REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
R.G. n. 11/2019
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
Procedura di Accordo di ristrutturazione dei debiti RG n. 11/2019 del debitore sovraindebitato – sub-procedimento di risoluzione a carico di
XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX (c.f. CLNGNN41H27F839N), nato a Napoli
Firmato Da: XXXXX XXXXXXX Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 70e225b859a100be5fdbb85e5c013be3
il 27 giugno 1941 e residente in Savigliano sul Rubicone, via Matteotti n. 62, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Xxxxxxxxx XXXXXXX (C.F. FNZGCR42M13A809Y), Xxxx. Xxxxxxxx DI SALVO (C.F. DSLSTM47S12A783J) e Xxxxx XXXXXXXXXX
(TRVRCC77E14G812J), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale in Napoli, Piazza Xxxxxx Amore n. 10
Il Giudice
Visti gli atti della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata ai sensi dell’art. 6 e xx. x. 0/0000, xxxxxxx Accordo di ristrutturazione dei debiti proposto da XXXXXXX XXXXXXXX, con ricorso in data 16/07/2019 ed omologato da questo Tribunale con decreto del 18/10/2019;
Visto il ricorso presentato in data 18/05/2020 dal creditore ROMAGNABANCA Credito Cooperativo Romagna Est e Sala di Cesenatico Soc. Coop. ai sensi degli artt. 14, 14-bis e 14-quater l. 3/2012 contenente richiesta di annullamento e risoluzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato e contestuale richiesta di conversione nella procedura di liquidazione del patrimonio;
dato atto che l’udienza inizialmente fissata per il 23/09/2020 è stata differita su istanza
del creditore-ricorrente in pendenza di trattative;
Visto altresì il ricorso depositato in data 30/11/2020 dal creditore AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, ai sensi dell’art. 14, 14-bis e 14-quater l. 3/2012 contenente richiesta di annullamento e risoluzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato;
dato atto che il debitore XXXXXXX XXXXXXXX, si è ritualmente costituito in data 23/02/2021 nel sub-procedimento di annullamento/risoluzione dell’accordo con istanza di conversione a mezzo dei propri difensori;
Sentite le parti in contraddittorio nel xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx 00/00/0000, 17/03/2021 e 28/04/2021;
esaminati gli atti e le difese, ha pronunciato il seguente
DECRETO
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Va opportunamente premesso che a seguito di ricorso presentato da Xxxxxxx Xxxxxxxx il 16/07/2019, è stata aperta la procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti con decreto del 18-19/07/2019 e, all’esito del voto favorevole della totalità dei creditori, tale accordo è stato omologato con decreto del successivo 18/10/2020.
La proposta approvata dai creditori ed omologata da questo tribunale, prevedeva una durata di 5 anni dall’omologa, con prosecuzione dell’attività aziendale agricola al fine di garantire i flussi di cassa necessari per i pagamenti e per mantenere il valore dell’azienda in esercizio fino alla prevista successiva vendita. In particolare, i flussi sarebbero derivati dall’attività dell’azienda agricola Gestione Agricola Colonna, rappresentata dal complesso dei beni organizzati per lo svolgimento di attività di produzione vini tipici romagnoli d.o.c., olivi e seminativi, lavorazione uva e imbottigliamento vino, comprese attrezzature e macchinari dal valore complessivo stimato ai fini della vendita in €
2.777.450 e dalla vendita del complesso immobiliare di proprietà della Vigna Verde
S.a.s. ovvero dalla cessione della quota di partecipazione del Colonna in tale società pari al 95%, il cui valore stimato è indicato, quanto alla quota di proprietà, in € 8.322.550, per le cui vendite era stato conferito mandato a vendere in esclusiva alla RA.DI Immobiliare.
L’attivo così ricavato avrebbe consentito:
- il pagamento integrale delle spese in prededuzione relative al compenso
dell’OCC, dello stimatore e dell’agenzia immobiliare;
- il pagamento integrale del credito ipotecario di Romagnabanca pari a € 6.476.1796,34 in un’unica soluzione al momento della vendita del compendio immobiliare ipotecato, da effettuarsi entro il 30.9.2024;
- il pagamento integrale del credito chirografario di Romagnabanca di € 21.443,90 relativo al rapporto di portafoglio sbf, con stralcio del credito chirografario della medesima Romagnabanca relativo al c/c 20/01/43321 fino alla concorrenza di €
300.000 come concordato con la medesima banca;
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- il pagamento integrale dei restanti creditori (Agenzia Entrate, Agenzia Entrate- Riscossione, INPS e organismo di conciliazione) in 120 rate mensili a partire dal 1.7.2020 e comunque da interrompere con pagamento in unica soluzione del restante credito al momento della vendita del compendio aziendale e immobiliare non coperti da ipoteca;
- il pagamento dei restanti creditori, ricomprendendo il maggior credito erariale indicato nella precisazione del 13.9.2019 per un importo aggiuntivo di € 79.448,06 rispetto a quello inizialmente indicato.
Il Gestore O.C.C., dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx, con relazione informativa depositata il 13/05/2020, ha riferito di aver ricevuto la notifica alla p.e.c. della procedura di un atto di significazione e diffida da parte di Xxxxx Xxxxxx e Xxxxx Xxxxxx, nipoti del Colonna, con il quale veniva rappresentato che gli stessi erano titolari della piena proprietà della quota complessiva del 4% (per precisione del 4,4%) ed altresì nudi proprietari della quota del 53% del capitale sociale della società Vigna Verde S.a.s., il cui corrispondente diritto di usufrutto era in capo al Colonna e veniva diffidata ogni attività dispositiva dei beni ed assets di tale società.
Il Gestore OCC ha precisato che il Colonna non aveva mai riferito di tale situazione, che non emergeva da alcuna visura camerale, ed ha evidenziato che ove corrispondente alla realtà avrebbe compromesso la prosecuzione dell’accordo omologato, atteso che il Colonna aveva messo a disposizione del piano, oltre ai flussi dell’attività dell’azienda
agricola Gestione Agricola Colonna, rappresentata dal complesso dei beni organizzati per lo svolgimento di attività di produzione vini tipici romagnoli d.o.c., olivi e seminativi, lavorazione uva e imbottigliamento vino, comprese attrezzature e macchinari, dal valore complessivo stimato ai fini della vendita in € 2.777.450, anche e soprattutto i flussi derivanti dalla vendita del complesso immobiliare di proprietà della Vigna Verde
S.a.s. e dalla conseguente distribuzione del ricavato allo stesso spettante in qualità di socio accomandatario con partecipazione al 95% o in alternativa dalla cessione della sua quota di partecipazione alla società Vigna Verde X.xx. pari al 95%, il cui valore stimato era indicato, quanto alla quota di proprietà, in € 8.322.550. La titolarità della quota di partecipazione del Colonna in Vigna Verde S.a.s. in misura inferiore a quella indicata (42,9% in piena proprietà e 53% a titolo di usufrutto anziché 95% di piena proprietà) avrebbe pertanto comportato una consistente riduzione dell’attivo disponibile, oltre a rendere ben più difficile l’esecuzione dell’accordo in presenza di dissidi tra i soci.
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In seguito al ricevimento di tale comunicazione, il principale creditore, Romagnabanca, ha depositato in data 18/05/2020 ricorso per annullamento e risoluzione dell’accordo, instando anche per la conversione in procedura di liquidazione ai sensi dell’art. 14- quater l. 3/2012.
Con successivo ricorso del 30/11/2020 anche Agenzia delle Entrate-Riscossione ha impugnato l’accordo per chiederne l’annullamento o la risoluzione.
Fatta tale doverosa premessa, si ritiene opportuno rilevare che ai sensi dell’art. 14 l. 3/2012, l’accordo omologato può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento. Il ricorso per l’annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto.
Se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall’accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l’esecuzione dell’accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la
risoluzione dello stesso.
Nel caso in esame, le impugnazioni proposte dai due creditori sono tempestive, avendo gli stessi appreso della circostanza dalla comunicazione ricevuta dal gestore OCC, il 13/05/2020 e depositato, entrambi, il ricorso entro il termine di sei mesi, tenuto conto della sospensione feriale dei termini.
Da quanto documentato dalla banca ricorrente ed ammesso dallo stesso debitore, emerge in maniera inconfutabile che il Colonna non sia titolare della piena proprietà della quota del 95% di partecipazione nella società Vigna Verde S.a.s. come in effetti si evince da una prima lettura della visura camerale.
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A tale riguardo, si osserva infatti che ancorché nella sezione 4 della visura camerale si dia atto che il Colonna è titolare di una quota di € 46.905 e i nipoti Xxxxx Xxxxxx e Xxxxx Xxxxxx di € 1.079 ciascuno, rispetto ad un valore nominale dei conferimenti di € 49.063, nella sezione 6 relativa alla storia delle modifiche societarie si legge chiaramente che prima della conversione della moneta da lire in euro, il valore complessivo delle quote era pari a £ 95.000.000, di cui il Colonna ne possedeva £ 40.750.000, Xxxxx Xxxxxx
£ 19.000.000 e Xxxxx Xxxxxx £ 35.250.000.
L’errore non è tuttavia imputabile al Registro delle Imprese che ha utilizzato a tal fine la delibera di conversione del capitale da lire a euro, adottata dall’allora liquidatore della società Xxxxxxx Xxxxxxxx in data 31/12/2001.
In tale delibera, il liquidatore Xxxxxxx premette infatti, in maniera erronea, che le quote di partecipazione societaria erano di £. 90.820.000 quanto al Colonna e di £.
2.090.000 ciascuno quanto ai nipoti Belli, senza tuttavia considerare gli atti di cessione delle quote intercorsi tra i soci della Vigna Verde S.a.s. mediante atto notarile in data 01/04/1996 con firme autenticate dal Notaio xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx di Xxxxx xxx Xxxxx, in esito al quale il Xxxxxxx, quale accomandatario, è risultato titolare della quota di piena proprietà di £ 40.750.000 e del diritto di usufrutto sulla quota di £. 50.250.000 mentre i due soci accomandanti Xxxxx Xxxxxx e Xxxxx Xxxxxx risultavano titolari di una quota di piena proprietà di £. 2.000.000 ciascuno e di una quota in nuda proprietà rispettivamente di £. 17.000.000 e di £. 33.250.000.
Non essendo in questa sede valutabile ed esaminabile l’asserita natura simulata delle
cessioni delle quote effettuate in favore dei nipoti ex sorore, quale effetto delle “forti pressioni familiari che determinarono un patto successorio poi eseguito con compravendite che dissimulavano donazioni” (come si legge nella memoria difensiva del Colonna), risulta del tutto irrilevante che il Colonna abbia per circa trent’anni gestito la società di cui era socio accomandatario come società unipersonale, non eliminando tale circostanza il fatto che dal 1996, la sua quota di partecipazione maggioritaria è stata in parte ceduta ai due nipoti, per la nuda proprietà, mantenendo per sé il diritto di usufrutto e che da allora la quota di piena proprietà in suo possesso è divenuta del 42,6% e quella di usufrutto del 53%, spettando ai due nipoti le restanti quote di 4,4% della piena proprietà (2,1% ciascuno) e della nuda proprietà per il 35% quanto a Xxxxx Xxxxxx e del 18% quanto a Xxxxx Xxxxxx.
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Considerato che il Colonna ha messo a disposizione dell’accordo omologato il controvalore della vendita degli assets della società Vigna Verde S.a.s. o comunque della propria quota, indicata come 95% della piena proprietà, non vi è chi non veda che la diversa quota di titolarità rende tale proposta giuridicamente inammissibile e anche economicamente non più fattibile e sostenibile, stante il minor valore della stessa.
Non vi sono quindi dubbi che la procedura di accordo omologato non possa più proseguire, non avendo peraltro il Colonna, pur potendolo fare e nonostante i rinvii concessi a tal fine, messo a disposizione dei creditori ulteriori beni di sua proprietà di valore sufficiente a sopperire quello venuto a mancare.
Ricorrono quindi le condizioni per risolvere l’accordo ai sensi dell’art. 14, comma 2. Peraltro, in presenza di istanza di conversione della procedura di sovraindebitamento in liquidazione, formulata dalla sola Romagnabanca ai sensi dell’art. 14-quater, alla quale si è opposto il Colonna, deve valutarsi se ricorrano anche le condizioni per l’annullamento dell’accordo o per la risoluzione dovuta tuttavia a cause imputabili al debitore.
L’apertura della liquidazione, nell’attuale contesto normativo (a differenza di quanto avverrà con il codice della crisi), è infatti consentita solo su istanza del debitore mentre solo in via eccezionale, e quale misura latu sensu sanzionatoria, può essere richiesta anche dal creditore in presenza di condotte dolose o gravemente colpose del debitore, che sono i presupposti per la dichiarazione di annullamento, ovvero in caso di risoluzione
dell’accordo dovuta a fatti imputabili al debitore.
Le condizioni per l’annullamento sono normativamente tipizzate dal comma 1 dell’art. 14 nell’avere il debitore dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, sottratto o dissimulato una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simulato attività inesistenti. Come precisato, anche la risoluzione, ove determinata da cause imputabili a comportamenti dolosi o colposi del debitore, legittima il creditore a richiedere la conversione, come si evince dall’ultimo periodo, parte finale, dell’art. 14- quater.
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Quanto emerso nella presente vicenda non si ritiene possa rientrare in alcuna delle ipotesi giustificanti l’annullamento, posto che non vi è stato un doloso o gravemente colposo aumento o diminuzione del passivo né la sottrazione o dissimulazione di parte rilevante dell’attivo. In relazione alla terza fattispecie della simulazione di attività inesistenti – nella quale potrebbe senz’altro ricomprendersi l’aver affermato da parte del Colonna di essere titolare della piena proprietà della quota del 95% di Vigna Verde di cui in realtà era pieno proprietario solo per il 42,6% ed usufruttario per il 53% – deve tuttavia escludersi la ricorrenza dell’elemento soggettivo del dolo richiesto dalla norma che, per tale evenienza, non include anche gli stati soggettivi meno gravi della colpa o della colpa grave.
Il dolo presuppone infatti l’intenzionalità della condotta, diretta ad ingannare, ed un intento frodatorio che nella presente situazione non si ritiene sussistente, atteso che il Colonna non ha posto in essere alcun atto decettivo o intenzionalmente diretto a simulare attività inesistenti, considerato che con una semplice verifica o attenta lettura della visura camerale della società si sarebbe ben potuto verificare il reale assetto proprietario di Vigna Verde S.a.s. che non è stato in alcun modo occultato.
Va dunque esclusa la sussistenza delle condizioni per l’annullabilità dell’accordo. Nondimeno, anche la risoluzione dell’accordo, qualora determinata da cause imputabili al debitore, legittima il creditore a richiedere la conversione della procedura accordo in liquidazione e di tale diversa situazione ricorrono innegabilmente i presupposti.
Non può infatti contestarsi che l’unica causa che giustifica la risoluzione dell’accordo omologato sia rappresentata dalla non disponibilità da parte del Colonna della quota
del 95% di piena proprietà della Vigna Verde S.a.s. di cui il medesimo si era dichiarato titolare ed il cui controvalore, stimato in poco più di otto milioni di euro, rappresentava oltre il 70% dell’attivo da mettere a disposizione dei creditori.
Benchè possa escludersi il dolo del Colonna, è di tutta evidenza che quest’ultimo non potesse non essere consapevole che gli assetti societari di Vigna Verde fossero mutati nel 1996 proprio a seguito di un atto dispositivo, di cessione di quote dallo stesso effettuato con scrittura privata autenticata da Notaio, all’esito del quale, la nuda proprietà del 53% delle quote di partecipazione in Vigna Verde è passato in capo ai due nipoti, già titolari della piena proprietà di una quota pari al 2,2% ciascuno, restando in capo al Colonna la piena proprietà della residua quota del 42,6%.
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La medesima valutazione deve essere fatta per la delibera di conversione del capitale da lire in euro, effettuata il 31/12/2001 dal Colonna nella sua allora qualità di liquidatore della società, nella quale è contenuto un evidente, e non scusabile, errore nell’indicazione delle quote di proprietà, avendo il Colonna omesso di considerare l’atto di cessione intervenuto solo pochi anni prima, nel 1996, che peraltro era stato ritualmente iscritto al Registro delle imprese, come emerge dalla semplice lettura della visura camerale nella sezione storica.
Non può dunque parlarsi di una mera svista o disattenzione dell’allora difensore del Colonna nel predisporre il ricorso, senza considerare che non vi è alcuna evidenza del fatto che il ricorso per l’ammissione alla procedura di accordo sia stato predisposto e depositato da un legale, recando lo stesso la sola sottoscrizione del Colonna che, in ogni caso, con la firma ne ha fatto proprio il contenuto e avrebbe ben potuto, e dovuto, accorgersi dell’errata indicazione delle quote in proprietà e, soprattutto, del fatto che il valore dell’attivo messo a disposizione dei creditori era stato conteggiato avendo riguardo alla piena proprietà della quota del 95% anziché al reale stato delle cose.
L’impossibilità di prosecuzione della proposta di accordo per come formulata dal Xxxxxxx è dunque chiaramente imputabile a fatto e colpa del medesimo Colonna, il quale peraltro, nell’offrirsi di integrare il piano, ha ritenuto di mettere unicamente a disposizione la nuda proprietà di due immobili siti a Bologna via Santo Stefano del riferito valore di oltre due milioni di euro, ben inferiore a quanto invece occorrente per
integrare il minor valore derivante dalla quota di Vigna Verde S.a.s..
L’accordo di ristrutturazione presentato dal Xxxxxxx ed omologato il 18/10/2019 va dunque risolto per fatto imputabile al debitore, il che rende accoglibile la richiesta formulata dal creditore Romagnabanca di disporre la contestuale conversione in procedura di liquidazione dei beni ai sensi dell’art. 14-quater, sussistendone le condizioni soggettive ed oggettive di ammissibilità, già esaminate e valutate in occasione dell’apertura ed omologa dell’accordo, essendo le medesime.
Tenuto conto delle ragioni dell’apertura della liquidazione, quale conversione da un accordo risolto, si ritiene opportuna la nomina del Liquidatore individuandolo in un professionista diverso dal gestore nominato dall’OCC per la pregressa procedura.
P.Q.M.
visti gli artt. 14 e 14-quater l. 3/2012;
dichiara risolto
Firmato Da: XXXXX XXXXXXX Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 70e225b859a100be5fdbb85e5c013be3
l’accordo di ristrutturazione presentato da XXXXXXX XXXXXXXX con ricorso in data 16/07/2019 ed omologato con decreto del 18/10/2020;
dichiara aperta
per conversione, la procedura di liquidazione dei beni di XXXXXXXX XXXXXXX nato a Napoli il 27/06/1941 (c.f. CLNGNN41H27F839N), residente in Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx x. 00
nomina
quale liquidatore il xxxx. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 l.fall. ed iscritto tra i gestori dell’OCC ROMAGNA con studio in Cesena via Lucchi n. 135
DISPONE
che dalla data del presente decreto di apertura e per i quattro anni di durata minima della procedura, a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;
che il presente decreto sia reso noto ai terzi mediante annotazione nel Registro delle
Imprese presso la CCIAA di Forlì-Cesena e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori già indicati nella precedente procedura di accordo presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.;
che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione del presente decreto su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati;
ORDINA
la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
AVVERTE
Firmato Da: XXXXX XXXXXXX Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 70e225b859a100be5fdbb85e5c013be3
che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all’art. 14 ter comma 6 l. 3/2012; che dal deposito dell’istanza, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino resta sospeso dal deposito dell’iniziale domanda fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.
che la presente procedura resterà aperta sino all’integrale pagamento dei creditori che si insinueranno al passivo ovvero fino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all’art. 14 undecies l. 3/2012;
che saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell’arco di durata della procedura ai sensi dell’art. 14-undecies l. 3/2012, anche per effetto delle azioni avviate o proseguite dal Liquidatore;
che tutti gli effetti subordinati all’omologa – non prevista nella presente procedura – decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto, salvi gli effetti di eventuali impugnazioni;
riserva
di stabilire il limite di cui all’art. 14-ter comma 6 lett. b), a seguito di presentazione di specifica istanza del Liquidatore o del debitore, all’esito delle verifiche in merito alle entrate mensili a disposizione del Colonna e delle spese necessarie per il mantenimento;
PRESCRIVE
al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale dovranno essere versate le somme provenienti dalla liquidazione dei beni
DISPONE
che il Liquidatore, dopo aver verificato l’elenco dei creditori e l’attendibilità della
documentazione, provveda con sollecitudine a:
- acquisire dal precedente gestore OCC tutta la documentazione relativa alla procedura;
- formare l’inventario dei beni di proprietà del debitore;
- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell’art. 14-sexies lett. a), b) e c), assegnando agli stessi un congruo termine;
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell’art. 14-octies;
Firmato Da: XXXXX XXXXXXX Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 70e225b859a100be5fdbb85e5c013be3
- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall’art. 14-novies, valutando anche le opportune azioni da intraprendere per garantire la continuità dell’attività aziendale delle imprese gestite o amministrate dal Colonna;
- esercitare o proseguire le azioni di cui all’art. 14-decies, come modificato dalla l. 176/2020, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice ed acquisendo dal debitore ogni utile informazione in merito all’esistenza di contenziosi pendenti;
- riferire sull’andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 sexies e ss. mediante il deposito di relazioni semestrali.
Si comunichi ai creditori istanti, al debitore, al gestore O.C.C. e al nominato liquidatore.
Così deciso a Forlì il 4 maggio 2021
Il Giudice
dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx