Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento disciplina l’esercizio, nel Comune di Spoleto, dell’attività di acconciatore dovunque e comunque esercitate sia in luogo pubblico che privato (presso convivenze, alberghi, ospedali, case di cura, e di reclusione, palestre, piscine, ecc.), anche a titolo gratuito.
2. L’attività professionale di acconciatore, in conformità a quanto previsto dall’articolo 2 comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 174, comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
3. Il presente regolamento non si applica alle attività di estetica di cui alla legge n° 1/1990.
Art. 2 - Normativa di riferimento
1. Le attività di acconciatore sono disciplinate dalle seguenti fonti normative:
a) dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore”;
b) dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161 “Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed affini”, come modificata dalle leggi 23 dicembre 1970, n. 1142 e 29 ottobre 1984, n. 735, per le parti compatibili con la legge 174/2005 e fino all’emanazione della legge regionale umbra di disciplina del settore;
c) dall’ articolo 10, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n° 7, “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese", convertito in legge 2 aprile 2007, n° 40;
d) dal presente regolamento;
e) dal d.p.r. 447/1998 e successive modificazioni ed integrazioni per quanto attiene ai profili procedurali;
f) da ogni altra normativa statale o comunitaria e regionale, attinente il settore.
Art. 3 - Modalità di esercizio dell’attività
1. Le attività di acconciatore possono essere svolte, in forma di impresa individuale o nelle forme societarie di persone o di capitali:
a) presso la sede dell’impresa stessa, anche unitamente a quella di estetista, come attività distinte o sotto forma di unica società;
b) presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi, dai regolamenti regionali e dai successivi commi 3, 4 e 5.
c) nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
2. Non e' ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
3. L’attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente in regola con le disposizioni di cui al presente Regolamento a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, di igiene, sanità sicurezza, con specifico riguardo alla dotazione di ingressi e servizi igienici separati da quelli utilizzati per la civile abitazione.
4. L’attività presso la sede designata dal cliente, è consentita alle imprese operanti nel territorio comunale, qualora lo stesso sia malato, impossibilito fisicamente alla deambulazione, in stato di senilità avanzata, se trattenuto negli istituti di reclusione o sia impossibilitato a recarsi presso le sedi delle attività autorizzate ovvero in occasione di matrimoni, comunioni o altre ricorrenze che richiedano la presenza straordinaria dell’estetista presso il domicilio del cliente.
5. L’attività di estetista presso l’istituto di reclusione a favore dei detenuti, oppure presso ospedali e luoghi di cura o di assistenza a favore dei degenti, può essere effettuata previa stipula di apposita convenzione con le relative amministrazioni e, qualora sia esercitata in forma ricorrente, presso appositi locali e previa verifica igienico-sanitaria dei medesimi.
6. Nel rispetto delle norme di carattere edilizio, è consentito l’esercizio dell’attività in locali posti a piani superiori, purché l’ingresso dia direttamente su pianerottolo o altro locale aperto al pubblico e, trattandosi di spazi condominali, vi sia espressa autorizzazione del condominio da allegare alla d.i.a. di cui all’articolo 5.
7. Ai sensi della legge 174/2005 le imprese di acconciatore:
a) possono esercitare la vendita al dettaglio o comunque cedere alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, senza necessita di titolo per il commercio al dettaglio, ai sensi del decreto legislativo 114/1998;
b) possono svolgere, direttamente o avvalendosi di collaboratori familiari e di personale dipendente, prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico;
8. Presso le attività di acconciatore, in appositi e distinti locali anche comunicanti, è ammesso l’esercizio del commercio al dettaglio di cui al decreto legislativo 114/98 nel rispetto delle relative norme procedurali e di quelle in tema di destinazione d’uso.
9. In relazione alla valenza comunale del titolo, l’attività di acconciatore presso sedi indicate dal cliente, comprese quelle del comma 5, che siano ubicate all’interno del Comune di Spoleto è riservata ad acconciatori che in esso hanno la sede operativa principale.
Art. 3Bis – Affitto poltrona
a) Con il contratto di affitto di poltrona il titolare di un salone di acconciatura o di un centro estetico concede temporanea - mente in uso una parte del proprio locale ed, eventualmente, delle proprie attrezzature ad altro soggetto per l’esercizio dell’attività di acconciatore per la quale quest’ultimo è qualificato. (Circ. 31 gennaio 2014 n. 16361).
b) Nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, il rapporto di affitto di xxxxxxxx può intercorrere tra un acconciatore ed un altro acconciatore oppure tra un estetista ed un acconciatore.
c) L’inizio di attività di acconciatore con la modalità di affitto di poltrona è soggetto a segnalazione di inizio attività (s.c.i.a.) per acconciatore che è inoltrata esclusivamente dall’affittuario di poltrona, facendo uso del modello unificato per Acconciatore/Estetista adottato dalla Regione dell’Umbria.
d) Il modello deve contenere le indicazioni in esso specificate e gli allegati previsti e, in particolare, nell’apposito riquadro
n. 4 denominato “Dati dell’attività/intervento”, debbono essere specificati:
- la modalità di affitto di poltrona e la data di inizio e fine del rapporto;
- gli estremi del contratto scritto stipulato (data, nome delle parti, autorizzazione o scia del locatore o affittante).
e) Secondo gli accordi contrattuali intercorsi, l’affittuario di poltrona può utilizzare, oltre agli spazi e le eventuali attrezza - ture concesse in uso esclusivo, le sale di attesa, gli spazi comuni, i ripostigli ed i servizi igienici.
f) Per motivi igienico-sanitari e di corretta attribuzione di responsabilità (Ris. 9 giugno 2015 n. 86335) è in ogni caso vie- tato l’uso promiscuo dei medesimi strumenti, attrezzature e materiali, anche temporaneo od occasionale, da parte del concedente e dell’affittuario di poltrona.
g) L’affittuario di poltrona risponde in proprio dell’attività svolta ed è suo onere porre in essere i necessari adempimenti di
natura fiscale, contabile, giuslavoristica, di sicurezza igienico-sanitaria e dei luoghi di lavoro, relativamente alle postazioni utilizzate.
h) La cessione a terzi di spazi per l’esercizio dell’attività di acconciatore nella modalità di affitto di poltrona non comporta oneri di comunicazione al Comune in capo al cedente né riduzione di superfici disponibili ai fini fiscali.
Art. 4 - Requisiti per lo svolgimento dell’attività
1. L’esercizio dell’attività di acconciatore può essere esercitato da singoli o società, nella forma di impresa artigiana ricorrendone i presupposti di cui alla legge o agosto 1985, n° 443 e successive modificazioni o in altra forma di impresa.
2. Ai sensi dell’articolo 3 della legge 174/2005, l’esercizio dell’attività di acconciatore necessita di apposita qualifica professionale conseguita attraverso superamento di esame tecnico-pratico, preceduto da corso di qualificazione o inserimento presso impresa di acconciatore, secondo le modalità ivi specificate in ottemperanza al decreto legislativo n° 206/07.
3. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 comma 1 e 7 della legge 174/2005, in attesa che la Regione dell’Umbria definisca i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l’organizzazione degli esami di cui di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 174/2005, possono esercitare l’attività di acconciatore tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla legge 161/63 e successive modificazioni.
4. La qualificazione di cui al presente articolo necessita in capo del titolare dell’impresa individuale o di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, che sia designato responsabile tecnico. Art. 5 - Dichiarazione di inizio di attività
1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n° 7, convertito in legge 2 aprile 2007, n° 40 l’apertura, il trasferimento di sede o la modifica dei locali o dell’attività di acconciatore sono soggette a previa denuncia di inizio di attività (d.i.a.) da presentare allo Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini.
2. La d.i.a. di cui al comma 1, per espressa previsione del presente regolamento, è ad efficacia immediata e consente di dare immediatamente corso a quanto in essa dichiarato, senza necessità di ulteriore comunicazione.
3. La d.i.a. è redatta su apposito modello disponibile presso i competenti uffici comunali o redatta su schema libero, purché in ogni caso contenga:
a) i dati anagrafici completi del richiedente;
b) i dati dell’impresa ed eventuale autocertificazione della sua iscrizione, se già avvenuta, negli Albi delle imprese tenuti dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
c) dichiarazione del possesso della prevista qualificazione in capo al titolare ditta individuale o al responsabile tecnico designato per ogni sede dell’impresa ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge 174/2005;
d) l’ubicazione dei locali in cui verrà svolta l’attività e dichiarazione circa la loro conformità alle normative urbanistiche ed edilizie e, in particolare, la compatibilità della destinazione d’uso con l’esercizio dell’attività di acconciatore ed agibilità, ove prescritta;
e) dichiarazione di aver adempiuto agli oneri di natura igienico-sanitaria;
f) dichiarazione di rispettato ogni altra disposizione contenuta nel presente regolamento.
4. Alla d.i.a. devono essere allegati:
a) planimetria in scala 1:100 dei locali con indicazione della superficie adibita a laboratorio e quella dei servizi, dello schema di smaltimento dei reflui, della posizione delle attrezzature e degli arredi;
b) certificazioni di conformità degli impianti termico, elettrico, di eventuale aerazione (in copia non autenticata), se non inclusi nella certificazione di agibilità;
c) copia del verbale di verifica e collaudo di messa a terra, se non inclusi nella certificazione di agibilità;
d) estremi dell’eventuale autorizzazione allo scarico, se non inclusi nella certificazione di agibilità;
e) copia certificato qualifica professionale, facoltativamente;
f) copia atto costitutivo e dello statuto, trattandosi di società;
g) parere igienico-sanitario rilasciato dalla locale Azienda Sanitaria.
5. Nello spirito di massima semplificazione amministrativa, qualora la d.i.a. di cui al presente articolo non sia relativa all’apertura di nuova attività, ma alla sola variazione di alcuni suoi elementi è ammesso, per tutti quelli rimasti invariati, fare espresso rinvio a precedenti d.i.a., dichiarandone la permanenza e la non variazione.
6. Copia della d.i.a. è conservata presso la sede dell’impresa ed esposta in modo ben visibile al pubblico insieme alle tabelle relative ai prezzi delle prestazioni di cui all’articolo 11.
Art. 6 - Procedimento di verifica
1. Il responsabile del procedimento, entro 30 giorni dal ricevimento della d.i.a. di cui all’articolo 5, effettua la verifica di quanto in essa dichiarato.
2. In caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti il responsabile del servizio procede all’interdizione dell’attività, con provvedimento motivato, secondo quanto previsto all’articolo 19, comma 3, della legge 241/90.
Art. 7 - Comunicazioni semplici
1. Sono soggette a sola comunicazione, in carta semplice, indirizzata allo Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini le modifiche non incidenti sull’assetto dei locali, delle attrezzature e dei procedimenti e, in particolare:
a) il subingresso per cessione d’azienda a titolo temporaneo o definitivo, secondo le modalità di cui all’articolo 8;
b) la modifica della ragione sociale o la trasformazione di società titolare di attività da un tipo all’altro ammesso dal codice civile o dalla forma artigiana ad altra forma e viceversa;
c) la variazione del nominativo del responsabile tecnico.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere tutti gli elementi necessari alla verifica del relativo contenuto.
Art. 8 - Subingresso
1. Il trasferimento di gestione o di proprietà dell’attività di acconciatore, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta di diritto alla prosecuzione dell’attività da parte di chi subentra nell’attività, sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.
2. Il subentrante per atto tra vivi in possesso di qualificazione professionale può proseguire l’attività del dante causa, senza interruzione, dal momento dell’inoltro della comunicazione di subingresso. Il subentrante non in possesso di qualificazione può proseguire l’attività dal momento della sua acquisizione o della nomina di responsabile tecnico.
3. Il subentrante per causa di morte, anche non in possesso della qualificazione professionale, può cedere l’attività a terzi fatta salva la facoltà, trattandosi di impresa artigiana, di proseguire l’attività conservando l’iscrizione all’albo ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge 443/85.
4. E fatta salva la facoltà di sospendere l’attività, nei limiti previsti dall’articolo 13, comma 4.
Art. 9 - Superfici minime
1. Xxxxx restando i requisiti igienico-sanitari, i locali adibiti all’esercizio dell’attività di acconciatore, esclusi i locali accessori quali magazzini, ripostigli, uffici, servizi igienici, spogliatoi per gli addetti, debbono avere superficie pari o superiore a 20 metri quadrati.
2. I valori di superficie di cui al comma 1 sono necessari per l’installazione di due “postazioni di lavoro” e la realizzazione di una sala di attesa. Per ogni postazione di lavoro in più devono essere messi a disposizione ulteriori 5 mq. di superficie.
3. Per postazione di lavoro si intende quella utilizzata dall’operatore per effettuare le principali operazioni previste, ad esclusione del lavaggio dei capelli.
4. Nelle ipotesi di compresenza nei medesimi locali di attività di acconciatore e di estetista la sala di attesa può essere unica. A tal fine la superficie minima dei locali è pari alla somma della superficie prevista dal presente articolo più quella prevista per l’attività di estetica, con riduzione del 10% sul valore complessivo.
5. Non è richiesto rispetto di superficie minima nei casi di subingresso.
Art. 10 - Orari
1. E' fatto obbligo ai titolari di attività di acconciatore di tenere esposto, in luogo ben visibile al pubblico, un cartello con gli orari adottati, che deve essere ben visibile dall’esterno dell’esercizio anche quando è chiuso. Il cartello contiene anche l’indicazione dell’eventuale giorno di chiusura infrasettimanale.
2. I titolari possono scegliere l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio, senza alcun limite, all'interno di una fascia oraria, di almeno 14 ore, stabilita con Ordinanza comunale, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori esistenti sul territorio. L'orario scelto è comunicato al competente Ufficio comunale e può essere modificato con preavviso di una settimana.
3. Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge n° 40/2007 la chiusura infrasettimanale è facoltativa. Parimenti non è disposto obbligo di chiusura domenicale e festiva.
4. Con successiva Ordinanza sindacale e sentite le organizzazioni sindacali degli operatori del settore, maggiormente rappresentative a livello locale, si individueranno le festività annuali di chiusura obbligatoria.
5. Le attività di acconciatore esercitate congiuntamente a quelle di estetica in locali unici o comunicanti effettuano aperture e chiusure uniche, in relazione all’attività prevalente.
Art. 11 - Tariffe
1. Le tariffe delle prestazioni debbono essere esposte in luogo ben visibile al pubblico sia dall’interno sia dall’esterno dell’esercizio e debbono comprendere tutti i servizi forniti, senza sovrapprezzi o altre somme non espressamente indicate.
2. Al fine di migliorare la qualità dei servizi per i consumatori ed assicurare le migliori condizioni di accessibilità ai servizi medesimi, nel caso di prestazioni dal costo superiore a 100,00 € il titolare dell’attività di acconciatore, prima di darvi inizio, deve fornire al cliente preventivo scritto.
Art. 12 - Idoneità igienico-sanitaria
1. I requisiti igienico-sanitari degli addetti, dei locali, delle attrezzature e dei procedimenti sono indicati nell’allegato A al presente Regolamento di esso facente parte ad ogni effetto.
2. Il personale addetto all’esercizio dell’attività, compreso il titolare dell’autorizzazione deve risultare in possesso dei requisiti e della documentazione di carattere igienico-sanitario, prevista dalla competente A.S.L.
Art. 13 - Sospensione e cessazione dell’attività
1. Il responsabile del servizio ordina la sospensione dell’attività:
a) qualora vengano meno in tutto o in parte i requisiti di carattere igienico sanitario indicati all’allegato A;
b) qualora nell’impresa venga a mancare un responsabile tecnico qualificato.
2. La sospensione è disposta fino al ripristino delle condizioni di esercizio che deve avvenire nel termine di un anno, decorso il quale l’attività può essere nuovamente iniziata solo con apposita d.i.a. ai sensi dell’articolo 5.
3. Sono fatte salve le ipotesi di ordinanze contingibili ed urgenti di competenza del Sindaco, ai sensi dell’articolo 54 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.
4. E’ consentita la sospensione volontaria dell’attività fino ad un anno, decorso il quale, qualora non sia stata ripresa, l’attività si intende cessata e la sua ripresa deve essere nuovamente dichiarata, come nuova attività, ai sensi dell’articolo 5.
5. Della sospensione di cui al comma 4, se avente durata maggiore di trenta giorni e dell’eventuale cessazione dell’attività è dato avviso al Comune, entro 30 giorni dal suo inizio.
Art. 14 - Sanzioni
1. In conformità a quanto previsto all’articolo 5 della legge 174/2005, alle violazioni in materia di esercizio dell’attività di acconciatore si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250 ad € 5000, con le modalità di cui alla legge 689/81, per le ipotesi di esercizio in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste
dalla legge 174/2005.
2. La violazione delle altre disposizioni previste nel presente regolamento è sanzionata, ai sensi dell’articolo 7 bis del decreto legislativo 267/00, con le seguenti sanzioni amministrative, nel rispetto delle procedure di cui alla legge n° 689/81, con la sanzione del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.
Art. 15 - Cartelli multilingue
1. Ai fini di una più ampia informazione all’utenza e tenuto conto dell’elevato flusso turistico che interessa il Comune di Spoleto, le comunicazioni contenute nel cartello relativo agli orari ed eventuali chiusure facoltative di cui all’articolo 10, comma 1 ed in quello relativo ai prezzi di cui all’articolo 11 nonché l’eventuale previa informativa di elevato costo di cui al secondo comma dello stesso articolo 11, debbono essere redatte anche in almeno un’altra lingua straniera oltre all’italiano.
Art. 16 - Disposizione finale e norme transitorie
1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle fonti normative indicate all’articolo 2, ai regolamenti comunali e ad ogni altra norma in materia.
2. Il presente regolamento sostituisce quello approvato dal Comune di Spoleto con deliberazione consiliare n° 75 del 16 maggio 1994 si applica dal trentesimo giorno dalla data di sua pubblicazione all’Albo pretorio (per le attività già operanti e per le richieste già presentate al Comune) ad eccezione del comma 2 dell’articolo 5, che entra in vigore immediatamente.
Allegato A
REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE ACCONCIATORI
REQUISITI STRUTTURALI
I locali devono avere un’altezza di almeno m. 2,70; l’altezza di m. 2,40 potrà essere accettata esclusivamente per bagni, corridoi, ripostigli e simili.
Il pavimento deve essere costruito con materiale compatto, impermeabile e lavabile, tale da permettere la pulizia e la disinfezione completa.
In tutti i locali in cui sia prevista la presenza di persone deve essere assicurata una adeguata illuminazione ed areazione naturale, nel rispetto della normativa vigente in materia. In caso di particolari tipologie costruttive o di impedimenti tecnici, è ammesso il ricorso all'areazione forzata a condizione che venga immessa aria opportunamente captata dall'esterno e che l'impianto sia adeguato e certificato da Ditta abilitata.
Ogni esercizio deve disporre di almeno un servizio igienico a disposizione del pubblico, munito di water, lavabo, distributore di sapone liquido e asciugamani a perdere. Se ci sono 5 o più dipendenti va previsto un secondo bagno per il personale. Eventuali deroghe saranno valutate di volta in volta dal Servizio di Sanità Pubblica in base all’esistenza di vincoli urbanistici, in particolare nei centri storici.
Il locale deve essere fornito di acqua corrente calda e fredda.
Per quanto attiene alla sicurezza degli impianti elettrici si rimanda ai contenuti della legge 46/90 e del regolamento di applicazione, D.P.R. n° 447/91.
Le attività di cui al presente regolamento, possono essere svolte presso il domicilio dell’esercente a condizione che i locali in cui vengono esercitate rispettino i requisiti sopra citati e siano distinti dai locali adibiti ad abitazione civile, dotati di accesso indipendente dall’esterno e di servizi igienici ad uso esclusivo del laboratorio.
Nelle attività in questione dovrà essere garantita l'osservanza delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
In riferimento ai sopra citati requisiti strutturali, gli stessi dovranno essere applicati in occasione di avvio di nuova attività, trasferimento in nuovi locali o ampliamento di superficie delle attività esistenti.
REQUISITI FUNZIONALI ORGANIZZATIVI
Il titolare dell’attività ha l’obbligo e la responsabilità dell’osservanza delle seguenti norme igieniche anche se la loro applicazione è affidata a personale dipendente.
I locali ed ogni oggetto che ne costituisce l’arredo devono essere mantenuti in stato di massima pulizia e disinfettati periodicamente.
La spazzatura dovrà essere raccolta in contenitori impermeabili con coperchio. Il materiale di pulizia e i solventi volatili ed infiammabili devono essere conservati in apposito ed esclusivo mobiletto. Gli esercizi devono essere dotati di un contenitore chiudibile, lavabile e disinfettabile per la biancheria usata e di un armadietto per la biancheria pulita.
Le tinture devono rispondere ai requisiti prescritti dal decreto ministeriale 18 giugno 1976 e successive modificazioni. Per l’applicazione di tali tinture o altro materiale a potenziale rischio tossico e/o allergizzante, l'operatore dovrà munirsi di guanti.
Prima di iniziare ciascun servizio l’operatore deve lavarsi accuratamente le mani.
Le lame per rasoio, a qualunque uso siano dirette, devono essere rigorosamente monouso.
Dopo l'uso di oggetti taglienti monouso gli stessi debbono essere riposti, per l’eliminazione, in apposito imballaggio rigido a perdere resistente alla puntura, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti”, contenuto all’interno di apposito imballaggio flessibile recante la scritta “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” ed il simbolo del rischio biologico, contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”, così come previsto dal D.P.R. n° 254/03.
Gli strumenti potenzialmente taglienti non monouso (forbici, pinzette, ecc.) devono essere disinfettati al termine di ciascun servizio. Pettini e spazzole vanno tenuti puliti e vanno, comunque, lavati e disinfettati anch'essi al termine di ciascun servizio. Trattamenti con UVA (raggi ultravioletti)sono inefficaci. Il metodo di disinfezione adottato dall'attività, per il materiale non monouso, dovrà essere descritto in maniera dettagliata in una apposita relazione tecnica descrittiva di ogni fase della lavorazione avente interesse sanitario. Tale relazione sarà sottoposta a giudizio di idoneità da parte del Servizio di Sanità Pubblica.
ALLEGATO A1
CONTRATTO DI AFFITTO POLTRONA
(Fac-simile o traccia, da redigere in forma scritta, senza necessità di notaio
La traccia può essere personalizzata sulla base dell’autonomia contrattuale delle parti)
Con la presente scrittura privata, tra:
- Il sottoscritto ……………………………………………………..., nato a ............................. e residente in ................................................., Cod. Fisc. ............................., P.ta IVA ....................in qualità di titolare
dell’impresa di acconciatore/estetista in forma individuale, ovvero come legale rappresentante della società.............................., con sede in ...........................….., iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di …….…….………...…, al n. ……, codice fiscale ……………………...…….……., partita Iva , di
seguito denominato “locatore”; da un lato, e dall’altro:
- il sottoscritto .….……….………..……………….. nato a ............................. e residente in ,
Cod. Fisc. ............................., abilitato all’esercizio dell’attività di acconciatore/estetista, a nome proprio (ovvero) in qualità di legale rappresentante della società .............................., con sede in , iscritta al registro
delle imprese presso la Camera di Commercio di ……, al n. ……, codice fiscale ……., partita iva .....……., di seguito denominato “affittuario”
Premesso:
- che il locatore esercita l’attività di acconciatore (oppure) estetista nei locali siti in Spoleto, Via ................................
sulla base di autorizzazione n. .............. in data ................... (oppure) segnalazione di inizio attività (s.c.i.a.) inoltrata in data. ;
- che l’impresa è regolarmente costituita ed operante in conformità ai requisiti previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti;
- che il locatore intende dare in uso parte dei locali ove si svolge la propria attività, con relative attrezzature, arredi, beni strumentali e scorte;
- che i locali sono in piena disponibilità del locatore a titolo di proprietà................, locazione con il proprietario (generalità) in base a contratto con scadenza , contenente esplicita facoltà di subaffitto;
- che l’affittuario intende utilizzare i beni concessi in affitto, organizzandoli per l’esercizio della propria attività di acconciatore/estetista in forma di impresa individuale (ovvero) in forma di società, ai sensi delle disposizioni vigenti;
si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 - Oggetto del contratto.
Con il presente contratto il locatore, ai sensi dell’art. 1615 del Codice Civile, cede all’affittuario, che accetta, i seguenti beni di cui garantisce legittimo titolo di disponibilità;
a) porzione dei propri locali siti in Spoleto, Via.................., Piano ..... Dati catastali ............................, come individuata nella planimetria di cui all’Allegato A;
b) strumentazioni, macchinari, attrezzature ed arredi, parimenti individuati nell’Allegato A.
L’affitto è finalizzato a consentire all’affittuario l’esercizio in proprio dell’attività di acconciatore/estetista; ad esso spettano frutti ed utilità derivanti dall’ utilizzazione economica dei beni.
E’ fatto tassativo divieto all’affittuario di subaffitto o cessione del presente contratto (ad eccezione di successione per causa di morte per un periodo di mesi.)
Art. 2 - Beni consegnati.
L’affittuario dichiara di aver preso visione e ricevere in consegna le porzioni di locale, attrezzature e strumentazioni date in affitto e di averli trovati idonei all’esercizio della propria attività ed esenti da vizi palesi che ne impediscano o ne diminuiscano l’uso convenuto.
L'affittuario si impegna ad utilizzare detti beni nel rispetto della loro destinazione economica, in conformità alle istruzioni d’uso e a restituirli alla scadenza del contratto nel medesimo stato in cui sono stati ricevuti, restando responsabile per eventuali deterioramenti dovuti ad uso improprio, anche imputabile a propri clienti, fatto salvo l’ordinario deperimento per vetustà.
Il locatore può in ogni momento accedere agli spazi dati in locazione e richiedere di visionare i beni dati in affitto per verificare il loro stato e corretto uso.
Art. 3 – Impianti.
Il locatore garantisce la conformità alle norme vigenti degli impianti idrici, elettrici, di riscaldamento ed ogni altro impianto installati nella parte di locale concessa in affitto e la conformità delle apparecchiature e delle attrezzature di lavoro concesse in affitto alle vigenti norme in materia.
Il locatore garantisce altresì il pacifico godimento dei beni medesimi e solleva l’affittuario da ogni rivendicazione di terzi nonché responsabilità, oneri, anche fiscali e da altri gravami in corso di accertamento relativi ai beni affittati.
Art. 4 –Durata.
L’affitto ha la durata di anni ................. a decorrere dal… e si intende rinnovato di anno in anno qualora una delle
parti non comunichi all’altra recesso, con PEC o raccomandata A/R almeno sei mesi prima di ciascuna scadenza. L’affittuario può recedere anticipatamente dal presente contratto in qualsiasi momento previa comunicazione da inviare al locatore a mezzo raccomandata A.R. almeno due mesi prima della riconsegna dei locali e dei beni.
Alla scadenza del contratto di affitto nessuna eccezione può essere addotta dall’affittuario per evitare l’integrale rilascio dei locali, liberi di persone e cose.
Art. 5 - Canone
Il canone di affitto è stabilito in euro …………. annuali, da corrispondersi in rate mensili anticipate di € ciascuna,
entro il giorno cinque del mese di riferimento, decorso inutilmente il quale le parti concordano una penale di € per
ciascun giorno di ritardo, senza necessità di diffida o costituzione in mora.
Fermo restando quanto previsto al comma secondo, nel caso di mancato pagamento del canone per tre mesi consecutivi il locatore può avvalersi di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile.
Le parti convengono la seguente modalità di adeguamento del canone (Indice ISTAT annuale ecc.)
A garanzia dei beni affittati e del puntuale pagamento dei canoni e dell’adempimento degli obblighi posti a carico dell’affittuario, l’affittuario consegna al locatore deposito cauzionale infruttifero di € dal quale il locatore ha diritto di
detrarre l’importo di eventuali danni arrecati dall’affittuario e penali di ritardo. Con la sottoscrizione del presente atto il locatore dà quietanza di aver ricevuto tale deposito.
Art. 6 - Manutenzione e riparazioni.
Sono a carico dell’affittuario le spese di manutenzione ordinaria dei beni concessi in affitto; le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del locatore.
L’affittuario può eseguire direttamente riparazioni urgenti spettanti al locatore, dandogli immediato avviso, con diritto di rimborso.
L’affittuario è tenuto, al termine del contratto, ad eliminare eventuali danni causati da uso improprio dei beni a lui ceduti.
Art. 7 – Utenze.
Le spese per utenze di elettricità, gas, acqua e telefono, necessarie per l’esercizio dell’attività dell’affittuario debbono considerarsi tutte comprese nel canone pattuito (oppure) sono conteggiate a parte con le seguenti modalità ...........
Per le spese di pulizia dei locali si conviene .........................
Art. 8 – Norme di comportamento.
Le parti si impegnano a svolgere le rispettive attività d’impresa secondo criteri di piena autonomia e di correttezza professionale mantenendo ferma la separazione funzionale dei relativi beni aziendali, anche al fine di prevenire condizioni di sviamento di clientela. Restano esclusi poteri di direttiva o di coordinamento da parte del locatore nei confronti dell’affittuario.
Ciascuna delle parti è tenuta a far uso di strumenti di lavoro quali pettini, forbici, rasoi saponi, lozioni, che siano personali e riposti separatamente, con divieto tassativo di scambio; del loro uso e corretta igiene ciascuna parte è responsabile in proprio.
L’affittuario è tenuto ad esercitare la propria impresa utilizzando denominazioni (ditta, marchio, insegna, ragione sociale) idonee a prevenire ogni confusione con le denominazioni utilizzate dal locatore.
Art.9 – Rifiuti.
Il locatore e l’affittuario rispondono ciascuno singolarmente per rifiuti prodotti dalla propria attività provvedendo rispettivamente ai relativi obblighi ai sensi delle disposizioni vigenti.
10 – Rinvio.
Per quanto non previsto dal presente contrattosi fa rinvio a quanto disposto dall’articolo 1615 e da ogni altra disposizione del Codice civile in tema di affitto.
Il presente fac-simile costituisce una traccia per la redazione del contratto che può essere implementata
mediante accordi, ad esempio, in tema di:
- orari, turni, ferie;
- gestione delle chiavi del locale, uso dello stesso in assenza del locatore;
- prelazione a favore dell’affittuario in caso di vendita dell’attività del locatore
- subentro automatico temporaneo di eredi nel contratto in caso di morte dell’affittuario;
- descrizione analitica dei beni mobili ed immobili concessi in affitto;
- parte dei locali aziendali, come da planimetria e stato descrittivo;
- postazioni di lavoro riservate all’affittuario;
- inventario dei beni strumentali: immobili, mobili, veicoli, attrezzature, apparecchiature, arredi, nonché merci e materiali vari;
- distinta di beni di proprietà di terzi;
- documentazione relativa alla conformità di impianti e di attrezzature/apparecchiature alla normativa tecnica di sicurezza;
- stato delle utenze;
- altro…… ALLEGATO A2
Modulistica approvata dalla Conferenza unificata e adottata dalla Regione SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
per l’esercizio dell’attività di acconciatore e/o Estetista
(Sez. I, Xxxxxxx A, d.lgs. 222/2016)