CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO
DITTA
Cod. Fornitore
CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO
ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE - DURATA - MODIFICHE - RECESSO
Le presenti condizioni generali d'acquisto (le "Condizioni") costituiscono parte integrante di tutti i contratti aventi ad oggetto la fornitura di prodotti, per tali intendendosi ogni bene e/o servizio indicati negli ordini di acquisto emessi dalla SACMI IMOLA S.C. (il "Compratore") a favore di qualsiasi impresa fornitrice (il "Fornitore"), ivi compresa ogni macchina e/o quasi macchina e/o insieme di macchine e/o apparecchiature e/o componenti lavorati e/o sostanze e preparati (“Prodotti”) la cui fabbricazione o lavorazione sia commissionata dal Compratore al Fornitore. L'accettazione da parte del Fornitore di ciascun ordine del Compratore si intenderà fatta alle presenti Condizioni, salvo diverso accordo scritto tra le parti; resta tuttavia inteso che, in caso di difformità tra le presenti Condizioni ed eventuali clausole inserite nel testo dell'ordine, queste ultime prevarranno.
In ogni caso, eventuali condizioni generali del Fornitore non troveranno comunque applicazione, neppure parziale, se non saranno state espressamente approvate per iscritto dal Compratore. Le presenti Condizioni rimarranno in vigore a tempo indeterminato ed il Compratore si riserva di modificarle con un congruo termine di preavviso (30 giorni nel primo anno di durata del rapporto di fornitura, 60 giorni nell'eventuale secondo anno iniziato e 90 giorni nel terzo eventuale anno iniziato e successivi), ferma restando la facoltà del Fornitore di comunicare al Compratore entro lo stesso termine la propria indisponibilità a continuare il rapporto alle nuove condizioni e con l'intesa che, in assenza di comunicazione scritta in tal senso, la modifica si intenderà accettata.
Xxxxx inteso altresì che, nell'ipotesi di ordini nell'ambito di un rapporto di fornitura ad esecuzione continuata o periodica, il Compratore potrà recedere da tale rapporto dandone comunicazione al Fornitore mediante raccomandata a.r. con il congruo preavviso di cui sopra; a propria volta, il Fornitore potrà recedere dal suddetto rapporto, dandone comunicazione al Compratore mediante raccomandata a.r. con un preavviso che consenta al Compratore di poter reperire fornitori sostitutivi e, comunque, non inferiore a 180 giorni. In caso di recesso è fatta salva l'obbligazione delle Parti di dare regolare esecuzione ai contratti di fornitura già stipulati prima del recesso stesso.
ART. 2
ENTRATA IN VIGORE DI CIASCUN CONTRATTO
Se non diversamente richiesto dal Compratore per iscritto, l'ordine del Compratore stesso si intenderà accettato dal Fornitore se non espressamente rifiutato entro sette giorni dal ricevimento del medesimo. Salvo rinuncia da parte del Compratore alla presente disposizione (a propria discrezione ed in qualsiasi momento): (a) ciascun contratto di fornitura tra Compratore e Fornitore (le "Parti") entrerà in vigore a condizione che il Fornitore abbia restituito al Compratore le presenti Condizioni timbrate e firmate, anche per accettazione ai sensi dell'Art. 1341 del c.c.. Le firme dovranno essere di un legale rappresentante o di un delegato del Fornitore in possesso dei necessari poteri ed in ogni caso il Compratore è esonerato da ogni verifica in merito; e, in particolare, (b) qualora entro 20 giorni dalla data dell'ordine del Compratore (salva diversa disposizione di quest'ultimo) non siano pervenute al Compratore le presenti Condizioni controfirmate dal Fornitore secondo quanto sopra indicato (ove non già sottoscritte in precedenza), il Compratore potrà ritenersi libero da ogni impegno in proposito.
ART. 3 DOCUMENTAZIONE
I Prodotti oggetto dell'ordine dovranno essere forniti completi di tutta la documentazione tecnica per l'esercizio, la manutenzione o l'adempimento di oneri legali, nonché muniti dei certificati richiesti, ivi incluso il cartellino di identificazione. Ove applicabili e/o ove richieste dal contratto, fanno parte integrante della documentazione di fornitura la dichiarazione di conformità / di incorporazione, le schede di collaudo, tutta la documentazione fornita con i Prodotti e le indicazioni riportate su di essi (comprese le identificazioni dei comandi e le interfacce software) che dovranno essere in italiano e nella lingua del paese di utilizzo dei Prodotti, il catalogo parti di ricambio da fornire nel numero di copie richieste, gli schemi elettrici dei quadri di comando con lista delle parti componenti e schemi funzionali, le piante e viste dei Prodotti componenti la fornitura con dimensioni di piazzamento, i disegni di fondazione e carichi gravanti con specifiche delle eventuali opere a carico dell'utente finale, le schede di sicurezza nel caso di sostanze e /o preparati, nonché ogni altra documentazione richiesta dalla normativa prodotto di riferimento. Qualora la documentazione inviata al Compratore risultasse incompleta e comunque inesatta, il pagamento delle relative fatture sarà effettuato solo dopo il ricevimento della documentazione richiesta. L'apposizione dei segni distintivi del Fornitore sui Prodotti, così come le dimensioni di tali segni distintivi, dovranno essere concordati tra le Parti.
Il Compratore sarà libero di apporre sui Prodotti i propri segni distintivi.
ART. 4
ESECUZIONE DELLA FORNITURA
La fornitura dei Prodotti dovrà avvenire in conformità a quanto prescritto in ordine, nonché ai disegni, alle specifiche tecniche e/o contrattuali e ad ogni altra documentazione che ne forma parte integrante. Ogni deroga a quanto stabilito sarà valida solo se convenuta per iscritto e successivamente confermata per iscritto.
ART. 5 TRASMISSIONE DEGLI ORDINI
Il Compratore avrà la facoltà di inviare i propri ordini mediante l'utilizzo di sistemi telematici idonei a tal fine.
ART. 6 IMBALLO DEI MATERIALI
Il Fornitore dovrà provvedere ad un adeguato e idoneo imballo e protezione dei Prodotti come richiesti dalle vigenti normative, anche al fine di assicurare un ordinato controllo dei medesimi ed evitare danni durante il trasporto e la successiva fase di accettazione presso gli stabilimenti del Compratore o i diversi luoghi di destino.
Salvo esonero da parte del Compratore, i Prodotti dovranno essere conformi alla normativa ISPM-15 FAO (ove ciò sia richiesto dalle norme vigenti nel Paese dove si trova il luogo di destino della fornitura) e/o alle altre normative relative all'imballo applicabili specificamente a ciascun Prodotto e/o alle diverse specifiche indicate nell'ordine.
ART. 7
TERMINI DI CONSEGNA E DI RESA
In mancanza di un'espressa diversa indicazione scritta nell'ordine, la consegna dovrà effettuarsi presso lo stabilimento del Compratore, o presso la destinazione da quest'ultimo ragionevolmente indicata, ed il Fornitore sopporterà tutte le spese di trasporto, assicurazione ed ogni altra spesa o rischio relativo al perimento o al danneggiamento dei Prodotti oggetto dell'ordine fino al momento della consegna dei Prodotti stessi.
I termini di consegna indicati nell'ordine del Compratore, che sia stato accettato espressamente o tacitamente dal Fornitore, si intendono di rigore ed essenziali; è fatta
salva tuttavia la facoltà del Compratore di prorogare tali termini di consegna, una o più volte, a condizione che il Compratore ne dia comunicazione per iscritto al Fornitore.
Il Fornitore si impegna inoltre ad accettare eventuali diminuzioni dei quantitativi oggetto dell'ordine, purché non eccedenti il 25% dell'ordine ed a condizione che queste gli vengano richieste per iscritto dal Compratore con un congruo preavviso.
Il Fornitore si atterrà in ogni momento alle eventuali richieste di modifica delle specifiche tecniche relative all'ordine formulate per iscritto dal Compratore; tali modifiche non comporteranno alcuna variazione dei prezzi e delle altre condizioni e termini della fornitura, fatta eccezione per il caso in cui a) si tratti di modifiche sostanziali e b) il Fornitore chieda per iscritto la rinegoziazione delle condizioni e dei termini della fornitura entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di modifica del Compratore.
Qualora vengano accertati ritardi nella consegna per colpa del Fornitore, il Compratore potrà richiedere a titolo di penale per ritardata consegna i seguenti importi:
- fino a una settimana di ritardo nessuna penale;
- per ogni ulteriore settimana di ritardo l'1 % a settimana del prezzo totale di contratto, fino ad un massimo del 5%.
Il Compratore avrà la facoltà di risolvere il contratto in caso di ritardo superiore a 5 settimane, impregiudicato, anche in tale ipotesi, ogni altro diritto, incluso il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Il Compratore è espressamente autorizzato a dedurre dagli importi fatturati le eventuali responsabilità maturate a carico del Fornitore ai sensi del presente Articolo.
ART. 8 SPEDIZIONE
Le spedizioni dovranno essere effettuate con il mezzo più idoneo.
Le eventuali spese relative alle spedizioni dovranno in ogni caso essere preventivamente concordate e addebitate a parte su documentazione di spesa. Qualora nell'ordine fosse stabilito il nominativo del trasportatore e/o spedizioniere e il Fornitore non si attenesse a tale indicazione verranno ad egli addebitati gli eventuali maggior costi sostenuti a seguito di tale inosservanza. E' fatto obbligo al Fornitore di compilare una lista indicante, per ciascuna fornitura, natura, peso lordo, peso netto, dimensioni e contenuto.
Ciascuna fornitura sarà contrassegnata o etichettata in maniera ben visibile come segue : Destinazione
Ordine d'acquisto N°. Quantità
N° Commessa di Lavoro Cod. Art. SACMI
ART. 9
SICUREZZA ED IDENTIFICAZIONE FORNITURA
I Prodotti forniti dovranno essere conformi alle prescrizioni e ai requisiti essenziali di sicurezza e salute previsti dalle normative prodotto applicabili, compresa, laddove applicabile, la Direttiva 2006/42/CE e succ. modifiche ed integrazioni. In particolare, qualora richiesto dalla suddetta Direttiva 2006/42/CE e succ. modifiche ed integrazioni, i Prodotti dovranno essere accompagnati dalla dichiarazione CE del costruttore e/o dichiarazione di incorporazione e da ogni riferimento/documento rilevante ai fini della normativa sopramenzionata, nonché delle istruzioni per l'uso previsti dalla medesima normativa. Ove applicabile, sui Prodotti dovranno inoltre essere apposte su supporto inamovibile le informazioni previste dalla predetta normativa. Tutta la documentazione fornita con i Prodotti e le indicazioni riportate su di essi (comprese le identificazioni dei comandi e le interfacce software) devono essere in italiano e nella lingua del paese di utilizzo dei Prodotti.
ART. 10
FATTURAZIONE-DOCUMENTI PER IL PAGAMENTO
Le fatture dovranno essere indirizzate ed inviate in originale e contenere, oltre al numero dell'ordine ed al codice fornitore attribuito al Fornitore, anche l'indicazione del destinatario della merce.
Le fatture dovranno essere emesse dal Fornitore con data non anteriore alla data di consegna al Compratore dei relativi Prodotti.
Le fatture dovranno essere assoggettate al trattamento fiscale in vigore al momento dell'effettuazione dell'operazione, o, comunque, a quello particolare eventualmente richiesto, sotto la responsabilità del Compratore, nel testo di ciascun ordine.
In caso di materiali destinati a terzi una copia del Documento di Trasporto firmato dal vettore dovrà essere inviata al Compratore quale attestato di consegna. Per la resa franco destino tale copia dovrà essere quella dell'esemplare sottoscritto dal destinatario "terzo".
ART. 11
MODALITA' DI PAGAMENTO
I pagamenti saranno effettuati, alla scadenza pattuita ovvero, se non è stata pattuita la relativa scadenza, né la stessa è prescritta da norme di legge inderogabili, a 120 gg. f.m.d.f., sul conto corrente del Fornitore presso la banca dallo stesso designata, a mezzo bonifico bancario. In caso di inadempimento del Fornitore, il Compratore si riserva la possibilità di sospendere temporaneamente i pagamenti della fornitura oggetto della contestazione.
ART. 12
CONTROLLO DELLA MERCE
L'accertamento delle condizioni e della conformità alle specifiche dei Prodotti oggetto della fornitura potrà essere fatto dal Compratore (direttamente o a mezzo di un terzo a ciò delegato), anche a campione. Detto accertamento avrà luogo secondo le normali procedure del Compratore e si svolgerà, a scelta del Compratore, presso lo stabilimento di quest'ultimo o nel luogo di destino se diverso, oppure presso il luogo di destinazione finale scelto dal Compratore.
Nel caso di resa franco destino la quantità ed il peso riconosciuti sono quelli rilevati all'arrivo negli stabilimenti del Compratore, o nel luogo di destino convenuto, oppure nel luogo di destinazione finale scelto dal Compratore.
Fatta salva ogni diversa disposizione di legge inderogabile, il Compratore potrà far valere la non conformità ovvero i difetti dei Prodotti oggetto della fornitura entro 60 giorni dalla effettiva scoperta da parte del Compratore stesso.
Le denunce di non conformità si intenderanno dal Fornitore definitivamente accettate ove non siano contestate entro i 15 giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione scritta da parte del Compratore. Prodotti non conformi e non riparabili, ad insindacabile giudizio del Compratore, verranno restituiti al Fornitore a spese dello stesso. Nel caso di rifiuto della merce, ogni spesa di selezione, di imballaggio, custodia, carico e spedizione si intende a carico del Fornitore; è inoltre fatto obbligo al Fornitore stesso di indicare il recapito e la modalità per la restituzione.
Resta in ogni caso inteso che, se non diversamente concordato tra Fornitore e Compratore, quest'ultimo sarà libero di non eseguire alcun controllo dei Prodotti all'atto della consegna/ricevimento a destinazione della medesima, senza che ciò possa in alcun modo escludere o limitare i propri diritti nei confronti del Fornitore per eventuali vizi, mancanza di conformità o carenze della fornitura.
ART. 13
CAPACITA' PRODUTTIVE
Qualora i Prodotti oggetto di fornitura (ad esclusione di quelle a disegno del Compratore) fossero destinati a far parte di un impianto (come parte del medesimo o come componente di una macchina), il Fornitore garantisce che i Prodotti stessi, una volta montati e/o avviati, risulteranno conformi ai parametri produttivi/tecnici richiesti dal Compratore e necessari per il buon funzionamento dell'impianto stesso; nel caso in cui l'impianto non raggiungesse i parametri produttivi a causa dei Prodotti di cui sopra, e per tale motivo il Compratore dovesse sopportare maggiori oneri o costi (quali ma non esclusivamente penali, forniture gratuite di assistenza tecnica e/o tecnologica etc...), il Fornitore sarà ovviamente responsabile per essi nei confronti del Compratore.
ART. 14
GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE
Qualora richiesto dal Compratore ed a garanzia della buona esecuzione della fornitura, il Fornitore rilascerà a favore del Compratore una garanzia a prima domanda di primaria banca, in un testo di gradimento del Compratore. Tale garanzia sarà consegnata al Compratore al momento della consegna della fornitura e/o del previsto anticipo e sarà restituita entro 30 giorni dalla data del certificato di collaudo.
ART. 15
GARANZIA DELLA FORNITURA
Il Fornitore garantisce di aver osservato le norme vigenti applicabili sia in Italia sia nel Paese nel quale la fornitura sarà installata, secondo quanto preventivamente comunicatogli. Il Fornitore garantisce (fatte salve eventuali diverse indicazioni nell'ordine) che i Prodotti sono stati progettati e costruiti secondo i vigenti criteri di sicurezza e di igiene del lavoro, le norme di buona tecnica e le specifiche richieste.
Il Fornitore garantisce che i Prodotti sono corrispondenti alle caratteristiche ed alle specifiche convenute e che i materiali impiegati sono esenti da vizi o difetti anche occulti e che le lavorazioni sono state effettuate a perfetta regola d'arte ed in accordo alle più moderne tecnologie. Dalla data di installazione/montaggio ovvero, qualora previsto, dalla data di collaudo presso l'utilizzatore finale, decorrerà un periodo di garanzia di 12 mesi; il periodo di garanzia non potrà comunque eccedere i 24 mesi calcolati a partire dalla data di consegna presso il Compratore o presso l'utilizzatore finale, se diverso. Durante il periodo di garanzia il Fornitore a richiesta del Compratore provvederà a riparare o sostituire a propria cura e spese tutte le parti di quei Prodotti, anche se fornite da terzi, che risultassero non idonee o difettose, con esclusione delle parti di normale usura. La resa dei particolari da sostituire xxxx xxxxxx stabilimento del Compratore; le spese di spedizione dei particolari e le prestazioni di montaggio per le riparazioni e sostituzioni saranno a carico del Fornitore. Il Fornitore provvederà alla sostituzione o riparazione delle parti difettose entro il più breve tempo possibile, da stabilire di volta in volta, ed avrà la facoltà di richiedere al Compratore la restituzione dei pezzi sostituiti, salvo il risarcimento del maggior danno subito dal Compratore.
Resta inteso che, in caso di accertata difettosità dei Prodotti forniti dal Fornitore o in caso di mancanza di qualità degli stessi, il Compratore potrà rifiutare o sospendere il pagamento sino all'avvenuta eliminazione dei vizi, ove ciò sia possibile in tempo utile.
Quanto sopra previsto non pregiudica il diritto del Compratore al risarcimento dei danni subiti ed alla risoluzione del contratto relativo ai Prodotti difettosi o non conformi dei quali non abbia chiesto la riparazione o sostituzione; è inoltre fatto salvo ogni altro diritto spettante al Compratore in forza di norme di legge a fronte della difettosità o mancanza di qualità dei Prodotti ivi compreso il diritto di risolvere ogni contratto con il Fornitore avente ad oggetto Prodotti analoghi a quelli difettosi o non conformi ove la difettosità o mancanza di conformità sia tale da non consentire la prosecuzione del rapporto su basi di reciproca fiducia.
ART. 16
CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Le obbligazioni delle Parti derivanti da ciascun contratto di fornitura regolato dalle presenti Condizioni verranno considerate sospese in caso di sopravvenienza di eventi di forza maggiore. A tal fine vengono considerati eventi di forza maggiore quegli eventi non prevedibili ed al di fuori della volontà delle Parti che impediscono l'adempimento delle obbligazioni di una o di entrambe le Parti, quali ad esempio, ma non esclusivamente: terremoto, fulmine, alluvione, sciopero nazionale di categoria, serrata, ingiunzione governativa, guerra, sommossa, embargo, ecc. La parte che intenderà avvalersi della sospensione dovrà far conoscere la propria intenzione all'altra, per iscritto, entro 15 giorni dall'inizio dell'evento e successivamente comunicarne la cessazione entro 15 gg.. La parte impedita all'adempimento delle proprie obbligazioni presterà la sua massima collaborazione all'altra per ridurre le conseguenze dannose a carico di quest'ultima. Qualora infine l'evento di forza maggiore dovesse protrarsi per un periodo di tempo eccedente sei mesi, il Compratore si riserva il diritto di risolvere il contratto senza che nulla sia perciò dovuto, con l'obbligo, inoltre, da parte del Fornitore di restituzione di quanto eventualmente già pagato.
Art. 17
OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Il Fornitore è tenuto ad osservare la massima riservatezza su tutte le notizie di carattere tecnico (quali, ma non esclusivamente, disegni, prospetti, documentazione, formule, e corrispondenza) ricevute dal Compratore in esecuzione della fornitura. Nessuna di tali notizie potrà essere divulgata a terzi senza preventivo consenso scritto del Compratore. Qualora al Fornitore fosse richiesta da parte di terzi non autorizzati dal Compratore l'esecuzione di forniture secondo le specifiche tecniche del Compratore, il Fornitore non darà corso alla fornitura stessa dandone immediata e completa informazione al Compratore allo scopo di verificare con quest'ultimo la legittimità della commessa del terzo. Tutte le modifiche costruttive che il Fornitore intenda apportare ai Prodotti oggetto della fornitura al fine di migliorarne le caratteristiche tecnico-qualitative, dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate dal Compratore.
ART. 18
PATTUIZIONE COMPLETA - INVALIDITA' PARZIALE
L'ordine d'acquisto, le presenti Condizioni e le clausole contenute negli allegati all'ordine e/o alle Condizioni rappresentano un accordo completo fra le Parti e superano ogni precedente pattuizione in merito all'oggetto della fornitura.
Se una o più disposizioni delle presenti Condizioni o dei singoli contratti conclusi in base alle medesime risultassero invalide, le Condizioni e/o i suddetti contratti resteranno comunque validi nel loro complesso e le Parti sostituiranno in buona fede qualsiasi disposizione invalida o inefficace con pattuizioni aventi un contenuto il più possibile analogo od equivalente.
ART. 19
CESSIONE DI CREDITO
Non sono consentite cessioni di credito, mandati speciali all'incasso o altre forme di delega di pagamento senza preventiva ed esplicita autorizzazione scritta del Compratore. Poiché l'ordine fa parte dei documenti probatori del credito di cui all'Art. 1262 del c.c.., la presente xxxxxxxx si presume comunque a conoscenza del cessionario al momento della cessione. Pertanto essa è opponibile anche nei confronti di quest'ultimo ai sensi del secondo comma dell'Art. 1260 del c.c..
ART. 20 USO DI BREVETTI
Il Fornitore, con la firma del presente contratto, manleva specificatamente il Compratore e i clienti di quest'ultimo da ogni rivalsa e onere circa eventuali brevetti, o similari diritti di terzi, che il Fornitore stesso abbia ritenuto necessario ed opportuno adottare nella fabbricazione o lavorazione dei Prodotti o che comunque potessero essere interessati/violati da tale fabbricazione o lavorazione.
ART. 21 ESECUZIONE DEI LAVORI DI MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE
Il Fornitore si impegna ad eseguire i lavori in piena autonomia ed a regola d'arte e si assume l'obbligo di dotare di un tesserino di riconoscimento il personale incaricato dell'esecuzione dei lavori e di far osservare a quest'ultimo tutte le norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti, o comunque imposte dalla natura dei lavori o dei luoghi e le altre disposizioni vigenti in materia (in particolare, le disposizioni del D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e/o integrazioni) nonché tutte le disposizioni specifiche di reparto/stabilimento adottate nell'ambiente di lavoro e a dotare tale personale dei necessari dispositivi di protezione.
Il Fornitore si impegna a prendere conoscenza, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e manleva sin d'ora il Compratore per qualsiasi infortunio sul lavoro dovesse subire il personale incaricato e così anche per i danni che per causa o colpa di detto personale dovessero derivare a terzi. Il Fornitore si impegna altresì a fornire le informazioni e a provvedere alla redazione dei documenti prescritti dalle norme di legge per la valutazione e gestione dei rischi.
Nel caso in cui il Fornitore utilizzi attrezzature ed impianti del Compratore o di terzi, il Compratore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ogni incidente che dovesse verificarsi. Il Fornitore si assume l'obbligo della costante sorveglianza dell'avanzamento dei lavori e si impegna a comunicare per iscritto al Compratore il nominativo del proprio Responsabile dei lavori/Responsabile di cantiere.
ART. 22 DIVIETO DI SUBFORNITURA
E' assolutamente vietato al Fornitore, sotto pena di annullamento della fornitura e rifusione di ogni danno e spesa, affidare a terzi l'esecuzione totale o parziale della fornitura senza preventiva esplicita autorizzazione scritta del Compratore.
Qualora la sub-fornitura sia autorizzata dal Compratore, il Fornitore rimarrà comunque direttamente responsabile nei confronti del Compratore della esatta esecuzione del lavoro, eventualmente in solido con il sub-fornitore anche in relazione ad eventuali danni.
In ogni caso resta inteso che il Compratore avrà diritto di sospendere l'esecuzione della fornitura qualora il Fornitore non abbia preventivamente sottoposto al Compratore, per approvazione da parte di quest'ultimo, i mezzi di fabbricazione o di lavorazione da utilizzarsi da parte del sub-fornitore con riguardo alla fornitura medesima.
ART. 23
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Al presente contratto si applica la legge italiana, con esclusione della convenzione di Vienna dell'i 1 aprile 1980 sui contratti di vendita internazionale di beni mobili.
Per ogni controversia inerente all'applicazione delle presenti Condizioni sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo in cui il Compratore ha la propria sede legale; in parziale deroga a quanto precede, il Compratore potrà agire a propria discrezione presso il Foro del luogo in cui il Fornitore ha la propria sede legale (oppure altri uffici o magazzino) in particolare, ed in via non limitativa, per recuperare proprie merci o per il risarcimento dei danni. Resta tuttavia inteso che, ove il Fornitore abbia sede legale in Italia, le parti prima di agire in giudizio sottoporranno ogni eventuale controversia relativa all'applicazione delle presenti Condizioni ad un tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del luogo in cui il Fornitore ha sede, sempre che tale tentativo di conciliazione sia prescritto da norme di legge inderogabili.
Data ......................................................
IL FORNITORE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile italiano, il Fornitore approva specificamente, dopo averne preso attenta visione, gli Articoli n. 1 (Ambito di applicazione - Durata - Modifiche - Recesso), 2 (Entrata in vigore di ciascun contratto - accettazione dell'ordine - facoltà del Compratore), 3 (Documentazione), 7 (Termini di consegna e di resa - proroga - modifiche tecniche - penale), 8 (Spedizione), 9 (Sicurezza ed identificazione fornitura), 12 (Controllo della merce), 13 (Capacità produttive - responsabilità), 14 (Garanzia di buona esecuzione), 15 (Garanzia della fornitura - durata - rifiuto o sospensione del pagamento), 16 (Cause di forza maggiore), 17 (Obbligo di riservatezza - specifiche del Compratore), 18 (Pattuizione completa invalidità parziale), 19 (Cessione di credito), 20 (Uso di brevetti), 21 (Esecuzione dei lavori di montaggio ed installazione), 22 (Divieto di sub-fornitura - approvazione dei mezzi di produzione), 23 (Legge applicabile e Foro competente).
IL FORNITORE