TRA
SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CATALOGAZIONE, ARCHIVIAZIONE, GESTIONE E CONSULTAZIONE DEI FASCICOLI DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO E DI ALTRA DOCUMENTAZIONE E MATERIALE DELL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
TRA
l'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, per il seguito denominato "ACI", con sede legale in Xxxx, xxx Xxxxxxx, 0 (Partita IVA:00907501001), rappresentato per la stipula del presente contratto dalla dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxx, Dirigente del Servizio Patrimonio e Approvvigionamenti, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento di organizzazione dell'Ente;
E
la Società, per il seguito denominata "Società", (Partita IVA:…….) con sede in …, via …., in persona di ., ;
premesso che
♦ L’ACI ha avviato un piano per la ridefinizione, in termini di efficacia ed economicità delle problematiche connesse alla conservazione della documentazione cartacea e su supporto informatico che ormai rappresenta un rilevante aspetto della gestione logistica sia documentale che degli spazi destinati ad archivi presso gli uffici provinciali dell’Ente;
♦ L’affidamento del servizio oggetto del presente contratto ha lo scopo di uniformare i processi di archiviazione della documentazione e di altro materiale ACI e razionalizzare i flussi documentali mediante la sistemazione adeguata della documentazione per provincia, nonchè garantire la sicura reperibilità dei fascicoli fuori provincia anche in considerazione delle sopraggiunte esigenze connesse alla gestione degli stessi a seguito dell’attivazione dello Sportello Telematico dell’Automobilista;
♦ Il suddetto piano è in linea con i programmi finalizzati all’ottimizzazione in termini tecnici ed organizzativi, dei flussi documentali ACI-PRA e tasse che prevedono anche l’utilizzo di nuove tecnologie informatiche, tenuto conto degli sviluppi futuri in materia di archiviazione ottica e delle regole tecniche prescritte dal CNIPA;
♦ A tal fine l’ACI ha avviato l’espletamento di una procedura aperta, in ambito comunitario ed indetta con bando di gara spedito alla G.U.C.E in data …… e pubblicato sulla G.UR.I. n. …. del
…..;
♦ La Società è risultata aggiudicataria della procedura n. 139/2006 e dichiara di possedere l’organizzazione, i mezzi e le risorse per fornire i servizi oggetto del presente contratto;
♦ La Società dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dai suoi allegati, nonché dal bando di gara e dal disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle
prestazioni negoziali e che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica e tecnica delle stesse ai fini della formulazione della propria offerta;
♦ la Società ha visionato i locali adibiti a magazzini ed archivi dell’ACI, siti in Xxxxxxx (Xxxx), xxx Xxx Xxxxxxxx, 0 e dichiara che gli stessi sono consegnati con le caratteristiche richieste e sono muniti delle prescritte certificazioni, come da verbale di presa in carico, che si considera parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato;
♦ La Società ha presentato tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto;
♦ La Società ha prestato la cauzione sotto forma di fideiussione bancaria per un importo di € ….., 00 (… ), nonchè ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile e polizza
assicurativa relativamente ai locali con le modalità indicate nell’art. 22 e negli allegati;
♦ come previsto al punto II.3 del bando di gara, pubblicato sulla G.U.R.I n. …. del …. e spedito, per la pubblicazione sulla G.U.C.E, in data …., l’ACI si riserva la facoltà di affidare gli stessi servizi, ai sensi dell’art.57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n°163/06, lo stesso servizio per i tre anni successivi alla conclusione dell’appalto in oggetto;
♦ L’efficacia del contratto è condizionata risolutivamente all’esito delle verifiche in corso presso i competenti Enti, ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000, relative al possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara;
si conviene e si stipula quanto segue
Disposizioni generali
1. Le parti convengono che le premesse e tutti gli allegati e gli atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.
2. L'esecuzione dei servizi è regolata:
• dalle clausole del presente contratto e dai suoi allegati;
• dalle offerte tecniche ed economiche della Società; e, per quanto non previsto:
• dal Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’ACI, emanato in attuazione dell’art. 13, 1° comma, lett. i) ed o) del D.Lgs. 419/1999 e dello Statuto ACI;
• dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative regolanti la materia.
3. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.
1. Oggetto del contratto
1. Il presente contratto ha per oggetto lo svolgimento del servizio, in senso tecnico ed organizzativo, di custodia, gestione, riordino, catalogazione, archiviazione e ricerca della documentazione amministrativa e su supporto informatico dell’ACI presso i locali messi a disposizione dell’ACI siti in via Tre Cannelle 5 località Pomezia; in particolare:
a) il servizio di presa in carico iniziale e gestione della documentazione ACI attualmente allocata presso gli archivi di Pomezia via Tre Cannelle ed elencata nell’Allegato B;
b) il servizio di ricezione, smistamento, catalogazione, archiviazione della documentazione di nuova emissione, dei fascicoli PRA “fuori provincia”, in conformità alle modalità indicate all’articolo 4 e verso corrispettivo degli importi indicati al comma 1 dell’articolo 17;
c) il servizio di ricezione, allocazione, archiviazione della documentazione ACI relativa al materiale storico, ai faldoni ed altro materiale ACI in conformità alle modalità indicate all’articolo 5 verso corrispettivo degli importi indicati al comma 2 dell’articolo 17;
d) il servizio di ricerca e consegna, per la consultazione, e successiva riarchiviazione della documentazione di cui alle lettere a), b) e c) in conformità alle modalità ed ai tempi stabiliti all’articolo 7 e verso corrispettivo degli importi indicati al comma 4 dell’articolo 17;
e) il servizio di gestione, ricerca e consegna, per la consultazione, e successiva ricollocazione nelle apposite cassettiere, delle bobine microfilm dei volumi del Pubblico Registro Automobilistico, in conformità alle modalità indicate all’articolo 6 e verso corrispettivo degli importi indicati al comma 4 dell’articolo 17.
f) l’eventuale servizio di spedizione, trasporto e consegna della documentazione su tutto il territorio nazionale, su richiesta dell’ACI, in conformità alle modalità stabilite nel successivo articolo 9 e verso corrispettivo da concordare come previsto al comma 6 dell’art. 17;
g) l’eventuale esecuzione, con cadenza da definire, delle procedure di riordino e scarto della documentazione, previa negoziazione dei prezzi ed approvazione del preventivo tenuto conto di quanto previsto all’articolo 7 del D.Lgs. 163/2006, comprensiva dello smaltimento del materiale e degli adempimenti amministrativi in conformità alle leggi;
h) il servizio di custodia e manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti comprensiva della fornitura dei servizi di cui all’Allegato A e di tutti gli oneri, comprese le utenze, necessari ad assicurare il corretto espletamento dell’appalto;
i) il servizio di reportistica in conformità al successivo art. 11;
j) eventuali ed ulteriori servizi complementari, integrativi e connessi secondo le procedure e nei limiti previsti dalla legge in materia di contratti pubblici relativi a forniture, servizi e lavori.
2. Durata e rinnovo espresso
1. Il presente contratto ha la durata di quarantotto mesi, a decorrere dal …… fino al ……
2. Alla scadenza del contratto, compatibilmente con le leggi in vigore, qualora l’ACI ritenesse di avvalersi della facoltà prevista al punto II.3) del bando di gara e verificasse la sussistenza di ragioni di convenienza alla prosecuzione del contratto, il medesimo servizio potrà essere affidato di anno in anno per i successivi tre anni ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs 163/06 e ai sensi dell’art. 31, comma 4, lett. b) della Direttiva 2004/18/CE, previa comunicazione alla Società, mediante richiesta inviata con raccomandata tre mesi prima della scadenza prevista.
3. In tal caso, ottenuto l’assenso della Società, il servizio sarà regolato alle stesse condizioni e con le stesse garanzie previste nel presente contratto, compresa la revisione del corrispettivo di cui all’articolo 18, previa istruttoria sui prezzi, tenuto conto di quanto previsto all’art. 7 del D. lgs. 163/2006.
3. Condizioni generali del servizio
1. Le prestazioni che la Società deve fornire hanno lo scopo di garantire costantemente la custodia e la conservazione adeguata e sicura del materiale dell’ACI, nonché la razionale archiviazione per consentire la tempestiva, affidabile e veritiera consultazione della stessa, la sicurezza e la certezza dell’evasione delle richieste in modo rispondente agli obiettivi del progetto indicati nelle premesse. A tal fine la Società è tenuta ad adottare corretti strumenti e criteri tecnici di esecuzione, nonché un adeguato dimensionamento dell’organizzazione necessaria, delle risorse, delle applicazioni tecnologiche e dei processi di automazione nel rispetto delle esigenze dell’ACI e dei clienti. La collocazione del materiale già archiviato presso i locali potrà rispettare i criteri già utilizzati in precedenza o, comunque, utilizzare diverse modalità di archiviazione garantendo in ogni caso, la suddivisione della documentazione secondo i criteri archivistici utilizzati dall’Ente ed indicati nei successivi articoli.
2. La Società assicura, per tutta la durata contrattuale, la resa del servizio, senza soluzione di continuità, garantendo le prestazioni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, salvo che venga definito di comune accordo un prolungamento di tali orari e con esclusione delle sole festività nazionali.
3. Per tutta la documentazione già archiviata e depositata presso i locali di cui all’art. 8 la Società dovrà assicurare il servizio di gestione della documentazione, consultazione e ogni altra attività necessaria ad assicurare l’esatto espletamento delle prestazioni negoziali entro il termine massimo di 20 giorni naturali consecutivi dalla data di presa in consegna dei locali.
4. La Società non potrà apportare variazioni - pena la risoluzione di diritto del presente contratto
- alle modalità di esecuzione di ogni servizio. L’ACI si riserva, tuttavia il diritto di apportare quelle variazioni e/o integrazioni alle modalità di esecuzione del servizio che si rendessero necessarie per migliorarne l’esecuzione stessa. Tali variazioni saranno tempestivamente rese note alla Società con apposita comunicazione indicante altresì le modalità ed il termine di decorrenza.
5. La Società dà atto di essere a perfetta conoscenza della ubicazione dei locali destinati ad archivio e degli uffici dell’ACI, del quantitativo del materiale e della natura dei servizi richiesti e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente i servizi stessi. Conseguentemente nessuna obiezione la Società stessa potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell’espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo alla articolazione od altre caratteristiche in genere dei servizi richiesti.
6. La Società rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso che l’esecuzione del servizio dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’ACI e/o da imprese terze.
7. La Società si impegna ad eseguire il servizio avvalendosi di personale addestrato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali. A tale personale sarà consentito l’ingresso negli Uffici nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso nonché di quanto previsto dal successivo articolo 26 in ordine al segreto d’ufficio.
8. Qualora dovessero sorgere delle contestazioni in corso di esecuzione del contratto, la Società ha l’onere di indicare, entro 10 (dieci) giorni e per iscritto all’ACI, i fatti e le ragioni poste a base della contestazione, pena la decadenza di ogni vantato diritto.
9. La Società si impegna, in ogni caso, a svolgere tutte le attività, anche non espressamente indicate nel contratto che si rendessero necessarie per il migliore svolgimento del servizio. Nel caso in cui venga richiesto alla Società lo svolgimento di prestazioni straordinarie non rientranti nelle attività descritte nel presente atto, l’ammontare del corrispettivo verrà determinato di comune accordo sulla base dei parametri validi per il settore di riferimento.
10.L’ACI si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei livelli di servizio e di richiedere, oltre a quanto indicato nel presente contratto, l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.
11.Alla scadenza contrattuale la società dovrà, a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per ACI, rendere disponibile su supporto informatico tutti i dati relativi alla documentazione archiviata comprensivi della relativa catalogazione ed allocazione.
4. Ricezione, catalogazione dei fascicoli “fuori provincia”
1. La Società si impegna ad effettuare la ricezione, la catalogazione e l’archiviazione centralizzata dei fascicoli del PRA c.d. “fuori provincia”, relativi a veicoli intestati a soggetti residenti fuori dalla provincia di presentazione della formalità.
2. Ogni Ufficio Provinciale ACI spedirà, a propria cura e spese, periodicamente e secondo le specifiche esigenze organizzative dei singoli Uffici, la documentazione di cui al 1° comma - sistemata in plichi suddivisi all’interno per provincia di competenza e corredata del relativo elenco riepilogativo - presso l’archivio della Società in Pomezia, sulla base delle modalità e dei tempi programmati di spedizione concordati con il Servizio Patrimonio e Approvvigionamenti.
3. La Società, ricevuti i plichi, dovrà effettuare la verifica ed il riscontro dei fascicoli con quanto indicato nell’elenco riepilogativo e dovrà procedere alla collocazione e sistemazione di ogni fascicolo, in ordine numerico, nel raccoglitore relativo alla provincia di residenza dell’intestatario del veicolo.
4. La fornitura dei raccoglitori, ordinati per provincia, all’interno dei quali verranno inseriti i suddetti fascicoli, è a carico della società. Al fine di assicurare l’adeguata ed ottimale conservazione dei fascicoli, i raccoglitori dovranno avere caratteristiche tecniche, di qualità e funzionali analoghe al prodotto utilizzato dall’ACI.
5. Entro il termine massimo di 4 giorni lavorativi dalla ricezione la Società dovrà trasmettere all’Ufficio mittente nota confermativa attestante la congruenza tra quanto spedito e quanto indicato nella nota riepilogativo predisposta ovvero, qualora rilevasse una difformità, dovrà entro gli stessi termini darne comunicazione all’Ufficio interessato e per conoscenza al Servizio Patrimonio e Approvvigionamenti per la risoluzione delle problematiche.
6. Le operazioni di sistemazione e di archiviazione dovranno essere completate entro quattro giorni lavorativi dal ricevimento dei plichi; in tale lasso di tempo, e fin dal momento della ricezione, la Società si impegna ad assicurare, comunque, il servizio di consultazione della documentazione.
7. La Società dovrà, altresì, aggiornare i dati contenuti nel proprio sistema informatico relativo a tutti i fascicoli ricevuti e catalogati.
8. Qualora per cause non imputabili alla Società non sia possibile effettuare le operazioni di cui al precedente comma 3 nelle modalità ivi stabilite e nei tempi indicati dal comma 5, la Società
si adopererà per trovare una soluzione transitoria che consenta, in ogni caso, di archiviare con ordine i fascicoli e di effettuare la consultazione immediatamente.
5. Servizio di ricezione, catalogazione ed allocazione dei faldoni e della documentazione ACI
1. La Società, in ragione delle esigenze dell’ACI e su richiesta del Servizio Patrimonio e Approvvigionamenti, assicura il servizio di ricezione, allocazione, archiviazione della documentazione di cui alla lettera c), dell’articolo 1.
2. La Società, ricevuta la documentazione, dovrà effettuare la verifica ed il riscontro con quanto indicato nell’elenco riepilogativo della spedizione e dovrà procedere alla collocazione e sistemazione del materiale documentale presso i locali di cui al successivo art.8, secondo regole precise che ne consentano, per provincia, l’ordinata ed immediata reperibilità nel rispetto dei tempi indicati nel successivo comma 4 e secondo le direttive dell’ACI.
3. Qualora la Società rilevasse difformità tra quanto ricevuto e quanto dichiarato nell’elenco riepilogativo predisposto, a corredo della documentazione di cui al 1° comma, da ogni Ufficio ACI, dovrà darne comunicazione all’Ufficio interessato e al Servizio Patrimonio e Approvvigionamenti per la risoluzione delle problematiche.
4. Le operazioni di sistemazione e di archiviazione dovranno essere completate entro quattro giorni lavorativi dal ricevimento dei plichi; in tale lasso di tempo, e fin dal momento della ricezione, la Società si impegna ad assicurare, comunque, il servizio di consultazione della documentazione.
5. La Società dovrà, altresì, aggiornare i dati contenuti nel proprio sistema informatico relativo a tutta la documentazione ricevuta e catalogata.
6. Qualora per cause non imputabili alla Società non sia possibile effettuare le operazioni di cui al precedente comma 2 nelle modalità ivi stabilite e nei tempi indicati dal comma 4, la Società si adopererà per trovare una soluzione transitoria che consenta, in ogni caso, di archiviare con ordine i fascicoli e di effettuare la consultazione immediatamente.
6. Servizio di archiviazione e consultazione delle bobine microfilm
1. La Società dovrà custodire ed archiviare n. 58 contenitori in metallo contenenti i microfilm dei volumi del PRA suddivisi per provincia.
2. Per assicurare il servizio di consultazione del materiale di cui al comma precedente, la Società dovrà mettere a disposizione un apposito indirizzo di posta elettronica con gli standard tecnologici e di sicurezza indicati da ACI, per il recapito delle richieste da parte del personale ACI autorizzato; la società invierà le risultanze della ricerca tramite e-mail
allegando il file creato agli indirizzi indicati, ovvero via fax nei casi di cui al successivo comma 5.
3. Sono a carico della Società tutti i costi per la gestione, manutenzione e per il materiale di consumo delle apparecchiature utilizzate, comprese quelle per i visori messi a disposizione dall’ ACI.
4. La Società si impegna a soddisfare le richieste di consultazione (nel limite di n. 200 al giorno) entro il termine di 8 ore lavorative successive all’inoltro della richiesta. Per le richieste che rivestano carattere di urgenza (nel limite di n. 50 al giorno) il servizio dovrà essere assicurato entro il termine di due ore lavorative. L’urgenza è motivata, insindacabilmente, dal personale ACI autorizzato alla consultazione.
5. Le richieste di consultazione da parte di ACI potranno essere inoltrate anche telefonicamente o via fax.
6. La Società si impegna, inoltre, su richiesta dell’ACI, ad inviare le bobine richieste da ACI presso le sedi indicate, su tutto il territorio nazionale, con un corriere; l’eventuale costo di spedizione sarà a carico dell’ACI ed in ogni caso non potrà essere superiore alle tariffe nazionali praticate o agli importi sostenuti dall’ACI per analogo servizio nell’ambito del vigente contratto di spedizione in corso con la ditta aggiudicataria.
7. La società dovrà, altresì, fornire mensilmente al Servizio Patrimonio e Approvvigionamenti un report analitico con l’indicazione delle consultazioni e delle eventuali spedizioni effettuate per conto ACI.
7. Servizio di consultazione archivio
1. La Società dovrà assicurare in tempo reale il servizio di consultazione di tutta la documentazione catalogata ed archiviata, senza soluzione di continuità durante l’orario di apertura (dalle ore 08,00 alle ore 17.00) degli Uffici ACI; a tal fine provvederà a trasmettere, mediante fax o e-mail la copia o l’immagine del documento entro trenta minuti dalla richiesta e si impegnerà, in ogni caso, ad evadere giornalmente tutte le richieste che saranno pervenute entro le ore 17.00 di ogni giorno lavorativo.
2. Il servizio di consultazione sarà svolto dalla Società esclusivamente dietro specifica richiesta, inoltrata per mezzo fax, e-mail o xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx appositamente individuati dai responsabili degli Uffici ACI.
3. Al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio di consultazione la Società dovrà attivare almeno n. 4 linee fax una linea telefonica.
4. L’ACI si impegna a comunicare l’elenco aggiornato degli incaricati alla consultazione, dei numeri telefonici, dei telefax e degli indirizzi di posta elettronica in dotazione agli Uffici, nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione.
5. La Società riconosce all’ACI il diritto di effettuare, a mezzo di propri incaricati appositamente autorizzati, consultazioni e visioni dirette della documentazione, con un preavviso di dodici ore.
8. Luogo di svolgimento del servizio e gestione documentale e apparecchature
1. I servizi di cui all’art. 1 verranno espletati presso i locali siti in Xxxxxxx (Xxxx) Xxx Xxx Xxxxxxxx, 0.
2. La società, previo adempimento delle formalità indicate nell’allegato A, si obbliga ad utilizzare i locali esclusivamente e limitativamente ai fini dell’espletamento dei servizi oggetto del presente contratto e a restituirli al termine della durata del presente contratto.
3. I locali e gli impianti sono consegnati in regola con le disposizioni di legge, sono dotati delle prescritte certificazioni, e dovranno essere adeguatamente conservati e mantenuti e restituiti nelle stesse condizioni in cui sono ricevuti.
4. La società è tenuta a gestire e custodire adeguatamente la documentazione ivi archiviata provvedendo all’espletamento di tutti i servizi necessari a garantite le adeguate condizioni ambientali per la corretta conservazione del materiale.
5. In particolare sono a totale carico della Società le spese per i servizi minimi indicati nell’allegato A, il pagamento delle utenze, le operazioni di manutenzione e verifica dei locali e degli impianti; la società dovrà provvedere, con oneri e spese a suo carico, all’esecuzione dei servizi elencati nell’allegato A, secondo la periodicità e la frequenza indicata ed, in ogni caso, in alle prescrizioni normative ed alle norme UNI.
6. Le eventuali attività di manutenzione straordinaria saranno eseguite da ACI o dalla proprietà previa intesa con la Società al fine di assicurare il regolare ed ordinato svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.
7. La Società ha l’obbligo di mantenere in perfetto stato di funzionamento ed efficienza le apparecchiate e le dotazioni strumentali affidate nonché quelle di sua proprietà, utilizzate per il servizio, che dovranno essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti, provviste di idonea certificazione ed in linea con quanto indicato nell’Allegato A.
9. Servizio di trasporto documenti e scarto atti
1. La Società, entro ventiquattrore solari dalla richiesta, è tenuta ad eseguire il servizio di trasporto e consegna della documentazione archiviata, dalla sede dell’archivio fino alle sedi degli Uffici richiedenti verso corrispettivo indicato al 6 comma dell’art. 17.
2. Su richiesta dell’ACI, la Società si impegna, altresì, ad assicurare il prelievo della documentazione di cui alle lettere b e c) dell’articolo 1, presso quelle sedi che verranno indicate, nel corso della durata contrattuale, in considerazione di eventuali esigenze sopravvenute, nonché di trasporto nei locali dell’archivio centralizzato dietro il corrispettivo che verrà definito concordemente tra le parti e che, in ogni caso non potrà essere superiore alle tariffe nazionali praticate o agli importi sostenuti dall’ACI per analogo servizio nell’ambito del vigente contratto di spedizione in corso con la ditta aggiudicataria.
3. Al fine di garantire il buon esito e la celerità delle operazioni, la Società dovrà eseguire preliminari sopralluoghi ed ispezioni presso i locali Aci ove è depositata la documentazione, previ accordi con i responsabili degli Uffici.
4. A richiesta e sulla base delle procedure e delle direttive impartite dall’ACI, la Società dovrà provvedere alle attività materiali di riordino e scarto della documentazione di cui alle lettere a), b) e c) 1 comma dell’art. 1 con cadenze che verranno definite di comune accordo; la Società dovrà provvedere altresì al trasporto della documentazione destinata al macero presso i luoghi di discarica autorizzati, nonché allo svolgimento delle eventuali formalità amministrative prescritte per legge.
10. Sistema informativo
1. L’esecuzione dei servizi relativi all’archiviazione ed alla consultazione dei documenti archiviati nonché il monitoraggio di tutte le attività relative al contratto, di comune accordo e previe intese, verranno effettuati mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative anche attraverso strumenti di Information Technology, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate; a tal fine la Società si impegna a prestare la piena collaborazione per rendere possibili tali attività e si impegna ad utilizzare prodotti hw e sw compatibili con il disegno architetturale ACI.
11. Reporting
1. La Società dovrà trasmettere ad ACI report mensili, che costituiranno a tutti gli effetti, documenti probatori per misurare e verificare lo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto e per il pagamento delle fatture di cui al successivo art. 17.
2. Per il servizio di ricezione, smistamento, catalogazione, archiviazione dei fascicoli PRA “fuori provincia”, la Società dovrà trasmettere un report mensile indicativo del numero dei fascicoli ricevuti nel mese di riferimento e di quelli complessivi presenti in archivio.
3. Per il servizio di consultazione della documentazione di cui ai precedenti commi la Società dovrà trasmettere un report mensile indicativo del numero delle consultazioni espletate nel mese di riferimento.
4. I report mensili di cui al 1°, 2° e 3° comma del presente articolo verranno trasmessi, all’ACI – Servizio Patrimonio e Approvvigionamenti, su supporto cartaceo e magnetico, a corredo delle fatture ed in ogni caso, anche via e-mail, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del mese di riferimento.
5. La società si obbliga inoltre a trasmettere entro 48 ore dalla richiesta di ACI, inoltrata via telefono, fax ed e-mail, la reportista che sarà ritenuta opportuna da ACI.
12 Customer satisfaction e Service Level Agreement
1. Nel corso della durata contrattuale, al fine di monitorare costantemente la qualità del servizio erogato, la società dovrà verificare il livello di soddisfazione del servizio erogato mediante interviste da sottoporre ai responsabili degli uffici, utenti dei servizi, oggetto del contratto. La valutazione della qualità, dell’efficacia e dell’efficienza verrà effettuata sulla base di una combinazione di parametri di misurazione (a titolo esemplificativo: prestazioni e servizi prestati dalla società, tempi di risposta e tempi di attesa, i rapporti diretti fornitore/cliente ACI, collaborazione fornita in riferimento alla competenza, cortesia, flessibilità e capacità di risoluzione immediata di eventuali problematiche) che verranno definiti di comune accordo in un documento (Service level Agreement), rivisitabile periodicamente nel corso del rapporto contrattuale, che andrà a costituire parte integrante del presente contratto, tenuto conto dell’offerta tecnica della società formulata in sede di partecipazione alla gara.
2. I risultati verranno comunicati ad ACI – Servizio Patrimonio e Approvvigionamenti – entro il mese successivo a quello della conclusione mediante una relazione che evidenzi le eventuali situazioni critiche, le relative cause, le azioni intraprese e/o pianificate per ripristinare il servizio in modo conforme ai parametri contrattuali, nonché le eventuali proposte di miglioramento delle attività e dell’organizzazione.
3. La Società si impegna ad informare periodicamente l’ACI sull’evoluzione dei servizi, della normativa e delle possibili variazioni da apportare al servizio, oggetto del presente contratto, definendo, di comune accordo, quelle modifiche che fossero valutate da ACI opportune.
13. Archiviazione ottica
1. In conformità all’evoluzione dei sistemi informatici di archiviazione ed alle modifiche normative in tema di documentazione elettronica, la Società dovrà essere attrezzata per fornire un servizio di archiviazione ottica della documentazione comprensiva delle attività di digitalizzazione e indicizzazione in conformità alle specifiche dettate dalle direttive CNIPA e dalla normativa di riferimento.
2. In caso di attivazione da parte di ACI di una fase sperimentale relativa ad una archiviazione e acquisizione della documentazione su supporto ottico, l’ACI potrà ricorrere alla Società per le
attività di cui al comma precedente previa indagine di mercato e valutazione della congruità del corrispettivo richiesto.
14. Personale e rapporti tra le parti
1. Nell’espletamento del servizio la Società si avvarrà di proprio personale regolarmente assunto e operante sotto la sua esclusiva responsabilità. Qualora l’ACI accertasse che la società si sia avvalsa, per l’esecuzione del contratto, di personale non assunto regolarmente secondo la normativa vigente in materia, segnalerà immediatamente il fatto alle autorità competenti.
2. Entro 15 giorni dall’inizio del contratto, la Società comunicherà per iscritto all’ACI l’elenco nominativo del personale che sarà abilitato al servizio con accesso agli archivi, compresi i soci lavoratori, se trattasi di società cooperativa. Stessa comunicazione sarà effettuata nel caso di variazione del personale.
3. In caso di sciopero o altre manifestazioni che determinino una impropria ed insostituibile carenza di personale, dovrà essere garantito un servizio di emergenza, da definire in accordo con l’ACI, per assicurare il mantenimento dei servizi minimi indispensabili. In ogni caso deve essere sempre garantita idonea sostituzione per qualsiasi assenza del personale.
4. La Società provvederà a designare un proprio rappresentante al quale l’ACI potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all’espletamento del servizio e per qualsiasi richiesta in tema di esecuzione degli adempimenti previsti nel presente contratto allorché ravvisi a proprio giudizio la necessità e l’opportunità di una immediata evasione della richiesta stessa; la società avrà cura di comunicare anche il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
5. Per l’ACI, i rapporti relativi alla gestione del contratto verranno intrattenuti con il Servizio Patrimonio e Approvvigionamenti, mentre quelli inerenti gli aspetti operativi del servizio verranno tenuti con i responsabili incaricati presso ogni sede e con il responsabile del progetto presso il Servizio Patrimonio e Approvvigionamenti.
15. Verifiche e controlli in corso di esecuzione
1. La Società riconosce all’ACI il diritto di procedere - sia in proprio, sia per mezzo di altre persone all’uopo delegate - nel corso dell’esecuzione del contratto anche senza preavviso, a verifiche e controlli idonei ad accertare lo stato del magazzino e la conformità delle modalità esecutive e di gestione dei servizi alle prescrizioni ed indicazioni fornite dall’ACI stesso.
2. Nel caso di cui al 1° comma, la Società si impegna a consentire e ad agevolare l’esercizio, da parte dell’ACI, dei controlli, fornendo tutte le informazioni richieste e predisponendo gli opportuni interventi idonei allo scopo.
3. Nel caso in cui gli accertamenti compiuti rilevino la mancata ottemperanza alle prescrizioni ed alle indicazioni del presente contratto, nonché a quelle di legge, la Società potrà presentare, entro il termine di 5 (cinque) giorni, le sue deduzioni alle contestazioni sollevate dall’ACI; in difetto l’ACI stesso, previa contestazione degli addebiti alla Società ed assegnazione di un congruo termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente contratto per colpa della Società.
16. Variazioni del servizio
1. L’ACI si riserva la facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, anche in via saltuaria od occasionale, ed al fine di garantire un servizio sempre rispondente alle mutevoli e diversificate esigenze, di variare e ridefinire le prestazioni relative all’oggetto del presente contratto, nonché chiedere l’espletamento di servizi ulteriori, rispetto a quelli contrattualmente previsti, comunque connessi alle attività oggetto del presente contratto.
2. Le variazioni in diminuzione, da comunicarsi con un preavviso di almeno quindici giorni, con conseguente riduzione proporzionale del corrispettivo pattuito, potranno essere determinate, in via di massima, da interventi legislativi, utilizzo di modalità diverse per l’espletamento del servizio, adozione, secondo le proprie esigenze, di strumenti tecnologici e/o informatici che rendano, a parere dell’ACI, superflue alcune prestazioni.
3. Nel caso che la Società non ottemperi alle richieste di cui sopra, l’ACI si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare il contratto risolto di diritto con le modalità e le conseguenze di cui al successivo articolo 30.
17. Corrispettivi e valutazione economica
1. Tenuto conto del valore totale quadriennale dell’appalto pari a €. 3.200.000,00 (oltre IVA), la fornitura del servizio è a consumo fino all’esaurimento dell’importo massimo stanziato, all’inizio di ciascun esercizio finanziario, sulla base della pianificazione stabilita dall’ACI.
2. Per il servizio di presa in carico iniziale di cui alla lettera a) comma 1 dell’art. 1, per la gestione della documentazione archiviata, nonché per il servizio di gestione, conservazione e la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti comprensiva della fornitura dei servizi di cui alla lettera h comma 1 dell’art. 1, per il pagamento di tutte le utenze e di tutti gli oneri assicurativi e logistici necessari ad assicurare il corretto espletamento dell’oggetto negoziale, l’ACI verserà un canone mensile forfetario omnicomprensivo di Euro …. pari ad un canone annuale di Euro….
3. Per il servizio di ricezione, lo smistamento, la catalogazione e l’archiviazione dei fascicoli “fuori provincia” di cui alla lettera b) dell’articolo 1, verrà corrisposto l’importo di € …. oltre IVA, per ogni fascicolo.
4. Per il servizio di ricezione, allocazione, archiviazione della documentazione e aggiornamento dati di cui alla lettera c) del 1° comma dell’articolo 1 del presente contratto, verrà corrisposto l’imorto omnicomprensivo di €. …… oltre IVA per U.d.A. (Unità di archivio : faldone, scatola ecc. ecc.).
5. Per il servizio di consultazione di cui alla lett. d) comma 1 dell’art. 1, verrà versato un corrispettivo omnicomprensivo di €. …. oltre IVA per ogni consultazione effettuata via fax e
€. …. oltre IVA per ogni consultazione effettuata via e-mail.
6. Per il servizio di gestione delle bobine microfilm di cui alla lett e) comma 1 dell’art. 1, l’ACI corrisponderà un canone mensile omnicomprensivo di € …. oltre IVA ed un prezzo di €. oltre IVA per ogni consultazione effettuata via e-mail e di €. …. per ogni consultazione effettuata via fax..
7. I corrispettivi per l’eventuale servizio di trasporto e consegna di documenti presso le sedi ACI, di cui alle lettere a) b) dell’art. 1, verranno determinati concordemente tra le parti, sulla base delle tariffe vigenti nel settore, tenuto conto della distanza tra la sede dell’archivio e la sede ACI interessata Le suddette tariffe non potranno, comunque, essere superiori alle tariffe nazionali praticate o agli importi sostenuti dall’ACI per analogo servizio nell’ambito del vigente contratto di spedizione in corso con la ditta aggiudicataria.
8. L’ACI, per sopravvenute esigenze ed in ragione delle possibili variazioni che i servizi richiesti, oggetto del presente appalto, potranno subire nel corso della durata negoziale, si riserva, altresì, la facoltà di variare in diminuzione le prestazioni per ciascun anno contrattuale.
9. Il corrispettivo delle attività di cui al comma 4 dell’art. 9 verrà definito tenuto conto dei prezzi di mercato per servizi analoghi e previa istruttoria degli stessi ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 163/2006.
18. Revisione del corrispettivo ed integrazione
1. I corrispettivi convenuti si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale.
2. In caso di rinnovo, i corrispettivi potranno essere adeguati ai sensi e per gli effetti dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e smi. Qualora non siano stato pubblicati i prezzi orientativi di riferimento, i corrispettivi verranno adeguati in misura corrispondente alla media annuale delle variazioni percentuali dei prezzi al consumo delle famiglie calcolate dall’ISTAT nell’anno precedente.
19. Fatturazione e modalità di pagamento
1. La Società, per l’esecuzione dei servizi oggetto del contratto emetterà una fattura mensile, con indicazione del periodo di riferimento e della tipologia del servizio effettuato, allegando copia della documentazione e dei report richiesti all’articolo 11.
2. Gli importi per l’eventuale servizio di spedizione, trasporto e consegna della documentazione, di cui all’articolo 9, verranno fatturati mensilmente sulla base del quantitativo di trasporti effettuati e della documentazione allegata.
3. Per la corretta gestione contabile, la Società si impegna ad inoltrare le fatture all’Automobile Club d’Italia - Servizio Patrimonio e Approvvigionamenti - xxx Xxxxxxx, 0, 00000 Xxxx ed a riportare sulle stesse il numero di repertorio del contratto, la causale del pagamento, distinta per tipo di servizio, nonché il riferimento contabile che verrà comunicato dall’ACI contestualmente alla stipula del contratto.
4. La Società prende atto che i riferimenti e la documentazione richiesta si intendono requisiti essenziali perché l’ACI provveda, nei tempi di cui al successivo comma 6, al pagamento delle fatture.
5. Il pagamento dei canoni e degli importi di cui ai precedenti commi verrà effettuato a 60 gg. data ricevimento fattura, presso l’istituto di credito indicato a mezzo di bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla Ditta, previa verifica, da parte dell’ACI, che le attività siano state eseguite regolarmente e la trasmissione dei documenti relativi sia stata svolta nel rispetto dei termini contrattuali.
6. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’ACI, eventuali variazioni del numero di conto corrente o dell’istituto di credito sul quale effettuare i pagamenti. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’ACI, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio.
20. Penali ed esecuzione in danno
1. Qualora la Società non rispetti i termini previsti al comma 3 dell’articolo 3 per la gestione, archiviazione e consultazione della documentazione allocata presso i magazzini, l’ACI potrà applicare una penale di € 200,00 al giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo, a meno che non provi che il ritardo è determinato da causa di forza maggiore.
2. Qualora la Società non rispetti i termini indicati all’articolo 4 e all’art. 5 per la catalogazione e la messa a disposizione dei fascicoli “fuori provincia”e altra documentazione , verrà applicata una penale di € 500,00 al giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo, a meno che non provi che il ritardo è determinato da causa non imputabile alla Società o dipendente da forza maggiore.
3. Qualora la Società non provveda quotidianamente ad evadere le richieste di consultazione entro i termini previsti all’articolo 7, verrà applicata una penale di € 25,00 per ogni ora lavorativa di ritardo a decorrere dalla scadenza del termine di cui al 1° comma dell’articolo 7 e precisamente a partire dal trentunesimo minuto.
4. Qualora la Società non provveda a consegnare all’ufficio richiedente la documentazione originale richiesta entro il termine di cui all’articolo 9 verrà applicata una penale di € 200,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo.
5. Qualora la Società manchi ad uno qualsiasi delle attività contrattuali o si dimostri non tempestiva, negligente o inadempiente ovvero in caso di reiterati inadempimenti contrattuali in ordine all’esecuzione delle prestazioni convenute ovvero non svolga i servizi di manutenzione e le altre attività indicate nell’allegato A, o non sia più in grado di assicurare con immediatezza ed efficacemente il servizio, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi si rivelassero inutili e venisse verificata la mancata esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, l’ACI potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un congruo termine per l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.
6. Nell’ipotesi in cui la Società, scaduto il termine assegnatole, rimanga inadempiente, l’ACI, potrà chiedere l’esecuzione in danno dei servizi sospesi, addebitando alla Società anche una trattenuta pari al 10% del relativo corrispettivo mensile e potrà adottare le determinazioni più opportune comprese la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 31.
21. Applicazione delle penali
1. La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. La Società potrà eventualmente presentare istanza motivata di non accettazione delle stesse entro sette giorni a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della notifica da parte dell’ACI.
2. Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno accettate definitivamente e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione.
3. L’applicazione delle penali non esonera la Società dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore.
22. Coperture assicurative
1. La società è responsabile di ogni danno che possa derivare all’ACI e a terzi dall’adempimento dei servizi oggetto del presente contratto; pertanto nessuna condizione, limite o altro al risarcimento del danno potranno essere contenuti nelle polizza assicurative, di cui alle premesse, stipulate dalla Società a copertura della sua attività e degli obblighi assunti con il presente contratto.
2. In particolare, la Società è tenuta, in caso di perdita e/o danneggiamento dei volumi PRA, a ricostituire il volume nella sua interezza, integrità ed esattezza sulla base delle direttive e specifiche che saranno fornite dall’ACI; qualora non sia possibile tecnicamente procedere alla ricostituzione del volume, la Società è tenuta a rimborsare, nel termine massimo di trenta giorni, il controvalore dello stesso, oltre al risarcimento dei danni.
3. Nel caso che la società o chi per essa dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato al comma 2, l’ACI resta autorizzata a provvedere direttamente, a danno della società, trattenendo l’importo sul canone di prima scadenza.
4. A copertura dei rischi relativi all’immobile, la società entro 30 giorni dalla consegna dei locali, si impegna a sottoscrivere una polizza di assicurazione con primaria Compagnia Assicuratrice, a garanzia 1) del “Rischio Locativo” con copertura “Extended”, per un importo minimo per sinistro di Euro 1.000.000 (unmilione/00), 2) del rischio “Responsabilità Civile verso Terzi”, per un importo minimo per sinistro di Euro 500.000,00 (cinquecento mila/00),
3) del rischio “Ricorso Terzi da Incendio”, per un importo minimo per sinistro di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00). In base a tale polizza la Compagnia Assicuratrice si obbliga a tenere indenne l’Assicurata di quanto questa sia tenuta a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge a titolo di risarcimento di danni cagionati a terzi – ivi compresa la Locatrice - per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta. Tale polizza, o altra analoga per i massimali,contenuto e condizioni, dovrà essere mantenuta attiva per tutta la durata contrattuale.
23. Cauzione
1. La cauzione di € …… di cui alle premesse, prestata dalla Società a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, sarà svincolata al momento in cui tali obbligazioni saranno state tutte esattamente adempiute.
2. Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di incameramento della cauzione, quest’ultima dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l’ACI avrà reso noto alla Società l’avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall’ACI.
24. Responsabilità
1. La Società è responsabile verso ACI per ogni anomalia e per tutti i rischi di perdite e di danni subiti dai fascicoli, dalla documentazione ed in genere dalle cose di proprietà dell’Ente, sia durante il periodo in cui questi rimangono depositati nei locali a ciò destinati dalla Società
stessa, sia durante le eventuali operazioni di trasporto, anche se effettuato da terzi, e fino alla avvenuta consegna, a meno che non provi che la perdita o l’avaria degli stessi derivi dalla loro natura, loro vizi e/o da cause di forza maggiore.
2. La Società assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne l’ACI anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali tanto dell’ACI che di terzi, in dipendenza dell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.
3. La Società si impegna espressamente a tenere indenne l’ACI da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti all’ACI stesso a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla Società o al personale di cui la Società risponda per legge e relativi al presente contratto.
25. Cessione del contratto
1. E’ fatto divieto alla Società di cedere il presente contratto o di far eseguire in tutto o in parte i servizi con la sola esclusione dell’eventuale servizio di spedizione e trasporto di cui all’articolo ...
2. In caso di inadempienza da parte della Società agli obblighi di cui al precedente comma 1, fermi restando l’inefficacia dell’avvenuta cessione del contratto per l’ACI ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, l’ACI potrà risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 31.
26. Obblighi di riservatezza e segretezza
1. La Società si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’ACI, a non divulgare - anche successivamente alla scadenza del contratto - notizie relative all’attività svolta dall’ACI di cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il presente contratto.
2. La Società si impegna, inoltre, ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell’espletamento del servizio.
3. La Società si impegna, pertanto, a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all’esecuzione dei servizi, di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d’ufficio, richiamando l’attenzione del personale operante su quanto disposto dall’articolo 326 del codice penale che punisce la violazione, l’uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.
27. Riservatezza e trattamento dei dati
1 Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’articolo 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003.
2 Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3 I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
4 La Società è obbligata al rispetto del D.Lgs 196/2003, con ciò impegnandosi a non utilizzare dati personali di cui venisse a conoscenza nell’espletamento delle attività di cui al presente atto e ad attenersi alle eventuali direttive ed istruzioni impartite dall’ACI, sollevando quest’ultimo da eventuali conseguenze dannose che dovessero verificarsi.
5 Le risorse professionali della Società dedicate alla realizzazione delle attività di cui al presente atto aggiuntivo sono autorizzate provvisoriamente e per il tempo e nei limiti strettamente necessari per la corretta esecuzione delle attività previste, ad accedere alle banche dati connesse per la realizzazione del progetto. La Società dovrà, quindi, impartire al proprio personale norme di comportamento sul corretto uso dell’autorizzazione provvisoria ricevuta, nonché ottemperare a sua volta a quanto disposto dal citato X.Xxx.196/2003.
28. Osservanza delle norme antinfortunistiche e previdenziali
1. La Società nell’esecuzione del servizio è tenuta all’osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dalla normativa vigente, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.
2. La Società si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l’esecuzione dei servizi e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando, di conseguenza l’ACI da ogni responsabilità.
3. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico della Società che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di ACI.
4. La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’ACI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.
5. La Società è l’unica responsabile dell’osservanza di ogni obbligo derivante dalle normative vigenti e segnatamente di quelle attinenti allo svolgimento del servizio in oggetto, normative delle quali la Società dichiara di essere e si impegna a mantenersi ben edotta.
29. Obblighi nei confronti dei dipendenti
1. La Società si impegna assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali e ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente e, se costituita sotto forma si società cooperativa, o anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto del contratto, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ad amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. La Società si obbliga altresì ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località, ciò anche nel caso che la Società non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associata.
3. La Società garantisce all’ACI - esibendo, a richiesta, le relativa documentazione probatoria - tutti i controlli necessari ad accertare l’osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti.
30. Recesso
1. L’ACI ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società con lettera raccomandata A/R, nei seguenti casi:
• giusta causa;
• mutamenti di carattere normativo ed organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici, introduzione di sistemi di archiviazione ottica della documentazione;
• reiterati inadempimenti della Società, anche se non gravi;
• motivi di pubblico interesse.
2. L’ACI ha altresì la facoltà di rinunciare parzialmente al servizio sia relativamente alle prestazioni da eseguire sia con riferimento ai servizi elencati nell’articolo 1 del presente
contratto. Tale facoltà di recesso parziale potrà essere esercitata in qualsiasi momento e senza alcun onere al riguardo, dandone comunicazione alla Società con preavviso di almeno 30 giorni.
3. L’esercizio di tale facoltà non comporta comunque alcuna variazione nelle condizioni tutte del contratto, salvo la riduzione del corrispettivo convenuto per le tariffe e gli importi dovuti per l’esecuzione di ciascun servizio.
4. In entrambe le citate ipotesi di recesso, sia totale che parziale, all’ACI non fa carico - in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. - alcun onere aggiuntivo oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso né alcun obbligo di risarcimento danni, nè di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.
31. Risoluzione e clausola risolutiva espressa
1. Qualora la Società manchi ad una qualsiasi delle attività contrattuali o si dimostri non tempestiva, negligente o inadempiente, ovvero in casi di reiterati inadempimenti contrattuali in ordine all’esecuzione delle prestazioni convenute agli articoli 4, 5, 6 e 7 o non sia più in grado di assicurare con immediatezza ed efficacemente lo svolgimento del servizio, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi si rivelassero inutili e venisse verificata la mancata esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, l’ACI potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un congruo termine per l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite, sulla base delle segnalazioni di inadempienza ricevute..
2. Nell’ipotesi in cui la Società, scaduto il termine assegnatoLe, rimanga inadempiente, ovvero non pervengano giustificazioni o non siano ritenute valide quelle addotte, l’ACI potrà risolvere il contratto o adottare le determinazioni più opportune, oltre all’applicazione delle penali e salvo il risarcimento del danno subito dall’Ente.
3. Nel caso di risoluzione del contratto, l’ACI, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà all’incameramento – a titolo di penale – della cauzione, nonché al risarcimento del maggior danno subito, salvo l’esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti.
4. In ogni caso, si conviene che l’ACI potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art.1456 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata A/R nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso di vigenza contrattuale e gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
b) frode nell’esecuzione del servizio;
c) mancato pagamento delle utenze relative alla gestione dell’archivio per due scadenze successive e reiterati inadempimenti in ordine all’esecuzione degli interventi di manutenzione indicati nell’allegato A del presente contratto;
d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ACI, ai sensi del precedente art. 23;
e) manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato;
f) interruzione parziale o totale del servizio, verificatesi, senza giustificati motivi, per n. 3 (tre) volte, anche non consecutive, nel corso dell’anno;
g) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie, nonché alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro;
h) in tutti i casi espressamente previsti nel presente contratto.
5. Ove si dovessero verificare deficienze ed inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’ACI potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese della società il regolare funzionamento del servizio.
6. In caso di risoluzione per le motivazioni indicate nei commi precedenti, la Società, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’ACI dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
7. A seguito della risoluzione del contratto, l’ACI affiderà il servizio ad altra impresa, gli eventuali maggiori oneri per il nuovo contratto verranno addebitati alla società inadempiente, la quale risponderà anche di ogni altro danno che potesse derivare all’ACI in conseguenza dell’interruzione del servizio.
32. Foro competente
1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente è competente il Tribunale di Roma.
33. Disposizioni antimafia
1. La Società assume espressamente l’obbligo di comunicare all’ACI l’eventuale istruzione di procedimenti, successiva alla stipula del presente contratto o l’eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi della Società stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, nonché
di ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
2. La Società prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà per l’ACI di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
34. Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico della Società tutti gli oneri e le spese contrattuali, comprese quelle per la registrazione del contratto, ad eccezione di quelle che per legge competono all’ACI.
2. A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio delle imprese e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall’imposta sul valore aggiunto che la Società è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 Ottobre 1972 n.633 e successive modificazioni.
Roma,
L’AUTOMOBILE CLUB d’ITALIA LA SOCIETA’
Postilla
La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli artt.
1341 e 1342 del Codice Civile tutte le clausole e condizioni di seguito elencate:
Art. 2 – Durata e rinnovo;
Art. 3 – Condizione generali del servizio;
Art. 4 – Servizio di ricezione e catalogazione dei fascicoli “fuori provincia”;
Art. 5 – Servizio di ricezione, catalogazione e allocazione dei faldoni e di documentazione ACI Art. 6 – Servizio di archiviazione e consultazione di bobine microfilm;
Art. 7 – Servizio di consultazione archivio;
Art. 8 – Luogo di svolgimento del servizio e gestione documentale e apparecchiature; Art. 9 – Servizio di trasporto documenti e scarto atti;
Art. 10 – Sistema informativo; Art. 11 – Reporting;
Art. 12 – Customer satisfaction e Service Level Agreement Art. 13 – Archiviazione ottica;
Art. 14 – Personale e rapporti tra le parti;
Art. 15 –Verifiche e controlli in corso d’esecuzione; Art. 16 – Variazioni del servizio;
Art. 17 – Corrispettivi e valutazione economica; Art. 18 – Revisione del corrispettivo e integrazione; Art. 19 – Fatturazione e modalità di pagamento; Art. 20 – Penali ed esecuzione in danno
Art. 21 – Applicazione delle penali; Art. 22 – Coperture assicurative Art. 23 – Cauzione;
Art. 24 – Responsabilità;
Art. 25 – Cessione del contratto;
Art. 26 – Obblighi di riservatezza e segretezza;
Art. 27 – Riservatezza e trattamento dei dati;
Art. 28 – Osservanza norme antinfortunistiche e previdenziali; Art. 29 – Obblighi nei confronti dei dipendenti;
Art. 30 – Recesso;
Art. 31 – Risoluzione e clausola risolutiva espressa; Art. 32 – Foro competente
Art. 33 – Disposizioni antimafia;
Art. 34 – Oneri fiscali e spese contrattuali. Allegato A - Locali adibiti a magazzini e archivi; Allegato B - Documentazione archiviata
Roma,
LA SOCIETA’
Locali adibiti a magazzino ed archivio
ALLEGATO A
1. Requisiti e caratteristiche dei locali ed impianti
Il locali destinati all’espletamento dell’oggetto negoziale sono situati in Xxx Xxx Xxxxxxxx, 0
- Xxxxxxx.
L’immobile è una costruzione in cemento armato avente le seguenti caratteristiche:
Resistenza statica al fuoco R= 120', Superficie totale capannone mq. 1.500
Superficie uffici | mq | 220 |
Superficie scaffalata | mq | 1.440 con soppalco metallico, altezza utile 7,90 |
Superficie area di pallizzazione | mq | 60 di altezza utile 7,90 |
Superficie piazzale esterno | mq | 2.000 |
I locali sono consegnati in regola con le disposizioni di legge che disciplinano l’immagazzinamento di materiale cartaceo e dotati di idoneo certificato di prevenzione incendi (CPI).
Il locale è provvisto dei seguenti impianti rilasciati a norma di legge:
• impianto di spegnimento automatico (Sprinkler) su entrambi i piani,
• impianto di rilevazione incendi su entrambi i piani,
• gruppo elettrogeno esterno di 80 KW.
• gli impianti sono collegati tramite ponte radio con istituto di vigilanza
• impianto antintrusione e sicurezza;
• impianto di regolazione della temperatura negli uffici;
• impianto di regolazione dell’umidità negli uffici;
Le scaffalature presenti hanno in prevalenza le seguenti caratteristiche (l. cm. 230, p. 110 cm. e h. 77 cm. ed una portata di 800 Kg per ripiano. Ogni spalla – di portata complessiva pari a 8.000 Kg. Si compone di 9 ripiani.
Per le operazioni attinenti alla gestione e movimentazione della documentazione archiviata non potranno essere utilizzate ai piani superiori porta pallets o comunque apparecchiature automatiche che possano danneggiare gli impianti, le scaffalature o la pavimentazione grigliata della stessa. Per il piano terra non è consentito l’uso di mezzi automatici (es. muletto) bensì manuali (es. traspallet).
Nel locale sussiste la fornitura di acqua e di energia elettrica, linee telefoniche e sono presenti i servizi igienici
2. Prestazioni ed attività a carico della Società
Nel magazzino dovranno essere garantite le adeguate condizioni ambientali per la corretta conservazione del materiale suddetto ed essere espletati regolarmente i seguenti servizi:
• applicazione di antiparassitario;
• applicazione di antipulviscolo;
• derattizzazione;
• pulizia dei locali nonché del materiale con mezzi idonei e proporzionati;
• vigilanza locali;
Le spese per le utenze sono a totale carico della Società.
Relativamente al magazzino dovrà sussistere una copertura assicurativa per furto, incendio, allagamento, responsabilità civile e disastro naturale.
In particolare, l’impresa, entro 30 giorni dalla consegna dell’immobile, si impegna a sottoscrivere una polizza di assicurazione con primaria Compagnia Assicuratrice, a
garanzia 1) del “Rischio Locativo” con copertura “Extended”, per un importo minimo per sinistro di Euro 1.000.000 (unmilione/00), 2) del rischio “Responsabilità Civile verso Terzi”, per un importo minimo per sinistro di Euro 500.000,00 (cinquecento mila/00), 3) del rischio “Ricorso Terzi da Incendio”, per un importo minimo per sinistro di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00). In base a tale polizza la Compagnia Assicuratrice si obbliga a tenere indenne l’Assicurata di quanto questa sia tenuta a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge a titolo di risarcimento di danni cagionati a terzi – ivi compresa la Locatrice - per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta. Tale polizza, o altra analoga per i massimali,contenuto e condizioni, dovrà essere mantenuta attiva per tutta la durata contrattuale
2. bis Prestazioni ed attività di manutenzioni locali ed impianti a carico della Società
I locali e gli impianti dovranno essere mantenuti in conformità alle disposizioni normative vigenti. A tal fine la società dovrà affidare i servizi di manutenzione ad idonee società regolarmente certificate ISO/9000 e produrre ad ACI, entro il termine di 15 giorni dalla data di presa in consegna dei locali i contratti di affidamento dei servizi di cui sopra.
L’ACI si riserva di procedere a verifiche periodiche al fine di accertare il corretto stato di manutenzione dei locati affidati nonché a verificare i registri relativi agli interventi di manutenzione effettuati.
La società dovrà comunque assicurare i seguenti servizi di manutenzione:
SERVIZI DI MANUTENZIONE | FREQUENZA |
ANTINCENDIO/ESTINTORI - comprende Controllo della valvola di sicurezza ed ugelli erogatori, verifica della carica ed eventuale operazione di sostituzione, lubrificazione ed ingrassaggio delle parti metalliche avvitate, applicazione degli appositi cartellini comprovanti l’avvenuta revisione, istruzione al personale sul funzionamento degli apparecchi | 2 controlli/anno |
DISINFESTAZIONE /DERATTIZZAZIONE – comprende • Derattizzazione contro topi e ratti • Disinfestazione contro insetti in genere ed acari della carta | n. 6 interventi / bimestre n. 2 interventi / semestre |
GRUPPO ELETTROGENO – comprende • Controllo a vista delle apparecchiature del quadro di avviamento automatico; • Verifica bulloneria e serraggio morsetti; | n. 12 interventi /anno n. 04 interventi /anno |
• Controllo livello gasolio; • Controllo livello acqua batterie; • Controllo livello olio; • Controllo livello liquido di raffreddamento; • Prove generali di funzionalità con accensione manuale del gruppo; • Prove generali di funzionalità con accensione automatica del gruppo; | n. 12 interventi /anno n. 12 interventi /anno n. 12 interventi /anno n. 12 interventi /anno n. 12 interventi /anno n. 2 interventi /anno |
SCAFFALATURE Controllo stato e serraggio montanti e bulloni. In caso di manutenzione straordinaria le attività destinate al ripristino dell’integrità dovranno essere svolte previa intesa con la società fornitrice che dovrà rilasciare idonea attestazione di corretta esecuzione. | n. 2 interventi /anno |
3. Certificazioni:
All’atto della stipula del contratto saranno esibiti i certificati di seguito elencati:
• certificazione di agibilità (comprensiva della certificazione della ASL);
• certificato CPI;
4. Presa consegna dei locali ed Ispezione
Prima della stipula del presente contratto i locali verranno formalmente consegnati alla Società previa sottoscrizione di idoneo verbale di consegna, che dovrà essere sottoscritto da ACI e da un responsabile delle Società, in cui la società dichiari l’idoneità dei locali e degli impianti adatti all’uso concordato e in cui sarà evidenziato lo stato di manutenzione dei locali, degli impianti, della documentazione custodita, delle attrezzature e di qualsiasi altra dotazione affidata.
Alla conclusione del contratto i locali e gli impianti e tutto quant’altro consegnato, dovranno essere restituiti nello stesso stato in cui sono stati ricevuti, salvo il normale deterioramento o il consumo derivante dall’uso della cosa in conformità all’espletamento delle attività oggetto del presente contratto.
L’ACI ha il diritto di far ispezionare da suoi delegati il locale adibito a deposito e custodia del materiale al fine di verificare il mantenimento a norma dei locali, degli impianti primari, accessori e di sicurezza e delle condizioni ambientali. In caso di risultanze negative, l’ACI ne darà comunicazione alla Società per le vie brevi, cui seguirà conferma scritta, con obbligo della Società medesima di adottare gli opportuni ed idonei adeguamenti.
Nel caso in cui l’ACI ritenga di ricorrere a terzi per le verifiche comunicherà in tempo utile i nominativi delle persone incaricate.
5. Obblighi e responsabilità della Società
La Società dovrà dare tempestiva comunicazione ad ACI di qualsiasi eventuale modifica relativa ai locali adibiti a magazzino che attengono alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Le spese derivanti dalla manutenzione ordinaria sono a totale carico della Società che, pertanto, dovrà tenere indenne l’ACI da qualsiasi onere e spesa.
Salvo diversa indicazione di ACI, le attività rientranti nella manutenzione straordinaria, comprese quelle relative ad un eventuale adeguamento dei locali e degli impianti alle normative che dovessero in futuro essere emanate, saranno eseguite direttamente dalla Società, previa approvazione degli interventi e dei relativi preventivi e costi di realizzazione. Tali spese verranno fatturate ad ACI al costo.
La Società assume l’obbligo di sollevare l’ACI da ogni responsabilità per danni procurati ai locali ed a terzi dal materiale custodito, salvo che provi che detti danni siano imputabili direttamente ad ACI e/o a fatto dei suoi incaricati.
ALLEGATO B
Documentazione archiviata
1. Tipologia del materiale
Presso gli archivi ACI siti in Xxxxxxx, Xxx Xxx Xxxxxxxx, 0 è attualmente custodita la seguente documentazione:
• Faldoni PRA (documentazione storica) : N. 160.000 circa.
• Faldoni PRA (relativa a fascicoli fuori provincia n. 8.000.000): N. 35.000 circa.
• Formalità e altra documentazione. (pari a complessivi 1.500 metri lineari circa di scaffalature standard - cm. 110 p, cm. 35 h)
• Bobine microfilm (dimensioni cm. 65x63x130) allocate in apposite cassettiere (N. 58) PER UN TOTALE DI 59.070 BOBINE
Ogni faldone ( dimensioni cm. 35x25x10; n. 10 Faldoni corrispondono a circa n.1 metri lineari) contiene approssimativamente n. 200 formalità PRA.
A titolo puramente indicativo e in alcun modo non vincolante per l’ACI, si forniscono alcuni dati approssimativi relativi ai trends di arrivi e di consultazioni precedentemente occorsi:
Anno 2005 | Fino al 30.06.06 | |
Arrivi Fascicoli fuori provincia | 2.250.000 | 1.250.000 |
Arrivi Faldoni storici | 24.000 | 16.900 |
Arrivi materiale vario (in metri lineari) | 0 | 0 |
Consultazioni Fascicoli fuori provincia | 7.500 | 5.500 |
Consultazioni Fascicoli Storico | 13.000 | 5.000 |
Consultazione materiale vario | 10 | 10 |
Consultazioni Bobine microfilm | 2000 | 1000 |
2. Archiviazione presso i magazzini
La documentazione dovrà essere archiviata in modo idoneo e definitivo al fine di garantire l’immediata identificazione, reperibilità e la tempestiva comunicazione all’Ufficio interessato.
Ogni contestazione relativa alla non rispondenza del materiale ed al quantitativo indicato, eventuali danneggiamenti o altro va fatta immediatamente. In particolare, in caso di ritiro e trasporto presso gli uffici, prima dell’affidamento al vettore del materiale; nel caso di operazioni presso gli archivi, prima della sistemazione ed archiviazione.
Concluse le operazioni di classificazione ed archiviazione, la Società dovrà predisporre una pianta dei locali adibiti ad archivio con indicazione dell’esatta collocazione dei fascicoli e della documentazione al fine di consentire anche ad incaricati ACI di effettuare la ricerca e la verifica dei documenti.