CIRCOLARE N. 1280
Roma, lì 27 giugno 2013
CIRCOLARE N. 1280
Condizioni generali per l’accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni, ai sensi dell’art. 5 comma 7 lettera a), primo periodo, del D.L. 30-9-2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, da parte degli enti locali di cui al D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 (Testo integrato con le modifiche autorizzate in data 21 novembre 2016, aventi efficacia dal 12 dicembre 2016).
INDICE
Pag.
PARTE I - AMBITO APPLICATIVO
Premessa 3
Sez. 1. Ambito soggettivo 3
Sez. 2. Ambito oggettivo 3
PARTE II - PROCEDURA DI FINANZIAMENTO
Sez. 1. Premessa 4
Sez. 2. Istruttoria 4
Sez. 3. Perfezionamento del contratto 4
PARTE III - CONDIZIONI GENERALI
Cap. 1. PRESTITI ORDINARI 6
Sez. 1. Ammortamento 6
Par. 1 Ammortamento dei prestiti ordinari a tasso fisso 6
Par. 2 Ammortamento dei prestiti ordinari a tasso variabile 6
Sez. 2. Determinazione ed applicazione dei Tassi di interesse e delle Maggiorazioni 7
Sez. 3. Pubblicità dei tassi di interesse 8
Sez. 4. Interessi di pre-ammortamento 8
Sez. 5. Interessi di mora 8
Sez. 6. Quota del prestito non erogata 9
Sez. 7. Garanzie e impegni 9
Sez. 8. Erogazione 10
Sez. 9. Pubblicità 11
Sez. 10. Rimborso anticipato 11
Sez. 11. Riduzione 12
Sez. 12. Diverso utilizzo 13
Sez. 13. Cessione, totale o parziale, del contratto 13
Sez. 14. Risoluzione del contratto 13
Sez. 15. Prestiti per debiti fuori bilancio 15
Cap. 2. PRESTITI FLESSIBILI 18
Premessa 18
Sez. 1. Pre-ammortamento 18
Sez. 2. Periodo di utilizzo 18
Sez. 3. Ammortamento 19
Sez. 4. Flessibilità nella gestione del capitale concesso 19
Par. 1 Conversione totale 19
Par. 2 Conversione parziale 19
Par. 3 Quota del prestito non erogata 20
Par. 4 Riduzione automatica 20
Par. 5 Estinzione senza indennizzo 20
Par. 6 Diverso utilizzo 20
Sez. 5. Tassi di interesse 21
Par. 1 Opzione tasso fisso in pre-ammortamento 21
Par. 2 Opzione di inizio ammortamento 21
Par. 3 Opzione tasso fisso in ammortamento 22
Sez. 6. | Rimborso anticipato | 22 |
Par. 1 Rimborso anticipato in pre-ammortamento | 22 | |
Par. 2 Rimborso anticipato in ammortamento | 22 | |
Par.2.1 Rimborso anticipato totale in ammortamento | 23 | |
Par.2.2 Rimborso anticipato parziale in ammortamento | 23 | |
Sez. 7. | Riduzione in ammortamento | 23 |
Sez. 8. | Xxxxxxxx e impegni | 23 |
Sez. 9. | Risoluzione e recesso | 24 |
Nota Tecnica 25
Abbreviazioni
Cassa depositi e prestiti società per azioni CDP
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali) TUEL
Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 D.L. n. 269/03
D.M. Economia e Finanze 6 ottobre 2004 D.M. 6/10/04
PARTE I: AMBITO APPLICATIVO
Premessa
La presente Xxxxxxxxx rende note le condizioni generali dei prestiti di scopo della gestione separata della CDP, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del D.M. 6/10/2004, destinati agli enti locali di cui al TUEL ed ai consorzi di enti locali di cui alla successiva sezione 1 (di seguito anche denominati “Enti”).
La presente Xxxxxxxxx sostituisce integralmente le precedenti Circolari della CDP n. 1255, 1263 (e s.m.i.) e 1273.
Sez. 1.
Ambito soggettivo
La presente Circolare si applica ai prestiti destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle comunità montane, alle comunità isolane e alle unioni di comuni, nonché ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale, ed ai consorzi per la gestione dei servizi sociali, ai quali, ai sensi del proprio statuto, si applichi il TUEL.
Gli enti locali di nuova costituzione possono essere finanziati a seguito dell’approvazione del primo bilancio di previsione e, di norma, successivamente alla definizione, mediante apposita delibera consiliare, delle passività eventualmente acquisite a seguito della costituzione.
Gli Enti beneficiari dei prestiti, ai quali sono destinate le erogazioni, possono essere diversi dagli Enti che assumono l’onere di rimborso dei prestiti medesimi (“Enti debitori”).
Sez. 2.
Ambito oggettivo
Sono ammessi al finanziamento esclusivamente gli investimenti, individuati ai sensi dell’articolo 3, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la cui realizzazione da parte degli Enti sia consentita, anche mediante il ricorso all’indebitamento, dalla normativa tempo per tempo vigente.
Il prestito deve essere destinato esclusivamente alla realizzazione dell’investimento per il quale esso viene originariamente concesso ovvero al quale sia successivamente destinato mediante il diverso utilizzo di cui alla parte III, cap. 1, sez. 12 e cap. 2, sez. 4, par. 6.
La CDP può effettuare qualsiasi accertamento volto a verificare l’effettiva destinazione del prestito e, a tal fine, l’Ente è tenuto a produrre alla CDP, su semplice richiesta di quest’ultima, qualsiasi documentazione utile alla predetta verifica. L’Ente è inoltre tenuto a consentire alle persone designate dalla CDP di effettuare visite ed ispezioni dei luoghi, impianti e lavori concernenti l’investimento finanziato, nonché tutte le verifiche che esse ritengano opportune, agevolando il loro compito.
PARTE II: PROCEDURA DI FINANZIAMENTO
Sez. 1. Premessa
La procedura di finanziamento della CDP si articola in due fasi:
1. istruttoria;
2. perfezionamento del contratto.
Sez. 2. Istruttoria
La fase istruttoria è funzionale “all’accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla legge per le operazioni di indebitamento dei soggetti richiedenti, nonché di eventuali altre condizioni fissate dalla CDP per categorie omogenee” (articolo 11, comma 3, D.M. 6/10/04) ed alla valutazione della sostenibilità del debito da parte dell’Ente.
La fase istruttoria ha inizio con la presentazione da parte dell’Ente della domanda di prestito, contenente la quantificazione del fabbisogno finanziario, nonché l’indicazione dell’investimento da finanziare e delle caratteristiche del prestito richiesto (tipologia e durata), il cui importo non può essere, in ogni caso, inferiore a cinquemila euro.
La CDP acquisisce, nella fase istruttoria, la documentazione che ritiene necessaria al fine di verificare:
˗ la riconducibilità dell’investimento da finanziare all’ambito oggettivo della presente Circolare, di cui alla parte I, Sez. 2;
˗ il processo deliberativo dell’investimento;
˗ la sussistenza delle condizioni previste per il ricorso all’indebitamento da parte dell’Ente dalla normativa di legge e regolamentare;
˗ la sostenibilità del debito da parte dell’Ente.
L’elenco dettagliato della documentazione necessaria per l’istruttoria, suddiviso in apposite schede con riferimento alle singole tipologie di intervento, è disponibile nella relativa sezione del sito internet della CDP. In ogni caso, la CDP si riserva di acquisire eventuali ulteriori documenti o attestazioni funzionali allo svolgimento dell’istruttoria. L’istruttoria concerne, tra l’altro, l’analisi e la valutazione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell’Ente, estesa quantomeno al biennio precedente, con particolare riguardo alla situazione debitoria.
In caso di esito positivo, la fase istruttoria si conclude con la deliberazione del prestito da parte del Consiglio di Amministrazione della CDP ovvero dell’Organo della CDP delegato dal Consiglio medesimo (“Affidamento”).
L’Affidamento è comunicato all’Ente mediante l’invio da parte della CDP, della “Comunicazione di fine istruttoria”, con la quale si richiede la documentazione necessaria per il perfezionamento del contratto di prestito.
Sez. 3.
Perfezionamento del contratto
Di norma, entro 21 giorni effettivi dalla data di inoltro della Comunicazione di fine istruttoria, mediante telefax o gli altri strumenti telematici indicati nel sito internet della CDP, l’Ente deve far pervenire alla CDP la proposta contrattuale, correttamente compilata e sottoscritta, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta dalla CDP.
La suddetta documentazione deve essere inviata mediante telefax o gli altri strumenti telematici indicati nel sito internet della CDP, al fine di consentire la tempestiva accettazione della proposta contrattuale da parte della CDP. La data di acquisizione da parte della CDP del rapporto di ricezione positivo del telefax, ovvero del riscontro di ricezione risultante dagli altri strumenti telematici indicati nel sito internet della CDP, rileva ai fini del computo del termine di 21 giorni effettivi.
I modelli di contratto di prestito, distinti in base alla tipologia del finanziamento richiesto e identificati con apposito numero di codice, sono di norma disponibili e devono essere prelevati nel sito internet della CDP.
La proposta contrattuale è valida dal giorno di ricezione riscontrato da parte della CDP sino alle ore 11.59 del venerdì immediatamente successivo o, se festivo, del giorno lavorativo immediatamente precedente detto venerdì.
Pertanto, di norma, le proposte contrattuali inoltrate dal sabato (giorno successivo a quello di determinazione dei tassi) fino alle ore 11.59 del giovedì (termine fissato dalla CDP ai fini della trattazione), correttamente compilate e debitamente sottoscritte, vengono accettate dalla CDP entro il periodo di validità della proposta.
La CDP si riserva di rendere noto un apposito calendario a fini operativi.
Il contratto di prestito, completo del relativo piano di ammortamento e dell’eventuale ulteriore documentazione necessaria per il suo perfezionamento, viene inviato all’Ente mediante telefax o gli altri strumenti telematici indicati nel sito internet della CDP.
L’acquisizione da parte della CDP del rapporto di trasmissione positivo del telefax ovvero del riscontro di ricezione risultante dagli altri strumenti telematici indicati nel sito internet della CDP sancisce il perfezionamento del contratto.
Successivamente, entro i termini contrattuali, devono essere inviati per posta gli originali del documento di garanzia, degli eventuali documenti richiesti dalla CDP nella comunicazione di fine istruttoria, nonché, in duplice esemplare, della proposta contrattuale, ove sia stata prescelta la modalità di inoltro mediante telefax e, se contrattualmente previsto, qualora siano stati utilizzati gli altri strumenti telematici indicati nel sito internet della CDP. Una volta ricevuti i documenti in originale, la CDP provvede a restituire un originale del contratto sottoscritto per accettazione.
Nel caso di prestiti con Ente beneficiario diverso dal debitore, quest’ultimo è tenuto ad eleggere domicilio presso l’indirizzo dell’Ente beneficiario. A tale indirizzo, indicato nel contratto di prestito, sono inviate dalla CDP tutte le comunicazioni relative al rapporto di finanziamento. Il relativo contratto deve essere sottoscritto, oltre che dall’Ente beneficiario, dall’Ente/i debitore/i.
Si evidenzia che per i contratti di prestito non è prescritta la forma pubblica (cfr. articolo 5, comma 13, del D.L. n. 269/03).
PARTE III: CONDIZIONI GENERALI
Cap. 1.
PRESTITI ORDINARI
Sez. 1. Ammortamento
L’ammortamento del prestito ordinario, in base alla scelta dell’Ente, è regolato a tasso fisso o variabile ed avviene, di norma, in un periodo compreso tra 5 e 29 anni, a seconda della tipologia dell’investimento finanziato. La durata dell’ammortamento deve essere in ogni caso commisurata alla vita utile degli investimenti finanziati.
La durata di ammortamento dei prestiti ordinari destinati alla copertura dei debiti fuori bilancio (cfr. sez. 15), la cui legittimità sia stata riconosciuta dall’Ente ai sensi dell’art. 194 del TUEL, nonché dei finanziamenti delle manutenzioni straordinarie di importo inferiore a duecentocinquantamila euro, non può essere superiore a 20 anni.
La durata di ammortamento dei prestiti ordinari destinati all’acquisto di arredi ed attrezzature informatiche non può essere superiore a 10 anni.
Le rate di ammortamento sono semestrali, posticipate, comprensive di capitale ed interessi e vengono corrisposte il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dall’anno solare in cui cade la data di inizio ammortamento e fino alla data di scadenza del prestito, inclusa.
L’ammortamento decorre, di norma, su richiesta dell’Ente:
˗ dal 1° luglio immediatamente successivo alla data di stipula del prestito;
˗ dal 1° gennaio ovvero dal 1° luglio dell’anno successivo a quello in cui è stipulato il prestito;
˗ dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è stipulato il prestito.
Par. 1
Ammortamento dei prestiti ordinari a tasso fisso
Il prestito ordinario a tasso fisso è ammortizzato mediante rate costanti, con quote capitale crescenti (metodo francese).
Si riporta la formula da adottare per il calcolo della rata semestrale dei prestiti a tasso fisso:
i ⋅ (1 + i)n Ratasemestrale = C ⋅ (1 + i)n − 1
dove:
C = importo del prestito
i = tasso di interesse semestrale = tasso nominale annuo/2 n = numero delle rate semestrali di rimborso
Par. 2
Ammortamento dei prestiti ordinari a tasso variabile
Il prestito ordinario a tasso variabile è ammortizzato mediante rate aventi quota capitale costante (metodo italiano).
La quota capitale di ciascuna rata è pari all’importo del prestito diviso il numero complessivo delle rate. Il capitale da ammortizzare dopo il pagamento di ciascuna rata si ottiene sottraendo al debito iniziale la somma delle quote capitale delle rate già pagate.
La quota interesse di ciascuna rata si calcola, secondo il criterio giorni effettivi/360, a partire dal capitale da ammortizzare risultante dopo il pagamento della rata precedente, al tasso nominale annuo dato dalla somma della maggiorazione in vigore alla data di stipula del prestito, tra quelle determinate e rese note di norma settimanalmente dalla CDP attraverso il proprio sito internet, ed il parametro euribor. Il parametro euribor è pari, con riferimento a ciascun semestre di ammortamento, alla media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dei valori del tasso EURIBOR a sei mesi rilevato, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters, nei 5 Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedì (incluso) del mese immediatamente precedente l’inizio del semestre.
Il tasso di interesse per il semestre può pertanto essere definito come segue:
𝑟 =
𝑛
∑
𝑖=1
𝐸𝑢𝑟𝑖𝑏𝑜𝑟6𝑀𝑖
𝑛
+ 𝑠
dove:
r= tasso nominale annuo
Euribor6Mi = EURIBOR a sei mesi rilevato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters s= maggiorazione
n= numero di rilevazioni dell’Euribor
Sez. 2.
Determinazione ed applicazione dei Tassi di interesse e delle Maggiorazioni
I tassi di interesse fissi e le maggiorazioni relative ai tassi di interesse variabili dei prestiti ordinari, differenziati in ragione della durata e della decorrenza dell’ammortamento, sono determinati, di norma settimanalmente, ogni venerdì, ed applicati a tutti i prestiti la cui proposta contrattuale, correttamente compilata e debitamente sottoscritta, pervenga alla CDP nel periodo compreso tra le ore 12.00 del giorno di determinazione dei tassi e le ore 11.59 del giorno lavorativo antecedente a quello di successiva determinazione. Qualora il venerdì non sia un giorno TARGET (un giorno in cui sia funzionante il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfert System), la rilevazione è effettuata il giorno TARGET immediatamente precedente.
A titolo esemplificativo, il tasso di interesse determinato il venerdì si applica ai finanziamenti la cui proposta contrattuale pervenga alla CDP nel periodo compreso tra le ore 12.00 del venerdì e le ore 11.59 del giovedi successivo, se il venerdì successivo è giorno TARGET. Per i prestiti di qualsiasi importo, l’equivalente finanziario dei tassi applicati dalla CDP non può essere superiore, al momento della loro rilevazione, ai tassi indicati, per le rispettive scadenze, ai sensi dell’articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i mutui da stipulare con oneri a carico dello Stato (articolo 12, comma 2, D.M. 6/10/04).
Sez. 3.
Pubblicità dei tassi di interesse
I tassi di interesse applicati ai prestiti a tasso fisso e le maggiorazioni applicate al parametro euribor per la determinazione dei tassi di interesse dei prestiti a tasso variabile sono pubblicati, per il rispettivo periodo di validità, nel sito internet della CDP nonché su “Il Sole 24 ore”, di norma, nella giornata del lunedì successivo al giorno di determinazione.
Sez. 4.
Interessi di pre-ammortamento
Il periodo di pre-ammortamento decorre dalla data di perfezionamento del contratto e termina il giorno precedente la data di inizio ammortamento. Sull’importo della singola erogazione maturano interessi di pre-ammortamento al tasso di interesse fisso o variabile, a seconda del regime di interessi prescelto dall’Ente, per il periodo compreso tra la data dell’erogazione ed il giorno precedente l’inizio dell’ammortamento.
Il pagamento degli interessi di pre-ammortamento maturati nel primo semestre di ogni anno solare viene effettuato alla data del 31 luglio immediatamente successivo, mentre il pagamento degli interessi di pre-ammortamento maturati nel secondo semestre viene effettuato alla data del 31 gennaio dell’anno successivo, mediante addebito diretto sul conto corrente bancario dell’Ente.
Per i prestiti a tasso variabile, l’importo degli interessi di pre-ammortamento è calcolato utilizzando il parametro euribor aumentato della maggiorazione, ad esclusione del primo importo di interessi di pre-ammortamento di ogni singola erogazione, che sarà calcolato utilizzando il primo parametro euribor vigente alla data dell’erogazione, aumentato della maggiorazione.
Nel caso di prestiti con Ente beneficiario diverso da Ente debitore, gli interessi di pre- ammortamento sono posti a carico dell’Ente debitore.
Sez. 5.
Interessi di mora
In caso di ritardato pagamento delle somme dovute dall’Ente alla CDP, sia per capitale od interessi o a qualsiasi altro titolo, sono dovuti gli interessi di mora -calcolati ad un tasso pari al parametro euribor, relativo al semestre in cui maturano gli interessi di mora medesimi, maggiorato di tre punti percentuali - senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento fino alla data di effettivo pagamento.
Gli interessi di mora sono calcolati sull’importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.
La CDP si riserva la facoltà di compensare, in qualsiasi momento, ogni credito, liquido ed esigibile, che risulti non pagato dall’Ente entro i termini di scadenza, con qualunque altro credito vantato dall’Ente nei confronti della CDP, a qualsiasi titolo.
È in facoltà della CDP, in caso di morosità, sospendere l’erogazione del prestito e la concessione di ulteriori prestiti.
Sez. 6.
Quota del prestito non erogata
Sulla quota del prestito non erogata, la CDP, salvo che la legge disponga diversamente, riconosce all’Ente/agli Enti debitore/i, a decorrere dalla data di inizio ammortamento (inclusa), una somma, corrisposta con cadenza semestrale, calcolata sulla base dell’importo non erogato e di un tasso pari al parametro euribor, secondo il criterio giorni effettivi/360.
Qualora un Ente, in relazione ad un prestito della CDP con oneri a proprio carico, percepisca direttamente un contributo erariale a valere sul Fondo Sviluppo Investimenti, anche parziale, la somma di cui al periodo precedente viene riconosciuta, in base alla vigente normativa, interamente allo Stato.
Sez. 7.
Garanzie e impegni
Il prestito ordinario è garantito mediante delegazione di pagamento ai sensi dell’art. 206 del TUEL. L’atto di delega deve essere notificato al tesoriere da parte dell’Ente, ma non è soggetto ad accettazione e costituisce titolo esecutivo (1).
La delegazione di pagamento è rilasciata “pro solvendo”, restando l’Ente comunque responsabile del pagamento della rata di ammortamento.
Il tesoriere, per effetto della notifica della delega di pagamento, è tenuto a versare l’importo dovuto alle scadenze prescritte, con comminatoria dell’indennità di mora in caso di ritardato pagamento (articolo 220 del TUEL).
Per i prestiti a tasso variabile occorre tenere conto che la rata di ammortamento è composta da una parte determinata, ossia la quota capitale ottenuta dividendo il capitale prestato per il numero delle rate, e una parte non determinata, corrispondente alla quota interesse, calcolata semestralmente al tasso variabile. La delega di pagamento da produrre a garanzia della restituzione del prestito a tasso variabile deve indicare, quindi, l’importo costante della quota capitale e la modalità per il calcolo della quota interesse.
Il rilascio della delegazione e l’atto di delega sono esenti da imposte e tasse (articolo 3, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 843).
Si sottolinea che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 159 del TUEL, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle rate di prestiti scadenti nel semestre in corso non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Per l'operatività di tale limite all'esecuzione forzata, l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate alla suddetta finalità, ai sensi del comma 3 dell’art. 159 del TUEL. In caso di mancata adozione della suddetta deliberazione entro i termini di legge, la concessione dei finanziamenti richiesti dall’Ente alla CDP è sospesa fino all’adozione della deliberazione medesima.
La CDP può accettare delegazioni di pagamento rilasciate da un Ente (debitore), che assume il debito in favore di Ente diverso (beneficiario).
Si precisa che, nel caso di prestiti garantiti da più Enti, le delegazioni di pagamento devono riferirsi a periodi di ammortamento di uguale durata e aventi la medesima
(1) La notifica può avvenire anche a mezzo servizio postale, a condizione che siano applicate le norme sulle notificazioni degli atti giudiziari a mezzo della posta recate dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.
decorrenza.
In relazione alle caratteristiche del finanziamento e del soggetto finanziato ed all’esito dell’analisi e della valutazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ente, la CDP potrà prevedere garanzie o impegni aggiuntivi e nei contratti di finanziamento potranno essere inseriti dei covenant (2), basati su parametri economici, finanziari e patrimoniali, in relazione ai quali la CDP potrà richiedere forme di garanzia o impegni addizionali.
Sez. 8. Erogazione
L’erogazione del prestito avviene in una o più soluzioni, a partire dalla data di perfezionamento del contratto, sulla base della richiesta dell’Ente beneficiario dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese sostenute. La richiesta, alla quale deve essere allegata la determinazione dirigenziale di liquidazione delle spese sostenute, esecutiva ai sensi di legge, deve essere effettuata utilizzando gli schemi di domanda di erogazione disponibili nel sito internet della CDP. La CDP si riserva in ogni caso di acquisire la documentazione giustificativa delle spese sostenute, in copia conforme all’originale.
La domanda di erogazione, firmata digitalmente dal Responsabile del Procedimento/Dirigente competente, completa dell’atto/determinazione dirigenziale di liquidazione e del documento di riconoscimento dovrà essere trasmessa alla CDP esclusivamente tramite il canale Web nell’area riservata Enti locali del Sito Internet della CDP.
Le somme erogate sono accreditate, mediante bonifico, nel conto corrente bancario intestato all’Ente beneficiario, indicato da quest’ultimo ai sensi del contratto di prestito.
Di norma, nel caso di finanziamento di opere, sono erogabili le somme destinate alla copertura di tutte le spese previste nel quadro economico, originario o aggiornato, che non siano esplicitamente escluse da norme di legge o regolamentari e non abbiano natura risarcitoria.
La CDP non è in alcun modo responsabile della effettiva destinazione da parte dell’Ente delle somme erogate e resta del tutto estranea ai rapporti tra l’Ente ed i destinatari finali delle somme erogate.
Dopo il perfezionamento del contratto, l’erogazione del prestito è comunque sospesa fino alla ricezione, da parte della CDP, dei seguenti documenti:
i. garanzia in originale;
ii. modulo di autorizzazione/mandato di addebito diretto in conto, conforme al modello definito dalla CDP, qualora l’Ente debitore non abbia già fornito alla CDP la propria adesione al sistema degli incassi e dei pagamenti indicato nel contratto di prestito;
iii. eventuale ulteriore documentazione richiesta dalla CDP nella comunicazione di fine istruttoria.
(2) Il covenant è una clausola contrattuale che prevede l’insorgenza di obblighi per l’Ente e/o diritti per la CDP al verificarsi di determinate variazioni di specifici indicatori finanziari, economici e patrimoniali relativi al bilancio dell’Ente.
La CDP provvede a versare, pro quota, agli Enti che abbiano rimborsato i prestiti con ammortamento scaduto, le eventuali somme che non siano state erogate nel corso dell’ammortamento.
Relativamente ai prestiti a totale carico dell’Ente beneficiario, qualora l’investimento sia stato realizzato e la somma erogata sia inferiore all’importo del prestito, la CDP può, su richiesta dell’Ente beneficiario, erogare il residuo capitale, purché lo stesso non superi il 5 per cento dell’importo del prestito ovvero, nei casi in cui superi tale percentuale, sia comunque non superiore a cinquemila euro.
Sez. 9. Pubblicità
Gli Enti sono tenuti, a norma delle condizioni contrattuali, a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura “Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale” e a fare in modo che la medesima dicitura risulti nella pubblicità delle gare effettuata attraverso la stampa, laddove sia già stata prescelta la CDP quale istituto finanziatore.
Sez. 10.
Rimborso anticipato
L’Ente può rimborsare anticipatamente il prestito alla CDP, in misura totale o parziale, unicamente in corrispondenza della scadenza di ciascuna rata di ammortamento.
Il rimborso anticipato parziale è consentito esclusivamente nel caso in cui il prestito sia interamente erogato.
A seguito del rimborso anticipato parziale, il piano di ammortamento è rideterminato tenendo conto della quota del prestito della quale l'Ente richieda il rimborso anticipato volontario (“Somma da Rimborsare”), del tasso di interesse e della durata residua del prestito.
Nel caso di rimborso anticipato l’Ente deve corrispondere alla CDP l’intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla data di pagamento prescelta per il rimborso e la Somma da Rimborsare.
Nel caso di rimborso anticipato totale, qualora la quota di capitale ammortizzata risulti superiore a quella erogata, la differenza è corrisposta dalla CDP all’Ente.
A fronte dell’esercizio della facoltà di rimborso anticipato, l’Ente deve inoltre corrispondere alla CDP un indennizzo, determinato con le seguenti modalità, relative, rispettivamente, ai prestiti a tasso fisso ed ai prestiti a tasso variabile.
Nel caso di rimborso anticipato di un prestito a tasso fisso, l’Ente deve corrispondere alla CDP un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue, risultanti dal piano di ammortamento della Somma da Rimborsare, e la Somma da Rimborsare.
I valori attuali delle rate di ammortamento residue sono calcolati con riferimento alla data di pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione dei tassi di interesse, pubblicati nel sito internet della CDP e in vigore alle ore 12:00 del terzo venerdì antecedente la data di pagamento prescelta per il rimborso, relativi ai prestiti ordinari a tasso fisso della CDP. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tali fattori di sconto non fossero disponibili, i valori attuali delle rate di ammortamento residue sono calcolati sulla base di un tasso di reimpiego pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) quotato, il terzo venerdì antecedente la data di pagamento prescelta per il rimborso, per una scadenza pari alla metà della durata residua del
prestito da rimborsare, arrotondata all'intero superiore corrispondente ad una scadenza per cui è rilevabile una quotazione dalla pagina ICESWAP2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters. Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente.
Nel caso di rimborso anticipato di un prestito a tasso variabile, l’Ente deve corrispondere alla CDP un indennizzo di importo pari allo 0,125% della Somma da Rimborsare.
La richiesta di rimborso anticipato del finanziamento, corredata dalla relativa delibera di Consiglio dell’Ente richiedente, deve pervenire alla CDP in forma scritta, anche mediante telefax o gli altri strumenti telematici indicati nel sito internet della CDP, almeno trenta giorni prima della data prescelta per il rimborso che, come detto, deve coincidere con la scadenza di una rata di ammortamento del prestito.
La CDP, accertata la regolarità e la completezza della documentazione ricevuta, calcola l’importo complessivo dovuto dall’Ente per il rimborso anticipato e lo comunica all’Ente non oltre il secondo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso. Entro quest’ultima data, l’Ente deve, improrogabilmente, provvedere al pagamento di quanto dovuto, mediante bonifico bancario a favore della CDP, nei termini indicati nella predetta comunicazione.
Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine stabilito, la domanda di rimborso anticipato si intende revocata e le somme eventualmente pagate sono restituite all’ente.
Nel caso di un prestito con Ente beneficiario diverso dal debitore o a carico di più Enti debitori, gli oneri connessi al rimborso anticipato sono posti a carico esclusivamente degli Enti debitori, pro quota. Il rimborso anticipato può essere richiesto sia da ciascun debitore, per la quota a proprio carico, sia dal beneficiario. Qualora la richiesta provenga dal debitore e il prestito non sia stato interamente erogato, l’Ente beneficiario deve produrre una dichiarazione attestante che il rimborso anticipato della quota di prestito non compromette la realizzazione dell’investimento finanziato. Nel caso in cui la richiesta provenga dal beneficiario e sia motivata dal fatto che l’investimento non viene più realizzato, la CDP estende il provvedimento di rimborso anticipato a tutti i debitori, con relativo addebito, pro quota, degli oneri derivanti dal rimborso.
Sez. 11.
Riduzione
L’Ente può chiedere la riduzione dell’importo di un prestito non completamente erogato, esclusivamente nei seguenti casi:
1. al termine dei lavori finanziati, o comunque dell’investimento effettuato, qualora il costo dell’investimento, definitivamente accertato, risulti inferiore all’importo del prestito;
2. in conseguenza del minor costo dell’investimento finanziato, derivante da un ribasso d’asta nell’aggiudicazione dei lavori;
3. qualora l’opera benefici di un contributo finanziario, riconosciuto in epoca successiva alla stipula del contratto di prestito.
La domanda di riduzione deve essere corredata da una dichiarazione che attesti il ricorrere di una delle condizioni sopra elencate.
La riduzione del prestito comporta la rideterminazione del piano di ammortamento, con decorrenza ed effetto dal primo gennaio successivo, per le domande pervenute nel secondo semestre, o dal primo luglio successivo, per le domande pervenute nel primo semestre ovvero, per le richieste pervenute nel periodo di pre-ammortamento, dall’inizio dell’ammortamento.
Nel caso di un prestito con Ente beneficiario diverso dal debitore o a carico di più Enti debitori, la riduzione può essere disposta previo accordo con gli Enti debitori.
Sez. 12.
Diverso utilizzo
La CDP può autorizzare l’Ente ad utilizzare la quota del prestito non erogata per realizzare un investimento, di importo non inferiore a cinquemila euro, diverso da quello per cui il prestito stesso era stato originariamente concesso, nei seguenti casi:
1. al termine dei lavori finanziati, o comunque dell’investimento effettuato, qualora il costo dell’investimento, definitivamente accertato, risulti inferiore all’importo del prestito;
2. in conseguenza del minor costo dell’investimento finanziato, derivante da un ribasso d’asta nell’aggiudicazione dei lavori;
3. qualora l’opera benefici di un contributo finanziario in epoca successiva alla stipulazione del contratto di prestito;
4. in caso di mancata realizzazione dell’investimento.
La documentazione istruttoria da produrre per la concessione del diverso utilizzo è disponibile nella relativa sezione del sito internet della CDP.
Qualora il diverso utilizzo sia richiesto da un Ente beneficiario diverso dal/i debitore/i, sono necessari i provvedimenti di consenso all’operazione e di mantenimento della garanzia da parte del/i debitore/i.
Sez. 13.
Cessione, totale o parziale, del contratto
Sia l’Ente beneficiario che l’Ente/gli Enti debitore/i, previo consenso della CDP, possono cedere ad un altro soggetto, in tutto o in parte, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento, a condizione che tale soggetto sia ammesso al credito della gestione separata della CDP, che rimanga inalterato, a giudizio della CDP, il livello delle garanzie fornite e che non sia pregiudicata la realizzazione dell’investimento finanziato.
Alle medesime condizioni è sottoposto il trasferimento della titolarità del contratto ad un altro soggetto, derivante da disposizioni legislative o regolamentari. Qualora non ricorrano tali condizioni, la CDP si riserva di risolvere il contratto di prestito.
Sez. 14.
Risoluzione del contratto
A norma delle condizioni contrattuali e ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, la CDP può risolvere il contratto di prestito, mediante comunicazione all’Ente a mezzo telefax, mediante gli altri strumenti telematici indicati nel sito internet della CDP o mediante raccomandata a/r. Si riportano di seguito le possibili cause di risoluzione. In ogni altro caso, si applica la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’articolo 1453 del Codice Civile.
La CDP può risolvere il contratto di prestito stipulato con un Ente, in caso di:
a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del contratto di prestito, senza che vi sia posto rimedio entro trenta giorni dal momento in cui l’inadempimento si è verificato;
b) utilizzo del prestito per il finanziamento di spese destinate ad un investimento diverso da quello finanziato, senza preventiva autorizzazione da parte della CDP;
c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall’Ente, relativamente al rapporto di finanziamento;
d) ricezione da parte della CDP di una delegazione di pagamento:
i. incompleta;
ii. non conforme al modello definito dalla CDP;
iii. non in originale;
iv. rilasciata per un importo inferiore a quello di ciascuna rata di ammortamento del prestito.
Al fine di evitare la risoluzione del contratto di prestito, l’Ente ha quindici giorni di tempo, a partire dalla data di accettazione della proposta contrattuale, per far pervenire la delegazione di pagamento conforme a quanto stabilito dalla CDP;
e) ricezione da parte della CDP del modulo di autorizzazione/mandato di addebito diretto in conto:
i. incompleto;
ii. non conforme al modello definito dalla CDP.
Al fine di evitare la risoluzione del contratto di prestito, l’Ente ha quindici giorni di tempo, a partire dalla data di accettazione della proposta contrattuale, per far pervenire il modulo di autorizzazione/mandato di addebito diretto in conto conforme a quanto stabilito dalla CDP;
f) ricezione da parte della CDP dell’ulteriore documentazione richiesta dalla CDP stessa nella comunicazione di fine istruttoria:
i. incompleta;
ii. non conforme ai modelli resi disponibili dalla CDP nell’area riservata Enti locali e PA del sito Internet CDP;
iii. non in originale, salvo che tale documentazione, conforme a quanto stabilito dalla CDP, sia ricevuta dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla data di accettazione;
g) violazione degli obblighi di stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle semestralità del prestito e di soddisfare per tutta la durata del prestito medesimo i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate (articolo 159, comma 3, del TUEL);
h) violazione dell’obbligo di mantenere acceso il conto corrente, intestato all’Ente, su cui sono domiciliati sia l’addebito delle rate di rimborso del prestito sia l’accredito delle entrate derivanti dai primi due/tre titoli di bilancio;
i) nell’ipotesi di contratti nei quali siano stati inseriti garanzie o impegni aggiuntivi a carico dell’Ente, inadempimento di una qualsiasi delle relative obbligazioni;
j) inadempimento da parte dell’Ente dell’obbligo di esibire e/o produrre alla CDP la documentazione ritenuta utile ai fini dell’accertamento circa l’effettiva destinazione del prestito e/o dell’obbligo di consentire alle persone designate dalla CDP di effettuare visite ed ispezioni dei luoghi, impianti e lavori
concernenti l’investimento finanziato, nonché tutte le verifiche ritenute opportune, agevolando il loro compito.
In conseguenza della risoluzione del contratto l’Ente deve corrispondere alla CDP, entro quindici giorni dalla richiesta di quest’ultima:
i. l’importo erogato al netto del capitale ammortizzato;
ii. gli interessi maturati fino alla data di risoluzione;
iii. gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell’effettivo pagamento e gli altri accessori;
iv. il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato, calcolato con le modalità di cui alla precedente sez.10;
v. un importo pari allo 0,125 per cento dell’importo del prestito.
Sez. 15.
Prestiti per debiti fuori bilancio
L’articolo 194 del TUEL prevede la possibilità per gli Enti di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 del TUEL e il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del TUEL, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’Ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
La previsione normativa di cui all’articolo 194 del TUEL ha carattere eccezionale e l’elencazione ivi prevista è da considerarsi tassativa, in quanto finalizzata a limitare il ricorso ad impegni non derivanti dalla normale procedura di spesa e circoscrivere i casi in cui sia possibile rendere legittimi debiti non previsti in sede di programmazione.
L’art. 194, comma 3 del TUEL prevede che l’Ente, purché si trovi nell’impossibilità di utilizzare altre risorse e ne dia atto nella relativa delibera di riconoscimento, possa finanziare le spese sopraelencate mediante la contrazione di mutui.
Nell’ipotesi in cui faccia ricorso alla predisposizione del piano triennale di rateizzazione di cui all’art. 194, comma 2 del TUEL, l’Ente può stipulare uno o più mutui nel corso di ciascun anno, in conformità a quanto previsto nel piano medesimo.
Le norme richiamate vanno altresì coordinate con l’art. 5, comma 6 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, modificativa dell’art.119 della Costituzione, secondo il quale gli Enti possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, nonché con l’art. 3, commi 18 e 19 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350 (Legge finanziaria 2004), che individua le tipologie di spesa che possono essere ricomprese nella definizione di spesa d'investimento.
Il quadro normativo di riferimento si completa con l’art. 41, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2001), il quale dispone che, per il
finanziamento di spese di parte corrente, il ricorso ai mutui di cui all’art. 194, comma 3 del TUEL si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente all’8 novembre 2001, data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Sulla base del combinato disposto della normativa richiamata, sono finanziabili esclusivamente i debiti fuori bilancio di cui alle lettere a), d) ed e) del primo comma dell’articolo 194 del TUEL. Nell’ambito delle suddette fattispecie, sono finanziabili a prescindere dalla loro data di maturazione i debiti relativi a spese di investimento qualificate ai sensi dell’art. 3, commi 18 e 19 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, mentre sono finanziabili esclusivamente se maturati anteriormente al termine dell’8 novembre 2001 i debiti originati da spese correnti. Per debito maturato si intende quello che presenti, alla data di riferimento, i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
La contrazione dei prestiti deve intervenire nel medesimo anno solare nel quale è deliberato il riconoscimento dei debiti finanziati. Fa eccezione la sola ipotesi in cui l’Ente faccia ricorso alla predisposizione del piano triennale di rateizzazione di cui all’art. 194, comma 2 del TUEL, nel qual caso l’Ente può stipulare uno o più mutui nel corso di ciascun anno, in conformità a quanto previsto nel piano medesimo.
Ferma restando la disciplina generale, come sopra descritta, si ritiene utile richiamare l’attenzione su alcune specifiche fattispecie.
Con riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da interessi e rivalutazione monetaria
- la cui natura di spese correnti impone la verifica della data di maturazione del debito ai fini della finanziabilità - gli Enti possono ricorrere all’indebitamento limitatamente alla quota calcolabile fino al termine del 7 novembre 2001. Fanno eccezione gli interessi e la rivalutazione monetaria eventualmente liquidati con i provvedimenti conclusivi di procedure espropriative, che sono ammissibili al finanziamento nella misura calcolabile sino alla data di deposito del provvedimento, anche qualora gli accordi bonari, i decreti di esproprio o le sentenze siano stati, rispettivamente, adottati o depositate successivamente al 7 novembre 2001.
Quanto all’ipotesi di debiti derivanti da sentenze esecutive depositate anteriormente all’8 novembre 2001, cui abbia fatto seguito, in data successiva al 7 novembre 2001, una sentenza di grado superiore o una successiva pronuncia emessa in sede di giudizio di ottemperanza, si distinguono le seguenti ipotesi:
a) laddove il giudizio abbia ad oggetto spese di parte corrente, è finanziabile il solo importo liquidato nella sentenza esecutiva depositata anteriormente all’8 novembre 2001, mentre è esclusa la finanziabilità della maggiore somma eventualmente risultante dal provvedimento successivo a tale data.
b) laddove il giudizio abbia ad oggetto spese di investimento, è ammesso a finanziamento il maggiore importo liquidato nel provvedimento successivo.
Si conferma, inoltre, la finanziabilità dei debiti fuori bilancio derivanti da parcelle professionali emesse anteriormente all’8 novembre 2001, per il cui pagamento sia stato emesso un decreto ingiuntivo depositato in data successiva al predetto termine. Si evidenzia, da ultimo, che non può essere riconosciuta la legittimità, ai sensi dell’art. 194 del TUEL, dei debiti fuori bilancio derivanti da accordi transattivi e che questi ultimi, pertanto, non possono essere finanziati come tali, per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, l’elencazione di cui all’articolo 194 del TUEL, che è da considerarsi, come ricordato, tassativa, non comprende gli accordi transattivi. In secondo luogo, le transazioni presuppongono la decisione dell’Ente di pervenire ad un
accordo con la controparte, per cui è possibile per l’Ente definire tanto l’insorgenza dell’obbligazione quanto i tempi dell’adempimento ed utilizzare, pertanto, la normale procedura di spesa.
Per quanto attiene all’ipotesi in cui, a fronte di una sentenza esecutiva di condanna al pagamento di una determinata somma, l’Ente pervenga ad un successivo accordo transattivo con la controparte, il riconoscimento ai sensi dell’art. 194 del TUEL dovrà avere ad oggetto il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva, per una somma corrispondente al minor importo rideterminato in esito all’accordo transattivo. L’elenco dettagliato dei documenti richiesti nell’ambito dell’istruttoria dei prestiti ordinari destinati al finanziamento dei debiti fuori bilancio è disponibile nella relativa sezione del sito internet della CDP.
Cap. 2.
PRESTITI FLESSIBILI
Premessa
Il prestito flessibile può rappresentare per gli Enti uno strumento complementare al prestito ordinario, sia nell’ambito della programmazione degli investimenti che nella gestione di un singolo intervento. Al prestito flessibile si applica la medesima procedura di finanziamento prevista per il prestito ordinario, sia per quanto attiene all’istruttoria che al perfezionamento del contratto, per la quale si rinvia alla precedente parte II, cap. 1, sez. 2 e 3.
Al prestito flessibile si applica altresì la disciplina del prestito ordinario relativa agli interessi di mora (parte III, cap. 1, sez. 5), alla pubblicità (parte III, cap. 1, sez. 9) alla cessione totale o parziale del contratto (parte III, cap.1, sez. 13).
L’importo minimo del prestito flessibile è di norma pari a centomila euro.
Sez. 1.
Pre-ammortamento
Il pre-ammortamento decorre dalla data di perfezionamento del contratto e termina il 31 dicembre del primo, secondo, terzo, quarto o quinto anno solare successivo, a seconda della scelta effettuata dall’Ente al momento della presentazione della domanda di prestito ed in conformità con le durate quotate, di norma settimanalmente, nel sito internet della CDP.
Sull’importo della singola erogazione maturano interessi di pre-ammortamento nel periodo compreso tra la data dell’erogazione ed il giorno precedente l’inizio dell’ammortamento.
Il pagamento degli interessi di pre-ammortamento maturati nel primo semestre di ciascun anno solare di pre-ammortamento è effettuato alla data del 31 luglio immediatamente successivo; il pagamento degli interessi di pre-ammortamento maturati nel secondo semestre è effettuato alla data del 31 gennaio dell’anno successivo.
Il pagamento dell’ultima quota di interessi di pre-ammortamento è effettuato alla data di scadenza del periodo di pre-ammortamento (31 dicembre).
Tutti i pagamenti sono effettuati mediante addebito diretto sul conto corrente bancario dell’Ente.
Sez. 2.
Periodo di utilizzo
Le erogazioni a valere sul capitale concesso possono essere effettuate esclusivamente nel corso del periodo di utilizzo, su richiesta ed a favore dell’Ente beneficiario, con le modalità previste in relazione ai prestiti ordinari (cfr. parte III, cap. 1, sez. 8), il quale decorre dalla data di perfezionamento del contratto e termina il 30 novembre dell’ultimo anno di pre-ammortamento.
Entro il termine del periodo di utilizzo, l’Ente ha in ogni caso facoltà di richiedere un periodo di utilizzo aggiuntivo (cfr. seguente sez. 4).
Sez. 3. Ammortamento
L’ammortamento decorre dal primo gennaio dell’anno solare successivo al termine del periodo di pre-ammortamento ed ha una durata compresa, di norma, tra 4 e 28 anni. La durata complessiva del prestito flessibile, dalla stipula alla scadenza, non può essere inferiore a 5 anni né superiore a 30 anni, a seconda della tipologia dell’investimento finanziato, e deve essere in ogni caso commisurata alla vita utile degli investimenti finanziati.
La durata di ammortamento dei prestiti flessibili destinati alle manutenzioni straordinarie di importo inferiore a duecentocinquantamila euro, non può essere superiore a 20 anni. La durata di ammortamento dei prestiti flessibili destinati all’acquisto di arredi ed attrezzature informatiche non può essere superiore a 10 anni. Non sono finanziabili mediante prestito flessibile i debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del TUEL.
Il prestito flessibile è rimborsato in rate semestrali, posticipate, da corrispondersi alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi (cfr. seguente sez. 5).
Il prestito flessibile è ammortizzato mediante rate aventi quota capitale crescente, secondo un piano di rimborso espresso in termini percentuali; a ciascuna durata del periodo di ammortamento corrisponde uno specifico profilo di rimborso del capitale, che viene determinato di norma settimanalmente, reso noto nel sito internet della CDP ed applicato ai prestiti stipulati nel periodo di riferimento.
Le quote capitale da corrispondere a ciascuna data di pagamento sono determinate sulla base della quota dell’importo concesso che entra effettivamente in ammortamento (cfr. seguente sez. 4).
Sez. 4.
Flessibilità nella gestione del capitale concesso
Qualora il capitale concesso non sia completamente erogato nel corso del periodo di utilizzo, l’Ente può richiedere di protrarre tale periodo fino alla scadenza dell’ammortamento del prestito, con riferimento all’intero importo non erogato (conversione totale) ovvero ad una parte soltanto del medesimo (conversione parziale). La richiesta di conversione totale o parziale deve pervenire alla CDP, mediante telefax o gli altri strumenti telematici indicati nel sito internet della CDP, a pena di decadenza, entro la data di scadenza del periodo di utilizzo, ossia entro il 30 novembre dell’ultimo anno di pre-ammortamento.
Par. 1
Conversione totale
In caso di conversione totale, entra in ammortamento l’intero capitale concesso, che può essere utilizzato dall’Ente fino alla scadenza dell’ammortamento del prestito, senza la corresponsione di alcun indennizzo.
Par. 2
Conversione parziale
In caso di conversione parziale, entra in ammortamento il capitale effettivamente erogato, aumentato dell’ulteriore somma che l’Ente ha chiesto di poter utilizzare entro la scadenza dell’ammortamento. In tal caso, l’Ente è tenuto a corrispondere alla CDP
un indennizzo pari allo 0,50% della differenza tra il capitale originariamente concesso e quello che entra in ammortamento, salvo che l’Ente certifichi che la realizzazione dell’investimento finanziato sia comunque assicurata, in ragione dell’accertamento di un’economia di spesa e/o del reperimento di risorse di bilancio, con esclusione di quelle derivanti da indebitamento di natura creditizia.
Tale indennizzo deve essere corrisposto alla CDP contestualmente al pagamento dell’ultima rata di interessi di pre-ammortamento, in corrispondenza della data di scadenza del periodo di pre-ammortamento.
Par. 3
Quota del prestito non erogata
In caso di conversione totale o parziale, sulla quota del prestito flessibile non erogata, la CDP, salvo che la legge disponga diversamente, riconosce all’Ente, a decorrere dalla data di inizio dell’ammortamento (inclusa), una somma, nei termini e con le modalità previsti in relazione ai prestiti ordinari (cfr. parte III, cap. I, sez. 6).
La CDP provvede a versare, pro quota, agli enti che abbiano rimborsato i prestiti con ammortamento scaduto, le eventuali somme che non siano state erogate nel corso dell’ammortamento.
Par. 4
Riduzione automatica
Qualora, alla data di scadenza del periodo di utilizzo, il capitale concesso sia stato erogato solo in parte e l’Ente non abbia chiesto la conversione parziale o totale, l’importo del prestito è automaticamente ridotto al totale della somma erogata nel corso del periodo di utilizzo, al netto delle eventuali somme rimborsate anticipatamente. In tal caso l’Ente è tenuto a corrispondere alla CDP, il 31 dicembre dell’anno solare in cui avviene detta riduzione automatica, un indennizzo di mancato utilizzo pari allo 0,50% della differenza tra l’importo del capitale concesso e quello del capitale erogato nell’ambito del periodo di utilizzo. Tale indennizzo non è dovuto nel caso in cui l’Ente rilasci la certificazione di cui al precedente par. 2.
Par. 5
Estinzione senza indennizzo
Nel caso in cui, alla scadenza del periodo di utilizzo, non sia stata effettuata alcuna erogazione e non sia stata richiesta la conversione, parziale o totale, l’Ente ha facoltà di chiedere l’estinzione del prestito flessibile.
In caso di estinzione, l’Ente è tenuto a corrispondere alla CDP un indennizzo di mancato utilizzo pari allo 0,50% dell’importo concesso, salvo che l’Ente certifichi l’impossibilità di realizzare l’investimento ovvero che la copertura finanziaria del medesimo è integralmente assicurata mediante risorse di bilancio, con esclusione di quelle derivanti da indebitamento di natura creditizia.
Par. 6
Diverso utilizzo
La CDP può autorizzare l’Ente ad utilizzare la quota del prestito flessibile non erogata per realizzare un investimento, di importo non inferiore a cinquemila euro, diverso da quello per cui il prestito stesso era stato originariamente concesso, nei termini e con
le modalità previsti per il diverso utilizzo dei prestiti ordinari (cfr. parte III, cap. I, sez. 12).
Sez. 5.
Tassi di interesse
Sulle somme erogate nel periodo di pre-ammortamento maturano interessi a tasso variabile, calcolati utilizzando il parametro euribor aumentato della maggiorazione in vigore alla data di stipula del prestito, ad esclusione del primo importo di interessi di pre-ammortamento di ogni singola erogazione, calcolato utilizzando il primo parametro euribor vigente alla data dell’erogazione, aumentato della maggiorazione. Tale maggiorazione, che dipende dalla durata del pre-ammortamento e dell’ammortamento scelta dall’Ente al momento della domanda di prestito, è determinata e resa nota, di norma settimanalmente, dalla CDP attraverso il proprio sito internet, resta invariata per tutta la durata del prestito ed è applicata con le medesime modalità previste per i prestiti ordinari (cfr. parte III, cap. 1, sez. 2).
Il parametro euribor ed il primo parametro euribor sono calcolati secondo i criteri indicati nella parte III, cap. I, sez. 1, par. 2 e nella sez. 4.
Nel corso del rapporto di finanziamento l’Ente può esercitare le opzioni di modifica del regime di tasso d’interesse di seguito illustrate.
Par. 1
Opzione tasso fisso in pre-ammortamento
Entro il 30 novembre di ciascun anno solare del periodo di pre-ammortamento - con esclusione del primo e dell’ultimo anno - l’Ente ha facoltà di scegliere che su tutte le somme erogate sino a tale data maturino, con decorrenza dal primo gennaio dell’anno successivo e sino alla scadenza del prestito, interessi a tasso fisso.
L’ammontare minimo rispetto al quale è possibile esercitare tale opzione è di cinquantamila euro.
Il tasso fisso è pari al tasso Interest Rate Swap sulla durata finanziaria corrispondente al tasso finanziariamente equivalente (“TFE”), calcolato il terzo venerdì antecedente il 31 dicembre dell’anno in cui l’Ente esercita l’Opzione, aumentato della maggiorazione di cui alla precedente sez. 5.
Il TFE è determinato con le modalità indicate nella nota tecnica allegata alla presente Circolare.
Par. 2
Opzione di inizio ammortamento
Nel corso dell’ultimo anno di pre-ammortamento ed entro la data di scadenza del periodo di utilizzo, l’Ente ha, inoltre, facoltà di scegliere che su tutte le somme erogate sino a tale data, senza limite di importo e con esclusione delle somme che siano state oggetto di opzione tasso fisso in pre-ammortamento, maturino, con decorrenza dal primo gennaio dell’anno successivo e sino alla scadenza del prestito, interessi a tasso fisso, secondo i criteri di cui al paragrafo precedente.
Il medesimo tasso fisso sarà applicato altresì alle somme eventualmente oggetto di conversione totale o parziale.
Par. 3
Opzione tasso fisso in ammortamento
Entro il 30 novembre di ciascun anno solare di ammortamento, l’Ente - in alternativa all’opzione di cui al par. 2 - ha facoltà di scegliere che su tutte le somme in ammortamento regolate a tasso variabile maturino, con decorrenza dal primo gennaio dell’anno successivo e sino alla scadenza del prestito, interessi a tasso fisso, secondo i criteri di cui al par. 1.
Sez. 6.
Rimborso anticipato
A partire dal secondo anno di pre-ammortamento l’Ente può rimborsare anticipatamente alla CDP, in misura totale o parziale, in corrispondenza del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno, le somme erogate. Il rimborso parziale è consentito esclusivamente per un importo non inferiore a cinquantamila euro.
Nel caso di rimborso anticipato di un prestito flessibile con Ente beneficiario diverso dal debitore o a carico di più Enti debitori, si applica la medesima disciplina prevista per i prestiti ordinari (cfr. parte III, cap. 1, sez. 10).
Quanto alle modalità operative per la richiesta di rimborso anticipato, si applica la medesima disciplina prevista per i prestiti ordinari, alla quale si rinvia (cfr. sez. 10).
Par. 1
Rimborso anticipato in pre-ammortamento
Nel caso di rimborso anticipato in pre-ammortamento, che può avvenire unicamente mediante l’impiego di risorse di bilancio dell’Ente con esclusione di quelle derivanti da indebitamento di natura creditizia, l’Ente deve corrispondere alla CDP, oltre al capitale rimborsato anticipatamente, gli interessi dovuti alla data prescelta per il rimborso ed un indennizzo consistente, a seconda dei casi, in:
- un importo pari allo 0,125% del capitale rimborsato regolato a tasso variabile;
- un importo pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate di pre-ammortamento ed ammortamento residue relative al capitale rimborsato regolato a tasso fisso e l’importo del capitale medesimo. In tal caso, i valori attuali delle rate di pre-ammortamento e ammortamento residue sono calcolati impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione della maggiorazione relativa ai prestiti flessibili della CDP pubblicata nel sito internet della CDP e in vigore alle ore 12:00 del terzo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso.
Par. 2
Rimborso anticipato in ammortamento
Nel corso del periodo di ammortamento l’Ente può rimborsare anticipatamente alla CDP, in misura totale o parziale, il prestito flessibile, in corrispondenza della scadenza di ciascuna rata di ammortamento. Il rimborso anticipato parziale in ammortamento è consentito esclusivamente nel caso in cui il prestito sia totalmente erogato.
Nel caso di rimborso anticipato, parziale o totale, di una parte del prestito regolata a tasso fisso, i valori attuali delle rate di ammortamento residue sono calcolati impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione della maggiorazione relativa ai prestiti flessibili della CDP pubblicata nel sito internet della CDP ed in vigore alle ore 12:00 del terzo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso.
Par. 2.1
Rimborso anticipato totale in ammortamento
Nel caso di rimborso anticipato totale in ammortamento, l’Ente deve corrispondere alla CDP l’intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla data prescelta per il rimborso, nonché la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata, come risultante a seguito del pagamento della rata in scadenza alla data di pagamento prescelta per il rimborso.
Qualora la quota di capitale ammortizzata risulti superiore a quella erogata, la differenza è corrisposta dalla CDP all’Ente.
A fronte dell’esercizio della facoltà di rimborso anticipato totale in ammortamento, l’Ente deve inoltre corrispondere alla CDP un indennizzo, consistente, a seconda dei casi, in:
- nel caso della quota del prestito in ammortamento al tasso variabile, un importo pari allo 0,125% del relativo debito residuo in essere alla data prescelta per il rimborso;
- nel caso della quota del prestito in ammortamento al tasso fisso, un importo pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue di detta quota ed il relativo debito residuo.
Par. 2.2
Rimborso anticipato parziale in ammortamento
A fronte del rimborso anticipato parziale in ammortamento, l’Ente deve corrispondere alla CDP, oltre al capitale rimborsato anticipatamente, l’intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla data prescelta per il rimborso ed un indennizzo consistente, a seconda dei casi, in:
- nel caso della quota del prestito in ammortamento al tasso variabile, un importo pari allo 0,125% della somma rimborsata anticipatamente;
- nel caso di una quota del prestito in ammortamento al tasso fisso, un importo pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue di detta quota ed il relativo debito residuo, moltiplicato per il rapporto tra (i) l’importo rimborsato anticipatamente e (ii) il debito residuo relativo a detta quota.
Sez. 7.
Riduzione in ammortamento
L’Ente che non abbia esercitato alcuna delle opzioni di cui alla precedente sezione 5 può chiedere la riduzione dell’importo di un prestito flessibile in ammortamento, non completamente erogato, nei termini e con le modalità previsti per i prestiti ordinari nella parte I, sez. 11.
Sez. 8.
Garanzie e impegni
Il prestito flessibile è garantito mediante delegazione di pagamento, ai sensi dell’art. 206 del TUEL, la cui disciplina generale è descritta nella precedente sez. 7 del capitolo 1, relativa ai prestiti ordinari.
La delegazione di pagamento è rilasciata al momento della stipula, per tutta la durata del prestito flessibile e con riferimento all’intero importo concesso, e deve essere sostituita o integrata mediante il rilascio di una o più ulteriori delegazioni qualora l’Ente eserciti le facoltà relative alla gestione del capitale concesso e/o del tasso d’interesse, di cui alle precedenti sezioni 4 e 5.
Sez. 9.
Risoluzione e recesso
Le cause e le modalità di risoluzione del contratto di prestito flessibile sono le medesime previste per i prestiti ordinari (cfr. parte III, Cap. 1, sez. 14), alle quali si aggiunge la violazione, da parte dell’Ente, degli obblighi relativi al rilascio di una o più delegazioni di pagamento in sostituzione o ad integrazione di quella originariamente rilasciata, secondo le modalità di cui alla precedente sez. 8.
In conseguenza della risoluzione del contratto, l’Ente deve corrispondere alla CDP, entro quindici giorni dalla richiesta di quest’ultima:
i. l’importo erogato dalla CDP, al netto del capitale ammortizzato;
ii. gli interessi maturati fino alla data di risoluzione;
iii. gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell’effettivo pagamento e gli altri accessori;
iv. il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato, calcolato con le modalità di cui alla precedente sez. 6, parr. 1 e 2 a seconda che la risoluzione avvenga nel periodo di pre-ammortamento ovvero di ammortamento;
v. un importo pari allo 0,125 per cento dell’importo concesso.
Qualora l’Ente rilasci alla CDP, ai sensi del contratto di prestito flessibile, dichiarazioni false, incomplete non corrette o non accurate, la CDP, fino alla prima erogazione, può recedere dal contratto.
Il recesso si verifica al momento in cui la CDP ne dà comunicazione all’Ente mediante telefax o lettera raccomandata a/r e non può dare luogo ad alcun corrispettivo in favore dell’Ente a nessun titolo, ivi compreso il risarcimento del danno.
Con la sottoscrizione del contratto di prestito flessibile, l’Ente si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne CDP rispetto ad ogni perdita, passività od onere, che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e le garanzie rilasciate dall’Ente medesimo fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate.
NOTA TECNICA
Il Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE) indica il tasso calcolato dalla CDP come di seguito descritto sulla base dei mercati dei depositi interbancari e degli interest rate swap e relativo ad un'operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche del Prestito in termini di modalità e periodicità di rimborso del capitale e di corresponsione degli interessi.
La procedura di rilevazione del TFE si articola nei seguenti passi:
(1) Rilevazione della curva dei tassi depositi-swap in vigore al momento del calcolo.
(2) Interpolazione lineare dei tassi di cui al punto (1) per ricavare quelli corrispondenti a tutte le scadenze temporali annuali intermedie rilevanti per i flussi futuri (residui).
(3) Calcolo della curva dei fattori di sconto corrispondente ai tassi di cui al punto
(2) attraverso la cosiddetta procedura di bootstrapping (metodo comunemente usato dagli operatori di mercato per estrarre tassi zero-coupon dai tassi depositi-swap).
Il metodo di cui sopra può essere illustrato dalla seguente relazione matriciale:
⎡ N1⎤
⎢N 2⎥
⎡C1
⎢C2 C2
⎤ ⎡ Df1 ⎤
⎥ ⎢Df ⎥
3
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ 2 ⎥
⎢ N 3⎥
⎢C3
C3 C3
⎥ ⎢Df ⎥
⎢ ⎥ ⎢C4
C4 C4 C4
⎥ ⎢Df ⎥
⎢N 4⎥ = ⎢ ⎥ × ⎢ 4 ⎥
⎢• ⎥ ⎢ • •
•
•
⎢• ⎥ ⎢
•
⎢ ⎥ ⎢
⎢ ⎥ ⎢ • •
• • •
• • • •
• • • • •
⎥ ⎢• ⎥
•
⎥ ⎢ ⎥
⎥ ⎢ ⎥
⎥ ⎢• ⎥
⎢ Nn ⎥ ⎢ ⎥ ⎢Df ⎥
⎣ ⎦ ⎣Cn Cn Cn Cn • • • Cn⎦ ⎣ n ⎦
dove:
- Dfi è il Fattore di Sconto relativo alla scadenza i.
- Ci è il flusso monetario (quota capitale più quota interessi) al tempo i, per un prezzo (Ni) alla pari, così come risultante dai tassi di mercato di cui al punto (2).
(4) Calcolo dei Fattori di Sconto corrispondenti alle date di pagamento future del Prestito per interpolazione rispetto ai Fattori di Sconto di cui al punto (3).
(5) Calcolo del tasso di rendimento tale che la somma dei valori attuali di tutti i flussi di cassa futuri (residui) sia pari al valore attuale delle Somme Erogate calcolati con i Fattori di Sconto di cui al punto (4). Tale tasso è il Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE).
L’Amministratore Delegato della Cassa depositi e prestiti S.p.A.