CONDIZIONI GENERALI PAPIERFABRIK PALM GMBH & CO. KG
CONDIZIONI GENERALI PAPIERFABRIK PALM GMBH & CO. KG
1. AMBITO GENERALE DI APPLICAZIONE
1.1 Le presenti condizioni generali di acquisto (di seguito, le “Condizioni Generali”) si applicheranno a tutti gli ordini (di seguito, singolarmente, l’“Ordine”) effettuati da Papierfabrik Palm GmbH & Co KG (di seguito, “Palm”) alla società fornitrice (di seguito, il “Fornitore”) per l’acquisto di prodotti (di seguito, i “Prodotti”) e/o l’eventuale prestazione di servizi (di seguito, i “Servizi”; le Condizioni Generali, unitamente all’Ordine ed ai relativi allegati costituiscono il contratto con il Fornitore (di seguito, il “Contratto”).
1.2 Agli effetti delle Condizioni Generali, per Prodotti si intendono beni mobili/materiali, a prescindere dal fatto che il Fornitore produca direttamente tali Prodotti o li acquisti da terzi; per Servizi si intende ogni prestazione indicata nell’Ordine, incluse a titolo esemplificativo quelle derivanti da contratti d’opera o di appalto (ad esempio contratti di costruzione o per servizi di riparazione), qualora non vengano stipulati separatamente degli accordi specifici.
1.3 Le presenti Condizioni Generali devono ritenersi applicabili anche per i contratti futuri, concernenti la vendita e/o la produzione e/o la fornitura di beni mobili con la medesima controparte in qualità di venditore e/o produttore e/o fornitore, senza che Palm debba fare esplicito riferimento alle presenti Condizioni Generali in ogni singola evenienza. Qualora le presenti Condizioni Generali dovessero essere modificate, Palm ne darà immediatamente comunicazione al Fornitore.
1.4 Eventuali accordi stipulati in casi specifici con un determinato Fornitore (ivi inclusi accordi accessori, integrazioni e modifiche) prevalgono rispetto alle presenti Condizioni Generali esclusivamente qualora Palm fornisca il suo consenso per iscritto.
1.5 Le Condizioni Generali prevalgono rispetto a eventuali condizioni generali di vendita del Fornitore, fatto salvo il caso in cui Xxxx acconsenta espressamente e per iscritto all’applicazione di queste ultime. L’applicazione delle clausole di vendita o fornitura eventualmente proposte dal Fornitore è esclusa, anche quando Xxxx, ancorché consapevole di eventuali diverse condizioni di vendita o fornitura proposte dal Fornitore, accetti i Prodotti o i Servizi senza riserve
1.6 Per tutto quanto non espressamente stabilito dalle presenti Condizioni Generali, troveranno applicazione le norme di legge.
2. OFFERTA
2.1 Il Fornitore con la propria offerta deve attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal capitolato e ai termini della richiesta d’offerta. In caso di discordanze, la sua attenzione verrà richiamata espressamente su questi due aspetti. L’offerta viene redatta a spese del Fornitore.
3. ORDINI E STIPULA DEL CONTRATTO
3.1 Solo gli Ordini e le dichiarazioni redatte per iscritto sono vincolanti per Palm, anche se vengono trasmesse a mezzo email, fax etc.; eventuali accordi verbali necessitano di una conferma scritta da parte di Xxxx. Solo l’Ordine di Palm determina l’entità della fornitura. Eventuali condizioni speciali o documenti allegati all’Ordine, costituiscono parte integrante dello stesso e quindi del Contratto.
3.2 Senza l’approvazione scritta di Palm eventuali variazioni contrattuali apportate dal Fornitore non hanno alcuna validità, anche qualora Xxxx non le abbia espressamente contestate.
3.3 Il Fornitore deve confermare ogni Ordine entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso nella medesima forma in cui l’ha ricevuto oppure evaderlo senza riserve, provvedendo, in tal caso, a fornire direttamente i Prodotti e/o i Servizi (di seguito, l’“Accettazione”). Un’Accettazione tardiva (oltre il termine sopra menzionato) deve essere approvata specificatamente da Palm, con un’integrazione scritta all’Ordine. Per ciò che concerne la qualità e la quantità ed eventuali altre previsioni riguardanti i Prodotti e i Servizi, il Fornitore non può discostarsi dalle richieste formulate da Palm nell'Ordine. Qualora il Fornitore si discosti dai termini dell’Ordine di Palm, è tenuto a farne menzione espressa riscontrando l’Ordine. Tale riscontro, per essere vincolante, dovrà essere approvato per iscritto da Palm attraverso un’integrazione dell’Ordine.
3.4 Palm ha la facoltà di richiedere ragionevoli variazioni con riguardo ai Prodotti e ai Servizi. In tal caso il Fornitore è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto e a giustificare a Palm eventuali maggiorazioni e/o riduzioni di prezzo ed eventuali ripercussioni sulla data di consegna. Prima di dare esecuzione alla fornitura, le parti si accordano in merito ai diversi corrispettivi e termini di consegna/esecuzione. Anche in assenza di un tale accordo, previe disposizioni scritte di Xxxx il Fornitore resta vincolato a fornire la prestazione con le variazioni richieste. Il Fornitore riceverà, poi, un corrispettivo d’uso per la prestazione con le modifiche richieste.
3.5 Per quanto riguarda gli appalti di costruzione, qualora Palm richieda al Fornitore di modificare e/o aggiungere una prestazione, troveranno applicazione le norme di legge. L’eventuale a comunicazione preventiva dei costi supplementari costituisce la premessa per il diritto del Fornitore ad un compenso per tale modifica variazione di prestazioni. Anche in caso di prestazioni aggiuntive e/o modificate, il diritto al compenso è limitato al costo unitario della prestazione parziale che ne è conseguita e che il Fornitore dovrà effettivamente documentare, unitamente ad oneri accessori di legge (costi di gestione, rischio, etc.).
3.6 Qualora non venga depositata alcuna documentazione dei costi inerenti le variazioni di prestazioni richieste da Palm nell’Ordine modificato entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla stipula del contratto indicato all’art. 3.4, Palm ha la facoltà di determinare il compenso per la prestazione modificata e/o aggiuntiva in base alla propria valutazione in linea con i prezzi di mercato.
4. CAUSE DI FORZA MAGGIORE
4.1 Palm ha la facoltà di recedere dal Contratto qualora la produzione venga interrotta per eventi inevitabili (per esempio, calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre, insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa ). Peraltro quando si verificano questi impedimenti termini di consegna e di pagamento slittano in base alla rispettiva durata del ritardo.
5. TERMINI DI CONSEGNA, COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA, RISARCIMENTO DEI DANNI E PENALI
5.1 I Prodotti ordinati devono pervenire entro i termini prestabiliti presso lo stabilimento di Palm oppure presso altro luogo all’uopo indicato da Palm nell’Ordine. I Servizi devono essere forniti entro i termini previsti contrattualmente. Nel caso in cui i termini di esecuzione non siano stati indicati nell’Ordine e non siano stati concordati in altro modo, il Servizio deve essere fornito immediatamente. Qualora il Fornitore non rispetti le scadenze concordate, egli cade in mora senza alcun preavviso. Il Fornitore è tenuto ad informare Palm immediatamente per iscritto, qualora dovessero venirsi a creare le circostanze o sorgessero i presupposti atti a fargli ritenere che i termini pattuiti contrattualmente non possano essere rispettati.
5.2 In caso di ritardo o inadempimento del Fornitore nella consegna dei Prodotti o nell’erogazione dei Servizi, Palm si riserva il diritto di concedere una proroga dei termini, o di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e di acquistare da un altro fornitore a sua scelta, fermo restando in ogni caso il diritto al risarcimento del danno e all’addebito dei maggiori costi per procurarsi merci e/o servizi da terzi, Quanto precede si applica anche laddove Xxxx abbia già accettato una fornitura parziale in ritardo, senza opporre riserve. Sono impregiudicate le previsioni di cui all’articolo 5.3.
5.3 In caso di inadempimento o ritardo nella consegna dei Prodotti, anche parziale, imputabile al Fornitore, quest’ultimo pagherà a Palm, a titolo di penale, una somma pari al 1% del prezzo dei Prodotti non consegnati per ogni settimana di ritardo, sino ad un massimo del 7% del valore totale dell’Ordine, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno ulteriore.
5.4 Per quanto concerne i Servizi (ed in particolare la realizzazione di opere, installazioni etc.), in caso di tardata consegna da parte del Fornitore, rispetto alla data di completamento concordata nel Contratto, viene applicata una penale pari allo 0,25% del compenso pattuito per ogni giornata lavorativa delle maestranze. La sanzione non può comunque superare il 5% del compenso netto stabilito, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno ulteriore.
5.5 Eventuali consegne anticipate e/o consegne parziali necessitano di un’autorizzazione scritta preventiva di Palm.
6. SOSPENSIONE/RECESSO
6.1 Palm si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento la sospensione dell’esecuzione dell’Ordine. Nel caso in cui la sospensione dovesse prolungarsi oltre tre mesi, il Fornitore deve sottoporre a Xxxx un rendiconto dettagliato dei costi sopportati successivamente al decorso dei primi tre mesi. Il resoconto non deve, tuttavia, includere il mancato guadagno del Fornitore. Egli ha diritto di pretendere esclusivamente il risarcimento di queste spese documentate. A prescindere dalla durata del periodo di sospensione, , è in ogni caso escluso il diritto del Fornitore di ottenere un risarcimento per i costi accumulatisi durante i primi tre mesi di sospensione.
6.2 Palm si riserva il diritto di recedere dal Contratto in qualunque momento, previa semplice comunicazione scritta al Fornitore. In tal caso, al Fornitore sarà dovuto solamente il corrispettivo per i Prodotti consegnati prima della comunicazione di recesso, e i costi di produzione eventualmente già sostenuti per la realizzazione dei Prodotti non ancora consegnati, se ed in quanto debitamente documentati, nonché il corrispettivo per i Servizi effettivamente erogati sino alla data del recesso. In nessun caso Xxxx sarà responsabile nei confronti del Fornitore per l’eventuale lucro cessante.
7. PRESTAZIONI, FORNITURE, TRASFERIMENTO DEL RISCHIO, MORE NELL‘ACCETTAZIONE
7.1 Il Fornitore non è autorizzato a delegare a terzi (es. subfornitore) la prestazione da lui dovuta, senza previo consenso scritto da parte di Xxxx.
7.2 Qualora la fornitura dei Prodotti e/o la prestazione del Servizio abbiano luogo in un Paese straniero, appartenente all’UE, occorre indicare il numero di partita IVA (dell’area dell’UE) del Fornitore.
7.3 La fornitura dei Prodotti dovrà altresì osservare la normativa comunitaria vigente in materia doganale, tra cui il Regolamento (CE) n. 1207/2001. A tal fine, il Fornitore è tenuto a produrre le dichiarazioni e le informazioni richieste a proprie spese, a permettere alle autorità doganali di effettuare i controlli e a produrre le certificazioni ufficiali indispensabili. Il Fornitore deve indicare su tutti i documenti relativi alla fornitura il numero d’Ordine. Secondo le condizioni prestabilite, tutti i documenti di spedizione devono essere provvisti delle indicazioni stabilite da PALM, in particolar modo del numero d’Ordine, del luogo di consegna, del prezzo, delle dimensioni, così come dell’indicazione del numero di pezzi e del peso. Il Fornitore dovrà farsi carico di tutti i costi derivanti dall’inosservanza delle norme di spedizione.
7.4 Salvo la disponibilità di altra certificazione, i valori rilevati da Palm, all’atto della verifica al ricevimento dei Prodotti, sono determinanti per quanto concerne il numero di pezzi, il peso e le dimensioni. Alla consegna, i Prodotti dovranno essere accompagnati da un documento di trasporto che riporti le seguenti informazioni: data (di emissione del documento di trasporto e di spedizione), contenuto della fornitura (numero e quantità degli articoli) e caratteristiche dell’Ordine di Palm (data e numero). Palm non risponde di alcuna conseguenza della mancanza o incompletezza di un documento di trasporto imputabile al Fornitore. Xxxx dovrà ricevere un avviso di spedizione, separatamente dal documento di trasporto, recante le medesime informazioni.
7.5 Il rischio di un fortuito perimento o deterioramento delle merci viene trasferito a Palm alla consegna presso il luogo indicato nell’Ordine. Qualora sia stato concordato, il collaudo è determinante per il trasferimento del rischio. Per quanto qui non previsto si applicano le disposizioni di legge in tema di collaudo. Il trasferimento e l’accettazione si intendono avvenuti quando Xxxx sia in mora nell’esecuzione del collaudo.
7.6 La mora nell’accettazione della prestazione si configura per Xxxx secondo quanto previsto dalle norme di legge. Il Fornitore deve, tuttavia, offrire espressamente la propria opera anche quando è stata concordata una data di calendario ben definita o determinabile per un’attività di Palm o per una sua collaborazione (es. messa a disposizione di materiale). Qualora Palm sia in mora con l’accettazione della prestazione, il Fornitore ha diritto a richiedere un indennizzo per le spese supplementari, secondo quanto previsto a norma di legge. Se il contratto riguarda un bene infungibile che deve essere prodotto dal Fornitore (produzione su specificazione), il Fornitore beneficia di ulteriori diritti solo nel caso che Palm si sia vincolata alla collaborazione e debba supplire il venir meno di questa cooperazione.
8. PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
8.1 Il prezzo indicato nell’Ordine é fisso e vincolante, e distingue l’imponibile e l’IVA applicabile.
8.2 Salvo accordi specifici diversi, il prezzo indicato nell’Ordine include: il prezzo dei Prodotti e/o Servizi oggetto dell’Ordine; i costi di imballaggio, trasporto, assicurazione, spese, royalties, dazi, tasse o oneri di qualsiasi natura; l’eventuale documentazione tecnica e i libretti di installazione, nonché le certificazioni e dichiarazioni di conformità; l’eventuale assistenza da prestare a Palm, inclusi eventuali incontri di coordinamento e progettazione per lo sviluppo, la progettazione e la realizzazione dei Prodotti e/o dei Servizi oggetto dell’Ordine; gli eventuali diritti di sfruttamento di diritti di proprietà intellettuale/industriale necessari per realizzare o utilizzare i Prodotti e/o i Servizi oggetto dell’Ordine e/o sviluppati nell’esecuzione dell’Ordine; ogni opera e servizio eseguito nell’esecuzione del Contratto.
8.3 Salvo ove diversamente concordato per iscritto, Xxxx effettuerà i pagamenti a 30 (trenta) giorni fine mese dal ricevimento delle fatture debitamente emesse dal Fornitore, essendo inteso che le fatture potranno essere emesse solo a fornitura di Prodotti e/o prestazione di Servizi completa (incluso un eventuale collaudo preventivamente concordato). Il Fornitore deve presentare una fattura, separatamente dalla spedizione, per ciascuna fornitura di Prodotti e/o prestazione di Servizi. Le fatture saranno indirizzate a Xxxx e dovranno riportare la data di emissione, il numero dell’Ordine, il numero della fattura, le ragioni sociali e partite IVA delle parti, il prezzo al lordo e al netto dell’IVA e le aliquote d’IVA (ove applicabile), la valuta della fattura e il tasso di cambio (ove applicabile), il paese d’origine dei Prodotti, Le fatture che non riportano i menzionati dati non saranno accettate da Palm e non saranno esigibili per il pagamento. Qualora il Fornitore debba produrre test sui materiali, protocolli di collaudo, documenti per la qualità e altre certificazioni, la ricezione di tutti questi documenti concorre a portare a termine la fornitura o la prestazione d’opera. Qualora Palm effettui il pagamento entro 14 giorni di calendario data fattura, il Fornitore è tenuto a concedergli uno sconto pari al 3% dell’importo netto della fattura. In caso di bonifico bancario, il pagamento è da ritenersi effettuato tempestivamente, se l’ordine di bonifico perviene alla banca di Palm prima della scadenza dei termini di pagamento. Eventuali ritardi nelle procedure di pagamento delle banche coinvolte nell’operazione non sono in alcun modo imputabili a Palm.
8.4 Palm non deve interessi per i pagamenti eseguiti entro le scadenze sopraindicate. Nel caso di un eventuale ritardo nei pagamenti vigono le disposizioni di legge. Se Palm si dovesse eventualmente discostare da questi termini, è in ogni caso necessario che il Fornitore lo solleciti per iscritto.
8.5 In base ai termini di legge, Palm ha la facoltà di richiedere il diritto di compensazione e il diritto di ritenzione, così come di sollevare un’eccezione di inadempimento del contratto.
8.6 In particolar modo Palm ha la facoltà di sospendere il pagamento di fatture in scadenza, fintantoché possa vantare, nei confronti del Fornitore, dei diritti derivanti da prestazioni incomplete o insufficienti.
8.7
9. RISERVATEZZA E RISERVA DI PROPRIETA’
9.1 Palm si riserva il diritto di proprietà e il copyright su tutto ciò che riguarda immagini, progetti, disegni, calcoli, istruzioni per la realizzazione, descrizioni del prodotto ed eventuali altri documenti allegati. Il suddetto materiale deve essere impiegato esclusivamente ai fini contrattuali e alla scadenza del Contratto deve essere restituito a Palm. Tutti i suddetti documenti sono protetti da un vincolo alla riservatezza, rispetto a terzi, anche al termine della fornitura dei Servizi e/o dei Prodotti. L’obbligo alla riservatezza si estingue solo, quando e nel caso il know-how contenuto nei documenti affidati al Fornitore sia divenuto di pubblico dominio.
9.2 Le suddette disposizioni valgono sia per le sostanze sia per i materiali (es. software, prodotti finiti e semilavorati), sia per le attrezzature, i modelli originali ed eventuali altri beni che Palm mette a disposizione del Fornitore per la produzione. Questi oggetti devono essere custoditi separatamente dal Fornitore sino alla loro lavorazione e assicurati in un involucro adeguato contro la distruzione e la perdita.
9.3 Il Fornitore elabora, mescola e compone (lavorazione successiva) per contro di Palm i materiali messi a disposizione da quest’ultimo. Ciò avviene anche per la successiva lavorazione di merci fornite da Palm (lavorazione successiva). In tal modo Palm risulta essere il produttore ed entra in possesso della proprietà al più tardi durante la fase di successiva lavorazione.
9.4 Il trasferimento a Palm della proprietà dei Prodotti avviene al momento della relativa consegna, a prescindere dal pagamento del prezzo.
10. COLLAUDO
10.1 In caso di prestazioni e forniture, che non prevedano unicamente la fornitura di merci fungibili (montaggio e installazione), Palm ha il diritto di effettuare in ogni caso una verifica (di seguito, il “Collaudo”).
10.2 Se non è stato definito un periodo di prova, le parti devono concordare una scadenza entro la quale dovrà avere luogo il Collaudo. Nel caso, invece, in cui l’Ordine e/o il Contratto preveda un periodo di prova, il Collaudo avrà luogo in una data stabilita consensualmente dalle parti e dovrà svolgersi al termine del periodo di prova. Gli esiti del Collaudo saranno registrati in un apposito verbale (di seguito, il “Verbale di collaudo”), che dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti. Le eventuali difformità rilevate dovranno essere immediatamente risolte dal Fornitore.
11. FORNITURA DI PRODOTTI E GARANZIE
11.1 Il Fornitore garantisce la mancanza di vizi, il buon funzionamento dei Prodotti e la loro corrispondenza alle specifiche indicate nell’Ordine un periodo di 24 mesi dalla data di consegna o, ove previsto il Collaudo, dalla data di accettazione dei Prodotti da parte di Palm, salva l’applicazione di termini di legge più favorevoli.
11.2 Il Fornitore garantisce inoltre che i Prodotti sono conformi alle disposizioni di legge, alle norme di sicurezza e agli standard industriali in essere al momento della consegna.
11.3 Qualora i Prodotti siano difettosi o non conformi alle specifiche richieste (es. non rispettino gli standard e i livelli di produttività indicati), Palm, salve disposizioni di legge più favorevoli, ha diritto, alternativamente, di ottenere dal Fornitore, mediante semplice comunicazione:
11.3.1 la riparazione dei Prodotti, a sua cura e spese;
11.3.2 la sostituzione dei Prodotti difettosi o non conformi con Prodotti non difettosi e conformi alle specifiche richieste, a sua cura e spese;
11.3.3 la riduzione del prezzo d’acquisto,
11.3.4 la risoluzione con effetto immediato del Contratto, in tutto o in parte, senza nessuna penalità suo carico, il rimborso del prezzo d’acquisto e il risarcimento dei danni.
11.4 Resta inteso che, nei casi sub a. e b. che precedono, l’eventuale restituzione dei Prodotti al Fornitore e la consegna a Palm dei Prodotti riparati o sostitutivi sarà ad esclusivo rischio e spese del Fornitore.
11.5 Il pagamento dei Prodotti non implica l’accettazione della relativa qualità e non implica la rinuncia della Società al diritto di esercitare un’azione legale od ogni altra tutela se i Prodotti dovessero rivelarsi difettosi come sopra.
11.6 L’assistenza eventualmente fornita da Palm al Fornitore per la realizzazione dei Prodotti e/o la definizione delle specifiche dei Prodotti, nonché i controlli che Palm si riserva di effettuare durante la produzione, non implicano l’approvazione dei metodi di produzione del Fornitore e/o della qualità di Prodotti, né riducono l’obbligo del Fornitore di fornire Prodotti di buona qualità.
12. FORNITURA DI SERVIZI E GARANZIE
12.1 Il Fornitore si impegna a:
a. fornire i Servizi con la migliore cura e diligenza professionale, nel pieno ed integrale rispetto delle vigenti disposizioni di legge e/o di regolamento e/o normative comunque tempo per tempo applicabili, nonché in conformità alle migliore tecniche di settore ed al livello qualitativo ed alle procedure operative concordati tra le parti e descritti nell’ordine e/o nel Contratto;
b. adottare ogni misura tecnica e organizzativa idonea a garantire il rispetto delle tempistiche, delle condizioni pattuite nonché la continuità dei Servizi. Qualora il Fornitore, nel corso della durata della fornitura dei Servizi, verifichi l’impossibilità di
poter eseguire un Servizio dovrà darne comunicazione a Palm in via immediata e comunque non oltre 2 (due) giorni lavorativi, al fine di consentire alla stessa l’adozione tempestiva delle soluzioni organizzative più opportune;
c. informare tempestivamente Palm di eventuali/possibili ritardi nella fornitura di un Servizio o di problematiche che possano ritardare le stesse, nonché di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di fornire il Servizio in conformità alla normativa vigente ed in maniera efficiente ed efficace;
x. xxxxxxxsi alle procedure ed alle disposizioni di Xxxx, rispettando i “Livelli di Servizio” eventualmente concordati e risultanti dall’ordine e/o dal Contratto;
e. consentire a Palm l'accesso e il controllo dell'attività e della documentazione inerenti la fornitura del Servizio, così come consentire l’accesso presso propri sub-fornitori od outsourcers;
f. individuare e comunicare a Palm un proprio referente per le attività di cui al Contratto;
g. gestire la reportistica secondo i tempi e le modalità indicate da Palm;
h. effettuare ogni e qualsiasi altra accessoria prestazione necessaria per la fornitura dei Servizi nelle modalità, termini e tempi concordati, anche se non chiaramente espresse nel presente Contratto.
12.2 Con riferimento al personale che il Fornitore utilizza per lo svolgimento della fornitura di Servizi, il Fornitore si impegna a:
a. impiegare, per l'esecuzione del Servizio, personale che abbia con il Fornitore un regolare rapporto diretto di lavoro o comunque un regolare rapporto di collaborazione;
b. impiegare, per l'esecuzione del Servizio, personale munito di preparazione professionale, di conoscenze tecniche adeguate, nonché degli eventuali titoli richiesti.
12.3 Il Fornitore è in ogni caso responsabile dell'adempimento da parte del proprio personale delle obbligazioni previste dall’Ordine e/o dal Contratto.
12.4 Con l’accettazione dell’Ordine, il Fornitore dichiara e garantisce espressamente di essere adempiente a tutte le norme che riguardano i rapporti di lavoro, con particolare riferimento alla normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché delle disposizioni previdenziali, assistenziali e fiscali vigenti. Il Fornitore riconosce, in ogni caso, che sono esclusivamente a proprio carico gli oneri retributivi, assicurativi, previdenziali, contrattuali o di altro genere, per il periodo di svolgimento della fornitura e/o prestazione del Servizio in relazione ai rapporti con tutti i soggetti (dipendenti, collaboratori, prestatori d’opera occasionali, etc.) di cui si avvarrà e si impegna ad adempiere pienamente e tempestivamente. In ogni caso, le Parti riconoscono che lo svolgimento di quanto previsto dall’Ordine non potrà in alcun modo dar luogo ad un rapporto di lavoro subordinato tra la Palm ed i soggetti (dipendenti, collaboratori, prestatori d’opera occasionali, etc.) di cui si avvarrà il Fornitore nell’esecuzione dello stesso. Il Fornitore terrà manlevata Palm da qualunque pretesa, azione e danno, promossa dai soggetti appena menzionati nei confronti della Palm.
12.5 Qualora Palm sia chiamata, per qualunque ragione, a rispondere di alcuno di tali oneri, il Fornitore dovrà manlevare e tenerla indenne da ogni relativo costo, onere, spesa o danno, con facoltà di Palm di operare la compensazione di eventuali esborsi per i titoli suddetti con ogni somma dovuta a qualunque titolo al Fornitore.
12.6 Palm si riserva in ogni caso di richiedere al Fornitore copia della documentazione comprovante il pieno assolvimento dei suoi obblighi retributivi, contributivi, previdenziali e fiscali in derivanti dai rapporti con i suoi lavoratori e collaboratori. In caso di mancata ottemperanza a tale richiesta Palm avrà diritto di sospendere qualunque pagamento dovuto al Fornitore.
12.7 Il Fornitore si impegna a conformarsi alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e a segnalare le possibili discrepanze rispetto ad essa, in particolare alla previsione normativa di cui all’articolo 26, comma 8 del D. Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81, laddove applicabile. Rimane in ogni caso a carico del Fornitore il corretto e puntuale adempimento delle previsioni e degli obblighi previsti dal medesimo D. Lgs. n. 81/2008, esonerando espressamente Palm da qualunque responsabilità conseguente al mancato, irregolare e/o parziale assolvimento degli obblighi di cui sopra.
12.8 Nel caso in cui i Servizi debbano essere effettuati, in tutto od in parte, presso la sede di Palm o presso altre sedi dislocate sul territorio, il Fornitore sarà tenuto a rispettare le procedure di Palm poste a salvaguardia della sicurezza; a tal proposito, il Fornitore dichiara di essere stato debitamente informato in merito a tutti i rischi specifici riconducibili agli ambienti in cui dovranno essere svolti i Servizi nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate presso la sede di Palm, mediante consegna da parte di quest’ultimo del Piano di emergenza in vigore.
13. RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE
13.1 Il Fornitore è esclusivamente responsabile, verso Palm e i terzi, per qualsiasi danno a persone, proprietà o altro danno materiale, perdita o pregiudizio, causato nell’esecuzione, da parte del Fornitore, del suo personale o dei suoi subcontraenti, delle obbligazioni derivanti dall’Ordine e si impegna contestualmente a manlevare Palm da tali danni.
14. RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO, RICHIAMO DI UN PRODOTTO
14.1 Qualora Palm venga chiamata in causa da un cliente o da un terzo per danni a titolo di responsabilità da prodotto, il Fornitore dovrà tenere indenne Palm nel caso e nella misura in cui il danno è stato prodotto da un difetto della fornitura. In tal caso tutti i costi e gli oneri, ivi compresi i costi per le spese giudiziarie, saranno sopportati dal Fornitore.
14.2 Il Fornitore deve rimborsare le spese che derivanti da un ricorso di terzi e alla procedura di richiamo dei Prodotti difettosi intrapresa da Palm. Per quanto possibile e ragionevole, Xxxx informerà il Fornitore riguardo al contenuto e all’entità del provvedimento di richiamo dei Prodotti difettosi.
15. SOSTANZE NEI PRODOTTI
15.1 Il Fornitore garantisce di rispettare quanto previsto dal regolamento dell’UE sulle sostanze chimiche REACH (Regolamento (CE) nr. 1907/2006 del 30.12.2006), nella formulazione in vigore in quel momento (di seguito menzionato come “Regolamento REACH”) e, in particolare, il Fornitore assicura che le sostanze sono state registrate. In base alle disposizioni delineate dal Regolamento REACH, Palm non è tenuta a richiedere un’autorizzazione per i Prodotti forniti dal Fornitore.
15.2 Il Fornitore garantisce, inoltre, di non fornire prodotti che contengano sostanze menzionate nei seguenti documenti:
a. Allegati da 1 a 9 del Regolamento REACH nella formulazione in vigore al momento;
b. Decisione del Consiglio 2006/507/CE (convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti) nella formulazione in vigore al momento;
c. Regolamento (CE) nr. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato d’ozono nella formulazione in vigore al momento;
d. Lista globale di sostanze soggette all’obbligo di dichiarazione nel settore automotive (GADSL) nella versione più attuale in vigore al momento, consultabile all’indirizzo xxx.xxxxx.xxx, e la direttiva RoHS (2002/95/CE) per prodotti conformi al loro campo di applicazione.
15.3 Qualora i Prodotti forniti dovessero contenere queste sostanze, elencate come previsto dal Regolamento REACH nel cosiddetto “Candidate List of Substances of very High Concern” (elenco SVHC), il Fornitore è tenuto a darne immediatamente comunicazione. Ciò vale anche nel caso di forniture in corso, qualora delle sostanze, non elencate sino ad ora, dovessero rientrare ufficialmente in questo elenco. L’elenco aggiornato è consultabile al seguente indirizzo internet:
xxxx://xxxx.xxxxxx.xx/xxxx_xxxx/xxxxxxxxxxxxx_xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxx_xxxxx_xx.xxx.
15.4 Inoltre, i Prodotti non devono contenere amianto, biocida o materiale radioattivo.
15.5 Qualora queste sostanze fossero contenute nei prodotti forniti a Palm, il Fornitore deve notificarlo per iscritto a Palm prima della consegna, indicando la sostanza, il suo codice identificativo (es. numero CAS) e fornendo una scheda aggiornata dei dati di sicurezza del prodotto da fornire. La fornitura di tale prodotto necessita di una specifica autorizzazione da parte di Palm.
15.6 Il Fornitore è obbligato ad esonerare Palm da ogni responsabilità derivante dall’inosservanza, a lui imputabile, dei suddetti regolamenti. Il Fornitore è, altresì, obbligato a risarcire Xxxx per i danni subìti dal committente a causa dell’inadempienza, da parte del Fornitore, delle suddette disposizioni o di eventi ivi correlati.
16. DIRITTI DI MARCHIO
16.1 Il Fornitore dichiara e garantisce che i Prodotti nonché le prestazioni contrattualmente pattuite non violano alcun marchio, brevetto, modello, disegno, d’autore e/o qualsivoglia diritto di proprietà industriale di terzi. Qualora Palm fosse chiamata in causa da terzi per una simile violazione, il Fornitore deve manlevare e tenere indenne Palm da qualunque pretesa di terzi.
17. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
17.1 Il Fornitore deve informare per iscritto Palm, al più tardi alla presentazione dell’offerta, qualora il Fornitore oppure alcuni componenti del suo management siano stati condannati, nei 5 anni precedenti la presentazione dell’offerta, per reati contro la pubblica amministrazione. Il Fornitore deve, altresì, informare immediatamente Palm per iscritto nel caso venga avviata un’azione legale nei confronti del Fornitore o dei suoi manager per reati contro la pubblica amministrazione, in un periodo che intercorre tra la presentazione dell’offerta e l’accettazione della fornitura/prestazione d’opera del Fornitore. Queste informazioni concorrono ad adempiere ai requisiti delineati dall’OCSE, nell’ambito delle sue raccomandazioni, per prevenire la corruzione in relazione alle garanzie nazionali per l’esportazione di beni.
18. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
18.1 Le presenti Condizioni Generali, così come le obbligazioni da esse derivanti, è regolato dalla legge italiana. con l’esclusione del diritto internazionale uniforme e, in particolar modo, della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci. .
18.2 Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere e relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione delle presenti Condizioni Generali sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., il fornitore dichiara di aver letto ed di approvare espressamente i seguenti articoli delle condizioni generali:
4.1 (diritto di recesso)
5.2 (risoluzione del contratto)
6.1 (richiesta di sospensione)
6.2 (diritto di recesso
8.5 (diritto di ritenzione)
8.6 (diritto di compensazione)
18.2 (foro competente)
Ultimo aggiornamento: 01.05.2015