CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC
CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC
ID 2297 - Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di un “Catalogo di prodotti SaaS nell’ambito della Produttività Individuale e Collaboration (PRINCO)”
Capitolato d’Oneri
Documento firmato digitalmente da Ing. Cristiano Cannarsa (A.D. Consip SpA)
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CAPITOLATO D’ONERI DELLA PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI UN “CATALOGO DI PRODOTTI SAAS NELL’AMBITO DELLA PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLABORATION (PRINCO) PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”
ID 2297
Classificazione Consip: Public
ID 2297 - Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di un “Catalogo di prodotti SaaS nell’ambito della Produttività Individuale e Collaboration (PRINCO)”
Capitolato d’Oneri
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2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 8
3. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 10
4. DURATA DELL’AQ, OPZIONI E RINNOVI 11
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 11
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 14
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 15
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 16
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 16
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 17
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 21
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 21 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 24
14. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 25
14.1 Domanda di partecipazione 25
14.2 Documento di gara unico europeo 27
14.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 28
16. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA 31
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 32
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE 32
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 32
19. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE 33
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 33
21. AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E STIPULA 34
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 40
23. APPALTI SPECIFICI/ordinativi – ii fase 40
24. Procedura di aggiudicazione dell’Appalto Specifico con rilancio competitivo – Fase 2 42
25. CONTRATTO OGGETTO DELL’APPALTO SPECIFICO – FASE 2 43
26. Responsabilità e copertura assicurativa relativa all’Appalto Specifico – FaSE 2 44
27. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 44
28. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 46
29. REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA 46
CAPITOLATO D’ONERI
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI UN “CATALOGO DI PRODOTTI SAAS NELL’AMBITO DELLA PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLABORATION (PRINCO) PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI” – ID 2297
1. PREMESSE
Con determina a contrarre del 07 dicembre 2021, Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche Consip) per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha deliberato di bandire una gara per l’affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di un catalogo di prodotti SAAS nell’ambito della “Produttività Individuale” e “Collaboration” (PRINCO) per le Pubbliche Amministrazioni ex art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, nonché per gli altri soggetti legittimati ad utilizzare l’Accordo Quadro ai sensi della normativa vigente (di seguito, per brevità “Amministrazioni”) – ID 2297.
ACQUISTI NELL’AMBITO DEL PNRR E PNC
La presente iniziativa è finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro in cui le Amministrazioni contraenti potranno affidare anche Appalti Specifici (o Ordinativi secondo le regole di seguito indicate) afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC.
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Sintesi dell’Accordo Quadro. La Fase 1 dell’aggiudicazione e la Fase 2 degli Ordinativi/Appalti specifici.
La presente procedura è finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro, con più operatori economici ai sensi dell’art. 54 comma 4, lett. b) del d. lgs. n. 50/2016 e dell’art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009 e secondo le modalità di seguito meglio indicate.
La conclusione dell’AQ (c.d. Fase 1) avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
L’affidamento degli Appalti Specifici (c.d. Fase 2) avverrà, nei riguardi dei concorrenti aggiudicatari, da parte delle Amministrazioni, secondo le seguenti modalità:
- senza la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto previsto dall’art. 54, comma 4, lett. a) del Codice, alle condizioni oggettive ed ai termini che disciplinano la prestazione delle attività, come disciplinate nel presente Capitolato d’Oneri al paragrafo “Appalti Specifici” e nella documentazione allegata;
oppure
- con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'Accordo Quadro (d’ora in poi anche AQ) conformemente all’art. 54, comma 4, lett. lettere b) e c), del Codice, come stabilito nel presente Capitolato d’Oneri e nella documentazione allegata.
La scelta se alcune delle prestazioni sopra indicate e meglio descritte nel Capitolato Tecnico debbano essere acquisite a seguito della riapertura del confronto competitivo o direttamente alle condizioni di cui all'Accordo Quadro, avviene in base ai criteri oggettivi, indicati al paragrafo “Appalti Specifici” del presente Capitolato d’oneri.
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Pertanto dopo la Fase 1, le Pubbliche Amministrazioni potranno far eseguire l’AQ secondo una delle seguenti modalità:
1. senza riaprire il confronto competitivo in base alle Offerte già presentate per la conclusione dell’Accordo Quadro sotto forma di “Cataloghi di prodotti”, qualora l’Amministrazione acquirente non intenda modificare i requisiti
richiesti e si limiti a selezionare solo le caratteristiche ulteriori (come definite al cap. 1 del Capitolato Tecnico Speciale, allegato al presente documento).
Per fabbisogni entro una certa soglia di utenti (fino a 150 utenti) l’Amministrazione acquista – mediante “ordinativo diretto” – dall’Offerente che ha offerto il prezzo più basso in Fase 1. Questo è il caso di affidamento di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 comma 4, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 e dell’art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009 senza riaprire il confronto competitivo.
L'individuazione dell'operatore economico che effettuerà la prestazione avviene quindi sulla base di condizioni oggettive in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione (si genera pertanto un documento che riporta i fabbisogni della PA e la corrispondenza con quelli offerti nel Catalogo, c.d. “filtri di catalogo”). Il dettaglio dell’acquisizione è disciplinato al successivo paragrafo “Appalti Specifici”.
2. Riaprendo il confronto competitivo fra gli operatori parti dell’AQ.
In questo caso l’Amministrazione acquista nel rispetto delle seguenti condizioni oggettive:
A. se non integra i requisiti minimi richiesti, si limita a selezionare le caratteristiche ulteriori, ma deve richiedere acquisti superiori a 150 utenti. Pertanto, comunica agli offerenti che soddisfano tecnicamente i requisiti minimi e le caratteristiche ulteriori, che intende richiedere un “rilancio” sul prezzo indicato in Fase 1, giacché i volumi sono superiori ai 150 utenti;
B. se integra i requisiti minimi di Fase 1, con caratteristiche ulteriori non offerte in Fase 1 (ma comunque complementari, sul piano della famiglia di prodotto e rispetto agli elementi strutturali dei medesimi, come meglio specificato al paragrafo 2.5 del Capitolato Tecnico Speciale), avvia un rilancio competitivo. In questo caso le Amministrazioni invitano gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto in questione. In questo caso il rilancio avviene secondo il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità-prezzo.
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I Cataloghi dei prodotti SaaS e la Vetrina per le Pubbliche Amministrazioni
I concorrenti presentano pertanto i propri “Cataloghi elettronici strutturati” secondo le specifiche tecniche nella documentazione di gara.
Consip aggiudica l’AQ a tutti gli operatori in possesso dei requisiti minimi richiesti e delle condizioni stabilite nella documentazione di gara, per i prodotti indicati nel proprio catalogo con il corrispondente prezzo (criterio del minor prezzo).
All’interno del Catalogo i fornitori rilasciano informazioni sulle caratteristiche ulteriori (cfr. cap. 1 del Capitolato Tecnico Speciale) che caratterizzano i prodotti caricati a catalogo.
L’Accordo Quadro viene quindi concluso con tutti gli operatori (accordo quadro multi-aggiudicatario, art. 54, comma 4 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50) che hanno presentato il proprio Catalogo e la Consip lo ha ritenuto conforme alle regole di gara.
La vetrina dei prodotti offerti alle Amministrazioni sarà rappresentata dai Cataloghi dei prodotti SaaS (d’ora in poi anche “listino” o “listino del fornitore”) di ciascun concorrente aggiudicatario e sarà dunque costituito dalla unione di tutte le offerte verificate ed ammesse da Consip.
Il catalogo di prodotti sarà dunque popolato da tutti prodotti offerti (e ammessi) corredati dalle informazioni circa le caratteristiche ulteriori che costituiranno i “filtri di catalogo”.
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Il luogo di svolgimento della fornitura è l’intero territorio nazionale codice NUTS ITI43 - CIG 89910186C4
Il Responsabile del procedimento, è l’Ing. Stefano Aru, ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 10, del d.lgs. 50/2016.
Il Responsabile individuato ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, ai soli fini di quanto previsto nella legge medesima è il Responsabile Divisione Sourcing Digitalizzazione.
Resta ferma la competenza delle singole Amministrazioni contraenti in ordine alla nomina del responsabile del procedimento e del direttore dell’esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 e 101 del Codice, relativamente al singolo contratto di fornitura che verrà stipulato in Fase 2.
1.2 GESTORE DEL SISTEMA
Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è la Consip S.p.A., la stessa si avvale, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.
Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell’adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”).
L’offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.
1.1 IL SISTEMA
La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo “Sistema”), conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Capitolato d’Oneri. Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente; b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005; c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 10 o superiore, Microsoft Edge, Mozilla Firefox 10 o superiore, Google Chrome 41.0.2272 o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta.
Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A., conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e dalle pertinenti norme del Codice.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p.a. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, la Committente, l’Amministrazione, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.
Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell’offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l’invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto
concerne, invece, l’area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l’invio di più comunicazioni.
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire a Consip tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla procedura.
Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:
1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.
Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi).
Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.
Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005.
Tutti gli utenti, con l’utilizzazione del Sistema esonerano la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile la Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l’accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l’effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.
Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell’offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it, di lasciare i dati identificativi dell’impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.
1.3 REGISTRAZIONE
Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella della semplice registrazione.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. All’esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una userid e una password (d’ora innanzi anche “account”). L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di
correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement. L’account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Capitolato d’Oneri, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Allegato 15), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema.
In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
Bando di gara;
1) Progetto ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
Allegato 1 Capitolato Tecnico Generale e Speciale con relative appendici;
Allegato 2 Schema di Accordo Quadro;
2) Capitolato d’Oneri;
3) Allegato 3 - Domanda di partecipazione;
4) Allegato 4 - Schema di Contratto Esecutivo;
5) Allegato 5 – Fac simile - Dichiarazione Offerta Economica – AQ (comunque generata dal Sistema);
6) Allegato 6 - Fac simile - Dichiarazione Offerta Economica – AS (comunque generata dal Sistema in fase 2);
7) Allegato 7 – DGUE;
8) Allegato 8 – Condizioni di Assicurazione in AS;
9) Allegato 9 – Dichiarazione Avvalimento;
10) Allegato 10 - Dichiarazione DPCM 187-1991;
11) Allegato 11 - Facsimile familiari conviventi;
12) Allegato 12 - Garanzia Definitiva AQ;
13) Allegato 13 - Patto di integrità;
14) Allegato 14 - Tabella garanzia provvisoria;
15) Allegato 15 - Regole eproc;
16) Allegato 16 - Documentazione di comprova tecnica;
17) Allegato 17 - Flusso dati commissioni.
In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto.
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La documentazione di gara è disponibile. in formato elettronico, firmato digitalmente, sui siti www.consip.it
www.mef.gov.it e www.acquistinretepa.it. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all’Elenco di cui all’articolo 29 del D. Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it. Sui suddetti siti Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.
La Deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata con Delibera dell’ANAC del 17.2.2016 n. 157, all’art. 9 comma 1 bis, per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici stabilisce che il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell’Autorità. Visto che alla data di pubblicazione del Bando di gara non risulta essere stata pubblicata la suindicata deliberazione, la Consip effettuerà la verifica circa il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico professionali inerenti la presente iniziativa con le modalità descritte nel presente Capitolato d’oneri.
2.2 CHIARIMENTI
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre il 15 dicembre 2021 attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, firmato digitalmente almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sui siti di cui al punto I.1 del Bando di gara.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Anche ai sensi dell’art. 52 del Codice, l’operatore economico con la con la sottoscrizione della domanda di partecipazione elegge domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L’operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’Offerta.
Le comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 del Codice nonché tutte le comunicazioni che contengono termini perentori a pena di esclusione, saranno inviate per mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo indicato dai concorrenti.
Tutte le altre comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella Area comunicazioni di cui sopra.
Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita area del Sistema ad essa riservata.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
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Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.11. 2012. Ai sensi del D.M. 23.11.2012 attuativo di quanto disposto dall’art. 1, comma 453, della legge 27.12.2006 n. 296, il Fornitore che esegue l’Appalto Specifico è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 0,5% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.
3. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
È previsto un unico lotto poiché l’oggetto della fornitura è unico, non scomponibile in elementi tali da definire più lotti. Inoltre, trattandosi di fornitura senza posa in opera (difatti la consegna consiste in un codice via email o tramite portale web) non si ravvede la necessità di scomposizione geografica. Inoltre, il mercato si posiziona indistintamente sul “Comparto pubblico” pertanto non verranno definiti lotti per amministrazioni specifiche (ovvero nessuna suddivisione per comparto).
Tabella n. 1 – Oggetto dell’AQ
n. | Descrizione dei prodotti | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
1 | Fornitura di prodotti SaaS aventi ad oggetto “Produttività Individuale e Collaboration in Cloud in modalità SaaS” | 48810000-9 - Pacchetti software di comunicazione e multimedia | P | |
Importo totale a base d’asta | 299.999.999,91 |
I prezzi unitari a base d’asta e le relative quantità sono riportati nella sottostante tabella (con riferimento a quanto indicato al paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico Speciale (CTS) dove sono individuati e descritti i bundle funzionali).
N° | VOCE DI OFFERTA ECONOMICA (RIF. § 2.1 CTS) | PREZZO UNITARIO A BASE D’ASTA PER UTENTE/MESE | QUANTITÀ RICHIESTA/STIMATA (CANONI MENSILI) |
1 | Bundle Posta Elettronica (cfr. punto 1) | 7,05 € | 1.500.097 |
2 | Bundle Documentale (cfr. punto 2) | 8,82 € | 920.027 |
3 | Bundle Collaboration (cfr. punto 3) | 10,02 € | 2.000.091 |
4 | Bundle Posta + Documentale (cfr. punto 4) | 10,50 € | 5.100.000 |
5 | Bundle Posta + Documentale + Collaboration (cfr. punto 5) | 20,70 € | 10.034.723,00 |
L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
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Si precisa che il valore/quantitativo dell’Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni che ricorreranno agli Appalti Specifici nell’arco temporale di durata dell’Accordo Quadro. Pertanto, la
predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le Amministrazioni e per la Consip S.p.A. nei confronti degli aggiudicatari dell’Accordo Quadro.
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4. DURATA DELL’AQ, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
L’Accordo Quadro avrà una durata di 18 mesi per consentire il naturale refresh dei requisiti tecnici di ammissione.
Nel caso in cui il valore dell’AQ, non sia stato ancora esaurito, la durata dell’AQ potrà essere prorogata fino ad ulteriori 6 (sei) mesi; ciò avverrà su comunicazione scritta della Consip S.p.A. che verrà inviata al Fornitore a mezzo pec, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine.
I contratti esecutivi avranno durata fino a 36 mesi decorrenti dalla data la sottoscrizione o attivazione.
Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni di cui sopra potranno affidare Ordinativi/Appalti Specifici agli operatori economici parti dell’Accordo Quadro per l’approvvigionamento dei beni/servizi oggetto dell’Accordo Quadro.
4.2 OPZIONI E RINNOVI
Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, in conseguenza di uno o più ordinativi/richieste di offerta effettuati da una o più Amministrazioni, si ecceda il valore stimato dell’Accordo Quadro, le Amministrazioni potranno emettere ulteriori ordinativi/richieste di offerta ma fino a una soglia massima del 20% in aumento del detto valore stimato, raggiunto il quale l’Accordo Quadro s’intenderà definitivamente giunto a scadenza. La regola sopra illustrata opera sul massimale dell’AQ.
Sarà dunque possibile eccedere il valore massimo stimato dell’AQ fino alla soglia massima del 20%. La soglia si intenderà raggiunta con l’emissione di uno o più ordinativi da parte di una o più Amministrazioni che singolarmente o cumulativamente eccedano o concorrano ad eccedere fino al 20% del valore massimo stimato dell’AQ.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’Accordo Quadro è pari a € 299.999.999,91 al netto
di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), anch'esso è tenuto a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. In ogni caso a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per
l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Con riferimento alle fattispecie di cui all’art. 80, comma 5 del Codice, si precisa che la valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall’operatore economico è rimessa alla stazione appaltante. Pertanto, gli operatori economici dovranno dichiarare nel DGUE (Allegato 7), nonché nella domanda di partecipazione per quelle non espressamente previste nel DGUE, tutte le fattispecie ricadenti nell’ambito di applicazione del predetto comma 5.
A tal proposito si precisa che:
- relativamente alle fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. a) del Codice (infrazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all’art.30, comma 3 del Codice), gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, tutte le infrazioni debitamente accertate, ivi incluse quelle da cui siano
derivate sentenze di condanna (anche non definitive), nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del Codice, per condotte poste in essere nell’esercizio delle funzioni conferite dall’operatore economico concorrente;
- fermo quanto stabilito dalle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell’ANAC, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall’AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell’alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.
- relativamente alle fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lettere c e c-bis gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, per tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3:
- tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per reati anche diversi da quelli contemplati dall’art. 80, comma 1 del Codice,
- le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all’art. 80, comma 1, del Codice e per quelli indicati al par. 2.2 delle Linee Guida Anac n. 6;
- il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell’ambito di procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di cui all’art. 80, comma 1, del Codice;
- ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l’oggetto dell’appalto e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico.
Le dichiarazioni relative ai procedimenti pendenti di cui sopra (sentenze non definitive, rinvii a giudizio o misure cautelari) devono essere rese con riferimento a tutti i procedimenti in essere al momento della presentazione dell’offerta, non operando in tal caso il limite temporale del triennio antecedente la pubblicazione del bando.
- relativamente alle fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-ter), indicate nelle predette Linee Guida dell’Anac n. 6:
- per le contestazioni di inesattezze nell’esecuzione sussiste l’obbligo dichiarativo solo se queste sono state riversate in provvedimenti sanzionatori (ad es. risoluzioni di precedenti contratti di appalto, provvedimenti di applicazione delle penali) purché riferibili al triennio antecedente la pubblicazione del bando, decorrente dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza;
- nel caso di provvedimenti di applicazione delle penali, anche in ragione delle stesse Linee guida per le quali le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all’Autorità ai fini dell’iscrizione nel Casellario informatico i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all’1 per cento dell’importo del contratto stesso, sussiste l’obbligo dichiarativo esclusivamente per penali di importo superiore all’1% del valore del contratto cui afferiscono (nell’ipotesi di contratti quadro o convenzioni l’1% del valore complessivo degli stessi, in caso di più lotti del contratto relativo a ciascun lotto).
Si precisa che non verranno tenute in considerazione e valutate da Consip contestazioni non riversate in provvedimenti sanzionatori e/o penali di importo inferiore al suddetto valore, ove comunicate.
Al ricorrere di fattispecie rilevanti, al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, gli eventuali provvedimenti di condanna, di rinvio a giudizio, di applicazione di misure cautelari, di risoluzione, di recesso, di applicazione delle penali, nonché le relative misure di self cleaning eventualmente adottate.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità (Allegato 13) costituisce causa di esclusione
dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della l. 190/2012.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Capitolato d’oneri.
REQUISITO DELLA QUALIFICAZIONE AGID
I prodotti offerti dovranno essere qualificati secondo le indicazioni dell’AgID (ed eventualmente delle altre Autorità competenti) al momento della stipula del contratto. I concorrenti aggiudicatari dovranno garantire il possesso della qualificazione per tutto l’arco della durata dell’AQ e dei singoli contratti attuativi, come indicato nel Capitolato tecnico speciale.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
c) Ai sensi dell’art. 47, commi 2 e 3 e 3bis, della L. n. 108/2021 (requisito relativo alla pari opportunità di genere e generazionali):
c1) gli operatori economici che occupano più di 100 dipendenti tenuti, ai sensi dell’ articolo 46 del D.lgs. n. 198/2006 alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, devono produrre al momento della presentazione dell’offerta, pena esclusione dalla gara, l'ultimo rapporto trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
c2) gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 ed inferiore a 100, si impegnano a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata, in caso di aggiudicazione, alla stazione appaltante, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula dell’Accordo Quadro. La violazione di tale obbligo comporta l’applicazione delle penali così come stabilite nello Schema di Accordo Quadro determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici.
c3) gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 100, si impegnano, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto:
▪ la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
▪ una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
La violazione anche di uno solo di tali obblighi comporta l’applicazione delle penali così come stabilite nello Schema di Accordo Quadro.
Per la comprova dei requisiti a) e c) la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
La stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47, comma 9, della L. n. 108/2021 pubblica sul profilo di committente, nella sezione “Società Trasparente” (sotto sezione “Gare e Avvisi”), i rapporti e le relazioni previsti dalle lettere c1), c2) e c3), ai sensi dell'articolo 29 del Codice. La stazione appaltante procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato articolo 47 comma 9, della L. n. 108/2021.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
• Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. 2 (due) esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore ad € 9.000.000,00, IVA esclusa.
Il settore di attività è settore ICT.
Tale requisito è richiesto per selezionare esclusivamente imprese dotate di comprovata capacità nel settore ICT. In tal modo potrà essere assicurata l’osservanza delle obbligazioni contrattuali da parte di soggetti che dimostrino la capacità economica e finanziaria idonea a garantire l’esecuzione delle predette prestazioni. Si precisa che il valore di fatturato richiesto favorisce comunque la più ampia partecipazione.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa, in formato pdf;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA che consentano di evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa, in formato pdf;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente;
- copia delle fatture, accompagnate da dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; ove la causale non sia chiara il concorrente potrà produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono in formato pdf;
- originale sottoscritto digitalmente o copia conforme sottoscritta digitalmente dei certificati rilasciati
dall’amministrazione/ente pubblico contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione oppure originale sottoscritto digitalmente o copia autentica digitale dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di due anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
b) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore relativo alla fornitura di servizi ICT, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto fornitura servizi ICT.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.
Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere soddisfatto, in relazione alla situazione in cui ciascuna impresa versa rispetto a quanto prescritto dalle lettere c1), c2) e c3) del requisito, da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Il requisito di cui al punto 7.3 lett. b), in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è posseduto da ogni impresa costituente il RTI o il Consorzio.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere soddisfatto dal Consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici, ciascuna in relazione alla situazione in cui versa rispetto a quanto prescritto dalle lettere c1), c2) e c3) del requisito.
a. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può far ricorso, oltre ai propri requisiti, anche a quelli delle proprie consorziate quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
Il requisito di cui al precedente punto 7.3 (valutazione di conformità del proprio sistema della qualità alla norma UNI EN ISO9001:2015) è posseduto in caso di partecipazione in consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal Consorzio e/o dalle imprese indicate quali esecutrici che svolgerà/anno l’attività oggetto della certificazione; a tal fine dovranno essere indicate le Imprese che svolgeranno le attività per le quali è necessaria la certificazione.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene:
- a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
- l’impegno dell’ausiliaria a rispettare gli obblighi di cui al Patto di integrità, pena la risoluzione del contratto di avvalimento, in caso di violazione dei suddetti obblighi. In tale ultima ipotesi, l’operatore economico dovrà sostituire l’impresa ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Consip e delle Amministrazioni contraenti in
relazione alle prestazioni oggetto dell’AQ.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione o l’organo/Ufficio competente per detta fase comunica l’esigenza al RDP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui nel presente CdO, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.
Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO.
Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni stabilite nell’art. 105 del Codice. Il Concorrente indica:
- nella prima fase di aggiudicazione dell’Accordo Quadro e precisamente nel DGUE, di voler ricorrere al subappalto;
- nella seconda fase, in sede di offerta per l’Appalto Specifico/Ordinativo, le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, con la relativa quota percentuale, ai sensi dell’art. 105 del Codice, così come novellato dalla Legge n. 108 del 2021.
In mancanza di tali indicazioni il concorrente non potrà far ricorso al subappalto.
Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto.
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 105 del Codice, l’Amministrazione contraente provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice.
Nei contratti di subappalto e negli altri subcontratti dovrà essere inserita una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti e la risoluzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c., del contratto di subappalto, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 6.000.000,00€, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso effettuato sul conto corrente bancario Intesa Sanpaolo avente codice Iban IBAN: IT 27 X 03069 05036 100000004389 Bic BCITITMM intestato alla Consip S.p.A. e specifica indicazione nella causale del versamento (“garanzia provvisoria nella gara di cui all’ID 2297 , CIG, 89910186C4; dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito (Consip S.p.a.);
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti
tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
8) riportare l’autentica della sottoscrizione del garante; oppure in alternativa
9) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.
La Consip si riserva di informare gli enti di vigilanza in caso di mancato pagamento nei termini sopra previsti, nonché, ove ricorrano i presupposti per la riconducibilità al concorrente del mancato pagamento in precedenti procedure, di valutare tale condotta ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett c) del Codice.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p), del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante (incluso Il documento informatico costituito dalla copia per immagine di documento analogico, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante);
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste
dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi, la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 23 bis del d.lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice, in ragione del/i requisito/i di cui il concorrente sia in possesso come riportato nell’Allegato 14.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo
copia dei certificati posseduti, secondo le modalità di seguito indicate al paragrafo 12.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta
certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
È sanabile la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata da un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti sono tenuti, a pena di esclusione, al pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’ANAC per un importo pari a € 500, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020.
Il pagamento deve essere effettuato attraverso il servizio GCG (Gestione Contributi Gara) dell’ANAC tramite il quale è possibile generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e pagarli con una delle seguenti modalità:
- “pagamento on line” mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell’A.N.A.C., scegliendo tra i canali di pagamenti disponibili sul sistema pagoPA;
- “pagamento mediante avviso” utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazione di home banking -servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio – tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.).
A comprova dell'avvenuto pagamento del contributo, il concorrente deve caricare a Sistema (sia nel caso di pagamento on line, sia nel caso di pagamento mediante avviso), copia della ricevuta di pagamento resa disponibile nella sezione “Pagamenti effettuato” del Portale dei pagamenti dell’A.N.A.C., a conclusione dell’operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell’Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.
La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, co. 67, della l. 266/2005.
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati a Consip esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005.
L’OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente a Consip S.p.A., attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 16:00:00 del giorno indicato al punto IV.2.2) del Bando di gara, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la sua irregolarità.
L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.
***
Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la Consip adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E’ consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto I.1 del Bando di gara.
***
L’“OFFERTA” è composta da:
A – Documentazione amministrativa;
B – Offerta economica [
D – Documenti a comprova.
Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:
Documentazione amministrativa | |
Documento | Sezione |
DGUE concorrente | DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente |
Domanda di partecipazione | Domanda di partecipazione alla gara |
Procure | Eventuali procure |
DGUE dell’ausiliaria | Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese ausiliarie |
Dichiarazione integrativa dell’ausiliaria – contratto di avvalimento | Eventuale documentazione relativa all'avvalimento |
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria | Eventuale documentazione necessaria ai fini della riduzione della cauzione |
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario | Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi |
Documentazione attestante il pagamento del bollo | Comprova imposta di bollo |
Garanzia provvisoria e impegno | Cauzione provvisoria e documentazione a corredo |
Documento attestante il pagamento del contributo CIG | Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo all’ANAC |
Offerta economica | |
Documento | Sezione |
Offerta economica ( generata dal sistema) | Scheda – Componente economica |
Documentazione a comprova | Allegato 16 - Documentazione di comprova tecnica |
Tutta la documentazione amministrativa, e quella economica devono essere in lingua italiana o, se redatte in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana.
Sul sito www.acquistinretepa.it, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell’OFFERTA dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l’OFFERTA si compone (ossia: Documentazione amministrativa, , Offerta economica; Documenti a comprova .
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.
La presentazione dell’OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.
Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.
È sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell’offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell’OFFERTA.
L’invio dell’OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di “conferma ed invio” della medesima.
Il Sistema utilizzato dalla Consip S.p.A. adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’OFFERTA e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima.
La presentazione dell’OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
Si precisa inoltre che:
- l’OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell’OFFERTA, chi ha presentato un’OFFERTA potrà ritirarla; un’OFFERTA ritirata equivarrà ad un’offerta non presentata;
- il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.
Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’OFFERTA, a pena di esclusione, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell’OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell’offerta.
Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell’OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell’OFFERTA.
***
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione l’offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
***
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia semplice, fermo restando che in fase di valutazione potrà essere richiesta copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000, nonché degli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa o tecnica, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
VINCOLATIVITÀ DELL’OFFERTA
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione
appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la presentazione di garanzie da parte di garanti non legittimati può essere sanata;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, invia una prima richiesta tramite il Sistema, assegnando un termine di risposta non superiore a 5 giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente, entro il termine di cui sopra, non produca alcuna risposta o produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante procederà, via PEC, a reiterare la richiesta di cui sopra ovvero a richiedere ulteriori precisazioni fissando, a pena di esclusione, un ulteriore termine, fino ad un massimo di 5 giorni.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante per il tramite del
proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l’esclusione dalla gara.
14. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La Documentazione amministrativa è costituita da: la domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative), il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato 3 al presente
C.d.O. e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
La domanda di partecipazione dovrà essere caricata a Sistema nell’apposita sezione, così come meglio indicato nella tabella di cui al precedente paragrafo 12.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati
identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta con firma digitale:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo;
Nel caso in cui il concorrente utilizzi la “domanda di partecipazione” messa a disposizione da Consip essa deve essere predisposta e sottoscritta:
- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti/costituendi da ciascuno dei soggetti che costituiscono /costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- in caso di aggregazioni di rete dall’organo comune, dalla mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo e da ognuna delle imprese esecutrici.
In tal caso il bollo è però dovuto:
- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo o da una mandante;
- nel caso di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall’organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate come esecutrici.
Il concorrente allega copia conforme all’originale della procura (corredata da dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000), oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura].
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta, del valore di Euro 16,00, dovrà avvenire tramite il modello F24 (con codice tributo 1552 e Anno di riferimento: 2021). In alternativa, il pagamento potrà avvenire in modalità telematica ai sensi dell’articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto «Servizio @e.bollo»). A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire a Consip entro il termine di presentazione dell’offerta attraverso il Sistema la seguente documentazione:
- copia informatica del modello utilizzato ai fini dell’esecuzione dei pagamenti;
- dichiarazione con l’indicazione espressa che l’imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente procedura, qualora questo non sia desumibile dalla copia inviata.
Il concorrente potrà altresì effettuare il pagamento dell’imposta di bollo mediante contrassegno, quindi tramite marca da bollo del valore di Euro 16,00. Si precisa che, in tale ultimo caso, è obbligo dell’Operatore Economico conservare il contrassegno per 3 anni, per le verifiche dell’Agenzia delle Entrate.
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire a Consip entro il termine di presentazione dell’offerta attraverso il Sistema la seguente documentazione:
- copia informatica del contrassegno, debitamente annullato;
- apposita dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 contenente l’indicazione espressa che l’imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente procedura (Gara ID 2297).
In ogni caso, eventuali irregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell’imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale.
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su wwww.consip.it e www.acquistinrete.it secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun’ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma digitale dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Committente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (conforme all’Allegato 9);
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (conforme all’ Allegato 9);
4) originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto.
A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’intenzione o meno di subappaltare.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente Capitolato d’oneri (Sez. A-B-C- D della parte III del DGUE).
Con riferimento alla parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del Codice, come novellato dal D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla L.120/2020, tutti i provvedimenti ivi inclusi quelli non definitivi.
Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE alla normativa successiva alla adozione dello stesso ciascun soggetto
che compila il DGUE è tenuto a prestare una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti così come modificati dalla normativa sopravvenuta (si veda paragrafo 14.3.1 del presente Capitolato d’oneri.
Parte IV – Criteri di selezione
il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente Capitolato d’Oneri;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente Capitolato d’Oneri;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par.
7.3 del presente Capitolato d’Oneri;
la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di
d)
gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente Capitolato d’Oneri.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett.
l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%), in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei
loro confronti il concorrente (nonché l’eventuale ausiliaria) dovrà rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc).
14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
14.3.1 Dichiarazioni integrative
Le dichiarazioni integrative che il concorrente è tenuto a rendere, sono contenute nell’Allegato “Domanda di partecipazione”, che forma parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
Ai fini della partecipazione Consip ha predisposto oltre alla “domanda di partecipazione”, una “dichiarazione di avvalimento” da sottoscrivere digitalmente, che il concorrente ed eventuali ausiliarie sono tenuti a utilizzare.
Le dichiarazioni contenute negli Allegati di cui sopra dovranno esser rese con le medesime modalità previste dal par.
14.1.
14.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega tramite il Sistema, nella sezione Documentazione Amministrativa:
1. documento attestante la garanzia provvisoria, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice
2. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
3. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
4. Nel caso di cui al par.7.1, lettera c1) del presente disciplinare, copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale, attestandone la conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Tale attestazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).
Qualora l'operatore economico non abbia provveduto alla trasmissione del rapporto nei termini indicati dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, oltre alla copia conforme del rapporto stesso dovrà essere inviata l’attestazione dell’avvenuta trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in data anteriore a quella di presentazione dell’offerta.
In caso di RTI/Consorzi ordinari o di Consorzi di cui alle lettere b) e c) del Codice, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere prodotte da ciascuna impresa del RTI/Consorzio o da ciascuna consorziata esecutrice, tenuta alla redazione del rapporto ai sensi dell’art. 46 del D.lgs. 198/2006.
14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti
temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.
82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
15. VERIFICA TECNICA
Ogni concorrente dovrà fornire la documentazione tecnica a supporto della verifica dei requisiti minimi e delle “caratteristiche ulteriori” eventualmente dichiarate, secondo le indicazioni fornite nell’Allegato 16 – “Documentazione di comprova tecnica” della documentazione di gara.
Tale allegato contiene 5 fogli elettronici, uno per ciascun bundle: il concorrente dovrà indicare per ogni caratteristica minima il documento caricato a comprova con indicazione di pagina, paragrafo, capoverso per la verificazione. Per ogni caratteristica ulteriore, dovrà indicare per le caratteristiche qualitative il possesso (Si/No) mentre per le quantitative il valore assoluto. Anche per le caratteristiche ulteriori andrà fornita l’indicazione di pagina, paragrafo, capoverso per la verificazione secondo l’allegato.
La documentazione potrà essere di tipo documentazione tecnica dei servizi o apposita documentazione predisposta eventualmente tramite schermate e use case che consentano di verificare il requisito minimo e/o il possesso delle ulteriori caratteristiche.
La documentazione andrà caricata in sede di presentazione delle offerte nell’apposita sezione del Sistema.
La verificazione si svolgerà come definito al capitolo 3 del Capitolato Tecnico Speciale. La Consip si riserva di convocare il Concorrente per una verifica puntuale (anche mediante prova di laboratorio).
In fase di AS/Ordinativo ogni amministrazione potrà eventualmente definire una procedura specifica di verifica tecnica sia sui requisiti minimi che sui requisiti migliorativi anche mediante casi di test.
La verifica tecnica, essendo collocata in un momento procedurale immediatamente precedente la stipula (e dunque l’esecuzione contrattuale) prevedrà anche la verifica del possesso della qualificazione AgID.
Pertanto al termine della verifica documentale ed eventualmente della verifica di laboratorio, la Commissione verificherà la presenza sul Marketplace Agid (o su altra piattaforma abilitata eventualmente sopravvenuta per la qualifica dei prodotti SaaS) la presenza dei prodotti offerti dal Concorrente. La mancata qualificazione di tali prodotti su detto Marketplace è causa di esclusione del concorrente.
La mancata produzione o la produzione parziale della documentazione a comprova di cui sopra, è sanabile mediante soccorso istruttorio, a condizione che tutte le caratteristiche del prodotto siano state indicate dal concorrente nel proprio catalogo offerto (listino del fornitore). Pertanto, il listino deve considerarsi immodificabile mentre la documentazione tecnica a comprova può essere integrata ma non può modificare le indicazioni contenute nel listino. Ai fini della sanatoria, verrà assegnato al concorrente un termine - non superiore a dieci giorni - affinché sia prodotta o integrata la documentazione mancante. In caso di inutile decorso del termine, si procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura.
L’esito negativo della comprova comporta l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva non efficace e quindi la non idoneità alla stipulazione del contratto, fatto salvo ogni altro adempimento di legge.
16. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA
Con riferimento alla presente procedura, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire a Consip attraverso il Sistema, un’Offerta economica secondo la procedura e le modalità che seguono:
• inserimento nell’apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d’offerta generata dal Sistema in formato .pdf “Offerta economica”, che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire a Consip attraverso il Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta digitalmente;
• Ogni concorrente potrà offrire un prodotto per ogni bundle funzionale (come definiti nel Capitolato tecnico
speciale), dunque il catalogo di un singolo fornitore sarà costituito da almeno 1 prodotto e massimo 5 prodotti.
L’”Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
a) prezzi unitari per i bundle offerti, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali. Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, rispetto a quanto sopra indicato, tali valori saranno troncati dal Sistema al 2 decimale
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate al paragrafo 14.1. Sono inammissibili le offerte economiche che superino gli importi unitari a base d’asta.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’Accordo Quadro è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 4 e 5, del Codice, data la natura della fornitura ossia beni standardizzati, per i quali le caratteristiche sono fisse e determinate a prescindere dalla modalità di acquisizione tali prodotti sono difatti espressamente definiti in un listino.
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri.
I componenti saranno scelti nel rispetto del principio di rotazione come espressamente previsto nella procedura pubblicata sul sito internet www.consip.it, nella sezione “Società Trasparente”.
In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La Commissione è responsabile della verifica della documentazione amministrativa e della valutazione delle offerte economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RDP che di essa potrà avvalersi (cfr. Linee guida n. 3 aggiornate con delibera ANAC n. 1700 del 11 ottobre 2017) nella valutazione della congruità delle medesime.
In conformità all’art. 77, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 può essere utilizzata, nella presente procedura, ove necessario, un’applicazione che consente ai singoli membri di Commissione di lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Società Trasparente” (sotto sezione “Gare e Avvisi”), la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno indicato al punto IV.2.7) del Bando di gara dalla Commissione, che procederà, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:
a) presa d’atto delle offerte ricevute. Si precisa che la tempestività della ricezione delle offerte e la loro completezza (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) sono attestate dalla presenza a Sistema delle offerte medesime. Le eventuali offerte intempestive non sono accettate dal Sistema;
b) successivamente la Commissione deputato all’esame della documentazione amministrativa procederà attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all’area contenente la “Documentazione amministrativa” di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né alla Commissione di gara, né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l’accesso alla Documentazione amministrativa.
Si precisa che alle operazioni di cui alle precedenti lettere i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara)
La Commissione quindi, procederà a
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare;
[eventuale, e tecnico-professionali]
b) verificare la sussistenza dei requisiti economico-finanziari nel Bando di gara;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.
così come indicati
Consip S.p.a. adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art.76, comma 2, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
19. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
La Commissione, dopo l’adozione del provvedimento di cui al paragrafo precedente adottato dalla Stazione appaltante, procederà allo sblocco e all’apertura delle offerte economiche rendendo visibili i prezzi/sconti offerti.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione provvede, a comunicare, tempestivamente alla Consip - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 2 e 2-bis del Codice, e ove il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a 5, nonché in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice, il RDP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare le offerte anormalmente basse secondo la graduatoria di cui al par. 19 del presente Capitolato d’oneri, tra quelle risultanti aggiudicatarie.
Il RDP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Ove nel termine di scadenza non venga prodotto quanto richiesto, sarà fissato un successivo termine perentorio, a pena di esclusione.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 15, del Codice, Consip S.p.a. esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi dei successivi paragrafi.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 15, del Codice, Consip S.p.A. esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi dei successivi paragrafi.
21. AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E STIPULA
All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del/dei concorrente/i che ha/hanno presentato offerte ammissibili secondo le regole di gara, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RDP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Il numero degli aggiudicatari dell’Accordo Quadro, è determinato in funzione del numero di offerte presenti in graduatoria, come risultante al momento della valutazione da parte della Commissione giudicatrice e quindi sia prima dell’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia sia prima dell’eventuale procedimento di verifica documentale e funzionale. Si precisa che tutti gli operatori che avranno presentate offerte valide saranno ammessi all’Accordo Quadro con i propri cataloghi.
***
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.
Consip S.p.A., qualora si verifichino, anche a causa dell’eccessivo protrarsi della procedura di gara, sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mutamento della situazione di fatto ovvero una nuova valutazione dell’interesse pubblico originariamente posto a fondamento del provvedimento di indizione della procedura di gara, potrà procedere alla revoca della procedura di gara.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, sull’offerente/sugli offerenti
cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’AQ. A tal fine, la stazione appaltante, richiede al/ai concorrente/i cui ha deciso di aggiudicare l’AQ di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l’Accordo Quadro.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria.
La stipula dell’AQ è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 34-bis, comma 7, 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011. In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, resta ferma la facoltà di procedere all’esecuzione anticipata ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016.
La mancata stipula del contratto entro il termine di cui all’art. 32, comma 8, così come modificato dal D.L. 76/2020, se
imputabile all’operatore economico, costituisce causa di esclusione dell’operatore dalla procedura.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario/agli aggiudicatari, automaticamente al momento della stipula dell’AQ; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
***
DOCUMENTI PER LA STIPULA
Con la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, viene richiesto agli aggiudicatari di far pervenire alla Consip S.p.A.:
nel termine di 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:
a) dichiarazione, conforme all’Allegato 11 “Facsimile Dichiarazione familiari conviventi”, resa dai soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi (dell’aggiudicatario e
dell’eventuale ausiliaria); ove le dichiarazioni siano sottoscritte con firma olografa dovrà essere prodotta una dichiarazione di conformità agli originali ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, ausiliaria;
b) dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, in adempimento a quanto previsto dall’art. 3, co. 7, della L. n. 136/2010. Limitatamente alle generalità dei predetti soggetti delegati l'Aggiudicatario dovrà fornire, contestualmente, espressa autorizzazione scritta dei medesimi alla pubblicazione delle sopra richiamate generalità sulla sezione del sito dedicato alle Amministrazioni Registrate al sistema delle Convenzioni Consip. Si rappresenta, altresì, che: i) in caso di mancata autorizzazione alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore si obbliga, sin d’ora, a comunicare i sopra richiamati dati alle Amministrazioni ordinanti all’atto di accettazione dell’Ordinativo di Fornitura secondo le modalità indicate all’art. 3 delle Condizioni Generali; ii) l’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai surrichiamati dati;
c) le dichiarazioni di cui al DPCM 1991 n. 187 (secondo il doc. Allegato 10)].
nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):
d) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo sotto-paragrafo “GARANZIA DEFINITIVA” del presente Capitolato d’Oneri; si precisa che, al fine di fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, della suddetta garanzia, l’aggiudicatario dovrà produrre contestualmente la documentazione ivi richiesta;
e) dichiarazione del legale rappresentate avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura con indicazione dello sconto, obbligatoriamente superiore allo 0%, che verrà riconosciuto alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato nello Schema di AQ;
f) dichiarazione del legale rappresentate avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura con indicazione dello sconto, obbligatoriamente superiore allo 0%, che verrà riconosciuto alle Amministrazioni Contraenti che, all’atto di emissione dell'Ordinativo di fornitura, si impegneranno a versare gli importi indicati nelle fatture mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD).
secondo le modalità e condizioni indicate rispettivamente alle citate lettere c) e d).
E’ in facoltà dell’aggiudicatario presentare in luogo della garanzia definitiva di cui alla precedente lettera c) e della garanzia per il pagamento delle verifiche ispettive di cui alla precedente lettera d) un unico documento comprovante la prestazione di una cauzione di importo corrispondente alla somma degli importi stabiliti per le suddette cauzioni,
g) (eventuale, a discrezione dell’aggiudicatario) dichiarazione del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura di indicazione di uno sconto da applicare ai prezzi offerti in favore delle Amministrazioni Contraenti che, all’atto dell’invio dell’Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto al Fornitore la facoltà di cedere i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura secondo le modalità e nei termini indicati nello schema di AQ;
In caso di RTI e di Consorzi:
▪ la documentazione di cui ai precedenti punti a) e c) dovrà essere presentata:
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio;
- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso e dalle Consorziate esecutrici.
▪ la documentazione di cui al precedente punto b) essere presentata:
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio nel caso in cui non vi sia mandato all’incasso in capo alla mandataria/capogruppo, in tale ultimo caso dal soggetto (mandataria/capogruppo/ consorzio) al quale saranno versati i corrispettivi contrattuali;
- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso;
▪ la documentazione di cui ai precedenti punti d), e) e f) dovrà essere presentata:
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari di tipo orizzontale, dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell’art. 48, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso;
- le dichiarazioni di cui ai precedenti punti g), h), i (eventuale) e j) dovrà essere presentata: (i) in caso di RTI, dall’Impresa mandataria; (ii) in caso di Consorzio di qualsivoglia natura, dal Consorzio stesso;
▪ dovrà inoltre essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, originale o copia autentica del
mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio, con l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate.
Scaduto il termine sopra menzionato, Consip S.p.A. verificherà se la documentazione prodotta sia completa nonché formalmente e sostanzialmente regolare.
Si precisa che entro il termine fissato per l’attivazione dell’Accordo Quadro il fornitore è tenuto a:
- compilare il catalogo elettronico con i prodotti/servizi oggetto di Accordo Quadro;
- inviare il catalogo elettronico compilato a Consip attraverso l’apposita funzione disponibile sul Sistema;
- previa approvazione di Consip del catalogo inviato dall’aggiudicatario, sottoscrivere con firma digitale il documento in formato “pdf” riassuntivo del catalogo e inviarlo a Consip attraverso l’apposita funzione presente sul Sistema”;
- nominare il/i Responsabile/i dell’Accordo Quadro.
GARANZIA DEFINITIVA
Ai fini della stipula dell’Accordo Quadro, ciascun aggiudicatario dovrà prestare:
1) una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione pari a 600.000,00 € in favore di Consip S.p.A., predisposta nel rispetto del facsimile di cui all’Allegato 12 – Facsimile di garanzie per la stipula dell’AQ (Mod. 1).
La garanzia copre il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni e degli impegni assunti con l’Accordo
Quadro ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità; essa opera a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro e per tutta la durata dell’AQ e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti. Tale garanzia copre altresì le obbligazioni assunte dal Fornitore nella fase preliminare alla stipula dei contratti attuativi di cui al Capitolato Tecnico Generale e Speciale e, in particolare, verrà escussa nel caso di mancata accettazione dell’ordinativo di fornitura per fatto del Fornitore. In caso di mancata accettazione dell’ordinativo per fatto del Fornitore, Consip si riserva di procedere con la risoluzione dell’AQ e con la conseguente segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione. La stessa garanzia verrà, altresì, escussa nel caso di dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’aggiornamento della documentazione amministrativa di cui all’art. 8 dell’Accordo Quadro.
2) una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione pari a 900.000,00 in favore dei soggetti che aderiscono all’AQ (in favore quindi delle Pubbliche amministrazioni).
La garanzia deve essere consegnata a Consip che la deterrà a beneficio dei suddetti soggetti.
L’importo della suddetta garanzia come sopra determinato, sarà aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima.
Si precisa che il ribasso utilizzato ai fini del calcolo della garanzia è quello determinato in base a quanto disposto al par. 17. Il Ribasso utilizzato ai fini del calcolo della garanzia è determinato in ragione della formula R = 1 – P/BA, dove P è il prezzo complessivo offerto e BA l’importo totale a base d’asta.
Ai fini del calcolo della garanzia il ribasso, espresso in formato percentuale, sarà arrotondato alla seconda cifra decimale (ad es., 12,345% si arrotonda a 12,35%). L’importo della garanzia così determinato sarà arrotondato all’unità (1 euro).
Si riporta di seguito un esempio di calcolo del valore della garanzia:
Valore della garanzia | |||
Ribasso | 24,00% | ||
Cauzione base | 900.000,00 | ||
dal 10% al 20% del ribasso | 10% x 1 | 10,00% | 90.000,00 |
dal 20% al 24% del ribasso | 4% x 2 | 8,00% | 72.000,00 |
IMPORTO FINALE GARANZIA | 1.062.000,00 |
Tale garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni dei contratti di fornitura derivanti dagli ordini/AS e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse alla luce di quanto stabilito nell’Accordo Quadro e nei suoi allegati, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore, la violazione degli obblighi del Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
La garanzia definitiva deve essere rilasciata nel rispetto degli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli Allegati “A” e “B” al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del 19 gennaio 2018, n. 31, ed in particolare dello Schema tipo 1.2 “Garanzia fideiussoria definitiva” e della corrispondente Scheda Tecnica.
Dovrà tuttavia essere prodotta, entro i termini sopra indicati, anche apposita appendice con la quale il Garante chiarisca che:
nella scheda tecnica 1.2
• per stazione appaltante si intende Consip S.p.a.
• per “beneficiari” si intendono i soggetti che aderiscono all’Accordo Quadro”
• per “luogo di esecuzione” si intende “l’intero territorio nazionale”; nello schema tipo 1.2
all’art. 1
• per “Stazione appaltante” si intendono tutti i soggetti che aderiscono all’Accordo Quadro e risultano titolari di contratti di Fornitura (d’ora in poi Amministrazioni);
• per “contratto” si intendono tutti i contratti di Fornitura e l’Accordo Quadro (ivi inclusi tutti gli allegati);
• per “appalto” si intendono tutti i contratti di Fornitura e l’Accordo Quadro (ivi inclusi tutti gli allegati);
• il punto ii) della lett. c) si intende sostituito come segue: “ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalle Amministrazioni per il completamento dei lavori, dei servizi e delle forniture nel caso di risoluzione del contratto attuativo disposta in danno dell’Affidatario”;
all’art. 2 si intende sostituito come segue: “L'efficacia della garanzia:
a) decorre dalla data di stipula dell’Accordo Quadro;
b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell’esecuzione dell’ultimo contratto di fornitura e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato dell’ultimo contratto attuativo, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell’ultimo comma dell’art. 1. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Consip dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Consip al Garante.
Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alle Amministrazioni.”
• l’art. 3 è derogato in quanto il calcolo del valore della garanzia è stato eseguito sulla base delle regole del Capitolato d’oneri che dovranno essere ivi riportate come segue:
• a) 3 % dell’importo massimo dell’Accordo Quadro, nel caso di aggiudicazione con ribassi d’asta minori o uguali al 10%;
• b) 3 % dell’importo massimo dell’Accordo Quadro, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
inoltre lo svincolo progressivo sarà eseguito sulla base di quanto stabilito all’art. 14 dell’Accordo Quadro;
• all’art. 4 la stazione appaltante è l’Amministrazione; inoltre il primo capoverso si intende così sostituito: “Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della/e Amministrazione/ii – inviata per conoscenza anche al Contraente e alla Consip S.p.a.- recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice”;
• all’art. 5 la stazione appaltante è l’Amministrazione;
• all’art. 7 la stazione appaltante è Consip o l’Amministrazione ed in caso di controversia che intercorra con Consip il foro competente è quello di ROMA;
La garanzia, costituita dai due schemi di cui agli allegati A e B di cui al citato decreto e dall’Appendice, dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile.
La Consip ha predisposto un modello che integra le precisazioni sopra descritte nello schema tipo e nella scheda tecnica allegati al DM 31/2018 (Allegato 12 – Facsimile di garanzie per le Amministrazioni (Mod. 2) da utilizzare ai fini della stipula dell’Accordo Quadro.
Le due garanzie sopra elencate:
- potranno essere prestate mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo “albo” di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993. Vale quanto previsto al precedente paragrafo 10.
- devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta rispettivamente della Consip e delle Amministrazioni.
- sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 e
nello Schema di Accordo Quadro;
- dovranno inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabili;
- potranno essere ridotte in ragione delle regole previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. L’aggiudicatario dovrà produrre, ove non siano stati presentati in gara, i documenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti utili per la riduzione.
La mancata costituzione anche solo di una delle suddette garanzie determina la revoca dell’aggiudicazione e l’escussione della garanzia provvisoria e la Consip S.p.a.
Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Accordo Quadro.
La Consip si riserva di informare gli enti di vigilanza in caso di mancato pagamento nei termini sopra previsti, nonché,
ove ricorrano i presupposti per la riconducibilità al concorrente del mancato pagamento in precedenti procedure, di valutare tale condotta ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett c) del Codice.
***
Le Amministrazioni potranno richiedere in II Fase la produzione di apposite polizze assicurative.
***
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
***
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.000,00 La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
***
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di ROMA, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
23. APPALTI SPECIFICI/ORDINATIVI – II FASE
Come già descritto in premessa, l’affidamento degli Appalti Specifici (la c.d. Fase 2 dell’AQ) avverrà, nei riguardi dei concorrenti aggiudicatari, da parte delle Amministrazioni, sempre sul Sistema e secondo le seguenti modalità:
- senza riapertura del confronto competitivo (c.d. “Ordine diretto”);
- con riapertura del confronto competitivo;
come di seguito specificato.
La Consip ha messo a disposizione delle Pubbliche amministrazioni beneficiarie uno schema di Contratto Esecutivo (Allegato 4) conseguente all’Ordine diretto o all’Appalto Specifico.
SICUREZZA CIBERNETICA
In ogni caso, gli acquisti delle Amministrazioni in seconda fase dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 1 comma 6, del DL n. 105/2019 (convertito in L. n. 133/2019) in tema di sicurezza cibernetica.
APPALTI SPECIFICI SENZA LA RIAPERTURA DEL CONFRONTO COMPETITIVO
In particolare, successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, e per tutta la durata dello stesso, le Amministrazioni legittimate potranno affidare, uno o più Appalti Specifici (nella forma di Ordinativi di fornitura) alle medesime condizioni (economiche e tecnico-prestazionali) stabilite nell’Accordo Quadro, senza un nuovo confronto competitivo, ad uno degli operatori economici (parti dell’Accordo Quadro) individuato tramite lo strumento di Catalogo messo a disposizione dalla Consip e nel quale l’Amministrazione potrà definire il proprio fabbisogno («condizioni oggettive» art. 54, co. 4, lett. a)) in base ai “filtri di catalogo” che selezioneranno le caratteristiche ulteriori offerte dai Concorrenti in fase 1 con i relativi prezzi offerti.
Per ogni Ordinativo “a condizioni tutte fissate” il Catalogo (all’interno del quale le Amministrazioni avranno selezionato i filtri a seconda del proprio fabbisogno) restituirà una graduatoria (cd. short list) basata sul criterio del minor prezzo offerto in fase 1, nel caso in cui il fabbisogno dell’Amministrazione non superi i 150 utenti.
Le Amministrazioni affideranno gli Ordinativi (c.d. Fase 2) al primo della graduatoria (o short list) generata dal Catalogo. In caso di parità in graduatoria, si procederà, in conformità a quanto previsto dall’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985, pertanto, sarà chiesto ai concorrenti di operare un rilancio sulle voci di offerta economica, da presentare entro un termine perentorio con le modalità che saranno in seguito definite dall’Amministrazione.
Il singolo Appalto Specifico viene affidato a seguito dell’emissione dell’Ordine di Fornitura. Quest’ultimo, il cui contenuto
viene definito nello schema di Accordo Quadro, dovrà tra le altre cose prevedere:
- l’importo contrattuale ed il quantitativo della fornitura;
- l’indicazione del/i luogo/ghi di esecuzione della fornitura;
- la durata del Contratto di fornitura;
- la classifica generata dal Catalogo.
SICUREZZA CIBERNETICA
Qualora l’Amministrazione Contraente ricada tra i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 133/2019 e l’oggetto del proprio Appalto specifico/Ordinativo sia destinato a essere impiegato sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 133/2019, l’Amministrazione stessa darà comunicazione dell’intenzione di procedere all’affidamento al centro di Valutazione e certificazione nazionale (CVCN) istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico o ai Centri di Valutazione (CV) istituiti presso il Ministero dell’Interno e il Ministero della Difesa.
*
Il Contratto di fornitura si perfeziona sulla base delle modalità indicate nello Schema di Accordo Quadro. Nel caso di Appalto Specifico aggiudicato da un Soggetto Aggregatore, l’Ordine di fornitura inoltre:
- dovrà contenere l’indicazione di tutte le singole Amministrazioni per le quali il Soggetto Aggregatore effettua l’affidamento;
- dovrà indicare gli importi e i quantitativi relativi ad ogni singola Amministrazione;
- potrà indicare le eventuali modalità di ripartizione degli obblighi di fatturazione tra il Soggetto Aggregatore e le singole Amministrazioni.
Inoltre, ove ricorrano i presupposti, di cui al punto 3.2 delle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.2.2019, per l’applicazione della clausola sociale, dovrà allegare un documento con i dati relativi al personale eventualmente da assorbire, ai sensi dell’articolo 50 del Codice, di ciascuna Amministrazione.
***
APPALTI SPECIFICI CON LA RIAPERTURA DEL CONFRONTO COMPETITIVO
Successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso, l’Amministrazione potrà aggiudicare uno o più Appalti Specifici basati sull’Accordo Quadro medesimo a seguito del rilancio del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dello stesso Accordo Quadro.
A tale fine, l’Amministrazione potrà:
a) utilizzare il Catalogo per implementare il proprio fabbisogno in termini di ulteriori caratteristiche e quantità (qualora il proprio fabbisogno superi i 150 utenti).
Il Catalogo mostrerà una short list di prodotti (e Concorrenti) che soddisfano i requisiti tecnici dell’Amministrazione.
L’Amministrazione inviterà i suddetti concorrenti a presentare, in relazione allo specifico fabbisogno, una nuova offerta economica.
L’AS verrà aggiudicato al concorrente che avrà offerto in fase 2 il prezzo più basso. Il prezzo offerto non può comunque superare il prezzo indicato in fase 1.
b) utilizzare il Catalogo per implementare il proprio fabbisogno iniziale, in termini di caratteristiche ulteriori, e definire in tal modo una short list di fornitori.
Successivamente, procederà a completare l’implementazione del fabbisogno con la definizione delle caratteristiche “complementari” (secondo quanto indicato dal par. 2.5 del Capitolato Tecnico Speciale) che integrano i requisiti minimi di accesso al Catalogo e le caratteristiche ulteriori eventualmente selezionate e inviterà a un rilancio i fornitori della short list.
L’AS verrà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità prezzo.
Tutti i confronti competitivi si basano sulle condizioni stabilite nell’Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico Speciale ivi richiamato), se del caso precisandole.
Il confronto competitivo tra operatori economici parti dello stesso Accordo Quadro si svolgerà tramite il Sistema di cui all’articolo 1.1. del presente Capitolato d’Oneri, tramite il quale l’Amministrazione invierà la Richiesta di offerta.
Si applica quanto previsto all’art. 95, comma 10 bis, del Codice dei contratti.
L’Amministrazione con la Richiesta di offerta definirà l’oggetto del singolo Appalto Specifico stabilendo:
- i beni/servizi che intende richiedere, definendo la tipologia e le quantità stimate degli stessi;
- la durata del Contratto, che sarà compresa dai 12 ai 36 mesi;
- un termine congruo per la presentazione delle offerte che, in ogni caso, dovrà essere idoneo rispetto all’oggetto dell’appalto.
Nella Richiesta di offerta sarà precisato anche:
- le eventuali ulteriori dichiarazioni che i Fornitori devono rendere;
- le modalità di presentazione delle offerte tecniche e economiche.
La richiesta di offerta dovrà chiarire le modalità di aggiudicazione.
SICUREZZA CIBERNETICA
Qualora l’Amministrazione Contraente ricada tra i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 133/2019 e l’oggetto del proprio Appalto specifico/Ordinativo sia destinato a essere impiegato sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 133/2019, l’Amministrazione stessa darà comunicazione dell’intenzione di procedere all’affidamento al centro di Valutazione e certificazione nazionale (CVCN) istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico o ai Centri di Valutazione (CV) istituiti presso il Ministero dell’Interno e il Ministero della Difesa.
ACQUISTI NELL’AMBITO DEL PNRR/PNC
Inoltre, in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, fermo restando quanto previsto al comma 7 dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, l’Amministrazione dovrà inserire i requisiti necessari e migliorativi ai sensi del citato art 47, di seguito indicati:
o A) È requisito necessario dell'offerta per il Fornitore, assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto esecutivo o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile. É compito dell’Amministrazione motivare, ai sensi di quanto previsto dal succitato comma 7, la scelta di una quota inferiore al 30 per cento sopra indicato, sulla base delle specificità del singolo appalto specifico.
o B) È requisito migliorativo dell’offerta la misura premiali indicate dall’art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021 .
Ai sensi dell’art. 26, comma 3-ter, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’Amministrazione redigerà, il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” (DVRI standard - Allegato 6).
24. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO SPECIFICO CON RILANCIO COMPETITIVO – FASE 2
L’affidamento di ciascun Appalto Specifico potrà avvenire unicamente a seguito del rilancio del confronto competitivo invitando gli operatori economici parti dell’Accordo Quadro secondo le regole sopra stabilite.
A tale fine, l’Amministrazione inviterà i Fornitori a presentare offerta mediante invio di un Richiesta di offerta, redatta nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente atto.
Per la procedura di confronto competitivo tra i Fornitori, l’Amministrazione utilizzerà i mezzi telematici, messi a disposizione dalla Consip S.p.A.
Alla Richiesta di offerta saranno allegati i documenti che costituiscono la lex specialis della fase 2, nonché lo schema di
contratto che sarà sottoscritto con l’aggiudicatario dell’Appalto Specifico.
25. CONTRATTO OGGETTO DELL’APPALTO SPECIFICO – FASE 2
Il Contratto oggetto del singolo Appalto Specifico verrà stipulato con il migliore offerente del confronto competitivo.
Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Amministrazioni contraenti delle prestazioni subappaltate.
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, alle seguenti condizioni il concorrente deve:
- aver indicato nella prima fase di aggiudicazione dell’Accordo Quadro di voler ricorrere al subappalto;
- indicare, in sede di offerta per l’Appalto Specifico, prestazioni che intende subappaltare.
Le richieste di autorizzazioni al subappalto, corredate dalla documentazione prescritta dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, dovranno essere inoltrate alla singola Amministrazione e da quest’ultima rilasciate.
L’aggiudicatario non potrà affidare in subappalto le prestazioni indicate nel DGUE ad Imprese che abbiano partecipato alla procedura per l'affidamento dell’AQ.
Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e
pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nello Schema contrattuale che sarà allegato alla Richiesta di Offerta in sede di Appalti specifici.
Ai sensi dell’art. 105, comma 3, lett. c bis) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non si configurano come attività affidate in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’Accordo Quadro.
I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto
aggiudicato a seguito del singolo AS.
Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. Il Contratto di Appalto Specifico avrà una durata massima compresa fra 12 e 36 mesi.
Si precisa che così come chiarito dal Comunicato Anac del 23 marzo 2021, l’Amministrazione potrà imporre al fornitore affidatario dell’Appalto Specifico un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal Contratto di Fornitura, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al combinato disposto dei commi 1, lett. c) e 12 dell’art. 106, del Codice.
Ove necessario, troverà applicazione l’art. 106, co. 11, del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto. In tal caso il contraente è tenuto
all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’Amministrazione.
26. RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA RELATIVA ALL’APPALTO SPECIFICO – FASE 2
Con la stipula del singolo Appalto Specifico e per tutta la durata del singolo Contratto di Fornitura, l’Amministrazione potrebbe richiedere al Fornitore il possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
27. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), Consip S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.
Finalità del trattamento
- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da Consip S.p.A., in qualità di centrale di committenza, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da Consip S.p.A. ai fini della stipula della dell’Accordo Quadro, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dell’Accordo Quadro medesimo;
- i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i vengono acquisiti da Consip S.p.a. saranno comunicati alle Amministrazioni che aderiscono all’Accordo Quadro per le finalità relative alla sottoscrizione ed all’esecuzione dei singoli contratti di fornitura e per i relativi adempimenti di legge;
Base giuridica e natura del conferimento
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati a Consip S.p.A., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da Consip S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto. Il concorrente è consapevole che i dati forniti a Consip, in caso di aggiudicazione, saranno comunicati alle “Amministrazioni” per le finalità relative alla sottoscrizione ed all’esecuzione dei singoli contratti di fornitura e per i relativi adempimenti di legge.
Natura dei dati trattati
I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”) di cui all’art. 9 Regolamento UE.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato da Consip S.p.A. e dalle Amministrazioni in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto di adeguate misure di sicurezza, conformemente al Regolamento UE.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati saranno trattati dal personale di Consip S.p.A. che cura il procedimento di gara e l’esecuzione dell’Accordo Quadro e dal
personale che svolge attività inerenti. Inoltre, i dati potranno essere;
− comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza a Consip S.p.A. in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione dell’Accordo Quadro, anche per l’eventuale tutela in giudizio;
− comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
− comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione per la quale Consip S.p.A. svolga attività ai sensi dello statuto sociale, alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
− comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
− comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del
10/01/2008.
− comunicati agli organismi di ispezione accreditati che effettuano attività di monitoraggio degli strumenti d’acquisto per conto di Consip S.p.A..
In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it, sezione “Società Trasparente” e www.acquistinretepa.it; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, saranno diffusi tramite il sito internet www.mef.gov.it. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.
Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione dell’ultimo contratto attuativo relativo dell’Accordo Quadro, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.
Processo decisionale automatizzato
Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.
Diritti del concorrente/interessato
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante.
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto: i) di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolare del trattamento per la fase di scelta del contraente è Consip S.p.A., con sede in Roma, Via Isonzo 19/E, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati (DPO). Qualsiasi istanza in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE potrà essere indirizzata ai seguenti indirizzi: esercizio.diritti.privacy@consip.it. e dpo@postacert.consip.it
Consenso al trattamento dei dati personali
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano; si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte della Consip S.p.A. per le finalità sopra descritte.
28. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
Nello svolgimento delle attività oggetto dell’Accordo Quadro, l’aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Codice Etico in vigore presso la Consip S.p.A., ai principi e alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima Consip S.p.A. ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, nonché a quanto previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato da Consip S.p.A. ai sensi della L. 190/2012. A tal fine, in seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula dell’Accordo Quadro, l’aggiudicatario ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito www.consip.it.
29. REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d’asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.
In caso di inosservanza di quanto sopra, Consip S.p.A. segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.
Tutti i contenuti del sito www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip
S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.
Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito www.acquistinretepa.it ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.
La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.
Con la Registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Capitolato d’Oneri,, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.
A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Capitolato d’Oneri, il MEF, la Consip S.p.A.
ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
Consip S.p.A.
Ing. Cristiano Cannarsa
(L’Amministratore Delegato)