FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE
FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE
AOO: AS_BO66
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0035647
DATA: 11/11/2021
OGGETTO:
Nota protocollo PG 113289 /2021 Trasmissione contratto stipulato tra l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola e Ospedali Privati Associati AIOP per l'erogazione di prestazioni sanitarie
CLASSIFICAZIONI:
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L'originale del presente documento e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente. Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.
Staff della Direzione Generale
Committenza e Governo dei rapporti con il Privato Accreditato Il Direttore
Associazione Italiana Ospedalità Privata
Direzione Generale Azienda USL di Imola
pec: xxx.xxxxxxxx@xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx
e p.c.
Azienda USL di Bologna:
Direttore Sanitario Direttore Amministrativo
OGGETTO:
Trasmissione contratto stipulato tra l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola e Ospedali Privati Associati AIOP per l'erogazione di prestazioni sanitarie
Si trasmette il contratto di fornitura tra l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola e Ospedali Privati Associati AIOP, avente ad oggetto l'erogazione di prestazioni sanitarie per l'anno 2021, sottoscritto dai Legali Rappresentanti.
Distinti saluti
Firmato digitalmente da: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Responsabile procedimento:
Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Committenza e Governo dei Rapporti con il Privato Accreditato
000 0000000 Fax 0000000000
xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxxxxxx.xx xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx
Azienda USL di Bologna
Sede legale: xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Tel x00.000.0000000 fax x00.000.0000000
Codice fiscale e partita Iva 02406911202
Pec id_12756084.eml.
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CONTRATTO DI FORNITURA TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA, AZIENDA USL DI IMOLA E OSPEDALI PRIVATI ASSOCIATI AIOP PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI SANITARIE
TRA
AZIENDA USL DI BOLOGNA, codice fiscale 02406911202, nella persona del suo Legale Rappresentante Dr Xxxxx Xxxxxx, Direttore Generale dell'Azienda USL di Bologna, domiciliato per la carica in xxx Xxxxxxxxxxx 00, Xxxxxxx;
e
AZIENDA USL DI IMOLA, codice fiscale 90000900374, nella persona del suo Legale Rappresentante Dr. Xxxxxx Xxxxx, Direttore Generale dell'Azienda USL di Imola, domiciliato per la carica in xxx Xxxxxxxx 0, Xxxxx;
e
AIOP Associazione Italiana Ospedalità Privata, nella persona del Presidente della provincia di Bologna, Dr. Xxxxxxxx Xxxx con sede in Xxx Xxxxxxxx 00, Xxxxxxx, che tratta per gli Ospedali Privati della Provincia di Bologna Villa Baruzziana, Ai Colli, Villa Erbosa, Ospedali Riuniti (Nigrisoli e Villa Regina), Villa Xxxxx, Villa Chiara, Prof. Nobili, Villa Bellombra, Villa Torri, Santa Viola.
Richiamato:
• l’Accordo Quadro regionale AIOP-RER valevole per gli anni 2016-2018, di cui alla d.g.r. 2329/2016;
• il protocollo di intesa tra Regione Xxxxxx Xxxxxxx e l’Associazione Italiana di Ospedalità Privata (AIOP) – sezione Xxxxxx Xxxxxxx, per la regolamentazione dei rapporti finalizzati alla fornitura di prestazioni ospedaliere, (Prot. N. RP/2019/630 del 21.11.2019), con cui è stato prorogato sino al 31 dicembre 2019 l’accordo di cui alla d.g.r. 2329/2016 e sono state definite le linee di indirizzo dell’Accordo quadro per gli anni successivi al 2019;
• il protocollo di intesa tra Regione Xxxxxx Xxxxxxx e l’Associazione Italiana di Ospedalità Privata (AIOP) – sezione Xxxxxx Xxxxxxx per la regolamentazione dei rapporti finalizzati alla fornitura di prestazioni ospedaliere – 2020, di cui alla d.g.r. 1541/2020, con cui è stato prorogato sino al 31 dicembre 2020 l’accordo di cui alla d.g.r. 2329/2016 e sono state definite, per la parte economica, le linee di indirizzo per la determinazione del Budget e delle misure di rivalutazione tariffaria;
• il Contratto di Fornitura sottoscritto tra le Aziende UUSSL della Provincia di Bologna e AIOP- Provincia di Bologna valevole per gli anni 2016-2018 (delibera ASL_BO 318/2017), prorogato all’anno 2019 con verbale di intesa (delibera ASL_BO 326/2019) e all’anno 2020 con contratto di fornitura (delibera ASL_BO 44/2021).
Preso atto che il sopracitato contratto di fornitura locale è realizzato in conformità alla normativa vigente, fatto salvo gli adeguamenti che si rendono necessari in tema di privacy e anticorruzione.
Visto che:
• l’art.45, comma 1-ter del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 219 dicembre 2019, n. 157, dispone che a decorrere dall’anno 2020 il limite di spesa indicato all’art.15, comma 14, primo periodo, del DL 95/2012 è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell’anno 2011;
• nel protocollo d’intesa RER-AIOP anno 2020 sono indicati i budget regionali di riferimento per gli anni 2020-2022;
Precisato che:
• in conformità ai contenuti dell’Accordo Quadro tra RER e AIOP per la regolamentazione dei rapporti finalizzati al coinvolgimento degli Ospedali Privati Accreditati nella rete Ospedaliera regionale della Gestione dell’Emergenza COVID (recepito con d.g.r. 344/2020), il settore privato si è impegnato, mettendo a disposizione la propria rete, a far fronte a qualunque
esigenza di erogazione di prestazioni richieste dalla Regione garantendo la propria operatività e la profusione delle proprie energie al massimo grado di collaborazione
• con nota PG ASL_BO 0109199 del 29/10/2020 l’Azienda USL di Bologna ha chiesto all’OPA Santa Viola la disponibilità per il periodo dell’emergenza di tutti i 97 pl (di cui 35 non accreditati, ma autorizzati) indicati nell'Accordo Quadro RER-AIOP per la regolamentazione dei rapporti fi- nalizzati al coinvolgimento degli Ospedali Privati Accreditati nella rete Ospedaliera regionale della “Gestione dell’Emergenza COVID-19”;
• in data 02 novembre 2020 è stato siglato il contratto tra AUSL di Bologna e AIOP per il coin- volgimento degli ospedali privati associati AIOP nella rete ospedaliera della gestione dell'emer- genza covid-19 (delibera ASL_BO 379/2020).
Preso atto, inoltre, che le strutture private accreditate si impegnano anche a collaborare ai pro- grammi di riduzione delle liste di attesa per ricoveri chirurgici programmati, così come previsto dal- la DGR 272/2017 e dagli obiettivi indicati nella determina 7249/2017.
Richiamata:
1. la nota RER PG/2020/117030 ad oggetto: Avvio progettualità per la garanzia dei tempi di attesa ed il recupero della mobilità passiva;
2. la d.g.r. 404/2020 ad oggetto “Primi provvedimenti per il riavvio dell’attività sanitaria programmata in corso di emergenza COVID-19”.
Considerato necessario prorogare all’anno 2021 il Contratto di fornitura locale, integrando i contenuti economici alla luce del sopracitato protocollo d’intesa RER-AIOP valevole per il 2020, che funge da quadro regolatorio di riferimento per la contrattazione a livello locale, nelle more della definizione dell’accordo quadro per l’anno 2021.
Tutto ciò richiamato e premesso, si concorda quanto di seguito indicato:
ART.1 (OGGETTO)
Il contratto fra l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola e l’AIOP della Provincia di Bologna 2016-2018, prorogato agli anni 2019-2020, è prorogato sino al 31.12.2021 sia per quanto riguarda l’offerta e gli obiettivi di appropriatezza e produzione, se non modificati e integrati da specifici piani di produzione concordati fra i singoli Ospedali Privati Accreditati e le Aziende USL di Bologna e di Imola nel corso del 2021, sia per la parte normativa ed economica, se non modificate e integrate nel presente contratto. Qualora modificate e integrate, resta valido quanto previsto nelle parti e articoli del vecchio accordo ove non sia disposta esplicitamente la loro abrogazione e ove resti coerente il loro contenuto con quanto qui modificato. Quanto sopra nelle more della definizione in sede regionale dell’Accordo AIOP- RER valevole per l’anno 2021, che le parti s’impegnano a recepire nei contenuti normativi ed economici.
In riferimento al coinvolgimento degli Ospedali Privati Associati AIOP nella rete ospedaliera della gestione dell'emergenza COVID-19 si richiamano i contenuti del contratto di fornitura siglato tra l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna e l’AIOP della Provincia di Bologna in data 02/11/2020.
Le parti concordano, inoltre, di sviluppare specifiche progettualità finalizzate al recupero delle liste di attesa sospese (con particolare riferimento alle liste di attesa chirurgiche), in base a quanto previsto nella nota RER PG/2020/0117030 del 11/02/2020.
Gli Ospedali Privati Accreditati si rendono disponibili ad eseguire interventi chirurgici su pazienti in lista di attesa presso l’Azienda USL di Bologna e l’Azienda Ospedaliero Universitaria.
Tali progettualità dovranno essere espressamente autorizzate dalla Direzione Generale Cura della Persona, Xxxxxx e Welfare e verranno predisposti, con le singole OPA, specifichi contratti.
Le Strutture si impegnano, altresì, a:
• aderire alla rete SOLE, nei termini previsti dalla Regione, al fine di garantire il recupero della ricetta dematerializzata e l’invio dei referti al Fascicolo Sanitario Elettronico del paziente, e a essere in linea con le regole del Piano Regionale Governo Liste di Attesa PRGLA 2019-2021 (dgr 603/2019);
• ottemperare agli obblighi informativi previsti dal Ministero della Salute per il monitoraggio delle Grandi Apparecchiature Sanitarie (GrAp) in uso presso le strutture, sulla base di quanto previsto dal DM 22.04.2014 e indicato nella nota della Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare prot. PG/2019/0787986.
ART. 2
(SOGGETTI EROGATORI E REQUISITI)
Ai fini e per gli effetti del presente contratto, gli Ospedali Privati accreditati devono essere in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti all’art. 3 dell’Accordo Quadro Regione Xxxxxx Xxxxxxx-Ospedali accreditati AIOP 2016-2018 e devono mantenere tali requisiti per tutta la durata del presente contratto, pena la decadenza del contratto stesso.
In particolare si prende atto che gli Ospedali Privati:
• sono accreditati per le funzioni ospedaliere ed ambulatoriali esercitate in autorizzazione, se- condo i requisiti di accreditamento stabiliti dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx e dalla normativa nazionale in materia;
• hanno autocertificato il possesso dei requisiti soggettivi, ovvero gli OPA non si devono trovare, a causa di atti compiuti od omessi, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2,3,4,5 lett. a), b), c), d), f), h), i), l), 7, 8, 9, 10 e 11 dell’art.80 del d.lgs. 50/2016, mediante dichiarazione sostituti- va in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sottoscritta con modalità di cui all’art. 38 del decre- to del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
• hanno fornito all’Azienda USL tutta la documentazione antimafia. In conformità a quanto indicato nella nota della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali (RER) prot. REG PG/2010/160106 del 18 giugno 2010, ai sensi del d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii e dell’art. 4 dell’«Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritta tra la Prefettura di Bologna, l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, l’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e l’Azienda USL di Imola», l’AUSL di Bologna comunica alla Prefettura, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) i dati relativi ai singoli OPA e ai soggetti di cui all’art. 85 del d. lgs. 159/2011, ai fini del rilascio delle informazioni di cui agli art. 91 e 94 del suddetto d.lgs..
Gli OPA sono, inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente alle Aziende USL ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura d’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
ART. 3 (ASPETTI ECONOMICI)
Il budget per prestazioni erogate a pazienti residenti si compone di cinque parti:
A. Budget 1 provinciale - Ospedali Privati di non alta specialità, escluso S. Viola, nel quale rientrano le prestazioni intra-AUSL erogate a cittadini residenti nelle Aziende USL di Bologna e Imola: ricoveri e prestazioni ambulatoriali derivanti da riconversione produttiva o da nuova allocazione del setting assistenziale per specifiche prestazioni.
B. Budget esclusivamente dedicato all’Ospedale privato accreditato X. Xxxxx, per iresi- denti nella provincia di Bologna e non trasferibile ad altri Ospedali privati accreditati.
L’attività è dedicata alla lungodegenza e riabilitazione estensiva e ai malati in stato vegeta- tivo persistente.
C. Budget 3 regionale unico per tutti gli Ospedali Privati che erogano attività di tipo psi- chiatrico e neuropsichiatrico ospedaliere e residenziali, nel quale rientrano le presta- zioni erogate da Villa Baruzziana e Villa Ai Colli rivolte ai cittadini residenti nelle Aziende USL di Bologna e Imola.
D. Budget regionale - OspedaliPrivati di Alta Specialità (aderenti AIOP), nel quale rientra- no le prestazioni erogate da Villa Torri rivolte ai cittadini residenti nelle Aziende USL di Bo- logna e Imola.
E. Budget per la specialistica ambulatoriale.
I budget di cui al punto A, C, e D sono stati definiti applicando quanto indicato nel Protocollo d’Intesa tra Regione Xxxxxx Xxxxxxx e AIOP anno 2020. Il protocollo proroga all’anno 2020 l’accordo quadro regionale di cui alla dgr 2329/2016, definendo per la parte economica le linee di indirizzo per la determinazione dei Budget complessivi di riferimento.
Budget 1
Il suddetto protocollo d’intesa regionale ha definito il budget 1, relativo a prestazioni erogate dagli Ospedali Privati eroganti attività di non Alta Specialità della provincia di Bologna (escluso Villa Baruzziana e Villa Ai Colli) a cittadini residenti nelle Aziende USL di Bologna e Imola (prestazioni intra-AUSL) a partire dal budget 1 storico consuntivato nell’anno 2011, pari ad euro 49.970.301.
OPA | BUDGET 1 (ricoveri, chirurgia ambulatoriale e pacchetti di specialistica) |
VILLA ERBOSA | €14.518.738 |
OSPEDALI RIUNITI (NIGRISOLI e Villa REGINA) | €8.868.276 |
VILLA BELLOMBRA | €5.271.716 |
VILLA XXXXX | €7.588.581 |
VILLA CHIARA | €8.918.293 |
PROF. NOBILI | €4.804.697 |
Totale | €49.970.301 |
Inoltre, sulla base di quanto previsto dalla nota della Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare RER prot. PG/2020/0117030 del 11/02/2020, le parti concordano sullo sviluppo di specifiche progettualità fra Aziende sanitarie e strutture private finalizzate al recupero delle liste di attesa chirurgiche. Tali progettualità, come indicato nella nota sopracitata, dovranno essere espressamente autorizzate dalla Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare. Per il 2021 si rimanda agli specifici contratti già sottoscritti con i singoli OPA.
Al budget 1 indicato in tabella per Villa Xxxxxx vanno aggiunti euro 300.000 assegnati alla Casa di Cura per progetti speciali extra budget da discutere con la struttura.
Nel budget 1 di Villa Xxxxxx è compresa la quota di euro 1.203.518 da dedicare esclusivamente ad attività dialitica e quindi non destinata alla copertura di eccedenze budgetarie relative all’attività ospedaliera, fatti salvi specifici accordi che, in caso di non utilizzo di tale importo, prevedano la possibilità di riconvertirlo in attività ospedaliera o specialistica ambulatoriale diversa dall’attività dialitica.
Sono, altresì, ricomprese nel budget 1 di Villa Chiara, la quota di euro 285.000 per attività di lungodegenza ed euro 322.000 per riduzione delle liste di attesa su attività di ricovero e di
specialistica ambulatoriale, come a suo tempo concordato nel contratto specifico per il triennio 2010-2012, tra Villa Xxxxxx e l’AUSL di Bologna.
All’interno del budget 1 degli Ospedali Privati sono previste le attività di chirurgia ambulatoriale di decompressione del tunnel carpale, nonché gli interventi di cataratta.
Sono, altresì, ricomprese tutte le attività di chirurgia ambulatoriale indicate nella DGR 1108/2011, per le quali deve essere utilizzato il setting ambulatoriale rispetto alla degenza, quando questo sia il più appropriato.
In particolare si dovrà tener conto delle risultanze del monitoraggio della Commissione Paritetica Regionale per quanto riguarda gli eventuali esuberi budgetari derivanti dall’utilizzo delle strutture a supporto del contrasto alla pandemia da Covid 19.
Previo accordo fra le Aziende USL e il singolo OPA, è possibile aumentare la quota del budget 1 da dedicare alla attività di specialistica ambulatoriale.
Budget dedicato all’Ospedale privato accreditato X. Xxxxx
Il Budget dell’Ospedale privato accreditato X. Xxxxx individuato è di:
1) 2.783.125 euro per i ricoveri nei 25 posti letto medi dedicati al trattamento di malati in stato vegetativo persistente. Al fine di ottimizzare l’utilizzo dei posti letto dedicati alle gravi cere- brolesioni con disordini della coscienza, la AUSL darà indicazione alle proprie strutture per- ché sia consentita una gestione flessibile degli stessi, nella salvaguardia dell’indicazione di spesa prevista;
2) 2.422.527 euro per i ricoveri nei 23 posti letto di lungodegenza e nei 14 posti letto di riabili- tazione estensiva;
3) 2.819.631 euro in relazione alle esigenze dettate dalla situazione emergenziale che hanno portato all’utilizzo di ulteriori 35 posti letto autorizzati e non accreditati.
Il budget è indicativo poiché la struttura è utilizzabile solo con invii da pubblico. Eventuali necessità di ulteriori incrementi saranno oggetto di successiva intesa.
Resta inteso che verrà riconosciuta l’attività effettivamente erogata, fatto salvo quanto concordato nell’intesa per l'utilizzo dei PL COVID sottoscritta fra le parti a maggio 2021.
Invii dal sistema pubblico
Con riferimento agli invii di pazienti provenienti dal sistema pubblico si dovrà tener conto di quanto previsto nell’ultima parte dell’art. 4 dell’Accordo 2016/2018 tra AUSL di Bologna e AIOP, in partico- lare di quanto previsto dopo la tabella degli invii alle varie strutture. Un eccesso di invii rispetto a quanto concordato dovrà sempre essere salvaguardato come riconoscimento in esubero rispetto al budget individuale e provinciale.
Alle disponibilità allora annunciate si aggiunge quella dell’OPA Prof. Nobili qui manifestata, anche alla luce di recenti casi di invio. Si concorda pertanto di poter procedere ad effettuare invii anche presso codesta struttura.
Budget 3
Il Protocollo d’intesa AIOP-RER (dgr 1541/2020) valevole per l’anno 2020 ha stabilito un budget unico regionale pari a 10.121.306 euro per la psichiatria ospedaliera e a 27.156.445 euro per la psichiatria residenziale, da dedicare alle strutture private della regione che erogano prestazioni di carattere Psichiatrico e Neuropsichiatrico ospedaliere e residenziali.
Questo budget rappresenta il tetto massimo di spesa riconoscibile complessivamente a livello regionale secondo la disciplina e i riconoscimenti budgetari dettati dall’Accordo Regionale RER/AIOP ER, da ultimo, attualmente, quello recepito con DGR n. 1541 del 9/11/2020 che fissa anche le linee guida valide per il 2020/2022.
E’ possibile, previo accordo fra le Aziende USL e il singolo OPA, utilizzarne una quota a favore di prestazioni ambulatoriali.
Budget Alta specialità
Il Budget di riferimento da dedicare all’attività di alta specialità erogata dalle tre strutture aderenti all’AIOP (Salus Hospital di Reggio-Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Hospital di Ravenna, Villa Torri Hospital di Bologna) è definito a livello regionale nel protocollo intesa AIOP-RER (dgr 1541/2020) ed ammonta a euro 44.326.800.
Questo budget rappresenta il tetto massimo di spesa riconoscibile complessivamente a livello regionale secondo la disciplina e i riconoscimenti budgetari dettati dall’Accordo Regionale RER/AIOP ER, da ultimo, attualmente, quello recepito con DGR n. 1541 del 9/11/2020 che fissa anche le linee guida valide per il 2020/2022.
E’ possibile, previo accordo fra le Aziende USL e il singolo OPA, utilizzarne una quota a favore di prestazioni ambulatoriali.
Budget per la specialistica ambulatoriale
L’attività specialistica ambulatoriale viene retribuita agli Ospedali Privati, secondo le tariffe previste dal Nomenclatore tariffario regionale vigente, se non diversamente concordate tra l’azienda USL e AIOP, al netto della quota di compartecipazione a carico del cittadino incassata a titolo anticipatorio dalle Strutture, entro i limiti economici di cui al presente articolo ed in coerenza con i piani di fornitura definiti.
Gli importi complessivi indicati come budget nel presente contratto e/o nelle schede di committenza individuali concordate ogni anno sono da intendersi al lordo delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) a carico degli assistiti. Tali importi sono da considerarsi, come tetto complessivo dato dalla sommatoria dei budget individuali, quale limite invalicabile, nel rispetto dei piani di fornitura commissionati per ciascuna tipologia di prestazioni e fatta salva la verifica di corrispondenza tra erogato e commissionato prevista per i piani di fornitura concordati con le singole Strutture.
Nella tabella seguente è indicato il budget annuo, al lordo del ticket, per prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili a favore di cittadini residenti nell’ambito dell’Azienda USL di Bologna. Non rientrano in questo budget le prestazioni erogate ad assistiti residenti in altre Regioni, per le quali l’Azienda USL di Bologna anticipa gli oneri relativi e quelle erogate a favore di assistiti residenti in altre Aziende della Regione che, invece, devono essere direttamente fatturate a queste ultime.
Il Budget annuo risulta così suddiviso per tipologia di attività e per ogni Struttura:
Ospedale pri- vato | SPECIALISTICA AMBULATORIALE | TOTALE SPEC. AMB. | DIALISI E PRESTA- ZIONI CORRELATE | TOTALE DIA- LISI E PRE- STAZIONI CORRELATE | TOTALE | |||
BDG STO- RICO | compresa nel BDG 1 RICOVERI | BUDGET per RMN [*] | BDG STORI- CO | compresa nel BDG 1 RICOVERI | ||||
Villa Erbosa | €1.549.128 | €60.000 | €481.229 | €2.090.357 | €2.090.357 | |||
Nigrisoli e Regi- na | €849.308 | €77.417 | €331.453 | €1.258.178 | €1.258.178 | |||
Villa Baruzziana | €141.420 | €101.280[**] | €242.700 | €242.700 | ||||
Villa Xxxxx | €236.515 | €206.771 | €443.008 | €443.008 | ||||
Villa Xxxxxx | €715.587 | €52.874 | €768.461 | €439.594 | €1.203.518 | €1.643.112 | €2.411.574 |
Ospedale pri- vato | SPECIALISTICA AMBULATORIALE | TOTALE SPEC. AMB. | DIALISI E PRESTA- ZIONI CORRELATE | TOTALE DIA- LISI E PRE- STAZIONI CORRELATE | TOTALE | |||
BDG STO- RICO | compresa €1.860.220[+] | BUDGET per RMN | BDG STORI- | compresa nel BDG 1 | ||||
Prof. Nobili | €225.858 | €2.086.078 | €88.840 | €36.160 | €125.000 | €2.211.078 | ||
Villa Torri | €32.021 | €50.000[++] | €82.021 | €82.021 | ||||
Totale | €3.749.837 | €2.408.563 | €812.682 | €6.970.804 | €528.434 | €1.179.920 | €1.708.354 | €8.738.916 |
Il volume di specialistica compreso nel budget ricoveri è al lordo del ticket
[*] Budget finalizzato al recupero della mobilità passiva extraregionale Regione Veneto [**] Villa Baruzziana: compreso nel budget 3 Psichiatria.
[+] Villa Nobili: Il Budget 1 comprende € 219.070 per RMN finalizzate al recupero della mobilità passiva extraregionale Regione Toscana.
[++] Villa Torri: compreso nel budget Alta Specialità.
AIOP si rende disponibile a proseguire il progetto di recupero della mobilità extra-regionale anche per altre prestazioni e non solo per prestazioni di Risonanza Magnetica Nucleare in coerenza con l’accordo siglato in data 02 ottobre 2015 fra AUSL di Bologna e AIOP, in applicazione al verbale d’intesa del 15 agosto 2015 sottoscritto fra RER e AIOP.
Ai fini della valutazione annuale del raggiungimento dell’obiettivo, l’anno di riferimento sul quale valutare la riduzione della mobilità è il 2014.
Ai fini del pagamento si concorda che verrà utilizzato in primo luogo il budget storico, successivamente quello dedicato al recupero della mobilità verso il Veneto e la Toscana (per OPA villa Erbosa, Nigrisoli e Nobili) e da ultimo quello relativo al del recupero della mobilità extraregionale (accordo del 2/10/2015 fra AUSL Bologna e AIOP).
A tal fine la registrazione in banca dati ASA dovrà seguire questo criterio, pena la non applicazione del criterio sopra indicato.
Ai fini tariffari le Parti prendono atto che la scontistica 2% e 20% prevista dalla L. 296 del 27/12/2006 (Fin. 2007) art 1 comma 796 lett. “o”, è stata disapplicata con sentenza del Consiglio di Stato n. 439/2017, a cui sono conseguenti numerose sentenze conformi dello stesso Consiglio di Stato, in quanto previste da una norma avente solo valenza triennale (conforme a Corte Costituzionale sent. N. 94 del 1/4/2009).
Pertanto, le parti prendono atto che tale scontistica non è dovuta.
Considerata l’attuale situazione organizzativa ed economica di CUP 2000 e dei vari CUP dislocati sul territorio regionale, nonché tenuto conto che di norma nessun importo viene addebitato ai pro- duttori di prestazioni sanitarie dai CUP dell’Xxxxxx – Romagna, l’AIOP non ritiene di poter continua- re ad aderire alla proposta dell’AUSL di pagare un importo fisso a prestazione, seppur nelle forme di una scontistica in natura.
ART. 4
(DEBITO INFORMATIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI )
Debito informativo
L’invio del tracciato SDO, SDRES, ASA, la sua correttezza e completezza, nonché la corrispondenza con le tariffe oggetto di tariffazione sono da considerarsi condizioni indispensabili per il riconoscimento degli oneri relativi all’attività erogata a carico del SSN, in quanto soltanto le prestazioni accettate nelle banche dati regionali SDO, SDRES e ASA concorrono a determinare le transazioni economiche (compensazione della mobilità sanitaria e fatturazione) e il tracciato record regionale costituisce l'unico modello di rilevazione valido, come base di riferimento per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse.
Gli OPA si impegnano a trasmettere all’UO Gestione Contratti di Fornitura la documentazione a supporto del documento contabile (tracciato record e riepiloghi concordati) a cadenza mensile, nel momento in cui l’OPA ottempera al debito informativo SDO, SDRES e ASA per la chirurgia ambulatoriale con le modalità che verranno trasmesse successivamente dall’UO Gestione Contratti di Fornitura, in modo che la UO Gestione Contratti di Fornitura possa effettuare gli accertamenti dovuti, preliminari al pagamento, in modo tempestivo.
Per quanto riguarda la specialistica ambulatoriale, gli OPA si impegnano a trasmettere mensilmente, come previsto dalla circolare RER 2/2011 e secondo il calendario trasmesso dalla UO Gestione Contratti di Fornitura, il flusso ASA alla UO Gestione Contratti di Fornitura per l’invio in Regione, l’UO Gestione Contratti di Fornitura acquisisce il ritorno informativo ASA contenente le prestazioni validate dalla RER ed esegue i controlli necessari ai fini di autorizzare il pagamento delle prestazioni.
Gli OPA acquisiscono direttamente i dati del ritorno informativo ASA e gli eventuali scarti in modo da procedere alle eventuali correzioni.
Del contenuto del flusso ASA gli OPA risultano essere le sole titolari e responsabili in ordine alla completezza e, di conseguenza, in ordine agli eventuali scarti.
In considerazione della sempre maggiore integrazione che si sta realizzando fra gli OPA e le strutture pubbliche, gli OPA si impegnano ad approfondire e valutare l’ipotesi di integrare con l’ADT dell’AUSL di Bologna, le informazioni contenute nel proprio ADT per la gestione dei ricoveri di pazienti inviati da Pronto Soccorso e da CEMPA. A tal fine le strutture verranno coinvolte in un lavoro di condivisione dei dati e delle procedure.
Fatturazione
Come previsto dal Decreto del Ministero delle Finanze del 07/12/2018 “Modalità e tempi per l’attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l’ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”, così come modificato dal DM 27/12/2019, dal 1 gennaio 2021 le Aziende Sanitarie hanno l’obbligo di invio di ordini elettronici ai fornitori di prestazioni di servizi.
Pertanto, l’Azienda USL di Bologna ha emesso ordini elettronici a valenza annuale con importi a Budget.
Le fatture elettroniche emesse a fronte del processo di ordinazione devono riportare i dati identifi- cativi dell’ordine, che ha originato la prestazione dei servizi, rappresentati da una tripletta
<ID#ISSUEDATE#ENDPOINT>:
• ID= ID del documento (numero dell’ordine)
• ISSUEDATE=data dell'ordine
• ENDPOINT= identificativo del soggetto che ha emesso l’ordine (#UFVSRG#).
Il mancato rispetto delle disposizioni in tema di fatturazione elettronica e/o delle prescrizioni tecniche, impedirà il regolare pagamento delle fatture. Qualora la modalità di fatturazione e/o le prescrizioni tecniche dovessero variare, l’OPA dovrà adeguarsi alle stesse.
Dovranno essere fatturate, con separata evidenza, le prestazioni rese a favore di:
1. Residenti AUSL Bologna (inclusi i Cittadini stranieri iscritti al SSN e domiciliati in un comune dell’Azienda)
2. Residenti al di fuori della Regione Xxxxxx Xxxxxxx
3. Ogni singolo cittadino straniero non residente e non iscritto al SSN.
L’emissione della fattura elettronica deve avvenire mensilmente, nel momento in cui l’OPA ottempera al debito informativo SDO, SDRES e ASA per la chirurgia ambulatoriale. Per l’attività di specialistica ambulatoriale la fattura sarà emessa a seguito dei controlli effettuati dalla UO Gestione Contratti di Fornitura.
In deroga alla disciplina generale, dopo i primi 60 giorni di ricovero, per le discipline remunerate a giornata di degenza, anche in assenza di dimissione, la fattura con riferimento alle giornate consumate nel mese potrà essere emessa mensilmente; in tali casi la fattura emessa nel mese delle dimissioni dovrà offrire il dettaglio degli acconti da decurtare dall’importo complessivo calcolato alle dimissioni.
Per l’attività di degenza relativa ai fuori regione (punto 2) non dovranno essere emesse fatture “a cavaliere”.
In riferimento ad ogni singolo documento contabile dovrà essere inviato il corrispondente riepilogo; per gli invii da pubblico, deve essere presente il dettaglio della struttura inviante.
Per l’attività di degenza erogata a pazienti stranieri, di cui al punto 3, dovrà essere trasmessa tutta la documentazione utile per la verifica del diritto del paziente ad usufruire della prestazione a carico SSN.
Liquidazione e pagamento
L’Azienda USL procederà a liquidare mensilmente l’importo addebitato secondo quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002, così come modificato dal X.Xxx. 192/2012 e interpretato dall’art. 24 L. 161/2014 (60 giorni dal ricevimento della fattura).
Relativamente a eventuali partite debitorie provvisoriamente sospese in seguito a controlli di tipo amministrativo o anagrafico, non decorreranno, nei termini e limitatamente alla casistica ivi prevista di cui all’art.13 dell’Accordo provinciale 2016/2018, gli interessi legali a carico di questa Azienda USL in relazione alle predette partite sospese.
La liquidazione degli importi si intende a titolo di acconto, soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale ASA, SDO, SDRES concorrono a determinare l’importo da fatturare a saldo, a chiusura dell’anno contabile. Pertanto l’invio del tracciato record, la sua correttezza e completezza, sono da considerarsi condizioni indispensabili per il riconoscimento degli oneri relativi all’attività erogata a carico del SSN, nel rispetto dei tetti massimi di spesa predeterminati.
L’attività viene retribuita agli OPA, secondo le tariffe previste dalla normativa regionale vigente tempo per tempo, se non diversamente concordate tra le parti.
Le prestazioni, erogate a cittadini residenti in altre Regioni saranno fatturate alla Azienda USL che provvederà a recuperare quanto deve essere pagato alle Strutture private accreditate attraverso il meccanismo di compensazione in mobilità che prevede l’addebito a carico delle altre Regioni (Mobilità interregionale). Pertanto, la liquidazione delle prestazioni effettuate è autorizzata, in acconto, fino al raggiungimento dei tetti comunicati dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx. Il conguaglio avverrà nel momento in cui la Regione comunicherà all’AUSL la completa definizione dei valori di scambio tra le Regioni e la loro effettiva ricaduta sui singoli OPA.
Per le sole fatture emesse a titolo di conguaglio tariffario è fatta salva la possibilità per l’Azienda USL di autorizzare il pagamento delle medesime in deroga ai consueti termini previsti per la liquidazione mensile, per un tempo massimo di 10 giorni, in modo da consentire l’effettuazione di tutti i controlli amministrativi-contabili entro il termine dei 45 giorni dall’ultima validazione del flusso SDO e quindi tenere conto degli esiti degli stessi ai fini del pagamento.
L’avvenuto pagamento non pregiudica in alcun modo la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sulle prestazioni erogate, eseguiti nei termini stabiliti dalla normativa regionale sui controlli e negli Accordi Regionali RER/AIOP, fatti salvi gli errori materiali comunque da sanare e i controlli di tipo amministrativo-contabile. In tal caso è obbligo degli OPA emettere nota di credito non appena l’iter dei controlli e delle contestazioni sanitarie sia divenuto definitivo (acquiescenza, transazione, conclusione o definizione del giudizio arbitrale).
Qualora, a chiusura dei consuntivi da parte della Commissione Paritetica, si rilevino penalità a carico di alcuni, al ricevimento della richiesta di note di credito da parte delle Aziende USL gli OPA dovranno ottemperare all’emissione delle note di credito entro 30 giorni e comunque non oltre il termine previsto nell’Accordo quadro regionale di 60 giorni.
Se gli OPA non procedono a sanare contabilmente le penalità entro i termini stabiliti, senza adeguate motivazioni esplicitate, l’AUSL potrà, previa comunicazione, sospendere i pagamenti delle fatturazioni per un importo pari al credito maturato. Su tali fatture non matureranno interessi per ritardato pagamento.
Quanto sopra vale anche per i crediti maturati dalle Aziende USL a seguito di controlli sanitari i cui iter siano conclusi con la definizione del relativo procedimento (acquiescenza, transazione, conclusione o definizione del giudizio arbitrale), per quelli maturati a seguito del contenzioso definito nell’ambito degli scambi di mobilità interregionale, nonchè per penalità individuate a seguito dell’applicazione degli Accordi interregionali di mobilità.
In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’OPA può sospendere le attività complessive oggetto del contratto, ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell’Azienda USL, d’intesa con la Regione, risolvere il contratto locale mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera AR, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.
Gli OPA che ricorrano alle formule di finanziamento e anticipo commerciale – ivi incluso il factoring
- per fatture riferite a prestazioni rese a favore sia di cittadini residenti in Regione Xxxxxx Xxxxxxx, sia non residenti non possono in nessun caso addebitare oneri a carico delle Aziende USL.
ART. 5
(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679)
In merito all’applicazione del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) e del D.Lgs. 196/03 (di seguito “Codice”) le parti si danno reciprocamente atto che Titolare del trattamento è l’Azienda USL.
Le Aziende pubbliche in qualità di Titolari del trattamento, limitatamente ai trattamenti necessari alla corretta esecuzione del rapporto contrattuale, solo con riferimento ai dati personali trasmessi, in accompagnamento ai pazienti ricoverati-conseguenza di invii da parte dei presidi ospedalieri dell’Azienda USL, mediante sottoscrizione del presente atto, nominano Villa Baruzziana s.p.a., Casa di Cura Ai Colli s.r.l., Villa Erbosa s.p.a., Ospedali Privati Riuniti s.r.l. (Villa Regina e Nigrisoli), Casa di Cura Villa Xxxxx s.r.l., Villa Xxxxxx s.p.a., Casa di Cura Prof. Nobili s.p.a., Casa di Cura Villa Bellombra s.p.a., Villa Torri Hospital s.r.l., Ospedale Privato Santa Viola s.r.l. – rappresentate ai fini del presente contratto da AIOP, nella persona del presidente della provincia di Bologna, che opera in nome e nell’interesse delle stesse – quali Responsabili del trattamento allo scopo di procedere al corretto trattamento dei dati relativi all’oggetto del presente contratto (ALLEGATO 1 “DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO”).
Il Responsabile del trattamento è tenuto:
1. ad adottare opportune misure atte al rispetto dei requisiti del trattamento dei dati personali previste dall’art. 5 del GDPR;
2. ad adottare le misure di sicurezza previste dall’art. 32 del GDPR, eventualmente indicate dal Titolare del trattamento, dal Garante per la protezione dei dati personali e/o dal Comitato Europeo con propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato;
3. ad autorizzare i soggetti che procedono al trattamento, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 29 del GDPR, secondo la procedura interna del medesimo e, comunque,
impegnando i medesimi soggetti autorizzati che non siano eventualmente tenuti al segreto professionale affinché rispettino lo stesso livello di riservatezza e segretezza imposto al Titolare del trattamento;
4. ad assistere il Titolare del trattamento, al fine di soddisfare l’obbligo di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti di cui Capo III del GDPR, ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. e) del GDPR.
In particolare, è fatto obbligo al Responsabile del trattamento di attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, allegate al presente contratto e da considerare parte integrante dello stesso (ALLEGATO 2 “ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI”), oltre a garantire che le operazioni di trattamento siano svolte secondo l’ambito consentito e nel rispetto dei singoli profili professionali di appartenenza, nel rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati.
Il Responsabile del trattamento con la sottoscrizione del presente atto s’impegna a prendere visione e ad attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni di cui alle procedure approvate dall’Azienda USL di Bologna e rinvenibili al link: xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx e con Deliberazione dell'AUSL di Imola n. 102/2019, rinvenibile al link xxxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxx/xx/xxxxx/XxxxxXxxxxxxxxx.xxx/X/XX/X/0%000Xx%000X0%000XX
.ece4eab03bdb5327d0d4/P/BLOB%3AID%3D7322/E/pdf
La presente designazione è da ritenersi valida per tutta la durata del rapporto contrattuale e si intende comunque estesa ad eventuali futuri contratti aventi ad oggetto servizi analoghi o prestazioni sanitarie ulteriori e che comportino un trattamento di dati personali da parte del Responsabile del trattamento, in nome e per conto del Titolare del trattamento.
Ai fini della responsabilità civile si applicano le norme di cui all’articolo 82 del GDPR.
Resta fermo che, anche successivamente alla cessazione o alla revoca del presente contratto, il Responsabile del trattamento dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative al Titolare del trattamento delle quali sia venuto a conoscenza nell’adempimento delle sue obbligazioni.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali, nonché alle disposizioni di cui al presente contratto.
ART. 6
(ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE)
L’AUSL BO, in adempimento della L. 190/2012 e d.lgs. 33/2013 s.m.i., dichiara di aver adottato con Delibera n. 102 del 25.03.2021 il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023, e con delibera n. 166 del 29.05.2018, il Codice di Comportamento Aziendale di cui al DPR 62/2013.
L’AUSL Imola, in adempimento della L. 190/2012 e d.lgs. 33/2013 s.m.i., dichiara di aver adottato con Delibera n. 61 del 31.03.2021 il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023, e con delibera n. 112 del 25.05.2018, il Codice di Comportamento Aziendale di cui al DPR 62/2013.
Tali atti risultano regolarmente pubblicati sui siti internet aziendali all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx. xxxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx
L’AUSL BO e L’AUSL Imola si impegnano a rispettarne regole e principi in essi contenuti, dandone piena attuazione.
Parimenti gli OPA dichiarano di averne preso visione, garantendo il rispetto delle disposizioni in essi contenuti.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, c. 17, L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, i singoli OPA si impegnano a sottoscrivere e rispettare i patti di integrità adottati dalle Aziende USL di Bologna e di Imola. Pertanto, la mancata sottoscrizione dei medesimi impedisce la stipula del contratto locale e la violazione dei patti di integrità comporta la risoluzione del contratto.
Il presente Contratto è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23, c. 1, lett. d) del d.lgs. 14/3/2013 N. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
ART. 7
(ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA INTESA PER LA LEGALITÀ E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE SOTTOSCRITTA TRA LA PREFETTURA DI BOLOGNA, L’AZIENDA USL DI BOLOGNA, L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI, L’IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA E L’AZIENDA USL DI IMOLA)
Ai sensi e agli effetti dell’art. 1, c. 17, L. 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” gli OPA – rappresentati ai fini del presente contratto da AIOP, nella persona del presidente della provincia di Bologna, che opera in nome e nell’interesse delle stesse – dichiarano di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l’altro consultabile al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx, e che qui si intendono integralmente riportate, e a tutela esclusiva della legalità nel settore dei pubblici appalti.
Il Patto di Integrità, che ogni OPA si impegna a sottoscrivere e a trasmettere individualmente all’Azienda USL, costituirà parte integrante e ispiratrice in tema di principii di qualsiasi ulteriore contratto sottoscritto, ai sensi dell’art. 8 quinquies del D.lgs. 502/1992, tra Azienda USL di Bologna e Ospedali Privati Accreditati associati AIOP della Provincia di Bologna.
Tuttavia i contratti previsti dal citato articolo - quali il presente - sebbene non assimilabili a contratti di appalto per opere pubbliche o pubbliche forniture costituenti materia e oggetto dei Patti di cui sopra, contengono obblighi e dichiarazioni ispirate alle misure di contrasto ai tentativi di infiltrazio- ne mafiosa di cui all’intesa per la Legalità sottoscritta con la Prefettura di Bologna.
Pertanto le dichiarazioni e gli obblighi ivi previsti e ispirati ai Patti di cui sopra, sono da interpretarsi e circoscriversi quali punti di riferimento non al profilo giuridico–normativo collegato alla disciplina degli appalti e delle opere pubbliche, ma a quello dei contratti pubblici per l’esercizio in concessio- ne di un pubblico servizio in ambito sanitario.
ART. 7.1 (OBBLIGO DI DENUNCIA)
Gli OPA si impegnano a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti degli organi societari o dei rispettivi familiari di cui siano venuti a conoscenza i propri organi apicali o direttivi (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
ART. 7.2
(OBBLIGO DI SEGNALAZIONE ALLA PREFETTURA)
Gli OPA si impegnano a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 7.1 e ciò la fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
ART. 7.3
(EFFETTI DELLE INFORMAZIONI INTERDITTIVE PRECEDENTI E SUCCESSIVE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO)
Quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, ed all’art. 91, comma 6, del D.lgs. 159/2011, l’OPA non può stipulare con l’Azienda USL contratti di fornitura di prestazioni sanitarie.
Qualora la sussistenza di cause di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, ed all’art. 91, comma 6, del D.lgs. 159/2011, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, l’Azienda USL notifica a mezzo PEC all’OPA la richiesta di sospendere immediatamente dalle funzioni le persone coinvolte.
Trascorsi 30 giorni senza che l’OPA sospenda l’imprenditore o il componente della compagine sociale, l’Azienda USL può recedere dal contratto fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
ART. 7.4
(OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI TENTATIVI DI CONCUSSIONE)
Gli OPA si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi societari o dei dirigenti di impresa e questi ne siano a conoscenza
.ART. 7.5
(MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE, SOSTEGNO E MONITORAGGIO NELL’AMBITO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE)
Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda nei confronti dell’imprenditore o dei componenti dell’ organo societario in caso di una pluralità di componenti inferiori a 5 o dei dirigenti dell’impresa per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p., 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., l’Azienda USL notifica a mezzo PEC all’OPA la richiesta di sospendere immediatamente dalle funzioni le persone coinvolte.
Trascorsi 30 giorni senza che l’OPA sospenda l’imprenditore o il componente dell’organo societario imputato per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p., 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., l’Azienda USL notizia il Presidente dell’ANAC il quale, ai sensi e agli effetti dell’art. 32, c. 1, del
D.L. 24 giugno 2014, n. 90, così come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, ne informa il procuratore della Repubblica e propone al Prefetto competente, alternativamente: a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione; b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione.
ART. 8 (POLIZZA ASSICURATIVA)
Gli OPA dichiarano di essere provvisti di adeguate polizze assicurative – o di altre analoghe misure – a copertura dei danni derivanti dall’esercizio delle proprie attività, in ossequio ai principi previsti dalla L. 24/2017 (la c.d. “Legge Gelli”) in materia.
ART.9
(CLAUSOLE TRANSITORIE FINALI)
Il presente atto sarà assoggettato a imposta di registro solo "in caso d'uso" (con oneri a carico del richiedente), conforme alle previsioni di cui agli articoli 1 e 40 del D.P.R. n° 131 del 26.04.1986 "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" e di cui all'articolo 1 - lettera b) – della tariffa – parte seconda allegata al citato D.P.R.
Il presente contratto è soggetto a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni.
Per qualsiasi controversia relativa al presente accordo, il foro competente è esclusivamente quello di Bologna.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Bologna, lì
Azienda USL di Bologna Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxx Xxxxxx
Azienda USL di Imola Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxx Xxxxx
AIOP Provincia di Bologna Il Presidente
Dott. Xxxxxxxx Xxxx
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005
ART. 9
(ACCETTAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE)
Gli OPA – rappresentati ai fini del presente contratto da AIOP, nella persona del presidente della provincia di Bologna, che opera in nome e nell’interesse delle stesse – dichiarano di conoscere e di accettare espressamente le clausole del contratto: 7 (adempimenti ai sensi dell’Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritta tra la Prefettura di Bologna, l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, l’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e l’Azienda USL di Imola); 7.1 (obbligo di denuncia); 7.2 (obbligo di segnalazione alla prefettura); 7.3 (effetti delle informazioni interdittive precedenti e successive alla stipula del contratto); 7.4 (obbligo di comunicazione dei tentativi di concussione); 7.5 (misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio nell’ambito della prevenzione della corruzione); art. 8 (polizza assicurativa).
Azienda USL di Bologna Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxx Xxxxxx
Azienda USL di Imola Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxx Xxxxx
Per Accettazione
AIOP Provincia di Bologna Il Presidente
Dott. Xxxxxxxx Xxxx
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005
ALLEGATI:
1. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO
2. ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ALLEGATO 1
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO
(Ambito del trattamento - art. 28, paragrafo 3, GDPR a cura del Titolare del trattamento)
Categorie di interessati |
• persone fisiche |
Tipo di dati personali oggetto di trattamento |
• categorie particolari di dati personali limitatamente ai trattamenti necessari alla corretta esecuzione del rapporto contrattuale, solo con riferimento ai dati personali trasmessi, in accompagnamento ai pazienti ricoverati, in conseguenza di invii da parte dei presidi ospedalieri dell’Azienda USL. |
Oggetto, natura e finalità del trattamento |
• si rinvia all’oggetto del contratto sottoscritto tra Azienda USL di Bologna, Azienda USL di Imola e AIOP Associazione Italiana Ospedalità Privata, che tratta per gli Ospedali Privati della Provincia di Bologna Villa Baruzziana, Ai Colli, Villa Erbosa, Ospedali Riuniti (Nigrisoli e Villa Regina), Villa Xxxxx, Villa Chiara, Prof. Nobili, Villa Bellombra, Villa Torri, Santa Viola. |
ALLEGATO 2
ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regolamento (UE) 2016/679 e X.Xxx. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018
Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali per conto del Titolare del trattamento solo ed esclusivamente ai fini dell’esecuzione dei servizi oggetto dell'accordo nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché delle seguenti istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
Misure di sicurezza (art. 32 GDPR)
Il Responsabile del trattamento, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza di legge e del presente accordo, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di trattamento di dati personali fornendo assistenza al Titolare del trattamento nel garantire il rispetto della medesima.
Il Responsabile del trattamento, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.
Il Responsabile del trattamento applica le misure di sicurezza, di cui al punto precedente, al fine di garantire:
- se del caso, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.
Il Responsabile del trattamento è tenuto a implementare una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento, trasmettendo tempestivamente al Titolare del trattamento la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito adottate.
Il Responsabile del trattamento assicura l’utilizzo di strumenti, applicazioni e/o servizi che rispettino i principi di protezione dei dati personali fin dalla progettazione (privacy by design) e per impostazione predefinita (privacy by default).
Valutazione di impatto (art. 35 GDPR)
Il Responsabile del trattamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dello stesso, assiste il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 35 e 36 del GDPR.
Nello specifico:
- fornisce tutte le informazioni e tutti gli elementi utili al Titolare del trattamento per la effettuazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, nonché dell’eventuale consultazione preventiva alla Autorità Garante;
- assicurare la massima cooperazione e assistenza per dare effettività alle azioni di mitigazione eventualmente previste dal Titolare del trattamento per affrontare possibili rischi identificati a seguito
degli esiti della valutazione di impatto effettuata sui trattamenti di dati personali cui il Responsabile del trattamento concorre.
Registro delle attività di trattamento (art. 30 GDPR)
Il Responsabile del trattamento, ove ricorrano le ipotesi di cui all’art. 30 del Regolamento, dovrà tenere un registro ex art. 30.2 nel quale identifica e censisce i trattamenti di dati personali svolti per conto del Titolare del trattamento, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all’espletamento delle attività oggetto del presente accordo.
Tale registro, da esibire, in caso di ispezione della Autorità Xxxxxxx, deve contenere:
- il nome e i dati di contatto del Responsabile del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale il Responsabile agisce e, ove applicabile, del Data Protection Officer (DPO);
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- se del caso, i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi, compresa l’identificazione del paese terzo e la relativa documentazione di garanzia;
- la descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati.
Data Breach (art. 33 GDPR)
Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario al Titolare del trattamento ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Nella misura in cui la violazione dei dati personali sia causata da una violazione del Responsabile del trattamento o dei suoi Sub-responsabili delle disposizioni del presente atto di nomina, dell'accordo o delle Leggi sulla protezione dei dati applicabili, tenendo conto della natura della violazione dei dati personali e del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte, il Responsabile del trattamento, su istruzione di Titolare del trattamento, opererà tutti gli sforzi necessari per identificare e porre rimedio alla causa della violazione dei dati personali, per mitigare i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte e per assistere ulteriormente il Titolare del trattamento con ogni ragionevole richiesta nel rispetto delle leggi sulla protezione dei dati relative alle violazioni dei dati personali.
Si rinvia all’ALLEGATO 2 per quanto di competenza.
Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto del Titolare del trattamento.
Soggetti autorizzati allo svolgimento di operazioni di trattamento dei dati personali – Designazione
Il Responsabile del trattamento:
- provvede ad individuare le persone fisiche da nominare autorizzati al trattamento, attribuendo loro specifici compiti e funzioni e fornendo loro adeguate istruzioni scritte circa le modalità del trattamento dei dati;
- assicura competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- assicura che gli autorizzati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica consegnando al Titolare del trattamento, per il tramite dei Referenti privacy aziendali di riferimento, le evidenze di tale formazione;
- vigila sull’operato degli autorizzati, vincolandoli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento delle loro attività, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro/collaborazione con il Responsabile del trattamento. In ogni caso, il Responsabile del
trattamento è ritenuto direttamente responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali da parte degli autorizzati.
Amministratori di sistema
Il Responsabile del trattamento, per quanto concerne i trattamenti effettuati per fornire il servizio oggetto del accordo dai propri incaricati con mansioni di “amministratore di sistema”, è tenuto altresì al rispetto delle previsioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009, in quanto applicabili. Il Responsabile del trattamento, in particolare, si impegna a:
- designare quali amministratori di sistema le figure professionali da individuare e dedicare alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali;
- predisporre e conservare l’elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate ed individuate quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite, unitamente all’attestazione delle conoscenze, dell’esperienza, della capacità e dell’affidabilità degli stessi soggetti, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- fornire il suddetto elenco al Titolare del trattamento, e comunicare ogni eventuale aggiornamento allo stesso;
- verificare annualmente l’operato degli amministratori di sistema, informando il Titolare del trattamento, circa le risultanze di tale verifica;
- mantenere i file di log previsti in conformità alle disposizioni contenute provvedimento dell’Autorità Garante sopra richiamato.
Sub-responsabile del trattamento
Per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento e previa autorizzazione scritta specifica da richiedere a quest’ultimo, il Responsabile del trattamento può ricorrere ad altro responsabile (c.d. Sub-responsabile del trattamento). In questi casi il Responsabile del trattamento si obbliga ad imporre per iscritto al Sub-responsabile del trattamento, mediante atto giuridico vincolante, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali cui lo stesso è soggetto, in particolare rispetto agli obblighi in materia di sicurezza. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ricorra ad un Sub-responsabile stabilito in un Paese extra-UE, sarà suo onere adottare adeguati strumenti per legittimare il trasferimento ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR.
Il Titolare del trattamento può chiedere al Responsabile del trattamento:
- il rilascio di copia degli accordi stipulati tra Responsabile e Sub-responsabile del trattamento (omettendo le sole informazioni strettamente confidenziali e gli accordi economici, se del caso);
- l’esperimento di audit nei confronti dei propri Sub-responsabili del trattamento;
- conferma che gli audit sono stati condotti per dimostrare la conformità dei Sub-responsabili del trattamento alla normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
Il Responsabile del trattamento si impegna espressamente ad informare il Titolare del trattamento di eventuali modifiche riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di eventuali Sub-responsabili del trattamento, dandogli così l’opportunità di opporsi a tali modifiche. Il Responsabile del trattamento non può ricorrere ai Sub-responsabili del trattamento nei cui confronti il Titolare del trattamento abbia manifestato la sua opposizione.
Qualora il Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi, il Responsabile del trattamento conserva nei confronti del Titolare del trattamento l’intera responsabilità dell’inadempimento degli obblighi del Sub- responsabile del trattamento. In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei
confronti del Titolare del trattamento per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-responsabile del trattamento o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto
Data Protection Officer (DPO)
Tale comunicazione deve contenere il nome del Responsabile del trattamento, l'accordo di riferimento. Il Titolare del trattamento comunica con la presente i riferimenti del proprio DPO:
Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
c/o IRCCS Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Xxx Xxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
Email: xxx@xxxx.xx.xx Pec: xxx@xxx.xxxx.xx.xx
Attività di audit da parte del Titolare del trattamento
Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, compresi gli audit, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile del trattamento riconosce al Titolare del trattamento, e dai terzi incaricati ai sensi dell’art. 28, par. 3, lett. h) GDPR, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Titolare del trattamento si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest’ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Tale attività può essere svolta dal Titolare del trattamento nei confronti del Sub- responsabile del trattamento o delegata dal Titolare stesso al Responsabile del trattamento.
Nel caso in cui all’esito degli audit effettuati dal Titolare del trattamento o da terzi incaricati, le misure tecniche, organizzative e/o di sicurezza adottate dal Responsabile del trattamento e/o Sub-responsabile del trattamento risultino inadeguate o, comunque, vengano riscontrate evidenze di violazioni gravi (ad es. la mancata informazione e formazione da parte del Responsabile al trattamento dei dati nei confronti dei propri soggetti autorizzati, la rilevazione di violazione a livello applicativo del sistema fornito) commesse dal Responsabile del trattamento o Sub-responsabile del trattamento dei dati personali, Il Titolare del trattamento ha facoltà di applicare una penale nelle modalità e nei termini stabiliti del accordo. Il rifiuto del Responsabile del trattamento e Sub-responsabile di consentire l’audit al Titolare del Trattamento comporta la risoluzione del contratto.
Trasferimento e trattamento di dati personali fuori dall’Unione Europea
Il Titolare del trattamento non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell’Unione Europea, salvo casi eccezionali legati alla tipologia contrattuale, per i quali la specifica autorizzazione da richiedere al Titolare del trattamento è sottoposta alla valutazione del DPO.
Conservazione o cancellazione dei dati e loro restituzione
Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all’atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile del trattamento o del rapporto sottostante, il Responsabile del trattamento a discrezione del Titolare del trattamento sarà tenuto a:
- restituire al Titolare del trattamento i dati personali oggetti del trattamento
- provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.).
In entrambi i casi il Responsabile del trattamento provvederà a rilasciare al Titolare del trattamento apposita dichiarazione per iscritto contenente l’attestazione che presso il Responsabile del trattamento non esista alcuna copia dei dati personali di titolarità del Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.
Ulteriori eventuali obblighi, se applicabili in base alla tipologia contrattuale in essere
Il Responsabile del trattamento:
- provvede al rilascio dell’informativa di cui all’art. 13 del GDPR, qualora il trattamento dei dati oggetto dell'accordo comporti la raccolta di dati personali per conto del Titolare del trattamento da parte del Responsabile del trattamento;
- collabora con il Titolare del trattamento per fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie e/o i documenti utili al fine di soddisfare l’obbligo in capo a quest’ultimo di dare seguito alle richieste degli interessati di cui al Capo III del GDPR (ad es.: esercizio dei diritti di accesso, rettifica, limitazione, opposizione al trattamento dei dati);
- collabora con il Data Protection Officer (DPO) del Titolare del trattamento, provvedendo a fornire ogni informazione dal medesimo richiesta;
- provvede ad informare immediatamente il Titolare del trattamento di ogni richiesta, ordine ovvero attività di controllo da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali o dell’Autorità Giudiziaria;
- coadiuva, se richiesto dal Titolare del trattamento lo stesso nella difesa in caso di procedimenti dinanzi dalla suddette Autorità che riguardino il trattamento dei dati oggetto del contratto. A tal fine il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza al Titolare del trattamento per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.
Responsabilità e manleve
Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva il Titolare del trattamento da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente accordo.
A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente accordo, il Responsabile del trattamento:
- avverte, prontamente ed in forma scritta, il Titolare del trattamento del reclamo ricevuto;
- non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con il Titolare del trattamento;
- non transige la controversia senza il previo consenso scritto del Titolare del trattamento;
- fornisce al Titolare del trattamento tutta l’assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.
A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente accordo, il Responsabile del trattamento contatterà tempestivamente il Titolare del trattamento attendendo specifiche istruzioni sulle azioni da intraprendere
PG0113289_2021_Allegato1.pdf.p7m.
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CONTRATTO DI FORNITURA TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA, AZIENDA USL DI IMOLA E OSPEDALI PRIVATI ASSOCIATI AIOP PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI SANITARIE
TRA
AZIENDA USL DI BOLOGNA, codice fiscale 02406911202, nella persona del suo Legale Rappresentante Dr Xxxxx Xxxxxx, Direttore Generale dell'Azienda USL di Bologna, domiciliato per la carica in xxx Xxxxxxxxxxx 00, Xxxxxxx;
e
AZIENDA USL DI IMOLA, codice fiscale 90000900374, nella persona del suo Legale Rappresentante Dr. Xxxxxx Xxxxx, Direttore Generale dell'Azienda USL di Imola, domiciliato per la carica in xxx Xxxxxxxx 0, Xxxxx;
e
AIOP Associazione Italiana Ospedalità Privata, nella persona del Presidente della provincia di Bologna, Dr. Xxxxxxxx Xxxx con sede in Xxx Xxxxxxxx 00, Xxxxxxx, che tratta per gli Ospedali Privati della Provincia di Bologna Villa Baruzziana, Ai Colli, Villa Erbosa, Ospedali Riuniti (Nigrisoli e Villa Regina), Villa Xxxxx, Villa Chiara, Prof. Nobili, Villa Bellombra, Villa Torri, Santa Viola.
Richiamato:
• l’Accordo Quadro regionale AIOP-RER valevole per gli anni 2016-2018, di cui alla d.g.r. 2329/2016;
• il protocollo di intesa tra Regione Xxxxxx Xxxxxxx e l’Associazione Italiana di Ospedalità Privata (AIOP) – sezione Xxxxxx Xxxxxxx, per la regolamentazione dei rapporti finalizzati alla fornitura di prestazioni ospedaliere, (Prot. N. RP/2019/630 del 21.11.2019), con cui è stato prorogato sino al 31 dicembre 2019 l’accordo di cui alla d.g.r. 2329/2016 e sono state definite le linee di indirizzo dell’Accordo quadro per gli anni successivi al 2019;
• il protocollo di intesa tra Regione Xxxxxx Xxxxxxx e l’Associazione Italiana di Ospedalità Privata (AIOP) – sezione Xxxxxx Xxxxxxx per la regolamentazione dei rapporti finalizzati alla fornitura di prestazioni ospedaliere – 2020, di cui alla d.g.r. 1541/2020, con cui è stato prorogato sino al 31 dicembre 2020 l’accordo di cui alla d.g.r. 2329/2016 e sono state definite, per la parte economica, le linee di indirizzo per la determinazione del Budget e delle misure di rivalutazione tariffaria;
• il Contratto di Fornitura sottoscritto tra le Aziende UUSSL della Provincia di Bologna e AIOP- Provincia di Bologna valevole per gli anni 2016-2018 (delibera ASL_BO 318/2017), prorogato all’anno 2019 con verbale di intesa (delibera ASL_BO 326/2019) e all’anno 2020 con contratto di fornitura (delibera ASL_BO 44/2021).
Preso atto che il sopracitato contratto di fornitura locale è realizzato in conformità alla normativa vigente, fatto salvo gli adeguamenti che si rendono necessari in tema di privacy e anticorruzione.
Visto che:
• l’art.45, comma 1-ter del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 219 dicembre 2019, n. 157, dispone che a decorrere dall’anno 2020 il limite di spesa indicato all’art.15, comma 14, primo periodo, del DL 95/2012 è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell’anno 2011;
• nel protocollo d’intesa RER-AIOP anno 2020 sono indicati i budget regionali di riferimento per gli anni 2020-2022;
Precisato che:
• in conformità ai contenuti dell’Accordo Quadro tra RER e AIOP per la regolamentazione dei rapporti finalizzati al coinvolgimento degli Ospedali Privati Accreditati nella rete Ospedaliera regionale della Gestione dell’Emergenza COVID (recepito con d.g.r. 344/2020), il settore privato si è impegnato, mettendo a disposizione la propria rete, a far fronte a qualunque
esigenza di erogazione di prestazioni richieste dalla Regione garantendo la propria operatività e la profusione delle proprie energie al massimo grado di collaborazione
• con nota PG ASL_BO 0109199 del 29/10/2020 l’Azienda USL di Bologna ha chiesto all’OPA Santa Viola la disponibilità per il periodo dell’emergenza di tutti i 97 pl (di cui 35 non accreditati, ma autorizzati) indicati nell'Accordo Quadro RER-AIOP per la regolamentazione dei rapporti fi- nalizzati al coinvolgimento degli Ospedali Privati Accreditati nella rete Ospedaliera regionale della “Gestione dell’Emergenza COVID-19”;
• in data 02 novembre 2020 è stato siglato il contratto tra AUSL di Bologna e AIOP per il coin- volgimento degli ospedali privati associati AIOP nella rete ospedaliera della gestione dell'emer- genza covid-19 (delibera ASL_BO 379/2020).
Preso atto, inoltre, che le strutture private accreditate si impegnano anche a collaborare ai pro- grammi di riduzione delle liste di attesa per ricoveri chirurgici programmati, così come previsto dal- la DGR 272/2017 e dagli obiettivi indicati nella determina 7249/2017.
Richiamata:
1. la nota RER PG/2020/117030 ad oggetto: Avvio progettualità per la garanzia dei tempi di attesa ed il recupero della mobilità passiva;
2. la d.g.r. 404/2020 ad oggetto “Primi provvedimenti per il riavvio dell’attività sanitaria programmata in corso di emergenza COVID-19”.
Considerato necessario prorogare all’anno 2021 il Contratto di fornitura locale, integrando i contenuti economici alla luce del sopracitato protocollo d’intesa RER-AIOP valevole per il 2020, che funge da quadro regolatorio di riferimento per la contrattazione a livello locale, nelle more della definizione dell’accordo quadro per l’anno 2021.
Tutto ciò richiamato e premesso, si concorda quanto di seguito indicato:
ART.1 (OGGETTO)
Il contratto fra l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola e l’AIOP della Provincia di Bologna 2016-2018, prorogato agli anni 2019-2020, è prorogato sino al 31.12.2021 sia per quanto riguarda l’offerta e gli obiettivi di appropriatezza e produzione, se non modificati e integrati da specifici piani di produzione concordati fra i singoli Ospedali Privati Accreditati e le Aziende USL di Bologna e di Imola nel corso del 2021, sia per la parte normativa ed economica, se non modificate e integrate nel presente contratto. Qualora modificate e integrate, resta valido quanto previsto nelle parti e articoli del vecchio accordo ove non sia disposta esplicitamente la loro abrogazione e ove resti coerente il loro contenuto con quanto qui modificato. Quanto sopra nelle more della definizione in sede regionale dell’Accordo AIOP- RER valevole per l’anno 2021, che le parti s’impegnano a recepire nei contenuti normativi ed economici.
In riferimento al coinvolgimento degli Ospedali Privati Associati AIOP nella rete ospedaliera della gestione dell'emergenza COVID-19 si richiamano i contenuti del contratto di fornitura siglato tra l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna e l’AIOP della Provincia di Bologna in data 02/11/2020.
Le parti concordano, inoltre, di sviluppare specifiche progettualità finalizzate al recupero delle liste di attesa sospese (con particolare riferimento alle liste di attesa chirurgiche), in base a quanto previsto nella nota RER PG/2020/0117030 del 11/02/2020.
Gli Ospedali Privati Accreditati si rendono disponibili ad eseguire interventi chirurgici su pazienti in lista di attesa presso l’Azienda USL di Bologna e l’Azienda Ospedaliero Universitaria.
Tali progettualità dovranno essere espressamente autorizzate dalla Direzione Generale Cura della Persona, Xxxxxx e Welfare e verranno predisposti, con le singole OPA, specifichi contratti.
Le Strutture si impegnano, altresì, a:
• aderire alla rete SOLE, nei termini previsti dalla Regione, al fine di garantire il recupero della ricetta dematerializzata e l’invio dei referti al Fascicolo Sanitario Elettronico del paziente, e a essere in linea con le regole del Piano Regionale Governo Liste di Attesa PRGLA 2019-2021 (dgr 603/2019);
• ottemperare agli obblighi informativi previsti dal Ministero della Salute per il monitoraggio delle Grandi Apparecchiature Sanitarie (GrAp) in uso presso le strutture, sulla base di quanto previsto dal DM 22.04.2014 e indicato nella nota della Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare prot. PG/2019/0787986.
ART. 2
(SOGGETTI EROGATORI E REQUISITI)
Ai fini e per gli effetti del presente contratto, gli Ospedali Privati accreditati devono essere in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti all’art. 3 dell’Accordo Quadro Regione Xxxxxx Xxxxxxx-Ospedali accreditati AIOP 2016-2018 e devono mantenere tali requisiti per tutta la durata del presente contratto, pena la decadenza del contratto stesso.
In particolare si prende atto che gli Ospedali Privati:
• sono accreditati per le funzioni ospedaliere ed ambulatoriali esercitate in autorizzazione, se- condo i requisiti di accreditamento stabiliti dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx e dalla normativa nazionale in materia;
• hanno autocertificato il possesso dei requisiti soggettivi, ovvero gli OPA non si devono trovare, a causa di atti compiuti od omessi, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2,3,4,5 lett. a), b), c), d), f), h), i), l), 7, 8, 9, 10 e 11 dell’art.80 del d.lgs. 50/2016, mediante dichiarazione sostituti- va in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sottoscritta con modalità di cui all’art. 38 del decre- to del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
• hanno fornito all’Azienda USL tutta la documentazione antimafia. In conformità a quanto indicato nella nota della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali (RER) prot. REG PG/2010/160106 del 18 giugno 2010, ai sensi del d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii e dell’art. 4 dell’«Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritta tra la Prefettura di Bologna, l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, l’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e l’Azienda USL di Imola», l’AUSL di Bologna comunica alla Prefettura, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) i dati relativi ai singoli OPA e ai soggetti di cui all’art. 85 del d. lgs. 159/2011, ai fini del rilascio delle informazioni di cui agli art. 91 e 94 del suddetto d.lgs..
Gli OPA sono, inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente alle Aziende USL ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura d’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
ART. 3 (ASPETTI ECONOMICI)
Il budget per prestazioni erogate a pazienti residenti si compone di cinque parti:
A. Budget 1 provinciale - Ospedali Privati di non alta specialità, escluso S. Viola, nel quale rientrano le prestazioni intra-AUSL erogate a cittadini residenti nelle Aziende USL di Bologna e Imola: ricoveri e prestazioni ambulatoriali derivanti da riconversione produttiva o da nuova allocazione del setting assistenziale per specifiche prestazioni.
B. Budget esclusivamente dedicato all’Ospedale privato accreditato X. Xxxxx, per iresi- denti nella provincia di Bologna e non trasferibile ad altri Ospedali privati accreditati.
L’attività è dedicata alla lungodegenza e riabilitazione estensiva e ai malati in stato vegeta- tivo persistente.
C. Budget 3 regionale unico per tutti gli Ospedali Privati che erogano attività di tipo psi- chiatrico e neuropsichiatrico ospedaliere e residenziali, nel quale rientrano le presta- zioni erogate da Villa Baruzziana e Villa Ai Colli rivolte ai cittadini residenti nelle Aziende USL di Bologna e Imola.
D. Budget regionale - OspedaliPrivati di Alta Specialità (aderenti AIOP), nel quale rientra- no le prestazioni erogate da Villa Torri rivolte ai cittadini residenti nelle Aziende USL di Bo- logna e Imola.
E. Budget per la specialistica ambulatoriale.
I budget di cui al punto A, C, e D sono stati definiti applicando quanto indicato nel Protocollo d’Intesa tra Regione Xxxxxx Xxxxxxx e AIOP anno 2020. Il protocollo proroga all’anno 2020 l’accordo quadro regionale di cui alla dgr 2329/2016, definendo per la parte economica le linee di indirizzo per la determinazione dei Budget complessivi di riferimento.
Budget 1
Il suddetto protocollo d’intesa regionale ha definito il budget 1, relativo a prestazioni erogate dagli Ospedali Privati eroganti attività di non Alta Specialità della provincia di Bologna (escluso Villa Baruzziana e Villa Ai Colli) a cittadini residenti nelle Aziende USL di Bologna e Imola (prestazioni intra-AUSL) a partire dal budget 1 storico consuntivato nell’anno 2011, pari ad euro 49.970.301.
OPA | BUDGET 1 (ricoveri, chirurgia ambulatoriale e pacchetti di specialistica) |
VILLA ERBOSA | €14.518.738 |
OSPEDALI RIUNITI (NIGRISOLI e Villa REGINA) | €8.868.276 |
VILLA BELLOMBRA | €5.271.716 |
VILLA XXXXX | €7.588.581 |
VILLA CHIARA | €8.918.293 |
PROF. NOBILI | €4.804.697 |
Totale | €49.970.301 |
Inoltre, sulla base di quanto previsto dalla nota della Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare RER prot. PG/2020/0117030 del 11/02/2020, le parti concordano sullo sviluppo di specifiche progettualità fra Aziende sanitarie e strutture private finalizzate al recupero delle liste di attesa chirurgiche. Tali progettualità, come indicato nella nota sopracitata, dovranno essere espressamente autorizzate dalla Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare. Per il 2021 si rimanda agli specifici contratti già sottoscritti con i singoli OPA.
Al budget 1 indicato in tabella per Villa Xxxxxx vanno aggiunti euro 300.000 assegnati alla Casa di Cura per progetti speciali extra budget da discutere con la struttura.
Nel budget 1 di Villa Xxxxxx è compresa la quota di euro 1.203.518 da dedicare esclusivamente ad attività dialitica e quindi non destinata alla copertura di eccedenze budgetarie relative all’attività ospedaliera, fatti salvi specifici accordi che, in caso di non utilizzo di tale importo, prevedano la possibilità di riconvertirlo in attività ospedaliera o specialistica ambulatoriale diversa dall’attività dialitica.
Sono, altresì, ricomprese nel budget 1 di Villa Chiara, la quota di euro 285.000 per attività di lungodegenza ed euro 322.000 per riduzione delle liste di attesa su attività di ricovero e di
specialistica ambulatoriale, come a suo tempo concordato nel contratto specifico per il triennio 2010-2012, tra Villa Xxxxxx e l’AUSL di Bologna.
All’interno del budget 1 degli Ospedali Privati sono previste le attività di chirurgia ambulatoriale di decompressione del tunnel carpale, nonché gli interventi di cataratta.
Sono, altresì, ricomprese tutte le attività di chirurgia ambulatoriale indicate nella DGR 1108/2011, per le quali deve essere utilizzato il setting ambulatoriale rispetto alla degenza, quando questo sia il più appropriato.
In particolare si dovrà tener conto delle risultanze del monitoraggio della Commissione Paritetica Regionale per quanto riguarda gli eventuali esuberi budgetari derivanti dall’utilizzo delle strutture a supporto del contrasto alla pandemia da Covid 19.
Previo accordo fra le Aziende USL e il singolo OPA, è possibile aumentare la quota del budget 1 da dedicare alla attività di specialistica ambulatoriale.
Budget dedicato all’Ospedale privato accreditato X. Xxxxx
Il Budget dell’Ospedale privato accreditato X. Xxxxx individuato è di:
1) 2.783.125 euro per i ricoveri nei 25 posti letto medi dedicati al trattamento di malati in stato vegetativo persistente. Al fine di ottimizzare l’utilizzo dei posti letto dedicati alle gravi cere- brolesioni con disordini della coscienza, la AUSL darà indicazione alle proprie strutture per- ché sia consentita una gestione flessibile degli stessi, nella salvaguardia dell’indicazione di spesa prevista;
2) 2.422.527 euro per i ricoveri nei 23 posti letto di lungodegenza e nei 14 posti letto di riabili- tazione estensiva;
3) 2.819.631 euro in relazione alle esigenze dettate dalla situazione emergenziale che hanno portato all’utilizzo di ulteriori 35 posti letto autorizzati e non accreditati.
Il budget è indicativo poiché la struttura è utilizzabile solo con invii da pubblico. Eventuali necessità di ulteriori incrementi saranno oggetto di successiva intesa.
Resta inteso che verrà riconosciuta l’attività effettivamente erogata, fatto salvo quanto concordato nell’intesa per l'utilizzo dei PL COVID sottoscritta fra le parti a maggio 2021.
Invii dal sistema pubblico
Con riferimento agli invii di pazienti provenienti dal sistema pubblico si dovrà tener conto di quanto previsto nell’ultima parte dell’art. 4 dell’Accordo 2016/2018 tra AUSL di Bologna e AIOP, in partico- lare di quanto previsto dopo la tabella degli invii alle varie strutture. Un eccesso di invii rispetto a quanto concordato dovrà sempre essere salvaguardato come riconoscimento in esubero rispetto al budget individuale e provinciale.
Alle disponibilità allora annunciate si aggiunge quella dell’OPA Prof. Nobili qui manifestata, anche alla luce di recenti casi di invio. Si concorda pertanto di poter procedere ad effettuare invii anche presso codesta struttura.
Budget 3
Il Protocollo d’intesa AIOP-RER (dgr 1541/2020) valevole per l’anno 2020 ha stabilito un budget unico regionale pari a 10.121.306 euro per la psichiatria ospedaliera e a 27.156.445 euro per la psichiatria residenziale, da dedicare alle strutture private della regione che erogano prestazioni di carattere Psichiatrico e Neuropsichiatrico ospedaliere e residenziali.
Questo budget rappresenta il tetto massimo di spesa riconoscibile complessivamente a livello regionale secondo la disciplina e i riconoscimenti budgetari dettati dall’Accordo Regionale RER/AIOP ER, da ultimo, attualmente, quello recepito con DGR n. 1541 del 9/11/2020 che fissa anche le linee guida valide per il 2020/2022.
E’ possibile, previo accordo fra le Aziende USL e il singolo OPA, utilizzarne una quota a favore di prestazioni ambulatoriali.
Budget Alta specialità
Il Budget di riferimento da dedicare all’attività di alta specialità erogata dalle tre strutture aderenti all’AIOP (Salus Hospital di Reggio-Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Hospital di Ravenna, Villa Torri Hospital di Bologna) è definito a livello regionale nel protocollo intesa AIOP-RER (dgr 1541/2020) ed ammonta a euro 44.326.800.
Questo budget rappresenta il tetto massimo di spesa riconoscibile complessivamente a livello regionale secondo la disciplina e i riconoscimenti budgetari dettati dall’Accordo Regionale RER/AIOP ER, da ultimo, attualmente, quello recepito con DGR n. 1541 del 9/11/2020 che fissa anche le linee guida valide per il 2020/2022.
E’ possibile, previo accordo fra le Aziende USL e il singolo OPA, utilizzarne una quota a favore di prestazioni ambulatoriali.
Budget per la specialistica ambulatoriale
L’attività specialistica ambulatoriale viene retribuita agli Ospedali Privati, secondo le tariffe previste dal Nomenclatore tariffario regionale vigente, se non diversamente concordate tra l’azienda USL e AIOP, al netto della quota di compartecipazione a carico del cittadino incassata a titolo anticipatorio dalle Strutture, entro i limiti economici di cui al presente articolo ed in coerenza con i piani di fornitura definiti.
Gli importi complessivi indicati come budget nel presente contratto e/o nelle schede di committenza individuali concordate ogni anno sono da intendersi al lordo delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) a carico degli assistiti. Tali importi sono da considerarsi, come tetto complessivo dato dalla sommatoria dei budget individuali, quale limite invalicabile, nel rispetto dei piani di fornitura commissionati per ciascuna tipologia di prestazioni e fatta salva la verifica di corrispondenza tra erogato e commissionato prevista per i piani di fornitura concordati con le singole Strutture.
Nella tabella seguente è indicato il budget annuo, al lordo del ticket, per prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili a favore di cittadini residenti nell’ambito dell’Azienda USL di Bologna. Non rientrano in questo budget le prestazioni erogate ad assistiti residenti in altre Regioni, per le quali l’Azienda USL di Bologna anticipa gli oneri relativi e quelle erogate a favore di assistiti residenti in altre Aziende della Regione che, invece, devono essere direttamente fatturate a queste ultime.
Il Budget annuo risulta così suddiviso per tipologia di attività e per ogni Struttura:
Ospedale pri- vato | SPECIALISTICA AMBULATORIALE | TOTALE SPEC. AMB. | DIALISI E PRESTA- ZIONI CORRELATE | TOTALE DIA- LISI E PRE- STAZIONI CORRELATE | TOTALE | |||
BDG STO- RICO | compresa nel BDG 1 RICOVERI | BUDGET per RMN [*] | BDG STORI- CO | compresa nel BDG 1 RICOVERI | ||||
Villa Erbosa | €1.549.128 | €60.000 | €481.229 | €2.090.357 | €2.090.357 | |||
Nigrisoli e Regi- na | €849.308 | €77.417 | €331.453 | €1.258.178 | €1.258.178 | |||
Villa Baruzziana | €141.420 | €101.280[**] | €242.700 | €242.700 | ||||
Villa Xxxxx | €236.515 | €206.771 | €443.008 | €443.008 | ||||
Villa Xxxxxx | €715.587 | €52.874 | €768.461 | €439.594 | €1.203.518 | €1.643.112 | €2.411.574 |
Ospedale pri- vato | SPECIALISTICA AMBULATORIALE | TOTALE SPEC. AMB. | DIALISI E PRESTA- ZIONI CORRELATE | TOTALE DIA- LISI E PRE- STAZIONI CORRELATE | TOTALE | |||
BDG STO- RICO | compresa €1.860.220[+] | BUDGET per RMN | BDG STORI- | compresa nel BDG 1 | ||||
Prof. Nobili | €225.858 | €2.086.078 | €88.840 | €36.160 | €125.000 | €2.211.078 | ||
Villa Torri | €32.021 | €50.000[++] | €82.021 | €82.021 | ||||
Totale | €3.749.837 | €2.408.563 | €812.682 | €6.970.804 | €528.434 | €1.179.920 | €1.708.354 | €8.738.916 |
Il volume di specialistica compreso nel budget ricoveri è al lordo del ticket
[*] Budget finalizzato al recupero della mobilità passiva extraregionale Regione Veneto [**] Villa Baruzziana: compreso nel budget 3 Psichiatria.
[+] Villa Nobili: Il Budget 1 comprende € 219.070 per RMN finalizzate al recupero della mobilità passiva extraregionale Regione Toscana.
[++] Villa Torri: compreso nel budget Alta Specialità.
AIOP si rende disponibile a proseguire il progetto di recupero della mobilità extra-regionale anche per altre prestazioni e non solo per prestazioni di Risonanza Magnetica Nucleare in coerenza con l’accordo siglato in data 02 ottobre 2015 fra AUSL di Bologna e AIOP, in applicazione al verbale d’intesa del 15 agosto 2015 sottoscritto fra RER e AIOP.
Ai fini della valutazione annuale del raggiungimento dell’obiettivo, l’anno di riferimento sul quale valutare la riduzione della mobilità è il 2014.
Ai fini del pagamento si concorda che verrà utilizzato in primo luogo il budget storico, successivamente quello dedicato al recupero della mobilità verso il Veneto e la Toscana (per OPA villa Erbosa, Nigrisoli e Nobili) e da ultimo quello relativo al del recupero della mobilità extraregionale (accordo del 2/10/2015 fra AUSL Bologna e AIOP).
A tal fine la registrazione in banca dati ASA dovrà seguire questo criterio, pena la non applicazione del criterio sopra indicato.
Ai fini tariffari le Parti prendono atto che la scontistica 2% e 20% prevista dalla L. 296 del 27/12/2006 (Fin. 2007) art 1 comma 796 lett. “o”, è stata disapplicata con sentenza del Consiglio di Stato n. 439/2017, a cui sono conseguenti numerose sentenze conformi dello stesso Consiglio di Stato, in quanto previste da una norma avente solo valenza triennale (conforme a Corte Costituzionale sent. N. 94 del 1/4/2009).
Pertanto, le parti prendono atto che tale scontistica non è dovuta.
Considerata l’attuale situazione organizzativa ed economica di CUP 2000 e dei vari CUP dislocati sul territorio regionale, nonché tenuto conto che di norma nessun importo viene addebitato ai pro- duttori di prestazioni sanitarie dai CUP dell’Xxxxxx – Romagna, l’AIOP non ritiene di poter continua- re ad aderire alla proposta dell’AUSL di pagare un importo fisso a prestazione, seppur nelle forme di una scontistica in natura.
ART. 4
(DEBITO INFORMATIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI )
Debito informativo
L’invio del tracciato SDO, SDRES, ASA, la sua correttezza e completezza, nonché la corrispondenza con le tariffe oggetto di tariffazione sono da considerarsi condizioni indispensabili per il riconoscimento degli oneri relativi all’attività erogata a carico del SSN, in quanto soltanto le prestazioni accettate nelle banche dati regionali SDO, SDRES e ASA concorrono a determinare le transazioni economiche (compensazione della mobilità sanitaria e fatturazione) e il tracciato record regionale costituisce l'unico modello di rilevazione valido, come base di riferimento per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse.
Gli OPA si impegnano a trasmettere all’UO Gestione Contratti di Fornitura la documentazione a supporto del documento contabile (tracciato record e riepiloghi concordati) a cadenza mensile, nel momento in cui l’OPA ottempera al debito informativo SDO, SDRES e ASA per la chirurgia ambulatoriale con le modalità che verranno trasmesse successivamente dall’UO Gestione Contratti di Fornitura, in modo che la UO Gestione Contratti di Fornitura possa effettuare gli accertamenti dovuti, preliminari al pagamento, in modo tempestivo.
Per quanto riguarda la specialistica ambulatoriale, gli OPA si impegnano a trasmettere mensilmente, come previsto dalla circolare RER 2/2011 e secondo il calendario trasmesso dalla UO Gestione Contratti di Fornitura, il flusso ASA alla UO Gestione Contratti di Fornitura per l’invio in Regione, l’UO Gestione Contratti di Fornitura acquisisce il ritorno informativo ASA contenente le prestazioni validate dalla RER ed esegue i controlli necessari ai fini di autorizzare il pagamento delle prestazioni.
Gli OPA acquisiscono direttamente i dati del ritorno informativo ASA e gli eventuali scarti in modo da procedere alle eventuali correzioni.
Del contenuto del flusso ASA gli OPA risultano essere le sole titolari e responsabili in ordine alla completezza e, di conseguenza, in ordine agli eventuali scarti.
In considerazione della sempre maggiore integrazione che si sta realizzando fra gli OPA e le strutture pubbliche, gli OPA si impegnano ad approfondire e valutare l’ipotesi di integrare con l’ADT dell’AUSL di Bologna, le informazioni contenute nel proprio ADT per la gestione dei ricoveri di pazienti inviati da Pronto Soccorso e da CEMPA. A tal fine le strutture verranno coinvolte in un lavoro di condivisione dei dati e delle procedure.
Fatturazione
Come previsto dal Decreto del Ministero delle Finanze del 07/12/2018 “Modalità e tempi per l’attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l’ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”, così come modificato dal DM 27/12/2019, dal 1 gennaio 2021 le Aziende Sanitarie hanno l’obbligo di invio di ordini elettronici ai fornitori di prestazioni di servizi.
Pertanto, l’Azienda USL di Bologna ha emesso ordini elettronici a valenza annuale con importi a Budget.
Le fatture elettroniche emesse a fronte del processo di ordinazione devono riportare i dati identifi- cativi dell’ordine, che ha originato la prestazione dei servizi, rappresentati da una tripletta
<ID#ISSUEDATE#ENDPOINT>:
• ID= ID del documento (numero dell’ordine)
• ISSUEDATE=data dell'ordine
• ENDPOINT= identificativo del soggetto che ha emesso l’ordine (#UFVSRG#).
Il mancato rispetto delle disposizioni in tema di fatturazione elettronica e/o delle prescrizioni tecniche, impedirà il regolare pagamento delle fatture. Qualora la modalità di fatturazione e/o le prescrizioni tecniche dovessero variare, l’OPA dovrà adeguarsi alle stesse.
Dovranno essere fatturate, con separata evidenza, le prestazioni rese a favore di:
1. Residenti AUSL Bologna (inclusi i Cittadini stranieri iscritti al SSN e domiciliati in un comune dell’Azienda)
2. Residenti al di fuori della Regione Xxxxxx Xxxxxxx
3. Ogni singolo cittadino straniero non residente e non iscritto al SSN.
L’emissione della fattura elettronica deve avvenire mensilmente, nel momento in cui l’OPA ottempera al debito informativo SDO, SDRES e ASA per la chirurgia ambulatoriale. Per l’attività di specialistica ambulatoriale la fattura sarà emessa a seguito dei controlli effettuati dalla UO Gestione Contratti di Fornitura.
In deroga alla disciplina generale, dopo i primi 60 giorni di ricovero, per le discipline remunerate a giornata di degenza, anche in assenza di dimissione, la fattura con riferimento alle giornate consumate nel mese potrà essere emessa mensilmente; in tali casi la fattura emessa nel mese delle dimissioni dovrà offrire il dettaglio degli acconti da decurtare dall’importo complessivo calcolato alle dimissioni.
Per l’attività di degenza relativa ai fuori regione (punto 2) non dovranno essere emesse fatture “a cavaliere”.
In riferimento ad ogni singolo documento contabile dovrà essere inviato il corrispondente riepilogo; per gli invii da pubblico, deve essere presente il dettaglio della struttura inviante.
Per l’attività di degenza erogata a pazienti stranieri, di cui al punto 3, dovrà essere trasmessa tutta la documentazione utile per la verifica del diritto del paziente ad usufruire della prestazione a carico SSN.
Liquidazione e pagamento
L’Azienda USL procederà a liquidare mensilmente l’importo addebitato secondo quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002, così come modificato dal X.Xxx. 192/2012 e interpretato dall’art. 24 L. 161/2014 (60 giorni dal ricevimento della fattura).
Relativamente a eventuali partite debitorie provvisoriamente sospese in seguito a controlli di tipo amministrativo o anagrafico, non decorreranno, nei termini e limitatamente alla casistica ivi prevista di cui all’art.13 dell’Accordo provinciale 2016/2018, gli interessi legali a carico di questa Azienda USL in relazione alle predette partite sospese.
La liquidazione degli importi si intende a titolo di acconto, soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale ASA, SDO, SDRES concorrono a determinare l’importo da fatturare a saldo, a chiusura dell’anno contabile. Pertanto l’invio del tracciato record, la sua correttezza e completezza, sono da considerarsi condizioni indispensabili per il riconoscimento degli oneri relativi all’attività erogata a carico del SSN, nel rispetto dei tetti massimi di spesa predeterminati.
L’attività viene retribuita agli OPA, secondo le tariffe previste dalla normativa regionale vigente tempo per tempo, se non diversamente concordate tra le parti.
Le prestazioni, erogate a cittadini residenti in altre Regioni saranno fatturate alla Azienda USL che provvederà a recuperare quanto deve essere pagato alle Strutture private accreditate attraverso il meccanismo di compensazione in mobilità che prevede l’addebito a carico delle altre Regioni (Mobilità interregionale). Pertanto, la liquidazione delle prestazioni effettuate è autorizzata, in acconto, fino al raggiungimento dei tetti comunicati dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx. Il conguaglio avverrà nel momento in cui la Regione comunicherà all’AUSL la completa definizione dei valori di scambio tra le Regioni e la loro effettiva ricaduta sui singoli OPA.
Per le sole fatture emesse a titolo di conguaglio tariffario è fatta salva la possibilità per l’Azienda USL di autorizzare il pagamento delle medesime in deroga ai consueti termini previsti per la liquidazione mensile, per un tempo massimo di 10 giorni, in modo da consentire l’effettuazione di tutti i controlli amministrativi-contabili entro il termine dei 45 giorni dall’ultima validazione del flusso SDO e quindi tenere conto degli esiti degli stessi ai fini del pagamento.
L’avvenuto pagamento non pregiudica in alcun modo la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sulle prestazioni erogate, eseguiti nei termini stabiliti dalla normativa regionale sui controlli e negli Accordi Regionali RER/AIOP, fatti salvi gli errori materiali comunque da sanare e i controlli di tipo amministrativo-contabile. In tal caso è obbligo degli OPA emettere nota di credito non appena l’iter dei controlli e delle contestazioni sanitarie sia divenuto definitivo (acquiescenza, transazione, conclusione o definizione del giudizio arbitrale).
Qualora, a chiusura dei consuntivi da parte della Commissione Paritetica, si rilevino penalità a carico di alcuni, al ricevimento della richiesta di note di credito da parte delle Aziende USL gli OPA dovranno ottemperare all’emissione delle note di credito entro 30 giorni e comunque non oltre il termine previsto nell’Accordo quadro regionale di 60 giorni.
Se gli OPA non procedono a sanare contabilmente le penalità entro i termini stabiliti, senza adeguate motivazioni esplicitate, l’AUSL potrà, previa comunicazione, sospendere i pagamenti delle fatturazioni per un importo pari al credito maturato. Su tali fatture non matureranno interessi per ritardato pagamento.
Quanto sopra vale anche per i crediti maturati dalle Aziende USL a seguito di controlli sanitari i cui iter siano conclusi con la definizione del relativo procedimento (acquiescenza, transazione, conclusione o definizione del giudizio arbitrale), per quelli maturati a seguito del contenzioso definito nell’ambito degli scambi di mobilità interregionale, nonchè per penalità individuate a seguito dell’applicazione degli Accordi interregionali di mobilità.
In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’OPA può sospendere le attività complessive oggetto del contratto, ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell’Azienda USL, d’intesa con la Regione, risolvere il contratto locale mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera AR, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.
Gli OPA che ricorrano alle formule di finanziamento e anticipo commerciale – ivi incluso il factoring
- per fatture riferite a prestazioni rese a favore sia di cittadini residenti in Regione Xxxxxx Xxxxxxx, sia non residenti non possono in nessun caso addebitare oneri a carico delle Aziende USL.
ART. 5
(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679)
In merito all’applicazione del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) e del D.Lgs. 196/03 (di seguito “Codice”) le parti si danno reciprocamente atto che Titolare del trattamento è l’Azienda USL.
Le Aziende pubbliche in qualità di Titolari del trattamento, limitatamente ai trattamenti necessari alla corretta esecuzione del rapporto contrattuale, solo con riferimento ai dati personali trasmessi, in accompagnamento ai pazienti ricoverati-conseguenza di invii da parte dei presidi ospedalieri dell’Azienda USL, mediante sottoscrizione del presente atto, nominano Villa Baruzziana s.p.a., Casa di Cura Ai Colli s.r.l., Villa Erbosa s.p.a., Ospedali Privati Riuniti s.r.l. (Villa Regina e Nigrisoli), Casa di Cura Villa Xxxxx s.r.l., Villa Xxxxxx s.p.a., Casa di Cura Prof. Nobili s.p.a., Casa di Cura Villa Bellombra s.p.a., Villa Torri Hospital s.r.l., Ospedale Privato Santa Viola s.r.l. – rappresentate ai fini del presente contratto da AIOP, nella persona del presidente della provincia di Bologna, che opera in nome e nell’interesse delle stesse – quali Responsabili del trattamento allo scopo di procedere al corretto trattamento dei dati relativi all’oggetto del presente contratto (ALLEGATO 1 “DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO”).
Il Responsabile del trattamento è tenuto:
1. ad adottare opportune misure atte al rispetto dei requisiti del trattamento dei dati personali previste dall’art. 5 del GDPR;
2. ad adottare le misure di sicurezza previste dall’art. 32 del GDPR, eventualmente indicate dal Titolare del trattamento, dal Garante per la protezione dei dati personali e/o dal Comitato Europeo con propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato;
3. ad autorizzare i soggetti che procedono al trattamento, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 29 del GDPR, secondo la procedura interna del medesimo e, comunque,
impegnando i medesimi soggetti autorizzati che non siano eventualmente tenuti al segreto professionale affinché rispettino lo stesso livello di riservatezza e segretezza imposto al Titolare del trattamento;
4. ad assistere il Titolare del trattamento, al fine di soddisfare l’obbligo di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti di cui Capo III del GDPR, ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. e) del GDPR.
In particolare, è fatto obbligo al Responsabile del trattamento di attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, allegate al presente contratto e da considerare parte integrante dello stesso (ALLEGATO 2 “ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI”), oltre a garantire che le operazioni di trattamento siano svolte secondo l’ambito consentito e nel rispetto dei singoli profili professionali di appartenenza, nel rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati.
Il Responsabile del trattamento con la sottoscrizione del presente atto s’impegna a prendere visione e ad attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni di cui alle procedure approvate dall’Azienda USL di Bologna e rinvenibili al link: xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx e con Deliberazione dell'AUSL di Imola n. 102/2019, rinvenibile al link xxxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxx/xx/xxxxx/XxxxxXxxxxxxxxx.xxx/X/XX/X/0%000Xx%000X0%000XX
.ece4eab03bdb5327d0d4/P/BLOB%3AID%3D7322/E/pdf
La presente designazione è da ritenersi valida per tutta la durata del rapporto contrattuale e si intende comunque estesa ad eventuali futuri contratti aventi ad oggetto servizi analoghi o prestazioni sanitarie ulteriori e che comportino un trattamento di dati personali da parte del Responsabile del trattamento, in nome e per conto del Titolare del trattamento.
Ai fini della responsabilità civile si applicano le norme di cui all’articolo 82 del GDPR.
Resta fermo che, anche successivamente alla cessazione o alla revoca del presente contratto, il Responsabile del trattamento dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative al Titolare del trattamento delle quali sia venuto a conoscenza nell’adempimento delle sue obbligazioni.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali, nonché alle disposizioni di cui al presente contratto.
ART. 6
(ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE)
L’AUSL BO, in adempimento della L. 190/2012 e d.lgs. 33/2013 s.m.i., dichiara di aver adottato con Delibera n. 102 del 25.03.2021 il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023, e con delibera n. 166 del 29.05.2018, il Codice di Comportamento Aziendale di cui al DPR 62/2013.
L’AUSL Imola, in adempimento della L. 190/2012 e d.lgs. 33/2013 s.m.i., dichiara di aver adottato con Delibera n. 61 del 31.03.2021 il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023, e con delibera n. 112 del 25.05.2018, il Codice di Comportamento Aziendale di cui al DPR 62/2013.
Tali atti risultano regolarmente pubblicati sui siti internet aziendali all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx. xxxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx
L’AUSL BO e L’AUSL Imola si impegnano a rispettarne regole e principi in essi contenuti, dandone piena attuazione.
Parimenti gli OPA dichiarano di averne preso visione, garantendo il rispetto delle disposizioni in essi contenuti.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, c. 17, L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, i singoli OPA si impegnano a sottoscrivere e rispettare i patti di integrità adottati dalle Aziende USL di Bologna e di Imola. Pertanto, la mancata sottoscrizione dei medesimi impedisce la stipula del contratto locale e la violazione dei patti di integrità comporta la risoluzione del contratto.
Il presente Contratto è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23, c. 1, lett. d) del d.lgs. 14/3/2013 N. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
ART. 7
(ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA INTESA PER LA LEGALITÀ E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE SOTTOSCRITTA TRA LA PREFETTURA DI BOLOGNA, L’AZIENDA USL DI BOLOGNA, L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI, L’IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA E L’AZIENDA USL DI IMOLA)
Ai sensi e agli effetti dell’art. 1, c. 17, L. 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” gli OPA – rappresentati ai fini del presente contratto da AIOP, nella persona del presidente della provincia di Bologna, che opera in nome e nell’interesse delle stesse – dichiarano di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l’altro consultabile al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx, e che qui si intendono integralmente riportate, e a tutela esclusiva della legalità nel settore dei pubblici appalti.
Il Patto di Integrità, che ogni OPA si impegna a sottoscrivere e a trasmettere individualmente all’Azienda USL, costituirà parte integrante e ispiratrice in tema di principii di qualsiasi ulteriore contratto sottoscritto, ai sensi dell’art. 8 quinquies del D.lgs. 502/1992, tra Azienda USL di Bologna e Ospedali Privati Accreditati associati AIOP della Provincia di Bologna.
Tuttavia i contratti previsti dal citato articolo - quali il presente - sebbene non assimilabili a contratti di appalto per opere pubbliche o pubbliche forniture costituenti materia e oggetto dei Patti di cui sopra, contengono obblighi e dichiarazioni ispirate alle misure di contrasto ai tentativi di infiltrazio- ne mafiosa di cui all’intesa per la Legalità sottoscritta con la Prefettura di Bologna.
Pertanto le dichiarazioni e gli obblighi ivi previsti e ispirati ai Patti di cui sopra, sono da interpretarsi e circoscriversi quali punti di riferimento non al profilo giuridico–normativo collegato alla disciplina degli appalti e delle opere pubbliche, ma a quello dei contratti pubblici per l’esercizio in concessio- ne di un pubblico servizio in ambito sanitario.
ART. 7.1 (OBBLIGO DI DENUNCIA)
Gli OPA si impegnano a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti degli organi societari o dei rispettivi familiari di cui siano venuti a conoscenza i propri organi apicali o direttivi (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
ART. 7.2
(OBBLIGO DI SEGNALAZIONE ALLA PREFETTURA)
Gli OPA si impegnano a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 7.1 e ciò la fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
ART. 7.3
(EFFETTI DELLE INFORMAZIONI INTERDITTIVE PRECEDENTI E SUCCESSIVE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO)
Quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, ed all’art. 91, comma 6, del D.lgs. 159/2011, l’OPA non può stipulare con l’Azienda USL contratti di fornitura di prestazioni sanitarie.
Qualora la sussistenza di cause di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, ed all’art. 91, comma 6, del D.lgs. 159/2011, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, l’Azienda USL notifica a mezzo PEC all’OPA la richiesta di sospendere immediatamente dalle funzioni le persone coinvolte.
Trascorsi 30 giorni senza che l’OPA sospenda l’imprenditore o il componente della compagine sociale, l’Azienda USL può recedere dal contratto fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
ART. 7.4
(OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI TENTATIVI DI CONCUSSIONE)
Gli OPA si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi societari o dei dirigenti di impresa e questi ne siano a conoscenza
.ART. 7.5
(MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE, SOSTEGNO E MONITORAGGIO NELL’AMBITO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE)
Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda nei confronti dell’imprenditore o dei componenti dell’ organo societario in caso di una pluralità di componenti inferiori a 5 o dei dirigenti dell’impresa per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p., 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., l’Azienda USL notifica a mezzo PEC all’OPA la richiesta di sospendere immediatamente dalle funzioni le persone coinvolte.
Trascorsi 30 giorni senza che l’OPA sospenda l’imprenditore o il componente dell’organo societario imputato per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p., 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., l’Azienda USL notizia il Presidente dell’ANAC il quale, ai sensi e agli effetti dell’art. 32, c. 1, del
D.L. 24 giugno 2014, n. 90, così come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, ne informa il procuratore della Repubblica e propone al Prefetto competente, alternativamente: a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione; b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione.
ART. 8 (POLIZZA ASSICURATIVA)
Gli OPA dichiarano di essere provvisti di adeguate polizze assicurative – o di altre analoghe misure – a copertura dei danni derivanti dall’esercizio delle proprie attività, in ossequio ai principi previsti dalla L. 24/2017 (la c.d. “Legge Gelli”) in materia.
ART.9
(CLAUSOLE TRANSITORIE FINALI)
Il presente atto sarà assoggettato a imposta di registro solo "in caso d'uso" (con oneri a carico del richiedente), conforme alle previsioni di cui agli articoli 1 e 40 del D.P.R. n° 131 del 26.04.1986 "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" e di cui all'articolo 1 - lettera b) – della tariffa – parte seconda allegata al citato D.P.R.
Il presente contratto è soggetto a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni.
Per qualsiasi controversia relativa al presente accordo, il foro competente è esclusivamente quello di Bologna.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Bologna, lì
Azienda USL di Bologna Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxx Xxxxxx
Azienda USL di Imola Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxx Xxxxx
AIOP Provincia di Bologna Il Presidente
Dott. Xxxxxxxx Xxxx
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005
ART. 9
(ACCETTAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE)
Gli OPA – rappresentati ai fini del presente contratto da AIOP, nella persona del presidente della provincia di Bologna, che opera in nome e nell’interesse delle stesse – dichiarano di conoscere e di accettare espressamente le clausole del contratto: 7 (adempimenti ai sensi dell’Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritta tra la Prefettura di Bologna, l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, l’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e l’Azienda USL di Imola); 7.1 (obbligo di denuncia); 7.2 (obbligo di segnalazione alla prefettura); 7.3 (effetti delle informazioni interdittive precedenti e successive alla stipula del contratto); 7.4 (obbligo di comunicazione dei tentativi di concussione); 7.5 (misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio nell’ambito della prevenzione della corruzione); art. 8 (polizza assicurativa).
Azienda USL di Bologna Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxx Xxxxxx
Azienda USL di Imola Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxx Xxxxx
Per Accettazione
AIOP Provincia di Bologna Il Presidente
Dott. Xxxxxxxx Xxxx
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005
ALLEGATI:
1. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO
2. ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ALLEGATO 1
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO
(Ambito del trattamento - art. 28, paragrafo 3, GDPR a cura del Titolare del trattamento)
Categorie di interessati |
• persone fisiche |
Tipo di dati personali oggetto di trattamento |
• categorie particolari di dati personali limitatamente ai trattamenti necessari alla corretta esecuzione del rapporto contrattuale, solo con riferimento ai dati personali trasmessi, in accompagnamento ai pazienti ricoverati, in conseguenza di invii da parte dei presidi ospedalieri dell’Azienda USL. |
Oggetto, natura e finalità del trattamento |
• si rinvia all’oggetto del contratto sottoscritto tra Azienda USL di Bologna, Azienda USL di Imola e AIOP Associazione Italiana Ospedalità Privata, che tratta per gli Ospedali Privati della Provincia di Bologna Villa Baruzziana, Ai Colli, Villa Erbosa, Ospedali Riuniti (Nigrisoli e Villa Regina), Villa Xxxxx, Villa Chiara, Prof. Nobili, Villa Bellombra, Villa Torri, Santa Viola. |
ALLEGATO 2
ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regolamento (UE) 2016/679 e X.Xxx. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018
Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali per conto del Titolare del trattamento solo ed esclusivamente ai fini dell’esecuzione dei servizi oggetto dell'accordo nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché delle seguenti istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
Misure di sicurezza (art. 32 GDPR)
Il Responsabile del trattamento, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza di legge e del presente accordo, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di trattamento di dati personali fornendo assistenza al Titolare del trattamento nel garantire il rispetto della medesima.
Il Responsabile del trattamento, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.
Il Responsabile del trattamento applica le misure di sicurezza, di cui al punto precedente, al fine di garantire:
- se del caso, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.
Il Responsabile del trattamento è tenuto a implementare una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento, trasmettendo tempestivamente al Titolare del trattamento la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito adottate.
Il Responsabile del trattamento assicura l’utilizzo di strumenti, applicazioni e/o servizi che rispettino i principi di protezione dei dati personali fin dalla progettazione (privacy by design) e per impostazione predefinita (privacy by default).
Valutazione di impatto (art. 35 GDPR)
Il Responsabile del trattamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dello stesso, assiste il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 35 e 36 del GDPR.
Nello specifico:
- fornisce tutte le informazioni e tutti gli elementi utili al Titolare del trattamento per la effettuazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, nonché dell’eventuale consultazione preventiva alla Autorità Garante;
- assicurare la massima cooperazione e assistenza per dare effettività alle azioni di mitigazione eventualmente previste dal Titolare del trattamento per affrontare possibili rischi identificati a seguito
degli esiti della valutazione di impatto effettuata sui trattamenti di dati personali cui il Responsabile del trattamento concorre.
Registro delle attività di trattamento (art. 30 GDPR)
Il Responsabile del trattamento, ove ricorrano le ipotesi di cui all’art. 30 del Regolamento, dovrà tenere un registro ex art. 30.2 nel quale identifica e censisce i trattamenti di dati personali svolti per conto del Titolare del trattamento, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all’espletamento delle attività oggetto del presente accordo.
Tale registro, da esibire, in caso di ispezione della Autorità Xxxxxxx, deve contenere:
- il nome e i dati di contatto del Responsabile del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale il Responsabile agisce e, ove applicabile, del Data Protection Officer (DPO);
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- se del caso, i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi, compresa l’identificazione del paese terzo e la relativa documentazione di garanzia;
- la descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati.
Data Breach (art. 33 GDPR)
Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario al Titolare del trattamento ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Nella misura in cui la violazione dei dati personali sia causata da una violazione del Responsabile del trattamento o dei suoi Sub-responsabili delle disposizioni del presente atto di nomina, dell'accordo o delle Leggi sulla protezione dei dati applicabili, tenendo conto della natura della violazione dei dati personali e del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte, il Responsabile del trattamento, su istruzione di Titolare del trattamento, opererà tutti gli sforzi necessari per identificare e porre rimedio alla causa della violazione dei dati personali, per mitigare i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte e per assistere ulteriormente il Titolare del trattamento con ogni ragionevole richiesta nel rispetto delle leggi sulla protezione dei dati relative alle violazioni dei dati personali.
Si rinvia all’ALLEGATO 2 per quanto di competenza.
Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto del Titolare del trattamento.
Soggetti autorizzati allo svolgimento di operazioni di trattamento dei dati personali – Designazione
Il Responsabile del trattamento:
- provvede ad individuare le persone fisiche da nominare autorizzati al trattamento, attribuendo loro specifici compiti e funzioni e fornendo loro adeguate istruzioni scritte circa le modalità del trattamento dei dati;
- assicura competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- assicura che gli autorizzati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica consegnando al Titolare del trattamento, per il tramite dei Referenti privacy aziendali di riferimento, le evidenze di tale formazione;
- vigila sull’operato degli autorizzati, vincolandoli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento delle loro attività, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro/collaborazione con il Responsabile del trattamento. In ogni caso, il Responsabile del
trattamento è ritenuto direttamente responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali da parte degli autorizzati.
Amministratori di sistema
Il Responsabile del trattamento, per quanto concerne i trattamenti effettuati per fornire il servizio oggetto del accordo dai propri incaricati con mansioni di “amministratore di sistema”, è tenuto altresì al rispetto delle previsioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009, in quanto applicabili. Il Responsabile del trattamento, in particolare, si impegna a:
- designare quali amministratori di sistema le figure professionali da individuare e dedicare alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali;
- predisporre e conservare l’elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate ed individuate quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite, unitamente all’attestazione delle conoscenze, dell’esperienza, della capacità e dell’affidabilità degli stessi soggetti, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- fornire il suddetto elenco al Titolare del trattamento, e comunicare ogni eventuale aggiornamento allo stesso;
- verificare annualmente l’operato degli amministratori di sistema, informando il Titolare del trattamento, circa le risultanze di tale verifica;
- mantenere i file di log previsti in conformità alle disposizioni contenute provvedimento dell’Autorità Garante sopra richiamato.
Sub-responsabile del trattamento
Per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento e previa autorizzazione scritta specifica da richiedere a quest’ultimo, il Responsabile del trattamento può ricorrere ad altro responsabile (c.d. Sub-responsabile del trattamento). In questi casi il Responsabile del trattamento si obbliga ad imporre per iscritto al Sub-responsabile del trattamento, mediante atto giuridico vincolante, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali cui lo stesso è soggetto, in particolare rispetto agli obblighi in materia di sicurezza. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ricorra ad un Sub-responsabile stabilito in un Paese extra-UE, sarà suo onere adottare adeguati strumenti per legittimare il trasferimento ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR.
Il Titolare del trattamento può chiedere al Responsabile del trattamento:
- il rilascio di copia degli accordi stipulati tra Responsabile e Sub-responsabile del trattamento (omettendo le sole informazioni strettamente confidenziali e gli accordi economici, se del caso);
- l’esperimento di audit nei confronti dei propri Sub-responsabili del trattamento;
- conferma che gli audit sono stati condotti per dimostrare la conformità dei Sub-responsabili del trattamento alla normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
Il Responsabile del trattamento si impegna espressamente ad informare il Titolare del trattamento di eventuali modifiche riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di eventuali Sub-responsabili del trattamento, dandogli così l’opportunità di opporsi a tali modifiche. Il Responsabile del trattamento non può ricorrere ai Sub-responsabili del trattamento nei cui confronti il Titolare del trattamento abbia manifestato la sua opposizione.
Qualora il Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi, il Responsabile del trattamento conserva nei confronti del Titolare del trattamento l’intera responsabilità dell’inadempimento degli obblighi del Sub- responsabile del trattamento. In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei
confronti del Titolare del trattamento per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-responsabile del trattamento o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto
Data Protection Officer (DPO)
Tale comunicazione deve contenere il nome del Responsabile del trattamento, l'accordo di riferimento. Il Titolare del trattamento comunica con la presente i riferimenti del proprio DPO:
Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
c/o IRCCS Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Xxx Xxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
Email: xxx@xxxx.xx.xx Pec: xxx@xxx.xxxx.xx.xx
Attività di audit da parte del Titolare del trattamento
Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, compresi gli audit, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile del trattamento riconosce al Titolare del trattamento, e dai terzi incaricati ai sensi dell’art. 28, par. 3, lett. h) GDPR, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Titolare del trattamento si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest’ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Tale attività può essere svolta dal Titolare del trattamento nei confronti del Sub- responsabile del trattamento o delegata dal Titolare stesso al Responsabile del trattamento.
Nel caso in cui all’esito degli audit effettuati dal Titolare del trattamento o da terzi incaricati, le misure tecniche, organizzative e/o di sicurezza adottate dal Responsabile del trattamento e/o Sub-responsabile del trattamento risultino inadeguate o, comunque, vengano riscontrate evidenze di violazioni gravi (ad es. la mancata informazione e formazione da parte del Responsabile al trattamento dei dati nei confronti dei propri soggetti autorizzati, la rilevazione di violazione a livello applicativo del sistema fornito) commesse dal Responsabile del trattamento o Sub-responsabile del trattamento dei dati personali, Il Titolare del trattamento ha facoltà di applicare una penale nelle modalità e nei termini stabiliti del accordo. Il rifiuto del Responsabile del trattamento e Sub-responsabile di consentire l’audit al Titolare del Trattamento comporta la risoluzione del contratto.
Trasferimento e trattamento di dati personali fuori dall’Unione Europea
Il Titolare del trattamento non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell’Unione Europea, salvo casi eccezionali legati alla tipologia contrattuale, per i quali la specifica autorizzazione da richiedere al Titolare del trattamento è sottoposta alla valutazione del DPO.
Conservazione o cancellazione dei dati e loro restituzione
Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all’atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile del trattamento o del rapporto sottostante, il Responsabile del trattamento a discrezione del Titolare del trattamento sarà tenuto a:
- restituire al Titolare del trattamento i dati personali oggetti del trattamento
- provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.).
In entrambi i casi il Responsabile del trattamento provvederà a rilasciare al Titolare del trattamento apposita dichiarazione per iscritto contenente l’attestazione che presso il Responsabile del trattamento non esista alcuna copia dei dati personali di titolarità del Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.
Ulteriori eventuali obblighi, se applicabili in base alla tipologia contrattuale in essere
Il Responsabile del trattamento:
- provvede al rilascio dell’informativa di cui all’art. 13 del GDPR, qualora il trattamento dei dati oggetto dell'accordo comporti la raccolta di dati personali per conto del Titolare del trattamento da parte del Responsabile del trattamento;
- collabora con il Titolare del trattamento per fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie e/o i documenti utili al fine di soddisfare l’obbligo in capo a quest’ultimo di dare seguito alle richieste degli interessati di cui al Capo III del GDPR (ad es.: esercizio dei diritti di accesso, rettifica, limitazione, opposizione al trattamento dei dati);
- collabora con il Data Protection Officer (DPO) del Titolare del trattamento, provvedendo a fornire ogni informazione dal medesimo richiesta;
- provvede ad informare immediatamente il Titolare del trattamento di ogni richiesta, ordine ovvero attività di controllo da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali o dell’Autorità Giudiziaria;
- coadiuva, se richiesto dal Titolare del trattamento lo stesso nella difesa in caso di procedimenti dinanzi dalla suddette Autorità che riguardino il trattamento dei dati oggetto del contratto. A tal fine il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza al Titolare del trattamento per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.
Responsabilità e manleve
Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva il Titolare del trattamento da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente accordo.
A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente accordo, il Responsabile del trattamento:
- avverte, prontamente ed in forma scritta, il Titolare del trattamento del reclamo ricevuto;
- non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con il Titolare del trattamento;
- non transige la controversia senza il previo consenso scritto del Titolare del trattamento;
- fornisce al Titolare del trattamento tutta l’assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.
A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente accordo, il Responsabile del trattamento contatterà tempestivamente il Titolare del trattamento attendendo specifiche istruzioni sulle azioni da intraprendere
FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE
AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0113289
DATA: 10/11/2021
OGGETTO:
Trasmissione contratto stipulato tra l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola e Ospedali Privati Associati AIOP per l'erogazione di prestazioni sanitarie
SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
CLASSIFICAZIONI: [01-02-03]
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File | Firmato digitalmente da | Hash |
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L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.
Si trasmette la nota riportata con oggetto: Trasmissione contratto stipulato tra l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola e Ospedali Privati Associati AIOP per l'erogazione di prestazioni sanitarie.
La trasmissione avviene in automatico tramite il sistema di Protocollo PICO dell'Azienda USL di Bologna. Cordiali saluti.
Le informazioni contenute in questo messaggio e nei suoi eventuali allegati sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Il ricevente se diverso dal destinatario, è avvertito che qualunque utilizzazione, divulgazione o copia di questa comunicazione comporta violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03 s.m.i e Regolamento UE 679/2016) ed è pertanto rigorosamente vietata e come tale verrà perseguita anche penalmente. Se non siete i destinatari del messaggio o lo avete ricevuto per errore, Vi preghiamo di darcene comunicazione e di rimuovere il messaggio stesso e gli allegati dal Vostro sistema. Grazie per la collaborazione.