OXERVATE® (CENEGERMIN)
968|2018 - Determinazione - Allegato Utente 1 (A01)
Allegato 1)
Servizio Acquisti e Gestione Contratti
PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DEL FARMACO
OXERVATE® (CENEGERMIN)
OCCORRENTE ALL’APSS DI TRENTO
CIG 75638037B0
1. Oggetto, importo e quantità della fornitura
Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura del farmaco OXERVATE®, occorrente all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento – di seguito APSS.
La fornitura è suddivisa in un unico lotto, come di seguito riportato:
Farmaco | AIC | U.M. per la formulazione del prezzo | Base d’asta per U.M. | Quantità in U.M. per 12 mesi | TOTALE A BASE D’ASTA |
Oxervate 20 mcg/ml collirio, soluzione 7 flaconcini multi dose da 1 ml | 045383015 | compressa | € 248,9286 | 448 | € 111.520,00 |
L’importo a base d’asta per la fornitura ammonta ad € 111.520,00 IVA esclusa.
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm.ii. il valore della presente fornitura ammonta complessivamente ad € 468.384,00 IVA esclusa, riferito alla durata contrattuale di 12 mesi e comprensivo della proroga tecnica di 180 giorni, dell’opzione dell’aumento delle prestazioni pari al 20% dell’importo contrattuale più due possibili rinnovi di un anno ciascuno.
Le quantità si riferiscono al fabbisogno presunto per un periodo previsto di 12 (dodici) mesi entro i limiti d’importo definiti dal fabbisogno previsto aumentato del 20%.
Eventuali servizi connessi alla fornitura si intendono prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima: per tali servizi l’APSS non dovrà corrispondere alcun prezzo ulteriore.
I quantitativi previsti sono stati indicati in via del tutto presuntiva e ai soli fini della formulazione delle offerte. L’effettivo consumo dei farmaci è infatti subordinato a fattori variabili (esigenze del Servizio Sanitario Pubblico, decisioni assunte dalla Commissione per il Prontuario Terapeutico Ospedaliero, oltre che dagli organi nazionali/provinciali competenti). Non sono pertanto vincolanti ai fini contrattuali ma potranno variare in base alle esigenze dell’APSS e con oscillazioni al limite del +/- 20% senza che per questo il Fornitore possa rivendicare il diritto a particolari compensi o ad indennità di sorta.
L’APSS si riserva, inoltre, la facoltà nel corso di validità del contratto di fornitura, di sospendere, stralciare o variare nei quantitativi quei prodotti che non risultano più idonei a seguito di mutamento negli indirizzi tecnico-scientifici, terapeutici, normativi o per esigenze degli utilizzatori, senza che ciò costituisca alcun titolo in capo alla ditta fornitrice.
2. Caratteristiche tecnico qualitative e confezionamento
Il prodotto farmaceutico oggetto della presente fornitura dovrà essere conforme alla normativa vigente in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all’etichettatura, all’importazione e all’immissione in commercio, nonché alle specifiche norme di riferimento al momento della consegna.
Dovrà inoltre essere prodotto in conformità alle norme per la buona fabbricazione con particolare riferimento ai requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale vigente e relativi aggiornamenti.
Il confezionamento e l’etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario sia sull’imballaggio esterno.
Il prodotto dovrà essere fornito in confezione con fustella annullata in modo tale da non rendere illeggibile il codice a barre e il codice AIC anche da parte del lettore ottico.
L’imballaggio esterno dovrà essere in materiale resistente alle manovre di carico/trasporto/scarico e dovrà essere idoneo a garantire la corretta conservazione del prodotto nonché le condizioni di temperatura previste. Dovrà rispettare le norme igienico/sanitarie, la normativa fissata in materia di sicurezza ed essere costituito da materiale facilmente riciclabile. Si fa presente che il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa fissata in materia di sicurezza.
3. Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
1. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012” e ss.mm.ii.;
2. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e ss.mm.ii. e il decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e ss.mm.ii.;
3. il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. e il
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii, per quanto applicabili nell’ordinamento provinciale;
4. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, come aggiornato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia e ss.mm.ii.;
5. la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.;
6. il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;
7. la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.;
8. le norme del codice civile.
Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o essere annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni – legalmente consentite – che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto e assicurino un’esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito e agli scopi intesi dalle Parti.
4. Contratto e spese
Nel termine indicato in apposita comunicazione, l’Impresa aggiudicataria dovrà provvedere:
− alla costituzione del deposito cauzionale definitivo;
− all’invio della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii., riportante i dati relativi al conto corrente dedicato che sarà utilizzato per le transazioni relative al contratto ed i nominativi delle persone aventi titolo ad operare sul conto;
− all’invio di ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica delle autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive presentate ai fini della gara e/o richiesta nella documentazioni di gara.
In caso di mancata ottemperanza a quanto sopra, o qualora venisse accertato che l’appaltatore si trovi in una delle condizioni che non gli consentano la stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione, l’aggiudicazione si intenderà come non avvenuta e l’APSS avrà il diritto di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell’accordo.
Il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi commerciali, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della L.P. 23/1990.
La stipulazione del contratto avrà luogo a seguito dell’adozione del provvedimento definitivo di aggiudicazione nel rispetto della normativa vigente.
Le spese contrattuali (bolli ed eventuali tasse di registrazione) saranno a carico del Fornitore.
Le eventuali sostituzioni dei legali rappresentanti della ditta che si dovessero verificare nel corso del contratto dovranno essere immediatamente comunicate all’APSS.
5. Durata del contratto
Il Fornitore s’impegna a eseguire la prestazione affidata per n. 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.
Al termine dei primi 12 (dodici) mesi, il contratto potrà essere rinnovato per due volte per 12 (dodici) mesi ciascun rinnovo, per lo stesso importo e quantità indicati all’art. 1 del presente capitolato (12 mesi + 12 mesi), da attivarsi ogni volta con comunicazione scritta da parte dell’APSS.
Il contratto potrà essere prorogato per il periodo necessario a concludere le procedure di nuovo affidamento, per un massimo di ulteriori 180 (centottanta) giorni.
6. Prezzo ed adeguamento prezzi
Lo sconto offerto si intende fisso per tutta la durata della fornitura.
Eventuali diminuzioni del prezzo al pubblico ovvero ex factory, sia per effetto di provvedimenti normativi che di decisioni del fornitore, opereranno a decorrere dalla data di esecutività dei relativi provvedimenti e determineranno una corrispondente, proporzionale, riduzione del prezzo contrattuale, rimanendo invariato lo sconto proposto in sede di gara.
Non è consentito l’aumento del prezzo dei farmaci (fermo lo sconto) se non a seguito di disposizioni normative o di provvedimenti amministrativi dell’Autorità competente e in tal caso opereranno a decorrere dalle stesse date di esecutività dei provvedimenti.
E’ fatto onere al Fornitore, in caso di variazione del prezzo al pubblico ovvero ex factory, di comunicare il nuovo prezzo risultante all’APSS.
Tutti i prezzi s’intendono comprensivi del costo dovuto all’imballaggio, al trasporto, allo scarico a terra e ogni ulteriore onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell’IVA, che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di legge.
7. Garanzia definitiva
La garanzia definitiva è facoltativa nei termini e nelle modalità previste ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Nel caso in cui essa non venga richiesta, si procederà ad una riduzione del prezzo di aggiudicazione pari allo 0,75% in analogia a quanto indicato nell’art. 82 comma 5 del regolamento di attuazione della L.P. 26/1993 e ss.mm.ii..
8. Esecuzione del contratto e consegne
Il Fornitore è tenuto all’esecuzione della fornitura a regola d’arte, secondo gli usi commerciali.
Nell’esecuzione, il Fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 6/7/1999 e ss.mm.ii..
Il Fornitore garantisce, altresì, che i prodotti oggetto della fornitura, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, siano forniti nel rispetto delle norme:
- di igiene sulla produzione e sul commercio;
- di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
- sulla infortunistica e sulla prevenzione degli incendi.
I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette; dovranno inoltre viaggiare accompagnati da idoneo supporto informatico che permetta di verificare alla consegna la temperatura cui sono stati esposti durante il trasporto.
La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati.
Il Fornitore deve effettuare le consegne, entro 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dalla data di ricevimento dell’ordine, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco).
In situazioni di particolare necessità ed urgenza, da dichiararsi a cura dell’APSS, il Fornitore dovrà provvedere, sempre a proprio rischio e spese, alla consegna delle merci entro e non oltre 48 (quarantotto) ore dal ricevimento della richiesta.
L’APSS ha tuttavia la facoltà, da esercitarsi entro 24 (ventiquattro) ore dall’invio dell’ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l’invio dell’ordine medesimo. Trascorso tale termine, l’ordine diverrà irrevocabile.
I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale non inferiore ai 2/3 (due terzi) rispetto alla complessiva validità del farmaco.
Il Fornitore deve consegnare i medicinali ordinati indipendentemente dall’importo, anche minimo, senza costi aggiuntivi per l’APSS. Al fornitore non sarà consentito fissare alcun importo minimo per l’esecuzione del contratto e degli ordini.
Il Fornitore dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini sia via fax che per posta elettronica certificata, via mail o attraverso il portale del Consorzio Dafne. Dovrà fornire ad APSS indirizzo mail e di posta elettronica certificata.
Nel periodo di validità dei contratti di fornitura, eventuali variazioni di ragione sociale, accorpamenti, cessioni di ramo d’Azienda, cessioni di AIC, etc. dovranno essere comunicate all’APSS per acquisire l’autorizzazione alla prosecuzione della fornitura.
Indisponibilità temporanea dei prodotti
In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, il Fornitore dovrà comunicare all’APSS, entro 48 (quarantotto) ore dal ricevimento dell’ordine, la sopravvenuta indisponibilità specificando per ogni prodotto:
- la denominazione e l’AIC;
- il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile;
- la causa dell’indisponibilità.
L’APSS precederà direttamente all’acquisto, a libero mercato, di uguali quantità e qualità del prodotto non consegnato addebitando l’eventuale differenza di prezzo che ne derivasse al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.
Cessata produzione e proposta di prodotti alternativi
Nel caso in cui il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna del prodotto oggetto della presente procedura a seguito di ritiro dello stesso dal mercato da parte del produttore per cessata produzione, il Fornitore dovrà:
- dare comunicazione all’APSS con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni;
- indicare il prodotto, avente equivalenti o migliori caratteristiche cliniche e quali/quantitative, che intende proporre in sostituzione di quello aggiudicato alle medesime condizioni economiche o migliorative, allegando scheda tecnica, dichiarazioni/certificazioni richieste in sede di gara sottoscritte e copia della comunicazione di cessata produzione inoltrata all’AIFA.
L’APSS procederà alla verifica dell’equivalenza del prodotto offerto, in sostituzione di quello aggiudicato e, in caso di accettazione, ne darà comunicazione alla ditta. In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, l’APSS procederà alla risoluzione del contratto.
9. Controlli qualitativi/quantitativi
La presa in consegna dei beni forniti non costituisce l'accettazione definitiva della fornitura.
In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, per via dell’imballaggio e/o per la consegna del materiale tramite corriere, il ricevimento avverrà con “riserva di successivo controllo”.
La firma apposta per accettazione della merce non esonera la ditta aggiudicataria dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione del prodotto.
La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità.
I prodotti devono pervenire ai magazzini dell’APSS, secondo quanto riportato nell’ordine, in perfetto stato di conservazione. In particolare quelli che devono essere mantenuti a temperatura controllata devono riportare sul collo, in posizione ben visibile, un “alert” per la temperatura di conservazione e analoga indicazione nel Documento di Trasporto.
Anche a consegna avvenuta ed accettata, ove emergesse qualche vizio, difetto o comunque mancata corrispondenza ai requisiti previsti, la merce sarà contestata e quindi respinta al fornitore, che dovrà sostituirla con altra della qualità prescritta, entro 48 (quarantotto) ore dal ricevimento della segnalazione scritta da parte dell’APSS.
In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, entro 2 (due) giorni lavorativi dall’invio della segnalazione da parte della Stazione appaltante, l’APSS avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al Fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di
opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l’applicazione delle penali di cui al paragrafo “Inadempimenti e Penali” e l’eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti.
Il materiale in eccedenza e/o non conforme contestato, anche se tolto dall’imballaggio originale, dovrà comunque essere ritirato dal Fornitore entro 7 (sette) giorni solari dalla contestazione scritta concordando con l’APSS le modalità del ritiro; in caso contrario, l’APSS ne potrà disporre il trasporto di reso addebitando gli oneri alla medesima aggiudicataria inadempiente.
Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che gli stessi prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre 7 (sette) giorni solari di deposito garantiti.
In ogni momento potrà essere verificata la rispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche indicate dalla ditta.
Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale incaricato dall’APSS, presentassero difetti, saranno rifiutati e il Fornitore dovrà provvedere alla loro sostituzione.
Quando il materiale fornito, anche se accettato per esigenze urgenti, risulti non corrispondente ai requisiti prescritti, tale da legittimare la svalutazione, l’APSS ne darà comunicazione al fornitore ed effettuerà sugli importi fatturati una detrazione pari al minor valore che si sarà riconosciuto doversi attribuire al materiale stesso.
L’APSS si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.
10. Direttore dell’esecuzione del contratto
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) è la dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, farmacista della U.O. di Farmacia Nord dell’Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx.
00. Varianti contrattuali
Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 27 della L.P. n. 2/2016 e ss.mm.ii..
12. Sospensione dell'esecuzione del contratto
Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
13. Cessione del contratto/del credito
Il Fornitore non può cedere per alcun motivo il contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27 della L.P. 2/2016 e ss.mm.ii. Eventuale cessione di credito derivante dal contratto stipulato è vietata ove non autorizzata per iscritto dall’APSS.
Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del D. Lgs 50/2016 e della L. 52/1991 e ssmm.ii. e, pertanto, il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui
oggetto sociale preveda l’esercizio delle attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile all’APSS qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
Il contratto di cessione del credito, ai fini della sua opponibilità all’APSS, deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere notificato all’APSS e deve contenere la clausola secondo cui l’APSS, ceduta, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione all’APSS.
La cessione del contratto e il subappalto non autorizzati comportano la risoluzione del contratto e fanno sorgere in capo ad APSS il diritto all’esecuzione in danno della fornitura con l’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.
In caso di trasferimento della titolarità dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (A.I.C.) del farmaco, il cui provvedimento A.I.F.A. sia, al riguardo, già pubblicato sulla G.U.R.I., l’APSS, previa verifica dei requisiti di ordine generale, potrà autorizzare l’affidamento della fornitura al nuovo operatore economico agli stessi patti, condizioni e prezzi per la durata residua di validità del contratto.
14. Risoluzione e recesso del contratto
E’ facoltà dell’APSS recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di farmaci.
In particolare, l’APSS potrà, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modificare le quantità o recedere dalla fornitura dei farmaci qualora:
1. nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;
2. sopravvenga la scadenza della tutela brevettuale del farmaco offerto e l’immissione in commercio di medicinali generici;
3. in relazione ad un principio attivo previamente commercializzato da una sola impresa, fosse commercializzata una ulteriore specialità medicinale relativa al medesimo principio attivo;
4. il farmaco aggiudicato divenga una cessata produzione.
Nell’ipotesi di cui ai punti 2, 3 e 4 l’APSS procederà, anche ai sensi dell’Indagine conoscitiva dell’ANAC avente ad oggetto le gare per la fornitura di farmaci, all’esperimento di una nuova procedura acquisitiva, alla quale saranno invitati tutti gli operatori economici in possesso di AIC per la specifica molecola.
Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’APSS dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale
pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
L’APSS potrà, altresì, recedere – per qualsiasi motivo – dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 del codice civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A.R., purché tenga indenne lo stesso appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
In caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, l’APSS potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiervi. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.).
L’APSS, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 del codice civile e previa comunicazione scritta da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto, in tutto o in parte nei seguenti casi:
- nel caso di ripetuta e grave inosservanza delle clausole contrattuali;
- nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura;
- in caso di frode, di grave negligenza o di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo paragrafo “Tracciabilità dei flussi finanziari”.
La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.
La parte inadempiente, oltre all’immediata perdita della garanzia a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, e alla corresponsione delle maggiori spese sostenute dall’APSS per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.
Il Fornitore potrà chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la fornitura per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 c.c.).
Per quanto non previsto dal presente paragrafo, si applicano gli artt. 108 e 109 del DLgs 50/2016 e le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto.
15. Inadempimenti e penali
Il Fornitore è soggetto all’applicazione di penali in caso di:
- ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel presente Capitolato;
- ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.
Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all’1‰ (uno per mille) del valore dell’ordine emesso, fino ad un valore massimo del 10% (dieci per cento) del valore dell’ordine emesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l’ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.
Nel caso di consegna di prodotto non conforme alle modalità indicate nel contratto, sarà dovuta, per ogni singolo prodotto non conforme, una penale da 100,00 Euro a 500,00 Euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Nel caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all’1‰ (uno per mille) del valore dei prodotti risultati non conformi, fino ad un valore massimo del 10% (dieci per cento) del valore dell’ordine emesso fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
L’applicazione delle penali avverrà previo contraddittorio con l’Appaltatore.
L’APSS potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva.
La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, non esonera il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.
16. Fatturazione e pagamenti
Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura.
Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma
209 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ss.mm.ii., dovranno essere intestate all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, specificando la sede e la struttura ordinante con indicazione del CIG, del numero e della data dell’ordine di APSS. Le fatture dovranno essere inviate all’indirizzo I.P.A. indicato nel medesimo ordine.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
In considerazione del fatto che l’APSS rientra nel regime di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, così come modificato dalla L. 190/2014 e ss.mm.ii., le fatture emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel predetto regime dovranno riportare in calce l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” così come disposto dall’art. 2 del D.M. 23/01/2015 e ss.mm.ii..
Ai fini degli obblighi previsti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, della corretta contabilizzazione e della regolarità dei pagamenti, l’aggiudicatario, si obbliga ad inserire, in corrispondenza degli elementi previsti nel tracciato il cui formato è descritto nell’allegato A al D.M. n. 55/2013 e ss.mm.ii. e nelle specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio, i seguenti dati: Codice Univoco Ufficio denominato “Codice Destinatario/IPA”, Codice Identificativo Gara (CIG), dati relativi al buono d’ordine/autorizzazione alla spesa (che l’APSS comunicherà in occasione dei singoli ordinativi): tali dati, se non già noti, saranno comunicati all’aggiudicatario prima dell’emissione della fattura.
Il pagamento delle forniture, per le quali non siano sorte contestazioni, sarà effettuato tramite il Tesoriere di APSS – Unicredit sede di Trento – entro il termine di sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere.
La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte della ditta aggiudicataria di tutte le condizioni contenute nel presente Capitolato, di tutti gli atti di gara e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso a favore di APSS fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte della ditta aggiudicataria.
Gli interessi moratori per ritardato pagamento previsti dal D. Lgs. 231/2002, ai sensi dell’art. 4 del medesimo decreto, come sostituito dal D. Lgs. 192/2012 e ss.mm.ii., decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è determinato nella misura definita dalla normativa vigente (art. 5, comma 2, D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii.).
Non sarà possibile rivalersi su eventuali interessi moratori qualora nel documento di trasporto e/o in fattura non siano riportati gli estremi dell’ordine (numero e data ordine) di APSS e il relativo CIG.
Qualsiasi pagamento inerente il contratto oggetto della presente procedura di gara rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.ii..
L’Aggiudicatario assume gli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come specificato nel paragrafo “Tracciabilità dei flussi finanziari” del presente Capitolato.
I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale del fornitore (Inps, Inail, Cassa edile e Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente.
In conformità all’art. 31, comma 3, della Legge 9 agosto 2013, n. 98 e ss.mm.ii. (Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte di APSS, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, APSS trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto da APSS direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste per la stessa; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con raccomandata A.R., dall’APSS.
Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) riportato sull’ordine.
I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii..
Si precisa che la ditta aggiudicataria, anche qualora indichi nella dichiarazione sulla tracciabilità più conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, dovrà individuare un solo conto da utilizzare per tutti i rapporti, presenti e futuri, instaurati con APSS, comprese le transazioni relative al contratto farmaci.
Il Fornitore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alla Stazione appaltante.
Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Eventuale cessione di credito derivante dal contratto stipulato è vietata ove non autorizzata per iscritto da APSS.
17. Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore
Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
18. Sicurezza
Il Fornitore si impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale, nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali, tutte le norme e gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., l’obbligo di procedere alla predisposizione del DUVRI. Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi della
sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
19. Responsabile del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Acquisti e Gestione Contratti.
20. Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.ii., la ditta aggiudicataria è obbligata a:
- utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto;
- comunicare all’APSS il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto pubblico e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi;
- indicare in ciascuna transazione relativa al presente appalto il codice CIG relativo al lotto aggiudicato, ovvero al lotto prevalente in caso di pluralità di lotti, che sarà indicato in contratto;
In caso di futura modifica della suddetta normativa inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari, durante il periodo di validità del contratto, si intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell’art. 1374 del codice civile.
21. Disposizioni anticorruzione e codice di comportamento di APSS
Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore assume gli obblighi previsti dalla L. 190/2012 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”.
In particolare, l’Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta di A.P.S.S., i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d’imposta delle CU inviate all’Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all’art. 1, c. 9, punto e) della L. 190/2012.
In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza di A.P.S.S., i collaboratori a qualsiasi titolo dell’Appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano, i cui documenti sono accessibili sul sito internet di A.P.S.S. xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (area amministrazione trasparente). L’Appaltatore si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.
La violazione degli obblighi del Codice di comportamento di A.P.S.S. può costituire causa di risoluzione del contratto: A.P.S.S., verificata l’eventuale violazione, contesterà per iscritto all’Impresa il fatto, assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, potrà procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, introdotto dal comma 42, lett. l) dell’articolo 1 della L. n. 190/2012, l’Appaltatore si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto di A.P.S.S. nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso A.P.S.S.. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l’appaltatore l’esclusione dalla procedura di affidamento. Inoltre, come previsto dal c. 16 ter dell’art 53 D.Lgs. 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Si invita a prendere visione dei documenti “Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell’attuazione della trasparenza e del “Codice di comportamento” liberamente scaricabile dal sito Internet di A.P.S.S. alla sezione “AmministrazioneTrasparente”> Altri contenuti-corruzione> documenti anticorruzione> 1 documenti operativi vigenti.
22. Trattamento dei dati personali - Informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento
UE 2016/679
I dati personali dell’Appaltatore verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale, in applicazione degli adempimenti previsti dal DLgs 50/2016, dalle LLPP n. 2/2016 e n. 23/1990 e dal DPR 445/2000.
Il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi legali ai quali è soggetta APSS ed ai fini dell'esecuzione di un contratto: il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso connessi e conseguenti ai sensi di legge (es. verifica assenza motivi di esclusione).
I dati personali potranno essere comunicati a terzi con la finalità esclusiva di procedere agli adempimenti di cui sopra.
Il trattamento dei dati sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico, da parte di personale autorizzato.
I dati personali saranno conservati per il tempo indicato nel “Manuale di gestione degli archivi”, disponibile sul sito xxx.xxxx.xx.xx alla sezione Privacy e diritto d'accesso / Privacy / Documenti.
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, con sede in via Degasperi n. 79 a Trento, a cui l’interessato potrà rivolgersi per far valere, nei casi previsti, i diritti
di cui al Capo III del Regolamento, tramite l’ufficio URP sito a Palazzo Stella in Via Degasperi n. 77 – 00000 Xxxxxx – tel. 0461/904172– xxx@xxxx.xx.xx.
Preposto al trattamento dei dati personali, per i trattamenti effettuati nell’ambito della procedura di affidamento del contratto, è il Dirigente del Servizio Acquisti e Gestione Contratti di APSS.
L’interessato, per le questioni relative al trattamento dei propri dati personali, può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (RPD), i cui dati di contatto sono i seguenti: Xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx, e-mail XxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxx.xx.xx.
L’interessato ha diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare a una richiesta che rientri nei diritti dell’interessato stesso.
23. Responsabilità
Il Fornitore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia del Fornitore, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione dell’appalto.
Il Fornitore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
24. Definizione delle controversie
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e il Fornitore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
25. Norma di chiusura
Il Fornitore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto d’appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato.