Condizioni generali di acquisto del Gruppo KSA
Condizioni generali di acquisto del Gruppo KSA
1. Campo di applicazione
Le presenti Condizioni generali di contratto (CGC) trovano applicazione per tutti gli acquisti di materiali, beni e servizi del Gruppo KSA (KSA), composto dalle società Kantonsspital Aarau AG, Spital Zofingen AG e KSA Praxiszentrum AG. Le disposizioni supplementari e divergenti dei singoli accordi rimangono invariate.
Gli eventuali accordi divergenti o integrativi sono validi solo se accettati per iscritto da KSA. Quanto sopra si applica anche alle assicurazioni e agli accordi dei nostri dipendenti. Con l'accettazione del nostro ordine, il fornitore riconosce le CGC del Gruppo KSA. Se il fornitore basa la sua conferma d'ordine sulle proprie condizioni generali di contratto, esse devono essere espressamente accettate da KSA; in caso contrario per la transazione concordata valgono le condizioni generali di contratto di KSA.
2. Conclusione del contratto
Il contratto si considera concluso non appena il fornitore riceve un ordine recante un numero d'ordine completo da parte di KSA e il fornitore conferma la fornitura alle condizioni specificate. Qualora il fornitore richieda delle modifiche, il contratto è concluso solo previa conferma scritta da parte di KSA.
3. Ordinazione
Hanno validità esclusivamente gli ordini scritti rilasciati dal reparto acquisti di KSA. Sono possibili ordini di emergenza effettuati in orari non di punta (di notte o nel fine settimana) da altri reparti del Gruppo KSA, ma devono essere immediatamente segnalati al reparto acquisti di KSA da parte del fornitore.
È vietata la registrazione degli ordini nelle cliniche da parte del fornitore. Il reparto acquisti del Gruppo KSA può autorizzare anticipatamente le eccezioni o designare agenzie di approvvigionamento autorizzate.
Xxxxxx, accordi o modifiche orali diventano vincolanti solo dopo la conferma scritta da parte dell'ufficio acquisti di KSA.
Gli ordini telefonici possono essere accettati dal fornitore solo in caso di emergenza e se accompagnati da un indirizzo di riferimento preciso (nome, clinica, indirizzo, ecc.). In questi casi, il fornitore è tenuto a informare immediatamente il reparto acquisti di KSA per iscritto. Il reparto provvede ad assegnare un numero d'ordine, che dovrà essere indicato sulla bolla di consegna e sulla fattura.
Le fatture senza l'indicazione di un numero d'ordine di KSA sono considerate non autorizzate e non vengono saldate.
4. Condizioni di consegna e di pagamento Incoterms: DDP
Modalità di pagamento: 10 giorni 3% di sconto / 14 giorni 2% di sconto o 60 giorni importo netto
5. Fornitura
Le informazioni relative al termine di consegna sono vincolanti. Nel caso in cui il fornitore superi la data di consegna di oltre 24 ore, è tenuto ad informare KSA per iscritto non appena ne viene a conoscenza. Inoltre, il fornitore si considera inadempiente, senza che sia necessario un sollecito da parte di KSA, a partire dalla data di scadenza del termine di consegna ed è tenuto a pagare una penalità di mora, salvo il caso in cui dimostri che il ritardo è dovuto a cause di forza maggiore. La penalità prevista per contratto è pari all'1 per mille per ogni giorno di ritardo o parte di esso, per un importo massimo complessivo pari al 10% del compenso totale. La penale contrattuale è dovuta anche qualora il ritardo nella consegna venga accettato senza riserve. Il pagamento della penale contrattuale non esonera il fornitore dal rispetto di ulteriori obblighi contrattuali.
Le consegne devono avvenire in conformità con le BPD/GDP (buone pratiche di distribuzione) o le BPF/GMP (buone pratiche di fabbricazione), laddove previsto per legge.
Le consegne espresse possono essere effettuate solo su ordine esplicito del reparto acquisti di KSA o in caso di merce deperibile.
6. Prodotti in prova
I prodotti in prova devono sempre essere concordati preventivamente con il responsabile dell'ufficio acquisti di KSA. Se non altrimenti concordato con il reparto acquisti di KSA, i costi sostenuti dal fornitore per la fornitura di acquisti in prova sono a carico del fornitore.
7. Comodato d'uso
La concessione in prestito di utensili o attrezzature al Gruppo KSA per più di 4 settimane comporta sempre la stipula di un contratto scritto di comodato d'uso. Senza la stipula di un contratto scritto di comodato d'uso, il rischio di usura, perdita e danneggiamento, così come gli eventuali costi consequenziali sono interamente a carico del fornitore. Inoltre, in tale caso il fornitore sostiene l'intero costo dei materiali di consumo connessi con il comodato d'uso. Tutti i contratti di comodato d'uso sono coordinati e stipulati esclusivamente dal reparto acquisti di KSA.
8. Fornitura di dati elettronici
Il fornitore deve fornire i dati, in particolare i dati master per uno scambio elettronico agevole degli stessi, conformemente allo standard BiG (chiave di identificazione GS1). Una registrazione comprende come minimo i seguenti elementi: Global Location Number (GLN), Global Trade Item Number (GTIN), numero di lotto, numero di serie, data di scadenza su codice a barre.
9. Trasferimento del rischio e assicurazione del trasporto
Il trasferimento di benefici e rischi avviene con l'accettazione della merce da parte di KSA. Nel caso di dispositivi e sistemi medici, il trasferimento del beneficio e del rischio avviene al momento dell'accettazione tecnica da parte del servizio tecnico di KSA. Le assicurazioni sul trasporto sono responsabilità del fornitore.
10. Prezzi
Salvo diverso accordo nell'ordine, si considerano prezzi fissi i prezzi stabiliti, inclusi i dazi doganali e le altre spese di trasporto franco luogo di destinazione (reso sdoganato/DDP KSA, Incoterms 2020). L'aumento o la diminuzione dei costi dovuti a modifiche devono essere concordati per iscritto prima della fornitura.
Per gli ordini ricorrenti di materiali di consumo, le modifiche dei prezzi o delle condizioni possono essere effettuate solo di concerto con il reparto acquisti di KSA. La notifica di tali modifiche deve avvenire per iscritto almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore.
11. Fatturazione
I moduli di fatturazione devono contenere i seguenti dati: numero d'ordine KSA, nome del committente (persona, reparto), prezzi XXX xxxxxxx, sconti specificati, numero di pezzi, codice articolo del fornitore e descrizione della merce. Le fatture sprovviste di questi dati diventano esigibili solo in seguito alla trasmissione delle informazioni mancanti. Le fatture devono essere presentate in duplice copia.
Indirizzo fattura: come da ordine.
12. Reclamo per difetti e periodo di garanzia
Si escludono gli obblighi di controllo e di reclamo previsti dalla legge. Il Gruppo KSA ha facoltà di denunciare i difetti in qualsiasi momento durante il relativo periodo di garanzia senza dover osservare un termine specifico.
Si applicano i periodi di garanzia secondo le specifiche dell'apparecchio e la documentazione, tuttavia di almeno 24 mesi, a partire dal giorno dell'accettazione della merce da parte di KSA.
Sono esclusi i prodotti soggetti a rapido deperimento naturale e contrassegnati da una data di scadenza. Su tali prodotti il fornitore concede una garanzia per il ciclo di vita utile tecnicamente richiesto.
13. Conformità normativa
Il fornitore è responsabile della conformità dei prodotti forniti alle disposizioni di legge vigenti in materia (ad es. direttive CE, ordinanza relativa ai dispositivi medici ODmed, legge sugli agenti terapeutici LATer).
14. Garanzia per difetti
Il fornitore assicura che l'oggetto della fornitura soddisfi le caratteristiche previste e, indipendentemente dalle garanzie specifiche, assicura un funzionamento o un utilizzo adeguato e senza problemi. Il fornitore garantisce inoltre che l'oggetto della fornitura è conforme allo stato attuale della tecnica, anche in termini di qualità e idoneità del materiale, della concezione, della costruzione e dell'esecuzione, nonché di tutti gli altri requisiti, in particolare quelli di legge (ad es. XXXxx, ODmed, MDD, MDR, SEV, SUVA, SVDB ecc.)
Versione 5.0 Reparto responsabile: Acquisti KSA
Il fornitore è tenuto, su richiesta di KSA, a rimediare immediatamente a un difetto, indipendentemente dalla qualifica del contratto, mediante riparazione e/o sostituzione. Tutti i costi relativi all'eliminazione del difetto sono a suo carico. Qualora il fornitore non sia in grado di rimediare ad un difetto entro un periodo di tempo ragionevole fissato da KSA, se rifiuta di eliminare il difetto in generale o nelle modalità richieste, se sussiste un pericolo imminente a causa del difetto o se per KSA il rimedio del difetto da parte del fornitore è inaccettabile, KSA ha il diritto, in seguito a preavviso, di rimediare al difetto o di farlo eliminare da terzi. In questo caso, il fornitore dovrà rimborsare tutti i costi sostenuti per l'eliminazione del difetto. Tale prestazione sostitutiva non pregiudica la responsabilità del fornitore per i difetti.
In luogo del rimedio al difetto, KSA può richiedere una riduzione del prezzo o, se consentito dalla legge, la rescissione del contratto.
15. Responsabilità civile e assicurazione di copertura
Il fornitore è responsabile nei confronti di KSA per i danni derivanti da ritardi di consegna, dalla fornitura di merce difettosa o da altre inadempienze o prestazioni non conformi alle disposizioni di legge. Eventuali clausole liberatorie del fornitore sono inefficaci.
Il fornitore si impegna a stipulare una polizza assicurativa per la sua responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, compresa la responsabilità civile sul prodotto, con una somma di copertura per danni alle persone e alle cose, nonché per puri danni patrimoniali di almeno 10 milioni CHF per ogni singolo caso. Eventuali ulteriori richieste di risarcimento danni da parte di KSA rimangono impregiudicate. Il fornitore è tenuto in qualsiasi momento a presentare a KSA una copia della polizza assicurativa valida o della conferma di assicurazione ed è obbligato a mantenere tale copertura assicurativa per l'intera durata del contratto, incluso il periodo di garanzia.
16. Prodotti e servizi informatici
Per i prodotti e i servizi informatici in quanto servizio principale si applicano inoltre le Condizioni generali di contratto della Conferenza svizzera sull'informatica (CSI) in vigore. In caso di conflitto tra le condizioni di acquisto di KSA e CSI, le disposizioni di KSA hanno la precedenza.
17. Impianti tecnici medicali
Le specifiche e la documentazione degli apparecchi devono soddisfare i requisiti delle norme svizzere in materia di dispositivi medici. Se la prestazione caratteristica è da intendersi come prodotto medico ai sensi dell'ordinanza sui dispositivi medici, il fornitore è responsabile del rispetto delle norme svizzere in materia, in particolare della legge sugli agenti terapeutici e dell'ordinanza sui dispositivi medici.
Il fornitore deve garantire la tracciabilità dei dispositivi medici che dovrà essere sistematica in caso di ritiro del dispositivo dal mercato.
18. Protezione dei dati e riservatezza
Il fornitore si impegna a rispettare la legislazione sulla protezione dei dati e a adottare tutte le precauzioni necessarie per la tutela dei dati emersi nel corso dell'esecuzione del contratto. Egli si impegna per contratto ad imporre ai terzi da lui incaricati l'adempimento di tale obbligo.
Le parti contraenti sono tenute a trattare con riservatezza tutti i fatti e le informazioni di carattere non ovvio e non generalmente accessibili. La riservatezza deve essere garantita prima della stipula del contratto e permane anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale. Fanno eccezione gli obblighi di informazione e di chiarimento previsti dalla legge.
19. Conformità
Il fornitore si impegna, nel quadro della conclusione e dell'esecuzione dei contratti di fornitura, ad agire in conformità a tutte le disposizioni di legge e regolamentari applicabili e a non compiere atti od omissioni che possano nuocere alla reputazione di KSA.
Il fornitore conferma in particolare che né lui né i suoi dipendenti, organi o rappresentanti offrono, direttamente o indirettamente, a terzi un valore monetario indebito o altri vantaggi correlati alla conclusione e all'esecuzione di contratti di fornitura per indurli a svolgere i loro compiti o a far uso della loro funzione in modo inappropriato o scorretto.
Il fornitore si impegna a informare KSA, su sua richiesta, in merito alle date, allo scopo e all'ammontare delle prestazioni erogate a KSA o a uno dei suoi centri di assistenza sanitaria.
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Nel caso in cui KSA comprovi in modo credibile una violazione di tale disposizione da parte del fornitore ha il diritto di rescindere i contratti di fornitura con effetto immediato. Il fornitore si impegna a tenere indenne KSA da tutte le richieste di risarcimento, multe o altri costi derivanti dalla violazione di questa disposizione. La presente disposizione resta in vigore anche oltre la durata degli obblighi contrattuali.
20. Cessione e concessione in pegno
I crediti spettanti al fornitore in virtù del contratto non possono essere ceduti o concessi in pegno senza il previo consenso scritto di KSA.
21. Lingua
La lingua utilizzata per tutte le comunicazioni, i documenti e i programmi è il tedesco.
22. Clausola liberatoria
Qualora una qualsiasi disposizione delle presenti condizioni generali di contratto dovesse risultare non valida o nulla, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. La disposizione non valida o nulla viene sostituita dalla disposizione giuridicamente consentita che si avvicina il più possibile allo scopo previsto dalla disposizione non valida o nulla. Le parti si impegnano ad agire secondo scienza e coscienza.
23. Diritto applicabile
Il presente contratto è soggetto esclusivamente al diritto svizzero. Si escludono le disposizioni della Convenzione di Vienna (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci).
24. Foro competente
La giurisdizione competente è CH 5000 Aarau. A prescindere da ciò, il Gruppo KSA ha la facoltà di far valere i propri diritti nei confronti del fornitore anche presso il tribunale della sua sede o del suo domicilio.