CONTRATTO D’APPALTO
CONTRATTO D’APPALTO
SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT RELATIVI A STRUTTURE E INFRASTRUTTURE FUNZIONALI AI DATA CENTER DI EUR TEL S.R.L.
EUR TEL S.r.l. (di seguito denominata anche “Committente”) con sede legale in Roma, Largo Xxxxxxxx Xxxxx, n. 23 e sede operativa in Roma, Viale della Letteratura, n. 9, iscritta al registro delle imprese di Roma con n. R.E.A. 1254508, C.F. e P.IVA n. 10773061006, in persona dell’Amministratore Delegato p.t., Arch. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, munita dei necessari poteri
e
XXXX (di seguito denominata anche “Appaltatore” o “Fornitore”) con sede in xxxx (Cap xxxxx), Xxx xxxxx xxxxx xx, iscritta al registro delle imprese di xxxx con n. R.E.A. xxxxxx, C.F. n. xxxxxxxxxxx e P.IVA n. xxxxxxxxxxx, in persona del legale rappresentante p.t. xxxxxxx xxxx munito dei necessari poteri,
di seguito congiuntamente denominate “Parti”.
Premesso
CHE EUR TEL S.r.l. ha indetto una procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio annuale di facility management relativi a strutture e infrastrutture funzionali ai data center del Committente, con importo posto a base di gara pari ad € 198.000,00 oltre IVA di cui € 2.940,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
CHE entro il termine di presentazione delle offerte ( / / ) sono pervenute presso la sede del Committente n. x offerte dalle seguenti imprese di settore: X, Y, Z, W, J.
CHE all’esito della procedura di gara i servizi in oggetto sono stati aggiudicati al concorrente risultato primo in graduatoria, Xxxxx., per l’importo complessivo di € xxxxx,xx al netto dell’IVA, alle condizioni contenute nel capitolato d’appalto, nell’offerta tecnica e nell’offerta economica, per la durata di un anno, prorogabile di altre due annualità;
(CHE nelle more delle verifiche di legge, il servizio è stato consegnato in via d’urgenza al Fornitore in data / / , come da processo verbale depositato agli atti della Committenza);
CHE l’Impresa aggiudicataria ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente atto, ivi compresa la garanzia fidejussoria, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti;
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
1. Le parti danno atto che le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ivi incluso il capitolato prestazionale con le schede impianti, l’offerta tecnica, l’offerta economica ed il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (D.U.V.R.I), costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegate allo xxxxxx.Xx Fornitore dichiara di avere piena conoscenza e di accettare integralmente il contenuto di ogni documento sopra citato.
2. L’esecuzione del presente contratto è disciplinata, oltre che da quanto nel medesimo e nei suoi allegati disposto, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dagli atti sopra richiamati.
Articolo 2
Oggetto e durata del contratto
1. Il Committente affida al Fornitore, che accetta, l’esecuzione dei servizi annuali di facility management relativi a strutture e infrastrutture funzionali ai data center di EUR TEL S.r.l., alle condizioni e modalità stabilite nel presente contratto e nel capitolato prestazionale.
2. Le parti danno per approvato il capitolato prestazionale, che viene debitamente firmato dal Fornitore in segno di accettazione ed allegato al presente contratto sub lettera “A”, a costituirne parte integrante e sostanziale.
3. Le prestazioni oggetto dell’appalto verranno effettuate interamente a spese del Fornitore, con mano d’opera, materiali e attrezzature a carico dello stesso.
4. La durata del rapporto contrattuale è di 12 (dodici) mesi, a decorrere dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione delle prestazioni ( / / ), e NON è prorogabile.
5. EUR TEL S.r.l. si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del Contratto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, così come disciplinate nel capitolato prestazionale. Il Fornitore dovrà rendere le prestazioni aggiuntive alle stesse condizioni del contratto.
Articolo 3
Luogo di esecuzione delle attività̀
1. I servizi di cui al presente contratto dovranno essere svolte presso i seguenti siti, così come riportato nel punto 1 del capitolato prestazionale:
- Datacenter di Palazzo dell’Arte Antica (mq. 3.500 circa)
Roma, Via della Previdenza Sociale, 19 (sito A) – Xxx xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx, 00-00;
- Datacenter di Palazzo dei Congressi (mq. 4.000 circa)
Roma, Xxx xxxxx Xxxxxxx, 00 – Via della Letteratura 17 (Sito B);
- Area esterna gruppi elettrogeni – gruppi frigo – motocondensanti CDZ cabina elettrica (siti A e B), (mq. 1.500 circa).
2. L’Appaltatore dà atto di essere a perfetta conoscenza della ubicazione, dell’estensione dei locali e della natura dei servizi richiesti e di essere edotto di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente ai servizi stessi. Conseguentemente, nessuna obiezione l’Appaltatore potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell’espletamento dell’appalto in relazione all’articolazione e alle caratteristiche in genere dei servizi richiesti.
Articolo 4 Corrispettivo dell’appalto
1. Il corrispettivo stabilito per la durata annuale dell’appalto, come determinato in seguito all’applicazione del ribasso offerto dal Fornitore sull’importo stimato posto a base di gara è fissato in € xxxxx,xx (euro xxxxxxx,xx) oltre IVA di cui € 2.940,00 (euro duemilanovecentoquaranta/00) oltre IVA di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
2. I corrispettivi dovuti sono onnicomprensivi di tutti gli oneri, condizioni e spese relativi alle prestazioni oggetto del presente appalto, effettuate a regola d’arte e nel pieno rispetto delle prestazioni contrattuali.
Articolo 5 Pagamenti
1. Il pagamento del corrispettivo relativo al presente contratto sarà effettuato, con cadenza trimestrale previo accertamento della regolare esecuzione di ogni servizio espletato.
2. Le eventuali contestazioni sulla qualità del servizio interrompono il termine di ammissione a pagamento delle fatture.
3. L’Appaltatore potrà emettere fattura solo dopo l’accertamento della prestazione da parte della Committenza, che verrà attestata entro 10 giorni dalla scadenza di ciascun periodo, ovvero entro 10 giorni dalla presentazione da parte dell'impresa della documentazione attestante la regolare esecuzione dei servizi, ove prevista. I pagamenti avverranno entro il termine di 30 giorni dalla data fattura fine mese.
4. Il Fornitore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i.
5. Il mancato utilizzo da parte del Fornitore dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione di diritto del presente contratto.
6. In ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, EUR TEL S.r.l. procederà verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno a tale importo. Nel caso in cui Equitalia S.p.A. comunichi un inadempimento a carico del beneficiario e sospenda e/o disponga il versamento, totale o parziale, delle somme oggetto di verifica all’Agente della riscossione, EUR TEL S.r.l. darà seguito a tali prescrizioni e nessuna pretesa, per interessi o altro, potrà essere avanzata nei confronti della stessa committenza.
Articolo 6
Modalità di esecuzione dei servizi e obblighi del Fornitore
1. Il servizio verrà svolto secondo le prescrizioni del capitolato prestazionale (Allegato “A”), nonché secondo le indicazioni tecniche impartite durante lo svolgimento dei servizi stessi dal referente del contratto all’uopo nominato dalla committenza. Detto soggetto avrà il compito di:
a) predisporre, in accordo con il Fornitore, il verbale di inizio delle attività;
b) controllare che l’appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità e i programmi contenuti nel contratto e nei relativi documenti di riferimento.
2. Il Fornitore si obbliga a non sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, anche nel caso in cui dovessero insorgere controversie con il Committente. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale del Fornitore costituisce inadempienza
contrattuale e comporta la risoluzione del contratto per colpa. In tal caso EUR TEL S.r.l. procederà all’incameramento della garanzia fidejussoria, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti del Fornitore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Committente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
3. Il Fornitore risponde dei fatti causati dai propri dipendenti. Il Fornitore inoltre assume ogni responsabilità per gli infortuni e i danni arrecati al Committente o a terzi a causa di negligenze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, tenendo sollevata EUR TEL S.r.l. da ogni conseguenza diretta o indiretta.
4. Il Fornitore dichiara di disporre di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte; esso garantisce e dichiara, altresì, che l’attività oggetto del contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, nonché di essere dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, e capacità di operare nel settore dei servizi, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
5. Il Fornitore, nei confronti dei lavoratori impiegati nello svolgimento dei servizi, ha l’obbligo assoluto:
a) di applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per le specifiche categorie di dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo in cui si eseguono i servizi aggetto dell’appalto;
b) di pagare gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, in quanto oneri a carico del Fornitore, il quale ne è il solo responsabile, con l’esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti di EUR TEL S.r.l. e di indennizzo da parte della medesima;
c) della regolare corresponsione delle spettanze mensili maturate.
6. Il Fornitore è tenuto a far rispettare l’obbligo, per il personale addetto alle operazioni, di indossare idonei abiti da lavoro, ad adempiere e a far rispettare quanto prescritto dalla normativa di prevenzione e sicurezza in particolare al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Il fornitore è tenuto a far si che il personale impiegato per l’Appalto in oggetto:
- sia dotato delle abilitazioni necessarie;
- risulti idoneo alle mansioni specifiche, in conformità alla sorveglianza sanitaria ove prevista ex art. 41 D.lgs. 81/08;
- sia adeguatamente informato e formato sulle misure di prevenzione e protezione relative alle mansioni svolte, sulle procedure di emergenza, di primo soccorso e lotta antincendio, art. 36-37 D.lgs. 81/08;
- sia dotato di ausili, dispositivi di protezione individuali e/o collettivi ( ove previsti ) regolamentari, completi di marcatura “CE” e corredati dei relativi libretti di istruzione e d’uso conformi al D.P.R. n. 459/96, idonei alla sicurezza del lavoro da eseguire;
- sia riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti, corredata di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e dell’impresa in appalto.
- sia informato sui rischi presenti nel luogo dell’appalto, sui rischi da interferenza e le misure di sicurezza adottate così come riportate nel D.U.V.R.I.
- garantire per tutta la durata dell’appalto, l’attività di cooperazione e coordinamento fra
datori di lavoro ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
7. Il Fornitore è tenuto a far osservare in modo scrupoloso al personale addetto ai servizi il rispetto delle modalità di svolgimento dei servizi stessi specificate nel capitolato prestazionale. Il Fornitore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del contratto presso i luoghi di prestazione dei servizi.
8. Il personale preposto all’esecuzione delle attività contrattuali, da svolgersi presso i siti indicati all’articolo 3, potrà accedere agli stessi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza, previa comunicazione ad EUR TEL S.r.l., almeno 5 (cinque) giorni solari prima dell’inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
9. Il Fornitore dovrà richiedere per iscritto ad EUR TEL S.r.l. l’autorizzazione all’utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici eventualmente messi a disposizione dalla committenza, indicando il tipo di prodotto e il motivo del suo utilizzo; l’uso di prodotti software non autorizzati dalla committenza costituirà grave inadempimento contrattuale a tutti gli effetti di legge e di contratto.
10. L’inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo è causa di risoluzione del contratto a insindacabile giudizio del Committente e fa sorgere il diritto per EUR TEL S.r.l. al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.
Articolo 7
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, a uniformarsi a tutte le leggi e le disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza pubblica, la tutela dell’ambiente, nonché́ a tutte le specifiche normative vigenti relative all’oggetto del presente contratto.
Articolo 8 Obblighi di riservatezza
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del contratto sono considerati riservati e coperti da segreto. Il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo o in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originale o predisposto in esecuzione del contratto. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste
per i dati che:
a) siano, o divengano, di pubblico dominio;
b) la committenza abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti. Il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, per ragioni del loro ufficio, verranno a conoscenza delle informazioni riservate. Tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione della committenza.
5. I predetti obblighi di riservatezza saranno rispettati dal Fornitore anche dopo la cessazione del rapporto con EUR TEL S.r.l.
6. In caso d’inosservanza degli obblighi di riservatezza, la committenza ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad EUR TEL S.r.l. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 (c.d. “Codice della privacy”) in materia di riservatezza.
Articolo 9
Verifiche e controlli
1. EUR TEL S.r.l. si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite il proprio referente, il regolare e puntuale svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, anche dal punto di vista della sicurezza, nonché il rispetto delle prescrizioni del capitolato prestazionale, nei modi e con le modalità ritenute più idonee, anche con visite presso i singoli edifici oggetto di prestazione.
2. Il Fornitore si obbliga a fornire alla committenza, o agli esperti esterni dalla stessa incaricati, i dati relativi alle prestazioni contrattuali ed a prestare piena collaborazione per rendere possibile la menzionata attività di controllo.
3. Le inadempienze e le irregolarità eventualmente riscontrate verranno contestate al Fornitore, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/controdeduzioni entro i termini indicati nella relativa comunicazione. Dette osservazioni/deduzioni saranno oggetto di valutazione da parte del Committente il quale, valutata la loro pertinenza e adeguatezza, provvederà a formalizzare l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 10.
Articolo 10 Penali
1. L'applicazione delle penali verrà disposta secondo le previsioni articolate al punto 7 del capitolato prestazionale.
2. In particolare, per eventuali inadempienze contrattuali, al Fornitore verranno applicate le seguenti penali:
A) Disponibilità del servizio
Per ogni millesimo in meno rilevato sul valore percentuale di riferimento fissato come obiettivo di disponibilità del servizio (tabella 1 del capitolato prestazionale), il Fornitore dovrà corrispondere una penale di € 1.000,00;
B) Tempi di intervento e di ripristino
Per mancata risoluzione dei disservizi entro i tempi di ripristino previsti (tabella 3 del capitolato prestazionale), fatti salvi i mancati o ritardati adempimenti delle obbligazioni dipendenti da accertate e documentate cause di forza maggiore e comunque non imputabili al Fornitore, questo dovrà corrispondere ad EUR TEL S.r.l. una penale, come indicato nella tabella che segue:
Priorità | Tempi di ripristino | Penale |
1 | Entro 120 minuti | € 8.000,00 ogni 15 minuti o frazione di ritardo nel tempo di ripristino entro i primi 60 minuti e € 20.000,00 per ogni 30 minuti o frazione successivi. |
2 | Entro 48 ore | € 300,00 per ogni 12 ore o frazione di ritardo nel tempo di ripristino. |
3. Qualora, su base annuale, vengano applicate penali che superino il 30% del valore globale annuale dell'importo contrattuale, EUR TEL S.r.l. avrà facoltà di risolvere il contratto fatto salvo il risarcimento del danno.
Articolo 11 Responsabilità - Polizza assicurativa
1. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse
– nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi – ad EUR TEL S.r.l., al suo personale, consulenti, nonché́ ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché́ a terzi.
3. A fronte dell’obbligo di cui ai precedenti commi, il Fornitore ha stipulato una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità̀ civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività̀ contrattuali. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità̀ ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto d’appalto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
4. Resta inteso che le somme riferite a eventuali franchigie e/o scoperti rimangono in ogni
caso a carico del Fornitore. La polizza non libera il Fornitore dalle responsabilità e dalle obbligazioni derivanti dalle normative vigenti e/o liberamente assunte con la sottoscrizione del presente accordo, avendo la stessa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
5. EUR TEL S.r.l. si riserva, in ogni caso, la possibilità di richiedere, qualora lo ritenga opportuno, modifiche e/o integrazioni alla copertura assicurativa di cui al presente articolo.
Articolo 12 Garanzia fidejussoria
1. A garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto il Fornitore ha costituito una cauzione fidejussoria di € (euro )
mediante polizza fidejussoria n. rilasciata da
“ _”, documento depositato agli atti del Committente.
2. La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di EUR TEL S.r.l.
3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Fornitore, EUR TEL S.r.l. avrà la possibilità di valersi sulla predetta cauzione.
4. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’addebito di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta di EUR TEL S.r.l. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra.
1. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
Articolo 13
Subappalto
1. Il Fornitore non potrà̀ , nel corso dell’appalto, affidare a terzi in tutto o in parte tramite subappalto o cottimo il servizio assunto, senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente, a pena di nullità̀ del contratto stesso.
2. Nel caso in cui il Fornitore affidi anche solo parte del servizio in subappalto, il Committente potrà dichiarare la risoluzione del contratto.
3. Nei contratti tra l’Appaltatore principale con i suoi subappaltatori e subcontraenti dovrà essere inserita la clausola con cui le parti si assumono l’obbligo di tracciabilità̀ dei flussi finanziari, nel rispetto della Legge n. 136 del 2010.
Articolo 14
Divieto di cessione del contratto
1. È fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di
nullità̀ della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore dell’obbligo di cui al precedente comma, EUR TEL S.r.l., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
Articolo 15 Recesso
1. EUR TEL S.r.l. ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r. o PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso di cui al precedente comma, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla committenza.
3. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.
4. Il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Articolo 16 Risoluzione
1. In caso di inadempimento del Fornitore, anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto e relativi allegati, EUR TEL S.r.l. provvederà ad inviare formale diffida, assegnando un tempo non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento per adempiere. Decorso tale termine, laddove l’inadempimento perduri, il contratto si risolverà di diritto ex art. 1454 c.c. qualora l’inadempimento sia grave, salvo giustificato motivo da parte del Committente.
2. In ogni caso, il contratto si risolve ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC o lettera raccomandata A/R, oltre ai casi già indicati, nelle seguenti ipotesi:
a. comportamento del Fornitore che configuri un grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita dei servizi che possono arrecare danni agli utenti o, anche indirettamente, ad EUR TEL S.r.l. Costituisce grave irregolarità anche l’inadeguatezza del personale che non offra garanzia di capacità o non risulti idoneo a perseguire le finalità dei servizi oggetto del presente contratto;
b. mancato adempimento delle istruzioni e direttive fornite da EUR TEL S.r.l. per l’avvio dell’esecuzione del contratto;
c. mancata copertura assicurativa dei rischi di cui all’art. 11 (Polizza assicurativa) durante la vigenza del contratto o sua eventuale proroga;
d. mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta di EUR TEL
S.r.l.;
e. violazione reiterata di disposizioni di legge, regolamenti, del capitolato prestazionale o del presente contratto;
f. inosservanza reiterata dei contenuti dell’offerta tecnica presentata in sede di gara;
g. accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la stipula del contratto, sospensione delle autorizzazioni di legge per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto, applicazioni di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 231/01;
h. violazione del divieto di cedere il contratto, anche parzialmente, in difformità da quanto previsto agli artt. 13 (Subappalto) e 14 (Cessione del contratto) del presente contratto;
i. sospensione unilaterale del servizio, i cui oneri restano a carico del Fornitore;
j. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali ovvero relativi al pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto;
k. mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro.
3. In tutti i casi di risoluzione del contratto, EUR TEL S.r.l. avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno e all’eventuale esecuzione in danno ad opera di terzi con spese a carico del Fornitore.
4. Rimane in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 1453 c.c. nonché la facoltà del Committente di compensare l’eventuale credito del Fornitore con il credito derivante dal risarcimento del danno.
Articolo 17
Disposizioni antimafia e condizioni particolari di risoluzione
1. Il Fornitore prende atto che l’esecuzione del servizio è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente contratto. In particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell’organo di amministrazione della Società, non dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensione o decadenze di cui alla normativa antimafia, né dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni.
2. Atteso che alla stipula del presente contratto si è addivenuti in via d’urgenza, qualora successivamente alla stipula del presente contratto sia accertata la sussistenza di una causa di divieto tra quelle indicate nel D.Lgs. n. 159/2011 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, o siano accertati gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, EUR TEL S.r.l. potrà recedere dal contratto.
3. Il Fornitore prende atto che, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità̀ del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà̀ , dalla stessa rilasciate ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46, e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il contratto si intenderà risolto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, con facoltà di EUR TEL S.r.l. di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente;
resta salvo il diritto della committenza al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 18 Spese contrattuali
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del Fornitore, che espressamente dichiara di assumerle.
Articolo 19 Controversie e foro competente
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Resta espressamente esclusa la competenza arbitrale.
Articolo 20 Allegati
Allegato A – Capitolato prestazionale con schede tecniche, non materialmente allegato. Xxxxx, approvato e sottoscritto in data _
XXXXXXX.
Il Rappresentante Legale Xxxx xxxxx
EUR TEL S.r.l.
L’Amministratore Delegato
Dichiarazione del Fornitore annessa al contratto
Il sottoscritto xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, in qualità di Presidente e legale rappresentante di CONDIM S.p.A., dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in contratto. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e nei relativi allegati e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.
In particolare, con riferimento al contratto, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 (Oggetto e durata del contratto); Articolo 3 (Luogo di esecuzione delle attività); Articolo 4 (Corrispettivo dell’appalto); Articolo 5 (Pagamenti); Articolo 6 (Modalità di esecuzione dei servizi e obblighi del Fornitore); Articolo 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 8 (Obblighi di riservatezza); Articolo 9 (Verifiche e controlli); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Responsabilità-Polizza assicurativa); Articolo 12 (Garanzia fidejussoria); Articolo 13 (Subappalto); Articolo 14 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Risoluzione); Articolo 17 (Disposizioni antimafia e condizioni particolari di risoluzione); Articolo 19 (Controversie e foro competente).
Con riferimento al capitolato prestazionale, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Service Level Agreement (SLA), 2. Oggetto del Service Level Agreement; 3. Modalità di esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria e dei servizi; 4. Parametri di valutazione della qualità del servizio; 5. Call Center; 6. Gestione disservizi.
CONDIM S.p.A.
Il Presidente xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx