Contract
Allegato al Bando di gara
12. Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
VIII U.O. Finanza di progetto
OGGETTO : Parco Pubblico e strutture ricettive in località Mostacciano (Mun XII), da realizzazione con il metodo della finanza di progetto ai sensi dell’art. 153 e seguenti del D.Lgs n. 163/2006 e s.m. e i.
LINEE GUIDA DELLA CONVENZIONE
DI CONCESSIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE (EX ART. 153 e seguenti D. LGS. N. 163/2006)
Introduzione
Gli articoli di seguito esposti costituiscono le linee guida che il Concedente pone a disposizione dei candidati promotori per orientare la bozza di Convenzione che spetta ad essi proporre. Gli aspiranti promotori dovranno redigere la bozza di Convenzione - documento facente parte della proposta di finanza di progetto ai sensi delle norme vigenti - sulla base delle presenti linee guida generali e secondo lo schema dell’art. 115 del D.P.R. n. 207/2010.
Pertanto, è riconosciuta ai candidati la facoltà di modificare e/o integrare le previsioni delle presenti linee guida, motivando la loro scelta pur senza alterare l’equilibrio generale delle previsioni riportate. Nel corso della procedura il Concedente potrà chiedere chiarimenti su eventuali clausole della bozza di Convenzione difformi dalle indicazioni delle presenti linee guida e acquisire la disponibilità del candidato ad uniformare eventuali clausole difformi alle stesse prescrizioni.
Le presenti linee guida non costituiscono prescrizioni vincolanti, tuttavia il Concedente si riserva di effettuare le proprie valutazioni relative alla sussistenza dell’interesse pubblico della proposta presentata anche in relazione al rispetto delle prescrizioni indicate.
La modifica di tali prescrizioni in senso significativamente sfavorevole al Concedente - qualora il candidato promotore non consenta il necessario adeguamento - potrà condurre ad una pronuncia negativa in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico della proposta. Si specifica che la completezza della bozza di convenzione rispetto alle presenti linee guide è oggetto di valutazione in sede di gara. In tutti i casi lo schema di contratto di concessione dovrà comunque contenere, per quanto attinente, quanto indicato all’art. 115 del DPR n. 207/2010.
Il candidato promotore dovrà adattare e/o adeguare e/o integrare le presenti Linee Guida, (aventi carattere generale e, pertanto, astrattamente riferibili a tutti gli interventi in finanza di progetto dell’Amministrazione Concedente), in relazione all’oggetto specifico della proposta,
tenendo conto:
- di eventuali norme e regolamenti, nonché altri atti amministrativi del Comune di Roma;
- della tipologia di intervento proposto, sia in relazione alle attività di progettazione che a quelle di costruzione;
- delle modalità di gestione, sia in relazione alle opere oggetto di gestione che per i beni oggetto di eventuale attribuzione di diritti reali a titolo di prezzo.
Struttura della Convenzione
Il contratto di Concessione dovrà contenere le seguenti parti:
a) Premesse;
b) Parte prima - Disposizioni di carattere generale;
c) Parte seconda - Progettazione ed esecuzione dei lavori;
d) Parte terza - Gestione e manutenzione delle opere;
e) Parte quarta - Prezzo;
f) Parte quinta - Norme sull’esecuzione del rapporto contrattuale - Risoluzione del rapporto per inadempimento del Concedente e revoca della Concessione per motivi di pubblico interesse. Risoluzione del rapporto per inadempimento del Concessionario;
g) Parte sesta - Documenti allegati.
a) Premesse
Le premesse alla Convezione potranno essere realizzate secondo il seguente schema:
- Roma Capitale, per l’annualità [·], ha inserito nel Piano Triennale delle OO.PP. di cui all’art. 128 del D. lgs. n. 163/2006, da realizzarsi con il metodo della finanza di progetto, ai sensi degli artt. 153 ss. D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’intervento di “[·]” da realizzarsi su un area di superficie complessiva pari a mq. [·] circa, sita in [·], via/loc. [·], censita al N.C.E.U. del comune di Roma al foglio [·], particelle [·];
- con bando [.] in data [·], il Dipartimento 12. Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana – VIII U.O. Finanza di progetto di Roma Capitale - ha indetto procedura aperta con gara unica per l’ affidamento in project financing della concessione di progettazione , esecuzione e gestione delle opere oggetto della presente;
(segue a cura dell’ufficio la procedura prevista dall’art. 153, comma 10 del D. Lgs n. 163/2006, compreso l’attività di approvazione in conferenza di servizi)
- con deliberazione della G.C. N [.] del [.], è stato approvato il progetto preliminare con contestuale dichiarazione del pubblico interesse;
- la Concessione aggiudicata consiste nella progettazione, esecuzione e gestione di [·] e ha le caratteristiche di dettaglio meglio specificate nella parte seconda della presente concessione;
- (Eventuale) l’aggiudicatario, ha provveduto a costituire ai sensi dell’art. 156 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. una società di progetto denominata “[·]” con sede in [·], via [·] C.F./P. IVA [·] capitale sociale di Euro [·]che sottoscrive la presente Convenzione;
- ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 143, comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006, vengono richiamati, a costituire parte integrante di questo contratto, i presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione risultanti dall’apposito piano elaborato dal Concessionario ed allegato alla sua offerta (di seguito “Piano Economico-Finanziario” o “PEF”) da cui si evince come, in particolare, l’equilibrio sia determinato dalla possibilità per il Concessionario di operare secondo le tariffe e le modalità di revisione indicate nella proposta e dalla tempestiva consegna delle aree di sedime delle opere;
- il piano economico – finanziario di cui al punto precedente evidenzia, tra l’altro gli elementi di cui all’art. 116, del D.P.R. n. 207/2010, nonché art. 143, comma 7, del d. lgs. n. 163/2006. In particolare, il piano economico-finanziario evidenzia:
(segue descrizione del piano economico finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l’arco temporale prescelto con la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l’eventuale valore residuo dell’investimento non ammortizzato al termine della Concessione)
- un costo totale dell’investimento pari a [·] riguardante, tra l’altro, le seguenti voci:
- [·];
- [·];
- una durata dei lavori di massimo n. ___mesi decorrenti dalla consegna definitiva dell’area;
- l’applicazione delle seguenti tariffe [·];
- una durata della Concessione (esplicitare la durata complessiva della Concessione, la durata delle singole fasi, progettazione, costruzione e gestione, nonché la durata della attribuzione
di diritti che costituiscono l’eventuale prezzo):
N.B.: La durata e la tariffa sarà quella offerta in sede di gara, pertanto, tali dati non vanno indicati nella bozza di convenzione che sarà allegata all’offerta.
- per la realizzazione dell’intervento il Concessionario si farà carico dell’esecuzione delle opere, a tutta propria cura, spese e responsabilità, con la remunerazione dell’investimento attraverso la gestione funzionale e lo sfruttamento economico delle opere per il periodo stabilito, mediante l’applicazione delle tariffe, dei prezzi e dei canoni determinati in base al piano economico- finanziario, introitando direttamente ed integralmente i relativi corrispettivi, così come assistiti dal prezzo appresso indicato;
- (Eventuale) per la realizzazione dell’intervento, ed al fine di garantire il perseguimento ed il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione, l’A.C. corrisponderà al Concessionario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 143, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006, un prezzo di [·] (SOLO NEL CASO IN CUI LA PROPOSTA PREVEDE PER LE C.D. OPERE ACCESSORIE (albergo a 4 stelle e piccolo centro benessere) UN DIRITTO DI SUPERFICIE ANZICHE’ LA GESTIONE O LOCAZIONE);
- (Eventuale) il Concessionario dichiara di volere affidare a terzi una parte corrispondente al [·] del valore globale dei lavori oggetto della concessione;
- in questa Convenzione, salvo il caso in cui dal contesto risulti un diverso significato, le seguenti espressioni avranno, sia al singolare che al plurale, il significato di seguito indicato, restando inteso che ulteriori definizioni sono presenti altrove nella Convenzione medesima:
Concedente: il Comune di Roma;
Concessione: la Concessione di costruzione e gestione;
Concessionario: il soggetto risultato affidatario della Concessione;
Convenzione: il presente Contratto di Concessione concluso fra il Comune e il Concessionario nel quale sono definiti i termini e le condizioni che regoleranno tutti i rapporti fra le parti ed avente ad oggetto le prestazioni del Concessionario nell’ambito del rapporto concessorio;
Cronoprogramma: il programma concernente i tempi necessari per la progettazione e la costruzione dell’Opera, con l’indicazione della data di ultimazione dell’Opera stessa;
Finanziatori: gli Istituti di Credito che finanziano il Concessionario ai fini della realizzazione dell’Opera;
Garanzie: il complesso delle garanzie assunte dal Concessionario relativamente all’oggetto della Concessione;
Offerta: l’intero complesso di atti e documenti presentati dai concorrenti in fase di gara in conformità alle previsioni della lettera di invito e del disciplinare di gara;
Parti: la Concedente e il Concessionario, quali parti della presente Convenzione;
Permessi: tutti gli atti concessori, autorizzatori o, comunque denominati, di assenso, da rilasciare da parte delle amministrazioni competenti, in relazione alla costruzione dell’Opera;
Piano economico e Finanziario o Piano economico-finanziario: l’elaborato contenente l’esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l’equilibrio economico e finanziario degli investimenti e della connessa Gestione dell’Opera per l’arco
temporale di durata della Concessione, asseverato, a norma dell’art. 153 e ss. del D.lgs 163 del 2006, da un banca;
Progetto Preliminare: il progetto redatto ai sensi dell’art. 17 e seguenti del D.P.R. n.
207/2010 e posto a base della gara prevista dall’art. 155 del D.lgs 163 del 2006;
Progetto Definitivo: il progetto che il Concessionario dovrà redigere ai sensi dell’art. 24 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010;
Progetto Esecutivo: il progetto che il Concessionario dovrà redigere ai sensi dell’art. 33 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010;
Responsabile: il Responsabile Unico del Procedimento, anche se articolato in uffici alle sue dipendenze, nominato dal Comune avente funzioni di controllo circa la perfetta osservanza, da parte del Concessionario, delle prescrizioni contrattuali;
Sfruttamento economico dell’opera: il diritto attribuito al Concessionario dal rapporto concessorio di trarre utilità dall’Opera affidatagli in Concessione, mediante le attività di gestione e mediante le eventuali ulteriori attività di sfruttamento economico dell’Opera;
Società di progetto: la società costituita ai sensi dell’art. 156 e ss. del D .lgs 163 del 2006;
Tariffe: i prezzi applicati dal Concessionario agli utenti;
Utenze: acqua, energia elettrica, gas e gasolio per riscaldamento e per generatori di corrente;
Varianti in corso d’opera: indica le modifiche dell’Opera richieste dalla Concedente o proposte dal Concessionario ed approvate dalla Concedente nel corso di esecuzione dei Lavori.
Tutto quanto premesso, tra le parti in epigrafe costituite si conviene e si stipula quanto
segue:
b) - Parte Prima – Disposizioni di carattere generale
richiamo alle premesse. Richiamo espresso delle premesse e degli allegati costituenti parte integrante della Concessione in oggetto.
oggetto della Concessione. Indicazione dettagliata dell’oggetto della Concessione di lavori (progettazione, eventuali demolizioni, realizzazione di opere, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere); descrizione dei beni oggetto dell’eventuale attribuzione di diritti a titolo di prezzo e delle opere da realizzare in relazione agli stessi beni.
individuazione dell’area. Individuazione dettagliata dell’area oggetto dell’intervento, dei riferimenti catastali e della destinazione urbanistica.
durata della Concessione. Indicazione della durata complessiva della Concessione di lavori e durata delle singole fasi (progettazione, costruzione e gestione); durata dell’eventuale attribuzione di diritti reali riconosciuti a titolo di prezzo. Per patto espresso, qualora la fase di progettazione e di realizzazione delle opere convenuta, comprensiva di tutte le attività preliminari e/o pregiudiziali, per qualsivoglia motivo o ragione, purché non imputabile al Concessionario, abbia una durata superiore a 12 (dodici) mesi, rispetto al termine convenuto per l’esecuzione della progettazione ed esecuzione, il termine di durata della Concessione oggetto della presente convenzione sarà prorogato automaticamente di un periodo pari ai tempi di ritardo, al fine di garantire il mantenimento dell’equilibrio economico – finanziario dell’investimento e della connessa gestione.
restituzione dei beni. Alle date di scadenza previste il Concessionario dovrà restituire tutti i beni immobili oggetto della Convenzione, liberi da persone e vuoti da cose ed in perfetto stato. Inoltre, per tutta la durata della Concessione, sarà obbligo del Concessionario impedire che sugli immobili ricevuti in consegna per l’esecuzione delle opere e, successivamente, su quelli oggetto della gestione, si costituiscano servitù o situazioni di fatto comunque lesive della piena proprietà del Comune. Alla restituzione dei suddetti beni, in deroga alle previsioni di cui all’art. 936 c.c. nessun indennizzo e/o compenso sarà corrisposto al Concessionario a qualunque titolo anche per eventuali miglioramenti e/o addizioni effettuati nel corso della Concessione.
obblighi a carico del Concessionario. Il Concessionario assume tutte gli obblighi e gli oneri che derivano dalla presente Convenzione. Lo stesso Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e delle corretta esecuzione della Concessione, restando inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da lui esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi. Il Concessionario s’impegna a eseguire a sue cura e spese (i) tutti gli adempimenti relativi alla progettazione, ivi compresi quelli relativi agli studi e alle prestazioni professionali e specialistiche necessarie al fine di fornire i progetti definitivo e esecutivo completi in ogni dettaglio; (ii) tutti gli adempimenti attinenti ai servizi, alle opere, agli interventi, agli equipaggiamenti e agli impianti necessari alla realizzazione delle opere; (iii) tutti gli adempimenti attinenti ai servizi, alle opere, agli interventi necessari per la gestione delle attività economiche di cui alla presente Convenzione. Si obbliga altresì ad assicurare, con oneri e spese a suo esclusivo carico, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere gestite per il periodo per il quale ne è assegnata la gestione dalla presente Convenzione.
Il Concessionario assume gli obblighi espressamente previsti dalle norme vigenti compresi, a titolo indicativo ma non esaustivo:
- eseguire la progettazione definitiva ed esecutiva nonché la realizzazione delle opere oggetto della presente Convenzione nel rispetto della normativa vigente e in conformità: (i) del progetto preliminare già presentato; (ii) del progetto definitivo e del progetto esecutivo, che saranno predisposti dal Concessionario – sulla base dei pareri e delle prescrizioni rilasciate dall’A.C. in sede di Conferenze di Servizi sul predetto progetto preliminare - e che saranno approvati dal Concedente;
(iii) del programma di realizzazione/esecuzione delle lavorazioni, che sarà predisposto dal Concessionario, approvato dal Concedente ed allegato al progetto definitivo; (iv) del capitolato speciale di appalto, che sarà predisposto dal Concessionario ed allegato al progetto esecutivo e che sarà approvato dal Concedente; (v) di tutte le prescrizioni dettate dalla vigenti leggi urbanistiche ed edilizie e dai regolamenti comunali; (vi) di tutte le prescrizioni e le direttive scaturite sia dalle Conferenze di Servizi svoltesi e/o da svolgersi tra l’A.C. e gli altri Enti interessati, sia dai pareri richiesti dall’A.C. agli Uffici ed agli Organi competenti per materia, giusto l' atto d’obbligo di cui al numero 6 delle premesse; (vii) di ogni altra prescrizione applicabile, così di ordine normativo come di ordine regolamentare;
- gestire le opere ed assicurarne la manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo quanto previsto dal piano economico-finanziario, per tutto il periodo di durata della Concessione, in conformità del “Regolamento di Gestione” e dell’eventuale regolamento di condominio delle porzioni immobiliari che, nel loro complesso, costituiranno l’opera oggetto della Concessione. L’eventuale regolamento condominiale, unitamente alle “Tabelle millesimali di ripartizione delle spese”, saranno predisposti dal Concessionario, approvati dal Concedente ed allegati al progetto definitivo.
Il Concessionario assume l’obbligo di eseguire tutti gli interventi necessari alla realizzazione dell’opera, nonché quello di rispettare i tempi di esecuzione dei lavori previsti nel programma di esecuzioni delle lavorazioni. A titolo indicativo, ma non esaustivo, assume inoltre i seguenti ulteriori obblighi:
· attivazione presso la Regione Lazio della procedura di verifica di impatto ambientale, se ed in quanto condizione pregiudiziale alla realizzazione delle opere di cui alla presente Convenzione, assumendo fin d’ora ogni alea inerente e conseguente le relative prescrizioni;
. attivazione delle procedure e predisposizione delle pratiche per il rilascio del nulla-osta paesaggistico ambientale e di ogni atto di assenso richiesto;
· effettuare la bonifica dei luoghi e ed in quanto condizione pregiudiziale alla realizzazione delle opere di cui alla presente Convenzione, assumendo fin d’ora ogni alea inerente e conseguente le relative prescrizioni;
· eseguire rilievi dell’area oggetto dell'intervento, sondaggi geognostici ed archeologici, se ed ove richiesti dalle competenti Sovrintendenze, nonché rilievi cautelativi sull’edificato, monitorandolo nel corso dei lavori;
· eseguire la segnaletica stradale provvisoria e le segnalazioni necessarie, diurne e notturne come prescritto dal vigente Codice della Strada;
· segnalare le opere realizzante, mediante appositi cartelli;
· mantenere accessi, passi e quant’altro necessario, anche attraverso soluzioni di provvisorietà, secondo la normativa vigente in materia;
· consegnare al Concedente, alle scadenze pattuite le opere e gli impianti realizzati e gestiti, secondo i titoli previsti dal contratto di Concessione in buono stato manutentivo;
· provvedere, a propria cura e spese, allo spostamento in altra sede dei pubblici
servizi (condutture elettriche o telefoniche, tubazioni di acqua o di gas, reti fognarie, ecc.) eventualmente esistenti nel sottosuolo o nel soprasuolo dell’area di intervento;
· presentare al Concedente, contestualmente al progetto definitivo, un’ipotesi di piano di riorganizzazione della viabilità e della sosta delle zone circostanti l’area, ove necessario;
· trasmettere al Concedente, il documento di sintesi delle condizioni, delle modalità e dei termini dei finanziamenti eventualmente ottenuti da banche o istituti di credito per l’esecuzione delle opere oggetto della presente Convenzione, con l’indicazione di tutti gli elementi essenziali dei contratti di mutuo, ai sensi delle vigenti disposizioni;
· versare al Concedente, entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione, gli oneri pari a Euro [·] relativi all’incentivo previsto dall’art. 92 del D. lgs. 12 aprile 2006 n. 163 da riconoscere, ai sensi del comma 5 e 7-bis dell'art. 92;
· attivarsi per richiedere alle Amministrazioni, alle Autorità ed agli Enti competenti tutte le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, le dispense, i nulla osta e quant’altro necessario ai fini della corretta e tempestiva esecuzione delle opere di cui alla presente Convenzione. Resta espressamente inteso che, qualora – per cause non imputabili al Concessionario – si verifichino ritardi nel rilascio delle predette autorizzazioni, concessioni, licenze, dispense e nulla-osta da parte delle Amministrazioni, delle Autorità e degli Enti competenti, le parti dovranno rideterminare i tempi di esecuzione dei lavori previsti dal programma dei lavori;
· provvedere a sue spese allo sgombero dell’area interessata dai lavori, traslocando il materiale in un’area che, di comune accordo tra le parti della presente Convenzione, sarà messa a disposizione degli stessi operatori per il tempo necessario alla realizzazione dell’intervento. Dovrà, altresì, provvedere all’allestimento della stessa. Sarà, inoltre, cura del Concessionario medesimo, d’intesa con i sopra individuati operatori, liberare e ripristinare all’uso primitivo l’area temporaneamente occupata dagli stessi.
· presentare, a proprie cure e spese, (i) denuncia di rettifica catastale preliminare dell’area, entro n. 30 giorni dalla sottoscrizione apposta in calce alla presente Convenzione, nonché (ii) domanda di xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx x. 00 giorni all’approvazione del collaudo.
· predisposizione della documentazione tecnica ed amministrativa necessarie per l’eventuale attivazione delle procedure di esproprio, con i relativi oneri.
· rimborso degli eventuali oneri sostenuti dalla A.C. nella prima fase della procedura di verifica dell’interesse archeologico ex art. 96 D.lgs. 163/2006.
Il Concessionario è responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ed assume l’obbligo di applicare tutte le norme vigenti e di adottare tutti i comportamenti, le misure e le cautele necessarie ai fini di un’efficace prevenzione degli infortuni sul lavoro e di incidenti al proprio personale e a terzi in genere.
Sono ad esclusivo carico del Concessionario (i) tutti i canoni, diritti e tariffe per la fornitura di acqua, energia elettrica, altri servizi e quant’altro necessario ed occorrente per la progettazione, realizzazione e gestione delle opere oggetto della presente Convenzione, (ii) gli eventuali lavori che, nel corso della durata della concessione, dovessero rendersi necessari a seguito di normative o disposizioni sopravvenute, nonché (iii) l’assicurazione per eventuali danni alle opere realizzate e per responsabilità civile nei confronti di terzi, per tutta la durata della concessione.
Sono a carico del Concessionario i diritti, i compensi, e quant’altro debba essere corrisposto ai proprietari di brevetti e licenze che debbano essere utilizzati per la progettazione, la
realizzazione e la gestione delle opere. Sono inoltre a carico del Concessionario tutti gli eventuali costi ed oneri per la eventuale regolarizzazione della proprietà dei lotti necessari per la realizzazione delle opere, nonché gli eventuali oneri dall’esproprio. Tali somme, qualora fossero state anticipate dal Concedente, dovranno essere corrisposte allo stesso Concedente entro n. 60 giorni dalla sua richiesta scritta. A tal fine il Concessionario, contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione, consegna al Concedente apposita fideiussione.
(Eventuale) Qualora il Concessionario non esegua direttamente i lavori sarà tenuto a rispettare le norme vigenti in materia di affidamento di appalti a terzi.
obblighi di comunicazione. Il Concessionario entro n. 20 giorni dalla sottoscrizione, è tenuto a trasmettere al Responsabile del Procedimento nominato dal Concedente copia di tutti i documenti contrattuali di stipulati con i terzi. La consegna dei contratti con i terzi nei termini convenuti è considerata obbligazione contrattuale il cui adempimento è garantito come precisato nella parte terza.
corrispettivo per il Concessionario e finanziamento delle opere. La controprestazione a favore del Concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Il Concessionario, pertanto, assicura il finanziamento di tutti gli oneri relativi alle autorizzazioni amministrative, alla progettazione ivi compresi quelli relativi alle prestazioni professionali, specialistiche e diagnostiche necessarie al fine di fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio. Il Concessionario assicura altresì il finanziamento di tutti i servizi, le opere, gli interventi, gli equipaggiamenti e gli impianti necessari: a) alla realizzazione delle opere; b) alla gestione e manutenzione delle opere per tutta la durata della concessione, secondo quando previsto rispettivamente dal Disciplinare di Gestione e dal Disciplinare di Manutenzione. Le tariffe, i canoni e i prezzi relativi alla gestione delle opere individuate nella presente Convenzione, tenendo conto anche di quanto disposto dall’articolo successivo, sono tali da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’intera operazione e sono espressamente accettate dal Concessionario.
(Eventuale) prezzo. Tuttavia, qualora al Concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e dell’ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al Concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, il Concedente assicura al Concessionario un prezzo da corrispondersi nelle forme e secondo le modalità che saranno espressamente disciplinate in Convenzione.
Società di progetto. Il Concessionario è autorizzato a far subentrare nella Concessione una Società di Progetto costituita ed operante secondo le previsioni degli artt. 156 e 187 del D. lgs 163 del 2006. L’ammontare minimo del capitale sociale è fissato in € [·]. Nel caso di costituzione della Società di Progetto dopo la stipula della Convenzione, il Concessionario si impegna, a comunicarne al Concedente l’avvenuta costituzione, a mezzo raccomandata a.r. contenete copia dell’atto costitutivo, nel termine di trenta giorni dalla costituzione della società medesima. In caso di inadempimento, il Concessionario sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, della somma pari ad € [·]. Le società raggruppate aggiudicatarie della concessione in oggetto - che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione - sono obbligate a partecipare alla Società di Progetto, mantenendo le stesse quote di partecipazione del raggruppamento originario ed a garantire il buon andamento degli obblighi del Concessionario, fino alla data di emissione del certificato di collaudo.
Successivamente alla data di emissione del certificato di collaudo, la cessione delle quote della Società di Progetto dei soci promotori potrà avvenire esclusivamente in favore di soggetti che non si trovino in condizioni ostative ai sensi delle leggi vigenti ed in possesso dei requisiti economico- finanziari e tecnico organizzativi previsti, per la gestione del bene, dagli atti di gara. Il socio cedente si obbliga a comunicare alla società di progetto ed alla A.C. la documentazione attestante il possesso dei requisiti predetti entro il termine di n. [·] giorni a decorrere dalla [·]. In mancanza, egli è tenuto, a titolo di penale, al pagamento della somma di € [·]. Nei quindici giorni successivi al ricevimento della documentazione il RUP ha la facoltà di chiedere integrazioni e chiarimenti inerenti la dimostrazione di detti requisiti. I soci della società resteranno solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell’Amministrazione Comunale per l’eventuale rimborso del contributo percepito, ai sensi dell’art. 156 del D. lgs. 163/2006 comma 3. In alternativa, la Società di Progetto potrà fornire all’Amministrazione Comunale Concedente garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d’opera, liberando in tal modo i soci; le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell’opera. Il Concedente non assume responsabilità di alcun genere in relazione ai rapporti che il Concessionario o la Società di Progetto instaura con appaltatori, fornitori, prestatori d’opera, di servizi e terzi in genere.
responsabilità del Concessionario. Il Concessionario è responsabile dei danni e/o pregiudizi, di qualsiasi natura, causati dalle sue attività al Comune, ai suoi dipendenti e consulenti, ed a tutti i soggetti terzi, senza alcuna esclusione, per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e, in generale, di chiunque egli si avvalga nell’esecuzione dei lavori e nella fase della gestione. La responsabilità per i sinistri, infortuni e danni di ogni altro genere che dovessero accadere al personale o a cose del Concessionario, per tutta la durata della concessione, sarà sempre a carico di quest’ultimo. Il Concessionario è altresì responsabile dei materiali e delle attrezzature che avesse depositato, durante i lavori di costruzione delle opere, ed anche nella fase della gestione, sia all’interno che all’esterno delle aree nelle quali si svolgono detti lavori. Per tutto il periodo di durata della concessione, ed anche nelle fasi di eventuali sospensioni, sono a carico del Concessionario i rischi di rovina totale o parziale dell’opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
Allocazione dei rischi : con la sottoscrizione della presente convenzione il CONCESSIONARIO assume a proprio carico i seguenti rischi:
- COSTRUZIONE: Rischio che la realizzazione delle opere non avvenga nei tempi, nei costi e con le specifiche concordate;
- GESTIONE: Xxxxxxx che i costi operativi del progetto differiscano da quelli prevista a bdget o che il livello di prestazione previsto sia raggiunto o che il servizio non possa essere erogato per qualunque causa;
- MANUTENZIONE: Rischio che i costi necessari a mantenere il bene in perfetto stato di funzionamento varino rispetto a quelli previsti da budget;
- DISPONIBILITA’: Rischio che la quantità del servizio fornito dal progetto sia inferiore alla quantità prevista nel contratto;
- FINANZIAMENTO: Rischio di mancato reperimento delle risorse finanziarie nei termini e nelle condizioni necessarie alla realizzazione e gestione dell’iniziativa in linea con le previsioni economiche finanziarie iniziali;
- DOMANDA: Rischio che la domanda relativa al progetto sia inferiore al livello previsto.
Obblighi del concedente: Il CONCEDENTE assume l’obbligo di compiere, nel rispetto del programma dei lavori, tutte le attività amministrative di propria competenza, che non rientrano nelle competenze e nei compiti del CONCESSIONARIO, necessarie per l’esecuzione della presente convenzione ed il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione, ivi compreso – a titolo esemplificativo e, comunque, non limitativo – il rilascio delle autorizzazioni comunali all’accesso per l’espletamento di indagini e ricerche, la convocazione di Conferenze di Servizi per l’acquisizione di intese, nulla osta, pareri ed assensi di Amministrazioni o Enti diverse, ovvero per l’esame contestuale di vari interessi pubblici, nonché il rilascio delle autorizzazioni amministrative, concessioni e permessi necessari per l’esercizio delle attività previste all’interno delle opere oggetto della presente convenzione.
Il CONCEDENTE assume l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per regolamentare, nelle aree limitrofe a quelle oggetto di concessione, la sosta dei veicoli su strada e l’occupazione temporanea delle stesse per l’esecuzione dei lavori.
Il CONCEDENTE si impegna se necessario (i) a predisporre un piano di riorganizzazione della viabilità e della sosta delle zone circostanti l’area, finalizzato all’attuazione di un piano provvisorio di traffico, (ii) a redigere un più ampio piano per la viabilità dell’ambito, per favorire una migliore futura accessibilità e visibilità dell’opera realizzata, nonché (iii) a garantire il rispetto delle zone di divieto di sosta a favore del godimento e dell’uso della predetta opera.
Responsabile unico del procedimento (RUP). Il funzionamento, i poteri e le competenze del RUP sono disciplinati dalle leggi vigenti, dalla Convenzione e dal Capitolato Speciale, con particolare riguardo ai poteri di vigilanza e controllo sull’attività del Concessionario.
Elezione di domicilio. Il Concessionario elegge, per la durata della Concessione, il domicilio presso [·]. Ogni comunicazione e/o notificazione sarà eseguita con pieno effetto nel suddetto domicilio eletto. Tutte le comunicazioni da effettuarsi da una parte all’altra in dipendenza della presente Convenzione, per essere valide ed efficaci, dovranno essere fatte pervenire esclusivamente al suddetto domicilio, come sopra eletto, mediante telegramma o raccomandata a.r., anticipata via fax. La variazione del suddetto domicilio, come sopra eletto, per essere valida ed efficace, dovrà essere comunicata negli stessi modi appena indicati entro 24 ore dall'avvenuto cambiamento.
c) Parte Seconda - Progettazione ed esecuzione dei lavori
Progettazione delle opere. Il Concessionario redigerà e consegnerà al Concedente il progetto definitivo ed esecutivo - ambedue approvabili - delle opere di cui alla presente Convenzione completi di tutte le elaborazioni e di tutti gli elementi richiesti a norma delle vigenti disposizioni in materia, come appresso specificato. Alla validazione del progetto esecutivo dovrà procedersi in conformità della normativa vigente; la validazione dovrà essere eseguita entro il termine di n. 60 giorni dalla presentazione del progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati ed approvabile.
Progettazione definitiva. Il Concessionario presenterà al Concedente il progetto definitivo (con allegato il “Regolamento di Gestione delle opere”), ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs.
n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, nonché degli artt. 24 - 32 del D.P.R. n. 207/2010, ai fini dell’ottenimento di tutte le approvazioni necessarie al rilascio del permesso di costruire, entro n. [-] giorni (il termine sarà quello offerto dal concessionario in sede di gara, quindi, nella bozza di convenzione che sarà presentare, non va indicato nessun termine) dalla data di sottoscrizione apposta in calce alla presente Convenzione. In particolare, gli elaborati progettuali dovranno comprendere:
- [·];
- [·];
Il progetto definitivo sarà predisposto in coerenza con il progetto preliminare approvato e
sulla base (i) dei pareri, delle prescrizioni e delle direttive formulate sia dal Concedente che da altri Enti in sede di approvazione del progetto preliminare, come meglio specificate nelle premesse e (ii) sarà consegnato al Concedente in un numero di copie sufficienti a svolgere la Conferenza di Servizi approvativa; Il Responsabile Unico del Procedimento trasmetterà alle amministrazioni interessate il progetto definitivo presentato dal Concessionario, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convocherà la conferenza di servizi “decisoria” tra il 30° ed il 60° giorno successivi alla trasmissione.
Il progetto definitivo dovrà essere approvato entro il termine di n. 45 giorni dalla chiusura delle conferenza di servizi “decisoria”.
Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis
dell’art. 14-ter della legge n. 241/1990 s.m.i. sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato dalle amministrazioni partecipanti, o, comunque, invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
In fase di approvazione del progetto definitivo su richiesta del Concedente il progetto potrà contenere modifiche tecniche rispetto alle previsioni del progetto preliminare approvato, purché nel pieno rispetto della somma complessiva dei costi prevista nel quadro economico-finanziario in fase di aggiudicazione. In tal caso la verifica dei costi di tali varianti avverrà in contraddittorio tra le parti. Relativamente alla possibile adozione di soluzioni atte al conseguimento di ulteriori livelli di risparmio energetico rispetto a quelli previsti nel progetto preliminare, il Concessionario si riserva la facoltà di proporre integrazioni progettuali al Concedente, fatto salvo che dette soluzioni non incrementino il fabbisogno finanziario del Concessionario per la realizzazione della Struttura.
Progettazione esecutiva. Il Concessionario presenterà al Concedente il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, unitamente ai documenti richiesti, ai sensi dell’art. 93
del decreto legislativo n. 162 del 12 aprile 2006, nonché degli art. 33 e ss. D.P.R. n. 207/2010, entro n. [-] giorni (il termine sarà quello offerto dal concessionario in sede di gara, quindi, nella bozza di convenzione che sarà presentare, non va indicato nessun termine) dalla comunicazione al Concessionario dell’avvenuta approvazione del progetto definitivo. Il Concedente dovrà approvare il progetto esecutivo entro il termine di n. 60 giorni dall’avvenuta validazione, a meno di fatti e circostanze a lui non imputabili.
Fino all’approvazione del progetto esecutivo l’Amministrazione Comunale Concedente potrà proporre modifiche tecniche non sostanziali, purché nel pieno rispetto della somma complessiva dei costi prevista nel quadro economico – finanziario in fase di aggiudicazione. In tal caso, la verifica dei costi di tali varianti avverrà in contraddittorio delle parti.
Resta espressamente inteso che eventuali ritardi imputabili al Concedente comporteranno automaticamente ed unicamente una proroga del termine della Concessione per un periodo pari ai tempi di ritardo.
In caso di ritardo nella consegna del progetto definitivo o del progetto esecutivo troveranno applicazione le penali di cui alla Parte Seconda della presente Convenzione.
Il Concedente dovrà consegnare i lavori oggetto della presente Convenzione in contraddittorio delle parti, mediante redazione di apposito verbale, entro 45 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo.
Varianti progettuali. Non sono ammesse varianti progettuali non espressamente autorizzate dall’A.C. Le varianti autorizzate in aumento non comporteranno revisione della concessione, nel caso in cui il loro importo non superi il 20% del costo di costruzione delle opere. Quanto alle varianti in aumento il cui importo sia superiore al 20% del costo di costruzione preventivato delle opere, esse non potranno dare luogo a revisione della concessione, qualora siano dipese da negligenze e/o errori nella progettazione da parte del Concessionario.
Esecuzione delle opere. I lavori per la realizzazione delle opere di cui alla presente Convenzione dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformità agli elaborati progettuali. La realizzazione delle opere dovrà avvenire, in conformità del Progetto esecutivo approvato, del capitolato speciale prestazionale allegato al progetto preliminare approvato, al Disciplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici allegato al progetto definitivo approvato e del Capitolato Speciale d’Appalto allegato al progetto esecutivo approvato. La stessa realizzazione di opere avverrà sotto la direzione dell’Ufficio di Direzione dei Lavori e sotto il controllo del RUP. Le imprese realizzatrici dovranno essere in ogni caso in possesso dei requisiti richiesti necessari per legge per la realizzazione delle lavorazioni oggetto della presente Convenzione e dei requisiti prescritti previsti dalla vigente normativa antimafia. La documentazione attestante tali requisiti potrà essere in qualsiasi momento richiesta dall’amministrazione. Il Concedente resta in ogni caso estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti intercorrenti tra il Concessionario e detti soggetti.
Disciplina del subappalto: Per quanto riguarda il subappalto si applica la disciplina di cui all’art. 118 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. che qui si intende integralmente riportata. A riguardo si precisa che le lavorazioni subappaltabili sono quelle ricadenti nelle seguenti categorie e classe di importi:
- Cat. [□] classe [□];
- Cat. [□] classe [□];
Consegna dei lavori e termine di ultimazione. L’esecuzione delle opere dovrà svolgersi a partire dalla data di redazione del verbale di consegna dei lavori. Essa dovrà essere ultimata dal
Concessionario entro e non oltre il termine perentorio di n. [·] giorni (il termine sarà quello offerto dal concessionario in sede di gara, quindi, nella bozza di convenzione che sarà presentare, non va indicato nessun termine), che decorre dalla stessa data del verbale di consegna dei lavori. Il Concessionario prende atto ed accetta incondizionatamente che la consegna e l’inizio dei lavori non potrà aver luogo senza la previa adozione ed approvazione, da parte delle autorità competenti, della variante urbanistica, laddove necessaria, e del rilascio di nulla-osta, concessioni, autorizzazioni, pareri e permessi necessari comunque denominati. In caso di eventuali ritardi, non dipendenti dal fatti imputabili al Concedente, il Concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa. Prima di dare inizio all’esecuzione dei lavori, il Concessionario dovrà effettuare una verifica dello stato di conservazione degli edifici prospicienti l’area interessata delle opere oggetto della presente Convenzione. Il Concessionario sarà responsabile di eventuali danni arrecati, per causa e fatto ad esso imputabile, agli edifici esistenti, ovvero a persone e cose, in conseguenza della realizzazione delle opere oggetto della presente Convenzione.
Direzione Lavori. L’esecuzione dei lavori si svolgerà sotto la direzione tecnica e la responsabilità esclusiva del Concessionario, che risponderà, unitamente agli esecutori, dell’identità del personale impiegato per la realizzazione dei lavori.
Il Concessionario, d’intesa con il Concedente, nominerà il Direttore dei Lavori nella persona di un tecnico abilitato, libero professionista, iscritto all’Ordine degli Architetti o degli Ingegneri. A tal fine il Concessionario si obbliga a comunicare al Concedente, a mezzo di raccomandata A/R, il nominativo del soggetto prescelto, con l’indicazione dei titoli abilitativi posseduti, entro il termine di giorni n. 5 decorrenti dalla data di comunicazione di approvazione del progetto esecutivo.
Il Concedente comunicherà il proprio assenso entro il termine di giorni 10 dalla ricezione della raccomandata A/R.
Al Direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e dal suo regolamento di attuazione. A titolo indicativo ma non esaustivo, provvede:
- alla verifica che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto esecutivo e al contratto e del cronoprogramma;
- all’approvazione variazioni del cronoprogramma;
- alla comunicazione immediatamente alla A.C. di difetti eventualmente rilevati e difformità rispetto agli atti di cui ai punti precedenti;
- all’individuazione ed all’analisi delle cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e propone all’A.C. le adeguate azioni correttive. Inoltre, il Direttore Lavori:
- assume la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi (così come previsto dall'art. 3, co. 2, L. 5.11.1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'art. 21 della predetta legge e delle Nuove Norme Tecniche di costruzione approvate con D.M. 14.1.2008);
- verifica i documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
- verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli
impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte del Concessionario della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- controlla il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere;
- cura l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnala tempestivamente all’A.C. le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- tiene e redige i libri contabili.
Il Direttore dei Lavori svolge altresì le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, previste dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri e provvede agli obblighi di cui all’art. 92 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e succ. modifiche ed integrazioni. Nell’eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa, il concessionario deve nominare un direttore operativo aventi i requisiti necessari per l’esercizio delle relative funzioni.
L’inadempimento di una delle mansioni elencate e, comunque, previste dalla vigente normativa, consente agli organi della Vigilanza del Concedente, di redigere formale richiamo al Direttore dei Lavori che dovrà immediatamente attivarsi per prendere le necessarie misure.
Il Concedente può richiedere al Concessionario, che deve adempiere, la sostituzione del Direttore Lavori, nel caso di mancata attivazione dello stesso Direttore dei Lavori rispetto ai rilievi formulati dalla Concedente in occasione dei richiami formali e, comunque, nel caso di raggiungimento di n. 3 richiami nel corso della fase di esecuzione dell’opera.
E’ facoltà del Concessionario revocare motivatamente il Direttore Lavori, con l’obbligo di dare immediata comunicazione al Concedente e di provvedere tempestivamente alla sua sostituzione, nel rispetto delle competenze indicate e previo gradimento del Concedente.
Tutti gli oneri e le spese della Direzione Lavori e del Coordinatore della sicurezza sono a carico del Concessionario.
Vigilanza in fase di realizzazione dell’opera. La Vigilanza nella fase di progettazione e nella successiva fase di costruzione delle opere è affidata al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che eserciterà tutte le funzioni ed i compiti di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 207/2010. Il RUP potrà avvalere di funzionari dell’A.C. e di eventuali professionisti esterni, secondo le competenze necessarie. I poteri di Vigilanza del RUP sono disciplinati dalle vigenti norme e, a titolo indicativo ma non esaustivo, comprendono:
- il potere di compiere visite ispettive a campione presso il cantiere;
- il potere di richiedere al Concessionario, che deve mettergli a disposizione, i libri contabili;
- il potere di verificare la regolarità degli operai e delle maestranze tutte con la normativa di settore e con le norme sulla sicurezza;
- il potere di verificare che l’esecuzione dell’opera avvenga in conformità del progetto esecutivo;
- il potere di verificare la qualità dei materiali, l’adeguata certificazione degli stessi e/o l’avvenuto regolare collaudo dei medesimi, la conformità degli stessi alle
previsioni del progetto esecutivo dell’opera;
Ove l’Organo di Vigilanza, nell’esercizio del proprio potere di verifica, riscontri eventuali difformità è tenuto a darne immediata comunicazione al Direttore dei Lavori mediante formale richiamo, indicando i provvedimenti necessari ad eliminare le difformità medesime e, pertanto, relativi:
- alla sostituzione di materiali non conformi a quelli indicati nel progetto esecutivo;
- all’adozione delle misure idonee a tutelare la sicurezza del cantiere;
- alla eliminazione di eventuali modifiche apportate al progetto esecutivo se non preventivamente autorizzate;
- [·];
[·] La Vigilanza sul collaudo, fra altro, comprende:
- l’esame congiuntamente con il Direttore dei Lavori del programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- vigilanza sulla sussistenza delle condizioni per l’idoneo espletamento del lavoro dei collaudatori;
- la rilevazione di eventuali difformità dell’opera rispetto al progetto esecutivo.
Ritrovamenti archeologici1 (PRIMO CASO: esecuzione della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico ex artt. 95 e 96 D.Lgs.163/2006).
Nel caso di attivazione della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui agli artt. 95 e 96 D.Lgs. 163/2006, il Concessionario, ad integrazione del progetto definitivo ed esecutivo esegue i sondaggi e gli scavi anche in estensione previsti dall’art. 96, co. 1, lett.b). La procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico è svolta dal Concessionario sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri relativi ai sondaggi e agli scavi anche in estensione, di cui all’art. 96, co.1, lett. b), sono a carico del Concessionario.
A conclusione della procedura, il Concessionario redige la relazione archeologica definitiva ex art. 96, co. 2, D.Lag. 163/2006. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, degli esiti raggiunti e delle prescrizioni adottate dalla soprintendenza. La relazione archeologica, ove compiutamente e puntualmente formulata, viene approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente.
Se all’esito degli scavi e dei sondaggi, risultino dei reperti non leggibili come complesso unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di rinterro oppure smontaggio - rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella del rinvenimento, secondo il disposto dell’art. 96, co.2, lett.b), la soprintendenza adotta le misure del caso. Gli oneri relativi a tali interventi sono a carico del Concessionario sino al limite massimo del 50% dell’onere complessivo previsto nel pef per scavi archeologici2 , (valore complessivo che comunque non potrà essere inferiore all’importo indicato nel quadro economico dell’investimento allegato allo studio di fattibilità posto a base di gara), ed entro tale limite, non comportano revisione della presente Convenzione.
Se all’esito degli scavi e dei sondaggi, risulti un complesso la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l’integrale mantenimento in sito, secondo quanto previsto ex art. 96, co.2, lett. c), D.Lgs. 163/2006, o comunque, quando l’esito degli
scavi e dei sondaggi rendano anche solo parzialmente inutilizzabile l’area, le parti potranno concordemente individuare una diversa soluzione progettuale, nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario che il Concessionario ha indicato nel PEF.
Il Concessionario dichiara che nella predisposizione dello Studio di Fattibilità e nel Piano Economico Finanziario ha tenuto conto dell’eventualità in cui, nel corso dell’esecuzione dei lavori, nonostante la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, possano venire alla luce reperti e siti archeologici che, nella città di Roma, non possono essere considerati fatti straordinari e non prevedibili (c.d. sorpresa archeologica). In tale eventualità, il Concessionario, qualora il ritrovamento di reperti dipenda da sua responsabilità nell’esecuzione della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, assume il rischio archeologico complessivo, sostenendo tutti gli oneri ad esso conseguenti.
Negli altri casi, il Concessionario assume il rischio archeologico purché gli interventi e le opere necessarie in relazione ai ritrovamenti non superino il limite massimo del 50% dell’onere complessivo previsto nel pef per scavi archeologici2, (valore complessivo che comunque non potrà essere inferiore all’importo indicato nel quadro economico dell’investimento allegato allo studio di fattibilità posto a base di gara). Entro tale limite, tali interventi ed oneri saranno a carico del soggetto Concessionario e non comporteranno revisione della presente Convenzione.
Al momento del ritrovamento, il Concessionario è obbligato a darne immediata comunicazione al Concedente, alla competente Soprintendenza e al Direttore Lavori, i quali faranno conoscere i provvedimenti da assumere. Potranno essere concordati interventi ed opere volte al recupero ed alla valorizzazione dei reperti e dei siti archeologici.
Qualora l’importanza e l’estensione dei ritrovamenti archeologici rendesse impossibile l’utilizzazione dell’area o la rendesse inutilizzabile parzialmente, le parti potranno concordemente individuare una diversa soluzione progettuale, fermo restando il diritto di entrambe a richiedere la risoluzione della concessione.
Il Concessionario sarà comunque tenuto al ripristino dello Stato dei luoghi secondo le indicazioni della Sovrintendenza e del Responsabile del Procedimento, con oneri a suo carico.
1 Questa prescrizione disciplina il caso in cui, ai sensi degli artt. 95 e 96 D.Lgs. 163/2006, la soprintendenza ravvisi un interesse archeologico sull’area oggetto dei lavori, ponendo, così come previsto dal Codice dei contratti pubblici, l’esecuzione degli scavi a carico della A.C. Nel testo dell’articolo, in deroga al testo della norma del Codice dei contratti (e, segnatamente, all’art.96, co. 5, D.Lgs. 163/06 che pone l’onere degli scavi in capo alla P.A.) dettata per il caso di appalto, si pone in capo al Concessionario l’onere degli scavi e – almeno in parte – il rischio archeologico. La previsione in esame disciplina, altresì, l’ipotesi in cui nel corso dei lavori, nonostante l’esecuzione e conclusione della procedura di verifica preventiva, vengano ritrovati dei resti/reperti, costituenti “sorpresa archeologica”.
2 L’onere complessivo dovrà essere indicato dal Concessionario al momento della presentazione della proposta (PEF) e sarà comunque soggetto a valutazione di congruità da parte dell’AC. In ogni caso non potrà essere inferiore all’importo totale riportato nella stima dei costi allegata allo studio di fattibilità posto a base di gara.
Ritrovamenti archeologici (SECONDO CASO: nell’ipotesi in cui la soprintendenza non reputasse sussistente un interesse archeologico e, pertanto, non venisse eseguita la procedura di verifica preventiva ex artt.95 e 96 D.Lgs.163/2006).
Il Concessionario dichiara che nella predisposizione dello Studio di Fattibilità e nel Piano Economico Finanziario ha tenuto conto dell’eventualità in cui, anche in assenza della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico ex artt. 95 e 96 D.Lgs. 163/06, nel corso dell’esecuzione dei lavori, possano venire alla luce reperti e siti archeologici che, nella città di Roma, non possono essere considerati fatti straordinari e non prevedibili (c.d. sorpresa archeologica). Il Concessionario si assume il rischio di tale eventualità, purché gli interventi e le opere necessarie in relazione a tali ritrovamenti non superino il limite massimo dei valore del 50% dell’onere complessivo previsto nel pef per scavi archeologici2 (valore complessivo che comunque non potrà essere inferiore all’importo indicato nel quadro economico dell’investimento allegato allo studio di fattibilità posto a base di gara). Entro tale limite, tali interventi ed oneri saranno a carico del soggetto Concessionario e non comporteranno revisione della presente Convenzione.
Al momento del ritrovamento, il Concessionario è obbligato a darne immediata comunicazione al Concedente, alla competente Soprintendenza e al Direttore Lavori, i quali faranno conoscere i provvedimenti da assumere. Potranno essere concordati interventi ed opere volte al recupero ed alla valorizzazione dei reperti e dei siti archeologici.
Qualora l’importanza e l’estensione dei ritrovamenti archeologici rendesse impossibile l’utilizzazione dell’area o la rendesse inutilizzabile parzialmente, le parti potranno concordemente individuare una diversa soluzione progettuale, fermo restando il diritto di entrambe a richiedere la risoluzione della concessione.
Il Concessionario sarà comunque tenuto al ripristino dello Stato dei luoghi secondo le indicazioni della Sovrintendenza e del Responsabile del Procedimento, con oneri a suo carico.
Garanzie contrattuali. Tutte le fideiussioni bancarie o assicurative e le polizze assicurative dovranno esser rilasciate da istituti di credito o compagnie assicurative di primaria importanza o intermediari ricompresi nell’elenco di cui all’art. 107 del D.lgs. 385/1993, graditi all’amministrazione. Con la stipula della Convenzione, ai sensi dell’art. 75, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 si intende automaticamente svincolata la cauzione provvisoria.
A garanzia del corretto adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, il Concessionario consegna al Concedente, contestualmente alla stipula della presente Convenzione, le seguenti garanzie:
a) - Cauzione definitiva. Fidejussione bancaria (o assicurativa), secondo quanto stabilito dall’art. 113 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006, pari al 10% (dieci per cento) del valore dell’investimento complessivo oggetto della Concessione. La garanzia copre gli oneri per il mancato, ritardato o inesatto adempimento agli obblighi assunti dal Concessionario con il presente contratto, compresi quelli relativi alla esatta e corretta progettazione definitiva ed esecutiva, e del risarcimento dei danni derivanti dagli inadempimenti stessi, sino alla concorrenza dell’importo massimo garantito. La cauzione sarà progressivamente svincolata secondo quanto previsto dall’art. 113, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e cesserà al momento dell’emissione del certificato di collaudo. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta del Concedente, così come previsto all’art. 113, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006. La fideiussione dovrà essere ricostituita, in caso di sua escussione anche parziale, nei successivi n. 30 (trenta) giorni, fermo restando che, decorso inutilmente tale termine, la mancata ricostituzione costituirà inadempimento del Concessionario, con ogni conseguenza di legge e di contratto.
La fideiussione cesserà di avere efficacia solo con l’estinzione delle obbligazioni principali garantite, da comprovarsi alternativamente mediante (i) la restituzione della garanzia ovvero (ii) l’esibizione e/o la produzione del certificato di collaudo provvisorio.
b) – dichiarazione rilasciata al progettista ai sensi dell’art. 269, c. 4 del DPR n. 207/2010 da parte di una compagnia di assicurazione autorizzata al ramo responsabilità civile nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale che devono prestare i progettisti ai sensi dall’art. 111 del D. Lgs n. 163/06;
Assicurazioni della fase esecutiva. Il Concessionario, a pena di revoca della concessione, dovrà stipulare a sua cura e spese le seguenti polizze di assicurazione:
RIPORTARE LE POLIZZE E LE GARANZIE PREVISTE DAL BANDO E RELATIVO DISCIPLINARE DI GARA.
Affidamento a terzi di lavori. Il Concessionario dovrà osservare tutte le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedono obblighi di affidamento dei lavori a soggetti terzi. Il Concessionario entro 30 (trenta giorni) dalla sottoscrizione, è tenuto a trasmettere al Responsabile del Procedimento copia di tutti i documenti contrattuali di appalto stipulati con terzi, nonché copia di tutti i documenti contrattuali stipulati con i soci della Società di Progetto. Decorso tale termine si applicherà l’apposita penale prevista nel seguente punto [·]
Il Concessionario è obbligato a far osservare tutte le normative vigenti e le prescrizioni di carattere tecnico relative alla previsione degli infortuni sul lavoro. Il Concedente dovrà essere tenuto estraneo a tutti i rapporti che si determineranno tra il Concessionario e i suoi appaltatori, fornitori, finanziatori e terzi in genere, nei confronti dei quali esso soltanto assume responsabilità dirette e indirette.
Qualora il Concessionario non sia anche realizzatore, è tenuto ad applicare le norme vigenti in materia di affidamento e esecuzione di appalti pubblici.
Collaudo. Le opere realizzate in dipendenza della presente Convenzione, comprese eventualmente quelle affidate a terzi, saranno soggette a collaudo finale ed in corso d’opera da parte di uno o più collaudatori nominati dal Concedente successivamente all’approvazione del progetto esecutivo e, comunque, non oltre la data di consegna dei lavori. Il collaudo avverrà in conformità a quanto stabilito dagli artt. 141 del D. lgs n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010.
Il collaudo dovrà essere effettuato entro e non oltre 180 giorni dalla data di fine lavori, comunicata precedentemente al concedente. Il certificato di ultimazione dei lavori dovrà essere redatto da parte del Direttore dei lavori entro giorni dalla data di fine lavori. Tutte le spese di collaudo sono a carico del Concessionario. In particolare sono a carico del Concessionario le spese per i collaudatori, per il personale e per le attrezzature occorrenti per eseguire operazioni di riscontro, esplorazioni, scandagli, esperimenti ed accertamenti di laboratorio, necessari per il collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici. In particolare, in presenza di difetti e mancanze nell’esecuzione dei lavori, si applicherà l’art. 227 del
D.P.R. n. 207/2010; copia autentica del certificato o dei certificati di collaudo sono trasmessi per l’accettazione al Concessionario il quale deve firmarlo e restituirlo nel termine di giorni. In caso di contestazioni il Concessionario può avviare la procedura di cui alla lett. c), della Parte Sesta
della presente Convenzione.
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla sua emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell’arco di tale periodo il Concessionario, salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, risponde per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta approvazione del certificato di collaudo a carattere provvisorio. Il Concedente si impegna a collaborare con il Concessionario per quanto di propria competenza, al fine di ottenere tutti i nulla-osta necessari per l’avvio delle attività di gestione. Qualora entro 60 giorni dalla data di accettazione del collaudo a carattere provvisorio da parte del Concessionario, non sia stata ottenuta l’agibilità dell’opera per cause allo stesso non imputabili, si procederà alla ridefinizione delle condizioni di equilibrio economico finanziario della concessione. L’approvazione del collaudo a carattere provvisorio da parte del Concedente avverrà entro n. 45 giorni dalla data in cui il Concessionario avrà restituito l’atto debitamente sottoscritto per accettazione.
Entro i successivi n. 30 giorni, si procederà alla presa in consegna delle opere. All’uopo, previa convocazione dei rappresentanti del Concessionario e del Concedente, il Direttore dei lavori, in contraddittorio delle parti, dovrà redigere apposito verbale dove si accerterà, dandone atto nel verbale stesso, la sussistenza della seguenti circostanze:
- l’acquisizione a cura del Concessionario del certificato di agibilità completo di tutta la documentazione richiesta dal competente dipartimento dell’amministrazione comunale;
- la predisposizione e presentazione da parte del Concessionario di tutta la documentazione richiesta dal competente Dipartimento dell’Amministrazione comunale per la presa in consegna dell’opera;
- la redazione e presentazione da parte del Concessionario di tutti gli elaborati di progetto aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie in corso d’opera (art. 15, co. 4, D.P.R. n. 207/2010), nel numero di copie che sarà stabilito dal RUP;
- la costituzione delle polizze fidejussorie ed assicurative previste in Convenzione.
All’esito positivo del predetto accertamento, il Concedente prenderà in consegna le opere realizzate. Senza soluzione di continuità rispetto alla precedente operazione, il Concedente consegnerà al Concessionario le opere destinata alla gestione economica e funzionale.
Prima che intervenga il collaudo provvisorio, l’opera o parte di essa, a richiesta del Concedente, può essere utilizzata mediante presa in consegna anticipata qualora:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) sia stato richiesto ed ottenuto il certificato di agibilità;
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari e comunque i collegamenti a tutti le reti dei pubblici servizi;
d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d’appalto;
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna dell’opera. In tale caso il Concessionario, entro n. giorni dalla richiesta del Concedente, dovrà predisporre e presentare al competente dipartimento dell’amministrazione comunale tutta la documentazione necessaria per il rilascio del
certificato di agibilità. Per l’utilizzo e la consegna anticipata dell’opera si applicano le norme di cui all’art. 230 del D.P.R n. 207/2010.
Penali per il ritardo nella progettazione e ultimazione di lavori. Qualora il Concessionario ritardi per causa a lui imputabile l’andamento delle attività oggetto della presente Convenzione relative alla realizzazione delle opere, rispetto ai tempi di esecuzione dei lavori stabiliti nel programma dei lavori sarà tenuto al pagamento - previa formale diffida ad adempiere, e con decorrenza dal termine di adempimento non inferiore a n. 30 giorni indicato nella costituzione in mora - una penale nella misura dello 0,5 per mille dell’importo dei lavori per ciascun giorno di ritardo, e comunque nella misura complessiva non superiore al 10% dell’importo stesso.
Decorso infruttuosamente il termine assegnato al Concessionario, il Concedente provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico della garanzia fideiussoria di cui al precedente punto polizza che dovrà essere reintegrata nei successivi 30 giorni.
Qualora il Concessionario ritardi per causa a lui imputabile la consegna al Concedente del progetto definitivo rispetto al termine stabilito, sarà tenuto a pagare, previa formale diffida ad adempiere, e con decorrenza dal termine di adempimento non inferiore a n. 30 giorni indicato nella costituzione in mora, una penale nella misura di € 300,00 per ciascun giorno di ritardo e, comunque nella misura complessiva non superiore allo 0,1 per cento dell’importo complessivo dei lavori. Decorso infruttuosamente il termine assegnato al Concessionario, il Concedente provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico della garanzia fideiussoria di cui al precedente punto della presente Convenzione, polizza che dovrà essere reintegrata nei successivi 30 giorni. La stessa penale, con le medesima modalità di riscossione, è dovuta nel caso di mancato adeguamento – entro il termine indicato - del progetto definitivo alle prescrizioni dell’A.C.
Qualora il Concessionario ritardi per causa a lui imputabile la consegna al Concedente del progetto esecutivo rispetto al termine stabilito, sarà tenuto a pagare, previa formale diffida ad adempiere, e con decorrenza dal termine di adempimento non inferiore a n. 30 giorni indicato nella costituzione in mora, una penale nella misura di € 300,00] per ciascun giorno di ritardo per ciascun giorno di ritardo e comunque nella misura complessiva non superiore allo 0,1 per cento dell’importo complessivo dei lavori. Decorso infruttuosamente il termine assegnato al Concessionario, il Concedente provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico della garanzia fideiussoria di cui al precedente punto della presente Convenzione, polizza che dovrà essere reintegrata nei successivi 30 giorni. La stessa penale, con le medesima modalità di riscossione, è dovuta nel caso di mancato adeguamento – entro il termine indicato - del progetto definitivo alle prescrizioni dell’A.C.
Nel caso di affidamento a terzi di lavori, qualora il Concessionario ritardi per causa a lui imputabile la consegna al Responsabile del Procedimento della copia dei documenti contrattuali di cui in precedenza, rispetto al termine indicato, sarà tenuto a pagare, previa formale diffida ad adempiere, e con decorrenza dal termine di adempimento non inferiore a n. 20] giorni indicato nella costituzione in mora, una penale nella misura di € 200,00 per ciascun giorno di ritardo e, comunque, nella misura complessiva non superiore allo 0,05 per cento dell’importo complessivo dei lavori.
Decorso infruttuosamente il termine assegnato al Concessionario, il Concedente provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico della cauzione definitiva che precede, che dovrà essere reintegrata nei successivi 30 giorni.
d) Parte Terza – Gestione e manutenzione delle opere
Verbale di consegna delle opere e decorrenza dei termini della gestione. I termini iniziali di durata delle gestione delle opere oggetto di Concessione decorreranno dalla data del verbale di cui [-], parte seconda, della presente Convenzione.
Oggetto della gestione. La controprestazione per il Concessionario, a fronte della realizzazione delle opere da realizzare consiste nel diritto di gestire le seguenti attività economiche:
- [·]
- [·]
Le modalità di espletamento dei servizi, gli standard qualitativi, i sevizi minimi garantiti, le fasce orarie di erogazione dei sevizi, i diritti degli utenti, la descrizione dettagliata della manutenzione ordinaria e straordinaria e le funzioni di controllo e verifica del Concedente sono regolate dalla Convenzione e dal disciplinare di gestione. I beni dati in gestione dovranno essere utilizzati nel rispetto integrale delle destinazioni d’uso previste dalla legge, dal capitolato speciale e dalla progettazione predisposta dal Concessionario e approvata dalla Concedente.
Nella gestione delle attività economiche oggetto della presente Concessione, il Concessionario si obbliga ad applicare le tariffe di cui convenute fra le parti. La mancata applicazione di tali tariffe sarà causa di risoluzione del contratto.
Durata della gestione. La gestione avrà una durata di n. [·] anni (la durata sarà quella offerta dal concessionario in sede di gara, quindi, nella bozza di convenzione che sarà presentata, non dovrà essere indicata alcuna durata) che decorreranno dalla data del verbale di consegna delle opere. Alla scadenza di tale termine tutti le opere realizzate e i locali e/o altri beni immobili, comprese le relative pertinenze, oggetto della concessione dovranno essere restituiti al Concedente liberi da persone e vuoti da cose, e senza vincoli contrattuali di alcun genere a carico del Concedente. Eventuali impianti e opere, fissi o mobili, realizzati in forza del presente atto, nonché tutte le attrezzature, macchinari, accessori e pertinenze e quant’altro costruito ed installato dal Concessionario e dai suoi aventi causa nei beni oggetto della gestione, diverranno de jure di proprietà del Comune al momento del termine finale della gestione e senza dar titolo ad alcun corrispettivo ed alle condizioni previste dalle leggi vigenti in quel momento.
Oneri di manutenzione. Il Concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per assicurare l’ottimale funzionamento e la migliore fruibilità dei beni concessi, provvedendo, ove necessario, al completo rinnovo degli impianti, o di parte di essi. Sarà a carico degli uffici preposti dell’amministrazione il controllo e la vigilanza sul corretto adempimento dei suddetti obblighi. All’inizio dell’ultimo anno di durata della gestione, il Comune provvederà, in contraddittorio con il Concessionario, ad accertare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli eventuali rinnovi parziali o totali degli impianti, necessari ai fini di cui sopra, per riportare i beni alle condizioni ottimali di esercizio fruibilità; le relative spese saranno ad esclusivo carico del Concessionario. Il mancato rispetto delle prescrizioni che precedono causerà l’applicazione dell’apposita penale di cui al punto [-].
Dipendenti del Concessionario. Il personale della società di gestione dovrà tenere un
comportamento consono all’ambiente nel quale espleterà i propri compiti. E’ fatta salva la possibilità del Concedente di richiedere, dandone adeguata motivazione, la sostituzione, da parte della società del personale che non dovesse rispettare tale disposizione. Nel caso di esercizio di tale facoltà, il Concessionario dovrà provvedere entro giorni cinque da ricevimento della relativa comunicazione, che dovrà pervenire a mezzo di raccomandata a.r. Il mancato rispetto delle prescrizioni che precedono, che dovranno essere adattate alla tipologia dell’intervento, causerà l’applicazione dell’apposita penale di cui al punto [-].
Norme in materia di sicurezza.
Il Concessionario dovrà curare l’attuazione, sotto la propria responsabilità di tutti i provvedimenti e le condizioni atte ad evitare infortuni, secondo la vigente normativa. Il Concessionario dovrà prendere atto dei rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui le maestranze saranno chiamate a prestare la propria attività mandando indenne sin da ora il Concedente per qualsiasi infortunio sul lavoro dovessero subire le maestranze stesse e così per danni che potessero derivare a cose e a terzi. Il Concessionario si impegna a redigere un piano di sicurezza per i servizi attivati, da far prontamente pervenire al Concedente. Il mancato rispetto delle prescrizioni che precedono, e più in generale agli adempimenti previsti in materia di sicurezza sul lavoro, determinerà l’applicazione della penale di cui al seguente punto [-].
Il concessionario assume il ruolo di responsabile dei lavori ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro per tutti gli adempimenti previsti dall’art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 554/99 e dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
Affidamento a terzi di attività gestionali. Fermo restando la responsabilità in capo al Concessionario, l’eventuale affidamento a soggetti terzi della gestione di alcune delle attività economiche di cui al Piano Economico Finanziario dovrà essere preventivamente autorizzato dalla amministrazione Concedente.
Qualora il Concessionario nell’espletamento delle attività di gestione si avvalesse di soggetti terzi, dovrà trasmettere all’Amministrazione Comunale, entro n. 20 giorni dalla stipula, i contratti di assegnazione/affidamento/cessione a tali soggetti. In tali atti, inoltre, dovrà richiamarsi espressamente la presente Convenzione e farsi espressamente salvo l’impegno alla restituzione del bene al Comune - una volta trascorso il termine di durata della Concessione - libero da persone, vuoto di cose e senza vincoli contrattuali di qualunque genere a carico del Concedente, oltreché in idoneo stato di conservazione. Inoltre, dovrà essere richiesta a tali soggetti la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti morali in capo ai terzi assegnatari/affidatari/cessionari, secondo le leggi vigenti (certificato della CCIAA con dicitura antimafia, certificato del casellario penale, ecc.). La violazione degli obblighi di comunicazione che precedono sarà causa di applicazione della penale di cui al successivo punto [-].
Inadempimento e penali. Qualora il Concessionario effettui modificazioni delle condizioni di gestione e/o di cessione stabilite con la Convenzione - ovvero nel Disciplinare di Gestione – incidenti sul piano economico – finanziario e che (i) non siano state preventivamente concordate con il Concedente e/o (ii) che non siano state oggetto di atto integrativo alla Convenzione, oltre alla risoluzione del contratto per inadempimento, sarà tenuto al pagamento, previa formale diffida ad adempiere, e con decorrenza dal termine di adempimento non inferiore a 30 (trenta) giorni indicato nella costituzione in mora, una penale giornaliera di Euro 150,00 nella misura complessiva non
superiore al limite massimo dell’ 1 % dei ricavi di gestione come indicativamente stimati nel piano economico-finanziario. Decorso infruttuosamente il termine assegnato al Concessionario, il Concedente provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico della fideiussione di cui al successivo punto [-], che dovrà essere reintegrata nei successivi 30 giorni.
Qualora il Concessionario non adempia alle prescrizioni della Convenzione e degli altri documenti allegati in tema di manutenzione ordinaria delle opere sarà tenuto al pagamento, previa formale diffida, e con decorrenza dal termine di adempimento non inferiore a 30 (trenta) giorni indicato nella costituzione in mora, una penale giornaliera pari ad €. 200,00 e nella misura complessiva non superiore al limite massimo del 10% del valore annuo delle quota di ammortamento dell’opera come riportato nel piano economico – finanziario. Decorso infruttuosamente il termine assegnato al Concessionario, il Concedente provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico della fideiussione di cui al successivo punto [-], che dovrà essere reintegrata nei successivi 30 giorni.
Qualora il Concessionario non adempia alle prescrizioni della Convenzione e degli altri documenti allegati in tema di manutenzione straordinaria delle opere sarà tenuto al pagamento, previa formale diffida, e con decorrenza dal termine di adempimento non inferiore a 30 (trenta) giorni indicato nella costituzione in mora, una penale giornaliera dello 0,5%, e nella misura complessiva non superiore al limite massimo del 10% (dieci per cento), del valore delle opere costruite così come stimate nel piano economico-finanziario. Decorso infruttuosamente il termine assegnato al Concessionario, il Concedente provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico della fideiussione di cui al successivo punto [-], che dovrà essere reintegrata nei successivi 30 giorni.
Apposite penali dovranno essere previste in relazione alla violazione da parte del Concessionario delle prescrizioni inerenti i comportamenti dei propri dipendenti. Anche in questo caso, l’applicazione della penale sarà subordinata alla previa diffida ad adempiere e, decorso infruttuosamente il termine assegnato al Concessionario, il Concedente provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico della fideiussione di cui al successivo punto i) da reintegrarsi nei successivi 30 giorni.
Nel caso di affidamento a terzi di attività gestionali, qualora il Concessionario ritardi per causa a lui imputabile la comunicazione al Concedente dei contratti locazione e/o di affitto e/o di gestione e/o di uso, a qualsiasi titolo, stipulati con terzi conduttori e/o affittuari e/o gestori e/o utilizzatori rispetto al termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla loro sottoscrizione, sarà tenuto a pagare, previa formale diffida ad adempiere, e con decorrenza dal termine di adempimento non inferiore a 30 (trenta) giorni indicato nella costituzione in mora, una penale (i) di Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo e, comunque, (ii) nella misura complessiva non superiore al limite massimo del 5% dei ricavi di gestione annui come indicativamente stimato nel piano economico-finanziario.
Decorso infruttuosamente il termine assegnato al Concessionario, il Concedente provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico della fideiussione costituita per la gestione di cui al successivo punto [-], che dovrà essere reintegrata nei successivi 30 (trenta) giorni.
Il Disciplinare di Gestione potrà specificare ulteriore ipotesi di inadempimento il cui importo complessivo, comunque, non potrà superare il limite massimo del 10% (dieci per cento) dei ricavi di gestione annui, come indicativamente stimati nel piano economico-finanziario. Le penali per tali inadempimenti saranno recuperate dal Concedente a carico della fideiussione costituita per la
gestione, che dovrà essere reintegrata nei successivi 30 (trenta) giorni Nel caso di gravi, oggettivi e persistenti inadempimenti si potrà procedere alla risoluzione del contratto di Concessione.
Garanzia per la manutenzione e gestione
Tutte le fideiussioni bancarie o assicurative e le polizze assicurative di cui al presente punto e a quello successivo dovranno esser rilasciate da istituti di credito o compagnie assicurative di primaria importanza, graditi all’amministrazione.
A garanzia della gestione funzionale, comprensiva della manutenzione ordinaria e straordinaria, di tutte le opere pubbliche e/o di pubblica utilità realizzate ai sensi della presente Convenzione, il Concessionario - a partire dal primo anno di esercizio della gestione e per tutta la durata della Concessione, - dovrà consegnare al Concedente una fideiussione dell’importo annuo pari al 10% (dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio , così come stimato nel piano economico- finanziario asseverato. Tale garanzia dovrà essere prestata con le modalità di cui all’art. 113 del D.lgs n. 163/2006
La suddetta fideiussione coprirà tutti gli oneri di manutenzione garantendo la restituzione bene e la qualità del servizio reso dal gestore che, in ogni caso, dovrà essere conforme alle (i) prescrizioni di legge e dei regolamenti, (ii) nonché agli altri atti amministrativi che disciplinano l’attività oggetto del servizio.
In particolare la fideiussione coprirà gli oneri (i) per il mancato, ritardo o inesatto adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario con la presente Convenzione relativamente alla gestione, nonché (ii) il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento del Concessionario, sino alla concorrenza massima dell’importo massimo garantito.
La fideiussione avrà validità di anni 1, con decorrenza dalla data di sottoscrizione apposta in calce alla garanzia, e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, in difetto di formale disdetta con le modalità e nei termini appresso specificati, sino all’estinzione delle obbligazioni principali garantite nonché alla consegna, mediante verbale in contraddittorio, dell’opera realizzata.
La fideiussione dovrà essere ricostituita, in caso di sua escussione, nei successivi 30 (trenta) giorni, fermo restando che, decorso inutilmente tale termine, la mancata ricostituzione costituirà inadempimento del Concessionario, con ogni conseguenza di legge e di contratto.
Il fideiussore avrà la facoltà di denegare l’automatica rinnovazione della garanzia successivamente alla prima scadenza, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Concessionario ed al Concedente almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza annuale. Qualora il fideiussore eserciti la predetta facoltà, il Concessionario dovrà presentare al Concedente, nei successivi 60 (sessanta) giorni, una nuova garanzia di identico contenuto e/o di analogo tenore, fermo restando che, decorso inutilmente tale termine, la mancata consegna di detta garanzia costituirà inadempimento del Concessionario, con ogni conseguenza di legge e di contratto. La fideiussione cesserà di avere efficacia solo con l’estinzione delle obbligazioni principali garantite, da comprovarsi alternativamente mediante (i) la restituzione dell’originale della garanzia ovvero (ii) l’esibizione e/o la produzione del verbale di consegna dell’opera realizzata.
Assicurazioni della fase gestionale
Al Concessionario, a pena di revoca della concessione, saranno richieste le seguenti assicurazioni
che dovranno essere perfezionato entro il temine perentorio di n. 20 giorni dal collaudo delle opere.
Il Concessionario si obbliga a fornire al Concedente copia delle polizze di assicurazione e delle quietanze comprovanti il regolare pagamento dei premi, durante tutto il periodo di Concessione.
Assicurazione contro danni da incendio, scoppio e crollo.
Il Concessionario dovrà stipulare, a far data dall’inizio della gestione, un contratto di assicurazione per un importo pari al valore dell’investimento contro i danni da incendio, scoppio e crollo e da qualsiasi altro evento, compresi gli eventi naturali e le cause di cui all’art. 1906 c.c., relativamente agli impianti, attrezzature, dotazioni e quant’altro annesso e connesso al complesso ove si svolgerà l’attività di gestione. L’importo della polizza dovrà esse aggiornato ogni quinquennio in base agli indici ISTAT fabbricati, al fine di conservare nel tempo la congruità del capitale assicurato. Qualora a seguito di migliorie, innovazioni, sostituzioni, addizioni, il valore delle cose assicurate aumentasse, il Concessionario dovrà comunicare all’Ente assicuratore, per le conseguenti variazioni di polizza, la nuova stima che sarà concordata con il Comune.
Assicurazione per danni a terzi.
Il Concessionario, in qualità di gestore delle attività economiche di cui alla presente Convenzione e al Disciplinare di Gestione, dovrà stipulare, a sua cura e spese, una polizza assicurativa per un massimale di Euro [□], pari alla somma indicata nel bando, che tenga indenne il Concedente da tutti gli eventuali danni, di qualsivoglia natura, a tutti i terzi, ivi compresi dipendenti e altri prestatori di lavori dello stesso Concessionario, gli eventuali cessionari di attività gestionali, gli utenti dei servizi erogati o di chiunque altro frequenti a qualunque titolo le strutture oggetto dell’investimento.
e) Parte Quarta - Pagamento del prezzo (1)
- solo per il caso in cui le c.d. “Opere accessorie” (albergo a 4 stelle con piccolo centro benessere e relativi spazi e impianti annessi), viene richiesto la concessione di un diritto di superficie.
Qualora la proposta prevede che tali opere siano condotti in gestione diretta del concessionario o mediante affidamento a terzi, ovvero siano date in locazione, le stesse devono essere considerate alla stregue delle c.d “Opere pubbliche” e, quindi, conseguentemente il presente schema deve essere adattato al caso.
(1) Il “prezzo”, qualora ne ricorrano i presupposti di ammissibilità, può essere costituito solo ed esclusivamente dall’attribuzione di un diritto su un bene immobile, ai sensi dell’art 143 del D.lgs. 163/2006.
IPOTESI: ATTRIBUZIONE DI DIRITTO DI GODIMENTO SU BENI IMMOBILI (2)
Qualora al fine del conseguimento dell’equilibrio economico finanziario dell’investimento, venga richiesto, ai sensi dell’art. 143 D. Lgs. 163/2006, l’attribuzione da parte del concedente di un diritto di godimento su beni immobili, la convenzione dovrà prevedere:
(2) Il pagamento del prezzo, inteso quale controprestazione da parte della A.C., comprende anche la possibilità di trasferire il diritto di proprietà o di costituire a vantaggio del Concessionario un diritto reale (diritto di superficie) o di godimento (usufrutto).
Secondo quanto previsto dall’art. 143 del D.lgs. 163/2006, possono essere ceduti in proprietà o diritto di godimento (usufrutto e/o superficie) soltanto i seguenti beni:
a) beni immobili nella disponibilità dell’Amministrazione;
b) beni immobili allo scopo espropriati;
c) beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, purché questi siano stati espressamente indicati nel programma di cui all’art. 128 D.lgs. 163/2006.
I beni immobili di cui alle lettere a) e b) potranno costituire “prezzo” soltanto se e in quanto strumentali o connessi all’opera da affidare in concessione.
beni immobili nella disponibilità dell’Amministrazione o beni immobili allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all’opera da affidare in concessione.
Esatta individuazione del bene immobile. La planimetria e l’identificazione catastale devono essere allegate alla Convenzione. Qualora necessario, il frazionamento catastale delle particelle effettivamente occupate verrà effettuato, a cura e a spese del Concessionario.
Esatta definizione del diritto ceduto, da un punto di vista formale e sostanziale (descrizione per tipo di opera con indicazione dei relativi dati metrici quali: volume, SUL, n. posti auto, superfici scoperte, , ecc.)
Durata dell’attribuzione del diritto di godimento sul bene. La cessione del diritto reale o del
diritto di godimento è temporanea e decorre dalla data della stipula della Concessione ovvero del verbale di consegna del bene. Alla scadenza di tale termine i beni oggetto del diritto ceduto, comprese le relative pertinenze, dovranno essere restituiti al Concedente liberi da persone e vuoti da cose, e senza vincoli contrattuali di alcun genere a carico del Concedente. Eventuali impianti e opere, fissi o mobili, realizzati in forza del presente atto, nonché tutte le attrezzature, macchinari, accessori e pertinenze e quant’altro costruito ed installato dal Concessionario e dai suoi aventi causa nel bene oggetto del diritto di godimento, diverranno de jure di proprietà del Comune al momento dell’estinzione del diritto ceduto e senza dar titolo ad alcun corrispettivo ed alle condizioni previste dalle leggi vigenti in quel momento. In tale occasione, si provvederà all’accertamento dello stato di consistenza dell’edificio ed alla descrizione particolareggiata degli impianti fissi ed accessori, con l’indicazione delle condizioni di efficienza ed eventuale degrado. Di tale stato verrà redatto verbale da sottoscriversi, in contraddittorio, tra le parti.
Obblighi del Concessionario relativi all’attribuzione del diritto di godimento.
L’attribuzione del diritto avviene alle condizioni contenute nella Convenzione, da specificarsi in relazione al caso concreto, che vengono accettate dal Concessionario per sé e per i suoi aventi causa. Il Concessionario assume contrattualmente, a proprio esclusivo carico, ogni obbligo e responsabilità, diretti o indiretti, sanciti dalla legge e comunque derivanti a qualsiasi titolo dalla concessione, impegnandosi a manlevare da ogni pretesa ed azione per danni alle persone ed alle cose il Comune, in quanto estraneo all’attività ed ai rapporti giuridici e di fatto posti in essere, a qualsiasi titolo, dal Concessionario, anche nei confronti di terzi. Obblighi specifici del Concessionario verranno stabiliti in relazione alle esigenze dei singoli interventi e alla tipologia di beni oggetto delle cessioni di diritti.
Destinazione dei beni oggetto dell’attribuzione. I beni oggetto dell’attribuzione di diritti dovranno essere destinate esclusivamente all’uso previsto nella presente Convenzione. Eventuali modifiche rispetto alle condizioni pattuite potranno essere introdotte solo per dimostrate cause di forza maggiore e/o per una migliore distribuzione degli spazi, al fine di aumentare la funzionalità e, comunque, dovranno essere preventivamente approvate dall’Amministrazione Comunale, predisponendo una variante al piano finanziario.
Progettazione e costruzione delle opere. Il Concessionario provvederà alla progettazione ed esecuzione delle seguenti opere da cedersi in diritto di godimento:
[·]
[·]
Le modalità e i termini di redazione della progettazione e dell’esecuzione di tali opere sono disciplinate nella parte seconda “progettazione ed esecuzione dei lavori” che dovrà tenere conto anche della progettazione e dell’esecuzione di tali ulteriori opere.
Gestione delle opere realizzate in regime di cessione del diritto di godimento. Il Concessionario potrà cedere/locare a terzi le opere realizzate sulle aree di cui ha acquisito il diritto reale o di godimento, con gli oneri ed alle condizioni previste nella presente Convenzione. I cessionari del Concessionario potranno a loro volta cedere a terzi le opere acquisite, con i medesimi oneri e condizioni. In tutti i contratti di cessione successivi al primo, a pena di nullità dell’atto medesimo, dovrà sempre essere riportata e quindi trascritta l’originaria destinazione del bene. I cessionari
dovranno sottoscrivere per adesione la Convenzione tra A.C. e Concessionario, alla quale rimarranno vincolati.
Il trasferimento del diritto dovrà avvenire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata al fine della trascrizione nei registri immobiliari.
Subentro dei cessionari. In virtù delle cessioni/locazioni di cui al punto precedente, i singoli cessionari subentrano, pro-quota, in tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla presente Convenzione nel rispetto del regolamento interno del bene in questione. La responsabilità per le predette obbligazioni, pertanto, sarà a carico, individualmente dei singoli titolari del diritto, mentre, per quanto concerne gli impianti e le attrezzature comuni degli stessi concessionari, tale responsabilità sarà a carico di tutti, uniti tra loro con il vincolo di solidarietà.
Cauzioni per il Concessionario e per i suoi cessionari. A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi assunti in virtù dell’attribuzione del diritto di godimento e in particolare degli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché del pagamento delle penali previste nella presente parte della Convenzione, il Concessionario costituisce una fideiussione del 5% del valore complessivo dei beni realizzati in regime di attribuzione di diritto di godimento. Tale cauzione si svincola man mano che i terzi acquirenti/cessionari prestano le loro garanzie come subito di seguito descritto.
A garanzia del corretto adempimento degli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria assunti, i terzi cessionari/conduttori dovranno consegnare al Concessionario una fideiussione di importo massimo non inferiore al 5% (cinque per cento) del valore delle singole unità immobiliari loro cedute. L'obbligo di prestazione delle fideiussione anzidetta dovrà essere contemplato in ciascun atto di cessione dal Concessionario ai terzi acquirenti. La fideiussione dovrà essere prestata a favore del Concessionario sino al termine di validità della concessione di lavori. Qualora la cessione del diritto in questione superi tale termine di durata, la fideiussione, dopo la scadenza di tale termine, dovrà essere rilasciata in favore dell’A.C. sino alla restituzione del bene alla stessa.
La fideiussione coprirà anche la responsabilità dei terzi cessionari per eventuali modificazioni delle condizioni di gestione e/o di cessione stabilite con la Convenzione, ovvero dal Regolamento di Gestione , che non siano state preventivamente concordate con il Concedente e che non siano state oggetto di atto integrativo alla presente Convenzione e che incidano sul piano economico-finanziario.
Manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono a carico del Concessionario o dei suoi cessionari/conduttori la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree cedute e degli immobili realizzati sulle medesime, per tutta la durata dell’attribuzione del diritto di godimento, secondo quanto disciplinato nella parte terza “gestione e manutenzione delle opere”, con riguardo alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere oggetto della gestione.
Penali e sanzioni. Per quanto attiene alla fase della progettazione e della costruzione delle opere di cui al punto che precede, si applicheranno le penali previste per il ritardo nella progettazione e ultimazione dei lavori di cui alla parte seconda “progettazione ed esecuzione dei lavori” che dovranno tenere conto anche di tali ulteriori opere a carico del Concessionario.
Il mancato adempimento degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al punto che precede causerà l’applicazione delle penali di cui alla parte terza “gestione e
manutenzione delle opere” che regolano le fattispecie analoghe. In relazione alla manutenzione ordinaria, la penale giornaliera sarà però commisurata alla quota annua di ammortamento del bene realizzato in regime di diritto di godimento. Decorso infruttuosamente il termine per il pagamento, il Comune provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico della polizza fidejussoria di cui al punto precedente della presente parte, polizza che dovrà essere reintegrata entro i successivi 30 giorni.
In caso di persistenti gravi violazioni, si procederà alla risoluzione della Concessione, fermo restando che si procederà alla risoluzione medesima qualora l’ammontare delle penali applicate superi il valore del 10% dei lavori realizzati sui beni ceduti in regime di diritto di godimento.
Per quanto attiene alla gestione delle opere di cui al precedente punto qualora dovessero essere accertate violazioni del Concessionario agli obblighi assunti con la presente Convenzione e, a seguito di diffida del Comune, il Concessionario non abbia provveduto a ripristinare le condizioni della presente Convenzione nel termine all’uopo assegnatogli, il medesimo sarà tenuto a corrispondere al Comune una somma a titolo di penale giornaliera pari allo 0,03% del costo di gestione annuo come indicativamente stimato nel piano economico-finanziari, e, comunque, nella misura complessiva non superiore al 10%.
Il Concessionario è tenuto al pagamento della somma prescritta entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Decorso infruttuosamente tale termine, il Comune provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico della polizza fidejussoria in possesso del Comune stesso, polizza che dovrà essere reintegrata entro i successivi 30 giorni. In caso di persistenti gravi violazioni e recidività, si procederà alla risoluzione della concessione.
Qualora il Concessionario ritardi per causa a lui imputabile la comunicazione al Concedente dei contratti di cessione stipulati con terzi acquirenti, rispetto al termine di n. 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla loro sottoscrizione, sarà tenuto a pagare, previa formale diffida ad adempiere, e con decorrenza dal termine di adempimento non inferiore a 30 (trenta) giorni indicato nella costituzione in mora, una penale (i) di 1.000,00 (mille/00 euro) per ogni giorno di ritardo, e comunque (ii) nella misura complessiva non superiore al limite massimo del 10% (dieci per cento) del costo di gestione annuo come indicativamente stimato nel piano economico-finanziari. Decorso infruttuosamente il termine assegnato al Concessionario, il Concedente provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico della fideiussione di cui al punto che precede, che dovrà essere reintegrata nei successivi 30 (trenta) giorni.
Nel caso di accertato uso improprio del bene loro ceduto, da parte dei soggetti cessionari/conduttori, nonché di loro violazione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, l’Amministrazione Comunale applicherà al Concessionario una sanzione giornaliera di carattere pecuniario pari a Euro 2.000,00, intimando il ripristino delle normali condizioni d’uso. Decorso infruttuosamente il termine assegnato al Concessionario, il Concedente provvederà comunque a recuperare la somma corrispondente a carico della fideiussione rilasciata di cui al punto che precede, che dovrà essere reintegrata nei successivi 30 (trenta) giorni.
Qualora le predette violazioni da parte dei cessionari/conduttori avvengano dopo la scadenza della concessione tra l’AC e il Concessionario, la penale di cui sopra verrà applicata direttamente ai cessionari/conduttori e in caso di mancato pagamento l’amministrazione potrà recuperare quanto dovuto dalla cauzione rilasciata da tali soggetti. Nei casi più gravi, potrà essere prevista la risoluzione della concessione, fermo restando che si procederà alla risoluzione medesima qualora
l’ammontare delle penali applicate superi il valore del 10% dei lavori realizzati sui beni ceduti in regime di diritto di godimento.
f) Parte Quinta - Norme sull’esecuzione del rapporto contrattuale - Risoluzione del rapporto per inadempimento del Concedente e revoca della Concessione per motivi di pubblico interesse. Risoluzione del rapporto per inadempimento del Concessionario.
a) Condizioni di garanzia per l’equilibrio economico – finanziario. Costituiscono presupposti e condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione:
- [·];
- [·];
- [·] I suddetti presupposti e condizioni di base costituiscono elementi essenziali per il mantenimento dell’equilibrio economico– finanziario della Concessione. Qualora, ai sensi dell’art. 143 del d. lgs. n. 163/2006, detti presupposti e condizioni venissero modificati - dando luogo ad un mutamento delle suddette condizioni di equilibrio - sorgerà rispettivamente per il Concessionario e il Concedente il diritto all’immediata revisione della Concessione, con la procedura di cui alla successiva lett. b) della presente Parte, ovvero al recesso dal rapporto concessorio.
Nel caso, invece, che le modifiche dei medesimi corrispettivi di Concessione dovessero comportare vantaggi per il Concessionario, le parti procederanno alla revisione della Concessione a vantaggio del Concedente.
Quelli che seguono, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono elementi incidenti sul mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, la cui variazione comporta l’immediata revisione della Concessione, secondo le prescrizioni della successiva lett. b), e, in mancanza di tale revisione, attribuisce al Concessionario il diritto di recesso:
- variazioni sopravvenute del regime fiscale che incidano negativamente sull’equilibrio economico-finanziario.
- mutamento del quadro normativo vigente alla data di stipula della Convenzione che incida negativamente sull’equilibrio economico – finanziario.
- ritardato o mancato rilascio delle autorizzazione e dei nulla osta necessari per l’intervento, sempre che ne risulti modificato l’equilibrio economico-finanziario indicato nel relativo Piano, sempre che tale ritardo non sia imputabile al Concessionario.
- atti amministrativi o provvedimenti giurisdizionali che impongano di apportare varianti alla progettazione, costruzione, gestione e manutenzione delle opere che non siano riassorbibili in una riformulazione progettuale e gestionale e che non dipendano da colpa o negligenze del Concessionario.
- caratteristiche o condizioni geologiche o geotecniche impreviste e imprevedibili nonché rinvenimenti di reperti archeologici nel corso dell’esecuzione delle opere che siano destinati ad incidere sul progetto in modo significativo. In riferimento al ritrovamento di reperti archeologici, la revisione della concessione sarà ammissibile nei casi e oltre gli importi previsti nella parte terza delle presenti linee guida (ritrovamenti
archeologici). In tali casi il diritto di richiedere la revisione spetta al Concessionario a condizione che:
(i) i fatti e le circostanze che impongono le significative modifiche e/o innovazioni risultino imprevisti e imprevedibili in sede di progettazione esecutiva nonostante la diligente esecuzione delle indagini e dei rilievi preliminari da parte del Concessionario;
(ii) per effetto di tali significative modifiche e/o innovazioni risulti alterato significativamente l’equilibrio economico-finanziario indicato nel relativo Piano allegato alla presente Convenzione.
In tutti i casi di varianti progettuali autorizzate dal Concedente, le varianti autorizzate in aumento non comporteranno revisione della concessione, nel caso in cui il loro importo non superi il 5% del valore del costo di costruzione delle opere. Quanto alle varianti in aumento il cui importo sia superiore al 5% del valore costo di costruzione delle opere, esse non potranno dare luogo a revisione della Concessione, qualora siano dipese da negligenze e/ o errori nella progettazione da
parte del Concessionario.
b) Procedura per la revisione della Convenzione. Qualora nel periodo di durata della Concessione si verifichino gli eventi previsti dalla presente Convenzione, nonché ulteriori eventi, non imputabili al Concessionario, ivi comprese le variazioni imprevedibili della condizioni del mercato finanziario, tali da rendere non sostenibile il risultato atteso del piano economico- finanziario, ovvero si verifichino cause di forza maggiore, il Concedente ed il Concessionario eseguiranno, secondo buona fede, una revisione della Concessione e delle disposizioni della presente Convenzione.
A tal fine, il Concedente ed il Concessionario sottopongono congiuntamente ad esame, con cadenza almeno triennale, le condizioni ed i presupposti di base economico-finanziari della Concessione. La verifica delle suddette condizioni, nonché dei presupposti di base, potrà essere richiesta, anche prima delle scadenze indicate al comma precedente, qualora nel periodo di durata della Concessione si verifichi un mutamento di una delle condizioni e/o presupposti, tale da alterare l’equilibrio economico-finanziario della Concessione.
L’equilibrio economico-finanziario della Concessione viene ristabilito, secondo le modalità previste dalla legge, anche mediante estensione della durata della concessione.
In fase di esecuzione dei lavori il Concessionario dovrà rivolgere la richiesta di revisione al Responsabile del procedimento ovvero all’ufficio competente dell’Amministrazione comunale nel caso in cui le revisioni si rendessero necessarie nel corso della gestione.
In caso di disaccordo tra le Parti, si procederà nei modi previsti dalla procedura per le contestazioni e l’amichevole composizione delle controversie di cui al punto successivo, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 143 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163. Ugualmente, le suddette revisioni potranno essere richieste dal Concedente, tanto in fase di esecuzione lavori che in fase di gestione, qualora dovesse risultare un’alterazione dell’equilibrio in favore del Concessionario.
c) Procedura per le contestazioni e l’amichevole composizione delle controversie. Le comunicazioni del Concessionario devono essere indirizzate al Responsabile del Procedimento. Tutte le contestazioni che le parti intendano formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, debitamente documentata. Tali comunicazioni devono essere fatte entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data in cui la parte ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 20 (venti) giorni lavorativi successivi. Xxx lo reputi opportuno al fine di raggiungere un accordo bonario sulla contestazione, il
Responsabile unico del procedimento potrà acquisire il parere o la relazione dell’Ufficio di Direzione dei Lavori e dei collaudatori. Il Comune comunicherà le sue determinazioni sulle contestazioni entro il termine dei 45 (quarantacinque) giorni successivi. Per le contestazioni di natura contabile tutti i predetti termini sono raddoppiati.
d) Estinzione della concessione. Il rapporto di Concessione disciplinato dalla presente Convenzione può estinguersi, oltre che per decorrenza della durata della presente concessione, per i seguenti motivi:
- Revoca della Concessione per motivi di pubblico interesse;
- Risoluzione per inadempimento del Concessionario;
- Risoluzione per inadempimento del Concedente;
- Fallimento del Concessionario;
- Risoluzione per reati accertati del Concessionario;
- Recesso in mancanza della revisione della Concessione ai sensi dell’art. 143 comma 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
e) Risoluzione per grave inadempimento del Concessionario. Il Concedente potrà avvalersi della facoltà di dichiarare risolta la presente Convenzione, ai sensi dell’art. 1454 del c.c., comunicando al Concessionario la propria intenzione di avvalersi di tale facoltà nei casi di reati accertati ex art 135 del D.lgs 163/2006, ovvero per grave inadempimento, irregolarità o ritardo rispetto a quanto richiesto e previsto nella presente Convenzione e nei suoi allegati.
In particolare, ma a titolo non esaustivo, la risoluzione della Concessione in danno al Concessionario potrà avvenire al verificarsi dei seguenti fatti:
- ritardato inizio od ultimazione, senza giustificato motivo, della progettazione o della realizzazione delle opere, tanto che, a giudizio del Concedente, ne sia pregiudicata la buona riuscita e gravemente alterato l’equilibrio economico finanziario della concessione;
- gravi inadempimenti, irregolarità o negligenze nell’esecuzione dei lavori e nella gestione delle opere, quali, ad esempio: inosservanza grave degli elementi progettuali, con alterazione delle caratteristiche volumetriche, dimensionali, strutturali e d’uso delle relative;
- violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, in tutto o in parte, le opere per usi o finalità diverse da quelle di cui alla presente Convenzione;
- violazione dell’obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere;
- inosservanza del divieto di accendere ipoteche sui diritti di superficie e sugli immobili oggetto di proprietà superficiaria, se non a garanzia dei mutui per i finanziamenti necessari a provvedere alla costruzione ed acquisto degli immobili stessi;
- mancata applicazione nella gestione delle attività economiche oggetto della concessione delle tariffe previste in Convenzione;
- raggiungimento, in relazione alle singole penali previste nella Convenzione in relazione a violazione degli obblighi del Concessionario, del limite massimo pari al 10%
dell’importo dell’investimento per le penali della fase progettuale e di esecuzione; pari a 10% del costo di gestione indicato nel PEF per le penali della fase della gestione e manutenzione delle opere; pari al 10% del valore dei lavori per le penali costituite in relazione ad inadempimenti legati a cessioni di diritti reali o di godimento su beni immobili.
- grave insolvenza, o fallimento del Concessionario, o sua ammissione a procedure concorsuali anche di carattere straordinario;
- cessione non autorizzata dal Concedente, anche parziale, della concessione a
terzi.
- mancato rispetto, da parte del Concessionario, della normativa antimafia in
materia di appalti;
- mancato rispetto della normativa vigente sulla sicurezza e la salute dei lavoratori.
- mancato adempimento alle diffide o ingiunzioni ricevute dai soggetti competenti in merito.
Nei casi predetti, il Concedente potrà procedere alla risoluzione della concessione attraverso comunicazione a mezzo raccomandata A.R. al domicilio o recapito dichiarato dal Concessionario.
Tale comunicazione dovrà: (i) definire esattamente lo stato di attuazione della concessione al momento dell’inadempimento; (ii) individuare l’inadempimento del Concessionario posto a base dell’intenzione di risolvere il rapporto concessorio; (iii) indicare i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dimostrati dal Concessionario all’epoca dell’affidamento della concessione;
(iv) nell’ipotesi in cui i lavori previsti in Concessione non siano stati ancora ultimati, individuare, classificandole per categorie di opere generali e specializzate con i relativi importi, le lavorazioni necessarie al completamento dell’opera.
La comunicazione dovrà essere inviata attraverso raccomandata A.R. anche agli enti finanziatori del progetto che potranno impedire la risoluzione designando una società che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario inadempiente, assumendone diritti ed obblighi.
A tal fine, gli enti finanziatori, nel predetto termine di novanta giorni dovranno comunicare al Responsabile Unico del Procedimento nominato dal Concedente, tramite raccomandata A.R., la società designata a subentrare nel rapporto concessorio e, contestualmente, trasmettere: (i) idonea documentazione comprovante il possesso di requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi uguali o equivalenti a quelli posseduti dal Concessionario all’epoca dell’affidamento della concessione, come definiti dal Concedente nella comunicazione di cui al comma che precede (ovvero, qualora il subentro intervenga invece successivamente al collaudo provvisorio, la società designata dai finanziatori dovrà avere caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal socio gestore); (ii) dichiarazione circa l’insussistenza di cause di esclusione da gare pubbliche ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006; (iii) nell’ipotesi in cui i lavori previsti in Concessione non siano stati ancora ultimati, la società subentrante deve dichiarare se intende procedervi in proprio o tramite imprese terze, dando dimostrazione, nel primo caso, del possesso dei requisiti di qualificazione ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
Il Concedente, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, accetterà il sub
ingresso a condizione che:
· la società designata dimostri il possesso dei requisiti richiesti;
· la società designata provveda all’adempimento delle obbligazioni che avrebbero causato la risoluzione entro i 90 giorni successivi dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo, ovvero in un termine più ampio che potrà essere concordato tra il Concedente e gli enti finanziatori avuto riguardo alle concrete circostanze del caso ed alla natura dell’inadempimento contestato.
Resta ferma, in ogni caso, la facoltà del soggetto subentrante di costituire, ai fini del subentro, una società di progetto ai sensi dell’art. 156 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
Laddove non si dia luogo al subentro in applicazione dell’art. 159 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, gli enti titolari di diritti di garanzia sugli immobili realizzati, prima di dare corso alle eventuali azioni esecutive, avranno l’obbligo di verificare l’interesse dell’Amministrazione Comunale a subentrare nel debito onde evitare l’avvio delle suddette azioni esecutive. In tal caso l’Amministrazione Comunale dovrà pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione inviata dagli enti finanziatori. A tal fine il Concessionario sin d’ora riconosce al Concedente, per le finalità di cui al presente comma, il diritto di acquistare la totalità delle azioni della Società di Progetto.
Resta inteso che in caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario sarà dovuto a quest’ultimo il solo valore delle opere realizzate al netto degli ammortamenti, nel limite massimo di quelli documentati e provati, ovvero, nel caso in cui le opere non abbiano ancora superato la fase di collaudo, di una somma pari ai costi effettivamente sostenuti e documentati dal Concessionario. Tali importi saranno dovuti al netto delle spese sopportate dall’AC a seguito della risoluzione del contratto, comprese quelle da sostenersi per il nuovo eventuale affidamento e fatto salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente subito. In ogni caso, quanto dovuto al Concessionario non potrà superare l’arricchimento dell’amministrazione dipendente dall’attività svolta dal Concessionario. Resta inteso che in tutti i casi di risoluzione del rapporto concessorio per motivi attribuibili al Concessionario troverà applicazione il comma 1 dell’art. 159 del D.Lgs. n. 163/2006.
Il Concessionario è tenuto ad inserire nei contratti di appalto e in tutti gli altri contratti con i quali affida a terzi parte delle attività gestionali, nonché nei contratti con cui a titolo di prezzo vengono attribuiti al Concessionario diritti reali o di godimento su beni immobili e sui contratti tra
il Concessionario e terzi che derivino da questi, una clausola che preveda lo scioglimento del rapporto in ogni caso di risoluzione e/o scioglimento della presente Convenzione.
f) Revoca per pubblico interesse. L’Amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione per motivate esigenze d’interesse pubblico. In tal caso il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario il compenso stabilito dall’art. 158 del D. Lgs. n.163/2006. Anche con riferimento all’ipotesi di revoca della concessione, il Concessionario è tenuto ad inserire nei contratti di appalto, altri contratti con i quali affida a terzi parte delle attività gestionali, nonché nei contratti con cui a titolo di prezzo vengono attribuiti al Concessionario diritti reali o di godimento su beni immobili e sui contratti tra il Concessionario e terzi che derivino da questi una clausola che, in tale evenienza, preveda lo scioglimento del rapporto.
g) Risoluzione e revoca dei contratti con i terzi cessionari/conduttori del Concessionario. Dopo
la scadenza del termine di durata della concessione, l’A.C. ha la facoltà di risolvere il contratto nei confronti dei terzi cessionari/conduttori del Concessionario, nei casi di gravi violazioni degli obblighi di cui al punto [-], ultimo periodo, della parte quarta della concessione e nel caso di superamento del limite massimo di applicabilità delle penali di cui alla stessa prescrizione. Allo stesso modo l’AC potrà esercitare il potere di revoca per pubblico interesse, ai sensi delle norme vigenti. A tal fine, il Concessionario si impegna ad inserire apposita clausola nei singoli atti di cessione/locazione a terzi.
h) Risoluzione per inadempimento del soggetto Concedente. Nel caso di grave inadempimento del soggetto Concedente, il Concessionario potrà richiedere la risoluzione del contratto, con comunicazione da inviare attraverso raccomandata A.R., da fare pervenire al domicilio dello stesso Concedente con preavviso di almeno 90 giorni. La risoluzione del contratto potrà avvenire solo se entro tale termine il grave inadempimento non cesserà. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Concedente, al Concessionario dovranno essere corrisposti gli importi di cui all’art. 158 del D. Lgs. n. 163/2006.
i) Risarcimento del maggior danno. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nelle presenti linee guida, dovrà essere sempre fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
l) Foro Competente. In caso di controversie, la giurisdizione apparterà al Tribunale Civile di Roma. Si esclude espressamente ogni forma di giudizio arbitrale.
m) Spese di stipula del contratto. Le spese e tutti gli oneri, di qualsivoglia natura, connessi e conseguenti alla presente Convenzione e ai documenti allegati sono a completo carico del Concessionario. La registrazione della presente Convenzione sarà a spese e cura del Concessionario che si impegna a fornire tempestivamente al Concedente la copia autentica del contratto registrato.
n) Principio di conservazione della Convenzione - Modifiche. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ove una o più clausole contenute nella presente Convenzione dovessero essere ritenute nulle o comunque inefficaci, tale nullità o inefficacia non determinerà l'invalidità integrale della presente convenzione.
Qualunque modifica della presente Convenzione non potrà avere luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e con il consenso di tutte le parti.
Le Parti espressamente convengono, fin d’ora, di voler proceder alla revisione della presente convenzione, nel caso in cui (i) si modificassero le condizioni di equilibrio economico – finanziario dell’investimento e della connessa gestione, ovvero (ii) fosse necessario rendere la Concessione coerente con i nuovi sviluppi progettuali, in termini tecnici o economici, qualora – all’esito dell’accoglimento delle prescrizioni, delle direttive e dei pareri espressi nella Conferenze di Servizi
– il progetto definitivo modificasse significativamente le previsioni del progetto preliminare di cui alla presente Convenzione.
ALLOCAZIONE DEI RISCHI:
Il concessionario assume a proprio carico i seguenti rischi sollevando il concedente da ogni onere e responsabilità:
- Rischio costruzione di tutte le opere (indicare in modo puntuale ed esaustivo gli eventi connessi a tale fase i cui rischi vengono assunti dal concessionario);
- Rischio attinente alla fase di gestione del Parco pubblico e delle residenze speciali (indicare in modo puntuale, specifico ed esaustivo gli eventi connessi a tale fase i cui rischi vengono assunti dal concessionario)
g) Parte Sesta - Documenti allegati
I documenti da allegarsi alla Convenzione, che ne costituiranno a tutti gli effetti parte integrante sono:
……………………………..
Avvertenza
a pena di esclusione dalla gara, la bozza di convenzione non deve contenere alcun riferimento conducibile all’offerta riguardante gli aspetti economici e temporali che fanno parte degli “elementi quantitativi“ posti a base di gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa