che i soggetti convenzionati con l’Istituto si impegnano ad erogare i relativi prodotti di finanziamento, oltre che nel rispetto di tutte le norme della convenzione medesima, nel rispetto delle citate “Disposizioni per la cessione del quinto”, che sono allegate alla convenzione e che di essa formano parte integrante e sostanziale nonché della normativa vigente in materia di finanziamenti contro cessione del quinto della pensione;
Preso atto che i soggetti non convenzionati con l’Istituto (cd. accreditati) si impegnano ad erogare i relativi prodotti di finanziamento nel rispetto delle “Disposizioni per la cessione del quinto”, oltre che nel rispetto della normativa vigente in materia di finanziamenti contro cessione del quinto della pensione;
Preso atto che possono contrarre i finanziamenti in oggetto, che hanno una durata massima di dieci anni, i soggetti che percepiscono dall’INPS i trattamenti pensionistici di cui al citato art. 1, comma quarto, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950;
Preso atto che possono stipulare la convenzione le Banche e gli Intermediari Finanziari di cui all’art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal decreto legislativo n. 141 del 2010, il cui oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti;
Preso atto che possono, altresì, stipulare la convenzione i raggruppamenti temporanei d’impresa aventi come capofila Banche o Intermediari Finanziari in possesso dei previsti requisiti nonché gli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB, aventi la forma della società consortile ex art. 2615-ter c.c. purché venga assunta una delle forme giuridiche richieste per il rilascio dell’autorizzazione ad esercitare la propria attività;
Preso atto dell’opportunità di inserire tra i requisiti da possedere per stipulare la convenzione in oggetto alcuni requisiti di ordine generale, per assicurare al mercato dei finanziamenti di cui in oggetto la massima concorrenzialità, trasparenza ed integrità, oltre che per salvaguardare la posizione contrattuale dell’Istituto e quella dei soggetti che contraggono i predetti finanziamenti;
Preso atto dell’opportunità di richiedere, altresì, in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa e di società consortili, in capo a tutti i soggetti riuniti l’esistenza dei requisiti appena indicati;
Preso atto che l’Istituto determina la quota di prestazione cedibile e che le richieste di concessione dei finanziamenti sono presentate presso i soggetti convenzionati, i quali provvedono poi a notificare all’Istituto i relativi contratti;
Preso atto che, al fine di ottenere il finanziamento, non è necessario che il destinatario sia titolare di un conto corrente o di altro rapporto, comunque denominato, presso la società aderente;
Preso atto che, a seguito della notifica del singolo contratto di finanziamento,
l’Istituto provvede ad effettuare le trattenute sulla prestazione;
Preso atto che i costi contrattuali, specificamente indicati in convenzione, ai quali i tassi di interesse soglia convenzionali, stabiliti per la concessione dei predetti finanziamenti, fanno riferimento oltre alla restituzione del capitale e degli interessi;
Preso atto che i soggetti convenzionati erogano i finanziamenti alle proprie condizioni generali e particolari, le quali devono comunque rispettare i tassi annui effettivi globali (TAEG), comprensivi di tutti i costi relativi al finanziamento, indicati in convenzione;
Preso atto che i soggetti aderenti alla convenzione si impegnano ad erogare i finanziamenti applicando condizioni uguali o migliorative rispetto a quanto previsto dalla convenzione medesima;
Preso atto che è esclusa ogni responsabilità e/o garanzia dell’Istituto in ordine al buon esito delle operazioni di finanziamento nel loro complesso e alle singole trattenute, oltre che in ordine al buon fine dei contratti assicurativi di copertura del rischio di premorienza;
Preso atto che l’Istituto, inoltre, non è responsabile della riduzione o dell’azzeramento della quota di cedibilità per effetto di variazioni in diminuzione della capienza della pensione;
Preso atto che è causa di recesso unilaterale dalla convenzione, da parte dell’Istituto, la mancata restituzione delle quote percepite indebitamente dalla Banca o dall’Intermediario Finanziario a seguito dell’eliminazione della pensione e il mancato pagamento degli oneri di gestione entro la data indicata nella lettera di richiesta;
Preso atto che è causa di risoluzione di diritto della convenzione il mancato rispetto, da parte del soggetto stipulante, dei tassi prestabiliti e l’utilizzo improprio della comunicazione di cedibilità;
Preso atto che costituiscono causa di risoluzione della convenzione le eventuali misure inibitorie adottate dalla Banca d’Italia ai sensi delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza delle relazioni con la clientela;
Preso atto che i soggetti convenzionati si impegnano a rimborsare all’INPS gli
oneri che l’Istituto medesimo sostiene per le cessioni attivate;
Preso atto che, qualora detti oneri vengano posti a carico del pensionato cedente, essi devono essere ricompresi nel calcolo del TAEG di finanziamento;
Preso atto che, ai sensi del testo di convenzione, i finanziamenti in parola devono prevedere la copertura assicurativa contro il rischio di premorienza, finalizzata a garantire il recupero del credito residuo in caso di decesso del pensionato e attivata facendo ricorso a primarie compagnie assicuratrici presenti sul mercato;
Preso atto che i soggetti aderenti alla convenzione si impegnano a fornire ai pensionati una chiara e trasparente informativa sulle condizioni economiche delle polizze assicurative (in termini di premi e commissioni), nonché sugli esistenti divieti, per i medesimi soggetti, per il soggetto convenzionato e gli operatori finanziari che a qualsiasi titolo dovessero succedergli nei contratti, di essere nel contempo beneficiari della polizza e intermediari del relativo contratto;
Preso atto che l’Istituto garantisce la conoscibilità delle condizioni di offerta dei
prodotti di cui alla convenzione mediante pubblicazione, in apposita sezione
facilmente accessibile del proprio sito internet, con cadenza almeno annuale,
dell’identità dei soggetti aderenti alla convenzione medesima;
Visto il parere fornito dal Responsabile della protezione dei dati dell’Istituto nell’ambito dei compiti di informazione e consulenza di cui all’art. 39 del Regolamento UE;
Vista la relazione predisposta sull’argomento dalla Direzione Generale;
Su proposta del Direttore generale,
DELIBERA
di adottare lo schema di convenzione finalizzato a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante;
di adottare il regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto”, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante;
di adottare il modello di dichiarazione sostitutiva la cui compilazione è demandata alle Banche e agli Intermediari Finanziari interessati alla sottoscrizione delle convenzioni finalizzate a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante.
L’INPS provvederà a stipulare singole convenzioni, in tutto aderenti allo schema allegato, che si perfezioneranno nel momento in cui l’Istituto avrà notizia dell’intervenuta adesione mediante apposita sottoscrizione da parte dei soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia nonché degli altri requisiti indicati nello schema stesso.
La presente deliberazione sarà trasmessa ai Ministeri vigilanti, ai sensi
dell’articolo 53, comma 2 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx
CONVENZIONE FINALIZZATA A DISCIPLINARE LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI A PENSIONATI INPS DA ESTINGUERSI DIETRO CESSIONE FINO A UN QUINTO DELLA PENSIONE
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Ente di diritto pubblico non economico, con sede legale in Roma, Via Xxxx il Grande, 21, codice fiscale 80078750587 (in appresso anche più brevemente “Istituto” o “INPS”),
VISTA la deliberazione del …………, n del Consiglio di Amministrazione,
PROPONE
A ciascuno dei seguenti soggetti:
- Banche e Intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni, il cui oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti, che siano accreditati presso l’INPS ovvero che richiedano l’accreditamento prima dell’accettazione della presente proposta di convenzione;
- Raggruppamenti temporanei di imprese con riferimento ai quali il mandatario sia uno dei soggetti di cui al punto precedente, fermo restando che l’INPS procede a dare esecuzione alle cessioni del quinto esclusivamente per i prestiti concessi dai medesimi soggetti di cui al punto precedente
LA STIPULA DELLA CONVENZIONE CHE SEGUE.
CONVENZIONE FINALIZZATA A DISCIPLINARE LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI A PENSIONATI INPS DA ESTINGUERSI DIETRO CESSIONE FINO A UN QUINTO DELLA PENSIONE
TRA
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Ente di diritto pubblico non economico, con sede legale in Roma, Via Xxxx il Grande, 21, codice fiscale 80078750587 (in appresso anche più brevemente “Istituto” o “INPS”)
E
Il soggetto, generalizzato in calce, compreso tra quelli cui la proposta è indirizzata (Banca/Intermediario finanziario/Raggruppamento temporaneo di imprese)
VISTO
- il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 180 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii.;
- la legge del 7 marzo 1996, n. 108 e ss.mm.ii.;
- il decreto-legge del 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge del 14 maggio 2005, n. 80;
- la legge del 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 347;
- il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 20 dicembre 2012, prot. 0066163;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 dicembre 2006, n. 313;
- il provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, così come integrato dal successivo provvedimento del 9 febbraio 2011;
- le comunicazioni della Banca d’Italia del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011;
- il decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal decreto legislativo del 14 dicembre 2010, n. 218 e ss.mm.ii.;
- l’articolo 8, comma 5, lettera d) del decreto-legge del 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge del 12 luglio 2011, n. 106;
- il provvedimento dell’ISVAP del 6 dicembre 2011 n. 2946;
- il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 27 marzo 2017, prot. DT 24126;
- la delibera della Banca d’Italia n. 145/2018;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), (di seguito “Regolamento UE”);
- il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge del 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021 n. 205, di seguito “Codice”;
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), articolo 1, commi da 103 a 118 con la quale è stato previsto il trasferimento, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’INPS della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Xxxxxxxx Xxxxxxxx» (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria;
CONSIDERATO
- che con l’art. 13-bis della legge n. 80 del 2005, e con l’emanazione del regolamento di cui al DM n. 313 del 27 dicembre 2006 (G.U. n. 32 dell’8/2/2007), è stata data ai pensionati la facoltà di contrarre prestiti estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione;
- che la pensione può essere ceduta solo nel limite massimo della quota cedibile quale risulta dall'applicazione della normativa in materia e dal Regolamento INPS di cui in appresso, ferma restando la salvaguardia del trattamento minimo;
- che l’art. 8 del DM n. 313 del 27 dicembre 2006 – Regolamento di attuazione dell’articolo 13 bis del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005, ha previsto che “Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatori, con l’obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli, rispetto a quelle medie di mercato”;
- che, mediante le indicate convenzioni e in accordo alle prescrizioni delle competenti Autorità tutorie e di vigilanza, l'INPS è tenuto ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato;
- che, in adesione alle previsioni del citato articolo 8, l’INPS ha attivato, a far data dalla determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 15 maggio 2007, una convenzione per la concessione di finanziamenti ai propri pensionati, da parte di Banche ed Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo n. 385/93, il cui oggetto sociale prevedesse, anche congiuntamente ad altre attività, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti;
- che con successivi provvedimenti sono stati adottati schemi di convenzione finalizzati ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati, assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato;
- che con delibera n. 145/2018 sono stati approvati dalla Banca d’Italia gli “Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio o della pensione”, già fatti oggetto di puntuali istruzioni di tale Autorità di vigilanza con il provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, così come integrato dal successivo provvedimento del 9 febbraio 2011, tutti ben conosciuti alla Banca/Intermediario finanziario, e considerati come parte integrante della presente convenzione ancorché non materialmente allegati;
- che con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 125 dell’8 novembre 2019 l’Istituto ha adottato, da ultimo, lo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione
ed il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto” la cui validità è fissata alla data del 31 dicembre 2022;
- che la presente convenzione e il relativo regolamento disciplinano le modalità operative ed applicative per la concessione da parte delle Banche e degli Intermediari Finanziari di finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino ad un quinto della pensione, previsti dall’articolo 1, comma 3 e ss., del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e ss.mm.ii. fino al 31 dicembre 2025;
- che il suddetto regolamento contenente le "Disposizioni per la cessione del quinto" prevede che le Banche ed Intermediari finanziari, previamente accreditati dall’Istituto, che abbiano interesse a partecipare all'iniziativa e che aderiscano alla stessa, si impegnino ad erogare i prodotti di finanziamento nel rispetto del regolamento stesso e di tutte le norme della presente convenzione;
- che il soggetto convenzionato ha conseguito l’accreditamento INPS, ha manifestato il proprio interesse al convenzionamento, formalmente impegnandosi al rispetto del predetto regolamento, di tutte le norme di legge e provvedimenti applicabili, anche della Banca d’Italia, nonché reso la dichiarazione sostitutiva;
- che le Parti possono pertanto procedere alla sottoscrizione della presente convenzione
Tutto ciò premesso, tra le Parti, come sopra rappresentate,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. È allegato alla presente convenzione, quale sua parte integrante e sostanziale, il regolamento avente ad oggetto “Disposizioni per la cessione del quinto” adottato con la deliberazione del ………… del Consiglio di Amministrazione, di cui in premessa (di seguito regolamento).
ART. 2
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La presente convenzione disciplina le modalità operative ed applicative per la concessione da parte delle Banche e degli Intermediari Finanziari di finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino ad un quinto della pensione, previsti dall’articolo 1, comma 3 e ss., del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e ss.mm.ii..
2. La disciplina della presente convenzione è applicabile, per gli istituti compatibili, anche alle traslazioni su pensioni di prestiti originariamente stipulati con cessione del quinto dello stipendio ai sensi del DPR 180/50 in subordine al rilascio delle procedure sottostanti ed all’integrazione dei relativi sistemi e a decorrere dalla messa a regime delle predette procedure.
L’operatività di tale disciplina è subordinata alla previa comunicazione al soggetto convenzionato, da parte dell’Istituto, a seguito del rilascio delle predette procedure.
ART. 3 DESTINATARI DEI FINANZIAMENTI
1. Possono contrarre finanziamenti estinguibili con cessione della pensione fino ad un quinto della stessa i soggetti che percepiscono dall’INPS i trattamenti pensionistici di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e ss.mm.ii..
ART. 4
BANCHE, INTERMEDIARI FINANZIARI E R.T.I. AUTORIZZATI
1. Possono aderire alla presente convenzione le Banche e gli Intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni, il cui oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti. Le Banche e gli Intermediari finanziari di cui sopra, ai fini dell’adesione alla presente convenzione, devono essere accreditati presso l’INPS ovvero richiedere l’accreditamento prima dell’accettazione della presente proposta di convenzione.
2. L’INPS procede a dare esecuzione alle cessioni del quinto esclusivamente per i
prestiti concessi dai soggetti di cui al primo comma.
3. Salvo quanto previsto al comma precedente, possono, altresì, aderire alla presente convenzione i raggruppamenti temporanei di imprese con riferimento ai quali il mandatario sia uno dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo nonché gli intermediari finanziari ai sensi dell’art. 106 TUB, aventi la forma della società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter c.c., purché venga assunta una delle forme giuridiche richieste per il rilascio dell’autorizzazione ad esercitare la propria attività.
4. Il raggruppamento temporaneo di imprese di cui al comma terzo del presente articolo è regolato, in particolare, dalle disposizioni di cui ai successivi commi.
5. Il mandato deve essere collettivo speciale con rappresentanza, gratuito e irrevocabile, conferito con unico atto e risultante da scrittura privata autenticata di data anteriore all’accettazione della presente convenzione. La revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti dell’INPS.
6. Agli effetti della presente convenzione e ad ogni altro effetto, comunque, da questa dipendente o comunque ad essa annesso o connesso, il raggruppamento temporaneo si considera parte unica.
7. La facoltà di recesso ed ogni altra facoltà o diritto che dà luogo a vicende modificative o estintive della presente convenzione sono attribuiti al solo raggruppamento temporaneo e mai ai singoli componenti di esso.
8. I membri del raggruppamento temporaneo di imprese sono solidalmente responsabili, nei confronti dell’INPS, dell’adempimento di tutte le obbligazioni previste dalla presente convenzione.
9. Al raggruppamento temporaneo di imprese si applica, inoltre, in quanto compatibili con la natura della presente convenzione e in quanto non diversamente previsto nella convenzione medesima le disposizioni dell’articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
ART. 5
COPERTURA RISCHIO PREMORIENZA
1. I finanziamenti, concessi dal soggetto convenzionato, da estinguersi mediante cessione del quinto della pensione devono obbligatoriamente prevedere una copertura assicurativa contro il rischio di premorienza, finalizzata a garantire il recupero del credito residuo in caso di decesso del pensionato.
2. Il soggetto convenzionato provvede alla copertura del rischio dì premorienza facendo ricorso a primarie compagnie assicuratrici presenti sul mercato e si impegna, nel puntuale rispetto delle prescrizioni della Banca d’Italia, richiamate in premessa, a fornire ai pensionati una chiara e trasparente informativa sulle condizioni economiche delle polizze assicurative (in termini di premi e commissioni), nonché sugli esistenti divieti, per il soggetto convenzionato e gli operatori finanziari che a qualsiasi titolo dovessero succedergli nei contratti, di essere nel contempo beneficiari della polizza e intermediari del relativo contratto.
ART. 6
DURATA DEI FINANZIAMENTI
1. La durata massima dei finanziamenti da concedersi dal soggetto convenzionato è di dieci anni.
ART. 7 COMUNICAZIONE DI QUOTA CEDIBILE
1. La quota cedibile della pensione può essere acquisita dalla Banca o dall’Intermediario finanziario aderenti alla presente convenzione, alla presenza del pensionato interessato alla cessione, attestata da copia di un documento di identità e con le opportune garanzie di tutela della riservatezza dei dati trattati, mediante l’apposita procedura telematica realizzata dall’INPS per i soggetti convenzionati.
2. La comunicazione di cedibilità rilasciata direttamente al pensionato dalla Sede INPS può comunque essere utilizzata dai soggetti autorizzati ai fini della stipula del contratto di finanziamento.
ART. 8 CONTRATTO E NOTIFICA
1. Ai fini della stipula del contratto di finanziamento, in sede di verifica dell’identità del pensionato, il soggetto convenzionato è tenuto ad avvalersi della funzione telematica “Antifrode” messa a disposizione dall’INPS per prevenire reati di furto d’identità e qualsivoglia altra fattispecie criminosa.
2. Il soggetto convenzionato si obbliga a notificare all’Istituto tutti i contratti di finanziamento sottoscritti con i pensionati utilizzando esclusivamente l’apposita procedura telematica, finalizzata a garantire la semplificazione degli adempimenti e della relativa gestione; sono fatte salve speciali e motivate ipotesi che saranno oggetto di approvazione da parte dello stesso Istituto.
3. Il soggetto convenzionato dichiara, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) nonché dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, la conformità dei dati contrattuali riportati nel piano notificato telematicamente all’INPS con quelli contenuti nei rispettivi contratti di finanziamento, i cui originali sottoscritti dai pensionati vengono custoditi presso il medesimo soggetto convenzionato e tenuti a disposizione per eventuali controlli dell’INPS. Il soggetto convenzionato esonera conseguentemente l’INPS da qualsivoglia responsabilità e da eventuali contestazioni da parte dei pensionati in tema di conformità ai contratti dei dati contenuti nelle suddette notifiche telematiche.
4. Il soggetto convenzionato si obbliga a trasmettere tempestivamente al pensionato l’atto di benestare messo a disposizione nell’apposita procedura telematica a seguito della validazione del piano contrattuale da parte della sede INPS territorialmente competente.
5. Il soggetto convenzionato dà espressamente atto e dichiara che al fine della stipula del contratto di finanziamento non è necessario che il pensionato interessato sia titolare di un conto corrente o di altro rapporto, comunque denominato, presso la società aderente.
ART. 9
XXXXX DI INTERESSE, ONERI E SPESE
1. Il soggetto convenzionato prende atto ed accetta che i tassi di interesse soglia convenzionali fanno riferimento, oltre alla restituzione del capitale e degli interessi, anche ai seguenti costi, ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche in materia di “Trasparenza delle
operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra
intermediari e clienti”, pertanto è obbligatoria l’inclusione nel TAEG di:
- commissioni ed oneri spettanti alla Banca o all’Intermediario finanziario, inclusi gli eventuali compensi ad agente in attività finanziaria vincolato da contratto monomandatario;
- importo degli oneri dovuti all’Istituto per il servizio prestato, indicati nell’art. 14;
- importo del premio assicurativo per la copertura obbligatoria del rischio di premorienza (ove presente);
- imposte previste dalla normativa fiscale di riferimento.
2. Il soggetto convenzionato si impegna ad erogare il finanziamento applicando condizioni uguali o migliorative rispetto a quanto previsto dall’articolo 10 e da tutte le altre disposizioni.
ART. 10
TASSI SOGLIA CONVENZIONALI PER CLASSE DI ETA’ DEL PENSIONATO E
CLASSE DI IMPORTO DEL FINANZIAMENTO
1. Il soggetto convenzionato provvede ad erogare i finanziamenti alle proprie condizioni generali e particolari, che devono comunque risultare migliorative nel rispetto dei tassi annui effettivi globali (TAEG) - comprensivi di tutti i costi relativi al finanziamento - di cui alla tabella che verrà pubblicata trimestralmente dall’INPS sul proprio sito istituzionale, secondo lo schema seguente:
TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETA' DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL FINANZIAMENTO (TAEG)
Classe di importo del finanziamento
Classi di età (*)
fino a 59 anni 60-64
65-69
70-74
75-79
Fino a 15.000
euro
Oltre 15.000
euro
(*) Le classi d’età si intendono alla scadenza del piano.
Per la classe “Maggiore di 79 anni” i tassi soglia coincidono con i tassi soglia usura rilevati trimestralmente dalla Banca d’Italia ai sensi della L.108/96.
2. I predetti tassi soglia TAEG, da utilizzare per la convenzione, sono determinati sulla base dei valori dei Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) per la categoria di operazioni denominata “Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione”, rilevati trimestralmente dalla Banca d’Italia ai sensi della L.108/96. In particolare, partendo dai tassi TEGM, è stata operata una riduzione forfettaria a cui sono stati aggiunti i costi derivanti dalla stipula del contratto di assicurazione di premorienza del pensionato distinti per classi di età.
3. I richiamati tassi convenzionali sono oggetto di aggiornamento alle date dell’1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio e 1 ottobre di ogni anno, sulla base della pubblicazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che recepisce la rilevazione effettuata dalla Banca d’Italia.
4. I tassi soglia convenzionali possono essere rideterminati sulla base delle seguenti relazioni:
≤𝟏𝟓.𝟎𝟎𝟎
𝑻𝑨𝑬𝑮𝒇 = 𝑻𝑬𝑮𝑴
≤𝟏𝟓.𝟎𝟎𝟎
∙ (𝟏 − 𝟑𝟕%) + 𝑨𝒇
>𝟏𝟓.𝟎𝟎𝟎
𝑻𝑨𝑬𝑮𝒇 = 𝑻𝑬𝑮𝑴
>𝟏𝟓.𝟎𝟎𝟎
∙ (𝟏 − 𝟑𝟐%) + 𝑨𝒇
dove f rappresenta le diverse fasce di età e 𝐴𝑓 il costo dell’assicurazione caso morte
relativa alla fascia di età come da tabella che segue
INCIDENZA % MEDIA ASSICURAZIONE CASO MORTE | ||
Classe di importo del finanziamento | ||
Classi di età | Fino a 15.000 euro | Oltre 15.000 euro |
fino a 59 anni | 1,30 | 1,30 |
60-64 | 2,10 | 2,10 |
65-69 | 2,90 | 2,90 |
70-74 | 3,60 | 3,60 |
75-79 | 4,40 | 4,40 |
5. I tassi soglia così determinati ed espressi in percentuale dovranno essere arrotondati alla seconda cifra decimale.
6. Per la verifica del rispetto della convenzione, il capitale effettivamente erogato C, a fronte di una rata mensile R, non potrà essere inferiore a quello determinato come segue:
𝑪 = 𝑹 ∙
𝟏 − (𝟏 + 𝒊𝟏𝟐)−𝒕
𝒊𝟏𝟐
dove t è il numero delle rate mensili e
𝟏
𝒊𝟏𝟐 = (𝟏 + 𝒊)𝟏𝟐 − 𝟏
è il tasso frazionato mensile corrispondente al tasso soglia i
7. Per gli anni 2024 e 2025 l’algoritmo di cui al presente articolo potrà essere oggetto di variazione a seguito dei monitoraggi che l’Istituto effettuerà sui tassi annui effettivi globali (TAEG) complessivamente applicati.
8. Il presente articolo non trova applicazione nel caso delle traslazioni su pensioni di prestiti originariamente stipulati con cessione del quinto dello stipendio ai sensi del DPR 180/50.
ART. 11 TRATTENUTE SULLA PENSIONE
1. Il soggetto convenzionato prende espressamente atto che l’Istituto effettua le trattenute entro i limiti del quinto cedibile e con la salvaguardia del trattamento minimo di legge, entro il terzo mese successivo alla notifica del contratto di finanziamento.
2. Le eventuali rate già scadute vengono recuperate mediante l’applicazione di una ritenuta aggiuntiva mensile per il tempo necessario al recupero dei mesi arretrati, nei limiti del doppio quinto della pensione e nel rispetto della salvaguardia del trattamento minimo di legge.
A fronte di una diminuzione, ovvero azzeramento, della quota cedibile conseguente a variazioni della/e pensione/i ceduta/e l’Istituto effettua le trattenute mensili della rata contrattuale entro l’importo rideterminato della quota cedibile.
3. Il report degli importi trattenuti mensilmente sulle pensioni è consultabile e scaricabile dal sito web istituzionale da parte degli operatori incaricati dal soggetto convenzionato ed appositamente abilitati dall’INPS.
4. In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il soggetto convenzionato è tenuto ad effettuare la richiesta di chiusura del piano utilizzando, laddove compatibile, la apposita funzione telematica “Domanda chiusura piano per estinzione anticipata” come da indicazioni di cui al messaggio n. 470 del 7/02/2020 e sue eventuali modifiche e integrazioni.
Laddove non compatibile, il soggetto convenzionato è tenuto a richiedere tempestivamente alla Sede territoriale INPS che gestisce la posizione pensionistica del beneficiario la chiusura del piano.
5. In caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento, il soggetto convenzionato è tenuto ad effettuare la richiesta di chiusura del piano utilizzando, laddove compatibile, la apposita funzione telematica “Domanda di rimodulazione piano per estinzione anticipata parziale” come da indicazioni di cui al messaggio
n. 3339 del 5/10/2021 e sue eventuali modifiche e integrazioni.
6. In caso di annullamento del prestito qualora avvenuto successivamente alla validazione del piano il soggetto convenzionato è tenuto a richiedere tempestivamente alla Sede territoriale INPS che gestisce la posizione pensionistica del beneficiario la chiusura del piano.
ART. 12 RECUPERO CREDITI RESIDUI
1. Qualora alla scadenza naturale del contratto di finanziamento risultino totalmente o parzialmente insolute rate di ammortamento e su consenso del pensionato gli importi residui continuino ad essere trattenuti senza soluzione di continuità sul trattamento pensionistico dell’interessato tramite l’apposita funzione di “accodamento”, il soggetto convenzionato si obbliga ad operare nel puntuale rispetto delle modalità stabilite nel messaggio INPS 12 agosto 2015, n. 5301, che lo stesso dichiara di ben conoscere anche se non materialmente allegato.
2. Il recupero degli insoluti in accodamento, di cui al precedente comma, deve essere parimenti garantito da copertura assicurativa contro il rischio di premorienza del pensionato, e verrà effettuato mediante trattenute su pensione di importo mensile pari alla rata contrattualmente pattuita, nel limite del quinto cedibile e con la salvaguardia del trattamento minimo di legge, entro la durata di 18 mesi successivi alla scadenza originaria del contratto.
3. Per gli effetti di cui ai precedenti commi gli insoluti non recuperati al termine dei
18 mesi, così come gli eventuali importi aggiuntivi rispetto al residuo credito risultanti alla scadenza naturale del contratto, devono essere regolati esclusivamente tra le parti del contratto di finanziamento; il soggetto convenzionato, pertanto, non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Istituto.
ART. 13 RINNOVI DI CONTRATTO
1. Fermo restando quanto disposto dall’art.39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950 in tema di rinnovo di cessione, nei casi di rinnovo dei contratti di finanziamento da parte di diversa società, c.d. “esterno”, le rate ricomprese nel periodo che va dal mese di decorrenza giuridica del nuovo piano di ammortamento al mese precedente la decorrenza della trattenuta sono compensate tra le parti secondo le indicazioni di cui al messaggio n. 15755 del 9 luglio 2009 e sue successive modifiche e integrazioni.
ART. 14 ONERI
1. Il soggetto convenzionato prende espressamente atto e accetta che ciascun finanziamento garantito da cessione del quinto della pensione comporta per l’INPS la gestione e lo sviluppo di procedure amministrative ed informatiche.
2. Il soggetto convenzionato si impegna a rimborsare all’INPS gli oneri sostenuti per
le cessioni attivate, nella misura e con le modalità indicate ai commi seguenti.
3. Per ogni cessione l’onere da rimborsare all’INPS per estrazione del rateo
pensionistico è pari a 2,04 € (IVA esente) fino al 31/12/2023.
4. L’Istituto provvede a rideterminare annualmente, sulla base delle risultanze della contabilità analitica, gli oneri da rimborsare all’INPS per estrazione del rateo pensionistico per le annualità 2024 e 2025.
5. La variazione annuale dei costi è oggetto di formale comunicazione, a seguito della quale il soggetto convenzionato ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.
6. Qualora gli oneri di cui ai commi precedenti vengano posti a carico del pensionato cedente, gli stessi devono essere ricompresi nel calcolo del TAEG del finanziamento.
7. L’Istituto provvede mensilmente a detrarre l’importo dovuto dal soggetto convenzionato dall’ammontare complessivo dei flussi di versamento.
8. La modalità di cui al comma precedente viene applicata anche per il recupero di eventuali oneri relativi ad annualità pregresse, previa comunicazione tramite PEC, del debito accertato al soggetto convenzionato.
Qualora ciò non sia attuabile, l’Istituto provvederà a mezzo PEC, a richiederne il pagamento al soggetto convenzionato, che sarà tenuto ad effettuare il versamento entro il termine massimo di trenta giorni.
Il mancato pagamento entro tale termine è causa di recesso unilaterale dalla
convenzione da parte dell’Istituto ed il recupero viene effettuato mediante
emissione di avviso di addebito ai sensi dell’art. 30 del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.
9. Ai sensi dell’art. 2, comma 2, e nei termini dallo stesso previsti, gli oneri di cui al presente articolo saranno applicati anche alle cessioni da stipendio oggetto di traslazione sulle pensioni a decorrere dalla data prevista nella comunicazione, da parte dell’Istituto, al soggetto convenzionato.
ART. 15
VARIAZIONE BENEFICIARI QUOTE MENSILI E ALTRE MODIFICHE
1. A fronte di eventuali cessioni di credito, cartolarizzazioni, conferimenti/revoche di mandato alla gestione e/o all’incasso o, comunque, di qualsiasi atto negoziale che comporti il mutamento del soggetto beneficiario dei crediti durante l’ammortamento del finanziamento, il soggetto convenzionato (“nuovo beneficiario” delle trattenute) si impegna a richiedere tempestivamente all’Istituto la migrazione dei piani di recupero in favore del nuovo beneficiario utilizzando esclusivamente la procedura telematica dedicata e denominata “Trasferimento piani tra società finanziarie”, come da indicazioni di cui al messaggio n. 2994 del 29/07/2020 e sue eventuali modifiche e integrazioni.
2. In relazione al comma precedente del presente articolo, il soggetto convenzionato dichiara che i crediti corrispondenti ai versamenti già effettuati dall’Istituto in favore della società cedente/precedente mandataria a decorrere dal mese successivo alla notifica della richiesta di variazione del soggetto beneficiario sono oggetto di diretta regolarizzazione tra le parti contraenti del relativo atto negoziale e che nulla potrà in proposito pretendere dall’Istituto, in accordo a quanto previsto all’art. 16.
3. Il soggetto convenzionato prende atto ed accetta che non saranno possibili, né ammesse, surroghe delle Compagnie Assicuratrici nei confronti dell’INPS; conseguentemente il soggetto convenzionato, nonché i soggetti che dovessero assumere, in corso di ammortamento, la titolarità del credito, si impegnano ad inserire nei contratti di assicurazione clausole che dispongano in conformità.
Art. 16
RESPONSABILITA’ E ADEMPIMENTI
1. Le Parti convengono che è espressamente esclusa ogni e qualsiasi responsabilità e/o garanzia dell’INPS in ordine al buon esito dell’operazione di finanziamento nel suo complesso ed alle singole trattenute, anche con riferimento alla fase esecutiva e di ammortamento ove la stessa sia effettuata da soggetti diversi da quelli convenzionati o dei quali non sia stata data tempestiva notifica a mente dell’art. 15, commi 1 e 2, nonché in riferimento al buon fine dei contratti assicurativi obbligatori sottoscritti a copertura del rischio di premorienza del pensionato.
2. Le Parti convengono, altresì, che è espressamente esclusa ogni e qualsiasi responsabilità in merito alla eventuale difformità dei dati contrattuali riportati nei piani notificati telematicamente all’INPS con quelli contenuti nei rispettivi
contratti di finanziamento, i cui originali sottoscritti dai pensionati sono custoditi
presso la società medesima e resi disponibili all’INPS per eventuali controlli.
3. In particolare, l’Istituto non sarà responsabile per ritardi nell’esecuzione delle trattenute dovuti a notifiche trasmesse con modalità diverse da quelle previste o erroneamente indirizzate a strutture INPS non competenti.
4. È altresì esclusa qualunque responsabilità dell’INPS in caso di riduzione o azzeramento della quota cedibile, per effetto di variazioni in diminuzione della capienza della pensione.
5. È inoltre esclusa qualunque responsabilità dell’INPS in merito alla mancata prosecuzione dell’ammortamento del prestito concesso a titolo di cessione del quinto della pensione da parte del soggetto convenzionato, derivante da impossibilità sopravvenuta all’adempimento, ai sensi dell'art. 1256 e seguenti del codice civile. Conseguentemente, al verificarsi di circostanze riconducibili ai predetti articoli, l’obbligazione in capo all’INPS, quale terzo debitore ceduto, si intende automaticamente estinta.
6. Per gli effetti di cui al precedente comma 5 del presente articolo, le eventuali quote di cessione della pensione oggetto di riaccredito presso l’INPS saranno da questi restituite al pensionato medesimo.
7. Il soggetto convenzionato, allo stesso tempo, si impegna a restituire direttamente al pensionato le quote versate dall’INPS dopo l’estinzione - anche anticipata - del finanziamento, manlevandolo da qualsiasi richiesta del pensionato che ha estinto il finanziamento.
8. Eventuali misure inibitorie adottate dalla Banca d’Italia ai sensi delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza delle relazioni con la clientela di cui al Titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), cosi come modificato dal decreto legislativo del 13 agosto 2010 n. 141 e ss.mm.ii., e pubblicate ai sensi dell’art. 128-ter, costituiscono causa di risoluzione della convenzione.
Art. 17
RECUPERO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE “POST MORTEM” DEL
PENSIONATO
1. L’INPS provvede a decurtare dal totale delle quote di ammortamento mensilmente versate al soggetto convenzionato gli importi relativi alle quote che vengano corrisposte indebitamente nei mesi precedenti l’effettiva eliminazione della pensione.
2. Qualora non sia possibile recuperare le quote indebitamente corrisposte con la modalità di cui al comma precedente, l’INPS richiede, tramite PEC, gli importi da restituire al soggetto convenzionato che provvede a versare quanto richiesto entro trenta giorni.
3. La mancata restituzione delle quote di ammortamento indebitamente percepite dal soggetto convenzionato a seguito dell’eliminazione della pensione è causa di recesso unilaterale dalla convenzione da parte dell’INPS.
ART. 18
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
1. La determinazione della quota cedibile avviene, secondo le modalità specificate nel precedente art. 7, ad opera dell’INPS; in tali casi, la Banca o l’Intermediario finanziario, una volta acquisita l’informazione sulla misura della quota e delle eventuali successive variazioni della stessa, divengono “Titolari del trattamento” e operano nei termini di cui ai commi successivi.
2. L’INPS e i soggetti coinvolti ai sensi dell’art. 4 della presente convenzione, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della medesima convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
3. La Banca o l’Intermediario finanziario cureranno che i dati relativi alla quota cedibile siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.
4. Ai sensi dell’art. 5 del citato Regolamento UE, i dati dovranno essere trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, secondo quanto disposto dalla normativa sopra citata.
5. Le Parti assicurano che i dati non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.
6. Per le attività oggetto della presente convenzione sono ammessi ad accedere alla procedura soltanto gli operatori per i quali la Banca o l’Intermediario finanziario abbiano richiesto all’INPS ed ottenuto l’attribuzione di uno specifico profilo di abilitazione, in funzione dell’incarico svolto nel perseguimento delle finalità di cui al presente accordo.
7. In conformità a quanto al precedente comma, le Parti avranno cura di designare tali persone fisiche quali “Persone autorizzate” al trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e dell’articolo 2-quaterdecies del Codice. A tal fine, provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.
8. A cura della Banca o dell’Intermediario finanziario, verrà consegnata al pensionato la lettera di xxxxxxxxx, nella quale, tra l’altro, verrà specificato che
l’INPS procederà ad informare periodicamente gli stessi Istituti delle eventuali variazioni della misura della quota cedibile che dovessero successivamente intervenire nel corso del finanziamento.
9. Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione del presente accordo e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.
10.Le Parti assicurano piena collaborazione e si scambiano tempestivamente ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che si adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all’Interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE.
ART. 19
BUONA FEDE NELL’ESECUZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
1. L’INPS svolge le attività previste dalla presente convenzione compatibilmente con
l’espletamento delle proprie fondamentali funzioni istituzionali.
2. Le Parti contraenti si obbligano reciprocamente al rispetto della buona fede nell’esecuzione della presente convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti, all’applicazione puntuale delle pattuizioni sul miglioramento dei tassi di finanziamento, nonché agli obblighi di comunicazione e cooperazione, anche in relazione alle vicende di cui all’art. 15, comma 1.
3. È prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle Parti, da esercitarsi, con preavviso di almeno trenta giorni, mediante posta elettronica certificata (PEC) ovvero lettera raccomandata anticipata via fax.
4. Tenuto conto che il soggetto convenzionato è tenuto alla diligenza professionale di cui all’art. 1176, comma 2 c.c., l’INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
b) perdita, in capo al soggetto convenzionato, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
c) intervenute modifiche normative che rendano impossibile la prosecuzione della convenzione;
d) eventuali misure inibitorie adottate nei confronti del soggetto convenzionato (anche se solo in confronto di uno dei componenti del soggetto se in forma associativa, salva diversa valutazione dell’Istituto) dalla Banca d’Italia ai sensi delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza delle relazioni con la clientela di cui al Titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), cosi come modificato dal decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141 e ss.mm.ii e pubblicate ai sensi dell’art. 128-ter dello stesso TUB;
e) mancato rispetto dei tassi prestabiliti e corretto utilizzo della comunicazione di cedibilità da parte del soggetto convenzionato;
f) mancata trasmissione al pensionato dell’atto di benestare prodotto dalla procedura telematica a seguito di validazione del piano da parte della Sede territorialmente competente;
g) mancata comunicazione tempestiva alla Sede INPS che gestisce la posizione pensionistica del beneficiario dell’avvenuta estinzione anticipata del finanziamento;
h) mancato pagamento degli oneri di gestione entro la data indicata nella lettera di richiesta;
i) mancata restituzione delle quote indebitamente versate successivamente
all’eliminazione della pensione;
j) uso strumentale di quanto previsto nella presente convenzione, utilizzo improprio della comunicazione di cedibilità da parte del soggetto convenzionato, violazione degli obblighi di cui all’art. 15 comma 1 e comunque dei doveri di comunicazione e cooperazione secondo buona fede ex art. 1175 e 1375 c.c.;
k) violazione degli obblighi di cui all’articolo 13 della presente convenzione.
5. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’INPS comunicherà al soggetto convenzionato la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., mediante posta elettronica certificata (PEC).
6. L’INPS, ove intervengano modifiche dell’assetto normativo che rendano necessario un aggiornamento delle disposizioni contenute nella presente convenzione, si riserva di adeguarne unilateralmente il contenuto.
7. La presente convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, con le medesime modalità previste per la sua adozione, qualora nel corso della sua vigenza le Parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.
ART. 20
ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE DELLA CONVENZIONE
1. L’INPS garantisce la conoscibilità delle condizioni di offerta dei prodotti di cui alla
presente convenzione mediante pubblicazione, con cadenza almeno annuale,
dell’identità dei soggetti aderenti alla convenzione medesima, in apposita sezione
facilmente accessibile del proprio sito internet istituzionale.
2. L’uso improprio e/o fuorviante dell’adesione alla presente convenzione ovvero del logo e della modulistica dell’INPS, sarà riferito alla competente Autorità tutoria e/o inquirente, per i provvedimenti di rispettiva competenza, salvo il diritto dell’INPS di agire in ogni consentita sede giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
ART. 21 RINVIO
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio a quanto contenuto nel regolamento, che viene integralmente accettato con la sottoscrizione della presente convenzione, nonché, in quanto applicabili, alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 180 e ss.mm.ii. e alle condizioni generali dei contratti.
ART. 22
PERIODO DI VALIDITA’ DELLA CONVENZIONE
1. Il presente schema di convenzione ha validità a far data dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2025, salvo rinnovo espresso mediante scambio di comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
ART. 23 FORO COMPETENTE
1. La soluzione di ogni controversia dipendente dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente convenzione è di competenza del Foro di Roma.
ART. 24 DOMICILIO
1. Agli effetti del presente atto, l’INPS elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, in Roma, Via Xxxx il Grande n. 21.
2. Il soggetto convenzionato, a sua volta, assume domicilio nella sua sede legale come in epigrafe indicata.
ART. 25 ONERI FISCALI
1. Il versamento per l’imposta di bollo a carico del soggetto convenzionato deve essere effettuato mediante il modello F24 – sezione erario - codice tributo 1552. Copia della quietanza di pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla convenzione debitamente sottoscritta.
ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONVENZIONE
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
(soggetto singolo – senza procura speciale)
(cognome) (nome), nato/a a (luogo) (sigla provincia) il (giorno/mese/anno), codice fiscale (……..…), domiciliato/a per la carica ove appresso, il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale (carica/qualifica), e, dunque, legale rappresentante di (DENOMINAZIONE), con sede in (luogo), (via) (numero civico), partita IVA e/o codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero), giusti i poteri al/alla medesimo/a spettanti in virtù del vigente statuto sociale;
(soggetto singolo – con procura speciale)
(cognome) (nome), nato/a a (luogo) (sigla provincia) il (giorno/mese/anno), codice fiscale (… ), il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in
nome, conto ed interesse e, dunque, in rappresentanza di (DENOMINAZIONE), con sede in (luogo), (via) (numero civico), partita IVA e/o codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero), giusta procura speciale, valida e non revocata, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera “A”;
(raggruppamento temporaneo di imprese – senza procura speciale)
(cognome) (nome), nato/a a (luogo) (sigla provincia) il (giorno/mese/anno), codice fiscale (……..…), domiciliato/a per la carica ove appresso, il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale (carica/qualifica), e, dunque, legale rappresentante, giusti i poteri al/alla medesimo/a spettanti in virtù del vigente statuto sociale, di (DENOMINAZIONE), con sede in (luogo), (via) (numero civico), partita IVA e/o codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero), che interviene al presente atto in nome e per conto proprio e dei soggetti che seguono, i quali costituiscono, insieme al mandatario, un raggruppamento temporaneo di imprese, giusto mandato collettivo speciale (che in copia si allega al presente atto sotto la lettera “A”):
- (DENOMINAZIONE), con sede in (luogo), (via) (numero civico), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero);
- (DENOMINAZIONE), con sede in (luogo), (via) (numero civico), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero);
- ……………..
(raggruppamento temporaneo di imprese – con procura speciale)
(cognome) (nome), nato/a a (luogo) (sigla provincia) il (giorno/mese/anno), codice fiscale (……..…), il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma - giusta procura, valida e non revocata (che in copia si allega al presente atto sotto la lettera “A”) - in nome, conto ed interesse e, dunque, in rappresentanza di (DENOMINAZIONE), con sede in (luogo), (via) (numero civico), partita IVA e/o codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero), che interviene al presente atto in nome e per conto proprio e dei soggetti che seguono, i quali costituiscono, insieme al mandatario, un raggruppamento temporaneo di imprese, giusto mandato collettivo speciale (che in copia si allega al presente atto sotto la lettera “B”):
- (DENOMINAZIONE), con sede in (luogo), (via) (numero civico), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero);
- (DENOMINAZIONE), con sede in (luogo), (via) (numero civico), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero);
- ……………..
LETTA la proposta di convenzione di cui sopra,
LETTO il “regolamento” allegato alla convenzione e di essa parte integrante e sostanziale,
LETTE le “Istruzioni” riportate in calce
ad ogni effetto ACCETTA
integralmente, senza alcuna riserva od eccezione, la proposta di convenzione di cui sopra, le citate “Disposizioni per la cessione del quinto” e le “Istruzioni” riportate in calce
E DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della convenzione di cui sopra: art. 1 (Valore delle premesse e degli allegati); art. 4 (Banche, intermediari finanziari e R.T.I. autorizzati); art. 5 (Copertura rischio premorienza); art. 9 (Tasso di interesse, oneri e spese); art. 10 (Tassi soglia convenzionali per classe di età del pensionato e classe di importo del finanziamento); art. 14 (Oneri); art. 15 (Variazione beneficiari quote mensili e altre modifiche); art. 16 (Responsabilità e adempimenti); art. 17 (Recupero quote indebitamente versate “post mortem” del pensionato); art. 19 (Buona fede nell’esecuzione, recesso e risoluzione della convenzione); art. 23 (Foro competente); art. 25 (Oneri fiscali).
(FIRMA)
Istruzioni
La proposta di convenzione, il modello di accettazione della proposta di convenzione (di seguito denominato “modello di accettazione”), le presenti istruzioni e l’allegato alla convenzione formano un tutto inscindibile.
La proposta di convenzione è valida ed efficace fino a nuova deliberazione dell’Istituto e comunque fino alla data di cui all’art. 22 ma nei limiti di espletabilità dell’attività prevista nel testo di convenzione.
Xxxxx facoltà di accettare la proposta di convenzione esclusivamente i soggetti in possesso di tutti i requisiti indicati all’articolo 4 della convenzione medesima e dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione (di seguito denominata “dichiarazione sostitutiva”).
La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta da persona munita del potere di rappresentanza legale del soggetto accettante oppure da persona munita del potere di rappresentanza nei confronti della Pubblica Amministrazione.
La dichiarazione n.1 contiene le disposizioni volte a verificare la capacità generale a sottoscrivere convenzioni da parte dei soggetti interessati al convenzionamento.
La dichiarazione va prodotta unitamente ad una copia leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il rappresentante legale di ciascuno dei soggetti riuniti sottoscrive un modello di dichiarazione sostitutiva. In caso di pluralità di rappresentanti legali, ciascuno di essi sottoscrive un modello di dichiarazione sostitutiva.
La dichiarazione in parola va resa esclusivamente dalle persone indicate.
La dichiarazione va trasmessa all’INPS prima della sottoscrizione della convenzione.
Il modello di accettazione della proposta di convenzione deve essere sottoscritto da persona munita del potere di rappresentanza legale del soggetto compreso tra quelli che hanno facoltà di accettare la proposta ovvero da persona munita di procura speciale, valida e non revocata, all’accettazione della proposta medesima in nome e per conto di uno di detti soggetti.
La procura speciale dovrà essere trasmessa prima della sottoscrizione della convenzione unitamente alla dichiarazione sostitutiva.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il relativo mandato deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 4 della convenzione e deve essere trasmesso all’INPS prima della sottoscrizione della convenzione medesima.
L’accettazione della proposta di convenzione avviene mediante sottoscrizione apposta con firma digitale.
Il presente schema di convenzione ha validità a far data dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2025.
Ove l’istanza di convenzionamento sia formalizzata all’Istituto prima del 31 dicembre 2022 e, ove prima di tale data l’iter di convenzionamento si concluda positivamente e la convenzione venga sottoscritta validamente con modalità digitale, l’efficacia della stessa decorrerà a far data dal 1° gennaio 2023.
Ove l’istanza di convenzionamento sia formalizzata all’Istituto a partire dal 1° gennaio 2023, la data di perfezionamento e di efficacia dell’accordo è quella in cui l’INPS viene a conoscenza, al termine della positiva conclusione dell’iter di convenzionamento, dell’avvenuta sottoscrizione della convenzione.
REGOLAMENTO
“DISPOSIZIONI PER LA CESSIONE DEL QUINTO”
Articolo 1 Ambito di applicazione
1. Con le presenti disposizioni si definiscono le modalità applicative della normativa in materia di prestiti ai pensionati estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione contenute nell’articolo 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, come modificato e integrato dall’articolo 13 bis, comma 1, lett. a), della legge 14 maggio 2005, n. 80, e dall’articolo 1, comma 346, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed attuate dal D.M. 27 dicembre 2006, n. 313 (di seguito Decreto). La succitata disciplina viene integralmente richiamata nelle seguenti Disposizioni.
2. La disciplina del presente regolamento è applicabile, per gli istituti compatibili, anche alle traslazioni su pensioni di prestiti originariamente stipulati con cessione del quinto dello stipendio ai sensi del DPR 180/50 in subordine al rilascio delle procedure sottostanti ed all’integrazione dei relativi sistemi e a decorrere dalla messa a regime delle predette procedure.
L’operatività di tale disciplina è subordinata alla previa comunicazione all’Intermediario Finanziario, da parte dell’Istituto, a seguito del rilascio delle predette procedure.
Articolo 2 Intermediari finanziari autorizzati
1. L’Istituto procede a dare esecuzione alla cessione del quinto per i prestiti concessi esclusivamente dagli Intermediari individuati dall’articolo 1 del Decreto.
2. L’esecuzione dei contratti di cessione è altresì subordinata all’accettazione delle presenti Disposizioni da parte dei predetti Intermediari finanziari.
3. Con lo stesso modulo di accettazione devono essere comunicati all’’Istituto i seguenti dati:
• Codice ABI;
• numero e data di iscrizione Albi ed Elenchi Banca d’Italia;
• ragione sociale e indirizzo della Sede Legale;
• codice fiscale;
• codice IBAN
Articolo 3
Richiesta e rilascio della comunicazione di cedibilità
1. Il pensionato, prima della stipula del contratto di cessione, richiede ad una Sede INPS, attraverso le modalità stabilite dall’Istituto, la comunicazione di cedibilità.
2. La Sede rilascia la predetta comunicazione di cedibilità in accordo con quanto stabilito agli articoli 5, 6, 7, 8, 11.
Articolo 4 Notifica della cessione
1. La notifica della cessione può essere effettuata in qualsiasi forma, purché avente data certa, alla Sede dell’Istituto che ha la gestione dei trattamenti pensionistici del cedente.
2. L’Istituto non sarà responsabile per ritardi, nell’esecuzione dei contratti, dovuti a notifiche erroneamente indirizzate a strutture INPS non competenti in base al criterio individuato al precedente comma, ovvero con modalità diverse da quelle stabilite dall’Istituto nel rispetto delle disposizioni vigenti.
3. I contratti notificati alle Sedi INPS dovranno risultare stipulati nel rispetto delle norme in materia di trasparenza e di pubblicità delle condizioni contrattuali, come previsto dall’articolo 1, comma 346, della legge n. 266 del 2005, nonché dall’articolo 7 del Decreto.
4. Il piano di ammortamento del finanziamento deve avvenire a rate mensili costanti, fatte salve le variazioni intervenute ai sensi del successivo articolo 11.
Articolo 5 Trattamenti non cedibili
1. Non possono formare oggetto della cessione di cui alle presenti disposizioni i seguenti trattamenti erogati dall’Istituto:
• pensioni e assegni sociali;
• trattamenti di invalidità civile;
• assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità di cui all’articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
• assegni straordinari di sostegno al reddito;
• pensioni a carico degli Enti creditizi;
• assegni al nucleo familiare;
• ape sociale.
2. Sono cedibili le pensioni liquidate in via provvisoria.
Articolo 6 Quota cedibile
1. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo e quelle richiamate dagli articoli 8 e 11, la quota cedibile è pari ad un quinto della pensione, calcolata al netto delle ritenute fiscali e previdenziali anche sopravvenute.
2. L’importo così determinato deve essere tale che se sottratto al valore della pensione al netto delle ritenute fiscali e previdenziali garantisca la salvaguardia del trattamento minimo.
3. Qualora l’importo di cui al comma 1 ecceda la differenza tra il netto e la misura del trattamento minimo, la quota cedibile deve essere ridotta fino a concorrenza della predetta differenza.
4. Relativamente ai soggetti titolari di più trattamenti pensionistici la quota di cui al comma 1 e la salvaguardia del trattamento minimo va determinata sul complesso dei trattamenti stessi.
5. I trattamenti pensionistici di cui all’articolo 5, comma 1, delle presenti disposizioni non sono computabili neppure ai fini della determinazione della quota cedibile ai sensi del precedente comma 4.
6. Nella determinazione della quota cedibile sono computate le quote di maggiorazione della pensione corrisposte ai pensionati a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
7. Nella determinazione della quota cedibile vanno ricomprese anche le maggiorazioni sociali e altre somme aggiuntive della pensione soggette a verifica reddituale, ancorché concorrano a formare la quota di pensione eccedente il trattamento minimo per la sua totalità.
Articolo 7
T.A.E.G. applicato al finanziamento
1. Il T.A.E.G. applicato ai contratti di finanziamento non può superare la soglia di usura rilevata trimestralmente dalla Banca d’Italia ai sensi della legge n. 108/1996 e s.m.i.
2. Per l’applicazione del comma precedente viene preso a riferimento il “tasso soglia” del trimestre di sottoscrizione del contratto di finanziamento.
Articolo 8 Trattenute sulla pensione
1. L’Istituto avvia le trattenute sulla pensione e il conseguente versamento della quota ceduta al cessionario non oltre il terzo rateo successivo alla notifica del contratto di cessione.
2. Le rate già scadute verranno recuperate a partire dal primo rateo di pensione sul quale viene effettuata la trattenuta corrente, per il tempo necessario al recupero delle rate arretrate, nei limiti del doppio quinto della pensione e nel rispetto della salvaguardia del trattamento minimo di legge.
Articolo 9 Recupero crediti residui
1. Qualora alla scadenza naturale del contratto di finanziamento risultino totalmente o parzialmente insolute rate di ammortamento e su consenso del pensionato gli importi residui continuino ad essere trattenuti senza soluzione di continuità sul trattamento pensionistico dell’interessato tramite l’apposita funzione di “accodamento”, il soggetto accreditato si obbliga ad operare nel puntuale rispetto delle modalità stabilite nel messaggio INPS 12 agosto 2015, n. 5301, che il soggetto accreditato dichiara di ben conoscere.
2. Il recupero degli insoluti in accodamento, di cui al precedente comma, deve essere parimenti garantito da copertura assicurativa contro il rischio di premorienza del pensionato, e verrà effettuato mediante trattenute su pensione di importo mensile pari alla rata contrattualmente pattuita, nel limite del quinto cedibile e con la salvaguardia del trattamento minimo di legge, entro la durata di 18 mesi successivi alla scadenza originaria del contratto.
3. Per gli effetti di cui ai precedenti commi gli insoluti non recuperati al termine dei 18 mesi, così come gli eventuali importi aggiuntivi rispetto al residuo credito risultanti alla scadenza naturale del contratto, devono essere regolati esclusivamente tra le parti del contratto di finanziamento; il soggetto accreditato, pertanto, non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Istituto.
Articolo 10 Rinnovi di contratto
1. Fermo restando quanto disposto dall’art.39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950 in tema di rinnovo di cessione, nei casi di rinnovo dei contratti di finanziamento da parte di diversa società, c.d. “esterno”, le rate ricomprese nel periodo che va dal mese di decorrenza giuridica del nuovo piano di ammortamento al mese precedente la decorrenza della trattenuta sono compensate tra le parti secondo le indicazioni di cui al messaggio n. 15755 del 9 luglio 2009 e sue successive modifiche e integrazioni.
Articolo 11 Modifiche della quota cedibile
1. La quota cedibile è determinata sulla base delle prestazioni erogate al cedente all’atto della comunicazione di cedibilità.
2. La quota cedibile può variare in relazione a successive modifiche delle prestazioni. L’INPS è esonerato da responsabilità conseguenti a variazioni della predetta quota cedibile.
3. In caso di diminuzione ovvero azzeramento della quota cedibile conseguente a variazioni della/e pensione/i ceduta/e, l’INPS rende disponibile l’importo variato della quota cedibile alla Banca od Intermediario Finanziario erogante il prestito mediante opportuni
strumenti tecnologici. La quota così rideterminata continua ad essere trattenuta sulle mensilità successive, fino a diverse comunicazioni.
Articolo 12
Variazione beneficiari quote mensili e altre modifiche
1. A fronte di eventuali cessioni di credito, cartolarizzazioni, conferimenti/revoche di mandato alla gestione e/o all’incasso o, comunque, di qualsiasi atto negoziale che comporti il mutamento del soggetto beneficiario dei crediti durante l’ammortamento del finanziamento, il soggetto accreditato espressamente si impegna a comunicare immediatamente all’Istituto ogni e qualsiasi informazione necessaria a consentire gli adempimenti del medesimo e a richiedere tempestivamente all’Istituto la migrazione dei piani di recupero in favore del nuovo beneficiario.
2. Il soggetto accreditato “nuovo beneficiario” delle quote mensili procederà, laddove compatibile, agli adempimenti di cui al comma precedente utilizzando esclusivamente la procedura telematica dedicata, denominata “Trasferimento piani tra società finanziarie”.
3. In relazione ai commi 1 e 2 del presente articolo, il soggetto accreditato dichiara che i crediti corrispondenti ai versamenti già effettuati dall’Istituto in favore della società cedente/precedente mandataria a decorrere dal mese successivo alla notifica della richiesta di variazione del soggetto beneficiario sono oggetto di diretta regolarizzazione tra le parti contraenti del relativo atto negoziale e che nulla potrà in proposito pretendere dall’Istituto.
4. Non sono possibili né ammesse surroghe delle Compagnie Assicuratrici nei confronti dell’INPS; conseguentemente le Banche e gli Intermediari Finanziari, nonché i soggetti che dovessero assumere, in corso di ammortamento, la titolarità del credito, sono tenuti ad inserire nei contratti di assicurazione clausole che dispongano in conformità.
Articolo 13 Eliminazione della pensione
1. In caso di eliminazione della pensione l’Istituto ne dà tempestiva comunicazione al cessionario.
2. L’INPS provvede a decurtare dal totale delle quote di ammortamento mensilmente versate alle Banche ed agli Intermediari Finanziari gli importi
relativi alle quote corrisposte indebitamente nei mesi precedenti a causa dell’effettiva eliminazione della pensione.
3. Qualora non sia possibile recuperare le quote indebitamente corrisposte con la modalità di cui al comma precedente, l’INPS richiede gli importi da restituire con PEC alla Banca o all’Intermediario Finanziario che provvede a versare quanto richiesto entro trenta giorni.
4. Il mancato rispetto di quanto stabilito al comma precedente comporta la revoca dell’accettazione all’esecuzione dei contratti di cessione da parte dell’Istituto concessa ai sensi di quanto stabilito all’articolo 2.
Articolo 14 Estinzione anticipata di prestiti
1. Il cessionario dovrà comunicare tempestivamente alla Sede INPS competente l’eventuale estinzione anticipata del prestito da parte del cedente.
2. L’INPS provvede all’interruzione delle trattenute sulla pensione entro il terzo mese successivo alla predetta comunicazione.
3. Il cessionario sarà tenuto al rimborso diretto al cedente di eventuali quote di pensione ad esso corrisposte dall’Istituto a partire dal mese successivo alla notifica dell’estinzione del prestito.
4. Qualora l’estinzione del prestito in essere sia avvenuta per consentire la stipula di un ulteriore contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione si applicano gli articoli 3, 4 e 10 delle presenti disposizioni.
Articolo 15 Rimborso oneri
1. Il cessionario si impegna a corrispondere all’Istituto un onere annuo per l’attività prestata.
2. Nei confronti degli Intermediari Finanziari che hanno sottoscritto la convenzione di cui all’articolo 8 del D.M. n. 313 del 2006 per ogni cessione l’onere da rimborsare all’INPS per estrazione del rateo pensionistico è pari a 2,04 € (IVA esente) fino al 31.12.2023.
Nei confronti degli intermediari finanziari che non hanno sottoscritto la convenzione di cui all’articolo 8 del D.M. n. 313 del 2006 l’onere, da corrispondersi, è pari a:
€ 106,08 (euro centosei/08), XXX xxxxxx, in ragione d’anno per ciascun contratto di cessione e nella misura di euro 8,84 (euro otto/84) per estrazione del rateo pensionistico dall’1.1.2023 al 31.12.2023.
3. L’Istituto provvede a rideterminare annualmente, sulla base delle risultanze della contabilità analitica gli oneri da rimborsare all’INPS per estrazione del rateo pensionistico per le annualità 2024 e 2025.
4. La variazione annuale dei costi è oggetto di formale comunicazione.
5. L’Istituto provvede mensilmente a detrarre l’importo dovuto dal soggetto accreditato dall’ammontare complessivo dei flussi di versamento.
6. La modalità di cui al comma precedente viene applicata anche per il recupero di oneri relativi ad annualità pregresse, previa comunicazione tramite PEC del debito accertato al soggetto accreditato.
Qualora ciò non sia attuabile, l’Istituto provvederà a mezzo PEC, a richiederne il pagamento al soggetto accreditato, che sarà tenuto ad effettuare il versamento entro il termine massimo di trenta giorni.
In assenza del pagamento entro tale termine il recupero viene effettuato mediante emissione di avviso di addebito ai sensi dell’art. 30 del decreto- legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n.
122.
7. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, e nei termini dallo stesso previsti, gli oneri di cui al presente articolo saranno applicati anche alle cessioni da stipendio oggetto di traslazione sulle pensioni a decorrere dalla data prevista nella comunicazione, da parte dell’Istituto, all’intermediario finanziario.
Articolo 16
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
1. L’INPS e i soggetti coinvolti ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), (di seguito “Regolamento UE”) e nel “Codice in materia di protezione dei dati personali”, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101, e dalla legge 3 dicembre 2021 n. 205 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 139/2021 (di seguito “Codice”), con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
2. L’INPS e i soggetti coinvolti ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento assicurano che i trattamenti oggetto del presente Regolamento saranno effettuati esclusivamente nell’ambito delle regole e per le specifiche finalità previste dalla normativa di riferimento e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del Regolamento UE.
3. In ogni caso di trattamento, l’INPS e i soggetti coinvolti ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.
4. In conformità a quanto sopra, l’accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali “Persone autorizzate” al trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e dell’articolo 2-quaterdecies del Codice. A tal fine, l’INPS e i soggetti coinvolti ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.
5. L’INPS e i soggetti coinvolti ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.
6. L’INPS e i soggetti coinvolti ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un’adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l’adozione di tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
7. L’INPS e i soggetti coinvolti ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione del presente accordo e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.
8. L’INPS e i soggetti coinvolti ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento assicurano piena collaborazione e si scambiano tempestivamente ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che si adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all’Interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE.
Articolo 17 Pubblicazione
1. Alle presenti Disposizioni e alle eventuali successive modificazioni verrà data pubblicazione, sul sito internet dell’Istituto e nelle altre forme che verranno decise dagli Organi dell’Istituto.
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
Convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro
cessione fino a un quinto della pensione
Dichiarazione n. 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’OPERATORE ECONOMICO (BANCA O INTERMEDIARIO FINANZIARIO
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
Via Xxxx il Grande, 21 – 00000 Xxxx C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001
1
Il sottoscritto: nato a: il codice fiscale:
residente a: Provincia di via/piazza n.°
in qualità di: (indicare la carica, anche sociale)
dell’Operatore: _
con sede nel Comune di: Provincia di _ codice fiscale dell’Operatore:
partita I.V.A.:
telefono: fax indirizzo di posta elettronica:
Recapiti presso i quali si intendono ricevere le comunicazioni dell’INPS (da indicarsi obbligatoriamente) | |
Xxxxxxxxx eletto | |
Indirizzo di posta elettronica | |
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) | |
Numero di fax |
consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, l’INPS si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c.
DICHIARA
in relazione alla Convenzione in oggetto di sottoscrivere:
[selezionare la casella corrispondente al regime soggettivo di partecipazione alla procedura]
□ come operatore economico singolo [ovvero]
□ come consorzio con le seguenti imprese consorziate:
Denominazione | Sede legale | |
1 |
2
Denominazione | Sede legale | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
[ovvero]
□ quale [mandatario] [mandante] in raggruppamento temporaneo di operatori economici di tipo: º orizzontale
º verticale º misto
□ quale [capogruppo] [consorziato] in consorzio ordinario
con i seguenti operatori economici concorrenti e con la seguente ripartizione ai sensi dell’art. 48, comma 4° del D.Lgs. 50/2016:
[quadro da compilare solo in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, costituiti. In tal caso, per ciascun operatore occorrerà indicare la denominazione, la sede legale e le attività ad esso demandate nell’esecuzione della convenzione]
Operatore Mandatario/Capogruppo | Parte della convenzione di competenza |
Operatore Mandante/Consorziato | Parte della convenzione di competenza |
3
nonché
DICHIARA
sempre nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000, e sotto comminatoria delle sanzioni sopra indicate:
A. MOTIVI DI ESCLUSIONE
A.1) Informazioni sull’applicabilità dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16
[clausole a selezione alternativa]
□ che non è società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 240 bis c.p. come disposto dal d.lgs. 1 marzo 2018, n.21, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario;
[oppure]
□ che è società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 240 bis c.p. come disposto dal d.lgs. 1 marzo 2018, n.21, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, in base al seguente provvedimento:
Numero e anno del provvedimento di sequestro o di confisca | Giudice emittente | Natura del provvedimento | Nominativo del custode, o dell’amministratore giudiziario o finanziario |
/ | □ Art. 240 – bis c.p. □ Artt. 20 e 24 del D.Lgs. 159/11 |
A.2) Motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1°, del D.Lgs. 50/16
[clausole a selezione alternativa]
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□ che, nei confronti dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (per indicazioni relative all’identificazione dei “membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza” o “dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo” si rinvia al Comunicato A.N.A.C. dell’ 8 novembre 2017, come specificato anche nella nota di compilazione n. 5), del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, in carica e/o cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della determinazione con cui è stata adottata la convenzione non è intervenuta alcuna condanna, pronunciata con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
x. xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 452- quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
x. xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
x. xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
[ovvero, qualora tali pronunce siano intervenute]
□ che verso i seguenti soggetti sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti penali di condanna:
[attenzione: indicare tutti i provvedimenti di condanna, ivi compresi quelli per i quali sia stato conseguito il beneficio della non menzione, relativi ai soci o al direttore tecnico, se
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si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari o al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (per indicazioni relative all’identificazione dei “membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza” o “dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo” si rinvia al Comunicato A.N.A.C. dell’8 novembre 2017 come specificato anche nella nota di compilazione n. 5), al direttore tecnico o al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in carica e/o cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della determinazione con cui è stata adottata la convenzione]
Cognome, | Luogo | Tipologia del | Data e | Giudice | Reato | Durata | Durata della |
nome e | e data | provvedimento | numero | emittente | della | pena accessoria | |
carica | di | pena | dell’incapacità | ||||
ricoperta | nascita | principale | di contrattare | ||||
con la pubblica | |||||||
amministrazione | |||||||
ma che:
[selezionare esclusivamente le caselle di interesse]
□ il reato è stato depenalizzato;
□ è intervenuta la riabilitazione;
□ il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
□ la condanna è stata revocata;
□ la durata della pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione non è stata fissata nel provvedimento o non è intervenuta riabilitazione, e il provvedimento di condanna è stato pronunciato più di cinque anni prima della data di presentazione della richiesta di convenzionamento;
□ la durata della pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione non è stata fissata nel provvedimento o non è intervenuta riabilitazione, e la pena principale è di durata inferiore a cinque anni e si è conclusa alla data di presentazione della richiesta di convenzionamento;
□ ricorrono i seguenti presupposti:
o la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi;
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[oppure]
o la sentenza definitiva ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per la singola fattispecie di reato;
[e]
• l’Operatore ha risarcito o si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati, come di seguito meglio specificato:
[e]
• al momento di presentazione della richiesta di convenzionamento non risulta escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto.
□ [solo in caso di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di adozione della convenzione] vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, consistita in:
A.3) Motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 2°, del D.Lgs. 50/16
✓ che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4°, del medesimo decreto, in capo ai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/11 (vedasi nota di compilazione n. 6);
A.4) Motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 4°, del D.Lgs. 50/16
[clausole a selezione alternativa]
□ di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’operatore partecipante è stabilito;
[ovvero]
□ di aver ottemperato ai suddetti obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte dovute, compresi eventuali interessi o multe, e che il pagamento o l’impegno sono stati formalizzati prima della scadenza del termine per la sottoscrizione della convenzione e, precisamente, in data ;
[clausole a selezione alternativa]
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□ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’operatore partecipante è stabilito;
[e/o, per il caso di conseguimento di D.U.R.C. su certificazione di corrispondenti crediti certi, liquidi ed esigibili verso la Pubblica Amministrazione]
□ di essere in possesso del Documento Unico di Regolarità contributiva, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13-bis, comma 5°, del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, come introdotto dalla relativa legge di conversione n. 94 del 6 luglio 2012;
[ovvero]
□ di aver ottemperato ai suddetti obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, e che il pagamento o l’impegno sono stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione dell’istanza di convenzionamento, e, precisamente, in data ;
A.5) Motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5°, del D.Lgs. 50/16
[selezionare le caselle corrispondenti ai motivi di esclusione in cui non si incorre]
Lett. a)
□ di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e/o agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3°, del D.Lgs. 50/16;
Lett. b)
□ di non essere in stato di liquidazione coatta e che non risultano pendenti nei propri confronti procedimenti volti alla dichiarazione di tale stato;
[clausole a selezione alternativa]
□ di non essere in stato di fallimento o di concordato preventivo e che non risultano pendenti nei propri confronti procedimenti volti alla dichiarazione di tali stati;
[ovvero]
□ di essere stato autorizzato all’esercizio provvisorio o ammesso al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato di , n. , del , e che è stata sentita l’Autorità Nazionale Anticorruzione, la quale si è espressa con provvedimento n. , del ;
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Lett. c)
□ di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità, tra cui, in particolare, significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
Lett. d)
□ di non essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Lett. e)
□ di non aver subito, nell’anno antecedente alla data di adozione della convenzione, accertamento definitivo della violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della l. n. 55 del 19 marzo 1990 e s.m. e i., e di non versare in tale violazione;
Lett. f)
[clausole a selezione alternativa]
□ di non essere assoggettabile agli obblighi derivanti dalla l. n. 68 del 12 marzo 1999, disciplinante le norme che regolano il diritto al lavoro dei soggetti disabili;
[ovvero, per il caso di soggezione alla predetta legge]
□ di essere in regola rispetto a quanto stabilito dalla l. n. 68 del 12 marzo 1999 in materia di assunzioni di soggetti disabili;
Lett. g)
[clausole a selezione alternativa]
□ che i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (per indicazioni relative all’identificazione dei “membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza” e “dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo” si rinvia al
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Comunicato A.N.A.C. dell’8 novembre 2017 come specificato anche nella nota di compilazione n. 5), il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, non sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 416 bis.1. c.p.;
[ovvero, qualora ne siano stati vittima ma abbiano denunciato i fatti]
□ che i seguenti esponenti dell’azienda o società [titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; un socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (per indicazioni relative all’identificazione dei “membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza” e “dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo” si rinvia al Comunicato A.N.A.C. dell’8 novembre 2017 del 26 ottobre 2016, come specificato anche nella nota di compilazione n. 5), direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio], pur essendo stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 416 bis.1.
c.p. risultano aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo il ricorso dei casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sulla base delle risultanze emergenti dagli indizi alla base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione della determinazione con cui è stata adottata la convenzione:
Cognome e nome | Luogo e data di nascita | Carica rivestita |
□ [selezionare la casella solo qualora sussista uno o più dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5°, del D.Lgs. 50/16] che pur ricorrendo il/i motivo/i di esclusione di cui all’art. 80, comma 5°, lett. , del D.Lgs. 50/16, ha risarcito o si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e ha adottato provvedimenti
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concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, come di seguito meglio specificato:
e non è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto.
A.6) Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale
✓ di applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti, o nei confronti dei propri soci in caso di cooperativa, condizioni normative e retributive non deteriori e/o inferiori a quelle risultanti dai contratti nazionali di lavoro e dagli accordi locali integrativi relativi al luogo in cui si trova la propria sede, nonché di rispettare le forme e le procedure previste in materia dalla l. n. 55 del 19 marzo 1990 e s.m. e i.;
✓ di non aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori debitamente accertati, ai sensi degli artt. 43 e 44, 11° comma, del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, comportanti l’esclusione dalle gare;
✓ di non trovarsi nelle condizioni ostative di seguito descritte “Ai sensi dell’art. 53, comma 16- ter, del D.Lgs. n. 165/01, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai sensi dell’art. 21, del D.Lgs. n. 39/2013, ai fini dell’applicazione dei divieti di cui ai precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/13 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo”;
✓ di essere in regola rispetto alla normativa antimafia;
B. CRITERI DI SELEZIONE
B.1) Idoneità professionale
▪ di essere regolarmente iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di , n.° iscrizione (codice fiscale
e REA ), per le medesime attività oggetto della convenzione, ovvero nel registro professionale o commerciale dello Stato di residenza , al n. ;
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▪ di essere in possesso di specifica autorizzazione alla prestazione di servizi bancari e/o di intermediazione finanziaria sul territorio italiano, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, rilasciata da , in data , sub n. ;
C. ULTERIORI INFORMAZIONI RILEVANTI
C.1) Informazioni di carattere generale
✓ [nel solo caso di società, o di raggruppamento o consorzio già costituiti] di essere validamente costituito ed organizzato ai sensi della normativa vigente nel rispettivo Paese di appartenenza;
✓ di essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in tema di antiriciclaggio;
✓ di aver adempiuto correttamente agli obblighi contributivi;
✓ che la propria società detiene tutte le autorizzazioni amministrative, i nulla osta, le licenze, i pareri ed i permessi, comunque denominati, eventualmente necessari per l'esercizio della propria attività e la prestazione della convenzione;
✓ di essere consapevole che è necessario produrre, in allegato alla presente, copia dei documenti di identità di tutti i soggetti sottoscriventi, in corso di validità e leggibili;
✓ di aver preso conoscenza del contenuto della convenzione e dell’allegato regolamento, e di accettarne il contenuto senza riserva alcuna;
✓ di essere a conoscenza che la stipula della convenzione avverrà in modalità elettronica con firma digitale;
✓ che è a conoscenza che, per le spese relative alla stipulazione della convenzione e ogni altro onere fiscale correlato si applicherà quanto previsto dalla convenzione, nonché dalla normativa vigente;
✓ che assumerà a proprio carico tutti gli oneri previdenziali, assicurativi e retributivi previsti dalla legge;
✓ che, ai sensi e per gli effetti del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato e modificato dal decreto legislativo
10 agosto 2018, n. 101, e dalla legge 3 dicembre 2021 n. 205 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 139/2021, nonché del Regolamento generale sulla Protezione dei dati – Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con la sottoscrizione della presente dichiarazione acconsente al trattamento dei dati forniti per le finalità di svolgimento della convenzione stessa;
✓ di autorizzare espressamente l’INPS ad inviare comunicazioni, ivi comprese quelle a mezzo fax, ai recapiti indicati in precedenza nella apposita tabella;
C.2) Dichiarazioni aggiuntive nel caso di raggruppamenti di operatori economici e consorzi ordinari,
▪ che al seguente soggetto designato mandatario
, è stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza mediante il seguente atto
;
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▪ che verranno rispettate tutte le prescrizioni poste dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16;
▪ Ulteriori dichiarazioni aggiuntive nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2°, c) del D.Lgs. 50/16
▪ [selezionare la casella in caso di consorzi] che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti:
[Luogo e Data] , .
[Firma della Banca/Intermediario Finanziario]
Note di compilazione:
1. la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta da parte (i) del legale rappresentante o (ii) da persona abilitata ad impegnare la Banca/l’Intermediario Finanziario. In tale ultimo caso, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri;
2. le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 commi 1°, 2° e 5°, lettera l), del D.Lgs. 50/16, esposte nel testo di cui sopra, potranno essere rese dal soggetto sottoscrittore per quanto a propria conoscenza, con riferimento a ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati;
3. in caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell’ultimo anno, la dichiarazione relativa al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1°, del D.Lgs. 50/16 può essere resa dal soggetto sottoscrittore per quanto a propria conoscenza, anche con riferimento agli esponenti della società cedente, incorporata o fusa;
4. in alternativa a quanto previsto dai due punti precedenti, l’Operatore dovrà dimostrare l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 commi 1°, 2° e 5°, lettera l), del D.Lgs. 50/16, producendo le relative dichiarazioni sottoscritte personalmente da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati;
5. il Comunicato del Presidente dell’A.N.A.C. dell’8 novembre 2017 prevede che, nell’ambito degli “altri tipi di società o consorzio”:
▪ i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza sono da individuarsi nei seguenti soggetti:
o membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
o membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
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o membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico;
o l’institore è preposto dall’imprenditore all’esercizio dell’impresa (art. 2203 c.c.); il procuratore, in base ad un rapporto continuativo, ha il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, pur non essendo preposto ad esso (art. 2209 c.c.).
▪ tra i «soggetti muniti di poteri di rappresentanza» rientrino i procuratori dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori. Tra i soggetti muniti di poteri di direzione rientrano, invece, i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa e tra i soggetti muniti di poteri di controllo il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del
D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati. In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.
6. ai sensi del Comunicato del Presidente dell’A.N.A.C. del 26 ottobre 2016, le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/16 dovranno essere rese dai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/11, il quale prevede che:
“ 1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento;
c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; (39)
e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita
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anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.
3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater”;
7. alla presente dichiarazione dovrà essere allegata, copia leggibile di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;
8. la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa concorrente, da ogni singolo operatore del raggruppamento o della coassicurazione o del consorzio ordinario, dai consorzi di cui all’art. 45, comma 2°, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/16 e da tutte le imprese da questi indicate come concorrenti;
9. all’atto della compilazione, selezionare le opzioni a compilazione alternativa barrando il relativo riquadro, in maniera tale che la scelta del soggetto che compila sia chiaramente espressa;
10. le clausole obbligatorie non potranno essere oggetto di spunta e/o eliminazione.
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