COMUNE DI SERIATE
COMUNE DI SERIATE
(Provincia di Bergamo)
Piazza Xxxxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxxx (XX)
tel. 000000000 – fax 000000000 – xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx
3° LOTTO
PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE
LAVORI DI
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ex articolo 53, comma 4, periodi terzo, quarto, quinto e sesto, del Codice dei Contratti (articolo 45, commi 3 e seguenti, Regolamento Generale, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)
euro | ||
a)Importo esecuzione lavorazioni esclusi oneri di sicurezza (base d’asta) | 787.155,45 | |
b)Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | 11.790,42 | |
1)Totale appalto (a + b) | 798.945,87 |
247.116,35
c)Somme a disposizione dell’amministrazione
1.046.062,22
2)Totale progetto (1 + c)
Progettisti e D.L.:
Arch. Xxxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx - xxx xxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx (Xx) – capogruppo Arch. Xxxx Xxxxxx - via Xxxxxxx Xxxxxxxxx,11 – 24124 Bergamo
Arch. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx – xxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx Proprietario: Xxx.xx Com.le di Seriate.
Committente: Xxx.xx Com.le di Seriate.
Data: 18 novembre 2015
Il responsabile del procedimento Il capogruppo .
Ing. Xxxxxx Imperatore arch. Xxxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx
INDICE
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI 14
NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 14
Art.1 – Oggetto dell'appaltO 14
Art.2 – Ammontare dell’appalto 14
Art.3 – Modalità di stipulazione del contratto 14
Art.4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 15
Art.5 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 16
DISCIPLINA CONTRATTUALE 18
Art.6 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto 18
Art. 7– Documenti che fanno parte del contratto 18
Art.8 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 19
Art.9 – Fallimento dell’appaltatore 19
Art.10 – Rappresentante dell’appaltatore e domicilio 19
Art.11 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione 20
Art.12 – Denominazione in valuta 20
TERMINI PER L’ESECUZIONE 20
Art.13 – Consegna e inizio dei lavori 20
Art.14 – Tempo utile per l’ultimazione dei lavori 20
Art.15 – Sospensioni e proroghe 21
Art.16 – Penali in caso di ritardo 21
Art.17 – Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e crono-programma 22
Art.18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione 22
Art.19 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 22
DISCIPLINA ECONOMICA 23
Art.20 – Anticipazioni 23
Art.21 – Pagamenti in acconto 23
Art.22 – Pagamenti a saldo 23
Art.23 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 24
Art.25 – Revisione dei prezzi 24
Art.26– Cessione del contratto e cessione dei crediti 25
DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 25
Norme generali 25
Art.27 – Valutazione dei lavori a misura 25
Art.28 –Valutazione di EVENTUALI lavori a corpo 26
Art.29 –Valutazione di EVENTUALI lavori in economia 26
CAUZIONI E GARANZIE 27
Art.30 – Presentazione delle offerte - Cauzione provvisoria 27
Art.31 – Cauzione definitiva 27
Art.32 – Riduzione delle garanzie 28
Art.33 – Assicurazione a carico dell’impresa 28
DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 29
Art.34 – Variazione delle opere 29
Art.36 – Prezzi applicabili a nuovi lavori e nuovi prezzi 30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 30
Art.37 – Norme di sicurezza generali 30
Art.38 – Sicurezza sul luogo di lavoro 30
Art.39 – Piani di sicurezza 31
Art.40 – Piano operativo di sicurezza e piano sostitutivo di sicurezza 31
Art.41 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 31
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 33
Art.42 – Subappalto e cottimo 33
Art.43 – Responsabilità in materia di subappalto 33
Art.44 – Pagamento dei subappaltatori 33
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO 33
Art.45 – Controversie 33
Art.46 – Osservanza dei contratti collettivi - disposizioni inerenti la mano d’opera 35
Art.47 – Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio dei lavori 36
DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 37
Art.48 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 37
Art.49 – Termini per il collaudo e l’accertamento delle regole di esecuzione 37
Art.50 – Presa in consegna dell’opera 38
NORME FINALI 38
Art.51 – Oneri ed obblighi diversi a carico dell’appaltatore – Responsabilità dell’appaltatore 38
Art.52 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore 40
Art.53 – Custodia del cantiere 40
Art.54 – Cartello di cantiere 41
Art.55 – Imposte – Tasse – Spese contrattuali – Denunce 41
PARTE SECONDA – Prescrizioni tecniche 42
QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI – MODO DI ESECUZIONE E ORDINE DA TENERSI DEI LAVORI 42
Art. 56 – Premessa 42
Art. 57 – Provenienza e qualità dei materiali 42
Art. 58 – Accettazione, qualità ed impiego dei materiali – Certificazioni di conformità 43
Materiali riciclati 43
Riutilizzo della terra di scavo 44
Terre e rocce da scavo 44
Art. 59 – MATERIALI IN GENErE 46
Acqua 46
Gesso ed elementi in gesso 46
Generalità 46
Fornitura e conservazione del gesso e degli elementi 46
Lastre di gesso rivestito 46
Xxxxxxxx per controsoffitti 47
Blocchi di gesso per tramezzi 47
Leganti e intonaci a base di gesso 47
Calci 48
Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al X.X. 00/00/0000, n. 2230; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella L. 26/05/1965, n. 595, nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31/08/1972 48
Calci idrauliche da costruzioni 49
Laterizi 57
Generalità 57
Requisiti 57
Controlli di accettazione 57
Tavelle e tavelloni 58
Manufatti di pietre naturali o ricostruite 58
Generalità 58
Marmo 58
Granito 59
Travertino 59
Pietra 59
Requisiti d’accettazione 59
Manufatti da lastre 61
Manufatti in spessore 61
Manufatti a spacco e sfaldo 61
Prodotti per pavimentazione e controsoffitti 61
Generalità. Definizioni 61
Requisiti di accettazione 62
Classificazione su metodo di formatura e assorbimento d’acqua delle piastrelle in ceramica 62
Imballaggi e indicazioni 63
Designazione 63
Prove di accettazione dei materiali da pavimentazione in lastre o piastrelle 63
Controsoffitti 64
Generalità 64
Elementi di sospensione e profili portanti 65
Controsoffitti in pannelli di gesso 65
Controsoffitti in lastre di cartongesso 66
Prodotti fluidi o in pasta 66
Intonaci 66
Armatura degli intonaci interni 67
Prodotti vernicianti 67
Vernici, smalti, pitture, ecc 67
Generalità 67
Vernici protettive antiruggine 68
Smalti 68
Diluenti 68
Idropitture a base di cemento 68
Idropitture lavabili 68
Latte di calce 68
Tinte a colla e per fissativi 68
Coloranti e colori minerali 69
Xxxxxxxxxx, adesivi 70
Sigillanti 70
Adesivi 70
Adesivi per piastrelle 71
Metodi di prova 71
Prodotti e materiali per partizioni interne e pareti esterne 72
Definizioni 72
Pareti interne verticali 73
Prodotti a base di laterizio, di calcestruzzo alleggerito, ecc. 74
Norme di riferimento 74
Isolamento acustico dei divisori 74
Prodotti a base di cartongesso 74
Blocchi di gesso 75
Vetri 75
Generalità 75
Campioni 75
Prescrizioni di carattere particolare 75
Vetri grezzi 76
Vetri piani lucidi tirati 76
Vetri piani trasparenti float 76
Vetri di sicurezza 76
Vetri piani temprati 76
Vetri piani stratificati 76
Vetri di sicurezza. Prove 77
Prova d’urto 77
Prova di flessione 78
Applicazione delle lastre di vetro di sicurezza 78
Vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) 78
Xxxxxxx, frangisole, porte 79
Campioni 80
Tipologie dei serramenti di progetto 81
Marcatura CE 81
Documentazione da fornire al direttore dei lavori 81
Forme. Luci fisse 82
Serramenti interni ed esterni 82
Schermi (frangisole) 82
Prescrizioni dimensionali e prestazionali per i portatori di handicap 83
Porte interne 83
Infissi esterni 83
Serramenti in acciaio 83
Componenti dei serramenti 83
Finitura superficiale dei telai metallici 85
Telai e controtelai 85
Accessori 86
Guarnizioni 86
Sigillanti 86
Caratteristiche dei vetri 87
Pannelli 88
Porte e chiusure resistenti al fuoco 88
Generalità 88
Valutazione delle caratteristiche 88
Classificazione delle porte resistenti al fuoco 89
Omologazione 90
Documentazione tecnica che il produttore deve allegare ad ogni fornitura 90
Dichiarazione di conformità 90
Marchio di conformità 91
Libretto di installazione, uso e manutenzione 91
Prodotti per isolamento termico 92
Generalità 92
Polistirene espanso (pse) 92
Poliuretani e poliisocianurati espansi 93
Lana minerale 93
Perlite espansa 93
Vermiculite espansa 94
Prodotti per isolamento ed assorbimento acustico 94
Prodotti per assorbimento acustico 94
Classificazione dei materiali 95
Caratteristiche costruttive 95
Materiali fonoassorbenti che assumono la forma definitiva in opera 95
Prodotti per isolamento acustico 96
Definizioni 96
Materiali fonoisolanti che assumono la forma definitiva in opera 98
Art. 60 – NORME GENERALI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 100
Rilievi, tracciati e capisaldi 100
Rilievi 100
Tracciati 100
Capisaldi di livellazione 101
Strumentazione 101
Programma esecutivo dei lavori 101
Oneri a carico dell’appaltatore. Impianto del cantiere e ordine dei lavori 101
Impianto del cantiere 101
Vigilanza del cantiere 101
Locale ufficio di direzione dei lavori 102
Ordine dell’esecuzione dei lavori 102
Fornitura di notizie statistiche sull’andamento dei lavori 102
Cartelli indicatori 102
Osservanza di leggi e norme tecniche 102
Integrazione del piano di manutenzione dell’opera 103
ART. 61 - Demolizioni 103
Interventi preliminari 103
Sbarramento della zona di demolizione 103
Idoneità delle opere provvisionali 103
Ordine delle demolizioni. Programma di demolizione 103
Allontanamento e /o deposito delle materie di risulta 104
Proprietà degli oggetti ritrovati 104
Proprietà dei materiali da demolizione 104
Demolizione per rovesciamento 104
ART. 62 - Scavi a sezione obbligata 105
Generalità 105
Ricognizione 105
Smacchiamento dell’area 105
Riferimento ai disegni di progetto esecutivo 105
Scavi a sezione obbligata 106
Allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione 107
Impiego di esplosivi 107
Deposito di materiali in prossimità degli scavi 107
Presenza di gas negli scavi 107
Sistemazione di strade, accessi e ripristino passaggi 107
Manutenzione degli scavi 107
Divieti per l’appaltatore dopo l’esecuzione degli scavi 108
Riparazione di sottoservizi 108
ART. 63 - Rilevati e rinterri 108
Criteri generali per l’esecuzione 109
Murature di mattoni 109
Definizioni 110
Categorie di impermeabilizzazioni 110
Realizzazione 110
Impermeabilizzazione di opere interrate 110
Impermeabilizzazioni di elementi verticali 111
Controlli del direttore dei lavori 111
ART. 66 - Esecuzione delle pareti esterne e delle partizioni interne 111
Definizioni 111
Strati funzionali 112
Pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di laterizio, calcestruzzo, ecc 112
Applicazione dei pannelli di cartongesso 112
Partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in sito 113
ART. 67 - CONTROSOFFITTI 113
ART. 68 - Esecuzione di intonaci 114
Generalità 114
Intonaci su superfici vecchie 116
Intonaci da eseguire su altri esistenti 116
Intonaci a base di gesso per interni 117
Intonaco completo per interni di tipo premiscelato, monoprodotto, per applicazione a macchina 117
Intonaco completo per interni di tipo monoprodotto a base di gesso emidrato e anidrite, applicazione a mano 117
Intonaco completo per interni di tipo monoprodotto a base di gesso emidrato e anidrite, applicazione a macchina 117
Rasatura per interni di tipo monoprodotto per applicazione a mano 117
Lisciatura per interni di tipo monoprodotto per applicazione a mano 118
Protezione degli intonaci realizzati 119
ART. 69 - Opere di vetrazione, serramentistica, schermi 119
Definizioni 119
Realizzazione 120
Posa in opera dei serramenti 120
Controlli del direttore di lavori 121
ART. 70 Esecuzione delle pavimentazioni 122
Definizioni 122
Pavimentazione su terreno 123
Materiali per pavimentazioni su terreno 124
Esecuzione delle pavimentazioni interne con collante 125
Soglie e davanzali 125
Zoccolino battiscopa 126
Controlli del direttore dei lavori 126
aRT. 72 - Opere di rifinitura varie 127
Vernciature e tinteggiature 127
Attrezzatura 127
Campionature 127
Preparazione delle superfici 127
Stato delle superfici murarie e metalliche 127
Preparazione dei prodotti 128
Esecuzione 128
Tinteggiatura di pareti 128
Tinteggiatura con pittura acrilica monocomponente in dispersione acquosa. Applicazione a rullo di lana o pennello 128
Verniciatura 128
Generalità 128
Verniciatura a smalto (tradizionale) 129
Verniciatura protettiva di serramenti, telai metallici, e tutte le esistenti opere in ferro che non siano preverniciate o trattate con antiruggine 129
Verniciatura di opere in ferro, prezincate o comunque zincate a bagno 129
Sola applicazione dell’antiruggine 130
Protezione 130
Controllo 130
Smaltimento rifiuti 130
Esecuzione di decorazioni 131
Rivestimenti per interni ed esterni 131
Definizioni 131
Sistemi realizzati con prodotti rigidi 131
Sistemi realizzati con prodotti flessibili 132
Sistemi realizzati con prodotti fluidi 132
Verifiche del direttore dei lavori 133
ART. 79 VALUTAZIONE LAVORI A MISURA 141
ART. 80 SCAVI 142
Scavi a sezione obbligata 142
Oneri aggiunti per gli scavi 142
Disfacimenti e ripristini di massicciate e pavimentazioni stradali 142
ART. 81 RILEVATI E RINTERRI 142
Rilevati 142
Rinterri 142
Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx 000
ART. 82 DEMOLIZIONI, DISMISSIONI E RIMOZIONI 143
Demolizioni di tramezzi 143
Demolizioni di murature 143
Taglio a sezione obbligata di muratura per la realizzazione di vani porte e/o finestre 143
Taglio a sezione obbligata di tramezzi per la realizzazione di vani porta e simili 143
Demolizione di controsoffitti 143
Dismissione di pavimenti e rivestimenti 143
Dismissione di lastre di marmo per soglie, davanzali di finestre, ecc 143
Rimozione di infissi 143
Rimozione di infissi da riutilizzare 144
Rimozione di ringhiere, grate, cancelli, ecc. 144
Sostituzione di parti di ringhiere, grate, cancelli, ecc. 144
Dismissione e rimontaggio di strutture in alluminio 144
ART. 83 MURATURE, IMPERMEABILIZZAZIONI 144
Murature 144
Tramezzi 144
Impermeabilizzazioni 144
Isolamento termo-acustico di pareti verticali o intercapedini di murature, solai, terrazzi, ecc. 144
Massetto isolante 144
Misurazione delle coibentazioni 145
ART. 84 LAVORI IN METALLO 145
Ringhiere e cancellate semplici 145
Ringhiere e cancellate con ornati 145
ART. 85 CONTROSOFFITTI 145
Controsoffitti piani 145
Lavorazioni particolari sui controsoffitti 145
ART. 86 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 145
Pavimenti 145
Zoccolino battiscopa 145
Rivestimenti di pareti 145
Fornitura in opera dei marmi, pietre naturali e artificiali 146
ART. 87 INTONACI 146
ART. 88 TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE 146
Superfici murarie interne 146
Superfici murarie esterne 147
Infissi, ringhiere e simili 147
ART. 89 INFISSI 148
Modalità di misurazione delle superfici 148
Infissi in metallo 148
ART. 91 NOLEGGI 148
ART. 92 MANODOPERA 149
ART. 93 TRASPORTI 149
ART. 94 OPERE VARIE 149
ART. 95 OPERE A VERDE 150
Buche e fossi per la messa a dimora di piante 150
Terre e terricci 150
Correttivi e concimi 150
Annaffiamento 150
Seminagioni e piantagioni 150
Prati 151
Alberi e piante erbacee 151
ART. 96 STRUTTURE 151
Premessa 151
Calcestruzzi 151
Acciaio per cemento armato 151
Casseri 152
Acciaio per carpenteria metallica 152
Solai 152
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI 152
Armature per calcestruzzo 152
Acciaio per carpenteria metallica 153
Opere e strutture in calcestruzzo 153
ART. 97 IMPIANTI ELETTRICI 155
PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
ART.1 – OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto le opere riguardanti “Progetto di manutenzione straordinaria cimitero comunale – 3° lotto” nel cimitero principale di Seriate (Bg), secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale ed annessi e le particolarità tecniche del progetto esecutivo, dei quali, unitamente a tutti gli allegati, l'appaltatore riconosce di avere presa completa ed esatta conoscenza.
Sono ivi comprese tutte le opere, impianti e provviste necessarie per dare i lavori completi, ultimati ed agibili, secondo quanto specificato nella descrizione particolareggiata delle opere ed in conformità a quanto previsto nei disegni e particolari di progetto. Nel prezzo è compresa ogni opera e spesa provvisionale, effettiva ed accessoria, che direttamente o indirettamente occorra all'esecuzione e compimento dei lavori cui il prezzo si riferisce, l'imballo, nonché la consegna franco cantiere di impiego dei materiali, la posa in opera di ogni manufatto e quant'altro necessario per dare l’opera a perfetta regola d'arte, compresa ogni eventuale assistenza, prestazione muraria necessaria e l’allontanamento dei materiali di risulta
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
L'Ente Appaltante ha nominato, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 (codice dei contratti) e s.m.i l’ing. Xxxxxx Imperatore quale Responsabile Unico del procedimento.
Tale responsabile unico, a norma dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 (codice dei contratti), assicura in ciascuna fase di attuazione degli interventi il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo, determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei lavori oltre che al corretto e razionale svolgimento delle procedure, segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e fornisce all'Amministrazione i dati e le informazioni relative alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.
ART.2 – AMMONTARE DELL’APPALTO
Premesso che l'importo di esecuzione dei lavori sotto riportato è stato calcolato sulla scorta dei prezzi Xxxxxxx Opere Edili C.C.I.A.A. di Bergamo n. 2-2010 con lo sconto medio del 12,77%, l’importo dei lavori posti a base dell’affidamento a misura è definito come segue:
importi in EURO | Colonna a) | Colonna b) | Colonna a + b |
Importo esecuzione lavori (soggetti a ribasso d’asta) | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) | TOTALE | |
A misura | 787.155,45 | 11.790,42 | 798.945,87 |
A corpo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IMPORTO TOTALE | 787.155,45 | 11.790,42 | 798.945,87 |
L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dall’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, colonna b) e non soggetti al ribasso.
ART.3 – MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Per le modalità di stipulazione del contratto si rimanda a quanto riportato nel bando di gara.
ART.4 – CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
Ai sensi degli articoli 3 del Regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione approvato con D.P.R. 25.01.2000 n.34 e in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono così classificati:
TABELLA «A» | CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 42, com m a 1) | ||||||
Lavori di | Categoria ex allegato A D.P.R. n. 34 del 2000 | Importo opere (€) (soggetto a ribasso) | Oneri diretti sicurezza (€) (non soggetti a ribasso) | Totale (€) | Incidenza % manodopera | ||
1 | Finiture di opere generali | Prevalente | OS6 | 330.339,78 | 4.948,00 | 335.287,78 | 16,75 |
I lavori sopra indicati, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari. | |||||||
2 | opere generali | Scorporabile | OG1 | 190.305,04 | 2.850,49 | 193.155,53 | 16 |
I lavori sopra indicati costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all’art. 37, comma 11, del Codice dei contratti e all’art. 72, comma 4, regolamento generale, di importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori, possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un’impresa mandante. possono essere subappaltati con i limiti previsti dall’art. 118 comma 2, terzo periodo. | |||||||
3 | Impianti elettrici | Scorporabile e subappaltabile | OS30 | 113.301,57 | 1.697,09 | 114.998,66 | 13 |
I lavori sopra indicati, di importo superiore al 10% dell’importo totale lavori oppure a euro 150.000, appartengono a categorie generali diverse da quella prevalente:- costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, regolamento generale, di importo NON superiore al 15% dell’importo totale dei lavori;possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un’impresa mandante, oppure indicati obbligatoriamente in sede di gara da subappaltare e affidati ad un’impresa subappaltatrice; in ogni caso l’esecutore (impresa singola, mandante o subappaltatrice) deve essere in possesso dei relativi requisiti. | |||||||
- | - | Scorporabile e subappaltabile | - | - | - | - | - |
I lavori sopra indicati, di importo superiore al 10% dell’importo totale lavori oppure a euro 150.000, appartengono a categorie specializzate (serie «OS»), diverse dalle strutture, impianti ed opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, del regolamento generale. Essi possono essere subappaltati anche per intero o assunti ad un’impresa mandante, oppure eseguiti dall’appaltatore anche se quest’ultimo non sia in possesso dei relativi requisiti. | |||||||
4 | Impianti idrico-sanitari | Subappaltabile | OS3 | - | - | - | - |
5 | Impianti elettromeccanici trasportatori | Subappaltabile | OS4 | 36.636,60 | 548,76 | 37.185,36 | 13 |
6 | Finiture di opere generali di opere edili | Subappaltabile | OS7 | 13.734,00 | 205,71 | 13.939,71 | 37 |
7 | Finiture di opere generali di natura tecnica | Subappaltabile | OS8 | 158,56 | 2,37 | 160,93 | 16 |
8 | Strutture prefabbricate in cemento armato | Subappaltabile | OS13 | 19.897,85 | 298,04 | 20.195,89 | 16 |
9 | Componenti strutturali in acciaio o metallo | Subappaltabile | OS18 | 54.447,61 | 815,54 | 55.263,15 | 2 |
10 | Verde e arredo urbano | Subappaltabile | OS24 | 28.334,44 | 424,41 | 28.758,85 | 26 |
Ai sensi dell'articolo 4, comma , del capitolato speciale, i lavori sopra descritti appartengono a categorie diverse dalla categoria prevalente, di importo NON superiore al 10% dell’importo totale lavori oppure a Euro 150.000. Non sono scorporabili e possono essere eseguiti dall'appaltatore o da un'impresa mandante; oppure possono essere subappaltati anche per intero nel rispetto dei soli requisiti di cui all'articolo 28 del D.P.R. n. 34 del 2000. | |||||||
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (al netto degli oneri di sicurezza) | 787.155,45 | 11.790,42 | 798.945,87 |
3 | Impianti elettrici | Scorporabile e subappaltabile | OS30 | 113.301,57 | 1.697,09 | 114.998,66 | 13 |
4 | Impianti idrico-sanitari | Subappaltabile | OS3 | - | |||
5 | Impianti elettromeccanici trasportatori | Subappaltabile | OS4 | 36.636,60 | 548,76 | 37.185,36 | 13 |
I lavori sopra indicati sono quelli per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37. |
Le imprese preposte per l’appalto dei lavori dovranno documentare il possesso dell’attestazione SOA, per la categoria prevalente ed importo di classifica adeguato.
ART.5 – GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI
I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art.132, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, all’art.45, commi 6, 7 e 8, e all’art.159 del Regolamento generale (DPR n. 554/99), all’art.10, comma 6, del Capitolato Generale d’Appalto (DM 145/2000) e all’articolo 34 del presente Capitolato Speciale, sono quelli indicati nella seguente tabella “B”,
TABELLA “B” | PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE – CATEGORIE CONTABILIai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera – articolo 5 | ||||
n. | Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori | Opere (€) | Oneri sicurezza (€) | Totale (€) | in % |
1 | Opere da imprenditore xxxxx (OG1) | 190.305,04 | 2.850,49 | 193.155,53 | 23,819 |
2 | Opere di prefabbricazione in c.a. (OS13) | 19.897,85 | 298,04 | 20.195,89 | 2,49 |
3 | Opere di impermeabilizzazione (OS8) | 158,56 | 2,37 | 160,93 | 0,019 |
4 | Opere da lattoniere (OS6) | 215,92 | 3,23 | 219,15 | 0,027 |
5 | Opere in pietra naturale (OS6) | 71.995,08 | 1.078,38 | 73.073,46 | 9,011 |
7 | Opere di pavimentazione cortili e xxxxxxxx (XX0) | 000.000,00 | 3.548,39 | 240.446,99 | 29,651 |
8 | Opere di giardinaggio | 28.334,44 | 424,41 | 28.758,85 | 3,546 |
9 | Opere da fabbro | 54.447,61 | 815,54 | 55.263,15 | 6,815 |
10 | Opere da vetraio | 21.230,18 | 318,00 | 21.548,18 | 2,657 |
11 | Opere da tinteggiatore | 13.734,00 | 205,71 | 13.939,71 | 1,719 |
13 | Impianti elettrici | 113.301,57 | 1.697,09 | 114.998,66 | 14,181 |
14 | Impianti ascensori | 36.636,60 | 548,76 | 37.185,36 | 4,585 |
(a) – Totale lavoro A MISURA (art. 27) | 787.155,45 | 98,52 | |||
(b) – Totale oneri per la sicurezza MISURA (art. 27) | 11.790,42 | 1,48 | |||
TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b) | 798.945,86 | 100 |
OMISSIS
DISCIPLINA CONTRATTUALE
ART.6 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
ART. 7– DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Xxxxx parte integrante del contratto di appalto oltre al presente Capitolato Speciale:
a) il Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. n.145/2000;
b) gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
tav. | 01 | Rilievo fotografico e topografico con individuazione degli interventi |
tav. | 02 | Intervento 1 “Riqualificazione ingresso ovest” |
tav. | 03 | Intervento 3 “Recupero ossari nei corpi LO3 e LO4” |
tav. | 04 | Intervento 7 “Nuovi depositi nei corpi L13 e L14” |
tav. | 05 | Intervento 10 “Eliminazione barriere architettoniche nei corpi O13 e O14” |
tav. | 06a | Intervento 11 “Posa di ascensore con adeguamento di accesso e sbarco” |
tav. | 06b | Intervento 11 “Posa di ascensore con adeguamento di accesso e sbarco” |
tav. | 06c | Intervento 11 “Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx” |
xxx. | 00x | Intervento 12 “Eliminazione barriere architettoniche ingresso monumentale” |
tav. | 07b | Intervento 12 “Posa di asta portabandiera ingresso monumentale” |
tav. | 08 | Intervento 13 “ Opere del verde” |
tav. | 09a | Intervento 14 “Manutenzione pavimentazione” |
tav. | 09b | Intervento 14 “Manutenzione pavimentazione” |
tav. | 10a | Intervento 15 “Manutenzione rete fognaria” |
tav. | 10b | Intervento 15 “Manutenzione rete fognaria” |
tav. | 11 | Intervento 16 “Risanamento muro perimetrale” |
tav. | 12a | “Strutture in c.a. e metalliche” – intervento 1 |
tav. | 12b | “Strutture in c.a. e metalliche” – interventi 7-12 |
tav. | 12c | “Strutture in c.a. e metalliche” – intervento 11 |
tav. | 13a | “Impianto elettrico” – xxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
xxx. | 00x | “Impianto elettrico” – quadri elettrici |
tav. | 13c | “Impianto elettrico” – luci votive tombe a terra – suddivisione campi |
tav. | 13d | “Impianto elettrico” – particolari costruttivi |
tav. | 14 | Cronoprogramma |
c) l'elenco dei prezzi unitari;
d) il piano della sicurezza e coordinamento con il crono-programma dei lavori e la planimetria con il layout di cantiere.;
e) il piano operativo di sicurezza (redatto a cura della ditta appaltatrice);
Per tutto quanto non sia in opposizione con le condizioni del presente Capitolato e suoi allegati, l'esecuzione delle opere in appalto è soggetta alla osservanza di:
• Legge 20 Marzo 1865 n. 2248 allegato "F" per la parte non abrogata dal D.P.R. n.554/99 e dal D.Lgs. n. 163/06;
• D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni;
• D.P.R. 21.12.1999 n.554 - Regolamento di attuazione delle legge quadro in materia di lavori pubblici 11.02.1994, n.109 e successive modificazioni;
• Capitolato Generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000 n.145.
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
• il computo metrico e il computo metrico estimativo;
• le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato Speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 del D. Lgs. 163/2006;
ART.8 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della Legge, del Regolamento, e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici e del presente Capitolato Speciale e di incondizionata loro accettazione.
Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto si riterrà valida la soluzione più favorevole alla Stazione Appaltante.
ART.9 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136,137,138, 139 e 140 del D. Lgs. 163/2006.
Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del codice dei contratti (D. Lgs. 163/2006).
ART.10 – RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO
L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e ai modi di cui all’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto (DM 145/00); a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Capitolato Generale d’Appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui al comma 2, deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante.
ART.11 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L’ESECUZIONE
Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del Capitolato Generale d’Appalto (DM 145/00).
ART.12 – DENOMINAZIONE IN VALUTA
Tutti gli atti contabili devono essere compilati con indicazione di valuta espressa in Euro (€).
TERMINI PER L’ESECUZIONE
ART.13 – CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli artt. 337, secondo comma, e 338 della Legge n.2248/1865 nonché dell’art.129, commi 1 e 4, del Regolamento Generale (DPR 554/99) e degli articoli 29 e 30 del Capitolato Generale d’Appalto (DM 145/00); in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni, non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’adempimento è considerato grave negligenza accertata.
L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile se dovuta; egli trasmette altresì, con cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle Imprese subappaltatrici.
ART.14 – TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per dare ultimati tutti ed in perfetta condizione di uso i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 268 (duecentosessantotto) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Il termine fissato nel precedente comma 1, dovrà essere rigorosamente rispettato, e i lavori non potranno essere sospesi, salvo i casi di cui all’art.15
Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del crono-programma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’ultimazione, prima della fine lavori e previo certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale dell’opera.
ART.15 – SOSPENSIONI E PROROGHE
Si applicano l’art.133 del Regolamento Generale e gli artt. 24, 25 e 26 del Capitolato Generale d’appalto.
I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura
della direzione lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato, il quale si pronuncia entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento.
Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.
Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
ART.16 – PENALI IN CASO DI RITARDO
La penale per il ritardo di cui all'art.22 del Capitolato Generale d'appalto del Ministero del LL.PP., salvo il diritto dell'Appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni, è fissata nella misura dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo accumulato per dare finite le opere oggetto dell’appalto.
La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 13, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
d) nel rispetto dei termini imposti dal responsabile del procedimento e dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili di cui all’art. 48 comma 2 all’art. 50 comma 3;
e) Nel rispetto dei termini imposti dal:
- crono-programma dei lavori;
- programma dei lavori contenuto nel piano di sicurezza e di coordinamento;
- programma dei lavori redatto dall’appaltatore e consegnato alla Direzione dei lavori prima dell’inizio degli stessi ai sensi del successivo art. 17;
- comma 2 dell’art. 22 del Capitolato Generale (DM 154/2000).
La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a) è disapplicata e, se già addebitata, è restituita qualora l’appaltatore in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’art.17 del presente capitolato.
La penale di cui al comma 2, lettera b) è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 19 del presente capitolato, in materia di risoluzione del contratto.
L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
E’ ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all’interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento dei compensi o indennizzi all’appaltatore.
Sull’istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l’organo di collaudo ove costituito.
ART.17 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’APPALTATORE E CRONO- PROGRAMMA
Prima dell’inizio dei lavori, l’appaltatore ha l’obbligo di predisporre e consegnare un programma esecutivo dei lavori, indipendentemente dal crono-programma di cui all’art. 42 comma 1 del DPR 554/99 (Regolamento generale)
Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del crono-programma predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale crono-programma può essere modificato dalla Stazione Appaltante qualora sia necessario ai fini della migliore esecuzione dei lavori.
ART.18 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
• il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
• l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
• gli accertamenti integrativi che l’appaltatore ritenesse di dover effettuare per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
• il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui campioni, sondaggi, analisi ed altre prove assimilabili;
• il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d’appalto;
• le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari ed altri incaricati;
• le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore ed il proprio personale dipendente.
ART.19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. 163 del 2006, e dell’ articolo 117 del regolamento generale (D.P.R. 554/99).
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore e in contraddittorio con il medesimo.
Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
DISCIPLINA ECONOMICA
ART.20 – ANTICIPAZIONI
Non sono concesse anticipazioni sull’importo contrattuale
ART.21 – PAGAMENTI IN ACCONTO
I pagamenti avvengono per stati di avanzamento redatti dalla Direzione Lavori in contraddittorio con l’impresa, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo quanto stabilito agli articoli 27, 28 e 29 del presente capitolato, raggiungano un importo non inferiore al 30% (trenta per cento), dell’importo contrattuale. I pagamenti in acconto comunque saranno corrisposti fino al raggiungimento del 90% dell’importo contrattuale, rimanendo l’ulteriore 10% a saldo, da liquidarsi all’approvazione del collaudo o certificato di regolare esecuzione.
A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Entro i 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro i successivi 45 giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione della data.
La Stazione appaltante, per ogni singolo pagamento, richiederà agli enti preposti il rilascio del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) e se regolare, provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni dalla data di ricevimento del DURC, mediante l’emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1 e comunque fino ad un massimo del 90% dei lavori eseguiti.
Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
ART.22 – PAGAMENTI A SALDO
Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l’appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art.21 comma 2 del presente capitolato, nulla ostando, è pagata previa verifica della regolarità del DURC, entro 30 giorni dalla ricezione dello stesso e dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’art.141, comma 9, del D. Lgs. 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art.1666, secondo comma del Codice Civile.
La garanzia fidejussoria di cui al comma precedente deve avere validità ed efficacia non inferiore a
24 (ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell’appaltatore, mediante adeguamento dell’importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fidejussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
Salvo quanto disposto dall’art.1669 del Codice Civile l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
ART.23 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO
Non sono dovuti interessi per i primi 60 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e nelle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento al sensi dell’articolo 21 del presente capitolato e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore, gli interessi legali calcolati come da normativa vigente.
Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e la richiesta di emissione del DURC da parte della stazione appaltante; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto alla richiesta del DURC, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita per legge.
Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento del predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo dl spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del D. Lgs. 163/2006.
ART.24 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO
Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all’articolo 22, comma 3, del presente capitolato, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 30 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
ART.25 – REVISIONE DEI PREZZI
I prezzi si intendono fissi ed invariabili. Ai sensi e per gli effetti dell'art.133 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art.1664 codice civile.
Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione degli stessi.
ART.26– CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art.117, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n.52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento. Si richiamano comunque la prescrizioni e le modalità previste dall’art.117 del Codice dei contratti (D.Lgs. 163/06).
DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Norme generali
I lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi in contratto al netto del ribasso od aumento contrattuale; tali prezzi devono ritenersi accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.
I prezzi definiti da progetto esecutivo e contenuti nell’elenco dei prezzi unitari, sono stati desunti da valori di mercato corrente calmierati per opere pubbliche analoghe a quella oggetto di contratto, in particolare desunti dal Listino Opere Edili C.C.I.A.A. di Bergamo n° 2-2010 con lo sconto medio del 12,77%.
Nei prezzi netti contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri, che se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori completi in ogni loro parte e nei termini assegnati.
Pertanto l'Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e nei documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere e gli edifici in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate rispondenti sotto ogni riguardo allo scopo cui sono destinate.
Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria; ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune; ogni carico, trasporto e scarico in ascesa e discesa; ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati in modo prescritto e ciò anche quando non fosse stata fatta esplicita dichiarazione nelle norme di accettazione e di esecuzione sia nel presente Capitolato, che negli altri atti dell'Appalto, compreso l'Elenco Prezzi; tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato ed in particolare nell'art. 36; ogni spesa generale nonché l'utile dell'Appaltatore.
ART.27 – VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA
Le norme di valutazione e misurazione che seguono si applicheranno per la contabilizzazione di tutte le quantità di lavoro da compensarsi a misura e che risulteranno eseguite.
Salvo particolari disposizioni delle singole voci di Elenco, i prezzi dell'Elenco stesso facente parte del contratto si intendono applicabili ad opere eseguite secondo quanto prescritto e precisato negli atti dell'appalto, siano essi di limitata entità od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità, oppure in luoghi comunque disagiati, in luoghi richiedenti l'uso di illuminazione artificiale od in presenza d'acqua (con l'onere dell'esaurimento).
L'Appaltatore sarà tenuto a presentarsi, a richiesta dalla Direzione Lavori, alle misurazioni e constatazioni che questa ritenesse opportune; peraltro sarà obbligo ad assumere esso stesso l'iniziativa per le necessarie verifiche, e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che
nel progredire del lavoro non potessero più essere accertate.
Nel prezzo dei lavori valutati a misura dovranno intendersi comprese tutte le spese per la fornitura, carico, trasporto, scarico, lavorazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d'opera necessari, le imposte di ogni genere, le indennità di cava, i passaggi provvisori, le occupazioni per l'impianto dei cantieri, le opere provvisionali di ogni genere ed entità, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e quant'altro possa occorrere per dare le opere compiute a regola d'arte.
ART.28 –VALUTAZIONE DI EVENTUALI LAVORI A CORPO
La valutazione di un eventuale lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione dei prezzi a base d’ asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B», integrante il capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella «B», intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
ART.29 –VALUTAZIONE DI EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA
Le prestazioni di eventuali lavori in economia diretta ed i noleggi, ove non espressamente previsti in progetto, saranno del tutto eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori secondari. Tali prestazioni non verranno comunque riconosciute se non corrisponderanno ad un preciso ordine di servizio od autorizzazione preventiva da parte della Direzione Lavori.
X. Xxxx d'opera - Mercedi
Per le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
Nel prezzo della mano d'opera dovrà intendersi compresa e compensata ogni spesa per fornire gli operai degli attrezzi ed utensili del mestiere e per la loro manutenzione, la spesa per l'illuminazione dei cantieri in eventuali lavori notturni, nonché la quota per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.
B. Noli
Nel prezzo dei noli dovrà intendersi compresa e compensata ogni spesa per dare le macchine perfettamente funzionanti in cantiere, con le caratteristiche richieste, completi di conducenti, operai specializzati e relativa manovalanza; la spesa per il combustibile e/o il carburante, l'energia elettrica, il lubrificante e tutto quanto necessario per l'eventuale montaggio e smontaggio, per l'esercizio e per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine; l'allontanamento delle stesse a fine lavori.
Dovranno ancora intendersi comprese le quote di ammortamento, manutenzioni ed inoperosità, le spese per i pezzi di ricambio, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.
C. Materiali e pie' d'opera
Nel prezzo dei materiali approvvigionati a pie' d'opera dovranno intendersi comunque e compensati tutti gli oneri e le spese necessarie per dare i materiali in cantiere pronti all'impiego, in cumuli, strati, fusti, imballaggi, ecc., facili a misurare, nel luogo stabilito dalla Direzione Lavori. Nel prezzo dovrà altresì intendersi compreso l'approntamento di ogni strumento od apparecchio di misura occorrente, l'impiego ed il consumo dei mezzi d'opera, la mano d'opera necessaria per le misurazioni, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore ed ogni spesa ed incidenza per forniture, trasporti, cali, perdite, sfridi, ecc.
Tutte le provviste dei materiali dovranno essere misurate con metodi geometrici, a peso od a numero, come disposto dal presente Capitolato e nell'art. 34 del Capitolato Generale.
CAUZIONI E GARANZIE
ART.30 – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE - CAUZIONE PROVVISORIA
Le offerte delle imprese concorrenti, dovranno pervenire all’Amministrazione entro il termine che verrà fissato nella lettera d’invito o bando di gara, rendendo sin da ora noto che non verrà concesso in nessun caso una dilazione ai termini di cui sopra.
L’aggiudicazione dei lavori sarà effettuata, ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera a), del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 (codice dei contratti) e s.m.i., con il criterio del massimo ribasso consistente in una percentuale di ribasso unica ed uniforme da applicarsi a ciascun prezzo indicato nell'elenco prezzi allegato. Tale ribasso verrà applicato anche sui prezzi contenuti nel listino della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bergamo – 2° semestre 2010 e sui prezzi di nuova formazione.
L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'impresa provvisoriamente aggiudicataria. Il concorrente che segue nella graduatoria, resta vincolato all'offerta presentata, nell'ipotesi di annullamento dell'aggiudicazione, nei termini fissati dal bando di gara e dalla normativa vigente.
Per l'Ente Appaltante l'aggiudicazione diverrà impegnativa dopo l'approvazione dell'esito della gara che avverrà con determinazione del Dirigente del 6° Settore.
La cauzione provvisoria di cui all'art.75, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni è prestata ai sensi delle normative vigenti in materia.
ART.31 – CAUZIONE DEFINITIVA
La cauzione definitiva di cui all'art.113, del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni è prestata ai sensi delle normative vigenti in materia.
La cauzione dovrà altresì espressamente contenere la rinuncia al beneficio di cui all’art. 1945 C.C. (facoltà di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale)
ART.32 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE
L’importo relativo alla cauzione provvisoria di cui all’art. 30 e quello relativo alla cauzione definitiva di cui all’art. 31 è ridotto al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
ART.33 – ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA
Ai sensi dell'articolo 129, del D. Lgs. 163/2006, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors AlI Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A.
In alternativa la somma assicurata potrà essere articolata nelle seguenti voci al lordo dell’Iva: Per danni ad opere da realizzare 60% dell’importo contrattuale
Per danni ad opere, impianti, preesistenti 35% dell’importo contrattuale Per danni ad opere di demolizione e sgomberi 5% dell’importo contrattuale
La polizza deve prevedere la copertura dei danni di impianti e opere temporanee, permanenti e anche preesistenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature d’impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi; prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile.
La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a € 2.000.000,00 (iva inclusa) e deve prevedere anche:
- la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
- la copertura dei danni biologici;
- specificamente l'indicazione che tra le "persone assicurate” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso d'opera.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 95 del regolamento generale e dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 109 del 1994, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
ART.34 – VARIAZIONE DELLE OPERE
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere appaltate quelle varianti che a suo insindacabile giudizio riterrà opportune, senza che perciò l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento e conguaglio delle opere eseguite in più od in meno da valutarsi con i prezzi di elenco depurati del ribasso d'asta contrattuale, il tutto con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti negli artt.10 e 11 del vigente Capitolato Generale d’appalto, dagli art.4 5, comma 8, 134 e 135 del Regolamento Generale (DPR 554/99) e dall’art.132 del D. Lgs. 163/2006.
Si stabilisce altresì che non verranno riconosciute varianti al progetto, prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori. L'Amministrazione avrà la facoltà discrezionale di accettare eventuali modifiche come sopra eseguite qualora riconosca che l'opera sia accettabile senza pregiudizio; in tal caso nulla sarà dovuto all'appaltatore per presunti maggiori oneri.
Qualunque reclamo o riserva che l’Appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione; si precisa che non saranno comunque prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio delle opere oggetto di tali richieste.
Non sono considerate varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate dalla tabella “B” di cui all’art. 5, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
Sono ammesse, se preventivamente autorizzate dal responsabile del procedimento, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione le varianti, in aumento o diminuzioni, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipola del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
Ai sensi dell’art.11 del Capitolato Generale, l’Impresa appaltatrice, può proporre al direttore dei lavori eventuali proposte migliorative ai sensi dell’art.132, del D. Lgs. 163/2006 di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori.
Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l’analisi del valore.
La proposta dell’appaltatore redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al direttore dei lavori che entro 10 giorni la trasmette al responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i successivi 30 giorni, sentito il progettista, comunica all’appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.
Le proposte dell’appaltatore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare
interruzione o rallentamento nell’esecuzione dei lavori così come stabilita nel relativo programma. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo sono ripartite in parti uguali tra la Stazione Appaltante e l’appaltatore.
ART.35 – VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI
Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
ART.36 – PREZZI APPLICABILI A NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
Le eventuali variazioni sono valutate mediante l’applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3 del presente capitolato.
Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, del presente capitolato, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del regolamento generale (DPR n. 554/99).
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
ART.37 – NORME DI SICUREZZA GENERALI
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni gli appositi piani per la riduzione del rumore in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
ART.38 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
L’appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n.81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
ART.39 – PIANI DI SICUREZZA
L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a
disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.
L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accorgimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l’appaltatore.
Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore le proposte non si intendono accolte.
ART.40 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA E PIANO SOSTITUTIVO DI SICUREZZA
L’appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare sia al committente che al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art.39, previsto dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
L’appaltatore è tenuto a redigere un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e come previsto dall’art. 131 comma 2 b del D. Lgs. 163/2006.
ART.41 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n.81/08, con particolare riguardo alle circostanze ed agli adempimenti descritti nell’allegato XIII del medesimo D.Lgs.
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive dell’Unione Europea, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
L’Impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di Imprese detto obbligo incombe all’Impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza e di coordinamento o il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani
stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
ART.42 – SUBAPPALTO E COTTIMO
Ai sensi dell'art.118 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, è ammesso il subappalto nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti.
ART.43 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO
L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione di lavori subappaltati.
Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n.139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino ad un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
ART.44 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
Il presente articolo costituisce obbligo contrattuale per l’impresa appaltatrice e il mancato rispetto è causa di risoluzione contrattuale ai sensi del successivo art. 47.
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
ART.45 – CONTROVERSIE
Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo xxxxxxx è sottoscritto dall'appaltatore.
Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è regolarizzata ai sensi degli articoli 240 241 e 243 del D. Lgs. 163/2006, e s.i.m.
Il collegio arbitrale, nel decidere la controversia, decide anche in ordine all'entità e all'imputazione alle parti delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
La procedura di cui ai commi precedenti è esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno, parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 1 sono dimezzati.
Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento
esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, ne rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
ART.46 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI - DISPOSIZIONI INERENTI LA MANO D’OPERA
L'appaltatore è tenuto alla esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia (comprese quelle che potessero essere emanate in corso di lavoro), ed all'adozione delle speciali norme di seguito riportate:
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'appaltatore si obbliga, altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Per quanto attiene la sicurezza ed igiene del lavoro, i lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizione di permanente sicurezza ed igiene.
L'appaltatore, pertanto, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori e terzi presenti in cantiere tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuno per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.
Controlli sulle posizioni assicurative delle imprese subappaltatrici:
L'Impresa Appaltatrice è l'unica responsabile del rispetto delle norme previdenziali di Legge e contrattuali nei confronti della Stazione Appaltante anche per quanto riguarda le maestranze delle imprese subappaltatrici, pertanto effettua nei confronti delle imprese subappaltatrici, tutti quei controlli necessari a verificare il rispetto delle norme di legge e contrattuali, in particolare provvederà a segnalare agli Enti Assicurativi e previdenziali, compresa la Cassa Edile per le opere di competenza, il nominativo delle imprese subappaltatrici al momento dell'avvenuta autorizzazione del subappalto e a richiedere ai suddetti Enti l'attestato di regolarità dei versamenti ad ultimazione del lavori oggetto del subappalto.
Le Imprese sono tenute ad esporre in cantiere giornalmente l'elenco dei dipendenti presenti e delle aziende subappaltatrici che operano nel cantiere stesso, con l'indicazione della relativa autorizzazione e dei loro dipendenti operanti in cantiere.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, sez. Ispezione del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'appaltatore, e se del caso, anche alla Direzione Provinciale suddetta, l'inadempienza accertata e procederà al blocco dei pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dalla Direzione Provinciale del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante né ha titolo a risarcimento di danni.
I pagamenti fatti dalla Stazione Appaltante sono provati dalla quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritti dall’interessato.
Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.
ART.47 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI
La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
- in tutti i casi previsti da normativa vigente;
- in tutti i casi di inadempimento contrattuale previsti nel presente capitolato speciale
- frode nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2009 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 39 e 40 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto l’originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
1. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento del lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
2. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto;
3. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudica, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
ART.48 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE
Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato, dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con la trasmissione di apposito verbale redatto dall’appaltatore e dalla Direzione di Lavori ai sensi del successivo art. 50.
ART.49 – TERMINI PER IL COLLAUDO E L’ACCERTAMENTO DELLE REGOLE DI ESECUZIONE
Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale o nel contratto.
ART.50 – PRESA IN CONSEGNA DELL’OPERA
La presa in consegna delle opere avviene con la redazione di apposito verbale redatto dalla Direzione Lavori e dall’appaltatore e trasmesso alla Stazione Appaltante. In tale verbale vengono anche riportati tutti i vizi e le difformità, di cui al comma 2 dell’art 48, eliminati con le modalità prevista dalla Direzione dei Lavori.
La presa in consegna da parte della Stazione Appaltante avverrà a partire dal quinto giorno successivo alla data di trasmissione del suddetto verbale, in tale periodo transitorio l’Appaltatore è tenuto alla gratuita manutenzione di cui all’art. 48.
La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori. Quando l'Ente Appaltante si avvalga di tale facoltà, che verrà comunicata all'Impresa Appaltatrice per mezzo di lettera raccomandata, l'Impresa stessa non potrà opporvisi per alcun motivo, ragione o causa, né potrà reclamare compensi di sorta. L’appaltatore può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
Nei casi in cui l’opera non sia utilizzabile, La Stazione appaltante rifiuterà la presa in consegna e fisserà un termine perentorio, per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, che sarà comunicato all’appaltatore, in cui lo stesso dovrà adempiere affinché possa rendere l’opera utilizzabile dalla stazione Appaltante. In tale periodo l’appaltatore assicurerà la gratuita manutenzione di cui all’art. 48. Terminato il lavoro l’appaltatore lo comunicherà alla Direzione dei lavori che annoterà i giorni trascorsi come giorni di ritardo su cui applicare le penali di cui all’art. 16. Successivamente si procederà alla presa in consegna redigendo apposito verbale ai sensi dell’art. 50.
NORME FINALI
ART.51 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
• la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive a disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
• i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, passerelle pedonali e transennamenti in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
• l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
• l'esecuzione, presso gli istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate
dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
• le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
• il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguirsi;
• il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nel punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
• la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei, lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
• la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
• le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
• l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
• la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
• la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
• dotazione di servizi igienico-sanitari decenti per uso degli operai addetti ai lavori;
• la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e i controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
• la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che
viene liquidato in base al solo costo del materiale;
• l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
• l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
ART.52 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE
L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
• il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:
• tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori, eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte,
• le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
• le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,
• le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
• il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
• note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico- informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
ART.53 – CUSTODIA DEL CANTIERE
E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
ART.54 – CARTELLO DI CANTIERE
L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
ART.55 – IMPOSTE – TASSE – SPESE CONTRATTUALI – DENUNCE
Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali di cui all'art.8 del Capitolato Generale, che dovranno essere versate in contanti alla Tesoreria della Stazione Appaltante all'atto della stipula del contratto;
b) le spese di registrazione del contratto con avvertenza che lo stesso sarà in bollo e registrato a tassa fissa a termine delle vigenti disposizioni di legge;
c) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
d) le tasse e gli altri oneri comunali dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei cantieri;
e) le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;
f) imposte e altri oneri che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto;
Tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI TECNICHE
QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI – MODO DI ESECUZIONE E ORDINE DA TENERSI DEI LAVORI
ART. 56 – PREMESSA
Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente capitolato speciale; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l’accettazione dei materiali a piè d’opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme U.N.I., le norme C.E.I. e le norme C.N.R., le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo dell’elenco. La Direzione lavori ha la facoltà di richiedere la presentazione del campionario di quei materiali che riterrà opportuno e che l’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere.
Inoltre sarà facoltà dell’Amministrazione appaltante chiedere all’Appaltatore di presentare in forma dettagliata e completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei singoli elementi componenti le miscele come i conglomerati in calcestruzzo o conglomerati bituminosi, ovvero tutti i presupposti e le operazioni di mix design necessarie per l’elaborazione progettuale dei diversi conglomerati che l’Impresa ha intenzione di mettere in opera per l’esecuzione dei lavori.
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei lavori.
Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.
Nonostante l’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, l’Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
Le opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall’Impresa, previa accettazione dell’Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che verranno ordinate volta a volta dalla Direzione dei lavori.
Resta invece di esclusiva competenza dell’Impresa la loro organizzazione per aumentare il rendimento della produzione lavorativa.
L’utilizzo, da parte dell’Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio è ammesso, purché il materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve essere dichiarata alla Direzione lavori.
Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione più restrittiva espressa nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri elaborati progettuali.
ART. 57 – PROVENIENZA E QUALITÀ DEI MATERIALI
I materiali occorrenti per la costruzione delle opere dovranno provenire da quelle località che l’Impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione lavori siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti tecnici di seguito riportati.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
ART. 58 – ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI – CERTIFICAZIONI DI CONFORMITÀ
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale ed essere della migliore qualità, e possono essere messi in opera solamente dopo l’accettazione del direttore dei lavori; in caso di contestazioni, si procederà ai sensi del regolamento.
L’accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In quest’ultimo caso, l’appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri idonei a sue spese.
Xxx l’appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell’appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.
Anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo tecnico-amministrativo o di emissione del certificato di regolare esecuzione.
L’appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi, e la loro contabilizzazione deve essere redatta come se i materiali fossero conformi alle caratteristiche contrattuali.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, all’appaltatore deve essere applicata un’adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l’opera sia accettabile senza pregiudizio, e salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo.
Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:
a. dalle prescrizioni generali del presente capitolato;
b. dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
c. dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato;
x. xx disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.
Resta, comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal Capitolato speciale d’Appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall’organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico.
Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
La Direzione dei Lavori o l’organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato speciale d’Appalto ma ritenute necessarie per stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono a carico dell’Appaltatore.
Materiali riciclati
Per l’impiego di materiali riciclati si applicheranno le disposizioni del D.M. 8 maggio 2003, n. 203 – Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.
Riutilizzo della terra di scavo
In applicazione dell’art. 185, comma 1, lett. c-bis) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell’attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato, non deve essere considerato rifiuto.
Terre e rocce da scavo
Fatte salve le prescrizioni del punto precedente, le terre e le rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per rinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, purché:
- siano impiegate direttamente nell’ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
- sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell’integrale utilizzo;
- l’utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti e autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
- sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
- sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate, e avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare, deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d’uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;
- la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata.
L’impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle seguenti condizioni:
- siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
- il loro impiego sia certo (sin dalla fase della produzione), integrale, e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
- soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
- non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto precedente, ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
- abbiano un valore economico di mercato.
Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell’ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti precedentemente previsti dal presente articolo, nonché i tempi dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto approvato dall’autorità titolare del relativo procedimento.
Le terre e le rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.
La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica deve essere effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta, del D.Lgs. n. 152/2006.
L’accertamento che le terre e le rocce da scavo non provengano da tali siti deve essere svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell’ambito delle procedure previste dall’art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006.
Norme di riferimento e marcatura CE
I materiali utilizzati dovranno essere qualificati in conformità alla direttiva sui prodotti da costruzione 89/106/CEE (CPD), recepita in Italia mediante il regolamento di attuazione D.P.R. n. 246/1993. Qualora il materiale da utilizzare sia compreso nei prodotti coperti dalla predetta direttiva, ciascuna fornitura dovrà essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformità all’appendice ZA delle singole norme armonizzate, secondo il sistema di attestazione previsto dalla normativa vigente.
I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle prescrizioni contrattuali e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI applicabili, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato speciale d’appalto.
In assenza di nuove e aggiornate norme UNI, il direttore dei lavori potrà riferirsi alle norme ritirate o sostitutive. In generale, si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale d’appalto. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l’appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia riconosciuta l’idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali.
Provvista dei materiali
Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l’appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all’incremento dei prezzi pattuiti.
Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’appaltatore dalla loro fornitura a piè d’opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto
Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.
Nel caso in cui il cambiamento comporterà una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si farà luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi del regolamento.
Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l’appaltatore non può cambiarli senza l’autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l’espressa approvazione del responsabile del procedimento.
Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal presente capitolato speciale d’appalto, devono essere disposti dalla direzione dei lavori, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico dei lavori in appalto. Per le stesse prove, la direzione dei lavori deve provvedere al prelievo del relativo campione e alla redazione dell’apposito verbale in contraddittorio con l’impresa; la certificazione effettuata dal laboratorio ufficiale prove materiali deve riportare espresso riferimento a tale verbale.
La direzione dei lavori può disporre ulteriori prove e analisi, ancorché non prescritte dal presente capitolato speciale d’appalto ma ritenute necessarie per stabilire l’idoneità dei materiali, dei componenti o delle lavorazioni. Le relative spese saranno poste a carico dell’appaltatore.
Per le opere e i materiali strutturali, le verifiche tecniche devono essere condotte in applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008.
Indennità per occupazioni temporanee e danni arrecati
A richiesta della stazione appaltante, l’appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati a terzi.
ART. 59 – MATERIALI IN GENERE
Acqua
L’acqua dovrà essere dolce, limpida, priva di materie terrose, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva. Nel caso in cui si rendesse necessario, dovrà essere trattata per permettere un grado di purità adatta all’intervento da eseguire, oppure additivata per evitare l’insorgere di reazioni chimico-fisiche con produzione di sostanze pericolose. Avrà un ph compreso tra 6 e 8 ed una torbidezza non superiore al 2%. In merito si veda l’allegato I del D.M. 9/01/1996
Gesso ed elementi in gesso
Generalità
Il gesso è ottenuto per frantumazione, cottura e macinazione di roccia sedimentaria, di struttura cristallina, macrocristallina oppure fine, il cui costituente essenziale è il solfato di calcio biidrato (CaSO4, 2H2O). Deve presentarsi perfettamente asciutto, di recente cottura, di fine macinazione, privo di materie eterogenee e non alterato per estinzione spontanea.
NORME DI RIFERIMENTO
UNI 5371 – Pietra da gesso per la fabbricazione di leganti. Classificazione, prescrizioni e prove.
Fornitura e conservazione del gesso e degli elementi
Il gesso deve essere fornito in sacchi sigillati di idoneo materiale, riportanti il nominativo del produttore e la qualità del gesso contenuto.
La conservazione dei sacchi di gesso deve essere effettuata in locali idonei e con tutti gli accorgimenti atti ad evitare degradazioni per umidità.
Lastre di gesso rivestito
Le lastre in gesso rivestito, prodotte in varie versioni, spessori e dimensioni, sono utilizzabili per la costruzione di pareti, contropareti e soffitti, e in generale, per le finiture d’interni. Le lastre rivestite sono costituite da un nucleo di gesso ottenuto delle rocce naturali. Il nucleo di gesso è rivestito da entrambi i lati con fogli di speciale cartone, ricavato da carta riciclata. Le caratteristiche del cartone delle superfici può variare in funzione dell’uso e del particolare tipo di lastra. Lo strato interno può contenere additivi per conferire ulteriori proprietà aggiuntive.
Le lastre di gesso rivestito possono essere fissate alle strutture portanti in profilati metallici con viti autofilettanti, o alle strutture di legno con chiodi, oppure incollate al sottofondo con collanti a base di gesso o altri adesivi specifici. Esse possono essere anche usate per formare controsoffitti sospesi.
Le lastre di gesso rivestito dovranno essere rispondenti alle seguenti norme: UNI 10718 – Lastre di gesso rivestito. Definizioni, requisiti, metodi di prova; UNI EN 520 – Lastre di gesso. Definizioni, requisiti e metodi di prova;
UNI 9154-1 – Edilizia. Partizioni e rivestimenti interni. Guida per l’esecuzione mediante lastre di gesso rivestito su orditura metallica;
UNI EN 14195 – Componenti di intelaiature metalliche per sistemi a pannelli di gesso. Definizioni, requisiti e metodi di prova.
Pannelli per controsoffitti
La controsoffittatura interna preferibilmente ispezionabile, deve essere realizzata con xxxxxxxx in gesso alleggerito in classe 0 di reazione al fuoco, su struttura metallica a vista/seminascosta atta a garantire una resistenza al fuoco REI ……. (per esempio 120).
I pannelli devono avere colore bianco naturale, delle dimensioni di …… mm (per esempio 600 mm
· 600 mm) e spessore ……. mm, con resistenza ad un tasso di umidità relativa dell’aria del 90%. I pannelli devono garantire un coefficiente di fonoassorbimento = (1).
L’orditura metallica sarà realizzata con profili perimetrali a L e profili portanti a T in lamiera d’acciaio zincata e preverniciata, fissata al solaio con idonei tasselli, viti, pendini e ganci a molla regolabili.
Blocchi di gesso per tramezzi
Il blocco di gesso è un elemento di costruzione ottenuto in fabbrica da solfato di calcio e acqua; può incorporare fibre, filler, aggregati e altri additivi, purché non siano classificati come sostanze pericolose in base alle normative europee, e può essere colorato mediante pigmentazione.
I blocchi di gesso conglomerato additivato possono essere di tipo pieno, multiforo o alveolato. Le dimensioni dei singoli blocchi devono avere le seguenti tolleranze (UNI EN 12859):
- spessore: ± 0,5 mm;
- lunghezza: ± 5 mm;
- altezza: ± 2 mm.
Il contenuto medio di umidità dei blocchi di gesso, che deve essere misurato al momento della partenza dall’impianto, non deve superare il 6% e nessun valore singolo deve superare l’8%.
I blocchi di gesso devono essere chiaramente marcati sul blocco o sull’etichetta, oppure sull’imballaggio o sulla bolla di consegna o sul certificato di accompagnamento dei blocchi, con le seguenti voci:
- riferimento alla norma UNI EN 12859;
- nome, marchio commerciale o altri mezzi di identificazione del produttore del blocco di gesso;
- data di produzione;
- mezzi per l’identificazione dei blocchi di gesso in relazione alla loro designazione.
Le caratteristiche e le prestazioni dei blocchi di gesso a facce lisce, destinati principalmente alla costruzione di partizioni non portanti o rivestimenti per pareti indipendenti e alla protezione antincendio di colonne e di pozzi di ascensori, devono essere rispondenti alla norma UNI EN 12859 – Blocchi di gesso. Definizioni, requisiti e metodi di prova.
Leganti e intonaci a base di gesso
I leganti e gli intonaci a base di gesso dovranno essere conformi alle seguenti norme: UNI EN 13279-1 – Leganti e intonaci a base di gesso. Parte 1: Definizioni e requisiti; UNI EN 13279-2 – Leganti e intonaci a base di gesso. Parte 2: Metodi di prova.
Calci
Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al X.X. 00/00/0000, n. 2230; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella
L. 26/05/1965, n. 595, nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31/08/1972.
Calci aeree
Si dividono in:
a) calce grassa in zolle, di colore pressoché bianco, è il prodotto della cottura di calcari di adatta composizione morfologica e chimica;
b) calce magra in zolle è il prodotto della cottura di calcari a morfologia e composizione chimica tali da non dare calci che raggiungano i requisiti richiesti per le calci di cui alla lettera a).
c) calce idrata in polvere è il prodotto dello spegnimento completo delle calci predette, fatto dallo stabilimento produttore in modo da ottenerla in polvere fina e secca.
Si dicono calci aeree magnesiache quelle contenenti più del 20% di MgO.
Per le calci aeree devono essere soddisfatte le seguenti limitazioni, nelle quali le quantità sono espresse percentualmente in peso:
CALCI AEREE | Contenuto in CaO + MgO | Contenuto in umidità | Contenuto in carboni e impurità | |
Calce grassa in zolle | 94% | |||
Calce magra in zolle | 94% | |||
Calce idrata in polvere | Fiore di calce | 91% | 3% | 6% |
Calce idrata da costruzione | 82% | 3% | 6% |
La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere recente, perfetta e di cottura uniforme, non bruciata né vitrea né lenta ad idratarsi. Infine sarà di qualità tale che, mescolata con la sola quantità di acqua dolce necessaria alla estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, silicose od altrimenti inerti.
La calce viva in zolle al momento dell’estinzione dovrà essere perfettamente anidra; non sarà usata quella ridotta in polvere o sfiorita: si dovrà quindi preparare la calce viva nella quantità necessaria e conservarla in luoghi asciutti ed al riparo dall’umidità.
Dopo l’estinzione la calce dovrà conservarsi in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura, mantenendola coperta con uno strato di sabbia. La calce grassa destinata agli intonaci dovrà essere spenta almeno sei mesi prima dell’impiego; quella destinata alle murature da almeno 15 giorni. L’estinzione delle calci aeree in zolle sarà eseguita a bagnolo o con altro sistema idoneo, ma mai a getto.
Calci idrauliche da costruzioni
Le calci da costruzione sono utilizzate come leganti per la preparazione di malte (da muratura e per intonaci interni ed esterni) e per la produzione di altri prodotti da costruzione. La norma UNI EN 459-1 classifica le calci idrauliche nelle seguenti categorie e relative sigle di identificazione:
- calci idrauliche naturali (NHL): derivate esclusivamente da marne naturali o da calcari silicei, con la semplice aggiunta di acqua per lo spegnimento;
- calci idrauliche naturali con materiali aggiunti (NHL-Z), uguali alle precedenti, cui vengono aggiunti sino al 20% in massa di materiali idraulicizzanti o pozzolane;
- calci idrauliche (HL), costituite prevalentemente da idrossido di Ca, silicati e alluminati di Ca, prodotti mediante miscelazione di materiali appropriati.
La resistenza a compressione della calce è indicata dal numero che segue dopo la sigla (NHL 2, NHL 3.5 e NHL 5). La resistenza a compressione (in MPa) è quella ottenuta da un provino di malta dopo 28 giorni di stagionatura, secondo la norma UNI EN 459-2.
Le categorie di calci idrauliche NHL-Z e HL sono quelle che in passato ha costituito la calce idraulica naturale propriamente detta.
Il prodotto, che può essere fornito in sacchi o sfuso, deve essere accompagnato dalla documentazione rilasciata dal produttore.
NORME DI RIFERIMENTO
UNI EN 459-1 – Calci da costruzione. Definizioni, specifiche e criteri di conformità;
UNI EN 459-2 – Calci da costruzione. Metodi di prova;
UNI EN 459-3 – Calci da costruzione. Valutazione della conformità.
Cementi e agglomerati cementizi.
Tutte le forniture di cemento dovranno avere adeguate certificazioni attestanti qualità, provenienza e dovranno essere in perfetto stato di conservazione; si dovranno eseguire prove e controlli periodici ed i materiali andranno stoccati in luoghi idonei.
Tutte le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle eventuali prescrizioni aggiuntive fornite dal progetto o dalla Direzione Lavori:
1) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella L. 26/05/1965, n. 595 (vedi anche D.M. 14/01/1966) e nel D.M. 3/06/1968 e successive modifiche.
Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella L. 26/05/1965, n. 595 e nel D.M. 31/08/1972.
2) A norma di quanto previsto dal D.M. 12/07/1999, n. 314, i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della L. 26/05/1965, n. 595 (e cioè cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono
essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della L. 26/05/1965, n. 595 e all'art. 20 della L. 5/11/1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.
3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.
I cementi si dividono in:
a) Cemento portland: prodotto ottenuto per macinazioni di clinker (consistente essenzialmente in silicati idraulici di calcio), con aggiunta di gesso o anidride dosata nella quantità necessaria per regolarizzare il processo di idratazione;
b) Cemento pozzolanico: miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di pozzolana o di altro materiale a comportamento pozzolanico, con la quantità di gesso o anidride necessaria a regolarizzare il processo di idratazione;
c) Cemento d’alto forno: miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di loppa basica granulata di alto forno, con la quantità di gesso o anidrite necessaria per regolarizzare il processo di idratazione.
Agglomeranti cementizi.
Per agglomeranti cementizi s’intendono i leganti idraulici che presentano resistenze fisiche inferiori o requisiti chimici diversi da quelli che verranno stabiliti per i cementi normali. Essi si dividono in agglomerati cementizi:
1) a lenta presa;
2) a rapida presa.
Gli agglomerati cementizi in polvere non devono lasciare, sullo staccio formato con tela metallica unificata avente apertura di maglie 0,18 (0,18 UNI 2331), un residuo superiore al 2%; i cementi normali ed alluminosi non devono lasciare un residuo superiore al 10% sullo staccio formato con tela metallica unificata avente apertura di maglia 0,09 (0,09 UNI 2331).
In base all’art. 5 del R.D. n. 2229 del 16/11/1939 il cemento deve essere esclusivamente a lenta presa e rispondere ai requisiti di accettazione prescritti nelle norme per i leganti idraulici in vigore all’inizio della costruzione. Per lavori speciali il cemento può essere assoggettato a prove supplementari.
Il costruttore ha l’obbligo della buona conservazione del cemento che non debba impiegarsi immediatamente nei lavori, curando tra l’altro che i locali, nei quali esso viene depositato, siano asciutti e ben ventilati. L’impiego di cemento giacente da lungo tempo in cantiere deve essere autorizzato dal Direttore dei Lavori sotto la sua responsabilità.
L’art. 9 dello stesso decreto prescrive che la dosatura di cemento per getti armati deve essere non inferiore a 300 kg per m³ di miscuglio secco di materia inerte (sabbia e ghiaia o pietrisco); per il cemento alluminoso la dosatura minima può essere di 250 kg per m³.
In ogni caso occorre proporzionare il miscuglio di cemento e materie inerti in modo da ottenere la massima compattezza.
Il preventivo controllo si deve di regola eseguire con analisi granulometrica o con misura diretta dei vuoti mediante acqua o con prove preliminari su travetti o su cubi.
I cementi normali e per sbarramenti di ritenute, utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere preventivamente controllati e certificati secondo procedure di cui al regolamento CNR – ICITE del “Servizio di controllo e certificazione dei cementi”, allegato al decreto 9/03/1988 n. 126 (rapporto n. 720314/265 del 14/03/1972).
I cementi, gli agglomeranti cementizi e le calci idrauliche in polvere debbono essere forniti o:
a. in sacchi sigillati;
b. in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti senza lacerazione;
c. alla rinfusa.
Se i leganti idraulici sono forniti in sacchi sigillati essi dovranno essere del peso di 50 chilogrammi chiusi con legame munito di sigillo. Il sigillo deve portare impresso in modo indelebile il nome della ditta fabbricante e del relativo stabilimento nonché la specie del legante.
Deve essere inoltre fissato al sacco, a mezzo del sigillo, un cartellino resistente sul quale saranno indicati con caratteri a stampa chiari e indelebili:
a. la qualità del legante;
b. lo stabilimento produttore;
c. la quantità d’acqua per la malta normale;
d. le resistenze minime a trazione e a compressione dopo 28 giorni di stagionatura dei provini. Se i leganti sono forniti in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti senza lacerazione, le indicazioni di cui sopra debbono essere stampate a grandi caratteri sugli imballaggi stessi.
I sacchi debbono essere in perfetto stato di conservazione; se l’imballaggio fosse comunque manomesso o il prodotto avariato, la merce può essere rifiutata.
Se i leganti sono forniti alla rinfusa, la provenienza e la qualità degli stessi dovranno essere dichiarate con documenti di accompagnamento della merce.
Le calci idrauliche naturali, in zolle, quando non possono essere caricate per la spedizione subito dopo l’estrazione dai forni, debbono essere conservate in locali chiusi o in sili al riparo degli agenti atmosferici. Il trasporto in cantiere deve eseguirsi al riparo dalla pioggia o dall’umidità.
Materiali inerti per conglomerati cementizi e malte
In base al D.M. 9/01/1996, Allegato I, gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.
Gli inerti, quando non espressamente stabilito, possono provenire da cava in acqua o da fiume, a seconda della località dove si eseguono i lavori ed in rapporto alle preferenze di approvvigionamento: in ogni caso dovranno essere privi di sostanze organiche, impurità ed elementi eterogenei. Gli aggregati devono essere disposti lungo una corretta curva granulometrica, per assicurare il massimo riempimento dei vuoti interstiziali.
Tra le caratteristiche chimico-fisiche degli aggregati occorre considerare anche il contenuto percentuale d’acqua, per una corretta definizione del rapporto a/c, ed i valori di peso specifico assoluto per il calcolo della miscela d’impasto. La granulometria inoltre dovrà essere studiata scegliendo il diametro massimo
in funzione della sezione minima del getto, della distanza minima tra i ferri d’armatura e dello spessore del copriferro.
Gli inerti normali sono, solitamente, forniti sciolti; quelli speciali possono essere forniti sciolti, in sacchi o in autocisterne. Entrambi vengono misurati a metro cubo di materiale assestato su automezzi per forniture di un certo rilievo, oppure a secchie, di capacità convenzionale pari ad 1/100 di metro cubo nel caso di minimi quantitativi.
I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M. 14.01.2008 “Norme tecniche per le costruzioni” e relative circolari esplicative.
Ghiaia e pietrisco
Per la qualità di ghiaie e pietrischi da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi valgono le stesse norme prescritte per le sabbie.
In base al R.D. n. 2229 del 16/11/1939, capo II, la ghiaia deve essere ad elementi puliti di materiale calcareo o siliceo, bene assortita, formata da elementi resistenti e non gelivi, scevra da sostanze estranee, da parti friabili, terrose, organiche o comunque dannose.
La ghiaia deve essere lavata con acqua dolce, qualora ciò sia necessario per eliminare le materie nocive.
Qualora invece della ghiaia si adoperi pietrisco questo deve provenire dalla frantumazione di roccia compatta, durissima, silicea o calcarea pura e di alta resistenza alle sollecitazioni meccaniche, esente da materie terrose, sabbiose e, comunque, eterogenee, non gessosa né geliva, non deve contenere impurità né materie pulverulenti, deve essere costituito da elementi, le cui dimensioni soddisfino alle condizioni indicate per la ghiaia.
Il pietrisco deve essere lavato con acqua dolce qualora ciò sia necessario per eliminare materie nocive.
Le dimensioni degli elementi costituenti ghiaie e pietrischi dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio di fori circolari del diametro:
- di 5 cm se si tratta di lavori di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di scarpe e simili;
- di 4 cm se si tratta di volti di getto;
- di 3 cm se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili.
Gli elementi più piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde in un centimetro di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volti od in lavori in cemento armato ed a pareti sottili, nei quali casi sono ammessi anche elementi più piccoli.
Se il cemento adoperato è alluminoso, è consentito anche l’uso di roccia gessosa, quando l’approvvigionamento d’altro tipo risulti particolarmente difficile e si tratti di roccia compatta, non geliva e di resistenza accertata.
La ghiaia o il pietrisco, comunque, devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.
La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.
Sabbie
La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi, sia essa viva, naturale od artificiale, dovrà essere assolutamente scevra da materie terrose od organiche, essere preferibilmente di qualità silicea (in subordine quarzosa, granitica o calcarea), di grana omogenea, stridente al tatto e dovrà provenire da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Ove necessario, la sabbia sarà lavata con acqua dolce per l'eliminazione delle eventuali materie nocive; alla prova di decantazione in acqua, comunque, la perdita in peso non dovrà superare il 2%. Per il controllo granulometrico, l'Appaltatore dovrà apprestare e porre a disposizione della Direzione Lavori gli stacci UNI 2332-1.
1. Sabbia per murature in genere.
Sarà costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2 UNI 2332-1.
2. Sabbia per intonacature ed altri lavori.
Per gli intonaci, le stuccature, le murature di paramento od in pietra da taglio, la sabbia sarà costituita da grani passanti allo staccio 0,5 UNI 2332-1.
3. Sabbia per conglomerati cementizi.
Dovrà corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 3/06/1968 All. 1 e dal D.M. 9/01/1996 All. 1 punto 1.2. La granulometria dovrà essere assortita (tra 1 e 5 mm) ed adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. È assolutamente vietato l'uso di sabbia marina.
L’accettabilità della sabbia dal punto di vista del contenuto in materie organiche verrà definita con i criteri indicati nell’allegato 1 del D.M. 3/06/1968 e successive modifiche ed integrazioni, sui requisiti di accettazione dei cementi.
In base a tale decreto, la sabbia normale è una sabbia silicea, composita, a granuli tondeggianti, d’origine naturale proveniente dal lago di Massaciuccoli in territorio di Torre del Lago, la cui distribuzione granulometrica deve essere contenuta nel fuso granulometrico individuato dalla tabella seguente:
Designazione della tela | Luce netta (in mm) | Residuo cumulativo (percentuale in peso) |
2,00 UNI 2331 | 2,00 | 0 |
1,70 UNI 2331 | 1,70 | 5 ± 5 |
1,00 UNI 2331 | 1,00 | 33 ± 5 |
0,50 UNI 2331 | 0,50 | 67 ± 5 |
0,15 UNI 2331 | 0,15 | 88 ± 5 |
0,08 UNI 2331 | 0,08 | 98 ± 2 |
Per ogni partita di sabbia normale, il controllo granulometrico deve essere effettuato su un campione di 100 g. L’operazione di stacciatura va eseguita a secco su materiale essiccato ed ha termine quando la quantità di sabbia che attraversa in un minuto qualsiasi setaccio risulta inferiore a 0,5 g. La sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi, dovrà avere le qualità stabilite dal D.M. 27/07/1985 e successive modifiche ed integrazioni, che approva le “Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche”.
Impasti
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell’impasto devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato. Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato tenendo conto anche dell’acqua contenuta negli inerti. Partendo dagli elementi già fissati, il rapporto acqua-cemento, e pertanto il dosaggio del cemento, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato. L’impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.
Malte e conglomerati
In base al D.M. 3/06/1968 le proporzioni in peso per le malte, sono le seguenti: una parte di cemento, tre parti di sabbia composita perfettamente secca e mezza parte di acqua (rapporto acqua: legante 0,5).
Il legante, la sabbia, l’acqua, l’ambiente di prova e gli apparecchi debbono essere ad una temperatura di 20 ± 2°C.
L’umidità relativa dell’aria dell’ambiente di prova non deve essere inferiore al 75%.
Ogni impasto, sufficiente alla confezione di tre provini, è composto di: 450 g di legante, 225 g di acqua, 1350 g di sabbia.
Le pesate dei materiali si fanno con una precisione di ± 0,5%.
In base al D.M. 9/01/1996 - Allegato 1, la distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell’impasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto, ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.
Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato tenendo conto anche dell’acqua contenuta negli inerti.
Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.
L’impiego degli additivi dovrà essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni pericolo di aggressività.
L’impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.
Per quanto applicabile e non in contrasto con le presenti norme si potrà fare utile riferimento alla norma UNI 9858 (maggio 1991).
In particolare, i quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, secondo le particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei Lavori o stabilite nell’elenco prezzi, dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:
a) Malta comune.
Calce spenta in pasta0,25/0,40 m³ Sabbia 0,85/1,00 m³
b) Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo).
Calce spenta in pasta0,20/0,40 m³ Sabbia 0,90/1,00 m³
c) Malta comune per intonaco civile (Stabilitura).
Calce spenta in pastat 0,35/0,4 m³ Sabbia vagliata 0,800 m³
d) Malta bastarda.
Malta di cui alle lettere a), b), g) 1,00 m³ Aggiornamento cementizio a lenta presa 1,50 q
e) Malta cementizia forte.
Cemento idraulico normale da 3 a 6 q
Sabbia 1,00 m³
f) Malta cementizia debole.
Agglomerato cementizio a lenta presa da 2,5 a 4 q Sabbia 1,00 m³
g) Malta cementizia per intonaci.
Agglomerato cementizio a lenta presa 6,00 q Sabbia 1,00 m³
h) Malta fine per intonaci.
Malta di cui alle lettere c), f), g) vagliata allo straccio fino
i) Conglomerato cementizio per muri, fondazioni, sottofondi. Cemento da 1,5 a 2,5 q
Sabbia 0,40 m³
Pietrisco o ghiaia 0,80 m³
l) Conglomerato cementizio per strutture sottili.
Cemento | da 3 a | 3,5 | q |
Sabbia | 0,40 | m³ | |
Pietrisco o ghiaia | 0,80 | m³ |
Quando la Direzione dei Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l’Impresa sarà obbligata ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste. I materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse, della capacità prescritta dalla Direzione dei Lavori, che l’Impresa sarà in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verrà effettuata la manipolazione.
La calce spenta in pasta non dovrà essere misurata in fette, come viene estratta con badile dal calcinaio, bensì dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e bene unita.
L’impasto dei materiali dovrà essere fatto a braccia d’uomo, sopra aree convenientemente pavimentate, oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.
In riferimento al D.M. 3/06/1968, la preparazione della malta normale viene fatta in un miscelatore con comando elettrico, costituito essenzialmente:
-da un recipiente in acciaio inossidabile della capacità di litri 4,7, fornito di mezzi mediante i quali possa essere fissato rigidamente al telaio del miscelatore durante il processo di miscelazione;
-da una paletta mescolatrice, che gira sul suo asse, mentre è azionata in un movimento planetario attorno all’asse del recipiente.
Le velocità di rotazione debbono essere quelle indicate nella tabella seguente:
VELOCITÀ | PALETTA MESCOLATRICE giri/minuto | MOVIMENTO PLANETARIO giri/minuto |
Bassa | 140 ± 5 | 65 ± 5 |
Alta | 285 ± 10 | 125 ± 10 |
I sensi di rotazione della paletta e del planetario sono opposti ed il rapporto tra le due velocità di rotazione non deve essere un numero intero.
Per rendere agevole l’introduzione dei materiali costituenti l’impasto, sono inoltre da rispettare le distanze minime indicate tra il bordo del recipiente, quando è applicato ed in posizione di lavoro, e le parti dell’apparecchio ad esso vicine.
L’operazione di miscelazione va condotta seguendo questa procedura:
- si versa l’acqua nel recipiente;
- si aggiunge il legante;
- si avvia il miscelatore a bassa velocità;
- dopo 30 secondi si aggiunge gradualmente la sabbia, completando l’operazione in 30 secondi;
- si porta il miscelatore ad alta velocità, continuando la miscelazione per 30 secondi;
- si arresta il miscelatore per 1 minuto e 30 secondi.
Durante i primi 15 secondi, tutta la malta aderente alla parete viene tolta mediante una spatola di gomma e raccolta al centro del recipiente. Il recipiente rimane quindi coperto per 1 minuto e 15 secondi;
– si miscela ad alta velocità per 1 minuto.
I materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità di acqua possibile, ma sufficiente, rimescolando continuamente.
Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica, si formerà prima l’impasto della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantità di acqua possibile, poi si distribuirà la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie.
Per i conglomerati cementizi semplici od armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni contenute nel D.M. 26/03/1980 - D.M. 27/07/1985 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantità necessaria, per l’impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro. I residui di impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune, che potranno essere utilizzati però nella sola stessa giornata del loro confezionamento.
Intonaci
Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa dai giunti delle murature la malta poco aderente, ed avere ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa.
Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro), non dovranno mai presentare peli, screpolature, irregolarità negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti.
Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere demoliti e rifatti dall’impresa a sue spese.
La calce da usarsi negli intonaci dovrà essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppiettii, sfioriture e screpolature, verificandosi le quali sarà a carico dell’impresa il fare tutte le riparazioni occorrenti.
Ad opera finita l’intonaco dovrà avere uno spessore non inferiore ai 15 mm.
Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento a seconda degli ordini che in proposito darà la Direzione dei Lavori.
Particolarmente per ciascun tipo d’intonaco si prescrive quanto appresso:
a. Intonaco grezzo o arricciatura - Predisposte le fasce verticali, sotto regolo di guida, in numero sufficiente, verrà applicato alle murature un primo strato di malta, detto rinzaffo, gettato con forza in modo che possa penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che questo strato sarà alquanto asciutto, si applicherà su di esso un secondo strato della medesima malta che si estenderà con la cazzuola o col frattone stuccando ogni fessura e togliendo ogni asprezza, sicché le pareti riescano per quanto possibile regolari.
b. Intonaco comune o civile - Appena l’intonaco grezzo avrà preso consistenza, si distenderà su di esso un terzo strato di malta fina (40 mm), che si conguaglierà con le fasce di guida per modo che l’intera superficie risulti piana ed uniforme, senza ondeggiamenti e disposta a perfetto piano verticale o secondo le superfici degli intradossi.
c. Intonaci colorati - Per gli intonaci delle facciate esterne, potrà essere ordinato che alla malta da adoperarsi sopra l’intonaco grezzo siano mischiati i colori che verranno indicati per ciascuna parte delle facciate stesse.
Per dette facciate potranno venire ordinati anche i graffiti, che si otterranno aggiungendo ad uno strato d’intonaco colorato, come sopra descritto, un secondo strato pure colorato ad altro colore, che poi verrà raschiato, secondo opportuni disegni, fino a far apparire il precedente. Il secondo strato d’intonaco colorato dovrà avere lo spessore di almeno 2 mm.
d. Intonaco a stucco - Sull’intonaco grezzo sarà sovrapposto uno strato alto almeno 4 mm di malta per stucchi, che verrà spianata con piccolo regolo e governata con la cazzuola così da avere pareti perfettamente piane nelle quali non sarà tollerata la minima imperfezione.
Ove lo stucco debba colorarsi, nella malta verranno stemperati i colori prescelti dalla Direzione dei lavori.
e. Intonaco a stucco lucido - Verrà preparato con lo stesso procedimento dello stucco semplice; l’abbozzo però deve essere con più diligenza apparecchiato, di uniforme grossezza e privo affatto di fenditure.
Spianato lo stucco, prima che esso sia asciutto si bagna con acqua in cui sia sciolto del sapone di Genova e quindi si comprime e si tira a lucido con ferri caldi, evitando qualsiasi macchia, la quale sarà sempre da attribuire a cattiva esecuzione del lavoro.
Terminata l’operazione, si bagna lo stucco con la medesima soluzione saponacea lisciandolo con pannolino.
f. Intonaco di cemento liscio - L’intonaco a cemento sarà fatto nella stessa guisa di quello di cui sopra alla lettera a) impiegando per rinzaffo una malta cementizia. L’ultimo strato dovrà essere tirato liscio col ferro e potrà essere ordinato anche colorato.
g. Rivestimento in cemento a marmiglia martellinata - Questo rivestimento sarà formato in conglomerato di cemento nel quale sarà sostituita al pietrisco la marmiglia della qualità, delle dimensioni e del colore che saranno indicati. La superficie in vista sarà lavorata a bugne, a fasce, a riquadri eccetera secondo i disegni e quindi martellinata, ad eccezione di quegli spigoli che la Direzione ordinasse di formare lisci o lavorati a scalpello piatto.
h. Rabboccature - Le rabboccature che occorressero su muri vecchi o comunque non eseguiti con faccia vista in malta o sui muri a secco, saranno formate con malta.
Prima dell’applicazione della malta, le connessioni saranno diligentemente ripulite, fino a conveniente profondità, lavate con acqua abbondante e poi riscagliate e profilate con apposito ferro
Laterizi
Generalità
Si definiscono laterizi quei materiali artificiali da costruzione formati di argilla – contenente quantità variabili di sabbia, di ossido di ferro e di carbonato di calcio – purgata, macerata, impastata, pressata e ridotta in pezzi di forma e di dimensioni prestabilite, i quali, dopo asciugamento, verranno esposti a giusta cottura in apposite fornaci, e dovranno rispondere alle prescrizioni del
X.X. 00 novembre 1939, n. 2233 (norme per l’accettazione dei materiali laterizi) e alle norme UNI vigenti.
Requisiti
I laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensione devono possedere i seguenti requisiti:
- non presentare sassolini, noduli o altre impurità all’interno della massa;
- avere facce lisce e spigoli regolari;
- presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine e uniforme;
- dare, al colpo di martello, un suono chiaro;
- assorbire acqua per immersione;
- asciugarsi all’aria con sufficiente rapidità;
- non sfaldarsi e non sfiorire sotto l’influenza degli agenti atmosferici e di soluzioni saline;
- non screpolarsi al fuoco;
- avere resistenza adeguata agli sforzi ai quali dovranno essere assoggettati, in relazione all’uso.
Controlli di accettazione
Per accertare se i materiali laterizi abbiano i requisiti prescritti, oltre all’esame accurato della superficie e della massa interna e alle prove di percussione per riconoscere la sonorità del materiale, devono essere sottoposti a prove fisiche e chimiche.
Le prove fisiche sono quelle di compressione, flessione, urto, gelività, imbibimento e permeabilità. Le prove chimiche sono quelle necessarie per determinare il contenuto in sali solubili totali e in solfati alcalini.
In casi speciali, può essere prescritta un’analisi chimica più o meno completa dei materiali, seguendo i procedimenti analitici più accreditati.
I laterizi da usarsi in opere a contatto con acque contenenti soluzioni saline devono essere analizzati, per accertare il comportamento di essi in presenza di liquidi di cui si teme la aggressività.
Per quanto attiene alle modalità delle prove chimiche e fisiche, si rimanda al X.X. 00 novembre 1939, n. 2233.
Tavelle e tavelloni
Le tavelle sono elementi laterizi con due dimensioni prevalenti e con altezza minore o uguale a 4 cm. I tavelloni sono, invece, quegli elementi laterizi aventi due dimensioni prevalenti e altezza superiore ai 4 cm (generalmente 6÷8 cm).
Per l’accettazione dimensionale delle tavelle e dei tavelloni si farà riferimento alle tolleranze previste dal punto 4 della norma UNI 11128 – Prodotti da costruzione di laterizio. Tavelloni, tavelle e tavelline. Terminologia, requisiti e metodi di prova.
In riferimento alla citata norma, l’80% degli elementi sottoposti a prova deve resistere ad un carico variabile da 600 a 1200 N in funzione della lunghezza e dello spessore.
Gli elementi devono rispondere alla modalità di designazione prevista dalla citata norma UNI.
Manufatti di pietre naturali o ricostruite
Generalità
La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato. Le denominazioni commerciali devono essere riferite a campioni, atlanti, ecc.
Per le prove da eseguire presso i laboratori ufficiali di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 si rimanda alle prescrizioni del X.X. 00 novembre 1939, n. 2232 (norme per l’accettazione delle pietre naturali da costruzione), del X.X. 00 novembre 1939, n. 2234 (norme per l’accettazione dei materiali per pavimentazione), e delle norme UNI vigenti.
I campioni delle pietre naturali da sottoporre alle prove da prelevarsi dalle forniture esistenti in cantiere, devono presentare caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche conformi a quanto prescritto nei contratti, in relazione al tipo della pietra e all’impiego che di essa deve farsi nella costruzione.
Tabella: Valori indicativi di tenacità
Roccia | Tenacità |
Calcare | 1 |
Gneiss | 1,20 |
Granito | 1,50 |
Arenaria calcarea | 1,50 |
Basalto | 2,30 |
Arenaria silicea | 2,60 |
Tabella: Valori indicativi di resistenza a taglio
Roccia | Carico di rottura [MPa] |
Arenarie | 3-9 |
Calcare | 5-11 |
Marmi | 12 |
Granito | 15 |
Porfido | 16 |
Serpentini | 18-34 |
Gneiss | 22-31 |
Marmo
Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino).
A questa categoria appartengono:
- i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri e i cipollini;
- i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili;
- gli alabastri calcarei;
- le serpentiniti;
- le oficalciti.
Granito
Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, felspati, felspatoidi).
A questa categoria appartengono:
- i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanero-cristalline costituite da quarzo, felspati sodico-potassici e miche);
- altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.);
- le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica;
- alcune rocce metamorfiche di analoga composizione, come gneiss e serizzi.
Travertino
Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da decorazione e da costruzione; alcune varietà sono lucidabili.
Pietra
Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile.
A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili in alcuna classificazione. Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti:
- rocce tenere e/o poco compatte;
- rocce dure e/o compatte.
Esempi di pietre del primo gruppo sono varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento calcareo, ecc.), e varie rocce piroclastiche (peperini, tufi, ecc.). Al secondo gruppo, invece, appartengono le pietre a spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune vulcaniti (basalti, trachiti, leucititi, ecc.).
Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle norme, dimensioni, tecniche di lavorazione e alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI EN 12670.
NORME DI RIFERIMENTO
UNI EN 12670 – Pietre naturali. Terminologia.
Requisiti d’accettazione
I prodotti in pietra naturale o ricostruita devono rispondere alle seguenti prescrizioni:
- appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto oppure avere origine dal bacino di estrazione o zona geografica richiesta, nonché essere conformi ad eventuali campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuità, ecc., che riducono la resistenza o la funzione;
- avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di riferimento;
- avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze.
Delle seguenti, ulteriori caratteristiche, il fornitore dichiarerà i valori medi (e i valori minimi e/o la dispersione percentuale):
- massa volumica reale e apparente, misurata secondo la norma UNI EN 1936;
- coefficiente dell’assorbimento d’acqua a pressione atmosferica, misurato secondo la norma UNI EN 13755;
- resistenza a compressione uniassiale, misurata secondo la norma UNI EN 1926;
- resistenza a flessione a momento costante, misurata secondo la norma UNI EN 13161;
- resistenza all’abrasione, misurata secondo le disposizioni del X.X. 00 novembre 1939, n. 2234. Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d’uso (strutturale per murature, pavimentazioni, coperture, ecc.), si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato e alle prescrizioni di progetto.
I valori dichiarati saranno accettati dalla direzione dei lavori anche in base ai criteri generali del presente capitolato speciale d’appalto.
NORME DI RIFERIMENTO
UNI EN 12370 – Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della resistenza alla cristallizzazione dei sali;
UNI EN 12371 – Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della resistenza al gelo; UNI EN 12372 – Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della resistenza a flessione sotto carico concentrato;
UNI EN 12407 – Metodi di prova per pietre naturali. Esame petrografico;
UNI EN 13161 – Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della resistenza a flessione a momento costante;
UNI EN 13364 – Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione del carico di rottura in corrispondenza dei fori di fissaggio;
UNI EN 13373 – Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione delle caratteristiche geometriche degli elementi;
UNI EN 13755 – Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione dell’assorbimento d’acqua a pressione atmosferica;
UNI EN 13919 – Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della resistenza all’invecchiamento dovuto a SO2 in presenza di umidità;
UNI EN 14066 – Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della resistenza all’invecchiamento accelerato tramite shock termico;
UNI EN 14146 – Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione del modulo di elasticità dinamico (tramite misurazione della frequenza fondamentale di risonanza);
UNI EN 14147 – Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della resistenza all’invecchiamento mediante nebbia salina;
UNI EN 14157 – Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della resistenza all’abrasione;
UNI EN 14158 – Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione dell’energia di rottura; UNI EN 14205 – Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della durezza Xxxxx; UNI EN 14231 – Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della resistenza allo scivolamento tramite l’apparecchiatura di prova a pendolo;
UNI EN 14579 – Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della velocità di propagazione del suono;
UNI EN 14580 – Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione del modulo elastico statico; UNI EN 14581 – Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione del coefficiente di dilatazione lineare termica;
UNI EN 1925 – Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione del coefficiente di assorbimento d’acqua per capillarità;
UNI EN 1926 – Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della resistenza a compressione uniassiale;
UNI EN 1936 – Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della massa volumica reale e apparente e della porosità totale e aperta.
Manufatti da lastre
I manufatti da lastre devono essere ricavati da lastre di spessore non superiore a 8 cm. Si hanno i seguenti prodotti:
- lastre refilate;
- listelli;
- modul marmo/modulgranito.
Manufatti in spessore
I manufatti in spessore devono essere ricavati da blocchi o lastre di spessore superiore a 8 cm. Si hanno i seguenti prodotti:
- masselli;
- binderi;
- cordoni.
Manufatti a spacco e sfaldo
Tra i manufatti a spacco si indicano:
- cubetti di porfido;
- smolleri;
- lastre di ardesia;
- lastre di quarzite;
- lastre di serpentino;
- lastre di beola;
- lastre di arenaria.
Prodotti per pavimentazione e controsoffitti
Generalità. Definizioni
Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell’intero sistema di pavimentazione.
I termini funzionali del sottosistema parziale “pavimentazione” e degli strati funzionali che lo compongono sono quelli definiti dalla norma UNI 7998, in particolare:
- rivestimento: strato di finitura;
- supporto: strato sottostante il rivestimento;
- suolo: strato di terreno avente la funzione di sopportare i carichi trasmessi dalla pavimentazione;
- massicciata: strato avente la funzione di sopportare i carichi trasmessi dalla pavimentazione;
- strato di scorrimento: strato di compensazione tra i vari strati contigui della pavimentazione;
- strato di impermeabilizzazione: strato atto a garantire alla pavimentazione la penetrazione di liquidi;
- strato di isolamento termico: strato atto a conferire alla pavimentazione un grado stabilito di isolamento termico;
- stato di isolamento acustico: strato atto a conferire alla pavimentazione un grado stabilito di isolamento acustico;
- strato portante: strato strutturale (come, ad esempio, il solaio) atto a resistere ai carichi trasmessi dalla pavimentazione;
- strato ripartitore: strato avente la funzione di trasmettere le sollecitazioni della pavimentazione allo strato portante;
- strato di compensazione: strato avente la funzione di fissare la pavimentazione e di compensare eventuali dislivelli.
Il direttore dei lavori, ai fini dell’accettazione dei prodotti, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni contrattuali.
NORME DI RIFERIMENTO
R.D. 16 novembre 1939, n. 2234 – Norme per l’accettazione dei materiali per pavimentazione;
UNI 7998 – Edilizia. Pavimentazioni. Terminologia;
UNI 7999 – Edilizia. Pavimentazioni. Analisi dei requisiti. NORME DI RIFERIMENTO
Requisiti di accettazione
L’analisi dei requisiti dei prodotti per pavimentazioni deve essere condotta nel rispetto della norma
UNI 7999. In patricolare, la pavimentazione dovrà resistere:
- alle forze agenti in direzione normale e tangenziale;
- alle azioni fisiche (variazioni di temperatura e umidità);
- all’azione dell’acqua (pressione, temperatura, durata del contatto, ecc.);
- ai fattori chimico-fisici (agenti chimici, detersivi, sostanze volatili);
- ai fattori elettrici (generazione di cariche elettriche);
- ai fattori biologici (insetti, muffe, batteri);
- ai fattori pirici (incendio, cadute di oggetti incandescenti, ecc.);
- ai fattori radioattivi (contaminazioni e alterazioni chimico fisiche).
Per effetto delle azioni sopraelencate, la pavimentazione non dovrà subire le alterazioni o i danneggiamenti indicati dalla norma UNI 7999, nello specifico:
- deformazioni;
- scheggiature;
- abrasioni;
- incisioni;
- variazioni di aspetto;
- variazioni di colore;
- variazioni dimensionali;
- vibrazioni;
- rumori non attenuati;
- assorbimento d’acqua;
- assorbimento di sostanze chimiche;
- assorbimento di sostanze detersive;
- emissione di odori;
- emissione di sostanze nocive.
Classificazione su metodo di formatura e assorbimento d’acqua delle piastrelle in ceramica
Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto, tenendo conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cottoforte, gres, ecc.) devono essere associate alla classificazione basata sul metodo di formatura mediante estrusione (metodo A) o pressatura (metodo B) a temperatura ambiente o con altri processi produttivi (metodo C).
Il rivestimento deve essere vetroso e impermeabile ai liquidi. La superficie delle pistrelle non smaltata deve essere levigata.
I tre gruppi di assorbimento d’acqua (E) per le piastrelle pressate o estruse previste dalla norma
UNI EN 14411 sono schematizzati nella tabella.
Tabella: Assorbimento d’acqua delle piastrelle di ceramica
Assorbimento d’acqua [E] in % | ||||||
Basso assorbimento d’acqua | Medio assorbimento d’acqua | Alto assorbimento d’acqua | ||||
Gruppo BIª E ≤ 0,5% | Gruppo BIb 0,5% < E ≤ 3% | Gruppo AIIª 3% < E ≤ 6% | Gruppo AIIb 6% < E < 10% | Gruppo BIIª 3% < E ≤ 6% | Gruppo BIIb 6% < E ≤ 10% | Gruppo III E > 10% |
Piastrelle pressate a secco | Piastrelle estruse | Piastrelle pressate | - |
Imballaggi e indicazioni
Le piastrelle di ceramica devono essere contenute in appositi imballi che le proteggano da azioni meccaniche, sporcatura, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. In applicazione della norma UNI EN 14411, le piastrelle di ceramica e/o i loro imballaggi devono riportare:
- il marchio del fabbricante e/o il marchio del venditore e il paese di origine;
- il marchio indicante la prima scelta;
- il tipo di piastrelle e il riferimento all’appendice della stessa norma UNI EN 14411;
- le dimensioni nominali e le dimensioni di fabbricazione, modulari (M) o non modulari;
- la natura della superficie, smaltata (GL) o non smaltata (UGL). In caso di piastrelle per pavimento devono essere riportati:
- i risultati ottenuti dalla prova di scivolosità;
- la classe di abrasione per le piastrelle smaltate.
Designazione
Le piastrelle di ceramica, come previsto dalla norma UNI EN 14411, devono essere designate riportando:
- il metodo di formatura;
- l’appendice della norma UNI EN 14411, che riguarda il gruppo specifico delle piastrelle;
- le dimensioni nominali e di fabbricazione, modulari (M) o non modulari;
- la natura della superficie: smaltata (GL) o non smaltata (UGL).
Prove di accettazione dei materiali da pavimentazione in lastre o piastrelle
Le prove da eseguire per accertare la qualità dei materiali da pavimentazione in lastre o piastrelle sono quelle di resistenza alla rottura per urto, alla rottura per flessione, all’usura per attrito radente, all’usura per getto di sabbia, la prova di gelività e, per le mattonelle d’asfalto o di altra materia cementata a caldo, anche quella d’impronta.
Le prove d’urto, flessione e impronta vengono eseguite su quattro provini, ritenendo valore definitivo la media dei tre risultati più omogenei tra i quattro.
La prova di usura deve essere eseguita su due provini i cui risultati vengono mediati.
La prova di gelività deve essere effettuata su tre provini, e ciascuno di essi deve resistere al gelo perché il materiale sia considerato non gelivo.
Le prove devono essere eseguite presso i laboratori ufficiali di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001.
Piastrelle in ceramica smaltata
Le piastrelle in ceramica smaltata dovranno essere di prima scelta e conformi alla normativa vigente UNI EN 176 gruppo B II; saranno costituite da argille lavorate con altri materiali a temperature non inferiori a 1200 °C e costituite da un supporto poroso e da uno strato vetroso. Le superfici saranno prive d’imperfezioni o macchie e le piastrelle avranno le caratteristiche di resistenza chimica e meccanica richieste dalle specifiche suddette.
Le tolleranze saranno del +/- 0,6% sulle dimensioni dei lati e del +/- 10% sullo spessore, la resistenza a flessione sarà non inferiore a 40÷50 N/mm².
Cotto
Prodotto ceramico a pasta compatta lavorato a temperature intorno ai 1000°C mescolando l’argilla con ossidi ferrici (che danno luogo al colore rosso).
In caso di pavimentazioni esterne va applicato con pendenze non inferiori al 2% e giunti di dilatazione ogni 2-3 mt impedendo la penetrazione dell’acqua tra il sottofondo e la piastrella.
Cotto smaltato
Le piastrelle di cotto smaltato saranno conformi alle norme indicate, avranno perfetta aderenza degli smalti, forma regolare, impermeabilità e resistenza a flessione non inferiore a 14,7 N/mm² (150 Kg / cm²), assorbimento d’acqua non superiore al 15%, tolleranze dimensionali di +/- 0,5 mm e tolleranze sugli spessori del 2%.
Gres
Sono classificati gres ordinari tutti i materiali ottenuti da argille plastiche naturali, ferruginose, cotti a temperature comprese tra i 1000 ed i 1400°C.
Dovranno essere di colore xxxxx xxxxx, avere struttura omogenea, compatta e non scalfibile; permeabilità nulla, le superfici dovranno essere esenti da screpolature, lesioni o deformazioni; la vetrificazione dovrà essere omogenea ed esente da opacità.
Le piastrelle in gres, oltre alla corrispondenza con le norme citate, dovranno avere spessore tra gli 8 ed i 10 mm per piastrelle normali e tra gli 11 ed i 18 mm per piastrelle speciali, tolleranze dimensionali, salvo altre prescrizioni di +/- 0,4%, la resistenza a flessione non inferiore a 24,5 N/mm² (250 Kg/cm²), assorbimento d’acqua non superiore al 4% della loro massa, buona resistenza al gelo, indice di resistenza all’abrasione non inferiore a 0,5, perdita di massa per attacco acido non superiore al 9% e per attacco basico non superiore al 16%.
Gres ceramico
Le piastrelle in gres ceramico avranno spessori di 8 – 9 – 11 mm (con tolleranze del 5%), tolleranze dimensionali di +/- 0,5 mm, resistenza a flessione di 34,3 N/mm² (350 Kg/cm²), assorbimento d’acqua non superiore allo 0,1 %, resistenza al gelo, indice di resistenza all’abrasione non inferiore ad 1, perdita di massa per attacco acido non superiore allo 0,5 % e per attacco basico non superiore al 15%.
Clinker
Il clinker (anche litoceramica) è prodotto mescolando l’argilla con feldspati e cuocendo gli impasti a temperature di 1200 – 1280°C, ottenendo una ceramica ad altissima resistenza.
Clinker ceramico
Le piastrelle di clinker ceramico saranno conformi alle norme indicate, avranno forma regolare e non dovranno presentare difetti o imperfezioni, avranno assorbimento all’acqua del 3 – 5 %, resistenza a flessione non inferiore a 19,6 N/mm² (200kg/cm²) con tolleranze dimensionali del */- 4%.
Monocotture
Procedimento per l’applicazione a crudo (o attraverso speciali processi di nebulizzazione) dello smalto per poter procedere ad un unico passaggio delle piastrelle nei forni.
Pavimenti resilienti
Qualunque sia il tipo di materiale impiegato, tali pavimenti dovranno essere resistenti all'usura ed al deterioramento, nonché all'acqua, ai detersivi, alle cere ed alle normali sollecitazioni meccaniche; dovranno inoltre risultare resistenti al fuoco, autoestinguenti ed atossici. I colori dovranno risultare stabili alla luce, uniformi e continui nell'intero spessore.
Controsoffitti Generalità
I controsoffitti sono strutture di finitura costituiti da elementi modulari leggeri prefabbricati, sospesi a strutture puntiformi e discontinue. Gli elementi di sostegno possono essere fissati direttamente al solaio o ad esso appesi.
Lo strato di tamponamento può esserre realizzato con i seguenti elementi:
- doghe metalliche a giacitura orizzontale;
- lamelle a giacitura verticale;
- grigliati a giacitura verticale e orditura ortogonale;
- cassettoni costituiti da elementi a centina, nei materiali e colori previsti dalle indicazioni progettuali esecutive riguardo alle caratteristiche meccaniche, chimiche, e fisiche.
Gli elementi dei controsoffitti non accettati dal direttore dei lavori per il manifestarsi di difetti di produzione o di posa in opera, dovranno essere dismessi e sostituiti dall’appaltatore. I prodotti devono riportare la prescritta marcatura CE, in riferimento alla norma UNI EN 13964.
La posa in opera comprende anche l’eventuale onere di tagli, forature e formazione di sagome.
Il direttore dei lavori dovrà controllare la facile amovibilità degli elementi modulari dalla struttura di distribuzione per le eventuali opere di manutenzione.
Elementi di sospensione e profili portanti
Gli organi di sospensione dei controsoffitti per solai in cemento armato laterizio possono essere realizzati con vari sistemi:
- fili metallici zincati;
- tiranti di ferro piatto con fori ovalizzati per la regolazione dell’altezza mediante viti;
- tiranti in ferro tondo o piatto.
Gli organi di sospensione dei controsoffitti fissati alle solette in cemento armato possono essere realizzati con:
- elementi in plastica incastrati nella soletta;
- guide d’ancoraggio;
- viti con tasselli o viti ad espansione.
Gli organi di sospensione dei controsoffitti fissati ai solai in lamiera d’acciaio possono essere realizzati con:
- lamiere piane con occhielli punzonati;
- tasselli ribaltabili;
- tasselli trapezoidali collocati entro le nervature sagomate della lamiera.
I profili portanti i pannelli dei controsoffitti dovranno avere le caratteristiche tecniche indicate in progetto. In mancanza, si seguiranno le indicazioni del direttore dei lavori.
Gli eventuali elementi in legno per la struttura di sostegno del controsoffitto devono essere opportunamente trattati ai fini della prevenzione del loro deterioramento e imbarcamento.
Controsoffitti in pannelli di gesso
I controsoffitti in pannelli di gesso devono essere costituiti da lastre prefabbricate piane o curve, confezionate con impasto di gesso e aggiunta di fibre vegetali di tipo manila o fibre minerali.
Eventualmente, possono essere impiegate anche perline di polistirolo per aumentarne la leggerezza.
Le caratteristiche dovranno rispondere alle prescrizioni progettuali. Tali tipi di controsoffitti possono essere fissati mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da doppia orditura di profilati metallici o misti legno/metallo, sospesa all’intradosso del solaio secondo le prescrizioni progettuali, tramite pendini a molla o staffe.
Il controsoffitto in pannelli di gesso di tipo tradizionale potrà essere sospeso mediante pendini costituiti da filo metallico zincato, ancorato al soffitto esistente mediante tasselli o altro. Durante la collocazione, le lastre devono giuntate con gesso e fibra vegetale. Infine, dovranno essere stuccate le giunture a vista e i punti di sospensione delle lastre.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla finitura dei giunti tra i pannelli, e tra i pannelli e le pareti del locale. A posa ultimata le superfici dovranno risultare perfettamente lisce e prive di asperità.
Controsoffitti in lastre di cartongesso
I controsoffitti in cartongesso possono essere costituiti da lastre prefabbricate piane, confezionate con impasto di gesso stabilizzato miscelato e additivato, rivestito su entrambi i lati da speciali fogli di cartone. Le caratteristiche devono rispondere alle prescrizioni progettuali.
Tali tipi di controsoffitti devono fissati, mediante viti auto perforanti, ad una struttura costituita da doppia orditura di profilati metallici o misti legno/metallo, sospesa all’intradosso del solaio, secondo le prescrizioni progettuali, o tramite pendini a molla o staffe.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla finitura dei giunti tra i pannelli, e tra i pannelli e le pareti della stanza. A posa ultimata le superfici devono risultare perfettamente lisce.
Lastre in gesso
Avranno spessori e dimensioni tali da introdurre deformazioni a flessione (su sollecitazioni originate dal peso proprio) non superiori a 2 mm; saranno costituite da impasti a base di gesso armato e verranno montate su guide o fissate a strutture a scomparsa.
Pannelli in fibra di vetro stampati a caldo
Ottenuti con procedimenti di stampa a caldo su pannelli di spessore intorno ai 6 mm ed eventuali rilievi di vari forme e dimensioni, avranno un peso proprio di 2 Kg/m² ca. e con le strutture di supporto di 3 Kg/m² ca., coefficiente d’assorbimento acustico (a Sabine) di 0,45 a 125 Hz e 0,99 a
4.000 Hz, resistenza termica di 0,14 m² K/W (0,17 m²h °C/Kcal), umidità dell’ambiente d’applicazione non superiore all’80% a 20 °C, tenuta al fuoco.
Pannelli in fibra di vetro rivestiti
Saranno costituiti da pannelli in fibra di vetro (anche ad alta densità) rivestiti con velo di vetro polimerizzato a caldo, con spessori di 20/25 mm e peso proprio di 1,3/2 kg/m² ca. e con le strutture di supporto di 2,3/3 Kg/m², coefficiente d’assorbimento acustico (a Sabine) di 0,45 a 125 Hz e 0,99 a 4.000 Hz, resistenza termica di 0,49/0,61 m² K/W (0,57/0,71 m²h °C/Kcal), umidità dell’ambiente d’applicazione non superiore all’80% a 20 °C, tenuta al fuoco.
Pannelli in fibre minerali
Costituiti da pannelli in fibre minerali agglomerate con leganti speciali, avranno spessori di 16 mm ca., peso proprio di 5,4 Kg/m² ca. e con le strutture di supporto di 7 Kg/m², coefficiente d’assorbimento acustico (a Sabine) di 0,30 a 125 Hz e 0,78 a 4.000 Hz, resistenza termica di 0,319 m² K/W (0,372 m²h °C/Kcal), umidità dell’ambiente d’applicazione non superiore al 70% a 20
°C, tenuta al fuoco di 120’ (con struttura nascosta).
Prodotti per rivestimenti interni ed esterni
Prodotti fluidi o in pasta Intonaci
Gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante (calce, cemento, gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed, eventualmente, da pigmenti o terre coloranti, additivi e rinforzanti.
Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto esecutivo, oltre alle seguenti proprietà:
- capacità di riempimento delle cavità ed eguagliamento delle superfici;
- proprietà ignifughe;
- impermeabilità all’acqua e/o funzione di barriera all’acqua;
- effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;
- adesione al supporto.
Per i prodotti forniti premiscelati è richiesta la rispondenza a norme UNI. Per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore e accettati dalla direzione dei lavori.
NORME DI RIFERIMENTO
UNI 9727 – Prodotti per la pulizia (chimica) di rivestimenti (lapidei e intonaci). Criteri per l’informazione tecnica;
UNI 9728 – Prodotti protettivi per rivestimento costituiti da lapidei e intonaci. Criteri per l’informazione tecnica.
Armatura degli intonaci interni
Gli intonaci interni ed esterni per prevenire la formazione di crepe e fessurazioni causate da assestamenti dei supporti sottostanti (mattoni, blocchi alleggeriti o prefabbricati, ecc.) e da agenti esterni dovranno essere armati con rete in fibra di vetro o in polipropilene, nella maglia indicata nei disegni esecutivi o dalla direzione dei lavori. La rete deve essere chimicamente inattaccabile da tutte le miscele, soprattutto in ambienti chimici aggressivi.
La larghezza della maglia dovrà essere proporzionale alla granulometria degli intonaci. Le maglie più larghe ben si adattano a intonaci più grezzi, quelle più strette agli intonaci fini.
L’applicazione della rete si eseguirà su un primo strato di intonaco ancora fresco, sovrapponendo i teli per circa 10 cm e successivamente all’applicazione di un secondo strato di materiale, avendo cura di annegare completamente la rete.
Prodotti vernicianti
I prodotti vernicianti devono essere applicati allo stato fluido, costituiti da un legante (naturale o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido, formano una pellicola o uno strato non pellicolare sulla superficie.
Si distinguono in:
- tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie;
- impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosità del supporto;
- pitture, se formano pellicola e hanno un colore proprio;
- vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;
- rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm circa), hanno colore proprio e disegno superficiale più o meno accentuato.
I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche, in funzione delle prestazioni loro richieste:
- dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;
- avere funzione impermeabilizzante;
- essere traspiranti al vapore d’acqua;
- impedire il passaggio dei raggi UV;
- ridurre il passaggio della CO2;
- avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco;
- avere funzione passivante del ferro;
- resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);
- resistere all’usura.
I limiti di accettazione saranno quelli progettuali o, in mancanza, quelli dichiarati dal fabbricante e accettati dalla direzione dei lavori.
Vernici, smalti, pitture, ecc.
Generalità
I contenitori originali delle vernici e delle pitture devono rimanere sigillati in cantiere fino al momento dell’impiego dei prodotti contenuti. Quando una parte di vernice viene estratta, i contenitori devono essere richiusi con il loro coperchio originale. Lo stato e la sigillatura dei contenitori devono essere sottoposti all’esame del direttore dei lavori. La stessa verifica deve
essere attuata al momento dell’apertura dei contenitori, per controllare lo stato delle vernici o delle pitture.
Tutti i prodotti dovranno essere accompagnati dalle schede tecniche rilasciate dal produttore ai fini della verifica della corretta preparazione e applicazione. Le schede dovranno essere formalmente trasmesse alla direzione dei lavori.
Vernici protettive antiruggine
Le vernici antiruggine su superfici non zincate devono essere a base di zinco, minio oleofenolico o cromato. Saranno usate in relazione al tipo di materiale da proteggere ed in base alle condizioni d’esposizione.
Smalti
Gli smalti devono possedere buone caratteristiche di copertura, distensione e adesione, stabilità di colore e resistenza elevata alle condizioni atmosferiche esterne che generalmente possono verificarsi nella zona ove devono essere impiegati. Avranno come componenti le resine sintetiche o naturali, pigmenti aggiuntivi, vari additivi e saranno forniti in confezione sigillata con tutte le indicazioni sulla composizione e sulle modalità d’uso. Le caratteristiche dovranno essere quelle previste dalle norme già citate e dovranno, inoltre, garantire la durabilità, la stabilità dei colori, la resistenza agli agenti atmosferici, etc.
Diluenti
I diluenti da impiegarsi devono essere del tipo prescritto dal produttore delle vernici e degli smalti adottati.
In ogni caso, devono essere di tipo e composizione tale da non alterare né sminuire minimamente le caratteristiche del prodotto da diluire.
Idropitture a base di cemento
Le idropitture a base di cemento devono essere preparate a base di cemento bianco, con l’incorporamento di pigmenti bianchi o colorati in misura non superiore al 10%.
La preparazione della miscela deve essere effettuata secondo le prescrizioni della ditta produttrice, e sempre nei quantitativi utilizzabili entro 30 minuti dalla preparazione stessa.
Idropitture lavabili
Devono essere a base di resine sintetiche con composizione adatta per gli impieghi specifici, rispettivamente per interno o per esterno.
Trascorsi 15 giorni dall’applicazione, devono essere completamente lavabili senza dar luogo a rammollimenti dello strato, alterazioni della tonalità del colore o altri deterioramenti apprezzabili. Pitture
Le pitture saranno costituite da un legante, da un solvente, da un pigmento e dovranno avere le caratteristiche di resistenza e durata fissate dalle norme già riportate o dalle specifiche prescrizioni.
Vernici
Saranno derivate da resine o gomme naturali ed avranno caratteristiche di trasparenza, brillantezza e resistenza. I tempi d’essicazione saranno di 6 ore ca. e non dovranno verificarsi macchie, grumi o laterazioni dovute all’acqua od al sole.
Latte di calce
Il latte di calce deve essere preparato con grassello di calce dolce mediante la diluizione in acqua limpida sotto continuo rimescolamento. Non è consentito l’impiego di calce idrata. Prima dell’impiego, il latte di calce deve essere lasciato riposare per circa otto ore.
Tinte a colla e per fissativi
La colla da usarsi per la preparazione delle tinte a colla e per fissativo deve essere a base di acetato di polivinile.
La diluizione deve essere fatta nelle proporzioni suggerite dal produttore.
Coloranti e colori minerali
I coloranti per la preparazione di tinte a calce o a colla devono essere di natura minerale, cioè formati da ossidi o da sali metallici, sia naturali che artificiali, opportunamente lavorati in modo da ottenere la massima omogeneità e finezza del prodotto.
NORME DI RIFERIMENTO
UNI 10997 – Edilizia. Rivestimenti su supporti murari esterni di nuova costruzione con sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura ed impregnazione superficiale. Istruzioni per la progettazione e l’esecuzione;
UNI 8681 – Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura e impregnazione superficiale. Criteri generali di classificazione;
UNI 8755 – Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura, impregnazione superficiale e misti. Caratteristiche di attitudine all’immagazzinamento e all’applicazione;
UNI 8756 – Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura, impregnazione superficiale e misti. Caratteristiche di identificazione e metodi di prova;
UNI 8757 – Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, tinteggiatura, impregnazione superficiale e misti. Criteri per l’informazione tecnica;
UNI 8758 – Edilizia. Sistemi di verniciatura, pitturazione, tinteggiatura, impregnazione superficiale e misti. Criteri per l’informazione tecnica;
UNI EN 1062-1 – Pitture e vernici. Prodotti e sistemi di verniciatura per muratura e calcestruzzo esterni. Parte 1: Classificazione;
UNI EN 1062-3 – Pitture e vernici. Prodotti e sistemi di verniciatura di opere murarie esterne e calcestruzzo. Parte 3: Determinazione della permeabilità all’acqua liquida;
UNI EN 1062-6 – Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura di opere murarie esterne e calcestruzzo. Determinazione della permeabilità all’anidride carbonica;
UNI EN 1062-7 – Pitture e vernici. Prodotti e sistemi di verniciatura per muratura e calcestruzzo esterni. Parte 7: Determinazione delle proprietà di resistenza alla screpolatura;
UNI EN 1062-11 – Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura di opere murarie esterne e calcestruzzo. Metodi di condizionamento prima delle prove;
UNI EN 13300 – Pitture e vernici. Prodotti e sistemi di verniciatura all’acqua per pareti e soffitti interni. Classificazione;
UNI EN 927-1 – Prodotti vernicianti. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni. Classificazione e selezione;
UNI EN 927-2 – Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni. Parte 2: Specifica delle prestazioni;
UNI EN 927-3 – Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni. Parte 3: Prova d’invecchiamento naturale;
UNI EN 927-5 – Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni. Parte 5: Determinazione della permeabilità all’acqua liquida;
UNI EN 927-6 – Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni. Parte 6: Esposizione di rivestimenti per legno all’invecchiamento artificiale utilizzando lampade fluorescenti e acqua;
UNI EN ISO 12944-1 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura. Introduzione generale;
UNI EN ISO 12944-2 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura. Classificazione degli ambienti;
UNI EN ISO 12944-3 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura - Considerazioni sulla progettazione;
UNI EN ISO 12944-4 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura - Tipi di superficie e loro preparazione;
UNI EN ISO 12944-5 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura. Parte 5: Sistemi di verniciatura protettiva;
UNI 10527 – Prodotti vernicianti. Preparazione dei supporti di acciaio prima dell’applicazione di pitture e prodotti similari. Prove per valutare la pulizia delle superfici. Prova in campo per prodotti solubili di corrosione del ferro;
UNI 10560 – Prodotti vernicianti Pitture murali in emulsione per interno. Resistenza al lavaggio. Metodo della spazzola;
UNI 11272 – Pitture e vernici. Linee guida per la stesura di garanzie tecniche di durata per rivestimenti ottenuti con prodotti vernicianti;
UNI 8305 – Prodotti vernicianti. Esame preliminare e preparazione dei campioni per il collaudo; UNI 8405 – Materie prime per prodotti vernicianti. Comparazione del colore in massa dei pigmenti; UNI 8406 – Materie prime per prodotti vernicianti. Comparazione del tono in diluizione e del potere colorante dei pigmenti;
UNI 8901 – Prodotti vernicianti. Determinazione della resistenza all’urto.
Sigillanti, adesivi
Sigillanti
Si definiscono sigillanti i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all’aria, all’acqua, ecc. Oltre a quanto specificato nel progetto esecutivo, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, i sigillanti si intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche:
- compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati;
- diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al quale sono destinati;
- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalità;
- durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell’atmosfera o nell’ambiente di destinazione.
NORME DI RIFERIMENTO
UNI ISO 11600 – Edilizia. Sigillanti. Classificazione e requisiti
Adesivi
Si definiscono adesivi i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc., dovute all’ambiente e alla destinazione d’uso.
Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti, o per altri usi e per diversi supporti (murario, ferroso, legnoso, ecc.).
Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.
Oltre a quanto specificato nel progetto esecutivo, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:
- compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati;
- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un decadimento delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità);
- durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell’atmosfera o nell’ambiente di destinazione;
- proprietà meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l’uso.
Adesivi per piastrelle
Il prodotto dovrà essere preparato versandolo in un recipiente, aggiungendo la percentuale d’acqua prevista dal produttore, e mescolando con il trapano elettrico a basso numero di giri per qualche minuto, fino ad ottenere un impasto omogeneo (ovvero senza grumi), che, prima dell’impiego, deve essere lasciato a riposo per qualche minuto.
Il prodotto deve essere applicato su supporto esente da polveri, oli, grassi, ecc., con spatola dentata con passaggi sia orizzontali che verticali.
Dovrà essere evitata l’applicazione del prodotto su quei supporti che presentino condizioni di maturazione insufficienti o contenuto d’acqua eccessivo. Si dovrà, inoltre, proteggere il prodotto dal gelo e non porlo in opera a temperature inferiori a + 5°C. In presenza di temperature elevate e supporti assorbenti, è buona norma inumidire la superficie prima della stesura.
Il prodotto dovrà possedere i seguenti parametri meccanici:
- resistenza a compressione (N/mm2): 7,5;
- resistenza a flessione (N/mm2): 2;
- resistenza allo strappo (adesione) (N/mm2): 0,8. NORME DI RIFERIMENTO
UNI EN 12002 – Adesivi per piastrelle. Determinazione della deformazione trasversale di adesivi sigillanti e cementizi;
UNI EN 12003 – Adesivi per piastrelle. Determinazione della resistenza al taglio degli adesivi reattivi con resina;
UNI EN 12004 – Adesivi per piastrelle. Requisiti, valutazione di conformità, classificazione e designazione;
UNI EN 12808-1 – Adesivi e sigillanti per piastrelle. Determinazione della resistenza chimica di malte reattive con resina;
UNI EN 1323 – Adesivi per piastrelle. Lastra di calcestruzzo per le prove;
UNI EN 1324 – Adesivi per piastrelle. Determinazione dell’adesione mediante sollecitazione al taglio di adesivi in dispersione;
UNI EN 1308 – Adesivi per piastrelle. Determinazione dello scorrimento; UNI EN 1346 – Adesivi per piastrelle. Determinazione del tempo aperto; UNI EN 1347 – Adesivi per piastrelle. Determinazione del potere bagnante;
UNI EN 1348 – Adesivi per piastrelle. Determinazione dell’aderenza mediante trazione su adesivi cementizi.
Metodi di prova
In luogo delle certificazioni di prova, l’appaltatore potrà fornire la certificazione rilasciata dal produttore previa accettazione della direzione dei lavori.
I metodi di prova sui requisiti degli adesivi dovranno essere conformi alle seguenti prescrizioni: UNI EN 828 – Adesivi. Bagnabilità. Determinazione mediante misurazione dell’angolo di contatto e della tensione superficiale critica della superficie solida;
UNI EN ISO 15605 – Adesivi. Campionamento;
UNI EN 924 – Adesivi. Adesivi con e senza solvente. Determinazione del punto di infiammabilità;
UNI EN 1067 – Xxxxxxx. Esame e preparazione di campioni per le prove;
UNI EN 1465 – Adesivi. Determinazione della resistenza al taglio per trazione di assemblaggi a due substrati rigidi incollati;
UNI EN 1841 – Adesivi. Metodi di prova degli adesivi per rivestimenti di pavimentazione e pareti. Determinazione delle variazioni dimensionali di un rivestimento per pavimentazione in linoleum a contatto con un adesivo;
UNI EN 12092 – Adesivi. Determinazione della viscosità;
UNI 9059 – Adesivi. Determinazione del tempo di gelificazione di resine ureiche;
UNI EN 1238 – Adesivi. Determinazione del punto di rammollimento di adesivi termoplastici (metodo biglia e anello);
UNI 9446 – Adesivi. Determinazione della massa volumica apparente di adesivi in polvere per rivestimenti ceramici;
UNI EN 1721 – Adesivi per carta e cartone, imballaggio e prodotti sanitari monouso. Misurazione dell’adesività di prodotti autoadesivi. Determinazione dell’adesività mediante una sfera rotolante; UNI 9591 – Adesivi. Determinazione della resistenza al distacco (peeling) a caldo di un adesivo per incollaggio di policloruro di vinile (PVC) su legno;
UNI 9594 – Adesivi. Determinazione del tempo aperto massimo di adesivi per legno mediante prove di taglio per trazione;
UNI 9595 – Adesivi. Determinazione della rapidità di presa a freddo di adesivi per legno mediante prove di taglio per trazione;
UNI 9752 – Adesivi. Determinazione del potere bagnante di un adesivo mediante la misura dell’angolo di contatto;
UNI EN 26922 – Adesivi. Determinazione della resistenza alla trazione dei giunti di testa;
UNI EN 28510-1 – Adesivi. Prova di distacco per un assemblaggio ottenuto per incollaggio di un materiale flessibile su rigido. Distacco a 90°;
UNI EN 28510-2 – Adesivi. Prova di distacco per un assemblaggio ottenuto per incollaggio di un materiale flessibile su rigido. Distacco a 180°;
UNI EN ISO 9142 – Adesivi. Guida alla selezione di condizioni normalizzate di laboratorio per prove di invecchiamento di giunti incollati;
UNI EN ISO 9653 – Adesivi. Metodo di prova per la resistenza al taglio di giunti adesivi.
Prodotti e materiali per partizioni interne e pareti esterne
Definizioni
Le partizioni interne ed esterne dell’edificio con riferimento alla norma UNI 8290-1 si possono classificare in tre livelli:
– partizioni interne verticali:
- pareti interne verticali;
- infissi interni verticali;
- elementi di protezione.
– partizioni interne orizzontali:
- solai;
- soppalchi;
- infissi interni orizzontali.
– partizioni interne inclinate:
- scale interne;
- rampe interne.
Le partizioni esterne dell’edificio si possono classificare in:
– partizione interne verticali:
- elementi di protezione;
- elementi di separazione.
– partizioni esterne orizzontali:
- balconi/logge;
- passerelle.
– partizioni esterne inclinate:
- scale esterne;
- rampe interne.
Il direttore dei lavori, ai fini dell’accettazione dei materiali per la realizzazione dei i principali strati funzionali di queste parti di edificio, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della
fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione, si intende che la procedura di prelievo dei campioni, le modalità di prova e valutazione dei risultati, sono quelli indicati nelle norme UNI, e, in mancanza di questi, quelli descritti nella letteratura tecnica.
Pareti interne verticali
Le pareti interne verticali possono essere costituite da strutture continue, rigide e opache, oppure da elementi trasparenti; inoltre, possono essere fisse o spostabili. Le pareti devono supportare gli infissi interni, quali porte, sportelli, sopraluci, ecc. Le pareti verticali possono essere costituite dai seguenti componenti:
- elemento di parete (muratura, pannello ecc.), costituito da uno o più strati;
- zoccolino battiscopa (gres, plastica, legno ecc.), elemento di raccordo tra la parete e il pavimento;
- giunto laterale verticale, elemento di raccordo con la struttura portante;
- giunto superiore orizzontale, elemento di raccordo con il solaio superiore;
- giunto inferiore orizzontale, elemento di raccordo con il solaio inferiore;
- sopralzo, elemento di parete collocato ad altezza superiore a quella delle porte;
- fascia di aggiustaggio, superiore o laterale, elemento con funzioni di raccordo rispetto alle strutture, alle partizioni o agli elementi tecnici;
- infisso interno verticale (porta, passacarte, sportello, sopraluce, sovraporta, telaio vetrato). NORME DI RIFERIMENTO
UNI 8087 – Edilizia residenziale. Partizioni interne verticali. Analisi dei requisiti;
UNI PROVVISORIA 9269 – Pareti verticali. Prova di resistenza agli urti.
UNI 8290-1 – Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Classificazione e terminologia;
UNI 8290-2 – Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Analisi dei requisiti; UNI 8290-3 – Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Analisi degli agenti; UNI 7960 – Edilizia residenziale. Partizioni interne. Terminologia;
UNI 8326 – Edilizia residenziale. Pareti interne semplici. Prove di resistenza ai carichi sospesi; UNI 8327 – Edilizia residenziale. Pareti interne semplici. Prova di resistenza al calore per irraggiamento;
UNI 10700 – Partizioni interne. Pareti interne mobili. Terminologia e classificazione;
UNI 10815 – Pareti interne mobili. Attrezzabilità per impianti tecnici. Criteri generali;
UNI 10816 – Pareti interne mobili. Attrezzabilità con equipaggiamenti di servizio. Criteri generali;
UNI 10817 – Pareti interne mobili. Collegamenti di messa a terra. Requisiti e verifica;
UNI 10820 – Partizioni interne. Pareti interne mobili. Analisi dei requisiti;
UNI 10879 – Pareti interne mobili. Prova di resistenza ai carichi sospesi e orizzontali;
UNI 10880 – Pareti interne mobili. Requisiti e metodi di prova di resistenza agli urti;
UNI 11004 – Partizioni interne. Pareti interne mobili. Tipologie significative per la determinazione del potere fono-isolante;
UNI 8201 – Edilizia residenziale. Pareti interne semplici. Prova di resistenza agli urti da corpo molle e duro;
UNI 8326 – Edilizia residenziale. Pareti interne semplici. Prove di resistenza ai carichi sospesi; UNI 8327 – Edilizia residenziale. Pareti interne semplici. Prova di resistenza al calore per irraggiamento;
UNI EN 13084-6 – Camini strutturalmente indipendenti. Parte 6: Pareti interne di acciaio. Progettazione e costruzione;
UNI EN 13084-7 – Camini strutturalmente indipendenti. Parte 7: Specifiche di prodotto applicabili ad elementi cilindrici di acciaio da utilizzare per camini di acciaio a parete singola e per pareti interne di acciaio;
UNI EN 438-7 – Laminati decorativi ad alta pressione (HPL). Pannelli a base di resine termoindurenti (generalmente chiamati laminati). Parte 7: Laminati stratificati e pannelli compositi HPL per applicazioni su pareti interne ed esterne e su soffitti;
UNI EN 594 – Strutture di legno. Metodi di prova. Resistenza rigidezza di piastra di pannelli per pareti con telaio di legno;
UNI EN 596 – Strutture di legno. Metodi di prova. Prova di impatto con un corpo morbido su pareti con telaio di legno;
UNI 10386 – Materie plastiche cellulari rigide. Xxxxxxxx compositi con anima di poliuretano espanso rigido e paramenti rigidi per coperture, pareti perimetrali verticali esterne e di partizione interna.
Tipi, requisiti e prove.
Prodotti a base di laterizio, di calcestruzzo alleggerito, ecc.
I prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale ma unicamente di chiusura nelle pareti esterne e partizioni, devono rispondere alle prescrizioni del progetto esecutivo e, a loro completamento, alle seguenti prescrizioni:
- gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante trafilatura o pressatura con materiale normale o alleggerito devono rispondere alla norma UNI EN 771-1;
- gli elementi di calcestruzzo alleggerito, 1200 kg/m3≤ □ ≤1400 kg/m3, devono rispondere alla norma UNI EN 771-3;
- gli elementi di silicato di calcio devono rispondere alla norma UNI EN 771-2;
- gli elementi di pietra naturale devono rispondere alla norma UNI EN 771-6;
- gli elementi di pietra agglomerata devono rispondere alla norma UNI EN 771-5. L’appaltatore, per ogni prodotto da impiegare, deve fornire alla direzione dei lavori le schede tecniche rilasciate dal produttore.
Norme di riferimento
UNI EN 771-1 – Specifica per elementi per muratura. Parte 1: Elementi per muratura di laterizio; UNI EN 771-2 – Specifica per elementi di muratura. Parte 2: Elementi di muratura di silicato di calcio;
UNI EN 771-3 – Specifica per elementi di muratura. Parte 3: Elementi per muratura di calcestruzzo vibrocompresso (aggregati pesanti e leggeri);
UNI EN 771-4 – Specifica per elementi di muratura. Parte 4: Elementi di muratura di calcestruzzo aerato autoclavato;
UNI EN 771-5 – Specifica per elementi di muratura. Parte 5: Elementi per muratura di pietra agglomerata;
UNI EN 771-6 – Specifica per elementi di muratura. Parte 6: Elementi di muratura di pietra naturale.
Isolamento acustico dei divisori
L’isolamento acustico dei divisori in laterizio deve essere assicurato mediante:
- rivestimento esterno con apposito pannello dello spessore non inferiore a ……., nel rispetto del
D.P.C.M. 5 dicembre 1997. I pannelli devono essere applicati a secco e fissati con tasselli ad espansione, in ragione di almeno quattro tasselli per metro quadrato. Il rivestimento esterno deve essere in lastre di cartongesso;
- isolamento in intercapedine con prodotto in lana di legno di abete mineralizzata legata con cemento Portland e rivestimento esterno in lastre di cartongesso.
Prodotti a base di cartongesso
I prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni del progetto esecutivo e, in mancanza, alle prescrizioni seguenti:
- spessore con tolleranza di ± 0,5 mm;
- lunghezza e larghezza con tolleranza di ± 2 mm;
- resistenza all’impronta, all’urto e alle sollecitazioni localizzate (punti di fissaggio);
- basso assorbimento d’acqua;
- bassa permeabilità al vapore (prodotto abbinato a barriera al vapore);
- resistenza all’incendio dichiarata;
- isolamento acustico dichiarato.
I limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto esecutivo e, in loro mancanza, quelli dichiarati dal produttore e approvati dalla direzione dei lavori.
Blocchi di gesso
I blocchi in gesso pieni o forati per la formazione di pareti verticali per evitare in futuro rigonfiamenti e danni dovuti all’elevata umidità relativa o al contatto con acqua, devono essere collocati previa predisposizione di una guaina impermeabile collocata a livello del pavimento al fine di evitare la risalita dell’umidità.
In mancanza di norme italiane specifiche si potrà fare riferimento alla norma DIN 18163.
In cantiere, il materiale deve essere appoggiato a pavimento, sempre in piano, al coperto o sotto un telo di plastica.
Vetri
Generalità
Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro. Essi si dividono nelle seguenti principali categorie:
- lastre piane;
- vetri pressati;
- prodotti di seconda lavorazione.
Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonché per le operazioni di finitura dei bordi, si fa riferimento alle norme UNI. Le modalità di posa sono trattate negli articoli relativi alle vetrazioni e ai serramenti.
Campioni
L’appaltatore dovrà fornire almeno due campioni di ciascun tipo di vetro da impiegare. Tali campioni dovranno essere approvati dalla direzione dei lavori, che può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
Prescrizioni di carattere particolare
I tipi di vetro, la composizione e le dimensioni delle lastre, sono indicate sui disegni progettuali esecutivi.
Per ogni tipo di vetrata l’appaltatore dovrà precisare i seguenti dati caratteristici:
- percentuale di trasmissione della luce solare dall’esterno verso l’interno, percepita dall’occhio umano;
- percentuale dell’energia solare riflessa direttamente all’esterno;
- fattore solare;
- coefficiente globale medio di trasmissione termica.
Per le vetrate con intercapedine, si richiede una dettagliata relazione sulla composizione del giunto proposto, in funzione dello stress termico che interviene sulle lastre parzialmente soleggiate e sulle deformazioni prevedibili.
NORME DI RIFERIMENTO
UNI 7143 – Vetri piani. Spessore dei vetri piani per vetrazioni in funzione delle loro dimensioni, dell’azione del vento e del carico neve;
UNI 6534-74 – Vetrazioni in opere edilizie. Progettazione, materiali e posa in opera;
UNI 7143-72 – Vetri piani. Spessore dei vetri piani per vetrazioni in funzione delle loro dimensioni, dell’azione del vento e del carico neve;
UNI 7697 – Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie.
Vetri grezzi
I vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi e anche cristalli grezzi traslucidi e incolori, cosiddetti bianchi, eventualmente armati.
Vetri piani lucidi tirati
I vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che presenta sulle due facce, naturalmente lucide, ondulazioni più o meno accentuate, non avendo subito lavorazioni di superficie.
Vetri piani trasparenti float
I vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante galleggiamento su un bagno di metallo fuso.
NORME DI RIFERIMENTO
UNI EN 572-1 – Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Definizione e proprietà generali fisiche e meccaniche;
UNI EN 572-2 – Vetro per edilizia. Prodotti di base di vetro di silicato sodo-calcico. Parte 2: Vetro float;
UNI EN 572-5 – Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Vetro stampato; UNI EN 572-4 – Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Vetro tirato; UNI EN 572-7 – Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Vetro profilato armato e non armato;
UNI EN 12150-1 – Vetro per edilizia. Vetro di silicato sodo-calcico di sicurezza temprato termicamente. Definizione e descrizione;
UNI EN 12150-2 – Vetro per edilizia. Vetro di silicato sodo-calcico di sicurezza temprato termicamente. Parte 2: Valutazione di conformità/Norma di prodotto.
Vetri di sicurezza Vetri piani temprati
I vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli strati superficiali tensioni permanenti. Riguardo alle dimensioni e alle relative tolleranze, ai metodi di prova e ai limiti di accettazione dei vetri piani temprati da usare nell’edilizia, si rinvia alla norma UNI 7142. La norma si applica ai vetri piani in lastre monolitiche temprate termicamente nelle loro dimensioni e forme d’impiego (si veda la norma UNI EN 572-1). La norma non considera i vetri temprati chimicamente. I vetri temprati non sono consigliati per impieghi ove ci sia pericolo di caduta nel vuoto.
NORME DI RIFERIMENTO
UNI 7142 – Vetri piani. Vetri temprati per edilizia e arredamento.
Vetri piani stratificati
I vetri piani stratificati sono quelli formati da due o più lastre di vetro e uno o più strati interposti di materia plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l’intera superficie. L’elemento intercalare
può anche fornire prestazioni aggiuntive al prodotto finito, per esempio resistenza agli urti, resistenza al fuoco, controllo solare, isolamento acustico.
Lo spessore complessivo della lastra di vetro varia in base al numero e allo spessore delle lastre costituenti, compreso lo spessore intercalare. Gli intercalari possono essere:
- chiari o colorati;
- trasparenti, traslucidi o opachi;
- rivestiti.
Riguardo alla composizione, possono differire per:
- composizione e tipo di materiale;
- caratteristiche meccaniche;
- caratteristiche ottiche.
I vetri stratificati, in base alla loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche, si dividono in:
- stratificati per sicurezza semplice;
- stratificati antivandalismo;
- stratificati anticrimine;
- stratificati antiproiettile.
I prodotti o fogli intercalari devono rispondere alle norme eventuali vigenti per lo specifico prodotto. Per le altre caratteristiche si deve fare riferimento alle norme seguenti:
- i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla norma UNI EN ISO 12543-2;
- i vetri piani stratificati antivandalismo e anticrimine devono rispondere rispettivamente alle norme
UNI EN ISO 12543-2, UNI EN 356 e UNI EN 1063;
- i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI EN ISO 12543-2. NORME DI RIFERIMENTO
UNI EN ISO 12543-1 – Vetro per edilizia. Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Definizioni e descrizione delle parti componenti;
UNI EN ISO 12543-2 – Vetro per edilizia. Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Vetro stratificato di sicurezza;
UNI EN ISO 12543-3 – Vetro per edilizia. Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Vetro stratificato;
UNI EN ISO 12543-4 – Vetro per edilizia. Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Metodi di prova per la durabilità;
UNI EN ISO 12543-5 – Vetro per edilizia, Xxxxx stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Dimensioni e finitura dei bordi;
UNI EN ISO 12543-6 – Vetro per edilizia. Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Aspetto; UNI EN 356 – Vetro per edilizia - Vetro di sicurezza - Prove e classificazione di resistenza contro l’attacco manuale;
UNI EN 1063 – Vetrate di sicurezza. Classificazione e prove di resistenza ai proiettili;
UNI EN 12600 – Prova del pendolo. Metodo della prova di impatto e classificazione per vetro piano;
UNI EN 13541 – Vetro di sicurezza. Prove e classificazione della resistenza alla pressione causata da esplosioni.
Vetri di sicurezza. Prove
Le prove sulle lastre di vetro di sicurezza sono prescritte dall’art. 14, D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497: Approvazione del regolamento per gli ascensori e i montacarichi in servizio privato.
Prova d’urto
La prova deve essere fatta su una lastra di 30 · 30 cm appoggiata sui quattro lati, ai bordi, per larghezza di circa 10 mm, su un telaio di legno.
Sul centro della lastra è lasciata cadere liberamente, dall’altezza di 50 cm, una sfera di acciaio levigato del peso di 0,76 kg. A seguito di tale prova la lastra di vetro retinato, di vetro stratificato, o di materiale simile, non deve produrre frammenti acuminati pericolosi che si distacchino dal supporto. La lastra di vetro temperato non deve rompersi.
La prova deve essere ripetuta lasciando cadere la sfera da altezza maggiore. A seguito di tale prova la lastra di vetro retinato, di vetro stratificato, o di materiale simile, non deve venire perforata dalla sfera per altezza di caduta fino a 1 m. La lastra di vetro temperato rompendosi deve produrre frammenti minuti, non taglienti.
Le prove devono essere fatte con temperature ambientali comprese fra i 15°C e i 25°C.
Prova di flessione
Tale prova deve essere fatta su una lastra delle dimensioni massime previste per l’applicazione, appoggiata sui due lati più corti, ai bordi, per larghezza di circa 20 mm, su appoggi di legno. Su una striscia mediana larga non più di 50 mm parallela agli appoggi, è applicato un carico distribuito di 100 kg per metro lineare per la lastra di vetro retinato, di vetro stratificato, o di materiale simile, e di 200 kg per metro lineare per la lastra di vetro temperato. La lastra non deve rompersi né fessurarsi.
Se sono usate lastre di vetro retinato, di vetro stratificato, o di materiale simile con larghezza maggiore di 60 cm, o lastre di vetro temperato con larghezza maggiore di 1m, una lastra per ciascuna partita deve essere sottoposta in fabbrica alla prova di flessione.
Applicazione delle lastre di vetro di sicurezza
Le lastre di vetro di sicurezza, salvo le lastre di vetro retinato, devono essere segnate con marchio indelebile.
Nelle porte dei piani, nella cabina e nelle porte della cabina degli ascensori, le lastre di vetro di sicurezza devono essere completamente intelaiate.
Nelle protezioni del vano di corsa degli ascensori, le lastre di vetro di sicurezza devono essere intelaiate completamente, salvo le lastre di vetro temperato, le quali possono essere fissate su almeno tre lati per mezzo di supporti, di zanche, o simili.
Nelle porte dei piani, nelle pareti e nelle porte della cabina degli ascensori, costituite prevalentemente da lastre di vetro di sicurezza, devono essere applicate protezioni per impedire la caduta di persone nel vano di corsa nel caso di rottura delle lastre. In ogni caso, deve essere applicata almeno una fascia di protezione di materiale resistente, di altezza non minore di 0,15 m dal piano di calpestio, e una sbarra di protezione ad altezza di circa 0,9 m dal piano di calpestio.
Nelle porte dei piani e nelle porte della cabina degli ascensori le cerniere, le maniglie, le serrature e gli altri dispositivi non devono essere applicati alle lastre di vetro di sicurezza.
Vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera)
I vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra loro unite lungo il perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi o altro, in modo da formare una o più intercapedini contenenti aria o gas disidratati.
Vetri piani profilati ad U
I vetri piani profilati ad U sono dei vetri greggi colati, prodotti sotto forma di barre con sezione ad U, con la superficie liscia o lavorata, e traslucida alla visione. I vetri profilati possono essere del tipo ricotto (normale) o temprato, armati o non armati. Le dimensioni sono quelle indicate nel progetto esecutivo. Per le altre caratteristiche valgono le prescrizioni della norma UNI EN 572-7, che indica anche i metodi di controllo in caso di contestazione. Verificare l’assenza di bolle, onde, graffi o inclusioni. Tali difetti non sono ammessi. Non sono accettabili rotture nel filo metallico o deviazioni superiori a 5 mm per metro. Il vetro profilato armato o non armato conforme alla norma UNI EN 572-7 deve essere designato indicando rispettivamente quanto segue:
- tipo (vetro armato o non armato);
- colorato (riferimento del fabbricante) o chiaro;
- stampato (riferimento del fabbricante) o no;
- spessore nominale in millimetri;
- larghezza nominale B in millimetri;
- altezza nominale dell’aletta d in millimetri;
- lunghezza nominale H in millimetri;
- riferimento alla norma UNI EN 572-7. NORME DI RIFERIMENTO
UNI 7144 – Vetri piani. Isolamento termico;
UNI EN 12758 – Vetro per edilizia. Vetrazioni e isolamento acustico per via aerea. Descrizioni del prodotto e determinazione delle proprietà;
UNI EN 1279-1 – Vetro per edilizia. Vetrate isolanti. Parte 1: Generalità, tolleranze dimensionali e regole per la descrizione del sistema;
UNI EN 1279-2 – Vetro per edilizia. Vetrate isolanti. Parte 2: Metodo per la prova di invecchiamento e requisiti per la penetrazione del vapore d’acqua;
UNI EN 1279-3 – Vetro per edilizia. Vetrate isolanti. Parte 3: Prove d’invecchiamento e requisiti per la velocità di perdita di gas e per le tolleranze di concentrazione del gas;
UNI EN 1279-4 – Vetro per edilizia. Vetrate isolanti. Parte 4: Metodo di prova per le proprietà fisiche delle sigillature del bordo;
UNI EN 1279-5 – Vetro per edilizia. Vetrate isolanti. Parte 5: Valutazione della conformità;
UNI EN 1279-6 – Vetro per edilizia. Vetrate isolanti. Parte 6: Controllo della produzione in fabbrica e prove periodiche.
Xxxxxxx, frangisole, porte
Gli infissi sono gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose, nonché dell'energia tra spazi interni ed esterni dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno.
Si dividono in elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) ed in serramenti (cioè con parti apribili); gli infissi, inoltre, si dividono, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi.
Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio, si fa riferimento alla norma UNI 8369 (varie parti).
I prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della loro fornitura; le modalità di posa sono sviluppate nell'articolo relativo alle vetrazioni ed ai serramenti.
Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, nelle dimensioni e con i materiali indicati nel disegno di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limite) devono comunque nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento od agli urti e garantire la tenuta all'aria, all'acqua e la resistenza al vento.
Quanto richiesto dovrà garantire anche le prestazioni d’isolamento termico, isolamento acustico, comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attività sportive, atti vandalici, ecc.
Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.
Il Direttore dei lavori potrà procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:
α) il controllo dei materiali costituenti il telaio, il vetro, gli elementi di tenuta (guarnizioni, sigillanti) più eventuali accessori, e delle caratteristiche costruttive e della lavorazione del prodotto nel
suo insieme e/o dei suoi componenti; in particolare trattamenti protettivi del legno, rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, esatta esecuzione dei giunti, ecc.;
β) l'accettazione di dichiarazioni di conformità della fornitura alle classi di prestazione quali tenuta all'acqua, all'aria, resistenza agli urti, ecc.; di tali prove potrà anche chiedere la ripetizione in caso di dubbio o contestazione.
Le modalità d’esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti.
I serramenti esterni (finestre, porte finestre e similari) dovranno essere realizzati seguendo le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. In mancanza di prescrizioni essi devono essere realizzati nel loro insieme, in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche ed agli agenti atmosferici e contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere mantenuto nel tempo.
χ) Il Direttore dei lavori potrà procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo dei materiali che costituiscono l'anta, il telaio, e dei loro trattamenti preservanti e dei rivestimenti; mediante il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti e degli accessori; mediante il controllo delle loro caratteristiche costruttive, in particolare, dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) e per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al vento e sulle altre prestazioni richieste.
δ) Il Direttore dei lavori potrà altresì procedere all'accettazione dell’attestazione di conformità della fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche o, in mancanza, a quelle di seguito riportate. Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei lavori.
NORME DI RIFERIMENTO
UNI 7895 – Disegni tecnici. Designazione simbolica del senso di chiusura e delle facce delle porte, finestre e persiane;
UNI 8369-1 – Edilizia. Chiusure verticali. Classificazione e terminologia;
UNI 8369-2 – Edilizia. Pareti perimetrali verticali. Classificazione e terminologia;
UNI 8369-3 – Edilizia. Chiusure verticali. Classificazione e terminologia dei serramenti esterni verticali;
UNI 8369-4 – Edilizia. Chiusure verticali. Classificazione e terminologia degli schermi;
UNI 8369-5 – Edilizia. Chiusure verticali. Giunto tra pareti perimetrali verticali e infissi esterni. Terminologia e simboli per le dimensioni;
UNI 8370 – Edilizia. Serramenti esterni. Classificazione dei movimenti di apertura delle ante.
Campioni
L’appaltatore dovrà esibire un campione di ogni tipologia di ogni infisso della fornitura ai fini dell’approvazione da parte della direzione dei lavori.
Il campione di infisso deve essere limitato ad un modulo completo di telaio, parte apribile e cerniere, meccanismi di chiusura, comandi, accessori e guarnizioni. Resta inteso che i manufatti che saranno consegnati in cantiere dovranno essere tassativamente uguali ai campioni approvati dal direttore dei lavori, comprese le anodizzazioni e/o le verniciature.
L’appaltatore deve consegnare l’attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni contrattuali e alle normative vigenti.
Tipologie dei serramenti di progetto
La tipologia dei serramenti, il sistema di apertura, le dimensioni (in mm) e il meccanismo di chiusura sono quelli indicati nella tabella.
Tabella: Tipologie dei serramenti di progetto
Codice identificativo del serramento (riferimento: abaco dei serramenti) | Dimensioni [mm] | Sistema di apertura | Meccanismo di apertura | Elaborato grafico di riferimento |
Marcatura CE
Il marchio CE non riguarda la posa in opera. L’attestazione obbligatoria deve riguardare almeno i seguenti requisiti (UNI EN 14351-1):
- tenuta all’acqua, mediante la prova in laboratorio (norma UNI EN 1027);
- permeabilità all’aria, mediante la prova in laboratorio (norma UNI EN 1026);
- resistenza al vento, mediante prova in laboratorio (norma UNI EN 12211);
- resistenza termica, mediante il procedimento di calcolo indicato dalla norma UNI EN ISO 10077-1
oppure 10077-2 o in alternativa con la prova in laboratorio (norma UNI EN ISO 12657-1);
- prestazione acustica, mediante procedimento di calcolo o, in alternativa, con la prova in laboratorio (norma UNI EN ISO 140-3);
- emissione di sostanze dannose verso l’interno del locale;
- resistenza all’urto.
Le tipologie di serramenti più importanti con l’obbligo della marcatura CE sono le seguenti:
- porte per uso esterno ad esclusivo uso dei pedoni (ad una o due ante; con pannelli laterali e/o sopraluce);
- porte destinate ad uscita di sicurezza con maniglioni antipanico;
- finestre (uso esterno) ad una e due ante (incluso le guarnizioni di tenuta alle intemperie);
- porte finestre (uso esterno) ad una e due ante (incluso le guarnizioni di tenuta alle intemperie);
- finestre scorrevoli orizzontali;
- finestre francesi;
- finestre da tetto con o senza materiali antifiamma;
- porte blindate per uso esterno;
- porte automatiche (con radar) motorizzate;
- tutti i prodotti che possono essere in versione manuale o motorizzata;
- tutti i prodotti che possono essere ciechi, parzialmente o totalmente vetrati;
- tutti i prodotti che possono essere assemblati in due o più unità. NORME DI RIFERIMENTO
UNI EN 14351-1 – Finestre e porte. Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali. Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo.
Documentazione da fornire al direttore dei lavori
L’appaltatore è obbligato a fornite al direttore dei lavori la documentazione rilasciata dal produttore riguardante:
- dichiarazione di conformità a norma dei prodotti forniti;
- istruzioni di installazione del prodotto;
- istruzioni sull’uso e sulla manutenzione dei prodotti;
- marcatura CE.
Forme. Luci fisse
Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto. In mancanza di prescrizioni (o in presenza di prescrizioni limitate), si intende che comunque devono – nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.) – resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all’azione del vento o agli urti, garantire la resistenza al vento e la tenuta all’aria e all’acqua.
Quanto richiesto dovrà garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico, comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attività sportive, atti vandalici, ecc.
Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.
Il direttore dei lavori potrà procedere all’accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:
- controllo dei materiali costituenti il telaio, il vetro e gli elementi di tenuta (guarnizioni, sigillanti) più eventuali accessori;
- controllo delle caratteristiche costruttive e della lavorazione del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti (in particolare, trattamenti protettivi del legno, rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, esatta esecuzione dei giunti, ecc.);
- accettazione di dichiarazioni di conformità della fornitura alle classi di prestazione quali tenuta all’acqua, all’aria, resistenza agli urti, ecc.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti.
Serramenti interni ed esterni
I serramenti interni ed esterni (finestre, porte-finestre e similari) dovranno essere realizzati seguendo le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi. In mancanza di prescrizioni (o in presenza di prescrizioni limitate), si intende che comunque devono, nel loro insieme, essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc. Lo svolgimento delle funzioni predette deve essere mantenuto nel tempo.
Il direttore dei lavori potrà procedere all’accettazione dei serramenti mediante:
- il controllo dei materiali che costituiscono l’anta e il telaio, i loro trattamenti preservanti e i rivestimenti;
- il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti e degli accessori;
- il controllo delle caratteristiche costruttive (in particolare, dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti e connessioni realizzate meccanicamente – viti, bulloni, ecc. – e per aderenza –colle, adesivi, ecc. – e, comunque, delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, sulla tenuta all’acqua, all’aria, al vento e sulle altre prestazioni richieste.
L’attestazione di conformità dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione fornita dall’appaltatore al direttore dei lavori.
Schermi (frangisole)
Gli schermi (frangisole) con funzione prevalentemente oscurante dovranno essere realizzati nella forma, con il materiale e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto. In mancanza di prescrizioni o con prescrizioni insufficienti, si intende che, comunque, lo schermo deve nel suo insieme resistere alle sollecitazioni meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) e agli agenti atmosferici, mantenendo nel tempo il suo funzionamento.
Il direttore dei lavori dovrà procedere all’accettazione degli schermi mediante:
- il controllo dei materiali che costituiscono lo schermo e dei loro rivestimenti;
- il controllo dei materiali costituenti gli accessori e/o gli organi di manovra;
- la verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo, principalmente delle dimensioni delle sezioni resistenti, delle conformazioni delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni ecc.) o per aderenza (colle, adesivi ecc.), e, comunque, delle parti che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica e sulla durabilità agli agenti atmosferici.
Il direttore dei lavori potrà, altresì, procedere all’accettazione mediante attestazione di conformità della fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica e di comportamento agli agenti atmosferici (corrosioni, cicli con lampade solari, camere climatiche, ecc.). L’attestazione dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.
Prescrizioni dimensionali e prestazionali per i portatori di handicap Porte interne
La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte interne deve essere di almeno 75 cm.
L’altezza delle maniglie deve essere compresa tra gli 85 e i 95 cm (altezza consigliata: 90 cm). Devono, inoltre, essere preferite soluzioni per le quali le singole ante delle porte non abbiano larghezza superiore ai 120 cm, e gli eventuali vetri siano collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano del pavimento.
L’anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 kg.
Infissi esterni
L’altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra 100 e 130 cm; consigliata 115 cm.
Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell’anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni.
L’anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 kg.
Serramenti in acciaio Componenti dei serramenti
Tutti i componenti dei serramenti della fornitura conforme alle prescrizioni progettuali (telai metallici, accessori, vetrazioni, guarnizioni, schermi, ecc.) devono essere costruiti con caratteristiche che non rilascino sostanze pericolose oltre i limiti ammessi dalle norme sui materiali. Materiali e norme di riferimento
Alluminio
a) telai:
UNI EN 573-3 – Alluminio e leghe di alluminio. Composizione chimica e forma dei prodotti semilavorati. Sistema di designazione sulla base dei simboli chimici;
UNI EN 12020-1 – Alluminio e leghe di alluminio. Profilati di precisione estrusi, di leghe EN AW- 6060 e EN AW-6063. Parte 1: Condizioni tecniche di controllo e di fornitura;
UNI EN 12020-2 – Alluminio e leghe di alluminio. Profilati di precisione estrusi di leghe EN AW- 6060 e EN AW-6063. Parte 2: Tolleranze dimensionali e di forma;
UNI EN 14024 – Profili metallici con taglio termico. Prestazioni meccaniche. Requisiti, verifiche e prove per la valutazione;
b) laminati di trafilati o di sagomati non estrusi in alluminio:
UNI EN 573-3 – Alluminio e leghe di alluminio. Composizione chimica e forma dei prodotti semilavorati. Sistema di designazione sulla base dei simboli chimici;
UNI EN 485-2 – Alluminio e leghe di alluminio. Lamiere, nastri e piastre. Parte 2: Caratteristiche meccaniche;
UNI EN 754-2 – Alluminio e leghe di alluminio. Xxxxx e tubi trafilati. Tubi estrusi con filiera a ponte, tolleranze;
c) getti in alluminio:
UNI EN 1706 – Alluminio e leghe di alluminio. Getti. Composizione chimica e caratteristiche meccaniche.
Profili in acciaio
a) telai:
UNI EN 10079 – Definizione dei prodotti di acciaio e a quelle di riferimento per gli specifici prodotti;
b) laminati a caldo:
UNI 10163-1 – Condizioni di fornitura relative alla finitura superficiale di lamiere, larghi piatti e profilati di acciaio laminati a caldo. Parte 1: Requisiti generali;
UNI 10163-2 – Condizioni di fornitura relative alla finitura superficiale di lamiere, larghi piatti e profilati di acciaio laminati a caldo. Parte 2: Lamiere e larghi piatti;
UNI EN 10163-3 – Condizioni di fornitura relative alla finitura superficiale di lamiere, larghi piatti e profilati di acciaio laminati a caldo. Parte 3: Profilati;
UNI EN 10143 – Lamiere sottili e nastri di acciaio con rivestimento metallico applicato per immersione a caldo in continuo. Tolleranze dimensionali e di forma;
UNI EN 10025-1 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 1: Condizioni tecniche generali di fornitura;
UNI EN 10025-2 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 2: Condizioni tecniche di fornitura di acciai non legati per impieghi strutturali;
UNI EN 10025-3 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 3: Condizioni tecniche di fornitura di acciai per impieghi strutturali saldabili a grano fine allo stato normalizzato/normalizzato laminato;
UNI EN 10025-4 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 4: Condizioni tecniche di fornitura di acciai per impieghi strutturali saldabili a grano fine ottenuti mediante laminazione termo meccanica;
UNI EN 10025-5 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 5: Condizioni tecniche di fornitura di acciai per impieghi strutturali con resistenza migliorata alla corrosione atmosferica;
UNI EN 10025-6 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 6: Condizioni tecniche di fornitura per prodotti piani di acciaio per impieghi strutturali ad alto limite di snervamento, bonificati;
c) lamiere a freddo:
UNI 7958 – Prodotti finiti di acciaio non legato di qualità laminati a freddo. Lamiere sottili e nastri larghi da costruzione;
UNI EN 10327 – Nastri e lamiere di acciaio a basso tenore di carbonio rivestiti per immersione a caldo in continuo, per formatura a freddo. Condizioni tecniche di fornitura;
d) lamiere zincate:
UNI EN 10143 – Lamiere sottili e nastri di acciaio con rivestimento applicato per immersione a caldo in continuo. Tolleranze sulla dimensione e sulla forma.
Acciaio inossidabile
a) telai:
UNI EN 10088-1 – Acciai inossidabili. Parte 1: Lista degli acciai inossidabili;
UNI EN 10088-2 – Acciai inossidabili. Parte 2: Condizioni tecniche di fornitura delle lamiere e dei nastri per impieghi generali.
Finitura superficiale dei telai metallici
La finitura superficiale dei telai metallici dei serramenti dovrà essere priva di difetti visibili ad occhio nudo (graffi, colature, rigonfiamenti, ondulazione e altre imperfezioni) a distanza non inferiore a 5 m per gli spazi esterni e a 3 m per gli spazi interni.
La finitura superficiale non deve subire corrosioni o alterazioni di aspetto per un periodo di tempo adeguato alla vita del manufatto, e in cantiere deve essere evitato il contatto con sostanze o materiali che possano instaurare fenomeni corrosivi. Il colore deve essere quello previsto dal progetto esecutivo.
In base al tipo di metallo si indicano le seguenti norme di riferimento:
a) alluminio:
UNI EN 12206-1 – Pitture e vernici - Rivestimenti di alluminio e di leghe di alluminio per applicazioni architettoniche - Parte 1: Rivestimenti preparati a partire da materiali in polvere.
b) acciaio:
UNI EN ISO 12944-1 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura. Introduzione generale;
UNI EN ISO 12944-2 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura. Classificazione degli ambienti;
UNI EN ISO 12944-3 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura. Considerazioni sulla progettazione;
UNI EN ISO 12944-4 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura. Tipi di superficie e loro preparazione;
UNI EN ISO 12944-5 – Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura. Parte 5: Sistemi di verniciatura protettiva.
I trattamenti di metallizzazione devono rispettare le seguenti norme:
- zincatura elettrolitica:
UNI ISO 2081 – Rivestimenti metallici. Rivestimenti elettrolitici di zinco su ferro o acciaio;
- zincatura a spruzzo:
UNI EN 22063 – Rivestimenti metallici e altri rivestimenti inorganici. Metallizzazione termica a spruzzo. Xxxxx, alluminio e loro leghe;
- cadmiatura:
UNI 4720 – Trattamenti superficiali dei materiali metallici. Classificazione, caratteristiche e prove dei rivestimenti elettrolitici di cadmio su materiali ferrosi;
- cromatura:
UNI EN 12540 – Protezione dei materiali metallici contro la corrosione. Rivestimenti elettrodepositati di nichel, nichel più cromo, rame più nichel e rame più nichel più cromo.
c) acciaio inossidabile:
UNI EN 10088-2 – Acciai inossidabili. Parte 2: Condizioni tecniche di fornitura delle lamiere, dei fogli e dei nastri di acciaio resistente alla corrosione per impieghi generali.
Telai e controtelai
Dai traversi inferiori dei serramenti dovrà essere consentito lo scarico verso l’esterno delle acque meteoriche, evitando riflussi verso l’interno dell’ambiente. Sui traversi dovranno essere presenti opportuni fori di drenaggio in numero e dimensioni sufficienti a garantire l’eliminazione di eventuali condense e infiltrazioni d’acqua dalle sedi dei vetri verso l’esterno.
Tutti i serramenti dovranno essere dotati di coprifili ed eventuali raccordi a davanzale esterno e interno.
Accessori
Tutti gli accessori impiegati per i serramenti devono avere caratteristiche resistenti alla corrosione atmosferica e tali da assicurare al serramento le prescritta resistenza meccanica, la stabilità e la funzionalità per le condizioni d’uso a cui il serramento è destinato.
Gli accessori devono essere compatibili con le superfici con cui devono essere posti a contatto.
Guarnizioni
Le guarnizioni dei serramenti devono garantire le prestazioni di tenuta all’acqua, permeabilità all’aria, isolamento acustico,e, inoltre, devono essere compatibili con i materiali con cui devono venire a contatto.
Le guarnizioni dei giunti apribili devono potere essere facilmente sostituibili e dovranno essere esclusivamente quelle originali.
NORME DI RIFERIMENTO
UNI EN 12365-1 – Accessori per serramenti. Guarnizioni per porte, finestre, chiusure oscuranti e facciate continue. Parte 1: Requisiti prestazionali e classificazione;
UNI EN 12365-2 – Accessori per serramenti. Guarnizioni per porte, finestre, chiusure oscuranti e facciate continue. Parte 2: Metodi di prova per determinare la forza di compressione;
UNI EN 12365-3 – Accessori per serramenti. Guarnizioni per porte, finestre, chiusure oscuranti e facciate continue. Parte 3: Metodo di prova per determinare il recupero elastico;
UNI EN 12365-4 – Accessori per serramenti. Guarnizioni per porte, finestre, chiusure oscuranti e facciate continue. Parte 4: Metodo di prova per determinare il recupero dopo l’invecchiamento accelerato.
Sigillanti
I sigillanti impiegati nei serramenti devono garantire le prestazioni di tenuta all’acqua, tenuta all’aria, tenuta alla polvere e la realizzazione della continuità elastica nel tempo. Inoltre, devono essere compatibili con i materiali con cui devono venire a contatto.
I sigillanti non devono corrodere le parti metalliche con cui vengono a contatto. NORME DI RIFERIMENTO
UNI 9610 – Edilizia. Sigillanti siliconici monocomponenti per giunti. Requisiti e prove; UNI 9611 – Edilizia. Sigillanti siliconici monocomponenti per giunti. Confezionamento; UNI EN 26927 – Edilizia. Prodotti per giunti. Sigillanti. Vocabolario;
UNI EN 27390 – Edilizia. Sigillanti per giunti. Determinazione della resistenza allo scorrimento;
UNI EN 28339 – Edilizia. Sigillanti per giunti. Determinazione delle proprietà tensili;
UNI EN 28340 – Edilizia. Prodotti per giunti. Sigillanti. Determinazione delle proprietà tensili in presenza di trazione prolungata nel tempo;
UNI EN 28394 – Edilizia. Prodotti per giunti. Determinazione dell’estrudibilità dei sigillanti monocomponenti;
UNI EN 29048 – Edilizia. Prodotti per giunti. Determinazione dell’estrudibilità dei sigillanti per mezzo di un apparecchio normalizzato.
Caratteristiche dei vetri
I vetri devono rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, controllo della radiazione solare e sicurezza.
I valori di trasmittanza termica per le principali tipologie di vetri sono quelli previsti dalla norma UNI EN ISO 1077.
NORME DI RIFERIMENTO
UNI EN 410 – Vetro per edilizia. Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate;
UNI EN ISO 10077-1 – Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti. Calcolo della trasmittanza termica. Parte 1: Generalità;
UNI EN ISO 10077-2 – Prestazione termica di finestre, porte e chiusure. Calcolo della trasmittanza termica. Metodo numerico per i telai.
a) vetri isolanti:
UNI EN 1279-1 – Vetro per edilizia. Vetrate isolanti. Parte 1: Generalità, tolleranze dimensionali e regole per la descrizione del sistema;
UNI EN 1279-2 – Vetro per edilizia. Vetrate isolanti. Parte 2: Metodo per la prova di invecchiamento e requisiti per la penetrazione del vapore d’acqua;
UNI EN 1279-3 – Vetro per edilizia. Vetrate isolanti. Parte 3: Prove d’invecchiamento e requisiti per la velocità di perdita di gas e per le tolleranze di concentrazione del gas;
UNI EN 1279-4 – Vetro per edilizia. Vetrate isolanti. Parte 4: Metodo di prova per le proprietà fisiche delle sigillature del bordo;
UNI EN 1279-5 – Vetro per edilizia. Vetrate isolanti. Parte 5: Valutazione della conformità;
UNI EN 1279-6 – Vetro per edilizia. Vetrate isolanti. Parte 6: Controllo della produzione in fabbrica e prove periodiche;
b) vetro di silicato sodo-calcico:
UNI EN 572-1 – Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Definizione e proprietà generali fisiche e meccaniche;
UNI EN 572-2 – Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Parte 2: Vetro float;
UNI EN 572-5 – Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Vetro stampato;
UNI EN 572-4 – Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Vetro tirato;
c) vetro profilato armato e non armato
UNI EN 572-3 – Vetro per edilizia. Prodotti di base di vetro di silicati sodo-calcico. Parte 3: Vetro lustro armato;
UNI EN 572-6 – Vetro per edilizia. Prodotti di base di vetro di silicato sodo-calcico. Parte 6: Vetro stampato armato;
UNI EN 572-7 – Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Vetro profilato armato e non armato;
d) vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza:
UNI EN ISO 12543-1 – Vetro per edilizia. Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Definizioni e descrizione delle parti componenti;
UNI EN ISO 12543-2 – Vetro per edilizia. Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Vetro stratificato di sicurezza;
UNI EN ISO 12543-3 – Vetro per edilizia. Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Vetro stratificato;
UNI EN ISO 12543-4 – Vetro per edilizia. Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Metodi di prova per la durabilità;
UNI EN ISO 12543-5 – Vetro per edilizia, Xxxxx stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Dimensioni e finitura dei bordi;
UNI EN ISO 12543-6 – Vetro per edilizia. Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Aspetto;
e) vetro rivestito:
UNI EN 1096-1– Vetro per edilizia. Vetri rivestiti. Definizione e classificazione;
UNI EN 1096-2 – Vetro per edilizia. Vetri rivestiti. Requisiti e metodi di prova per rivestimenti di classe A, B e S;
UNI EN 1096-3 – Vetro per edilizia. Vetri rivestiti. Requisiti e metodi di prova per rivestimenti di classe C e D;
UNI EN 1096-4 – Vetro per edilizia. Vetri rivestiti. Parte 4: Valutazione della conformità/Norma di prodotto.
Pannelli
I pannelli devono essere inseriti come indicato nei disegni progettuali. NORME DI RIFERIMENTO
UNI EN 12086 – Isolanti termici per edilizia. Determinazione delle proprietà di trasmissione del vapore acqueo;
UNI EN 12087 – Isolanti termici per edilizia. Determinazione dell’assorbimento d’acqua a lungo termine: prova attraverso immersione;
UNI EN 12088 – Isolanti termici per edilizia. Determinazione dell’assorbimento d’acqua per diffusione per lungo periodo.
Porte e chiusure resistenti al fuoco Generalità
Gli elementi di chiusura resistenti al fuoco comprendono:
- porte su perni e su cardini;
- porte scorrevoli orizzontalmente e verticalmente, incluse le porte articolate scorrevoli e le porte sezionali;
- porte a libro in acciaio, monolamiera (non coibentate);
- porte scorrevoli a libro;
- porte basculanti;
- serrande avvolgibili.
Per assicurare la tenuta al fumo le porte tagliafuoco devono essere corredate da guarnizioni etumescenti.
Valutazione delle caratteristiche
La valutazione delle caratteristiche, delle prestazioni, nonché le modalità di redazione del rapporto di prova in forma completa di porte ed elementi di chiusura resistenti al fuoco, si effettua secondo quanto specificato nella norma UNI EN 1634-1 e, per quanto da essa richiamato, nelle norme UNI EN 1363-1 e UNI EN 1363-2.
La valutazione delle prestazioni, da effettuare tramite la prova a fuoco secondo la curva di riscaldamento prevista dalla UNI EN 1363-1, va condotta previo il condizionamento meccanico previsto al punto 10.1.1, comma a) della norma UNI EN 1634-1. Il condizionamento meccanico deve essere eseguito secondo quanto descritto nell’allegato A al D.M. 20 aprile 2001.
Salvo diversa indicazione dei decreti di prevenzione incendi, la classe di resistenza al fuoco richiesta per porte e altri elementi di chiusura con la terminologia RE e REI è da intendersi, con la nuova classificazione, equivalente a E e a EI2 rispettivamente. Laddove sia prescritto l’impiego di
porte e altri elementi di chiusura classificati E ed EI2, potranno essere utilizzate porte omologate con la classificazione RE e REI, nel rispetto di tutte le condizioni previste dal D.M. 20 aprile 2001.
Classificazione delle porte resistenti al fuoco
Il sistema di classificazione adottato per le porte resistenti al fuoco è qui di seguito illustrato.
E | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |
EI1 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |
EI2 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |
EW | - | 20 | 30 | - | 60 | - | - | - | - |
Il requisito di tenuta E è l’attitudine di una porta o altro elemento di chiusura a non lasciar passare né produrre, se sottoposto all’azione dell’incendio su un lato, fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto.
La perdita del requisito E si ha al verificarsi di uno dei seguenti fenomeni:
- aperture di fessure passanti superiori a fissate dimensioni (punto 10.4.5.3 della norma UNI EN 1363-1);
- accensione di un batuffolo di cotone posto ad una distanza di 30 mm per un massimo di 30 s (punto 10.4.5.2 della norma UNI EN 1363-1) su tutta la superficie;
- presenza di fiamma persistente sulla faccia non esposta.
Il requisito di isolamento I è l’attitudine di una porta o altro elemento di chiusura a ridurre entro un dato limite la trasmissione del calore dal lato esposto all’incendio al lato non esposto.
La perdita del requisito di tenuta significa anche perdita del requisito di isolamento, sia che il limite specifico di temperatura sia stato superato o meno.
Sono previsti due criteri di isolamento:
- isolamento I1;
- isolamento I2.
Isolamento i1
Si considera che l’elemento in prova perde l’isolamento termico al verificarsi del primo dei seguenti fenomeni:
- l’aumento della temperatura media sulla faccia non esposta supera i 140°C (punto 9.1.2.2 della norma UNI EN 1634-1);
- l’aumento della temperatura su ogni punto dell’anta, con esclusione della zona entro 25 mm dal bordo visibile o foro di passaggio, supera i 180°C (punto 9.1.2.4 lettera b) della norma UNI EN 1634-1);
- l’aumento della temperatura sul telaio supera i 180°C a una distanza di 100 mm dal foro di passaggio se il telaio è più largo di 100 mm, o alla massima distanza possibile se il telaio è inferiore o uguale a 100 mm (punto 9.1.2.3 lettera b) della norma UNI EN 1634-1).
Isolamento i2
Si considera che l’elemento in prova perde l’isolamento termico al verificarsi del primo dei seguenti fenomeni:
- l’aumento della temperatura media sulla faccia non esposta supera i 140°C (punto 9.1.2.2 della norma UNI EN 1634-1);
- l’aumento della temperatura su ogni punto dell’anta, con esclusione della zona entro 100 mm dal bordo visibile o foro di passaggio, supera i 180°C (punto 9.1.2.3 lettera c) della norma UNI EN 1634-1);
- l’aumento della temperatura sul telaio supera i 360°C a una distanza di 100 mm dal foro di passaggio se il telaio è più largo di 100 mm o alla massima distanza possibile se il telaio è inferiore o uguale a 100 mm (punto 9.1.2.3 lettera b) della norma UNI EN 1634-1).
Il requisito di irraggiamento W è l’attitudine di una porta o altro elemento di chiusura a resistere all’incendio agente su una sola faccia, riducendo la trasmissione di calore radiante sia ai materiali costituenti la superficie non esposta sia ad altri materiali o a persone ad essa adiacenti.
Una porta o altro elemento di chiusura che soddisfa i criteri di isolamento I1 o I2 si ritiene che soddisfi anche il requisito di irraggiamento W per lo stesso tempo. La perdita del requisito di tenuta E significa automaticamente perdita del requisito di irraggiamento W.
Omologazione
Le porte e altri elementi di chiusura da impiegarsi nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi devono essere omologati.
Per omologazione si intende l’atto conclusivo attestante il corretto espletamento della procedura tecnico-amministrativa illustrata nel presente decreto, finalizzata al riconoscimento dei requisiti certificati delle porte resistenti al fuoco. Con tale riconoscimento è autorizzata la riproduzione del prototipo e la connessa immissione in commercio di porte resistenti al fuoco omologate, con le variazioni consentite dalla norma UNI EN 1634-1 nel campo di applicazione diretta del risultato di prova, integrate dalle variazioni riportate nell’allegato C al D.M. 20 aprile 2001.
Per prototipo si intende il campione, parte del campione medesimo e/o la documentazione idonea alla completa identificazione e caratterizzazione della porta omologata, conservati dal laboratorio che rilascia il certificato di prova.
Per porta omologata si intende la porta o altro elemento di chiusura per il quale il produttore ha espletato la procedura di omologazione.
Per produttore della porta resistente al fuoco, si intende il fabbricante residente in uno dei paesi dell’Unione europea, ovvero in uno dei paesi costituenti l’accordo SEE, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o segno distintivo sulla porta resistente al fuoco, si presenti come rappresentante autorizzato dallo stesso, purché residente in uno dei paesi dell’Unione europea, ovvero in uno dei paesi costituenti l’accordo SEE.
Per certificato di prova si intende il documento, rilasciato dal laboratorio o da un organismo di certificazione, con il quale, sulla base dei risultati contenuti nel rapporto di prova, si certifica la classe di resistenza al fuoco del campione sottoposto a prova.
Per rapporto di prova si intende il documento, rilasciato dal laboratorio a seguito della prova, riportante quanto indicato al punto 12 della norma UNI EN 1634-1 e al punto 12.1 della norma UNI EN 1363-1.
L’omologazione decade automaticamente se la porta resistente al fuoco subisce una qualsiasi modifica non prevista nell’atto di omologazione.
Documentazione tecnica che il produttore deve allegare ad ogni fornitura
Il produttore, per ogni fornitura di porte resistenti al fuoco, deve allegare la seguente documentazione tecnica:
- copia dell’atto di omologazione della porta;
- dichiarazione di conformità alla porta omologata;
- libretto di installazione, uso e manutenzione.
Dichiarazione di conformità
Per dichiarazione di conformità si intende la dichiarazione, rilasciata dal produttore, attestante la conformità della porta resistente al fuoco alla porta omologata e contenente, tra l’altro, i seguenti dati:
- nome del produttore;
- anno di costruzione;
- numero progressivo di matricola;
- nominativo del laboratorio e dell’organismo di certificazione se diversi;
- codice di omologazione;
- classe di resistenza al fuoco.
Con la dichiarazione di conformità, il produttore si impegna a garantire comunque la prestazione certificata, quali che siano le modifiche apportate alla porta resistente al fuoco tra quelle consentite nell’atto di omologazione.
Marchio di conformità
Per marchio di conformità si intende l’indicazione permanente e indelebile apposta dal produttore sulla porta resistente al fuoco, contenente almeno il numero progressivo di matricola e il codice di omologazione.
Il marchio di conformità deve essere applicato dal produttore sulla porta resistente al fuoco.
Libretto di installazione, uso e manutenzione
Per libretto di installazione, uso e manutenzione si intende il documento, allegato ad ogni singola fornitura di porte resistenti al fuoco, che riporta, come minimo, i seguenti contenuti:
- modalità e avvertenze d’uso;
- periodicità dei controlli e delle revisioni con frequenza almeno semestrale;
- disegni applicativi esplicativi per la corretta installazione, uso e manutenzione della porta;
- avvertenze importanti a giudizio del produttore. NORME DI RIFERIMENTO
D.M. 14 dicembre 1993 – Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco e omologazione di porte e altri elementi di chiusura.
D.M. 27 gennaio 1999 – Resistenza al fuoco di porte e altri elementi di chiusura. Prove e criteri di classificazione.
D.M. 20 aprile 2001 – Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni.
D.M. 21 giugno 2004 – Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco e omologazione di porte e altri elementi di chiusura.
UNI EN 1634-1 – Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per porte e sistemi di chiusura, finestre apribili e loro componenti costruttivi. Parte 1: Prove di resistenza al fuoco per porte e sistemi di chiusura e finestre apribili;
UNI EN 1634-3 – Prove di resistenza al fuoco per porte ed elementi di chiusura. Porte e chiusure a tenuta fumo;
UNI EN 1634-3 – Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per porte e sistemi di chiusura, finestre apribili e loro componenti costruttivi. Parte 3: Prove di controllo della dispersione del fumo per porte e sistemi di chiusura;
UNI EN 1363-1 – Prove di resistenza al fuoco. Requisiti generali;
UNI EN 1363-2 – Prove di resistenza al fuoco. Procedure alternative e aggiuntive;
UNI ENV 1363-3 – Prove di resistenza al fuoco. Verifica della prestazione del forno.
- elementi verniciati:
UNI 8456 – Prodotti combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su entrambe le facce. Reazione al fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma;
UNI 8457 – Prodotti combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su una sola faccia. Reazione al fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma;
UNI 9174 – Reazione al fuoco dei prodotti sottoposti all’azione di una fiamma d’innesco in presenza di calore radiante.
UNI EN ISO 1182 – Prove di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione. Prova di non combustibilità.
Prodotti per isolamento termico
Generalità
I prodotti per l’isolamento termico dell’edificio devono essere conformi alle prescrizioni progettuali e riportare la prescritta marcatura come previsto dalle specifiche norme UNI.
Gli isolanti termo-acustici, qualsiasi sia la loro natura e l’utilizzo, dovranno possedere bassa conducibilità, risultare leggeri, stabili alle temperature, resistenti agli agenti atmosferici, incombustibili, chimicamente inerti, imputrescenti ed inattaccabili da microrganismi, insetti o muffe. Gli isolanti termici ottenuti per sintesi chimica di materie plastiche (polistirolo, poliuretano e poliestere espanso) sotto forma di lastre, blocchi e fogli(a celle chiuse o aperte) avranno le caratteristiche richieste dalla norma UNI 7819.
Gli isolanti termici di tipo minerale (vermiculite, perlite, argilla espansa, fibre di vetro, lana di rocce e sughero) avranno le caratteristiche richieste dalle norme UNI 5958, 6262-67, 6484-85, 6536-46, 6547, 0000-00.Xx ogni caso, qualsiasi sia il materiale utilizzato, l’Appaltatore dovrà eseguire l’isolamento seguendo esattamente le modalità di posa in opera consigliate dal produttore le prescrizioni degli elaboratori di progetto o della D.L.
Modalità di accettazione
Tutti i materiali fonoassorbenti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, si devono avere le seguenti caratteristiche:
lunghezza, larghezza: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure quelle specificate negli altri documenti progettuali; in assenza valgono quelle dichiarate dal produttore ed accettate dalla direzione dei lavori;
spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure quelle specificate negli altri documenti progettuali; in assenza valgono quelle dichiarate dal produttore ed accettate dalla direzione dei lavori;
massa arenica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti progettuali; in assenza valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla direzione tecnica;
coefficiente d’assorbimento acustico: misurato in laboratorio secondo le modalità prescritte dalla norma UNI ISO 354 (UNI EN 20354), deve rispondere ai valori prescritti nel progetto od in assenza a quelli dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori;
resistività al flusso d’aria (misurate secondo ISO/DIS 9053); reazione e/o comportamento al fuoco;
limiti d’emissione di sostanze nocive per la salute; compatibilità chimico-fisica con altri materiali.
I prodotti saranno valutati al momento della fornitura; la direzione dei lavori ai fini della loro accettazione può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di conformità. In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono quelli stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali od estere).
Polistirene espanso (PSE)
Il polistirene espanso è un isolante termico che presenta specifiche proprietà di isolamento acustico da impatto. Per le sue caratteristiche di rigidità dinamica e comprimibilità, è particolarmente adatto alla protezione dai rumori d’urto e da calpestio. Il prodotto è consigliato per applicazioni di isolante posto in intercapedine o all’interno.
Il prodotto si può presentare sotto forma di:
- lastre di polistirene espanso sinterizzato (EPS/B);
- lastre di polistirene espanso sinterizzato (EPS/S):
- lastre di polistirene per mezzo di procedimento continuo di estrusione (EPS/E). La norma UNI EN 13163 prevede:
- marcatura CE (sistema di attestazione della conformità: 3);
- prove iniziali di tipo (ITT);
- controllo di produzione in fabbrica (FPC), tra cui controllo della rigidità dinamica s’ (metodo di prova: EN 29052-1; frequenza minima di prova: una ogni settimana) e della comprimibilità c (metodo di prova: EN 12431; frequenza minima di prova: una ogni settimana).
Il polistirolo espanso elasticizzato non necessita di marcatura CE. Il prodotto è utilizzabile per pavimentazioni, pareti, facciate, sottofondazioni, isolamento esterno a cappotto e intercapedine.
NORME DI RIFERIMENTO
UNI 7819 – Materie plastiche cellulari rigide. Lastre in polistirene espanso per isolamento termico. Tipi, requisiti e prove;
UNI EN 13163 – Isolanti termici per edilizia. Prodotti di polistirene espanso ottenuti in fabbrica. Specificazione;
UNI EN 13164 – Isolanti termici per edilizia. Prodotti di polistirene espanso estruso (XPS) ottenuti in fabbrica. Specificazione.
Poliuretani e poliisocianurati espansi
Il poliuretano è un polimero che si ottiene da una reazione esotermica tra un isocianato (MDI, difenilmetildiisocianato o TDI, toluendiisocianato) e un poliolo (polietere o poliestere). Il prodotto può essere applicato per colata, spruzzo, spalmatura, iniezione, estrusione, laminazione, poltrusione e roto-moulding.
NORME DI RIFERIMENTO
UNI 8751 – Materie plastiche cellulari rigide. Poliuretani e poliisocianurati espansi in lastre da blocco. Tipi, requisiti e prove;
UNI 9051 – Materie plastiche cellulari rigide. Pannelli di poliuretano espanso rigido con paramenti flessibili prodotti in continuo Tipi, requisiti e prove;
UNI 9564 – Materie plastiche cellulari rigide. Poliuretani espansi rigidi applicati a spruzzo. Tipi, requisiti e prove.
Lana minerale
La norma UNI EN 13162 specifica i requisiti per i prodotti di lana minerale ottenuti in fabbrica, con o senza rivestimenti, che sono utilizzati per l’isolamento termico degli edifici. Il materiale isolante ha una consistenza simile alla lana, in quanto è fabbricato con rocce fuse, scorie oppure vetro.
I prodotti in lana minerale possono essere sotto forma di rotoli, di feltri o di pannelli.
I prodotti devono essere marcati chiaramente (sul prodotto, sull’etichetta o sull’imballaggio) con le informazioni previste dal punto 8 della norma UNI EN 13162.
NORME DI RIFERIMENTO
UNI EN 13162 – Isolanti termici per edilizia. Prodotti di lana minerale ottenuti in fabbrica. Specificazione.
Perlite espansa
I requisiti per i prodotti di perlite espansa ottenuti in fabbrica, con o senza rivestimenti, che sono impiegati per l’isolamento termico degli edifici, sono quelli descritti dalla norma UNI EN 13169. La
xxxxx descrive anche le caratteristiche del prodotto e comprende procedimenti di prova, valutazione di conformità, marcatura CE ed etichettatura.
I prodotti devono essere marcati chiaramente (sul prodotto, sull’etichetta o sull’imballaggio) con le informazioni previste dal punto 8 della norma UNI EN 13169.
NORME DI RIFERIMENTO
UNI EN 13169 – Isolanti termici per edilizia. Prodotti di perlite espansa (EPS) ottenuti in fabbrica. Specificazione;
UNI EN 14316-1 – Isolanti termici per edilizia. Isolamento termico realizzato in sito con prodotti di perlite espansa (EP). Parte 1: Specifiche per i prodotti legati e sfusi prima della messa in opera; UNI EN 14316-2 – Isolanti termici per edilizia. Isolamento termico realizzato in sito con prodotti di perlite espansa (EP). Parte 2: Specifiche per prodotti messi in opera.
Vermiculite espansa
La vermiculite è una roccia di origine vulcanica costituita da silicato di alluminio e magnesio idrato con tracce di ossido di ferro. Il minerale grezzo viene frantumato, macinato e sottoposto ad elevate temperature (100°C) che provocano l’evaporazione dell’acqua e l’espansione del granulo, ottenendo, così, una struttura cellulare costituita da microcavità chiuse non comunicanti tra loro e con l’esterno, che ne determina l’impermeabilità all’acqua e un potere isolante. La vermiculite si presenta sotto forma di granuli irregolari.
La norma UNI EN 14317-1 specifica i requisiti relativi ai quattro tipi di prodotto di vermiculite espansa:
- aggregato di vermiculite (EVA);
- vermiculite rivestita (EVC);
- vermiculite idrofuga (EVH);
- vermiculite premiscelata (EVM).
Tali prodotti contengono meno dell’1% di materiale organico come definito nell’appendice D della stessa norma UNI, e sono utilizzati per l’isolamento in situ di tetti, solai di copertura, muri e pavimenti. La norma fornisce le specifiche per i prodotti prima dell’installazione, descrive le caratteristiche del prodotto e contempla le procedure per le prove, la valutazione di conformità, la marcatura e l’etichettatura.
I prodotti devono essere marcati chiaramente (sul prodotto, sull’etichetta o sull’imballaggio) con le informazioni previste dal punto 8 della norma UNI EN 14317-1.
NORME DI RIFERIMENTO
UNI EN 14317-1 – Isolanti termici per edilizia. Isolamento termico realizzato in sito con prodotti di vermiculite espansa (EV). Parte 1: Specifiche per i prodotti legati e sfusi prima della messa in opera;
UNI EN 14317-2 – Isolanti termici per edilizia. Isolamento termico realizzato in sito con prodotti di vermiculite espansa (EV). Parte 2: Specifiche per prodotti messi in opera.
Prodotti per isolamento ed assorbimento acustico
Prodotti per assorbimento acustico
Si definiscono materiali assorbenti acustici (o materiali fonoassorbenti) quelli atti a dissipare in forma sensibile l’energia sonora incidente sulla loro superficie e, di conseguenza, a ridurre l’energia sonora riflessa.
Questa proprietà deve essere valutata con il coefficiente di assorbimento acustico (□W), definito dall’espressione:
αW = Wa/Wi
dove
Wi = energia sonora incidente;
Wa = energia sonora assorbita.
Classificazione dei materiali
Sono da considerare assorbenti acustici tutti i materiali porosi a struttura fibrosa o alveolare aperta. A parità di struttura (fibrosa o alveolare), la proprietà fonoassorbente dipende dalla spessore.
I materiali fonoassorbenti si classificano come segue:
– materiali fibrosi:
- minerali (fibra di vetro, fibra di roccia);
- vegetali (fibra di legno o cellulosa, truciolari).
– materiali cellulari minerali:
- calcestruzzi leggeri (a base di pozzolane, perlite, vermiculite, argilla espansa);
- laterizi alveolari;
- prodotti a base di tufo.
– materiali cellulari sintetici:
- poliuretano a celle aperte (elastico-rigido);
- polipropilene a celle aperte.
Caratteristiche costruttive
Per tutti i materiali fonoassorbenti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:
- lunghezza e larghezza: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori;
- spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali. In assenza delle prime due, valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dalla direzione dei lavori;
- massa areica: deve rientrare nei limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti progettuali. In assenza delle prime due, valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dalla direzione dei lavori;
- coefficiente di assorbimento acustico: misurato in laboratorio secondo le modalità prescritte nella norma UNI EN 354, deve rispondere ai valori prescritti nel progetto o, in assenza, a quelli dichiarati dal produttore e accettati dalla direzione dei lavori.
Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristiche:
- resistività al flusso d’aria;
- reazione e/o comportamento al fuoco;
- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;
- compatibilità chimico-fisica con altri materiali.
La direzione dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure chiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni sopra riportate.
In caso di contestazione, i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono quelli stabiliti dalle norme UNI e, in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali o estere).
Materiali fonoassorbenti che assumono la forma definitiva in opera
Per i materiali fonoassorbenti che assumono la forma definitiva in opera, devono essere dichiarate le stesse caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. La direzione dei lavori deve, inoltre, attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo, ove necessario, a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito.
Entrambe le categorie di materiali fonoassorbenti devono rispondere ad una o più delle caratteristiche di idoneità all’impiego, comprese tra quelle elencate nella tabella 40.1, in relazione alla loro destinazione d’uso (pareti, coperture, contro soffittature, pavimenti, ecc.).
Se i valori non vengono prescritti, valgono quelli proposti dal fornitore ed accettati dalla direzione dei lavori.
In caso di contestazione, i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono quelli stabiliti dalle norme UNI e, in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali o estere). Per le caratteristiche possedute intrinsecamente dal materiale non sono necessari controlli.
Tabella: Caratteristiche di idoneità all’impiego dei materiali fonoassorbenti in relazione alla loro destinazione d’uso
Caratteristica | Unità di misura | Destinazione d’uso A B C D valori richiesti |
Comportamento all’acqua: | % % cicli □ | (…….) (…….) (…….) (…….) |
- assorbimento d’acqua per capillarità; | ||
- assorbimento d’acqua per immersione %; | ||
- resistenza a gelo e a disgelo cicli; | ||
- permeabilità vapor d’acqua. | ||
Caratteristiche meccaniche: | N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 % | (…….) (…….) (…….) (…….) (…….) |
- resistenza a compressione e a carichi di lunga durata; | ||
- resistenza a taglio parallelo alle facce; | ||
- resistenza a flessione; | ||
- resistenza a punzonamento; | ||
- resistenza a costipamento. | ||
Caratteristiche di stabilità: | % mm/m °C | |
- stabilità dimensionale; | ||
- coefficiente di dilatazione lineare; | (…….) | |
- temperatura limite di esercizio: | (…….) | |
A =.... | (…….) | |
B =.... | ||
C =.... | ||
D =.... |
NORME DI RIFERIMENTO
UNI EN ISO 354 – Acustica. Misura dell’assorbimento acustico in camera riverberante;
UNI EN ISO 11654 – Acustica. Assorbitori acustici per l’edilizia. Valutazione dell’assorbimento acustico;
UNI ISO 13472-1 – Acustica. Misurazione in situ del coefficiente di assorbimento acustico di superfici stradali. Metodo della superficie estesa;
UNI EN 12354-6 – Acustica in edilizia. Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti. Parte 6: Assorbimento acustico in ambienti chiusi.
Prodotti per isolamento acustico Definizioni
Si definiscono materiali isolanti acustici (o materiali fonoisolanti) quelli atti a diminuire in forma sensibile la trasmissione di energia sonora che li attraversa. Questa proprietà è valutata con il potere fonoisolante (R) definito dalla seguente formula:
R = 10 log Wi/Wt
dove
Wi = energia sonora incidente;
Wt = energia sonora trasmessa.
Tutti i materiali comunemente impiegati nella realizzazione di divisori in edilizia devono possedere proprietà fonoisolanti. Per materiali omogenei questa proprietà dipende essenzialmente dalla loro massa areica.
Quando sono realizzati sistemi edilizi compositi (pareti, coperture, ecc.) formate da strati di materiali diversi, il potere fonoisolante di queste strutture dipende, oltre che dalla loro massa areica, dal numero e dalla qualità degli strati, dalle modalità di accoppiamento e dalla eventuale presenza di intercapedini d’aria.
Caratteristiche costruttive
Per tutti i materiali fonoisolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:
- dimensioni: lunghezza e larghezza: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali. In assenza delle prime due, valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dalla direzione dei lavori;
- spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali. In assenza delle prime due, valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dalla direzione dei lavori;
- massa areica: deve rientrare nei limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti progettuali. In assenza delle prime due, valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dalla direzione tecnica;
- potere fonoisolante: misurato in laboratorio secondo le modalità prescritte dalla norma UNI EN ISO 140-3, deve rispondere ai valori prescritti nel progetto o, in assenza, a quelli dichiarati dal produttore e accettati dalla direzione dei lavori.
Xxxxxxx, inoltre, da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristiche:
- modulo di elasticità;
- fattore di perdita;
- reazione o comportamento al fuoco;
- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;
- compatibilità chimico-fisica con altri materiali.
La direzione dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure chiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni sopra riportate.
In caso di contestazione, i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono quelli stabiliti dalle norme UNI e, in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali o estere).
NORME DI RIFERIMENTO
UNI EN ISO 140-1 – Acustica. Misurazione dell’isolamento acustico in xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx 0: Requisiti per le attrezzature di laboratorio con soppressione della trasmissione laterale;
UNI EN ISO 140-3 – Acustica. Misurazione dell’isolamento acustico in xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx 0: Misurazione in laboratorio dell’isolamento acustico per via aerea di elementi di edificio;
UNI EN ISO 140-4 – Acustica. Misurazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Misurazioni in opera dell’isolamento acustico per via aerea tra ambienti;
UNI EN ISO 140-5 – Acustica. Misurazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Misurazioni in opera dell’isolamento acustico per via aerea degli elementi di facciata e delle facciate;
UNI EN ISO 140-6 – Acustica. Misurazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Misurazioni in laboratorio dell’isolamento dal rumore di calpestio di solai;
UNI EN ISO 140-7 – Acustica. Misurazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Misurazioni in opera dell’isolamento dal rumore di calpestio di solai;
UNI EN ISO 140-8 – Acustica. Misurazione dell’isolamento acustico in edificio. Misurazione in laboratorio della riduzione del rumore di calpestio trasmesso da rivestimenti di pavimentazioni su un solaio pesante normalizzato;
UNI EN ISO 140-11 – Acustica. Misurazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Parte 11: Misurazione in laboratorio della riduzione del rumore di calpestio trasmesso da rivestimenti di pavimentazioni su un solaio leggero normalizzato;
UNI EN ISO 140-12 – Acustica. Misurazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Misurazione in laboratorio dell’isolamento acustico dai rumori trasmessi per via aerea e dal calpestio tra due ambienti attraverso un pavimento sopraelevato;
UNI EN ISO 140-14 – Acustica. Misurazione dell’isolamento acustico in xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx 00: Linee guida per situazioni particolari in opera;
UNI EN ISO 140-16 – Acustica. Misurazione dell’isolamento acustico in xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx 00: Misurazione in laboratorio dell’incremento del potere fonoisolante mediante rivestimento addizionale;
UNI EN ISO 140-18 – Acustica. Misurazione dell’isolamento acustico in xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx 00: Misurazione.
UNI EN 12354-1 – Acustica in edilizia. Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti. Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti;
UNI EN 12354-2 – Acustica in edilizia. Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti. Isolamento acustico al calpestio tra ambienti;
UNI EN 12354-3 – Acustica in edilizia. Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti. Isolamento acustico contro il rumore proveniente dall’esterno per via aerea;
UNI EN 12354-4 – Acustica in edilizia. Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti. Trasmissione del rumore interno all’esterno;
UNI EN 12354-6 – Acustica in edilizia. Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti.Parte 6: Assorbimento acustico in ambienti chiusi.
Materiali fonoisolanti che assumono la forma definitiva in opera
Per i materiali fonoisolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le stesse caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera.
La direzione dei lavori deve, inoltre, attivare i controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera ricorrendo, ove necessario, a carotaggi, sezionamenti, ecc.significativi dello strato realizzato.
Materiali ferrosi e metalli vari
Materiali ferrosi - I materiali ferrosi dovranno presentare caratteristiche d’ottima qualità essere privi di difetti, scorie, slabbrature, soffiature, ammaccature, bruciature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili; devono inoltre essere in stato di ottima conservazione e privi di ruggine. Sottoposti ad analisi chimica devono risultare esenti da impurità e da sostanze anormali.
La loro struttura micrografica deve essere tale da dimostrare l’ottima riuscita del processo metallurgico di fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalla successiva lavorazione a macchina od a mano che possa menomare la sicurezza d’impiego.
I materiali destinati ad essere inseriti in altre strutture o che dovranno poi essere verniciati, devono pervenire in cantiere protetti da una mano di antiruggine.
Metalli vari - Il piombo, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare devono essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono