COMUNE DI CAINO – PROVINCIA DI BRESCIA
COMUNE DI CAINO – PROVINCIA DI BRESCIA
PATTO DI INTEGRITÀ (ART. 1 CO. 17 LEGGE 190/2012)
La disciplina che segue è allegata, quale parte integrante e sostanziale, al contratto d’appalto denominato BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI AREE COMUNALI SILVO-PASTORALI DI TIPO BOSCHIVO – PSR 2014-2020 – MISURA 8 SOTTOMISURA 8.3 OPERAZIONE 8.3.01 PREVENZIONE DANNI ALLE FORESTE – ANNUALITÀ 2022
Art. 1
Il presente Patto d’integrità, obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché ai principi elencati all’articolo 30 del d.lgs. 50/2016 e smi.
Nel caso l’operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o altra aggregazione d’imprese, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all’aggregazione.
Art. 2
Il presente Patto di integrità è parte integrante di ogni contratto d’appalto/concessione affidato dalla stazione appaltante.
In caso di aggiudicazione, verrà allegato al contratto d’appalto, in qualunque forma questo venga sottoscritto secondo l’articolo 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016 e smi.
In sede di gara, il presente Patto di integrità è allegato al bando o alla lettera di invito e l’operatore
economico, xxxx l’esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente.
Art. 3
L’Appaltatore:
1. dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate dell’articolo 42 del d.lgs. 50/2016 e smi in materia di conflitto di interesse con la stazione appaltante;
2. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell’aggiudicatario;
3. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s’impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l’aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;
4. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di xxxxx, finalizzata all’aggiudicazione ed alla
successiva gestione del rapporto contrattuale;
5. assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;
6. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
7. segnala, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della stazione appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante; al segnalante si applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall’articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;
8. informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigila affinché detti
obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;
9. collabora con le forze di pubblica sicurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d’esempio:
richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di
subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;
10. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi;
I. guardiania dei cantieri;
11. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il
diniego dell’autorizzazione;
12. comunica tempestivamente, alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa;
questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 del c.p.
Art. 4
La stazione appaltante:
1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella
procedura di gara e nell’esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;
3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio “codice di comportamento dei dipendenti” e del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 del Codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell’operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 , 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, e 353-bis del Codice penale;
5. segnala, senza indugio, ogni illecito all’Autorità giudiziaria;
6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l’aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.
Art. 5
La violazione del Patto di integrità è dichiarata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all’operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.
La violazione da parte dell’operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di
uno degli impegni previsti dal presente può comportare:
1. l’esclusione dalla gara;
2. l’escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;
3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento
e in danno dell'operatore economico;
4. l’escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’esecuzione del contratto, impregiudicata la
prova dell’esistenza di un danno maggiore;
5. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
6. l’esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
7. la segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione e all’Autorità giudiziaria.
Art. 6
Il presente vincola l’operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di
aggiudicazione, sino al completamento, a regola d’arte, della prestazione contrattuale.
Art. 7
Le controversie relative all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra l'ente e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria competente in base alla legge vigente.
Data
Per l'ente COMUNE DI CAINO (responsabile della struttura competente)
Il legale rappresentante dell’operatore economico concorrente
( )
N.B.
Il presente Patto d'integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara.
La mancanza del documento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto
concorrente comporterà l’esclusione dalla gara.