SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI SAN MARCELLO PISTOIESE PREMESSO CHE
SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI SAN XXXXXXXX PISTOIESE
PREMESSO CHE
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27.10.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di San Xxxxxxxx Pistoiese ha deliberato di procedere all’affidamento in concessione della farmacia comunale di cui sopra, selezionando il soggetto concessionario mediante procedura ad evidenza pubblica – articolo 30 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;
- con determinazione a contrarre della 2^ Area n. ….. del si è provveduto ad approvare il bando di gara,
con i relativi allegati ed è stata esperita la procedura ad evidenza pubblica ad oggetto: Farmacia comunale di San Xxxxxxxx Pistoiese – affidamento in concessione del servizio a privati, ex art. 30 del d. lgs. n. 163/2006 – approvazione atti di gara ad evidenza pubblica – 4^ esperimento;
- a seguito dell’esperimento della suddetta procedura è risultato aggiudicatario ………….… e si è dunque provveduto ad individuare l’operatore economico cui affidare la gestione della farmacia;
- che il presente contratto ha lo scopo di disciplinare le modalità di svolgimento del Servizio Farmaceuticoda parte del Concessionario della farmacia, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune di San Xxxxxxxx Pistoiese e il Concessionario medesimo.
1. PREMESSE
Tutto ciò premesso e considerato
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Le premesse e gli allegati al presente contratto formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. DEFINIZIONI
In aggiunta ai termini definiti in altre clausole del presente contratto, i seguenti termini avranno il significato di seguito attribuito a ciascuno di essi:
a) “Comune”, il Comune di San Xxxxxxxx Pistoiese titolare della farmacia comunale;
b) “Concessionario”, il soggetto aggiudicatario della presente concessione del servizio farmaceutico;
c) “Servizio”, il servizio farmaceutico comunale, gestione ed esercizio della farmacia comunale sita in San Xxxxxxxx Pistoiese;
d) “Contratto”, il presente contratto di concessione di servizio farmaceutico;
e) “Parti”, il Comune ed il Concessionario.
3. OGGETTO DEL CONTRATTO
Con il presente contratto il Comune affida al Concessionario, che accetta, la gestione del Servizio.
Il Servizio oggetto del Contratto costituisce servizio pubblico locale a rilevanza economica e riguarda lo svolgimento della seguente attività:
a) la produzione, compatibilmente con le norme di legge ed il commercio al dettaglio, di specialità medicinali, di prodotti galenici, omeopatici, di articoli sanitari, di profumeria ed erboristeria, di prodotti dietetici ed alimentari per patologie specifiche, di integratori alimentari e di ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell’esercizio della farmacia e degli esercizi di prodotti sanitari;
b) l’effettuazione di test diagnostici;
c) le altre attività complementari quali, a titolo di esempio: la rilevazione del peso, la misurazione della pressione arteriosa, la prenotazione dei servizi sanitari tramite il CUP, ecc.;
Il Comune resta il titolare della Sede farmaceutica mentre il concessionario è titolare dell’azienda commerciale, che è connessa al Servizio.
Il Comune potrà affidare al concessionario ulteriori servizi o funzioni, diversi da quelli previsti nel presente contratto, purché attinenti o connessi con il servizio farmaceutico in argomento, che saranno disciplinati in apposita appendice al contratto.
4. CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO
Il Concessionario corrisponderà al Comune gli importi di seguito indicati:.
a) Canone annuo di gestione pari a € ,00 ( -) - oltre ad IVA di Legge (ai sensi del disposto di cui all’articolo 3, comma 1, del D.P.R. 633/72) - per la durata di venti anni, da aggiornarsi ogni anno (a decorrere dall’anno successivo rispetto a quello di stipula del contratto di concessione del servizio) in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati rilevato a metà dell’anno in corso dall’ISTAT (FOI – indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati). Il predetto canone dovrà essere corrisposto entro il 31 luglio di ciascun anno. Per i primi dodici mesi dalla data di stipula del contratto di servizio, il canone annuo di gestione verrà decurtato del 30% in considerazione degli oneri e del disagio che l’aggiudicatario dovrà affrontare per la iniziare l’attività a regime nella nuova sede. In caso di stipula del contratto di servizio in corso d’anno, il canone – ai fini della decurtazione - verrà calcolato su base mensile.
b) Riconoscimento a favore del Comune di una percentuale fissa sulla parte eccedente il milione di euro di fatturato annuo/volume d’affari (rilevabile dalle scritture contabili e dai registri fiscali obbligatori per Legge alla data del 31.12 di ogni anno) quantificabile nello 0,8%. La somma dovuta dovrà essere corrisposta entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento.
c) Rimborso per l’occupazione dei locali di proprietà dell’Azienda U.S.L. n° 3 di Pistoia - pari a € Euro 1.305,00 mensili - dovuto per i locali di Xxx Xxxxxxx xx 000 – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx per la durata massima di mesi 18.
c) Canone di affitto annuo pari a € 25.900,00 ( mensili € 2.158,33) dovuto per i locali di Via Marconi n° 27 – San Xxxxxxxx Pistoiese fino allo scadere della concessione. A decorrere dal settimo anno decorrente dalla stipula del contratto commerciale di locazione della nuova sede, il canone di locazione medesimo verrà rivalutato in relazione ai valori OMI previsti dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari della Provincia di Pistoia
– Comune di San Xxxxxxxx Pistoiese – fascia Centrale – codice di zona B1 – valore locazione medio per la tipologia “Negozi”.
Gli importi di cui alle lettere c) e d) dovranno essere corrisposti al Comune in rate mensili anticipate, di uguale importo, entro i primi cinque giorni di ogni mese e verranno rivalutati da annualmente nella misura del 75% delle variazioni ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati intervenute nell’anno precedente.
Il canone mensile di e di cui alla precedente letterac):
- limitatamente all’importo annuo di euro 5.000,00 (mensili euro 416,66) dovrà essere pagato al Comune, fin dal mese successivo a quello di trasferimento e apertura al pubblico dell’attività nella nuova sede.
- la parte eccedente i 5.000,00 euro annui non sarà pagata dal concessionario fino a concorrenza delle somme dallo stesso spese e accettate da questa Amministrazione, per la ristrutturazione dei locali adibiti a nuova sede della Farmacia comunale e comunque fino ad un importo massimo imponibile ai fini I.V.A. di euro 175.00,00.
d) valore delle scorte di magazzino che saranno valutate (con inventario da effettuarsi in contradditorio tra le parti) al prezzo risultante dall’inventario al netto dell’I.V.A., da cui andranno esclusi gli invendibili e quelli con scadenza entro i 3 mesi. Al valore così risultante sarà applicata l’IVA in misura di Legge.
Tale importo dovrà essere pagato al Comune di San Xxxxxxxx Pistoiese in un'unica rata entro sei mesi dalla stipula del presente contratto di servizio.
5. RECESSO DAL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile, il Comune potrà recedere unilateralmente dal contratto in qualunque fase del suo svolgimento per cause inoppugnabili di ordine pubblico o di pubblico interesse.
Ai sensi dell’art. 1672 del Codice Civile, il Concessionario potrà recedere dal presente contratto nell’impossibilità oggettiva di adempiere agli impegni posti a proprio carico, per motivi ad esso non imputabili da giustificare e documentare adeguatamente nella comunicazione che dovrà essere inoltrata tramite lettera raccomandata con un anticipo non inferiore a 60 (sessanta) giorni.
Qualora il Concessionario receda senza giusta causa, il Comune sarà autorizzato a rivalersi sul deposito cauzionale per l’intero importo quantificato al momento dell’ultima consegna, fatta salva ogni altra azione finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Il concessionario potrà richiedere la risoluzione del rapporto concessorio per eccessiva onerosità, a causa di eventuali sopravvenienze di normative che andassero ad incidere in maniera significativa sul valore economico della concessione ( art. 1467 del codice civile).
Il Comune ha diritto di evitare tale risoluzione offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.
6. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E STANDARD DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il Concessionario si impegna ad erogare i servizi affidati nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle obbligazioni assunte all’atto della presentazione dell’offerta.
Il concessionario dovrà subentrare nel rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato delle quattro farmaciste dipendenti del Comune di San Xxxxxxxx Pistoiese, addette all’attività della farmacia oggetto di concessione.
Il Concessionario dovrà applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, previsto dalla normativa di settore (C.C.N.L. per i dipendenti da farmacia privata oppure C.C.N.L. farmacie speciali), per tutti gli istituti connessi al rapporto di lavoro, salvaguardando la posizione economica e giuridica maturata dai dipendenti al momento del trasferimento.
Il Concessionario si obbliga a continuare l’attività di gestione della farmacia Comunale nell’attuale sede situata in Xxx Xxxxxxx 000, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx.
Per l’occupazione dei predetti locali, di proprietà dell’Azienda U.S.L. n° 3 di Pistoia, il concessionario dovrà rimborsare al Comune la somma di € Euro 1.305,00 mensili per la durata massima di mesi 18.
L’attività dovrà essere proseguita, una volta terminati i lavori di adeguamento e attrezzatura dei locali, nella nuova sede della Farmacia Comunale sita in Xxx Xxxxxxx x. 00 Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx entro 18 mesi dalla stipula del presente contratto.
Il trasferimento della farmacia nei nuovi locali deve essere preventivamente concordato con il Comune. Un’eventuale proroga a tale termine potrà essere concessa a insindacabile giudizio di questa Amministrazione su richiesta scritta e motivata da parte del concessionario. In caso di ritardo ingiustificato nel trasferimento dell’attività nei nuovi locali, il concessionario dovrà riconoscere al Comune una penale di € 20,00 per ogni giorno di ritardo.
Saranno a totale carico del Concessionario tutti gli interventi di ristrutturazione, di adeguamento, di progettazione degli spazi interni.
La spesa sostenuta dal concessionario per gli interventi di cui al punto precedente verrà portata a scomputo dei canoni di locazione rivalutati secondo gli aggiornamenti ISTAT, fino a un importo massimo imponibile ai fini
I.V.A. di euro 175.000,00.
Il concessionario inizierà a corrispondere il canone mensile di affitto nella sua interezza a decorrere dal mese successivo a quello in cui sarà terminato lo scomputo dei lavori eseguiti.
Limitatamente all’importo annuo di euro 5.000,00 (mensili euro 416,66) il suddetto canone di locazione dovrà essere pagato al Comune, fin dal mese successivo a quello di trasferimento e apertura al pubblico dell’attività nella nuova sede.
Saranno a totale carico del concessionario e non oggetto di scomputo sulle quote di affitto, le spese per l’arredamento e la strumentazione.
Al termine del periodo di concessione le opere realizzate, gli impianti e gli arredi verranno acquisiti al patrimonio comunale, senza nessun diritto a rimborso o compensazione a favore del concessionario.
Il concessionario dovrà dotare i locali, a proprie spese, di arredi, di attrezzature e beni strumentali al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio e provvedere alla progettazione delle caratteristiche funzionali dei locali (ad esempio: zona per il pubblico dislocata in area per la vendita ed informazione ed area espositiva; magazzino; spogliatoio; bagno, zona alloggio per le farmaciste con zona notte ; ecc.).
Il concessionario dovrà inoltre predisporre le pratiche amministrative necessarie per avviare i lavori ed ottenere l’autorizzazione igienico-sanitaria e l’agibilità per l’apertura al pubblico.
Sarà obbligo del concessionario provvedere all’intestazione e al pagamento delle utenze e a tutte le spese scaturenti dall’allacciamento delle nuove utenze; al pagamento delle spese condominiali; al sostenimento di ogni altra spesa che si renderà necessaria per il corretto mantenimento dell’esercizio della farmacia, ivi compreso ogni onere diretto ed indiretto relativo alle tasse e alle concessioni.
Il gestore si farà carico della manutenzione ordinaria dell’immobile per tutta la durata della concessione.
Il concessionario, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al servizio oggetto del contratto, è obbligato al rispetto dei principi che sorreggono lo svolgimento del pubblico servizio ivi compresi quelli, statuiti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.1994, di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza ed in generale al rispetto della disciplina contenuta nelle fonti di legge e di regolamento che disciplinano il Settore Farmaceutico.
Il concessionario, in conformità a quanto dichiarato ed allegato in sede di offerta si impegna ad attuare in tutte le sue parti il progetto gestionale presentato nell’offerta tecnica.
Il Concessionario si impegna altresì a redigere entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, nel rispetto della normativa vigente e degli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate, una “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia” e a rispettare i contenuti della stessa.
La “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia”, redatta e pubblicizzata nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti ed in conformità al modello allegato agli atti di gara, dovrà essere predisposta entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto ed essere approvata dal Comune.
La “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia” indica i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l'utenza può legittimamente attendersi dal concessionario, le modalità di accesso alle informazioni garantite, le modalità per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.
Ai fini dell’emanazione della “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia” il concessionario, conformemente a quanto disposto dall’art. 2 comma 461 della Legge 244/2007, si obbliga ad effettuare le seguenti attività:
- consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
- verifica periodica, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, circa l’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
- sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi svolto sotto la diretta responsabilità del Comune, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all’ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori.
Il concessionario , conformemente a quanto disposto dall’art. 2 comma 461 della Legge 244/2007, si obbliga a partecipare alla sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi edassociazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini.
Il Concessionario è tenuto al rispetto della “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia”, sia con riferimento alle norme di tutela degli utenti, sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e quantitativi dei servizi.
7. RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario è l’unico responsabile del Servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario.
In particolare il concessionario si impegna, per tutta la durata di efficacia del contratto:
a) a dotarsi di attrezzature idonei a garantire il regolare e corretto svolgimento del servizio,assicurando il mantenimento in perfetta efficienza, per l’intera durata dell’affidamento del servizio, dell’immobile utilizzato;
b) al rispetto di tutte le norme di legge nelle materie oggetto del servizio e inerenti allo stesso: sanitario, fiscale, previdenziale, tutela della privacy, sicurezza nel luogo di lavoro ecc.;
c) a tenere manlevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa;
d) ad erogare tutti i servizi previsti dagli atti di gara ed in particolare di erogare i seguenti servizi minimi:
- obbligo di offrire il servizio di base secondo le direttive fissate dall'ASL;
- obbligo di distribuzione di presidi sanitari in genere a nome e per conto delle Aziende Unità Sanitarie Locali secondo le norme convenzionali;
- obbligo di aderire a tutti i servizi aggiuntivi proposti alle farmacie all'ASL di riferimento sia attuali che futuri;
- obbligo di elaborare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, adeguate procedure per la verifica periodica e l’aggiornamento degli standard forniti anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti;
- obbligo di trasmettere al Comune, con cadenza annuale, una relazione informativa sul grado di soddisfazione dell’utenza, contenente, tra l’altro, specifiche considerazioni in merito alle osservazioni, suggerimenti formulati dall’utenza;
e) a rispettare, nello svolgimento di tutte le attività, i principi di imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia cortesia tutela valutazione e miglioramento della qualità trasparenza e riservatezza.
Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante un proprio rappresentante specificatamente designato, visite ed ispezioni nei locali della farmacia comunale e comunque nei locali ove sarà svolto il servizio oggetto del contratto.
8. AVVIO E CONTINUITA’ DEL SERVIZIO
L’erogazione del servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal concessionario se non per ragioni di forza maggiore o per necessità tecniche proprie del servizio ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione. In ogni caso, l’interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate agli organi comunali e all’A.S.L territorialmente competente. Il concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l’interruzione del servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.
Il concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall’interruzione o sospensione del servizio.
9. OBBLIGHI DEL COMUNE
Il Comune affida esclusivamente al concessionario, per tutta la durata del presente contratto, la gestione della farmacia di cui è titolare.
Il Comune, ai fini dell’adempimento da parte del concessionario degli obblighi assunti con il presente contratto:
a) si impegna a cooperare per agevolare l’espletamento dei servizi affidati al concessionario, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti.
b) si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all’organizzazione d’impresa del concessionario ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal Contratto.
c) adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal contratto e cura che dette misure vengano rispettate.
d) al verificarsi di deficienze od abusi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d’ufficio, a spese del concessionario, tutto quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del servizio.
e) si impegna a riservare nel parcheggio di Piazza Matteotti in prossimità della nuova sede della farmacia comunale n° 5 posti macchina, con disco orario e sosta gratuita per un massimo di 20 minuti .
10. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Per tutta la durata del rapporto regolato dal presente contratto, è fatto espressamente divieto al concessionario di cedere a terzi, ovvero altrimenti affidare a terzi, la gestione del servizio oggetto del presente contratto.
11. DURATA DEL CONTRATTO
La durata di efficacia del contratto è fissata in anni 20, decorrenti dalla sua sottoscrizione.
Allo scadere del termine di efficacia del contratto, il Comune assumerà le determinazioni che riterrà opportune. Il concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo.
Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del servizio, le parti concordano che fino all’assunzione del servizio da parte del nuovo affidatario individuato dal Comune, il concessionario sarà comunque tenuto ad assicurare le
prestazioni oggetto del contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standards, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.
Al termine del contratto, anche per risoluzione, il Comune avrà la facoltà di subentrare o far subentrare nei contratti di fornitura in corso di esecuzione sottoscritti dal concessionario. Comunque i crediti che non siano relativi a contratti a prestazioni corrispettive, in corso di esecuzione, resteranno nella titolarità del concessionario. Similmente i debiti non relativi a contratti a prestazioni corrispettive, in corso di esecuzione, graveranno su di esso.
12. PENALI, RISOLUZIONI RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO
Quando emerga che il Concessionario sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dal contratto, il Comune contesterà al Concessionario, per iscritto, la violazione degli obblighi contrattuali, invitandolo ad eliminare l'inadempimento in un congruo termine perentorio da essi indicato, non superiore a 30 giorni. Entro tale termine, il rappresentante legale del Concessionario (o il titolare della Ditta Individuale) ha diritto di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti. (la presentazione di deduzioni, chiarimenti e documenti sospenderà il decorrerre dei termini)
Trascorso il termine fissato dal Comune senza che il soggetto concessionario del servizio abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento, il Comune potrà decidere di risolvere il Contratto e procedere alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio al Gestore . Le Parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 del codice civile, la mancata rimozione delle inadempienze contestate dal Comune secondo le suddette modalità. La risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo avrà effetto dal giorno di ricevimento da parte del Concessionario della raccomandata a/r all’uopo inviata dal Comune .
La risoluzione del Contatto comporta, oltre alla revoca dell'affidamento del servizio e l'estinzione del diritto alla gestione della farmacia, l’acquisto ipso jure da parte del Comune, ovvero del nuovo concessionario indicato dallo stesso, dei beni mobili da esso utilizzati per lo svolgimento del servizio, fatto in ogni caso salvo l’accertamento e la liquidazione a favore del Comune del danno subito.
Nell’ipotesi disciplinata dal punto precedente (ed anche in alternativa alla risoluzione del contratto), il Comune (qualora il Concessionario non abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento contestatale dal Comune) potrà applicare al Concessionario una penalità fino ad un massimo di € 30.000,00 (trentamila/00) per ciascuna infrazione riscontrata di cui a titolo solo esemplificativo:
- per la mancata apertura nella giornata: euro 200,00 per ogni giorno;
- inosservanza grave dell’orario di servizio: euro 50,00 per ogni infrazione;
- nel caso in cui il trasferimento nella nuova sede della Farmacia comunale (Via Marconi n. 27 - San Xxxxxxxx Pistoiese) non avvenga entro 18 mesi dalla firma del contratto di concessione di servizio, a causa di ritardo ingiustificato, il concessionario dovrà riconoscere al Comune una penale di € 20,00 euro per ogni giorno di ritardo.
Sarà in ogni caso motivo di risoluzione del contratto il mancato avvio dei lavori di ristrutturazione presso la nuova sede della Farmacia entro i suddetti 18 mesi dalla firma del presente contratto.
Le Penali non saranno applicate di caso di comprovata emergenza, cause di forza maggiore e dichiarazione di calamità naturale.
E’ fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal Comune, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.
13. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il Comune potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie:
a) sottoposizione del concessionario a procedure concorsuali;
b) scioglimento della Società (o cessazione della ditta individuale) del Concessionario, per qualsiasi causa
c) chiusura dell’esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni consecutivi non comunicata all'ente competente o da questo non autorizzata;
d) reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del servizio;
e) inosservanza del divieto di cui all'articolo 10 del contratto;
f) decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al concessionario;
g) ricorso all'abusivismo professionale;
h) vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti o di cui è stata revocata l’autorizzazione al commercio;
i) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
j) mancata redazione della Carta dei Servizi entro 12 mesi dalla firma del contratto;
k) ritardo dell’avvio dell’attività oltre i 60 giorni rispetto la scadenza di cui al precedente articolo 5, comma due, del presente contratto;
l) mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente articolo 5.6 del presente contratto;
m) mancata ricostituzione della cauzione definitiva entro 30 giorni dall’escussione della stessa;
n) mancata esecuzione entro 30 giorni dalla diffida delle prestazioni promesse in sede di gara: sedute, dimensioni funzionali e informatizzazioni;
o) gravi violazioni del presente contratto e della Carta dei Servizi; può costituire grave violazione anche la singola inadempienza, e nonostante il presente contratto preveda per essa in astratto la sola applicazione di una penale, se tale inadempienza si verifica in particolari circostanze o con particolari modalità tali da indurre a considerare in pericolo il corretto svolgimento del Servizio.
p) sopravenuto difetto dei requisiti richiesti per la corretta esecuzione del Servizio.
La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del concessionario e non impedirà al Comune di avvalersene in altre occasioni.
14. CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE PER INADEMPIMENTO O COMUNQUE PER CAUSA DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IMPUTABILE AL CONCESSIONARIO
La cessazione del rapporto contrattuale per inadempimento o comunque per causa direttamente o indirettamente imputabile al concessionario comporta, oltre alla revoca dell’affidamento del servizio, l’estinzione del diritto alla gestione della farmacia, l’applicazione della penale e la liquidazione a favore del Comune del maggior danno subito. Il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva per il recupero del danno. Ove il Comune si avvalga del deposito cauzionale, il concessionario è tenuto immediatamente a ricostituirlo.
15. CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto il concessionario costituisce cauzione definitiva a favore del Comune di San Xxxxxxxx Pistoiese (PT) dell’importo di € _, pari ad una annualità del canone di concessione offerto in fase di gara, rinnovabile ogni anno.
In caso di inadempienze od omissioni da parte del concessionario il Comune potrà rivalersi sulla cauzione per il recupero di somme derivanti da penali, danni e spese sostenute di cui ai precedenti articoli. Ove il Comune si avvalga della cauzione il concessionario è tenuto a ricostituirla entro 30 giorni.
16. FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Comune ed il concessionario relativa all’interpretazione e/o all’esecuzione di questo contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Pistoia .
17. NORME FINALI
Le disposizioni del contratto possono essere modificate su accordo di entrambe le parti comunque nel rispetto di tutta la normativa di settore.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal contratto si applicano le norme del Codice civile.
18. ELEZIONI DI DOMICILIO
Il Comune elegge domicilio in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx 00/00 Il concessionario elegge domicilio in ...................…
19. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.;
Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Pistoia, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
20. SPESE
Tutte le spese relative e conseguenti al contratto, ivi comprese quelle per la sua redazione e stipula, sono a carico del concessionario.
21. VALORE DEL CONTRATTO
Le parti si danno reciprocamente atto che il valore del presente contratto, ai fini fiscali , è pari ad euro
_ e chiedono la registrazione in misura fissa.