ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI ANNI TRE PER LAVORI DI NUOVA INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE BARRIERE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI DELLA PROVINCIA DI SIENA – ZONA NORD. PERIODO 2022-2025
ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI ANNI TRE PER LAVORI DI NUOVA INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE BARRIERE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI DELLA PROVINCIA DI SIENA – ZONA NORD. PERIODO 2022-2025
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
NORME AMMINISTRATIVE
I Progettisti e Collaboratori al RUP:
Geom. Xxxxxx Xxxxxxxx Geom. Xxxxx Xxxxxxxxx
Il Responsabile del Procedimento: Arch. Xxxxxxx Xxxxx
Siena, Settembre 2022
Elaborato N.2/a
NORME AMMISTRATIVE
Capo I
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 1 – Oggetto, durata ed ammontare dell’accordo quadro
Il presente capitolato riguarda la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 in base al quale saranno affidati, a seguito di stipula di specifici contratti applicativi, i lavori di nuova installazione e manutenzione straordinaria delle barriere stradali lungo le strade di competenza provinciale, Zona Nord.
La realizzazione di detti lavori sarà affidata mediante la stipula di singoli contratti attutivi con il contraente dell'accordo quadro entro i limiti e le condizioni fissati dallo stesso accordo.
La durata dell'accordo quadro è di tre anni dalla data della stipula e comunque fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’accordo stesso. Pertanto, l’accordo quadro potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica.
L’importo complessivo massimo dei lavori per la durata dell’Accordo Quadro ammonta a presunti € 1.250.000,00, dei quali € 25.000,00 per oneri sulla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, per l’attuazione dei piani di sicurezza. Pertanto, l’importo lavori a base di gara soggetto a ribasso d’asta ammonta ad € 1.225.000,00 come da prospetto.
a) | LAVORI A MISURA: | ||
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta | 1.225.000,00 € | ||
b) | ONERI DELLA SICUREZZA | ||
oneri della sicurezza (O.S.) | 25.000,00 € | ||
SOMMANO LAVORI: a) + b) | 1.250.000,00 € | ||
c) | SOMME A DISPOSIZIONE: | ||
Versamento Anac | 600,00 € | ||
Incentivo art 113 Dlgs 50/2016 | 25.000,00 € | ||
IVA 22% sull'importo lavori | 275.000,00 € | ||
Imprevisti | 62.500,00 € | ||
Incarichi professionali per D.L. e sicurezza | 95.834,14 € | ||
Analisi materiali in laboratorio e in sito | 13.000,00 € | ||
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE: c) | 471.934,14 € | ||
TOTALE IMPORTO PROGETTO: a) + b) + c) | 1.721.934,14 € |
Il costo della manodopera, compreso nell’importo soggetto a ribasso d'asta, è stimato in presunti € 250.000,00 nel triennio (pari al 20,00% dell'ammontare dei lavori dell'accordo quadro).
Si precisa che l’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa e che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo. La puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti attuativi dell’accordo quadro e l'ammontare effettivo utilizzabile per i lavori in oggetto sarà determinato sulla base delle somme annualmente stanziate a bilancio e rese disponibili dall'Amministrazione per gli interventi previsti dall'accordo quadro.
Art. 2 – Modalità di stipulazione dei contratti attuativi
I contratti attutivi dell'accordo quadro sono stipulati “a misura”, come definiti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro i limiti e le condizioni fissate dall'accordo e l’importo contrattuale sarà comprensivo degli oneri per la sicurezza.
L’importo di ogni contratto attuativo dell'accordo quadro sarà determinato mediante computi metrici estimativi applicando ai prezzi posti a base di gara il ribasso d’asta offerto dalla ditta appaltatrice.
Ad ogni contratto attuativo sarà pertanto allegato il computo metrico estimativo dei lavori e il relativo quadro economico. Il contratto attuativo dovrà indicare la durata dei lavori.
La stazione appaltante, in base alle proprie esigenze, potrà affidare al contraente dell'accordo quadro l’esecuzione di tutte le tipologie di interventi rientranti nell’accordo medesimo.
Gli oneri per la sicurezza, il cui importo complessivo presunto è di € 50.000,00, saranno oggetto di una stima specifica per ogni contratto attuativo e dovranno, eventualmente, tenere conto dei maggiori oneri derivanti dall’emergenza COVID-19, che saranno determinati in attuazione della normativa Regionale di riferimento.
Nell'ipotesi di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stipula di un contratto attuativo potrà avvenire anche tramite una lettera-contratto. In questo caso il contratto attuativo si perfeziona con la sottoscrizione per accettazione della lettera-contratto da parte del contraente dell'accordo quadro.
Art. 3 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
Ai sensi degli articoli 61 e seguenti del regolamento generale, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere Specialistiche “OS12-A” classifica III bis.
Art. 4 – Descrizione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro.
L’accordo quadro di cui al presente capitolato, prevede l’esecuzione delle seguenti lavorazioni:
• allestimento dell’impianto di cantiere.
• installazione di segnaletica temporanea mobile.
• sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove, su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza.
• fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza su rilevato o su opera d’arte, in acciaio di qualità S235JR, classe N1, N2, H1, H2 e H3, retta o curva, incluse opere di infissione in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, movimentazione, trasporto e scarico, compresi sostegni metallici, correnti in acciaio, distanziatori, bulloneria, dispositivi rifrangenti e quant’altro necessario per dare l’opera finita a regola d’arte.
• rimozione di segnaletica temporanea mobile.
• smantellamento area di cantiere
• opere varie di completamento
I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle regole d’arte e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.
Art. 5 – Criteri di selezione del contraente dell'accordo quadro
L’individuazione dell’operatore economico a cui affidare l’esecuzione dell’Accordo Quadro è definita attraverso una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. B) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall’art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, individuando come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell’art. dell’art. 1, comma 3 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, e s. m. e. i.
Art. 6 – Documenti contrattuali – Spese contrattuali
Xxxxx parte integrante e sostanziale dell'accordo quadro:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore e non in contrasto con il presente capitolato speciale o non disciplinato dallo stesso;
b) il presente capitolato speciale d’appalto;
c) la planimetria della Zona Nord;
d) l’elenco dei prezzi unitari contenuti nei Prezzari Anas 2022 Rev.2;
e) le polizze di garanzia;
Fanno inoltre parte integrante dell'accordo quadro tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
Fanno parte integrante e sostanziale di ogni singolo contratto attuativo tutti i documenti facenti parte dell’accordo quadro (anche se non materialmente allegati), oltre che il computo metrico estimativo dei lavori previsti e il relativo quadro economico (e tutti gli altri documenti necessari per l’esecuzione richiesta dal contratto attuativo).
Sono a carico del contraente dell'accordo quadro tutte le spese di gara, quelle per redazione, copia, stipulazione e registrazione dei
contratti, quelle di xxxxx e di registro degli atti, occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno dell’aggiudicazione a quello del collaudo dell’opera finita, relativamente all'ultimo contratto applicativo.
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
L’interpretazione delle clausole dell'accordo quadro e dei contratti attuativi, così come delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto, è fatta tenendo conto delle finalità dell'accordo quadro e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 7 – Essenzialità delle clausole – Conoscenza delle condizioni dell'accordo quadro
L’Appaltatore (inteso quale contraente dell'accordo quadro), con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nell'accordo quadro, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti, che dell'accordo quadro fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
La sottoscrizione dell'accordo quadro e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente accordo quadro e dei successivi contratti attuativi per quanto attiene alla loro perfetta esecuzione.
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.
Art. 8 – Consegna e inizio dei lavori dei contratti attuativi
L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto attuativo dell'accordo quadro, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
È facoltà della stazione appaltante procedere in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto attuativo, alla consegna dei lavori, ai sensi dell’articolo 32, commi 8, periodi 5 e seguenti del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio dalla Direzione Lavori, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
L’Appaltatore, nell’eseguire i lavori in conformità del progetto, dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal Direttore dei lavori, fatte salve le sue riserve nel registro di contabilità.
Se l’inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sarà cura dell’Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte della stazione appaltante.
Art. 9 – Andamento dei lavori
In seguito agli ordini di servizio di volta in volta impartiti dalla Direzione Lavori, l'appaltatore dovrà far pervenire alla medesima Direzione Lavori un programma dettagliato inerente allo svolgimento degli stessi.
Sulla base di ciò in linea di massima l'impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo e nell'ordine che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine di tempo contrattuale purché a giudizio della Direzione dei Lavori, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e degli interessi dell'amministrazione appaltante.
La Direzione Lavori si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo periodo di tempo e di disporre l'ordine da tenersi nell'andamento dei lavori, nel modo che riterrà più conveniente.
Sino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse dovrà essere fatta a cura e spese dell'impresa.
Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione delle opere ed il loro collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del codice civile, l'impresa sarà quindi garante delle opere eseguite.
Art. 10 – Proprietà dei materiali di recupero
I materiali provenienti da demolizioni resteranno di proprietà dell’Amministrazione appaltante, e per essi il Direttore dei lavori potrà ordinare all’Appaltatore la selezione, l’accatastamento e lo stoccaggio in aree idonee del cantiere, intendendosi di ciò compensato con i prezzi delle demolizioni relative.
Tali materiali potranno essere riutilizzati dall’Appaltatore nelle opere da realizzarsi solo su ordine del Direttore dei lavori, e dopo avere pattuito il prezzo, eventualmente da detrarre dal prezzo della corrispondente lavorazione se non già contemplato (art. 36 del
D.M. LL.PP. n. 145/2000). I materiali di risulta dovranno essere smaltiti in discariche autorizzate da parte dell’Appaltatore.
Art. 11 – Sospensione – Ripresa -Proroghe – Termine utile per l’ultimazione dei lavori -Penalità
Con riferimento ad ogni contratto attuativo dell'accordo quadro, la Direzione Lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori in conformità a quanto previsto dall’art. 107, commi da 1 a 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Cessate le cause della sospensione la Direzione Lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale. L’Appaltatore che ritenga essere cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori senza che sia stata disposta la loro ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni alla Direzione dei lavori perché provveda alla ripresa dei lavori stessi.
Nessun diritto per compensi od indennizzi spetterà all’Appaltatore in conseguenza delle ordinate sospensioni, la cui durata peraltro sarà aggiunta al tempo utile per l’ultimazione dei lavori.
I verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dal Direttore dei lavori e dall’Appaltatore e trasmessi al Responsabile del procedimento entro 5 giorni dalla data della loro sottoscrizione.
Nell’interesse dell’Amministrazione appaltante, previo accordo della Direzione Lavori e del Responsabile del procedimento, sono ammesse sospensioni parziali dei lavori, nel relativo verbale dovranno essere riportate le opere o le lavorazioni per cui si intendono interrotti i tempi di esecuzione.
Le eventuali sospensioni illegittime sono regolate e normate dall’articolo 107, comma 6 del D.Lgs. 50/2017 e s.m.i.
Qualora l’Appaltatore, per cause a lui non imputabili, ovvero da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, prevedesse di non potere compiere i lavori entro il termine pattuito, potrà chiedere la proroga, da presentare prima della scadenza dei termini di ultimazione lavori, la risposta in merito all’istanza di proroga è resa dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento (art. 107, comma 5 del D.Lgs. 50/2017 e s.m.i.).
La concessione della proroga annulla l’applicazione della penale, fino allo scadere della proroga stessa.
In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il Responsabile dei lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto attuativo.
L’Appaltatore dovrà avere compiuto interamente i lavori appaltati nel tempo stabilito dal contratto attuativo a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Nel caso di mancato rispetto del termine utile stabilito dal contratto attuativo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 1 per mille (uno per mille) dell’importo contrattuale.
La riscossione della penale si farà mediante ritenuta sull’ultimo certificato di pagamento o nello stato finale di ogni singolo contratto attuativo e, qualora non fossero sufficienti tali disponibilità, si dovrà riferirsi alla cauzione definitiva.
Art. 12 – Garanzia definitiva
Al momento della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria dell'accordo quadro dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo complessivo dell'accordo quadro secondo quanto disposto dall’art. 103, comma 1 dello stesso X.Xxx. 50/2016 e s.m.i.
In caso di ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio dei lavori previsti dall'ultimo contratto attuativo dell'accordo quadro.
L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte.
In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale.
La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, per la garanzia definitiva si applicano le riduzioni di cui all'art. 93,
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Art. 13 – Copertura assicurativa a carico dell’impresa
Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente dell'accordo quadro è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna del primo contratto applicativo dell'accordo quadro, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all’importo complessivo dell'accordo quadro; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari al 5 per cento dell’importo complessivo dell'accordo quadro, con un minimo di 500 mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro. Tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l’intero periodo di attuazione dell’accordo quadro fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori relativi all'ultimo contratto attuativo dell'accordo quadro.
La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e
subfornitrici.
Art. 14 – Xxxxx, obblighi e responsabilità del contraente dell'accordo quadro
Oltre agli oneri previsti nella descrizione delle opere da eseguire di cui al presente capitolato, nell’elenco prezzi Anas 2022 Rev.2 al Regolamento generale, al capitolato generale d’appalto, ai contratti attuativi, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
• la fornitura del cantiere attrezzato in relazione alla entità dell’opera con tutti i più moderni perfezionati impianti per assicurare la perfetta esecuzione di tutte le opere da costruire compreso la delimitazione del cantiere con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative e leggi vigenti;
• l’apposizione e il mantenimento dei cartelli stradali di segnalamento, di delimitazione e dei dispositivi che assicurino la visibilità notturna nei cantieri su strada e relative pertinenze, in conformità al nuovo codice della strada (D.Lgs. 285/1992) e al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione vigente nonché del Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo dei cantieri stradali (D.M. 10.07.2002);
• i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico, siti in corrispondenza e prossimità del cantiere e personale con incarico da movieri a terra muniti di bandierine e abbigliamento catarifrangente, disponendo quando necessario degli opportuni semafori;
• l’apposizione di segnalazioni, delimitazioni, recinzioni e quant’altro necessario per impedire l’accesso dei non addetti alle zone corrispondenti al cantiere;
• l’apposizione di almeno una tabella informativa all’esterno del cantiere di dimensioni minime di 200×150 cm, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali come previste dal DPR 495/92 art.30 e/o dalla Circ. Min. LL.PP. n.1729/UL del 1° giugno 1990; in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all’Amministrazione verrà addebitato all’Appaltatore in sede di contabilità;
• provvedere al tracciamento delle opere con i mezzi, attrezzature e strumentazione scientifica con il proprio personale tecnico e relativa mano d’opera necessari per predisporre i lavori in conformità agli elaborati progettuali o agli ordini impartiti dalla Direzione Lavori;
• il nolo, ed il degradamento degli attrezzi, degli utensili e dei macchinari e di tutte le opere provvisionali in genere, nessuna esclusa, e di quanto occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori e dei loro spostamenti;
• le verifiche, i sondaggi, gli apparecchi, gli utensili ed il personale occorrente per l’accertamento delle misure, sia in
corso d’opera per la contabilità che in sede di collaudo dei lavori, solo escluso l’onorario per i collaudatori, compreso l’eventuale rifacimento in pristino stato di opere dal giorno della consegna fino al collaudo compiuto;
• i passaggi, le occupazioni temporanee, l’uso delle località di scarico definitivo ed il risarcimento dei danni per qualunque causa arrecati;
• l’immediato sgombero del suolo pubblico delle aree di cantiere e di deposito, in caso di richiesta della Direzione Lavori;
• la custodia e sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva compreso l’onere per la buona conservazione delle opere realizzate e dell’intero cantiere fino a collaudo ultimato;
• le imposte di registro e bollo e tutte le altre imposte e tasse anche se stabilite posteriormente alla stipulazione del contratto, sia ordinarie che straordinarie, presenti e future; – ogni qualsiasi spesa conseguente ed accessoria, anche se non espressamente qui indicata;
• consegna alla Stazione Appaltante (Direttore dei Lavori) prima dell’acquisto del materiale dei seguenti documenti: Certificazione CE
Documentazione relativa ai Crash Test D.O.P.
Scheda Tecnica Manuale di Installazione
• l’esecuzione di tutti i modelli e campioni dei lavori e materiali che potessero venire richiesti dalla Direzione Lavori o dal collaudatore;
• le analisi delle caratteristiche dei materiali da sottoporre all’accettazione della Direzione Lavori prima dell’inizio dei lavori (prove preliminari di qualificazione);
• l’esecuzione presso gli Istituti incaricati ovvero di laboratori ufficiali di fiducia dell’Amministrazione appaltante, di tutte le prove che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione lavori o dal collaudatore sui materiali impiegati e da impiegarsi nelle lavorazioni in correlazione a quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi (prove di qualità in corso d’opera – prove finali e di collaudo);
• dare comunicazione alla Direzione lavori nei tempi e modalità stabiliti dallo stesso, nei riguardi di notizie sul numero di operai per giorno, con nominativo e qualifica, ore lavorative e livello retributivo, giorni in cui non si è lavorato e motivo e i lavori eseguiti; la mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre 10 giorni, da parte dell’Appaltatore a quanto suddetto sarà considerata grave inadempienza contrattuale;
• l’eventuale conservazione, dei campioni muniti di sigilli e firme della Direzione Lavori e dell’Impresa, nei modi più adatti a garantire l’autenticità;
• la fornitura di fotografie delle opere in corso dei vari periodi dell’appalto, in particolare modo per lavorazioni di
particolare complessità o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a semplice richiesta della Direzione Lavori, corrispondente ad ogni stato di avanzamento nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta richiesti dalla Direzione Lavori;
• l’adozione nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
• lo sgombero e la pulizia del cantiere entro 7 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, dei mezzi d’opera ed impianti di sua proprietà;
• gli oneri di discarica per lo smaltimento dei rifiuti, del materiale smontato;
• i pagamenti degli operai, secondo le norme dei contratti di lavoro vigenti;
• all’atto della consegna dei lavori l’Appaltatore dovrà fornire la prova dell’avvenuta assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per tutta la durata dei lavori appaltati, inoltre dovrà dare prova dell’avvenuta comunicazione dell’apertura del cantiere alla Cassa Edile, enti previdenziali e assicurativi quali: I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Ispettorato del lavoro.
L’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e delle norme contenute nei protocolli d’intesa, in ordine alla tutela dei lavoratori del settore edile.
A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori si effettuerà sull’importo complessivo netto dei lavori, ad ogni stato di avanzamento una particolare ritenuta dello 0,50%.
In caso di trascuratezza da parte dell’Appaltatore nell’adempimento dei suddetti obblighi, vi provvederà la Stazione appaltante, avvalendosi della ritenuta di cui sopra, senza pregiudizio, in alcun caso, delle eventuali peggiori responsabilità dell’Appaltatore verso gli aventi diritto.
Potranno essere fatte ulteriori ritenute sul credito dell’appaltatore fino a raggiungere l’importo della somma necessaria, qualora la ritenuta di cui sopra non fosse sufficiente.
Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio, ricadrà pertanto sull’Appaltatore, restandone sollevata la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione ed alla sorveglianza. All’Impresa appaltatrice è fatto assoluto divieto di dare qualsiasi tipo di ordine o disposizione ai cantonieri o al personale di sorveglianza dell’Amministrazione appaltante.
L’Impresa appaltatrice dovrà usare tutte le cautele e assicurazioni possibili nell’eseguire opere di sbancamento, allargamenti o di altre lavorazioni che possano interferire o arrecare danno ai servizi sotterranei e/o aerei, quali: cavi della linea elettrica, cavi della telefonia, tubi per condotte di acqua, tubi per l’erogazione del gas e quanto altro.
Pertanto, l’Impresa dovrà preventivamente rivolgersi ai diversi Enti erogatori di servizi, affinché questi segnalino (ubicazione e profondità) all’interno dell’area di cantiere, il passaggio e la posizione esatta delle condotte, cavi e servizi presenti, affinché si possano eseguire i lavori con quelle cautele opportune per evitare qualsiasi tipo di danno ai servizi stessi.
Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni alle condotte, cavi o altri servizi, l’Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei lavori.
In caso di eventuali danneggiamenti prodotti ai servizi, sopra indicati, questa Amministrazione rimarrà comunque sollevata da ogni risarcimento danni e da ogni responsabilità sia civile che penale che ne consegua.
Rimane ben fissato che anche nei confronti di proprietari di opere, di qualsiasi genere e tipo, danneggiate durante l’esecuzione dei lavori, l’unica responsabile resta l’Impresa, rimanendo del tutto estranea l’Amministrazione appaltante, da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.
Art. 15 – Subappalto
Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed è ammesso nel limite della normativa vigente.
Art. 16 – Distacco manodopera
Se il contraente dell’accordo quadro intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs. 276/2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
• di avere in essere con il soggetto distaccante un contratto di distacco, che dovrà essere allegato in copia;
• di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’accordo quadro in oggetto indicando i nominativi delle persone distaccate;
• che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
La comunicazione di cui sopra deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse del soggetto distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra.
Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i
requisiti di cui sopra.
Art. 17 – Requisiti di sicurezza del cantiere
Prima della consegna dei lavori di ogni contratto attuativo, l’Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante:
1) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi delle disposizioni previste nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (nei casi previsti);
2) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al punto 1).
La stima dei costi della sicurezza dovrà, eventualmente, tenere conto dei maggiori oneri derivanti dall’emergenza COVID-19, che saranno determinati in attuazione della normativa Regionale di riferimento.
L’Impresa appaltatrice è obbligata ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nei lavori di cui al presente capitolato speciale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi locali nonché ad assolvere gli obblighi inerenti la Cassa Edile e gli Enti assicurativi e previdenziali.
L’Impresa appaltatrice è obbligata, altresì, a prevedere l’osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia e a dare, inoltre, informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell’opera presenta nelle diverse fasi.
In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.
Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo. Tanto l’Impresa appaltatrice quanto la subappaltatrice incorreranno nelle responsabilità previste a loro carico dal D.Lgs. 81/208 e s.m.i. in materia di misure di sicurezza antinfortunistica dei lavoratori in caso di violazione delle stesse.
Il piano operativo di sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla Stazione appaltante, devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche dal Direttore del cantiere e dal Progettista.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto di accordo quadro.
Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza.
L’Impresa appaltatrice può, in corso d’opera di ogni contratto attuativo, presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. In nessun caso, le eventuali modifiche o integrazioni possono giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti in sede di gara.
Art. 18 – Direttore tecnico di cantiere
Prima dell’inizio dei lavori previsti dai contratti attuativi dell’accordo quadro, l’Impresa ha l’obbligo di comunicare al Responsabile del procedimento e al Direttore dei Lavori il nominativo del Direttore tecnico del cantiere, che sarà un tecnico abilitato e iscritto al relativo Albo o Collegio professionale, competente per legge, all’espletamento delle mansioni inerenti ai lavori da eseguire. L’Impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e l’eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata tempestivamente con lettera raccomandata alla Stazione appaltante; in caso di mancata sostituzione i lavori sono sospesi ma il periodo di sospensione non modifica il termine di ultimazione dei lavori stessi.
Art. 19 – Criteri contabili per la liquidazione dei lavori (Valutazione dei lavori a misura)
La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
Per i lavori a misura l’importo degli stessi sarà desunto dai registri contabili che dovranno indicare qualità, quantità, prezzo unitario e prezzo globale.
Art. 20 -Anticipazioni – Pagamenti in acconto – Pagamenti a saldo – Ritardi nei pagamenti – Conto finale
Entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori di ciascun contratto attuativo dell’accordo quadro l’Amministrazione appaltante concederà all’appaltatore un’anticipazione del prezzo calcolata nella misura del 20 per cento del contratto attuativo, che può essere incrementato, ai sensi dell’art. 207, co 1, del D.L. n. 34/2000, fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante previa consegna di apposita polizza fideiussoria, secondo le modalità ed i termini indicato dall’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'importo di detta garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo. Le rate di acconto relative ai soli lavori eseguiti e di cui sia stato rilasciato il certificato di regolare esecuzione saranno contabilizzate, al netto del ribasso d’asta, comprensive della eventuale quota relativa ai costi per la sicurezza. La definizione delle soglie dell’ammontare dei lavori in corrispondenza delle quali in corso d’opera saranno corrisposti pagamenti in acconto sarà definita in relazione al singolo contratto applicativo. In ogni caso tali pagamenti saranno corrisposti sulla base di stati di avanzamento lavori, al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all’art. 30, co.5, del D.Lgs. 50/2016. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale del singolo Contratto Applicativo, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione del singolo Contratto Applicativo, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva regolare.
Nel caso in cui l’importo della rata d’acconto non fosse esplicitamente indicato nel contratto applicativo, sarà corrisposto un unico pagamento a saldo, in relazione al singolo contratto applicativo, al termine dei lavori.
La Direzione Lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati.
Entro due mesi dall’ultimazione dei lavori di ciascun contratto attuativo dell’accordo quadro la Stazione appaltante provvederà alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatore. Il conto finale dovrà essere accettato dall’Impresa entro 30 (trenta) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 201 del D.P.R. 207/2010).
Il pagamento della rata di saldo di ciascun contratto attuativo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2 del codice civile.
In sede di emissione dei certificati di pagamento, l’Amministrazione appaltante ha l’obbligo di procedere all’acquisizione delle certificazioni attestanti l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, fermi restando i tempi previsti dal presente capitolato speciale d’appalto. Le certificazioni si dovranno richiedere sia per conto della ditta appaltatrice che per la/e ditta/e subappaltatrice/i.
Le eventuali inadempienze saranno segnalate agli organismi istituzionali preposti alla tutela dei lavoratori.
In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà a trattenere sul certificato di pagamento l’importo dovuto agli Enti e/o alla sospensione dei pagamenti; la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.
Art. 21 – Prezzi unitari – Clausola revisione prezzi
Nei prezzi unitari del contraente dell’accordo quadro si intendono comprese e compensate tutte le spese, sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive, nessuna esclusa od eccettuata, che l’assuntore debba incontrare per la perfetta esecuzione del lavoro e per il suo completamento secondo il progetto approvato e le disposizioni della Direzione dei lavori. Sono compresi quindi ogni consumo, la mano d’opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero.
Ai fini dell’eventuale revisione dei prezzi, si applica l’art. 106, co. 1 lett. a) del D. Lgs 50/2016, come modificato e integrato dall’Art. 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni in Legge 28 marzo 2022, n. 25 e dall’Art. 26 del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni in Legge 15 luglio 2022, n. 91 e comunque vigenti alla data di approvazione degli elaborati progettuali.
Art. 22 – Individuazione interventi
Essendo un contratto per lavori da effettuarsi nella Zona Nord della Provincia, gli interventi da realizzarsi a seguito dei contratti attuativi dell'accordo quadro, saranno ordinati dalla D.L. in fase esecutiva e secondo le necessità dell'Amministrazione senza che l'impresa possa sollevare eccezione alcuna.
Art. 23 – Lavori non previsti – Nuovi prezzi
In tutti i casi in cui, nel corso dei lavori, vi fosse necessità di eseguire lavorazioni che contemplino opere non previste nell’elenco prezzi unitari d’appalto (prezzario di riferimento Anas 2022 Rev.2), si procederà, con apposito verbale di concordamento, all’applicazione dei nuovi prezzi ricavati da apposite analisi redatte prendendo come riferimento i prezzi unitari rilevati da detto prezzario che, qualora mancanti, saranno desunti da indagini di mercato.
I nuovi prezzi, ribassati della medesima percentuale praticata in sede di gara, non potranno essere applicati in contabilità prima della loro superiore approvazione.
Art. 24 – Controlli – Prove e verifiche dei lavori
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali dell’accordo quadro e dai singoli contratti attuativi.
Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato. La Direzione dei lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il
quale gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti per conseguenza. In tal caso, inoltre, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Direzione Lavori sono sufficienti due testimoni per l’accertamento delle lavorazioni compiute da inserire nelle contabilità dell’appalto.
Il Direttore dei lavori segnalerà tempestivamente all’Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte; l’Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.
Qualora l’Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.
In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l’esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.
Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l’Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza. Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.
Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei lavori farà le sue controdeduzioni. Le riserve dell’Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.
Art. 25 – Collaudi e indagini ispettive
Ai fini della conformità finale dei lavori, l’Appaltatore dovrà fornire la documentazione prevista all’Art.9 della Circolare Ministeriale del 20.07.2010.
Il collaudo delle opere verrà eseguito mediante certificato di regolare esecuzione, il quale dovrà essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori di ciascun contratto applicativo dell’accordo quadro e sarà diretto ad accertare la rispondenza dell’opera alle prescrizioni progettuali e di contratto, a verificare la regolarità delle prestazioni, dei corrispettivi, nonché ad attestare il raggiungimento del risultato tecnico-funzionale perseguito dall’Amministrazione.
Se le opere presenteranno manchevolezze tali da non poter essere accettate, la Direzione Lavori ordinerà all’Appaltatore di metterle nelle condizioni prescritte, indicando le prestazioni integrative da eseguirsi, i termini per eseguirle, le riduzioni di prezzo e di addebiti a carico del contraente.
Il certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Nel caso in cui siano disposte indagini ispettive, l’Appaltatore o un suo rappresentante ed il delegato di cantiere dovranno
presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché le attrezzature, gli strumenti e il personale necessario per l’esecuzione di verifiche, saggi e prove; rientra fra gli oneri dell’Appaltatore il ripristino delle opere assoggettate a prove o a saggi, compreso quanto necessario al collaudo statico. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e vizi dell’opera ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante, prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Art. 26 – Danni di forza maggiore
L’Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e opere provvisionali atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.
Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza, entro 3 (tre) giorni dalla data dell’evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune.
I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigerà apposito verbale; l’Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all’accertamento di cui sopra.
Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all’importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell’Appaltatore. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore.
Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti di terreno, le sellature, l’interramento delle cunette e l’allagamento dei cavi di fondazione. La cattiva esecuzione dei lavori e conseguenti rifacimenti potrà comportare l’esclusione della Ditta appaltatrice dai futuri appalti che l’Amministrazione indirà.
Art. 27 – Definizione delle controversie
Qualora, in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare tra il 5 e il 15 per cento dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario, si applicano le disposizioni previste all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’accordo quadro, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento bonario previsto dal citato art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., saranno deferite al giudice del luogo ove è stato stipulato il contratto. Ai sensi dell’art. 291, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si precisa che è esclusa la clausola compromissoria.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori né rifiutarsi di
eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Art. 28 – Scioglimento dell’accordo quadro – Esecuzione d’ufficio dei lavori – Fusioni e conferimenti
L’Amministrazione appaltante ha facoltà di risolvere i singoli contratti attuativi dell’accordo quadro e lo stesso accordo durante il periodo di sua efficacia oltre ai casi e alle modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e anche nei seguenti casi:
a) frode nell’esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. o ai piani di sicurezza di cui agli articoli del presente capitolato, integranti l’accordo quadro, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza.
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
L’Amministrazione appaltante intende inoltre avvalersi della facoltà di sciogliere unilateralmente i singoli contratti attuativi dell'accordo quadro e lo stesso accordo in qualunque momento e per qualunque motivo ai sensi delle disposizioni presenti nell’art. 1671 c.c. e dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all’Appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o di PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori, con un preavviso non inferiore a 20 giorni.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e l’Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto della stessa risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’Impresa esecutrice dei lavori (art. 106, comma 1, lettera d), punto 2) non produrranno singolarmente effetto nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Nei sessanta giorni successivi, l’Amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere alcuno dei divieti previsti dall'art. 64 del D.Lgs. 159/2011.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al
citato art. 106, comma 1, lettera d), punto 2) produrranno, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
Art. 29 – Osservanza delle leggi
Per quanto non previsto e comunque non espressamente specificato dal presente capitolato speciale e dall'accordo quadro si farà altresì applicazione delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate da contraente dell'accordo quadro, salvo diversa disposizione del presente capitolato:
• delle vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP.;
• di tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
• delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;
• Legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F (per quanto applicabile);
• Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207(per quanto applicabile); -D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; -D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
• Il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto applicabile);
• Codice Civile – libro IV, titolo III, capo VII “dell’appalto”, artt. 1655-1677;
• Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione; Le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme
C.E.I. e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.