CLUB ALPINO ITALIANO
CLUB ALPINO ITALIANO
XXX X. XXXXXXXX X. 00 00000 XXXXXX
Disciplinare di gara
Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi assicurativi del Club Alpino Italiano
Numero Gara 8972343
Lotto 1- Polizza Infortuni Soci CIG 9681769088
Lotto 2 - Polizza Infortuni Volontari CNSAS CIG 9681782B3F
Lotto 3 - Polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera CIG 96817966CE Lotto 4 - Polizza Tutela Legale CIG 9681839A49
1. PIATTAFORMA TELEMATICA 4
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE 4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE 5
1.3 IDENTIFICAZIONE 6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 6
2.1 DOCUMENTI DI GARA 6
2.2 CHIARIMENTI 7
2.3 COMUNICAZIONI 7
3. OGGETTO LUOGO DI ESECUZIONE E IMPORTO DELL’APPALTO 8
3.1 DURATA 9
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 10
5. REQUISITI GENERALI 11
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 11
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 11
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 12
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 12
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE E COASSICURAZIONE 13
7. AVVALIMENTO 13
8.. SUBAPPALTO 14
9. GARANZIA PROVVISORIA 14
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 16
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 17
11.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 17
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO 18
13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 18
13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA 19
13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 20
13.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’XXXXXXXX 000 XXX XXX X.X. 00 MARZO 1942, N. 267 21
13.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 21
13.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 21
14. OFFERTA TECNICA 22
15. OFFERTA ECONOMICA 23
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 23
17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 28
18. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 28
19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 29
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE 29
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 29
22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 30
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 31
24. CODICE DI COMPORTAMENTO 31
25. ACCESSO AGLI ATTI 31
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 31
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 32
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA TELEMATICA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L’APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL CLUB ALPINO ITALIANO
PREMESSE
Con atto del Comitato Direttivo Centrale n. 43 del 03.03.2023, questa Amministrazione – Club Alpino Italiano (di seguito anche solo “CAI”) ha deliberato di affidare i servizi assicurativi del Club Alpino Italiano mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito “Codice”).
Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.
L’affidamento avviene mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice, suddivisa in n. 4 Lotti.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, e-mail: x.xxxxxx@xxx.xx.
1. PIATTAFORMA TELEMATICA
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.
L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:
- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo
della Piattaforma.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.
In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell’ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
Le attività e le operazioni effettuate nell’ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.
1.2 DOTAZIONI TECNICHE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare.
In ogni caso è indispensabile:
a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
1.3 IDENTIFICAZIONE
Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma e procedere alla registrazione entrando nel sito di ARIA xxx.xxxxxxx.xx e cliccare su SINTEL - Piattaforma di e-procurement.
L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico.
L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.
Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara;
3) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
4) Allegato 1 - Modello domanda di partecipazione;
5) Allegato B1_Scheda offerta tecnica_Lotto 1_ Polizza Infortuni;
6) Allegato B2_Scheda offerta tecnica_Lotto 2_Infortuni C.N.S.A.S.;
7) Allegato B3_Scheda offerta tecnica_Lotto 3_ Polizza RCTO;
8) Allegato B4_Scheda offerta tecnica_Lotto 4_ Polizza Tutela Legale;
9) Allegato C_Scheda offerta economica;
10) Capitolato Speciale di Polizza Lotto 1_ Polizza Infortuni;
11) Capitolato Speciale di Polizza Lotto 2_Infortuni C.N.S.A.S.;
12) Capitolato Speciale di Polizza Lotto 3_ Polizza RCTO;
13) Capitolato Speciale di Polizza Lotto 4_ Polizza Tutela Legale;
14) Allegato D Numero Assicurati anni 2015-2022
15) Statistica sinistri.
La documentazione di gara è disponibile anche sul profilo del committente: xxxx://xxx.xxx.xx nella sezione “appalti”.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
2.3 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la funzionalità Comunicazioni della Procedura della Piattaforma e sono accessibili nell’apposita sezione. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.
Le comunicazioni relative: a) all’aggiudicazione; b) all’esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario; e) all’attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all’articolo 20; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, coassicurazione, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO LUOGO DI ESECUZIONE E IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto è suddiviso nei seguenti Lotti, tra loro indipendenti e separati, corrispondenti alle diverse coperture assicurative.
Lotto 1 Copertura assicurativa infortuni Soci
Lotto 2 Copertura assicurativa infortuni volontari CNSAS
Lotto 3 Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera Lotto 4 Copertura assicurativa Tutela Legale
Categoria del Servizio: servizi assicurativi – CPV: 66510000-0.
Le normative e le condizioni di assicurazione dei contratti oggetto dell’appalto sono esclusivamente quelle contenute nei rispettivi Capitolati Speciali di Polizza (di seguito anche CSP) di ogni Lotto.
Lotto 1: Codice identificativo di gara (CIG) 9681769088- CPV: 66512100-3 Lotto 2: Codice identificativo di gara (CIG) 9681782B3F- CPV: 66512100-3 Lotto 3: Codice identificativo di gara (CIG) 96817966CE- CPV: 66516400-4 Lotto 4: Codice identificativo di gara (CIG) 9681839A49- CPV: 66513100-0
Ai sensi dell’art. 51, comma 2, del Codice, ciascun concorrente potrà formulare offerta per uno o più Lotti e risultare aggiudicatario di uno o più Lotti.
Il Club Alpino Italiano si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun Lotto e/o di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera procedura, o anche uno solo dei singoli Lotti, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio
– all’aggiudicazione di uno o più Lotti qualora ritenga che nessuna delle offerte presentate sia idonea o conveniente, così come previsto dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di offerte identiche e accettabili si procederà ai sensi dell’art. 77 del X.X. x. 000/00.
Il Club Alpino Italiano dà avviso che, nel caso di procedura deserta, non prenderà in esame e considererà come non pervenute le eventuali manifestazioni di interesse alla partecipazione ad una successiva procedura.
Il luogo di esecuzione dei servizi sarà presso la sede del Contraente (Club Alpino Italiano – Sede Centrale) e, per quanto attiene alla validità territoriale del contratto (polizza), si rimanda a quanto espressamente previsto nei CSP e nei relativi allegati.
Le Compagnie Assicurative aggiudicatarie dovranno disporre di un Centro Unico di Liquidazione situato in Italia per ogni tipo di copertura assicurativa e cioè:
- Infortuni soci, Xxxxxxxx e Qualificati sezionali;
- Soccorso alpino soci e Soccorso spedizioni extraeuropee, Volontari del C.N.S.A.S.; che dovrà essere indicato nella Domanda di partecipazione.
Le Compagnie Assicurative aggiudicatarie dovranno garantire alla Contraente (Club Alpino Italiano – Sede Centrale) un referente nei centri di Liquidazione da poter contattare, telefonicamente e per e-mail, negli orari d’ufficio. Il nominativo e i contatti del referente dovranno essere indicati dopo l’aggiudicazione, ai fini della stipula del contratto.
L’importo complessivo a base d’asta, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, è di Euro 13.441.500,00 per una durata di 36 mesi.
Descrizione | Importo complessivo annuale* | Importo complessivo triennale a base d’asta* |
Lotto 1 Copertura assicurativa Infortuni Soci | Euro 2.350.000,00 | Euro 7.050.000,00 |
Lotto 2 Copertura assicurativa infortuni volontari CNSAS | Euro 1.500.000,00 | Euro 4.500.000,00 |
Lotto 3 Copertura assicurativa della responsabilità̀ civile verso terzi e verso prestatori d’opera | Euro 588.000,00 | Euro 1.764.000,00 |
Lotto 4 Copertura assicurativa Tutela Legale | Euro 42.500,00 | Euro 127.500,00 |
* (comprensivo di ogni imposta e onere)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., i costi della sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenze sono pari ad Euro 0,00 (zero).
Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell’appalto sarà pari a quanto indicato nell’offerta economica aggiudicataria per ciascuno dei Lotti di gara. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell’appalto e comunque di ogni altra attività necessaria per l’esatto e completo adempimento del contratto (polizza) secondo quanto specificato nel presente documento, nei Capitolati Speciali di Polizza (di seguito anche solo “CSP”) e nei relativi allegati, nonché in conformità di quanto previsto nell’offerta tecnica aggiudicataria.
Si precisa che, in considerazione della natura finanziaria del servizio oggetto dell’appalto, la Stazione Appaltante ha determinato di non prevedere clausole di revisione prezzi relative alle materie prime, come previste dall’art. 29 del D.L. n. 4/2022 e s.m.i.,
L’appalto è finanziato con le risorse dell’Ente.
3.1 DURATA
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi, decorrenti con effetto alle ore 24:00 del 31/12/2023 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2026. Resta fermo quanto previsto dai Capitolati Speciali di Xxxxxxx e salve le migliorie proposte dall’aggiudicatario nell’offerta tecnica.
Le Compagnie Assicurative aggiudicatarie daranno efficacia alle coperture assicurative oggetto della presente procedura a decorrere dalle ore 24:00 del 31/12/2023.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice è prevista la facoltà di proroga tecnica del Contratto, alle condizioni inizialmente pattuite e per il tempo strettamente necessario al conseguimento di una nuova copertura assicurativa, per un periodo massimo di ulteriori 180 giorni (centoottanta).
Il CAI si riserva la facoltà di disporre l’esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice e dell’art. 8, comma 1, lett. a), D.L. n. 76/2020 e s.m.i..
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo Lotto in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete o coassicurazione, pena l’esclusione.
È vietato al concorrente che partecipa al singolo Lotto in forma associata (RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, coassicurazione) di partecipare al medesimo Lotto in forma individuale, pena l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima e dei RTI/consorzi/aggregazioni/coassicurazioni ai quali l’impresa partecipa.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al medesimo Lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Le aggregazioni di retisti di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) o c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
È ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del codice civile nei termini previsti dal presente Disciplinare.
L’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
5. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.
Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell’offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
In sede di offerta i concorrenti dichiarano il possesso dei requisiti di seguito indicati mediante il DGUE e la domanda di partecipazione; le verifiche saranno espletate da parte della Stazione Appaltante mediante il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE).
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
b) autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005.
Per la comprova dei requisiti sono acquisiti d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria:
a.1) per il Lotto n. 1, aver effettuato, nel triennio 2020 – 2021 – 2022, una raccolta premi assicurativi nel relativo ramo (escluso il Ramo RCA), di importo complessivo pari almeno ad Euro 14.100.000,00;
a.2) per il Lotto n. 2, aver effettuato, nel triennio 2020 – 2021 – 2022, una raccolta premi assicurativi nel relativo ramo (escluso il Ramo RCA), di importo complessivo pari almeno ad Euro 9.000.000,00;
a.3) per il Lotto n. 3, aver effettuato, nel triennio 2020 – 2021 – 2022, una raccolta premi assicurativi nel relativo ramo (escluso il Ramo RCA), di importo complessivo pari almeno ad Euro 3.528.000,00;
a.4) per il Lotto n. 4, aver effettuato, nel triennio 2020 – 2021 – 2022, una raccolta premi assicurativi nel relativo ramo (escluso il Ramo RCA), di importo complessivo pari almeno ad Euro 255.000,00.
In caso di partecipazione a più lotti, il concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti relativi alla raccolta premi, per ciascuno dei Lotti cui intende partecipare.
b) Possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità̀ alla data di pubblicazione del bando, con l’indicazione della società specializzata che lo ha attribuito.
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, del Codice, il requisito di cui alla precedente lettera a) viene richiesto al fine di selezionare una compagnia assicurativa con un grado di esperienza nel settore oggetto di gara tale da garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi.
La comprova del requisito di cui alla precedente lettera a) è fornita mediante copia dei bilanci o estratti di bilancio, relativi al periodo considerato, con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) della raccolta premi dichiarata in sede di partecipazione alla gara.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
La comprova del requisito di cui alla precedente lettera b) è fornita mediante idonea documentazione.
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:
a) aver svolto almeno n. 3 servizi analoghi nel settore oggetto del Lotto per cui si presenta offerta, nel triennio 2020/2021/2022.
In caso di partecipazione a più Lotti il requisito di cui alla precedente lettera a) deve essere posseduto con riferimento a ciascun Lotto.
La comprova del requisito di cui alla precedente lettera a) è fornita mediante uno dei seguenti documenti:
- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
* * *
L’attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione (assenza di motivi di esclusione, requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e professionale) dovrà essere resa mediante compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 con le informazioni richieste.
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE E COASSICURAZIONE
I soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice, nonché le impese in coassicurazione devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
A pena di esclusione, i requisiti di partecipazione di ordine generale di cui all’art. 5 e i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 6.1, lett. a) e b), devono essere posseduti da ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio/coassicurazione/aggregazione.
Ferma restando la copertura assicurativa del 100% del rischio afferente ad ogni singolo Lotto i requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 6.2, lett. a) e b) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento/consorzio/aggregazione/coassicurazione, in misura almeno pari alla quota di partecipazione al raggruppamento
Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 6.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento/consorzio/aggregazione/coassicurazione nel suo complesso, in misura almeno pari alla quota di partecipazione al raggruppamento.
7. AVVALIMENTO
Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui agli articoli 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento.
L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui agli articoli 5 e 6.1, lett. a) e b).
L’ausiliaria deve:
b) possedere i requisiti previsti dall’articolo 5 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.
Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.
A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
8. SUBAPPALTO
Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto.
Trattandosi di appalto avente ad oggetto un’unica prestazione, il limite massimo subappaltabile è il 49,99% dell’importo contrattuale.
Nel caso di subappalto l’operatore economico dovrà indicare nel DGUE le parti del servizio, nonché la quota percentuale della prestazione che intende subappaltare mediante compilazione della Parte II Quadro D del predetto documento; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. Le dichiarazioni di subappalto del concorrente dovranno essere effettuate in modo puntuale e non generico, indicando esattamente le prestazioni o le parti di prestazioni che si intende subappaltare.
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Il subappalto è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105 del Codice.
9. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da:
a) una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo del Lotto cui il concorrente intende partecipare; in caso di partecipazione a più Lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie quanti sono i Lotti cui si intende partecipare. In alternativa, il concorrente potrà presentare un’unica garanzia di importo pari alla somma delle cauzioni provvisorie previste per ciascun singolo Lotto cui intende partecipare: tale documento dovrà comunque specificare al suo interno, per ogni Lotto, il numero di CIG e l’importo della cauzione provvisoria riferita a quel Lotto. Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice;
b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) presso l’istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall’ordinamento vigente (cfr. art. 93, comma 2, del Codice);
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx La garanzia fideiussoria deve:
a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
d) avere validità per almeno 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e) prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:
a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005;
c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005.
In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l’avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso.
Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nel DGUE il possesso dei relativi requisiti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, del Codice si ottiene:
a) per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b) per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per ciascuno dei Lotti per cui si presenta offerta, secondo le modalità di cui alla delibera Anac n. 830 del 21 dicembre 2021 concernente l’attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della l. 266/2005, per l’anno 2022.
Specificamente: Lotto 1: Euro 200,00
Lotto 2: Euro 140,00
Lotto 3: Euro 140,00
Per il Lotto 4 in considerazione dell’importo non è dovuto il pagamento del contributo.
La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCpass, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. L’offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.
L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 aprile 2023 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.
Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.
11.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta è composta da:
A – Documentazione amministrativa; B – Offerta tecnica;
C – Offerta economica.
Si precisa inoltre che:
- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio/coassicurazione, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati o in coassicurazione.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l’articolo 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincola il concorrente per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile.
Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:
1) domanda di partecipazione ed eventuale procura;
2) DGUE;
3) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
4) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC (lotti 1, 2 e 3);
5) PASSoe;
6) documentazione in caso di avvalimento;
7) documentazione per i soggetti associati.
13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA
La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all’allegato n. 1.
Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.
Il concorrente indica inoltre:
- il Lotto o i Lotti per i quali concorre;
- precisa, per ciascuno dei Lotti per i quali concorre, se partecipa alla gara in forma singola o raggruppata, specificando le quote/tipo di partecipazione di ciascuna impresa raggruppata.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, coassicurazione, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .
Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:
– i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
– di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
– di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all’articolo 27.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d’azienda, le dichiarazioni di cui all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o coassicurazione o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/coassicurazione/consorzio/gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura.
La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban XX00X0000000000000000000000 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
Il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato al presente Disciplinare. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.
Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, coassicurazione da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
13.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 000 XXX XXX X.X. 00 XXXXX 0000, X. 000
Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
13.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) il DGUE a firma dell’ausiliaria;
2) la dichiarazione di avvalimento;
3) il contratto di avvalimento;
4) il PASSOE dell’ausiliaria.
13.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei, coassicurazione o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
14. OFFERTA TECNICA
Nella sezione “Offerta tecnica” il concorrente dovrà inserire sulla piattaforma telematica la “Scheda di Offerta tecnica” (Allegato B), predisposta dalla Stazione appaltante e facente parte dei documenti di gara come elencati al precedente articolo 2.1.
Il concorrente che intenda partecipare a più Xxxxx dovrà presentare un’offerta tecnica per ciascuno dei lotti di interesse, utilizzando la corrispondente scheda di offerta.
L’offerta tecnica deve essere firmata digitalmente, pena l’esclusione, dai soggetti indicati all’art. 13.1 del presente Disciplinare.
Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in forma plurisoggettiva (es. raggruppamenti temporanei di impresa, coassicurazioni, consorzi ordinari, etc.) la stessa dovrà essere firmata digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori (nel qual caso è necessario allegare anche copia della procura firmata digitalmente) di ciascuna impresa facente parte del raggruppamento/coassicurazione/consorzi.
Si rammenta che l’offerta tecnica non deve riportare importi di premio o, comunque, contenere alcuna indicazione di carattere economico, ovvero riconducibile all’offerta economica.
15. OFFERTA ECONOMICA
Nella sezione “Offerta economica” il concorrente dovrà inserire sulla piattaforma telematica l’offerta economica redatta mediante la compilazione della “Scheda di offerta economica” (Allegato C), predisposta dalla Stazione appaltante e facente parte dei documenti di gara come elencati al precedente articolo 2.1.
L’offerta economica deve essere firmata, pena l’esclusione, dai soggetti indicati all’art. 13.1 del presente Disciplinare e deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
a) importo complessivo offerto, inferiore rispetto all’importo a base d’asta per ciascun Lotto, comprensivo di ogni imposta e onere; verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;
b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice;
c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è stimato pari a € 0,00, non sussistendo rischi da interferenze.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice il costo della manodopera, ricompreso nell’importo a base di gara sopra indicato, è stato stimato nell’ 1 % dell’importo a base d’asta di ciascun lotto.
Sono inammissibili le offerte economiche pari o superiori all’importo a base d’asta.
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione di ciascun lotto avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, di cui all’art. 95 del Codice.
L’offerta economicamente più vantaggiosa per ciascun lotto sarà individuata assegnando 30 punti su 100 al prezzo e 70 punti su 100 agli aspetti tecnici.
L'aggiudicazione di ciascun Lotto avverrà con riferimento all’offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, salvo verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 3, del Codice.
La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata da una apposita Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 e dell’art. 216, comma 12, del Codice, come meglio descritto al successivo articolo 17 del presente Disciplinare.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida purché ritenuta idonea e conveniente.
OFFERTA TECNICA: max 70 punti
Il Concorrente dovrà presentare un’offerta tecnica per ciascun Lotto cui intende partecipare. Sono consentite varianti rispetto ai CSP, ma esclusivamente nei termini di seguito esplicitati.
In particolare, i punteggi saranno attribuiti in base all’accettazione o alla proposta di varianti in riferimento ai contenuti dei capitolati speciali relativi a ciascun Lotto, che ciascun concorrente può offrire per partecipare alla gara.
Sono ammesse solo le offerte che prevedano le migliorie previste dai CSP di ciascun Lotto. Le eventuali offerte peggiorative si intenderanno come non formulate e resterà valido, pertanto, il rispettivo limite indicato nei CSP di ciascun Lotto.
Non saranno pertanto ammesse varianti oltre a quelle di seguito elencate o modifiche di queste ultime o diverse formulazioni rispetto a quelle previste.
Il Punteggio Tecnico Finale (PTF) attribuito a ciascun Concorrente sarà, pertanto, determinato dalla somma dei sub-punteggi previsti per i singoli Lotti.
Nello specifico i punteggi tecnici saranno attribuiti nei termini di seguito indicati.
LOTTO 1 – COPERTURA INFORTUNI SOCI
Punteggio massimo conseguibile 70 punti, così suddivisi:
1) SEZIONE 2 - Norme che regolano il contratto in generale - Art. 7 - Recesso a seguito di sinistro - Rinuncia - Rinuncia da parte della Società alla facoltà di recedere dal contratto in ogni occasione annuale intermedia (Max 35 punti).
Premesso che nel CSP è prevista la facoltà da parte dell’appaltatore di recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione inviata a mezzo PEC almeno 150 (centocinquanta) giorni prima di tale scadenza, è facoltà del Concorrente proporre di rinunciare di recedere dal contratto alle scadenze annuali intermedie del 31/12/2024 e del 31/12/2025, con l’attribuzione dei seguenti punteggi:
Nessuna variante rispetto al CSP = 0 punti
Rinuncia di recedere dal contratto alla scadenza del 31/12/2024 =15 punti
Rinuncia di recedere dal contratto alla scadenza del 31/12/2024 e del 31/12/2025 = 35 punti
2) SEZIONE 3 - Copertura assicurativa infortuni soci, titolati e qualificati sezionali - Art. 2 - Rimborso spese mediche e farmaceutiche - Incremento della somma assicurata per la garanzia rimborso delle spese mediche e farmaceutiche a valere per tutte le categorie assicurate (Max 20 punti)
Premesso che il CSP prevede in presenza di un infortunio indennizzabile ai sensi della polizza, a valere per tutte le categorie assicurate, la Società assicura fino alla concorrenza di Euro 1.600,00 il rimborso delle spese mediche e farmaceutiche, è facoltà del Concorrente introdurre un incremento della somma assicurata compresa tra Euro 1.800,00 ed Euro 2.500,00.
Il punteggio sarà attribuito come di seguito:
1. Somma assicurata pari ad Euro 1.800,00 (oltre €.500,00 per combinazione B) = 2 punti
2. Somma assicurata pari ad Euro 1.900,00 (oltre €.500,00 per combinazione B) = 5 punti
3. Somma assicurata pari ad Euro 2.000,00 (oltre €.500,00 per combinazione B) = 10 punti
4. Somma assicurata pari ad Euro 2.500,00 (oltre €.500,00 per combinazione B) = 20 punti
Laddove il Concorrente non offra un incremento della somma assicurata come rimborso spese mediche e farmaceutiche, si intenderà operante quanto riportato nel CSP e verranno pertanto attribuiti 0 punti.
3) SEZIONE 3 - Copertura assicurativa infortuni soci, titolati e qualificati sezionali - Art. 5 - Persone escluse dall’assicurazione o non assicurabili – Precisazione del seguente testo di xxxxxxxx (Max 15 punti)
Precisazione nell’articolo 5 del seguente testo di xxxxxxxx:
“A maggior precisazione si intendono comprese in polizza le persone…..” L’attribuzione del punteggio avverrà̀ come di seguito indicato:
Laddove il Concorrente inserisca tra le persone assicurabili le persone sieropositive da HIV (5 punti)
Laddove il Concorrente inserisca tra le persone assicurabili le persone affette da AIDS (5 punti)
Laddove il Concorrente inserisca tra le persone assicurabili le persone affette da sindromi organiche celebrali (5 punti)
Laddove il Concorrente non offra alcuna delle suddette migliorie verranno attribuiti 0 punti.
Si precisa altresì quanto segue:
1. Con riferimento alla Sezione 3 per la Categoria Soci Combinazione B dovrà essere indicato il premio complessivo per i Soci che scelgono la suddetta Combinazione.
2. Con riferimento alla Sezione 3, i premi offerti per le categorie
o Soci Combinazione B,
o Non Soci Combinazione B,
o Soci Titolati 12 mesi Combinazione B
non potranno essere superiori al doppio dei premi offerti per le rispettive Combinazioni A. Nel caso in cui non venga espresso un premio relativamente alle suddette combinazioni B, ovvero sia indicato un premio superiore al doppio del premio offerto per la rispettiva combinazione A, i premi indicati in offerta per le predette Combinazioni B saranno considerati in ogni caso pari al doppio dei premi indicati per le rispettive Combinazioni A.
3. I premi offerti per la copertura integrativa dei Soci combinazione A e dei Soci combinazione B di cui all’art. 16 Sezione 3 del CSP, si intenderanno pari a quelli rispettivamente offerti per la categoria Soci Titolati combinazione A 12 mesi e Soci Titolati combinazione B 12 mesi.
4. Con riferimento alla Sezione 3 del CSP:
o I premi offerti per i Soci Titolati 9 mesi combinazione A o B devono essere pari al 75% dei rispettivi premi offerti per i 12 mesi Soci Titolati combinazione A o B;
o i premi offerti per i Soci Titolati 6 mesi combinazione A o B devono essere pari al 50% dei rispettivi premi offerti per i 12 mesi Soci Titolati combinazione A o B;
o i premi offerti per i Soci Titolati 3 mesi combinazione A o B devono essere pari al 25% dei rispettivi premi offerti per i 12 mesi Soci Titolati combinazione A o B;
5. Con riferimento alla Sezione 3 del CSP:
o Il premio offerto per la categoria Non Soci 1 giorno deve essere di importo non superiore al triplo del premio offerto per la Categoria Soci;
o Il premio offerto per la categoria Non Soci da 2 a 6 giorni deve essere di importo non superiore al doppio del premio offerto per la Categoria Non Soci 1 giorno.
Con riferimento alla Sezione 5 del CSP, i premi offerti per la categoria Viaggi da 31gg. a 90gg. devono essere di importo non superiore al triplo di quanto offerto per la categoria Viaggi di durata pari o inferiore a 30 giorni. Per quanto riguarda i premi offerti per la categoria Viaggi da 91gg. a 365 gg. devono essere di importo non superiore a sei volte di quanto offerto per la categoria Viaggi di durata pari o inferiore a 30 giorni
LOTTO 2 – COPERTURA INFORTUNI VOLONTARI CNSAS
Punteggio massimo conseguibile 70 punti, così suddivisi:
1) SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE - Art. 7 - Recesso a seguito di sinistro – Rinuncia – Rinuncia da parte della Società alla facoltà di recedere dal contratto alle scadenze annuali intermedie (Max 20 punti)
Premesso che nel CSP è prevista la facoltà da parte dell’appaltatore di recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione inviata a mezzo PEC almeno 150 (centocinquanta) giorni prima di tale scadenza, è facoltà del Concorrente proporre di rinunciare di recedere dal contratto alle scadenze annuali intermedie del 31/12/2024 e del 31/12/2025, con l’attribuzione dei seguenti punteggi:
Nessuna variante rispetto al CSP = 0 punti
Rinuncia di recedere dal contratto alla scadenza del 31/12/2024 =10 punti
Rinuncia di recedere dal contratto alla scadenza del 31/12/2024 e del 31/12/2025 = 20 punti
2) SEZIONE 3.3 – DIARIA DA INVALIDITA’ TEMPORANEA - Art. 11 – Prestazioni – riduzione franchigia (Max 50 punti)
La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza che comporti una inabilità dell’Assicurato ad attendere le sue occupazioni professionali o abituali, l’indennità giornaliera indicata a tale titolo nella scheda di conteggio del premio fino al limite ivi stabilito per ogni giorno di inabilità. Si precisa che l'indennità per inabilità temporanea è corrisposta a partire dalle ore 24:00 del 6° giorno successivo a quello dell'infortunio regolarmente denunciato.
a. in caso di eliminazione della franchigia a partire dalle ore 24.00 del quarto giorno. = 50 punti All’offerta pari a quella indicata nel CSP, verranno attribuiti 0 punti.
1. I premi relativi ai Soci del CAI appartenenti al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) devono essere di importo uguale ai premi offerti per la categoria Aspiranti Volontari.
2. Con riferimento alla Sezione 3.4 del CSP:
o il premio offerto per gli Aspiranti Soci Volontari del C.N.S.A.S 9 mesi deve essere pari al 75% del premio offerto per la medesima Categoria 12 mesi;
o il premio offerto per gli Aspiranti Soci Volontari del C.N.S.A.S 6 mesi deve essere pari al 50% del premio offerto per la medesima Categoria 12 mesi;
o il premio offerto per gli Aspiranti Soci Volontari del C.N.S.A.S 3 mesi deve essere pari al 25% del premio offerto per la medesima Categoria 12 mesi.
LOTTO 3 – COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D’OPERA
Punteggio massimo conseguibile 70 punti, così suddivisi:
1) SEZIONE 2 – Condizioni generali di assicurazione - Art. 9 - Recesso a seguito di sinistro – Rinuncia
– Rinuncia da parte della Società alla facoltà di recedere dal contratto in ogni occasione annuale intermedia (Max 20 punti)
Premesso che nel CSP è prevista la facoltà da parte della Società di recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione inviata a mezzo PEC almeno 150 (centocinquanta) giorni prima di tale scadenza, è facoltà del Concorrente proporre di rinunciare di recedere dal contratto alle scadenze annuali intermedie 2024 e 2025, con l’attribuzione dei seguenti punteggi:
Rinuncia di recedere dal contratto alla scadenza del 31/12/2024 = 10 punti
Rinuncia di recedere dal contratto alla scadenza del 31/12/2024 e del 31/12/2025 = 20 punti
All’offerta pari a quella indicata nel CSP, verranno attribuiti 0 punti.
2) SEZIONE III – Condizioni particolari di assicurazione - Art. 7 - Massimale di garanzia - Limiti di risarcimento – Incremento del massimale per sinistro RCT/O (max 20 punti)
Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è previsto un massimale RCT/O pari ad € 30.000.000,00 per sinistro è facoltà del Concorrente proporre un incremento del suddetto limite di risarcimento fino a un massimo di € 40.000.000,00 per sinistro RCT/O, fermi i sottolimiti per le garanzie RCO e RCT a favore di Xxxxxxxx e Sezionali in attività personale.
Si precisa di seguito quanto previsto dall’art. 7 del CSP: “CUMULO DEI MASSIMALI In caso di sinistro che interessi le garanzie, Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e Responsabilità Civile verso prestatori di
lavoro (R.C.O.), il risarcimento massimo a carico della Società non potrà superare globalmente l’importo di € 50.000.000,00”.
L’attribuzione del punteggio avverrà come di seguito indicato:
Laddove il Concorrente incrementi il massimale a € 40.000.000 per sinistro RCT/O = 20 punti
All’offerta pari a quella indicata nel CSP, verranno attribuiti 0 punti
3) ALLEGATO COPERTURA DANNI PATRIMONIALI – Limiti di indennizzo – Scoperti – Incremento del massimale per sinistro RCT (max 30 punti)
L’attribuzione del punteggio avverrà come di seguito indicato:
Laddove il Concorrente offra uno scoperto del 5% = 10 punti
Laddove il Concorrente offra € 200.000,00 per sinistro RCT = 20 punti
All’offerta pari a quella indicata nel CSP, verranno attribuiti 0 punti.
LOTTO 4 – COPERTURA TUTELA LEGALE
Punteggio massimo conseguibile 70 punti, così suddivisi:
1) SEZIONE 2 – Condizioni generali di assicurazione - Art. 9 - Recesso a seguito di sinistro – Rinuncia
– Rinuncia da parte della Società alla facoltà di recedere dal contratto in ogni occasione annuale intermedia (Max 20 punti)
Premesso che nel CSP è prevista la facoltà da parte della Società di recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione inviata a mezzo PEC almeno 150 (centocinquanta) giorni prima di tale scadenza, è facoltà del Concorrente proporre di rinunciare di recedere dal contratto alle scadenze annuali intermedie 2024 e 2025 e pertanto:
Rinuncia di recedere dal contratto alla scadenza del 31/12/2024 =10 punti
Rinuncia di recedere dal contratto alla scadenza del 31/12/2024 e del 31/12/2025 = 20 punti
All’offerta pari a quella indicata nel CSP, verranno attribuiti 0 punti.
2) SEZIONE 3 – Condizioni particolari di assicurazione - Art. 4 - Somme Assicurate - Incremento del massimale per sinistro (Max 50 punti)
Premesso che nel CSP è previsto un massimale per sinistro pari a € 100.000,00, è facoltà del Concorrente proporre un incremento del suddetto limite di indennizzo fino a un massimo di € 200.000,00 per sinistro.
L’attribuzione del punteggio avverrà come di seguito indicato:
Laddove il Concorrente offra un incremento del massimale di € 150.000,00 per sinistro = 20 punti
Laddove il Concorrente offra un incremento del massimale di € 200.000,00 per sinistro 50 punti
All’offerta pari a quella indicata nel CSP, verranno attribuiti 0 punti.
OFFERTA ECONOMICA: max 30 punti
Il Concorrente dovrà presentare l’offerta economica utilizzando il modello allegato al presente Disciplinare, indicando per ciascuno dei Lotti cui intende partecipare l’importo offerto per la sua durata triennale (espresso come valore), inferiore rispetto a quello posto a base d’asta.
Si precisa che è obbligo del Concorrente compilare la Scheda di Offerta economica in ogni sua parte e cioè di esprimere una quotazione relativamente a tutti i gruppi di rischio assicurati e/o da assicurare presenti all’interno della scheda di offerta economica anche qualora il parametro di riferimento risultasse pari a 0 (zero).
I 30 punti a disposizione per il prezzo saranno attribuiti attraverso la seguente formula dell’interpolazione lineare:
Pi = Pmax * Ri/Rmax
Dove:
• Pmax = punteggio economico massimo
• Ri = ribasso offerto dal concorrente i-esimo
• Rmax = ribasso massimo offerto dai concorrenti
• Pi = Punteggio assegnato al concorrente i-esimo.
17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
Alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, come di seguito indicato, la Stazione Appaltante disporrà la nomina della Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del Codice.
La Commissione giudicatrice procederà all’apertura ed alla valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche.
La prima seduta pubblica ha luogo il giorno 12.04.2023 alle ore 10:00 presso la sede della Stazione Appaltante.
Alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese concorrenti (un rappresentante per ciascun concorrente) oppure persone munite di specifica delega, accompagnate da copia del documento di identità del delegante e del delegato.
Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.
Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno un giorno prima della data fissata.
La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura:
• della documentazione amministrativa;
• delle offerte tecniche ed economiche.
18. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella prima seduta il RUP alla presenza della Commissione giudicatrice accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta economica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:
a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
c) redigere apposito verbale.
Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:
a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 12;
b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua tempestiva comunicazione.
È fatta salva la possibilità di richiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.
19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE
In caso di verifica positiva della documentazione amministrativa nel corso della prima seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi del precedente articolo 17, proseguirà i lavori della prima seduta pubblica procedendo all’apertura della busta contenente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.
In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati al precedente articolo 16.
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione provvederà:
- a dare lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;
- all’apertura delle buste economiche, dando lettura dei ribassi offerti;
- all’attribuzione dei punteggi relativi alla parte economica e alla formulazione della graduatoria per ciascuno dei Lotti di gara.
In caso di parità delle offerte i concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all’articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Xxx xxxxxxxx l’ex aequo la Commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio secondo le modalità previste all’articolo 2.3. del presente Disciplinare.
Il RUP rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 16, i prezzi offerti e i punteggi tecnici ed economici attribuiti alle offerte presentate per ciascun Lotto.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente primo classificato per ciascuno dei Lotti di gara, trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti. Il RUP provvederà a comunicare la proposta di aggiudicazione di ciascuno dei Lotti di gara al Comitato Direttivo Centrale.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’articolo 97, commi 2 e 2-bis del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa per ciascuno dei Lotti di gara, la Commissione giudicatrice chiude la seduta demandando al RUP la verifica dell’anomalia.
Nello svolgimento della verifica di anomalia delle offerte il RUP potrà avvalersi, se ritenuto necessario, del supporto della Commissione giudicatrice.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il RUP provvede a comunicare tempestivamente all’apposito ufficio i casi di esclusione da disporre per:
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Qualora siano individuate offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione di ciascuno dei Lotti di gara è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
L’aggiudicazione di ciascuno dei Lotti di gara diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti in capo agli aggiudicatari, prescritti dal presente Disciplinare.
In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipula del contratto per ciascuno dei Lotti aggiudicati avviene entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione.
La garanzia provvisoria è svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
All’atto della stipulazione di ciascuno dei contratti, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale del Lotto aggiudicato, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 103 del Codice.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.
L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
I contratti sono stipulati in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell’aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione e a seguito di ricevimento fattura. L’importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 3.400,00. Sono comunicati tempestivamente all’aggiudicatario eventuali scostamenti dall’importo indicato.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
– gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
– le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
– ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall’accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo.
24. CODICE DI COMPORTAMENTO
Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.
25. ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Si precisa, altresì, che gli atti di gara possono essere oggetto di apposita istanza di accesso agli atti; il rilascio di copia dei predetti atti sarà possibile previa presentazione di apposita istanza da trasmettere all’indirizzo PEC del CAI xxxxxxxxx@xxx.xxx.xx. L’istanza sarà evasa esclusivamente in modalità elettronica.
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per ogni controversia relativa alla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia territorialmente competente, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010. Eventuali ricorsi avverso il bando e gli altri atti della procedura, devono essere presentati entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Per tutte le controversie nascenti dall’esecuzione del contratto è competente il Tribunale Ordinario di Milano, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e del d.lgs 101/2018 contenti le Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, le parti, ciascuno per la propria funzione di Titolare del trattamento dei dati, dichiarano reciprocamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l’attività contrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente contratto, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità dello stesso utilizzando misure di sicurezza adeguate a garantire i principi della riservatezza e liceità del trattamento.
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