RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE, TUTELA LEGALE, INCENDIO E FURTO A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO, DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, E DEI SUOI TESSERATI
CONVENZIONE MULTIRISCHI PER L’ASSICURAZIONE INFORTUNI,
RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE, TUTELA LEGALE, INCENDIO E FURTO A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO,
DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, E DEI SUOI TESSERATI
CAPITOLATO DI GARA FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
SOMMARIO
CONVENZIONE ASSICURATIVA PER L’ASSICURAZIONE INFORTUNI, RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE, TUTELA LEGALE, INCENDIO E FURTO A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO, DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, E DEI SUOI TESSERATI 7
Art. 1 Durata e decorrenza della convenzione 7
Art. 2 Obblighi della Federazione 7
Art. 3 Foro competente - clausola arbitrale 7
Art. 4 Clausola Broker 8
Art. 5 Tracciabilità dei flussi finanziari 8
DEFINIZIONI 9
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI 11
Art. 5 Manifestazioni unitarie 11
Art. 6 Assicurazioni per conto altrui 11
Art. 7 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 11
Art. 8 Aggravamento del rischio 11
Art. 9 Diminuzione del rischio 11
Art. 10 Determinazione del premio - Incasso degli acconti e regolazione del premio 11
Art. 11 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 12
Art. 12 Xxxxxx che danno diritto all’assicurazione 13
Art. 13 Denuncia dei sinistri 13
Art. 14 Oneri fiscali 13
Art. 15 Modifiche dell’Assicurazione 13
Art. 16 Rinvio alle norme di legge 13
Art. 17 Interpretazione del contratto 13
Art. 18 Rescissione del contratto 13
Art. 19 Foro competente 14
Art. 20 Dichiarazioni della Società 14
Art. 21 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte 14
A - SEZIONE INFORTUNI TESSERATI 15
Art. A 1 Soggetti Assicurati 15
Art. A 2 Oggetto del rischio 15
Art. A 3 Estensioni di garanzia 15
Art. A 4 Esclusioni 16
Art. A 5 Esonero denuncia di infermità 16
Art. A 6 Esonero denuncia altre assicurazioni 16
Art. A 7 Rinuncia alla rivalsa 16
Art. A 8 Persone non assicurabili 16
Art. A 9 Infortuni cagionati da colpa grave e da tumulti popolari 17
Art. A 10 Infortuni determinati da calamità naturali 17
Art. A 11 Evento con pluralità di infortuni 17
Art. A 12 Validità territoriale 17
Art. A 13 Limite di età 17
Art. A 14 Criteri di indennizzabilità 18
Art. A 15 Rischio volo 18
Art. A 16 Prestazioni 18
Art. A 17 Franchigia 20
Art. A 18 Controversie sulla natura degli infortuni 21
Art. A 19 Pagamento dell’indennità 21
Art. A 20 Estensioni speciali 21
Art. A 21 Rimborso Spese Mediche 23
Art. A 22 Denuncia degli infortuni 23
Art. A 23 Rinuncia al diritto di surrogazione 24
Art. A 24 Oggetto della garanzia 25
Art. A 25 Adesione alla formula integrativa 25
Art. A 26 Decorrenza e scadenza della formula integrativa 25
Art. A 27 Somme Assicurate 25
Art. A 28 Premi 25
Art. A 29 Invalidità permanente – Franchigia assoluta 26
Art. A 30 Rimborso Spese Mediche 26
Art. A 31 Invalidità permanente – Franchigia assoluta 27
Art. A 32 Rimborso Spese Mediche 27
Art. A 33 Indennità giornaliera da ricovero 28
B - SEZIONE INFORTUNI SOGGETTI A 29
Art. B 1 Oggetto dell’assicurazione 29
Art. B 2 Rischi compresi nell’assicurazione 29
Art. B 3 Rischi esclusi dall’assicurazione 30
Art. B 4 Persone non assicurabili 30
Art. B 5 Limiti territoriali 31
Art. B 6 Dichiarazioni del Contraente e forma delle comunicazioni 31
Art. B 7 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 31
Art. B 8 Esonero denuncia altre assicurazioni 31
Art. B 9 Modifiche dell’assicurazione 32
Art. B 10 Variazioni di rischio 32
Art. B 11 Identificazione delle persone assicurate 32
Art. B 12 Esonero denuncia infermità, difetti fisici e mutilazioni 32
Art. B 13 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro 32
Art. B 14 Liquidazione 33
Art. B 15 Limitazione della garanzia per sinistri catastrofici 33
Art. B 16 Rinuncia al diritto di surroga 33
Art. B 17 Controversie 33
Art. B 18 Ininfluenza degli obblighi assicurativi di legge 34
Art. B 19 Prova del contratto e validità delle variazioni 34
Art. B 20 Criteri di indennizzabilità 34
Art. B 21 Morte 34
Art. B 22 Invalidità Permanente da Infortunio 34
Art. B 23 Rimborso Spese Mediche da Infortunio 35
Art. B 24 Età dell’Assicurato 36
Art. B 25 Obbligo di cura 36
Art. B 26 Beneficiari 36
Art. B 27 Diritto all’indennità 36
Art. B 28 Rischio in itinere 36
Art. B 29 Rischio volo 36
Art. B 30 Indennità giornaliera di ricovero e di ingessatura 37
Art. B 31 Inabilità Temporanea 37
Art. B 32 Responsabilità Civile del Contraente 37
Art. B 33 Salvaguardia Mutui 38
Art. B 34 Assistenza personale per infermità 38
Art. B 35 Indennità privilegiata per Invalidità Permanente grave 38
Art. B 36 Infortunio e Xxxxx in conseguenza di rapina o altri delitti contro la persona 38
SEZIONE 1 39
ATLETI COMPONENTI LE SQUADRE RAPPRESENTATIVE NAZIONALI 39
SENIORES MASCHILE E FEMMINILE 39
UNDER 20 MASCHILE 39
UNDER 20 FEMMINILE 39
Art. B 1.1 Oggetto dell’Assicurazione 39
Art. B 1.2 Soggetti assicurati 39
Art. B 1.3 Massimali globalmente assicurati (salvo laddove contrariamente specificato) 39
Art. B 1.4 Massimali assicurati per ogni Giocatore di Pallacanestro 40
Art. B 1.5 Franchigie 40
Art. B 1.6 Supervalutazione della percentuale di Invalidità Permanente da Infortunio 41
Art. B 1.7 Invalidità Permanente Specifica Totale 41
Art. B 1.8 Diaria da gesso 41
Art. B 1.9 Danno estetico e protesi dentarie 42
Art. B 1.10 Commorienza coniugi 42
SEZIONE 2 43
ATLETI COMPONENTI LE SQUADRE RAPPRESENTATIVE 43
MASCHILI E FEMMINILI 43
Art. B 2.1 Oggetto dell’Assicurazione 43
Art. B 2.2 Soggetti assicurati 43
Art. B 2.3 Massimali globalmente assicurati (salvo laddove contrariamente specificato) 43
Art. B 2.4 Massimali assicurati per ogni Giocatore di Pallacanestro 45
Art. B 2.5 Franchigie 45
Art. B 2.6 Diaria da gesso 46
SEZIONE 3 47
TITOLARI DI INCARICHI TECNICI FEDERALI 47
ACCOMPAGNATORI DI OGNI RAPPRESENTATIVA FEDERALE 47
Art. B 3.1 Oggetto dell’Assicurazione 47
Art. B 3.2 Soggetti assicurati 47
Art. B 3.3 Massimali assicurati pro capite 47
Art. B 3.4 Franchigie 48
SEZIONE 4 49
TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE FEDERALI E/O NOMINATI 49
Art. B 4.1 Oggetto dell’Assicurazione 49
Art. B 4.2 Soggetti assicurati 49
Art. B 4.3 Massimali assicurati pro capite 49
Art. B 4.4 Franchigie 49
SEZIONE 5 50
SETTORE GIOVANILE - SCOLASTICO – MINIBASKET 50
Art. B 5.1 Oggetto dell’assicurazione 50
Art. B 5.2 Soggetti assicurati 50
Art. B 5.3 Massimali assicurati pro capite 50
Art. B 5.4 Franchigie 50
SEZIONE 6 51
ALLENATORI - PREPARATORI FISICI - DOCENTI 51
Art. B 6.1 Oggetto dell’assicurazione 51
Art. B 6.2 Soggetti assicurati 51
Art. B 6.3 Massimali assicurati pro capite 51
SEZIONE 7 52
ARBITRI – ISTRUTTORI – OSSERVATORI – UFFICIALI DI CAMPO - DESIGNATORI – VALUTATORI - CONSULENTI TECNICI DEL SETTORE ARBITRALE 52
Art. B 7.1 Oggetto dell’assicurazione 52
Art. B 7.2 Soggetti assicurati 52
Art. B 7.3 Massimali assicurati pro capite 52
SEZIONE 8 55
COLLABORATORI OCCASIONALI 55
ADDETTI CONTROLLO ANTIDOPING 55
Art. B 8.1 Oggetto dell’Assicurazione 55
Art. B 8.2 Soggetti assicurati 55
Art. B 8.3 Massimali assicurati pro capite 55
Art. B 8.4 Franchigia 55
C - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 56
Art. C 1 Attività dell’Assicurato e delimitazioni di responsabilità 56
Art. C 2 Massimali di garanzia 56
Art. C 3 Limiti di Indennizzo 57
Art. C 4 Scoperti e/o franchigie 57
Art. C 5 Altre assicurazioni 57
Art. C 6 Obblighi in caso di sinistro 58
Art. C 7 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali 58
Art. C 8 Nuove acquisizioni 58
Art. C 9 Delimitazioni 58
Art. C 10 Estensione territoriale 60
Art. C 11 Validità temporale della garanzia 60
Art. C 12 Responsabilità Civile dopo la consegna di prodotti a terzi 60
Art. C 13 Responsabilità Civile del Settore Sanitario 60
C1 – RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI 62
Art. C 1.1 Oggetto dell’Assicurazione R.C.T 62
Art. C 1.2 Precisazioni di garanzia 62
Art. C 1.3 Responsabilità civile personale 63
Art. C 1.4 Responsabilità civile derivante dal D. Lgs. n. 81/2008 63
Art. C 1.5 Committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti ( anche ai sensi del D. Lgs. 81/2008) 63
Art. C 1.6 Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l’attività 64
Art. C 1.7 Danni da incendio 64
Art. C 1.8 Cose in consegna e custodia 64
Art. C 1.9 Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate 65
Art. C 1.10 Committenza alla guida di veicoli 65
Art. C 1. 11 Danni da furto 65
Art. C 1.12 Altre persone che partecipano ai lavori o presenti in azienda a vario titolo 65
Art. C 1.13 Inquinamento accidentale 66
C2 - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) 67
Art. C 2.1 Oggetto dell’assicurazione ( R.C.O.) 67
Art. C 2.2 Estensione alle Malattie Professionali 67
D – SEZIONE TUTELA LEGALE 69
Art. D 1 Soggetti Assicurati 69
Art. D 2 Oggetto dell’Assicurazione 69
Art. D 3 Massimali e Limiti 69
Art. D 4 Decorrenza della Garanzia 69
Art. D 5 Gestione delle vertenze di danno – Libera scelta del legale e del perito 70
Art. D 6 Arbitrato Irrituale 70
Art. D 7 Recupero di somme 70
Art. D 8 Presenza di garanzia di responsabilità civile 70
Art. D 9 Altre assicurazioni 70
Art. D 10 Statistiche sinistri 71
Art. D 11 Esclusioni 71
E- SEZIONE INCENDIO E FURTO 72
COMITATI REGIONALI 75
COMITATI PROVINCIALI 76
DEFINIZIONI 80
Definizioni di “cose assicurate” 82
SEZIONE E – RISCHIO INCENDIO 84
Art. E 1 Oggetto dell’Assicurazione 84
Art. E 2 Danni risarcibili 84
Art. E 3 Rischi garantiti 85
Art. E 4 Altre garanzie 88
SEZIONE E – FURTO E RAPINA 91
Art. E 5 Oggetto dell’assicurazione 91
Art. E 6 Danni risarcibili 91
Art. E 7 Rischi garantiti 91
Minori dipendenze 93
Sospensione dell’assicurazione 94
Art. E 8 Altra garanzia 95
Art. E 9 Esclusioni generali relative a tutta la Sezione E 95
Art. E 10 Cose non assicurate alla Sezione E 96
Art. E 11 Esclusioni relative alla sola Sezione Incendio ed eventi speciali 96
Art. E 12 Esclusioni relative alla sola Sezione Furto e rapina 96
Art. E 13 Obblighi dell’ Assicurato in caso di sinistro 97
Art. E 14 Reintegro delle somme assicurate e del premio 98
Art. E 15 Recupero delle cose sottratte 98
Art. E 16 Massima obbligazione degli Assicuratori 98
Art. E 17 Criteri per la valutazione del danno 98
Art. E 18 Ammontare dell’indennizzo 100
Art. E 19 Indennizzo – Mandato dei Periti 100
Art. E 20 Avvertenze per la gestione dei sinistri 101
Art. E 21 Esagerazione dolosa del danno 101
Art. E 22 Pagamento dell’indennizzo 101
Art. E 23 Anticipi sugli indennizzi relativi alle Sezione E 101
Art. E 24 Rinuncia al diritto di surroga 102
SEZIONE SOMME ASSICURATE 103
SEZIONE PREMI 105
CONVENZIONE ASSICURATIVA PER L’ASSICURAZIONE INFORTUNI, RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE, TUTELA LEGALE, INCENDIO E FURTO A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO, DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, E DEI SUOI TESSERATI
Tra la FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO (F.I.P.) e la ………. designate per brevità nel testo che segue rispettivamente con le parole Contraente e Società, viene stipulata la seguente convenzione per le garanzie contro Infortuni, Responsabilità Civile Generale, Tutela Legale, Incendio e Furto a favore della F.I.P., dei suoi Organi Centrali e Periferici e dei suoi Tesserati.
Art. 1 Durata e decorrenza della convenzione
La presente convenzione viene stipulata per la durata di anni tre con inizio dalle ore 24,00 del 30 Giugno 2017 e termina alle ore 24,00 del 30 giugno 2020, salva la facoltà della Contraente di richiedere alla Compagnia assicuratrice il rinnovo del contratto per un ulteriore biennio ex art. 35 del D.Lgs 50/2016 alle stesse condizioni normative ed economiche.
Tale facoltà dovrà essere esercitata dalla Contraente a mezzo richiesta scritta formulata all’Assicuratore entro 210 giorni dalla scadenza del contratto, ossia entro il 30 novembre 2019 e la Compagnia assicuratrice dovrà, a sua volta, espressamente accettare la richiesta entro il termine di ulteriori 30 giorni, ossia entro il 30 dicembre 2019. In mancanza, il contratto dovrà intendersi terminato alla sua naturale scadenza del 30 giugno 2020.
Viene, inoltre, prevista, la facoltà della Stazione appaltante di chiedere, se necessario, una proroga fino a sei mesi ove sia necessario per garantire la prosecuzione del servizio nelle more dell’espletamento della procedura di individuazione del nuovo affidatario dei servizi e nella misura strettamente necessaria allo svolgimento ed alla conclusione di detta procedura.
Resta convenuto che, in vigenza della presente convenzione, ove da parte di qualsiasi organo legislativo venga sancito obbligo di adesione a diverse condizioni assicurative ovvero a diverso Ente Assicuratore, la presente convenzione si intenderà risolta di diritto dalla data stabilita nell’obbligo stesso ovvero entro la prima scadenza successiva alla data del decreto stesso.
Art. 2 Obblighi della Federazione
La Federazione si impegna a comunicare alla Società tutte le modifiche delle norme federali ed ogni altra circostanza che comporti una variazione od un aggravamento del rischio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1898 del Codice Civile, riservandosi in ogni caso la Società la facoltà di recedere dall’accordo.
Art. 3 Foro competente - clausola arbitrale
La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere in relazione a validità, interpretazione, esecuzione e/o scioglimento della presente Convenzione sarà rimessa ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, dei quali uno nominato da ciascuna delle parti e il terzo di comune accordo dai primi due.
La Parte che intenda promuovere l’arbitrato notificherà all’altra, a mezzo Ufficiale Giudiziario, atto di nomina del proprio arbitro. L’altra parte, entro 20 giorni dal ricevimento della predetta notifica, a sua volta notificherà, a mezzo Ufficiale Giudiziario, atto di nomina dell’arbitro da lei designato. I due arbitri così nominati dalle parti designeranno, entro 20 giorni dalla notifica del atto di nomina del secondo arbitro, il terzo che presiederà il Collegio.
Ove, nei predetti termini, le parti non provvedano alla nomina del proprio arbitro ovvero i due arbitri nominati dalle parti non si accordino per la designazione del terzo, provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente del Tribunale di Roma.
Salvo quanto espressamente previsto dagli artt. 806 e seguenti c.p.c., competerà agli arbitri regolare la procedura arbitrale nel modo che sarà dagli stessi ritenuto più opportuno in relazione alla natura della controversia, ma sempre nel rigoroso rispetto del principio del contraddittorio, e disporre in ordine alle spese.
Il Collegio, che avrà Sede in Roma, deciderà in via rituale e secondo diritto e dovrà pronunciare il lodo entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla accettazione salvo proroga del termine.
Salvo quanto sopra convenuto, per le controversie non deferibili ad arbitri è competente in via esclusiva il foro di Roma.
Art. 4 Clausola Broker
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto per l’intera durata al Broker AON S.p.A. e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker AON S.p.A. il quale tratterà con l’Impresa Assicuratrice..
Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all’Impresa dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all’Impresa, prevarranno queste ultime.
Ferma restando l’inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell’Impresa da parte del Broker, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente al Broker si intenderanno come fatte all’Impresa.
L’opera del broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato assicurativo dalle Compagnie di assicurazione aggiudicatarie della presente Convenzione con un’aliquota provvigionale del 15% (quindici per cento) da applicarsi ai premi imponibili della Convenzione.
Il pagamento del premio realizzato in buona fede al Broker, anche per il tramite dei suoi Collaboratori del cui operato espressamente risponde, si considera effettuato direttamente all’Impresa di assicurazione, ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs 209/2005.
Art. 5 Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 xx.xx. e
ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 dell’art. 3 della legge 136/2010.
La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall’Art. 3 della Legge 136/2010 e xx.xx. ii.
In tale caso la risoluzione del contratto non pregiudica comunque le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione di diritto, restando immutato il regolare iter liquidativo.
REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE
PER L’ASSICURAZIONE INFORTUNI, RESPONSABILITA’ CIVILE GENERALE, TUTELA LEGALE INCENDIO E FURTO
A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO, DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, E DEI SUOI TESSERATI
DEFINIZIONI
Assicurato: la persona o l'ente garantito dalla copertura assicurativa Assicurazione: il contratto di assicurazione
Polizza: il documento che prova l’assicurazione
Società: Compagnia di Assicurazioni.
Premio: la somma dovuta dalla Contraente alla Società
Atleta: il tesserato che svolge l’attività sportiva rientrante negli scopi della Contraente a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico.
Contraente: la FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO (F.I.P.)
Beneficiari: l’assicurato stesso. In caso di morte ed in mancanza di designazione saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell'assicurato
Franchigia: è l'importo prestabilito che, in caso di danno, l'Assicurato tiene a suo carico che per ciascun sinistro, viene dedotto dall'indennizzo.
Massimale: è l'importo massimo della prestazione della Società
Scoperto: è l'importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno, che per ciascun sinistro liquidato a termini di polizza, viene dedotto dall'indennizzo. Detto importo rimane a carico dell'Assicurato che non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.
Infortunio: ogni evento improvviso, che si verifichi indipendentemente dalla volontà dell’assicurato, dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali hanno per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Ricovero: permanenza in istituto di cura (pubblico o privato) con almeno un pernottamento. Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Ambulatorio: la struttura o il centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato, in base alla normativa vigente, ad erogare prestazioni sanitarie in regime di degenza diurna, nonché lo studio professionale idoneo per legge all’esercizio della professione medica individuale;
Istituto di cura: l’ospedale, la clinica universitaria, l’istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità, all’erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. non si considerano “istituto di cura” gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche;
Trattamento
chirurgico: provvedimento terapeutico cruento attuato da medico/specialista con necessità di almeno un pernottamento in Istituto di cura
Day Hospital: struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata a erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche eseguite da medici specialisti, con redazione di cartella clinica
Tesserati: Ogni singolo soggetto od Ente iscritto o aderente alla Contraente ossia, a titolo puramente esplicativo e non limitativo, Atleti, Atleti Minibasket, Arbitri, Ufficiali di gara e Arbitri Amatoriali, Miniarbitri, Soggetti che sono chiamati a svolgere funzioni di arbitro nelle competizioni di carattere regionale riservate alle categorie giovanili, purché i rispettivi nominativi risultino dai documenti di gara, Dirigenti Societari, Allenatori e Preparatori Fisici, Istruttori Minibasket, Ufficiali di Campo, Medici, Massofisioterapisti, Osteopati, Fisioterapisti, Massaggiatori Sportivi, Componenti eletti o di nomina dei Comitati Regionali e Comitati Provinciali, Componenti uffici Gare, Giustizia e Designazioni.
Soggetti A: Tutti i soggetti elencati nelle singole schede numerate dalla 1) alla 8) Invalidità Permanente
Specifica: Lesioni da cui residuino postumi permanenti con conseguenze dirette sull’attività
professionale sportiva praticata dall’Assicurato; l’accertamento deve essere esperito da un medico legale.
Invalidità Permanente
Generica Lesioni da cui residuino postumi permanenti senza conseguenze dirette sull’attività professionale sportiva praticata dall’Assicurato; l’accertamento deve essere esperito da un medico legale.
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Art. 5 Manifestazioni unitarie
Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti i Tesserati anche in caso di partecipazione, a manifestazioni con altre organizzazioni alle quali F.I.P. abbia ufficialmente aderito.
Art. 6 Assicurazioni per conto altrui
Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile.
Art. 7 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
Art. 8 Aggravamento del rischio
Il Contraente e/o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile
Art. 9 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 10 Determinazione del premio - Incasso degli acconti e regolazione del premio
Premesso che:
- i premi annui unitari si intendono stabiliti secondo quanto previsto nella successiva Sezione Premi;
- l’importo complessivo previsto alla Sezione Premi (numero adesioni – premio unitario – premio totale), deve considerarsi quale premio minimo anticipato alla Società per ciascun anno assicurativo;
si conviene che:
- il conguaglio dei premi in sede di regolazione premio verrà effettuato sulla base degli effettivi assicurati previsti alla Sezione Premi.
Entro la data del 30.09 di ciascun anno la Contraente fornirà alla Società elenco riportante il numero degli Assicurati (iscritti) suddivisi per categoria riferito all’anno assicurativo decorso, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.
Per quanto riguarda la formula integrativa, resta convenuto che il broker con cadenza trimestrale, trasmetterà alla Compagnia elenco nominativo di tutte le adesioni pervenute.
La Compagnia provvederà ad emettere apposito documento contabile che verrà regolato entro 30 giorni dall’emissione.
Le differenze attive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione.
Art. 11 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento delle rate di premio così come indicato in polizza.
Il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo Assicurato decorre dal momento in cui consegua il titolo che dà diritto all’assicurazione ai sensi del successivo art. 12 “Titoli che danno diritto all’assicurazione” della presente Sezione, e scadrà al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del titolo anzidetto.
Considerato che per tutti i soggetti assicurati la scadenza del tesseramento è fissata al 30 Giugno di ogni anno e la FIP concede un periodo entro il quale il Tesserato potrà rinnovare il tesseramento, le garanzie sono da intendersi comunque operanti dalla data di decorrenza della polizza (ore 24,00 del 30 Giugno) alla data di rinnovo del Tesseramento del singolo Assicurato, sempreché avvenga entro le seguenti tempistiche:
- Tutti i Tesserati ad esclusione degli Atleti Minibasket: in caso di sinistro occorso dalle ore 24,00 del 30 Giugno alle ore 24,00 del 31 Luglio, le garanzie si intendono operanti se il rinnovo del tesseramento avviene entro il 31 Luglio; farà pertanto fede anche la documentazione relativa al tesseramento dell’ultima stagione sportiva.
- Atleti Minibasket: in caso di sinistro occorso dalle ore 24,00 del 30 Giugno alle ore 24,00 del 30 Settembre, le garanzie si intendono operanti se il rinnovo del tesseramento avviene entro il 30 Settembre; farà pertanto fede anche la documentazione relativa al tesseramento dell’ultima stagione sportiva.
I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del broker.
In deroga a quanto stabilito al primo comma, le parti convengono che l’assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del 30 Giugno 2017, anche se la prima rata di premio non è stata pagata.
Per il pagamento delle rate previste è concesso il termine di rispetto di 60 giorni.
Trascorso tale termine, senza che la Contraente abbia provveduto al pagamento, l’assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24,00 del giorno in cui il pagamento del premio comprensivo verrà effettuato, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.
A parziale deroga del precedente comma, e solo ed esclusivamente per la garanzia infortuni prevista ex decreto legge 03.11.2010 “Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti”, pubblicato sulla G.U.
n. 296 del 20.12.2010, in caso di mancato pagamento del premio da parte della Contraente, qualora l’Assicurato possa esibire il titolo che da diritto all’assicurazione rilasciato precedentemente la data di infortunio, l’assicuratore provvede ad erogare la prestazione assicurativa, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del soggetto obbligato ai sensi dell’art. 1916 c.c..
Ai fini della validità assicurativa e per quei sinistri avvenuti in circostanze ammissibili al beneficio assicurativo, in data posteriore alla adesione alla Convenzione, ma anteriore alla segnalazione dei nominativi alla Società, quest’ultima esprime riserva di svolgere, se del caso, accertamenti atti a stabilire l’eventuale esistenza del diritto assicurativo alla data del sinistro.
L'assicurazione vale pregiudizialmente, solo nei riguardi di quei soggetti che, ai sensi della legge dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione, posseggano tutti i requisiti necessari per ottenere il tesseramento ed appartengano ad Associazioni o ad altri organismi regolarmente affiliati o dipendenti dalla Federazione stessa, e concerne esclusivamente l'attività sportiva autorizzata e controllata dalla organizzazione della Federazione.
Art. 12 Xxxxxx che danno diritto all’assicurazione
Il titolo che costituisce diritto senza distinzione di attività praticata, rientrante comunque negli scopi della Contraente, di ruolo ricoperto o di mansione esercitata, alle garanzie assicurative è:
- Tesseramento alla F.I.P.;
- Convocazioni o altra documentazione attestante la presenza dei soggetti assicurati;
- Per gli Atleti facenti parte delle rappresentative nazionali, la presenza nominativa in apposito elenco inviato dalla Contraente alla Società;
- Tessera “Promozionale”: tale tipologia di tesseramento ha durata di giorni 15 dalla data di prima sottoscrizione ed esclude la partecipazione a gare ufficiali.
Per la F.I.P. costituisce titolo il presente contratto.
Art. 13 Denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato al Broker entro 30 giorni dall’evento ovvero dal momento in cui l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli art.1913 e 1915 del Codice Civile.
Si precisa che la denuncia potrà essere effettuata attraverso internet utilizzando il sistema definito AonSportFed e pertanto i dati relativi alle singole denunce verranno trasmessi alla Compagnia dal broker in formato elettronico con stringhe che verranno definiti in fase successiva all’aggiudicazione.
Art. 14 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 15 Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 16 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.
Art. 17 Interpretazione del contratto
In caso di eventuali controversie sull’interpretazione delle clausole del presente contratto, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.
Art. 18 Rescissione del contratto
La Società può recedere dal contratto di assicurazione esclusivamente secondo quanto stabilito al precedente Articolo 1 “Durata e decorrenza della Convenzione”.
Si precisa che, esclusivamente dopo il termine della seconda annualità assicurativa, ossia dopo la data del 30/06/2019, dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo/risarcimento, la società può recedere dall’assicurazione, mediante lettera raccomandata, o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi in firma digitale con preavviso di 150 giorni. In tal caso la società mette a disposizione del contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario.
Anche l'assicurato/contraente può recedere dall’assicurazione, con le stesse modalità sopraindicate, nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto
dell'indennizzo/risarcimento dovuto, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto delle imposte ed ogni altro onere di carattere tributario relativi al periodo di rischio pagato e non goduto.
La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della società e/o del Contraente, non possono essere interpretati come rispettiva rinuncia a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.
Art. 19 Foro competente
Per ogni controversia inerente questo contratto foro competente sarà quello di residenza o domicilio dell’Assicurato.
Art. 20 Dichiarazioni della Società
La Società dichiara di avere preso conoscenza di ogni circostanza che influisca sulla valutazione del rischio, anche indipendentemente dalle dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato.
Art. 21 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
A - SEZIONE INFORTUNI TESSERATI
Art. A 1 Soggetti Assicurati
L’assicurazione vale per tutti i Tesserati alla Federazione Italiana Pallacanestro.
Art. A 2 Oggetto del rischio
L’assicurazione, nei termini qui di seguito indicati e con i limiti previsti nelle clausole successive, vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento dell'attività sportiva organizzata sotto l’egida della Federazione Italiana Pallacanestro, ivi compresi gli allenamenti, le competizioni e/o gare, i ritiri e/o stages di preparazione e l’attività agonistica nazionale ed internazionale, comprese le azioni preliminari e finali di ogni gara o allenamento.
La copertura è inoltre estesa alle altre attività fisiche quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, pesistica, atletica, purché rientranti nel programma di allenamento, potenziamento e/o recupero necessari all'attività sportiva.
Inoltre le garanzie saranno operanti contro i rischi di infortuni nello svolgimento di qualsiasi attività rientrante negli scopi della Contraente e delle Società affiliate, e più precisamente in occasione di riunioni, incarichi, missioni e relativi trasferimenti, compreso il rischio in itinere, sempreché documentati attraverso verbali, corrispondenza con data certa, atti di repertorio della Contraente e/o delle Società affiliate.
L’assicurazione opera anche in occasione di trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, come passeggeri o in forma individuale, verso e da luogo di svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi, esclusi gli incidenti verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque inosservanza delle norme che regolano il trasferimento.
L’assicurazione opera a condizione che l’infortunio sia occorso in località compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato all’attività di cui ai precedenti commi, ed in data e orario compatibili con la necessità di pervenire in tempo utile presso tale luogo ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione al termine dell’attività stessa.
Il rischio in itinere sarà operante sempreché alla guida del veicolo vi sia persona abilitata ed in regola con tutte le disposizioni vigenti al momento del sinistro.
Art. A 3 Estensioni di garanzia
Sono compresi in garanzia anche:
1. l’asfissia non di origine morbosa;
2. infezioni conseguenti a infortunio, gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento involontario di sostanze;
3. gli infortuni causati da morsi di animali compresi aracnoidi e insetti;
4. l’annegamento;
5. l’assideramento e/o il congelamento;
6. colpi di sole e/o di calore;
7. gli infortuni subiti in stato di malore od incoscienza;
8. gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenze gravi;
9. le lesioni conseguenti a sforzi muscolari aventi carattere traumatico e qualsiasi tipo di ernia direttamente collegabile con l’evento traumatico;
10. le conseguenze di strappi muscolari, le rotture sottocutanee, tendinee e muscolari;
Art. A 4 Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati:
a) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo dell’abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
b) dall’uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio e dall’esercizio di sport aerei in genere, salvo quanto previsto al successivo Art. A 15 – Rischio volo;
c) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti ed allucinogeni;
d) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
e) dalla partecipazione, anche come passeggero, a gare, competizioni e relative prove di veicoli a motore e di natanti a motore in genere;
f) dalla partecipazione dell’Assicurato a delitti dolosi da lui commessi o tentati;
g) da guerra e insurrezioni;
h) da contaminazioni biologiche o chimiche a seguito di atti di terrorismo di qualsiasi genere;
i) da malaria, malattie tropicali e carbonchio;
j) da trasformazioni e/o assestamenti energetici dell’atomo, naturali e/o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi X, ecc.);
k) dall’assunzione di sostanze dopanti, in violazione delle norme dell’ordinamento statale o dell’ordinamento sportivo, accertate in base alle normative vigenti.
Art. A 5 Esonero denuncia di infermità
La Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dal denunciare infermità, difetti fisici, o mutilazioni, da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della polizza o che dovessero in seguito intervenire.
Se l’evento indennizzabile a termini di polizza colpisce una persona che non è fisicamente sana si applicherà quanto disposto dall’art. A 14 Criteri di indennizzabilità.
Art. A 6 Esonero denuncia altre assicurazioni
Si dà atto che il Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dall’obbligo di denunciare altre polizze stipulate con altre Compagnie per i medesimi rischi. Le garanzie assicurative previste in polizza si aggiungono a quelle di ogni altra assicurazione per i casi di morte, lesione, ed indennità di ricovero, ad eccezion fatta per il rimborso delle spese sanitarie la cui garanzia, in presenza di analoghe coperture assicurative, verrà prestata solo ad integrazione delle maggiori spese.
Art. A 7 Rinuncia alla rivalsa
L’Assicuratore rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio.
Art. A 8 Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute le persone che siano o siano state affette da alcolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV, o dalle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici, paranoici, affettivi (quali la sindrome maniaco-depressiva), sintomi e disturbi mentali organici.
Il manifestarsi nell’Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso del contratto costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile; di conseguenza la Società può recedere dal contratto con effetto
immediato, limitatamente alla persona assicurata colpita da affezione ed i sinistri, verificatisi successivamente all’insorgenza di taluna delle sopraindicate patologie, non sono indennizzabili.
Si intendono comunque assicurati i Xxxxxxxx affetti dalle seguenti patologie.
Patologie psichiatriche:
• Disturbi mentali come da assi 1, 2, 3 del DSM-IV;
• Attention Deficit Hyperactive Disorder; Patologie neurologiche;
Patologie neuromotorie;
Paralisi cerebrale infantile:
• Malattie degenerative del sistema nervoso adulto;
• Patologie dismetaboliche e disgenetiche;
• Miopatie e polineuropatie;
• Mielopatie;
• Epilessia non in fase attiva;
• Patologie osteoarticolari;
• Disturbi sensoriali.
Art. A 9 Infortuni cagionati da colpa grave e da tumulti popolari
A parziale deroga dell’art. 1900 del Codice Civile, sono compresi in garanzia gli infortuni cagionati da colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e del Beneficiario.
A parziale deroga dell’art. 1912 del Codice Civile, sono in garanzia gli infortuni cagionati da tumulti popolari ai quali l’Assicurato non abbia partecipato.
Art. A 10 Infortuni determinati da calamità naturali
Con riferimento all’art. 1912 del Codice Civile, si pattuisce l’estensione dell’assicurazione agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche ma con il limite di € 50.000.000,00.
Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopraindicato, le somme spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotte in proporzione al rapporto che intercorre fra detto limite e il totale degli indennizzi dovuti.
Art. A 11 Evento con pluralità di infortuni
Nel caso di un evento che colpisca più persone assicurate, l’indennizzo dovuto dalla Società non potrà superare complessivamente l’importo massimo di € 6.000.000,00.
Art. A 12 Validità territoriale
L’assicurazione è valida in tutto il mondo, con l’intesa che la valutazione e la liquidazione dei danni avvengono in Italia, con pagamento degli indennizzi in Euro.
Art. A 13 Limite di età
Xxxxx restando i limiti dettati dai Regolamenti Federali, l’assicurazione viene prestata senza limiti di età.
Art. A 14 Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed obiettivamente constatabili dell’infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti all’infortunio stesso; pertanto, l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
In caso di perdita anatomica e/o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, le percentuali di cui al successivo Art. A 16 lett. c) – lesioni, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
In deroga a quanto stabilito al comma 1, per i soli infortuni che determinano la morte del soggetto assicurato, purché avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva (indetta dalla FSN o a cui partecipi la Società Sportiva previa approvazione della Federazione di appartenenza per la quale il soggetto assicurato risulti tesserato) o in occasione della partecipazione del soggetto assicurato ad una manifestazione con altre organizzazioni alle quali la F.I.P. abbia ufficialmente aderito (Vedi quanto previsto dal precedente Art. 5 – “Manifestazioni unitarie”) iscritta nei calendari ufficiali ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la prestazione assicurativa è dovuta anche se il decesso sia una conseguenza indiretta dell’infortunio.
Art. A 15 Rischio volo
L’assicurazione vale anche per gli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi in aereo di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:
• da società/azienda di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico passeggeri;
• da aeroclubs.
La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre polizze stipulate dall’Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare i seguenti importi per aeromobile:
€ 5.200.000,00 per il caso morte
€ 5.200.000,00 per il caso invalidità permanente
€ 5.200,00 per il caso inabilità temporanea;
Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano i limiti sopra indicati, le somme spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotte in proporzione al rapporto che intercorre tra i detti limiti ed il totale degli indennizzi dovuti.
La garanzia inizia dal momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e cessa al momento in cui ne discende.
Art. A 16 Prestazioni
a) Morte
Se l’infortunio ha come conseguenza la morte dell’Assicurato, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali.
L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l’Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per la morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità permanente.
Limitatamente ai Tesserati “Atleti” e “Atleti Minibasket” in possesso di regolare Certificato di Idoneità Sportiva e/o Agonistica, saranno indennizzabili anche i decessi occorsi a seguito di: infarto cardiaco, ictus provocato da emorragia celebrale, trombosi cerebrale, embolia, rottura di aneurisma, arresto cardiaco-circolatorio (per crisi aritmiche improvvise, gravi bradicardie, sindrome del seno carotideo) cardiopatie traumatiche (da lesioni non penetranti con conseguente rottura atrii e ventricoli, aritmie, insufficienza cardiaca acuta da rottura valvolare, versamento pericardio emorragico), il trauma extratoracico con ipotensione polmonare (da shock) e conseguente ARDS (Adult Respiratory Di stress Sindrome), nonché qualsiasi evento riconducibile alle suindicate patologie che causino la morte verificatosi durante l’esercizio dell’attività sportiva, sul campo o entro il limite sportivo o luogo di svolgimento dell’attività stessa. La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato sia in regola con le visite mediche annuali previste dalle vigenti disposizioni regolamentari.
In caso di decesso dell’Assicurato, conseguente ad uno degli eventi coperti di assicurazione, la Società provvederà al rimborso delle spese funerarie, compreso il trasporto e trasferimento salma, entro il limite massimo di € 1.000,00.
b) Morte presunta
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà il capitale previsto per il caso morte agli eredi dell’Assicurato in parti uguali.
La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli artt. 60 e 62 del Codice Civile.
Nel caso in cui, dopo il pagamento dell’indennizzo, risulti che l’Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita.
c) Lesioni
L’Assicuratore corrisponde l’indennizzo nella misura prevista come segue:
• per i tutti gli Assicurati saranno operanti le prestazioni previste nella Tabella Lesioni Ministeriale, definita “Tabella lesioni A” allegata alla quale verrà applicato il massimale di riferimento previa decurtazione della franchigia contrattualmente prevista.
Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l’indennizzo per lesioni è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggio pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti fermo quanto previsto dall’art. A 14.
Precisazioni:
• Per “frattura” s’intende una soluzione di continuo dell’osso, parziale o totale, prodotta da una causa violenta, fortuita ed esterna.
• Sono escluse le fratture patologiche, le fratture spontanee ed i distacchi cartilaginei di qualsiasi natura.
• Fratture ed infrazioni sono equiparate ai fini dell’indennizzo.
• Le fratture che, per estensione, interessano parte di epifisi e parte di diafisi, verranno indennizzate per un solo segmento (quello più favorevole all’assicurato)
• Fratture polifocali o comminute del medesimo segmento osseo non determineranno né una duplicazione né una maggiorazione dell’indennizzo indicato.
• Le fratture “scomposte” determineranno una maggiorazione del 20% sulla somma indennizzata per la corrispondente lesione; le fratture esposte determineranno una
maggiorazione del 50%, salvo le fratture biossee di avambraccio e arti inferiori espressamente tabellate. Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.
• I casi assicurati relativi alle “amputazioni” si riferiscono esclusivamente alle perdite anatomiche complete ed ogni diversa menomazione anatomo-funzionale non corrispondente a tale parametro non sarà presa in considerazione ai fini dell’indennizzo.
• Per lussazione si intende la perdita completa dei reciproci rapporti degli estremi ossei di un’articolazione, per causa violenta, fortuita ed esterna.
• Qualora la lesione riportata dall’assicurato produca allo stesso, nell’arco dei 60 giorni dall’evento, tetraplegia o paraplegia, potrà essergli indennizzato un capitale non superiore a quello spettante per il caso morte previsto dalla categoria di appartenenza riportata nella successiva “Sezione Premi”.
• Per i casi di lesioni legamentose l’indennizzo a termini di polizza è previsto esclusivamente a seguito di intervento chirurgico effettuato entro sei mesi dal prodursi dell’evento stesso.
Il termine che precede si intenderà annullato nei seguenti casi:
- qualora il medico dovesse posticipare l’intervento per motivi connessi allo sviluppo dell’infortunato;
- qualora l’assicurato produca certificazione medica attestante l’opportunità di estendere la tempistica entro la quale dovrà subire l’intervento chirurgico;
- qualora l’assicurato produca idonea documentazione comprovante l’avvenuta prenotazione dell’intervento chirurgico presso l’Istituto sanitario a cui intende rivolgersi.
• Per rottura dei denti si intende la perdita di almeno 1/3 del tessuto duro di dente deciduo (sono escluse le lesioni del tessuto paradontale e dei denti molli), per l’accertamento del caso è richiesta la documentazione radiologica.
• Per i casi in cui si verifichi uno stato di coma post-traumatico, insorto entro e non oltre 15 giorni dall’evento che ne abbia determinato la causa, l’assicurato avrà diritto ad un indennizzo pari a due volte la cifra a lui spettante in tabella lesioni a seguito di “Frattura dell’osso frontale occipitale o parietale o temporale o linee di frattura interessanti tra loro tali ossa”.
In presenza di frattura cranica l’indennizzo dovuto a seguito di stato di coma post-traumatico risulta cumulabile con le fratture indennizzate in tabella lesioni.
L’indennizzo verrà corrisposto previa presentazione di copia conforme della cartella clinica.
• Per ustioni si intendono le bruciature dovute al contatto esterno con corpi solidi o fiamme, ovvero scottature dovute al contatto esterno con liquidi (esclusi vapori o gas sovrariscaldati) di intensità non inferiore al secondo grado con formazione di bolle (flittene) x xxxx documentate fotograficamente, comportanti almeno un pernottamento in ospedale.
Per ustioni si intendono inoltre, bruciature o scottature, nei termini precedentemente riportati, se riscontrate a complemento di una lesione compresa nella tabella lesioni allegata, in questi casi verrà applicata la maggiorazione del 30% sulla somma prevista per la lesione anche in assenza del pernottamento in ospedale.
Art. A 17 Franchigia
Sul capitale assicurato non si corrisponde alcun indennizzo se la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili, accertata secondo i criteri stabiliti nell’art. A 16 lett. c) non supera il 6%.
Qualora la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili risulti superiore al 6% l’indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente.
Qualora il complesso delle lesioni riportate risultasse superiore al 60% si darà luogo alla liquidazione dell’intera somma assicurata prevista relativa alla categoria di appartenenza riportata nella successiva “Sezione Premi”.
Art. A 18 Controversie sulla natura degli infortuni
In caso di controversia sulla natura, causa, entità e conseguenza delle lesioni indennizzabili a termine di polizza, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, le Parti devono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo.
In caso di mancato accordo sul nominativo del terzo arbitro, quest’ultimo dovrà essere prescelto, fra gli specialisti di Medicina Legale delle Assicurazioni, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.
Il Collegio medico, a scelta dell’Assicurato, risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza e/o al domicilio dell’Assicurato stesso.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.
Art. A 19 Pagamento dell’indennità
Nel caso di Infortunio il pagamento dell'indennità sarà effettuato in Euro e, comunque, in Italia.
Art. A 20 Estensioni speciali
Perdita dell’anno scolastico
Qualora, l’infortunio, a causa dell’entità delle lesioni, determini l’impossibilità di frequentare lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, determini la perdita dell'anno scolastico, all’assicurato è corrisposto un indennizzo incrementato del 20%.
La predetta garanzia è operante anche nei confronti degli studenti assicurati che frequentano scuole nella Repubblica di San Marino, nonché scuole straniere situate nel territorio della Repubblica Italiana.
Beneficio speciale in caso di morte del tesserato genitore
Se a causa di un evento garantito con la presente polizza consegue la morte di un tesserato genitore, l’indennità per il caso di morte spettante ai figli minorenni se conviventi ed in quanto beneficiari, sarà aumentata del 100%. Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% della totale.
Rischio guerra
A parziale deroga dell’art. A 4 lettera g), l’assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in
quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un paese sino ad allora in pace.
Sono comunque esclusi dalla garanzia infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Rimpatrio salma
In caso di decesso dell’Assicurato a seguito di infortunio occorso durante la sua permanenza all’estero, la Società, fino alla concorrenza di € 5.000,00, rimborserà le spese sostenute per il trasporto della salma dal luogo dell’infortunio al luogo di sepoltura in Italia.
Rientro sanitario
La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato in caso di infortunio occorso all’estero e che renda necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza; la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 5.000,00.
Morsi di animali compresi aracnoidi e insetti
Fermo quanto previsto nel precedente Art. A 16 lett c), per i morsi di animali, insetti e aracnoidi che comportino all’assicurato ricovero in istituto di cura e relativa diagnosi che accerti detto evento, al soggetto assicurato
Avvelenamenti
Fermo quanto previsto nel precedente Art. A 16 lett. c), a seguito di avvelenamento acuto da ingestione od assorbimento involontario di sostanze, che comporti ricovero, con almeno un pernottamento, in istituto di cura, e relativa diagnosi ospedaliera anche di sospetto avvelenamento, sono rimborsate le relative spese documentate.
Assideramento – congelamento – colpi di sole o di calore
Fermo quanto previsto nel precedente Art. 36 lett. c), a seguito di ricovero dell’assicurato in istituto di cura in conseguenza di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione sono rimborsate le relative spese documentate.
Danno estetico
Al soggetto assicurato che non abbia compiuto il 14° anno di età alla data dell’infortunio, sono rimborsate le spese documentate sostenute per interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva conseguenti all’infortunio subito.
Virus H.I.V.
A parziale deroga di quanto disposto alla lettera “h” del successivo Art. B 3 (Rischi esclusi dall’assicurazione), qualora l’Assicurato risulti sieropositivo a seguito di contagio da virus H.I.V. avvenuto per causa fortuita, violenta ed esterna durante lo svolgimento delle attività inerenti il contratto, la Società mette a disposizione dell’Assicurato un capitale equivalente ad € 10.000,00. Con il pagamento di tale indennizzo si esauriscono gli impegni della Società verso l’Assicurato, nei confronti del quale la garanzia cessa. Non sono assicurabili e quindi escluse dall’assicurazione, le persone affette da emofilia e tossicomania, nonché quelle già sieropositive al momento del sinistro. Il diritto a questa indennità è di carattere personale e, quindi non è trasmissibile agli eredi e deve essere esercitato, a pena di nullità, esclusivamente nelle seguenti forme:
▪ qualora l’Assicurato ritenga o supponga di essere stato contagiato dal virus H.I.V. deve, entro il termine di 3 giorni da quando si è verificato il sinistro, denunciare alla Società l’evento dannoso ritenuto causa del presunto contagio da virus H.I.V. È fatto altresì obbligo all’Assicurato di inviare alla Società una relazione dettagliata dell’evento dannoso. L’Assicurato deve altresì, entro il termine di 6 giorni dall’evento, recarsi presso un ospedale o istituto di cura pubblico o privato e sottoporsi ad una prima serie di accertamenti clinici volti ad individuare la presenza del virus H.I.V.;
▪ nel caso in cui dagli accertamenti clinici risultasse lo status di sieropositività, riconducendo pertanto l’avvenuto contagio ad un momento precedente l’evento denunciato, nulla sarà dovuto dalla Società, i cui impegni verso tale Assicurato cessano automaticamente senza che niente sia avuto a pretendere;
▪ qualora invece i risultati di detti accertamenti clinici fossero negativi, l’Assicurato dovrà sottoporsi, presso lo stesso ospedale od istituto di cura pubblico o privato, ad un successivo test immunologico entro 180 giorni dalla data della denuncia. Se al secondo test immunologo risultasse lo status di sieropositività, la Società provvederà a mettere a disposizione il capitale pattuito, esaurendo con tale atto i propri impegni verso l’Assicurato, nei confronti del quale la garanzia cessa automaticamente all’atto del pagamento dell’indennizzo.
Il rispetto degli obblighi precedentemente indicati è determinante ai fini della validità della garanzia, pena la decadenza della stessa in caso di inadempimento, con conseguente perdita del diritto all’indennizzo. Gli accertamenti di cui sopra non saranno ritenuti probatori se effettuati in forma anonima; l’Assicurato è pertanto obbligato a dichiarare le proprie generalità all’ospedale od all’istituto di cura pubblico o privato dove vengono effettuate la analisi, prima di sottoporsi ad ogni test immunologo. Resta inteso che l’esposizione massima della Società per uno o più sinistri che dovessero interessare la presente garanzia sarà pari ad € 200.000,00. Nell’eventualità che il sinistro dovesse colpire più di n. 20 assicurati gli indennizzi spettanti saranno adeguati con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.
Art. A 21 Rimborso Spese Mediche
Le garanzie qui di seguito riportate si devono intendere prestate solo ed esclusivamente se le spese mediche siano diretta conseguenza di un intervento chirurgico.
La Società è tenuta a riconoscere il rimborso delle spese mediche sostenute dall’assicurato, fino alla concorrenza della somma di € 2.500,00 per le seguenti voci:
- onorari dei chirurghi e dell’equipe operatoria;
- spese per l’uso della sala operatoria;
- rette di degenza;
- spese per medicinali prescritti dal medico curante;
- xxxxxxx xxx xxxxxx;
- spese relative ad accertamenti diagnostici;
- spese per il trasporto dell’Assicurato in istituto di cura con autoambulanza.
La Società effettua il rimborso delle spese sostenute agli eventi diritto previa presentazione dei documenti giustificativi a cura ultimata con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 150,00.
Art. A 22 Denuncia degli infortuni
In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato e/o i suoi aventi diritto devono:
a) Darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data dell’evento e/o dal momento in cui il Contraente e/o l’Assicurato e/o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt. 1913 e 1915 del Codice Civile. La denuncia di sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento; alla stessa, qualora non fosse stato prestato in precedenza, deve inoltre essere allegato il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/03; il mancato conferimento del consenso costituisce per la Compagnia legittimo impedimento alla trattazione del sinistro;
b) In caso di sinistro occorso in allenamento anche individuale previsto disposto ed autorizzato o controllato dall’organizzazione sportiva, anche per i tramite dei suoi organismi periferici e delle società affiliate o aggregate della Federazione, ai fini dell’ammissione del sinistro all’indennizzo, la denuncia dovrà essere accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’organismo sportivo per il quale l’assicurato è tesserato che attesti, sotto la propria responsabilità, la veridicità della dichiarazione stessa.
c) Documentare, fornendo ulteriori certificati medici il decorso delle lesioni; nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze;
d) Trasmettere, in caso di ricovero, copia integrale della cartella clinica e di ogni documento – medico e non;
e) Consentire in ogni caso alla Compagnia le indagini, le valutazioni e gli accertamenti, anche di carattere medico sulla persona dell’Assicurato, ritenuti, ad insindacabile giudizio della stessa e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla chiusura del sinistro, necessari ai fini dell’accertamento del diritto all’indennizzo ed alla sua quantificazione.
Art. A 23 Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato e/o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
SEZIONE FORMULA INTEGRATIVA AD ADESIONE
Art. A 24 Oggetto della garanzia
Alle condizioni che seguono è data facoltà ai singoli tesserati, che ne facciano espressa richiesta e ne onorino il relativo premio, di integrare le coperture previste nella presente convenzione nei termini qui di seguito espressamente indicati.
Art. A 25 Adesione alla formula integrativa
Al fine di aderire alla formula integrativa, il singolo tesserato dopo aver provveduto alla compilazione del modulo on-line, reperibile sul sito istituzionale della Federazione - xxx.xxx.xx - nella sezione dedicata alle coperture assicurative e, dopo aver effettuato il versamento del relativo premio, dovrà inviare copia di tale documentazione via fax al n° 06/00000000 o all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxx@xxx.xx
Art. A 26 Decorrenza e scadenza della formula integrativa
Le garanzie previste dalla formula integrativa decorreranno dalle ore 24,00 del giorno di adesione e scadranno inderogabilmente alle ore 24,00 del successivo 30.06.
Art. A 27 Somme Assicurate
Le somme garantite si intenderanno quelle indicate nella successiva sezione “Somme assicurate” afferenti la formula integrativa prescelta e tali somme si dovranno intendere in sostituzione a quelle previste dalla copertura per i Tesserati.
Art. A 28 Premi
I premi previsti nella successiva “Sezione premi” dovranno essere pagati direttamente all’assicuratore per il tramite del broker nelle modalità previste dal precedente art. A 25.
FORMULA INTEGRATIVA “A”
Art. A 29 Invalidità permanente – Franchigia assoluta
Relativamente a quanto previsto nel precedente art. A 17, resta convenuto che, all’atto dell’adesione alla presente formula integrativa, la percentuale di franchigia si intenderà ridotta al 4%.
Pertanto, sul capitale assicurato, non si corrisponde alcun indennizzo se la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili, accertata secondo i criteri stabiliti nell’art. A 16 lett. C) non supera il 4%.
Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 4% ed inferiore al 10%, l’indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità.
Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 10% la franchigia si intenderà annullata e l’indennizzo da liquidare sarà commisurato alla percentuale di invalidità.
Infine, qualora il complesso delle lesioni riportate risultasse superiore al 60%, si darà luogo alla liquidazione dell’intera somma assicurata prevista relativa alla categoria di appartenenza riportata nella successiva “Sezione Premi”.
Art. A 30 Rimborso Spese Mediche
Le condizioni che seguono si intendono in totale sostituzione di quanto previsto all’art. A 21.
Entro il limite della somma assicurata a questo titolo, la Società rimborsa le spese sostenute durante il ricovero, a seguito di infortunio che comporti intervento chirurgico anche ambulatoriale, e/o applicazione di gesso e/o tutore equivalente (Xxx Xxx, Desault, valva gessata, doccia gessata, bendaggio ad otto, air-cast, stecca di zimmer, etc.) per:
1) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l'intervento);
2) assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, ed esami diagnostici, durante il periodo di ricovero;
3) rette di degenza, con esclusione delle spese voluttuarie quali bar, televisione, telefono.
Inoltre l’Assicuratore rimborsa le eventuali spese sostenute anche extra ricovero, per:
a) Accertamenti diagnostici, compresi gli onorari di medici o di Specialisti abilitati, analisi ed esami diagnostici e di laboratorio, cure mediche specialistiche ambulatoriali;
b) Cure mediche fisioterapiche ambulatoriali anche riabilitative, anche non connesse a ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale, sempre che prescritte dal medico curante dell’Assicurato;
c) Prestazioni mediche o infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati da medici;
d) Esami, medicinali non mutuabili dal S.S.N. sempre che prescritti dal medico curante dell’Assicurato;
e) Cure dentarie, rese necessarie dall’infortunio, incluse le spese per eventuali protesi in diretta ed esclusiva connessione con l’infortunio stesso, effettuate nei 120 giorni successivi alla data del sinistro, sempre che l’evento sia provato da apposita certificazione rilasciata dallo specialista.
Sono escluse le spese di viaggio e/o pernottamento per parenti e/o accompagnatori.
La garanzie previste nel presente articolo si intendono estese ai casi di forzata completa immobilità, limitatamente alle frattura vertebrale anche se non dovesse comportare ricovero.
Il rimborso per le spese di cura a seguito di infortunio di cui sopra viene corrisposto con l’applicazione
di uno scoperto del 10% con il minimo di € 150,00.
Relativamente alle spese per cure fisioterapiche, la garanzia si intende prestata con il limite di € 2.000,00 per anno e per persona ed un massimo di € 50,00 per singola prestazione.
Qualora l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, la presente garanzia varrà per le spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell’Assicurato stesso purché adeguatamente documentate.
I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in Euro.
FORMULA INTEGRATIVA “B”
Art. A 31 Invalidità permanente – Franchigia assoluta
Relativamente a quanto previsto nel precedente art. A 17, resta convenuto che, all’atto dell’adesione alla presente formula integrativa, la percentuale di franchigia si intenderà ridotta al 3%.
Pertanto, sul capitale assicurato, non si corrisponde alcun indennizzo se la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili, accertata secondo i criteri stabiliti nell’art. A 16 lett. C) non supera il 3%.
Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 3% ed inferiore al 10%, l’indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità.
Qualora, invece, il grado di invalidità permanente risulti superiore al 10%, non si darà luogo ad applicazione di nessuna franchigia.
Infine, qualora il complesso delle lesioni riportate risultasse superiore al 60%, si darà luogo alla liquidazione dell’intera somma assicurata prevista relativa alla categoria di appartenenza riportata nella successiva “Sezione Premi”.
Art. A 32 Rimborso Spese Mediche
Le condizioni che seguono si intendono in totale sostituzione di quanto previsto all’art. A 21.
Entro il limite della somma assicurata a questo titolo, la Società rimborsa le spese sostenute durante il ricovero, a seguito di infortunio che comporti intervento chirurgico anche ambulatoriale, e/o applicazione di gesso e/o tutore equivalente (Xxx Xxx, Desault, valva gessata, doccia gessata, bendaggio ad otto, air-cast, stecca di zimmer, etc.) per:
4) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l'intervento);
5) assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, ed esami diagnostici, durante il periodo di ricovero;
6) rette di degenza, con esclusione delle spese voluttuarie quali bar, televisione, telefono.
Inoltre l’Assicuratore rimborsa le eventuali spese sostenute anche extra ricovero, per:
f) Accertamenti diagnostici, compresi gli onorari di medici o di Specialisti abilitati, analisi ed esami diagnostici e di laboratorio, cure mediche specialistiche ambulatoriali;
g) Cure mediche fisioterapiche ambulatoriali anche riabilitative, anche non connesse a ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale, sempre che prescritte dal medico curante dell’Assicurato;
h) Prestazioni mediche o infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati da medici;
i) Esami, medicinali non mutuabili dal S.S.N. sempre che prescritti dal medico curante dell’Assicurato;
j) Cure dentarie, rese necessarie dall’infortunio, incluse le spese per eventuali protesi in diretta ed esclusiva connessione con l’infortunio stesso, effettuate nei 120 giorni successivi alla data del sinistro, sempre che l’evento sia provato da apposita certificazione rilasciata dallo specialista.
Sono escluse le spese di viaggio e/o pernottamento per parenti e/o accompagnatori.
La garanzie previste nel presente articolo si intendono estese ai casi di forzata completa immobilità, limitatamente alle frattura vertebrale anche se non dovesse comportare ricovero.
Il rimborso per le spese di cura a seguito di infortunio di cui sopra viene corrisposto con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 150,00.
Relativamente alle spese per cure fisioterapiche, la garanzia si intende prestata con il limite di € 2.000,00 per anno e per persona ed un massimo di € 50,00 per singola prestazione.
Qualora l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, la presente garanzia varrà per le spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell’Assicurato stesso purché adeguatamente documentate.
I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in Euro.
Art. A 33 Indennità giornaliera da ricovero
In caso di ricovero in Istituto di cura, reso necessario da infortunio, la Società liquiderà un’indennità per la diaria da ricovero nella misura di € 25,00 al giorno con l’applicazione di 5 giorni di franchigia e fino ad un massimo di 30 giorni.
Il giorno di ricovero e quello di dimissione saranno considerati come un unico giorno.
B - SEZIONE INFORTUNI SOGGETTI A
Art. B 1 Oggetto dell’assicurazione
Per i Soggetti A l’assicurazione vale per i rischi derivanti dalle attività descritte nelle Sezioni seguenti e opera per i rischi connessi a tutte le attività rientranti negli scopi della Federazione Italiana Pallacanestro e/o riconosciute e/o organizzate sotto la sua egida.
Art. B 2 Rischi compresi nell’assicurazione
Sono considerati infortuni e quindi compresi nell’assicurazione:
a) Le conseguenze di strappi e sforzi muscolari, le ernie traumatiche, nonché le rotture sottocutanee tendinee e muscolari, distaccamento di retina ed ernie discali vertebrali traumatiche;
b) Le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo e le folgorazioni;
c) L’assideramento, il congelamento e/o i colpi di sole o di calore;
d) Le conseguenze di ingestione di sostanze dovute a causa fortuita, restando comunque escluse le conseguenze di intossicazioni dovute ad abuso di alcolici e di psicofarmaci o ad uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
e) L’asfissia non di origine morbosa;
f) L’annegamento;
g) Le lesioni determinate da sforzi;
h) Gli infortuni subiti in conseguenza di aggressioni per motivi sportivi;
i) Le lesioni corporali sofferte per legittima difesa, per dovere di solidarietà umana in occasione di aggressioni e di atti violenti subiti, anche se dovuti a movente politico, sociale, sindacale o terrorismo, nonché quelle sofferte in occasione di tumulti popolari ai quali l’Assicurato non abbia preso parte attiva. L’assicurazione vale inoltre per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non) o da insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità o della insurrezione, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova al di fuori del territorio della Repubblica italiana, dello Stato del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
j) Le conseguenze delle infezioni (escluso il carbonchio), nonché degli avvelenamenti causate da morsi di animali, da punture di insetti (escluse le affezioni di cui gli insetti siano portatori necessari), esclusa comunque la malaria, e da ingestione di funghi e gli avvelenamenti da effusioni di gas e di vapori;
k) L’avvelenamento del sangue e infezione, sempreché il germe infettivo si sia introdotto nell’organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa;
l) Le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortuni indennizzabili a termini di polizza;
m) Gli infortuni sofferti in conseguenza di imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell’Assicurato (a parziale deroga dell’Art. 1900 del Codice Civile), nonché in stato di malore od incoscienza, purché non determinati da abuso di alcolici, dall’uso di allucinogeni o dall’uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti;
n) A condizione che l’Assicurato sia abilitato a norma delle disposizioni di legge, gli infortuni derivanti da:
1. Guida di ciclomotori;
2. Uso e guida di motoveicoli, autovetture ad uso privato, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 35 x.xx, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, macchine agricole, natanti da diporto;
o) Gli infortuni avvenuti nell’ambito dello svolgimento delle attività coperte dalla presente polizza anche se occorsi durante il servizio militare in tempo di pace;
p) Gli infortuni derivanti dalla partecipazione a gare e relativi allenamenti aventi carattere ricreativo;
q) Le conseguenze di movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche. La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni da chiunque stipulate a favore degli stessi assicurati per le conseguenze di movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche non potrà superare i capitali di:
❑ € 1.500.000,00 per il caso di Invalidità Permanente totale per persona;
❑ € 1.500.000,00 per il caso di Morte per persona;
❑ € 15.000.000,00 per il caso di Invalidità Permanente totale e per il caso di Morte, complessivamente nel caso di assicurazione prestata con polizza cumulativa.
In detta limitazione rientrano anche i capitali riferenti ad eventuali persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dallo stesso Contraente. Nell’eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.
r) Le scariche elettriche ed il contatto con agenti corrosivi;
s) Gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport.
t) L’assicurazione si intende estesa alle malattie tropicali previste dalle disposizioni di legge in materia. La garanzia viene prestata fino a concorrenza delle somme stabilite per le garanzie infortuni e con un massimo di € 500.000,00 per il caso di Morte e di € 500.000,00 per il caso di Invalidità Permanente. La somma assicurata per Invalidità Permanente è soggetta ad una franchigia relativa del 20%. Pertanto non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 20% della totale. Se invece l’Invalidità Permanente supera il 20% della totale verrà corrisposto l’indennizzo in rapporto al grado di Invalidità Permanente residuato.
Art. B 3 Rischi esclusi dall’assicurazione
Sono esclusi dall’assicurazione:
a) Gli infortuni derivanti dalla guida di veicoli e natanti a motore, se l’assicurato è privo della prescritta abilitazione;
b) Gli infortuni causati da guerra e da tumulti popolari, salvo quanto previsto alla lettera “i” dell’Art. B 2 (Rischi compresi nell’assicurazione);
c) Gli infortuni causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci non a scopo terapeutico, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
d) Gli infortuni derivanti da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
e) Le conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti, trattamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
f) Le conseguenze dirette od indirette di trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
g) Le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche;
h) AIDS, sieropositività H.I.V., malaria, (salvo quanto previsto alla lettera “k” dell’Art. B 2 (Rischi compresi nell’assicurazione);
Art. B 4 Persone non assicurabili
Non sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, AIDS o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive. Non sono assicurabili inoltre le persone affette da diabete in terapia con insulina ed epilessia ad eccezione delle persone in possesso di regolare Certificato di Idoneità Sportiva (sono comunque esclusi gli infortuni riconducibili al manifestarsi della malattia). L’assicurazione cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni. L’assicurazione vale per persone di età non superiore a 85 anni. Per quelle persone che superassero tale limite di età nel corso della vigenza del contratto, l’assicurazione cesserà alla prima scadenza annuale successiva al superamento del predetto limite.
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute le persone che siano o siano state affette da alcolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV, o dalle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici, paranoici, affettivi (quali la sindrome maniaco-depressiva), sintomi e disturbi mentali organici.
Il manifestarsi nell’Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso del contratto costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile; di conseguenza la Società può recedere dal contratto con effetto immediato, limitatamente alla persona assicurata colpita da affezione ed i sinistri, verificatisi successivamente all’insorgenza di taluna delle sopraindicate patologie, non sono indennizzabili.
Si intendono comunque assicurati i Xxxxxxxx affetti dalle seguenti patologie. Patologie psichiatriche:
• Disturbi mentali come da assi 1, 2, 3 del DSM-IV;
• Attention Deficit Hyperactive Disorder; Patologie neurologiche;
Patologie neuromotorie;
Paralisi cerebrale infantile:
• Malattie degenerative del sistema nervoso adulto;
• Patologie dismetaboliche e disgenetiche;
• Miopatie e polineuropatie;
• Mielopatie;
• Epilessia non in fase attiva;
• Patologie osteoarticolari;
• Disturbi sensoriali.
Art. B 5 Limiti territoriali
L’assicurazione è valida in tutto il mondo, con l’intesa che la valutazione e la liquidazione dei danni avvengono in Italia, con pagamento degli indennizzi in Euro.
Art. B 6 Dichiarazioni del Contraente e forma delle comunicazioni
La Società presta il suo consenso all’assicurazione e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni del Contraente sui dati e circostanze oggetto di domanda da parte della Società. Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto il Contraente nel corso del contratto devono essere fatte con lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.
Art. B 7 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Unicamente in caso di dolo, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
Art. B 8 Esonero denuncia altre assicurazioni
La Contraente e/o l’Assicurato sono esonerati dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da essi stipulate per il medesimo rischio.
Art. B 9 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. B 10 Variazioni di rischio
Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni di rischio per cessazione o per cambiamento delle occupazioni professionali, delle altre attività dichiarate o delle condizioni nelle quali le stesse sono esercitate, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società. Il Contraente si impegna inoltre a comunicare alla Società tutte le modifiche delle norme federali ed ogni altra circostanza che comporti una variazione od un aggravamento del rischio, ai sensi di quanto previsto dall’Art. 1898 del Codice Civile. Se la variazione implica aggravamento di rischio, il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Se la variazione rende impossibile la delimitazione del rischio assicurato col presente contratto tale per cui la Società non avrebbe consentito l’assicurazione, essa ha diritto, con effetto immediato, di recedere dal contratto secondo quanto stabilito nell’Art. 1898 del Codice Civile. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione, secondo quanto stabilito dall’Art. 1897 del Codice Civile.
Art. B 11 Identificazione delle persone assicurate
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Tali persone dovranno essere in condizioni di assicurabilità a norma del precedente Art. B 4
- (Persone non assicurabili). Per la materiale identificazione degli Assicurati si farà riferimento alla specifica documentazione federale.
Art. B 12 Esonero denuncia infermità, difetti fisici e mutilazioni
Il Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dall’obbligo di denunciare le infermità, i difetti fisici o le mutilazioni da cui i singoli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della presente polizza o che dovessero in seguito sopravvenire, fermo restando il disposto dell’Art. B 20 (Criteri di indennizzabilità). Relativamente alle garanzie previste con la presente Assicurazione, se l’infortunio colpisce una persona che non è fisicamente sana, non è indennizzabile quanto imputabile a preesistenti condizioni fisiche e patologiche, ma sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate se l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
Art. B 13 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro Denuncia degli Infortuni
La denuncia degli infortuni, con indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che le hanno determinate, corredata da ogni documentazione clinica atta ad accertare le lesioni subite e la loro indennizzabilità, deve essere fatta per iscritto ed inviata alla Società entro 30 giorni dall’evento stesso o dal momento in cui l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli Artt. 1913 e 1915 del C. C. La documentazione di cui sopra deve consentire inequivocabilmente l’identificazione della persona lesa e deve essere accompagnata dalla relativa documentazione federale.
Entro 30 giorni dalla cessazione delle cure mediche, l’infortunato dovrà presentare alla Società il certificato di guarigione; tale certificato può essere redatto, come tutti gli altri certificati, su carta semplice dal medico curante. Ricevuta la necessaria documentazione, la Società, determinato l’indennizzo che risulti dovuto, provvede entro 30 giorni al pagamento. L’Assicurato, i suoi familiari e gli aventi diritto devono acconsentire alla visita dei medici della Società ed a qualsiasi indagine od
accertamento che questi ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l’Assicurato stesso.
Denuncia della Morte
Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso alla Società. La denuncia della morte, con indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che l’hanno determinata, corredata dalla documentazione atta ad accertare l’indennizzabilità, deve essere fatta per iscritto ed inviata alla Società entro 30 giorni dall’evento stesso o dal momento in cui la Contraente o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli Artt.1913 e 1915 del Codice Civile.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.
Art. B 14 Liquidazione
Ricevuta la necessaria documentazione, valutato il danno, verificata l’operatività delle garanzie prestate e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l’indennizzo che risulti dovuto e provvede al pagamento. La liquidazione sarà effettuata entro massimo 30 giorni dalla concorde chiusura del sinistro. È facoltà della Società richiedere in visione copia della cartella clinica personale dell’Assicurato. Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato la Società liquida la somma assicurata per il caso di morte in parti uguali agli eredi legittimi o testamentari dell’Assicurato o, in alternativa, ai beneficiari appositamente designati. L’indennizzo viene corrisposto in Italia in Euro.
Art. B 15 Limitazione della garanzia per sinistri catastrofici
Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la presente polizza in conseguenza di un unico avvenimento, l’esborso complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l’importo di € 15.000.000,00 (quindici milioni). Qualora gli indennizzi liquidabili a termini di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.
Art. B 16 Rinuncia al diritto di surroga
La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile dell’infortunio, lasciando così integri i diritti dell’Assicurato e dei suoi aventi causa contro i responsabili dell’infortunio.
Art. B 17 Controversie
In caso di controversia sulla natura o sulle conseguenze degli eventi indennizzabili a termini di polizza le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato ad un collegio di tre medici nominati uno per parte, ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico i quali tenendo presenti le condizioni di polizza e le norme di legge, prenderanno decisioni inappellabili e vincolanti per le Parti. Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da lei designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Art. B 18 Ininfluenza degli obblighi assicurativi di legge
Ai fini della presente assicurazione è ininfluente qualsiasi obbligo dovesse derivare al Contraente da leggi vigenti o future.
Art. B 19 Prova del contratto e validità delle variazioni
La presente polizza ed i relativi allegati firmati dalla Società, per mezzo delle persone all’uopo autorizzate, e dall’Assicurato sono i soli documenti che fanno prova delle condizioni regolatrici dei rapporti tra le Parti. Qualunque modificazione del contratto non è valida se non risulta da appendice sottoscritta dalle Parti.
Art. B 20 Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l’indennizzo soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che risulti indennizzabile a termini di polizza, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennizzo per Invalidità Permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.
Art. B 21 Morte
L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza del contratto, entro 2 anni dal giorno dell’infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello di Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell’infortunio e in conseguenza di esso, l’Assicurato muore, i beneficiari, che non sono tenuti ad alcun rimborso, hanno diritto di richiedere la differenza tra l’indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per Invalidità Permanente. Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell’Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari il capitale previsto per il caso morte. La liquidazione, sempre che non siano emersi nel frattempo elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di Morte Presunta a termini degli articoli 60 e 62 del Codice Civile (anche per gli infortuni aeronautici), col periodo minimo di due anni dalla scomparsa. Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la Morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell’intera somma liquidata. A restituzione avvenuta da parte dell’Assicurato dell’intera somma liquidata, l’Assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita.
La Società inoltre assicura fino a concorrenza della somma di € 2.500,00 e per ogni infortunio indennizzabile a termine di polizza il rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell’Assicurato, fino al luogo di sepoltura in Italia in caso di decesso a seguito di infortunio avvenuto all’estero. La Società effettua il rimborso agli aventi diritto in €, previa presentazione in originale dei documenti giustificativi.
Art. B 22 Invalidità Permanente da Infortunio
Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si manifesta entro 2 anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida, per tale titolo, una indennità calcolandola sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta secondo le disposizioni seguenti ed in base alle percentuali indicate nella “Tabella INAIL” di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124,
come in vigore al 24 Luglio 2000, salvo quanto previsto alla Sezione 1 Artt. 1.5 e 1.6, Sezione 2 Art. 2.5, Sezione 3 Art. 3.4, Sezione 4 Art. 4.4, Sezione 5 Art. 5.4, Sezione 6 Art. 6.4 e Sezione 9 Art. 9.4. La perdita assoluta ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se trattasi di minorazione, le percentuali stabilite dalla tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti in uno stesso infortunio, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità permanente stabilite dalla suddetta tabella di legge per l’arto superiore destro e la mano destra varranno per l’arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Il diritto alla indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che la indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga ai beneficiari l’importo liquidato od offerto.
Art. B 23 Rimborso Spese Mediche da Infortunio
Per la cura delle lesioni dall’infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborserà, fino alla concorrenza del massimale assicurato per ogni singolo giocatore, le seguenti spese effettivamente sostenute:
a) Se non vi è stato ricovero per:
▪ Esami ed accertamenti diagnostici ed onorari medici;
▪ Trasporto dell’Assicurato con qualunque mezzo in ambulatorio o in istituto di cura, o da un istituto di cura ad un altro, nonché il rientro al domicilio, sia in Italia che all’estero;
▪ Visite medico specialistiche, prestazioni medico-infermieristiche e medicinali;
▪ Noleggio di apparecchiature terapeutiche ed ortopediche incluse le carrozzelle ortopediche;
▪ Trattamenti fisioterapici e rieducativi, cure termali in Italia (escluse le spese di natura alberghiera);
▪ Cure e protesi dentarie rese necessarie dall’infortunio con il massimo di € 1.000,00 per il materiale prezioso e le leghe speciali impiegati nelle protesi.
b) In caso di ricovero per:
▪ Esami ed accertamenti diagnostici e onorari medici prima del ricovero;
▪ Esami ed accertamenti diagnostici effettuati durante il ricovero;
▪ Trasporto dell’Assicurato con qualunque mezzo in ambulatorio o in istituto di cura, o da un istituto di cura ad un altro, nonché il rientro al domicilio, sia in Italia che all’estero;
▪ Onorari dei chirurghi e dell’equipe operatoria, uso e diritti di sala operatoria, materiali di intervento (ivi comprese le endoprotesi) e apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l’intervento;
▪ Assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici o rieducativi, medicinali ed esami post- intervento;
▪ Visite medico specialistiche e prestazioni medico-infermieristiche;
▪ Degenza in istituto di cura a titolo di assistenza medica ed infermieristica, rette di degenza, medicinali e terapie varie, ed esami.
c) Dopo il ricovero, per:
▪ Esami ed accertamenti diagnostici, onorari medici, cure, medicinali, assistenza infermieristica;
▪ Trasporto dell’Assicurato con qualunque mezzo in ambulatorio o in istituto di cura, o da un istituto di cura ad un altro, nonché il rientro al domicilio, sia in Italia che all’estero;
▪ Visite medico specialistiche, prestazioni medico-infermieristiche e medicinali;
▪ Noleggio di apparecchiature terapeutiche ed ortopediche incluse le carrozzelle ortopediche;
▪ Trattamenti fisioterapici e rieducativi, cure termali in Italia (escluse le spese di natura alberghiera);
▪ Acquisti di apparecchi protesici ed ortopedici sostitutivi di parti anatomiche e protesi oculari;
▪ Cure e protesi dentarie rese necessarie dall’infortunio con il massimo di € 1.000,00 per il materiale prezioso e le leghe speciali impiegati nelle protesi.
Sono inoltre comprese le spese per cure, interventi ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati da infortunio. La Società effettua il rimborso previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa in originale. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata. La presente garanzia vale fino a concorrenza della somma di € 1.000,00.
Art. B 24 Età dell’Assicurato
Per determinare l’età dell’Assicurato infortunato si dovrà fare riferimento all’età del suo ultimo compleanno purché da questo non siano trascorsi più di sei mesi.
Art. B 25 Obbligo di cura
L’Assicurato infortunato è obbligato a sottoporsi a cure qualora esse possano portare ad un ripristino funzionale della parte lesa, restando inteso che la valutazione del grado di invalidità verrà espressa soltanto quando dalla terapia non si possa ottenere alcun miglioramento. Qualora l’Assicurato si rifiuti di sottoporsi a dette cure, l’invalidità riconosciuta verrà ridotta del presunto recupero funzionale non realizzato per il rifiuto opposto.
Art. B 26 Beneficiari
L’Assicurato sarà il beneficiario del presente contratto. In caso di morte dello stesso o di Invalidità residuali che ne pregiudichino le facoltà di assumere autonome decisioni, i beneficiari saranno gli eredi legittimi e/o testamentari.
Art. B 27 Diritto all’indennità
Il diritto all’indennità è di carattere personale e non è quindi trasferibile. Tuttavia, se l’Assicurato muore dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, in tal caso la Società paga agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato ed offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima, ferme le altre condizioni previste nel presente contratto.
Art. B 28 Rischio in itinere
Per il rischio in itinere, l’Assicurazione è operante secondo le modalità stabilite allo specifico articolo “Oggetto dell’Assicurazione” afferente ogni successiva sezione di polizza.
Art. B 29 Rischio volo
L'assicurazione comprende gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico regolare, non regolare e di trasporto a domanda nonché da autorità civili e militari in occasione di traffico civile, da ditte e privati per attività turistica o di trasferimento e da società di lavoro aereo, esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per rischi da essa previsti.
Il cumulo delle somme assicurate, con questa garanzia o con altre assicurazioni, da chiunque stipulate a favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà
superare le somme assicurate:
❑ € 1.500.000,00 per il caso di invalidità permanente;
❑ € 1.500.000,00 per il caso morte; per persona e di:
❑ € 15.000.000,00 per il caso di invalidità permanente;
❑ € 15.000.000,00 per il caso di morte; complessivamente per aeromobile.
In detta limitazione per aeromobile rientrano i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni, unicamente se stipulate dallo stesso Contraente.
Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.
Art. B 30 Indennità giornaliera di ricovero e di ingessatura
Se in conseguenza dell’infortunio:
a) L’Assicurato viene ricoverato in istituto di cura, la Società liquida una indennità per ogni giorno di ricovero nella misura di € 50,00 per un periodo massimo di 365 giorni – anche non consecutivi – da quello dell’infortunio. Il giorno di dimissioni non è indennizzabile. In caso di Day Hospital, la Società liquida una speciale indennità pari al 50% della indennità giornaliera prevista per il caso di ricovero in istituto di cura.
b) All’Assicurato viene applicato apparecchio gessato o altro mezzo che comporta una immobilizzazione rigida, la Società liquida un’Indennità Giornaliera, di € 75,00 fino alla rimozione del gesso e/o del mezzo immobilizzante per un periodo massimo di 100 giorni. Detta indennità non si cumula con quella prevista dalla precedente lettera a) per il tempo di ricovero in istituto di cura e viene corrisposta a partire dal 16° giorno successivo a quello dell’applicazione dell’apparecchio gessato o dell’immobilizzazione rigida.
Art. B 31 Inabilità Temporanea
Se l’infortunio ha per conseguenza una Inabilità Temporanea, viene liquidata la diaria giornaliera assicurata per un massimo di 365 giorni.
Art. B 32 Responsabilità Civile del Contraente
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto egli sia tenuto a pagare per danni corporali o di morte (capitali, interessi e spese) agli Assicurati o agli aventi diritto a sensi di polizza, quale responsabile civile a norma di legge per gli infortuni avvenuti in dipendenza dei rischi assicurati e indennizzabili a sensi della presente polizza. Tale garanzia è prestata per ciascun infortunato fino a concorrenza di un ulteriore importo, pari a quello che sarebbe dovuto secondo le condizioni di polizza a titolo di indennità per l’assicurazione infortuni, fino ad un limite massimo di € 250.000,00; nel caso di un evento che colpisca più persone, l’importo complessivo a carico della Società non potrà superare il limite massimo di € 1.500.000,00. L’assicurazione vale nel caso in cui l’infortunato od i beneficiari di polizza non si accontentino dell’indennità prevista dalla presente polizza e avanzino maggiori pretese di risarcimento per responsabilità civile del Contraente/Associato. In tal caso, l’importo dell’indennità viene accantonato per essere computato nel risarcimento che il contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione. Ove l’infortunato od i beneficiari recedano dall’azione di responsabilità civile o in essa rimangano soccombenti, l’importo accantonato è pagato sotto deduzione delle spese sostenute per resistere all’azione di danno. Se con i beneficiari designati in polizza o indipendentemente da essi, altri aventi diritto al risarcimento per l‘infortunio subito dall’assicurato avanzino pretese di danno verso il Contraente/Associato, l’assicurazione vale anche nei riguardi delle richieste di questi ultimi in concorso o meno con quelle dei beneficiari, fermi sempre i limiti di cui al
comma secondo della presente condizione particolare. L’assicurazione non è prestata quando gli infortunati siano amministratori di una società a responsabilità limitata, soci di una società a responsabilità illimitata che siano contraenti della polizza, ovvero parenti od affini del Contraente/Associato, dell’amministratore o del socio anzidetto, stabilmente con loro conviventi. La Società assume fino a quando ne ha interesse, sostenendone le spese a termini di legge, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Associato, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni ad esso competenti. Il Contraente/Associato deve al più presto informare la Società (trasmettendole in ogni caso documenti, notizie e quanto altro riguarda la vertenza) delle pretese avanzate dagli infortunati o dai beneficiari, dell’inizio di ogni causa civile e penale e nominare gli avvocati o procuratori designati dalla Società per la difesa, restando in facoltà del Contraente di aggiungerne altri a proprie spese.
Art. B 33 Salvaguardia Mutui
Nel caso in cui a seguito di infortunio, l’Assicurato risulti totalmente incapace in via definitiva ad attendere alle occupazioni inerenti all’attività professionale dichiarata od a qualsiasi altra attività similare, la Società oltre a liquidare le eventuali altre indennità dovute ai sensi di polizza, corrisponde all’Assicurato un’indennità per il pagamento delle rate venute a scadenza dopo la data dell’infortunio relative a contratti di mutuo per l’acquisto della casa, garantiti da ipoteca sull’immobile, a condizione che alla data dell’accadimento dell’infortunio i predetti impegni risultino già sottoscritti. Pertanto dopo gli accertamenti del caso, la Società liquida all’Assicurato gli importi pari alla somma delle rate di cui sopra che verranno a scadere nei 10 anni successivi, con il massimo comunque di € 50.000,00.
Art. B 34 Assistenza personale per infermità
Se a seguito di infortunio derivi una Invalidità Permanente di grado non inferiore al 66% e tale comunque da richiedere una assistenza personale continuativa, la Società corrisponderà all’assicurato una rendita immediata rivalutabile di importo pari a € 5.000.00 annue, per una durata massima di 5 anni. L’assicurazione non comprende le invalidità permanenti derivanti da:
❑ Stati invalidanti preesistenti alla stipulazione del contratto;
❑ Xxxxxxxx conseguenti a situazione patologiche diagnosticate anteriormente alla stipulazione del contratto;
❑ Malattie mentali;
❑ Abuso di alcoolici od uso, a scopo non terapeutico, di psicofarmaci e di stupefacenti;
❑ Conseguenze di trasmutazione del nucleo dell’atomo come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
La Società risponde delle denunce presentate entro 180 giorni dalla data di cessazione dell’assicurazione.
Art. B 35 Indennità privilegiata per Invalidità Permanente grave
Nel caso in cui l’Invalidità Permanente sia di grado superiore al 50% e l’Assicurato si trovi nell’impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, l’indennità per Invalidità Permanente verrà liquidata al 100% sul capitale assicurato in polizza per Invalidità Permanente, fermo restando in ogni caso il disposto dell’Art. B 20 (Criteri di indennizzabilità).
Art. B 36 Infortunio e Xxxxx in conseguenza di rapina o altri delitti contro la persona
L’assicurazione si intende estesa agli Assicurati che fossero colpiti da infortuni o morte in conseguenza di aggressioni a scopo di rapina tentata o commessa, estorsione, tentativo di sequestro. In caso di infortunio o morte subito a seguito di quanto sopra il capitale assicurato si intenderà aumentato del 50% ma con il limite massimo di € 350.000,00.
SEZIONE 1
(Categorie assicurate)
ATLETI COMPONENTI LE SQUADRE RAPPRESENTATIVE NAZIONALI SENIORES MASCHILE E FEMMINILE
UNDER 20 MASCHILE
UNDER 20 FEMMINILE
Art. B 1.1 Oggetto dell’Assicurazione
L’Assicurazione è prestata in favore degli Assicurati nella loro qualità di Giocatori di Pallacanestro per conto delle Rappresentative Nazionali elencate nell’Art. B.1.2 (Soggetti assicurati) e comprende tutte le attività regolarmente autorizzate dalla Federazione Italiana Pallacanestro, svolte nell’ambito dei programmi e delle attività delle Nazionali Azzurre. La stessa è operante per gli infortuni sofferti in occasione di tutte le attività svolte nell’arco dell’intera giornata solare, nonché durante i trasferimenti effettuati con qualunque mezzo, sia collegiali che individuali, compreso il tempo libero; sono altresì compresi gli infortuni che colpissero gli Assicurati durante il rischio in itinere sia a piedi che con l’uso e la guida di mezzi di locomozione o di trasporto in genere.
A titolo esemplificativo e non limitativo detti programmi ed attività riguardano:
❑ Partecipazione ad esibizioni, manifestazioni sportive e o promozionali organizzate dalla Federazione Italiana Pallacanestro;
❑ Partecipazione a partite, ad allenamenti, a meeting e raduni collegiali;
❑ Attività sportiva, nell’ambito del programma di preparazione atletica personale, in qualsiasi sede svolta, sia collegialmente che individualmente.
La garanzia è prestata per:
❑ Morte;
❑ Invalidità Permanente da Infortunio.
Art. B 1.2 Soggetti assicurati
Sono assicurati i Giocatori di Pallacanestro convocati nelle seguenti Rappresentative Nazionali:
❑ I Giocatori di Pallacanestro della Rappresentativa Nazionale Seniores Maschile
❑ Le Giocatrici di Pallacanestro della Rappresentativa Nazionale Seniores Femminile
❑ I Giocatori di Pallacanestro della Rappresentativa Nazionale Under 20 Maschile
❑ Le Giocatrici di Pallacanestro della Rappresentativa Nazionale Under 20 Femminile Art. B 1.3 Massimali globalmente assicurati (salvo laddove contrariamente specificato) Rappresentative Nazionali Seniores Maschili, Preparazione Olimpica e Alto livello
❑ Morte da Infortunio | € 15.000.000,00 | |
❑ Invalidità Permanente da Infortunio | € 15.000.000,00 | |
❑ Rimborso Spese Mediche da Infortunio | € 50.000,00 | |
❑ Danno estetico e protesi dentarie | € 10.000,00 | pro capite |
❑ Diaria da gesso (giornaliera) | € 100,00 | pro capite |
Nazionale Seniores Femminile | ||
❑ Morte da Infortunio | € 10.000.000,00 | |
❑ Invalidità Permanente da Infortunio | € 10.000.000,00 |
❑ Rimborso Spese Mediche da Infortunio | € 50.000,00 | |
❑ Danno estetico e protesi dentarie | € 10.000,00 | pro capite |
❑ Diaria da gesso (giornaliera) | € 100,00 | pro capite |
Nazionale Maschile Under 20 | ||
❑ Morte da Infortunio | € 10.000.000,00 | |
❑ Invalidità Permanente da Infortunio | € 10.000.000,00 | |
❑ Rimborso Spese Mediche da Infortunio | € 50.000,00 | |
❑ Danno estetico e protesi dentarie | € 10.000,00 | pro capite |
❑ Diaria da gesso (giornaliera) | € 100,00 | pro capite |
Nazionale Femminile Under 20 | ||
❑ Morte da Infortunio | € 10.000.000,00 | |
❑ Invalidità Permanente da Infortunio | € 10.000.000,00 | |
❑ Rimborso Spese Mediche da Infortunio | € 50.000,00 | |
❑ Danno estetico e protesi dentarie | € 10.000,00 | pro capite |
❑ Inabilità Temporanea da Infortunio | € 50,00 | pro capite |
❑ Diaria da Gesso (giornaliera) | € 100,00 | pro capite |
Art. B 1.4 Massimali assicurati per ogni Giocatore di Pallacanestro
❑ Capitali assicurati per ogni Giocatore di Pallacanestro per i casi Morte da Infortunio ed Invalidità Permanente da Infortunio:
Il capitale assicurato per ogni singolo Giocatore di Pallacanestro si calcola dividendo il capitale globalmente assicurato per ogni singola rappresentativa per il numero dei giocatori ufficialmente convocati al momento del sinistro. La Federazione Italiana Pallacanestro metterà a disposizione della Compagnia di assicurazione copia del “Comunicato Ufficiale” dal quale si potranno evincere il numero ed il nominativo delle persone convocate per gli allenamenti e/o la manifestazione.
❑ Capitali assicurati per ogni Giocatore di Pallacanestro per la garanzia Rimborso Spese Mediche da Infortunio:
Massimale annuo di € 50.000,00 per ogni singola Rappresentativa.
Art. B 1.5 Franchigie
❑ Invalidità Permanente da Infortunio:
▪ Sui primi € 500.000,00 di somma assicurata per ogni singolo Giocatore di Pallacanestro non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando essa sia di grado non superiore al 5% (cinque per cento) della totale; se invece essa risulterà superiore al 5% (cinque per cento) della totale, l’indennità verrà corrisposta soltanto per la parte eccedente.
▪ Sull’eccedenza di € 500.000,00 e fino ad € 750.000,00 di somma assicurata per ogni singolo Giocatore di Pallacanestro non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando essa sia di grado non superiore al 7,5% (sette virgola cinque per cento) della totale; se invece essa risulterà superiore al 7,5% (sette virgola cinque per cento) della totale, l’indennità verrà corrisposta soltanto per la parte eccedente.
▪ Sull’eccedenza di € 750.000,00 di somma assicurata per ogni singolo Giocatore di Pallacanestro non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando essa sia di grado non superiore al 10% (dieci per cento) della totale; se invece essa risulterà superiore al 10% (dieci per cento) della totale, l’indennità verrà corrisposta soltanto per la parte eccedente.
Nel caso in cui l’Invalidità Permanente sia di grado superiore al 25% della totale, la Società liquida l’indennità senza deduzione di alcuna franchigia.
❑ Inabilità Temporanea da Infortunio: franchigia assoluta di 21 giorni.
Art. B 1.6 Supervalutazione della percentuale di Invalidità Permanente da Infortunio
a) Qualora l'infortunio comporti un’Invalidità Permanente “Generica” la percentuale di Invalidità Permanente accertata secondo quanto previsto dall’Art. B 22 (Invalidità Permanente da Infortunio) delle Condizioni Generali, anche se superiore al 5%, non sarà elevata come specificato nel successivo punto b).
b) Qualora l'infortunio comporti un’Invalidità Permanente “Specifica” riferita all’attività professionale sportiva dichiarata, la percentuale di Invalidità Permanente accertata secondo quanto previsto dall’ Art. B 22 (Invalidità Permanente da Infortunio) delle Condizioni Generali, qualora fosse superiore al 5%, sarà elevata del:
❑ 50% per l’atleta fino al 30° anno di età;
❑ 25% per l’atleta oltre il 30° anno di età.
Gli infortuni che comportino invalidità permanenti agli arti inferiori e/o superiori sono sempre da considerarsi Invalidità Permanenti “Specifiche”.
Resta inteso che per determinare la misura dell'Invalidità Permanente da cui detrarre la franchigia si farà riferimento alla percentuale di Invalidità Permanente riconosciuta all'Assicurato ed elevata secondo i criteri di cui alla precedente lettera b).
Art. B 1.7 Invalidità Permanente Specifica Totale
Per gli infortuni indennizzabili che comportino una incapacità totale all'esercizio dell'attività professionale sportiva - Invalidità Permanente Specifica Totale - la Società liquiderà l’Invalidità Permanente secondo la seguente scala di indennizzo, senza deduzione di alcuna franchigia:
❑ 100% della somma assicurata per giocatori di età fino a 28 anni compresi;
❑ 90% della somma assicurata per giocatori di età fino a 29 anni compresi;
❑ 80% della somma assicurata per giocatori che hanno già compiuto i 30 anni di età e per i giocatori di età superiore ai 30 anni.
Resta stabilito che, nel caso in cui l'Assicurato abbia richiesto la liquidazione dell'intera somma assicurata per Invalidità Permanente Specifica Totale conseguente ad infortunio indennizzabile a termini di contratto, egli dovrà produrre, unitamente alla necessaria documentazione sanitaria, attestato di revoca del tesseramento per idoneità ai sensi di quanto previsto dalle norme organizzative interne della Federazione Italiana Pallacanestro.
Art. B 1.8 Diaria da gesso
A parziale deroga di quanto previsto nell’Art. B 30 (Indennità giornaliera di ricovero e di ingessatura) delle Condizioni Generali in caso l'infortunio abbia per conseguenza un'Inabilità Temporanea allo svolgimento dell'attività professionale sportiva dichiarata e questa comporti ingessatura (fasce, docce o altri apparecchi confezionati con gesso o schiuma o fibre di vetro associate a resine, ivi inclusi i metodi Llizarov e F.E.A.), la Società liquida una diaria giornaliera di € 100,00. La liquidazione sarà effettuata per l'intero periodo di inabilità, inclusa la convalescenza, ma con il limite massimo risarcibile di 45 (quarantacinque) giorni. La presente garanzia sarà inoltre operante esclusivamente per gli infortuni che comportino un periodo di inabilità continuativo superiore a 20 (venti) giorni, con l'esclusione di quegli
infortuni comportanti periodi di inabilità inferiori a 20 (venti) giorni. La presente garanzia non sarà in alcun modo cumulabile con indennizzi derivanti da Invalidità Permanente. Pertanto, essa sarà operante esclusivamente qualora l'infortunio non comporti Invalidità Permanente o se tale Invalidità Permanente non sia risarcibile perché in franchigia.
Art. B 1.9 Danno estetico e protesi dentarie
A parziale deroga dell’Art. B 23 (Rimborso Spese Mediche da Infortunio), in caso di sinistro dovuto ad infortunio indennizzabile dalla presente polizza, avvenuto esclusivamente durante lo svolgimento dell'attività professionale di Giocatore di Pallacanestro, con conseguenze di tipo estetico o tali da richiedere l'applicazione di protesi dentarie, la Società metterà a disposizione dell'Assicurato un importo massimo di € 10.000,00 per il rimborso delle spese documentate.
Art. B 1.10 Commorienza coniugi
In caso di contemporaneo decesso dell'Assicurato e del coniuge al seguito dello stesso, in conseguenza di un infortunio assicurato con la presente polizza e determinato dallo stesso evento (con esclusione degli infortuni aeronautici), purché i figli conviventi superstiti siano minori di età, verrà liquidata ai superstiti stessi una somma aggiuntiva di € 50.000,00.
SEZIONE 2
(Categorie assicurate)
ATLETI COMPONENTI LE SQUADRE RAPPRESENTATIVE MASCHILI E FEMMINILI
Art. B 2.1 Oggetto dell’Assicurazione
L’Assicurazione è prestata in favore degli Assicurati nella loro qualità di Giocatori di Pallacanestro per conto delle Rappresentative elencate nell’Art. B.2.2 (Soggetti assicurati) e comprende tutte le attività regolarmente autorizzate dalla Federazione Italiana Pallacanestro, svolte nell’ambito dei programmi e delle attività delle singole Rappresentative. La stessa è operante per gli infortuni sofferti in occasione di tutte le attività svolte nell’arco dell’intera giornata solare, nonché durante i trasferimenti effettuati con qualunque mezzo, sia collegiali che individuali, compreso il tempo libero; sono altresì compresi gli infortuni che colpissero gli Assicurati durante il rischio in itinere sia a piedi che con l’uso e la guida di mezzi di locomozione o di trasporto in genere.
A titolo esemplificativo e non limitativo detti programmi ed attività riguardano:
❑ Partecipazione ad esibizioni, manifestazioni sportive e o promozionali organizzate dalla Federazione Italiana Pallacanestro;
❑ Partecipazione a partite, ad allenamenti, a meeting e raduni collegiali;
❑ Attività sportiva, nell’ambito del programma di preparazione atletica personale, in qualsiasi sede svolta, sia collegialmente che individualmente.
La garanzia è prestata per Morte ed Invalidità Permanente da Infortunio.
Art. B 2.2 Soggetti assicurati
Sono assicurati i Giocatori di Pallacanestro convocati nelle seguenti Rappresentative:
❑ Nazionale Under 19 Maschile e Femminile
❑ Nazionale Under 18 Maschile e Femminile
❑ Nazionale Under 17 Maschile e Femminile
❑ Nazionale Under 16 Maschile e Femminile
❑ Nazionale Under 15 Maschile e Femminile
❑ Nazionale Under 14 Maschile e Femminile
❑ Centri tecnici federali-regionali Maschili e Femminili
❑ Selezioni Femminili (Centri interregionali, Selezioni Nord, Centro e Sud – High School Basket lab)
❑ Selezioni Giovanili/Trofeo delle Regioni Maschile e Femminile
❑ Selezioni Giovanili Maschili/Raduni Territoriali (Alta specializzazione, Perfezionamento e Avviamento Tecnico Federale)
❑ 3x3 – Partecipanti Streetball Italian Tour
❑ Selezioni Nazionali 3x3 Maschile e femminile, Senior e Under 18 per attività nazionale e internazionale (Campionati Europei, Mondiali, ecc…)
Art. B 2.3 Massimali globalmente assicurati (salvo laddove contrariamente specificato) Nazionale Under 19 Maschile e Femminile
❑ Morte da Infortunio € 10.000.000,00
❑ Invalidità Permanente da Infortunio € 10.000.000,00
❑ Rimborso Spese Mediche a seguito di Infortunio € 50.000,00
❑ Inabilità Temporanea da Infortunio € 50,00 pro capite
❑ Diaria da Gesso (giornaliera) € 100,00 pro capite
Nazionale Under 18 Maschile e Femminile
❑ Morte da Infortunio € 8.000.000,00
❑ Invalidità Permanente da Infortunio € 8.000.000,00
❑ Rimborso Spese Mediche a seguito di Infortunio € 50.000,00
❑ Diaria da Gesso (giornaliera) € 100,00 pro capite
Nazionale Under 17 Maschile e Femminile
❑ Morte da Infortunio € 5.000.000,00
❑ Invalidità Permanente da Infortunio € 5.000.000,00
❑ Rimborso Spese Mediche a seguito di Infortunio € 50.000,00
❑ Diaria da Gesso (giornaliera) € 100,00 pro capite
Nazionale Under 16 Maschile e Femminile
❑ Morte da Infortunio € 5.000.000,00
❑ Invalidità Permanente da Infortunio € 5.000.000,00
❑ Rimborso Spese Mediche a seguito di Infortunio € 50.000,00
❑ Diaria da Gesso (giornaliera) € 100,00 pro capite
Nazionale Under 15 Maschile e Femminile
❑ Morte da Infortunio € 2.500.000,00
❑ Invalidità Permanente da Infortunio € 2.500.000,00
❑ Rimborso Spese Mediche a seguito di Infortunio € 50.000,00
❑ Diaria da Gesso (giornaliera) € 100,00 pro capite
Nazionale Under 14 Maschile e Femminile
❑ Morte da Infortunio € 2.500.000,00
❑ Invalidità Permanente da Infortunio € 2.500.000,00
❑ Rimborso Spese Mediche a seguito di Infortunio € 50.000,00
❑ Diaria da Gesso (giornaliera) € 100,00 pro capite
Centri tecnici federali-regionali Maschili e Femminili
❑ Morte da Infortunio € 2.500.000,00
❑ Invalidità Permanente da Infortunio € 2.500.000,00
❑ Rimborso Spese Mediche a seguito di Infortunio € 50.000,00
❑ Diaria da Gesso (giornaliera) € 100,00 pro capite
Selezioni Femminili (Centri interregionali, Selezioni Nord, Centro e Sud, High School Basket lab)
❑ Morte da Infortunio € 2.500.000,00
❑ Invalidità Permanente da Infortunio € 2.500.000,00
❑ Rimborso Spese Mediche a seguito di Infortunio € 50.000,00
❑ Diaria da Gesso (giornaliera) € 100,00 pro capite
Selezioni Giovanili/Trofeo delle Regioni Maschile e Femminile
❑ Morte da Infortunio € 2.500.000,00
❑ Invalidità Permanente da Infortunio € 2.500.000,00
❑ Rimborso Spese Mediche a seguito di Infortunio € 50.000,00
❑ Diaria da Gesso (giornaliera) € 100,00 pro capite
Selezioni Giovanili Maschili/Raduni Territoriali (Alta specializzazione, Perfezionamento e Avviamento Tecnico Federale)
❑ Morte da Infortunio € 2.500.000,00 per Rappresentativa
❑ Invalidità Permanente da Infortunio € 2.500.000,00 per Rappresentativa
❑ Rimborso Spese Mediche a seguito di Infortunio € 50.000,00 per Rappresentativa
❑ Diaria da Gesso (giornaliera) € 100,00 pro capite
3x3 – Partecipanti Streetball Italian Tour
❑ Morte da Infortunio € 2.500.000,00 per Rappresentativa
❑ Invalidità Permanente da Infortunio € 2.500.000,00 per Rappresentativa
❑ Rimborso Spese Mediche a seguito di Infortunio € 50.000,00 per Rappresentativa
❑ Diaria da Gesso (giornaliera) € 100,00 pro capite
Selezioni Nazionali 3x3 Maschile e femminile, Senior e Under 18 per attività nazionale e internazionale (Campionati Europei, Mondiali, ecc…)
❑ Morte da Infortunio € 10.000.000,00 per Rappresentativa
❑ Invalidità Permanente da Infortunio € 10.000.000,00 per Rappresentativa
❑ Rimborso Spese Mediche a seguito di Infortunio € 50.000,00 per Rappresentativa
❑ Inabilità temporanea da infortunio € 50,00 pro capite
❑ Diaria da Gesso (giornaliera) € 100,00 pro capite
Art. B 2.4 Massimali assicurati per ogni Giocatore di Pallacanestro
❑ Capitali assicurati per ogni Giocatore di Pallacanestro per i casi Morte da Infortunio ed Invalidità Permanente da Infortunio:
Il capitale assicurato per ogni singolo Giocatore di Pallacanestro si calcola dividendo il capitale globalmente assicurato per ogni singola Rappresentativa per il numero dei giocatori ufficialmente convocati al momento del sinistro. La Federazione Italiana Pallacanestro metterà a disposizione della Compagnia di assicurazione copia del “Comunicato Ufficiale” dal quale si potranno evincere il numero ed il nominativo delle persone convocate per gli allenamenti e/o la manifestazione.
❑ Capitali assicurati per ogni Giocatore di Pallacanestro per la garanzia Rimborso Spese Mediche da Infortunio:
Massimale annuo di € 50.000,00 per ogni singola Rappresentativa.
Art. B 2.5 Franchigie
Franchigie Invalidità Permanente da Infortunio:
❑ 3% fino ad € 250.000,00;
❑ 5% da € 250.000,01 ad € 500.000,00;
❑ 10% oltre € 500.000,00.
Nel caso in cui l’invalidità permanente sia di grado superiore al 25% della totale, la Società liquida l’indennità senza deduzione di alcuna franchigia.
Art. B 2.6 Diaria da gesso
A parziale deroga di quanto previsto nell’Art. B 30 (Indennità giornaliera di ricovero e di ingessatura) in caso l'infortunio abbia per conseguenza un'Inabilità Temporanea allo svolgimento dell'attività professionale sportiva dichiarata e questa comporti ingessatura (fasce, docce o altri apparecchi confezionati con gesso o schiuma o fibre di vetro associate a resine, ivi inclusi i metodi Llizarov e F.E.A.), la Società liquida una diaria giornaliera di € 100,00. La liquidazione sarà effettuata per l'intero periodo di inabilità, inclusa la convalescenza, ma con il limite massimo risarcibile di 45 (quarantacinque) giorni. La presente garanzia sarà inoltre operante esclusivamente per gli infortuni che comportino un periodo di inabilità continuativo superiore a 20 (venti) giorni, con l'esclusione di quegli infortuni comportanti periodi di inabilità inferiori a 20 (venti) giorni. La presente garanzia non sarà in alcun modo cumulabile con indennizzi derivanti da Invalidità Permanente. Pertanto, essa sarà operante esclusivamente qualora l'infortunio non comporti Invalidità Permanente o se tale Invalidità Permanente non sia risarcibile perché in franchigia.
SEZIONE 3
(Categorie assicurate)
TITOLARI DI INCARICHI TECNICI FEDERALI ACCOMPAGNATORI DI OGNI RAPPRESENTATIVA FEDERALE
Art. B 3.1 Oggetto dell’Assicurazione
L’Assicurazione è prestata in favore degli Assicurati nella loro qualità di Tecnici Federali ed Accompagnatori di ogni Rappresentativa Federale, per l’opera svolta sia al seguito delle Rappresentative che nelle occasioni collegate al proprio incarico federale (a titolo esemplificativo e non limitativo: riunioni, convegni, raduni, convocazioni, presenze in occasione di incontri di gare di campionato, camp, ecc…). La garanzia copre gli infortuni derivanti dall’esercizio dei propri incarichi, svolti per conto della Federazione Italiana Pallacanestro, da questa espressamente previsti o autorizzati, nonché durante i trasferimenti effettuati con qualunque mezzo, sia collegiali che individuali, compreso il tempo libero; sono altresì compresi gli infortuni che colpissero gli Assicurati durante il rischio in itinere sia a piedi che con l’uso e la guida di mezzi di locomozione o di trasporto in genere.
La garanzia è prestata per Morte ed Invalidità permanente da Infortunio.
Art. B 3.2 Soggetti assicurati
Sono assicurati i Xxxxxxxx di incarichi tecnici federali ed accompagnatori di ogni Rappresentativa Federale. Rientrano in tale categoria (anche senza uno specifico contratto):
❑ Gli Allenatori;
❑ I vice allenatori;
❑ I Medici;
❑ Gli Psicologi;
❑ Gli Accompagnatori (compresi anche Funzionari delegati e Capodelegazione);
❑ I Magazzinieri;
❑ I Massofisioterapisti;
❑ Gli Osteopati
❑ Gli istruttori;
❑ I commissari tecnici;
❑ I preparatori fisici
❑ Gli addetti stampa;
❑ Gli istruttori di Minibasket.
Art. B 3.3 Massimali assicurati pro capite
❑ Per il primo allenatore della Nazionale Seniores Maschile i capitali assicurati si devono intendere i seguenti:
▪ Morte da Infortunio € 1.500.000,00
▪ Invalidità Permanente da Infortunio € 1.500.000,00
▪ Inabilità Temporanea da Infortunio (diaria giornaliera) € 300,00
▪ Rimborso Spese a seguito di Infortunio € 20.000,00
❑ Per il primo allenatore della Nazionale Seniores Femminile i capitali assicurati si devono intendere i seguenti:
▪ Morte da Infortunio € 1.000.000,00
▪ Invalidità Permanente da Infortunio € 1.000.000,00
▪ Inabilità Temporanea da Infortunio (diaria giornaliera) € 200,00
▪ Rimborso Spese a seguito di Infortunio € 10.000,00
❑ Per ogni Allenatore delle Rappresentative Giovanili, i capitali assicurati si devono intendere i seguenti:
▪ Morte da Infortunio € 500.000,00
▪ Invalidità Permanente da Infortunio € 500.000,00
▪ Inabilità Temporanea da Infortunio (diaria giornaliera) € 150,00
▪ Rimborso Spese a seguito di Infortunio € 10.000,00
❑ Per tutti gli altri soggetti assicurati:
▪ Morte da Infortunio € 250.000,00
▪ Invalidità Permanente da Infortunio € 250.000,00
▪ Rimborso spese a seguito di infortunio € 3.000,00
Art. B 3.4 Franchigie
❑ Invalidità Permanente da Infortunio:
▪ Franchigia 3% fino ad € 500.000,00;
▪ Franchigia 5% oltre € 500.000,00.
Nel caso in cui l’invalidità permanente sia di grado superiore al 25% della totale, la Società liquida l’indennità senza deduzione di alcuna franchigia.
❑ Inabilità Temporanea da Infortunio:
▪ Franchigia di 15 giorni.
SEZIONE 4
(Categorie assicurate)
TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE FEDERALI E/O NOMINATI
Art. B 4.1 Oggetto dell’Assicurazione
L’Assicurazione è prestata in favore degli Assicurati titolari di Cariche Elettive Federali e/o Nominati, esclusivamente durante lo svolgimento dell’attività Federale connessa con la carica, nonché durante i trasferimenti effettuati con qualunque mezzo, sia collegiali che individuali, compreso il tempo libero; sono altresì compresi gli infortuni che colpissero gli Assicurati durante il rischio in itinere sia a piedi che con l’uso e la guida di mezzi di locomozione o di trasporto in genere.
La garanzia è prestata per Morte ed Invalidità Permanente da Infortunio.
Art. B 4.2 Soggetti assicurati
Sono assicurati:
❑ Il Presidente;
❑ Segretario Generale (dipendente federale);
❑ I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti Federazione Italiana Pallacanestro;
❑ Il Presidente del CIA - Comitato Italiano Arbitri;
❑ Il Presidente del CNA – Comitato Nazionale Allenatori;
❑ Il rappresentante della Consulta dei Comitati Regionali;
❑ I Rappresentati di incarichi internazionali.
❑ I Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali;
❑ I Delegati Regionali e Provinciali
❑ Organi di Giustizia
Art. B 4.3 Massimali assicurati pro capite
❑ Morte da Infortunio € 750.000,00
❑ Invalidità Permanente da Infortunio € 750.000,00
❑ Rimborso Spese a seguito di Infortunio € 10.000,00
❑
Art. B 4.4 Franchigie
Franchigie Invalidità Permanente da Infortunio:
❑ Nessuna franchigia fino ad € 250.000,00;
❑ 5% sull’eccedenza del capitale assicurato fino ad € 750.000,00.
Nel caso in cui l’invalidità permanente sia di grado superiore al 25% della totale, la Società liquida l’indennità senza deduzione di alcuna franchigia.
SEZIONE 5
(Categorie assicurate)
SETTORE GIOVANILE - SCOLASTICO – MINIBASKET
Art. B 5.1 Oggetto dell’assicurazione
L’Assicurazione è prestata in favore degli Assicurati esclusivamente durante la loro partecipazione alle attività sportive, promozionali e di formazione organizzate, in nome e per conto, e/o autorizzate dalla Federazione Italiana Pallacanestro, indipendentemente dalla loro qualifica, nonché durante i trasferimenti effettuati con qualunque mezzo, sia collegiali che individuali, compreso il tempo libero; sono altresì compresi gli infortuni che colpissero gli Assicurati durante il rischio in itinere sia a piedi che con l’uso e la guida di mezzi di locomozione o di trasporto in genere.
La garanzia è prestata per Morte ed Invalidità permanente da Infortunio derivante dall’esercizio delle attività previste da appositi programmi del Settore Giovanile, Scolastico e Minibasket della Federazione Italiana Pallacanestro, nei quali dovranno essere specificati lo svolgimento delle manifestazioni, gli allenamenti, le attività sportive e ricreative in genere, le lezioni teoriche e pratiche e gli allenamenti. Sono compresi gli infortuni che occorrono durante il soggiorno nelle località sede delle manifestazione o corsi.
Art. B 5.2 Soggetti assicurati
Sono assicurati:
❑ Un numero non inferiore a 3000 persone (Mini Atleti non tesserati, Allenatori, Dirigenti Responsabili dei Centri Minibasket, Accompagnatori, Istruttori, Docenti di scuola elementare, Medici del Settore Giovanile, Scolastico e Minibasket, Corsisti non tesserati la cui attività possa essere ricondotta a quelle descritte nella presente sezione) che partecipano ad eventi (campionati, corsi, clinic, camp e manifestazioni varie) riconosciuti ed organizzati dalla FIP e al di fuori delle manifestazioni istituzionalmente previste;
Art. B 5.3 Massimali assicurati pro capite
❑ Morte da Infortunio € 100.000,00
❑ Invalidità Permanente da Infortunio € 100.000,00
❑ Rimborso Spese di Cura € 2.500,00
Art. B 5.4 Franchigie
Franchigie Invalidità Permanente da Infortunio:
❑ Nessuna franchigia fino ad € 25.000,00;
❑ 3% oltre € 25.000,00.
Nel caso in cui l’invalidità permanente sia di grado superiore al 25% della totale, la Società liquida l’indennità senza deduzione di alcuna franchigia.
SEZIONE 6
(Categorie assicurate) ALLENATORI - PREPARATORI FISICI - DOCENTI
Art. B 6.1 Oggetto dell’assicurazione
L’Assicurazione è prestata in favore degli Assicurati Allenatori, Preparatori Fisici e Docenti durante la partecipazione ai Corsi per le varie qualifiche di allenatore ed ai Clinic organizzati dalla Federazione Italiana Pallacanestro, nonché durante i trasferimenti effettuati con qualunque mezzo, sia collegiali che individuali, compreso il tempo libero; sono altresì compresi gli infortuni che colpissero gli Assicurati durante il rischio in itinere sia a piedi che con l’uso e la guida di mezzi di locomozione o di trasporto in genere.
La garanzia è prestata per Morte ed Invalidità permanente da Infortunio occorsi durante lo svolgimento di attività previste dal programma dei corsi o clinic, redatto dalla Federazione Italiana Pallacanestro (lezioni teoriche e pratiche, allenamenti ed attività sportiva in genere) compresi anche gli infortuni che occorrono durante il soggiorno nelle località sede delle manifestazione o corsi. La Società prende atto che i corsi per allenatori ed i Clinic, saranno organizzati direttamente dalla Federazione Italiana Pallacanestro o da organi periferici comunque sempre con il consenso ed il controllo della Federazione Italiana Pallacanestro. Per ogni corso parteciperanno un minimo di 10 persone. La Federazione Italiana Pallacanestro organizza minimo 80 corsi all’anno ed ogni corso ha la durata media di circa 3 mesi, solitamente solo nei fine settimana, con un minimo di ore complessive dei corsi non inferiore a 70.
Art. B 6.2 Soggetti assicurati
Sono assicurati un minimo di 2.000 Allenatori, Preparatori Fisici e Docenti che partecipano, nell’arco dell’anno e non contemporaneamente, ai vari corsi per allenatori. Xxxxxx intendersi inclusi anche i Corsisti non tesserati la cui attività possa essere ricondotta a quelle descritte nella presente sezione.
Art. B 6.3 Massimali assicurati pro capite
❑ Morte da Infortunio € 100.000,00
❑ Invalidità Permanente da Infortunio € 100.000,00
❑ Rimborso Spese di Cura € 5.000,00
SEZIONE 7
(Categorie assicurate)
ARBITRI – ISTRUTTORI – OSSERVATORI – UFFICIALI DI CAMPO - DESIGNATORI – VALUTATORI - CONSULENTI TECNICI DEL SETTORE ARBITRALE
Art. B 7.1 Oggetto dell’assicurazione
La garanzia è prestata per Morte ed Invalidità Permanente da Infortunio in favore degli Assicurati nello corso dello svolgimento delle mansioni ed incarichi svolti per conto della Federazione Italiana Pallacanestro e nello svolgimento di qualsiasi altra attività da questa espressamente prevista od autorizzata e comunque per qualsiasi infortunio occorso durante l’allenamento e per tutto il periodo del raduno o manifestazione, nonché durante i trasferimenti effettuati con qualunque mezzo, sia collegiali che individuali, compreso il tempo libero; sono altresì compresi gli infortuni che colpissero gli Assicurati durante il rischio in itinere sia a piedi che con l’uso e la guida di mezzi di locomozione o di trasporto in genere.
La garanzia è prestata inoltre in favore degli Assicurati nell’ambito dello svolgimento dei corsi annuali organizzati per l’acquisizione della qualifica di arbitro.
Art. B 7.2 Soggetti assicurati
Sono assicurati gli Arbitri, gli Istruttori, gli Osservatori, gli Ufficiali di campo, i Designatori, i Valutatori ed i Consulenti Tecnici del Settore Arbitrale di seguito specificati:
❑ n° 30 Serie A, ed Internazionali;
❑ n° 150 Campionati Nazionali (Serie A2 e Serie B);
❑ n° 4.000 Campionati Regionali (Serie C regionale)
❑ n° 4.000 Tesserati tra miniarbitri e miniufficiali di campo
❑ n° 10 Consulenti Tecnici;
❑ n° 40 Istruttori Regionali Arbitri
❑ n° 40 Istruttori Regionali Ufficiali di Campo
❑ n° 100 Osservatori, Designatori e Valutatori;
❑ n° 500 Campionati Amatoriali (tra Arbitri e Ufficiali di Campo)
❑ Corsisti non tesserati la cui attività possa essere ricondotta a quelle descritta nella presente sezione
Art. B 7.3 Massimali assicurati pro capite
Serie A ed Internazionali:
❑ Morte da Infortunio € 200.000,00
❑ Invalidità Permanente da Infortunio € 250.000,00
❑ Rimborso Spese di Cura € 5.000,00
❑ Inabilità Temporanea € 50,00
Campionati Nazionali (Serie A2 e Serie B):
❑ Morte da Infortunio € 100.000,00
❑ Invalidità Permanente da Infortunio € 150.000,00
❑ Rimborso Spese di Cura € 5.000,00
Campionati Regionali (Serie C regionale):
❑ Morte da Infortunio € 100.000,00
❑ Invalidità Permanente da Infortunio € 100.000,00
❑ Rimborso Spese di Cura € 5.000,00
Miniarbitri e miniufficiali di campo
❑ Morte da Infortunio € 100.000,00
❑ Invalidità Permanente da Infortunio € 100.000,00
❑ Rimborso Spese di Cura € 5.000,00
Consulenti Tecnici:
❑ Morte da Infortunio € 100.000,00
❑ Invalidità Permanente da Infortunio € 100.000,00
❑ Rimborso Spese di Cura € 5.000,00
Istruttori Regionali Arbitri:
❑ Morte da Infortunio € 100.000,00
❑ Invalidità Permanente da Infortunio € 100.000,00
❑ Rimborso Spese di Cura € 5.000,00
Istruttori Regionali Ufficiali di Campo:
❑ Morte da Infortunio € 100.000,00
❑ Invalidità Permanente da Infortunio € 100.000,00
❑ Rimborso Spese di Cura € 5.000,00
Osservatori, Designatori e Valutatori:
❑ Morte da Infortunio € 100.000,00
❑ Invalidità Permanente da Infortunio € 100.000,00
❑ Rimborso Spese di Cura € 5.000,00
Campionati Amatoriali (tre Arbitri e Ufficiali di Campo):
❑ Morte da Infortunio € 100.000,00
❑ Invalidità Permanente da Infortunio € 100.000,00
❑ Rimborso Spese di Cura € 5.000,00
Corsisti partecipanti al corso di arbitro:
❑ Morte da Infortunio € 100.000,00
❑ Invalidità Permanente da Infortunio € 100.000,00
❑ Rimborso Spese di Cura € 5.000,00
SEZIONE 8
(Categorie assicurate)
COLLABORATORI OCCASIONALI ADDETTI CONTROLLO ANTIDOPING
Art. B 8.1 Oggetto dell’Assicurazione
La garanzia è prestata per Morte ed Invalidità Permanente da Infortunio in favore degli Assicurati derivanti dall’esercizio di incarichi svolti per conto della Federazione Italiana Pallacanestro, anche non retribuiti, da questa espressamente previsti od autorizzati e comunque per qualsiasi infortunio occorso, a titolo esemplificativo e non limitativo, durante manifestazioni, stand, convegni, organizzati dalla Federazione Italiana Pallacanestro o dai suoi organi periferici, nonché durante i trasferimenti effettuati con qualunque mezzo, sia collegiali che individuali, compreso il tempo libero; sono altresì compresi gli infortuni che colpissero gli Assicurati durante il rischio in itinere sia a piedi che con l’uso e la guida di mezzi di locomozione o di trasporto in genere. Detti collaboratori verranno utilizzati per un periodo non inferiore a 15 giorni.
Art. B 8.2 Soggetti assicurati
Sono assicurati:
❑ Minimo 15 Collaboratori Occasionali: rientrano in tale categoria i collaboratori occasionali, anche non retribuiti, che prestano la loro opera a favore della Federazione Italiana Pallacanestro in occasione di manifestazioni, stand, convegni, organizzati dalla Federazione Italiana Pallacanestro o dai suoi organi periferici;
❑ Minimo 10 Addetti Controllo Antidoping: rientrano in tale categoria i rappresentanti federali, che vengono designati, a livello regionale, per verificare la corretta procedura del controllo antidoping.
Art. B 8.3 Massimali assicurati pro capite
❑ Morte da Infortunio € 100.000,00
❑ Invalidità Permanente da Infortunio € 100.000,00
❑ Rimborso Spese Mediche da Infortunio € 2.500,00
Art. B 8.4 Franchigia
Invalidità Permanente da Infortunio:
❑ 3% fino ad € 100.000,00.
Nel caso in cui l’invalidità permanente sia di grado superiore al 25% della totale, la Società liquida l’indennità senza deduzione di alcuna franchigia.
C - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. C 1 Attività dell’Assicurato e delimitazioni di responsabilità
L’Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante ai sensi di legge alla Federazione Italiana Pallacanestro (Organi centrali e periferici) nella sua qualità di Federazione Sportiva. La garanzia comprende i rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività istituzionalmente e statutariamente demandate ad una Federazione Sportiva quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, amministrazione, promozione, organizzazione, gestione e controllo delle attività federali, sia a livello pratico ed esecutivo (attività di gestione amministrativa e federale in genere, campionati, tornei, camp, manifestazioni in genere, attività delle rappresentative nazionali, attività arbitrale, attività delle società, committenza di lavori di progettazione, costruzione, manutenzione, ristrutturazione, verifica, collaudo di impianti sportivi e sedi federali, ecc…), sia a livello formativo e promozionale (corsi, stages, conferenze, convegni, iniziative pubblicitarie e promozionali, ecc…). L’assicurazione comprende anche l’esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative e vale sia nel caso in cui gli Assicurati agiscano nella qualità di proprietario, sia nel caso in cui agiscano come esercenti, conduttori, gestori o committenti. L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante alla Federazione Italiana Pallacanestro per fatto di:
▪ Tutte le società, associazioni o unioni sportive ad essa affiliate, quindi per fatto dei dirigenti, dipendenti, ausiliari, atleti e comunque di tutti gli associati e/o iscritti in genere e a qualsiasi titolo ai predetti enti sportivi;
▪ Soggetti, non in rapporto di dipendenza con la Federazione Italiana Pallacanestro né rientranti nella definizione di ausiliari, di cui la Federazione Italiana Pallacanestro si avvalga sia nella realizzazione delle attività oggetto della garanzia, sia per esigenze gestionali interne, quali pulizia, vigilanza, ristoro e spaccio, rifornimento e consegna e simili.
L’assicurazione comprende sia la responsabilità personale che quella derivante alla Federazione Italiana Pallacanestro per fatto di:
Tutti i dipendenti della Federazione Italiana Pallacanestro e dei propri organi centrali e periferici, nonché degli ausiliari di cui questa si possa servire nello svolgimento delle proprie attività;
Arbitri, ufficiali di campo, giudici e osservatori federali, per fatti accidentali verificatisi nell’ambito delle loro funzioni;
Medici federali, e staff sanitario (medici e fisioterapisti aggregati a tutte le squadre nazionali) esclusivamente quando esercitano la professione per conto della Federazione Italiana Pallacanestro; Atleti componenti le Rappresentative Nazionali, per fatti verificatisi nell’ambito delle loro attività per conto della Federazione Italiana Pallacanestro;
Presidenti e/o legali rappresentanti di Società Sportive in relazione alle attività federali della cui programmazione, organizzazione e/o gestione siano stati direttamente e ufficialmente incaricati dalla Federazione Italiana Pallacanestro (campionati, tornei, attività formative e promozionali, ecc…).
Relativamente a tutti i dipendenti, i componenti di organi statutari, centrali e periferici, gli arbitri, gli ufficiali di campo, i giudici e gli osservatori federali, gli atleti e i componenti lo staff tecnico delle rappresentative nazionali, la garanzia è prestata anche per i danni conseguenti a fatti accidentali verificatisi nell’ambito della vita privata e di relazione, purché inerenti al periodo di trasferta e/o missione (viaggio e permanenza) per incarichi specificamente previsti e/o autorizzati dalla Federazione Italiana Pallacanestro.
Art. C 2 Massimali di garanzia
L’assicurazione vale per i risarcimenti (capitale, interessi e spese), fino alla concorrenza dei seguenti massimali in aggiunta alle spese di difesa di cui alle norme che regolano l’assicurazione:
Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.):
❑ € 5.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.):
❑ € 5.000.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero dei prestatori di lavoro infortunati, con il limite di € 5.000.000,00 per ogni infortunato.
I massimali suddetti restano ad ogni effetto unici anche nel caso di responsabilità di più Assicurati, fermo restando che tali massimali verranno utilizzati in via prioritaria a garanzia della responsabilità civile della Federazione Italiana Pallacanestro e in via subordinata a copertura della responsabilità civile degli altri Assicurati.
Art. C 3 Limiti di Indennizzo
Sezione R.C.T.
❑ Danni da interruzione/sospensione di attività di terzi : € 500.000,00
❑ Danni da incendio : € 500.000,00
❑ Danni a cose in consegna/custodia : € 250.000,00
❑ Danni a cose di terzi sollevate, caricate, scaricate : € 250.000,00
❑ Danni da furto : € 250.000,00
❑ Danni da inquinamento accidentale : € 500.000,00
❑ Danni patrimoniali : € 500.000,00 Sezione R.C.O.
❑ Malattie professionali : € 1.000.000,00
I limiti di indennizzo sopra riportati rappresentano la massima esposizione della Società per sinistro e per periodo assicurativo annuo.
Art. C 4 Scoperti e/o franchigie
Alla presente assicurazione si applicano, per ciascun sinistro, i seguenti scoperti e/o le seguenti franchigie, fatte salve eventuali fattispecie diversamente regolate in polizza:
Sezione R.C.T.
❑ Tutti i danni materiali : € 500,00
❑ Danni da inquinamento : 10% con il minimo di € 5.000,00
Art. C 5 Altre assicurazioni
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente assicurazione ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l’intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dal presente contratto. Per quanto coperto sia dalla presente assicurazione sia dalle altre polizze, stipulate dal medesimo Contraente/Assicurato, la Società risponde solo per le somme eccedenti le suddette polizze fino alla concorrenza dei limiti previsti dal presente contratto. In caso di inoperatività delle suddette polizze, la presente assicurazione opererà senza tenere conto dei contratti preesistenti. L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di comunicare alla Società
l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile).
Art. C 6 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto direttamente o tramite il Broker e/o l’Agenzia alla Società entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Agli effetti dell'assicurazione di Responsabilità Civile Verso Prestatori di Lavoro, l’Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali, quelli per i quali ha ricevuto notizia dell’avvio di l'inchiesta da parte delle autorità competenti e quelli per i quali ha ricevuto richiesta di risarcimento. Agli effetti dell’assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi l’Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali abbia ricevuto richiesta di risarcimento da parte di terzi reclamanti. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 C.C.).
Art. C 7 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali
La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in sede civile, penale, amministrativa, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso, e ciò fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione dei danneggiati. Qualora la tacitazione della controparte intervenga durante l’istruttoria, l’assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell’Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. C 8 Nuove acquisizioni
Nel caso in cui il Contraente/Assicurato, nel periodo di validità della presente polizza acquisisca il controllo o formi altre aziende (ove detenga la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto ovvero abbia il controllo della gestione) operanti nello stesso settore ovvero in settori complementari alle attività indicate in polizza, le stesse nuove aziende si intenderanno comprese nel novero degli Assicurati sempreché il Contraente ne dia comunicazione alla Società entro 30 giorni dalla avvenuta acquisizione o formazione. Trascorso detto periodo, la copertura assicurativa cesserà e la sua prosecuzione richiederà specifico accordo della Società. Qualora esistano già delle coperture assicurative per le suddette aziende, la presente polizza opererà in secondo rischio e/o in “Differenza di condizioni”, per quelle condizioni ivi non prestate. Qualora l’attività delle stesse dovesse risultare sostanzialmente diversa da quanto indicato in polizza, la Società si riserva il diritto di fissare nuovamente i tassi di premio e le condizioni con effetto retroattivo dall’inclusione in garanzia delle nuove Società.
Art. C 9 Delimitazioni
Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:
a. Il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b. Il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera “a.”;
c. I “Prestatori di lavoro” dell’Assicurato, limitatamente ai rischi di cui al successivo Art. C 2.1. (R.C.O.);
Sono esclusi dall'assicurazione R.C.T. i danni:
a. Da furto;
b. Alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
c. Da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili. Dalla proprietà o uso di veicoli spaziali;
d. Da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di Legge in vigore;
e. A cose rimorchiate, trasportate, sollevate, caricate o scaricate, durante l’effettuazione delle stesse operazioni;
f. Alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
g. Cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori. Xxxxx restando che i lavori si intendono ultimati quando si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
❑ Rilascio di certificato di collaudo provvisorio;
❑ Consegna anche provvisoria delle opere al committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori;
❑ Uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.
Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.
h. Cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, fermo restando che la consegna si intende perfezionata nel momento in cui il potere di fatto (possesso) sulle merci/prodotti/cose risulta trasferito dall’Assicurato ad altro soggetto terzo, salvo quanto previsto alla precedente lettera “g.” nel caso in cui i prodotti o le cose vengano installate presso terzi a cura dell’Assicurato e l’attività dichiarata in polizza lo preveda.
i. A condutture ed impianti sotterranei in genere. A fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
j. Derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscano beni strumentali o per lo svolgimento dell’attività assicurata;
k. Provocati da persone non qualificabili come prestatori di lavoro dell’Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell’esercizio della propria attività, ad eccezione delle persone elencate al successivo Art. C 1.2., lettere “a” e “c.”;
l. Conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo. A interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti o corsi d’acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
m. Derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall’Assicurato e non direttamente derivantegli dalla legge;
n. Di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis, 1786 del C. C.
o. Sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio.
L'assicurazione R.C.T./R.C.O., non comprende i danni:
a. Da detenzione o impiego di esplosivi;
b. Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
c. Derivanti da malattie professionali;
d. Conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio e atti di guerra in genere;
e. Derivanti da amianto;
f. Risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
g. Derivanti da sostanze o organismo geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
Art. C 10 Estensione territoriale
L’assicurazione vale nel Mondo intero.
Art. C 11 Validità temporale della garanzia
Le garanzie prestate con la presente sezione di polizza valgono per i sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell'Assicurazione.
Art. C 12 Responsabilità Civile dopo la consegna di prodotti a terzi
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla somministrazione di alimentari e farmaceutici e si estende alla responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge per danni provocati a terzi dopo la somministrazione e vendita. Per questa specifica estensione di garanzia valgono anche le seguenti norme:
❑ L’Assicurazione è operante solo per i danni provocati da prodotti non fabbricati dall’Assicurato e comunque non contrassegnati da marchio proprio dell’Assicurato stesso;
❑ La garanzia vale sempreché la somministrazione o vendita e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità dell’Assicurazione;
❑ Il massimale per sinistro rappresenta la massima esposizione della Società anche per anno assicurativo;
❑ Sono esclusi dalle garanzia:
o Le spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti e le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto;
o Le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti risultanti difettosi o presunti tali;
o I danni derivanti dalla mancata rispondenza dei prodotti all’uso e alle necessità cui sono destinati, restando tuttavia compresi in garanzia i danni materiali o corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli dei prodotti stessi;
o I danni subiti dagli atleti per somministrazione, da parte dell’Assicurato o di suoi ausiliari, di sostanze anabolizzanti a scopi non terapeutici. Si intendono sostanze anabolizzanti tutte quelle inserite negli elenchi delle sostanze (dopanti) vietate agli atleti emessi dal CIO, dal CONI, e dalle Federazioni Nazionali e Internazionali competenti. In caso di controversia sugli scopi e sulle finalità per i quali siano state assunte tali sostanze, si farà riferimento al verdetto degli Organismi di Giustizia Sportiva competenti (Commissioni Giudicanti di Primo Grado, Commissioni d’Appello Federale ed eventualmente Corti Federali in ultimo grado). In ogni caso e indipendentemente dalle finalità con cui sono state somministrate tali sostanze, è garantita la responsabilità civile personale derivante a Presidente, Segretario Generale e Consiglio Federale quando sia riconosciuta, in sede giudiziaria, la loro assoluta estraneità e non conoscenza del fatto illecito.
Art. C 13 Responsabilità Civile del Settore Sanitario
L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile professionale dei medici e dei massofisioterapisti facenti parte del Settore Sanitario Federale durante la loro convocazione a raduni, manifestazioni, concentrazioni, gare ed allenamenti tenuti sotto l’egida della Contraente.
Tale garanzia si intenderà operativa a condizione che gli assicurati siano in possesso delle abilitazioni professionali e degli altri requisiti richiesti dalla legge per l’attività svolta. La garanzia vale esclusivamente se e quando gli Assicurati esercitano la loro professione per conto della Federazione
Italiana Pallacanestro. L’Assicurazione non comprende la responsabilità civile per danni derivanti da operazioni di chirurgia estetica, quando non conseguenti ad interventi di chirurgia restauratrice di cicatrici postoperatorie, restando in ogni caso esclusi i danni di natura estetica-fisiognomica. La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante dalla detenzione ed uso, sia a scopo diagnostico che terapeutico, di apparecchi fisioterapici quali a titolo esplicativo e non limitativo: laser, tecarterapia, ultrasuoni ecc.
C1 – RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
Art. C 1.1 Oggetto dell’Assicurazione R.C.T.
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alle attività dichiarate in polizza. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare agli Assicurati:
❑ Per fatto, anche doloso, di persone delle quali debbano rispondere;
❑ Per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12.06.1984 n. 222;
❑ Per i danni cagionati a terzi da appaltatori e subappaltatori mentre eseguono i lavori per conto degli Assicurati;
L’Assicurazione vale anche per i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, entro il limite di risarcimento previsto nella sezione “Limiti di indennizzo”.
Art. C 1.2 Precisazioni di garanzia
A titolo puramente esemplificativo e non limitativo, si precisa che l'assicurazione R.C.T. vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:
a. Dalla organizzazione e/o partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, tornei, esibizioni e simili, sportivi e non, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand e delle attrezzature necessarie, e/o da attività promozionali di ogni tipo;
b. Dall'esistenza della mensa aziendale, restando inteso che, qualora il servizio sia dato in appalto a terzi, l'assicurazione opera per la sola responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente. Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, i dipendenti rientrano nel novero dei "terzi" e l'assicurazione vale a condizione che la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo;
c. Dalla proprietà e/o gestione e/o esistenza di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
d. Dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermerie e pronto soccorso, siti all'interno dell'Azienda, anche in dipendenza dell'attività prestata dai sanitari e dal personale ausiliario addetto al servizio, compresa la responsabilità civile personale di sanitari e ausiliari;
e. Dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e dalla detenzione di cani, compreso l’eccesso colposo di legittima difesa;
f. Dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati, con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L’assicurazione non comprende i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
g. Dall'organizzazione di attività dopolavoristica, sportiva e ricreativa, convegni, congressi, corsi di formazione professionale, compresa la responsabilità di CRAL o gruppi sportivi aziendali, compresi i danni corporali subiti dai corsisti o "stagisti" e gite aziendali, ferma restando l'esclusione dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti e dall'impiego di aeromobili;
h. Dalla circolazione ed uso, anche all'esterno dei complessi aziendali, di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore;
i. Dall’uso dei mezzi meccanici di sollevamento in azione anche all’esterno dell’azienda fermo quanto previsto all’Art. 21 - punto 2;
j. Dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di dipendenti dell'Assicurato per tale scopo;
k. Dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione;
l. Dall'effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merci;
m. Dai danni a veicoli sotto carico e scarico o in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Limitatamente ai natanti sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso;
n. Dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati, e dalla detenzione di cani;
o. Dai danni a veicoli di terzi e/o dipendenti in sosta entro l’ente ove si svolgono le attività assicurate;
p. Dal servizio di pulizia dei locali occupati dall’Assicurato per l’esercizio dell’attività descritta in polizza, comprese le aree esterne di pertinenza del fabbricato;
q. Dalla pulizia, riparazione e dall’ordinaria e straordinaria manutenzione dei macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell’attività assicurata.
Qualora le attività e i servizi complementari fossero affidati in appalto o commissionati a terzi, la presente assicurazione opera a favore dell’Assicurato in qualità di committente. S’intende esclusa la responsabilità civile propria delle persone fisiche o delle aziende che eseguono i lavori o i servizi per conto dell’assicurato stesso.
Art. C 1.3 Responsabilità civile personale
L’assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun “prestatore di lavoro” (compresi quadri e dirigenti), titolare, famigliare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell’Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati:
❑ Alle persone considerare “terzi” (escluso l’Assicurato/Contraente) in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale R.C.T.;
❑ Agli altri “prestatori di lavoro”, limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la garanzia R.C.O.
Nel caso in cui siano in possesso dei requisiti eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente, la presente garanzia è estesa, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali, anche alla responsabilità civile personale dei “prestatori di lavoro” nella loro qualità di responsabili della sicurezza o addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. La Società si impegna altresì a tenere indenne la persona designata quale “Responsabile del servizio di prevenzione”, ai sensi del citato Decreto per un periodo di 2 anni dalla cessazione della attività aziendale o dalle sue dimissioni.
Art. C 1.4 Responsabilità civile derivante dal D. Lgs. n. 81/2008
Ad integrazione di quanto previsto in polizza si precisa che l’assicurazione R.C.T. vale anche per:
❑ La responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza del lavoro per danni involontariamente cagionati ai dipendenti;
❑ La responsabilità civile personale del responsabile e degli addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al D. Lgs. 81/2008. Questa estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall’Assicurato, dagli Amministratori o dai dipendenti dell’Assicurato stesso.
Art. C 1.5 Committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti ( anche ai sensi del D. Lgs. 81/2008)
Ad integrazione di quanto regolato in polizza si precisa che l'assicurazione è operante anche per i danni derivanti dalla committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione, sopraelevazione ed ampliamento di fabbricati, ambienti o impianti (compresi impianti sportivi, tribune,
stadi, palazzetti e simili) nei quali si svolge l’attività descritta in polizza. Per effetto dell’entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008 e successive variazioni, con effetto e nei termini previsti dallo stesso, si conviene di estendere la garanzia di Responsabilità Civile Terzi prestata con la presente polizza alla Contraente/Assicurata, nella sua qualità di committente delle opere civili o di genio civile, per le quali si intende applicabile il decreto stesso. L’estensione di garanzia è comunque subordinata al fatto che, ove previsto dal precitato decreto, la Contraente/Assicurata abbia dato specifico e formale incarico al “responsabile dei lavori e/o ai coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori”, nell’ambito delle rispettive competenze professionali previste e definite dal decreto stesso ed è valida anche per tali responsabili e/o coordinatori se prestatori di lavoro dell’Assicurato. L’estensione di garanzia viene concessa nell’ambito del massimale previsto in polizza per i danni a terzi e nei limiti contrattuali non derogati e/o variati. Se al momento del sinistro esistono anche altre assicurazioni da chiunque stipulate per i rischi previsti dalla presente clausola, questa, fermi i limiti dei massimali previsti dal contratto, ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente quella assorbibile dall'altra o dalle altre assicurazioni.
Art. C 1.6 Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l’attività
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati, strade, piazzali e/o terreni nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi, impianti sportivi (tribune, stadi, palazzetti, e simili). L’assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici. L’assicurazione comprende inoltre i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione straordinaria. Per la committenza dei lavori previsti ed in conformità al D. Lgs. 81/2008 la garanzia opera alla condizione che l’Assicurato abbia designato, ove previsto dal citato decreto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori. La garanzia non comprende i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e/o muffe. La garanzia comprende i danni a terzi derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture.
Art. C 1.7 Danni da incendio
L’assicurazione vale anche per i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da questi a qualunque titolo detenute. Questa garanzia si intende prestata entro il limite di rimborso pattuito in polizza nella apposita sezione “Limiti di indennizzo”. Resta inteso che qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio, senza applicazione della franchigia prevista nella apposita sezione “Scoperti e franchigie”, sempreché il massimale prestato con garanzia ”Ricorso terzi” risulti di importo superiore rispetto alla franchigia suddetta.
Art. C 1.8 Cose in consegna e custodia
L’Assicurazione vale anche per i danni alle cose in consegna o custodia all'Assicurato o da questi a qualsiasi titolo detenute. Si intendono esclusi i danni :
❑ Da mancato uso delle cose danneggiate;
❑ Alle cose di terzi costituenti strumento di lavorazione, se il danno si verifica durante l’impiego delle medesime;
❑ Subiti da cose sollevate, caricate, scaricate, movimentate.
La garanzia si intende prestata nei limiti di rimborso pattuiti in polizza nella apposita sezione “Limiti di indennizzo”.
Art. C 1.9 Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate
L’Assicurazione vale anche per i danni alle cose di terzi:
❑ Sollevate per esigenze di carico e scarico;
❑ Movimentate nell’ambito degli enti ove si svolge l’attività assicurata.
Sono esclusi dalla garanzia i danni da mancato uso delle cose danneggiate. La garanzia è prestata nei limiti di rimborso pattuiti in polizza nella apposita sezione “Limiti di indennizzo”.
Art. C 1.10 Committenza alla guida di veicoli
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell’Art. 2049 del C.C. nella sua qualità di committente per danni cagionati a terzi dai prestatori di lavoro o altri incaricati, inclusi quelli verificatisi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed in tal caso è operante nei limiti territoriali dello Stato Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e dell’Unione €pea. La garanzia non è operante per i danni provocati da prestatori di lavoro:
❑ Alla guida di veicoli iscritti al P.R.A. all’Assicurato, di sua proprietà, in usufrutto o locazione;
❑ Non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.
Art. C 1. 11 Danni da furto
La garanzia vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di:
❑ Impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato;
❑ Impalcature e ponteggi da chiunque eretti per eseguire lavori relativi a fabbricati e impianti di proprietà dell’Assicurato o dallo stesso utilizzati. Qualora i predetti lavori siano appaltati a terzi, la garanzia viene prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente.
Il risarcimento dei danni viene effettuato con detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto riportato nella sezione “Franchigie e scoperti” e nel limite di rimborso pattuito in polizza nella apposita sezione “Limiti di indennizzo”.
Art. C 1.12 Altre persone che partecipano ai lavori o presenti in azienda a vario titolo
Premesso che l’Assicurato può avvalersi, nel rispetto della vigente legislazione, anche dell’opera di persone (incluse fra queste: tirocinanti, stagisti, borsisti, studenti, consulenti e simili), non rientranti nella definizione di prestatori di lavoro si conviene:
❑ Di considerare terzi anche tali persone;
❑ Di comprendere in garanzia i danni a terzi causati da tali persone mentre partecipano all’attività oggetto della presente assicurazione.
Il massimale di polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità tra l’Assicurato e le suddette persone.
Art. C 1.13 Inquinamento accidentale
La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell’ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell’esercizio dell’attività descritta in polizza. Per “Danni da inquinamento dell’ambiente” si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell’Assicurato. Per “stabilimento” si intende ogni installazione o complesso di installazioni volte in modo continuo o discontinuo, a effettuare estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura. Per l’operatività della presente garanzia è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti due condizioni:
❑ L’emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dagli stabilimenti dell’Assicurato cosi come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all’Assicurato o a “terzi” entro 72 ore dall’emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio;
❑ Fermo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione in merito alla denuncia dei sinistri, ogni sinistro relativo alla presente garanzia deve essere comunicato alla Compagnia nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione del contratto.
L’assicurazione comprende altresì entro il massimo del 10% del limite del risarcimento previsto per la presente garanzia, le spese sostenute dall’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza con l’obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato avviso all’Assicuratore. La garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall’evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzione di esercizio e simili conseguenze. Questa estensione di garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 5.000,00 per ogni sinistro nell’ambito dei massimali indicati sulla scheda di polizza. La garanzia di “Inquinamento accidentale” non comprende i danni:
a. Derivanti da alterazione di carattere genetico;
b. Provocati da attività svolte all’esterno dello stabilimento descritto in polizza;
c. Cagionati a cose di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
d. Conseguenti:
▪ Alla mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell’impresa;
▪ Alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l’inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell’impresa.
La presente esclusione “d. 2.” cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolemente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
C2 - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
Art. C 2.1 Oggetto dell’assicurazione ( R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a. Ai sensi degli Artt. 10 e 11 del DPR 30.06.1965 n. 1124 e successive modificazioni e del D. Lgs. 23.02.2000 n. 38 e successive modifiche, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione;
b. Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30.06.1965 n. 1124 e successive modificazioni e del D. Lgs. 23.02.2000 n. 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto “a.” per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente.
L’assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12 Giugno 1984 n. 222. Tale garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di € 2.500,00 per ciascun danneggiato.
Art. C 2.2 Estensione alle Malattie Professionali
L’assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali, oltre a quelle tassativamente indicate nell’elencazione delle tabelle, in vigore al momento della stipulazione del contratto, allegate al D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro. L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell’assicurazione.
La garanzia non vale:
1. Per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. Per le malattie professionali conseguenti:
x. Xxxx intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa;
b. Alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali dell’impresa. La presente esclusione 2. cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
3. Per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
4. Le malattie professionali derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.
La presente garanzia è operante con un massimale di € 1.000.000,00 il quale rappresenta la massima esposizione della Società:
a) Per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
b) Per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l’insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
D – SEZIONE TUTELA LEGALE
Art. D 1 Soggetti Assicurati
Le garanzie vengono prestate a tutela della Federazione Italiana Pallacanestro (Organi centrali e periferici), del Consiglio Federale, dei Dirigenti nazionali, regionali e provinciali, dei titolari di cariche elettive e/o di nomina e di incarichi tecnici, dei Revisori dei conti, dei Presidenti delle Società affiliate e dei loro amministratori e dei Tecnici delle squadre nazionali.
Art. D 2 Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia di assicurazione, assumerà a proprio carico, in luogo dei soggetti assicurati, gli oneri, le spese e le competenze del legale liberamente scelto dalle persone assicurate, le spese giudiziarie e processuali, gli oneri dei periti di parte e di quelli nominati dal Giudice, le spese di transazione, e soccombenza, per fatti inerenti all’attività esercitata e/o connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni; dette spese sono riferite ai seguenti casi:
❑ La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi quelli derivanti dalla circolazione stradale, purché conseguenti ad incidente. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
❑ La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi conclusisi con proscioglimento o assoluzione con decisone passata in giudicato sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. La Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.
❑ L’esercizio di pretese di risarcimento danni e persone e/o a cose per fatti illeciti di terzi.
❑ Resistere a pretese risarcimento per danni extracontrattuali cagionati a terzi ai sensi degli artt. 2392, 2394 del X.X. xxx, xx xxxxx xxxx’xxx. 0000 xxx X.X., xxxxxxxxx adempiuti gli obblighi della Società di Responsabilità Civile degli Assicurati.
❑ Recupero danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti terzi nello svolgimento delle attività istituzionali sia in fase stragiudiziale che giudiziale. Sono compresi i danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi dell’Ente e/o Società di appartenenza o di proprietà privata sempreché connessi con l’espletamento di servizi autorizzati dall’Ente e/o Società di appartenenza.
❑ La Società rimborsa inoltre le spese di difesa sostenute per vertenze di natura fiscale e amministrativa.
Vengono escluse le richieste di tutela relative alla giustizia sportiva.
Art. D 3 Massimali e Limiti
❑ Massimale per anno assicurativo € 250.000,00
❑ Limite per singolo evento € 50.000,00
Art. D 4 Decorrenza della Garanzia
La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che iniziano durante il contratto, denunciati alla Società non oltre un anno dalla cessazione del contratto stesso.
La garanzia è, inoltre, operante per le insorgenze che danno origine al sinistro relative ai 5 (cinque) anni antecedenti alla data della stipula del contratto, solo sul presupposto che la conoscenza dell’evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula del contratto.
Art. D 5 Gestione delle vertenze di danno – Libera scelta del legale e del perito
L’Assicurato è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri non appena abbia avuto la possibilità, comunque entro 30 giorni da quanto ne sia venuto a conoscenza. In ogni caso deve, pena la decadenza del diritto alla garanzia assicurativa, fare pervenite alla Società la notizia di ogni atto a Lui notificato entro 30 (trenta) giorni dalla data della notifica stessa.
Contemporaneamente con la denuncia, l’Assicurato ha diritto di indicare un unico legale, residente nel luogo ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversi, segnalandone il nominativo alla Società , che assumerà a proprio carico le spese relative.
In caso di omissione di tale indicazione, la Società si intende delegato a provvedere direttamente alla nomina di un Legale al quale l’Assicurato deve conferire il proprio mandato. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.
Pena la decadenza il diritto al rimborso, l’Assicurato non può dare corso ad azioni, ne’ raggiungere accordi, né addivenire, direttamente con la Controparte, ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, senza preventiva autorizzazione della Società, pena il rimborso delle spese, competenze ed onorari sostenuti dall’assicurato stesso.
La Società Compagnia non è responsabile dell’operato di Legali e di Periti.
Art. D 6 Arbitrato Irrituale
Le parti si obbligano a devolvere ad un Collegio Arbitrale qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l’interpretazione, la validità o l’esecuzione del presente contratto. Il collegio sarà costituito da tre arbitri, di cui le Parti designeranno i primi due singolarmente, ed il terzo di comune accordo.
In caso di mancato accordo, i. terzo componente il Collegio Arbitrale sarà nominato dal Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati del luogo ove si svolgerà l'arbitrato.
Tale luogo è quello del Comune di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti risponde delle spese del proprio Arbitro e della metà di quelle del terzo Arbitro.
La decisione del Collegio è inappellabile ed obbligatoria per le Parti, anche se uno degli Arbitri si rifiuta di firmare il relativo verbale.
Art. D 7 Recupero di somme
Tutte le somme comunque liquidate in caso di soccombenza della Controparte a titolo di capitale ed interessi, spettano integralmente all’Assicurato.
Gli onorari, le competenze e le spese recuperate dall’Assicurato in sede giudiziale o concordate in via transattiva spettano invece alla Società che le ha sostenute o anticipate.
Art. D 8 Presenza di garanzia di responsabilità civile
Qualora l’Assicurato abbia in corso una polizza contro la Responsabilità Civile, si dà atto che la presente assicurazione viene prestata per l'eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta polizza a titolo di spese di resistenza (art. 1917 Codice Civile) e fino a concorrenza dei massimali pattuiti.
Art. D 9 Altre assicurazioni
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente assicurazione ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l’intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dal presente contratto.
Per quanto coperto sia dalla presente assicurazione sia dalle altre polizze, stipulate dal medesimo Contraente/Assicurato, la Società risponde solo per le somme eccedenti le suddette polizze fino alla concorrenza dei limiti previsti dal presente contratto. In caso di inoperatività per qualunque motivo delle
xxxxxxxx xxxxxxx (limiti, condizioni, franchigie, ecc.), la presente assicurazione opererà senza tenere conto dei contratti preesistenti.
L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).
Art. D 10 Statistiche sinistri
La Società è tenuta a fornire al Contraente ed al Broker indicato in polizza le statistiche sinistri entro 30 giorni dalla scadenza di ogni semestralità, a partire dalla data di decorrenza della polizza, indicando:
❑ sinistri denunciati;
❑ sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
❑ sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
❑ sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).
Quanto precede fatte salve diverse esigenze da concordare fra le parti nella previsione di esperimento di gara pubblica.
Art. D 11 Esclusioni
L’Assicurazione non è operante per controversie che traggono origine:
a) Da vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
b) Dal recupero dei crediti relativi a prestazioni prestate dagli Assicurati;
c) Dai fatti connessi alla navigazione e giacenza in acqua dei natanti, nonché all’impiego aeromobili;
d) Da responsabilità penali derivanti da fatto doloso degli Assicurati, salvo quanto previsto all’art. 18;
e) Per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente;
f) Per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
g) Per vertenze concernenti diritto di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra Soci e Amministratori;
h) Se il concedente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l’assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. e successive modifiche;
i) Nei casi di guida sotto l’influenza dell’alcool (art. 186 N.C.d.S.) guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 N.C.d.S.) o per violazione dell’art. 189, comma 1, N.C.d.S. (comportamento in caso di incidente).
E- SEZIONE INCENDIO E FURTO
SPECIFICA
Attività dichiarata
Sedi regionali e provinciali, incluse minori dipendenze, dell'Assicurato.
Ubicazione del rischio
Località varie in Italia, come da elenco allegato.
Somme assicurate per ciascuna ubicazione
Salvo dove diversamente convenuto, ciascuna ubicazione è assicurata, nella forma a primo rischio assoluto, per i seguenti rispettivi importi:
SEZIONE SEZIONE
Incendio e rischi diversi Furto e rischi diversi
Rischio Locativo | € 250.000,00 | Contenuto | € 15.000,00 | |||
Opere di miglioria | € 15.000,00 | Rischi esterni | € 5.000,00 | |||
Contenuto | € 50.000,00 | |||||
Ricorso Terzi | € 250.000,00 | |||||
Maggiori costi | € 20.000,00 |
e con applicazione dei limiti di indennizzo, delle franchigie e degli scoperti convenuti per ciascuna ubicazione e riepilogati nel prospetto che segue.
Limitatamente per la Sede del Comitato Regionale Lazio si aumentano le partite assicurate per i seguenti importi:
❑ Incendio Fabbricato valore a nuovo € 300.000,00
❑ Ricorso Terzi da Incendio € 250.000,00 Fermo ed invariato il resto.
Prospetto dei limiti di indennizzo, delle franchigie e degli scoperti
SEZIONE - Incendio e rischi diversi Limite di indennizzo franchigia Scoperto
Rischio garantito definizione n° 17
definizione n° 15
definizione n° 16
€ 1.500,00
€ 250,00
€ 50.000,00
per ciascun periodo
€ 2.500,00
V. art. E 3 n° 9 Eventi atmosferici € 250,00
Fuoriuscita di acqua e di altri
V. art. E 3 n° 10 liquidi
- spese per la ricerca e la riparazione
V. art. E 3 n° 11
Xxxxxxxxx e altri fenomeni tellurici
V. art. E 3 n° 12
Inondazioni, alluvioni
X. xxx. X 0 xx 00
Xxxxxxxx elettrico
V. art. E 3 n° 14
Eventi socio-politici
€ 50.000,00
per ciascun periodo
€ 2.500,00
€ 5.000,00
per ciascun periodo
€ 150,00
€ 250,00
ALTRE GARANZIE
V. art. E 4 n° 3
Rifacimento cose particolari
€ 5.000,00
Per sinistro
€ 250,00
€ 10.000,00
per sinistro
X. xxx. X 0 xx 0 Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx o presso
Fiere, mostre ed esposizioni
€ 100,00
€ 1.500,00
Per singola cosa
V. art. E 4 n° 5 Rottura di lastre di vetro o di
cristallo e di insegne
10% col minimo di € 150,00
€ 5.000,00
Per sinistro
Guasto e rottura accidentali di
X. xxx. X 0 xx 0 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxxx
(x) Maggiori costi
10% col minimo di € 250,00
(c)
Demolizione e sgombero, bonifica, rimozione, deposito, ricollocamento
€ 50.000,00
per sinistro
€ 7.500,00
per singolo oggetto
€ 7.500,00
per sinistro
Cose assicurate
Oggetti aventi valore artistico o di antiquariato
Valori
SEZIONE - Furto e rischi diversi | Limite di indennizzo | franchigia | scoperto |
Rischio garantito / Danno risarcibile | definizione n° 17 | definizione n° 15 | definizione n° 16 |
10% col | |||
Rischi esterni | minimo | ||
di € | |||
150,00 | |||
Valori non rinchiusi in "mezzi di | € 2.500,00 | ||
custodia efficaci" | per sinistro | ||
Furto nelle minori dipendenze | € 1.500,00 | ||
per sinistro | |||
Altra garanzia | |||
D Danni ai locali e ai relativi fissi e | € 2.500,00 | ||
infissi | Per sinistro | ||
SEZIONE Incendio e Furto | Limite di indennizzo | franchigia | scoperto |
definizione | definizione | ||
Danno risarcibile | definizione n° 17 | n° 15 | n° 16 |
Spese e onorari di competenza dei periti
€ 5.000,00
per sinistro
UBICAZIONE DEI RISCHI
COMITATI REGIONALI
Comitato Indirizzo Codice Postale
Città
Comitato F.I.P. P.A. Bolzano | P.zza Verdi, 14 | 39100 | Bolzano |
Comitato F.I.P. P.A. Trento | X.xxx Xxxxx, 00 x/x XXXX | 00000 | Xxxxxx |
Comitato Regionale F.I.P. Abruzzo | Xxx Xxxxxxxxxx, 00 | 00000 | Xxxxxxx |
Comitato Regionale F.I.P. Basilicata | Via Roma – c/o Complesso Sportivo | 85100 | Potenza |
Comitato Regionale F.I.P. Calabria\ | Xxx Xxxxxxxxxx,00 | 00000 | Xxxxxx Xxxxxxxx |
Comitato Regionale F.I.P. Campania | Piazzale Xxxxxxxx X’Xxxxxxxx, 31 | 80125 | Napoli |
Comitato Regionale F.I.P. Xxxxxx Xxxxxxx | X.xx Xxxxxx Xx Xxxxxxx 00/00 | 00000 | Xxxxxxx |
Comitato Regionale X.X.X. Xxxxxx X. Xxxxxx | Xxx xxx Xxxxxxx, 0 | 34148 | Trieste |
Comitato Regionale F.I.P. Lazio | Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx,00 | 00000 | Xxxx |
Comitato Regionale F.I.P. Liguria | X.xx Xxxxx Xxxxx 0 x/x Xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx | 00000 | Xxxxxx |
Comitato Regionale F.I.P. Lombardia | Xxx Xxxxxxxx, 00 | 00000 | Xxxxxx |
Comitato Regionale F.I.P. Marche | Xxx Xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, 00/x | 00000 | Xxxxxx |
Comitato Regionale F.I.P. Molise | Via Nobile, 39 | 86100 | Campobasso |
Comitato Regionale F.I.P. Piemonte | Via Xxxxxxxx Xxxxx, 191 | 10134 | Torino |
Comitato Regionale F.I.P. Puglia | Xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxx, 0 x/x Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx | 00000 | Xxxx |
Comitato Regionale F.I.P. Sardegna | Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 | 00000 | Xxxxxxxx |
Comitato Regionale X.X.X. Xxxxxxx | Xxx Xxx Xxxxxxxx Xxxxx 0 – x/x XXX Xxxxxxxxx | 00000 | Xxxxxxx |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx X.X.X. Xxxxxxx | Xxx xx Xxxxxx 000/x x/x XXXX | 00000 | Xxxxxxx |
Comitato Regionale F.I.P. Umbria | Xxx Xxxxxxx xxx Xxxxx, 00 | 00000 | Xxxxxxx |
Comitato Regionale X.X.X. Xxxxx x'Xxxxx | X.xx Xxxxxxxx, 00/x – x/x XXXX | 00000 | Xxxxx |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx X.X.X. Xxxxxx | Xxx xxx Xxxxxxx, x. 0 | 00000 | Xxxxxx (XX) |
COMITATI PROVINCIALI
Comitato Indirizzo Codice Postale
Città
Comitato Provinciale F.I.P. Alessandria | P.zza Xxxxxxx Xxxxxxxxx 5 condominio Xxxxx - x/x X.X.X.X. | 00000 | Xxxxxxxxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Asti | Presso Sede di Alessandria | 00000 | Xxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Cuneo | Xxx X. Xxxxxxxx, 00/xxx | 00000 | Xxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Novara | Xxx Xxxxxxxxx, 0 x/x XXXX | 00000 | Xxxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Biella | Xxx Xxxxxxxxx, 00 x/x XXXX | 00000 | Xxxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Vercelli | No Sede | 13100 | Vercelli |
Comitato Provinciale F.I.P. Verbania | No Sede | 28887 | Omegna/VB |
Comitato Provinciale F.I.P. Imperia | c/o CONI Xxx Xxxxxxxx, 00 | 00000 | Xxxxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. La Spezia | X.xx Xxxxxx, 000 - x/x X.X.X.X. | 00000 | Xx Xxxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Savona | Xxx Xxxxxxxxx, 0 x/x XXXX | 00000 | Xxxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Bergamo | Xxx Xxxxx | 00000 | Xxxxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Brescia | Xxx Xxxxxx, 00 x/x XXXX | 00000 | Xxxxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Como | Viale Masia, 42 | 22100 | Como |
Comitato Provinciale F.I.P. Cremona | Xxx Xxxxx Xxxxx, 00 | 00000 | Xxxxxxx |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx X.X.X. Xxxxxxx | Via Tassoni, 12 | 46100 | Mantova |
Comitato Provinciale F.I.P. Lodi | c/x Xxxxxxxxxx Via Xxxxxxxxxx, 173/1 | 20078 | San Colombano al Lambro/MI |
Comitato Provinciale F.I.P. Pavia | Xxx Xxxxxx, 0 x/x XXXX | 00000 | Xxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Sondrio | Xxx Xxxx Xxxx, 00 x/x XxxxXxxxxxx | 00000 | Xxxxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Varese | Xxx Xxxx, 00 | 00000 | Xxxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Lecco | Xxx xxxx Xxxxx,0 x/x Xxxxx Xxxxxx x/x XXXX | 00000 | Xxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Belluno | Xxx Xxxxx, 00 - x/x X.X.X.X. | 00000 | Xxxxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Padova | c/o CONI Viale Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sud | 00000 | Xxxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Rovigo | Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 00/X | 00000 | Xxxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Treviso | Via della Repubblica, 22 c/o CONI | 31020 | Fontane di Villorba/TV |
Comitato Provinciale F.I.P. Verona | Pi.le Atleti Azzurri d'Italia – x/x Xxxxxxxxx | 00000 | Xxxxxx |
Comitato Provinciale X.X.X. Xxxxxxx | X.xx Xxxxxx, 000 – x/x XXXX | 00000 | Xxxxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Udine | P.le Repubblica Argentina – Curva Sud Ing. CS6 X/x XXXX | 00000 | Xxxxx |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx X.X.X. Xxxxxxx | Xxx XXXX Xxxxxx, 0- x/x XXXX | 00000 | Xxxxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Pordenone | Viale della Libertà, 75 – X/x XXXX | 00000 | Xxxxxxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Rimini | Xxx Xxxxx, 00 | 00000 | Xxxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Ferrara | Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - x/x X.X.X.X. | 00000 | Xxxxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Forlì | Via della Libertà, 46 | 47121 | Forlì/FC |
Comitato Provinciale F.I.P. Xxxxxx | Xxx xxxxx Xxxxx, 00 – x/x X.X.X.X. | 00000 | Xxxxxx |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx X.X.X. Xxxxx | Xxx Xxxxxx, 0/x - x/x X.X.X.X. | 00000 | Xxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Piacenza | Xxx Xxxxxxxx, 0 x/x XXXX Xxxx. | 00000 | Xxxxxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Xxxxxxx | Xxx Xxxxxx, 0 – x/x XXXX | 00000 | Xxxxxxx |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx X.X.X. Xxxxxx Xxxxxx | Xxx Xxxx, 00 X/x XXXX Xxxx. | 00000 | Xxxxxx Xxxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Xxxxx | Xxx Xxxxxx, 00 c/o Pallini | 54033 | Massa Carrara |
Comitato Provinciale F.I.P. Arezzo | Xxx X. Xxxxxx, 00 x/x X.X.X.X. | 00000 | Xxxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Prato | Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - x/x Xxxxxx | 00000 | Xxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Grosseto | Xxx Xxxxxxxxx, 00 – x/x X.X.X.X. | 00000 | Xxxxxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Livorno | Xxx Xxxxxxxx, 00/X x/x XXXX | 00000 | Xxxxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Lucca | Via Einaudi, 150 - c/o C.O.N.I. | 55100 | X.Xxxx/LU |
Comitato Provinciale F.I.P. Pisa | Xxx X. Xxxxxxxx, 00 X0x XXXX | 00000 | Xxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Pistoia | Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 x/x XXXX | 00000 | Xxxxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Siena | Xxx Xxxxxxx, 0 - x/x X.X.X.X. | 00000 | Xxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Ascoli Xxxxxx | No Sede | Ascoli Xxxxxx | |
Comitato Provinciale F.I.P. Fermo | No Sede | Fermo | |
Comitato Provinciale F.I.P. Macerata | No Sede | Macerata |
Comitato Provinciale F.I.P. Pesaro | V.le XI Febbraio, 11 | 61100 | Pesaro |
Comitato Provinciale F.I.P. Terni | Xxx Xxxxxx, 00/X x/x XXXX | 00000 | Xxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Frosinone | Xxx X.xxx Xxxxxxxx, 00 | 00000 | Xxxxxxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Latina | Xxx Xxxxxxx, 0 | 00000 | Xxxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Rieti | Via Fundania Torre A (Centro Commerciale Xx Xxxxxx) X/x XXXX | 00000 | Xxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Viterbo | Via Monte Xxxxxx c/o Palazzetto dello Sport | 01100 | Viterbo |
Comitato Provinciale F.I.P. Chieti | Xxx Xxxxxxxx, 00 x/x XXXX | 00000 | Xxxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. L'Aquila | Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx, 0 – c/o CONI | 67100 | L’Aquila |
Comitato Provinciale F.I.P. Teramo | Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 - x/x X.X.X.X. | 00000 | Xxxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Avellino | Xxx X. Xxxxxxxxx, 0 - x/x X.X.X.X. | 00000 | Xxxxxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Benevento | Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxx. 0 x/x XXXX | 00000 | Xxxxxxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Caserta | Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 -x/x X.X.X.X. | 00000 | Xxxxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Salerno | Xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, 00 x/x XXXX | 00000 | Xxxxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Brindisi | Xxx Xxxx, 0 x/x XXXX | 00000 | Xxxxxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Foggia | Xxx Xxxxxxx, 0 x/x XXXX | 00000 | Xxxxxx |
Comitato Provinciale X.X.X. Xxxxx | Xxx Xxxxxxxxx, 0/X – c/o CONI | 73100 | Lecce |
Comitato Provinciale F.I.P. Taranto | Xxx Xxxx,0 x/x XXXX | 00000 | Xxxxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Matera | Xxx xxx Xxxxxxxxxx,00 x/x XXXX | 00000 | Xxxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. di Crotone | Xxxxxx Xxxxxxx X,00 x/x Xxxxxxx | 00000 | Xxxxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Catanzaro | Via Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, 19/44 c/o Coni Point | 88100 | Catanzaro |
Comitato Provinciale F.I.P. Cosenza | Xxx xxxxx Xxxxx X. Xxxx x/x XXXX | 00000 | Xxxxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. di Vibo Valentia | Xxx Xxxxxxxxx x/x Xxxxxxx | 00000 | Xxxxx/XX |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx X.X.X. Xxxxxxx | Xxx Xxxxxxx 000/xxx x/x XXXX | 00000 | Xxxxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Enna | Xxx Xxxxx, 0 x/x XXXX | 00000 | Xxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Ragusa | Via Magna Crecia X.xx Xxxxxxxxx x/x XXXX | 00000 | Xxxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Messina | Via Santa Xxxxx dell’Xxxx 00 x/x XXXX | 00000 | Xxxxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Siracusa | Xxx Xxxxxx, 0 - x/x XXXX | 00000 | Xxxxxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Nuoro | Xxx Xxxxxx, 00 - x/x X.X.X.X. | 00000 | Xxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Oristano | Xxx Xxxxxxxx, 000 - Xxxxxxx Xxxx - x/x X.X.X.X. | 00000 | Xxxxxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Sassari | Xxx Xxxx, 00 x/x XXXX | 00000 | Xxxxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Xxxxxxxxx | Xxx xxxxx Xxxxxxxxx 0 Villaggio Mosè – c/o CONI | 00000 | Xxxxxxxxx |
Comitato Provinciale X.X.X. Xxxxxxxxxxxxx | Xxx Xxx Xxxxxxx, 000/X – c/o CONI | 93012 | Caltanissetta |
Comitato Provinciale F.I.P. Trapani | Xxx xxxxx Xxxxxxx, 00- x/x XXXX | 00000 | Xxxxxxx |
Comitato Provinciale F.I.P. Isernia | Xxx Xxxxx X/x XXXX | 00000 | Xxxxxxx |
DEFINIZIONI
Ai fini dell’assicurazione le Parti hanno convenuto di adottare le definizioni che seguono.
1
Specifica
11
Indennizzo
Il documento che contiene i dati richiamati
nelle condizioni di assicurazione o ad esse acclusi con allegato e gli eventuali altri dettagli dell’assicurazione.
La Specifica è annessa alla polizza e ne forma
parte integrante.
Contraente
2
Il soggetto che stipula questa assicurazione per conto proprio e/o per conto dell’Assicurato
(Arti colo 1891 del Codice Civile).
Assicurato
3
Il soggetto che esercita e gestisce l’esercizio assicurato (definizione n° 6) e il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Beneficiario
4
L’Assicurato stesso, salvo che la polizza contenga clausole che riservino il beneficio dell’assicurazione, in tutto o in parte, a favore di altri soggetti.
Attività dichiarata
5
L’attività industriale, commerciale, di servizi o di altro genere, quale dichiarata dal Contraente e indicata in Specifica ed esercitata dall’Assicurato o chi per lui.
Esercizio assicurato
6
I locali e le aree della AZIENDA nei quali l’Assicurato, o chi per lui, svolge ordinariamente l’attività dichiarata (definizione n° 5), compresi gli uffici e gli eventuali inerenti servizi tecnici, sociali, aziendali, ausiliari, di alloggiamento o foresteria.
Assicurazione
7
Il contratto di assicurazione.
Intermediario
9
Polizza
8
Il documento che prova l’assicurazione. Aon S.p.A.
Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/00
00000 Xxxxxx
10
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.
La somma dovuta dalla Compagnia in caso di
sinistro (definizione n° 14).
12
Rischio
La possibilità che – durante il periodo di assicurazione (definizione n° 18) – si verifichi
un evento dannoso.
13
Rischio garantito
L’evento o la responsabilità contro il cui
verificarsi è prestata questa assicurazione.
14
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
15
Franchigia
Somma che, per ogni sinistro, viene dedotta dall’ammontare del danno.
Le franchigie applicabili sono stabilite nella Specifica.
16
Scoperto
Percentuale prestabilita dell’ammontare del danno che, per ogni sinistro, resta a carico dell’Assicurato.
Gli scoperti applicabili sono stabiliti nella
Specifica.
17
Limite di indennizzo
L’ammontare, convenuto preventivamente tra le Parti, che rappresenta la massima obbligazione della Compagnia, per tutti i danni o le spese ai quali il limite è riferito, verso l’Assicurato in caso di sinistro.
Quando per un particolare rischio o per determinate cose assicurate o per una prestazione assicurativa è previsto nella presente polizza un sottolimite di indennizzo, questo non è in aggiunta al limite di indennizzo ma è una parte dello stesso.
Come precisato in polizza il limite o il sottolimite di indennizzo può essere fissato per ogni sinistro oppure per ogni periodo di assicurazione (definizione n° 18); in quest’ultimo caso esso vale per l’insieme di tutti i danni risarcibili causati da tutti i sinistri avvenuti in uno stesso periodo di assicurazione.
18
Periodo di assicurazione
Il primo periodo di assicurazione corrisponde alla durata iniziale della polizza e salvo il disposto dell’articolo 1901 del Codice Civile.
Nel caso in cui il pagamento del premio di un periodo di assicurazione sia frazionato in più rate, le scadenze di queste non modificano le nozioni che precedono, fermo sempre il disposto dell’articolo 1901 del Codice Civile.
Il tempo convenuto di una eventuale proroga non costituisce un nuovo periodo di assicurazione ma si aggiunge ad estendere la durata del periodo prorogato.
19 Incombustibili
Si considerano incombustibili le sostanze che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione isotermica in base alle prove da farsi, in caso di contestazione, presso il Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell’Interno.
20 Esplodenti
Gli esplosivi considerati come tali dall’articolo 83 del R.D. n. 653 del 6 aprile 1940 ed elencati nel relativo allegato A e comunque qualsiasi sostanza o prodotto che, anche in piccola quantità, a contatto con l’aria o con l’acqua dà
luogo ad esplosione, oppure esplode per azione meccanica o termica.
21 Forma dell’assicurazione
Forma nella quale è prestata l’assicurazione. Essa può essere a valore intero o a primo rischio assoluto, ovvero:
21a Valore Intero
forma assicurativa che prevede l’assicurazione dell’intero valore delle cose assicurate. Se il valore è superiore alla somma assicurata, l’Assicurato sopporta la parte proporzionale del danno (art. 1907 del Codice Civile);
21b Primo rischio assoluto
forma assicurativa che consente di assicurare una somma inferiore al valore delle cose assicurate senza che l’Assicurato debba sopportare una parte proporzionale del danno (a deroga dell’art. 1907 del Codice Civile).
Entrambi le Sezioni di questa polizza sono prestate nella forma a primo rischio assoluto.
Definizioni di “cose assicurate”
A Fabbricato
La porzione d'immobile (compresa la relativa quota della proprietà comune), oppure l'immobile, oppure il complesso immobiliare, sito nell’ubicazione indicata in Specifica, di proprietà dell'Assicurato o da lui tenuto in locazione (anche finanziaria) o in comodato o in uso e da lui occupato per l’esercizio assicurato. Sono comprese le dipendenze, anche se in corpi separati, purché site nella stessa ubicazione.
Rientrano in questa Definizione:
a) la costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi, infissi e pensiline; le opere di fondazione e quelle interrate;
b) le pavimentazioni interne e quelle esterne degli spazi di pertinenza del fabbricato; i rivestimenti, le tappezzerie e le tinteggiature;
c) le tettoie, i baraccamenti, le recinzioni fisse e i cancelli;
d) l'impiantistica al servizio del fabbricato (quali impianti idrici, igienici, impianti fissi di illuminazione, impianti di condizionamento e di riscaldamento, ascensori, montacarichi, antenne);
e) le installazioni fisse, gli allacciamenti ed i contatori di proprietà di aziende fornitrici di acqua, gas, energia elettrica, telefonia e cablaggi in genere;
f) qualsiasi impianto o installazione considerato immobile per natura o per destinazione (anche esistente all’esterno del fabbricato ed entro i recinti dello stesso, sia all’aperto che interrato, purché relativo o al servizio del fabbricato stesso);
g) i mosaici, gli affreschi e le decorazioni artistiche;
h) le addizioni e le migliorie apportate al fabbricato ed all’impiantistica ad esso pertinente, se l’Assicurato è locatario o comodatario o utente a qualsiasi titolo del fabbricato;
i) gli oneri di urbanizzazione e gli oneri fiscali in genere, se dovuti.
Non rientrano in questa Definizione:
l’area in cui il fabbricato sorge e quanto elencato nella Definizione “B” che segue.
Caratteristiche costruttive:
salvo che in Specifica non sia diversamente stabilito, il fabbricato deve avere le seguenti caratteristiche costruttive per ogni singolo immobile considerato come corpo separato:
♦ strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto (senza considerarne le strutture portanti) costruite per almeno 8/10 in materiali incombustibili (definizione n° 19); sono comunque tollerate caratteristiche costruttive diverse per minori dipendenze la cui area coperta non superi 1/10 dell’area coperta del fabbricato stesso.
B Contenuto
Tutte le cose sotto elencate, tanto di proprietà dell'Assicurato che di terzi, poste entro l’esercizio assicurato (definizione n° 6), sia sottotetto che all’aperto.
B/1 Attrezzature, mobili e arredi
Mobilio e arredamento d’ufficio; scaffalature; ogni mezzo per lo svolgimento, il controllo, l’amministrazione e l’assistenza all’attività dichiarata o ad essa inerente.
B/2 Oggetti aventi valore artistico e d’antiquariato
Quadri, stampe, tappeti, xxxxxx, statue e sculture, il tutto avente valore artistico o d’antiquariato.
B/3 Apparecchiature elettroniche
Xxxxxxxx ed attrezzature elettroniche quali elaboratori elettronici, personal computer, macchine per scrivere e per calcolare, fotocopiatrici, telex, telefax, registratori di cassa, bilance, centralini
telefonici, impianti citofonici e cerca persone, impianti automatici d’allarme antifurto e antincendio, impianti video a circuito chiuso, rilevatori di fumo o di gas e simili apparecchiature a corrente debole, il tutto facente parte dell'attrezzatura dell'azienda.
B/4 Supporti di dati
Dischi, nastri, schede ed altri supporti per la memorizzazione di dati, esclusi i dati in essi contenuti.
B/5 Cose particolari
Archivi, documenti, disegni, registri (esclusi quelli di natura meccanografica); microfilms, fotografie, fotocolor.
B/6 Valori
Denaro contante, titoli di credito, di pegno e - in genere - qualsiasi carta rappresenti un valore. Sono esclusi gli effetti cambiari per i quali non sia possibile l’azione cambiaria.
B/7 Merci
Materie prime, prodotti semilavorati e finiti, recipienti e imballaggi, lubrificanti, combustibili e infiammabili e materiali di consumo in genere.
E’ compreso il materiale pubblicitario, compresi gli omaggi per clienti e fornitori e tutte le scorte considerate tali in base alle impostazioni contabili dell’Assicurato, compresi i diritti doganali e le imposte di fabbricazione.
Tutto quanto contenuto nell’esercizio assicurato (definizione n° 6) forma oggetto di questa assicurazione, ad eccezione di quanto espressamente escluso in queste definizioni e delle cose elencate all’Art. 1/02 (Capitolo 1 – Esclusioni: Cose non assicurate alle Sezioni I e II).
Le cose che non trovano precisa collocazione in taluna di queste definizioni verranno convenzionalmente attribuite alla definizione B/7 Merci.
Sono in ogni caso attribuiti alla definizione B/7 gli effetti personali dell’Assicurato, dei suoi prestatori di lavoro e di terzi, ferma l’esclusione delle cose elencate nel citato articolo 1/02
(Capitolo 1 – Esclusioni: Cose non assicurate alle Sezioni I e II).
SEZIONE E – RISCHIO INCENDIO
Art. E 1 Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia si obbliga a risarcire all’Assicurato i danni risarcibili (sopra definiti) causati, nel corso del periodo di assicurazione in corso (definizione n° 18) da taluno dei rischi garantiti (definizione n° 13) e subiti dalle cose assicurate (definizioni “A” e “B”) precisate in Specifica, esistenti nelle ubicazioni ivi indicate e relative all’esercizio assicurato (definizione n° 6).
L’assicurazione vale anche se il rischio garantito è cagionato da colpa grave dell’Assicurato o dei suoi prestatori di lavoro o da dolo dei suoi prestatori di lavoro.
Art. E 2 Danni risarcibili
a. La Compagnia risponde di tutti i danni materiali subiti dalle cose assicurate per effetto di taluno dei rischi garantiti e cioè
1. dei danni diretti verificatisi per effetto di taluno dei rischi garantiti;
2. dei danni consequenziali verificatisi come conseguenza immediata di taluno dei rischi garantiti, compresi i guasti cagionati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, dell’Assicurato o da chi per lui allo scopo di arrestare o ridurre gli effetti di un rischio garantito;
b. dei maggiori costi sostenuti, a seguito di interruzione totale o parziale esercizio assicurato (definizione n° 6) cagionata da taluno dei rischi garantiti (definizione n° 13), per il proseguimento dell’attività dichiarata (definizione n° 5), per il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte, e comunque non oltre 90 giorni dalla data del sinistro.
Tali sono, a titolo esemplificativo, i costi sostenuti per:
⮚ l’uso di macchine o impianti di terzi per temporanea sostituzione di quelli distrutti o danneggiati;
⮚ il ricorso a lavoro straordinario, anche notturno e festivo;
⮚ le lavorazioni svolte presso terzi o commissionate a terzi;
⮚ la fornitura di energia da parte di terzi;
⮚ l’affitto di locali per il temporaneo trasferimento dell’attività, compresi i relativi costi di trasferimento.
Non sono risarcibili i maggiori costi dovuti al prolungamento dell’inattività a causa di:
⮚ scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
⮚ difficoltà di reperimento delle cose imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stato di guerra.
Questi maggiori costi sono rimborsabili fino alla concorrenza della relativa somma assicurata e con applicazione della franchigia precisata in Specifica;
c. delle spese di:
1. demolizione e sgombero dei residui del sinistro, incluse le spese di trasporto allo scarico autorizzato più vicino, cagionate da taluno dei rischi garantiti; non sono
risarcibili le spese connesse con la bonifica di terreni e acque;
2. bonifica dei residui contaminati o inquinati dal sinistro cagionato da taluno dei rischi garantiti; resta confermata la non risarcibilità delle spese di bonifica di terreni e acque;
3. rimozione, deposito e ricollocamento, di cose assicurate diverse da quelle colpite dal sinistro, che si sono rese necessarie per il ripristino dell’esercizio assicurato.
Queste spese sono rimborsabili fino alla concorrenza del limite di indennizzo stabilito in Specifica per ogni sinistro.
d. delle spese e onorari di competenza dei Periti, sia quello eventualmente scelto e nominato dall’Assicurato, sia il terzo Perito per la quota parte di competenza dell’Assicurato, in caso di sinistro, fino a concorrenza, per ogni sinistro (definizione n° 14), del limite di indennizzo stabilito in Specifica.
Art. E 3 Rischi garantiti
1. Incendio
Combustione con fiamma fuori da appropriato focolare, compresi il sovrariscaldamento, il fumo, le esalazioni e i vapori che derivano da tale combustione.
2. Fulmine
3. Esplosione, Implosione e scoppio
Incluso il danno alla macchina o all'impianto in cui l'evento si é verificato nonché i danni determinati da esplosioni o scoppi esterni, anche se provocati da ordigni esplosivi.
4. Caduta di aeromobili
Inclusi veicoli spaziali, oggetti orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, nonché meteoriti.
5. Caduta di ascensori e montacarichi
A seguito di guasto accidentale o rottura dei relativi congegni.
6. Urto di veicoli
Anche se appartenenti o in uso all'Assicurato, esclusi i danni alle cose mobili all'aperto.
7. Fumo, gas, vapori
Fuoriusciti a cagione di guasto improvviso e accidentale verificatosi negli impianti dell’esercizio assicurato (definizione n° 6) oppure sviluppatisi in occasione di eventi considerati rischi garantiti che abbiano colpito cose anche diverse da quelle assicurate.
8. Onda sonica
Determinata da aeromobili o da oggetti in genere che superano il muro del suono.
9. Eventi atmosferici
Intendendosi per tali: trombe, tempeste, bufere, uragani, turbini, vento e cose (anche se non assicurate) da esso trasportate o fatte rovinare, grandine, caduta o sovraccarico di neve.
I danni che si verifichino all’interno del fabbricato e i danni al contenuto dello stesso sono risarcibili soltanto se avvenuti a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate dalla violenza di detti eventi atmosferici al tetto, alle pareti, ai serramenti, ai lucernari o ad ogni apertura protetta anche da solo vetro.
Non sono tuttavia risarcibili i danni provocati da detti eventi atmosferici:
• a cose all'aperto, salvo il caso di impianti posti all'aperto per loro natura e destinazione;
• a tettoie, baracche in legno o plastica, palloni pressostatici, fabbricati non protetti da muri perimetrali o vetrate da ogni lato o con aperture prive di protezione almeno in vetro, nonché a cose ivi contenute;
• ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini del presente rischio garantito) e al loro contenuto.
Per i danni dovuti a sovraccarico di neve, i danni ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, sono risarcibili solo se provocati da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.
L’azione del ghiaccio e del gelo che provochino la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, posti al servizio del fabbricato o dell’attività dichiarata, sono assicurati anche indipendentemente dagli eventi di cui sopra purché, in quest’ultimo caso, l’attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedentemente al sinistro.
Per questo rischio garantito è a carico dell’Assicurato la franchigia indicata in Specifica; limitatamente ai danni prodotti dalla grandine a lastre di cemento amianto (eternit), fibrocemento e ai manufatti di vetro o di materia plastica, facenti parte del fabbricato, la predetta franchigia s’intende raddoppiata.
10. Fuoriuscita di acqua o di altri liquidi
• Conseguente a guasto, occlusione o rottura accidentale di impianti, di cisterne, di contenitori, di pluviali, di grondaie, di condutture o tubature non mobili, di impianti automatici di estinzione del fuoco, compresa la perdita dei liquidi fuoriusciti, ma escluso il trasudamento, lo stillicidio e in genere i danni caratterizzati da situazioni graduali.
Sono inoltre risarcibili, fino a concorrenza del rispettivo limite di indennizzo indicato in Specifica:
• le spese sostenute per la ricerca e la riparazione del guasto o della rottura accidentale;
• la perdita dei liquidi fuoriusciti. Non sono in nessun caso risarcibili i danni:
• a cose all’aperto, salvo il caso di impianti posti all’aperto per natura e destinazione;
• causati da acqua penetrata attraverso porte, finestre, lucernari o altre aperture lasciate aperte;
• provocati da xxxxxxxxx o altri interruttori di flussi d’acqua lasciati aperti.
Per questo rischio garantito è a carico dell’Assicurato la franchigia (definizione n° 15) indicata in Specifica; nel caso l’evento coinvolga parti interrate o seminterrate dell’esercizio assicurato, limitatamente a dette parti e al loro contenuto, la predetta franchigia s’intende raddoppiata.
11. Xxxxxxxxx e altri fenomeni tellurici
Xxxxxxxxx, xxxxxxxx, eruzione vulcanica, bradisismo e altri fenomeni tellurici, intendendosi per tali bruschi e repentini sommovimenti della crosta terrestre dovuti a cause endogene; sono comprese,
sempre a parziale deroga della lettera (a) dell’articolo E 11, le frane, valanghe, slavine e cedimenti del terreno eventualmente conseguenti.
Qualora il terremoto, il maremoto, l’eruzione vulcanica, il bradisismo o qualsiasi altro fenomeno tellurico si protragga nel tempo, esso si considera esaurito allo scadere delle 72 ore successive al suo primo verificarsi e costituisce un sinistro ai sensi della definizione n° 14.
Scadute le 72 ore, se il fenomeno continua, si ha un nuovo sinistro che si esaurisce allo scadere delle 72 ore successive, e così di seguito se il fenomeno continua a protrarsi nel tempo.
Questo rischio garantito opera fino alla concorrenza del limite di indennizzo (definizione n° 17) stabilito in Specifica per ciascun periodo di assicurazione (definizione n° 18) e con applicazione della franchigia (definizione n° 15) ivi prevista.
12. Inondazioni, alluvioni
Inondazioni e alluvioni, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali; sono comprese, sempre a parziale deroga della lettera (a) dell’articolo E 11, le frane, valanghe, slavine e cedimenti del terreno conseguenti.
Anche se provocati di “inondazioni e alluvioni”, non sono risarcibili i danni:
• di stillicidio, trasudamento e, in generale, quelli caratterizzati da situazioni graduali;
• a cose all’aperto, salvo il caso di impianti posti all’aperto per natura e destinazione;
• alle merci (definizione C) la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento, salvo quelle che per peso o per natura non possono essere poste su pallets o scaffali;
• prodotti da liquidi o sostanze diverse dall’acqua, salvo il caso di liquidi o sostanze disciolte nei corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali in occasione di “inondazioni e alluvioni”.
Questa rischio garantito opera fino alla concorrenza del limite di indennizzo (definizioni n° 17) stabilito in Specifica per ciascun sinistro e con applicazione della franchigia (definizione n° 15) ivi prevista.
13. Fenomeno elettrico
A macchine, impianti, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti, scariche ed altri simili fenomeni da qualsiasi motivo occasionati.
Non sono risarcibili:
• il deperimento naturale, la carenza di manutenzione e i difetti preesistenti noti all'Assicurato;
• i danni verificatisi in occasione di collaudi, prove e sperimentazioni;
• i danni alle lampade.
Questo rischio garantito è prestato fino alla concorrenza del limite di indennizzo stabilito in Specifica ed è a carico dell’Assicurato la franchigia indicata in Specifica.
14. Delimitazione dei rischi sociopolitici
La Compagnia risponde di tutti i danni materiali alle cose assicurate – anche se non da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate – verificatisi in occasione di:
• tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi;
• atti di terrorismo, per i quali si intende: un atto inclusivo ma non limitato all’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa;
Questo rischio garantito, ferme le condizioni sopra richiamate, è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, con l’avvertenza che, qualora l’occupazione medesima si protragga per oltre cinque giorni consecutivi, la
Compagnia non risponde dei danni di cui al comma (a) che precede, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Il presente rischio garantito è prestato fino alla concorrenza, per ciascun periodo di assicurazione, del limite di indennizzo stabilito in Specifica ed è a carico dell’Assicurato la franchigia indicata in Specifica.
Art. E 4 Altre garanzie
La Compagnia risarcisce inoltre, fino a concorrenza delle rispettive somme assicurate, o dei limiti di indennizzo rispettivamente stabiliti in Specifica:
1. Ricorso terzi
La Compagnia tiene indenne l’Assicurato delle somme che egli sia tenuto a pagare, per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali cagionati alle cose mobili e immobili di terzi dall’azione diretta di taluno dei rischi garantiti o come conseguenza immediata di tale azione, anche se originata da colpa grave dell’Assicurato.
L’assicurazione non vale:
(a) per le cose di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli (compresi quelli dei prestatori di lavoro) che si trovino in sosta o sotto carico e scarico nell’ambito dell’esercizio assicurato (definizione n° 6) , e le cose in essi contenute;
(b) per i danni di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, anche se cagionati da taluno dei rischi garantiti.
Non sono comunque considerati terzi:
• il coniuge, i genitori ed i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente;
• quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i Soci a responsabilità illimitata e gli Amministratori, nonché le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
• le Compagnia le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974, n° 216, nonché gli Amministratori delle medesime.
Entro il limite di indennizzo stabilito in Specifica per questa altra garanzia e fino a concorrenza del sottolimite di indennizzo del 20% dello stesso, l’assicurazione sopra delimitata è estesa ai danni immateriali, derivanti dai danni materiali anzidetti, per interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole, professionali o di servizi, o dell’utilizzo di beni.
In caso di sinistro l’Assicurato deve tempestivamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e le difese dell’Assicurato; quanto alle spese di assistenza legale e di giudizio, si applica il terzo comma dell’articolo 1917 del Codice Civile.
2. Rischio locativo
Quando tutti o taluni dei locali dell’esercizio assicurato indicato nella Specifica siano occupati dall’Assicurato in locazione o in comodato e l’Assicurato sia tenuto civilmente responsabile ai sensi di legge dei danni materiali causati ai locali stessi e ai relativi impianti da taluno dei rischi garantiti.
3. Rifacimento di cose particolari
La Compagnia risarcisce le spese sostenute per le operazioni di rifacimento dei dati, dei programmi,
dei disegni, delle immagini e di quant’altro contenuto nelle cose particolari (definizione B/5) e nei supporti di dati (definizione B/4) distrutte o danneggiate da taluno dei rischi garantiti, compreso il costo di ricerca, concepimento, progettazione e ricostruzione; la Compagnia effettua il risarcimento a rifacimento avvenuto e non risponde delle spese sostenute dopo 12 mesi dalla data del sinistro.
Questa Altra garanzia opera fino a concorrenza del limite di indennizzo per sinistro stabilito in Specifica
4. Contenuto presso Terzi o presso Fiere, mostre ed esposizioni
Nei termini di cui all’oggetto dell’assicurazione, il Contenuto (definizione B), esclusi i valori (definizione B/6), è assicurato anche quando si trova temporaneamente al di fuori dell’esercizio assicurato (definizione n° 6), ovunque nel Mondo, presso:
- fiere, mostre ed esposizioni;
- terzi in genere, in deposito, lavorazione o riparazione.
Questa Altra garanzia opera fino a concorrenza del limite di indennizzo per sinistro stabilito in Specifica e con applicazione dei limiti di indennizzo, delle franchigie e degli scoperti applicabili al caso.
5. Rottura di lastre di vetro o di cristallo e di insegne
I danni materiali e diretti subiti da lastre di vetro o di cristallo (fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide e stabilmente collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, facenti parte tanto del Fabbricato quanto del Contenuto assicurati) e da insegne, quando tali danni siano causati da qualsiasi evento diverso dai Rischi Garantiti previsti da questo contratto e non rientrante tra le esclusioni previste negli articoli E 9 e E11 delle Condizioni di assicurazione e tra quelle che seguono.
Non sono risarcibili i danni:
a. di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
b. verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi delle lastre e delle insegne stesse o dei loro supporti;
c. avvenuti in occasione di ristrutturazione o restauro dei locali ove si svolge l’attività dichiarata e del suo contenuto o del fabbricato di cui detti locali fanno parte;
d. di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose stesse;
e. causati da vizio di costruzione o difetto di installazione.
Questa Altra garanzia opera fino a concorrenza del limite di indennizzo per ogni periodo di assicurazione stabilito in Specifica e con applicazione del sottolimite di indennizzo per ogni lastra ivi precisato.
Avvertenza: Qualora i danni alle cose sopra descritte siano causati da un Rischio Garantito, questa garanzia sarà operante, fino a concorrenza del limite di indennizzo per essa previsto, a copertura della franchigia eventualmente prevista da detto Rischio Garantito.
6. Guasto e rottura accidentali di apparecchiature elettroniche
I guasti e le rotture accidentali subiti dalle apparecchiature elettroniche (definizione B/3) e dai supporti di dati (definizione B/4), quando tali guasti o rotture siano causati da qualsiasi evento diverso dai Rischi Garantiti con questo contratto e non rientrante tra le esclusioni previste negli articoli E 9 e E11 delle Condizioni di assicurazione e tra quelle che seguono.
Per questa altra garanzia la Compagnia risponde:
A. dei danni materiali subiti per effetto di qualsiasi evento non espressamente escluso dalla presente altra garanzia;
B. delle spese di rifacimento dei dati e dei programmi perduti o danneggiati a seguito di un danno
materiale risarcibile, compreso il costo di ricerca, concepimento, progettazione e ricostruzione; questa voce (B) è prestata con un sottolimite di indennizzo del 15% della somma assicurata per questa Altra garanzia.
Questa garanzia è prestata nella forma “tutti i rischi” e comprende, fra l’altro, le perdite e i danneggiamenti dovuti a:
• mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d’aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
• rovesciamento di liquidi in genere;
• imperizia, negligenza ed errata manipolazione.
Oltre alle esclusioni previste negli articoli E9 e E11 delle Condizioni di assicurazione, non sono risarcibili i danni:
a. derivanti da taluno degli altri Rischi Garantiti con questo contratto;
b. di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
c. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi;
d. di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose stesse;
e. dovuti a imperizia, negligenza ed errata manipolazione, limitatamente alle spese di cui al punto (B) che precede;
f. causati da vizio di costruzione o difetto di installazione e in genere quelli per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il locatore o il venditore delle apparecchiature.
Questa Altra garanzia opera fino a concorrenza del limite di indennizzo per ogni periodo di assicurazione stabilito in Specifica.
SEZIONE E – FURTO E RAPINA
Art. E 5 Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia si obbliga a risarcire all’Assicurato i danni risarcibili (sotto definiti) per le perdite e i danneggiamenti subiti, nel corso del periodo di assicurazione in xxxxx (xxxxxxxxxxx xx 00), xxxxx xxxx xxxxxxxxxx (definizioni “A” e “B”) precisate in Specifica, esistenti nell'ubicazione ivi indicata e relative all’esercizio assicurato (definizione n° 6), quando tali perdite e danneggiamenti siano prodotti da qualsiasi degli eventi in seguito elencati e denominati rischi garantiti (definizione n° 13).
Art. E 6 Danni risarcibili
La Compagnia risponde:
a. di tutti i danni materiali diretti subiti dall’Assicurato a causa della perdita o del danneggiamento delle cose assicurate per effetto di taluno dei rischi garantiti, inclusi i guasti e gli atti vandalici commessi dai ladri e dai rapinatori nel tentativo o nell’esecuzione dei reati, esclusi in ogni caso i danni da incendio, esplosione e scoppio comunque provocati;
b. dei danni immateriali per interruzione o intralci dell’esercizio dell’attività dichiarata (definizione n° 5), patiti dall’Assicurato in conseguenza di detti danni materiali; tali danni sono risarciti forfettariamente maggiorando l’indennizzo relativo alla precedente voce (a) nella misura percentuale del 10%;
c. delle spese di recupero e ripristino, ossia delle spese incorse – previo consenso scritto degli Assicuratori – per recuperare (o tentare di recuperare) o ripristinare le cose assicurate perdute o danneggiate a causa del sinistro;
d. delle spese per la sostituzione di serrature, in conseguenza di furto, smarrimento o sottrazione delle chiavi di accesso dall’esterno dei locali contenenti le cose assicurate o di eventuali casseforti o armadi corazzati posti nei locali medesimi, con altre nuove uguali o equivalenti; queste spese sono assicurate a condizione che l’Assicurato né faccia tempestiva denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia fornendone copia alla Compagnia e proceda alla sostituzione delle serrature entro 3 giorni da quando è venuto a conoscenza del furto, smarrimento o sottrazione;
e. delle spese e onorari di competenza dei Periti, sia quello eventualmente scelto e nominato dall’Assicurato, sia il terzo Perito per la quota parte di competenza dell’Assicurato, in caso di sinistro, fino a concorrenza, per ogni sinistro (definizione n° 14), del limite di indennizzo stabilito in Specifica.
Art. E 7 Rischi garantiti
1. Asportazione delle cose assicurate dall’interno dei locali dell’esercizio assicurato, a seguito di:
1.1. Furto
quale definito dall'articolo 624 del Codice Penale, quando lo stesso è preparato:
a. violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
b. per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante l’impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c. a seguito di introduzione clandestina purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, quando sono operanti i mezzi di protezione;
d. attraverso le maglie delle saracinesche ed inferriate con rottura del vetro retrostante;
e. con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e con presenza di addetti dell’esercizio assicurato;
f. in uno dei modi indicati ai punti (a), (b) e (c) durante le ore di esposizione diurna e
serale fra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;
g. con uso fraudolento di chiavi vere, comprese quelle di eventuali mezzi di custodia (casseforti, armadi forti, camere di sicurezza o corazzate), che siano state smarrite o sottratte all’Assicurato o a taluno dei suoi prestatori di lavoro, purché l’Assicurato provveda, entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, a:
1. denunciare tale smarrimento o sottrazione all’Autorità Giudiziaria o di Polizia;
2. sostituire le serrature delle chiavi oggetto dello smarrimento o della sottrazione; se l’Assicurato non adempie nei termini previsti agli obblighi di cui ai punti 1 e 2 che precedono, la Compagnia non sarà obbligata per i furti commessi con uso di chiave vera;
e a condizione che:
I.i locali contenenti le cose assicurate siano costruiti con pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento o cemento, con l’avvertenza che, per locali facenti parte di fabbricati elevati a solo piano terreno, questi ultimi abbiano la linea di gronda del tetto ad almeno 4 metri in linea verticale dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall’esterno per via ordinaria, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale oppure siano coperti da tetto in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari o con lucernari fissi in vetrocemento;
II. tutte le “vie di accesso” siano munite di protezione.
• Per “via di accesso” si intende ogni apertura verso l’esterno dei locali, situata in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall’esterno per via ordinaria, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.
• Per “protezione efficace” si intende almeno uno dei seguenti mezzi:
i) robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, vetro retinato o armato, vetrocemento, metallo o lega metallica; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
ii) inferriate fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti, le cui luci siano tali da impedire l'accesso se non a mezzo di effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura (si considerano inferriate anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diverse dal ferro).
Il furto così delimitato è compreso nell’assicurazione anche se commesso o agevolato da prestatori di lavoro dell’Assicurato, purché fuori dell’orario di lavoro.
Resta convenuto che:
A. il danno è risarcito nella sua interezza (fermi i limiti e i sottolimiti di indennizzo convenuti) se è causato da furto tentato o perpetrato violando una
via di accesso (vedi definizione) chiusa e dotata di protezione efficace (vedi definizione) e ciò anche se dovesse emergere che non tutte le vie di accesso erano dotate di protezione efficace;
B. il danno è risarcito nella misura dell’80% dell’indennizzo liquidabile, restando il rimanente 20% a carico dell’Assicurato, se è causato da furto:
1) tentato o perpetrato violando una via di accesso (vedi definizione) chiusa ma non dotata di protezione efficace (vedi definizione);
2) agevolato dall’esistenza di ponteggi o impalcature esistenti per temporanei lavori di ristrutturazione;
3) tentato o perpetrato con rottura di solo vetro comune (diverso dal vetro antisfondamento, vetro retinato o armato, vetrocemento).
Il predetto scoperto del 20% si intende ridotto al 10% nel caso in cui il furto sia stato tentato o perpetrato in locali presidiati da impianto automatico d’allarme antifurto collegato alle forze dell’ordine o ad istituto di vigilanza privato, regolarmente attivato, anche se l’esistenza di detto impianto non è stata preventivamente comunicata alla Compagnia; il mancato funzionamento di detto impianto non pregiudicherà il diritto alla riduzione dello scoperto, salvo il caso di fatto imputabile all’Assicurato;
C. il danno non è risarcito se è causato da furto perpetrato o tentato quando taluna delle vie di accesso (vedi definizione):
1) non è dotata di protezione;
2) non è chiusa;
salvo che tali mancanze siano state totalmente ininfluenti ai fini del tentativo o della consumazione del furto e salvo quanto previsto alle voci (b) e (c) del Rischio garantito
1.1 Furto.
Valori
Per i valori (definizione B/6) non rinchiusi in “mezzi di custodia efficaci”, queste prestazioni assicurative operano fino a concorrenza dei limite di indennizzo stabilito in Specifica.
⮚ Per “mezzi di custodia efficaci” si intendono quelli di seguito elencati con le loro caratteristiche minime:
1) Cassaforte, avente pareti e battenti in acciaio o altro materiale avente analoghe caratteristiche di resistenza ai mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione), chiusa con serratura di sicurezza a chiave e/o a combinazione; se è a muro, deve essere murata ed ancorata in modo da non poter essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo; se non lo è, deve essere di peso non inferiore a 200 Kg oppure ancorata rigidamente al pavimento e ad una parete.
2) Armadio forte (di sicurezza o corazzato), avente pareti e battenti in acciaio o altro materiale avente analoghe caratteristiche di resistenza ai mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione) di spessore non inferiore a 3 mm., chiuso con serratura di sicurezza a chiave e/o a combinazione.
3) Camera di sicurezza o corazzata, avente muri perimetrali, pavimento e soffitto in cemento armato; i muri perimetrali possono anche essere costruiti con blocchi di pietra dura murati con cemento; pavimento e soffitto possono anche essere costituiti da robuste travi di ferro (longarine) accostate ed affogate nel cemento.
I battenti in acciaio o altro materiale avente analoghe caratteristiche di resistenza ai mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione), manovrati da maniglia o volantino, devono essere chiusi con serratura di sicurezza a chiave e/o a combinazione.
Minori dipendenze
Il furto nelle minori dipendenze non internamente comunicanti con i locali dell’esercizio assicurato (definizione n° 6) (box, cantine, soffitte e simili) è assicurato fino a concorrenza del limite di indennizzo stabilito in Specifica; nelle minori dipendenze, non sono assicurati i
valori.
Sospensione dell’assicurazione
Se l’esercizio assicurato (definizione n° 6) rimane disabitato o incustodito per più di 15 giorni consecutivi, l’assicurazione furto (rischio garantito 1.1) è sospesa a partire dalle ore 24 del 15° giorno per i valori (definizione B/6) non rinchiusi in mezzi di custodia efficaci (vedi definizione).
Se tale circostanza si protrae per oltre 45 giorni consecutivi, l’intera assicurazione è sospesa dalle ore 24 del 45° giorno e riprenderà vigore dal momento in cui l’esercizio tornerà ad essere abitato o custodito.
1.2. Rapina quale definita dall'articolo 624 del Codice Penale, quando la stessa è avvenuta:
a. all'interno dell’esercizio assicurato (definizione n° 6);
b. prelevando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia all'esterno dell’esercizio assicurato e costringendole a recarsi nei locali stessi.
1.3. Estorsione limitatamente al caso in cui, all’interno dell’esercizio assicurato, l’Assicurato oppure i suoi prestatori di lavoro o familiari vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia diretta alla loro persona o a quella di altri che, al momento del fatto, si trovino nei medesimi locali, o quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia siano costrette ad introdurre gli autori del reato nei locali contenenti le cose assicurate.
2. Asportazione delle cose assicurate, mentre si trovano all’esterno dei locali dell’esercizio assicurato, a seguito di fatto commesso sul “ personale addetto”,
• Per “personale addetto” si intende l’Assicurato stesso, i suoi familiari, gli Amministratori e i Soci, i suoi prestatori di lavoro – esclusi comunque persone soggette a periodo di prova, di addestramento, di formazione o di “stage” - i prestatori d’opera a rapporto libero professionale, purché di età non superiore ai settant’anni ne inferiore ai 18 anni, quando operano per motivi inerenti all’attività dichiarata (definizione n° 5), al di fuori dei locali dell’esercizio assicurato (definizione n° 6), ovunque nel territorio dell’Unione €pea a della Svizzera.
a seguito di:
2.1. Furto commesso in occasione di infortunio o improvviso malore del personale addetto;
2.2. Furto con destrezza limitatamente al caso in cui il personale addetto ha le cose assicurate a portata di mano, copre il furto commesso con destrezza nell’interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi, purché constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto.
2.3. Furto quale definito dall’articolo 624 del Codice Penale, comunque perpetrato e da chiunque commesso o tentato, purché non agevolato da colpa grave del personale addetto, quando le cose assicurate si trovano:
1. temporaneamente nell’abitazione del personale addetto oppure, se questi è in trasferta
per motivi inerenti all’esercizio dell’attività dichiarata, nell’abitazione di ospiti oppure in albergo o simili, con l’avvertenza che, in quest’ultimo caso, i valori (definizione B/6) sono assicurati solo se consegnati all’albergatore;
2. a bordo dell’autoveicolo parcheggiato col quale si trova a viaggiare il personale addetto per motivi inerenti all’esercizio dell’attività dichiarata, a condizione che, durante le temporanee assenze del personale addetto, detto autoveicolo sia chiuso a chiave, con i cristalli rialzati e sia parcheggiato in autorimesse pubbliche o private o in aree custodite e non siano visibili dall’esterno ma custodite nel portabagagli; sono esclusi i valori (definizione B/6);
2.4. Xxxxxx asportazione strappando le cose assicurate di mano al personale addetto;
2.5. Rapina sottrazione delle cose assicurate mediante violenza al personale addetto o minaccia, incluso il caso in cui il personale addetto sia costretto a consegnare, contestualmente e sul luogo di esecuzione del reato, le cose assicurate a seguito di violenza o minaccia a se stesso o ad altre persone presenti.
I rischi garantiti sono prestati fino alla concorrenza dei limiti di indennizzo stabiliti in Specifica e restano a carico dell’Assicurato gli scoperti (definizione n° 16) stabiliti in Specifica
Art. E 8 Altra garanzia
La Compagnia risarcisce inoltre, fino a concorrenza del limite di indennizzo stabilito in Specifica, i danni materiali diretti subiti dai locali dell’esercizio assicurato e dai relativi fissi e infissi, causati da guasti e atti vandalici commessi dai malviventi nel tentativo o nell’esecuzione di taluno dei reati elencati al punto 1 che precede, esclusi in ogni caso i danni da incendio, esplosione e scoppio comunque provocati.
Se questa “altra garanzia” risulta coperta, in tutto o in parte, anche in taluno dei rischi garantiti previsti da altre Sezioni della presente polizza, questa altra garanzia opererà a copertura delle franchigia eventualmente prevista da tale altro rischio garantito.
Art. E 9 Esclusioni generali relative a tutta la Sezione E
Sono esclusi dall’assicurazione i danni diversi dai danni risarcibili precisati in ciascuna Sezione. Anche se derivanti da taluno dei Rischi garantiti, sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a. causati o agevolati da dolo dell’Assicurato, del Contraente o da persone che hanno la rappresentanza legale di tali soggetti;
b. dovuti alla detenzione o all’impiego di esplodenti (definizione n° 20);
c. di guerra, guerra civile, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), occupazione militare, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confisca, requisizione, distruzione o danneggiamento per ordine di governi o di autorità, anche locali, di diritto o di fatto, salvo quanto previsto al punto (a) (2) dei Danni risarcibili della Sezione Incendio;
d. dovuti a esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
e. conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, oppure ad alterazione, impoverimento o contaminazione di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
La Compagnia non risarcisce i danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, restrizioni di norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione, di godimento o di reddito e – in genere – tutti i danni che non riguardino la materialità delle cose assicurate, salvo quelli precisati alla voce “b” dei
Danni Risarcibili delle Sezioni Incendio e Furto.
Art. E 10 Cose non assicurate alla Sezione E
Salvo espresso patto contrario, Non sono assicurate le seguenti cose:
a. veicoli iscritti al P.R.A., natanti, aeromobili, locomotive, mezzi di trasporto su rotaie e gli accessori esistenti sugli e negli stessi;
b. l’area su cui sorge il fabbricato;
x. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xx 00);
d. boschi, alberi, colture di ogni tipo e animali in genere;
x. xxxxxxxx, intendendosi per tali: i gioielli e gli articoli in oro, platino, palladio e gli oggetti fabbricati o montati su tali metalli, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate;
f. le pellicce naturali.
Art. E 11 Esclusioni relative alla sola Sezione Incendio ed eventi speciali
Oltre ai danni menzionati all’articolo E9, anche se cagionati da taluno dei rischi garantiti precisati nella Sezione I, sono esclusi dall’assicurazione:
a. i danni occasionati da terremoto (salvo quanto previsto al rischio garantito 11), maremoto, bradisismo, eruzione vulcanica, inondazione e alluvione, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali, rigurgito dei sistemi di scarico, infiltrazioni di acqua e altri liquidi, mareggiata, frana, valanga, slavina, cedimenti del terreno;
b. i danni subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
c. gli ammanchi, le misteriose sparizioni e le sottrazioni di cose assicurate, anche se dovuti a furto, rapina o saccheggio;
d. i danni – che si verifichino prima, durante o dopo l’anno 2000 – direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà i in licenza d’uso di:
a. riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
b. acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione o comando o istruzione in conseguenza dell’errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
c. acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell’azione di comandi predisposti all’interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.
Art. E 12 Esclusioni relative alla sola Sezione Furto e rapina
Oltre ai danni menzionati all’articolo E9, anche se cagionati da taluno dei rischi garantiti precisati nella Sezione Furto, sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a. determinati, agevolati o aggravati da dolo o colpa grave:
1. dell’Assicurato o di persone che abitano con lui o occupano i locali dell’esercizio assicurato o locali con questi comunicanti;
2. dei prestatori di lavoro dell’Assicurato o dei prestatori di lavoro di taluna delle persone al punto a1, a meno che non si tratti di furto commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all’interno dei locali stessi, e fermo comunque il punto a3 che segue;
3. degli incaricati della sorveglianza dell’esercizio assicurato o delle cose assicurate;
b. derivanti da incendio, esplosione o scoppio, anche se provocati dai ladri o dai rapinatori;
c. dovuti a smarrimento, misteriosa sparizione o ad ammanco scoperto al momento delle
operazioni di inventario;
sono inoltre esclusi dall’assicurazione contro il furto i danni avvenuti quando:
d. nel caso di furto perpetrato con uso fraudolento di chiave xxxx xxxxxx, smarrita o sottratta, l’Assicurato o chi per lui non provvede, entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, alla sostituzione delle serrature;
e. l’esercizio assicurato non è occupato o custodito al di là dei termini stabiliti dalla “Sospensione parziale dell’assicurazione” di cui al Rischio garantito 1.1 Furto, limitatamente alla cose assicurate ivi elencate;
f. i locali contenenti le cose assicurate non sono conformi a quanto convenuto alla voce I del Rischio garantito 1.1 Furto;
g. taluna delle “vie di accesso”, quali definite alla voce II del Rischio garantito 1.1 Furto, non sono chiuse o non sono dotate di protezione, salvo che tali mancanze siano state totalmente ininfluenti ai fini del tentativo o della consumazione del reato e salvo quanto previsto alle voci (b) e (c) del Rischio garantito 1.1 Furto;
h. derivanti direttamente o indirettamente dall’incapacità totale o parziale delle macchine o strumentazioni o componenti elettroniche, dei sistemi operativi o dei programmi computerizzati di leggere l’anno 2000 o date antecedenti o successive; non rientrano tra i danni risarcibili gli oneri e i costi da chiunque sostenuti o da sostenere per evitare o ridurre gli effetti dannosi di tale evento.
Art. E 13 Obblighi dell’ Assicurato in caso di sinistro
Al verificarsi di un sinistro l'Assicurato deve:
a. adoperarsi in modo efficace per impedirne o arrestarne lo sviluppo, salvare le cose assicurate e sorvegliarne la conservazione allo scopo di limitare il danno; le spese sostenute a tale riguardo sono a carico della Compagnia secondo quanto disposto dall'articolo 1914 del Codice Civile;
x. xxxxx avviso scritto alla Compagnia entro 5 giorni lavorativi da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento, e farne tempestiva denuncia dettagliata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo nel caso di danni dovuti ad eventi anche solo presumibilmente dolosi.
L’inadempimento di taluno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (articoli 1910 e 1915 del Codice Civile).
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l'Assicurato deve tempestivamente dare avviso del sinistro e di tutte le assicurazioni a ciascun Assicuratore per iscritto e si applicheranno le disposizioni dell’articolo 1910 del Codice Civile.
L’Assicurato, per i sinistri rientranti nelle Sezione E, deve altresì:
a. trasmettere alla Compagnia, non appena disponibile, un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso e produrre - a richiesta della Compagnia - copia della denuncia fatta all'Autorità;
b. a richiesta della Compagnia, trasmettere alla stessa, non appena disponibile, una distinta particolareggiata delle cose salvate o rimaste illese, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle stesse;
c. conservare le tracce ed i residui del sinistro per tutto il tempo necessario per l'accertamento del danno; favorire ed agevolare tali accertamenti, consentendo agli incaricati della Compagnia ed al Perito da essa nominato di prendere visione di libri, registri e di ogni documentazione utile alla
determinazione della natura, della causa e dell'entità dei danni.
Art. E 14 Reintegro delle somme assicurate e del premio
In caso di sinistro, la somma assicurata con la Sezione E – Furto e rapina, non è soggetta a riduzione perché si intende automaticamente reintegrata al suo ammontare originale, obbligandosi l’Assicurato a corrispondere un premio di reintegro calcolato in pro-rata, applicando alla somma assicurata da reintegrare il tasso previsto in polizza.
Il reintegro automatico, per uno o più sinistri, è valido sino al raggiungimento di una somma complessiva uguale a quella inizialmente assicurata.
Il premio di reintegro, come sopra determinato, è calcolato in pro/rata con riferimento alla scadenza del periodo di assicurazione residuo alla data del sinistro e sarà incassato dalla Compagnia con l’emissione di apposita appendice.
Il pagamento del premio di reintegro deve essere effettuato – al più tardi – entro 15 giorni dal pagamento del sinistro.
Art. E 15 Recupero delle cose sottratte
Ogni recupero delle cose sottratte nei modi e nei termini previsti nella Sezione E - Furto e rapina, deve essere prontamente notificato alla Compagnia per iscritto.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Compagnia l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.
Se invece la Compagnia ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso per le stesse, oppure di farle vendere.
In quest’ultimo caso, il ricavato della vendita è ripartito tra l’Assicurato e la Compagnia in proporzione alla parte di danno materiale a carico rispettivamente dell’uno e dell’altra.
Per le cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Compagnia è obbligata soltanto per i danneggiamenti eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Compagnia le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Compagnia di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
Art. E 16 Massima obbligazione degli Assicuratori
Questa assicurazione è stipulata nella forma a primo rischio assoluto (definizione n° 21b).
In nessun caso e per nessuna ragione la Compagnia sarà tenuta a pagare per i danni materiali ammontare maggiore della somma assicurata totale o, se applicabili, dei limiti di indennizzo convenuti e riportati nella Specifica o diversamente contrattualizzati.
Oltre alle spese sostenute a norma dell’articolo 1914 del Codice Civile, si aggiungono, nei limiti di indennizzo convenuti, i danni immateriali risarcibili, le spese di demolizione e sgombero e le spese e onorari dei periti, secondo quanto rispettivamente convenuto nelle singole Sezioni Incendio e Xxxxx alla voce B Xxxxx risarcibili.
Art. E 17 Criteri per la valutazione del danno
1. Cose in genere
Ogni cosa assicurata che sia diversa da quelle espressamente richiamate nei paragrafi 2, 3, 6, 7 e 8 che seguono è assicurata per il suo “valore a stato d’uso”, vale a dire per il valore che essa ha allo stato in cui si trova immediatamente prima del sinistro, tenendo conto del deprezzamento e del degrado connessi alla misura della sua vetustà, del suo stato di conservazione e della sua
utilizzabilità.
2. Fabbricato
Ogni fabbricato (definizione A), esclusi i rispettivi mosaici ed affreschi, è assicurato per il suo “valore a nuovo”, vale a dire per una somma equivalente al costo relativo alla sua integrale ricostruzione a nuovo, senza applicazione di alcuna misura di deprezzamento o degrado.
In caso di sinistro, la ricostruzione può essere effettuata nella stessa o in altra ubicazione e nei modi più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato, a condizione che non ne derivino maggiori esborsi a carico della Compagnia.
3. Altre cose assicurate a “valore a nuovo”
Le seguenti cose utilizzate dall’Assicurato per l’esercizio dell’attività dichiarata:
• attrezzature, mobili e arredi (definizione B/1), ma con l’esclusione di quadri, arazzi, tappeti, sculture, statue, oggetti d’antiquariato e oggetti d’arte in genere;
• apparecchiature elettroniche e supporti di dati (definizione B/3 e B/4), acquisiti nuovi dall’Assicurato da meno di tre anni dal giorno del sinistro;
sono assicurate per il loro “valore a nuovo”, vale a dire per una somma equivalente al costo del loro rimpiazzo con altre cose uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, senza applicazione di alcuna misura di deprezzamento o degrado.
In caso di sinistro, il rimpiazzo delle cose perdute o non riparabili può essere fatto con cose diverse da quelle colpite dal sinistro, purché abbiano la stessa natura e destinazione e a condizione che non ne derivino maggiori esborsi a carico della Compagnia.
4. Inapplicabilità del “valore a nuovo”
L’assicurazione del “valore a nuovo” non è operante per qualunque cosa tra quelle elencate al precedente paragrafo 3, che al momento del sinistro sia fuori uso o si trovi in stato di inattività (restando espressamente convenuto che le sospensioni temporanee di attività per manutenzione, revisione, ferie e simili non costituiscono stato di inattività); in questo caso la cosa assicurata rientra tra quelle di cui al precedente paragrafo 1.
Per le apparecchiature elettroniche e i supporti di dati acquisiti nuovi dall’Assicurato da più di tre anni dal giorno del sinistro e per quelli acquisiti usati, al “valore a nuovo” come sopra calcolato, verrà applicato un degrado convenzionale nella misura del 30%.
5. Modalità per l’applicazione del “valore a nuovo
L’assicurazione del “valore a nuovo” è subordinata alla condizione essenziale che i lavori di ricostruzione e riparazione e i provvedimenti di rimpiazzo siano intrapresi e compiuti entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di perizia, salvo i casi di forza maggiore.
Fino a quando ciò non è avvenuto, l’obbligazione della Compagnia resta limitata al danno quantificato in base al “valore a stato d’uso” definito al paragrafo 1, su cui è calcolabile l’anticipo di indennizzo di cui all’articolo E23.
6. Merci
Le merci (definizione B/7) sono assicurate per il valore che avevano immediatamente prima del sinistro, compresi gli oneri fiscali se dovuti all’Erario.
7. Oggetti d’arte
Quadri, stampe, tappeti, xxxxxx, statue, sculture e altri oggetti d’arte sono assicurati per il loro rispettivo “valore commerciale”, vale a dire per il valore loro attribuito dal mercato nella libera trattazione di compravendita.
Nella determinazione del danno, a nessuno di tali singoli oggetti verrà comunque attribuito un valore maggiore di quello convenuto ed esposto in Specifica.