ADOTTATO CON DELIBERA DI C.C. N. 86 DEL 28/06/2011)
Nuovo Regolamento Comunale
per la gestione e l’utilizzazione in concessione d’uso degli impianti sportivi di proprietà del Comune e delle palestre scolastiche
(ADOTTATO CON DELIBERA DI C.C. N. 86 DEL 28/06/2011)
ART.1 – OGGETTO
1) Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà o in disponibilità comunale e di quelli annessi a istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2) Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi agli istituti scolastici e le attrezzature in esso esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa.
3) L’uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.
4) L’Amministrazione Comunale, per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, riconosce secondo il principio di sussidiarietà di cui all’art.3 comma 5 del d.lgs. 18 agosto 2OOO n.267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
[A] CONCESSIONE IN USO
5) Gli impianti di proprietà comunale possono essere gestiti direttamente dal Comune o dati in concessione a terzi, ovvero affidati in gestione. Per maggiore chiarezza viene inteso per:
[B] AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
La concessione in uso consiste nel conferimento alla società concessionaria del diritto d’uso dell’impianto e delle relative attrezzature fisse e mobili, secondo quanto dettagliato nell’articolo 6. La concessione in uso avviene comunque con la previsione del pagamento di un canone di concessione, di norma diretto a consentire all’Amministrazione Comunale il recupero, almeno parziale, delle spese di gestione.
Per affidamento in gestione, ai sensi della normativa vigente di riferimento e del presente Regolamento, s’intende il contratto a tempo determinato mediante il quale il gestore riceve dal Comune il diritto di sfruttare, anche economicamente, l’impianto e le relative attrezzature di proprietà comunale dietro pagamento di un canone e con piena assunzione degli oneri di gestione, di manutenzione ordinaria ed, eventualmente, straordinaria.
6) Viene quindi regolamentato:
6a) L’affidamento in gestione a terzi,degli impianti sportivi comunali; 6b) La concessione in uso annuale degli impianti sportivi comunali;
6c) La concessione in uso annuale delle palestre scolastiche;
7) Gli impianti sportivi di proprietà comunale sono:
7a) Campo sportivo di calcio <Xxxxxxx Xxxxxxxx> di via Foscolo; 7b) Campo sportivo di calcio <Xxxx Xxxxxxxxxxx> di via Senna; 7c) Palazzo dello sport <Corrado Roma> di via Settimo Torinese; 7d) Palazzo dello sport <Xxx Xxxxxxxx> di via Senna;
7e) Palestre annesse ai plessi scolastici.
8) Sia l’affidamento della gestione, sia la concessione in uso degli impianti sportivi deve comunque contemplare la clausola per la quale la fruizione delle strutture in
orario antimeridiano durante il periodo di attività scolastica deve essere prioritariamente riservata alle scuole dell’obbligo di Montesilvano.
9) In considerazione delle caratteristiche strutturali e delle relative e rispettive potenzialità di fruizione, si stabilisce che il palazzo dello sport <Corrado Roma> di via Settimo Torinese è riservato alle attività di “calcio a 5” – “pallavolo” – “pallacanestro”
– “ROTELLISTICA”. Altre attività potranno essere assentite dal Comune di volta in volta, in relazione alle circostanze del caso. Il palazzo dello sport <Xxx Xxxxxxxx> di via Senna è riservato alle attività di “pallacanestro” - “pallavolo” – “pattinaggio” – “ginnastica” – “pesistica” – “CALCIO A 5”. Altre attività potranno essere assentite dal Comune di volta in volta in relazione alle circostanze del caso.
Art. 2 – SOGGETTI
1) Possono ottenere la concessione dell’affidamento in gestione degli impianti sportivi, fatta eccezione per le palestre scolastiche che seguono solo il regime della concessione in uso, i seguenti soggetti:
1a) società sportive regolarmente costituite che siano affiliate alle rispettive federazioni e/o a enti di promozione riconosciuti dal CONI, disputanti regolari campionati provinciali, regionali o nazionali;
1b) enti e associazioni di promozione sportiva che hanno sede e/o operano stabilmente sul territorio comunale;
2) L’affidamento in gestione dovrà in ogni caso essere conseguente a regolare gara a evidenza pubblica.
3) Possono ottenere la concessione in uso degli impianti sportivi i sodalizi dei quali al comma precedente, PUNTI 1a) E 1b), nonché altri soggetti che operano in Città in ambito sportivo e/o ricreativo e/o culturale, siano essi enti, sodalizi comunque denominati.
4) Nelle ipotesi di indizione del procedimento a evidenza pubblica DI CUI AL sub 2) ai soggetti che concorrono per ottenere la concessione dell’affidamento in gestione di impianti sportivi dovrà essere RICHIESTA – tra le altre occorrenze previste dal relativo bando - la presentazione:
a) del programma di massima che si intende svolgere per la gestione;
b) di informazioni circa i modi in cui verranno realizzate la manutenzione ordinaria e la custodia dell’impianto;
d) la dichiarazione d’impegno a effettuare le prestazioni richieste dall’Amministrazione Comunale per la gestione dell’impianto.
ART.3 – AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI
1) L’Amministrazione Comunale concede la gestione degli impianti mediante affidamento conseguente a gara a evidenza pubblica, a soggetti in grado di soddisfare le seguenti esigenze e fare fronte ai correlati oneri:
a) radicamento nel tessuto sportivo e sociale in cui è presente l’impianto sportivo;
b) mantenimento e consolidamento della rilevanza sociale dell’impianto sportivo quale centro di aggregazione della comunità locale;
2) Il Comune individua l’affidatario della concessione in uso dell’impianto, quando si tratti di società sportive o di associazioni sportive, anche tenendo presenti i dettami della L. R. d’Abruzzo 24 Giugno 2OO3 n. 9.
3) In considerazione della possibilità di sfruttamento anche economico degli impianti, le convenzioni con i soggetti aggiudicatari siano essi società o associazioni sportive dovranno contenere – tra le altre - la clausola della destinazione obbligatoria di almeno il 50% degli eventuali utili annuali ai miglioramenti per la gestione degli impianti gestiti. Resta comunque fermo il divieto per i concessionari che siano giuridicamente configurati quali A.S.D. o onlus di distribuzione degli eventuali utili agli associati.
4) La concessione dell’affidamento in gestione degli impianti sportivi dovrà avvenire, mediante convenzione indicante per ciascun impianto, oltre alla riserva insindacabile del Comune di rescindere il contratto di concessione in gestione con semplice raccomandata con a. r. con anticipo di tre mesi:
4a) oggetto della convenzione; 4b) descrizione dell’impianto; 4c) durata della concessione;
4d) misura del canone di concessione SECONDO LE TARIFFE VIGENTI;
4e) lavori di manutenzione ordinaria da eseguire obbligatoriamente;
4f) l’indicazione che eventuali opere di manutenzione straordinaria che non riguardano aspetti strutturali dovranno essere concordate tra le parti sulla base di specifici progetti approvati dal competente Ufficio Tecnico Comunale, che monitorerà costantemente la loro realizzazione;
4g) la previsione per cui il contributo da erogare da parte dell’Amministrazione Comunale è soltanto eventuale, determinato in base alle esperienze di utilizzo dell’impianto, nonché delle potenzialità e progettualità proposte dal gestore;
4h) garanzia dell’uso pubblico e sociale della struttura in modo da assicurare la più ampia diffusione della pratica sportiva in sintonia con le leggi nazionali e regionali in materia di sport. Per garanzia dell’uso pubblico deve intendersi la disponibilità del concessionario a consentire l’utilizzazione dell’impianto affidato ad altri enti, sodalizi o soggetti – pubblici e privati, assumendo a tale riguardo ogni incombenza organizzativa e gestionale. Parimenti si ribadisce in questo contesto quanto stabilito con il comma 8) dell’articolo 1.
4i) attività sociali ed eventuale possibilità di finanziare progetti specifici svolti in collaborazione con l’ufficio Sport del Comune, al fine di valorizzare, realizzare e ammodernare l’impiantistica sportiva;
4l) assicurazioni e fideiussioni;
4m) obbligatorietà dei piani di sicurezza per atleti, tecnici e addetti impiegati durante il periodo di autorizzazione;
4n) penali e sanzioni;
4o) canoni di trasparenza nella gestione; 4p) sostenimento delle spese contrattuali; 4q) verifiche e controlli.
ART. 4 - RESPONSABILITÀ
1) I soggetti pubblici e privati che usufruiscono degli impianti comunali a qualsiasi titolo e con qualsiasi modalità:
1a) assumono di fronte all’Amministrazione Comunale la responsabilità di tutti i danni causati alle cose di proprietà comunale in occasione o per gli effetti della propria attività nell’ambito delle strutture;
1b) tengono indenne l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che può derivare a cose e persone a causa della gestione del complesso sportivo;
1c) assumono le responsabilità derivanti da manifestazioni organizzate anche nei confronti degli atleti partecipanti, anche se autorizzate dal Comune.
ART. 5 ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO
1) Il Comune, al fine di migliorare o preservare con adeguata manutenzione gli impianti sportivi, si riserva la facoltà di sospendere o ridurre, per il periodo necessario, le attività svolte in detti impianti, senza possibilità da parte del gestore di opporre riserva alcuna.
2) La concessione in uso degli impianti sportivi e la concessione dell’affidamento in gestione comportano, da parte del soggetto che ne è titolare, i seguenti adempimenti e l’accettazione delle condizioni qui riportate:
2a) effettuazione della manutenzione ordinaria e dei servizi di custodia e pulizia della struttura;
2b) custodia delle attrezzature, rilevamento e comunicazione tempestiva dei danni apportati alle strutture con relativa comunicazione agli uffici competenti; 2c) sottoscrizione da parte del concessionario di un elenco di beni in dotazione all’impianto, con indicazione dello stato d’uso;
2d) in caso di concessione in gestione, invio entro i termini fissati dall’Ufficio Sport di un rendiconto delle spese sostenute e dei ricavi relativi alla gestione dell’impianto;
2e) impegno a non apportare modifiche, anche temporanee, alle strutture dell’impianto senza autorizzazione scritta del Comune, che potrà in ogni caso pretendere la rimessa in pristino dei manufatti stessi senza pregiudizio del proprio diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti;
2f) l’impegno a non cedere in alcun modo e per nessun motivo a terzi l’uso dell’impianto e annessi, senza il previo assenso del Comune;
2g) il riconoscimento del diritto da parte del Comune concedente di utilizzare in proprio, ovvero concedere a terzi, mediante preavviso al concessionario, non inferiore a QUINDICI GIORNI, salve intese diverse, l’uso dell’impianto sportivo in gestione;
2h) il diritto incondizionato dell’Amministrazione Comunale di effettuare e/o far sopralluoghi al fine di controllare il rispetto degli impegni assunti dal concessionario con la convenzione.
2i) il diritto del Comune di non corrispondere alcun indennizzo, risarcimento danni o rimborso spese nel caso di risoluzione anticipata della concessione. In
tale ultimo caso è esclusa, altresì, la ripetizione delle spese sostenute dai concessionari per gli investimenti in attrezzature stabili e opere di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento a normative o rinnovo degli impianti anche se autorizzati dall’amministrazione e/o dedotti nel titolo di concessione.
2l) in ogni caso di utilizzazione degli impianti, sia se concessi in gestione, sia se concessi in uso, sono a carico del soggetto utilizzatore gli oneri di Legge, di qualsiasi specie e natura, relativi alla legittima utilizzazione delle strutture.
ART. 6 – CONCESSIONE IN USO DI IMPIANTI SPORTIVI
1) Condizione imprescindibile per ottenere la concessione in uso annuale ai sodalizi e/o alle associazioni dei quali al comma 3 - punti 1a) e 1b) - dell’articolo 2 è l’iscrizione dal almeno un mese all’Albo delle Associazioni del Comune di Montesilvano e la permanenza delle condizioni per l’iscrizione al momento della concessione del caso.
2) La concessione in uso degli impianti sportivi, secondo quanto specificato nell’articolo 1 - comma 5 - lettera [A], è riservata ai soggetti indicati nell’articolo 2 – comma 3 - previo pagamento del canone di concessione.
3) L’utilizzazione in concessione in uso degli impianti sportivi comunali è autorizzato ai soggetti richiedenti, con stipulazione di apposita convenzione, nell’ambito delle seguenti fattispecie:
3a) concessione in uso annuale per periodi continuativi equivalenti all’anno sportivo o frazioni dello stesso di durata pari superiore a un mese;
3b) concessioni in uso temporaneo, per periodi inferiori a un mese,ovvero per singole giornate;
3c) concessioni per uso straordinario per lo svolgimento di manifestazioni e/o eventi extra sportivi.
4)Restano fermi gli obblighi stabiliti con il presente regolamento per ciascuna tipologia di utilizzazione in concessione in uso degli impianti sportivi.
5) La domanda di concessione in uso annuale [cfr. comma 3/3a] deve essere presentata al Comune , utilizzando l’apposita modulistica, in risposta all’ avviso all’uopo pubblicato dall’Ufficio Sport, di norma entro il 3O Giugno di ogni anno, con riferimento all’utilizzazione dal 01 Agosto dell’anno della richiesta al 30 Giugno dell’anno successivo. Le istanze presentate oltre detto termine saranno prese in considerazione, nell’ordine cronologico di arrivo, nei limiti della disponibilità di tempi e di spazi.
6) Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti, qualora non già in possesso dell’Ente:
6a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto del sodalizio;
6b) indicazione della sede legale e di eventuali sedi secondarie; 6c) curriculum sportivo del sodalizio;
6d) dichiarazione di iscrizione a campionati federali o di enti di promozione sportiva;
6e) scheda/programma degli allenamenti;
6f) dichiarazione di impegno a consegnare all’Ufficio Sport il calendario agonistico non appena disponibile;
6g) dichiarazione di impegno a pagare il canone di concessione nella misura prevista;
6h) dichiarazione di conoscenza del presente regolamento e di accettazione senza riserva alcuna dei suoi contenuti.
7) Il caso di pluralità di richieste di uno stesso impianto per la stessa fascia oraria, l’impianto sarà prioritariamente assegnato a società o associazioni affiliate a federazioni sportive nazionali, ovvero a enti di promozione sportiva aventi sede nel territorio comunale.
8) A parità di condizioni la concessione in uso avverrà valutando le istanze dei richiedenti sulla scorta dei seguenti criteri:
8a) svolgimento di attività agonistiche; 8b) maggior numero di affiliati;
8c) svolgimento di attività nei settori giovanili, per portatori di handicap e per soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
8d) pratica di discipline sportive diffuse in misura minore sul territorio;
8e) MAGGIOR NUMERO DI ANNI IN CUI LA SEDE DELLA RICHIEDENTE E’ STATA SITUATA NEL COMUNE DI MONTESILVANO.
9) Il Comune di Montesilvano, al fine precipuo di favorire al massimo l’utilizzazione degli impianti per la pratica sportiva, si riserverà comunque la facoltà di aderire pedissequamente alle richieste, ovvero di adeguare le concessioni in dipendenza delle altre istanze.
10) LA PARTECIPAZIONE AL BANDO AI SENSI DI QUESTO REGOLAMENTO SARÀ PRECLUSA AI SOGGETTI CHE SONO MOROSI NEL PAGAMENTO DEI CANONI DI CONCESSIONE. PARIMENTI LA PARTECIPAZIONE AL BANDO E L’UTILIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE SARANNO PRECLUSE A TUTTE LE SOCIETÀ SPORTIVE CHE HANNO CONTROVERSIE GIURIDICHE IN CORSO CONTRO L’AMMINISTRAZIONE PER L’USO O LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI STESSI.
11) La domanda di concessione in uso temporaneo [cfr. comma 3/3b], debitamente sottoscritta dai responsabili legali dei sodalizi richiedenti deve essere presentata al Comune con anticipo di almeno 15 giorni lavorativi dall’inizio dell’attività per la quale si chiede l’uso dell’impianto. Nella domanda dovranno essere indicati l’impianto richiesto e il periodo o i periodi di interesse, nonché essere descritto l’impiego che il richiedente intende fare dell’impianto eventualmente concesso in uso. Inoltre saranno fornite, con la formula dell’autocertificazione ex d.P.R. 28 Dicembre 2OOO n. 445, le seguenti dichiarazioni:
11a) impegno a pagare, anticipatamente rispetto alla data o al periodo di concessione, la tariffa del caso nella misura prevista;
11b) dichiarazione di conoscenza del presente regolamento e di accettazione senza riserve dei suoi contenuti.
QUALORA DOPO LE ASSEGNAZIONI CI FOSSERO ULTERIORI SPAZI DISPONIBILI L’AMMINISTRAZIONE AVRÀ LA FACOLTÀ DI ACCETTARE ANCHE QUELLE INOLTRATE DOPO IL TERMINE DI SCADENZA.
12) La domanda di concessione in uso straordinario [cfr. comma 3/3c] debitamente sottoscritta dai responsabili legali dei sodalizi richiedenti deve essere presentata al Comune con anticipo non inferiore a 30 giorni dall’inizio dell’attività per la quale si chiede l’uso dell’impianto. Nella stessa domanda il richiedente dovrà rendere partecipe l’Amministrazione Comunale di tutte le attività che si intende svolgere nell’impianto eventualmente concesso. Il Comune si riserva la facoltà insindacabile dell’eventuale accettazione di istanze inoltrate senza il rispetto del termine suddetto.
13) Per la concessione in uso degli impianti sportivi regolata dal presente articolo trova piena applicazione quanto stabilito negli articoli seguenti di disciplina della concessione in uso delle palestre scolastiche in tutto quanto compatibile, non insanabilmente in contrasto e non già stabilito negli articoli precedenti. Comunque, in caso di conflittualità tra gli articoli che regolano questa materia, qualora non sia possibile l’interpretazione e l’applicazione integrata, prevalgono i dettami che seguono.
14) L’USO DEGLI IMPIANTI SARÀ PRECLUSO ALLE SOCIETÀ CONCESSIONARIE CHE SI RENDERANNO MOROSE PER ALMENO DUE MENSILITÀ NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA. GLI SPAZI RESI DISPONIBILI PER QUANTO SOPRA SARANNO RIASSEGNATI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SULLA BASE DEL PRESENTE BANDO E SINO AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA IN CORSO.
ART. 7 – CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE
1) Per concessione in uso delle palestre scolastiche si intende la facoltà da parte dei richiedenti di utilizzarle, senza intralcio per le attività scolastiche, secondo quanto stabilito con il presente Regolamento.
2) Le attività e le finalità perseguite mediante la concessione d’uso delle palestre scolastiche sono improntate a valorizzare gli edifici scolastici come centri di promozione dell’educazione sportiva e ricreativa della comunità cittadina.
3) Le palestre scolastiche del Comune e le altre attrezzature in esse esistenti sono, di norma, destinate all’uso da parte delle scuole.
4) Per finalità dirette alla promozione sociale, le palestre scolastiche comunali possono essere assegnate in uso, al di fuori dell’orario di servizio scolastico, con concessioni per periodi non eccedenti l’anno scolastico o solare e non tacitamente rinnovabili a Enti, Associazioni e Società Sportive che dichiarino, nella domanda di concessione, sotto la propria responsabilità, che svolgeranno nella struttura attività sportiva senza fini di lucro. Le concessioni non possono prescindere dall’accordo con l’autorità scolastica di riferimento e fatta salva la verifica annuale della compatibilità dell’uso extrascolastico e sportivo con le attività didattiche.
5) Le concessioni d’uso degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche possono essere modificate, sospese o revocate per lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, o per impreviste esigenze dell’Amministrazione o per lo svolgimento di particolari manifestazioni.
6) Le concessioni d’uso delle palestre scolastiche saranno formalizzate con la sottoscrizione di apposita convenzione tra il Comune e il concessionario, il cui schema sarà approvato con determinazione dirigenziale, dopo specifica intesa con i Dirigenti scolastici interessati.
7) Per l’utilizzazione delle palestre scolastiche deve essere corrisposto al Comune un canone pari al 60% di quello previsto per l’utilizzazione degli impianti sportivi comunali. 8)Salva l’acquisizione del parere favorevole della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo – con ogni e qualsiasi onere a carico del concessionario - in tutte le palestre scolastiche comunali concesse in uso è fatto divieto di accesso/apertura al pubblico. Parimenti in assenza di detto parere è fatto divieto assoluto di disputare ivi partite e/o gare federali, anche se dei settori giovanili.
8) Ai fruitori delle palestre è fatto assoluto divieto di accedere ai locali della scuola.
9) Le attrezzature sportive mobili, una volta utilizzate, dovranno essere riposte a cura del concessionario negli appositi spazi.
10) All’interno delle palestre e degli spogliatoi è tassativamente vietato:
☞ accedere senza apposite scarpe ginniche, pulite e dalla suola in gomma;
☞ installare attrezzi fissi e impianti che alterino lo stato iniziale della struttura, ovvero che ne possano ridurre la disponibilità di spazio;
☞ lasciare materiale di ingombro;
☞ consentire l’accesso a persone estranee al gruppo autorizzato;
☞ fumare.
11) I funzionari delle Amministrazioni concedenti, comunale e scolastica, hanno diritto di libero accesso alle palestre, anche durante lo svolgimento delle attività condotte dal concessionario.
ART. 8 – MANUTENZIONE DELLE PALESTRE
1) I concessionari dovranno provvedere, oltre che alla sorveglianza durante l’utilizzazione, alle pulizie delle palestre, dei locali connessi e alla custodia e pulizia delle attrezzature ivi presenti, e non potranno apportare alcuna modifica alle palestre stesse.
2) La pulizia delle palestre dovrà essere garantita dal concessionario che, all’atto della domanda di concessione, dovrà indicare il nominativo dell’addetto a tale compito.
ART. 9 – ASSEGNAZIONE DELLE PALESTRE
1) Le palestre saranno assegnate in orario extra scolastico, nei giorni festivi e durante le vacanze scolastiche solo previo nulla osta delle autorità scolastiche competenti.
2) Le richieste di concessione delle palestre dovranno pervenire all’Ufficio Sport del Comune e agli istituti scolastici interessati entro il 20 Agosto di ogni anno. l’assegnazione in uso delle palestre scolastiche avviene senza emanazione del bando pubblico previsto dal comma 5 dell’articolo 6.
3) Entro il 15 Settembre di ogni anno l’Ufficio Sport del Comune, sulla base delle disponibilità di ore pomeridiane comunicate delle autorità scolastiche, predisporrà il prospetto riassuntivo degli orari assegnati per ogni palestra ai singoli richiedenti, evidenziando anche eventuali disponibilità di orari non assegnati.
4) La concessione per l’uso delle palestre è rilasciata mediante stipulazione di apposita convenzione tra il Comune e il soggetto concessionario.
ART. 10 – PRIORITA’ DI ASSEGNAZIONE
1) Nel caso in cui non sia possibile la contemporanea utilizzazione della stessa palestra, si prevedono i seguenti criteri di assegnazione, in ordine di priorità:
✓ iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni;
✓ associazioni o Enti affiliati al CONI o a Enti di promozione sportiva con sede nel Comune di Montesilvano;
✓ associazioni o Enti richiedenti che partecipano a campionati provinciali, regionali o nazionali.
✓ tra le Associazioni o Enti richiedenti saranno preferiti quelli con maggior numero di tesserati/iscritti.
✓ tra le Associazioni o Enti richiedenti saranno preferiti quelli che hanno svolto nell’anno precedente una corretta gestione, senza contestazioni da parte delle autorità scolastiche competenti o dell’Amministrazione Comunale.
2) Si prescinde eventualmente da detti criteri di priorità per l’assegnazione in presenza di accordi tra tutti i richiedenti. Di tali accordi, comunque, occorre dare notizia all’Ufficio Sport del Comune.
ART. 11 – CANONE DI CONCESSIONE
1) Le palestre comunali potranno essere concesse dietro pagamento di un canone tariffario mensile nella misura del 60% di quello stabilito dalla Giunta Comunale per l’utilizzazione degli impianti sportivi comunali al chiuso (palazzi dello sport e similari), ed eventualmente aggiornato di anno in anno. Con apposito atto debitamente motivato la Giunta Comunale può eccezionalmente stabilire esenzioni o riduzioni, comunque temporanee.
2) L’accesso alle palestre sarà consentito solo dietro presentazione all’Ufficio Sport del Comune della ricevuta di pagamento anticipato del mese o dei mesi di riferimento. Tale canone non potrà essere compensato, rimborsato o frazionato per nessuna causa di sospensione o cessazione dipendente dalla società.
3) L’eventuale fruizione contemporanea di una palestra o di un impianto sportivo comunale da parte di due o più soggetti comporta, per ciascuno di questi ultimi, il pagamento del canone tariffario in misura frazionata, proporzionalmente al numero dei soggetti che l’utilizzano contemporaneamente.
4) I pagamenti mensili, dovranno avvenire entro l’ultima decade del mese precedente e comunque prima dell’inizio del mese di riferimento.
5) Nel caso in cui la sospensione o la revoca avvenga per lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o per impreviste esigenze dell’Amministrazione Comunale o delle scuole, verrà restituita la quota di canone tariffario versata e non utilizzata, ovvero – a istanza del concessionario – trattenuta per la corrispondente compensazione.
6) Si applica anche per le palestre scolastiche quanto stabilito con il comma 10 dell’articolo 6 di questo Regolamento.
7) Con apposito provvedimento della Giunta Comunale debitamente motivato, a istanza del o dei concessionari, il canone di concessione potrà essere convertito in lavori di migliorie e servizi resi dal o dai concessionari stessi.
ART. 12 – ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
1) Il concessionario dovrà svolgere, nelle ore concesse, le attività per le quali ha fatto richiesta.
2) Il numero complessivo dei partecipanti ad ogni attività, degli istruttori e degli addetti non potrà superare i parametri di capienza previsti per ogni singola palestra.
3) Nessuna responsabilità per danni alle persone potrà derivare all’Amministrazione Comunale per effetto della concessione d’uso.
4) Tutti coloro che hanno accesso alle strutture concesse in uso dovranno essere regolarmente tesserati con le rispettive Federazioni Sportive e assicurati. In ogni caso ogni responsabilità farà capo al Concessionario.
ART. 13 – GARANZIE PER DANNI
1) A garanzia di eventuali danni che potrebbero essere arrecati alla struttura, alle persone e/o alle cose, il concessionario dovrà costituire apposita cauzione, anche con polizza fideiussoria, il cui importo sarà stabilito in sede di stipula della convenzione.
2) Nel caso di danni alle strutture e alle attrezzature nelle ore di uso delle stesse, verrà effettuata una valutazione dei danni da parte dell’ U. T. C. e, qualora il concessionario non provveda nel temine fissato dall’Amministrazione comunale al ripristino (sostituzione del materiale deteriorato o riparazione dello stesso), la concessione verrà immediatamente revocata, salve ulteriori azioni per responsabilità civile e patrimoniale conseguenti al danno prodotto.
3) Se la palestra dove si verifica il danno è usata da più Enti e/o Società Sportive nello stesso giorno, e qualora non sia possibile individuare il responsabile, il danno sarà ripartito in parti proporzionali alle ore di utilizzazione tra tutti gli Enti e/o Associazioni che, in caso di mancato ripristino incorreranno TUTTI nella revoca immediata della concessione.
ART. 14 – REVOCA DELLA CONCESSIONE
1) L’Amministrazione Comunale, per assicurare che l’uso delle palestre avvenga in funzione ai predetti fini di promozione sociale e/o sportiva, senza finalità speculativa, può effettuare verifiche in qualunque momento, nelle palestre e, qualora riscontri irregolarità, potrà provvedere alla revoca immediata della concessione.
2) La morosità del pagamento dei canoni dovuti, fatto comunque salvo il recupero delle somme non pagate, o la reiterata trasgressione alle norme contenute nel presente Regolamento, ovvero emanate in casi particolari dell’Amministrazione Comunale, comporterà per i concessionari la revoca della concessione.
ART.15 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1) Il presente Regolamento entra in vigore DOPO il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, mentre il comma 5 dell’articolo 6 trova immediata applicazione, con posticipazione del termine al 15 LUGLIO per il solo anno corrente.
2) Sono fatti salvi eventuali rapporti di concessione correnti tra il Comune e soggetti terzi costituiti in forza del previgente Regolamento.