SCHEMA
SCHEMA
di CONVENZIONE
Tra
COMUNE DI NAPOLI (IL "CONCEDENTE"),
e
[●]
(IL “CONCESSIONARIO”)
avente ad oggetto
“L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA E SERVIZI CONNESSI NEI CIMITERI COMUNALI”
CONVENZIONE TRA
COMUNE DI NAPOLI, con sede legale in ,
via ………………………………………………………………………………..
C.F./P.I. ………………………………………………….
in persona del …………………………, nato a …………………, domiciliato per la carica presso l'Ente che rappresenta (“Concedente”),
e
……………..,
con sede in ……………………….., Via ,
codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di n.
…….,
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentate pro tempore
………….., nato a ……………………., il e domiciliato per la carica
presso la Società che rappresenta, munito degli occorrenti poteri in forza di delibera del
…………………….. (“Concessionario”).
1. PREMESSE
- in data [●], [●] ha presentato una proposta di project financing per l’affidamento della concessione del servizio di illuminazione votiva e servizi connessi nei cimiteri comunali, ai sensi dell’art. 278 del d.P.R. 207/2010;
- l’oggetto della proposta così come individuato si configura come una concessione mista di lavori e servizi ed è qualificabile come concessione di servizi in ragione della mera strumentalità delle opere da realizzare rispetto alla gestione del servizio pubblico di illuminazione cimiteriale. Per la sola parte di lavori il contratto è soggetto alla disciplina dettata dal d.lgs. 163/2006 e dal d.P.R. 207/2010 per i lavori pubblici;
- con deliberazione n. [●] del [●] la proposta presentata è stata valutata di pubblico interesse e [●] è stata nominata promotore;
- con deliberazione n. [●] del [●] è stata bandita la gara informale per l’aggiudicazione della concessione, alla quale è stato invitato anche il promotore;
- all’esito della gara, è risultato aggiudicatario [●], il quale ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa;
- a seguito della verifica sul possesso dei requisiti di partecipazione, con deliberazione n. [●]
del [●] è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della concessione in capo a [●];
- [la [•] ha costituito la Società di Progetto in forma di società [•], la quale è subentrata nella concessione ai sensi dell’art. 156 del Codice denominata “[•]”];
- le Parti intendono disciplinare mediante apposita convenzione la concessione di servizi oggetto del predetto affidamento;
- la disciplina della concessione per il Progetto si fonda sul rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario sulla base dei presupposti e delle condizioni previste nel Piano Economico Finanziario come riflesse nel Caso Base e nelle successive applicazioni del Modello Economico Finanziario [Specificare nel singolo caso concreto i presupposti e le condizioni previste nel piano economico finanziario (durata della concessione, analisi della domanda e dell’offerta, corresponsione dei corrispettivi, ecc..)].
- [•].
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.
2. DEFINIZIONI
Salvo che sia diversamente disposto nella presente Convenzione ovvero negli Allegati, i termini di seguito riportati avranno il seguente significato:
Agente: indica [inserire il nome della Banca Agente ai sensi del Contratto di Finanziamento]
Assicurazioni del Progetto: indica le coperture assicurative di cui all'Allegato [•] che il Concessionario si obbliga ad ottenere ai sensi dell'art. 13 (Assicurazioni);
Canone di Concessione: indica il canone pagato dal Concessionario al Comune per la concessione; Capitolato di Gestione: indica il capitolato di gestione Allegato [•] alla presente Convenzione;
Caso Base: indica il Caso Base Iniziale e ogni successiva applicazione del Modello Economico Finanziario sostitutiva del Caso Base Iniziale, ai sensi della lettera (d) del successivo art. 10.2 (Riequilibrio);
Caso Base Iniziale: indica l'applicazione del Modello Economico Finanziario elaborata in data [•] e allegato alla proposta.
Cessione dei Crediti: indica la cessione in garanzia dei crediti del Concessionario ai sensi della presente Convenzione, di cui all'atto di cessione rep. [•] notaio [•] del [•] [ovvero da stipulare] tra il Concessionario e i Finanziatori;
Cimitero: indica i cimiteri di Soccavo, Pianura, Chiaiano, Xxxxx, Secondigliano-San Xxxxxx, Ponticelli, Barra, San Xxxxxxxx a Teduccio, Poggioreale (Monumentale, X. Xxxxx xxx Xxxxxx, S. Maria della Pietà,
S. Maria del Pianto, Israelita di X. Xxxxx xxx Xxxxxx), oggetto della Concessione;
Codice: indica il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;
Collaudo: indica la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio delle Opere ai sensi dell'art. 229 del Regolamento;
Concessione: indica il rapporto tra Concedente e Concessionario come regolato dalla presente Convenzione;
Contratto di Finanziamento: indica il contratto stipulato con [•] per l'erogazione degli importi necessari a finanziare [•%] dei costi del Progetto;
Convenzione: indica il presente contratto concluso in forma pubblica, che disciplina le obbligazioni delle Parti in relazione alla Concessione;
Corrispettivi: indica le somme percepite dal Concessionario dal Comune;
Costo di Costruzione delle Opere [o degli impianti]: indica l'importo di Euro [•] al netto di IVA, ovvero il diverso importo eventualmente concordato tra il Concedente e il Concessionario;
Crediti Ceduti: indica tutti i crediti e i diritti del Concessionario a qualsiasi titolo nei confronti del Concedente ai sensi della Convenzione, ceduti ai Finanziatori a mezzo della Cessione dei Crediti di cui alla lettera (c) del successivo art. 7.4 (Garanzie a favore dei Finanziatori);
Cronoprogramma: indica il programma cronologico di avanzamento dei Lavori, comprensivo dei tempi previsti per l’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari al completamento delle Opere e all'Erogazione dei Servizi, Allegato [•] alla presente Convenzione, come di volta in volta modificato e aggiornato;
Debito Erogato: indica l'importo omnicomprensivo di volta in volta dovuto dal Concessionario ai Finanziatori ai sensi dei Documenti di Finanziamento, per il rimborso delle linee di credito in linea capitale, nonché per il pagamento di interessi, commissioni, spese, breakage costs e importi dovuti per risoluzione di accordi di hedging;
Direttore dei Lavori: indica il soggetto incaricato dal Concessionario delle attività di direzione dei lavori, ai sensi del successivo art. 8.5 (Direzione lavori e Responsabile della Sicurezza e Organo di Alta Vigilanza);
Documenti di Finanziamento: indica il Contratto di Finanziamento e gli ulteriori contratti e accordi relativi al finanziamento del Progetto, compresi eventuali accordi di hedging, conclusi dal Concessionario;
Documenti di Progettazione: indica il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo delle Opere;
DSCR: indica il parametro Debt Service Cover Ratio, pari al rapporto tra i flussi di cassa generati dal Progetto e il servizio del debito per quota capitale e quota interessi in ciascun anno della fase operativa, così come di volta in volta individuato sulla base del Modello Economico Finanziario.
DSCR Minimo: indica il minore dei valori del parametro DSCR rilevato a una certa data.
Equilibrio Economico Finanziario: indica l’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione del Progetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 143, ottavo comma, del Codice, determinato sulla base dei presupposti del Piano Economico Finanziario e del Caso Base descritti alle lettere (a) e (b) del successivo art. 10.1 (Equilibrio Economico Finanziario) e concretantesi nella sussistenza dei seguenti indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito [●];
Erogazione dei Servizi: indica l’erogazione dei Servizi durante la Fase di Gestione;
EURIBOR: indica il tasso Euro Interbank Offered Rate a 12 mesi con divisore 360, valido per regolamento il primo giorno successivo a quello in cui ciascun pagamento risulta dovuto, ai sensi della presente Convenzione, così come rilevato alle ore 11:00 (Central Europe Time) dallo Euribor Panel Steering Committee 2 giorni prima del predetto giorno di regolamento e pubblicato sul circuito Reuters, attualmente alla pagina [•], nonché sui principali quotidiani economici e qualora non sia possibile ottenere alcun tasso in conformità a quanto precede, l'ultimo Euro Interbank Offered Rate a 12 mesi con divisore 360 pubblicato;
Evento Destabilizzante: indica
(i) ogni Fatto del Concedente di cui alla successiva definizione;
(ii) ogni evento o circostanza di Forza Maggiore, [nella misura in cui dia luogo a maggiori oneri a carico del Concessionario superiori a Euro [•];
(iii) ogni norma di legge o regolamento sopravvenuta dopo la data della presente Convenzione che:
(1) incida in senso pregiudizievole sui termini e sulle condizioni per la costruzione delle Opere, sulla gestione economica o sulla funzionalità delle Opere, ovvero sui meccanismi e sulle condizioni di erogazione dei Corrispettivi o sui Ricavi;
(2) renda necessarie Varianti in Corso d'opera;
(3) modifichi in senso pregiudizievole per il Concessionario il regime tributario applicabile ai Corrispettivi [o ai Ricavi Commerciali];
(4) incida sull'entità, ovvero sulle procedure e condizioni di erogazione dei Servizi o di accesso dei cittadini ai Servizi;
(5) introduca modifiche ai principi contabili comunemente adottati alla data della presente Convenzione o istituisca un nuovo regime di ammortamento degli investimenti effettuati in relazione al Progetto;
(iv) il mancato o tardivo rilascio delle necessarie autorizzazioni per un periodo superiore a [•] giorni per causa non imputabile al Concessionario;
(v) la mancata o tardiva approvazione del Progetto Definitivo per un periodo superiore a [•] giorni per cause non imputabili al Concessionario ai sensi del successivo art. 8.2 (Cronoprogramma e Progettazione);
(vi) l'annullamento giurisdizionale e/o la revoca delle necessarie autorizzazioni per causa non imputabile al Concessionario;
(vii) l'incremento dei costi di Assicurazioni del Progetto superiore a [•]% di quanto previsto nel Caso Base Iniziale, a parità di condizioni di premio, franchigia e copertura;
(viii) ove la sottoscrizione del Finanziamento abbia luogo entro 6 mesi dalla data della presente Convenzione, l'incremento del tasso EURIBOR tra la data della presente Convenzione e la data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento nella misura in cui ecceda [•]%;
Evento Favorevole: indica
(i) l'attuazione di Xxxxxxxx approvate dal Concedente che comportino una riduzione nei Costi di Costruzione rispetto a quanto previsto nel Caso Base, nella misura in cui la riduzione ecceda l'importo complessivo di Euro [•];
(ii) la riduzione dei costi dei materiali di importo superiore a Euro [•];
(iii) ove la sottoscrizione del Finanziamento abbia luogo entro 6 mesi dalla data della presente Convenzione, la riduzione del tasso EURIBOR tra la data della presente Convenzione e la data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento nella misura in cui ecceda [•]%;
(iv) ogni evento o circostanza elencata alla definizione di Evento Destabilizzante, ove abbia incidenza in senso favorevole anziché pregiudizievole, e comporti miglioramento nei Parametri Economico Finanziari;
Fase di Costruzione: indica, secondo il contesto, il periodo di tempo ovvero le attività del Concessionario comprese tra la data della presente Convenzione e la data di conclusione e collaudo delle Opere;
Fase di Gestione: indica, secondo il contesto, il periodo di tempo tra la data di collaudo delle Opere e la scadenza o perdita di efficacia della Concessione o, comunque, tutte le attività del Concessionario relative alla gestione dei Servizi Erogati sino alla medesima data;
Fatto del Concedente: indica
(i) l'inadempimento del Concedente alle proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione;
(ii) un ritardo nel pagamento dei Corrispettivi superiore a [•] giorni;
(iii) un fatto imputabile alla pubblica amministrazione che dia luogo a ritardo nel rilascio di una autorizzazione o provvedimento rispetto alle previsioni del Cronoprogramma;
(iv) un fatto imputabile al Concedente o, in genere, ad altre pubbliche amministrazioni, che impedisca al Concessionario di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione, ove il Concessionario dimostri di aver diligentemente adempiuto ai relativi oneri, formalità o adempimenti ai sensi di legge o della presente Convenzione.
Finanziamenti: indica gli importi complessivi messi a disposizione del Concessionario dai Finanziatori in relazione al Progetto;
Finanziatori: indica gli istituti di credito, investitori istituzionali e gli altri finanziatori parti dei Documenti di Finanziamento;
Forza Maggiore: indica ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario da cui derivi per il Concessionario l’impossibilità anche temporanea, in tutto o in parte, di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione per effetto di:
(i) guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze non controllabili che impediscano l’adempimento delle obbligazioni ai sensi della presente Convenzione;
(ii) sabotaggio o vandalismo;
(iii) dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti o simili eventi;
(iv) sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi esclusivamente relativi ai dipendenti del Concessionario; o
(v) impossibilità di accedere a materie prime o servizi necessari al Progetto, con espressa esclusione dell'impossibilità derivante da inadempimento delle controparti del Concessionario o da eventi che (anche se considerati forza maggiore ai sensi del relativo contratto) non possano considerarsi Forza Maggiore ai sensi della presente Convenzione;
(vi) Qualora successivamente alla stipulazione della presente Convenzione venga meno la possibilità di reperire sul mercato assicurativo europeo alcuna delle Assicurazioni del Progetto a condizioni di premio, franchigia e copertura ragionevoli, ove il Concedente non accetti di assumere i relativi rischi entro il termine di cui al successivo art. 13 , lett. (f) (Assicurazioni);
ISTAT: indica l'Istituto Nazionale di Statistica;
Lavori: indica i lavori e le opere necessari alla realizzazione delle Opere incluse nella Concessione;
Lesione dell'Equilibrio: indica l'impatto di un dato Evento, Destabilizzante o Evento Favorevole, nella misura in cui dia luogo a:
(i) con riferimento al parametro DSCR Minimo: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel Caso Base corrente alla data dell'evento o circostanza;
(ii) con riferimento al parametro LLCR: variazione di almeno [•] rispetto al parametro valore rilevato nel Caso Base corrente alla data dell'evento o circostanza;
(iii) con riferimento al parametro TIR: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel Caso Base corrente alla data dell'evento o circostanza.
LLCR: indica il parametro Loan Life Cover Ratio, pari al rapporto tra (i) il valore attuale netto dei flussi di cassa del Progetto prodotti tra l’istante di valutazione e l’ultimo anno per il quale è previsto il rimborso del debito e (ii) il debito residuo allo stesso istante di valutazione;
Mezzi Propri: indica l'importo complessivo delle risorse apportate dai soci del Concessionario a titolo di capitale sociale o prestito subordinato.
Modello Economico Finanziario: indica il programma informatico elaborato da [•] di concerto con il Concessionario ai fini della rilevazione dei Parametri Economico Finanziari e delle previsioni di flussi di cassa, di conto economico e stato patrimoniale del Concessionario durante la Fase di Costruzione e la Fase di Gestione, elaborato sulla base dei presupposti del Piano Economico Finanziario, come di volta in volta modificato, integrato o aggiornato ai sensi del presente contratto e riportato all'allegato [•];
NIC: indica l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevato annualmente dall'ISTAT ai fini della rivalutazione monetaria;
Opere: indica tutte le opere connesse affidate al Concessionario in quanto strumentali alla gestione dei Servizi, per le quali trovano applicazione le disposizioni del Codice e del Regolamento in materia di lavori pubblici, e segnatamente
(i) la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 200 kW da realizzare all’interno del parco di Poggioreale;
(ii) l’ammodernamento e l’adeguamento degli impianti luci votive e ambientali;
(iii) l’adeguamento delle cabine elettriche e della rete MT;
(iv) la sostituzione delle lampade “votive e occasionali” ad incandescenza con lampade a LED;
(v) la realizzazione del sistema informativo per il monitoraggio e la riscossione dei canoni dovuti dagli utenti per i servizi cimiteriali;
(vi) l’installazione di un sistema di illuminazione d’accento e di sistemi di sicurezza del Parco cimiteriale di Poggioreale.
(vii) […..].
Organo di Alta Vigilanza: indica il soggetto incaricato dell'Alta Vigilanza, designato dal Concedente, di cui al successivo art. 8.5 (Direzione lavori, Responsabile della Sicurezza e Organo di Alta Vigilanza);
Parametri di Prestazione: indica [specificare parametri e misure concordate, presumibilmente individuati nel Capitolato di Gestione, o altro allegato];
Parametri Economico Finanziari: indica i parametri DSCR Minimo, LLCR e TIR assunti come presupposti e condizioni di base ai fini della determinazione dell’Equilibrio Economico Finanziario;
Periodo di Sospensione: indica il termine di 90 giorni dal ricevimento da parte del Concessionario e dell'Agente della comunicazione scritta del Concedente dell'intenzione di risolvere la Concessione ai sensi del successivo art. 11.1 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario)
Piano dei SAL: indica il programma di emissione dei SAL, Allegato [•] alla presente Convenzione;
Piano Economico Finanziario: indica il documento Allegato [•], con l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l’Equilibrio Economico Finanziario, asseverato da [•], [costituente parte integrante della Proposta];
Progetto: indica la concessione per l’affidamento dei servizi di illuminazione votiva e servizi connessi dei cimiteri comunali di Napoli;
Progetto Definitivo: indica il Progetto relativo alle Opere redatto dal Concessionario ai sensi dell'art. 93, comma 4, del Codice, del Regolamento e della presente Convenzione, come di volta in volta modificato e aggiornato;
Progetto Esecutivo: indica il Progetto relativo alle Opere redatto dal Concessionario ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, del Regolamento e della presente Convenzione, come di volta in volta modificato e aggiornato;
Progetto Preliminare: indica il Progetto relativo alle Opere redatto dal Concessionario ai sensi dell'art. 93, comma 3, del Codice e del Regolamento;
Promotore: indica [•], che ha presentato la Proposta in data [•];
Proposta: indica la proposta presentata dal Promotore e dichiarata di pubblico interesse ai sensi dell’art. 278 del Regolamento:
Proroga: indica una proroga del termine di conclusione dei Lavori;
Regolamento: indica il X.X.X. 0 xxxxxxx 0000, x. 000 xxxxxxx “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
Responsabile della Concessione: indica il soggetto responsabile della vigilanza sulla Fase di Gestione ai sensi del successivo art. 9.4;
Responsabile della Sicurezza: indica, secondo il contesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e i diversi soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
Responsabile del Procedimento: indica il soggetto responsabile del procedimento amministrativo, nominato dal Concedente, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, del Codice e del Regolamento;
Ricavi: indica i proventi dei Servizi agli utenti;
Riequilibrio: indica le procedure, i parametri e le modalità per il ripristino dell'Equilibrio Economico Finanziario, meglio descritte al successivo art. 10.2 (Riequilibrio);
SAL: indica le certificazioni dello Stato di Avanzamento dei Lavori predisposte dal Concessionario sulla base del Piano dei SAL, firmate dal Direttore dei Lavori e controfirmate dall'Organo di Alta Vigilanza;
Servizi: indica i servizi oggetto dell’affidamento così come indicati al successivo art. 9.1 (Obbligazioni generali e servizi) e come meglio specificati nel Capitolato di Gestione;
Servizi agli utenti: indica i servizi da prestare in favore degli utenti così come descritti nel successivo art.
9.2 e puntualmente disciplinati nel Capitolato di Gestione;
Società di Progetto: indica la società costituita dal Concessionario e subentrata [ovvero che subentrerà] al Concessionario nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione, ai sensi dell'art. 156 del Codice;
Sostituto: indica la società avente caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Concessionario (nella misura necessaria all'adempimento delle obbligazioni del Concessionario sino alla scadenza della Concessione), che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario ai sensi del successivo art. 11.4 (Intervento dei Finanziatori);
Tariffe: indica le tariffe applicate dal Concessionario per l’utilizzo dei Servizi agli utenti indicate nel Piano Economico Finanziario;
TIR: indica il tasso interno di rendimento del Progetto, pari di volta in volta al tasso che rende nullo il valore attuale netto dei flussi finanziari del Progetto indicati nel prospetto dei flussi di cassa del Piano Economico Finanziario e del Caso Base;
Ultimazione: indica la data di ultimazione dei lavori indicata nel certificato di ultimazione dei lavori emesso ai sensi dell'art. 199 del Regolamento;
Varianti: indica le Varianti Progettuali, le Varianti in Corso d’Opera e altre eventuali diverse varianti o modifiche richieste dal Concedente, dall'Organo di Alta Vigilanza o dal Responsabile della Sicurezza;
Varianti in Corso d’Opera: indica le modifiche successive all’inizio dei Lavori al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente, nei casi consentiti dalla presente Convenzione e dall’art. 132 del Codice;
Varianti Progettuali: indica le modifiche al Progetto Definitivo o al Progetto Esecutivo richieste dal Concedente in sede di approvazione del relativo progetto prima dell’inizio dei Lavori.
3. OGGETTO DEL CONTRATTO
La Convenzione ha per oggetto la concessione in via esclusiva da parte del Concedente del servizio di illuminazione votiva e dei servizi connessi nei cimiteri comunali di Napoli. In particolare, il Concedente affida in via esclusiva al Concessionario:
(i) la progettazione definitiva delle Opere redatta ai sensi dell'art. 93 del Codice e degli art. 24 e ss del Regolamento;
(ii) la progettazione esecutiva delle Opere ai sensi dell’art. 93 del Codice e degli artt. 33 e ss. del Regolamento in conformità al Progetto Preliminare;
(iii) la realizzazione delle Opere in conformità ai Documenti di Progettazione;
(iv) la fornitura e l'installazione di impianti e apparecchiature in conformità ai Documenti di Progettazione;
(v) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle Opere in conformità al Capitolato di Gestione;
(vi) l’Erogazione dei Servizi e dei Servizi agli utenti per tutta la durata della Fase di Gestione, il che costituisce l’oggetto prevalente della concessione.
I Lavori, i Servizi e i Servizi agli utenti potranno essere eseguiti direttamente dal Concessionario, anche a mezzo di soci della Società di Progetto, oppure essere affidati a terzi in conformità alla normativa vigente.
4. DURATA DELLA CONCESSIONE
La Concessione ha durata di [•] anni, decorrenti dalla stipulazione della presente Convenzione, ferma le facoltà di revoca e Proroga ove ne ricorrano i presupposti ai sensi di legge e della presente Convenzione.
5. SOCIETÀ DI PROGETTO
(a) Fermo quanto previsto ai successivi paragrafi (f) e (g) del presente articolo, le quote di partecipazione al capitale della Società di Progetto alla data della presente Convenzione sono detenute da [•], [•], e [•] [indicare soci e quote di partecipazione].
(b) La Società di Progetto si impegna a compiere le attività oggetto della Concessione di cui all’art. 3, in conformità ai termini e alle condizioni di cui ai documenti ivi indicati e allegati alla presente Convenzione. La Società di Progetto sarà unica responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione;
(c) I rapporti e le obbligazioni dei soci nei confronti della Società di Progetto nonché del Concedente sono disciplinati in conformità all’art. 156, comma 3, del Codice;
(d) Il Concessionario si impegna a conservare i requisiti e le garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell’aggiudicazione della Concessione, come di volta in volta necessari per legge o ai sensi della presente Convenzione.
(e) Il Concessionario si impegna a comunicare al Concedente ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o perdita dei requisiti o delle garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell’aggiudicazione della Concessione, e a porvi rimedio non appena possibile e comunque entro il termine perentorio a tal fine assegnato dal Concedente.
(f) La cessione delle quote della Società di Progetto potrà aver luogo in tutti i casi ammessi ai sensi dell’art. 156 del Codice.
(g) I soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di progetto e a garantire il buon adempimento degli obblighi di quest'ultima sino alla data di emissione del certificato di collaudo delle Opere, conformemente a quanto previsto dall'art. 156, comma 3 del Codice;
(h) Il trasferimento delle partecipazioni sociali nonché ogni altra operazione che impatti sull'assetto societario della Società di progetto sarà sempre possibile, previo necessario gradimento della Concedente che potrà essere negato a fronte della riscontrata insussistenza e/o diminuzione dei requisiti di onorabilità, consistenza e solidità patrimoniale nonché di professionalità ed affidabilità dei soci subentranti rispetto ai soci cedenti, cosi come richiesti ai fini dell'aggiudicazione del contratto di concessione e come di volta in volta necessari per legge ed ai sensi della presente Convenzione. A tal fine, il Concessionario, pena l'inefficacia di tali mutamenti, dovrà comunicare per iscritto alla Concedente siffatti mutamenti societari almeno 90 (novanta) giorni prima della data prevista per essi, indicando il nominativo dei nuovi soggetti subentranti e producendo tutta la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di cui sopra in capo ai nuovi soci, ai fini della preventiva autorizzazione.
(i) l'ingresso nel capitale sociale della Società di progetto da parte di un nuovo socio sarà sempre ammesso, laddove avvenga al fine di sostituire un socio che sia stato sottoposto a procedura concorsuale. Anche in tale eventualità, il soggetto subentrante indicato dal Concessionario dovrà essere
in possesso dei requisiti di cui sopra e di gradimento della Concedente, e dovrà essere applicata la procedura di comunicazione di cui alla precedente lett. h).
(l) Al di fuori dei casi di cui alle precedenti lett. (g), (h) e (i), la Concedente prende atto della facoltà che è concessa dal Codice a banche e ad altri investitori istituzionali, che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione, di entrare nella, e uscire dalla, compagine azionaria della Società di progetto, previa comunicazione alla Concedente, pena l'inefficacia di tali mutamenti, almeno 90 (novanta) giorni prima dalla data prevista per il perfezionamento di tali atti.
(m) Nelle ipotesi, consentite dal Codice, di cessione di quote/azioni della Società di progetto, trovano applicazione le norme e le formalità previste specificatamente dal codice civile per il tipo di società all'uopo costituita, fermi restando i limiti di cui sopra, e previa comunicazione al Concedente.
(n) La cessione di partecipazioni qualificate nel capitale della Società di progetto, nonché ogni eventuale operazione societaria straordinaria quali, a titolo meramente esemplificativo, cessioni di azienda fusioni, scissioni, trasformazioni, aumenti/riduzioni di capitale e cessioni di partecipazioni sociali effettuate nell'ambito di operazioni straordinarie, sono subordinate all'autorizzazione preventiva della Concedente, che non potrà essere irragionevolmente negata, in relazione alla sussistenza ovvero al mantenimento dei requisiti di onorabilità, consistenza e solidità patrimoniale, di professionalità e di affidabilità dei soggetti che per effetto delle predette operazioni detengono il controllo del Concessionario.
(o) Non è ammessa la cessione del contratto di concessione.
6. OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO
6.1 Principali Obbligazioni del Concessionario
(a) Il Concessionario si impegna:
(i) a redigere i Documenti di Progettazione delle Opere in conformità alle relative disposizioni del Codice e del Regolamento, secondo quanto previsto dal successivo art. 8.2;
(ii) ad eseguire i Lavori occorrenti per la realizzazione delle Opere e l’Erogazione dei Servizi secondo le disposizioni del successivo art. 8;
(iii) ad erogare i Servizi e i Servizi agli utenti e a garantire le forniture a ciò strumentali secondo le disposizioni del successivo art. 9;
(iv) a pagare puntualmente il Canone di Concessione nei termini prescritti dalla Convenzione;
(b) Il Concessionario assicura il finanziamento di tutto quanto occorrente alla realizzazione delle Opere e all'Erogazione dei Servizi (al netto dei Corrispettivi).
(c) Il Concessionario procederà, ove la normativa vigente lo richieda, all’affidamento a soggetti terzi degli appalti e dei sub-affidamenti relative alle attività e servizi di cui al paragrafo (a) che precede.
6.2 Responsabilità del Concessionario
(a) Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nella presente Convenzione, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.
(b) Il Concessionario è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l’esecuzione della Concessione, sia durante la Fase di Costruzione, sia durante la Fase di Gestione.
(c) La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionario o ai suoi dipendenti sarà a carico del Concessionario, salvo quanto previsto al successivo art. 7.5 (Responsabilità del Concedente).
6.3 Ulteriori obbligazioni del Concessionario
(a) Il Concessionario si impegna a fornire al Concedente la documentazione e le informazioni ragionevolmente richieste, e a prestare l'assistenza richiesta in buona fede dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza del Concedente.
(b) Il Concessionario si impegna, non appena ne venga a conoscenza, a informare il Concedente in relazione a:
(i) Ogni evento o circostanza che possa ragionevolmente apparire idonea a dar luogo a sospensione o interruzione dei Lavori per un periodo superiore a [•] giorni, rispetto a quanto previsto nei Documenti di progettazione e nel Cronoprogramma, con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per limitare ulteriori danni e ritardi;
(ii) ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione o indisponibilità dei servizi di cui al Capitolato di Gestione per un periodo superiore a [•] giorni, ovvero per un numero di punti penalità superiore a [•], con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per evitare o limitare danni e ritardi;
(iii) la sussistenza dei presupposti per la risoluzione, recesso o decadenza dal beneficio del termine, o altro presupposto per la cessazione delle linee di credito concesse al Concessionario ai sensi del
Contratto di Finanziamento, ovvero per l’esecuzione forzata da parte dei Finanziatori nei confronti del Concessionario;
(iv) l’instaurazione dei procedimenti giudiziali o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario ove ne possa conseguire l'impossibilità o incapacità del Concessionario di adempiere le obbligazioni di cui alla presente Convenzione;
(v) le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei Lavori, per le quali si applica l’art. 164 del Regolamento;
(vi) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione.
Le comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi sono effettuate al Responsabile del procedimento nella Fase di Costruzione di cui al successivo art. 8 (Fase di Costruzione) e al Responsabile della Concessione nel corso della Fase di Gestione di cui al successivo art. 9 (Fase di Gestione).
6.4 Dichiarazioni e garanzie del Concessionario
Il Concessionario dichiara e garantisce che:
(a) [la Società di Progetto è validamente costituita ai sensi di legge];
(b) il Concessionario ha agito e continuerà ad agire in conformità a ogni previsione di legge o regolamento, anche in materia ambientale, contributiva e previdenziale;
(c) il Concessionario si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre analoghe procedure concorsuali e non essendo in corso procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(d) non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento amministrativo o arbitrale nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci del Concessionario, che possa pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione;
(e) il Concessionario, al momento della stipula della presente Convenzione e per tutta la durata della Concessione, è e sarà in possesso di tutte le autorizzazioni, permessi e licenze necessarie o comunque opportune in relazione allo svolgimento della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;
(f) la sottoscrizione della presente Convenzione e di ogni altro atto o contratto ad essa collegato e l’adempimento delle obbligazioni da essi derivanti non sono in contrasto con obbligazioni contrattuali in essere, leggi o con atti aventi forza di legge che siano comunque vincolanti per il Concessionario e
per ciascuno dei soci del Concessionario o su di essi destinati a produrre effetti nonché con eventuali provvedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali cui gli stessi siano soggetti.
7. OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE
7.1 Principali obbligazioni del Concedente
Il Concedente si impegna a:
(a) effettuare le operazioni di consegna dei Lavori ai sensi degli artt. 153 e ss. del Regolamento nel rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma, mettendo a disposizione del Concessionario le aree e gli spazi indicati nei Documenti di Progettazione di proprietà del Concedente e necessari alla realizzazione delle Opere. All’atto della consegna dei Lavori il Concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi.;
(b) pagare con puntualità al Concessionario i Corrispettivi previsti dal successivo art. 10 (Equilibrio Economico Finanziario e Remunerazione del Concessionario), ai sensi dell'art. 143 del Codice. A tal fine il Concedente si obbliga a vincolare le risorse per il pagamento dei Corrispettivi depositandole presso il proprio conto.
(c) compiere nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma, tutte le attività amministrative di sua competenza necessarie al Progetto in relazione alla realizzazione delle Opere e all'Erogazione dei Servizi, compresi a titolo esemplificativo tutti i permessi, autorizzazioni, nulla osta, approvazioni e atti;
(d) prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attività e provvedimenti amministrativi o regolamentari di competenza di enti o amministrazioni diverse dal Concedente, attivandosi nel più breve tempo possibile e comunque entro [•] giorni dalla richiesta scritta del Concessionario;
(e) concedere in uso e consentire al Concessionario lo sfruttamento delle aree necessarie alla realizzazione delle Opere e all’Erogazione dei Servizi nel rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma;
(f) Assicurare la piena disponibilità delle aree ai fini della realizzazione delle Opere e dell’erogazione di tutti i servizi.
7.2 Obblighi di informazione
Il Concedente si impegna a trasmettere prontamente al Concessionario nel più breve tempo possibile e comunque entro 10 giorni dalla relativa adozione, pubblicazione, comunicazione o trasmissione al Concedente, le seguenti informazioni e documenti:
(a) ogni documento rilevante in relazione a eventuali progetti o proposte di modifica della forma giuridica o natura del Concedente;
(b) ogni provvedimento del Concedente in relazione all’utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dal Progetto;
(c) l’insorgere di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione;
(d) la comunicazione di risoluzione ai sensi del successivo art. 11.1 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario) o di revoca per motivi di pubblico interesse ai sensi del successivo art. 11.2 (Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente);
(e) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione; e
(f) ogni altra comunicazione rilevante che il Concedente invierà alla e/o riceverà dalla Regione relativamente alla Concessione.
7.3 Dichiarazioni e garanzie del Concedente
Il Concedente dichiara e garantisce che:
(a) l’aggiudicazione della Concessione al Concessionario è stata disposta in piena conformità alle disposizioni di legge vigenti al momento in cui tale aggiudicazione è avvenuta, incluse, inter alia, le disposizioni del Codice;
(b) tutti gli adempimenti amministrativi necessari ai fini della valida aggiudicazione della Concessione al Concessionario sono stati legittimamente e compiutamente evasi;
(c) alla data di stipula della presente Convenzione nessun ricorso avente a oggetto l’annullamento dell’aggiudicazione della Concessione è stato presentato alla competente autorità giudiziaria o comunque notificato al Concedente.
7.4 Garanzie a favore dei Finanziatori
(a) Considerando che la realizzazione e gestione delle Opere sarà effettuata mediante tecniche di project financing, fermi gli obblighi del Concessionario ai sensi della presente Convenzione, il Concedente riconosce che l’ottenimento dei Finanziamenti avrà luogo a seguito della costituzione delle garanzie richieste dai Finanziatori che includeranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pegno sulle azioni del Concessionario, ipoteche, privilegio generale sui beni del Concessionario, cessione dei crediti del Concessionario verso il Concedente.
(b) Il Concedente si impegna a prender atto e accettare incondizionatamente ed irrevocabilmente la cessione da parte del Concessionario a favore dei Finanziatori, dei Crediti che devono venire a maturazione in virtù del rapporto di Concessione nei termini previsti dalla Cessione dei Crediti, e in conformità alla legge applicabile.
(c) Il Concedente si impegna a cooperare con il Concessionario e con i Finanziatori per tutte le attività necessarie alla definizione e alla erogazione dei Finanziamenti assunti dal Concessionario.
(d) Il Concedente si impegna a concordare con il Concessionario le eventuali modifiche alla presente Convenzione necessarie per tutelare le ragioni di credito dei Finanziatori ai sensi del Contratto di Finanziamento, tali comunque da non alterare i termini sostanziali della Concessione, né le garanzie a favore del Concedente. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente Convenzione e, salvo i casi di Riequilibrio, in nessun caso il Concedente sarà tenuto ad accettare modifiche che comportino maggiori oneri finanziari, ovvero l’assunzione di ulteriori impegni o limitazioni delle garanzie prestate dal Concessionario, rispetto a quanto previsto dalla presente Convenzione, salvo l'esigenza di adeguare i tassi di interesse previsti dal Piano Economico Finanziario a quelli disponibili sul mercato interbancario alla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.
7.5 Responsabilità del Concedente
(a) Il Concedente è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, al Concessionario o ai suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera durata della Concessione.
(b) Salvo quanto previsto dal successivo art. 11.2 (Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente), ove la violazione da parte del Concedente degli impegni assunti ai sensi del presente art. 7 comporti una Lesione dell’Equilibrio, il Concessionario avrà diritto al Riequilibrio.
8. FASE DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DELLE OPERE
8.1 Consensi e autorizzazioni
(a) Il Concessionario si impegna ad attivarsi, secondo i casi in proprio o in nome e per conto del Concedente, per ottenere dalle competenti amministrazioni entro i tempi previsti dal Cronoprogramma e riflessi nel Caso Base le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta e quant'altro necessario per la corretta esecuzione delle Opere ed Erogazione dei Servizi, fermo l'impegno di collaborazione del Concedente ai sensi della lettera (d) del precedente art. 7.1 (Principali obbligazioni del Concedente).
(b) Per l'ottenimento dei provvedimenti citati al precedente paragrafo (a), il Concessionario si impegna ad agire con la massima diligenza e sarà esonerato da responsabilità per ritardi solo ove dimostri di aver correttamente e tempestivamente interpellato gli organi pubblici competenti e di aver adempiuto gli
oneri, adempimenti e condizioni di volta in volta previste per l'ottenimento e la conservazione di efficacia dei detti provvedimenti, ovvero in caso di Fatto del Concedente.
8.2 Cronoprogramma e progettazione
(a) Entro [•] giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario dovrà sottoporre al Concedente la proposta di Progetto Definitivo e di Cronoprogramma aggiornato, in forma sostanzialmente conforme agli allegati [•] e [•] alla presente Convenzione. Nei [•] giorni successivi, il Concedente presenterà le proprie osservazioni, che saranno oggetto di revisione congiunta tra le Parti ai fini della definizione del Progetto Definitivo e del Cronoprogramma.
(b) Il Concessionario sarà tenuto ad apportare al Cronoprogramma e al Progetto Definitivo le modifiche e/o variazioni richieste dal Concedente per tener conto dei termini di legge. In mancanza di tali richieste, il Cronoprogramma e il Progetto Definitivo dovranno essere approvati dal Concedente entro [•] giorni dalla rispettiva data di consegna al Concedente. Ove le dette richieste diano luogo ad alterazione sostanziale del Cronoprogramma o del Progetto Definitivo, l'adozione delle relative variazioni sarà subordinata al previo Riequilibrio, ai sensi del successivo art. 10.2 (Riequilibrio);
(c) Entro [•] giorni dall’approvazione del Progetto Definitivo il Concessionario dovrà consegnare al Concedente il Progetto Esecutivo, sul quale il Concedente presenterà le proprie osservazioni nei [•] giorni successivi, nel rispetto delle modalità stabilite al precedente paragrafo (a) del presente articolo.
(d) Il Concessionario sarà tenuto ad apportare al Cronoprogramma ed al Progetto Esecutivo le modifiche e/o variazioni richieste dal Concedente per tener conto dei termini di legge. In mancanza di tali richieste, il Cronoprogramma e il Progetto Esecutivo dovranno essere approvati dal Concedente entro [•] giorni dalla rispettiva data di consegna al Concedente. Ove le dette richieste diano luogo ad alterazione sostanziale del Cronoprogramma o del Progetto Esecutivo, l'adozione delle relative variazioni sarà subordinata al previo Riequilibrio, ai sensi del successivo art. 10.2 (Riequilibrio).
(e) All’esito dell'approvazione del Concedente, il Cronoprogramma, il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo (come di volta in volta modificati e approvati) saranno sostituiti agli Allegati [•] e [•].
(f) Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato e sarà responsabile di ogni ritardo. Per ogni giorno di ritardo a lui imputabile, il Concessionario sarà soggetto a una penale da determinarsi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 145 del Regolamento, salvo i casi in cui il ritardo e la conseguente modifica del Cronoprogramma siano imputabili a Forza Maggiore o Fatto del Concedente e salvo quanto previsto ai successivi artt. 8.7 (Xxxxxxx) e 9.5 (Sospensione).
(g) I Documenti di Progettazione dovranno essere predisposti nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia alla data della presente Convenzione, tenuto conto di eventuali prescrizioni e indicazioni fornite dal Concedente.
(h) I Documenti di Progettazione dovranno essere predisposti secondo gli standard di qualità [•].
(i) Qualora il Cronoprogramma o i Documenti di Progettazione siano modificati per Fatto del Concedente o accordo tra Concedente e Concessionario e tali modifiche non consentano al Concessionario di rispettare i termini stabiliti per il completamento dei Lavori e la Messa in Esercizio, il Concessionario avrà diritto a una corrispondente Proroga e, in caso di Lesione dell’Equilibrio, la revisione dello stesso ai sensi del successivo art. 10.2 (Riequilibrio).
8.3 Esecuzione dei Lavori
(a) I Lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e in conformità alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i Documenti di Progettazione, nonché nel rispetto di ogni normativa applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene e ogni disposizione, condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere visti, permessi, nulla osta, autorizzazioni e quant'altro necessario per la realizzazione delle Opere e l'Erogazione dei Servizi.
(b) Il Concessionario, con la sottoscrizione della Convenzione, accetta incondizionatamente e si obbliga a rispettare tutte le disposizioni di legge, e in particolare, pena la risoluzione del contratto e fatta salva la facoltà della Concedente di adottare ogni altra e idonea tutela atta a garantire quanto dovuto ai lavoratori, si obbliga a rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, di lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché i vigenti CCNL e CCPL dell’edilizia. Il Concessionario si obbliga altresì:
▪ a rispettare rigorosamente gli obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di legge e dai Contratti Collettivi di lavoro di ogni livello nonché di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione antinfortunistica;
▪ a richiedere a tutte le imprese subappaltatrici e affidatarie operanti in cantiere, nonché a tutti i fornitori, l’impegno al pieno rispetto di quanto contenuto nelle leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente, salute e sicurezza nonché dei vigenti CCNL e CCPL dell’edilizia;
▪ ad osservare rigorosamente le condizioni economiche e normative previste dal CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dai contratti integrativi territoriali di settore, ivi compresi i versamenti alla Cassa Edile;
▪ a trasmettere alla Concedente l’elenco nominativo del personale, a qualsiasi titolo operante presso il cantiere;
▪ a denunciare tempestivamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata all’atto dell’assunzione o nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un suo
rappresentante o di un suo dipendente nonché a segnalare alla Prefettura ed alla Concedente la formalizzazione di tale denuncia;
▪ a far rispettare la prescrizione da ultimo specificata anche alle imprese subappaltatrici e ad ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nella realizzazione delle Opere, anche mediante la previsione di apposite clausole da inserirsi nei contratti di subaffidamento.
(c) In attuazione di quanto previsto alla lett. (a), il Concessionario si obbliga ad adottare ogni iniziativa utile a favorire la formazione lavoratori e la più ampia informazione sui diritti dei lavoratori. Si obbliga, altresì, ad adottare ogni iniziativa utile a favorire l’inserimento del lavoratore straniero con l’eventuale coinvolgimento di mediatori culturali attraverso lo svolgimento di appositi corsi cui tali lavori debbano necessariamente accedere, avvalendosi anche di enti paritetici di formazione del settore edile.
(d) Al fine di assicurare il rispetto delle previsioni in materia di sicurezza, il Concessionario si impegna ad adottare tutte le iniziative opportune e richieste dalla Concedente per adeguatamente controllare l’andamento della sicurezza in cantiere, monitorare l’andamento degli infortuni in cantiere e proporre e recepire eventuali iniziative tra cui la possibilità di effettuare una ulteriore mirata formazione in base alle specificità riscontrate in cantiere.
8.4 Varianti
(a) Il Concessionario sarà tenuto ad adeguarsi alle Varianti Progettuali richieste dal Concedente sia durante la Fase Costruzione sia durante la Fase di Gestione, che presentino le seguenti caratteristiche:
(i) introduzione di modifiche di dettaglio e/o di innovazioni migliorative che non determinino un'alterazione sostanziale del Progetto Preliminare;
(ii) introduzione di modifiche che non comportino incremento dei costi previsti per la realizzazione dei Lavori [al di sopra dell'importo complessivo di Euro [•]], della tempistica per la realizzazione dei Lavori
[al di sopra di [•] giorni], o incremento dei costi di gestione previsti nel Progetto Preliminare [al di sopra dell'importo complessivo annuale di Euro [•]], salvo quanto previsto al successivo paragrafo (c).
(b) Si applica quanto previsto dall'art. 132 del Codice.
(c) Le Varianti in Corso d’Opera potranno essere richieste dal Concedente, attraverso l’Organo di Alta Vigilanza, ovvero proposte autonomamente dal Concessionario e autorizzate dal Concedente nei soli casi di cui all’art. 132 del Codice. In relazione alle Varianti proposte dal Concessionario, il Concedente s'impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro [●] giorni dal ricevimento della proposta.
(d) Le Varianti in Corso d’Opera saranno valutate in base ai capitolati tecnici e tariffari forniti dal Concessionario unitamente al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente.
(e) Il Concessionario è tenuto a sopportare i costi relativi a Varianti in Corso d’Opera dovute al manifestarsi di errori od omissioni del Progetto Esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione delle Opere, ovvero la sua utilizzazione, ai sensi dell’art. 132, comma 1, lett. e) del Codice. Il Concessionario dovrà altresì risarcire il Concedente di qualsiasi danno conseguito in relazione a detti errori od omissioni.
(f) Le Varianti diverse dalle Varianti Progettuali di cui al precedente paragrafo (a), che non siano dovute a errori od omissioni di progettazione e comportino oneri aggiuntivi per il Concessionario in misura superiore a Euro [•] saranno a carico del Concedente, ove il Concessionario non reperisca le risorse finanziarie necessarie a sostenere i relativi costi.
8.5 Direzione lavori, Responsabile della Sicurezza e Organo di Alta Vigilanza
(a) Il Concessionario assume la responsabilità della nomina e dell'adempimento delle funzioni di Responsabile della Sicurezza, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
(b) Il Concedente eserciterà, a propria cura, la funzione di Alta Vigilanza sulla progettazione e sulla esecuzione dei Lavori.
(c) Il Concedente si impegna a segnalare tempestivamente i nominativi dei professionisti incaricati delle funzioni di Alta Vigilanza al Concessionario, perché sia loro consentito l'accesso ai cantieri e alla documentazione del Progetto anche senza preavviso, purché in modo da non recare pregiudizio al Concessionario.
(d) La direzione dei lavori compete al Concessionario che provvederà ad istituire l’ufficio di Direzione dei lavori composto da un Direttore dei Lavori e dai suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del Codice e del Regolamento. Il Concessionario sarà tenuto, altresì a comunicare, prima dell’inizio dei Lavori, i nominativi dei professionisti componenti il predetto ufficio al Concedente, affinché questi esprima il proprio gradimento.
(e) Il Concessionario e il Direttore dei Lavori saranno tenuti a uniformarsi alle osservazioni e direttive impartite dal Concedente in sede di Alta Vigilanza, senza tuttavia sospendere o ritardare la regolare esecuzione delle prestazioni programmate, salvo nella misura in cui la sospensione o ritardo sia conseguenza diretta di dette osservazioni o direttive.
(f) Il Concessionario potrà eseguire immediatamente le modifiche al Progetto Esecutivo richieste dal Concedente a condizione che:
(i) abbiano carattere migliorativo; e
(ii) non comportino una alterazione sostanziale del Progetto Preliminare o del Progetto Definitivo; e
(iii) non comportino incremento del Costo di Costruzione dell'Opera o Lesione dell’Equilibrio,
mentre modifiche che abbiano caratteristiche diverse da quelle elencate nel presente paragrafo (f) saranno considerate Varianti in Corso d’Opera ai sensi del precedente art. 8.4 (Varianti). Parimenti, saranno considerate Varianti in Corso d’Opera ai sensi del precedente art. 8.4 (Varianti) le modifiche che comportino incremento nel Costo di Costruzione delle Opere superiori a Euro [•] (per modifica) ovvero Euro [•] (complessivamente).]
(g) Indipendentemente dalla vigilanza esercitata dal Concedente, il Concessionario sarà pienamente responsabile:
(i) della corretta e puntuale progettazione ed esecuzione dei Lavori;
(ii) dell'osservanza delle buone regole dell’arte;
(iii) della qualità dei materiali impiegati.
8.6 Prove e collaudo
(a) Il Concessionario, con preavviso di 30 giorni, darà comunicazione scritta all’Organo di Alta Vigilanza della data di completamento di ciascuna fase di avanzamento prevista dal Cronoprogramma e del Progetto Esecutivo, e dell'Ultimazione.
(b) Il Concessionario comunicherà per iscritto le date proposte per l'inizio delle procedure di collaudo in corso d’opera e finale, conformemente alle previsioni del Progetto Esecutivo.
(c) Il Concedente nomina la/e commissioni di collaudo nel rispetto di quanto previsto dall’art. 141 del Codice e dall’art. 216 del Regolamento.
(d) I costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti delle commissioni di collaudo, saranno a carico del Concessionario.
(e) Il collaudo sarà effettuato, nel rispetto delle procedure di cui agli artt. 215 e ss. del Regolamento
(f) Durante l’espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, il Concessionario si impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente.
(g) Del collaudo in corso d’opera verrà redatta dettagliata relazione. Alla verifica dell’avvenuto completamento dei Lavori sarà redatto processo verbale di ultimazione dei Lavori ai sensi dell’art. 199 del Regolamento, nonché rilasciato il nulla osta a eseguire tutte le prove e verifiche previste per la Messa in Esercizio.
(h) Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all’art. 229 del Regolamento, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 24 mesi dalla data di rilascio. Decorsi due mesi dalla
scadenza del predetto termine, il collaudo si intende approvato dal Concedente, ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto.
(i) In caso di ritardi nelle operazioni di collaudo per Fatto del Concedente o Forza Maggiore, che comportino Lesione dell’Equilibrio, il Concessionario avrà diritto al Riequilibrio.
8.7 Ritardi
(a) Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato e sarà responsabile di ogni ritardo, fatte salve le ipotesi in cui il ritardo e la conseguente modifica del Cronoprogramma siano dovuti a eventi non imputabili al Concessionario.
(b) Per ogni giorno di ritardo imputabile al Concessionario verrà applicata una penale pari a [•], così come previsto art. 145 del Regolamento.
(c) In caso di ritardo dovuto a:
(i) Forza Maggiore;
(ii) modifiche legislative che rendano necessarie Varianti in Corso d'Opera;
(iii) varianti adottate ai sensi dell'art. 132 del Codice;
(iv) Fatto del Concedente;
(v) mancato rilascio o ritardo nell'ottenimento dei provvedimenti di cui al precedente art. 8.1 (Consensi e autorizzazioni) rispetto ai termini previsti dal Cronoprogramma, che non sia imputabile al Concessionario; o
(vi) annullamento giurisdizionale o revoca dei provvedimenti di cui al precedente art. 8.1 (Consensi e autorizzazioni) per fatto non imputabile al Concessionario,
il Concessionario avrà diritto a una Proroga di entità pari al ritardo nei Lavori conseguenti al detto evento o circostanza e, in caso di Lesione dell’Equilibrio, al Riequilibrio.
(d) Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti paragrafi del presente art. 8.7, qualora l'inosservanza del termine previsto per la realizzazione delle Opere sia imputabile al Concedente, il Concessionario avrà diritto al riconoscimento dei maggiori oneri da parte del Concedente, nei limiti di quanto previsto dalla normativa applicabile.
9. FASE DI GESTIONE
9.1 Obbligazioni generali e Servizi
(a) Il Concessionario si impegna ad erogare, per tutta la durata della Concessione, secondo le modalità indicate nel Capitolato di gestione, i seguenti Servizi:
(i) la gestione del servizio di illuminazione ambientale e degli spazi comuni esterni del Cimitero;
(ii) la gestione delle attività necessarie a consentire al Concedente la riscossione della tariffa relativa ai servizi per “il giardinaggio e la nettezza delle aree cimiteriali” come previsti dall’art. 54, comma 3, lett. d), del regolamento di polizia mortuaria vigente così come delineati nei documenti di offerta e senza occuparsi della fase del recupero del credito;
(iii) la creazione e gestione informatizzata di una banca dati anagrafica dei defunti per l’espletamento del servizio;
(iv) la prestazione di servizi accessori per la valorizzazione ed il recupero dei monumenti storici nei cimiteri di Napoli, anche al fine di renderli idonei ad una fruizione a fini culturali e turistici.
Inoltre, il Concessionario garantirà la manutenzione ordinaria e straordinaria delle Opere.
(b) Il Concessionario si impegna a garantire la massima disponibilità dei Servizi. L'interruzione della disponibilità dei Servizi non potrà superare i limiti di tolleranza (complessivi e per categoria di servizio) espressi in via [numerica e/o percentuale] nel Capitolato di Gestione.
(c) In caso di superamento quantitativo, qualitativo o temporale dei detti limiti di tolleranza il Concedente, attraverso il Responsabile della Concessione di cui al successivo art. 9.4, dovrà effettuare una specifica contestazione al Concessionario. Il Concedente provvederà a determinare la misura della relativa penale ai sensi delle tabelle di cui al Capitolato di Gestione, dandone comunicazione al Concessionario. Ove il Concessionario non contesti l'applicazione e la misura della penale entro i 5 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente, ovvero ove il Concedente non ritenga descritti con riferimento al Capitolato di Gestione o a separato programma di gestione da allegare alla condivisibile la contestazione del Concessionario, la penale sarà dedotta alla scadenza di pagamento di Corrispettivi immediatamente successiva. E' comunque salvo il diritto del Concessionario ad agire per l'accertamento dell'infondatezza della penale e per il pagamento degli importi trattenuti, ai sensi del successivo art. 16 (Risoluzione delle Controversie). L'eventuale applicazione di penali ovvero contestazione ai sensi del presente art. 9.1 (b) non darà titolo al Concedente di sospendere i pagamenti altrimenti maturati, che dovranno essere corrisposti alle scadenze concordate.
9.2 Servizi agli utenti
(a) Il Concessionario si impegna a garantire la massima disponibilità dei seguenti Servizi agli utenti, secondo le modalità indicate nel Capitolato di Gestione:
(i) servizio di illuminazione votiva in abbonamento annuale;
(ii) servizio di illuminazione votiva con accensione temporanea (in caso di anniversari, compleanni, etc..).
Per tali servizi il Concessionario si impegna ad applicare le tariffe indicate nel Piano Economico Finanziario, determinate secondo i criteri ivi indicati.
(b) L'interruzione della disponibilità dei Servizi agli utenti non potrà superare i limiti di tolleranza (complessivi e per categoria di servizio) espressi in via [numerica e/o percentuale] nel Capitolato di Gestione.
(c) In caso di superamento quantitativo, qualitativo o temporale dei detti limiti di tolleranza, il Concedente procederà ad applicazione di una penale di importo determinato ai sensi della lettera (b) del precedente art. 9.1.
(d) Il Concedente si impegna a garantire al Concessionario la disponibilità e libera gestione delle aree destinate ai seguenti Servizi agli utenti entro i tempi previsti dal Cronoprogramma:
(i) [●]
(e) Il Concessionario potrà, inoltre, prestare agli utenti servizi aggiuntivi, diversi da quelli sopra individuati, purché complementari alle attività oggetto di concessione e purché i relativi ricavi non incidano in modo significativo sull’equilibrio economico-finanziario della concessione.
9.3 Modifiche nei servizi
(a) L’Erogazione dei Servizi avrà luogo in conformità al Capitolato di Gestione. Nel corso dell’intero periodo di validità della Concessione e in presenza di comprovate esigenze di carattere generale, il Concedente potrà richiedere l'adeguamento del Capitolato di Gestione. In tal caso le Parti si impegnano a concordare in buona fede gli adeguamenti al Capitolato di Gestione che rispondano alle esigenze espresse dal Concedente.
(b) Qualora la revisione del Capitolato di Gestione ai sensi del precedente paragrafo (a) comporti una Lesione dell’Equilibrio, il Concessionario avrà diritto a richiedere la revisione dello stesso ai sensi del successivo art. 10.2 (Riequilibrio).
9.4 Responsabile della Concessione
(a) Entro [•] giorni anteriori alla consegna delle aree, il Concedente nominerà il Responsabile della Concessione, al quale è demandata la vigilanza sul corretto adempimento, da parte del Concessionario, delle obbligazioni inerenti la Fase di Gestione di cui al presente art. 9 e, in particolare, sull’Erogazione dei Servizi e dei Servizi agli utenti secondo i criteri di cui al Capitolato di Gestione.
(b) A tal fine il Responsabile della Concessione dovrà verificare, nei termini stabiliti dal Capitolato di Gestione, l’esito dei controlli effettuati su ciascun servizio, avvalendosi di struttura aziendale appositamente nominata, e con la collaborazione del referente, nominato dal Concessionario entro [•] giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.
(c) Sulla base dei risultati del controllo effettuato per ciascuno dei Servizi, il Responsabile della Concessione segnala eventuali contestazioni o rilievi al Concessionario, e provvede ai sensi del precedente art. 9.1, lett. (c).
9.5 Sospensione
In caso di sospensione nell'Erogazione dei Servizi ovvero indisponibilità dei Servizi agli utenti dovuta a:
(a) Forza Maggiore;
(b) Fatto del Concedente;
(c) annullamento giurisdizionale o revoca dei provvedimenti di cui al precedente art. 5.1 (Consensi e autorizzazioni) per fatto non imputabile al Concessionario;
(d) ritardo nel completo avviamento dei Servizi e dei Servizi agli utenti e di ogni altra attività ai sensi della lettera (f) del precedente art. 7.1 (Principali obbligazioni del Concedente), il Concessionario avrà diritto a una Proroga di entità pari alla sospensione delle attività di gestione conseguenti al detto evento o circostanza e, in caso di Lesione dell’Equilibrio, al Riequilibrio.
9.6 Forniture tecnologiche
(a) Al termine di ciascun periodo di [•] anni successivi alla Messa in Esercizio, il Concedente e il Concessionario procederanno di concerto alla valutazione dell'obsolescenza, della necessità di sostituzione, delle condizioni di manutenzione e dei relativi costi, nonché dei prezzi di mercato per le forniture tecnologiche;
(b) Ove ne sussistano i presupposti ai sensi del successivo art. 10.2 (Riequilibrio), l'obbligo del Concessionario di provvedere alle forniture tecnologiche sarà subordinato al Riequilibrio ai sensi del successivo art. 10.2 (Riequilibrio).
10. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E REMUNERAZIONE DEL CONCESSIONARIO
10.1 Equilibrio Economico Finanziario
(a) Il Piano Economico Finanziario riflette i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'Equilibrio Economico Finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione, compresi a titolo esemplificativo:
(i) i tempi previsti per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni di cui al Cronoprogramma;
(ii) i tempi previsti per l'esecuzione dei Lavori, ai sensi del Cronoprogramma;
(iii) l'importo dei Corrispettivi;
(iv) i termini temporali e le condizioni di pagamento dei Corrispettivi;
(v) la durata della Concessione; e
(vi) le caratteristiche e l'entità dei Servizi e dei Servizi agli utenti nella Fase di Gestione.
(b) Ai fini della determinazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, il Concedente e il Concessionario faranno riferimento ai Parametri Economico Finanziari risultanti dal Caso Base, che potrà riflettere modifiche nei principali presupposti e nelle condizioni fondamentali di cui alla precedente lettera (a) del presente art. 10.1 secondo quanto previsto nella presente Convenzione.
(c) Ai fini dell'art. 86 del Regolamento, l'ammortamento degli investimenti del Concessionario in relazione al Progetto avrà luogo in conformità alle previsioni del Piano Economico Finanziario.
10.2 Riequilibrio
(a) Il Concessionario o il Concedente avranno diritto al Riequilibrio ai sensi del presente art. 10.2 nel caso in cui si verifichi una Lesione dell'Equilibrio determinata da:
(i) Evento Favorevole; o
(ii) Evento Destabilizzante:
(b) Entro 10 giorni dal verificarsi del detto evento o circostanza ovvero, in caso di Evento Favorevole, entro 10 giorni dalla relativa richiesta scritta della Concedente, il Concessionario procederà, di concerto con il Concedente, a un'applicazione del Modello Economico Finanziario che rilevi:
(i) i Parametri Economico Finanziari alla data dell'applicazione del Modello Economico Finanziario senza considerare l'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla Lesione dell'Equilibrio; e
(ii) i Parametri Economico Finanziari alla data dell'applicazione del Modello Economico Finanziario in considerazione dell'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla Lesione dell'Equilibrio, trasmettendo tempestivamente al Concedente copia dell'applicazione del Modello Economico Finanziario e di ogni ulteriore documentazione comprovante la misura della Lesione dell'Equilibrio. E' inteso che, ove alcuno degli eventi e circostanze elencati al precedente paragrafo (a) dia luogo a mutamento in senso favorevole al Concessionario, il Riequilibrio ai sensi del presente art. 10.2 dovrà essere effettuato a vantaggio del Concedente.
(c) Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione dell'applicazione del Modello Economico Finanziario, il Concedente ed il Concessionario procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie del Progetto e all'esame delle disposizioni della presente Convenzione, e ne concorderanno la revisione, che potrà prevedere, in via alternativa o congiunta:
(i) l’incremento o riduzione dei Corrispettivi;
(ii) l’incremento o riduzione del Canone di Concessione;
(iii) il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo;
(iv) l'anticipazione o proroga del termine di scadenza della Concessione sino a ripristinare l’Equilibrio Economico Finanziario in modo che i Parametri Finanziari vengano ricondotti ai livelli rilevati in relazione alla data antecedente il verificarsi della Lesione dell'Equilibrio, ai sensi dell’art. 143, comma 8 del Codice;
(v) l’incremento o riduzione delle tariffe applicabili agli utenti per i Servizi agli utenti.
(d) A seguito della revisione dell'Equilibrio Economico Finanziario ai sensi della precedente lettera (a) del presente art. 10.2, il Caso Base sarà sostituito dall'applicazione del Modello Economico Finanziario posta a base della revisione.
(e) In mancanza della predetta revisione, è fatto salvo il diritto del Concessionario al recesso ai sensi dell'art. 143, comma 8 del Codice.
10.3 Canone di Concessione
(a) Il Concessionario si obbliga a corrispondere al Concedente un Canone di Concessione pari ad Euro [●], oltre IVA.
(b) Il pagamento è [anticipato/posticipato] [annuale/semestrale] e deve essere fatto mediante [●]
10.4 Corrispettivi e Xxxxxx
(a) Il Corrispettivo per i Servizi è dovuto dal Concedente con cadenza trimestrale posticipata e determinato, di volta in volta, secondo quanto previsto dal Capitolato di Gestione [•].
(b) Il Concessionario provvederà a trasmettere al Responsabile del Procedimento, entro 15 giorni dalla scadenza del relativo trimestre, la richiesta di pagamento, con indicazione dettagliata dei presupposti per la determinazione dell'importo. Il Concedente provvederà ai relativi pagamenti entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta del Concessionario.
(c) Con riguardo ai Ricavi, questi verranno di volta in volta corrisposti dagli utenti sulla base delle tariffe applicate e secondo le modalità indicate nel Capitolato di Gestione.
(d) In caso di superamento quantitativo o temporale dei limiti di tolleranza di cui al Capitolato di Gestione, il Concedente procede ai sensi del precedente art. 9.1 (Obbligazioni Generali e Servizi).
10.5 Interessi di mora
In caso di ritardo nel pagamento di importi dovuti ai sensi della presente Convenzione, saranno dovuti interessi di mora nella misura del saggio determinato ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (per i ritardi nel pagamento dei Corrispettivi) fino alla data dell’effettivo pagamento. [Resta ferma la facoltà
del Concessionario, trascorsi [30] giorni dalla data di costituzione in mora dello stesso, di promuovere ai sensi del successivo art. 16 (Risoluzione delle controversie) il tentativo di accordo xxxxxxx e, in caso di esito negativo, il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione della presente Convenzione, ove ricorrano i presupposti dell’art. 133 del Codice].
11. RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE
11.1 Risoluzione per inadempimento del Concessionario
(a) Il Concedente potrà dar luogo a risoluzione della presente Convenzione solo previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c. comunicata per iscritto al Concessionario e all'Agente ai sensi del successivo articolo 11.4 (Intervento dei Finanziatori), con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e comunque non inferiore a [•] giorni, qualora:
(i) il Concessionario abbia sospeso o interrotto i Lavori per un periodo superiore a [•] giorni, ove la sospensione o interruzione non consegua a Evento Destabilizzante o Fatto del Concedente;
(ii) il Concessionario superi di [•] giorni il termine per il completamento delle Opere previsto dal Cronoprogramma, ove l'inosservanza del termine non consegua a Evento Destabilizzante o Fatto del
Concedente;
(iii) il Concessionario sia incorso in violazioni del Capitolato di Gestione
- tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza del Cimitero o dell'Erogazione dei Servizi, e non vi abbia posto rimedio entro 30 giorni dal ricevimento di intimazione scritta del Concedente;
- corrispondenti a penali di importo superiore, complessivamente, a Euro [•] per ciascun anno, ovvero a Euro [•], complessivamente;
(iv) il Concessionario abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale appartenente all'organizzazione del Concedente ovvero con terzi, in relazione al Progetto, e comunque in ogni caso di reati accertati ai sensi dell’art. 135 del Codice;
(v) il Concessionario abbia omesso di attivare anche solo una delle coperture assicurative previste al successivo art. 13 (Assicurazioni), salvo quanto previsto all’art. 13 (f);
(vi) il Concessionario versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento, ovvero sia convocata l'assemblea dei soci del Concessionario per deliberarne la liquidazione o scioglimento, ovvero
(vii) [●].
(b) La diffida di cui al precedente paragrafo (a) non produrrà, in nessun caso, gli effetti della comunicazione di cui all’art. 1456, x. 0, x.x.
(x) Xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx per l'adempimento indicato nella diffida di cui alla precedente lettera (a), il Concedente:
(i) non potrà in nessun caso sospendere l’adempimento dei propri obblighi ai sensi della presente Convenzione
(ii) non potrà dar corso alla risoluzione;
(iii) dovrà consentire al Concessionario la continuità di Erogazione dei Servizi, continuando a versare i relativi Corrispettivi;
(iv) dovrà consentire al Concessionario la continuità di gestione dei Servizi agli utenti e di incasso dei Ricavi.
(d) Alla scadenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui alla precedente lettera (a) del presente art. 11.1, ove il Concessionario non abbia posto rimedio alla causa di risoluzione, il Concedente comunicherà la propria intenzione di risolvere la presente Convenzione al Concessionario e all'Agente ai fini dell’esercizio del diritto di cui al successivo articolo 11.4 (Intervento dei Finanziatori) entro il Periodo di Sospensione.
(e) Alla scadenza del Periodo di Sospensione, ove i Finanziatori non abbiano dichiarato l'intenzione di intervenire ai sensi della lettera (c) del successivo art. 11.4 (Intervento dei Finanziatori), il Concedente avrà facoltà di risolvere la presente Convenzione.
(f) In caso di risoluzione della presente Convenzione ai sensi del presente art. 11.1, oltre al pagamento dei Corrispettivi maturati e non ancora versati, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario un'indennità pari:
(i) ai costi effettivamente sostenuti dal Concessionario (ove le Opere non abbiano ancora superato la fase di collaudo),
ovvero
(ii) al valore delle opere realizzate oltre agli oneri accessori, al netto degli ammortamenti (ove le Opere abbiano superato la fase di collaudo), al netto degli eventuali costi di riparazione o riduzione in pristino sostenuti o da sostenere per effetto dell'inadempimento del Concessionario.
(g) L’efficacia della risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al paragrafo (f).
(h) Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 136, 138 e 139 del Codice.
11.2 Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente
(a) In caso di:
(i) ragionevole probabilità di modifiche nella forma giuridica o nelle attribuzioni del Concedente, cui possa conseguire pregiudizio alle garanzie di pagamento dei Corrispettivi al Concessionario;
(ii) ritardo nel pagamento dei Corrispettivi superiore a [•] giorni;
(iii) Fatto del Concedente che dia luogo a:
- sospensione dei Lavori di durata superiore a [•] giorni;
- sospensione nell'Erogazione dei Servizi per un periodo superiore a [•] giorni;
(iv) [●]
il Concessionario potrà risolvere la presente Convenzione previa diffida ai sensi dell'art. 1454 c.c. assegnando a tal fine al Concedente un termine per adempiere non inferiore a [•] giorni, decorso il quale il Concessionario potrà dichiarare risolta la presente Convenzione.
(b) In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo (a), o in caso di revoca della Concessione per motivi di pubblico interesse, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario, ai sensi dell’art. 158 del Codice, i seguenti importi:
(i) la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario in relazione al Progetto, pari a:
- ove le Opere non abbiano ancora superato la fase di collaudo: i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario,
- ove le Opere abbiano superato la fase di collaudo: il valore delle opere realizzate oltre agli oneri accessori (al netto degli ammortamenti);
(ii) le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del Concessionario in conseguenza della risoluzione;
(iii) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% del valore dei Lavori non ancora eseguiti ove la risoluzione abbia luogo prima dell'Ultimazione; ovvero al 10% del valore dei Servizi e dei Servizi agli utenti non ancora erogati, ove la risoluzione abbia luogo dopo l'Ultimazione.
(c) L’efficacia della revoca o risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo (b).
11.3 Risoluzione per Forza Maggiore
(a) In caso di Forza Maggiore protratta per più di [•] giorni, ciascuna delle Parti potrà dar luogo a risoluzione della Concessione ai sensi dell'art. 1463 c.c.
(b) In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo (a), il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario un importo pari a:
(i) la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario in relazione al Progetto, pari a:
- ove le Opere non abbiano ancora superato la fase di collaudo: i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, ovvero
- ove le Opere abbiano superato la fase di collaudo: il valore delle opere realizzate oltre agli oneri accessori (al netto degli ammortamenti);
(ii) le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del Concessionario in conseguenza della risoluzione (ivi compresi i costi finanziari e le penali di risoluzione anticipata ai sensi dei Documenti di Finanziamento).
(c) L’efficacia della risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo (b).
11.4 Intervento dei Finanziatori
(a) Nella comunicazione all’Agente di cui al precedente art. 11.1 (b), il Concedente si impegna ad indicare nel dettaglio:
(i) le specifiche cause e del titolo della revoca o risoluzione;
(ii) il valore dei Lavori ancora da eseguire, e delle mansioni e responsabilità in capo alla Società di Progetto e/o dell'eventuale Sostituto, a titolo di riparazione o riduzione in pristino, ovvero risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento del Concessionario.
(b) Ai sensi dell'art. 159 del Codice, i Finanziatori potranno impedire la risoluzione ai sensi del precedente art. 11.1 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario) dando comunicazione al Concedente e al Concessionario, entro il Periodo di Sospensione, della designazione da parte dei Finanziatori di un Sostituto, a condizione che:
(i) il sostituto abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del progetto ed allo stato di avanzamento dello stesso;
(ii) l’inadempimento del Concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i 90 giorni successivi alla scadenza del Periodo di Sospensione, ovvero entro il termine più ampio eventualmente
concordato tra il Concedente e i Finanziatori.
(c) Entro il termine di cui al precedente par. (b) (ii), il Concedente, i Finanziatori e il Sostituto concorderanno i termini e le condizioni per la prosecuzione del rapporto di Concessione e della
presente Convenzione. Ove non risulti ragionevolmente possibile dar luogo alla prosecuzione del rapporto di Concessione nel rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario desumibile dal Caso Base e le Parti non ne concordino il Riequilibrio, la Concedente potrà dichiarare la risoluzione della Concessione con effetto immediato.
(d) E' inteso che l’Agente e i Finanziatori non potranno essere ritenuti responsabili verso il Concedente o il Concessionario per l’inadempimento del Concessionario, ovvero per aver cercato di impedire la risoluzione, anche ove il Sostituto (ove nominato) o gli stessi Finanziatori non siano riusciti a porre rimedio all’inadempimento del Concessionario.
11.5 Determinazione degli importi dovuti al Concessionario in caso di revoca o risoluzione
(a) Ai sensi dell'art. 158 del Codice, gli importi dovuti al Concessionario in caso di revoca o risoluzione ai sensi dei precedenti artt. 11.1 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario), 11.2 (Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente) o 11.3 (Risoluzione per Forza Maggiore) saranno destinati prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell’art. 157 del Codice, e il Concedente si impegna a trasferirli direttamente ai Finanziatori presso il conto corrente [•] ovvero presso il diverso conto corrente che potrà essere comunicato al Concedente dall'Agente, entro il termine di [•] giorni dalla data di efficacia della revoca o risoluzione. I detti importi saranno soggetti a interessi di mora nella misura del saggio EURIBOR maggiorato del [●]%.
(b) Il Concedente e il Concessionario dovranno provvedere alla determinazione degli importi dovuti al Concessionario ai sensi dei precedenti artt. 11.1 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario), 11.2 (Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente) e 11.3 (Risoluzione per Forza Maggiore) entro [•] giorni dalla data di efficacia della revoca o risoluzione, dietro consultazione dell'Agente.
(c) In difetto di accordo pieno e incondizionato sui detti importi entro il termine di cui al precedente paragrafo (b), il Concedente sarà comunque tenuto a corrispondere gli importi riconosciuti come dovuti entro il termine di cui al paragrafo (a).
(d) Per gli importi oggetto di contestazione, ciascuna Parte potrà ricorrere ai rimedi di cui al successivo art. 16 (Risoluzione delle controversie). Su tali importi matureranno interessi al tasso indicato all'art. 10.4 (Interessi di mora) a partire dalla data di proposizione della domanda arbitrale fino a quella di effettivo pagamento.
(e) Il Concedente non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare il pagamento degli importi dovuti ai sensi della presente Convenzione per il solo fatto dell’esistenza di una controversia tra le Parti in relazione alle prestazioni del Concessionario.
(f) Il Concedente e il Concessionario potranno concordare dilazioni, rateizzazioni o riduzioni negli importi dovuti al Concessionario per effetto della revoca o risoluzione della Concessione ove consti il previo consenso dei Finanziatori.
11.6 Disponibilità dei beni di Progetto
Alla scadenza della Concessione, ovvero alla perdita di efficacia della Concessione per effetto di revoca o risoluzione ai sensi del presente art. 11, le aree, gli impianti e le forniture passeranno nella disponibilità del Concedente nello stato previsto dall’Allegato [●] (Condizioni e termini di restituzione dell’Opera al termine della Concessione) senza necessità di formalità alcuna. Nessun indennizzo e/o compenso dovrà essere corrisposto al Concessionario per eventuali miglioramenti e/o addizioni effettuati nel corso della Concessione, fatto salvo quanto diversamente disposto con la presente Convenzione.
12. FIDEIUSSIONI E GARANZIE
(a) Ai sensi dell’art. 113 del Codice, il Concessionario ha costituito una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo del Costo di Costruzione delle Opere a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla costruzione delle Opere. Nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 40, comma 7, del Codice, il Concessionario potrà avvalersi della riduzione nella misura del 50% della cauzione e della garanzia fideiussoria. Detta garanzia sarà svincolata, progressivamente a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, in conformità alle previsioni dell’art. 113, comma 3 del Codice. La garanzia dovrà comunque permanere fino al decorso di dodici mesi dalla ultimazione dei Lavori risultante dal relativo certificato.
(b) Il Concessionario si ha, inoltre, prestato idonea garanzia fideiussoria, pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio, a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi inerenti la Fase di Gestione.
13. ASSICURAZIONI
(a) Per tutta la durata della Concessione, il Concedente ed il Concessionario si impegnano a collaborare per l'attuazione delle coperture assicurative previste dall'Allegato [•]. Tale collaborazione sarà volta principalmente a garantire il maggior livello possibile di coordinamento e di efficienza, anche in termini di economicità, delle polizze assicurative in essere e/o future stipulate e/o da stipularsi da parte del Concedente o del Concessionario.
(b) Il Concessionario dovrà stipulare, anche ai sensi dell’art. 1891 c.c., le seguenti polizze assicurative:
(i) polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (c.d. "CAR") secondo quanto previsto dall’art. 129, comma 1 del Codice per tutta la durata della costruzione e per il relativo periodo di manutenzione. La somma assicurata dovrà corrispondere all’intero valore delle Opere (comprensivo
dei costi di costruzione e degli oneri accessori di volta in volta sostenuti dal Concessionario), mentre il massimale per la responsabilità civile verso terzi non potrà essere inferiore a Euro [•]. Tale polizza dovrà includere anche i danni causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente ed a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante i Lavori di costruzione delle Opere;
(ii) polizza assicurativa di ogni singolo progettista (c.d. RC professionale) secondo quanto previsto dall’art. 111, comma 1 del Codice, nella Fase di Costruzione fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il massimale di ogni polizza dovrà essere pari a Euro [•];
(iii) polizza di copertura dei rischi di gestione (c.d. All Risks) relativa alle Opere, per tutta la durata della Fase di Gestione, che non escluda eventi quali esplosioni, incendio e furto. Il massimale di tale polizza non potrà essere inferiore a Euro [•];
(iv) polizza per la responsabilità civile verso terzi per i danni imputabili a responsabilità del Concessionario, dei suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari che avvengano durante la Fase di Gestione e che siano riconducibili alle attività da esso svolte in relazione al Progetto. Il massimale di tale polizza non potrà essere inferiore a Euro [•].
(c) Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico del Concessionario, il quale dovrà consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà provvedere direttamente, a spese del Concessionario. Allo scopo tutte le dette polizze dovranno contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell’avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.
(d) Le polizze di cui alla precedente lettera (b), paragrafi (i), (ii), e (iii) dovranno indicare anche il Concedente tra i soggetti assicurati relativamente alle opere e impianti oggetto della Concessione.
(e) L'assicuratore dovrà impegnarsi a dare notizia del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A/R, al Concedente, il quale potrà sostituirsi al Concessionario nel pagamento del premio. In difetto di intervento sostitutivo del Concedente, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto la copertura cesserà, per riprendere a condizioni da convenirsi tra le Parti.
(f) Il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente al Concedente ogni caso di impossibilità di reperire sul mercato assicurativo europeo alcuna delle Assicurazioni del Progetto a condizioni di premio, franchigia e copertura ragionevoli, con ogni informazione e documentazione idonea a dimostrare la detta impossibilità. Le Parti dovranno concordare l'assunzione del rischio degli eventi non
assicurabili da parte del Concedente, ovvero lo stato di Forza Maggiore entro [•] giorni dalla detta comunicazione del Concessionario.
14. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
(a) Il Concessionario si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., e si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla medesima legge.
(b) Inoltre, il Concessionario si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri subappaltatore, subaffidatari e subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..
15. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
(a) Ogni contestazione o pretesa che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo in relazione al Progetto dovrà essere avanzata mediante comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento, entro [•] giorni dalla data in cui il Concessionario ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione o pretesa, ovvero dal ricevimento del documento oggetto di contestazione o pretesa. La contestazione o pretesa potrà essere illustrata e documentata nei [•] giorni successivi alla detta comunicazione al Responsabile del Procedimento. Per le contestazioni e pretese di natura contabile o finanziaria i predetti termini sono raddoppiati. Entro i successivi [•] giorni il Responsabile del Procedimento dovrà formulare al Concessionario proposta motivata di accordo xxxxxxx, ove ricorrano i presupposti e nei limiti di cui all’art. 240 del Codice.
(b) Ove la contestazione o pretesa sia formulata nel corso dei lavori e prima del collaudo, il Responsabile del Procedimento potrà acquisire il parere o la relazione del Direttore dei lavori e dell'Organo di Alta Vigilanza.
16. MODIFICHE ALLA CONVENZIONE
(a) Il Concedente avrà facoltà di disporre modifiche alla presente Convenzione sulla base di sopravvenute norme inderogabili e cogenti di legge o regolamento.
(b) Il Concedente riconosce e accetta che il Concessionario, per eventuali modifiche della presente Convenzione, o misure che comportino variazioni al Modello Economico Finanziario o al Cronoprogramma, dovrà ottenere il previo consenso scritto dei Finanziatori.
(c) La presente Convenzione potrà essere modificata soltanto con atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti.
(d) Qualunque eventuale tolleranza anche reiterata dell'inadempimento o ritardo nell'adempimento delle previsioni o delle obbligazioni previste ai sensi della presente Convenzione non potrà in alcun modo
essere interpretata come rinuncia definitiva all'efficacia delle dette previsioni od obbligazioni corrispondenti.
17. PROPRIETÀ INTELLETTUALE
(a) Il Concessionario sarà responsabile dell’ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutela industriale e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il Concedente.
(b) Alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione, l’uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate in relazione al Progetto, verrà consentito al Concedente, nei limiti delle sole finalità di gestione, riparazione e manutenzione delle Opere, ferma restando la titolarità esclusiva del Concessionario.
18. DISPOSIZIONI VARIE
18.1 Elezione di Xxxxxxxxx
Agli effetti della presente Convenzione, il Concessionario elegge domicilio in [•].
Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.
18.2 Registrazione
La Convenzione è soggetta a registrazione. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione della presente Convenzione sono a carico del Concessionario
18.3 Comunicazioni
Tutte le comunicazioni previste dal presente dovranno essere inviate in forma scritta a mezzo fax o di lettera raccomandata A.R. ai seguenti indirizzi:
Se al Concedente, al seguente indirizzo: [•]
Att.: [•]
Fax: [•]
Se al Concessionario: al seguente indirizzo: [•]
Att.: [•]
Fax: [•]
Se all’Agente, al seguente indirizzo:
[•]
Att.: [•]
Fax: [•]
o al diverso indirizzo che la Parti o l'Agente avrà comunicato per iscritto in conformità alle precedenti disposizioni.
Le dette comunicazioni saranno efficaci dal momento della loro ricezione da parte del destinatario, certificata dall’avviso di ricevimento, nel caso della lettera raccomandata A.R., ovvero, nel caso del fax, dal rapporto di trasmissione positivo confermato telefonicamente con l'annotazione della persona ricevente.
18.4 Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati alla presente Convenzione formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Per il Concedente
[nome, qualifica]
Per il Concessionario
[nome, qualifica] Notaio/Ufficiale Rogante [nome, qualifica]