CONDIZIONI GENERALI DI APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI
CONDIZIONI GENERALI DI APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI
DI APAM ESERCIZIO SPA
1 APPLICABILITA' DELLE CONDIZIONI GENERALI DI APPROVVIGIONAMENTO
Le presenti Condizioni Generali di Approvvigionamento costituiscono il documento di riferimento per tutti i Contratti di approvvigionamento di beni e servizi stipulati da Apam Esercizio Spa.
Tutte le operazioni inerenti l'appalto devono essere eseguite dall'Appaltatore in conformità alle prescrizioni e condizioni generali stabilite nel presente documento debitamente integrato con la normativa di legge. Esse prevalgono rispetto ad eventuali diverse condizioni di vendita del Fornitore.
2 ONERI ED OBBLIGHI CONTRATTUALI
Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento del Contratto devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico del Committente nei Documenti Contrattuali.
L'Appaltatore si obbliga espressamente a mettere a disposizione del Committente impianti o parti di impianto montate, collaudate ed esercibili secondo le regole della buona tecnica e nel rispetto delle norme vigenti.
Sono a completo carico dell’Appaltatore obblighi ed oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti del contratto ma necessari per l’adempimento specifico degli obblighi medesimi.
3 GARANZIE
Le apparecchiature e i materiali oggetto del contratto devono essere costruiti a regola d’arte e avere le caratteristiche previste nelle specifiche tecniche allegate all’ordine.
Ferme le altre previsioni normative, il Fornitore è responsabile nei confronti del Committente ai sensi dell’art. 1490 c.c. (garanzia per vizi della cosa venduta) e art. 1497 c.c. (mancanza di qualità).
4 CONSEGNE
Le consegne dovranno essere effettuate "Porto Franco" presso i magazzini, ovvero riferite al punto di resa stabilito nell’Ordine/contratto; i materiali viaggeranno a rischio e pericolo del Fornitore. I termini di consegna potranno essere prorogati solo con il consenso scritto del Committente. L’obbligazione relativa al termine di consegna si intenderà adempiuta solamente qualora sia pervenuta al Committente la documentazione tecnica per l’esercizio e la manutenzione nonché quella relativa ai collaudi.
5 DUVRI
Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e della relativa determinazione n. 3 del 5/03/08 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, qualora l’appalto riguardi mera fornitura di materiali, servizi di natura intellettuale o servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della Stazione appaltante, non è richiesta la predisposizione del DUVRI né la definizione dei relativi costi della sicurezza. L’assenza del DUVRI è quindi ammessa in questo caso. Viceversa, negli appalti che prevedono esecuzione all’interno della Stazione appaltante, il DUVRI - completo della stima degli oneri per la sicurezza – sarà redatto da Xxxx Xxxxxxxxx Spa e allegato al contratto d’appalto.
Con la sottoscrizione del DUVRI si ritiene eseguita la riunione di coordinamento i cui oneri, ricompresi nella voce “Oneri per la sicurezza”, sono esplicitati nell’Ordine/Contratto.
6 COMPENSI
I prezzi indicati nell’Ordine/contratto si intendono al netto di IVA
All'Appaltatore vengono corrisposti, per le forniture da esso effettivamente eseguite ed accettate dal Committente, i compensi specificati nell’Ordine/Contratto.
I compensi stabiliti si intendono accettati dall'Appaltatore in quanto remunerativi degli obblighi assunti e rimarranno pertanto fissi e invariabili per tutta la durata del contratto.
Gli eventuali “Oneri per la sicurezza” quantificati nell’Ordine/Contratto e pari a 1% dell’importo dell’ordine, salvo diversamente quantificato nell’ordine, non sono soggetti a ribasso.
7 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il fornitore dovrà inviare al Committente la fattura relativa per le forniture eseguite o le prestazioni di servizio effettuate.
Nelle fatture deve essere specificato il numero e la data del contratto, dell’ordine o della convenzione cui si riferisce e il Codice Identificativo Gara (CIG).
Le fatture devono indicare se si riferiscono a consegna parziale o totale
Gli importi fatturati devono essere assoggettati a Iva secondo le norme in vigore.
I pagamenti vengono effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dall'Appaltatore a 90 giorni dalla data di ogni fattura, previa verifica della regolarità contributiva.
Si ricorda a tal fine di inviare il documento “Dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva” scaricabile dal sito xxx.xxxx.xx sezione “Fornitori”/“Accredito Fornitori”, sottoscritto ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00, all’attenzione di Ufficio Approvvigionamenti, via posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxx@xxxx.xx
I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste dalle presenti condizioni generali e/o dal contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta.
In ogni caso i pagamenti vengono sospesi, fino ad avvenuta regolarizzazione, nelle seguenti ipotesi:
- in caso di accertate inadempienze o irregolarità dell’Appaltatore nei confronti di enti previdenziali ed assicurativi;
- qualora siano state accertate inadempienze o irregolarità dell’Appaltatore in merito a spettanze contrattuali previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali applicati ai propri dipendenti.
Le fatture devono pervenire al Committente almeno 45 gg. prima della data di scadenza. Ogni giorno di
ritardo, rispetto a tale termine, comporta di norma lo spostamento della data di pagamento di identico periodo senza diritto per l'Appaltatore a corresponsione di interessi.
Nel caso l'Appaltatore sia una "Associazione Temporanea di Imprese", i pagamenti vengono effettuati esclusivamente all'Impresa Mandataria con le modalità di cui sopra.
8 PENALITA' PER RITARDI NELL’ADEMPI- MENTO
Per le inadempienze da parte dell'Appaltatore al termine contrattuale per la consegna, le penalità applicate saranno le seguenti:
- 0,30% del valore della fornitura per ogni giorno di ritardo e per i primi sette giorni;
- 0,50% per ogni giorno di ritardo successivo ai primi sette di cui al punto precedente con facoltà per il committente di considerare risolto il contratto decorsi
15 giorni, dandone semplice comunicazione all'appaltatore.
I giorni di ritardo sono da intendersi solari.
L'ammontare totale delle penalità non potrà superare il 10% dell'importo consuntivo del contratto.
9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si risolve di diritto:
a) per decorrenza del termine essenziale ove stabilito dalle presenti Condizioni Generali di approvvigionamento o nei documenti contrattuali e di diffida ad adempiere;
b) ad iniziativa di una delle parti per cause di forza maggiore, quali ad esempio guerre, rivoluzioni, sommosse, catastrofi naturali, incendi, inondazioni;
c) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell’attività del Fornitore;
d) ritardi nella consegna del materiale superiore a 15 gg
e) in seguito ad insolvenza accertata, concordato giudiziale o extra-giudiziale dell'Appaltatore nonché dichiarazione di fallimento nelle
ipotesi di cui all’art. 37, commi 18 e 19, D. Lgs. 163/06;
f) nell'ipotesi di ripetute trasgressioni, da parte dell'Appaltatore, degli impegni contrattuali malgrado gli avvertimenti scritti del Committente;
g) nell'ipotesi di affidamento a terzi della fornitura, o di parte di essi, in violazione della normativa vigente;
h) nell'ipotesi di accertata inadempienza o irregolarità nei versamenti dei contributi INAIL, INPS, ecc. per il personale dell'Appaltatore o del Subappaltatore
i) nell'ipotesi in cui l'Appaltatore si avvalga di personale non iscritto nei suoi libri paga e/o dei suoi subappaltatori;
j) in tutte le ipotesi in cui, per effetto del cumulo, le sanzioni superino il valore massimo di cui all’art. 8;
k) impossibilità sopravvenuta totale o parziale delle prestazioni.
La parte, che prende l'iniziativa della risoluzione, deve comunicarla per iscritto all'altra parte con un preavviso di trenta giorni.
Apam Esercizio Spa, in caso di conclusione a qualunque titolo dell’esercizio del servizio di TPL, potrà risolvere automaticamente il contratto senza alcun onere, né obbligo di risarcimento a suo carico, fatto salvo il riconoscimento del corrispettivo dovuto per il servizio sino a tale momento correttamente eseguito.
10 CESSIONE DEL CONTRATTO
Ogni cessione del Contratto è vietata e quindi nulla e senza effetto.
La cessione del credito è vietata salvo che non sia stato ottenuto il consenso scritto del Committente.
11 LEGGE REGOLATRICE E FORO ESCLUSIVO
Al sorgere della controversia circa l’interpretazione, la validità o l’esecuzione del presente documento e/o dei rimanenti documenti contrattuali allo stesso allegati, il Committente ha la facoltà di proporre una conciliazione per l'immediata soluzione della controversia medesima.
Qualora le Parti non raggiungano un accordo entro 60 giorni dalla comunicazione della citata
proposta di conciliazione, la soluzione è attribuita al giudice competente.
Il Foro esclusivamente competente è quello di Mantova.
L'Appaltatore è tenuto comunque nel frattempo ad uniformarsi.