REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONCORSI, DELL’ACCESSO AGLI IMPIEGHI E DELLE PROCEDURE SELETTIVE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONCORSI, DELL’ACCESSO AGLI IMPIEGHI E DELLE PROCEDURE SELETTIVE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONCORSI,
DELL' ACCESSO AGLI IMPIEGHI E DELLE PROCEDURE SELETTIVE
ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento disciplina l'accesso all'impiego e le modalità di svolgimento delle procedure selettive nonché delle altre forme di assunzione ai sensi della vigente normativa.
ART. 2 MODALITA' DI ACCESSO
L'Amministrazione formula il piano triennale delle assunzioni di personale ai sensi della legislazione vigente tenendo conto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, del fabbisogno di personale sulla base della dotazione organica e dei servizi erogati o da erogare, in rapporto agli obiettivi prefissati dall'Amministrazione stessa.
L'assunzione agli impieghi presso il Comune di Abano Terme avviene con contratto individuale di lavoro, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 D.Lgs 165/2001 e pertanto tramite:
a) procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi della legislazione vigente, per le categorie e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
Le procedure di reclutamento di cui al presente regolamento si conformano ai principi di cui al comma 3 dell'art. 35 D.Lgs. n. 165/2001.
Per quanto concerne le assunzioni dei soggetti disabili si rinvia alla disciplina contenuta negli artt. 7 e 11 della Legge 12 Marzo 1999 n. 68.
Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, l'accesso dall'esterno si realizza attraverso le seguenti procedure:
- avviamento degli iscritti alle liste del collocamento
- assunzioni obbligatorie dei disabili secondo le disposizioni della Legge 68/1999
- concorso pubblico per soli esami, per soli titoli e per titoli ed esami
- mobilità ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 165/2001
- utilizzo di graduatorie concorsuali di altre Amministrazioni Pubbliche in corso di validità.
- concorso unico tra più Amministrazioni Pubbliche;
- selezione da elenchi di idonei di cui all’art 3bis del DL 80/2021
ART. 3
REQUISITI GENERALI E SPECIALI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE ALLE PROCEDURE SELETTIVE
Per l'ammissione alle procedure selettive finalizzate all'impiego i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana ovvero appartenenza ad uno dei paesi dell'Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 174/94; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
b) età non inferiore ai 18 anni;
c) idoneità fisica all'impiego, accertata dall'Amministrazione, ai sensi della vigente normativa, per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) per i candidati di sesso maschile: essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di leva;
f) non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell'accertamento che lo stesso fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
g) non aver riportato condanne penali che comportino, quale misura accessoria, l'interdizione dai pubblici uffici, ovvero condanne per i delitti di cui all'art. 15 della Legge 55/90 come successivamente modificata ed integrata; quest'ultima disposizione non trova applicazione nel caso in cui sia intervenuta riabilitazione alla data di scadenza del concorso;
h) titolo di studio ed eventuali ulteriori requisiti speciali, con riferimento al profilo professionale da ricoprire. Per la valutazione dei titoli di studio conseguiti nell'ambito dell'Unione europea si terrà conto di quanto previsto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001.
Non si fa richiesta di limiti d'età, tenuto conto dell'età per il collocamento a riposo prevista dalla vigente normativa, salvo per i posti di:
agente della P.M. educatore Xxxxx Xxxx esecutore tecnico
per i quali è previsto il limite massimo di età di 45 anni non elevabile ulteriormente.
I titoli di studio conseguiti al di fuori dell'Unione europea devono avere ottenuto, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, la necessaria equipollenza ai titoli di studio italiani.
ART. 4 CONCORSI PUBBLICI
I concorsi pubblici si articolano secondo una tipologia che comprende le seguenti modalità di svolgimento:
1. per soli esami: rientrano in questa categoria i concorsi che prevedono una o più prove scritte, a contenuto teorico e/o teorico pratico e/o pratico ed in una prova orale.
2. per soli titoli: rientrano in questa categoria i concorsi consistenti nella sola valutazione delle tipologie di titoli specificate nel bando di concorso.
3. per titoli ed esami: rientrano in questa categoria i concorsi le cui modalità di svolgimento comprendono entrambe le previsioni dei precedenti punti 1 e 2.
Nei concorsi pubblici operano le riserve previste per i lavoratori disabili secondo le previsioni dell'art. 7, comma 2 Legge 12 Marzo 1999 n° 68 nonché le altre riserve previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.
Nel reclutamento di personale non dirigenziale viene espletata almeno una prova scritta anche a contenuto tecnico-pratico e una prova orale che comprende la valutazione di almeno una lingua straniera.
Nel reclutamento di personale dirigenziale vengono espletate due prove scritte, una di contenuto teorico, una di contenuto tecnico-pratico e una prova orale che comprende la valutazione di almeno una lingua straniera.
In entrambi i casi, il bando di concorso può prevedere che la prova orale consti di un colloquio individuale o di gruppo - gestito dalla commissione esaminatrice anche integrata da un componente esperto in psicologia o discipline analoghe - volto a valutare, in base ai contenuti del profilo, la capacità di gestione del personale, ovvero la comprensione della situazione, la capacità di risoluzione dei problemi, l’orientamento al risultato, la motivazione e, in ogni caso, la capacità di rapportarsi con i colleghi e con il pubblico.
Le prove scritte avvengono tramite l'utilizzo di strumenti informatici e digitali; la prova orale, facoltativamente, può essere in videoconferenza, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Il Comune per ragioni di celerità, può affidare a ditta specializzata una o più fasi concorsuali.
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
1) lavoratori disabili ex Legge 68/99.
2) militari in ferma di leva prolungata e volontari specializzati delle tre forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale ex L. 958/'86.
3) ufficiali di complemento della Marina e dell'Aeronautica che abbiano terminato senza demerito laferma biennale ex L. 574/80.
Con riferimento alle categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito si rinvia alle statuizioni di cui all'art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni; a parità di merito e titoli la preferenza è determinata dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno. In caso di ulteriore parità sarà preferito il candidato più giovane di età. Non è in ogni caso consentita la partecipazione ai concorsi pubblici da parte del personale dipendente del Comune di Abano Terme in deroga al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno, nè l'individuazione, all'interno dei posti messi a concorso, di quotedi riserva a favore dello stesso personale.
ART. 5 CONCORSO UNICO
Il concorso unico prevede l’unicità della selezione per più Amministrazioni Pubbliche del comparto Regioni-Autonomie Locali, previa stipula di apposita convenzione con i Comuni e gli Enti interessati.
La convenzione disciplina la metodologia di lavoro, i contenuti dell’avviso, le modalità di utilizzo della graduatoria e il contributo dovuto dagli Enti convenzionati. L’impegno di spesa per la corresponsione di compensi e spese di gestione della procedura concorsuale verrà assunto, previo accordo tra le parti, dall’ente capofila e, successivamente, gli altri provvederanno al rimborso spese.
Il bando di concorso unico deve indicare le modalità di scelta dell’Ente di destinazione in caso di chiamate contestuali e disciplinare la facoltà di rinuncia eventualmente accordata ai candidati utilmente collocati in graduatoria.
ART. 6
SCORRIMENTO GRADUATORIE DI CONCORSO
Il Comune di Abano Terme può fare ricorso a graduatorie concorsuali di altri enti, qualora l'ente non sia in possesso di graduatorie vigenti per il profilo professionale ricercato e non si ritenga opportuno, per motivi di economicità e speditezza, bandire un nuovo concorso.
L’Ente altresì può concedere proprie graduatorie ad altri Enti che ne facciano richiesta.
L’atto tra gli enti interessati che formalizza l’accordo viene adottato con determinazione del Responsabile del Servizio Risorse Umane, previa delibera di Giunta che autorizza lo scorrimento o la concessione. La determinazione indica, in particolare: la durata dell’accordo, il numero di assunzioni, le modalità operative di chiamata degli idonei e di comunicazione tra i due enti pubblici, nonché gli eventuali rapporti economici tra gli Enti convenzionati.
ART. 7
ASSUNZIONI MEDIANTE UTILIZZO DEGLI ELENCHI DEGLI IDONEI EX ART. 3 BIS DL 80/2021
L’Amministrazione comunale, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità nel profilo professionale ricercato, può effettuare assunzioni a tempo indeterminato e determinato per la copertura di posti previsti nel piano dei fabbisogni del personale, attingendo agli elenchi degli idonei di cui all’art. 3 bis del D.L. 80/2021 convertito in L. 113/2021, predisposti da altri enti locali.
Le assunzioni sono disposte previa stipula di un accordo che disciplini i rapporti e le modalità di gestione delle selezioni con l’ente locale che ha formato l’elenco degli idonei.
Per l’individuazione, all’interno dell’elenco degli idonei, dei candidati da assumere, viene predisposto un interpello, pubblicato in forma integrale all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 30 giorni, rivolto ai soggetti compresi nello specifico elenco, indicando:
a) il profilo di interesse, in coerenza con i titoli di studio richiesti dalla procedura selettiva espletata per la formazione dell’elenco;
b) la tipologia del rapporto di lavoro che si intende instaurare (indeterminato/ determinato, a tempo pieno/ part time);
c) le ulteriori specifiche competenze e conoscenze richieste;
d) le modalità e la data di svolgimento dell’eventuale prova selettiva prescelta ovvero le modalità di comunicazione della stessa;
e) le modalità per la presentazione della domanda degli idonei che aderiscono all’interpello;
f) la permanenza dei titoli di preferenza e precedenza dichiarati nella procedura selettiva per la formazione dell’elenco.
In presenza di più soggetti interessati all’assunzione, al fine di formulare una graduatoria di merito da cui attingere per la copertura dei posti disponibili, viene effettuata una prova selettiva scritta o orale secondo una delle modalità stabilite dal presente Regolamento, cui sono ammessi a partecipare gli idonei che hanno aderito all’interpello
A conclusione dell’interpello, il Comune comunicherà gli esiti all’ente locale che ha formato l’elenco degli idonei ed i nominativi dei candidati assunti a tempo indeterminato, i quali saranno pertanto cancellati dall’elenco. In caso di assunzione a tempo determinato, gli idonei mantengono l’iscrizione nel relativo elenco con la possibilità di partecipare a successivi interpelli relativi alla copertura di posti a tempo indeterminato o determinato.
Il Comune può utilizzare gli elenchi di cui al presente articolo anche per la copertura, con assunzioni a tempo indeterminato o determinato, dei posti che si rendono vacanti in organico a causa del passaggio diretto di propri dipendenti presso altre amministrazioni; nel caso specifico, ferma restando la priorità nell’utilizzo delle proprie graduatorie, l’Amministrazione può procedere in deroga alla previsione di cui al comma 3 del D.L. 80/2021 e, in caso di contratti a tempo determinato, ai limiti finanziari di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 30 luglio 2010.
ART. 8
BANDO DI CONCORSO
Il bando di concorso, costituente lex specialis della procedura stessa, viene approvato con determinazione del Dirigente delle Risorse Umane d’intesa con il Dirigente del Settore in cui è previsto il posto messo a concorsoe deve prevedere:
a) il numero dei posti messi a concorso, con le relative categorie e profili professionali ed il corrispondente trattamento economico;
b) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
c) le modalità per le comunicazioni del diario e della sede della/e prova/e;
d) le modalità di convocazione dei candidati ammessi alle prove concorsuali;
e)l'indicazione delle materie oggetto delle prove e del relativo contenuto. I bandi di concorso prevedono altresì l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera qualora siano ritenute necessarie in base al profilo del posto o dei posti da coprire;
f) la votazione minima richiesta per l'ammissione alla prova orale;
g) i requisiti soggettivi generali e speciali richiesti per l'ammissione. In particolare, con riferimento ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, il bando dovrà contenere la seguente indicazione:
"I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, fatti salvi i limiti per l'accesso ai posti per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana ai sensi del D.P.R. 7 febbraio 1994, n°174, devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione, i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di provenienza o di appartenenza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;"
h) l'indicazione dei titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli qualora la selezione avvenga per titoli o per titoli ed esami;
i) i titoli che danno luogo a precedenza o preferenza a parità di punteggio, nonché i termini e le modalitàper la loro presentazione;
l) le percentuali di posti riservati dalla legge a determinate categorie;
m) la citazione della legge 10 aprile 1991 n. 125 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come previsto anche dall'art. 57 del D.Lgs n. 165/2001;
n) la garanzia per la persona affetta da disabilità ai sensi della Legge 104/92 e Legge 68/1999 e/o da disturbi specifici nell’apprendimento (DSA), di ottenere l'ausilio necessario a sostenere le prove d'esame con la concessione di tempi aggiuntivi dietro specificazione e richiesta da illustrare nella domanda di
ammissione al concorso o successivamente, purché in tempo utile, da valutarsi ad opera della Commissione Esaminatrice e, in ogni caso, prima dell'effettuazione delle prove d'esame;
o) l'ammontare della tassa da corrispondere per la partecipazione al concorso e le modalità di versamento;
p) le dichiarazioni da rendere da parte del candidato nella domanda di partecipazione;
q) gli eventuali documenti e titoli da allegare alla domanda, oltre a quelli da produrre successivamente da parte dei candidati utilmente collocati in graduatoria;
r) ogni altra indicazione ritenuta opportuna anche relativa alle comunicazioni di ammissione ed esclusione.
Copia dei bandi sarà altresì disponibile nel sito internet del Comune di Abano Terme. Le prescrizioni contenute nel bando sono vincolanti.
ART. 9
PROROGA, RIAPERTURA E REVOCA DEI CONCORSI PUBBLICI
Il Dirigente delle Risorse Umane, sentito il Dirigente del settore, ha facoltà di procedere alla proroga, ovvero alla riapertura, del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande allorché, alla data di scadenza, venga ritenuto insufficiente il numero delle domande presentate ovvero per altre motivate esigenze di pubblico interesse. Il provvedimento di proroga ovvero di riapertura dei termini viene pubblicato con le stesse modalità previste per il bando e deve essere comunicato a tutti i concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione entro il termine originariamente previsto dal bando. Peri nuovi candidati tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti prima della scadenza dei nuovi termini fissati nel provvedimento di riapertura, mentre restano, ovviamente, pienamente valide le istanze presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di procedere, entro il nuovo termine, alla integrazione della documentazione.
È in facoltà dell'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, alla revoca, ovvero alla modifica del bando di concorso. Tale revoca o modifica è disposta dal Dirigente delle Risorse Umane su direttiva motivata dell’Amministrazione con conseguente comunicazione della decisione a tutti i candidati che vi hanno interesse.
ART. 10 PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il bando di concorso pubblico deve essere affisso all’albo pretorio del Comune per un periodo corrispondente a quello utile per la presentazione delle domande di ammissione, di norma pari a giorni trenta dalla data di affissione.
Il bando di concorso è inoltre pubblicato, in forma di avviso/estratto contenente gli estremi del bando, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed eventualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. L'avviso/estratto, oltre a citare l'Ente che bandisce il concorso e gli estremi del bando, riporta:
a) la categoria, il profilo professionale e il numero dei posti messi a concorso;
b) l’indirizzo internet ove è possibile reperire il bando integrale e l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile chiedere informazioni.
E’ altresì data diffusione e pubblicità al bando di concorso mediante la sua pubblicazione nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di concorso” del sito internet comunale.
Ai sensi dell’art. 1, comma 17-bis del D.L. n. 80/2021, il bando è inoltre pubblicato sul Portale del reclutamento con le modalità stabilite dal Dipartimento della Funzione Pubblica. All’atto della registrazione, che potrà avvenire tramite SPID, CIE o CNS, i concorrenti indicheranno un indirizzo PEC a loro intestato sul quale ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso. Qualora previsto dalla normativa, quest’ultima forma, può sostituire le altre modalità di pubblicazione indicate dal presente articolo.
Possono essere disposte ulteriori forme di pubblicità e diffusione.
ART. 11 DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione ai concorsi pubblici vanno redatte in carta semplice e presentate al Comune di Abano Terme entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o nel Portale del Reclutamento con uno dei mezzi seguenti:
a) piattaforma digitale messa a disposizione dal sito comunale o dal Portale del Reclutamento;
b) PEC, inviata da una casella di posta elettronica certificata;
c) raccomandata postale con ricevuta di ritorno, con data di spedizione entro la scadenza del bando;
d) consegna all’ufficio protocollo comunale;
Qualora il termine ultimo previsto dal bando ricada in giorno festivo, viene prorogato al primo giorno lavorativo utile. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni afferenti al concorso dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda di ammissione, sottoscritta dall'interessato, gli aspiranti devono indicare, sotto la propria personale responsabilità:
1) la selezione cui intendono partecipare;
2) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonché la residenza e il recapito cui devono essere inviate le comunicazioni afferenti il concorso ed il recapito telefonico;
3) la cittadinanza di cui sono in possesso;
4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso nonché l’eventuale riabilitazione conseguita. In caso negativo deve essere dichiarata l’inesistenza di condanne o di procedimenti penali;
6) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti d’impiego presso le stesse;
7) la posizione nei riguardi dell’obbligo di leva;
8) i requisiti speciali previsti dal bando;
9) ogni ulteriore indicazione richiesta nel bando;
10) l’eventuale diritto all’esonero dalla prova preselettiva, con indicazione delle motivazioni;
11) l’eventuale disabilità di cui il candidato è affetto, nei casi in cui intenda avvalersi dei benefici di cui alla legge 104/1992, in funzione della propria necessità documentata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica, può chiedere le misure agevolative di cui necessita, tra le seguenti:
- necessità degli ausili per sostenere le prove che consentano agli stessi di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri, ai sensi dell’art. 16, comma 1 della legge 68/1999;
- necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della legge 104/1992;
- esenzione dalla preselezione, ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge 104/1992;
12) l’eventuale disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) di cui il candidato è affetto, nel caso in cui intenda avvalersi dei benefici di cui al comma 4-bis, dell’art. 3, del D.L. n. 80/2021; in funzione della propria necessità documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica, può chiedere le misure agevolative di cui necessita, tra le seguenti:
• sostituire la prova scritta con un colloquio orale;
• utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, che devono essere indicati nella dichiarazione dell’ente sanitario e che devono essere compresi tra i seguenti:
• programmi di video scrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale, nei casi di disgrafia e disortografia;
• programmi di lettura vocale, nei casi di dislessia;
• la calcolatrice, nei casi di discalculia;
• altro ausilio tecnologico se giudicato idoneo dalla commissione giudicatrice;
• usufruire di un prolungamento del tempo stabilito per lo svolgimento della prova scritta fino ad un massimo del 50% del tempo assegnato per la prova;
13) Qualora tutta o parte della procedura concorsuale si svolga da remoto, il concorrente deve
dichiarare nella domanda di possedere le dotazioni informatiche richieste dal bando a questo fine.
Gli aspiranti all’ammissione dovranno inoltre allegare alla domanda in carta semplice:
a) eventuali altri documenti e/o titoli esplicitamente previsti nel bando;
b) tutti i titoli che il candidato intenda presentare nel suo interesse;
c) la ricevuta di pagamento della tassa di concorso.
Qualora il bando di concorso preveda la valutabilità del curriculum formativo professionale, il medesimo, redatto in carta semplice, datato e sottoscritto dall’aspirante, deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini della valutazione dell’attività professionale, di studio e di lavoro dal medesimo svolta, con l’esatta precisazione dei periodi di svolgimento da documentarsi a richiesta.
Tutti i documenti che vengono allegati alla domanda devono essere presentati in originale o copia autenticata, ferma restando la facoltà per i candidati di avvalersi delle norme in tema di autocertificazione, e devono altresì essere descritti in un elenco redatto in carta semplice e sottoscritto dal candidato, da unire all’istanza di ammissione.
La fase istruttoria delle domande di ammissione ai concorsi o selezioni pubbliche ed interne e della relativa documentazione viene effettuata dall’ufficio Personale. Qualora a seguito della stessa risultino omissioni e/o imprecisioni il candidato viene invitato a provvedere al loro perfezionamento o alle necessarie integrazioni nel termine indicato dall’Amministrazione nella comunicazione che verrà inoltrata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con mail pec e mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Abano Terme nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di concorso” Non è comunque sanabile e comporta l’esclusione dalla procedura selettiva l’omissione delle seguenti indicazioni o adempimenti:
a) omessa specificazione del concorso o selezione cui si intende partecipare, qualora al momento di ricevimento della domanda vi siano altre procedure concorsuali aperte e, a seguito di esame dell'istanza, non si evinca in maniera inequivocabile a quale selezione il candidato intenda partecipare;
b) omessa sottoscrizione, da parte del candidato, della domanda di ammissione;
c) mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando di selezione;
d) domanda di ammissione presentata all’Ufficio Protocollo dell’Ente o spedita oltre i termini indicati dal bando.
ART. 12 AMMISSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissione dei candidati alle procedure selettive viene disposta con determinazione del Dirigente delle Risorse Umane previa istruttoria delle istanze pervenute, consistente nella verifica dei requisiti individuati dal bando come necessari ai fini della partecipazione. Nel caso in cui i candidati risultino non essere in possesso dei requisiti essenziali, ne viene disposta la non ammissione alle procedure selettive con le stesse modalità di cui al punto precedente, con specificazione dei motivi che hanno condotto all’esclusione dalle stesse procedure. Verrà data comunicazione scritta unicamente ai candidati esclusi tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Nel bando saranno indicate le modalità di comunicazione dell’ammissione e dell’esclusione.
Il Dirigente delle Risorse Xxxxx può inoltre disporre l’ammissione con riserva dei candidati per i quali si rendano necessarie integrazioni o perfezionamenti delle istanze di ammissione presentate che, a seguito di istruttoria, risultino incomplete o comunque caratterizzate da irregolarità sanabili; allo stesso modo si procede nei casi in cui sorgano dubbi sul possesso dei requisiti di ammissione: in quest’ultimo caso lo scioglimento della riserva viene subordinato alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti. L’ammissione con riserva, comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento o con mail pec e mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Abano Terme nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di concorso” dovrà contenere, oltre alla specificazione delle integrazioni necessarie, anche l’indicazione del termine temporale entro il quale i candidati dovranno, pena l’esclusione dalle procedure selettive, sanare le irregolarità riscontrate.
Il Responsabile del Settore Risorse Umane, per ragioni di celerità, può altresì disporre l’ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda, senza verificare le dichiarazioni in essa contenute; in tali casi la verifica delle dichiarazioni rese, nonché il possesso dei requisiti e/o titoli dichiarati verrà effettuata prima della conclusione della procedura di selezione e comunque prima dell’approvazione della graduatoria di merito finale.
ART. 13 COMMISSIONI ESAMINATRICI
Le Commissioni Esaminatrici e Giudicatrici delle procedure selettive sono nominate con determinazione del Dirigente delle Risorse Umane sentito il Dirigente del Settore.
La presidenza delle Commissioni spetta di norma al Dirigente del Settore nel quale si trova il posto messo a concorso; quest’ultimo può delegare un funzionario titolare di posizione organizzativa del medesimo settore, o altro dirigente del Comune di Abano Terme in caso di impossibilità o di incompatibilità.
Nel caso di selezioni che coinvolgono più settori, o di concorsi banditi in forma associata, i rispettivi responsabili concorderanno la individuazione del Presidente della Commissione.
Nei casi in cui i posti messi a concorso appartengano all’area dirigenziale o nei casi di incompatibilità o impossibilità dei dirigenti di settore a fare il Presidente, la presidenza delle Commissioni iviene assunta dal Direttore Generale e/o dal Segretario Generale ovvero da altro dirigente esterno all’uopo nominato. La Commissione è composta da tre membri, compreso il Presidente, ferma restando la possibilità di integrare la stessa con membri aggiunti nei casi in cui si richieda la valutazione della conoscenza di lingue straniere, di nozioni informatiche o comunque di materie speciali quali psicologia, sociologia o discipline analoghe in grado di valutare l’attitudine, l’orientamento al risultato, la motivazione del candidato e le sue competenze organizzative e relazionali. I membri aggiunti integrano la Commissione solo durante lo svolgimento e la valutazione delle prove relative alle rispettive materie specifiche.
Assiste la Commissione un segretario verbalizzante, individuato tra i dipendenti dell’ente dal Presidente della commissione stessa. Il Presidente individua anche eventuali dipendenti che sostituiscano il segretario verbalizzante in caso di assenza di quest’ultimo.
I componenti delle Commissioni vengono nominati in conformità alla L. 10 aprile 1991 n. 125 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne. In sede di designazione dei componenti la Commissione, il Dirigente delle Risorse Umane può provvedere, altresì, alla nomina di membri supplenti i
quali subentrano, secondo l’ordine di designazione, agli esperti titolari in caso di loro grave e documentato impedimento. Di norma, nella scelta degli esperti e membri aggiunti, dovranno essere osservati i criteri della posizione funzionale rivestita in altri enti pubblici o privati, che deve almenoessere pari a quella del posto messo a selezione, nonché dell’esperienza maturata nell’esercizio di una professione nella medesima materia o in materie analoghe a quelle su cui vertono le prove selettive.
Non possono far parte della commissione, né essere segretario, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità con i concorrenti ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c.
Esplicita dichiarazione deve essere sottoscritta, in tal senso, dai componenti la Commissione e dal segretario in occasione della prima seduta, subito dopo aver preso visione dell’elenco dei candidati.
La Commissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento delle selezioni, fatti salvi i casi di decesso, incompatibilità od impedimento sopravvenuti: in tali casi il Dirigente delle Risorse Umane provvede immediatamente alla sostituzione del membro cessato, a meno che non abbia già precedentemente provveduto alla designazione dei sostituti contestualmente allanomina della Commissione nel senso più sopra specificato.
Qualora ritenuto opportuno in relazione all’elevato numero dei concorrenti il Dirigente delle Risorse Umane puòcostituire un apposito Comitato di vigilanza formato da personale addetto all’identificazione dei
candidati, preventivamente all’espletamento delle prove, nonché alla vigilanza durante lo svolgimento delle stesse.
I componenti della Commissione, compreso il segretario, non possono, a pena di decadenza, svolgere attività di docenza nei confronti di uno o più candidati.
Al Presidente della Commissione non spetta alcun compenso trattandosi di attività ricompresa negli adempimenti dirigenziali ai sensi della vigente legislazione.
Ai membri spettano i compensi determinati con apposito regolamento o ai sensi di diversa normativa vigente, unitamente al rimborso, se ed in quanto dovuto, delle spese di viaggio debitamente documentate, nella stessa misura prevista per i dipendenti.
ART. 14
FUNZIONAMENTO E ATTIVITA’ DELLA COMMISSIONE
La prima riunione per l’insediamento della Commissione viene disposta dal Presidente; entro tale data l’ufficio Personale avrà provveduto all'istruttoria di tutti gli atti e i documenti attinenti alla selezione. Nella prima seduta la Commissione procede alla determinazione dei criteri generali e delle modalità di valutazione delle prove selettive previste, da formalizzare, ad opera del segretario, nel relativo verbale ai fini dell’assegnazione dei punteggi. Con riferimento alle selezioni in cui rilevino i titoli, la valutazione degli stessi ha luogo, previa individuazione dei criteri, successivamente allo svolgimento delle prove scritte e/o pratiche e prima di procedere alla correzione delle stesse.
Prima dell’inizio delle prove selettive, la Commissione, presa visione dell’elenco dei concorrenti e considerato il numero degli stessi, stabilisce il termine della procedura selettiva e lo rende noto mediante idonee forme di pubblicità. La procedura dovrà comunque concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di selezioni per titoli, dalla data della prima convocazione. Ogni eventuale ritardo dovrà essere collegialmente giustificato dalla Commissione mediante apposita relazione illustrativa dei motivi che ne hanno determinato il verificarsi da inserire a verbale.
La Commissione, a pena di nullità, opera con la presenza costante di tutti i suoi membri in ogni fase della procedura selettiva. In particolare la Commissione perviene all’espressione di un voto unico quale risultato di una discussione collegiale; qualora, tuttavia, la singola prova non venga valutata in modo unanime dai componenti della Commissione, ciascuno di essi esprime la propria valutazione in modo palese e il punteggio finale sarà determinato dalla media aritmetica dei voti espressi da ogni commissario. Di tutte le operazioni della selezione e delle decisioni prese dalla commissione esaminatrice si redige, a cura del segretario e per ciascuna seduta, un processo verbale, che viene sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario su ogni facciata.
ART. 15 ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
La Commissione Esaminatrice nei concorsi per titoli ed esami dispone del punteggio massimo complessivo di 120 punti, così ripartiti:
a) max punti 30 per i titoli;
b) max punti 30 per la prima prova scritta;
c) max punti 30 per la seconda prova scritta o teorico-pratica o pratica;
d) max punti 30 per la prova orale;
Nel caso il bando preveda una sola prova scritta ed una orale il punteggio complessivo a disposizione della Commissione è così ripartito:
max punti 30 per i titoli;
max punti 45 per prova scritta; max punti 45 per la prova orale.
Nelle prove per soli esami il punteggio complessivo a disposizione della Commissione è di 90 punti così ripartiti:
b) max punti 30 per la prima prova scritta;
c) max punti 30 per la seconda prova scritta o teorico-pratica o pratica;
d) max punti 30 per la prova orale;
Nel caso il bando preveda una sola prova scritta ed una orale il punteggio complessivo a disposizione della Commissione è così ripartito:
max punti 45 per prova scritta; max punti 45 per la prova orale.
Nel caso il bando preveda la valutazione dei titoli ed una prova scritta o scritta pratica o orale il punteggio complessivo a disposizione della Commissione è di 90 punti così ripartiti:
max punti 30 per i titoli; max punti 60 per la prova.
Nel caso il bando preveda una sola prova scritta o teorico-pratica o pratica o orale la Commissione ha a disposizione massimo 60 punti;
Nel caso il bando preveda la sola valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione massimo 30 punti.
Il risultato della valutazione dei titoli va reso noto anche mediante affissione all’albo pretorio contemporaneamente agli esiti delle altre prove.
ART. 16 DIARIO DELLE PROVE
Qualora non specificato nel bando di selezione, il diario di ciascuna prova scritta e/o pratica viene determinato dalla Commissione Esaminatrice e successivamente comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell’inizio delle prove nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di concorso” del sito comunale.
Il bando conterrà l’indicazione di come verrà comunicato il diario delle prove.
La data di svolgimento della prova orale viene comunicata ai candidati ammessi, con le stesse modalità di cui al punto precedente, con almeno quindici giorni d’anticipo rispetto alla data stessa, qualora il bando di concorso non abbia preventivamente definito il calendario.
Le prove selettive non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989 n. 101, nelle giornate di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell’Interno tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di merito nonché della votazione riportata in ciascuna delle prove scritte.
Art 17
SVOLGIMENTO DELLE PROVE IN SEDI DECENTRATE
In ragione del numero di partecipanti, le procedure di concorso possono avvenire con l'utilizzo di sedi decentrate e/o, ove necessario, in modalità non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente, componente della commissione originaria (che la presiede) e da due dipendenti dell'Amministrazione di categoria non inferiore alla C. La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione procedente.
ART. 18
VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME E DEI TITOLI
I concorsi pubblici prevedono prove selettive variabili, per numero e tipologia, a seconda delle categorie interessate alle selezioni.
Per i concorsi pubblici per l’assunzione di personale di categoria C e D il Bando può prevedere anche lo svolgimento, per i candidati ammessi a sostenere la prova orale, di un colloquio di tipo attitudinale, effettuato anche con l’ausilio di esperti appositamente nominati, che verta sui profili della motivazione, dell’attitudine alle relazioni interpersonali, al ruolo da ricoprire, alla leadership. Le modalità di svolgimento del colloquio e la valutazione dello stesso saranno esplicitati dal Bando.
La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è espressa mediante un punteggio compreso tra quello minimo per ottenere l’idoneità calcolata nella misura dei 21/30 del punteggio assegnato alla prova e quello massimo attribuibile per ciascuna prova. Nel concorso per soli esami, il punteggio finale
è determinato dalla somma dei voti conseguiti nelle prove scritte e/o pratiche e della votazione conseguita nella prova orale.
Nel concorso per titoli ed esami, la votazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguente alla valutazione dei titoli alla votazione riportata nelle prove d’esame, determinata secondo icriteri precedentemente esposti.
I titoli sono suddivisi in tre categorie per ognuna delle quali viene assegnato un punteggio secondo la sottoelencata tipologia:
a) titoli di studio max punti 8
b) titoli di servizio max punti 15
c) titoli vari max punti 4
d) curriculum vitae max punti 3
Nel caso di preselezione di cui all’art. 19 il punteggio attribuito alla stessa, che verrà indicato nel bando, è valido solo ai fini di selezionare i candidati ammessi al concorso e non contribuisce a determinare il punteggio finale.
I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale. La valutazione dei titoli è effettuata, per esigenze di semplificazione e di massima imparzialità, dopo lo svolgimento della prova orale, sulla base dei titoli che i candidati hanno dichiarato.
ART. 19 TITOLI DI STUDIO
I punti disponibili per i titoli di studio sono ripartiti in due categorie:
a) titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso punti 5, ripartiti in base al punteggio finale conseguito:
punteggio di 6 decimi o equivalente o sufficiente punti 0,00 punteggio fino a 7 decimi o equivalente o buono punti 1,25 punteggio fino a 8 decimi o equivalente punti 2,50 punteggio fino a 9 decimi o equivalente o distinto punti 3,75 punteggio oltre a 9 decimi o equivalente o ottimo punti 5,00
b) altri titoli di studio fino ad un massimo di 3 punti a discrezione della Commissione.
ART. 20 TITOLI DI SERVIZIO
I punti disponibili per i titoli di servizio saranno ripartiti in relazione alla natura e alla durata del servizio secondo le seguenti indicazioni:
a) per un anno di servizio a tempo indeterminato presso Enti Locali nell’area funzionale del posto messo a concorso in qualifica o categoria analoga o superiore Punti 1,50
b) per un anno di servizio a tempo indeterminato presso Enti Locali nell’area funzionale del posto messo a concorso in qualifica o categoria immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso o in aree funzionali diverse con qualifica o categoria pari o superiore Punti 1,20
c) per un anno di servizio a tempo indeterminato presso altre Pubbliche Amministrazioni nell’area funzionale del posto messo a concorso in qualifica o categoria non inferiore a quella del posto a concorso Punti 0,80
d) per un anno di servizio a tempo indeterminato presso Enti Locali in qualifica o categoria inferiore
Punti 0,40 Per il servizio a tempo determinato si opererà una riduzione del 10% del punteggio. Entro gli eventuali limiti massimi stabiliti per i titoli sono ammessi a valutazione i servizi prestati con esclusione delle frazioni di mese attribuendo un punteggio in dodicesimi per ciascun mese considerato.
Il servizio prestato a orario ridotto viene valutato in modo proporzionale al tempo pieno.
Il servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria o di rafferma prestato presso le forze armate o corpi equiparati verrà valutato con il punteggio di cui al punto c).
ART. 21
TITOLI VARI
La valutazione dei titoli vari riguarda tutti gli altri titoli non classificabili nelle precedenti categorie purché abbiano attinenza al posto messo a concorso.
Tra i titoli vari, non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi, fatte salve eventuali diverse disposizioni previste dalla normativa vigente.
ART. 22 CURRICULUM
In questa categoria vengono valutate le attività professionali e di studio non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell’intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire.
ART. 23 PRESELEZIONI
Il bando di concorso o selezione, può prevedere, qualora il numero degli aspiranti sia superiore a 50 candidati, l'espletamento di una prova preselettiva individuandone i criteri.
La prova preselettiva consiste, di norma, nella predisposizione di esami attitudinali e/o di quiz a risposta multipla ed è volta a limitare l'ammissione alle prove concorsuali soltanto ad un numero predeterminato ridotto di candidati, ovvero a coloro che conseguiranno un eventuale punteggio minimo stabilito.
L'Amministrazione provvederà a comunicare a tutti i concorrenti presentatisi l'esito della prova nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di concorso” del sito comunale.
Possono essere esonerati dalla preselezione e quindi ammessi all’effettuazione direttamente delle prove di concorso:
a) Concorsi fino alla categoria C: i candidati che abbiano prestato servizio a tempo indeterminato o con rapporto di lavoro flessibile ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 165/2001 presso il Comune di Abano Terme per almeno 36 mesi nei cinque anni precedenti la data di scadenza di presentazione della domanda, inquadrati in categoria immediatamente inferiore a quella del posto messo a selezione;
b) Concorsi relativi alla categoria D: i candidati che abbiano prestato servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Abano Terme per almeno 36 mesi nei cinque anni precedenti la data di scadenza di presentazione della domanda, inquadrati in categoria immediatamente inferiore a quella del posto messo a selezione;
c) Concorsi relativi alla dirigenza: i candidati che abbiano prestato servizio di dirigente a tempo determinato nel Comune di Abano Terme o servizio a tempo indeterminato in categoria D con attribuzione di posizione organizzativa per almeno 36 mesi nei cinque anni precedenti la data di scadenza di presentazione della domanda con mansioni attinenti a quelle del posto messo a concorso.
ART. 24
PROVE SCRITTE: PREPARAZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E
VALUTAZIONE
Il giorno stesso, ed immediatamente prima delle prove, la Commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta, stabilendo la durata della prova stessa. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione. Ciascun testo viene numerato e racchiuso in una busta sigillata priva di segni di riconoscimento e firmata sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione e dal segretario.
Prima dell’inizio di ciascuna prova, il Presidente della Commissione, coadiuvato dai membri esperti, eventualmente integrati dal comitato di vigilanza, fa procedere all’appello nominale dei candidati e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra di loro. Indi, fatta constatare l’integrità della chiusura dei tre pieghi contenenti i testi, fa sorteggiare da uno dei candidati la prova da svolgere e legge ad alta voce sia il testo di quest’ultima che quelli relativi alle prove non estratte. La Commissione provvede inoltre a comunicare ai concorrenti la durata massima della prova, così come precedentemente stabilita.
Durante le prove scritte ai concorrenti non è consentito comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, ad eccezione dei componenti della Commissione ovvero del comitato di vigilanza.
Per l'effettuazione di prove scritte e preselezioni ci si potrà avvalere dell'apporto di una piattaforma fornita da una ditta specializzata nella gestione dei concorsi in modalità telematica; il bando di concorso stabilisce le modalità di svolgimento delle prove, che garantiscono l’anonimato dei candidati
e l’imparzialità della correzione. I candidati, una volta identificati, saranno associati a codici anonimi e casuali per l'accesso alla postazione d'esame ai fini dello svolgimento della prova; al temine della prova, la Commissione acquisirà gli elaborati in forma anonima e potrà procedere alla valutazione degli stessi in una o più sedute anche in videoconferenza; una volta conclusa l'assegnazione dei punteggi per la valutazione delle prove, saranno abbinati, grazie alla piattaforma, i nominativi dei candidati ai codici assegnati a ciascun elaborato. La votazione viene espressa dalla commissione esaminatrice in maniera collegiale.
L’apertura delle buste contenenti la seconda prova avverrà solamente nei confronti degli elaborati che hanno ottenuto il superamento della prima prova ai sensi del punteggio stabilito nel bando
I candidati non possono portare carta per scrivere, appunti manoscritti o dattiloscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, ad eccezione dei dizionari. E’ facoltà della Commissione concedere ai candidati la consultazione di testi di legge non commentati.
La Commissione Esaminatrice e il comitato di vigilanza curano l’osservanza delle disposizioni impartite ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari.
I concorrenti che contravvengono alle predette disposizioni o che comunque abbiano copiato, in tutto oin parte, lo svolgimento della prova sono esclusi dalla selezione, anche in sede di valutazione degli elaborati. L’esclusione viene disposta d’intesa tra i componenti della Commissione.
ART. 25
PROVA PRATICA: MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
La prova pratica può consistere nella materiale esecuzione di un lavoro o di un’opera, nella stesura di un progetto tecnico, nella stesura di un provvedimento, nella realizzazione di un determinato lavoro con materiali, mezzi e dati forniti direttamente dalla Commissione Esaminatrice, in una prova di abilità in motocicletta, ovvero nello svolgimento di determinate operazioni e/o nella risoluzione di un caso concreto relativo alle mansioni proprie del posto oggetto della procedura selettiva.
L’identificazione dei concorrenti viene effettuata dalla Commissione mediante esibizione di un documento legalmente valido da parte degli stessi al momento in cui si presentano.
Nel caso in cui il numero dei concorrenti sia tale da consentire l’espletamento della prova, per tutti, in una stessa giornata, l’ordine di ammissione viene, di norma, sorteggiato all’inizio della stessa, alla presenza di coloro che in quel momento si trovano in attesa di essere esaminati ovvero seguirà, con il consenso unanime di questi ultimi, l'ordine alfabetico.
Qualora invece il numero dei concorrenti non consenta l’espletamento della prova in una sola giornata, la Commissione provvede, all’inizio della prova, al sorteggio della lettera alfabetica dalla quale avrà inizio l’effettuazione della prova dei vari candidati, seguendo l’ordine dei cognomi; sarà anche in questo caso possibile prevedere, qualora i candidati siano d'accordo, lo svolgimento secondo l'ordine alfabetico. In tal caso, in base al numero di concorrenti esaminabili per ogni giornata, la Commissione stabilisce le date in cui ognuno deve presentarsi, comunicando ad ogni candidato quella ad esso relativa. Il concorrente che non si presenta alla prova nel giorno stabilito si considera rinunciatario e, conseguentemente, viene escluso dalla selezione. Nel caso, tuttavia, di articolazione della prova in più giornate, il candidato che sia impedito da gravi e comprovati motivi ad intervenire alla prova nella giornata stabilita, può inoltrare, entro l’ora fissata per l’inizio della seduta nel giorno prestabilito, istanza motivata al Presidente della Commissione volta al differimento dell’esame ad altra data, entro, peraltro, l’ultimo termine individuato dal programma per l’espletamento della prova. La Commissione Esaminatrice decide su tale istanza dandone tempestivo avviso, tramite le modalità ritenute più opportune, al candidato.
La Commissione, nel giorno fissato per la prova e prima dello svolgimento della stessa, ne stabilisce i
contenuti e le modalità di espletamento in modo che siano uguali per tutti i candidati. Viene altresì stabilito il tempo massimo consentito. Dato il carattere della prova, non sono prescritte terne da estrarre da parte dei candidati, riservando, peraltro, al giudizio della Commissione l’applicazione ditale modalità ove la stessa sia ritenuta possibile anche in rapporto all’allestimento dei mezzi necessari. Tutti i concorrenti devono essere messi in grado di utilizzare materiali, macchine e mezzi dello stesso tipo e in pari condizioni operative.
La prova si intende superata qualora il candidato consegua una valutazione pari ad almeno i 21/30 del punteggio attribuito alla prova.
ART. 26
PROVA ORALE: MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato, nelle precedenti prove, una votazione di almeno 21/30 del punteggio assegnato.
Le prove orali si svolgono in un’aula aperta al pubblico, onde assicurare la massima partecipazione del medesimo.
Per quanto concerne l'articolazione e le modalità di espletamento della prova si rimanda alla disciplina relativa alla prova pratica di cui al precedente articolo 21.
La Commissione Esaminatrice determina, immediatamente prima dell’inizio della prova, i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie d’esame. Tali quesiti sono, normalmente, proposti a ciascuno di essi previa estrazione a sorte. La valutazione della prova orale viene effettuata non appena ciascun candidato ha sostenuto la prova medesima: essa si intende superata con il conseguimento del minimo di 21/30 del punteggio assegnato alla stessa prova orale. Al termine della prova orale, ovvero al termine di ciascuna seduta nel caso di articolazione della stessa in più giornate,la Commissione forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati. Detto elenco viene affisso nella sede degli esami.
E' onere del candidato dotarsi di strumenti informatici idonei a consentire la comunicazione audio/video in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra il candidato e la Commissione; è comunque esclusa la responsabilità del Comune in caso di problemi tecnici degli strumenti informatici del candidato di qualunque natura, che non consentano il corretto avvio o lo svolgimento della prova.
Dello svolgimento della prova orale in modalità telematica viene dato apposito avviso al pubblico attraverso pubblicazione nel sito istituzionale con un anticipo pari a quello assicurato ai candidati. I soggetti interessati ad assistervi devono farne richiesta, secondo le modalità che saranno indicate nell’avviso, all’Ufficio Personale, allegando copia di un documento di identità personale.
E’ fatto divieto a chiunque di registrare, per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi tipologia, l’audio, il video o l’immagine della seduta a distanza e di diffondere gli stessi in qualsivoglia modo siano stati ottenuti; la registrazione delle prove è ammessa unicamente previo consenso dei candidati interessati; la violazione di tale obbligo è soggetta alle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.
ART. 27
FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
Al termine delle prove d'esame, la Commissione forma la graduatoria di merito dei candidati idonei secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascuno di essi, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui alla normativa vigente e tenuto conto delle disposizioni legislative concernenti riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
La graduatoria di merito è approvata con determinazione del Dirigente delle Risorse Umane.
Dalla data di pubblicazione all’Albo della determinazione decorre il termine per eventuali impugnative.
ART. 28
PRESENTAZIONE DEI TITOLI PREFERENZIALI E DI RISERVA NELLA NOMINA
I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all’Ufficio Personale, entro il termine perentorio loro indicato nella lettera di richiesta e a pena di decadenza, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza a parità di valutazione dai quali risulti altresì il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione, qualora gli stessi titoli non siano verificabili da parte dell'Amministrazione Comunale.
ART. 29
ASSUNZIONI MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO
Per le assunzioni agli impieghi nella categoria B nella posizione economica B1 destinate all'accesso dall'esterno, per la copertura delle quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, unitamente ad eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità, l’Ufficio Personale, sulla scorta delle indicazioni contenute nel Piano di fabbisogno del personale, inoltra direttamente al centro per l'impiego di competenza la richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire.
Tale richiesta deve contenere:
a) la denominazione dell'Ente richiedente;
b) il titolo di studio richiesto;
c) eventuali ulteriori requisiti professionali in relazione alla specifica posizione lavorativa da ricoprire;
d) la categoria ed il profilo professionale di inquadramento;
e) il numero dei posti da ricoprire;
f) la sede della prestazione lavorativa;
g) la prova/e di idoneità da sostenere.
La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative mediante le quali verrà accertata esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni del profilo e non comporta valutazione comparativa.
La valutazione della prova selettiva viene effettuata, previa specificazione degli indici di riscontro della idoneità, da un'apposita Commissione nominata ai sensi del precedente articolo 10.
L'Amministrazione deve, entro venti giorni dalla comunicazione di avviamento, convocare i candidati per sottoporli alla prova di idoneità nel puntuale rispetto dell'ordine di avvio definito dall'Ufficio per l’impiego, precisando nella convocazione il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento della selezione.
Le operazioni di selezione sono, a pena di nullità, pubbliche e devono essere precedute dall'affissione di apposito avviso all'Albo Pretorio dell'Ente.
All'esito della selezione deve essere data adeguata pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Ente e deve essere tempestivamente comunicato all'Ufficio provinciale per l’impiego.
ART. 30
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
Il Comune di Abano Terme procede ad assunzione di personale a tempo determinato nelle ipotesi disciplinatedalla normativa vigente, secondo le seguenti modalità:
- utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici in corso di validità svolti presso il Comune di Abano Terme, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale inquadrato nella medesima categoria e profilo professionale;
- avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento dell'Ufficio Circoscrizionale del Lavoro per assunzioni a tempo determinato fino alla categoria B posizione economica 1 (ex 4^ q.f.); per ciò che concerne le modalità di espletamento e di valutazione dei candidati si rinvia alle statuizioni di cui all'art. 26 circa le assunzioni a tempo indeterminato.
- formulazione di graduatorie predisposte sulla base di procedure selettive pubbliche per esami e/otitoli per la copertura di posti appartenenti dalla Categoria B posizione economica 3 (ex 5^ q.f.) in poi;in tali casi:
a) l'avviso di selezione viene redatto nel rispetto dei criteri individuati dal bando di concorso pubblico per le assunzioni a tempo indeterminato, in quanto compatibili;
b) i requisiti per i candidati sono quelli prescritti per la copertura del posto a tempo indeterminato;
c) non è dovuta la tassa di concorso;
d) l'avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente; il Dirigente delle Risorse Umane individua inoltre leforme di pubblicità ritenute più idonee;
e) le modalità relative alle procedure di selezione sono le medesime prescritte per i concorsi pubblici, eventualmente semplificate e la Commissione procede alla formazione della graduatoria in base alla disciplina valida per i concorsi pubblici, in quanto compatibile.
Al fine di accelerare le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per
l'attuazione del PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo e più in generale i contratti di collaborazione possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza. Tali contratti possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta.
I bandi di concorso per il reclutamento del personale a tempo determinato, anche se non relativi all’attuazione del PNRR, possono prevedere, oltre la valutazione dei titoli, lo svolgimento della sola prova scritta.
ART. 31
ASSUNZIONE DI PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE
Ai fini della costituzione del rapporto di lavoro di qualifiche dirigenziali, le modalità di reclutamento seguono le dinamiche disciplinate, in via generale, dalla normativa vigente in materia di pubbliche amministrazioni ed, in particolare, dalla legislazione in tema di ordinamento delle Autonomie Locali. Subordinatamente, e nel rispetto della sopracitata legislazione costituiscono altresì fonti normative in materia lo Statuto ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e della dirigenza del Comune di Abano T.
ART. 32 MOBILITA'
L'attuazione della mobilità esterna viene disciplinata nel rispetto delle procedure previste dalla legislazione, dalla contrattazione collettiva nonché dalla regolamentazione interna vigenti cui si rinvia. Si rinvia a quanto già previsto nel vigente Regolamento sull’ordinamento uffici e Servizi del Comune di Abano e si ritiene di non dare applicazione alle statuizioni di cui all'art. 17 comma 3 D.P.R. 487/94.
ART. 33
ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA SELETTIVA
Il diritto di accesso da parte dei candidati agli atti relativi alle procedure disciplinate dal presente regolamento viene esercitato in conformità alle statuizioni di cui alla Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni e di cui al vigente regolamento comunale in materia di esercizio del diritto di accesso.
ART. 34
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutte le procedure disciplinate nel presente regolamento vengono espletate in conformità alle disposizioni dettate dalla Legge n. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni in tema di tutela dei soggetti interessati rispetto al trattamento dei loro dati personali.
ART. 35
NORMA FINALE E DI RINVIO
Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 165/2001 nonché alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del comparto "Regioni – Autonomie Locali.