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DISCIPLINA REGIONALE DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI (FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO O DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO), IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO DEL 25/05/2017 TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO.
ART. 1
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo.
2. Il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro.
3. Non rientrano tra le materie oggetto della presente disciplina:
I) i tirocini curriculari, anche nella modalità di tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste in connessione ad un percorso formale di istruzione o di formazione;
II) i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale;
III) i tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale;
IV) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso per i quali si rinvia all’apposita disciplina di recepimento dell'Accordo 99/CSR del 5 agosto 2014 recante “Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica” approvata con DGR 30-1094 del 23/02/2015 e smi.
4. Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di:
• i tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, per i quali si rinvia all’apposita disciplina approvata con DGR 42-7397 del 07/04/2014 e smi di recepimento dell’Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015 recante “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone ed alla riabilitazione”.
Art. 2 Destinatari
1. Oggetto della presente disciplina sono i tirocini extracurriculari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo) rivolti a:
a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs. 150/2015
b) soggetti che hanno completato i percorsi qualifica, diploma professionale e specializzazione regionale e di istruzione secondaria superiore e terziaria entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo;
c) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro cosi come definiti nel comma 1 dell’art. 22 del Dlgs 150/2015, nonché beneficiari di Fondi di Solidarietà Bilaterali, a fronte di accordi tra le parti sociali che definiscano percorsi di politiche attive;
d) lavoratori a rischio di disoccupazione così come definiti nel comma 4 art. 19 del Dlgs 150/2015, nonché nelle situazioni di crisi aziendali a fronte di accordi tra le parti sociali che definiscano percorsi di politiche attive;
e) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione, nei rispetti dei limiti di orario di cui al successivo art. 8;
f) soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015 e titolari di protezione umanitaria ai sensi del Dlgs. 286/98; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014.
2. Il limite di età minimo per svolgere il tirocinio è di 16 anni ed occorre aver assolto l’obbligo scolastico ai sensi della normativa vigente.
ART. 3
Durata del tirocinio
1. La durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, dei tirocini extracurriculari:
1. non può essere superiore a sei mesi per quelli di cui al paragrafo 2, lettera a), b), c), d), e);
2. non può essere superiore a dodici mesi per quelli di cui al paragrafo 2, lettera f). Per i soggetti disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi.
0.Xx durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi.
3. Nell’ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all’interno del Progetto Formativo Individuale e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire.
4. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.
5. Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio.
6. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto; le motivazioni a sostegno dell’interruzione devono risultare da apposita relazione.
ART. 4
Soggetti Promotori
1. I tirocini di cui all’articolo 2 lett. a), b), c), d), e) f) possono essere promossi da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:
a) centri per l'impiego e l’Agenzia Regionali per il Lavoro (APL);
b) istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell’AFAM con riferimento ai propri studenti fino a 12 mesi successivi al conseguimento del titolo di studio;
c) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale con riferimento ai propri studenti fino a 12 mesi successivi al conseguimento del titolo di studio;
d) fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) con riferimento ai propri studenti fino a 12 mesi successivi al conseguimento del titolo di studio;
e) soggetti accreditati dalla Regione Piemonte per l’erogazione di servizi alla formazione e/o di orientamento ai sensi della disciplina vigente ;
f) soggetti accreditati dalla Regione Piemonte per l’erogazione di servizi al lavoro ai sensi della disciplina vigente;
g) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali iscritti negli specifici albi regionali, nonché le Aziende Sanitarie Locali e gli enti gestori istituzionali delle attività socio-assistenziali di cui all’art. 9 della
L.R. 8 gennaio 2004 n. 1, come modificato dalla L.R. 2 maggio 2006 n. 16, con riferimento ai soggetti che hanno seguito presso di loro percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, entro i 24 mesi successivi alla conclusione del percorso;
h) i Comuni, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Enti ed Associazioni nonché gli Enti bilaterali di cui all’art. 2, comma 1, lett. H) del Dlgs. 276/03. Tali soggetti devono essere autorizzati ai sensi del Dlgs. 276/03 all’esercizio di funzioni di intermediazione e delle connesse funzioni orientative;
i) soggetti autorizzati alla intermediazione dall’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ai sensi dell’articolo 9, comma ,1 lettera h) del decreto legislativo n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto;
j) Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
2. La Regione Piemonte si impegna a dare pubblicità e visibilità, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, ai soggetti, pubblici e privati, accreditati o autorizzati, che possono promuovere il tirocinio nel proprio territorio, mediante la costituzione di un elenco con modalità individuate da apposite e successive disposizioni.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL, in accordo con la Regione Piemonte possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l’attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell’apporto dei propri enti in house ovvero dei soggetti promotori di cui al precedente elenco.
4. In accordo con la Regione, possono altresì promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l’attivazione di tirocini, anche altri Ministeri, tramite i soggetti promotori di cui al precedente elenco.
5. Per l’attivazione di tirocini cd. in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale sono quelli di cui ai primi alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del presente articolo. La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale, ivi compresa l’indennità di partecipazione, è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede operativa il soggetto ospitante.
ART. 5
Soggetti ospitanti
1. I soggetti ospitanti sono le imprese, di natura pubblica o privata, gli Enti pubblici, gli studi professionali presso il quale viene realizzato il tirocinio.
2. Possono essere soggetti ospitanti anche le Associazioni e Fondazioni purché abbiano almeno un dipendente.
3. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e smi e si impegna a fornire, ai sensi dell’art. 37, all’avvio del tirocinio sufficiente e adeguata formazione in materia.
4. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche.
5. Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria, ordinaria o in deroga in corso oppure ricorso al Fondo di Integrazione Salariale o a Fondi bilaterali per il sostegno al reddito, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo “espansivo” può attivare tirocini.
6. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di mansioni equivalenti a quelle per cui il soggetto ospitante ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti:
▪ licenziamento per giustificato motivo oggettivo,
▪ licenziamenti collettivi
▪ licenziamento per superamento del periodo di comporto;
▪ licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
▪ licenziamento per fine appalto;
▪ risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
7. Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.
8. Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante.
ART. 6
SOGGETTO OSPITANTE MULTILOCALIZZATO
1. Ai sensi del decreto legge n. 76 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 99 del 2013, in relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, in caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, il tirocinio può essere regolato dalla normativa della regione o provincia autonoma dove è ubicata la sede legale del soggetto ospitante, previa comunicazione alla regione o provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato.
Pertanto, qualora un soggetto ospitante scelga una disciplina regionale diversa dalla presente per un tirocinio attivato presso una unità operativa in Piemonte, deve comunicare alla Regione la scelta operata.
2. La disciplina che il soggetto ospitante intende applicare dovrà essere obbligatoriamente indicata nella Convenzione in modo da consentire al personale ispettivo un riferimento giuridico certo in relazione al quale svolgere le attività di accertamento.
3. Il computo di cui all’art. 7 si effettua con riferimento all’unità operativa nella quale viene attivato il tirocinio.
ART. 7
Limiti numerici e premialità
1. Per ospitare tirocinanti sono previsti le seguenti quote di contingentamento, dal cui calcolo sono esclusi gli apprendisti:
- le unità operative senza dipendenti, ossia imprese individuali: un tirocinante;
- le unità operative fino a cinque dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: un tirocinante;
- le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- le unità operative con un numero di dipendenti, a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, superiore a venti: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all’unità superiore.
2. Nel caso in cui il tirocinio venga attivato presso un’impresa individuale e/o senza dipendenti, il datore di lavoro/titolare deve seguire il tirocinante in modo costante durante l’orario di svolgimento del tirocinio.
3. Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato l’attivazione di nuovi tirocini, in aggiunta alla quota di contingentamento del dieci per cento sopra prevista, è subordinata alla condizione di aver stipulato almeno un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante) come di seguito specificato:
- un tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
- due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
- tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
- quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
4. I tirocini di cui al precedente comma 3 non si computano ai fini della quota di contingentamento.
5. Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento di cui sopra, non c’è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari.
6. Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei soggetti disabili e svantaggiati di cui all’articolo 2, lettera f).
ART. 8
Condizioni di attivazione
1. Il tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel Progetto Formativo Individuale (di seguito PFI) e finalizzato allo sviluppo dell’occupabilità del tirocinante.
2. I tirocinanti non possono:
• ricoprire ruoli o posizioni con assunzioni di responsabilità proprie dell’organizzazione del soggetto ospitante;
• sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
• sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.
3. Il tirocinio non può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all’attivazione del tirocinio. In ogni caso non è mai possibile attivare il tirocinio per la stessa mansione già ricoperta dal tirocinante presso lo stesso soggetto ospitante.
4. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi, nel rispetto della durata massima prevista all’articolo 3.
5. Il tirocinio può essere rinnovato una sola volta fermo restando la durata massima di cui all’art. 3. In caso di rinnovo di un tirocinio deve essere indicato nel PFI l’integrazione delle competenze da acquisire in aggiunta a quelle precedentemente acquisite.
6. Il tirocinio può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio di cui agli artt. 48-50 dlgs. 81/2015 e dall’art. 1 d.l. 25/2017 conv. dalla l. 49/2017 presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, non consecutivi, nei sei mesi precedenti l’attivazione.
7. Il tirocinio può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di cui all’art. 54-bis del
d.l. 50/2017 presso il medesimo soggetto ospitante per non più di 140 ore nei 6 mesi precedenti l’attivazione.
8. Si può svolgere un tirocinio in costanza di un rapporto di lavoro ovvero più tirocini extracurriculari contemporaneamente, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 ossia 40 ore settimanali.
9. Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati all’esercizio di professioni regolamentate o ordinistiche per attività tipiche ovvero riservate alla professione. In caso di professioni normate, il tirocinio è consentito per i soggetti in possesso della qualifica richiesta per l’esercizio della professione stessa entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo; decorso tale periodo è ammesso l’inserimento in tirocinio nell’ambito di progetti di politiche attive volte al reinserimento lavorativo.
ART. 9
Modalità di attivazione
1. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti, conformi al modello adottato con provvedimento del Settore competente in materia di Politiche del Lavoro e che contengono al minimo le seguenti indicazioni:
a) obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
b) modalità di attivazione;
c) valutazione e attestazione degli apprendimenti;
d) monitoraggio;
e) decorrenza e durata della convenzione;
2. Le convenzioni di cui al precedente comma possono riguardare più tirocini e hanno una durata massima di 24 mesi.
3. Alla convenzione deve essere allegato un Progetto Formativo Individuale, per ciascun tirocinante, concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante e contenente anche l’indicazione degli obiettivi formativi e le modalità di attuazione.
Il PFI, predisposto sulla base del modello approvato con apposito provvedimento del Settore competente in materia di Politiche del Lavoro, deve essere compilato e formalizzato sulla piattaforma informatica dedicata su Sistema Piemonte.
4. Il PFI deve contenere i seguenti elementi essenziali:
▪ anagrafica: dati identificativi del tirocinante, del soggetto promotore, del soggetto ospitante, del tutor individuato dal soggetto promotore e del tutor individuato dal soggetto ospitante;
▪ elementi descrittivi del tirocinio: finalità del tirocinio, settore di attività economica dell’azienda (codici di classificazione ATECO, se si tratta di azienda), area professionale di riferimento dell’attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), sede operativa presso la quale è svolto il tirocinio, estremi identificativi delle assicurazioni, durata e periodo di svolgimento del tirocinio con indicazione delle ore giornaliere e settimanali, entità dell’importo corrisposto quale indennità al tirocinante;
▪ specifiche del progetto formativo: le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute nell’ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, attività/processi in cui opera il tirocinante;
▪ diritti e doveri dei diversi soggetti coinvolti nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto promotore e tutor del soggetto ospitante.
5. Il tirocinio può essere attivato per un impegno orario settimanale di minimo 20 ore fino ad un massimo di 40. Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare. Non è consentito l’inserimento del tirocinante in orari notturni e/o festivi fatto salvo il caso in cui l’attività specifica del soggetto ospitante giustifichi tale modalità e se finalizzato alle esigenze formative per il profilo professionale per cui è attivato il tirocinio; l’inserimento in turni deve essere adeguatamente motivato e specificato negli obiettivi e modalità di svolgimento del PFI.
6. Il PFI deve essere sottoscritto dal tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore. Il soggetto promotore consegna al soggetto ospitante e al tirocinante la convenzione e il PFI prima dell’inizio del tirocinio stesso.
7. Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l’esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale secondo il modello predisposto ed approvato dalla Regione, anche ai fini della stesura dell’Attestazione finale di cui all’articolo 15.
8. I tirocini di cui alla presente disciplina, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria, ai sensi delle disposizioni vigenti, da parte del soggetto ospitante.
9. Il presente articolo costituisce riferimento aggiornato per le modalità operative di progettazione e attestazione finale delle attività anche in relazione ai tirocini di inclusione sociale, di cui alla DGR 42-7397 del 04/07/2014 e smi, fatte salve tutte le specificità ivi previste in relazione alla tipologia dei destinatari di tali misure.
ART. 10
Indennità di partecipazione
1. Sulla base di quanto previsto all’articolo 1, commi 34 – 36, della legge n. 92 del 2012 è corrisposta al tirocinante un’indennità per la partecipazione al tirocinio di importo non inferiore a 600 euro lordi mensili per un impegno massimo di 40 ore settimanali; tale importo può diminuire proporzionalmente in relazione all’impegno del tirocinante fino ad un minimo di 300 euro lordi per 20 ore settimanali.
In ogni caso è facoltà dei soggetti coinvolti concordare indennità di valore superiore ai riferimenti sopra riportati.
2. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 75% su base mensile.
3. Nei casi di sospensione del tirocinio di cui al succitato art. 3, durante tale periodo non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione.
4. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali non è dovuta l’indennità. L’indennità di tirocinio deve però essere corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l’indennità
minima prevista dalla presente disciplina.
5. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito in assenza di rapporto di lavoro, è corrisposta un’indennità di partecipazione fino a concorrenza con l’indennità minima prevista dalla presente disciplina per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito. E’ riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un’indennità di partecipazione cumulabile con l’ammortizzatore percepito, anche oltre l’indennità minima prevista dalla presente disciplina.
6. Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall’articolo 1, comma 36, della legge n. 92 del 2012, e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa a ciò destinata nel corso dell’anno precedente all’entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.
7. Resta ferma la facoltà della Regione di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini, nonché forme di forfetizzazione.
8. Dal punto di vista fiscale l’indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50, D.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell’indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
ART. 11
Garanzie assicurative
1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La convenzione può prevedere che l’obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore.
2. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori del soggetto ospitante, rientranti nel PFI.
3. In caso di infortunio, l’obbligo di denuncia secondo le modalità indicate dall’INAIL è a carico del soggetto (promotore o ospitante) che ha aperto la posizione assicurativa.
4. La Regione nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e della programmazione delle politiche attive finanziate dal Fondo Sociale Europeo, può assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative per iniziative di politica attiva.
5. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà assumere a suo carico l'onere delle coperture assicurative.
ART. 12
Compiti del soggetto promotore
1. Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell’esperienza e dell’apprendimento nel tirocinio.
2. In particolare, i compiti del soggetto promotore sono:
- favorire l’attivazione dell’esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;
- fornire un’informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
- individuare un tutor del soggetto promotore per il tirocinante;
- provvedere alla predisposizione del PFI, alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell’Attestazione finale di cui al paragrafo 15;
- promuovere il buon andamento dell’esperienza di tirocinio attraverso un’azione di presidio e monitoraggio;
- segnalare al soggetto ospitante l’eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;
ART. 13
Compiti del soggetto ospitante
1. I compiti del soggetto ospitante sono:
- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI;
- trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni;
- designare un tutor del soggetto ospitante con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI;
- garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del medesimo decreto;
- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell’Attestazione finale di cui al paragrafo 15.
Art. 14 Tutorship
1. Il soggetto promotore individua un tutor che svolge i seguenti compiti:
• elabora il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante;
• coordina l’organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
• monitora l’andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel Progetto e con l’obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
• provvede alla composizione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante nonché alla predisposizione dell’Attestazione finale di cui al paragrafo 15;
• acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell’esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione.
2. Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime
finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante La Regione Piemonte può prevedere limiti diversi in relazione a tirocini finanziati tramite propri avvisi pubblici.
3. Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.
4. Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:
• favorisce l’inserimento del tirocinante;
• promuove e supporta lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
• aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l’intera durata del tirocinio;
• collabora attivamente alla composizione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell’Attestazione finale di cui all’articolo 15.
5. Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:
• definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento;
• garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell’intero processo;
• garantire il processo di tracciamento, documentazione e attestazione dell’attività svolta dal tirocinante.
6. Il tirocinante ha l’obbligo di attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate con i tutor.
ART. 15
Attestazione dell’attività svolta
1. Al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un’Attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante in conformità al modello predisposto ed approvato dalla Regione. Tale attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell’ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 e pertanto agevola la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.
2. Ai fini del rilascio dell’Attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 75% della durata prevista nel PFI.
3. Sia il Dossier individuale sia l’Attestazione finale costituiscono documentazione utile nell’ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, organizzati nel rispetto delle regolamentazione degli enti pubblici titolari e con specifico riguardo alle qualificazioni ed alle competenze di rispettiva titolarità ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.
4. Il PFI, il Dossier individuale e l’Attestazione finale costituiscono standard minimo di servizio a livello nazionale.
Art. 16 Monitoraggio
1. La Regione Piemonte tramite il sistema regionale dei tirocini e attraverso le comunicazioni obbligatorie (CO) si impegna a verificare i requisiti di accesso dei tirocinanti, a monitorare in itinere il percorso e gli inserimenti lavorativi post tirocinio.
2. La Regione Piemonte nell’ambito delle attività di monitoraggio e valutazione pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell’attuazione dell’istituto quali, a titolo esemplificativo: reiterazione del soggetto ospitante a copertura specifica mansione; cessazioni anomale; attività svolta non conforme al PFI; impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso/licenziato; incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore; concentrazione dell’attivazione di tirocini in specifici periodi dell’anno.
3. La Regione Piemonte si impegna a divulgare con cadenza annuale tramite i canali istituzionali gli esiti del monitoraggio sull’andamento dei tirocini e a rendere accessibili alle parti sociali, tramite il sistema informativo regionale, i dati relativi alle comunicazioni obbligatorie per l'attivazione dei tirocini.
ART. 17
Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria
1. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e ferme restando le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, la Regione Piemonte provvede ad inserire apposite norme sanzionatorie per i seguenti casi.
2. Per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente,
▪ ai soggetti titolati alla promozione,
▪ alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio,
▪ alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini,
▪ alla durata massima del tirocinio,
▪ al numero di tirocini attivabili contemporaneamente e al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza,
▪ alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo,
sarà prevista l’intimazione della cessazione del tirocinio da parte dell’organo individuato dalla Regione Piemonte e l’interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall’attivazione di nuovi tirocini.
3. Per le violazioni sanabili, in particolare per i casi di
▪ inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor
▪ violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti,
▪ violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell’accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme,
sarà previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l’invito non venga adempiuto, sarà prevista l’intimazione della cessazione del tirocinio e l’interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall’attivazione di nuovi tirocini
4. In tutti i casi di seconda violazione nell’arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l’interdizione avrà durata di 18 mesi.
5. In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell’arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l’interdizione avrà durata di 24 mesi.
6. L’interdizione dell’attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell’I.N.L.
7. La Regione Piemonte si impegna ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, al fine evidenziare ricorsi strutturali all’istituto del tirocinio in modo distorsivo ed approntare opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.
ART. 18
Disposizioni finali e transitorie
1. La disciplina prevista nell’Allegato 1 della DGR 74-5911 del 3 giugno 2013 si intende integralmente revocata e sostituita dall’allegato approvato con il presente provvedimento, con efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2018.
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2. I tirocini già avviati, ossia con data di inizio antecedente alla data di entrata in vigore del presente atto saranno regolati dalla disciplina di cui alla DGR 74-5911 del 3 giugno 2013 fino alla loro conclusione, proroghe comprese.