Regolamento
Regolamento
per la cura e la gestione condivisa dei beni comuni urbani
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 161 del 10 dicembre 2015
Capo I ‐ Disposizioni generali
Art. 1 ‐ Cura e tutela dei beni comuni Art. 2 ‐ Oggetto e ambito di applicazione Art. 3 ‐ Definizioni
Art. 4 ‐ Ruolo dei cittadini attivi
Art. 5 ‐ Valori e principi
Capo II ‐ Strumenti di attuazione della gestione condivisa
Art. 6 ‐ Disposizioni generali
Art. 7‐ Proposta di collaborazione
Art. 8 ‐ Patto di collaborazione
Art. 9 ‐ Interventi di cura occasionale
Art. 10 ‐ Innovazione digitale
Capo III ‐ Ammissione e modalità di sostegno
Art. 11 ‐ Esenzioni ed agevolazioni in materia di entrate e tributi locali
Art. 12 ‐ Accesso a spazi comunali. Gestione condivisa di spazi pubblici o di spazi privati ad uso pubblico
Art. 13 ‐ Attività di collaborazione nella progettazione e forma di riconoscimento per le azioni realizzate
Capo IV – Formazione civica come bene comune
Art. 14 ‐ Finalità della formazione
Art. 15 ‐ Ruolo delle scuole
Capo V ‐ Responsabilità e vigilanza. Giuria dei beni comuni
Art. 16 ‐ Prevenzione dei rischi
Art. 17 ‐ Individuazione e riparto di responsabilità
Art. 18 ‐ Giuria dei beni comuni
Art. 19 ‐ Comunicazioni collaborative
Capo VI ‐ Disposizioni finali e transitorie
Art. 20 ‐ Entrata in vigore e successive abrogazioni di norme regolamentari
Art. 21 ‐ Periodo di sperimentazione ed eventuali interventi correttivi
Art. 22 ‐ Disposizioni transitorie, clausole interpretative ed entrata in vigore di nuove norme
Capo I Disposizioni generali
Art. 1
Cura e tutela dei beni comuni
1. Il Comune di Alessandria cura e tutela quei beni, definiti comuni, che per la loro in‐ trinseca natura o finalizzazione risultano funzionali al perseguimento e al soddisfaci‐ mento degli interessi della collettività e dei diritti fondamentali della persona, anche in riferimento al contesto urbano e paesaggistico nei quali si realizzano.
2. La governance dei beni comuni è informata ai principi della fruizione collettiva, della partecipazione e della responsabilità condivisa, in relazione alle decisioni che hanno ad oggetto la loro cura e tutela.
Art. 2
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni degli articoli 118, 117, comma 6, 114, comma 2, e 9 della Costituzione e, in particolare, degli articoli 2 e 4 dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione nel‐ le azioni di individuazione, cura condivisa e rigenerazione dei beni comuni, attraverso l’adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini delle presenti disposizioni si definiscono:
a) Beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali che la comunità, anche at‐ traverso procedure partecipative, riconosce essere funzionali al benessere individuale e collettivo, anche nei confronti degli interessi delle generazioni future;
b) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli o associati, o comunque riuniti in formazioni so‐ ciali, che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del pre‐ sente regolamento;
c) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini attivi e dall’amministrazione con carattere di continuità e inclusività;
d) Interventi di rigenerazione: interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni urbani, attraverso metodi di co‐progettazione, di processi sociali, economi‐ ci, tecnologici e ambientali, caratterizzati da continuità e inclusività;
e) Rete civica: lo spazio disponibile su Internet per la cittadinanza finalizzato alla pubbli‐ cazione di informazioni e notizie istituzionali, compresi la fruizione di servizi on‐line e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione;
f) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.
Art. 4
Ruolo dei cittadini attivi
1. La partecipazione alla gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani è aperta a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani come singoli o attraverso formazioni sociali.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sotto‐ scrivono i patti di collaborazione di cui all’articolo 8 del presente regolamento, rappre‐ sentano , nei rapporti con il Comune di Alessandria, la formazione sociale che assume l’impegno di svolgere tali interventi a favore dei beni comuni.
4. L’efficacia dei patti di collaborazione è tuttavia condizionata alla formazione, secondo metodo democratico, della volontà dei cittadini attivi che assumono l’impegno.
5. Il Comune di Alessandria ammette la partecipazione dei cittadini ad interventi di ge‐ stione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell’ente locale ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misu‐ ra alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
6. Gli interventi di gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune di Alessandria può impiegare i gio‐ vani a tal fine selezionati, in accordo con i cittadini attivi che sottoscrivono i patti di col‐ laborazione di cui all’articolo 8 del presente regolamento.
Art. 5
Valori e principi
1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione nella governance dei beni comuni è ispirata ai seguenti valori e principi:
a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche di programmazione, vigi‐ xxxxx e verifica, l’amministrazione e i cittadini attivi improntano il rapporto di collabo‐ razione nella condivisione dei beni comuni alla fiducia reciproca e al perseguimento di finalità di interesse generale;
b) Pubblicità e trasparenza: l’amministrazione si impegna a garantire la massima cono‐ scibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di so‐ stegno messe a disposizione, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti. Riconosce nel‐ la trasparenza lo strumento principale per assicurare l’imparzialità e il buon governo nella condivisione dei beni comuni.
c) Responsabilità: l’amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento essenziale nella condivisione dei beni comuni e quale presupposto ne‐ cessario affinché la governance di tali beni risulti effettivamente orientata alla produzio‐ ne di risultati utili e coerenti alla loro finalità.
d) Xxxxxxxxxxxxx: l’amministrazione, nell’esercizio della discrezionalità delle decisioni che intende assumere, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri supe‐ riori ai benefici e non determini aggravamenti negli equilibri finanziari e paesaggistico‐ ambientali.
e) Proporzionalità: l’amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli in‐ teressi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti negli interventi di gestione condivisa dei beni comuni urbani
f) Informalità: l’amministrazione assicura, nell’ambito delle relazione coi cittadini attivi, la massima flessibilità e semplicità, purché venga garantito il rispetto dell’etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e dei principi di imparzialità, buon andamento trasparenza e certezza dell’azione amministrativa, e sempre che la legge non imponga il rispetto di specifiche formalità.
Capo II
Strumenti di attuazione della gestione condivisa
Art. 6
Disposizioni generali
1. La funzione di gestione nella condivisione dei beni comuni urbani con i cittadini attivi è prevista, nell’ambito dell’organizzazione del Comune di Alessandria, quale funzione istituzionale dell’ente ai sensi dell’articolo 118, ultimo comma, della Costituzione. L’or‐ ganizzazione di tale funzione deve essere improntata a garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamen‐ to con gli organi di indirizzo politico‐amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.
2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, il Comune di Alessandria indi‐ vidua, nel rispetto del principio di cui al comma precedente, la struttura organizzativa interna deputata alla gestione delle proposte di collaborazione dei beni comuni urbani. Tale struttura costituisce per il proponente l’unico interlocutore nel rapporto con il Co‐ mune.
3. Il Comune, nel rispetto degli ambiti di intervento e dei principi stabiliti dal presente regolamento, definisce e porta a conoscenza di tutti, una volta l’anno le occasioni di con‐ divisione tipiche nelle quali i cittadini attivi possono collaborare. Esse sono individuate dalla Giunta comunale in un elenco, in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione.
4. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l’insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le propo‐ ste collaborazione devono ricevere il consenso del Comune di Alessandria che si acquisi‐ sce, nel caso di condivisione tipiche di cui al comma precedente, con il silenzio dell’amministrazione maturato entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.
5. Nel caso vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene co‐ mune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta viene effettuata mediante proce‐ dure di tipo partecipativo.
Art. 7
Proposta di collaborazione
1. La gestione della proposta di collaborazione si differenzia a seconda che:
a) la proposta sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell’amministrazione;
b) la proposta sia presentata dai cittadini attivi, negli ambiti previsti dal presente rego‐ lamento.
2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1, il procedimento è definito dall’avviso con cui il Comune di Alessandria invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura o rigenera‐ zione dei beni comuni urbani, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, la struttura deputata alla gestione della pro‐ posta di collaborazione di cui al precedente articolo 6, comma 2, comunica al proponen‐ te il tempo necessario alla conclusione dell’iter istruttorio in relazione alla complessità dell’intervento e ad alla completezza degli elementi conoscitivi forniti.
4. Il Comune di Alessandria dispone adeguate forme di pubblicità della proposta, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o far emergere gli eventuali effetti pregiu‐ dizievoli della proposta stessa.
5. La proposta di collaborazione è sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici comu‐ nali e dei gestori dei servizi pubblici coinvolti.
La proposta di collaborazione è sottoposta all’Assemblea di quartiere ‐ ove istituita ‐ che esprime in merito un parere non vincolante.
6. La struttura di cui all’articolo 6, comma 2, predispone, sulla base delle valutazioni tec‐ niche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione.
7. Qualora ritenga non sussistano le condizioni tecniche e di opportunità per procedere, la struttura lo comunica al proponente, illustrando le motivazioni e rendendo pubblica la propria decisione sulla rete civica.
8. In caso di esito favorevole dell’istruttoria, l’iter procedurale si conclude con la sotto‐ scrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del diri‐ gente.
9. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sulla rete civica al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.
Art. 8
Patto di collaborazione
1. Il patto di collaborazione è lo strumento attraverso il quale i cittadini attivi concorda‐ no tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, tutela e ri‐ generazione dei beni comuni urbani.
2. Il contenuto del patto varia in relazione alla natura del bene comune, alla complessità del progetto e degli interventi programmati, alla durata della collaborazione.
3. Il patto di collaborazione, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, può definire in particolare:
a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa, specificando i ruoli ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti;
b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata del‐ la stessa;
c) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
d) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa de‐ gli interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture as‐ sicurative e l’assunzione di responsabilità, secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del presente regolamento, nonché le misure utili a ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
e) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune di Alessandria in conse‐ guenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
f) le forme di sostegno messe a disposizione dall’amministrazione, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
g) le misure di pubblicità del patto di collaborazione, le modalità di documentazione del‐ le azioni realizzate, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risul‐ tati prodotti;
h) la partecipazione e l’affiancamento del personale del Comune nei confronti dei citta‐ xxxx xxxxxx, finalizzato anche alla vigilanza sull’andamento della collaborazione, la gestio‐ ne delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l’irroga‐ zione di sanzioni per l’inosservanza del presente regolamento e delle clausole del patto;
i) gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell’ingegno, la riconsegna dei beni e ogni altro effetto rilevante;
j) le modalità per l’adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
Art. 9
Interventi di cura occasionale
1. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sotto‐ scrizione del patto di collaborazione.
2. Al fine di favorire la diffusione ed il radicamento delle pratiche di cura occasionale, il Comune di Alessandria pubblicizza sulla rete civica gli interventi realizzati, evidenziando le aree di maggior concentrazione degli stessi.
Art. 10
Innovazione digitale
1. Il Comune di Alessandria favorisce l’innovazione digitale attraverso interventi di par‐ tecipazione all’ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete civica da parte della comunità, con particolare attenzione all’uso di dati e infrastrut‐ ture aperti, in un’ottica di beni comuni digitali.
2. A tal fine il Comune di Alessandria condivide con i soggetti che partecipano alla vita e al miglioramento della rete civica e che mettono a disposizione dell’ambiente collabora‐ tivo competenze per la progettazione e realizzazione di servizi innovativi, dati, spazi, in‐ frastrutture e piattaforme digitali.
Capo III
Ammissione e modalità di sostegno
Art. 11
Esenzioni ed agevolazioni in materia di entrate e tributi locali
1. Il Comune, nell’esercizio della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del decre‐ to legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore dei cittadini attivi, delle comunità di riferimento e delle formazioni sociali che svolgono attività nell’ambito dei patti di collaborazione di cui
all’articolo 8 del presente regolamento o alle associazioni, consorzi, cooperative, fonda‐ zioni di vicinato o comprensorio di cui al presente regolamento, assimilandone il tratta‐ mento a quello delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti che non perseguono scopi di lucro.
Art. 12
Accesso a spazi comunali. Gestione condivisa di spazi pubblici o di spazi privati ad uso pubblico
1. I cittadini attivi e, comunque, le comunità di riferimento che ne facciano richiesta pos‐ sono utilizzare temporaneamente spazi comunali per riunioni o per attività di autofi‐ nanziamento.
2. L’uso degli spazi di cui al precedente comma è parificato, quanto alla determinazione degli oneri previsti, alle attività istituzionali del Comune.
3. ll patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico. In tal caso, le comunità di riferimento si prendono cura dello spazio pubblico, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto. In ogni caso, le comunità di riferimento e i cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dello spazio pubblico.
4. ll patto di collaborazione può anche avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spa‐ zio privato ad uso pubblico. In tal caso, la comunità di riferimento si prende cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto. In ogni caso, le comunità di riferimento non possono realizzare attività o in‐ terventi che contrastino con l’uso pubblico o con la funzione sociale della proprietà pri‐ vata del bene ai sensi dell’articolo 42 della Costituzione.
Art. 13
Attività di collaborazione nella progettazione e forma di riconoscimento per le azio‐ ni realizzate
1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazio‐ ne dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le ri‐ sorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, i patti di colla‐ borazione possono prevedere l’affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini attivi nell’attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.
Capo IV
Formazione civica come bene comune
Art. 14
Finalità della formazione
1. Il Comune riconosce la formazione condivisa come bene comune sociale, capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla col‐ laborazione tra cittadini attivi e il Comune, in occasioni di cambiamento.
2. La formazione è rivolta sia ai cittadini attivi, alle soggettività civiche e alle comunità di riferimento, sia ai dipendenti ed agli amministratori del Comune, anche attraverso mo‐ menti congiunti.
3. Il Comune mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipenden‐ ti e fornitori, e favorisce l’incontro con le competenze dei propri dipendenti e fornitori o comunque presenti all’interno delle comunità civiche e liberamente offerte, per trasferi‐ re conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei be‐ ni comuni.
4. La formazione e l’autoformazione rivolte ai cittadini attivi, alle collettività civiche in generale e dei soggetti operanti all’interno del Comune è finalizzata, prioritariamente, alla piena interiorizzazione dell’esperienza civica dei beni comuni e della condivisione. È inoltre volta a promuovere l’acquisizione delle seguenti competenze:
a) applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzio‐ ne;
b) acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
c) documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno;
d) utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme, la rete e i media civici.
5. La formazione rivolta ai dipendenti e agli amministratori del Comune è finalizzata, prioritariamente, all’acquisizione delle seguenti competenze:
a) conoscere e applicare le tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto attivo;
b) conoscere e utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità ;
c) conoscere e utilizzare gli strumenti di comunicazione collaborativi, anche digitali.
Art. 15
Ruolo delle scuole
1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il Comune collabora con le scuole e con l’Università per l’organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sulla gestione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. I patti di collaborazione con le scuole e con l’Università possono prevedere che l’im‐ pegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.
Capo V
Responsabilità e vigilanza. Giuria dei beni comuni
Art. 16
Prevenzione dei rischi
1. I cittadini attivi che entrano in rapporto di collaborazione con il Comune devono esse‐ re fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esisten‐
ti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. Tutti i soggetti coinvolti nel governo dei beni comuni sono tenuti ad utilizzare corret‐ tamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di va‐ lutazione dei rischi.
3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operati‐ vamente più cittadini attivi, va individuato un coordinatore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle mo‐ dalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative necessarie con‐ tro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell’attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell’attività svolta.
5. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipu‐ la di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibi‐ lità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.
6. ll Comune, nei limiti delle risorse disponibili, fornisce ai cittadini attivi i dispositivi di protezione individuale, i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività.
7. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi di protezione individuale vengono forniti in comodato e, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso, devono essere restituiti al Comune in buone condizioni al termine delle attività.
8. ll patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni di cui al comma 6 a disposizione dei cittadini attivi al fine di svolgere attività analoghe.
9. ll Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 6.
Art. 17
Individuazione e riparto di responsabilità
1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e rige‐ nerazione dei beni comuni urbani concordati tra il Comune e il cittadino attivo che colla‐ bora con l’Amministrazione comunale nonché le connesse responsabilità.
2. Tutti i cittadini attivi che collaborano con il Comune alla cura e alla rigenerazione di beni comuni urbani rispondono, ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, degli eventuali danni cagionati, con colpa o dolo, a persone o cose nell’esercizio della propria attività. È tuttavia fatto salvo un diverso accordo tra il Comune e i cittadini attivi assegnatari della cura e della rigenerazione di specifici beni comuni urbani con riferimento ai profili di re‐ sponsabilità conseguenti alla custodia dei beni stessi.
Art. 18
Giuria dei beni comuni
1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione innanzi ad una Giuria dei beni comuni, appositamente convocata. Nel caso la controversia veda contrapposte
le parti del patto di collaborazione, la Giuria è formata da tre componenti, di cui uno de‐ signato dal cittadino attivo interessato, uno dall’amministrazione comunale e il terzo estratto a sorte dall’Elenco di elettori del Comune di cui all’ultimo comma del presente articolo. Nel caso la controversia veda contrapposte le parti del patto di collaborazione ad eventuali terzi, la Giuria è formata da tre componenti, di cui il primo designato dal cit‐ tadino attivo interessato, il secondo dalla stessa amministrazione comunale e l’ultimo dal terzo controinteressato.
2. La Giuria dei beni comuni può essere altresì istituita al fine di decidere su istanza di una comunità di riferimento a cui sia negata la stipula di un patto di collaborazione rela‐ tivo a un bene da essa ritenuto comune.
3. La Giuria dei beni comuni, entro trenta giorni dall’istanza, definisce la questione, sot‐ toponendo alle parti una proposta di conciliazione di carattere non vincolante.
4. I componenti della Giuria dei beni comuni svolgono la propria attività a titolo onorifi‐ co e, se richiesto dal Comune, sono tenuti alla partecipazione ad un apposito percorso formativo.
5. La giurisdizione ordinaria o amministrativa è comunque accessibile successivamente alla decisione della Giuria dei beni comuni secondo i principi di cui all’articolo 24 della Costituzione. In ogni caso, il Comune favorisce, anche attraverso un contributo di acces‐ so alla giustizia, il ricorso alla giurisdizione ordinaria civile e amministrativa, anche nella forma dell’azione popolare, come strumento prioritario e preliminare rispetto alla giuri‐ sdizione penale.
6. La Giuria dei beni comuni, in composizione allargata alla partecipazione di due com‐ ponenti esperti di materie giuridico‐amministrative, scelti tra magistrati, professori uni‐ versitari o avvocati, esprime il proprio parere motivato sugli interventi correttivi da ap‐ portare al presente regolamento conformemente alle proposte pervenute al termine del periodo di sperimentazione di cui all’articolo 23.
7. L’Elenco di elettori del Comune, di cui al comma 1 del presente articolo, è formato sul‐ la base delle domande formulate dai cittadini interessati. Qualora il numero di domande dovesse superare le cento unità, l’inserimento dei candidati avrà luogo mediante il prin‐ cipio della priorità temporale, che tenga conto della data di presentazione della richiesta. L’elenco sarà rinnovato ogni due anni.
Art. 19
Comunicazioni collaborative
1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della condivisione con le col‐ lettività civiche, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni.
2. ll Comune riconosce nella rete civica il luogo naturale per instaurare e far crescere la condivisione con e tra le comunità.
3. La collaborazione fra Comune e i cittadini attivi mira in particolare a:
a) consentire di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a di‐ sposizione;
b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
c) mappare i soggetti e le esperienze di cura e di rigenerazione dei beni comuni, facili‐ tando agli interessati l’individuazione delle situazioni per cui attivarsi.
4. Per realizzare le finalità di cui al precedente comma, il Comune rende disponibili:
a) un tavolo di lavoro con le comunità di riferimento e i cittadini attivi sul territorio da convocarsi periodicamente a cura del Comune;
b) un kit di strumenti e canali per comunicare e fare proposte;
c) uno sportello informativo circa i più significativi progetti di collaborazione in corso;
d) un logo «Alessandria Comune per i Beni Comuni» utilizzabile da chi stipula patti di col‐ laborazione;
e) dati, infrastrutture/piattaforme digitali in formato aperto;
f) un tutoraggio nell’uso degli strumenti di comunicazione collaborativa, anche favoren‐ do relazioni di auto aiuto fra gruppi;
g)individua nel Direttore della Direzione Affari Generali il Dirigente competente e re‐ sponsabile degli obblighi a carico del Comune.
Capo VI Disposizioni finali e transitorie
Art. 20
Entrata in vigore e successive abrogazioni di norme regolamentari
1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dall’esecutività della delibera che lo approva.
2. Superato il periodo di sperimentazione di cui al successivo articolo 21, le disposizioni del presente regolamento troveranno applicazione in luogo di qualsiasi altra disposizio‐ ne regolamentare in contrasto con esse e si intenderanno abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con i principi e le disposizioni contenute nel presente re‐ golamento.
Art. 21
Periodo di sperimentazione ed eventuali interventi correttivi
1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimenta‐ zione della durata di due anni.
2. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l’attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.
3. Nel corso del periodo di sperimentazione il Comune cura il coordinamento fra le di‐ sposizioni del presente regolamento e quelle relative agli strumenti diretti di partecipa‐ zione civica come il referendum.
Art. 22
Disposizioni transitorie, clausole interpretative ed entrata in vigore di nuove norme
1. Le esperienze di condivisione formalizzate od informali già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento dovranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento a partire dalla naturale scadenza degli accordi pregressi o al termine del periodo di sperimentazione definito dal prece‐
dente articolo 21 del presente regolamento. Il Comune, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, convocherà tutte le associazioni beneficiarie di spazi pubblici e immobili comunali per verificare la coerenza fra la loro attività e lo spirito di condivisione civica che informa il presente regolamento, al fine di trasformare, entro il termine del periodo di sperimentazione, gli esistenti contratti di concessione in patti di collaborazione.