ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 429 del 19/11/2020
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Accordo per il trasferimento di materiale biologico a scopo di ricerca (MTA)`` tra l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e il Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute dell`Universita` degli Studi di Padova.
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Accordo per il trasferimento di materiale biologico a scopo di ricerca (MTA)`` tra l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e il Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute dell`Universita` degli Studi di Padova.
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza.
Si premette che:
- ai sensi dell’art. 1, comma 6, del D.Lgs. n. 270/1993 e dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 106/2012 “Gli Istituti, in relazione allo svolgimento delle loro competenze, possono stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali […]”;
- l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, nel quadro dei propri compiti istituzionali – di cui all’art. 3, dell’Accordo sulla gestione dell’IZSVe approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente, con Leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015 – provvede all’effettuazione di ricerche di base e finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, nella sicurezza alimentare e nutrizione, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni, delle Province autonome e di enti pubblici e privati;
- il Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute (MAPS) dell’Università degli Studi di Padova svolge attività diagnostica, di ricerca e di prevenzione dell’ambito della
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medicina e della sanità animale, delle produzioni di origine animale e della sanità pubblica;
- entrambi gli Enti sono quindi attivamente impegnati in attività di ricerca nel campo della sanità animale e convengono che vi sia la necessità di garantire tali attività anche attraverso lo scambio di materiale biologico da utilizzare unicamente a scopo di ricerca.
Pertanto, l’IZSVe ed il citato Dipartimento hanno inteso addivenire alla stipula di un accordo per il trasferimento di materiale biologico a scopo di ricerca, avente ad oggetto nello specifico l’analisi di milze e apparati gastroenterici di volpi.
Con ticket intranet n. 153384/2020, il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, dirigente veterinario presso la “SCT2 – Treviso, Belluno San Donà di Piave”, in qualità di Responsabile scientifico, ha richiesto a questa Struttura di procedere con gli adempimenti necessari alla stipula dell’accordo in parola.
Al fine di formalizzare il rapporto, le parti hanno concordato lo schema di “ Accordo per il trasferimento di materiale biologico a scopo di ricerca (MTA)”, per la fornitura del materiale specificatamente indicato nell’art. 1, documento che, unitamente ai relativi “Allegato 1 – Descrizione delle attività” e “Allegato 2 – elenco del materiale e dati identificativi”, si allega al presente provvedimento quale parte integrate e sostanziale (allegato n. 1).
Con nota prot. n. 6845 del 12.11.2020 acquisita al nostro prot. n. 10214 di pari data, il Dipartimento di Medicina Animale, Produzione e Salute dell’Università di Padova ha trasmesso l’accordo in parola sottoscritto digitalmente dal Direttore del Dipartimento, Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx.
L’IZSVe con il predetto accordo, efficace dalla data di ultima sottoscrizione per un periodo di cinque anni, si impegna a fornire il suddetto materiale biologico a titolo gratuito, salvo il costo di eventuali spese di spedizione che verranno sostenute dal Dipartimento destinatario.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:
1. di approvare lo schema di “Accordo per il trasferimento di materiale biologico a scopo di ricerca (MTA)” tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, e il Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute dell’Università degli Studi di Padova, rappresentato dal Direttore, Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx, documento che, unitamente ai relativi “Allegato 1 – Descrizione delle attività” e “Allegato 2 – elenco del materiale e dati identificativi”, si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione dell’accordo di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 del vigente Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, sottoscrizione che avverrà con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5, del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
3. di prendere atto che l’Istituto con l’accordo di cui al punto 1, efficace dalla data di ultima sottoscrizione per un periodo di cinque anni, si impegna a fornire a titolo
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gratuito, salvo il costo di eventuali spese di spedizione a carico del destinatario, il materiale biologico indicato all’art.1, a scopo di ricerca.
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza, che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTA l’attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente provvedimento.
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx quale Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
VISTA la DDG n. 372 del 14.10.2020 con la quale la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, adottato con delibera del CdA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9 ottobre 2015.
VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
1. di approvare lo schema di “Accordo per il trasferimento di materiale biologico a scopo di ricerca (MTA)” tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, e il Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute dell’Università degli Studi di Padova, rappresentato dal Direttore, Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx, documento che, unitamente ai relativi “Allegato 1 – Descrizione delle attività” e “Allegato 2 – elenco del materiale e dati identificativi”, si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione dell’accordo di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 del vigente Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, sottoscrizione che avverrà con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5, del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
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3. di prendere atto che l’Istituto con l’accordo di cui al punto 1, efficace dalla data di ultima sottoscrizione per un periodo di cinque anni, si impegna a fornire a titolo gratuito, salvo il costo di eventuali spese di spedizione a carico del destinatario, il materiale biologico indicato all’art.1, a scopo di ricerca.
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa ⌧
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 429 del 19/11/2020
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Accordo per il trasferimento di materiale biologico a scopo di ricerca (MTA)`` tra l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e il Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute dell`Universita` degli Studi di Padova.
Pubblicata dal 20/11/2020 al 05/12/2020 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxx Xxxxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx - Servizio Affari generali, anticorruzione e trasparenza xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Gioia Capelli - Direzione Sanitaria Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Xxxxx Xxxxxxx - - Gestione Atti
ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO DI MATERIALE BIOLOGICO A SCOPO DI RICERCA (MTA)
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, un ente sanitario di diritto pubblico con sede legale in Viale dell’Università 10, 00000 Xxxxxxx (XX), Xxxxxx, codice fiscale e Partita IVA 00206200289, PEC: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
(qui di seguito denominato brevemente “IZSVe”)
E
Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute con sede legale e amministrativa in Xxxxx xxxx’Xxxxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxxx, XX, Xxxxxx, codice fiscale 80006480281, partita IVA 00742430283, rappresentato dal Direttore di Dipartimento, Xxxx.
Xxxxxxxxxx Xxxxx, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
(qui di seguito denominato brevemente “MAPS”)
PREMESSO CHE:
• IZSVe svolge attività di prevenzione, ricerca e servizi negli ambiti della salute animale, della sicurezza alimentare e della tutela ambientale;
• IZSVe risponde ai bisogni di salute pubblica in termini di sicurezza alimentare e di prevenzione della trasmissione delle malattie tra animale e uomo e di benessere animale in termini di sanità e condizioni di vita dell'animale;
• IZSVe è attivamente impegnato in attività di ricerca pianificata e condotta per soddisfare le esigenze e i bisogni conoscitivi delle organizzazioni internazionali e nazionali, favorendo lo scambio di personale e le collaborazioni interdisciplinari;
• MAPS svolge attività diagnostica, di ricerca e di prevenzione dell’ambito della medicina e della sanità animale, delle produzioni di origine animale e della sanità pubblica;
• Entrambe le Parti sono attivamente impegnate in attività di ricerca nel campo della SANITÀ ANIMALE;
• Entrambe le Parti convengono che vi sia la necessità di garantire tali attività anche attraverso lo scambio di materiale biologico da utilizzare unicamente a scopo di ricerca in conformità alle clausole del presente accordo.
Tenendo in considerazione gli obblighi derivanti da tale Collaborazione, le Parti si impegnano ciascuna negli ambiti di propria competenza e supportate di rispettivi rappresentanti legali e coordinatori scientifici ad osservare quanto segue.
ART. 1. DEFINIZIONI
I termini sotto riportati assumono il seguente significato:
“Data di entrata in vigore”: la data di sottoscrizione dell’Accordo.
“Scopo commerciale”: si intende la vendita, locazione, licenza, cessione o altro trasferimento di materiale ad un soggetto che svolge attività economica con scopo di lucro. L’utilizzo per scopi commerciali è anche quello di qualunque soggetto, compreso il Ricevente, per effettuare ricerca su commissione, comprese la selezione di librerie di composti, per conto di una organizzazione senza scopo di lucro, per produrre o fabbricare i prodotti da vendere, o per svolgere attività di ricerca che si traducono nella vendita, nella locazione, nella licenza, nel trasferimento del materiale ad una organizzazione a scopo di lucro.
“Depositario” è il soggetto che ha fornito il materiale originale al Fornitore (se non di proprietà del Fornitore stesso).
“Informazioni riservate”: Ai fini del presente Accordo per "Informazioni Riservate" si intende qualsiasi informazione, dato, conoscenza, ritrovato, brevettato o brevettabile, know-how e, in genere,
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qualsivoglia notizia di natura tecnica che venga comunicata nell’ambito del presente Accordo. Il Materiale rientra tra le Informazioni Riservate. Queste non includono dati che:
a) siano di dominio pubblico alla data della sottoscrizione del presente Accordo o diventino tali in seguito alla suddetta acquisizione per atto o comportamento non vietato a Parte Ricevente;
b) erano conosciute e/o possa essere dimostrato che erano conosciute da Parte Ricevente al momento della trasmissione;
c) siano state trasmesse a Parte Ricevente ed espressamente qualificate come non riservate;
d) siano state sviluppate indipendentemente da Parte Ricevente senza utilizzare le Informazioni Riservate;
e) vengano rivelate a Parte Xxxxxxxxx da un soggetto diverso da Parte Xxxxxxxxx, il quale non sia vincolato da un obbligo di segretezza riferibile al presente Accordo, e comunque diventino note a Parte Ricevente per fatto non imputabile alla stessa;
f) le Informazioni che la Parte sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità, sempreché in tal caso la Parte che ha ricevuto l'ordine ne dia immediata notizia scritta alla Parte proprietaria delle Informazioni Riservate, affinché quest'ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziali a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio, oppure svincolare l'altra Parte dall'obbligo di riservatezza;
g) le Informazioni la cui divulgazione sia stata preventivamente autorizzata per iscritto dalla Parte che le ha trasmesse.
“Materiale Originale”: il Materiale che dovrà essere inviato al richiedente secondo I termini del presente contratto.
Microrganismo/ Altro tipo di Materiale biologico | ID isolato/ materiale | Anno isolamento | Fonte di isolamento | Substrato di isolamento | Commenti | Quantità stimata |
MILZE | Cfr. all 0 | 0000- 0000 | Volpi | Cfr. all. 1 | Cfr. all. 1 | 115 |
APPARATI GASTROENTERICI (già sottoposti a trattamento a -80°C) | Cfr. all. 2 | 2017- 2020 | Volpi | Cfr. all. 1 | Cfr. all. 1 | 250 |
"Progenie" consiste nel materiale discendente non modificato rispetto al materiale originale, come ad esempio cellule da cellule o organismo da organismo o vettore da vettore.
“Derivati non modificati" sono sostanze create dal Ricevente che costituiscono una subunità funzionale non modificata o un prodotto derivante dal Materiale originale, ad esempio sottocloni di linee cellulari non modificate, sottoinsiemi purificati o frazionati del Materiale originale, proteine espresse da DNA/RNA.
"Modifiche" sono sostanze create dal Ricevente che contengono/incorporano il Materiale originale, ad esempio prodotti di ricombinazione omologa, prodotti di scambio di cassette, prodotti di trasmissione di linea germinale, incroci, nuove varietà, fusioni di cellule, prodotti di sub clonazione, ecc. "Materiale" si intende (a seconda dei casi) Materiale Originale, Progenie, Derivati non modificati inclusi nelle Modifiche.
“Diritti brevettuali”: qualsiasi brevetto, applicazione di brevetto, segreto commerciale o qualsiasi altro diritto di proprietà di IZSVe che possa essere riconducibile al Materiale originale, inclusa qualsiasi alterazione del Materiale effettuata dal Fornitore, nonché qualsiasi sostituzione, divisione, continuazione, continuazione parziale, rinnovo, registrazione, conferma, estensione, certificato di protezione supplementare, nonché l’applicazione anche provvisoria di tale brevetto o l’ equivalente in ambito internazionale.
“Responsabili Scientifici del progetto di ricerca (IZSVe)”: Dott. Citterio/Dott.ssa Obber
“Responsabili Scientifici del progetto di ricerca (MAPS)”: Xxxx. Xxxx Xxxxxxx, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, Dott.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
“Attività di Ricerca”: (descritte nell’Allegato 1) descrizione degli esperimenti/attività di ricerca che si intendono attuare con il Materiale.
ART. 2. TRASFERIMENTO DEL MATERIALE
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IZSVe fornirà il Materiale ad uno dei responsabili scientifici di MAPS entro 30 giorni dall’esecuzione dell’Accordo e comunque una volta ricevuto da IZSVe.
Il destinatario del materiale contatterà IZSVe, nella persona di uno dei due responsabili scientifici del progetto lato IZSVe, per organizzare data e modalità di ritiro.
ART. 3. TERMINI DI PAGAMENTO
Il Materiale verrà ceduto a titolo gratuito. Eventuali spese di spedizione verranno sostenute dal Ricevente.
ART. 4. USO DEI MATERIALI E PROPRIETA’ INTELLETTUALE
In esecuzione del presente Accordo, il Materiale è di proprietà di IZSVe. Il Ricevente si obbliga a prendere in consegna il Materiale più sopra specificato. Il Ricevente accetta di ricevere il Materiale originale e di applicare al Materiale le disposizioni che seguono. Il Ricevente deve utilizzare il materiale in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti e sotto la supervisione del referente scientifico responsabile della ricerca. Il Materiale dovrà essere utilizzato in conformità alle linee guida e alle raccomandazioni emesse da organismi internazionali e nazionali applicabili a tale Materiale. In particolare, il Materiale deve essere utilizzato nell’effettivo rispetto delle norme etiche, tenendo conto delle procedure di controllo e delle linee guida etiche adottate da organismi internazionali e nazionali. Il Materiale potrà essere utilizzato sugli animali solo nel caso in cui tale uso sia esplicitamente approvato da un comitato etico o dalla normativa sul trattamento degli animali da laboratorio. Il Ricevente dichiara che all'interno dei laboratori (i) l'accesso al Materiale deve essere limitato al solo personale qualificato e in grado di gestire in sicurezza tale Materiale e (ii) che detto Ricevente adotta tutte le misure necessarie, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del materiale, di prendere le opportune precauzioni per ridurre al minimo qualsiasi rischio di danno a persone e cose. Il Materiale deve essere utilizzato esclusivamente per attività non commerciali. Il Materiale non potrà essere trasferito a terzi, senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.
Il Materiale Originale previsto dal presente accordo, una volta processato per ottenerne Derivati non Modificati, non avendo più alcuna rilevanza scientifica dovrà essere eliminato a cura di MAPS.
MAPS si impegna inoltre a fornire un’aliquota di ogni derivato non modificato (es. DNA, esemplari di macroparassiti e microparassiti) dal Materiale originale a IZSVe per eventuali altre Attività di Ricerca, oltre a quelle descritte in allegato 1, se esplicitamente richiesto. MAPS potrà distribuire ad altri i derivati non modificati solamente previo consenso da parte di IZSVe.
Inoltre, MAPS si impegna a fornire a IZSVe un’aliquota di eventuali Modifiche ottenute a partire dal Materiale originale.
Infine, IZSVe si impegna ad informare e mantenere i rapporti di ricerca con MAPS in caso di utilizzo dei suddetti Derivati non modificati e/o Modifiche.
ART. 5. GARANZIA E RESPONSABILITÀ
I Materiali forniti nell'ambito del presente contratto si intendono avere carattere sperimentale. Il Ricevente accetta che il Materiale o le Progenie classificati nel Gruppo di Rischio 2 o superiore (come definito dalla normativa dell’Unione europea e quella nazionale) costituiscono patogeni noti e che altro materiale, non così designato, possa essere patogeno in determinate condizioni. Il Ricevente accetta che ogni attività di imballaggio e consegna o qualsiasi attività svolta nel proprio laboratorio avvenga per mano di personale specificatamente formato e in adempimento con ogni legge, regolamento, raccomandazioni e linee guida applicabili. Il Ricevente assume ogni responsabilità per danni che potrebbero derivare dall’uso, stoccaggio o smaltimento del Materiale da esso gestito.
ART. 6. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E PUBBLICAZIONI
IZSVe è il solo proprietario del Materiale, della Progenie e dei Derivati non modificati. Il trasferimento del materiale non garantisce né implica in alcun modo che la proprietà del materiale e di qualsiasi diritto intellettuale o industriale derivante dal materiale stesso possa essere trasferita al Ricevente.
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I risultati delle analisi effettuate sul Materiale ricevuto saranno utilizzati, divulgati e sfruttati al fine di pubblicazioni scientifiche. La pubblicazione dei dati derivanti dalle analisi del Materiale o l’utilizzo dei medesimi in occasione di convegni, congressi, seminari, ecc. da parte di IZSVe e di MAPS dovrà essere previamente concordata, a mezzo e-mail, tra le parti, da citare comunque sempre nelle medesime pubblicazioni. La pubblicazione dei dati potrà avvenire solo con la esplicita autorizzazione del/i responsabile/i scientifico/i della ricerca al cui interno lo specifico Materiale è stato utilizzato (si veda Allegato 1) e comunque nel rispetto della normativa e regolamentazione vigente in materia.
Ciascuna Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutte le proprietà intellettuali acquisite anteriormente alla stipula del presente Accordo e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione.
ART. 7. PERIODO DI DURATA
Il presente Accordo rimarrà valido per un periodo di 5 anni, esclusa ogni proroga o rinnovi taciti.
Le Parti potranno recedere dall’Accordo con un preavviso di 6 mesi. In ogni caso il recesso dev’essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R (o tramite Posta Elettronica Certificata).
ART. 8. FORZA MAGGIORE
IZSVe e MAPS non saranno ritenuti responsabili del mancato, inesatto o ritardato adempimento delle obbligazioni del presente Contratto, ove lo stesso sia stato causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, forza maggiore o da altra causa allo stesso non imputabile. In tal caso IZSVe e MAPS notificheranno l’evento tempestivamente e comunque appena possibile all’altra Parte.
ART. 9. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente contratto sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente contratto saranno di competenza esclusiva del Foro di Padova, Italia.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, le Parti faranno esclusivo riferimento alla normativa vigente nell’ordinamento giuridico italiano, in particolare alle disposizioni del Codice Civile e alle condizioni generali di contratto disponibili sul sito web dell’Istituto (xxx.xxxxxxxxxx.xx) e successive modificazioni e/o integrazioni.
ART. 10. REGISTRAZIONE
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986
n.131 a cura e spese della parte richiedente. Viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed è soggetto all’imposta di bollo sin dall´origine ai sensi dell’art. 2, parte I del D.P.R. 16/10/1972, n. 642 e ss.mm.ii; l’imposta di bollo viene assolta in modo virtuale da MAPS (per l’Università autorizzazione rilasciata dall’Intendenza di Finanza di Padova il 20 febbraio 1991 prot. n 4443/91/2T).
ART. 11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI DEI FIRMATARI
Le Parti si danno, inoltre, reciprocamente atto che procederanno al trattamento dei rispettivi dati personali relativi ai firmatari esclusivamente per concludere, gestire ed eseguire il presente Accordo, nel rispetto del Reg. UE n. 2016/679. Le Parti possono rivolgersi all’altra per far valere i propri diritti così come previsto dall'articolo all’art. 15 e ss. del Regolamento n. 2016/679.
Il referente del trattamento dei dati personali per MAPS è il Direttore di Dipartimento, Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx.
L’informativa completa sul trattamento dei dati personali per l’Università degli Studi di Padova è disponibile al seguente link xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxx.
Il titolare del trattamento dei dati personali per lZSVe è il Direttore generale, dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
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L’informativa completa sul trattamento dei dati personali per IZSVe è disponibile al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/
ART. 12. COMUNICAZIONI
Qualsiasi Comunicazione o notifica richiesta o consentita dal presente Accordo sarà eseguita per iscritto e inviata con qualsiasi mezzo atto a comprovarne l’avvenuta ricezione agli indirizzi qui sotto riportati: Se a IZSVe: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx; XXxxxx@xxxxxxxxxx.xx
Se a MAPS: Xxxxx xxxx’Xxxxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxxx, XX, email: xxxxxxxxx.xxxx@xxxxx.xx; xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx, xxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx, xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xx
ART. 13. NEGOZIAZIONE
Il presente Accordo è stato liberamente negoziato tra le Parti e rispecchia la loro volontà come ivi debitamente, chiaramente e correttamente riportata.
Il presente atto, redatto in duplice copia, ad uso di IZSVe e di MAPS, viene letto, confermato e sottoscritto.
Legnaro (PD), (data) Legnaro (PD), (data)
Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute (MAPS)
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
(Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx,
Direttore di Dipartimento MAPS)
(Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, Direttore Generale)
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Allegato 1 – Descrizione delle attività
Descrivere brevemente quale utilizzo si intende fare con il materiale
MILZE (Menandro/Franzo) - CIRCOVIRUS
Le milze verranno utilizzate per valutare la presenza di Canine circovirus e, ove possibile, effettuarne una caratterizzazione molecolare. A tal fine, il DNA verrà estratto da un aliquota di tessuto e testato utilizzando una metodica di real time PCR già in uso presso il laboratorio di virologia di MAPS. Sui campioni positivi sarà tentato il sequenziamento del genoma virale. Il confronto con sequenze già depositate permetterà di approfondire diversi aspetti dell’epidemiologia di questo virus negli animali selvatici.
In relazione alle risorse e alle progettualità dei responsabili scientifici di MAPS, in seguito, potranno essere ricercati altri patogeni virali tipici dei canidi, come il Canine parvovirus, il Canine morbillivirus e il Canine adenovirus, previa comunicazione ai responsabili scientifici dell'IZSVe.
INTESTINI (Cassini)
Gli Intestini verranno analizzati mediante metodica di scraping, per la ricerca e la successiva identificazione di elminti intestinali, con particolare attenzione alle diverse specie della Classe Cestoda. Gli esemplari raccolti verranno conservati in alcol 70% e possibilmente identificati a livello di specie.
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Allegato 2: elenco del materiale e dati identificativi
Tutti i soggetti da cui provengono i campioni sono provvisti di numero identificativo IZILAB
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