Roma, 5 agosto 2009
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Roma, 5 agosto 2009
OGGETTO: obblighi contabili Iva relativi ai diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio – Consulenza giuridica
L’Associazione ALFA, in persona del suo Presidente, ha esposto il seguente quesito concernente l’applicabilità dell’Iva ai diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio.
QUESITO
Le Camere di Commercio svolgono, tra le altre attività, anche quella di fornire, a richiesta degli utenti, certificati, visure e altre informazioni dietro pagamento dei diritti di segreteria. Per evitare agli utenti di doversi recare presso gli sportelli dell’ente Camerale, l’accesso a tali servizi può avvenire anche per via telematica, mediante un sistema informatico nazionale, gestito da InfoCamere (società consortile per azioni delle Camere di Commercio).
Alcune società aderenti ad ALFA (di seguito, società) hanno stipulato un contratto con InfoCamere, che consente di accedere telematicamente agli archivi informatici delle Camere di Commercio per reperire informazioni da diffondere ai propri clienti, utilizzatori finali del servizio.
In particolare, la procedura si articola nelle seguenti fasi:
1) la società, dopo aver ottenuto mandato dai clienti, dietro pagamento del corrispettivo, richiede a InfoCamere i certificati, le visure o le informazioni desiderate dal cliente;
2) la Camera di Commercio, per il tramite di InfoCamere, addebita alla società i diritti di segreteria relativi al servizio richiesto, senza applicazione dell’Iva, avendo tali diritti natura di tributo;
3) InfoCamere emette nei confronti della società una fattura al fine di certificare i corrispettivi ad essa spettanti per il servizio di “messa in linea” dei dati, soggetti ad Iva nella misura del 20%, e i diritti di segreteria, spettanti alla Camera di Commercio, qualificati come “operazioni fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”;
4) la società, a sua volta, emette la fattura al cliente addebitando sia il corrispettivo per il servizio di trasferimento dell’informazione, soggetto ad Iva nella misura ordinaria del 20%, sia i diritti di segreteria versati alla Camera di Commercio senza applicazione dell’Iva.
L’Associazione istante chiede se la procedura indicata sia corretta e, in particolare, se i diritti di segreteria debbano essere riaddebitati al cliente come “somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte” e, dunque, escluse dalla base imponibile Iva ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 633 del 1972.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ASSOCIAZIONE
I diritti di segreteria sono riaddebitati dalla società al cliente per lo stesso ammontare e con lo stesso titolo di esclusione dall’Iva con cui l’ente Camerale li aveva addebitati alla società; ciò in quanto i diritti di segreteria hanno natura di tributo e tale natura non cambia anche se tali diritti sono trasferiti ad altri soggetti (cfr. risoluzione 26 gennaio 2007, n. 13/E). In tal senso la sentenza della Corte Costituzionale 4 aprile 1990, n. 156, ha dichiarato la natura tributaria dei diritti di segreteria.
In altre parole, secondo l’istante, se InfoCamere addebita alla società i diritti di segreteria senza applicare l’Iva, ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, la società deve riaddebitare tali diritti al cliente senza applicazione dell’imposta ex articolo 15 o, in alternativa, qualora non fosse corretto ricorrere all’articolo 15, l’istante è dell’avviso che si possa escludere l’applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972 (in tal caso, per carenza del presupposto oggettivo).
A sostegno di tale indirizzo l’istante evidenzia che l’informazione (certificato, visura, ecc.) ricevuta dalla società viene ritrasmessa al cliente senza effettuare alcuna elaborazione o modifica. Solo il servizio per il trasferimento dell’informazione costituisce la prestazione a “valore aggiunto” e, pertanto, va fatturata con Iva.
Peraltro, qualora il cliente chieda non un semplice trasferimento dell’informazione ma una particolare rielaborazione della stessa, concretizzandosi l’attività svolta dalla società in una operazione unica e complessa per la quale non viene più distinto il diritto di segreteria dalla prestazione di trasferimento, occorre fatturare l’intero corrispettivo con applicazione dell’Iva.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente si osserva che ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, i diritti di segreteria rappresentano una delle fonti di finanziamento ordinario delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito, Camere di Commercio). In particolare, i diritti di segreteria - dovuti “sull’attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi” - sono istituiti e aggiornati con decreti interministeriali, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, legge n. 580 del 1993, e sono dovuti all’atto dell’estrazione dei documenti direttamente allo sportello dell’ente Camerale, ovvero tramite collegamento con il sistema informatico delle Camere di Commercio, gestito da InfoCamere.
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 aprile 1990, n. 156, ha riconosciuto la natura di tributi ai diritti di segreteria dovuti a fronte di un’attività compiuta dall’ente pubblico nello svolgimento delle sue funzioni di diritto pubblico (cfr. risoluzione 26 gennaio 2007, n. 13/E). Nella stessa pronuncia, la Consulta ha precisato che "il criterio distintivo della tassa, o più in generale del tributo, dal corrispettivo non è il carattere necessario o cogente
dell'attività del pubblico potere per la quale è richiesta ai destinatari una prestazione pecuniaria, bensì il carattere di funzione pubblica". La natura tributaria dei diritti camerali è stata di recente ribadita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 23 aprile 2008, n. 10469.
Tanto premesso, nell’ambito della propria attività, InfoCamere stipula con primari operatori del mercato ( c.d. distributori) contratti di divulgazione a terzi delle informazioni contenute nella banca dati delle Camere di commercio. Al riguardo, con tale contratto la società distributrice, ricevendo l’incarico di diffondere i dati del sistema informatico camerale, si impegna al pagamento delle tariffe e dei diritti di segreteria (cfr. documentazione integrativa alla presente istanza). In particolare, la società distributrice conferisce a InfoCamere mandato con rappresentanza, irrevocabile e gratuito, per il versamento alle Camere di Commercio dei diritti di segreteria; InfoCamere, a sua volta, “si impegna ad ottemperare a tutte le disposizioni vigenti e a versare quanto dovuto alle predette Camere, liberando il distributore da qualsiasi contestazione riguardante il mancato ritardato pagamento dei diritti di segreteria” (cfr. articolo 9 del contratto).
Conseguentemente, InfoCamere emette, mensilmente e a consuntivo, nei confronti della società distributrice, fatture relative ai consumi (tariffe) ed ai relativi diritti di segreteria. Come precisato al punto n. 3 della presente istanza, gli importi delle tariffe sono indicate con Iva al 20 per cento, mentre i diritti di segreteria sono qualificati come “operazioni fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”.
A tal riguardo, si osserva che l’articolo 15, primo comma, n. 3, del d.P.R.
n. 633 del 1972, esclude dal computo della base imponibile “le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate”. Si tratta di operazioni inquadrabili nell’ambito del contratto di mandato con rappresentanza (articolo 1704 c.c.) in forza del quale le somme anticipate dal mandatario nei confronti di terzi e poi rimborsate specificatamente dal mandante - ovvero le somme anticipate dal
mandante al mandatario come “provvista fondi”- sono escluse dalla base imponibile Iva e, quindi, sono fuori dal campo di applicazione dell’imposta, a condizione che risultino regolarmente documentate da idonea fattura emessa da un terzo ed intestata direttamente al mandante (risoluzione del 31 luglio 2003, n. 164/E).
Pertanto, è escluso dalla base imponibile Xxx, ai sensi del citato articolo 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, il pagamento dei diritti di segreteria documentati con fattura emessa da InfoCamere, per conto della Camera di Commercio, nei confronti della società distributrice.
Per quanto riguarda, poi, i contratti di fornitura dei servizi camerali che la società distributrice stipula con la propria clientela, va rilevato che il cliente conferisce alla società il mandato di pagamento dei diritti di segreteria e si obbliga a corrisponderle le somme da questa pagate in esecuzione del mandato, ossia la “tariffa” per l’acquisizione dell’informazione camerale, maggiorata della provvigione spettante alla società. A tale riguardo, si ritiene che solo la “tariffa” (incrementata della provvigione) abbia natura di corrispettivo e sia rilevante ai fini Iva ai sensi dell’articolo 3, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto rientrante nelle “prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.”
Con riguardo, invece, ai diritti di segreteria, non si ritiene corretta la soluzione prospettata dall’istante di richiamare il titolo di non imponibilità dell’imposta ex articolo 15, primo comma, n. 3, del d.P.R. n. 633 del 1972. Ai fini dell’applicabilità del citato articolo 15, infatti, i diritti di segreteria dovrebbero essere documentati con fattura emessa da InfoCamere direttamente nei confronti del cliente, nell’ambito di un contratto di mandato con rappresentanza.
Nel caso di specie, poiché InfoCamere emette fattura nei confronti della società mandataria che, a sua volta, riaddebita i diritti di segreteria al cliente mandante, si realizza, di fatto, un mandato senza rappresentanza.
Non di meno, la riconosciuta natura tributaria dei diritti di segreteria- che non viene meno qualora siano riaddebitati dalla società al cliente - ne esclude il carattere di corrispettivo e, pertanto, tali diritti non rilevano agli effetti dell’Iva ex articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972 per carenza del presupposto oggettivo (risoluzione del 5 febbraio 2003, n. 25/E).
Giova, infine, precisare che qualora il cliente richieda alla società una particolare rielaborazione dell’informazione acquisita dal sistema telematico, l’attività svolta dalla società rappresenta un’operazione unica e complessa, nella quale i diritti di segreteria costituiscono parte integrante del corrispettivo dovuto per la prestazione resa dalla società medesima e, pertanto, come tali soggiacciono all’obbligo impositivo.
***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.